IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU)
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CITTA’ DI FINALE LIGURE Riviera Delle Palme C.A.P. 17024 PROVINCIA DI SAVONA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) L’art. 13 del D.L 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 ha anticipato al 1° gennaio 2012 l’introduzione dell’IMU, Imposta Municipale Propria, istituita dal DLgs 23/2011. L’IMU dal 2012 sostituisce l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili. L’IMU dal 2014 è una delle componenti della IUC, Imposta Unica Comunale, istituita dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014). PRESUPPOSTO D’IMPOSTA Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili a qualsiasi uso destinati, con esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In particolare i coniugi non legalmente separati che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso Comune, solo uno degli immobili può essere considerato abitazione principale, con obbligo di dichiarazione da parte del coniuge che beneficia dell’agevolazione. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ESCLUSIONI - ESENZIONI L’IMU non si applica: 1) all’abitazione principale e relative pertinenze, (ad esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali l’IMU resta dovuta) 2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 5) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L’IMU non si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Regolamento Comunale e precisamente:
6) l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. Novità 2015 Ai sensi dell’art. 9 bis del DL 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge 80/2014, a decorrere dall’anno 2015, è altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In base alla normativa attualmente vigente, sono inoltre esenti dall’IMU: a) i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola; b) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che i fabbricati non siano in ogni caso locati. SOGGETTI PASSIVI I soggetti passivi IMU sono i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), a qualsiasi uso destinati, ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di leasing BASE IMPONIBILE – CALCOLO DELL’IMPOSTA Per determinare l’imposta dovuta deve essere innanzitutto determinato il valore imponibile come segue: a) per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale che risulta iscritta in catasto e vigente al 1° gennaio, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A (esclusi gli A10) e categorie catastali C/2 C/6 e C/7 160 Gruppo catastale B e categorie catastali C/3 C/4 e C/5 140 Categoria catastale A10 e D/5 80 Gruppo catastale D (esclusi i D/5) 65 (dal 01.01.2013) Categorie catastale C/1 55 La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: · fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs 42/2004; · fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente, può presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. b) per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con delibera di Giunta Municipale n. 47 del 27/03/2009 sono stati determinati i valori medi minimi di mercato delle aree fabbricabili ai fini ICI. Detti valori, utilizzabili anche per la determinazione della base imponibile ai fini IMU, con delibera di Giunta
Municipale n. 48 dell’11/04/2013 sono stati ridotti in misura pari al 20% a decorrere dall’anno 2013. c) per i terreni, la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore 135. Nota Bene I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nel comune di Finale Ligure, classificato come parzialmente montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sono esenti, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 24/01/2015 n. 4, se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs 29/03/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola. L’esenzione si applica, altresì, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o ad imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. VERSAMENTO I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate: Acconto entro martedì 16 giugno 2015, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune di Finale Ligure per l’anno 2014 (Delibera C.C. n. 56 del 25 agosto 2014) Saldo entro mercoledì 16 dicembre 2015, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote e delle detrazioni che saranno deliberate dal Comune di Finale Ligure entro la data stabilita da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015. Per gli immobili ad uso ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito di imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, mentre al Comune spetta la differenza tra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard (0,76%). Il versamento dell’imposta deve essere eseguito con modello F24, oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il mod F24, in quanto compatibili. Di seguito sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU a mezzo Mod F24. Codici tributo per il pagamento dell’IMU con il Mod F24 Codice IMU Codice IMU Tipologia Immobili quota Comune quota Stato Abitazione principale e relative pertinenze 3912 --- Terreni 3914 --- Aree fabbricabili 3916 --- Altri fabbricati 3918 --- Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D 3930 3925 CODICE COMUNE FINALE LIGURE : D600 (da riportare nel campo “codice ente”). Si invita a prestare la massima attenzione nell’indicare in modo chiaro e corretto il Codice catastale nel campo “Codice ente/Codice comune” della “Sezione IMU e altri tributi locali”. Un’indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell’importo ad un altro Ente.
Importi Minimi: I versamenti dell’IMU non sono dovuti se l’imposta annua complessiva non supera euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta nell’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. DICHIARAZIONE La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando il modello approvato dal ministero con decreto del 30 ottobre 2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Si ricorda, pertanto, che entro il prossimo 30 giugno 2015, potranno essere dichiarate tutte le variazioni relative all’anno 2014. Si ricorda che per usufruire delle aliquote particolari deliberate dal Comune di Finale Ligure e per le quali è prevista la dichiarazione, il contribuente, entro il termine del 30 giugno, potrà alternativamente utilizzare il modello di dichiarazione ministeriale, ovvero il modello predisposto dall’ufficio tributi. Si evidenzia, in particolare, che deve essere presentata la dichiarazione utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune per usufruire dell’aliquota agevolata dell’8,6 per mille per le unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D (esclusi i D/5), nelle quali il proprietario od il concessionario, svolgono una attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale od artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ad esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, usufrutto, comodato azienda e simili) in qualità di titolare di impresa o di socio illimitatamente responsabile (snc o accomandatario sas), od in caso di società di capitali, qualora detenga la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale. Per la fattispecie sopraindicata non sono valide le eventuali dichiarazioni già presentate negli anni 2012 e 2013, essendo variate le condizioni di applicazione dell’agevolazione. La dichiarazione può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: - consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Finale Ligure; - invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Finale Ligure – Ufficio Tributi – Via Tommaso Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV). Il timbro postale di spedizione è considerato come data di presentazione della dichiarazione; - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it . La dichiarazione prima di essere trasmessa a mezzo pec deve essere sottoscritta con firma autografa ed acquisita tramite scanner. Sul sito istituzionale del comune di Finale Ligure www.comunefinaleligure.it è disponibile il link “IUC – IMU TASI TARI - Calcolo on-line” che consente di eseguire il calcolo dell’imposta dovuta e di stampare il Mod F24 ed il Mod F24 Semplificato, già compilato. E’ inoltre possibile trovare tutta la documentazione, la modulistica ed il Regolamento comunale dell’IMU.
ALIQUOTE IMU ANNO 2014 – da utilizzare per il calcolo dell’Acconto 2015 Determinate con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25 agosto 2014 e di seguito riportate: Descrizione ALIQUOTA DETRAZIONE ALIQUOTA DI BASE /ORDINARIA 10,6‰ Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3,5‰ 200,00 Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 3,5‰ 200,00 militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; • unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi; (Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 4,6‰ 200,00 in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 7,6‰ allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale 8,5‰ (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione) Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad abitazione principale 7,6‰ (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione) Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base), nelle quali il proprietario od il concessionario, svolgono una attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale od artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ad esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, usufrutto, comodato azienda e 8,6‰ simili) in qualità di titolare di impresa o di socio illimitatamente responsabile (snc o accomandatario sas), od in caso di società di capitali, qualora detenga la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale. (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione) Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota di base) 10,0‰
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