Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 febbraio 2020
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Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 febbraio 2020 Circolare per lo Studio Principali scadenze 1-15 febbraio 2020 a cura di Saverio Cinieri Dal 1° al 15 febbraio 2020 non sono previste scadenze di particolare importanza. Gli adempimenti del periodo sono quelli connessi alle scadenze periodiche quali, ad esempio, l’emissione e registrazione delle fatture differite, fissata al 15 del mese. Da segnalare, inoltre, il pagamento, previsto per il 13 febbraio, della seconda rata del 1° periodo conta- bile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell’anno precedente. A tale proposito, si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2020, le misure del PREU sono incrementate e fissate, rispettivamente: - nel 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le AWP (slot machine di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), R.D. n. 773/1931); - nel 8,50% sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le VLT (video lottery di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931). 1 SABATO Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta SCRITTURE CONTABILI Attività - Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coinci- dente con l’anno solare che si è chiuso alla fine del mese di gennaio, l’obbligo di tenuta del- le scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° febbraio – 31 gennaio, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d’imposta: 1° febbraio 2015 – 31 gennaio 2016; 1° febbraio 2016 – 31 gennaio 2017. Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono ri- sultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non supe- riore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devo- no necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. MySolution | Scadenze 1
Circolare per lo Studio 13 - GIOVEDÌ Principali scadenze 1-15 febbraio 2020 SCRITTURE Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di CONTABILI tenuta Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture au- siliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80. Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973. 13 GIOVEDÌ Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento TASSE E Attività - Pagamento della seconda rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al IMPOSTE 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell’anno prece- dente. VARIE Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli appa- recchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito. Cosa cambia Con effetto dal 1° gennaio 2020, le misure del PREU sono incrementate e fissate, rispetti- vamente: nel 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le AWP (slot machine di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) R.D. n. 773/1931); nel 8,50% sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le VLT (video lottery di cui all’art. 110, c. 6, lett. b) R.D. n. 773/1931. Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”. Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento. 15 SABATO Fatturazione differita IVA Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedenti e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione. MySolution | Scadenze 2
15 - SABATO Modalità - A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva). IVA Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Attività - Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare infe- riore a 300,00 euro. Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione. Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un docu- mento riepilogativo nel quale devono essere indicati: ● i numeri delle fatture cui si riferisce; ● l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, di- stinti secondo l’aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale docu- mento riepilogativo devono risultare indicati: ● i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; ● l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata. IVA Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese precedente, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale). Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, com- presi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione tele- matica. Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi. SCRITTURE Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili CONTABILI Attività - Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di gennaio. Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000. Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. SCADENZE AGGIORNATE AL 27 GENNAIO 2020 Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line MySolution | Scadenze 3
L’Approfondimento PREU e giochi – Le novità 2020 L’Approfondimento PREU e giochi – Le novità 2020 Con la Legge di bilancio 2020 sono state apportate alcune novità in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi (c.d. PREU) e di giochi in generale. Per il PREU, aumentano le aliquote di tassazione, passando al 23,85% per le slot machine e all’8,50% per le videolottery. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vinci- te (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% per le slot machine e in misura non inferiore all’83% per le videolottery. Infine, a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vinci- te eccedenti il valore di euro 200. Novità introdotte dalla manovra di bilancio 2020 L’art. 1, commi 731-735, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è intervenuto nel settore dei giochi con alcune importanti novità. Tra queste si devono segnalare gli aumenti dei prelievi sui giochi. In particolare, per il PREU le aliquote sono incrementate e fissate, rispettivamente: nel 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le AWP (slot machine di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), R.D. n. 773/1931); nel 8,50% sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle som- me giocate per le VLT (videolottery di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931). Inoltre: a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% per le AWP e in misura non inferiore all’83% per le VLT; a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200. Attenzione Le modifiche introdotte con la Legge di bilancio si sono aggiunte, sovrapponendosi, a quelle introdot- te con il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (artt. da 24 a 31, D.L. n. 124/2019). In quella sede era stato previsto che, con decorrenza 10 febbraio 2020, il PREU veniva fissato nella misura del 23% per le AWP (slot machine) e del 9% per le VLT (videolottery). Le vecchie aliquote rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicavano fino al 9 febbraio 2020. La norma contenuta nel decreto fiscale, come accennato, è stata però abrogata dalla Legge di bilan- cio. MySolution | Scadenze 4
L’Approfondimento PREU e giochi – Le novità 2020 Apparecchi soggetti al PREU Il PREU si applica su due tipologie di apparecchi da gioco e precisamente: le c.d. AWP (slot machine di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), R.D. n. 773/1931); le c.d. VLT (videolottery di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931). Le AWP sono apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Mini- stero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligato- riamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elet- tronico, definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione au- tonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche ele- menti di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della parti- ta, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quel- le proposte dal gioco. Il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribui- scono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla mac- china. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso, tali ap- parecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Invece le VLT sono apparecchi, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi- nistro dell'interno, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi. Come si calcola il PREU Il PREU per gli apparecchi di gioco legale di cui si è detto nel paragrafo precedente, installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. La riscossione del prelievo unico, pari ad una percentuale delle somme giocate, avviene mediante versamenti, da effettuarsi: il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile; MySolution | Scadenze 5
L’Approfondimento PREU e giochi – Le novità 2020 il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile; il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile; il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quar- to versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo. Con riferimento a ciascun anno solare, i concessionari effettuano il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo. Per l'individuazione dei periodi contabili, è previsto che l'anno solare è suddiviso in sei periodi conta- bili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari (art. 2, D.M. 1 luglio 2010). I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25% dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo pe- riodo contabile precedente. Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25% è calcolata sull'ammontare del PREU definito in base ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10 del D.M. 1 luglio 2010. L'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile è de- terminato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre ver- samenti effettuati per lo stesso periodo. Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU do- vuto per l'anno solare e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno. Dal punto di vista operativo, il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a cia- scun periodo contabile secondo i criteri definiti con apposito decreto, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, con riferimento ai dati memorizzati, rela- tivi al periodo ricompreso tra il primo e l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno so- lare sono effettuati tramite il Modello F24-Accise. I codici tributo da utilizzare sono stati definiti con la risoluzione 6 settembre 2007, n. 239/E. Aliquote Come accennato, la misura del PREU cambia dal 1° gennaio 2020 e subirà un ulteriore incremento a partire dal 2021. Nel dettaglio si ha: MySolution | Scadenze 6
L’Approfondimento PREU e giochi – Le novità 2020 Tipologia di apparecchio da Aliquote gioco 2020 2021 AWP (slot machine ex art. 110, 23,85% 24% comma 6, let. a), R.D. n. 773/1931) VLT (videolottery ex art. 110, 8,50% 8,60% comma 6, let. b), R.D. n. 773/1931) MySolution | Scadenze 7
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