Comune di Brindisi - TOSAP - Unità Organizzativa Servizi Finanziari,Tributi e risorse strumentali

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Comune di Brindisi
     Unità Organizzativa Servizi
Finanziari,Tributi e risorse strumentali

                    TOSAP
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
               PUBBLICHE

          Approvato con Delibera di C.C. n. del
TITOLO I
                                                        CAPO I
                                                DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Classe del Comune
art. 3 Oggetto della tassa
art. 4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
art. 5 Riduzione tariffaria per categoria
                                               CAPO II
                       TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE
Art. 6 Occupazione del suolo
Art. 7 Affrancazione della Tassa sui passi carrabili
Art. 8 Occupazione di spazi sovrastanti s sottostanti il suolo comunale
Art. 9 Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul
         suolo pubblico
Art. 10 Occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 11 Distributori di carburante
Art. 12 Distributori di tabacchi
Art. 13 occupazione con taxi
                                                   CAPO III
                                   TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Art. 14 Occupazioni del suolo
Art. 15 Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria
Art. 16 Riduzioni specifiche
Art. 17 Riduzioni per l’esercizio di attività edilizia
Art. 18 Occupazioni temporanee - riduzioni
Art. 19 Aree destinate a parcheggio
Art. 20 Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante
Art. 21 Riduzione del computo della superficie
                                                       CAPO IV
                                                    NORME GENERALI
Art. 22 Occupazioni abusive per protrazione
Art. 23 Occupazioni di misura inferiore all’unità impositiva
Art. 24 Occupazioni con impianti pubblicitari
                                                      TITOLO II
                                          DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI
Art. 25 La concessione per l’occupazione permanente
Art. 26 Revoca della concessione
Art. 27 Revoca della concessione per gravi inadempienze
Art. 28 Autorizzazione alle occupazioni temporanee
Art. 29 Occupazioni d’urgenza
Art. 30 Decadenza della concessione e dell’autorizzazione
                                                     TITOLO III
                                                DENUNCE - VERSAMENTI
Art. 31 Occupazioni permanenti
Art. 32 Occupazioni temporanee
                                                      TITOLO IV
                                                GESTIONE DEL TRIBUTO
Art. 33 Rimborso di riscossioni indebite
Art. 34 Adempimenti del Funzionario Responsabile
Art. 35 Adempimenti del Concessionario
                                                          2
TITOLO I
                                             CAPO I
                                     DISPOSIZIONI GENERALI
                                              ART. 1
                                             OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 507/93 e del
D.Lgs.446/97. Disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta,
rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell’atto di concessione o di autorizzazione, nonché i criteri
di determinazione e applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime e disciplinata
con il presente atto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura della tassa, le modalità di versamento, le
agevolazioni , nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti e successive
integrazioni e/o variazioni.

                                             ART. 2
                                       CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di BRINDISI, con popolazione residente al 31/12/2018 pari 86.843 abitanti, applica
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di
classe III°.

                                           ART. 3
                                     OGGETTO DELLA TASSA

1 Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle
strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio
indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio. In assenza dell’autorizzazione, l’occupazione dell’area privata soggetta a pubblico
passaggio è allo stesso modo soggetta a tassazione, quando il proprietario, previa
autorizzazione, ne concede l’uso pubblico.
3. Non sono soggette a tassazione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante
o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

                                    ART. 4
         CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
territorio comunale è stato suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della
tassa, in tre categorie.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle
tre categorie è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni
nell'albo pretorio del Comune.

                                     ART. 5
              GRADAZIONE DELLA TASSA – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Per le occupazioni di spazi ad aree, il territorio comunale è classificato in tre categorie, individuate
nell’allegato “A” del presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 42, comma 6, del D.Lgs 507/93, alla prima categoria è assegnato il 100% del
valore della tariffa; alla seconda il 60% di detto valore la terza il 50% di detto valore.

                                                   3
CAPO II
           TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

                                               ART. 6
                                       OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite
con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.5

A. Per le occupazioni permanenti del suolo comunale si applicano le tariffe a seconda la categoria
dell’area.

A. 1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art 44 del
decreto DLgs 507/93, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap
la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;

A. 2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei
carburanti, la tariffa ordinaria ,è ridotta del 60%;

A. 3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a
soggetti portatori di handicap, si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9;
la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10%.

A. 3 a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati
a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati; tariffa ridotta al 10%.
La riduzione tariffa è subordinata all’esistenza degli elementi oggettivi, di cui all’art . 44 comma 9
del DLgs. 507/93, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A. 4) Gli accessi carrabili, di cui al comma 8 del DLgs 507/93, per i quali a richiesta degli
interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi con
apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;

                                         ART. 7
                      AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa l'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su
istanza del proprietario del passo, mediante il versamento sul conto corrente postale del Comune
di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate
all’art 6 punti A.1, A.2, A.3 e A.4.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime, dal
pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare al Concessionario e all'ufficio Tributi del Comune, entro i
dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi,
dell’ammontare versato allegando fotocopia del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al
riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi
l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di
affrancazione è da considerarsi definito.

                                   ART. 8
      OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Si applica la tariffa di cui all’art 6. A ridotta a un terzo.

                                                       4
ART. 9
   OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O
         RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

La tariffa pari a quella di cui art. 6 lett. A, è ridotta al 30%.

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande.

                                ART. 10
    OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO REALIZZATE DA
                  AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell’articolo 63, comma 1, lettera f) n. 1, del
DLgs. n. 446/1997.
2. L’ammontare della tassa dovuta da parte delle aziende erogatrici di cui al comma 1, è
determinata in base al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello d’imposizione per la misura unitaria di tariffa.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento
della tassa, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. L’importo mimino annuo della tassa da corrispondere è di €. 516,00, nel caso in cui
l’ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L’importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

                                             ART. 11
                                   DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità
non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature
indicate nella I^ parte del 6° comma dell’art 48 del DLgs 507/93, la tassa è determinata con
deliberazione ai sensi di legge.
2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffi applicabile è quella del punto 1
aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del
cinque per cento nella misura della capacità.
3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi di differente capacità siano raccordati fra loro, la tassa di
cui al punto 1 è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità ed è maggiorala di un
quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art 48 del DLgs.
507/93 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla, tassa di
occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

                                               ART. 12
                                      DISTRIBUTORI DI TABACCHI
2. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all’impianto di apparecchi automatici
per la distribuzione di tabacchi la tassa è determinata con deliberazione ai sensi di legge.

                                                      5
ART. 13
                                      OCCUPAZIONI CON TAXI

1. Ai sensi dell’art. 44, comma 12, del citato DLgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con
autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per l’intero territorio per le superfici di cui al comma precedente
è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

                                          CAPO III
                          TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

                                            ART. 14
                                     OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Le tariffe della tassa per l'occupazione temporanee degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite
con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.5.
Le occupazioni temporanee del suolo si applicano in relazione alla fascia oraria di occupazione.
La misura minima di tariffa determinata per ore o fasce orarie non può essere inferiore,
qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni
riduzione, a €.0,129 al metro quadrato per giorno e a €. 0,077 per metro quadrato per le
occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e
sportive.
Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della
categoria superiore.

A. Per le occupazioni temporanea del suolo comunale si applicano le tariffe a seconda della
categoria dell’area e delle fasce come di seguito riportate:

A.1) In relazione fascia oraria (di complessive sei ore) cosi suddivisa:
I fascia dalle ore 06,01 alle ore 12,00
II fascia dalle ore 12,01 alle ore 18,00
III fascia dalle ore 18,01 alle ore 24,00
IV fascia dalle ore 00,01 alle ore 06,00

La tariffa giornaliera è ridotta :
al 40% per la prima fascia,
al 20% par la seconda fascia,
al 20% par la terza fascia,
al 20% par la quarta fascia,

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa é ridotta del 20%.

A.2) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lettere A e A1) con la riduzione del 65%.

B) Per l’occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture,
impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici le
tariffe sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge.

    1) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg
    la tariffa di cui alla lettera B) è aumentata del 30%

                                                    6
2) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni
     la tariffa di cui alla lettera B) è aumentata del 50%

     3) se la durata è superiore a 180 giorni
     la tariffa di cui alla lettera B) è aumentata del 100%
C)    Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari
      la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta al 30%

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa, tassa,
la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

                                ART. 15
CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN
                    AREE DELLA MEDESIMA CATEGORA

Le occupazioni temporanee di cui alla lett. B) del precedente art.14 aventi la medesima natura
funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con
arrotondamento al metro quadrato.

                                              ART. 16
                                       RIDUZIONI SPECIFICHE

Le tariffe, di cui al precedente art.14 lett A e C sono ridotte:
❖ del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da
    produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
❖ dell’80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e
    divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche,
    culturali e sportive;
❖ dell’80% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni realizzate con il
    patrocinio, oneroso o gratuito del Comune, purché autorizzata con apposito atto
    amministrativo adottato dalla Giunta Comunale.
La tariffa, di cui al precedente art.14 lett B è ridotta del 50 per cento per le occupazioni del suolo
necessarie allo scavo e alla messa in ripristino dell'assetto superficiale connesso alla
realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo.

                                           ART. 17
                        RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell’attività edilizia, le tariffe sono ridotte
del 50%;

                                          ART. 18
                             OCCUPAZIONI TEMPORANEE - RIDUZIONI

Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ridotte del 50 per cento allorché:
❖ Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con
    carattere ricorrente, è prevista riduzione del 50 per cento della tariffa; la riscossione della
    tassa avviene mediante convenzione (con sottoscrizione del relativo documento), che preveda
    il pagamento anticipato; non è ammessa la restituzione della tassa nel caso in cui, per cause
    imputabili al contribuente, l’occupazione abbia avuto durata inferiore rispetto a quella
    autorizzata.
❖ La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza
  interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre
  dell’anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la
  rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle
                                                    7
occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la
   rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza,
   rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno
   ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione
   medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione
   mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8 del DLgs. 507/1993.

                                           ART. 19
                                AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a
parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata
della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita in conformità a quella indicata nel
precedente art. 14 lett. ( A ).
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto d’istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al
pagamento della tassa per l’occupazione permanente rapportata all’intera superficie concessa.

                                 ART. 20
   RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

B) La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le tariffe sono stabilite con deliberazione ai sensi del comma 5 art. 42 DLgs. 507/1993.

                                        ART. 21
                        RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e
del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l’eccedenza è calcolata, ai fini tariffari, in
ragione del 10%.

                                             CAPO IV
                                          NORME GENERALI

                                        ART. 22
                          OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella
concessione o nell’autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o
concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20
%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l’occupazione abusiva.

                                       ART. 23
                OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA’ IMPOSITIVA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le
frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla
misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al
metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le
occupazioni temporanee, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall’allegato “A” ed
aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro
quadrato.

                                        ART. 24
                          OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni
caso dovuta anche l’imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del DLgs. 507/93
                                                   8
e del relativo Regolamento Comunale.

                                          TITOLO II
                               DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

                                      ART. 25
                   LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi e aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono
subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo
dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate
planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e
la durata richiesta.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti,
impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, é
oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene
contestualmente.
3. Nell’atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del
concessionario riguardanti l’utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione
della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate:
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse
all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute
esigenze pubbliche.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è
comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle
opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le
modalità stabilite dal Comune nell’atto concessorio.

                                          ART. 26
                                 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa
eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all’impianto
stabile di attrezzature o impiantì non asportabili, compete al concessionario un'indennità
ragguagliata al canone d’uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione
revocata.

                                     ART. 27
                 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell’atto concessorio,
verificatesi anche dopo l’apposita diffida, la concessione è revocala in danno dell'interessato.
Qualora il soggetto non liberi l’area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede
d’ufficio con spese a carico dell’inadempiente.

                                       ART. 28
                    AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa
presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza
indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
                                                  9
2. L’autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente,
almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento
negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica,
panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l’occupazione richiesta rechi serio
intralcio alla circolazione stradale.

                                          ART 29
                                   OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per
fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere
dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l’interessato è obbligato a dare immediata comunicazione
dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a
presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione,
come previsto dai precedenti articoli.
3. L’Ufficio provvede ad accertare l’esistenza delle condizioni di urgenza ed all’eventuale rilascio
del motivato provvedimento di autorizzazione in sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo
l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure Stabilite
dalla tariffa.

                                    ART. 30
                DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite
dalla normativa vigente in materia;
b) per mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione;
c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza
giustificato motivo, le opere non siano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
d) per un uso diverso della concessione rispetto a quello per il quale è stato rilasciato.
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della
tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione,
per la quale dovrà essere applicata la tariffa per le occupazioni temporanee maggiorata del 20%.

                                             TITOLO III

                                    DENUNCE - VERSAMENTI

                                          ART.31
                                  OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico e per le occupazioni incrementate
rispetto a quelle in atto, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il
pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione
utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello
stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia completa in tutte le sue parti con allegato l’attestato del versamento effettuato e
gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, il versamento del tributo deve essere
effettuato nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione
stessa.
4. Per le occupazioni di cui all’art. 10 del presente regolamento, il versamento deve essere

                                                 10
effettuato entro il 30 aprile.
5. I versamenti, arrotondati a € 1,00, inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia
inferiore a € 0,50, devono essere effettuati sul conto corrente postale intestato al Comune,
utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

                                            ART. 32
                                    OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto
corrente postale intestato al Comune, sull’apposito modello approvato con decreto del Ministero
delle Finanze, ovvero, anche mediante versamento diretto presso lo sportello previa
autorizzazione dell’ ente.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa
e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi entro e
non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

                                            TITOLO IV
                                      GESTIONE DEL TRIBUTO

                                            ART. 33
                               RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza. Nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un
apposito capitolo nella parte “Spesa” del bilancio preventivo annuale.

                                         ART.34
                       ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge
e del presente regolamento è preposto un Funzionario designato dal Comune, al quale sono
attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito
dall’art. 54 del DLgs. 507/93.
Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è
comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
A. Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai
sensi dell’art. 50, primo comma, del DLgs. 507/93;
B. Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per
le occupazioni, sia permanenti che temporanei;
C. Registro in cui saranno annotate le affrancazioni all’obbligo del pagamento del tributo annuale
previsto dall’art. 44, comma 11 del DLgs. 507/93;
Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, foglio a modulo continuo e
compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni
pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.
E’ in facoltà del Funzionario Responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti
registri, un registro unico, con l’indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da
effettuare in ogni registro.

                                           ART.35
                              ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all’articolo
precedente spettano al Concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un
elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con
l’annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale o dei versamenti a
favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
In luogo dell’elenco o dello schedario possono essere tenute nell’Ufficio, sempre in ordine
                                                    11
progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti
correnti postali.

CLASSIFICAZIONE, delle strade, spazi ed aree pubbliche ai fini dell’applicazione della tassa per
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, approvata con delibera G.C. del 2.6.94, n. 984,
esecutiva.

L’elenco di classificazione strade, spazi ed aree pubbliche comprese nelle tre categorie è allegato
al presente Regolamento come parte integrante.
Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del
presente regolamento, dall’anno successivo a quello dell’operata modifica a seguito dell’avvenuto
recepimento di quest’ultima nell’atto regolamentare.

                                                 12
ALLEGATO “A”

                                        CATEGORIA I
PIAZZE: ANIME - CAIROLI - CRISPI - D. ALIGHIERI - E. DIONISI – DUOMO – MATTEOTTI - MERCATO - DEL
POPOLO - S.TERESA - SEDILE - DELLA VITTORIA - V. EMANUELE - G. DELEDDA - ALTO ADIGE - APULIA -
CANALETTO - A. DI SUMMA - JAPIGIA - R. MARGHERITA - DEL SALENTO - VIRGILIO - SAPRI .

LARGHI: ANGIOLI - CALO' - CONCORDIA - CRUDOMONTE - DI GIORGIO - GUGLIELMO DA BRINDISI -
LAVIANO - OTRANTO - PALUMBO - PIPINO - SAN PAOLO - SCIABICHE - DELLA VOLTA - CAIROLI –
CARITA’.

VIE PIAZZE E LARGHI: DEL CENTRO, RACCHIUSE NELL’AREA DELIMITATA DALLE SEGUENTI STRADE
(INCLUSE): VIA DEL MARE - REGINA MARGHERITA

PIAZZE: LENIO FLACCO - THAON REVEL - S. ALOY - VIA DEI MILLE - VIALE DELLA LIBERTA’ - VIA
PROVINCIALE S. VITO (FINO ALL’ALTEZZA DEL CANALE CILLARESE) - VIA OSANNA – VIA APPIA - (FINO
ALL’INCROCIO SS.7 E 37 ) VIA B. SAN GIORGIO - BASTIONI CARLO V. E BASTIONI S. GIACOMO,
NONCHE' LE VIE AMALFI PRIMO LONGOBARDO - A. BAFILE - A. CAGNI - VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI -
MEDAGLIE D’ORO - U. MADDALENA - B. BRIN - N. BRANDI –EGNAZIA - G. VERGA - G. CARDUCCI - A.
FOGAZZARO - R. SERRA - CAPPUCCINI E PIAZZETTA CAPPUCCINI - FULVIA - G. BALSAMO - PACE
BRINDISINA - IMP. AUGUSTO - TOR PISANA - G. CESARE - IMP. COSTANTINO - MECENATE - ROMOLO -
VIALE COMMENDA - O. FLACCO - M. SS. AUSILIATRICE - IRPINIA - SICILIA - CALABRIA - MARCHE -
LOMBARDIA - PIEMONTE - N. POMPILIO - C. NERVA - EMILIA - TIROLO – DALMAZIA - CARNARO - VIALE
A, MORO - S. ANGELO - MARTIRI DELLE ARDEATINE - P. TOGLIATTI - VIALE S. G. BOSCO - BEZZECCA -
PASTREGNO - VILLA FRANCA - PORTA PIA - FONTANESI - CARAVAGGIO - MANTEGNA - ARNO - G.
VERDI - REGINA ELENA - VITTORIO EMANUELE – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - CONTE GOFFREDO -
VIALE FRANCIA - VIA GERMANIA - VIALE BELGIO.

                                        CATEGORIA II
PIAZZE/LARGHI: L. ARIOSTO - U. BOCCIONI - G. BORSI - S. BOTTICELLI - NICOLA BRANDI - L. CAPUANA -
I. CIAIA - P. COLLETTA – CURTATONE - A. DE FERRARIS - F. DE PISIS - S. DI GIACOMO - G. FATTORI - P.
GIANNONE - GIOTTO - G. GIUSTI - G. GOZZANO - V. LOCCHI - N. MACCHIAVELLI - T. MOMMSEN -
MURGE - PALERMO - PEUCEZIA - PIRANDELLO - POLIZIANO - O. ROSAI - G. ROSSI - A. SAVINIO - G.
SEGANTINI - M. SERAO - I. SIGNORINI - M. SIRONI - G. STANO - G.B. TIEPOLO - N. TOMMASEO.

VIE: TUTTE QUELLE NON ELENCATE NELLA PRIMA CATEGORIA. QUARTIERI: CASALE - PARADISO -
CAPPUCCINI - S. CHIARA - S. ELIA - BOZZANO - COMMENDA - S. ANGELO - MINNUTA.

                                       CATEGORIA III
PIAZZE: LARGO A. AVOCADRO - LARGO INDIPENDENZA - PIAZZA B. LONGO - LARGO A. MEUCCI -
LARGO PACINOTTI - PIAZZA DEI PINI - PIAZZA A. RIGHI - PIAZZA S. TEODORO MARTIRE - P. DEI TIGLI.
VIE: LE RIMANENTI VIE DEI RIONI: TUTURANO - LA ROSA - PERRINO - VILLAGGI S. PIETRO E SAN
PAOLO, nonché TUTTE QUELLE CHE NON RIENTRANO NELLA I E II CATEGORIA.

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