Assicurazione GAP Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia Documento informativo relativo al prodotto assicurativo ...

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Assicurazione GAP
 Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
 Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia                                Prodotto: “GAP Moto”
 in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di
esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite
in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
GAP Moto è una polizza collettiva facoltativa a copertura del valore del Motoveicolo. La polizza è stipulata in forma
collettiva e prevede l’adesione dell’Assicurato mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefonia
vocale) ed è a garanzia del Cliente che ha sottoscritto un prestito per finanziare il Motoveicolo. Indennizza
parzialmente o totalmente la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso in
caso di Danno Irreparabile o di Furto Totale del Motoveicolo.

       Che cosa è assicurato?                                       Che cosa non è assicurato?
 Danno Irreparabile al Motoveicolo: nel caso in cui il       Danno Irreparabile al Motoveicolo: non rientra in garanzia
 Motoveicolo di proprietà dell’Assicurato subisca un          il Motoveicolo che subisca un danno tale per cui il costo
 incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo         della riparazione è inferiore all’80% del Valore Commerciale
 fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente              del Motoveicolo stesso al momento del Sinistro;
 uscita di strada, un incendio non doloso, tale per cui il    Furto Totale: non rientra in garanzia il Motoveicolo che
 costo di riparazione è pari o superiore all’80% del          venga ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia
 Valore Commerciale del Motoveicolo stesso, la Società        del furto all’autorità competente;
 si impegna a pagare all’Assicurato una Prestazione           Per entrambe le coperture: non è assicurato il
 Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di    Motoveicolo di cilindrata non superiore a 50 cc e che non sia
 Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale             immatricolato ad uso privato;
 dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.      Per entrambe le coperture: non è assicurato il
 Furto Totale: nel caso in cui il Motoveicolo subisca        Motoveicolo usato per il quale siano trascorsi più di 60 mesi
 un furto e non venga ritrovato entro 60 giorni dalla         dalla data di prima immatricolazione;
 data di denuncia del furto all’autorità competente, la       Motoveicolo non coperto da polizza RCA ( Responsabilità
 Società si impegna a pagare all’Assicurato una               Civile Auto).
 Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza
 fra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore
 Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica
 il Sinistro.                                                       Ci sono limiti di copertura?
 Per entrambe le coperture la Prestazione
 Assicurativa è pari al 100% o al 75% della differenza fra
                                                              !Sinistro  cagionato con dolo negligenza o colpa grave
                                                              dell’Assicurato o del conducente del Motoveicolo, compresa
 il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore
                                                              la guida senza valido documento di guida;
 Commerciale dello stesso a seconda che il Sinistro si
 sia verificato rispettivamente entro il 24° mese o tra il
                                                              !guida del Motoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso
                                                              alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto effetto di
 25° e il 36° mese dalla Data di Adesione alla polizza.
                                                              sostanze stupefacenti o psicotrope;
 Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni
                                                              !Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada
                                                              non aperta al pubblico;
 fino all’importo massimo stabilito dalla Polizza
 collettiva (c.d. massimale/limitazione della Prestazione
                                                              !Motoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche
                                                              non omologate dalla casa costruttrice;
 Assicurativa).
                                                              !Furto di Motoveicoli per i quali non sia stato attivato un
                                                              efficace congegno di bloccaggio.
Dove vale la copertura?
 L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi
 inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

       Che obblighi ho?
 − Pagare il Premio convenuto con la Società;
 − denunciare tempestivamente il Sinistro;
 − comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del
 rischio che la Società ha già assunto;
 − fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
 assumere.
 Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compremettere il diritto alla prestazione assicurativa.

       Quando e come devo pagare?
Il Premio può essere annuale o mensile, secondo la scelta effettuata dal Cliente al momento dell’adesione.
Il Premio verrà addebitato in data successiva alla Data di Adesione alla Polizza Convenzione, mediante
domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell’adesione.
Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall’adesione alla Polizza Convenzione ed è comunque
comunicato dall’operatore della Società che ha assistito il Cliente nel corso della telefonata ed è riportata sul
Certificato Personale di Assicurazione.

       Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente ha prestato espressamente, in via
telefonica, il proprio consenso ad aderire alla presente polizza collettiva.
La copertura assicurativa ha effetto a partire dalla data di addebito della prima rata di Premio comunicata
dall’operatore nel corso della telefonata e riportata nel Certificato Personale di Assicurazione allegato alla
documentazione contrattuale, salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel corso della telefonata che la
copertura assicurativa abbia effetto immediato. Anche nel caso di effetto immediato della copertura assicurativa,
il Cliente conserva il diritto di recesso.
La copertura assicurativa ha una durata fissa pari a 36 mesi dal momento dell’adesione.

       Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può revocare l’adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento tra la data in cui ha dato il
proprio espresso consenso all’adesione, reso all’operatore telefonico e la data di addebito della prima mensilità o
annualità di Premio.
Inoltre può recedere dalla polizza collettiva entro 30 giorni a partire dalla data del primo addebito del Premio.
Se l’Assicurato vuole esercitare tali diritti entro i rispettivi termini dovrà inviare una comunicazione alla società
incaricata dalla Compagnia, ICT Quality S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefonicamente, oppure tramite e-mail.
Assicurazione GAP
                 Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
                                       (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi ( N. reg. IVASS II.00419)
                                           Prodotto: GAP Moto

  Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CACI Non-Life dac, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda, sito internet www.ca-caci.ie; e-mail:
relazioni.clienti@ca-caci.ie
 CACI Non-Life dac è una compagnia assicuratrice irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A..
 Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda. Sito Internet: www.ca-caci.ie
 Telefono: +39 02 00638112 Fax: +0035 31 603 96 49 E-mail: Relazioni.clienti@ca-caci.ie .
 CACI Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1,2,8,9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione
 all’Elenco annesso all’Albo Imprese per le imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. La
 Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, Po Box 559, Dublin 1, Irlanda.

 Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac era pari a € 163.463.605 (di cui € 73.191.040
 costituiscono il capitale sociale ed € 90.272.565 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
 L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 132%.
 La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet:
 https://www.ca-assurances.com/en/Investors/Onglets/Solvency-2-Narrative-Reports.

 Al contratto si applica la legge italiana.

         Che cosa è assicurato?

 L’ampiezza dell’Impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali, in particolare:
 Furto Totale: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 5.000 e non può in alcun
 caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente
 ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
 Danno Irreparabile: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 5.000 e non può in
 alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e quanto l’Assicurato abbia
 eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
 La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante
 l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

                                                                                                         Pag. 1 di 6
Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi      Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

       Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalle Coperture Danno Irreparabile e Furto
Totale:
•Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
•Sinistro occorso ad un Motoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse motociclistiche o altre forme di
competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche),
test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso,
trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno
causato il Sinistro;
•Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
•Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di
vandalismo come l’incendio doloso;
•Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani,
mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di
grandine.
In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuto dalla Società se alla data del sinistro il Motoveicolo non era
coperto da polizza RCA ( Responsabilità Civile Auto).

                                                                                                         Pag. 2 di 6
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

               Denuncia di Sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla
               Società. La denuncia di Sinistro, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro,
               dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante
               trasmissione a CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio Postale di Mortara 27036 Mortara (PV).
               Documentazione da presentare in caso di Sinistro:
               Furto Totale:
               -copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
               -copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica
               Autorità;
               -copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro o dell’ultimo
               utilizzo;
               -copia del libretto di circolazione del Motoveicolo;
               -copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo;
               -estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro
               Automobilistico);
Cosa fare
               -copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale,
in caso di
               unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale.
sinistro?      Danno Irreparabile:
               -copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica
               Autorità;
               -copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro;
               -copia del libretto di circolazione del Motoveicolo;
               -copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo;
               -copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale,
               unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale;
               -copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente,
               copia dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Motoveicolo;
               -nel caso di Motoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del
               certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

               Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal sinistro (
               art. 2952, secondo comma, c.c.).

              La formulazione di dichiarazioni false, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare da parte
              dell’aderente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa
Dichiarazioni
              nonché la stessa cessazione della copertura ai sensi dell’art. 1892, 1893 e 1894 c.c. La Società può
inesatte o
              recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente
reticenti:
              entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.

Obblighi      Liquidazione della prestazione: La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione
dell’impresa: Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

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Quando e come devo pagare?

                     In relazione alle modalità di pagamento del Premio non ci sono informazioni aggiuntive rispetto
Premio
                     al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta.

         Quando comincia la copertura e quando finisce?

                     La copertura assicurativa ha una durata fissa (senza tacito rinnovo) pari a 36 mesi dalla Data di
                     Adesione alla Polizza Convenzione. La copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 del giorno in
Durata               cui si verifica uno dei seguenti casi: a) alienazione del Motoveicolo; b) liquidazione della
                     Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale; c) mancato pagamento del
                     Premio.

                     Se il Cliente non paga una o più rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa di
                     cui alla Polizza Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla
                     scadenza del pagamento della rata di Premio rimasta non pagata e riacquista efficacia dalle ore
                     24.00 del giorno di pagamento di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate, ferme restando
Sospensione          le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
                     Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio
                     non pagata senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e
                     senza che la Società abbia agito per la riscossione delle rate di Premio scadute e non pagate,
                     l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto.

         Come posso disdire la polizza?

                    L’Aderente può recedere dalla Polizza Convenzione entro 30 giorni a partire dal primo addebito
                    del Premio. La comunicazione di revoca o recesso si intende fatta alla Società e al Contraente
                    ove comunicata mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
                    fax o e-mail (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa)
                    all’indirizzo: ICT Quality S.p.A. Casella Postale n. 79 25050 Rodengo Saiano (BS)
Ripensamento        caci.gestione@ictquality.com o telefonicamente tramite il numero dedicato 800.133.325 e
dopo la             autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di revoca o recesso dal Contratto.
stipulazione        L’Assicurato può revocare l’adesione alla polizza collettiva in qualsiasi momento tra la data in cui
                    ha dato il proprio espresso consenso all’adesione, reso all’operatore telefonico, e la data di
                    addebito della prima mensilità o annualità di premio.
                    Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato
                    un Sinistro durante il periodo intercorrente tra la Data di Adesione e i 30 giorni successivi alla
                    Data di Effetto delle coperture.

Risoluzione         La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto.

         A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è rivolto al Cliente di età superiore ai 25 anni al momento dell'adesione alla polizza, che abbia
sottoscritto con Agos un contratto di finanaziamento per l'acquisto di una moto nuova o usata fino a 5 anni dalla
prima immatricolazione.

                                                                                                            Pag. 4 di 6
Quali costi devo sostenere?

Costi di emissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 38,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte).
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).

 COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

                    Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri rivolgersi: CACI Non-
All’impresa
                    Life dac Casella postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) e-mail:
assicuratrice
                    complaints@ca-caci.ie. La compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni.

                    In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del
                    Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
All’IVASS
                    L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di
                    origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

 PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
 delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

                   La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come
                   successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo
                   caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di
                   mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di
                   mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e
Mediazione         consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente
                   competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia
                   di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima
                   di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è
                   pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.

                    L’Aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Legge n.
Negoziazione        162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole
assistita           della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società
                    dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato.
                    Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o
Altri sistemi
                    direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau)
alternativi di
                    chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
risoluzione
                    Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma
delle
                    della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo:
controversie
                    http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                                                                                                          Pag. 5 di 6
AVVERTENZE

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

                                                                            Pag. 6 di 6
Gruppo Crédit Agricole S.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Convenzione “N-2019-10-06-209-3” denominata “GAP MOTO” stipulata tra AGOS DUCATO
S.p.A. e CACI Non-Life dac

(aggiornamento al 1 Gennaio 2019)
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
1.1.   La Società presta, nei limiti dei massimali di cui all’art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all’art. 8, a favore
       dell’Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione, una copertura assicurativa per il danno materiale e diretto
       che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso al Motoveicolo, come definiti nel seguente
       paragrafo 1.3.
1.2.   La copertura assicurativa ha ad oggetto il pagamento di una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza
       fra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, nei limiti e
       con le modalità di cui al successivo art. 6, ove per Valore Commerciale si intende il valore del veicolo come
       risultante dalla tabella Eurotax Giallo.
1.3.   Ai fini della delimitazione del rischio assicurato:
       a)      per “Danno Irreparabile” occorso al Motoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da
               incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio
               (eccetto quello di origine dolosa), tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore
               Commerciale del Motoveicolo stesso al giorno del Sinistro;
       b)      per “Furto Totale” si intende il furto del Motoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni
               dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

ART. 2 – MODALITA’ DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE – CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
2.1.   L’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente avviene mediante consenso espresso e registrato
       telefonicamente. Prima della data di efficacia del Contratto, al Cliente sarà trasmesso il Set Informativo (in forma
       cartacea o su altro supporto durevole da lui prescelto), unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e
       contrattuale prevista dalla normativa vigente.
2.2.   In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018, al Cliente viene fornita, durante il contatto
       telefonico, l’informazione relativa:
       a)     al diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale ai sensi
              dell’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018, su supporto cartaceo o altro supporto
              durevole;
       b)     al diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e
              contrattuale di cui all’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo e di
              modificare la Tecnica di Comunicazione a distanza;
       c)     alla circostanza per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione del Certificato
              Personale di Assicurazione, e che il Cliente, per la sottoscrizione e restituzione potrà utilizzare, a sua
              scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, fermo restando che la mancata restituzione dello
              stesso non comporta l’invalidità dell’adesione alla Polizza Convenzione che si intende comunque
              perfezionata.
2.3.   Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che il Cliente:
        1. abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento, un Motoveicolo nuovo o usato
              purchè non siano trascorsi più di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione;
        2. al momento dell’adesione alla Polizza Convenzione, abbia compiuto i 25 anni d’età;
        3. abbia espressamente reso telefonicamente il proprio consenso ad aderire alla Polizza Convenzione;
       e che il Motoveicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

Sono ammessi all’assicurazione esclusivamente i Motoveicoli con Prezzo di Acquisto massimo pari a €15.000,00.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata alla circostanza che il Contraente abbia effettivamente erogato l’importo
finanziato all’Assicurato. Nell’ipotesi di mancata erogazione del Finanziamento, l’assicurazione non avrà efficacia.
Qualora la Società lo richieda, il Cliente è tenuto della copia del certificato di Assicurazione Principale (polizza RCA).

ART. 3 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
3.1.   Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione decorre dalle ore 24:00
       del giorno in cui ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderirvi (Data di Adesione
       alla Polizza Convenzione).
3.2.   Per ogni Assicurato, la copertura assicurativa ha effetto a partire dalla data di addebito della prima rata di Premio
       (Data di Effetto della copertura), comunicata dall’operatore nel corso della telefonata e riportata nel Certificato
       Personale di Assicurazione allegato al Set Informativo, salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel
       corso della telefonata che la copertura assicurativa abbia effetto immediato. Anche nel caso di effetto immediato
       della copertura assicurativa, il Cliente conserva il diritto di recesso ai sensi dell’art. 17 delle presenti condizioni di
       assicurazione.
3.3.   Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Cliente prevista dal
       Regolamento IVASS n. 40/2018 ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello

                                                           Pag. 2 di 12
stesso non implica la nullità del Contratto o la possibilità per il Cliente di esercitare pretese di annullamento della
        stessa al di fuori delle modalità previste dal Set Informativo.
3.4.    La copertura assicurativa ha una durata fissa (senza tacito rinnovo) pari a 36 mesi dalla Data di Adesione alla
        Polizza Convenzione. Tale durata non è modificabile in corso di copertura.
3.5.    In ogni caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi:
        a) alienazione del Motoveicolo;
        b) liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due indennizzi non sono
             in ogni caso mai cumulabili);
        c) mancato pagamento del Premio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO
4.1.   Al momento dell’adesione al Contratto, il Cliente può scegliere se corrispondere alla Società un Premio annuale o
       mensile, come indicato nel Certificato Personale di Assicurazione, comprensivo di imposte applicabili nella misura
       del 12,50%, oltre all’1% di addizionale antiracket.
4.2.   La determinazione del Premio annuale avviene moltiplicando il tasso di premio, pari a 3,432% per il Prezzo di
       Acquisto del Motoveicolo (IVA inclusa).
4.3.   La determinazione del Premio mensile avviene moltiplicando il tasso pari a 0,310% per il Prezzo di Acquisto del
       Motoveicolo (IVA inclusa).
4.4.   Il Premio verrà addebitato in data successiva alla Data di Adesione alla Polizza Convenzione, mediante
       domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell’adesione.
       Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall’adesione alla Polizza Convenzione ed è comunque
       comunicata dall’operatore al Cliente nel corso della telefonata ed è riportata sul Certificato Personale di
       Assicurazione.
       Il mancato pagamento del Premio determina l’applicazione dell’art. 1901 del Codice Civile, come meglio indicato
       nel successivo art. 5, mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile.
4.5.   Il Premio comprende i costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio al netto delle
       imposte. I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al
       netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato sono pari al 38,00%.

ART. 5 – SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
5.1.   Se il Cliente non paga una o più rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa di cui alla Polizza
       Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata di
       Premio rimasta non pagata e riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di tutte le rate di Premio
       arretrate e non pagate, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art.
       1901 del Codice Civile.
5.2.   Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata
       senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e senza che la Società abbia
       agito per la riscossione delle rate di Premio scadute e non pagate, l’adesione alla Polizza Convenzione si
       intenderà risolta di diritto.

ART. 6 – PRESTAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro la Società, nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui al successivo art. 7, liquiderà all’Assicurato
una Prestazione Assicurativa pari al:
    - 100% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo, e b) il Valore Commerciale del Motoveicolo
        stesso al momento del Sinistro fino al 24° mese dalla data di adesione alla Polizza Convenzione;
    -    75% della differenza fra: a) il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo, e b) il Valore Commerciale del Motoveicolo
        stesso al momento del Sinistro dal 25° mese al 36° mese dalla data di adesione alla Polizza Convenzione.

ART. 7 – MASSIMALI E LIMITAZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
7.1.   La Prestazione Assicurativa:
         a. non può in alcun caso superare il limite di € 5.000,00;
         b. non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo e quanto l’Assicurato
             abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.
7.2.   Le Prestazioni Assicurative per Furto Totale e per Danno Irreparabile non sono in alcun caso cumulabili tra loro.

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ART. 8 – ESCLUSIONI

8.1.    La Prestazione Assicurativa non è in ogni caso dovuta in caso di:
            a. guida del Motoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida (inclusi i casi di
               sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il
               conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
            b. guida del Motoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in
               vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
            c. Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell’Assicurato o del conducente del
               Motoveicolo;
            d. Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
            e. Sinistro occorso ad un Motoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse motociclistiche o
               altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di
               modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida,
               trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di
               sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il
               Sinistro;
            f. Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
            g. Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
            h. Motoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
            i. Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio,
               di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso;
            j. Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe
               d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine,
               caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
            k. Furto di Motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.

8.2.    In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuta dalla Società se alla data del Sinistro, il
        Motoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

ART. 9 – MODALITA’ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO
9.1.   In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società preferibilmente
       tramite l’invio dell’apposito modulo di denuncia Sinistro che potrà essere richiesto a:
       CACI Non-Life dac
       Casella Postale chiusa 90
       Ufficio postale di Mortara
       27036 Mortara (PV)
       Tel: 0200638112
       Mail: relazioni.clienti@ca-caci.ie

        L’invio del modulo di denuncia del Sinistro da parte della Società viene effettuato con la sola finalità di consentire
        una più rapida gestione del Sinistro stesso.

9.2.    La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
        mediante trasmissione a:
        CACI Non-Life dac
        Casella Postale chiusa 90
        Ufficio postale di Mortara
        27036 Mortara (PV)

9.3.    Unitamente alla denuncia di Sinistro, l’Assicurato deve inviare la seguente documentazione:

        a) In caso di Furto Totale del Motoveicolo:
             copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
             copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica
               Autorità;
             copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro o al momento
               dell’ultimo utilizzo;
             copia del libretto di circolazione del Motoveicolo;
             copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo;
                                                         Pag. 4 di 12
 estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro
                Automobilistico);
               copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale,
                unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale.

         b) In caso di Danno Irreparabile del Motoveicolo:
              copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica
                Autorità;
              copia della patente di guida del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro;
              copia del libretto di circolazione del Motoveicolo;
              copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto del Motoveicolo;
              copia dell’eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell’Assicurazione Principale,
                unitamente alla copia del contratto corrispondente all’Assicurazione Principale;
              copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia
                dell’eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Motoveicolo;
              nel caso di Motoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del
                certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

9.4.     La Società può richiedere, direttamente all’Assicurato, eventuali ulteriori documenti necessari ai fini
         dell’espletamento della pratica di Sinistro.
9.5.     L’invio della documentazione richiesta nei tempi e con le modalità richiesta dalla presente Polizza Convenzione
         costituisce condizione necessaria per l’espletamento della pratica di Sinistro e, pertanto, per l’eventuale
         liquidazione della Prestazione Assicurativa.
9.6.     La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal
         ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

 ART. 10 – NOMINA DI UN PERITO
10.1.   A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l’entità del
        danno subito dal Motoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altro documento e/o
        circostanza e/o elemento rilevante per il Sinistro.
10.2.   Il costo dell’eventuale perizia sarà a carico della Società.

 ART. 11 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
11.1.   Tutte le comunicazioni da parte del Cliente nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e
        alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali
        comunicazioni da parte della Società al Cliente saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del Cliente
        stesso.

11.2.    Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto
         alla Società, al seguente indirizzo:
         CACI Non-Life dac
         Casella postale chiusa 90
         presso Ufficio postale di Mortara
         27036 Mortara (PV)
         e-mail: complaints@ca-caci.ie

11.3.    Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
         Agos Ducato S.p.A.
         Gestione Reclami
         Via Bernina, 7
         20158 Milano
         E-mail: info@pec.agosducato.it

11.4.    Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte
         della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo
         scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al
         seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l’apposito modulo
         disponibile sul sito dell’IVASS www.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
         trattato dall’Impresa.
                                                           Pag. 5 di 12
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
              nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
              individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
              breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
              copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da
                 quest’ultima;
              ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
        I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private
        (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del
        Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla
        commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di
        riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS
        secondo le modalità sopra indicate.
        Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la
        competenza dell’Autorità Giudiziaria. L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di
        vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.
11.5.   Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione
        delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
            la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le
                parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei
                confronti della Società. La Società dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato;
            la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come
                successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato
                dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).
        In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi
        è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.
        28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un
        Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile
        sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
        La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità
        dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di
        contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
        Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema
        estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
11.6.   Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle
        controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ART. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché la
stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ. La Società può recedere
dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.

ART. 13 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla
coperture assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione.

ART. 14 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel
Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

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16.2.   Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e/o il Contraente e l’Assicurato, ivi comprese quelle
        relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, è competente
        in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.

ART. 17 – DIRITTO DI REVOCA E DIRITTO DI RECESSO
17.1. L’Assicurato può revocare l’adesione alla Polizza Convenzione in qualsiasi momento tra la Data di Adesione alla
       Polizza Convenzione e la Data di Effetto.
       Inoltre, l’Assicurato può recedere dalla Polizza Convenzione entro 30 giorni a partire dal primo addebito del
       Premio.
17.2. La comunicazione di revoca o recesso si intende fatta alla Società e al Contraente ove comunicata mediante una
       delle seguenti modalità:
       - invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax o e-mail (indicando gli elementi
           identificativi della propria posizione assicurativa) al seguente indirizzo:
           ICT Quality S.p.A.
           Casella Postale n. 79
           25050 Rodengo Saiano (BS)
           E-mail: caci.gestione@ictquality.com
       - telefonicamente tramite il numero dedicato 800.133.325 e autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di
           revoca o recesso dal Contratto.
       La revoca o il recesso avranno efficacia a partire dalla data riportata sulla comunicazione inviata dall’Assicurato o
       dalla data della telefonata se comunicati telefonicamente.
17.3. Il Contratto sarà in tal caso automaticamente annullato dalla Data di Effetto delle coperture e la Società
       rimborserà all’Assicurato l’eventuale Premio già addebitato, al netto delle imposte versate.
17.4. Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di revoca o recesso se ha denunciato un Sinistro durante
       il periodo intercorrente tra la Data di Adesione e i 30 giorni successivi alla Data di Effetto delle coperture.

ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Non Life dac, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal
diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo
esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui,
o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo
VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati
Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al
Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali
Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Non Life dac non potrà pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra
richiamate.

                                          Valutazione della coerenza del contratto

Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo
di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente
tramite registrazione telefonica autorizzata dal Cliente.

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ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

                                                           ADESIONE

L’adesione del Cliente al Contratto può essere stata raccolta dalla Società direttamente, ovvero per il tramite di operatori
telefonici da essa, direttamente o indirettamente incaricati, i quali agiscono comunque sotto il pieno controllo e la
responsabilità dell’Intermediario abilitato. Resta inteso che il Cliente ha il diritto di essere messo in contatto con un
responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza,
direttamente o indirettamente incaricato dalla Società, al seguente numero telefonico: 800.133.325.

Il Cliente aderisce alla Polizza Convenzione mediante consenso espresso e registrato telefonicamente e
riconosce che l’adesione telefonica, in quanto registrata dietro suo consenso raccolto nel corso della telefonata,
ha lo stesso valore legale dell’adesione per iscritto. La verifica dell’avvenuto consenso ad aderire alla Polizza
Convenzione potrà essere effettuata, in qualsiasi momento, dal Cliente tramite richiesta alla Società della relativa
registrazione telefonica.

Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione decorre dalle ore 24:00 del
giorno in cui ha prestato espressamente, in via telefonica, il proprio consenso ad aderirvi (Data di Adesione alla Polizza
Convenzione).
Per ciascun Assicurato il Contratto di assicurazione produce i suoi effetti alla data di addebito della prima
mensilità o annualità di Premio, (Data di Effetto delle coperture), salvo che il Cliente abbia richiesto espressamente nel
corso della telefonata che la copertura assicurativa abbia effetto immediato, per beneficiare di un mese di
assicurazione gratuito proposto dalla Società come offerta commerciale.
In ogni caso, il Cliente mantiene il diritto di recesso dalla Polizza Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Cliente prevista dal
Regolamento IVASS n. 40/2018 ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello stesso
non implica la nullità del Contratto o la possibilità per il Cliente di esercitare pretese di annullamento della stessa al di fuori
delle modalità previste.

MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI
La Società informa il Cliente relativamente al suo diritto di scegliere e modificare in qualsiasi momento – senza oneri
aggiuntivi – la modalità di ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali, purché su supporto
durevole e fermo il suo diritto a richiedere che tali documenti siano trasmessi su supporto cartaceo.

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA COPIA FIRMATA
In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 40/2018, la Società fornisce informazione relativa alla circostanza
per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione – su supporto durevole – di una copia firmata del
Certificato Personale di Assicurazione, fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l’invalidità
del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte negli artt. 2 e 4 delle Condizioni
di Assicurazione.

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“Tutela Privacy”
                                       Informativa sul trattamento dei dati personali

La Compagnia CACI Non Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo,
in sede di adesione al contratto di assicurazione.

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi
assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.

Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alla
Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del
contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la
conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:

       l’istruzione del Certificato Personale di Assicurazione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di
        assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il
        trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
       lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno
conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:

i dati raccolti nel Certificato Personale di Assicurazione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno
trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 14 delle
condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile
e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e
fiscali), e nello specifico:
               o con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti
                     nel Certificato Personale di Assicurazione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
               o con riferimento al Certificato Personale di Assicurazione: dieci anni dalla scadenza o termine del
                     contratto;
               o con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del
                     sinistro/reclamo;
               o con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla
                     scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di
conferimento dei dati.

       In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla
        cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione
        occasionale;
       con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei
        anni dalla scadenza o termine del contratto;
       in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il
        periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine
        prescrizionale in caso di reato;
       in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per
        un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il Certificato Personale di Assicurazione è
stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le
autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo
esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti
tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano
responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a
beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’Interessato
tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.

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