COMUNE DI MEDOLAGO - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 ART. 170 D. LGS. N. 267/2000 - 2020 MEDOLAGO

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COMUNE DI MEDOLAGO - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 ART. 170 D. LGS. N. 267/2000 - 2020 MEDOLAGO
COMUNE DI MEDOLAGO
    Provincia di Bergamo

NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO UNICO DI
   PROGRAMMAZIONE
      2018 - 2020
     ART. 170 D. LGS. N. 267/2000

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COMUNE DI MEDOLAGO - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 ART. 170 D. LGS. N. 267/2000 - 2020 MEDOLAGO
Premessa

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del
buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i
canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia
partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa
conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza,
dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che
intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative
ed anche finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali scriveva come la
programmazione rappresenti “il «contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei
cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L’attendibilità, la congruità e la coerenza
dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio
devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni
conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”1.

Il compito di un’amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei
propri cittadini, nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito.
Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse
a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace
attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che, all’interno dei principi e dei valori
da cui siamo mossi, riteniamo strategici. Programmare significa          quindi fare delle scelte, nella
consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell’individuare le priorità
“irrinunciabili”, altre esigenze vengono sacrificate. Programmare significa anche stringere un patto di
trasparenza e di lealtà con i cittadini, perché nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che
si intendono attraverso il proprio operato, ci si espone al rischio del “giudizio” finale sui risultati che saranno
conseguiti. Consapevoli dell’importanza del compito che ci è stato assegnato, affidiamo a questo documento
“l’immagine” di come vorremmo migliorare il nostro comune e attraverso quali azioni intendiamo
concretizzare tale risultato, affinché ognuno possa valutare in anticipo la rispondenza degli obiettivi con i
reali bisogni della collettività e seguire progressivamente la loro concreta attuazione.

1   Principio contabile della programmazione, n. 1.3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nel 2003.

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Presentazione dell’amministrazione

Fontana Luisa - Sindaco
Settori d’intervento
    Economia e finanza
    Affari generali
    Servizi alla persona

Bonasio Alessia Assessore - Vice Sindaco
Settori d’intervento
    Ambiente
    Tempo libero
    Politiche giovanili
    Innovazione

Giordano Francesco - Assessore
Settori d’intervento
    Urbanistica
    Edilizia pubblica e privata
    Attività economiche
    Sicurezza

Presentazione del documento

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali
introdotto dalla riforma dell’ordinamento contabile nota come “armonizzazione”, la cui disciplina è
contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 oltreché nell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000.
Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione
Previsionale e Programmatica) nell’intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di programmazione.
A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da rendere autonomo
il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP, presentato al Consiglio entro il
31 luglio dell’esercizio precedente al periodo di riferimento, permette l’attività di guida strategica ed
operativa dell’ente e conseguentemente costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è prevista la redazione del documento in forma
semplificata, della durata di tre anni, coincidente con quella del bilancio di previsione finanziario.
Nel DUP semplificato devono essere specificati:
    a) l’analisi quadro normativo di riferimento, gli obiettivi generali di finanza pubblica e la situazione
        socio-economica del proprio territorio;
    b) gli indirizzi generali con particolare riferimento a:
       • gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
             termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per
             ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
       • i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
       • i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
       • la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
             riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;

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•   l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
           nelle varie missioni;
      • la gestione del patrimonio;
      • il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
      • l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
           mandato;
      • gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
           cassa.
   c) l’analisi delle risorse umane in termini di disponibilità e di andamento della spesa;
   d) la coerenza con le disposizione del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 è stato predisposto dal Segretario Comunale e
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 18.7.2017.

Lo stesso è stato trasmesso a tutti i Consiglieri Comunali con nota prot. 6031 del 05.08.2017, nella
quale si riportava il termine del 15 settembre 2017 per la presentazione di emendamenti; alla
scadenza del suddetto termine non sono pervenute proposte emendative.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 26.9.2017, ha approvato definitivamente il D.U.P.
2018-2020.

La presente Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2018 – 2020 si rende necessaria per allineare la
programmazione strategica ed operativa con le risorse che si renderanno disponibili nel triennio di
riferimento, anche alla luce del quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio 2018.

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1.      ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

1.1     Gli obiettivi di finanza pubblica individuati dal Governo

I documenti di finanza pubblica contengono le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo. Nel
corso degli ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un ruolo chiave nella
definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del Paese. In una economia caratterizzata
da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello
nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy.
L’elaborazione dei documenti programmatici implica un processo lungo e articolato che vede partecipi tutti
i Dipartimenti del MEF.

Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 7 aprile 2011 n. 39, viene presentato alle
Camere entro il 10 aprile di ogni anno. E’ il principale strumento della programmazione economico-
finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Il Documento
di economia e finanza 2017 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 aprile 2017.

Nella seduta del 23 settembre 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza (NDA) 2017, cui è allegata anche la Relazione al Parlamento redatta ai
sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.

La Nota, propedeutica alla legge di bilancio, da presentare al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più
recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli interventi di politica economica messi in atto dal
Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l’anno in
corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF
dell’aprile 2017.

Rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile, la variazione reale (cioè calcolata depurando dall’effetto della
variazione dei prezzi) del PIL a fine 2017 dovrebbe essere +1,5% rispetto all’anno precedente e la stessa
crescita dovrebbe ripetersi nel 2018 e nel 2019. Nel DEF di aprile, invece, la crescita era ipotizzata pari
all’1,2% per tutto il triennio 2017-2019, il che significa che il tasso di crescita del PIL è stato rivisto al rialzo
di circa il 25% in termini relativi.
Per quanto riguarda il debito, invece, la NDA 2017 lo prevede al 131,6% del PIL nel 2017 e al 130% nel
2018, in riduzione rispetto ai corrispondenti valori del DEF di aprile, ovvero il 132,5% e il 131%.
Da questi confronti nasce l’affermazione del Ministro dell’Economia Padoan “più PIL meno debito”, che è
quindi fondata su un piano puramente algebrico. Tuttavia, entrambe queste tendenze vanno ben comprese
nella loro natura e nelle loro implicazioni.

La revisione del tasso di crescita del PIL è legata sia alla ripresa economica, che determina il rialzo per il
2017, sia alle decisioni di politica economica che il Governo intende attuare per gli anni futuri.
In effetti, la manovra cui si deve quasi per intero la revisione al rialzo del tasso di crescita del PIL è
una contromanovra: la sterilizzazione dell’ultima versione delle famigerate clausole di salvaguardia. A
seguito dei precedenti interventi, nella normativa attualmente in vigore (e quindi nel cosiddetto quadro
tendenziale a legislazione vigente) veniva previsto l’aumento di tre punti percentuali delle aliquote IVA nel
2018, che avrebbe comportato un maggiore onere per i consumatori di 15,7 miliardi, e che sarebbe stata
seguita da un ulteriore incremento di 0,9 punti percentuali della sola aliquota ordinaria nel 2019. Ebbene,

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rinunciando a questo gettito, il Governo ritiene che si ottenga un incremento del tasso di crescita del PIL di
0,3 punti percentuali.
In termini numerici, i 15,7 miliardi in meno di IVA si traducono in circa 5 miliardi in più di produzione e
reddito, evidentemente trainati dai maggiori consumi.
La NDA 2017 spiega che questo tipo di risultato è stato ottenuto utilizzando una nuova versione del modello
che il Tesoro usa per stimare gli impatti macroeconomici delle manovre fiscali. In questa nuova versione,
l’effetto espansivo di una riduzione delle imposte indirette è notevole (il moltiplicatore è pari a 0,3 il primo
anno ed aumenta fino allo 0,8 negli anni successivi) ed è sostanzialmente uguale a quello calcolato per
l’IRPEF. Incidentalmente, questo risultato costituisce un argomento forte per contrastare future ipotesi di
aumenti di aliquote IVA per finanziare riduzioni di IRPEF. In effetti, dal modello macroeconomico del Tesoro
sembrerebbe che, se si facesse questo, non ci sarebbe alcun effetto di stimolo all’economia perché l’effetto
espansivo della minore IRPEF sarebbe esattamente compensato dall’effetto recessivo della maggiore IVA.

Tornando alla NDA 2017, l’ipotesi del Governo è che le risorse necessarie per evitare l’aumento dell’IVA (e
quindi consentire l’aumento del PIL) e per finanziare i (pochi) ulteriori interventi vengano ottenute
attraverso 10 miliardi di deficit aggiuntivo e per un importo equivalente di tagli di spesa e aumenti di
entrata.
Per quanto riguarda la prima componente, essa riflette una scelta precisa del Governo: nel momento in cui
si verifica una crescita più elevata di quella originariamente prevista, a questa non corrisponde una
riduzione del deficit, ma invece un suo aumento. Si noti che questo aumento non avviene solo in termini
assoluti, ovvero in misura tale da sfruttare l’incremento del PIL e mantenere costante il rapporto tra deficit
e PIL, ma anche in termini relativi: il rapporto deficit/PIL per il 2018, infatti, è previsto pari all’1,6% contro
l’1,2% che veniva indicato ad aprile (quando, pure, le previsioni sull’andamento macroeconomico erano più
pessimistiche) ed analogo peggioramento caratterizza il saldo primario.
È evidentemente su questo aspetto che si concentreranno le possibili tensioni con la Commissione Europea,
che potrebbe vedere in modo non positivo il fatto che l’Italia non sfrutti la ripresa economica per ridurre il
proprio deficit, ma, anzi, tenda ad aumentarlo.

Le risposte del Governo che si intravvedono nella NDA sono di due tipi.
Una prima risposta è di tipo politico: il quadro italiano, la fragilità della maggioranza e l’approssimarsi delle
elezioni politiche non rendono né sostenibile né credibile una riduzione del deficit. A questo si aggiunge la
constatazione che l’1,6% è comunque ben al di sotto del 3% previsto come tetto massimo.
Una seconda risposta, invece, è più tecnica. Secondo i calcoli del Governo, l’andamento del rapporto
deficit/PIL risente ancora della crisi. In particolare, il PIL dell’Italia è ancora ben al di sotto di quello
potenziale e quindi il nostro sistema economico è ancora caratterizzato dalla presenza di un output gap.
Infatti, quando si tiene conto di questa correzione, il rapporto deficit/PIL scende di valore, collocandosi
all’1% strutturale nel 2018, superiore di “soli” 0,3 punti rispetto a quello previsto ad aprile 2017.

Al di là dei decimali, c’è una questione sostanziale. Come la NDA 2017 ricorda, nelle previsioni della
Commissione dello scorso maggio nel 2018 in Italia non ci dovrebbe essere più alcun output gap, ovvero il
PIL dovrebbe tornare ai suoi livelli potenziali e gli effetti della crisi dovrebbero esaurirsi. Questo
implicherebbe che, già dall’anno prossimo, il deficit strutturale dovrebbe ridursi sensibilmente rispetto a
quanto previsto nella NDA 2017.
Il Governo, tuttavia, fa affidamento su una revisione di queste previsioni dovuta agli esiti di un test di
plausibilità condotto dalla stessa Commissione e ad un suo proprio modello di stima. In concreto, attraverso
questi calcoli il Governo rinvia il pareggio di bilancio (previsto anche in Costituzione) al 2020.

In questo contesto di prevedibile dialettica con la Commissione si colloca l’andamento del debito, e, in
particolare, del rapporto debito/PIL. Il peggioramento del saldo primario (rispetto alle previsioni del DEF
di aprile) dovrebbe portare, in assenza di ulteriori variazioni, ad un incremento del rapporto debito/PIL. Al
contrario, come detto, questo tende a ridursi, seppure molto lievemente, rispetto alle previsioni di aprile.

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In assenza di una ricostruzione precisa delle variazioni alle diverse determinanti del debito pubblico, ci si
deve limitare a prendere atto che il risultato sarebbe dovuto ad una combinazione di tre elementi:
- una maggiore crescita del PIL nominale,
- un maggior contenimento del fabbisogno della Pubblica Amministrazione (cioè dei flussi di cassa in uscita),
- un maggior ricorso alle privatizzazioni (il cui introito va ad abbattere lo stock del debito).
È su questa combinazione di strumenti, la cui portata dovrebbe essere tale da controbilanciare il
peggioramento del deficit, che il Governo conta per poter offrire alla Commissione Europea sul piatto della
contrattazione la riduzione del rapporto debito/PIL. Anche in questo caso vi sarà probabilmente una
discussione sulla velocità, che alcuni ritengono troppo contenuta, della riduzione di questo rapporto.

Se, da un lato, il Governo dovrà fronteggiare l’interlocuzione con la Commissione, dall’altro lato la NDA 2017
prima, e la conseguente legge di Bilancio dopo, dovranno passare il vaglio del Parlamento. Per contenere
entro i limiti previsti l’incremento del deficit, ed ipotizzando (cosa che è necessario fare fino a quando non
si conosceranno i dettagli) che le manovre su spesa e maggiori entrate raggiungano gli obiettivi, il
Parlamento dovrebbe comunque accontentarsi di varare una manovra che serve sostanzialmente
ad impedire gli aumenti di IVA, a confermare le missioni militari all’estero, a rinnovare i contratti pubblici
stanziando risorse che i sindacati giudicheranno insufficienti e a ridurre in misura minima il cuneo sul costo
del lavoro dei giovani.

(Fonte:           http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2017/09/30/nota-di-
aggiornamento-al-def-2017-cosa-c-e-dietro-piu-pil-e-meno-debito)

Legge di bilancio 2018

Con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62,
il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio per l’anno 2018, ultima della legislatura.

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Di seguito si riportano i contenuti principali della manovra di bilancio, di interesse per gli Enti Locali (nb: la
legge è composta da un unico articolo e da 1.181 commi)

    •   comma 37 - Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle
        aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali, ad esclusione della TARI.
    •   comma 38 – Proroga coefficienti TARI: possibilità di adottare coefficienti tariffari superiori o
        inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti
        connessi alla numerosità del nucleo familiare.
    •   comma 618 - Anticipazioni di tesoreria enti locali: proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre
        2018 della data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite
        massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.
    •   commi da 697 a 700 - Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo
        sugli impianti di illuminazione pubblica: norme per la promozione, da parte degli Enti Locali,
        della realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli
        impianti di illuminazione pubblica di proprietà , in modo tale da ottenere - entro il 31 dicembre 2023
        - una significativa riduzione dei consumi.
    •   commi da 853 a 861 - Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli
        edifici e del territorio: sono previsti, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per
        investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali
        per complessivi 850 milioni di euro. I contributi sono quantificati nel limite complessivo di:
             150 milioni di euro per l’anno 2018;
             300 milioni per l’anno 2019;
             400 milioni per l’anno 2020.
    •   comma 866 - Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali: possibilità, limitata al triennio 2018-
        2020, di destinare i proventi da alienazioni patrimoniali alla copertura delle quote capitali di
        ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e non più prioritariamente a spese di
        investimento, in deroga a quanto previsto dal comma 443 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
    •   comma 867 - Libero utilizzo economie da rinegoziazione mutui: estensione fino al 2020 della
        disposizione che consente agli enti territoriali l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse
        derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari
        emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015), che potranno pertanto essere utilizzati anche per spesa
        corrente.
    •   commi 870 e 871 – Rimborso minor gettito IMU/TASI: la norma conferma per l’anno 2018, cosı̀
        come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo a favore dei circa 1.800 Comuni interessati
        dalla perdita di gettito dovuta all’introduzione della TASI (art.1, co.639, l. n. 147/2013).
    •   comma 877 – Proroga Tesoreria Unica: regime prorogato sino al 31.12.2021.
    •   comma 882 – Fondo Crediti di Dubbia esigibilità: la norma introduce un'ulteriore gradualità
        nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità
        (FCDE). Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell’FCDE nel bilancio di
        previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel
        2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.
    •   comma 883 - Revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019: la norma riduce la quota del
        fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza
        fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
    •   commi 874 e segg. - Incremento spazi finanziari per investimenti degli enti locali: rilevanti
        modifiche alla disciplina degli spazi finanziari, sia in termini di risorse disponibili, sia per ciò che
        riguarda le priorità di assegnazione nell’ambito del patto nazionale verticale, rispetto alle norme
        emanate con la legge di bilancio 2017. Aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal
        comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa dai 700 milioni di euro già previsti per gli anni
        2018-2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo. Di questo ammontare, 400 milioni
        (incrementati rispetto ai 300 milioni già previsti) sono destinati all’edilizia scolastica. Viene inoltre

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prevista una nuova priorità per l’impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di euro di spazi
          nel biennio 2018-19. Viene infine stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi
          finanziari per il quadriennio 2020-2023. Si ricorda che gli spazi finanziari concessi nell’ambito del
          patto nazionale verticale (cosı̀ come delle intese regionali e del patto nazionale orizzontale) sono
          finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull’avanzo di amministrazione e sulle risorse
          rivenienti dal debito.
      •   commi da 1079 a 1084 - Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici
          pubblici: istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione
          degli enti locali che, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-
          2030, è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture
          pubbliche.

Vi sono poi interventi specifici per i piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti):
       comma 862 – Fondo Piccoli Comuni: contributo di 10 milioni di euro per il Fondo piccoli Comuni
       istituito dalla legge n. 158/2017 (c.d. Legge Realacci).
       comma 863 - Turn over di personale: sblocco totale del turnover per gli Enti con popolazione tra
       1000 e 5000 abitanti che nell’anno precedente hanno una spesa di personale inferiore al 24% della
       media delle entrate correnti dell’ultimo triennio.
       commi 868 e 869 – Incentivi per le fusioni di Comuni: incremento di 10 milioni di euro del fondo
       destinato al sostegno ai processi di fusione intercomunale.
       comma 887 – Semplificazione DUP: con decreto interministeriale da adottarsi entro il 30.4.2018
       si provvederà a semplificare disciplina e contenuti del documento di programmazione per i piccoli
       Comuni.
       comma 1120 – Proroga gestioni associate: differito al 31 dicembre 2018 il termine per l’esercizio
       associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

Per approfondimenti è possibile fare riferimento alla Nota di lettura della legge di bilancio 2018, predisposta
da ANCI-IFEL e liberamente consultabile al link:
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9176-nota-di-lettura-anci-ifel-legge-di-
bilancio-2018.

1.2       Gli obiettivi di finanza pubblica individuati dalla programmazione regionale

Nel momento in cui si predispone il presente documento (luglio 2017) la regione Lombardia non ha ancora
approvato il DEFR (Documento economico finanziario regionale) per il triennio 2018-2020.

1.3       Situazione socio-economica del territorio

La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa fondamentale nel
processo di programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed orienta l’amministrazione
nell’individuazione degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della comunità amministrata
e di garantire un ottimale impiego delle risorse. L’analisi si concentra sul territorio, la popolazione,
l’economia insediata ed il mercato del lavoro.

Medolago è un Comune della provincia di Bergamo, in Lombardia. Situato nell'Isola Bergamasca (ovvero
quella porzione di territorio provinciale di forma triangolare capovolta, la cui base è rappresentata, a nord,
dal monte Canto, mentre i due lati sono rappresentati dal fiume Brembo e Adda, con il primo che si fonde
nel secondo, delimitando la zona e dando a essa il nome di isola) dista circa 16 chilometri a ovest
dal capoluogo orobico.
Popolazione                 2.360 abitanti (31/12/2016 – Ufficio Anagrafe)

                                                         9
COMUNE DI MEDOLAGO - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 ART. 170 D. LGS. N. 267/2000 - 2020 MEDOLAGO
Superficie              3,80 km²
Densità                 621,05 ab./km²
Codice Istat            016250
Codice catastale        F085
Prefisso                035
CAP                     24030

Sindaco                 Luisa Fontana

Indirizzo Municipio                             Comune            di              Medolago
                                                Piazza      Lorenzo          Marcoli     2
                                                24030 Medolago BG

Numeri utili                                    Centralino 035 4948810
                                                Fax         035 4948855

Email PEC                                       comune.medolago.bg@halleycert.it

Sito istituzionale                              www.comune.medolago.bg.it

Nome abitanti           medolaghesi

Santo Patrono           Maria SS.ma Assunta - 15 agosto

Zona sismica                        Zona climatica                     Gradi giorno

3                                   E                                  2.419

Altitudine 246 m s.l.m. Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è
(min 175 - max 250)     situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e
                        massima sul territorio comunale.

Coordinate Geografiche Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza
                       angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza
sistema sessagesimale angolare     dal    meridiano     di    Greenwich       verso    Est).
45° 40' 10,20'' N
9° 29' 48,12'' E       I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema
                       sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema
                       decimale DD (Decimal Degree).

                                                 10
sistema        decimale
45,6695°             N
9,4967° E

1.3.1 Dati demografici

Nelle pagine che seguono si riportano alcuni dati relativi alla composizione e all’andamento demografico
del Comune di Medolago.

                                                                     Media
                       Popolazione Variazione Variazione Numero
 Anno Data rilevamento                                            componenti
                        residente   assoluta percentuale Famiglie
                                                                  per famiglia

2001        31 dicembre       2.063           -             -              -            -

2002        31 dicembre       2.109           +46           +2,23%         -            -

2003        31 dicembre       2.154           +45           +2,13%         792          2,72

2004        31 dicembre       2.231           +77           +3,57%         814          2,74

2005        31 dicembre       2.261           +30           +1,34%         833          2,71

2006        31 dicembre       2.271           +10           +0,44%         843          2,69

2007        31 dicembre       2.303           +32           +1,41%         855          2,69

2008        31 dicembre       2.317           +14           +0,61%         865          2,68

2009        31 dicembre       2.347           +30           +1,29%         884          2,65

                                                  11
2010   31 dicembre   2.388   +41        +1,75%   891   2,68

2011
       8 ottobre     2.379   -9         -0,38%   901   2,64
(¹)

2011
       9 ottobre     2.340   -39        -1,64%   -     -
(²)

2011
       31 dicembre   2.332   -56        -2,35%   905   2,58
(³)

2012   31 dicembre   2.352   +20        +0,86%   924   2,55

2013   31 dicembre   2.365   +13        +0,55%   920   2,57

2014   31 dicembre   2.369   +4         +0,17%   928   2,55

2015   31 dicembre   2.332   -37        -1,56%   922   2,53

2016   31 dicembre   2.360   +28        +1,20%   925   2,55

                                   12
Gli stranieri residenti a Medolago al 1° gennaio 2016 sono 232 e rappresentano il 9,9% della popolazione
residente. La comunità più popolosa è quella del Marocco, con il 40,5% di tutti gli stranieri presenti sul
territorio, seguita dalla Romania (19,4%) e dall'Albania (10,8%).

                                                  13
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Medolago.

                                                   Indice di
                            Indice di   Indice di
                                                     carico Indice di
                Indice di   ricambio    struttura
     Indice di                                       di figli natalità Indice di
Anno           dipendenza     della       della                         mortalità
     vecchiaia                                        per      (x 1.000
               strutturale popolazione popolazione               ab.)
                                                                        (x 1.000 ab.)
                                                     donna
                              attiva      attiva
                                                    feconda
           1° gennaio         1° gennaio            1° gennaio            1° gennaio         1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic
2002      61,5             41,9                 66,7                  79,5                  22,3            7,7              4,3
2003      65,0             39,7                 69,8                  85,0                  22,7            11,7             6,6
2004      66,0             39,6                 74,0                  85,7                  20,9            10,0             3,2
2005      68,3             40,5                 74,4                  87,0                  19,4            14,2             5,8
2006      69,9             40,3                 59,0                  94,7                  21,9            10,6             7,1
2007      70,8             40,0                 69,0                  93,1                  21,2            11,4             5,2
2008      73,2             40,2                 74,6                  98,9                  21,5            13,9             3,0
2009      76,3             40,1                 77,0                  104,4                 22,2            12,0             4,7
2010      76,6             40,8                 81,5                  110,5                 22,7            12,7             4,2
2011      73,8             40,6                 94,1                  116,3                 22,8            9,3              5,9
2012      79,0             42,9                 108,9                 117,6                 21,5            9,0              5,6
2013      84,5             43,4                 121,6                 121,0                 20,3            9,3              6,4
2014      88,5             42,6                 119,7                 131,6                 20,8            10,1             5,5
2015      90,0             43,8                 150,0                 139,7                 19,7            6,4              6,4
2016      99,2             44,2                 148,6                 145,4                 20,7            -                -

Glossario
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei
giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Medolago dice che ci sono 99,2 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio,
teoricamente, a Medolago nel 2016 ci sono 44,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo
del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Medolago nel 2016 l'indice
di ricambio è 148,6 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa
più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età
prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente.
Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

                                                                          14
1.3.2 Dati economici e reddituali

Il Comune di Medolago non è sede di particolari uffici, fatta eccezione per quelli destinati alle attività
municipali e postali. Sul posto manca una stazione dei carabinieri, per cui le funzioni di autorità di pubblica
sicurezza sono, all'occorrenza, svolte dal Sindaco.
L'agricoltura, basata sulla coltivazione di cerali, frumento, foraggi, ortaggi e frutteti, è integrata
dall'allevamento di bovini, suini, equini e avicoli.
Nonostante la crisi degli ultimi anni, il settore industriale e artigianale è ancora piuttosto attivo: sviluppata
è l'industria alimentare, affiancata da varie aziende che operano nei comparti tessile, metalmeccanico, edile
e dell'estrazione della pietra.
Più modesta risulta, invece, la presenza del terziario che, oltre a una discreta rete distributiva, non mette a
disposizione della comunità servizi qualificati, come quello bancario (assenza di sportelli). Rimane il
servizio postale, aperto presso i locali all’interno del municipio.

Non si dispongono di dati specifici di natura economica relativa al territorio del Comune di Medolago.

Sono invece disponibili alcuni dati sintetici legati al reddito delle persone fisiche. La tabella e il grafico che
seguono (fonte: www.comuni-italiani.it) riportano alcuni dati relativi agli imponibili IRPEF, elaborati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze:

 Anno      Dichiaranti Popolazione              %pop Importo                    Media/Dich. Media/Pop.
 2001              1.350                2.063 65,4%              22.105.118            16.374           10.715
 2002              1.421                2.109 67,4%              24.829.270            17.473           11.773
 2003              1.450                2.154 67,3%              25.783.035            17.781           11.970
 2004              1.526                2.231 68,4%              29.159.341            19.108           13.070
 2005              1.567                2.261 69,3%              29.875.496            19.065           13.213
 2006              1.546                2.271 68,1%              31.931.597            20.654           14.061
 2007              1.576                2.303 68,4%              33.387.738            21.185           14.497
 2008              1.533                2.317 66,2%              33.190.267            21.651           14.325
 2009              1.577                2.347 67,2%              32.654.293            20.707           13.913
 2010              1.582                2.388 66,2%              33.339.483            21.074           13.961
 2011              1.576                2.332 67,6%              32.943.034            20.903           14.127
 2012              1.570                2.352 66,8%              33.029.454            21.038           14.043
 2013              1.575                2.365 66,6%              34.116.108            21.661           14.425
 2014              1.568                2.369 66,2%              35.246.085            22.478           14.878
 2015              1.591                2.332 68,2%              36.848.071            23.160           15.801

                                                      15
2.      ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

2.1     Le società partecipate

La gestione delle società partecipate deve essere improntata a criteri di efficienza ed economicità, dando
attuazione alle razionalizzazioni previste dallo specifico Piano e monitorando la costante evoluzione
normativa in materia.
Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali risulta caratterizzato da una forte
instabilità. Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90, dal 2006 inizia un cambio di
rotta che, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, ha dato il via ad una serie di
disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l’istituzione o il mantenimento delle società
partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va,
principalmente:
        all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità
        interno e ai limiti sul personale;
        all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a
        30.000 abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento solo nel caso di gestioni
        virtuose;
        all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società
        partecipate funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo di rideterminazione
        della dotazione organica in caso di esternalizzazione dei servizi.

Con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147/2013) si assiste ad un nuovo mutamento di strategia del
legislatore in ordine all'obiettivo, sempre rappresentato, di ridurre drasticamente l'universo delle
partecipazioni degli enti locali, ovviamente con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari
quotati e le loro controllate. Il legislatore rinuncia ad intervenire attraverso l'imposizione puntuale di
singoli obblighi, vincoli o divieti (difficili da monitorare in ordine all'esatto e puntuale adempimento,
nonché oggetto delle più diverse e in qualche caso fantasiose interpretazioni giuridiche da parte dei soggetti
tempo per tempo obbligati, ed ancor più difficili da sanzionare in caso di inosservanza), e compie una

                                                      16
consistente abrogazione di norme che a vario titolo proibivano la costituzione o il mantenimento di
partecipazioni in società o altri enti. La nuova strategia si realizza, con una certa coerenza anticipatrice della
logica di gruppo pubblico locale e di consolidamento dei conti di bilancio, mediante l'imposizione di una
diretta correlazione tra bilanci previsionali degli enti locali coinvolti e i risultati di esercizio delle società
(ed enti) partecipate. A partire dall'esercizio 2015 infatti, ovvero nel Bilancio preventivo relativo a tale
esercizio, si deve procedere ad un graduale e progressivo vincolo di somme disponibili nella parte corrente
dei bilanci, nel caso in cui società (ma anche aziende speciali, ASP ed istituzioni) partecipate registrino
risultati negativi. Tale accantonamento si realizza, in pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta, in
relazione alle perdite risultanti nel triennio precedente (l'applicazione della norma in questione viene
graduata attraverso un meccanismo/algoritmo che fa riferimento a valori medi, nel merito del quale non si
entra qui, ma che non è detto che favorisca le situazioni in miglioramento nel periodo). Tale disposizione
non fa venir meno il divieto di ripiano delle perdite (ex DL 78/2010 art. 6, comma 19), ma tende solo a
congelare una quota di risorse dell'Ente, al fine di disinnescare ogni tentativo opportunistico di spostare
diseconomie al di fuori del Bilancio comunale. Per le sole società in house inoltre la norma prevede, nel caso
di reiterate perdite per successivi esercizi, prima una riduzione dei compensi degli amministratori e un
riconoscimento di 'automatica' giusta causa per la loro revoca, ed oltre ancora un obbligo di liquidazione
(con danno erariale a carico dei soci che omettano).

Il quadro di parziale deregulation introdotto dalla legge di stabilità per il 2014 non è tuttavia da considerarsi
definitivo. La legge di stabilità del 2015 (L. n. 190/2014), riprendendo quanto già previsto nell’art. 23 del
D.L. n. 66/2014, ha operato una netta distinzione tra norme relative alla riorganizzazione ed alla riduzione
delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione delle aggregazioni
organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima categoria di
disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano triennale di
razionalizzazione già predisposto da ciascuna amministrazione entro il 31/3/2015 e recante un
cronoprogramma attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale
ultimo intervento normativo è quello di conseguire la riduzione in termini numerici delle società
partecipate ed il contenimento della spesa. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza
economica le disposizioni sono largamente orientate a introdurre misure volte a favorire processi di
aggregazione, sia mediante specifici obblighi rivolti a Regioni ed Enti locali, che tramite incentivazioni per
Amministrazioni pubbliche e gestori. Pertanto, al fine di promuovere processi di aggregazione e di
rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica viene previsto
l’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo entro il 1° marzo
2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale.

La legge di Riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124/2015) ha delegato il Governo ad
adottare, entro agosto 2016 specifici testi unici, uno relativo al “Riordino della disciplina delle partecipazioni
societarie delle pubbliche amministrazioni” (articolo 18), l’altro concernente il “Riordino della disciplina dei
servizi di interesse economico generale di ambito locale” (articolo 19). Lo scopo è quello di ridurre
drasticamente il numero delle società partecipate e di garantire una maggiore economicità nella gestione
dei servizi pubblici locali, sfruttando il regime di concorrenza e le economie di scala.

La delega ha trovato attuazione, in relazione alle società partecipate, con il Testo Unico sulle Società
Partecipate - decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016, in vigore dal 23.9.2016. Il riordino dei servizi
pubblici locali, invece, è stato oggetto di un decreto legislativo la cui entrata in vigore si è scontrata con la
parziale declaratoria di incostituzionalità della legge delega.

Di seguito si riportano i contenuti principali del T.U.S.P.

                                                      17
Ambito di applicazione (art. 1) - Il provvedimento si applica alla costituzione di società da parte di P.A. ex art. 1, comma 2, D. Leg.vo
165/2001, nonché l’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Restano ferme le norme che disciplinano società pubbliche costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o per il
perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Si segnala che con D.P.C.M. può essere deliberata l’esclusione totale o
parziale dell’applicazione delle disposizioni del decreto a singole società a partecipazione pubblica.

Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4) - Le società partecipate devono avere ad oggetto la produzione di
servizi di interesse generale; la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra P.A.; la
realizzazione e gestione di un’opera o l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di Partenariato Pubblico
Privato; l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati; servizi di committenza. Le amministrazioni
pubbliche possono partecipare esclusivamente a società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Oneri di motivazione analitica (art. 5) - L’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni in una società pubblica deve essere
analiticamente motivato circa la necessità della società per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.

Principi sull’organizzazione e la gestione delle società in controllo pubblico (art. 6) - Le società in controllo pubblico devono adottare specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed eventuali altri strumenti di governance opzionali.

Gestione delle partecipazioni pubbliche (art. 9) - Le competenze sono attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con
i Ministeri competenti.

Organo amministrativo delle società a controllo pubblico (art. 11) - Sono previsti per i componenti requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza, da stabilirsi con D.P.C.M., fermo restando il D. Lgs.vo 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi
presso le P.A. e gli enti privati in controllo pubblico. L’organo amministrativo è di regola costituito da un amministratore unico, salvo che
l’assemblea della società disponga la composizione a 3 o 5 membri.

Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (società in house) (art. 16) - È vietata la partecipazione di capitali
privati, a meno che non sia prevista dalla legge o che non comporti controllo o potere di veto. La P.A. deve esercitare sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e almeno l’80% delle attività della società devono essere effettuate nello svolgimento
dei compiti affidati dall’ente pubblico.

Società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17) - Nelle società costituite per la finalità di realizzazione e gestione di un’opera, il
socio privato deve essere selezionato con gara e partecipare in misura non inferiore al 30%.

Gestione del personale (artt. 19 e 25) - Le società pubbliche stabiliscono criteri per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità ed imparzialità (pena la nullità dei contratti) nonché obiettivi specifici in materia di costi del personale. Entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del decreto deve essere effettuata una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze da
trasmettere alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. Fino al 30/06/2018, le società a controllo pubblico non possono procedere
a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo all’elenco, tenuto presso le regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti (salve
deroghe eccezionali autorizzate dalle regioni).

Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche (artt. 20 e 24) - È previsto un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico
dell’assetto complessivo delle società in cui le P.A. detengono partecipazioni, anche mediante un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione. Inoltre le partecipazioni detenute dalle P.A., all’entrata in vigore del decreto (23/09/2016), in
società che non soddisfano i requisiti indicati dal provvedimento devono essere alienate entro un anno dal termine di approvazione di
apposito atto ricognitivo. In mancanza, la partecipazione è liquidata in denaro.

Il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia con un decreto c.d. “correttivo” ovvero il D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 100, che ha introdotto una serie di adempimenti che puntano a rendere costante il
monitoraggio delle partecipazioni dei vari enti. Si riporta una tabella di sintesi.

                                                                         18
RIFERIMENTI DI
      SCADENZA                                            ADEMPIMENTO
                                                                                                                      LEGGE

                         Approvazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale relative all’adeguamento
     31 luglio 2017      al T.U.S.P. degli Statuti delle società a controllo pubblico (salvo le disposizioni      Art.26 c.1 T.U.S.P.
                         dell’art. 17 c.1 del T.U.S.P)

                         Approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale di revisione straordinaria
  30 settembre 2017(*)                                                                                           Art.24 c.1, T.U.S.P.
                         delle partecipazioni possedute (anche in assenza di partecipazioni)

                                                                                                       Art.24 c.1 e c.3, art.5 c.4
                         Trasmissione dell’esito della revisione straordinaria (anche in caso di esito     e art.15 T.U.S.P.;
       A seguito         negativo):
dell’approvazione della
deliberazione consiliare                                                                               Art.17 c. 4 D.L. 90/2014
      di revisione           1. alla banca dati sulle partecipazioni pubbliche (tramite l’applicativo e D.M. 25 gennaio 2015
  straordinaria (dal 1             “Partecipazioni” del Portale Tesoro);                                        del MEF
     ottobre 2017)           2.    alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
                             3. alla struttura di cui all’art. 15 T.U.S.P. (se individuata con D.M.)

                         Approvazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale relative all’adeguamento
   31 dicembre 2017      al T.U.S.P. degli Statuti delle società a controllo pubblico per le disposizioni         Art.26 c.1 T.U.S.P.
                         dell’art.17 c.1 del T.U.S.P.

        Un anno
   dall’approvazione
     della delibera
                         Approvazione degli atti deliberativi di alienazione delle partecipazioni individuate Art.24 c.4, art.10 e art.7
      consiliare di
                         nel provvedimento consiliare di ricognizione straordinaria                             c.1 lett. c) T.U.S.P
        revisione
  straordinaria (max
  30 settembre 2018)

                         Approvazione della deliberazione di Consiglio comunale di razionalizzazione
   31 dicembre 2018      periodica delle partecipazioni dell’Ente, con riferimento alla situazione al 31        Art.26, c.11, T.U.S.P
                         dicembre 2017

                                                                19
COMUNE DI
                                                      MEDOLAGO

                    UNIACQUE                          UNICA SERVIZI
                           s.p.a.                      s.p.a.                        ECOISOLA s.p.a.

                                          HIDROGEST                  LINEA SERVIZI
                                             s.p.a.                      s.r.l.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.9.2017 il Comune di Medolago ha approvato
    la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre
    2016.

    Tale ricognizione ha avuto il seguente esito:

                                                                                           Tempi di
        Azione di                                 Denominazione       % Quota di                           Risparmi attesi
                                    Progressivo                                      realizzazione degli
    razionalizzazione                                società        partecipazione                            (importo)
                                                                                          interventi

  Contenimento dei costi

                                       Dir_3      ECOISOLA s.p.a.        1,83           31/12/2018             6.782

Cessione/Alienazione quote

                                                             20
Liquidazione

                                                                                                     Al momento non
                             Dir_2          UNICA SERVIZI s.p.a.     2,26          31/12/2020
                                                                                                      quantificabili

                                                                                                     Al momento non
Fusione/Incorporazione       Ind_1          LINEA SERVIZI s.r.l.    1,861          31/12/2020
                                                                                                      quantificabili

                                                                                                     Al momento non
                             Ind_2           HIDROGEST s.p.a.       1,595          31/12/2020
                                                                                                      quantificabili

  Per la società Uniacque s.p.a. è stato disposto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

  Successivamente, con deliberazione consiliare n. 58 del 28.11.2017, si è perfezionata, alla luce della
  normativa vigente in tema di società pubbliche e del piano di razionalizzazione sopra richiamato, la
  volontà di recesso dalla società Ecoisola s.r.l.

  A tal fine si è preso atto della perizia asseverata con cui sono stati stabiliti i valori di partecipazione di
  ciascun socio in conformità ai criteri individuati dall'assemblea sociale.

  Il controvalore lordo della quota societaria del Comune di Medolago , pari all’1,83%, e determinato in base
  ai valori di perizia ammonta a € 6.782,00; il Comune di Medolago è debitore nei confronti della società
  Ecoisola s.r.l. per una somma di € 4.472,58 relativo alla quota dovuta per le spese di perizia, spese legali e
  collegio arbitrale . Pertanto il controvalore netto che verrà introitato dal Comune di Medolago a conclusione
  dell’operazione di recesso dalla società Ecoisola s.r.l. è pari a € 2.309,42.

  Il rimborso delle partecipazioni oggetto di recesso avverrà nei termini e con le modalità previste dalla legge,
  con particolare riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 2473, comma 4, e 2482 c.c.; ai fini del
  rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, si procederà ad una riduzione
  del capitale sociale di Ecoisola s.r.l. ai sensi dell'art. 2473, comma 4, c.c.

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2.2     Gruppo Amministrazione Pubblica facente capo al Comune di Medolago

In attuazione del principio contabile applicato concernenti il bilancio consolidato (all. n. 4/4 del d. lgs. n.
118/2011), il Comune deve procedere, preliminarmente, alla definizione del Gruppo Amministrazione
Pubblica, identificando i soggetti (società, enti strumentali) sulla base di un rapporto di “controllo” o di
“partecipazione” esistente rispetto alla capogruppo-ente locale.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma
   2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo
   stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter,
   comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
         a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
         b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza
             dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche
             di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
             dell’attività di un ente o di un’azienda;
         c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
             organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
             decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente
             o dell’azienda;
         d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
             quota di partecipazione;
         e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
             consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con
             enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono
             l’esercizio di influenza dominante.
  3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter,
      comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una
      partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
  4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
        a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei
              voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una
              influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
        b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
              dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e
              di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
              contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
      In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono
      considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
      regolamentati.
  5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale
      partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale
      indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio
      2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale,
      direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea,
      pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

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Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente
natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni
pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci
consolidati dei gruppi intermedi.

Una volta definito il G.A.P. occorre delimitare il “perimetro di consolidamento”, ovvero individuare
all’interno del Gruppo le società e gli enti da assoggettare al consolidamento dei bilancio, escludendo le
entità giuridiche che, ai sensi del richiamato principio contabile, risultano “irrilevanti” o per le quali non si
dispone delle informazioni necessarie al consolidamento.

In considerazione del fatto che il Comune di Medolago si è avvalso della facoltà di differire al 2017
la prima redazione dello stato patrimoniale riclassificato e del conto economico sulla base del
principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 del d. lgs. n.
118/2011), si è ritenuto opportuno rinviare ad un provvedimento successivo all’approvazione del
rendiconto 2017 la delimitazione del perimetro di consolidamento, al fine di disporre di documenti
contabili contenenti dati omogenei.

Di seguito si provvede pertanto all’individuazione del G.A.P. alla data del 31.12.2017. In esso, con
riferimento alle società partecipate oggetto della revisione straordinaria di cui al precedente paragrafo, si è
tenuto conto degli eventi successivamente verificatasi quanto al rispettivo assetto.

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