LEGGE 24/2017: INNOVATIVA E DI RILEVANTE IMPATTO ANCHE PER I VETERINARI PUBBLICI - SIVEMP

Pagina creata da Eleonora Ferrario
 
CONTINUA A LEGGERE
LEGGE 24/2017: INNOVATIVA E DI RILEVANTE IMPATTO ANCHE PER I VETERINARI PUBBLICI - SIVEMP
Numero 1/2018

NORMATIVA

Legge 24/2017: innovativa
e di rilevante impatto anche
per i veterinari pubblici
Mauro Gnaccarini*

                                 L
        L’obbligo assicurativo         a materia della responsabilità         tanto progressivo, quanto pernicioso,
                                       professionale degli esercenti le       definanziamento del sistema sanitario
        di malpractice anche           professioni sanitarie ha acquisito     pubblico stesso.
      per i veterinari del SNN   nell’ultimo decennio una particolare         Di fronte all’anzidetta situazione è
                                 rilevanza data la mole di contenzio-         emersa negli anni più recenti la neces-
                                 so, in costante aumento, derivante da        sità di porre almeno parziale rimedio a
                                 presunti casi di malpractice medica; è       quella che in breve si sarebbe trasfor-
                                 difatti il caso di parlare di casi presun-   mata in una vera e propria cancrena
                                 ti, dal momento che poi, all’esito dei       del sistema sanitario pubblico (l’esa-
                                 procedimenti svolti in sede giurisdi-        sperazione dei tentativi di risarcimento
                                 zionale, ben risulta come assai meno         del danno da presunto errore medico),
                                 del 10% delle richieste di risarcimento      così che nell’ultimo quinquennio si è
                                 danni abbia potuto trovare fondato           potuta osservare una significativa spin-
                                 accoglimento. Negli anni più recenti è       ta verso possibili soluzioni, addivenen-
                                 tuttavia aumentato anche il contenzio-       do nel tempo all’approvazione di nuo-
                                 so derivante da, sempre presunti, er-        ve disposizioni.
                                 rori professionali compiuti da parte di      Un encomiabile tentativo lo fece per
                                 veterinari pubblici dipendenti nell’e-       primo il Ministro della Salute Rena-
                                 sercizio delle loro specifiche funzioni      to Balduzzi che, con il D.L. 158/2012
                                 ispettive, di controllo e di vigilanza,      (conv. Legge 189/2012), introdusse
                                 per lo più in relazione a provvedimen-       significative innovazioni in materia,
                                 ti adottati nei confronti dei soggetti       principalmente sul versante penale: in
                                 vigilati e da questi ritenuti illegittimi.   ossequio al principio di legalità (art. 25
                                 Così, anche i veterinari non hanno           Cost.), con l’art. 3 si voleva delimitare
                                 potuto sottrarsi a quella deriva risar-      tassativamente l’area della responsabi-
                                 citoria; tanto meno in un periodo in         lità penale ai soli casi di colpa medica
                                 cui si è dovuto assistere a una dema-        “grave”. Tuttavia, la giurisprudenza
                                 gogica aggressione al pubblico dipen-        formatasi sulla nuova norma indicava
                                 dente, sostenuta perfino da organi di        come soltanto l’imperizia potesse rile-
                                 governo del Paese, che ha portato la         vare ai fini dell’applicazione dell’art. 3,
                                 collettività a ritenere sempre più spes-     e non le altre forma di colpa, ossia la
                                 so il medico o il veterinario colpevoli,     negligenza e l’imprudenza. Quanto poi
                                 almeno probabili, di un malfunziona-         alla complessiva possibilità di incidere
                                 mento del SSN di cui gli esercenti le        efficacemente in termini di riduzione
                                 professioni sanitarie sono invece essi       del contenzioso, il nuovo corpo norma-
                                 stessi vittime insieme ai cittadini. È,      tivo non pareva ancora adeguato. Così
                                 infatti, divenuto ormai palese come          che dopo altri cinque anni si è giunti a
                                 alla radice del problema sia, invece, il     un testo di legge in materia assai più

                                                                                                                      17
Numero 1/2018

pregnante, seppure - come inevitabile          Disposizioni rilevanti per il                 sabilità, del punto nodale della Legge,
- non totalmente risolutivo di un pro-         veterinario pubblico dipendente               che ivi recita: «1. La struttura sanitaria
blema la cui stessa complessità, proba-                                                      o sociosanitaria pubblica o privata che,
bilmente, impedisce soluzioni davvero          Una prima valutazione d’insieme deve          nell’adempimento della propria obbli-
complete.                                      essere fatta in riferimento alle conse-       gazione, si avvalga dell’opera di eser-
                                               guenze derivanti dalle responsabilità         centi la professione sanitaria, anche se
Legge n. 24, 8 marzo 2017:                     incombenti sul veterinario pubblico           scelti dal paziente e ancorché non di-
la c.d. Riforma Gelli                          dipendente, secondo il nuovo regime           pendenti della struttura stessa, rispon-
                                               introdotto dalla legge in esame. Assu-        de, ai sensi degli articoli 1218 e 1228
In data 8 marzo 2017 ha visto la luce          mono rilevanza a tal fine i dispositivi       del codice civile, delle loro condotte
la Legge n. 24, contenente disposizioni        dettati dagli artt. 5, 6 e 7 che di seguito   dolose o colpose; 2. La disposizione
in materia di sicurezza delle cure e della     riportiamo.                                   di cui al comma 1 si applica anche alle
persona assistita, nonché e in partico-        • Linee guida - Art. 5 comma 1. In            prestazioni sanitarie svolte in regime di
lare, in materia di responsabilità pro-        materia di buone pratiche e linee gui-        libera professione intramuraria ovve-
fessionale degli esercenti le professioni      da, il dispositivo recita che «Gli eser-      ro nell’ambito di attività di sperimen-
sanitarie.                                     centi le professioni sanitarie, nell’e-       tazione e di ricerca clinica ovvero in
Considerata la portata innovativa della        secuzione delle prestazioni sanitarie         regime di convenzione con il Servizio
legge e l’impatto che la stessa ha e può       con finalità preventive, diagnostiche,        sanitario nazionale nonché attraverso
avere sullo svolgimento delle attività         terapeutiche, palliative, riabilitative e     la telemedicina; 3. L’esercente la pro-
istituzionali proprie del veterinario pub-     di medicina legale, si attengono, salve       fessione sanitaria di cui ai commi 1 e
blico dipendente, si propone qui all’at-       le specificità del caso concreto, alle        2 risponde del proprio operato ai sensi
tenzione una disamina dei punti di tale        raccomandazioni previste dalle linee          dell’articolo 2043 del codice civile, sal-
Legge che riguardano in modo partico-          guida pubblicate ai sensi del comma           vo che abbia agito nell’adempimento di
lare l’operatività del medesimo veterina-      3 ed elaborate da enti e istituzioni          obbligazione contrattuale assunta con
rio e il correlato specifico rischio, anche    pubblici e privati nonché dalle so-           il paziente. Il giudice, nella determina-
nell’ottica di fornire uno strumento di        cietà scientifiche e dalle associazioni       zione del risarcimento del danno, tiene
valutazione possibilmente utile a orien-       tecnico-scientifiche delle professioni        conto della condotta dell’esercente la
tarsi nella gestione del rischio stesso, an-   sanitarie iscritte in apposito elenco         professione sanitaria ai sensi dell’arti-
che sotto il profilo assicurativo. Il nuo-     istituito e regolamentato con decreto         colo 5 della presente legge e dell’arti-
vo obbligo assicurativo disposto dalla         del Ministro della salute […]».               colo 590-sexies del codice penale, in-
norma in esame ha del resto sollecitato        • Responsabilità penale dell’esercente        trodotto dall’articolo 6 della presente
nuovo e ulteriore impegno da parte del         la professione sanitaria - Art. 6. La leg-    legge».
SIVeMP affinché i propri iscritti possa-       ge introduce il nuovo art. 590 - sexies
no beneficiare di tutele adeguate al tem-      nel Codice Penale, rubricato «Respon-         Considerazioni
po, alle condizioni di lavoro e ai rischi      sabilità colposa per morte o lesioni
connessi, oltre che alla norma di legge        personali in ambito sanitario», che re-       La lettura coordinata delle disposizioni
(vedi anche pag. 22).                          cita: «Se i fatti di cui agli articoli 589    sopra richiamate consente di svolgere
                                               e 590 (morte o lesioni personali) sono        le seguenti considerazioni:
Obblighi previsti                              commessi nell’esercizio della profes-         • In primo luogo, il veterinario dipen-
                                               sione sanitaria, si applicano le pene ivi     dente, salvo che abbia agito nell’a-
Per quanto rileva, in ordine ai suddetti       previste salvo quanto disposto dal se-        dempimento di un’obbligazione con-
profili e in riferimento alle specifiche       condo comma. Qualora l’evento si sia          trattuale specificamente assunta con
funzioni del veterinario pubblico, la          verificato a causa di imperizia, la pu-       l’utente, non risponde più del danno
Legge 24/2017 prevede in particolare:          nibilità è esclusa quando sono rispet-        in termini di “responsabilità contrat-
la disciplina della responsabilità penale      tate le raccomandazioni previste dalle        tuale” (artt. 1218 e 1228 C.C.), cui si
e civile degli esercenti la professione e      linee guida come definite e pubblicate        correlano la prescrizione decennale ol-
delle strutture, interventi procedurali        ai sensi di legge ovvero, in mancanza         tre che l’onere della prova a discolpa
sul contenzioso e adempimenti strin-           di queste, le buone pratiche clinico-as-      a carico del sanitario stesso, bensì a
genti a carico di strutture e esercenti        sistenziali, sempre che le raccomanda-        titolo di “responsabilità extracontrat-
la professione, tra cui il più rilevante è     zioni previste dalle predette linee guida     tuale” (art. 2043 C.C.) cui consegue
l’obbligo di assicurazione; inoltre, ob-       risultino adeguate alle specificità del       la più breve prescrizione quinquennale
blighi per le strutture sanitarie pubbli-      caso concreto».                               oltre che l’obbligo per il soggetto che
che e private di trasparenza dei dati e        • Responsabilità civile della struttura       si ritenga danneggiato di provare esso
l’obbligo per gli operatori di attenersi a     e dell’esercente la professione sanitaria     stesso la colpa del sanitario. Si tratta,
specifiche linee guida.                        - Art. 7. Si tratta, in materia di respon-    come evidente, di una previsione che

18
Numero 1/2018

sottrae il sanitario dalla diretta aggres-   deve essere ulteriormente fatta, con-         Per i tre anni successivi al passaggio
sione del danneggiato, il quale tuttavia     siderate le azioni ora esperibili dai         in giudicato della decisione di accogli-
non perde la propria tutela, anzi, te-       soggetti che si ritenessero danneggia-        mento della domanda di risarcimento
nuto conto che la struttura (Azienda,        ti dall’operato del sanitario, circa le       proposta dal danneggiato, l’esercente la
Ente etc. da cui dipende il sanitario)       conseguenti azioni che il sanitario per       professione sanitaria, nell’ambito delle
continua invece a rispondere del danno       un verso e la struttura per altro verso       strutture sanitarie o sociosanitarie pub-
a titolo di responsabilità contrattuale;     devono porre in atto a difesa, nonché         bliche, non può essere preposto ad in-
e a tal fine diviene obbligata a dotarsi     relativamente agli obblighi assicurati-       carichi professionali superiori rispetto a
di idonea copertura assicurativa azien-      vi e alle tutele ad essi sottesi, oltre che   quelli ricoperti e il giudicato costituisce
dale. Ne consegue che l’Azienda sani-        sugli effetti eventualmente derivanti         oggetto di specifica valutazione da parte
taria deve offrire adeguata copertura        dall’azione di rivalsa conseguente a          dei commissari nei pubblici concorsi per
assicurativa per responsabilità civile a     malpractice che dovesse risultare posta       incarichi superiori».
ciascuno dei sanitari propri dipendenti,     in atto dal sanitario con colpa grave.        - Obbligo di assicurazione - Art. 10
obbligatoriamente manlevando il sani-        Assumono rilevanza a tal fine i dispo-        comma 3. Il comma dispone che «Al
tario stesso rispetto a qualsivoglia pre-    sitivi dettati, oltre che dal già citato      fine di garantire efficacia alle azioni di
tesa risarcitoria, e garantendo tuttavia     art. 7, anche dagli artt. 9 comma 5, 10       cui all’articolo 9 e all’articolo 12, com-
la partecipazione del medesimo a ogni        comma 3, 11, 12 e 13, che di seguito          ma 3 (azioni di rivalsa), ciascun eser-
fase del procedimento di difesa. Solo in     riportiamo.                                   cente la professione sanitaria operante
esito al procedimento potrà residuare        - Azione di rivalsa o di responsabili-        a qualunque titolo in strutture sanita-
in capo al sanitario l’eventuale azione      tà amministrativa - Art. 9 comma 5. Il        rie o sociosanitarie pubbliche o private
di rivalsa, che comunque l’Amministra-       comma dispone come segue: «In caso            provvede alla stipula, con oneri a pro-
zione non può agire se non a seguito         di accoglimento della domanda di ri-          prio carico, di un’adeguata polizza di
di uno specifico intervento e conse-         sarcimento proposta dal danneggiato           assicurazione per colpa grave».
guente giudizio di colpa grave statuito      nei confronti della struttura sanitaria       - Estensione della garanzia assicurativa
dalla competente Corte dei Conti (vd.        o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei       - Art. 11. Questo articolo prevede, quale
disamina seguente). In secondo luogo,        commi 1 e 2 dell’articolo 7, o dell’eser-     requisito obbligatorio delle polizze a co-
si deve invece osservare e ben soppe-        cente la professione sanitaria, ai sensi      pertura della summenzionata ipotesi di
sare la rilevanza che potranno andare        del comma 3 del medesimo articolo 7,          rivalsa, sia la retroattività decennale, sia
ad acquisire le “linee guida” oltre che      l’azione di responsabilità amministrati-      l’ultrattività decennale - estesa agli eredi
le cd. “buone pratiche” (nei termini in      va, per dolo o colpa grave, nei confronti     e non assoggettabile a disdetta - nel caso
cui la legge prevede possano essere ri-      dell’esercente la professione sanitaria è     di cessazione definitiva dell’attività pro-
tenute “valide”), laddove l’art. 5 della     esercitata dal pubblico ministero presso      fessionale per qualsiasi causa.
norma in esame dispone chiaramente           la Corte dei conti. Ai fini della quanti-     - Azione diretta del soggetto danneg-
come i sanitari debbano (!!) attenervisi,    ficazione del danno, fermo restando           giato - Art. 12. In tale articolo si pre-
anche e in particolare «nell’esecuzione      quanto previsto dall’articolo 1, comma        vede fra l’altro che «[...] il soggetto
delle prestazioni sanitarie con finalità     1-bis, della legge 14 gennaio1994, n.         danneggiato ha diritto di agire diretta-
preventive, tanto che, in sede civili-       20, e dall’articolo 52, secondo comma,        mente, entro i limiti delle somme per
stica, il giudice, nella determinazione      del testo unico di cui al regio decreto       le quali è stato stipulato il contratto di
del risarcimento del danno, deve tener       12 luglio1934, n. 1214, si tiene conto        assicurazione, nei confronti dell’impre-
conto della condotta dell’esercente la       delle situazioni di fatto di particolare      sa di assicurazione che presta la coper-
professione sanitaria proprio ai sensi       difficoltà, anche di natura organizzativa,    tura assicurativa alle strutture sanitarie
dell’articolo 5»; mentre, in sede pena-      della struttura sanitaria o sociosanitaria    o sociosanitarie pubbliche o private di
listica, l’osservanza delle linee guida      pubblica, in cui l’esercente la profes-       cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’e-
rileva particolarmente e specificamente      sione sanitaria ha operato. L’importo         sercente la professione sanitaria di cui
nel caso di procurate lesioni personali      della condanna per la responsabilità          al comma 2 del medesimo articolo 10».
o morte; evenienza che per il veterina-      amministrativa e della surrogazione di        - Obbligo di comunicazione all’esercen-
rio pubblico ha fortunatamente assai         cui all’articolo 1916, primo comma,           te la professione sanitaria del giudizio
minore probabilità di presentarsi ri-        del codice civile, per singolo evento, in     basato sulla sua responsabilità - Art.
spetto alle assai più probabili richieste    caso di colpa grave, non può superare         13. In questo articolo, infine, si preve-
risarcitorie legate, come detto, ad even-    una somma pari al valore maggiore del-        de al primo comma che «Le strutture
tuali provvedimenti restrittivi ritenuti     la retribuzione lorda o del corrispettivo     sanitarie e sociosanitarie di cui all’arti-
dall’utente illegittimi o comunque ina-      convenzionale conseguiti nell’anno di         colo 7, comma 1, e le imprese di assicu-
deguati; eventi perciò causa di possibili    inizio della condotta causa dell’evento       razione che prestano la copertura assi-
richieste limitate alla sede civilistica.    o nell’anno immediatamente precedente         curativa nei confronti dei soggetti di cui
• Una seconda valutazione d’insieme          o successivo, moltiplicato per il triplo.     all’articolo 10, commi 1 e 2, comunica-

                                                                                                                                    19
Numero 1/2018

                                                                                                                                           ®shutterstock_380492155
no all’esercente la professione sanitaria    alcune specifiche considerazioni, come         di assicurazione sono tenute a informare
l’instaurazione del giudizio promosso        segue.                                         il sanitario di ogni pretesa a suo carico
nei loro confronti dal danneggiato,          In primo luogo, circa il procedimento ri-      da parte del danneggiato entro il termine
entro dieci giorni dalla ricezione della     sarcitorio e la possibile azione di rivalsa:   di 10 giorni dalla ricezione della notifi-
notifica dell’atto introduttivo, median-     in caso di risarcimento preteso dall’uten-     ca dell’atto introduttivo; entro lo stesso
te posta elettronica certificata o lettera   te, per presunto danno derivante da azio-      termine sono tenute a informare anche
raccomandata con avviso di ricevimen-        ni “errate” o illegittime poste in essere      dell’avvio di trattative stragiudiziali con
to contenente copia dell’atto introdut-      dal veterinario pubblico, come già detto       il danneggiato, invitando il sanitario a
tivo del giudizio. Le strutture sanitarie    sopra sarà l’Azienda a dover gestire il        prendervi parte. L’omissione, la tardività
e sociosanitarie e le imprese di assicu-     contenzioso, unitamente al soggetto as-        o l’incompletezza di tali informative de-
razione entro dieci giorni comunicano        sicuratore, restando obbligati entrambi        terminano l’inammissibilità dell’azione
all’esercente la professione sanitaria,      i soggetti a manlevare - in definitiva - il    di rivalsa. Da parte sua il sanitario sog-
mediante posta elettronica certificata o     sanitario da qualsivoglia esborso dovesse      giace tuttavia ora all’obbligo di stipulare
lettera raccomandata con avviso di ri-       risultare dovuto in esito al contenzioso       comunque una polizza, con oneri a pro-
cevimento, l’avvio di trattative stragiu-    stesso, secondo che il danneggiato ab-         prio carico, per la successiva eventuale ri-
diziali con il danneggiato, con invito a     bia agito nei confronti della struttura o,     valsa che l’Amministrazione dovesse agi-
prendervi parte. L’omissione, la tardi-      come reso possibile dalla legge, anche         re nei casi di danno procurato con colpa
vità o l’incompletezza delle comunica-       solo e direttamente nei confronti dell’as-     grave; e deve tenere in considerazione
zioni di cui al presente comma preclude      sicuratore. Sicché, qualora il danneggiato     l’opportunità di segnalare comunque, fin
l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o    presentasse le proprie pretese diretta-        dall’inizio e tempestivamente, tutti i “fat-
di responsabilità amministrativa di cui      mente al sanitario, questi può e deve tra-     ti noti” al proprio assicuratore, ancorché
all’articolo 9».                             sferire formalmente la pretesa, ai fini sud-   tali fatti non costituiscano evento quali-
• La lettura coordinata, pure nel caso       detti, all’Azienda, chiedendone appunto        ficabile come ipotesi di sinistro ai sensi
di questo secondo “corpo normativo”,         manleva; la quale, da un lato non può          di detta polizza; l’assenza di segnalazio-
inerente le azioni a difesa rispetto a ri-   sottrarsi, dall’altro deve tenere informato    ne potrebbe infatti essere considerata
chieste risarcitorie, comprese le possi-     il sanitario di ogni accadimento del pro-      nell’ambito di talune polizze come ele-
bili azioni di rivalsa, nonché e perciò      cedimento, consentendogli di prendere          mento impeditivo per qualsiasi successi-
riguardante il correlato sistema assicu-     parte al medesimo in ogni momento; in          vo risarcimento. La problematica diviene
rativo, consente anche qui di svolgere       specie, le strutture sanitarie e le imprese    così invero capziosa, specie se si consi-

20
Numero 1/2018

dera che il sinistro “colpa grave” emer-      quisiti minimi delle polizze assicurative       ti per colpa grave, ivi compresi i danni
ge come ipotizzabile solo allorquando,        devono essere determinati con decreto           materiali, sia le perdite patrimoniali
terminato il procedimento risarcitorio,       del Ministero dello sviluppo econo-             causate all’ente o all’erario, composta
l’Amministrazione abbia inviato il fasci-     mico (ancora atteso alla data in cui si         poi da ulteriori diversi “moduli” che
colo alla Corte dei Conti e questa, ravvi-    sta scrivendo), il quale deve fra l’altro       consentono di variare le coperture in
sata una possibilità che l’errore medico      prevedere anche l’individuazione di             relazione agli specifici rischi legati alle
sia stato compiuto con colpa grave, abbia     classi di rischio a cui far corrispondere       diverse funzioni del veterinario di sani-
formalizzato il primo atto in tal senso nei   massimali differenziati, già la legge di-       tà pubblica. Il testo completo della po-
confronti del sanitario; di norma il cosid-   spone che la garanzia assicurativa deve         lizza è disponibile sul nostro sito unita-
detto invito a dedurre, seppure lo stes-      comunque prevedere sia un’operatività           mente al testo della nuova polizza per la
so abbia ancora la caratteristica di atto     temporale anche per gli eventi accaduti         tutela legale penale, anch’essa acquisita
stragiudiziale (e ricordiamo qui come         nei 10 anni antecedenti la conclusione          dal SIVeMP in convenzione per i propri
soltanto la Magistratura contabile possa      del contratto assicurativo, purché de-          iscritti quale prodotto assicurativo che
qualificare e quantificare la gravità della   nunciati all’impresa di assicurazione           consente al veterinario, a fronte anche
colpa in qualsiasi caso di errore medico).    durante la vigenza temporale della po-          in questo caso di un premio assai con-
È a tal punto da segnalare come il pecu-      lizza (la cosiddetta clausola retroattiva       tenuto, di essere sollevato dagli esborsi
liare percorso dianzi descritto potrebbe      decennale), sia il perdurare della coper-       che, seppure e fortunatamente di rado,
determinare una “rescissione preventiva”      tura per i dieci anni dalla cessazione          divengono tuttavia rilevanti quando oc-
del contratto da parte dell’assicuratore      del servizio per qualsiasi ragione (la          corra difendersi nel contesto di vicende
portato a conoscenza dei cosiddetti “fatti    cosiddetta clausola postuma decenna-            a rilevanza penale.
noti”, qualora gli stessi possano presagi-    le, estesa agli eredi e non assoggettabile      In ogni caso, e infine, al di là di qualsi-
re un futuro possibile risarcimento per       a disdetta).                                    voglia libera scelta che ogni veterinario
colpa grave del sanitario; e tale even-       • La Legge 24/2017, inoltre, con possi-         pubblico dipendente compirà per atten-
tualità, considerati anche gli effetti che    bili e auspicabili effetti positivi in termi-   dere all’obbligo - ex lege - di disporre
si produrrebbero in termini di mancata        ni di riduzioni dei premi, prevede anche        di una copertura assicurativa per i casi
copertura nel passaggio da un assicura-       l’impossibilità di addebitare al sanitario,     di rivalsa derivanti da accertata colpa
tore ad un altro, rende oggi certamente       a titolo di rivalsa come sopra qualifica-       grave, ovvero per dotarsi anche di una
più adeguata una polizza per colpa grave      ta, un importo superiore a «una somma           tutela legale penale aggiuntiva come so-
che preveda anche le clausole cosiddette      pari al valore maggiore della retribuzio-       pra prospettata (tenuto conto che il SI-
“continuous cover” e “deeming clause”;        ne lorda o del corrispettivo convenzio-         VeMP offre comunque ai propri iscritti
vale a dire l’impegno a non rescindere il     nale conseguiti nell’anno di inizio della       ulteriore tutela legale, come da regola-
contratto nella succitata ipotesi, ovvero     condotta causa dell’evento o nell’anno          mento vigente, per eventuali necessarie
l’impegno ad assumere comunque il ri-         immediatamente precedente o successi-           azioni nelle sedi giurisdizionali del lavo-
schio anche laddove in sede di stipula        vo, moltiplicato per il triplo».                ro, civile e amministrativa), preme qui
del contratto risultassero già “pendenti”                                                     nuovamente sottolineare come oggi sia
taluni “fatti noti”. Quanto alla possi-       Per gli iscritti SIVeMP                         divenuto davvero imprudente e foriero
bile azione di rivalsa qui in esame, vale     una polizza “sartoriale”                        di elevato rischio svolgere qualsiasi fun-
la pena sottolineare pure come la stes-                                                       zione pubblica, certamente anche e in
sa possa essere esercitata nei confronti      Compiuta la disamina, invero sintetica,         specie quella propria del veterinario del
del sanitario che non sia stato causa del     della portata e dello stato di attuazione       SSN, senza una copertura assicurativa
giudizio o della procedura stragiudiziale     della Legge 24/2017, non possiamo esi-          adeguata (al di là del mero obbligo) -
solo successivamente al risarcimento av-      merci dal segnalare in questa sede come         che la legge in esame consente comun-
venuto sulla base del titolo giudiziale o     la polizza assicurativa riservata agli          que di ottenere ora a migliori condi-
stragiudiziale, e debba essere comunque       iscritti SIVeMP per la copertura della          zioni - dato che i veterinari non vanno
esercitata, a pena di decadenza, entro un     rivalsa per colpa grave costituisca un          certo esenti dalla “deriva risarcitoria”
anno dall’avvenuto pagamento; inoltre,        “servizio sartoriale” specificatamente          richiamata in premessa, come parte an-
la decisione eventualmente pronunciata        studiato in relazione alle peculiarità dei      che della più generalizzata aggressione
contro l’Azienda sanitaria non fa stato       rischi cui soggiace il veterinario pubbli-      al pubblico impiego e al SSN in parti-
nell’azione di rivalsa nei confronti del      co, da aprile 2018 aggiornato anche ai          colare; e ciò, nonostante la stessa Legge
sanitario se questi non è stato parte del     requisiti richiesti dalla Legge 24/2017         24/2017, i cui eventuali benefici effetti,
giudizio.                                     oltre che integrato con le migliori clau-       in termini di riduzione del contenzioso,
In secondo luogo, quanto agli obbli-          sole sopra indicate; si tratta di una po-       potranno infatti essere rilevati solo a di-
ghi assicurativi e alle estensioni della      lizza base con premio estremamente              stanza di tempo.
garanzia che gli assicuratori devono          competitivo, che copre sia la responsa-
tuttavia garantire: se da un lato i re-       bilità civile verso terzi per danni causa-          *
                                                                                                      Componente Segreteria Nazionale

                                                                                                                                      21
Puoi anche leggere