Comune di CERRO AL LAMBRO

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Comune di CERRO AL LAMBRO
                  Provincia di Milano

      UFFICIO TECNICO COMUNALE

         PROGETTO PRELIMINARE

  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SU N. 7 TETTI DI EDIFICI DI PROPRIETÀ
                  COMUNALE

    Capitolato Speciale Descrittivo e Schema di Contratto

                                               Ing. Moreno Oldani

                                          ____________________

                                              Geom. Matteo Gadia

                                          ____________________

                        Agosto 2012
CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

                                        I - PARTE GENERALE

                         Art. 1 - Oggetto e aggiudicazione dell'Appalto

L’oggetto dell’appalto è la realizzazione dei lavori di Progettazione e realizzazione di impianti
fotovoltaici su n. 7 tetti di edifici di proprietà comunale per l’importo di € 894.198,21 oltre I.v.a. da
realizzarsi subordinatamente all’individuazione ed alla concretizzazione delle necessarie risorse
finanziarie derivanti dall’espletamento del servizio di cui alla categoria 6.b) dell’allegato IIA del
decreto legislativo n° 163/06 e s.m.i. relativamente alle attività di monitoraggio, individuazione,
accertamento e concretizzazione, per il loro riutilizzo, di risorse finanziarie non impositive, in tutto
o in parte non utilizzate dall’Ente, e disposte in ogni epoca dalla Regione, dalla Provincia, dagli
Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da ogni altro soggetto
pubblico o privato a ciò preposto. Si rimanda a tutti gli elaborati costituenti il presente progetto
preliminare per la verifica delle specifiche tecniche.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del massimo ribasso ai sensi 82 comma 2 lett.
b) del decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i.

Il contratto che il concorrente aggiudicatario sarà chiamato a sottoscrivere sarà un contratto misto
per “servizi e lavori” ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3, commi 9° e 10°, del predetto
decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i.

                            Art. 2 - Forma e Ammontare dell'Appalto

Il presente appalto è affidato “a misura” per la parte che riguarda l’espletamento del servizio
finanziario ed “a corpo” per quanto riguarda la realizzazione dei lavori di Progettazione e
realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di edifici di proprietà comunale.

Il presente appalto è composto da numero 7 lotti, che coincidono con i sette impianti da realizzare.
L’amministrazione si riserva di dare avvio ai diversi lotti in tempi diversi a secondo delle risorse
individuate e, altresì, di non dare esecuzione a singoli lotti qualora le risorse finanziarie risultassero
insufficienti. La ditta affidataria nulla potrà richiedere nel caso di attivazione parziale.

L’importo posto a base d’asta è pari a € 882.239,61 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza di cui:
• importo servizio finanziario:      7% delle somme recuperate - € 63.930,61 oltre Iva 21%.
• importo lavori, prog., sicurezza:                                 € 830.267,60 oltre Iva 10%

     Lotto         Municipio      Centro       Ex     Cimitero    Scuola    Centro                    Palazzetto
                                  Civico   Municipio              media    Sportivo
     Kw              30,00         8,30       8,30      60,50      40,00     30,00                        90,00
   Lavori €        67.452,00     22.276,40 22.276,40 145.796,80 191.000,00 72.040,00                   249.606,00
Progettazione      4.128,00      1.329,60   1.329,60  9.130,20   12.000,00  4.560,00                    15.384,00
 def./esec. €
 Sicurezza €       1.032,00       332,40         332,40      2.275,80   3.000,00   1.140,00              3.846,00
   Totale €        72.612,00     23.938,40     23.938,40    157.202,80 206.000,00 77.740,00            268.836,00
  IVA 10%          7.261,20      2.393,84       2.393,84     15.720,28  20.600,00  7.774,00             26.883,60
   Totale €        79.873,20     26.332,24     26.332,24    172.923,08 226.600,00 85.514,00            295.719,60
Totale kw: 267,10.

                                   Art. 3 - Variazione dell’appalto

L'Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di aumentare il complesso delle prestazioni
oggetto del presente appalto nella misura e con le modalità disposte in materia dalla vigente
normativa.

L’ampliamento dell’appalto sarà esplicitamente e congruamente motivato in relazione alle ragioni di
pubblico interesse che lo impongano.

Qualora ne ricorrano le circostanze, la Stazione appaltante avrà facoltà di procedere alla
sottoscrizione con l’aggiudicatario di contratti nuovi e/o aggiuntivi di quello presente avvalendosi
del disposto normativo di cui all’art. 57, comma 5°, lett. b) e all’art. 125, del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i.

                                Art. 4 - Norme regolatrici l’appalto

L'appalto è soggetto alla precipua e completa osservanza di tutte le condizioni stabilite dal
presente Capitolato, dal decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i. e dalle Leggi, Disposizioni e
Regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

                      Art. 5 - Capacità Tecnica ed economica e finanziaria

Per quanto attiene la prestazione di servizi per le attività di monitoraggio, individuazione,
accertamento e concretizzazione, per il loro riutilizzo, di risorse finanziarie non impositive, in tutto
o in parte non utilizzate dall’Ente e disposte in ogni epoca dalla Regione, dalla Provincia, dagli
Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da ogni altro soggetto
pubblico o privato a ciò preposto, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., di data non inferiore a sei mesi, per le
    categorie inerenti l’appalto espressamente contemplate nell’oggetto sociale e da cui risulti che la
    ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento o amministrazione controllata e che non ha
    presentato domanda di concordato, ovvero, se si siano verificati nell’ultimo quinquennio
    procedure di fallimento o di concordato.
b) Avvenuta prestazione di identici e/o simili servizi espletati nei cinque anni antecedenti la
    pubblicazione del presente bando per importi non inferiori a tre volte il presunto corrispettivo
    massimo d’appalto determinato ai sensi dell’art. 29 - comma 12 lettere a.2) e b.1), del decreto
    legislativo 163/2006 e s.m.i., documentabile esclusivamente attraverso esibizione dei contratti
    di aggiudicazione delle prestazioni dei servizi richiesti, e di idonee certificazioni rilasciate da enti
    locali e/o pubblici attestanti l’avvenuta prestazione ed il conseguimento degli obiettivi.

Per quanto attiene i lavori di Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di
edifici di proprietà comunale, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
c) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., di data non inferiore a sei mesi, per le
   categorie inerenti l’appalto espressamente contemplate nell’oggetto sociale e da cui risulti che la
   ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento o amministrazione controllata e che non ha
   presentato domanda di concordato, ovvero, se si siano verificati nell’ultimo quinquennio
   procedure di fallimento o di concordato.
d) Avvenuta prestazione di identiche e/o simili forniture espletate nei cinque anni antecedenti la
   pubblicazione del presente bando per importi non inferiori al presunto corrispettivo massimo
   d’appalto determinato ai sensi dell’art. 29 comma 12 lettere a.2) e b.1), del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i., documentabile esclusivamente attraverso esibizione dei contratti di
   aggiudicazione delle prestazioni dei servizi richiesti, e di idonee certificazioni rilasciate da enti
   locali e/o pubblici, privati attestanti l’avvenuta fornitura e le relativa rispondenza alle specifiche
   richieste.

Gli importi di cui ai precedenti punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
previdenziale.

Per i raggruppamenti temporanei, costituiti e costituendi, i requisiti richiesti dovranno essere
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

                                    Art. 6 - Cauzioni e garanzie

Prima della stipula del Contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art.
113 del decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i. sia per quanto attiene la prestazione dei servizi,
sia per quanto concerne i lavori.

Le cauzioni sono prestate a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale
risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Ente dovesse eventualmente sostenere
durante l’esecuzione del Contratto a causa di inadempienza o negligenza nell’esecuzione del
servizio.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno svincolate esclusivamente mediante dichiarazione
liberatoria dell’Amministrazione committente decorsi 30 gg. dall’ultimazione del servizio, per ciò
che attiene la parte contrattuale relativa all’individuazione e al riutilizzo delle risorse finanziarie, e,
a seguito di rilascio dell’attestazione di ultimata e regolare esecuzione dei lavori, per quanto
attiene i lavori di di Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di edifici di
proprietà comunale.

Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento,
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ente appaltante e l’aggiudicazione dell’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

                                Art. 7 - Stipulazione del Contratto

Ove l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula o non avesse adempiuto a tutti gli
adempimenti preliminari e propedeutici alla stipula stessa, espressamente indicati nel presente
capitolato, nei tempi ivi indicati, viene considerato decaduto. La decadenza dell’aggiudicazione
viene disposta dalla Stazione appaltante, senza messa in mora, con semplice provvedimento
amministrativo.

Se il ritardo nella stipula del Contratto è dovuto alla Stazione appaltante l’operatore economico
può, mediante atto notificato alla stessa, sciogliersi da ogni impegno e in tal caso ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali. In caso di mancata presentazione della notifica anzidetta non
spetta alcun indennizzo.

                                 Art. 8 - Disciplina del subappalto
Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo di contratto per ciò che
attiene i lavori di Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di edifici di
proprietà comunale, mentre non è ammesso per quanto attiene l’espletamento del servizio
finanziario.

Al concorrente in sede di offerta è fatto obbligo di indicare i lavori che intendesse subappaltare e i
dati identificativi e qualificativi dei relativi beneficiari anche con riferimento ai loro assetti societari
e ad eventuali successive variazioni. In caso contrario non saranno ammessi subappalti in corso di
esecuzione del Contratto.

In corso di esecuzione del Contratto d’appalto non saranno autorizzati subappalti a favore di terzi
che abbiano partecipato quali concorrenti alla procedura di aggiudicazione ovvero saranno esclusi
dalla gara i concorrenti che indicheranno quali subappaltatori e/o affidatari di subcontratti, a
qualsiasi titolo stipulati, gli operatori economici concorrenti alla stessa procedura di gara.

Prima di procedere alla stipula del Contratto d’Appalto, ovvero all’autorizzazione di appalti e/o
subappalti, la Stazione appaltante acquisirà le informazioni antimafia di cui all’art. 10, del D.P.R. n°
252/1998 sul conto delle imprese interessate.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori per cui
e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
corrisposti al subappaltare con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Senza autorizzazione ad opera della Stazione appaltante, è fatto divieto all’aggiudicatario
l’affidamento in appalto, sub-appalto o in qualsiasi altra forma, l’esecuzione delle prestazioni di
lavoro derivanti dal Contratto di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente, si procederà all’immediata rescissione del Contratto e all’incameramento delle
cauzioni di legge.

                                Art. 9 - Trattamento dei lavoratori

L’aggiudicatario è obbligato, pena risoluzione del Contratto, al pagamento di tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti e, se costituita in forma di società
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, in base
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed
assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in
seguito emanate in materia.

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi altro onere derivante dall’appalto sarà a carico dello
stesso aggiudicatario il quale è altresì obbligato ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori, pena risoluzione del Contratto.

Qualora l’aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale a
qualsiasi titolo impiegato nell’appalto, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa,
e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione
Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà
all’aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla
regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad
avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l’aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, la Stazione appaltante, previa
diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del Contratto per colpa dell’aggiudicatario e
destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di
Contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra, la Stazione appaltante si riserva inoltre di escutere le garanzie
appositamente costituite.

L’aggiudicatario dovrà utilizzare personale di assoluta capacità, onestà, moralità e adeguato
qualitativamente e numericamente alle necessità operative richieste per l'esecuzione dell’appalto,
in modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

                   Art. 10 - Inizio e modalità dell’esecuzione dell’appalto.

L’inizio dell’appalto avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione del relativo Contratto e
prevederà in primis l’espletamento ed il perfetto compimento della parte contrattuale relativa al
servizio finanziario di cui alla categoria 6.b) dell’allegato IIA del decreto legislativo n° 163/2006 e
s.m.i. circa le attività di monitoraggio, individuazione, accertamento e concretizzazione, per il loro
riutilizzo, di risorse finanziarie non impositive, in tutto o in parte non utilizzate dall’Ente e disposte
in ogni epoca dalla Regione, dalla Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri,
dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto.

E’ facoltà dell’Amministrazione, per motivi urgenti ed indifferibili, procedere all’avvio dell’appalto
sotto riserva di legge. L’avvio, eseguito ai sensi della predetta norma, non esonera
l’Amministrazione dalle verifiche e dagli accertamenti disposti in materia dalla vigente normativa
antimafia.

Qualora l’avvio dell’appalto, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nel termine dei 45
giorni dalla stipula del Contratto, l’aggiudicatario ha facoltà di richiederne la rescissione mediante
atto notificato alla Stazione appaltante. In caso di accoglimento dell’istanza di recesso
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate. La richiesta di pagamento degli importi anzidetti,
debitamente quantificata, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della istanza di recesso. In caso di
mancato accoglimento dell’istanza di recesso e di conseguente avvio dell’appalto successivamente
al termine di cui in precedenza, sempre che il ritardo non superi la metà del tempo utile
contrattuale, l’aggiudicatario ha diritto, a titolo di risarcimento danni all’importo di € 100,00 (euro
cento /00) per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’appalto. La richiesta di pagamento per quanto
innanzi deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserve da iscrivere nel verbale di
avvio dell’appalto e confermata, debitamente quantificata con specifica relazione da inoltrarsi al
responsabile del Procedimento entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.

Qualora il ritardo nell’avvio dell’appalto dovesse superare la metà del termine utile contrattuale la
Stazione appaltante è obbligata ad accogliere l’istanza di recesso presentata dall’aggiudicatario con
le conseguenze indicate in precedenza maggiorate di una somma aggiuntiva pari al 10%
(diecipercento) dell’importo netto d’appalto. In mancanza di istanza di recesso si procederà
tardivamente all’avvio dell’appalto e l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o
indennizzo.

Nel caso di mancato avvio dell’appalto per colpa dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante ha
facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.

L’avvio dell’appalto deve essere formalizzato redigendo apposito verbale, in doppio esemplare, in
contraddittorio tra il Responsabile del procedimento e l’aggiudicatario.

Come detto, l’appalto avrà inizio con l’espletamento del servizio finanziario. I lavori di
Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di edifici di proprietà comunale
avranno luogo solo al termine dell’espletamento del servizio finanziario e previa disponibilità da
parte dell’Ente delle somme recuperate ammontanti almeno a quanto necessario per l’esperimento
dell’appalto nella sua interezza.

Qualora le somme individuate e rese nella disponibilità dell’Ente da parte dell’aggiudicatario
dovessero risultare inferiori alle necessità, la Stazione appaltante pagherà all’aggiudicatario quanto
dovuto per la prestazione del servizio finanziario, qualora lo stesso abbia individuato somme
disponibili almeno per il suo compenso, in contrario nulla sarà dovuto. Contestualmente l’Ente
richiederà all’aggiudicatario di presentare una proposta di “lotto funzionale“ finanziato con le
somme individuate e disponibili. L’aggiudicatario dovrà in tal caso esprimersi entro e non oltre
giorni 10 (dieci). Qualora quest’ultimo non ottemperasse entro il termine prescritto, ovvero
dichiarasse che quanto richiesto non risulti possibile, l’Ente dichiarerà concluso l’appalto nella sua
interezza destinando liberamente le somme individuate.

Qualora infine le somme individuate e rese nella disponibilità dell’Ente da parte dell’aggiudicatario
dovessero risultare pari o superiori alle necessità, la Stazione appaltante pagherà all’aggiudicatario
quanto dovuto per la prestazione del servizio finanziario e richiederà all’aggiudicatario le forniture e
tutto quant’altro necessario al compimento dell’appalto.

                          Art. 11 - Termine per l’esecuzione e penali

Il tempo utile per l’ultimazione dell’appalto relativamente al recupero delle risorse finanziarie è
fissato in 90 (novanta) giorni naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del certificato di consegna ed in 270 (duecentosettanta) giorni naturali successivi
continuativi, a decorrere dall’emissione dall’attestazione di ultimazione del servizio finanziario, per
l’espletamento delle forniture e dell’istallazione dei prodotti di cui trattasi.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione del servizio e della fornitura
oggetto dell’appalto, è applicata all’aggiudicatario una penale pecuniaria pari all’1 per mille (uno
per mille) dell’importo netto contrattuale.

                                  Art. 12 - Sospensioni e riprese

Nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la prosecuzione
dell’appalto ne viene ordinata la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità.

La sospensione può essere ordinata altresì dal responsabile del procedimento per ragioni di
pubblico interesse o necessità, o per il sopraggiungere di differenti determinazioni ad opera della
Stazione appaltante, oppure per l’entrata in vigore di disposizioni normative e/o regolamentari in
contrasto con i principi giuridici dell’appalto stesso.
Per la sospensione non spetta all’aggiudicatario alcun compenso o indennizzo.

Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro
complesso, un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dell’appalto, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l’aggiudicatario può richiedere lo scioglimento del Contratto
senza indennità.

Se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

                                          Art. 13 - Proroghe

L’aggiudicatario, per cause a lui non imputabili, può formulare all’Amministrazione, entro 60
(sessanta) giorni della scadenza del termine contrattuale, una richiesta di proroga dello stesso,
senza che ciò costituisca titolo ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento
dei tempi di esecuzione dell’appalto.

                                         Art . 14 - Pagamenti

Il corrispettivo d’appalto così determinato:
• in via definitiva per l’espletamento del servizio finanziario, mediante applicazione del ribasso
    d’asta offerto sulla percentuale posta a base di gara relativamente alle risorse finanziarie
    individuate e rese nella disponibilità dell’Ente;
• per i lavori di Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di edifici di
    proprietà comunale, come da capitolato, mediante applicazione della medesima offerta di
    ribasso presentata dal concorrente sull’importo posto a base di gara;

Per l’espletamento del servizio finanziario sarà corrisposto in un’unica soluzione da corrispondersi
prima che abbiamo inizio i lavori di cui trattasi.

Per quanto attiene i lavori di Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici su n. 7 tetti di
edifici di proprietà comunale, i pagamenti avverranno a stato di avanzamento dei lavori.

La liquidazione di ogni importo avviene, dopo presentazione di regolare fattura, controfirmata dal
Referente, entro trenta giorni dal suo ricevimento. La suddetta liquidazione avviene mediante
accreditamento su conto corrente bancario intestato all’aggiudicatario. Tale modalità di
pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono essere indicate sulle
fatture. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

                                            Art. 15 - Danni

L’aggiudicatario è responsabile di ogni infortunio e/o danno a persone e a cose, ad esso imputabile
direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente e a terzi anche se non
strettamente conseguenti all’esecuzione dell’appalto.

L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Legale Rappresentante
e/o del Responsabile preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all’aggiudicatario di
esprimere la propria valutazione. Qualora l’aggiudicatario non partecipi all’accertamento in oggetto,
la Stazione appaltante provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo
sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario.

Qualora l’aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel
termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione appaltante è autorizzato a provvedere
direttamente, trattenendo il relativo importo dal corrispettivo d’appalto o dal deposito cauzionale
con obbligo di immediato reintegro da parte del contraente.

La Stazione appaltante ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di
richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei
contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni dell’importo di
appalto.

                            Art. 16 - Definizione delle controversie

Per la definizione di eventuali controversie, in caso di mancata transazione ai sensi dell’art. 239 del
decreto legislativo 163/06 e s.m.i. trova in ordine applicazione una delle procedure di cui agli art.
241 e 243 dello stesso decreto legislativo 163/2006 e s.m.i..

                               Art . 17 - Risoluzione del Contratto

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, la Stazione appaltante si
riserva di procedere alla risoluzione del Contratto ex Art.1456 c.c. - clausola risolutiva espressa -
nei casi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’aggiudicatario la Stazione appaltante incamera la
cauzione definitiva fatto salvo l’ulteriore onere a carico dell’aggiudicatario del maggior danno
subito dalla Stazione appaltante.

                                    Art. 18 - Domicilio Legale

In sede di stipulazione del Contratto l’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale e la sede
operativa.

                    Art. 19 - Cessione dei crediti e cessione del contratto

In caso di cessione di crediti successivi alla stipula del Contratto deve essere consegnato il relativo
atto con la precisa indicazione del cessionario e delle somme cedute per la necessaria presa d’atto
ad opera dell’Ente. In difetto delle indicazioni precedenti la Stazione appaltante resta sollevato da
ogni responsabilità per pagamenti a favore di soggetti non aventi titolo.

E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di
affidarne l’esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione che interessano l’Aggiudicatario, si applicherà l’articolo 116 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n° 163.

                                Art. 20 - Legale Rappresentante
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto deve designare il proprio legale rappresentante
che può essere anche persona diversa dallo stesso aggiudicatario, purché fornita dei necessari
requisiti di idoneità tecnici e morali.

In tale eventualità l’aggiudicatario deve conferire allo stesso mandato con rappresentanza,
mediante atto pubblico, che è tenuto a consegnare al Committente all’atto della stipula del
Contratto, fermo restando responsabile dell’operato del suo rappresentante. La Stazione
appaltante per gravi e giustificati motivi può sempre esigerne il cambiamento mediante motivata
comunicazione.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di notificare la variazione del legale rappresentante, nonché di
fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione
sociale della ditta.

                  Art. 21 - Spese di Contratto, registrazione ed accessorie

Sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del
Contratto che avverrà mediante la forma di scrittura privata tra le parti, nonché quelle per gli
eventuali ulteriori atti relativi all’esecuzione del Contratto stesso.

A carico esclusivo dell’aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che,
direttamente o indirettamente, nel presente o futuro, abbia a gravare sull’appalto.

L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

                  Art. 22- Divieto di sospendere o ritardare le prestazioni

L’aggiudicatario non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’aggiudicatario costituisce
inadempienza contrattuale grave tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell’aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato
dall'Amministrazione Comunale a mezzo telefax o raccomandata A/R non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

                      Art. 23 - Attrezzature informatiche e tecnologiche

Tutto le attrezzature utilizzate per l’esecuzione dell’appalto devono rispettare la normativa e le
direttive statali e comunitarie in materia di sicurezza, di inquinamento ambientale, di tossicità, di
profilassi, di copyright e di lotta alla pirateria informatica.

            Art. 24 - Risoluzione del Contratto e recesso dell’Amministrazione

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ritenere il Contratto d'Appalto risolto di diritto, con
conseguente responsabilità a carico dell’aggiudicatario e con contestuale incameramento della
cauzione definitiva in caso di inadempimento contrattuale, inequivocabilmente documentato e
dimostrato.

L’aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione dell’Appalto, e se Cooperative, anche
nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e dagli accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella
località in cui si svolge l’appalto.

Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale. Per
le inadempienze di cui sopra, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto,
previa regolare diffida ad adempiere, e di incamerare la cauzione definitiva.
La Stazione appaltante procederà inoltre alla risoluzione del Contratto, anche ai sensi dell'art. 1456
c.c., nei seguenti casi :
1. grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. subappalto non autorizzato;
3. sospensione o interruzione dell’appalto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o
   dalla Stazione appaltante;
4. sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
5. sopravvenuta condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti del:
• Direttore Tecnico e/o Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta individuale;
• Direttore Tecnico e/o Amministratori dotati di potere di rappresentanza se trattasi di società di
   capitali, cooperative e loro consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili;
• Direttore Tecnico e/o Soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice (s.a.s.)
   e da tutti i Soci se trattasi di Società in Nome Collettivo (s.n.c.);
• frode, a qualsiasi titolo perpetuata, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
• nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto, per le motivazioni sopra riportate,
l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al
rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese
alle quali la Stazione appaltante dovrà andare incontro per la nuova aggiudicazione dell’appalto.

L’aggiudicatario è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal
Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 90 giorni, qualora l’Amministrazione intenda
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, dell’appalto assegnato, in
relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. In tal caso, verrà data anche
opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

L’aggiudicatario può richiedere il recesso del Contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt.
1218, 1256, 1463).

Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di rescissione del Contratto,
assegnando all’aggiudicatario un preavviso di 90 giorni, sarà tenuta a riconoscere allo stesso, oltre
al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le
spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall’aggiudicatario, nonché un importo
forfetario pari al 10% dell'importo contrattuale. Ciò verrà riconosciuto a tacitazione di ogni pretesa
dell’aggiudicatario.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da qualsiasi
norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all’aggiudicatario, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni e fatta salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni
anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale
prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento
della causa di scioglimento.

              Articolo 25 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle
                                          prestazioni

L’aggiudicatario è obbligato a:
a) garantire la continuità operativa dell’appalto e l’esecuzione delle attività previste in stretto
   contatto con la Stazione appaltante, secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questi
   manifestati;
b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante, le attività necessarie alla produzione
   di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento dell’appalto;
c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e
   a rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del
   mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò
   anche dopo la scadenza del contratto
e) comunicare tempestivamente, ai sensi dell’ art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e
   successive integrazioni, al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti societari,
   nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
f) consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari del Committente o a funzionari delle
   Autorità statali e comunitarie;
g) denunciare alla magistratura o agli Organi di polizia ed in ogni caso al Committente ogni illecita
   richiesta di denaro prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso
   dell’esecuzione del contratto anche attraverso agenti,rappresentanti o dipendenti e comunque
   ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
h) denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Regione ogni
   tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma
   esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore , degli eventuali componenti la compagine
   sociale o dei loro familiari;
i) ripetere quelle prestazioni che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola
   d'arte;
j) segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla
   realizzazione di quanto previsto.

L’inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile.

                       Articolo 26 - Diritti d’autore e proprietà delle risultanze

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso che l’aggiudicatario abbia usato,
nell’esecuzione dell’appalto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L’aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla
vendita di attrezzature o di programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino
brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Stazione appaltante.

Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto
rimangono di esclusiva proprietà del Committente. L’aggiudicatario è tenuto a consegnarli nella
loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. I diritti di proprietà e/o di
utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni
intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato,
predisposto o realizzato dall’aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente
che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno.

                                          Articolo 27 - Verifica finale

Al termine dell’appalto la Stazione appaltante procederà al collaudo dei lavori effettuati, che
consisterà nel rilascio di una attestazione da parte del Responsabile del Procedimento (verifica da
concludersi non oltre 30 giorni dalla termine di scadenza del contratto) circa la regolare
ultimazione ed esecuzione dei lavori.

                                        Art. 28 - Trattamento dei dati

Ai sensi del decreto legislativo n° 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva
stipula e gestione del Contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ing. Moreno Oldani, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Cerro al Lambro.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà
avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del Contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui all’art. 19, del decreto legislativo n° 196/2003 e s.m.i.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto
succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’Ing. Moreno Oldani, titolare del trattamento.

                                           II - Parte Tecnica

                         Art. 29 - Espletamento del servizio finanziario

Ferma restando la libertà gestionale ed organizzativa della proposta tecnica presentata dal
concorrente in sede di gara e pienamente riconosciuta all’operatore economico aggiudicatario, le
principali prestazioni relative allo svolgimento del servizio, per via esemplificativa, possono essere
semplificate e sintetizzate nel modo seguente:
a) monitoraggio degli archivi e delle banche dati dell’Ente appaltante,

b) monitoraggio presso enti terzi (ogni soggetto depositario di risorse
   finanziarie),

c) individuazione risorse finanziarie potenzialmente individuabili,

d) predisposizione degli atti e della documentazione necessaria alla
   riattivazione delle risorse individuate.

Considerato che la ricerca delle risorse finanziarie, in tutto o in parte non utilizzate, necessita di
una specifica e complessa attività da svolgersi negli archivi storici dell’Ente appaltante, ma anche
ed eventualmente della Regione, della Provincia, degli Istituti di Credito pubblici o privati, dei
Ministeri, del C.I.P.E. e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto, per l’adempimento
dell’incarico la Stazione appaltante accrediterà l'aggiudicatario presso i propri uffici, le
Amministrazioni, gli Enti ed i Soggetti coinvolti nella attuazione del servizio finanziario oggetto
d’appalto.

Sarà a carico dell’aggiudicatario la predisposizione, per il proprio personale, di idonee postazioni di
lavoro dotate dei necessari strumenti per la prestazione del servizio.

L’aggiudicatario, oltre a prestare assistenza al Responsabile del Procedimento tramite proprio
personale, dovrà porre in essere le attività utili al:
• riutilizzo delle risorse finanziarie totalmente inutilizzate,
• riutilizzo delle risorse finanziarie parzialmente inutilizzate.
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