LEGGE 24/2017: INNOVATIVA E DI RILEVANTE IMPATTO ANCHE PER I VETERINARI PUBBLICI - SIVEMP
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Numero 1/2018 NORMATIVA Legge 24/2017: innovativa e di rilevante impatto anche per i veterinari pubblici Mauro Gnaccarini* L L’obbligo assicurativo a materia della responsabilità tanto progressivo, quanto pernicioso, professionale degli esercenti le definanziamento del sistema sanitario di malpractice anche professioni sanitarie ha acquisito pubblico stesso. per i veterinari del SNN nell’ultimo decennio una particolare Di fronte all’anzidetta situazione è rilevanza data la mole di contenzio- emersa negli anni più recenti la neces- so, in costante aumento, derivante da sità di porre almeno parziale rimedio a presunti casi di malpractice medica; è quella che in breve si sarebbe trasfor- difatti il caso di parlare di casi presun- mata in una vera e propria cancrena ti, dal momento che poi, all’esito dei del sistema sanitario pubblico (l’esa- procedimenti svolti in sede giurisdi- sperazione dei tentativi di risarcimento zionale, ben risulta come assai meno del danno da presunto errore medico), del 10% delle richieste di risarcimento così che nell’ultimo quinquennio si è danni abbia potuto trovare fondato potuta osservare una significativa spin- accoglimento. Negli anni più recenti è ta verso possibili soluzioni, addivenen- tuttavia aumentato anche il contenzio- do nel tempo all’approvazione di nuo- so derivante da, sempre presunti, er- ve disposizioni. rori professionali compiuti da parte di Un encomiabile tentativo lo fece per veterinari pubblici dipendenti nell’e- primo il Ministro della Salute Rena- sercizio delle loro specifiche funzioni to Balduzzi che, con il D.L. 158/2012 ispettive, di controllo e di vigilanza, (conv. Legge 189/2012), introdusse per lo più in relazione a provvedimen- significative innovazioni in materia, ti adottati nei confronti dei soggetti principalmente sul versante penale: in vigilati e da questi ritenuti illegittimi. ossequio al principio di legalità (art. 25 Così, anche i veterinari non hanno Cost.), con l’art. 3 si voleva delimitare potuto sottrarsi a quella deriva risar- tassativamente l’area della responsabi- citoria; tanto meno in un periodo in lità penale ai soli casi di colpa medica cui si è dovuto assistere a una dema- “grave”. Tuttavia, la giurisprudenza gogica aggressione al pubblico dipen- formatasi sulla nuova norma indicava dente, sostenuta perfino da organi di come soltanto l’imperizia potesse rile- governo del Paese, che ha portato la vare ai fini dell’applicazione dell’art. 3, collettività a ritenere sempre più spes- e non le altre forma di colpa, ossia la so il medico o il veterinario colpevoli, negligenza e l’imprudenza. Quanto poi almeno probabili, di un malfunziona- alla complessiva possibilità di incidere mento del SSN di cui gli esercenti le efficacemente in termini di riduzione professioni sanitarie sono invece essi del contenzioso, il nuovo corpo norma- stessi vittime insieme ai cittadini. È, tivo non pareva ancora adeguato. Così infatti, divenuto ormai palese come che dopo altri cinque anni si è giunti a alla radice del problema sia, invece, il un testo di legge in materia assai più 17
Numero 1/2018 pregnante, seppure - come inevitabile Disposizioni rilevanti per il sabilità, del punto nodale della Legge, - non totalmente risolutivo di un pro- veterinario pubblico dipendente che ivi recita: «1. La struttura sanitaria blema la cui stessa complessità, proba- o sociosanitaria pubblica o privata che, bilmente, impedisce soluzioni davvero Una prima valutazione d’insieme deve nell’adempimento della propria obbli- complete. essere fatta in riferimento alle conse- gazione, si avvalga dell’opera di eser- guenze derivanti dalle responsabilità centi la professione sanitaria, anche se Legge n. 24, 8 marzo 2017: incombenti sul veterinario pubblico scelti dal paziente e ancorché non di- la c.d. Riforma Gelli dipendente, secondo il nuovo regime pendenti della struttura stessa, rispon- introdotto dalla legge in esame. Assu- de, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 In data 8 marzo 2017 ha visto la luce mono rilevanza a tal fine i dispositivi del codice civile, delle loro condotte la Legge n. 24, contenente disposizioni dettati dagli artt. 5, 6 e 7 che di seguito dolose o colpose; 2. La disposizione in materia di sicurezza delle cure e della riportiamo. di cui al comma 1 si applica anche alle persona assistita, nonché e in partico- • Linee guida - Art. 5 comma 1. In prestazioni sanitarie svolte in regime di lare, in materia di responsabilità pro- materia di buone pratiche e linee gui- libera professione intramuraria ovve- fessionale degli esercenti le professioni da, il dispositivo recita che «Gli eser- ro nell’ambito di attività di sperimen- sanitarie. centi le professioni sanitarie, nell’e- tazione e di ricerca clinica ovvero in Considerata la portata innovativa della secuzione delle prestazioni sanitarie regime di convenzione con il Servizio legge e l’impatto che la stessa ha e può con finalità preventive, diagnostiche, sanitario nazionale nonché attraverso avere sullo svolgimento delle attività terapeutiche, palliative, riabilitative e la telemedicina; 3. L’esercente la pro- istituzionali proprie del veterinario pub- di medicina legale, si attengono, salve fessione sanitaria di cui ai commi 1 e blico dipendente, si propone qui all’at- le specificità del caso concreto, alle 2 risponde del proprio operato ai sensi tenzione una disamina dei punti di tale raccomandazioni previste dalle linee dell’articolo 2043 del codice civile, sal- Legge che riguardano in modo partico- guida pubblicate ai sensi del comma vo che abbia agito nell’adempimento di lare l’operatività del medesimo veterina- 3 ed elaborate da enti e istituzioni obbligazione contrattuale assunta con rio e il correlato specifico rischio, anche pubblici e privati nonché dalle so- il paziente. Il giudice, nella determina- nell’ottica di fornire uno strumento di cietà scientifiche e dalle associazioni zione del risarcimento del danno, tiene valutazione possibilmente utile a orien- tecnico-scientifiche delle professioni conto della condotta dell’esercente la tarsi nella gestione del rischio stesso, an- sanitarie iscritte in apposito elenco professione sanitaria ai sensi dell’arti- che sotto il profilo assicurativo. Il nuo- istituito e regolamentato con decreto colo 5 della presente legge e dell’arti- vo obbligo assicurativo disposto dalla del Ministro della salute […]». colo 590-sexies del codice penale, in- norma in esame ha del resto sollecitato • Responsabilità penale dell’esercente trodotto dall’articolo 6 della presente nuovo e ulteriore impegno da parte del la professione sanitaria - Art. 6. La leg- legge». SIVeMP affinché i propri iscritti possa- ge introduce il nuovo art. 590 - sexies no beneficiare di tutele adeguate al tem- nel Codice Penale, rubricato «Respon- Considerazioni po, alle condizioni di lavoro e ai rischi sabilità colposa per morte o lesioni connessi, oltre che alla norma di legge personali in ambito sanitario», che re- La lettura coordinata delle disposizioni (vedi anche pag. 22). cita: «Se i fatti di cui agli articoli 589 sopra richiamate consente di svolgere e 590 (morte o lesioni personali) sono le seguenti considerazioni: Obblighi previsti commessi nell’esercizio della profes- • In primo luogo, il veterinario dipen- sione sanitaria, si applicano le pene ivi dente, salvo che abbia agito nell’a- Per quanto rileva, in ordine ai suddetti previste salvo quanto disposto dal se- dempimento di un’obbligazione con- profili e in riferimento alle specifiche condo comma. Qualora l’evento si sia trattuale specificamente assunta con funzioni del veterinario pubblico, la verificato a causa di imperizia, la pu- l’utente, non risponde più del danno Legge 24/2017 prevede in particolare: nibilità è esclusa quando sono rispet- in termini di “responsabilità contrat- la disciplina della responsabilità penale tate le raccomandazioni previste dalle tuale” (artt. 1218 e 1228 C.C.), cui si e civile degli esercenti la professione e linee guida come definite e pubblicate correlano la prescrizione decennale ol- delle strutture, interventi procedurali ai sensi di legge ovvero, in mancanza tre che l’onere della prova a discolpa sul contenzioso e adempimenti strin- di queste, le buone pratiche clinico-as- a carico del sanitario stesso, bensì a genti a carico di strutture e esercenti sistenziali, sempre che le raccomanda- titolo di “responsabilità extracontrat- la professione, tra cui il più rilevante è zioni previste dalle predette linee guida tuale” (art. 2043 C.C.) cui consegue l’obbligo di assicurazione; inoltre, ob- risultino adeguate alle specificità del la più breve prescrizione quinquennale blighi per le strutture sanitarie pubbli- caso concreto». oltre che l’obbligo per il soggetto che che e private di trasparenza dei dati e • Responsabilità civile della struttura si ritenga danneggiato di provare esso l’obbligo per gli operatori di attenersi a e dell’esercente la professione sanitaria stesso la colpa del sanitario. Si tratta, specifiche linee guida. - Art. 7. Si tratta, in materia di respon- come evidente, di una previsione che 18
Numero 1/2018 sottrae il sanitario dalla diretta aggres- deve essere ulteriormente fatta, con- Per i tre anni successivi al passaggio sione del danneggiato, il quale tuttavia siderate le azioni ora esperibili dai in giudicato della decisione di accogli- non perde la propria tutela, anzi, te- soggetti che si ritenessero danneggia- mento della domanda di risarcimento nuto conto che la struttura (Azienda, ti dall’operato del sanitario, circa le proposta dal danneggiato, l’esercente la Ente etc. da cui dipende il sanitario) conseguenti azioni che il sanitario per professione sanitaria, nell’ambito delle continua invece a rispondere del danno un verso e la struttura per altro verso strutture sanitarie o sociosanitarie pub- a titolo di responsabilità contrattuale; devono porre in atto a difesa, nonché bliche, non può essere preposto ad in- e a tal fine diviene obbligata a dotarsi relativamente agli obblighi assicurati- carichi professionali superiori rispetto a di idonea copertura assicurativa azien- vi e alle tutele ad essi sottesi, oltre che quelli ricoperti e il giudicato costituisce dale. Ne consegue che l’Azienda sani- sugli effetti eventualmente derivanti oggetto di specifica valutazione da parte taria deve offrire adeguata copertura dall’azione di rivalsa conseguente a dei commissari nei pubblici concorsi per assicurativa per responsabilità civile a malpractice che dovesse risultare posta incarichi superiori». ciascuno dei sanitari propri dipendenti, in atto dal sanitario con colpa grave. - Obbligo di assicurazione - Art. 10 obbligatoriamente manlevando il sani- Assumono rilevanza a tal fine i dispo- comma 3. Il comma dispone che «Al tario stesso rispetto a qualsivoglia pre- sitivi dettati, oltre che dal già citato fine di garantire efficacia alle azioni di tesa risarcitoria, e garantendo tuttavia art. 7, anche dagli artt. 9 comma 5, 10 cui all’articolo 9 e all’articolo 12, com- la partecipazione del medesimo a ogni comma 3, 11, 12 e 13, che di seguito ma 3 (azioni di rivalsa), ciascun eser- fase del procedimento di difesa. Solo in riportiamo. cente la professione sanitaria operante esito al procedimento potrà residuare - Azione di rivalsa o di responsabili- a qualunque titolo in strutture sanita- in capo al sanitario l’eventuale azione tà amministrativa - Art. 9 comma 5. Il rie o sociosanitarie pubbliche o private di rivalsa, che comunque l’Amministra- comma dispone come segue: «In caso provvede alla stipula, con oneri a pro- zione non può agire se non a seguito di accoglimento della domanda di ri- prio carico, di un’adeguata polizza di di uno specifico intervento e conse- sarcimento proposta dal danneggiato assicurazione per colpa grave». guente giudizio di colpa grave statuito nei confronti della struttura sanitaria - Estensione della garanzia assicurativa dalla competente Corte dei Conti (vd. o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei - Art. 11. Questo articolo prevede, quale disamina seguente). In secondo luogo, commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’eser- requisito obbligatorio delle polizze a co- si deve invece osservare e ben soppe- cente la professione sanitaria, ai sensi pertura della summenzionata ipotesi di sare la rilevanza che potranno andare del comma 3 del medesimo articolo 7, rivalsa, sia la retroattività decennale, sia ad acquisire le “linee guida” oltre che l’azione di responsabilità amministrati- l’ultrattività decennale - estesa agli eredi le cd. “buone pratiche” (nei termini in va, per dolo o colpa grave, nei confronti e non assoggettabile a disdetta - nel caso cui la legge prevede possano essere ri- dell’esercente la professione sanitaria è di cessazione definitiva dell’attività pro- tenute “valide”), laddove l’art. 5 della esercitata dal pubblico ministero presso fessionale per qualsiasi causa. norma in esame dispone chiaramente la Corte dei conti. Ai fini della quanti- - Azione diretta del soggetto danneg- come i sanitari debbano (!!) attenervisi, ficazione del danno, fermo restando giato - Art. 12. In tale articolo si pre- anche e in particolare «nell’esecuzione quanto previsto dall’articolo 1, comma vede fra l’altro che «[...] il soggetto delle prestazioni sanitarie con finalità 1-bis, della legge 14 gennaio1994, n. danneggiato ha diritto di agire diretta- preventive, tanto che, in sede civili- 20, e dall’articolo 52, secondo comma, mente, entro i limiti delle somme per stica, il giudice, nella determinazione del testo unico di cui al regio decreto le quali è stato stipulato il contratto di del risarcimento del danno, deve tener 12 luglio1934, n. 1214, si tiene conto assicurazione, nei confronti dell’impre- conto della condotta dell’esercente la delle situazioni di fatto di particolare sa di assicurazione che presta la coper- professione sanitaria proprio ai sensi difficoltà, anche di natura organizzativa, tura assicurativa alle strutture sanitarie dell’articolo 5»; mentre, in sede pena- della struttura sanitaria o sociosanitaria o sociosanitarie pubbliche o private di listica, l’osservanza delle linee guida pubblica, in cui l’esercente la profes- cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’e- rileva particolarmente e specificamente sione sanitaria ha operato. L’importo sercente la professione sanitaria di cui nel caso di procurate lesioni personali della condanna per la responsabilità al comma 2 del medesimo articolo 10». o morte; evenienza che per il veterina- amministrativa e della surrogazione di - Obbligo di comunicazione all’esercen- rio pubblico ha fortunatamente assai cui all’articolo 1916, primo comma, te la professione sanitaria del giudizio minore probabilità di presentarsi ri- del codice civile, per singolo evento, in basato sulla sua responsabilità - Art. spetto alle assai più probabili richieste caso di colpa grave, non può superare 13. In questo articolo, infine, si preve- risarcitorie legate, come detto, ad even- una somma pari al valore maggiore del- de al primo comma che «Le strutture tuali provvedimenti restrittivi ritenuti la retribuzione lorda o del corrispettivo sanitarie e sociosanitarie di cui all’arti- dall’utente illegittimi o comunque ina- convenzionale conseguiti nell’anno di colo 7, comma 1, e le imprese di assicu- deguati; eventi perciò causa di possibili inizio della condotta causa dell’evento razione che prestano la copertura assi- richieste limitate alla sede civilistica. o nell’anno immediatamente precedente curativa nei confronti dei soggetti di cui • Una seconda valutazione d’insieme o successivo, moltiplicato per il triplo. all’articolo 10, commi 1 e 2, comunica- 19
Numero 1/2018 ®shutterstock_380492155 no all’esercente la professione sanitaria alcune specifiche considerazioni, come di assicurazione sono tenute a informare l’instaurazione del giudizio promosso segue. il sanitario di ogni pretesa a suo carico nei loro confronti dal danneggiato, In primo luogo, circa il procedimento ri- da parte del danneggiato entro il termine entro dieci giorni dalla ricezione della sarcitorio e la possibile azione di rivalsa: di 10 giorni dalla ricezione della notifi- notifica dell’atto introduttivo, median- in caso di risarcimento preteso dall’uten- ca dell’atto introduttivo; entro lo stesso te posta elettronica certificata o lettera te, per presunto danno derivante da azio- termine sono tenute a informare anche raccomandata con avviso di ricevimen- ni “errate” o illegittime poste in essere dell’avvio di trattative stragiudiziali con to contenente copia dell’atto introdut- dal veterinario pubblico, come già detto il danneggiato, invitando il sanitario a tivo del giudizio. Le strutture sanitarie sopra sarà l’Azienda a dover gestire il prendervi parte. L’omissione, la tardività e sociosanitarie e le imprese di assicu- contenzioso, unitamente al soggetto as- o l’incompletezza di tali informative de- razione entro dieci giorni comunicano sicuratore, restando obbligati entrambi terminano l’inammissibilità dell’azione all’esercente la professione sanitaria, i soggetti a manlevare - in definitiva - il di rivalsa. Da parte sua il sanitario sog- mediante posta elettronica certificata o sanitario da qualsivoglia esborso dovesse giace tuttavia ora all’obbligo di stipulare lettera raccomandata con avviso di ri- risultare dovuto in esito al contenzioso comunque una polizza, con oneri a pro- cevimento, l’avvio di trattative stragiu- stesso, secondo che il danneggiato ab- prio carico, per la successiva eventuale ri- diziali con il danneggiato, con invito a bia agito nei confronti della struttura o, valsa che l’Amministrazione dovesse agi- prendervi parte. L’omissione, la tardi- come reso possibile dalla legge, anche re nei casi di danno procurato con colpa vità o l’incompletezza delle comunica- solo e direttamente nei confronti dell’as- grave; e deve tenere in considerazione zioni di cui al presente comma preclude sicuratore. Sicché, qualora il danneggiato l’opportunità di segnalare comunque, fin l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o presentasse le proprie pretese diretta- dall’inizio e tempestivamente, tutti i “fat- di responsabilità amministrativa di cui mente al sanitario, questi può e deve tra- ti noti” al proprio assicuratore, ancorché all’articolo 9». sferire formalmente la pretesa, ai fini sud- tali fatti non costituiscano evento quali- • La lettura coordinata, pure nel caso detti, all’Azienda, chiedendone appunto ficabile come ipotesi di sinistro ai sensi di questo secondo “corpo normativo”, manleva; la quale, da un lato non può di detta polizza; l’assenza di segnalazio- inerente le azioni a difesa rispetto a ri- sottrarsi, dall’altro deve tenere informato ne potrebbe infatti essere considerata chieste risarcitorie, comprese le possi- il sanitario di ogni accadimento del pro- nell’ambito di talune polizze come ele- bili azioni di rivalsa, nonché e perciò cedimento, consentendogli di prendere mento impeditivo per qualsiasi successi- riguardante il correlato sistema assicu- parte al medesimo in ogni momento; in vo risarcimento. La problematica diviene rativo, consente anche qui di svolgere specie, le strutture sanitarie e le imprese così invero capziosa, specie se si consi- 20
Numero 1/2018 dera che il sinistro “colpa grave” emer- quisiti minimi delle polizze assicurative ti per colpa grave, ivi compresi i danni ge come ipotizzabile solo allorquando, devono essere determinati con decreto materiali, sia le perdite patrimoniali terminato il procedimento risarcitorio, del Ministero dello sviluppo econo- causate all’ente o all’erario, composta l’Amministrazione abbia inviato il fasci- mico (ancora atteso alla data in cui si poi da ulteriori diversi “moduli” che colo alla Corte dei Conti e questa, ravvi- sta scrivendo), il quale deve fra l’altro consentono di variare le coperture in sata una possibilità che l’errore medico prevedere anche l’individuazione di relazione agli specifici rischi legati alle sia stato compiuto con colpa grave, abbia classi di rischio a cui far corrispondere diverse funzioni del veterinario di sani- formalizzato il primo atto in tal senso nei massimali differenziati, già la legge di- tà pubblica. Il testo completo della po- confronti del sanitario; di norma il cosid- spone che la garanzia assicurativa deve lizza è disponibile sul nostro sito unita- detto invito a dedurre, seppure lo stes- comunque prevedere sia un’operatività mente al testo della nuova polizza per la so abbia ancora la caratteristica di atto temporale anche per gli eventi accaduti tutela legale penale, anch’essa acquisita stragiudiziale (e ricordiamo qui come nei 10 anni antecedenti la conclusione dal SIVeMP in convenzione per i propri soltanto la Magistratura contabile possa del contratto assicurativo, purché de- iscritti quale prodotto assicurativo che qualificare e quantificare la gravità della nunciati all’impresa di assicurazione consente al veterinario, a fronte anche colpa in qualsiasi caso di errore medico). durante la vigenza temporale della po- in questo caso di un premio assai con- È a tal punto da segnalare come il pecu- lizza (la cosiddetta clausola retroattiva tenuto, di essere sollevato dagli esborsi liare percorso dianzi descritto potrebbe decennale), sia il perdurare della coper- che, seppure e fortunatamente di rado, determinare una “rescissione preventiva” tura per i dieci anni dalla cessazione divengono tuttavia rilevanti quando oc- del contratto da parte dell’assicuratore del servizio per qualsiasi ragione (la corra difendersi nel contesto di vicende portato a conoscenza dei cosiddetti “fatti cosiddetta clausola postuma decenna- a rilevanza penale. noti”, qualora gli stessi possano presagi- le, estesa agli eredi e non assoggettabile In ogni caso, e infine, al di là di qualsi- re un futuro possibile risarcimento per a disdetta). voglia libera scelta che ogni veterinario colpa grave del sanitario; e tale even- • La Legge 24/2017, inoltre, con possi- pubblico dipendente compirà per atten- tualità, considerati anche gli effetti che bili e auspicabili effetti positivi in termi- dere all’obbligo - ex lege - di disporre si produrrebbero in termini di mancata ni di riduzioni dei premi, prevede anche di una copertura assicurativa per i casi copertura nel passaggio da un assicura- l’impossibilità di addebitare al sanitario, di rivalsa derivanti da accertata colpa tore ad un altro, rende oggi certamente a titolo di rivalsa come sopra qualifica- grave, ovvero per dotarsi anche di una più adeguata una polizza per colpa grave ta, un importo superiore a «una somma tutela legale penale aggiuntiva come so- che preveda anche le clausole cosiddette pari al valore maggiore della retribuzio- pra prospettata (tenuto conto che il SI- “continuous cover” e “deeming clause”; ne lorda o del corrispettivo convenzio- VeMP offre comunque ai propri iscritti vale a dire l’impegno a non rescindere il nale conseguiti nell’anno di inizio della ulteriore tutela legale, come da regola- contratto nella succitata ipotesi, ovvero condotta causa dell’evento o nell’anno mento vigente, per eventuali necessarie l’impegno ad assumere comunque il ri- immediatamente precedente o successi- azioni nelle sedi giurisdizionali del lavo- schio anche laddove in sede di stipula vo, moltiplicato per il triplo». ro, civile e amministrativa), preme qui del contratto risultassero già “pendenti” nuovamente sottolineare come oggi sia taluni “fatti noti”. Quanto alla possi- Per gli iscritti SIVeMP divenuto davvero imprudente e foriero bile azione di rivalsa qui in esame, vale una polizza “sartoriale” di elevato rischio svolgere qualsiasi fun- la pena sottolineare pure come la stes- zione pubblica, certamente anche e in sa possa essere esercitata nei confronti Compiuta la disamina, invero sintetica, specie quella propria del veterinario del del sanitario che non sia stato causa del della portata e dello stato di attuazione SSN, senza una copertura assicurativa giudizio o della procedura stragiudiziale della Legge 24/2017, non possiamo esi- adeguata (al di là del mero obbligo) - solo successivamente al risarcimento av- merci dal segnalare in questa sede come che la legge in esame consente comun- venuto sulla base del titolo giudiziale o la polizza assicurativa riservata agli que di ottenere ora a migliori condi- stragiudiziale, e debba essere comunque iscritti SIVeMP per la copertura della zioni - dato che i veterinari non vanno esercitata, a pena di decadenza, entro un rivalsa per colpa grave costituisca un certo esenti dalla “deriva risarcitoria” anno dall’avvenuto pagamento; inoltre, “servizio sartoriale” specificatamente richiamata in premessa, come parte an- la decisione eventualmente pronunciata studiato in relazione alle peculiarità dei che della più generalizzata aggressione contro l’Azienda sanitaria non fa stato rischi cui soggiace il veterinario pubbli- al pubblico impiego e al SSN in parti- nell’azione di rivalsa nei confronti del co, da aprile 2018 aggiornato anche ai colare; e ciò, nonostante la stessa Legge sanitario se questi non è stato parte del requisiti richiesti dalla Legge 24/2017 24/2017, i cui eventuali benefici effetti, giudizio. oltre che integrato con le migliori clau- in termini di riduzione del contenzioso, In secondo luogo, quanto agli obbli- sole sopra indicate; si tratta di una po- potranno infatti essere rilevati solo a di- ghi assicurativi e alle estensioni della lizza base con premio estremamente stanza di tempo. garanzia che gli assicuratori devono competitivo, che copre sia la responsa- tuttavia garantire: se da un lato i re- bilità civile verso terzi per danni causa- * Componente Segreteria Nazionale 21
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