Assicurazione GAP Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia Documento informativo relativo al prodotto assicurativo ...
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Assicurazione GAP Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia Prodotto: “GAP Moto” in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419) La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? GAP Moto è una polizza collettiva facoltativa a copertura del valore del Motoveicolo. La polizza è stipulata in forma collettiva e prevede l’adesione dell’Assicurato mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefonia vocale) ed è a garanzia del Cliente che ha sottoscritto un prestito per finanziare il Motoveicolo. Indennizza parzialmente o totalmente la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso in caso di Danno Irreparabile o di Furto Totale del Motoveicolo. Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato? Danno Irreparabile al Motoveicolo: nel caso in cui il Danno Irreparabile al Motoveicolo: non rientra in garanzia Motoveicolo di proprietà dell’Assicurato subisca un il Motoveicolo che subisca un danno tale per cui il costo incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo della riparazione è inferiore all’80% del Valore Commerciale fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente del Motoveicolo stesso al momento del Sinistro; uscita di strada, un incendio non doloso, tale per cui il Furto Totale: non rientra in garanzia il Motoveicolo che costo di riparazione è pari o superiore all’80% del venga ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia Valore Commerciale del Motoveicolo stesso, la Società del furto all’autorità competente; si impegna a pagare all’Assicurato una Prestazione Per entrambe le coperture: non è assicurato il Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Motoveicolo di cilindrata non superiore a 50 cc e che non sia Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale immatricolato ad uso privato; dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro. Per entrambe le coperture: non è assicurato il Furto Totale: nel caso in cui il Motoveicolo subisca Motoveicolo usato per il quale siano trascorsi più di 60 mesi un furto e non venga ritrovato entro 60 giorni dalla dalla data di prima immatricolazione; data di denuncia del furto all’autorità competente, la Motoveicolo non coperto da polizza RCA ( Responsabilità Società si impegna a pagare all’Assicurato una Civile Auto). Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro. Ci sono limiti di copertura? Per entrambe le coperture la Prestazione Assicurativa è pari al 100% o al 75% della differenza fra !Sinistro cagionato con dolo negligenza o colpa grave dell’Assicurato o del conducente del Motoveicolo, compresa il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore la guida senza valido documento di guida; Commerciale dello stesso a seconda che il Sinistro si sia verificato rispettivamente entro il 24° mese o tra il !guida del Motoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto effetto di 25° e il 36° mese dalla Data di Adesione alla polizza. sostanze stupefacenti o psicotrope; Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni !Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico; fino all’importo massimo stabilito dalla Polizza collettiva (c.d. massimale/limitazione della Prestazione !Motoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice; Assicurativa). !Furto di Motoveicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.
Dove vale la copertura? L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde). Che obblighi ho? − Pagare il Premio convenuto con la Società; − denunciare tempestivamente il Sinistro; − comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio che la Società ha già assunto; − fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere. Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compremettere il diritto alla prestazione assicurativa. Quando e come devo pagare? Il Premio può essere annuale o mensile, secondo la scelta effettuata dal Cliente al momento dell’adesione. Il Premio verrà addebitato in data successiva alla Data di Adesione alla Polizza Convenzione, mediante domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell’adesione. Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall’adesione alla Polizza Convenzione ed è comunque comunicato dall’operatore della Società che ha assistito il Cliente nel corso della telefonata ed è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderire alla presente polizza collettiva. La copertura assicurativa ha effetto a partire dalla data di addebito della prima rata di Premio comunicata dall’operatore nel corso della telefonata e riportata nel Certificato Personale di Assicurazione allegato alla documentazione contrattuale, salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel corso della telefonata che la copertura assicurativa abbia effetto immediato. Anche nel caso di effetto immediato della copertura assicurativa, il Cliente conserva il diritto di recesso. La copertura assicurativa ha una durata fissa pari a 36 mesi dal momento dell’adesione. Come posso disdire la polizza? L’Assicurato può revocare l’adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento tra la data in cui ha dato il proprio espresso consenso all’adesione, reso all’operatore telefonico e la data di addebito della prima mensilità o annualità di Premio. Inoltre può recedere dalla polizza collettiva entro 30 giorni a partire dalla data del primo addebito del Premio. Se l’Assicurato vuole esercitare tali diritti entro i rispettivi termini dovrà inviare una comunicazione alla società incaricata dalla Compagnia, ICT Quality S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefonicamente, oppure tramite e-mail.
Assicurazione GAP Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi ( N. reg. IVASS II.00419) Prodotto: GAP Moto Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. CACI Non-Life dac, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda, sito internet www.ca-caci.ie; e-mail: relazioni.clienti@ca-caci.ie CACI Non-Life dac è una compagnia assicuratrice irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda. Sito Internet: www.ca-caci.ie Telefono: +39 02 00638112 Fax: +0035 31 603 96 49 E-mail: Relazioni.clienti@ca-caci.ie . CACI Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1,2,8,9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all’Elenco annesso all’Albo Imprese per le imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. La Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, Po Box 559, Dublin 1, Irlanda. Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac era pari a € 163.463.605 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 90.272.565 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 132%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: https://www.ca-assurances.com/en/Investors/Onglets/Solvency-2-Narrative-Reports. Al contratto si applica la legge italiana. Che cosa è assicurato? L’ampiezza dell’Impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali, in particolare: Furto Totale: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 5.000 e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale. Danno Irreparabile: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 5.000 e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale. La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali. Pag. 1 di 6
Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Ci sono limiti di copertura? Ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalle Coperture Danno Irreparabile e Furto Totale: •Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni; •Sinistro occorso ad un Motoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse motociclistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro; •Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi; •Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso; •Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuto dalla Società se alla data del sinistro il Motoveicolo non era coperto da polizza RCA ( Responsabilità Civile Auto). Pag. 2 di 6
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Denuncia di Sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società. La denuncia di Sinistro, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio Postale di Mortara 27036 Mortara (PV). Documentazione da presentare in caso di Sinistro: Furto Totale: -copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità; -copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità; -copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro o dell’ultimo utilizzo; -copia del libretto di circolazione del Motoveicolo; -copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo; -estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); Cosa fare -copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, in caso di unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale. sinistro? Danno Irreparabile: -copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità; -copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro; -copia del libretto di circolazione del Motoveicolo; -copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo; -copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale; -copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Motoveicolo; -nel caso di Motoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal sinistro ( art. 2952, secondo comma, c.c.). La formulazione di dichiarazioni false, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare da parte dell’aderente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa Dichiarazioni nonché la stessa cessazione della copertura ai sensi dell’art. 1892, 1893 e 1894 c.c. La Società può inesatte o recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente reticenti: entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze. Obblighi Liquidazione della prestazione: La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione dell’impresa: Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Pag. 3 di 6
Quando e come devo pagare? In relazione alle modalità di pagamento del Premio non ci sono informazioni aggiuntive rispetto Premio al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta. Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa ha una durata fissa (senza tacito rinnovo) pari a 36 mesi dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione. La copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 del giorno in Durata cui si verifica uno dei seguenti casi: a) alienazione del Motoveicolo; b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale; c) mancato pagamento del Premio. Se il Cliente non paga una o più rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata di Premio rimasta non pagata e riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate, ferme restando Sospensione le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e senza che la Società abbia agito per la riscossione delle rate di Premio scadute e non pagate, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto. Come posso disdire la polizza? L’Aderente può recedere dalla Polizza Convenzione entro 30 giorni a partire dal primo addebito del Premio. La comunicazione di revoca o recesso si intende fatta alla Società e al Contraente ove comunicata mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o e-mail (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) all’indirizzo: ICT Quality S.p.A. Casella Postale n. 79 25050 Rodengo Saiano (BS) Ripensamento caci.gestione@ictquality.com o telefonicamente tramite il numero dedicato 800.133.325 e dopo la autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di revoca o recesso dal Contratto. stipulazione L’Assicurato può revocare l’adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento tra la data in cui ha dato il proprio espresso consenso all’adesione, reso all’operatore telefonico, e la data di addebito della prima mensilità o annualità di premio. Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato un Sinistro durante il periodo intercorrente tra la Data di Adesione e i 30 giorni successivi alla Data di Effetto delle coperture. Risoluzione La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. A chi è rivolto questo prodotto ? Il prodotto è rivolto al Cliente di età superiore ai 25 anni al momento dell'adesione alla polizza, che abbia sottoscritto con Agos un contratto di finanaziamento per l'acquisto di una moto nuova o usata fino a 5 anni dalla prima immatricolazione. Pag. 4 di 6
Quali costi devo sostenere? Costi di emissione del contratto: non previsti. Costi di intermediazione: sono pari al 38,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte). Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario). COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri rivolgersi: CACI Non- All’impresa Life dac Casella postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) e-mail: assicuratrice complaints@ca-caci.ie. La compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it All’IVASS L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda. PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e Mediazione consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. L’Aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. Negoziazione 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole assistita della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o Altri sistemi direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) alternativi di chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. risoluzione Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma delle della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: controversie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pag. 5 di 6
AVVERTENZE PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Pag. 6 di 6
Gruppo Crédit Agricole S.A. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Convenzione “N-2019-10-06-209-3” denominata “GAP MOTO” stipulata tra AGOS DUCATO S.p.A. e CACI Non-Life dac (aggiornamento al 1 Gennaio 2019)
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 1.1. La Società presta, nei limiti dei massimali di cui all’art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all’art. 8, a favore dell’Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione, una copertura assicurativa per il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso al Motoveicolo, come definiti nel seguente paragrafo 1.3. 1.2. La copertura assicurativa ha ad oggetto il pagamento di una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 6, ove per Valore Commerciale si intende il valore del veicolo come risultante dalla tabella Eurotax Giallo. 1.3. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per “Danno Irreparabile” occorso al Motoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio (eccetto quello di origine dolosa), tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Motoveicolo stesso al giorno del Sinistro; b) per “Furto Totale” si intende il furto del Motoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente. ART. 2 – MODALITA’ DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE – CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ 2.1. L’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente avviene mediante consenso espresso e registrato telefonicamente. Prima della data di efficacia del Contratto, al Cliente sarà trasmesso il Set Informativo (in forma cartacea o su altro supporto durevole da lui prescelto), unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente. 2.2. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018, al Cliente viene fornita, durante il contatto telefonico, l’informazione relativa: a) al diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018, su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) al diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale di cui all’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo e di modificare la Tecnica di Comunicazione a distanza; c) alla circostanza per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione del Certificato Personale di Assicurazione, e che il Cliente, per la sottoscrizione e restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l’invalidità dell’adesione alla Polizza Convenzione che si intende comunque perfezionata. 2.3. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che il Cliente: 1. abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento, un Motoveicolo nuovo o usato purchè non siano trascorsi più di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione; 2. al momento dell’adesione alla Polizza Convenzione, abbia compiuto i 25 anni d’età; 3. abbia espressamente reso telefonicamente il proprio consenso ad aderire alla Polizza Convenzione; e che il Motoveicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto). Sono ammessi all’assicurazione esclusivamente i Motoveicoli con Prezzo di Acquisto massimo pari a €15.000,00. L’efficacia dell’assicurazione è subordinata alla circostanza che il Contraente abbia effettivamente erogato l’importo finanziato all’Assicurato. Nell’ipotesi di mancata erogazione del Finanziamento, l’assicurazione non avrà efficacia. Qualora la Società lo richieda, il Cliente è tenuto della copia del certificato di Assicurazione Principale (polizza RCA). ART. 3 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 3.1. Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderirvi (Data di Adesione alla Polizza Convenzione). 3.2. Per ogni Assicurato, la copertura assicurativa ha effetto a partire dalla data di addebito della prima rata di Premio (Data di Effetto della copertura), comunicata dall’operatore nel corso della telefonata e riportata nel Certificato Personale di Assicurazione allegato al Set Informativo, salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel corso della telefonata che la copertura assicurativa abbia effetto immediato. Anche nel caso di effetto immediato della copertura assicurativa, il Cliente conserva il diritto di recesso ai sensi dell’art. 17 delle presenti condizioni di assicurazione. 3.3. Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Cliente prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello Pag. 2 di 12
stesso non implica la nullità del Contratto o la possibilità per il Cliente di esercitare pretese di annullamento della stessa al di fuori delle modalità previste dal Set Informativo. 3.4. La copertura assicurativa ha una durata fissa (senza tacito rinnovo) pari a 36 mesi dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione. Tale durata non è modificabile in corso di copertura. 3.5. In ogni caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi: a) alienazione del Motoveicolo; b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due indennizzi non sono in ogni caso mai cumulabili); c) mancato pagamento del Premio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5. ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO 4.1. Al momento dell’adesione al Contratto, il Cliente può scegliere se corrispondere alla Società un Premio annuale o mensile, come indicato nel Certificato Personale di Assicurazione, comprensivo di imposte applicabili nella misura del 12,50%, oltre all’1% di addizionale antiracket. 4.2. La determinazione del Premio annuale avviene moltiplicando il tasso di premio, pari a 3,432% per il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo (IVA inclusa). 4.3. La determinazione del Premio mensile avviene moltiplicando il tasso pari a 0,310% per il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo (IVA inclusa). 4.4. Il Premio verrà addebitato in data successiva alla Data di Adesione alla Polizza Convenzione, mediante domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell’adesione. Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall’adesione alla Polizza Convenzione ed è comunque comunicata dall’operatore al Cliente nel corso della telefonata ed è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Il mancato pagamento del Premio determina l’applicazione dell’art. 1901 del Codice Civile, come meglio indicato nel successivo art. 5, mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile. 4.5. Il Premio comprende i costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio al netto delle imposte. I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato sono pari al 38,00%. ART. 5 – SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO 5.1. Se il Cliente non paga una o più rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata di Premio rimasta non pagata e riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. 5.2. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e senza che la Società abbia agito per la riscossione delle rate di Premio scadute e non pagate, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto. ART. 6 – PRESTAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro la Società, nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui al successivo art. 7, liquiderà all’Assicurato una Prestazione Assicurativa pari al: - 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo, e b) il Valore Commerciale del Motoveicolo stesso al momento del Sinistro fino al 24° mese dalla data di adesione alla Polizza Convenzione; - 75% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo, e b) il Valore Commerciale del Motoveicolo stesso al momento del Sinistro dal 25° mese al 36° mese dalla data di adesione alla Polizza Convenzione. ART. 7 – MASSIMALI E LIMITAZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA 7.1. La Prestazione Assicurativa: a. non può in alcun caso superare il limite di € 5.000,00; b. non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale. 7.2. Le Prestazioni Assicurative per Furto Totale e per Danno Irreparabile non sono in alcun caso cumulabili tra loro. Pag. 3 di 12
ART. 8 – ESCLUSIONI 8.1. La Prestazione Assicurativa non è in ogni caso dovuta in caso di: a. guida del Motoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida (inclusi i casi di sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; b. guida del Motoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; c. Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell’Assicurato o del conducente del Motoveicolo; d. Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni; e. Sinistro occorso ad un Motoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse motociclistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro; f. Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico; g. Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi; h. Motoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice; i. Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso; j. Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; k. Furto di Motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio. 8.2. In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuta dalla Società se alla data del Sinistro, il Motoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto). ART. 9 – MODALITA’ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO 9.1. In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società preferibilmente tramite l’invio dell’apposito modulo di denuncia Sinistro che potrà essere richiesto a: CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) Tel: 0200638112 Mail: relazioni.clienti@ca-caci.ie L’invio del modulo di denuncia del Sinistro da parte della Società viene effettuato con la sola finalità di consentire una più rapida gestione del Sinistro stesso. 9.2. La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a: CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) 9.3. Unitamente alla denuncia di Sinistro, l’Assicurato deve inviare la seguente documentazione: a) In caso di Furto Totale del Motoveicolo: copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità; copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità; copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro o al momento dell’ultimo utilizzo; copia del libretto di circolazione del Motoveicolo; copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo; Pag. 4 di 12
estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale. b) In caso di Danno Irreparabile del Motoveicolo: copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità; copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro; copia del libretto di circolazione del Motoveicolo; copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo; copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale; copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Motoveicolo; nel caso di Motoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice. 9.4. La Società può richiedere, direttamente all’Assicurato, eventuali ulteriori documenti necessari ai fini dell’espletamento della pratica di Sinistro. 9.5. L’invio della documentazione richiesta nei tempi e con le modalità richiesta dalla presente Polizza Convenzione costituisce condizione necessaria per l’espletamento della pratica di Sinistro e, pertanto, per l’eventuale liquidazione della Prestazione Assicurativa. 9.6. La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. ART. 10 – NOMINA DI UN PERITO 10.1. A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l’entità del danno subito dal Motoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per il Sinistro. 10.2. Il costo dell’eventuale perizia sarà a carico della Società. ART. 11 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE 11.1. Tutte le comunicazioni da parte del Cliente nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società al Cliente saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del Cliente stesso. 11.2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Società, al seguente indirizzo: CACI Non-Life dac Casella postale chiusa 90 presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) e-mail: complaints@ca-caci.ie 11.3. Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a: Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Via Bernina, 7 20158 Milano E-mail: info@pec.agosducato.it 11.4. Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS www.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Pag. 5 di 12
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell’Autorità Giudiziaria. L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda. 11.5. Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero: la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato; la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 11.6. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ART. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ. La Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze. ART. 13 – CESSIONE DEI DIRITTI L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla coperture assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione. ART. 14 – PRESCRIZIONE Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde). ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 16.1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Pag. 6 di 12
16.2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e/o il Contraente e l’Assicurato, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, è competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato. ART. 17 – DIRITTO DI REVOCA E DIRITTO DI RECESSO 17.1. L’Assicurato può revocare l’adesione alla Polizza Convenzione in qualsiasi momento tra la Data di Adesione alla Polizza Convenzione e la Data di Effetto. Inoltre, l’Assicurato può recedere dalla Polizza Convenzione entro 30 giorni a partire dal primo addebito del Premio. 17.2. La comunicazione di revoca o recesso si intende fatta alla Società e al Contraente ove comunicata mediante una delle seguenti modalità: - invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o e-mail (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) al seguente indirizzo: ICT Quality S.p.A. Casella Postale n. 79 25050 Rodengo Saiano (BS) E-mail: caci.gestione@ictquality.com - telefonicamente tramite il numero dedicato 800.133.325 e autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di revoca o recesso dal Contratto. La revoca o il recesso avranno efficacia a partire dalla data riportata sulla comunicazione inviata dall’Assicurato o dalla data della telefonata se comunicati telefonicamente. 17.3. Il Contratto sarà in tal caso automaticamente annullato dalla Data di Effetto delle coperture e la Società rimborserà all’Assicurato l’eventuale Premio già addebitato, al netto delle imposte versate. 17.4. Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato un Sinistro durante il periodo intercorrente tra la Data di Adesione e i 30 giorni successivi alla Data di Effetto delle coperture. ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI Caci Non Life dac, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante. Caci Non Life dac non potrà pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate. Valutazione della coerenza del contratto Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite registrazione telefonica autorizzata dal Cliente. Pag. 7 di 12
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI ADESIONE L’adesione del Cliente al Contratto può essere stata raccolta dalla Società direttamente, ovvero per il tramite di operatori telefonici da essa, direttamente o indirettamente incaricati, i quali agiscono comunque sotto il pieno controllo e la responsabilità dell’Intermediario abilitato. Resta inteso che il Cliente ha il diritto di essere messo in contatto con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o indirettamente incaricato dalla Società, al seguente numero telefonico: 800.133.325. Il Cliente aderisce alla Polizza Convenzione mediante consenso espresso e registrato telefonicamente e riconosce che l’adesione telefonica, in quanto registrata dietro suo consenso raccolto nel corso della telefonata, ha lo stesso valore legale dell’adesione per iscritto. La verifica dell’avvenuto consenso ad aderire alla Polizza Convenzione potrà essere effettuata, in qualsiasi momento, dal Cliente tramite richiesta alla Società della relativa registrazione telefonica. Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderirvi (Data di Adesione alla Polizza Convenzione). Per ciascun Assicurato il Contratto di assicurazione produce i suoi effetti alla data di addebito della prima mensilità o annualità di Premio, (Data di Effetto delle coperture), salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel corso della telefonata che la copertura assicurativa abbia effetto immediato, per beneficiare di un mese di assicurazione gratuito proposto dalla Società come offerta commerciale. In ogni caso, il Cliente mantiene il diritto di recesso dalla Polizza Convenzione. Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Cliente prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello stesso non implica la nullità del Contratto o la possibilità per il Cliente di esercitare pretese di annullamento della stessa al di fuori delle modalità previste. MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI La Società informa il Cliente relativamente al suo diritto di scegliere e modificare in qualsiasi momento – senza oneri aggiuntivi – la modalità di ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali, purché su supporto durevole e fermo il suo diritto a richiedere che tali documenti siano trasmessi su supporto cartaceo. RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA COPIA FIRMATA In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 40/2018, la Società fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione – su supporto durevole – di una copia firmata del Certificato Personale di Assicurazione, fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l’invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte negli artt. 2 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. Pag. 8 di 12
“Tutela Privacy” Informativa sul trattamento dei dati personali La Compagnia CACI Non Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione. Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione. Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alla Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per: l’istruzione del Certificato Personale di Assicurazione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte; lo sviluppo degli studi statistici e attuariali. In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi: i dati raccolti nel Certificato Personale di Assicurazione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 14 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico: o con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel Certificato Personale di Assicurazione): due anni dalla scadenza o termine del contratto; o con riferimento al Certificato Personale di Assicurazione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto; o con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo; o con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto. Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati. In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale; con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto; in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato; in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso. I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il Certificato Personale di Assicurazione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate. Pag. 9 di 12
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