COMUNE DI QUARTUCCIU AFFARI GENERALI E CULTURALI 525 - DETERMINAZIONE N. OGGETTO

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COMUNE DI QUARTUCCIU

Settore            AFFARI GENERALI E CULTURALI

Responsabile:       Rosas Dott.Ssa Tiziana

    DETERMINAZIONE N.                525

    in data                          08/07/2022

    OGGETTO:
    Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale nel 2^
    trimestre 2022 - rep. n. 64-2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURALI

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 29.12.2020 con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Settore AA.GG. e Culturali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2022, avente ad oggetto
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2022, recante ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024”;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 09.06.2022 “Approvazione Piano
esecutivo di gestione e Piano definitivo degli obiettivi di performance per il triennio
2022/2024”;

PREMESSO che:
- con decreto n. 2 n data 03.01.2020 del Sindaco del Comune di Quartucciu veniva
nominato il dott. Angelo Steri quale segretario comunale titolare dell’ufficio di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Quartucciu (capofila) e Villaputzu;
- nel 2° trimestre 2022 presso la sede di Quartucciu è stato stipulato in forma pubblico-
amministrativa a rogito del Segretario generale, Dott. Angelo Steri, il contratto rep. n. 64
del 24-03-2022 con il Sig. Caredda Giampiero, che interviene in qualità di Amministratore
Unico della Ditta Impresa Edile Caredda Giampiero, residente a Quartu Sant’Elena (CA) in
Via Cornus 17, a fronte di un versamento per diritti di segreteria pari a euro 3.021,78;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014 che testualmente recita:
" 1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con
il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al
comune o alla provincia.".
  2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i
segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale
spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri
1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un
quinto dello stipendio in godimento";

ATTESO quindi che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:
- il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad “un quinto dello
stipendio in godimento”;
- i diritti sono ripartiti tra Comune e segretario ufficiale rogante;
- il parametro numerico fissato dal legislatore del D.L. n. 90/2014 per calcolare la quota di
competenza del segretario è il “quinto dello stipendio in godimento”;
- ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a
concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento”;
- raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio
comunale;

EVIDENZIATO che in ordine alla corretta applicazione della norma sopra citata si
configurano i seguenti orientamenti interpretativi:
           un primo orientamento, espresso in sede consultiva dalla Corte dei Conti sia
       con la deliberazione n. 21 del 4 giugno 2015 della Sezione Autonomie sia da
       diverse sezioni regionali di controllo (ex multis delibera n. 132/2016 della Corte dei
       Conti per la Regione Sardegna) secondo cui i diritti di rogito competono ai soli
segretari inquadrati nella fascia C, ossia in servizio negli enti con popolazione
       inferiore a 3000 abitanti);
           un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale giuslavorista, secondo
       cui i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai segretari delle fasce
       professionali A e B che prestano servizio in Comuni privi di personale avente di
       qualifica dirigenziale oltre che attribuiti ai segretari comunali di fascia C che
       operano Comuni minori a prescindere dalla presenza o meno di personale
       dipendente di qualifica dirigenziale.

DATO ATTO che tale secondo orientamento appare maggiormente rispondente al dato
testuale nella norma in argomento e suffragate da pronunce giudiziali che hanno
evidenziato come: “La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non
necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di
parte ricorrente. .... Le considerazioni svolte dalle Corte dei Conti, potrebbero, in linea di
principio, essere condivise laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse
pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire
un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza,
nell'intento di salvaguardare beni meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di
applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito
nemmeno in nome della res publica" (cfr. Tribunale di Milano n. 1539/2016). A seguire,
tutte le pronunce dei Giudici del Lavoro hanno confermato come i segretari delle fasce A e
B, che svolgono la loro attività in Comuni privi di dirigenti, abbiano diritto a percepire i diritti
di rogito. Ciò è stato successivamente ribadito dal Giudice di Milano (sentenze n. 2561 del
29 settembre 2016, n. 1386 del 26 giugno 2017, n. 2960 del 14 novembre 2017) e
dichiarato dai Giudici di:
- Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016);
- Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016);
- Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) che negando i diritti di rogito ai segretari
operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i
segretari operanti in enti privi di dirigenti.
- Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016);
- Brescia (n. 75 del 23 gennaio 2017);
- Verona (n. 23 del 26 gennaio 2017);
- Monza (n. 46 del 31 gennaio 2017);
- Potenza (n. 411 del 20 aprile 2017) che ha inoltre condannato il Comune al pagamento
delle spese di lite.
- Milano (n. 1386 del 26 giugno 2017);
- Pordenone (n. 77 e 78 del 18 luglio 2017);
- Sassari (n. 507 del 9 agosto 2017);
- Parma (n. 250 del 26 ottobre 2017) che afferma anche che l'IRAP sugli importi dovuti è a
carico delle amministrazioni e condanna l'ente al pagamento delle spese di giudizio;
- Busto Arsizio (n. 438 del 8 novembre 2017);
- Busto Arsizio (n. 446 del 13 novembre 2017) che si è pronunciata favorevolmente anche
sugli oneri riflessi;
- Tivoli (n. 1052 del 14 novembre 2017);
- Torre Annunziata (n. 2465 del 29 novembre 2017).
- Ancona (nn. 65 e 66 del 22 febbraio 2018) che pongono carico dei comuni convenuti
anche l'Irap sulle somme dovute oltre che alla rifusione delle spese legali;
- Treviso (n. 121 del 1° marzo 2018) che ha compensato le spese di lite, stante “il
persistente contrasto tra la magistratura contabile e i giudici di merito”.
- Trani (n. 1035/2018) che ha condannato il comune al pagamento anche degli interessi di
legge oltre che alla rifusione delle spese processuali e degli oneri fiscali.
L'unica pronuncia sfavorevole è stata emessa dal Tribunale di Bergamo n. 33 del 18
gennaio 2017, poi ribaltata dalla Corte di Appello di Brescia che con sentenza n. 272 del
18 maggio 2017 ha, altresì, condannato il Comune al pagamento delle spese delle due
fasi di giudizio.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 depositata il 7
aprile 2016, si è espressa sulla questione seppure in via del tutto “incidentale”, in quanto
l’oggetto verteva su alcuni articoli di una legge della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige (legge 9 dicembre 2014 numero 11). Tuttavia, dalla sentenza numero 75/2016 del
massimo Giudice previsto dall’ordinamento italiano, si evince che i diritti di rogito sono
riconosciuti, nelle misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in
comuni privi di dirigenti.
Da ultimo, la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con
deliberazione n.15 del 19 marzo 2018 è giunta alla conclusione che "i diritti di rogito
possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia
di appartenenza, ai segretari comunali operanti in enti privi di dirigenti del Friuli Venezia
Giulia sulla base della domanda del segretario”.

CONSIDERATO che anche la magistratura contabile, prendendo atto delle numerose ed
univoche pronunce della giurisdizione ordinaria, ha modificato l'esegesi originariamente
espressa:
- la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.15
del 19 marzo 2018 è giunta alla conclusione che "i diritti di rogito possono essere
riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza,
ai segretari comunali operanti in enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base
della domanda del segretario”;
- la Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione 24 luglio 2018 n. 18 ha
enunciato quanto segue: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera
21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i
diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C
nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora
esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

RICHIAMATA la deliberazione n. 74/2019 della Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo per la Liguria, che chiarisce le modalità di calcolo dello “stipendio in godimento”;

EVIDENZIATO che:
- il Dott. Angelo Steri è segretario titolare della convenzione costituita tra i Comuni di
Quartucciu e Villaputzu (classe II) a far data dal 07.01.2020, nonché presta attualmente
servizio in qualità di segretario reggente presso la sede comunale di San Nicolò Gerrei;
- in nessuno dei citati Comuni è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- il segretario appartiene alla fascia professionale A;

VISTA la convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria comunale
sottoscritta dai Comuni di Quartucciu e Villaputzu in data 03.01.2020;

Richiamata la determinazione n. 410 del 07.06.2022 avente ad oggetto “Contratto rep. n.
64 del 19-05-2022 – Accertamento ed impegno di spesa per imposta di registrazione e
diritti di rogito”;

ACQUISITA la dichiarazione resa dal dott. Angelo Steri attestante i diritti di rogito percepiti
nel secondo trimestre 2022;

CONSIDERATO che si è provveduto ad accertare i diritti di segreteria introitati dall’Ente
nel 2° trimestre 2022 sul cap. di entrata n° 4101 del Bilancio di Previsione 2021/2023,
esercizio 2022, per l’importo complessivo di €. 3.021,78 a titolo di diritti di segreteria
introitati per la stipula del contratto rep. n. 64/2022 rogato dal segretario comunale titolare
dott. Angelo Steri nel 2° trimestre 2022;
CONSIDERATO che si è provveduto ad impegnare i diritti di segreteria introitati dall’Ente
nel 2° trimestre 2022 sui seguenti capitoli di uscita del Bilancio di Previsione 2021/2023
esercizio 2022:
- per €. 2.284,04 sul cap. 1550 a titolo di diritti di rogito spettanti al segretario comunale
per il 2° trimestre 2022 (rep. n. 64/2022);
- per €. 543,60 sul cap. 1551 per oneri previdenziali a carico dell’ente;
- per €. 194,14 sul cap. 3751 a titolo di IRAP.

RITENUTO per quanto sopra di dover liquidare la quota-parte di diritti di rogito spettanti al
segretario comunale;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per gli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le
mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Quartucciu in conformità
al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n.
62;
- il Piano comunale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio
2021/2023;

VERIFICATA, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di
un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e
dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;

ACCERTATA, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATA inoltre la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

                                        DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 3.021,78 a valere sul Bilancio di Previsione
2021/2023, esercizio 2022 di cui:

- sul cap. 1550 per €. 2.284,04 a titolo di diritti di rogito spettanti al segretario comunale
per il 2° trimestre 2022 (rep n. 64/2022)
Impegno n. D0410 1 2022 2022;

- sul cap. 1551 per €. 543,60 per oneri previdenziali a carico dell’ente
Impegno n. D0410 2 2022 2022;

- sul cap. 3751 per €. 194,14 a titolo di IRAP
Impegno n. D0410 3 2022 2022.
DI DARE ATTO che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la
pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune.

Di dichiarare ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R.
62/2013, di non incorrere in situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n.
267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del settore.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’art. 1, commi 707-734 della Legge 208/2015.

DI DARE ATTO che l'importo degli emolumenti corrisposti al segretario sarà pubblicato
nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Personale",
sottosezione di 2° livello "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice".

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse
Umane e produttive per i successivi adempimenti di competenza.

                                                             Il Responsabile
                                                           Dott.ssa Tiziana Rosas
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