IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI 2013

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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI 2013
Il Concessionario AIPA S.p.A.                                     CITTA’ DI TORTONA

       IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI 2013
                                           GUIDA AL CONTRIBUENTE

COS’E’ L’IMU?
è l’IMPOSTA sul patrimonio immobiliare dovuta da chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni,
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’IMU sostituisce I.C.I. ed assorbe la quota di
IRPEF e relative addizionali regionali e comunali dovute su redditi fondiari degli immobili (con una serie di
eccezioni tra cui gli immobili di persone fisiche locati).

CHI DEVE VERSARE L’IMU?
Il proprietario od il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili. In
caso di concessione di aree demaniali ovvero di leasing immobiliare, il concessionario o locatario deve
versare l’IMU. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’IMU complessivamente
dovuta.

QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI AD IMU?
Tutti i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni, sia ad uso agricolo che non coltivati.

A CHI DEVE ESSERE VERSATA L’IMU
L’imposta dovuta per il FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e
soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc) e per tutti i TERRENI sia EDIFICABILI che NON
EDIFICABILI deve essere versata al COMUNE DI TORTONA.
L’imposta dovuta per il FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni,
alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO ed in parte al COMUNE DI
TORTONA

L’ABITAZIONE PRINCIPALE PAGA L’IMU nel 2013?
Il Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, art. 1, sospende il pagamento dell’ACCONTO dell’abitazione principale e
relative pertinenze con esclusione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali “di lusso” A/1 (abitazioni
signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, etc.) e RELATIVE PERTINENZE; i titolari di abitazioni di lusso sono
quindi tenuti a versare la rata di acconto dovuta per abitazione e relativa/e pertinenza/e.
L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente; in particolare nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per abitazione principale e relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenza si intendono i
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7
(tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto
unitamente all'unità abitativa.

IL PAGAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2013 E’ SOSPESO PER ALTRI IMMOBILI?
Sono altresì sospesi i pagamenti della rata di ACCONTO per:
      unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
      pertinenze dei soci assegnatari
      alloggi regolarmente assegnati dagli IACP
      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
      residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
      non risulti locata
      fabbricati rurali
      terreni agricoli

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L’IMPOSTA NON PAGATA A GIUGNO VA PAGATA SUCCESSIVAMENTE?
La sospensione del versamento di cui sopra è PROVVISORIA. L’obbligo di pagamento della prima rata di
acconto potrebbe essere solamente DIFFERITO al 16 SETTEMBRE 2013, per cui è NECESSARIO
VERIFICARE nei primi giorni del mese di settembre se la rata di acconto per i proprietari che hanno
beneficiato della sospensione del versamento di giugno DEBBA O NON DEBBA ESSERE VERSATA
ENTRO IL 16 SETTEMBRE.

COS’E’ UN FABBRICATO?
E’ l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato
di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

QUAL E’ IL VALORE IMU PER UN FABBRICATO?
Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al
1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

       160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6
       e C/7;
       140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
       80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ed A/10;
       65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D/5)
       55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

COS’E’ UN’AREA EDIFICABILE?
Si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio, in base al piano regolatore od altri strumenti urbanistici
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

QUAL E’ IL VALORE IMU PER UN’AREA EDIFICABILE?
E’ il valore venale in comune commercio al 1° genna io dell'anno 2013, avendo riguardo alla zona territoriale
di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.

COS’E’ UN TERRENO?
Si intende l’area non edificabile, non coltivata ovvero adibita all'esercizio delle attività agricole indicate
nell'articolo 2135 del codice civile; sono quindi assoggettati ad IMU anche i terreni incolti.

QUAL E’ IL VALORE IMU PER UN TERRENO?
Il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a:
        110 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori
         agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
        135 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti da altri soggetti.
Il valore dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali beneficia di un
meccanismo di calcolo dell’imposta per scaglioni nella fascia di valore tra 6.001 e 32.000 euro, con
esenzione da imposta sotto il valore di soglia minimo e piena tassazione per valore eccedente 32.000 euro.

COME SI CALCOLA L’IMU?
L’imposta si paga in percentuale al valore del fabbricato, dell’area edificabile o terreno ed è dovuta per anni
solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate di pari
importo. L’aliquota ordinaria prevista nel Comune di Tortona è pari al 10,6 ‰ del valore. Il versamento deve
avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. La legge di stabilità per l’anno 2013 ha
soppresso la riserva allo Stato della quota IMU che per l’anno 2012 veniva pagata su altri fabbricati, terreni
agricoli ed aree edificabili, mantenendo tale riserva per la quota del 7,6 ‰ del gettito IMU che deriva da
immobili classificati nel gruppo catastale D. I proprietari di Fabbricati accatastati nella categoria D dovranno
quindi versare l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota dello 7,6 ‰ interamente allo Stato, mentre l’imposta
dovuta con l’applicazione della maggiorazione d’aliquota comunale pari al 3,0 ‰ deve essere versata
interamente al Comune di Tortona.
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CI SONO AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE?
L’aliquota prevista nel Comune di Tortona è pari al 6 ‰ del valore; dall'imposta dovuta, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale e ripartita tra le persone proprietarie e residenti. E’ prevista una
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità insieme al nucleo famigliare,
rapportata al periodo dell'anno in cui permane il requisito dell’età e ripartita tra i genitori proprietari. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di
euro 400 (importo massimo della detrazione maggiorata è 600 Euro).

         ALIQUOTE E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE VALIDE PER VERSAMENTO IN ACCONTO
 ALIQUOTA 6‰                  ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE VERSAMENTO in ACCONTO
                              SOSPESO per tutte le abitazioni tranne categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze
                              (VERIFICARE a SETTEMBRE se dovuto il versamento)

 DETRAZIONI                    Detrazione base € 200,00
                               Maggiorazione detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
                               purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
                               ad abitazione principale (importo massimo € 400,00)
 Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
 usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
 permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alle relative unità immobiliari si applicano l’aliquota e le
 detrazioni per abitazione principale.
 VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO per tutte le abitazioni tranne categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze
 (VERIFICARE a SETTEMBRE se dovuto il versamento)

                                 ALTRI FABBRICATI, TERRENI ed AREE EDIFICABILI
 ALIQUOTA 10,6‰               Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze
                              (garage non di pertinenza dell’abitazione principale, unità immobiliari locate ect.)
                              Terreni edificabili
                              Terreni diversi dalle aree edificabili VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO
 ALIQUOTA                     per i fabbricati rurali, sia ad uso strumentale (categoria D), che ad uso ordinario
 RIDOTTA 2‰                   VERSAMENTO in ACCONTO SOSPESO
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente
risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

Il Comune può modificare le aliquote entro il 30 settembre Per il versamento a saldo occorre
verificare le aliquote definitivamente approvate per l’anno 2013.

ESISTONO AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI?
Il valore imponibile IMU è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs.
42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Le esenzioni già previste per
l’I.C.I. sono, essenzialmente, confermate dall’IMU. Si sottolinea che i fabbricati utilizzati da enti non
commerciali sono esenti solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, religiose; in
caso di utilizzazione mista l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare destinata ad attività
non commerciale, a seguito di operazione di frazionamento ed accatastamento dell’unità stessa.

La legge non prevede alcuna agevolazione per alloggi in comodato gratuito a parenti.

COME SI VERSA L’IMU?
Il versamento della prima rata può essere effettuato mediante modello F24, come di seguito meglio descritto
(estratto del modello unificato):

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Con il modello F24 i contribuenti potranno:
    versare l’I.M.U. presso qualsiasi sportello bancario e postale (il codice comune di Tortona è:
        L304);
    compensare il debito IMU con l’eventuale credito derivante da imposte statali;
    versare con un unico modello l’IMU dovuta a località diverse.

                           CODICI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
 TIPOLOGIA VERSAMENTO                      CODICE TRIBUTO CODICE TRIBUTO                          CODICE COMUNE
                                             IMU COMUNE       IMU STATO                             DI TORTONA
 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE        3912
 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - D                                          3925
 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI NON D                   3913
 FABBRICATI PRODUTTIVI CAT. D                          3930                 3925                         L304
 TERRENI AGRICOLI                                      3914
 AREE FABBRICABILI                                     3916
 ALTRI FABBRICATI                                      3918
E’ possibile effettuare il pagamento anche con bollettino di C/C postale disponibile presso gli
sportelli postali

DICHIARAZIONE IMU
I termini per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2012 scadono il 30 giugno 2013
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013 la
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2014
Non devono essere dichiarati (esempi)
• Immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze
• Immobili ricompresi in atti di compravendita e atti di successione

Devono essere dichiarati (esempi)
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
• i fabbricati di interesse storico o artistico.
• gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota
• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)
• gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI
• il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria.

La dichiarazione può essere presentata mediante:
• Consegna diretta allo Sportello Polifunzionale delle Entrate Aipa presso il Comune di Tortona;
• A mezzo posta, con la dicitura Dichiarazione IMU sulla busta e l’indicazione dell’anno di riferimento con
raccomandata senza ricevuta di ritorno;
• Trasmissione telematica diretta con posta certificata;

    Orari apertura al pubblico dello Sportello Polifunzionale Aipa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
                       Pomeriggio lunedì martedì e giovedì ore 14,30-17,30 – Tel/Fax 0131 866363
            e-mail tortona.al@aipaspa.it – entrate.tortona@pec.aipaspa.it - sito web www.aipaweb.info/tortona/

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COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?
L’omesso, tardivo o parziale versamento dell’IMU dovuta alla scadenze previste comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria nella misura del 30 % degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente
può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso,
attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura
ridotta e interessi legali maturati.

 Ravvedimento “SPRINT”                     Ravvedimento “BREVE”                   Ravvedimento “LUNGO”
 dal 1° al 14° giorno di ritardo           dal 15° giorno ed entro 30 gg. dalla   Oltre i 30 giorni
 (18/6/2013-1/7/2013)                      scadenza del pagamento
 Sanzione incremento dello 0,2% a          Sanzione     3% dell’imposta dovuta    Sanzione    3,75% dell’imposta
             giorno sino al                             e non versata                         dovuta e non versata
             raggiungimento del 2,8%                    (pari a 1/10 della                    (pari   a    1/8   della
             (0,2%-0,4%-                                sanzione intera)                      sanzione intera)
             0,6%.............2,6%-2,8%)
 Interessi   0,007% al giorno              Interessi   2,5% annuo (0,007% al      Interessi   2,5% annuo (0,007% al
             su imposta dovuta e non                   giorno) su imposta                     giorno) su imposta
             versata moltiplicato per i                dovuta e non versata                   dovuta e non versata
             gg. a partire dal 1°giorno                moltiplicato per i gg. a               moltiplicato per i gg. a
             successivo alla scadenza                  partire dal 1°giorno                   partire dal 1° giorno
             fino al giorno (compreso)                 successivo alla                        successivo alla
             in cui si effettua il                     scadenza fino al giorno                scadenza fino al giorno
             pagamento                                 (compreso) in cui si                   (compreso) in cui si
                                                       effettua il pagamento                  effettua il pagamento

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