COMUNE DI PACECO PROVINCIA DI TRAPANI
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COMUNE DI PACECO PROVINCIA DI TRAPANI Decreto N. 1 Data di registrazione 07/01/2021 AGGIORNAMENTO TITOLAZIONE DI ALCUNE AREE DI CIRCOLAZIONE, ATTUALMENTE GIÀ DENOMINATE, RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE OGGETTO : DI PACECO. ESTENSIONE, SOPPRESSIONE E PRECISAZIONI DI DENOMINAZIONI STRADALI GIÀ ESISTENTI. IL SINDACO PREMESSO CHE l’Agenzia del Territorio e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hanno sottoscritto, in data 21.06.2010, una convenzione finalizzata alla creazione di un Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC). Le modalità esecutive hanno permesso l’informatizzazione e la certificazione degli stradari comunali tramite l’utilizzo della piattaforma informatica denominata “Portale per i Comuni” alla sezione “Gestione Toponomastica” all’interno del portale SISTER. Tale archivio risponde all’esigenza di avere un unico riferimento informatizzato e certificato, costantemente aggiornato dai Comuni ed in grado di favorire la standardizzazione del dato relativo all’indirizzo. PREMESSO CHE le attività afferenti agli adempimenti in materia ecografica, di toponomastica stradale e numerazione civica, hanno riguardato prioritariamente i comuni non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, quale attività propedeutica al XV Censimento generale ISTAT 2011. PREMESSO CHE l’ISTAT ha trasmesso propria nota, prot. n. 912/2014/P del 15.01.2014, con oggetto “Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni” in cui all’interno, pagina 2, è richiamato il testo “Inoltre, l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, prevede la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e l’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU),realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate.” ed al successivo capoverso riporta “L’ANNCSU risponde all’esigenza di disporre, per l’intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall’Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.”.
PREMESSO CHE l’art.10, comma 1, della Legge 24 dicembre 1954, n.1228 quale “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” (GU n.8 del 12.01.1955) prevede che “Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica”. PREMESSO CHE l’art.41 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 circa “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.” (GU Serie Generale n.132 del 08.06.1989) prevede quanto di seguito trascritto: 1. “Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio Decreto-Legge 10 maggio 1923, n.1158, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n.473 e alla Legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili. 4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazione amministrative diverse.” PREMESSO CHE il Regio Decreto Legge 10 maggio1923, n.1923 circa “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali” stabilisce all’art.1 “Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministro dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.”. PREMESSO CHE la Legge 23 giugno 1927, n.1188 stabilisce quanto segue: “Art.1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Art.2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Art.3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori. Art.4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.”. PREMESSO CHE l’art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 circa “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.” (GU Serie Generale n.132 del 08.06.1989) prevede quanto di seguito trascritto “1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.. 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati
di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.”. TENUTO CONTO CHE l’ISTAT ha emesso l’informativa del 06.05.2014, dal titolo “PRECISAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEI DATI TOPONOMASTICI (STRADARI E NUMERI CIVICI) IN ANSC, TRAMITE L’UTILIZZO DEL “PORTALE PER I COMUNI”, successivamente aggiornata al 27.11.2014, ove al suo interno sono definite le regole di standardizzazione degli stradari comunali precisando, ad esempio, a pag. 4 “Il Comune deve deliberare le nuove denominazioni delle aree di circolazione in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli (Esempio: VIALE ALESSANDRO MANZONI). Inoltre, le denominazioni inserite non dovranno contenere abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, evitando errori di ortografia o refusi di battitura. Qualora il Comune rispetti le indicazioni suddette, si avrà una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale, in caso contrario, l’adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la normalizzazione della “denominazione estesa”: 1. non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle nuove targhe deve essere indicata la “dizione estesa” dell’area di circolazione, anche se sintatticamente diversa da quella deliberata dal Comune; 2. non comportano la sostituzione delle carte di identità ai cittadini se non su richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece riportare l’indirizzo scritto in forma completa ed estesa. Al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni, sarebbe auspicabile che ciascun Comune provveda, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le denominazioni esistenti già deliberate alle regole tecniche indicate dall’Istat. Le delibere relative alle nuove aree di circolazione o alla modifica della denominazione delle aree già esistenti devono invece necessariamente rispettare le regole tecniche sopraindicate.” TENUTO CONTO CHE con la nota prot.n.20253 del 23.10.2020, trasmessa al Responsabile del SETTORE IV del Comune di PacecO, il Sindaco ha fornito proprie indicazioni per le finalità di “parziale riforma della Toponomastica cittadina” per le seguenti attuali denominate aree di circolazione: - VIA NAUSICA - VIA VITO VALENTI - VIA SENIAZZA - VIA CASTORE E POLLUCE - VIA PRINCIPE TOMMASO - VIA CAPPELLINI - VICO ZABURRO - VIA FANTI - VICO LUCE - VIA RAISI DEBBI - VIA FREDDA nonché l’attuale “PIAZZETTA DI VIA VERDERAME PRIVA DI TITOLAZIONE”. PRECISATO CHE per le seguenti attuali denominate aree di circolazione è presente un recente provvedimento amministrativo sulla toponomastica:
- VIA VITO VALENTI – DECRETO SINDACALE n.43 del 10/10/2013 in esecuzione dell’annesso provvedimento di autorizzazione della Prefettura di Trapani in data 03.05.2013 prot. n.18807/Area II. - VIA RAISI DEBBI – DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.167 del 16/12/1999 - VIA FREDDA – DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.167 del 16/12/1999 TENUTO CONTO CHE con la nota prot.n. 0023736/2020 del 10.12.2020, trasmessa al Responsabile del Settore IV del Comune di Paceco, il Sindaco, sempre in riferimento alla “RIFORMA DELLA TOPONAMASTICA CITTADINA”, ha fornito, quale documentazione di supporto, bibliografica alle titolazioni proposte. VISTO il predisposto documento “ALLEGATO A - REPORT SULLE AREE DI CIRCOLAZIONE CANDIDATE AD AGGIORNAMENTO/VARIAZIONE ODONIMO” nel formato .pdf. VISTO il predisposto documento “ALLEGATO B - Riferimenti bibliografici” nel formato .pdf. VISTO il predisposto file “ALLEGATO C” nel formato .kmz con il quale è possibile visualizzare, geograficamente, le aree di circolazione interessate dal seguente provvedimento. VISTO l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.62 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82, ove il Comune di PACECO ha concluso fase di subentro in data 03.12.2018. VISTO il documento “ISTRUZIONI PER L’ORDINAMENTO ECOGRAFICO”, aggiornamento al 1 agosto 2018, predisposto dall’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica le quali incluse istruzioni sostituiscono le analoghe emanate a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R n.223/1989 di approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e di quelle successive. VISTO il documento “GUIDA OPERATIVA “PORTALE PER I COMUNI – GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA”, edizione 19 ottobre 2018, predisposto dall’Agenzia delle Entrate. VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del IV Settore del Comune di PACECO in merito alla regolarità tecnica. DECRETA 1. DI APPROVARE la proposta di titolazione di alcune aree di circolazione, attualmente già denominate, ricadenti nel territorio comunale di PACECO così come meglio esplicati nei seguenti allegati: ALLEGATO A - REPORT SULLE AREE DI CIRCOLAZIONE CANDIDATE AD AGGIORNAMENTO/VARIAZIONE ODONIMO ALLEGATO B - Riferimenti bibliografici ALLEGATO C. Visualizzazione geografica. 2. DI TRASMETTERE il presente Decreto Sindacale al seguente destinatario per il rilascio dell'“Autorizzazione del prefetto” ai sensi dell’art.1 della LEGGE 23 giugno 1927, n.1188. Al Ministero dell’Interno – PREFETTURA. Ufficio Territoriale del Governo di TRAPANI o PEC: protocollo.preftp@pec.interno.it
Il Sindaco SCARCELLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. (atto sottoscritto digitalmente)
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