REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE "LE CICOGNE" - Comune di Cisano sul Neva - Gazzetta Amministrativa

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Comune di Cisano sul Neva
           Provincia di Savona

   REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL

MICRONIDO COMUNALE

    “LE CICOGNE”
INDICE

Art. 1 Istituzione

Art. 2 Finalità

Art. 3 . Utenza

Art. 4 Modalità di funzionamento

Art. 5 Asilo nido estivo

Art. 6 Informazione

Art. 7 Accesso ed ammissioni

Art. 8 Formazione delle graduatorie

Art. 9 Inserimento e frequenza

Art. l0 Partecipazione delle famiglie ai costi

Art. l1 Gestione del personale

Art. 12 Servizio di refezione

Art. 13 Entrata in vigore – Norma transitoria
Art. 1 – Istituzione
1. Il Comune di Cisano sul Neva ha istituito l'Asilo Nido Comunale, denominato "LE
   CICOGNE", ai sensi della L. 06.12.1971, n. 1044 , della L.R. 09.04.2009, n. 6 e delle
   deliberazioni di Giunta Regionale n. 588 del 12.05.2009 e n. 222 in data 06.03.2015.

                                        Art. 2 – Finalità
1.   Il Nido costituisce una opportunità educativa e sociale volta a favorire la crescita
     armonica e il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, in
     collaborazione e integrazione con le famiglie. La realizzazione di tali finalità si basa sul
     riconoscimento dei bambini come attivi protagonisti della loro crescita e della loro
     esperienza, portatori di identità individuali, soggetti di diritto, capaci di relazioni che
     consentono la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

2.   Il Nido é integrato con le famiglie, riconosciute portatrici di propri valori e culture
     originali, co-protagoniste del progetto educativo.

3.   Il perseguimento di tali finalità contribuisce alla realizzazione di pari opportunità tra
     donne e uomini, in relazione al mondo del lavoro, nonché di condivisione delle
     responsabilità genitoriali tra madri e padri.

4.   Il Nido rappresenta un punto di riferimento per la realizzazione di politiche di
     prevenzione del disagio fisico, psicologico e sociale.

5.   Il Nido promuove accordi con le altre istituzioni culturali, sociali e sanitarie del territorio
     ed opera in rete con gli altri servizi socio- educativi e scolastici del territorio, con
     particolare riferimento alle Scuole dell'Infanzia.

                                        Art. 3 – Utenza
1. Il Nido accoglie bambini di età compresa tra i 9 mesi (compiuti) ed i tre anni.

2. I bambini, non residenti nel Comune di Cisano sul Neva, sono iscritti in apposita lista e
vengono ammessi, solo in caso di disponibilità dei posti e ad esaurimento della lista dei
residenti.

3. Nel caso in cui almeno un genitore svolga la propria attività, come lavoratore autonomo o
dipendente, presso Ditta attiva sul territorio del Comune di Cisano sul Neva, vengono
assegnati due punti, in aggiunta agli altri già attribuiti.
4. Il bambino, che frequenta il Nido del Comune, in caso di cambio di residenza, può
concludere la frequenza dell'anno in corso (o eventualmente continuare fino all’anno
scolastico di inserimento alla scuola materna). In tal caso, viene applicata la retta per i non
residenti.

5. I bambini, che compiono tre anni, nel periodo compreso tra gennaio e giugno, possono
proseguire la frequenza fino alla conclusione dell'anno educativo ed usufruire dell'eventuale
apertura estiva del servizio.

                           Art. 4 – Modalità di funzionamento
1.   La gestione del Nido è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2.   Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento del Nido, il Comune si avvale della
     collaborazione di un Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la
     rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, delle famiglie degli utenti, del personale
     educativo ed ausiliario e del coordinamento pedagogico ed organizzativo del Nido.

3.   Il Comitato di partecipazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Comune,
     acquisisce il programma di attività elaborato dagli educatori, che contiene i risultati da
     conseguire, le attività da realizzare, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie da
     impiegare.

4.   Il periodo di funzionamento del servizio è determinato,                   annualmente,
     dall’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto stabilito dalla Regione Liguria. Il
     Nido, di norma e salva diversa articolazione, è aperto dal lunedì al venerdì. L’orario di
     apertura è oggetto di apposita comunicazione trasmessa ai genitori al momento
     dell’ammissione al servizio.

5.   Nell’ambito del calendario scolastico, sono previsti due periodi di chiusura, in occasione
     delle vacanze natalizie e pasquali, in analogia con quanto stabilito per le scuole materne
     statali.

6.   Il Comune, inoltre, si riserva di erogare il servizio a tempo parziale, in occasione della
     chiusura del plesso scolastico comunale, stabilita dall’Istituto Comprensivo
     territorialmente competente.

7.   In relazione a particolari bisogni delle famiglie, l’Amministrazione può organizzare servizi
     integrativi al calendario di funzionamento annuale (servizio estivo), per i bambini
     frequentanti il Nido, .

8.   Il genitore impossibilitato a ritirare il proprio bambino all’uscita, potrà autorizzare altra
     persona, munita di documento di riconoscimento, dopo aver compilato l’apposito modulo
     per delega con firma dello stesso.

                                 Art. 5 – Asilo nido estivo
1.   In base alle richieste dell’utenza, rilevate durante il mese di maggio, l’Amministrazione
     valuterà l’opportunità di organizzare il servizio anche nel periodo estivo.
Art. 6 – Informazione
1.   Il Comune garantisce a tutte le famiglie, potenzialmente interessate, una informazione capillare
     sul servizio, al fine di favorirne l’accesso, verificando in modo continuo la corrispondenza tra
     le esigenze della domanda e dell’offerta.

                               Art. 7 – Accesso e ammissioni
1.   Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, dovranno essere presentate dal
     genitore o da chi esercita la potestà genitoriale sul minore, facendole pervenire all’Ufficio
     Protocollo del Comune.

2.   Gli uffici comunali, entro il 15 luglio di ogni anno, predisporranno e pubblicheranno due
     diverse graduatorie, l’una per i residenti, l’altra per i non residenti, sulla base delle
     domande presentate entro il 30 giugno. Successivamente, nel caso in cui si avesse
     disponibilità di posti, con l’intento di raggiungere la piena capienza, verranno predisposte
     e pubblicate ulteriori graduatorie integrative.

3.   La domanda di ammissione ha validità di anni uno dalla data di presentazione della stessa
     e darà diritto all’inserimento nelle graduatorie successive alla sua presentazione, fatto
     salvo il caso in cui il minore abbia raggiunto l’ età prevista per l’accesso alla scuola
     dell’infanzia.

5.   Alla domanda dovrà essere allegata, al momento della presentazione, apposita
     autocertificazione comprovante la situazione lavorativa dei genitori e degli altri stati, che
     danno diritto all’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria. Tale
     autocertificazione potrà essere integrata od aggiornata, qualora intervengano variazioni
     relative alla situazione lavorativa e/o del nucleo familiare

6.   I bambini, già frequentanti il Nido nell’anno educativo precedente, vengono i riconfermati
     previa conferma scritta. L’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle richieste, che
     superano il numero dei posti disponibili nel nido, garantisce la trasparenza della
     procedura, predisponendo apposite graduatorie di accesso, da pubblicarsi nei periodi
     immediatamente successivi alla loro formulazione.

7.   I bambini iscritti verranno ammessi alla frequenza in base al punteggio assegnato.

8.   I minori, non ammessi alla frequenza, ma già inseriti nella graduatoria precedente,
     vengono integrati in quella successiva, mantenendo lo stesso punteggio, salvo
     intervengano variazioni comunicate dai genitori. A parità di punteggio, questi ultimi
     avranno la precedenza sui nuovi iscritti.

                          Art. 8 – Formazione delle graduatorie
1.   L’accesso con priorità assoluta è garantito per bambine e bambini portatori di forme di
     disabilità certificati dal servizio ASL competente.
2.   La tabella dei punteggi da attribuire alle domande prevede:

GENITORI ENTRAMBI RESIDENTI, nel Comune di Cisano Sul Neva,                     PUNTI 15
UN SOLO GENITORE RESIDENTE nel Comune di Cisano Sul Neva                        PUNTI 12
PRESENZA IN FAMIGLIA DI UN GENITORE O UN FIGLIO, ANCHE                       PUNTI     2
MAGGIORENNE, CON CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE
INVALIDANTI (superiori al 70% e riconosciute dalla Commissione
di invalidità dell’A.s.l.)
FRATELLI O SORELLE IN FASCIA DI ETA’ O-5 ANNI                                PUNTI     4
MADRE IN STATO DI GRAVIDANZA                                                 PUNTI     2
GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI                                                 PUNTI 12
GENITORI LEGALMENTE SEPARATI                                                 PUNTI     2
UN GENITORE STUDENTE                                                         PUNTI     2
UN   GENITORE  NON   RESIDENTE,  CHE   LAVORA                                PUNTI     2
AUTONOMAMENTE O COME DIPENDENTE NEL TERRITORIO
COMUNALE

3.   Nei casi in cui il minore non fosse stato riconosciuto da uno dei genitori oppure uno degli
     stessi risultasse deceduto, il punteggio verrà attribuito, qualora la condizione sia
     soddisfatta dal solo genitore, che esercita la patria podestà.

4.   A parità di punteggio,, i posti in graduatoria, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo
     periodo dell’art. 6, verranno assegnati alla famiglia con ISEE inferiore ed in subordine, a
     quella con il richiedente di età inferiore. L'ammissione di bambini, portatori di handicap,
     può comportare, in relazione all'entità del disagio, I'incremento del personale assegnato
     alla sezione o la diminuzione proporzionale del numero di bambini della sezione.

5.   I bambini, che non hanno ancora compiuto i nove mesi, all’atto della presentazione della
     domanda, vengono inseriti in coda alla graduatoria ed ammessi alla struttura, se
     residuano posti vacanti, non appena raggiunta l’età prevista per la frequentazione del
     Nido.

6.   L’attribuzione dei punteggi, conseguiti in base al possesso dei requisiti, come individuati
     nella tabella, di cui al presente articolo, è effettuata in base alle dichiarazioni contenute
     nella domanda, corredata dell’autocertificazione allegata alla stessa.

                             Art. 9 - Inserimento e frequenza
1.   Il Nido promuove la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole da parte delle
     famiglie, nonché tutte le condizioni propedeutiche ad un positivo ambientamento del
     Bambino, che sono:

           •   - un colloquio individuale con ciascuna famiglia, da parte dell'educatrice di
               riferimento, prima dell’inizio della frequenza;

           •   - incontri con le famiglie per la presentazione generale del servizio e su
               tematiche di interesse comune;

           •   - forme di inserimento graduale,, accompagnate dalla presenza iniziale di un
               familiare adulto, e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2.   I nuovi inserimenti dei bambini al nido si realizzano, di norma, nel mese di settembre.

3.   Nel caso in cui, risultino posti liberi per dimissioni in corso d'anno, essi verranno coperti
     attingendo dalla graduatoria in essere.

4.   La possibilità di realizzare a pieno il progetto educativo si fonda sul presupposto di una
     regolare frequenza da parte dei bambini. Le assenze prolungate e/o ingiustificate,
     superiori a trenta giorni consecutivi, determinano la perdita del posto.

                     Art. 10 - Partecipazione delle famiglie ai costi
1.   Per la frequenza del Nido é previsto il pagamento di una retta mensile fissa, determinata
     annualmente dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dal tipo di servizio
     prescelto (tempo pieno o tempo parziale).

2.   La retta mensile, determinata annualmente dall’Amministrazione Comunale, può essere
     diversificata in base a parametri reddituali riportati nella dichiarazione I.S.E.E. E’
     possibile prevedere riduzioni, in relazione all’utilizzo del servizio (tempo parziale o
     pieno), al numero di figli iscritti al nido, alle assenze per malattia, che si prolunghino oltre
     i 30 giorni, attestate da certificato medico del pediatra, alla sospensione del servizio per
     festività ed al periodo dell’inserimento.

3.   Il pagamento deve essere effettuato presso la tesoreria comunale, entro il cinque di ogni
     mese; l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata alle educatrici .

                              Art. 11 - Gestione del personale
1.   L'Amministrazione Comunale affida il servizio educativo e quello di pulizia ad una
     Cooperativa Sociale, mediante le procedure di gara previste dalla normativa vigente.

2.   Per il Coordinamento pedagogico si avvale di una figura tecnica, in possesso del titolo di
     studio previsto dalla D.G.R. n. 588/2009.

3.   Le funzioni del Coordinatore pedagogico si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

     a.   elaborazione, con le educatrici , del progetto educativo del servizio;

     b.   indirizzo, sostegno tecnico, e supervisione del lavoro degli educatori;

     c.   promozione delle attività di formazione permanente e di aggiornamento del
          personale;

     d. promozione e monitoraggio della qualità;

     e. sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della Comunità locale.

                               Art. 12 - Servizio di refezione
1.   Nel Nido viene erogato un servizio di refezione, secondo tabelle dietetiche predisposte e
     aggiornate dall’Asl territorialmente competente, sulla base di indicazioni della Commissione
     Mensa Comunale.
2.   Per fruire del servizio pre-pagato di refezione, i genitori debbono presentare domanda
     d’iscrizione, su apposita modulistica, predisposta dagli uffici comunali competenti, a cui
     farà seguito la comunicazione relativa alle modalità di pagamento previste.

                                 Art. 13 – Entrata in vigore
1.   Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore a partire dai termini previsti e
     secondo modalità di legge.
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