Circolare informativa - n 7 del 01 luglio 2019 lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2019 - Studio Centenari, consulenza del ...

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Circolare informativa - n 7 del 01 luglio 2019 lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2019 - Studio Centenari, consulenza del ...
Circolare informativa
n° 7 del 01 luglio 2019
Si comunica ai gentili Clienti che da
lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2019
lo Studio effettuerà il seguente orario: dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Venerdì 16 agosto lo Studio resterà chiuso
Circolare informativa - n 7 del 01 luglio 2019 lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2019 - Studio Centenari, consulenza del ...
Indice
 “Bonus bebè” riconosciuto anche per il 2019
 77/2019: modificato il modello
 Aliquote contributive 2019 per piccoli coloni e compartecipanti familiari
 Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo dal 1° luglio
 Danno biologico: aumento degli indennizzi per infortuni
 Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: valori 2019
 Consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati sanitari
 Distacco transnazionale, irrogazione della sanzione
 Certificato portatile A1, nuova modalità di presentazione telematica
 Credito d’imposta per emolumenti ai volontari di Protezione Civile
 Richiedenti asilo: tracciabilità dei pagamenti
 Contributi per assenze non retribuite
 Imprenditori agricoli, mezzadri, coloni: contribuzione 2019
 Contribuzione correlata FSBA, richiesta ticket
 Trasferimento residenza per motivi di lavoro, chiarimenti sulla detrazione
 Nuovo servizio Inail di certificazione e verifica impianti
 Brexit e disposizioni per i permessi di soggiorno
 Prelievi e rimborsi da modello 730
 Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2019
Ai Signori Clienti

Oggetto: circolare informativa del mese di luglio 2019

Nuove procedure telematiche per i modelli A1 in caso di trasferte o distacchi transnazionali, nuovo
servizio Inail di certificazione e verifica impianti e apparecchi, riconoscimento del “Bonus bebè”
anche per il 2019. Queste alcune delle principali novità di questi ultimi mesi in materia di lavoro. Ne
diamo conto, come ogni mese, nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento
attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in
campo normativo e previdenziale.

Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in
home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it

Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

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IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Bonus bebè riconosciuto anche per il 2019
L’Inps, con circolare n. 85 del 7 giugno 2019, ha reso noto che il c.d. bonus bebè è riconosciuto
anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino
al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione, come previsto dall’articolo 23-quater, D.L. 119/2018. In caso di figlio successivo al
primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato
del 20%.
                                                                   (Inps, circolare, 7/6/2019, n. 85)

770/2019: modificato il modello
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 184633 del 7 giugno 2019, ha apportato
modificazioni al modello 770/2019, e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15
gennaio 2019, nonché delle relative specifiche tecniche, approvate con provvedimento del 14
febbraio 2019.
                                   (Agenzia delle entrate, provvedimento, 7/6/2019, n. 184633)

Aliquote contributive 2019 per piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’Inps, con circolare n. 84 del 6 giugno 2019, ha reso noti i valori dei contributi dovuti dai
concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2019. Dopo aver ricordato che,
anche per il 2019, è applicato l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti
(D.Lgs. 146/1997), l’Istituto rende noto che l’aliquota contributiva – dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2019 – è pari al 28,99%, di cui 20,15% a carico del concedente e 8,84% a carico del
concessionario.
                                                                    (Inps, circolare, 6/6/2019, n. 84)

Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo dal 1° luglio 2019
L’Inps, con circolare n. 81 del 3 giugno 2019, ha reso noto che è stata fissata al 2,68%, in ragione
annuale, la misura degli interessi di mora, che decorre dal 1° luglio 2019 e trova applicazione, oltre
che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme
dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, L. 388/2000.
                                                                    (Inps, circolare, 3/6/2019, n. 81)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Danno biologico: aumento degli indennizzi per infortuni
L’Inail, con comunicato stampa del 5 giugno 2019, ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato
il decreto del Ministero del lavoro 45/2019, di approvazione della nuova tabella di indennizzo del
danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un
infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione
dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.
                                                              (Inail, comunicato stampa, 5/6/2019)

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Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: valori 2019
L’Inps, con circolare n. 79 del 3 giugno 2019, ha diramato la misura del limite minimo di
retribuzione giornaliera, i salari medi e convenzionali e gli altri valori per il calcolo delle
contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a
riferimento per le prestazioni 2019 per malattia, maternità e tubercolosi.
                                                                    (Inps, circolare, 3/6/2019, n. 79)

SALUTE E SICUREZZA

Consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati sanitari
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a
interpello n. 4 del 28 maggio 2019, ha chiarito che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53,
D.Lgs. 81/2008, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.
Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un
data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico
competente, che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano
l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di
lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.
 (Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello 28/5/2019, n. 4)

INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE

Distacco transnazionale, irrogazione della sanzione
L’INL è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine a un’ipotesi di distacco transnazionale di
lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. 136/2016, da un’impresa stabilita in altro Stato UE in
favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.
In particolare, i chiarimenti sono in ordine a una fattispecie di distacco non autentico ex articolo 3,
comma 5, D.Lgs. 136/2016, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di
soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Nello specifico, si è in presenza di 2 distinte
condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa ed utilizzo degli
stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – e, pertanto, ci si chiede se sia
legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, a un unico
soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi
una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem. L’INL, al fine di fornire una
possibile soluzione alla questione sollevata, richiama la disposizione in forza della quale “nelle
ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la
prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50
euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione” (articolo 3, comma 5, D.Lgs.
136/2016).
Dal dettato normativo si evince, dunque, che risulta punita sia la condotta dell’invio in distacco dei
lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi
lavoratori da parte del soggetto distaccatario.
L’INL, con nota n. 5398/2019, evidenzia che l’unità produttiva di una determinata impresa può
considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare
relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di
responsabilità.
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In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto
soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel Registro Imprese e identificato in Italia tramite un
proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità
produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali
e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad
esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.
Nel caso sopra descritto, conclude la nota, sembrerebbe non riscontrarsi un’alterità tra il soggetto
distaccante e l’impresa utilizzatrice, in quanto i lavoratori risulterebbero inviati dalla sede principale
dell’impresa distaccante estera presso una propria unità produttiva ubicata in Italia, priva di
un’autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla
medesima sede principale.
Alla luce di quanto sopra illustrato, stante l’appartenenza alla medesima organizzazione datoriale
sia dell’impresa distaccante estera che dell’utilizzatrice ubicata in Italia, l’Ispettorato ritiene che
debba trovare applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato
di personalità giuridica ovvero il distaccante.

Certificato portatile A1, nuova modalità di presentazione telematica
Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento
portatile A1 (certificato di legislazione applicabile), l’Inps ha realizzato una nuova procedura
finalizzata a informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione.

 Dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio dell’A1, inoltrate da intermediari o da datori di
 lavoro, potranno essere proposte solo tramite canale telematico.

L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso: dal sito www.inps.it selezionare “Tutti
i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al
“Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della
certificazione A1 in applicazione della normativa UE).
Al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione
di tali domande mediante modalità telematica, fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo
transitorio, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia
utilizzando il canale telematico.
Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale
applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in
uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.
La normativa comunitaria si applica:
     - agli Stati membri dell’UE: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole
         Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese,
         isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint
         Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra),
         Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di
         Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca,
         Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia,
         Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
     - agli Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo See;
     - alla Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE.

Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 sono stati predisposti specifici modelli di
richiesta del predetto certificato. In particolare, l’Istituto aveva fornito indicazioni sulle diverse
modalità di presentazione delle richieste che, a seconda della tipologia di lavoratore, possono
essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, Pec, raccomandata
A/R o presentate direttamente allo sportello.
Allo scopo di agevolare datori di lavoro e lavoratori nella presentazione delle predette richieste,
l’Istituto ha realizzato una nuova procedura, tramite il solo canale telematico, finalizzata a
informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione della certificazione in oggetto.

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La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento
portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari per le seguenti tipologie di richiesta:
    - lavoratore marittimo (articolo 11, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
    - lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004);
    - accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16, Regolamento (CE)
        883/2004).

In attesa del completamento della processo di telematizzazione sono per il momento escluse
dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni:
    - lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
    - lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 2,
         Regolamento (CE) 883/2004);
    - lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13,
         paragrafo 3, Regolamento (CE) 883/2004);
    - dipendente pubblico (articolo 11, paragrafo 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004);
    - dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati
         (articolo 13, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
    - lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 1,
         Regolamento (CE) 883/2004);
    - personale di volo e di cabina (articolo 11, paragrafo 5, Regolamento (CE) 883/2004);
    - eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004):
    - accordo in deroga generico;
    - accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
    - lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui
         lavora (articolo 11, paragrafo 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004).

Per la presentazione della domanda, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale deve
accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”. Una volta effettuata
l’autenticazione, il sistema propone l’elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di responsabilità.
Selezionando il modulo “Distacchi” verrà richiesto l’inserimento della matricola Inps del datore di
lavoro. All’inserimento della matricola, il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati
presenti negli archivi informatici dell’Istituto, propone la home page del modulo “Distacchi”.
Nella home page del modulo telematico “Distacchi” l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori
per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1.
Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una
nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte. Per tutte le domande approvate che si trovano
nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione,
per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in
formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell’applicazione.
Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato
dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms, rispettivamente all’indirizzo e al
numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il
nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della
vigente normativa.
Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via Pec o via e-mail.
Qualora, su richiesta dell’Istituzione estera, si renda necessario acquisire il documento portatile A1
in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale Inps
di competenza.

Credito d’imposta per emolumenti ai volontari di Protezione Civile
Con la risoluzione n. 55/E/2019 è stato istituito il codice tributo “6898”, denominato “Credito
d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta
spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile.
L’articolo 39, comma 4, primo periodo, D.Lgs. 1/2018, riconosce ai datori di lavoro che ne facciano
richiesta il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari

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nelle attività di protezione civile. I suddetti rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti
come credito d’imposta, a richiesta del datore di lavoro, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Il dipartimento della Protezione civile e le Regioni trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il
giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel
mese precedente e dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche.
A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto
beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, presentando il modello
F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non
può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta è stato, perciò, istituito il
citato codice tributo, che, in sede di compilazione del modello F24:
     - è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei
        casi in cui il datore di lavoro debba procedere alla restituzione del credito d’imposta, nella
        colonna “importi a debito versati”;
     - nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta,
        nel formato “AAAA”.

Richiedenti asilo: tracciabilità dei pagamenti
Con la nota 5 giugno 2019, n. 5293, l’INL ha informato che è sanzionabile il datore di lavoro che
corrisponda ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari,
alla luce delle indicazioni fornite loro dall’Abi, potranno procedere all’apertura di contI correnti
intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale,
ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati.
La problematica si era posta in quanto sussisteva il dubbio che i documenti a disposizione dei
richiedenti asilo non consentissero l’apertura di un conto corrente in attesa della formalizzazione
del permesso di soggiorno.
L’Associazione bancaria italiana ha, però, diramato una circolare, nella quale sono forniti
chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura
di un conto di base che impongono "l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti
di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa
vigente". Ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 142/2015, solo il permesso di soggiorno costituisce
documento di riconoscimento, ma l’Abi chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della
domanda è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire
l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo
comprensivo dei servizi bancari di base.
Il Ministero dell’interno, inoltre, ha confermato che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in
esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale, permesso di soggiorno
provvisorio, "reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le
caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell’art. 1, lett. c) del D.P.R.
n. 445/2000".
Per tali motivi, dunque, anche per i richiedenti asilo occorre rispettare gli obblighi di tracciabilità
connessi al pagamento delle retribuzioni, pena la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro
prevista dal D.L. 113/2018.

Contributi per assenze non retribuite
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15120 del 3 giugno 2019, ha ritenuto che le assenze dal
lavoro non contrattualmente o normativamente giustificate non esonerino il datore di lavoro dal
pagamento dei premi assicurativi e dai contributi previdenziali, perché frutto di una libera scelta del
datore di lavoro e di accordo tra le parti. Pertanto, in caso di “libera” assenza non retribuita, la base
di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo della retribuzione che
sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

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La Corte ricorda che, per giurisprudenza consolidata, l’importo della retribuzione da assumere
come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che
ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati
dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale principio opera sia con
riferimento all’ammontare della retribuzione, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a
parametro, che deve essere quello stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale.
Nel settore edile sono tipizzate le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo, ma il
fatto che altri settori non abbiano analoghe previsioni non significa che le parti siano libere di
modulare l’orario di lavoro e l’obbligazione contributiva, considerando che la seconda è svincolata
dalla retribuzione effettivamente corrisposta.
La contribuzione, dunque, è dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione
concordata della prestazione lavorativa frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore
conseguente a una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal
contratto collettivo (quali, ad esempio, malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa
integrazione).
Eventuali richieste della contribuzione da parte degli enti sarebbero perciò giustificate, salvo che il
datore di lavori provi la ricorrenza di un’ipotesi che esclude l’obbligo.
Si raccomanda, pertanto, ai gentili clienti di voler valutare con lo studio eventuali richieste di
assenze non retribuite, al fine di evitarne la concessione in assenza di un motivo specifico previsto
contrattualmente o per legge, onde evitare il pagamento della contribuzione dovuta.

Imprenditori agricoli, mezzadri, coloni: contribuzione 2019
L’Inps, con circolare n. 91 del 17 giugno 2019, ricorda che il Ministero del lavoro ha fissato il
reddito medio convenzionale per i coltivatori diretti, per l’anno 2019 in 58,62 euro.
Le aliquote di finanziamento da applicare a tale reddito sono state rideterminate per coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali e, dal 1° gennaio 2019, sono pari a:

                                                                           % per soggetti di età inferiore a 21
              Territori                      % per i maggiori di 21 anni
                                                                                          anni
      Generalità delle imprese                          24%                               24%
     Territori montani o in zone
                                                        24%                               24%
            svantaggiate

L’addizionale Ivs (L. 160/1975) è pari a 0,68 euro a giornata.

Contribuzione di maternità
Per l’anno 2019 il contributo annuo è fissato nella misura di 7,49 euro.

Contribuzione Inail dal 1° gennaio 2019
Il contributo dovuto resta fissato nella misura:

                          Territorio                                       Capitaria annua
                      Zone normali                                            € 768,50
      Per i territori montani e le zone svantaggiate                           € 532,18

Contribuzione correlata FSBA, richiesta ticket
Sul sito del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (Fsba) è stata comunicata l’attivazione,
dal 3 giugno 2019, da parte dell’Inps, del servizio che consente alle aziende di richiedere il ticket
per la gestione della contribuzione correlata, come previsto dalle istruzioni diramate dall’ente di
previdenza con la circolare n. 53/2019, nella quale era precisato che i Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi, non essendo istituiti presso l’Inps, sono gestioni autonome che si fanno carico sia
dell’autorizzazione che dell’erogazione della prestazione e, con specifico riferimento alle
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prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, è stato illustrato il flusso di
gestione attraverso il quale attuare lo scambio dei dati inerenti alle prestazioni deliberate dal Fondo
medesimo.
Il comitato amministratore del Fondo:
     - invia all’Inps la domanda e l’autorizzazione alla prestazione con il ticket associato,
        utilizzando una procedura disponibile tra le funzioni “CIG e Fondi” nei servizi delle aziende
        e consulenti;
     - comunica all’Inps anche le delibere di reiezione, con le relative informazioni e con
        l’indicazione del ticket associato (in questi casi, permanendo l’obbligo retributivo in capo ai
        datori di lavoro, questi dovranno provvedere alla correzione dei flussi UniEmens).

Conseguentemente, il Fsba ha riepilogato la situazione delle diverse tipologie di attribuzione dei
ticket come segue:
    - domanda Fsba protocollata entro le ore 13.00 del giorno 3 giugno 2019: il ticket sarà
        attribuito alla domanda tramite lo scambio di dati tra Fsba e Inps, pertanto l’azienda NON
        DEVE richiederlo tramite il servizio Inps;
    - accordo sindacale Fsba compilato senza ticket prima del 3 giugno 2019 e protocollazione
        della domanda successivamente alle ore 13.00 del giorno 3 giugno 2019: il ticket DEVE
        essere richiesto dall’azienda tramite il servizio Inps e comunicato insieme al numero di
        protocollo all’indirizzo sistemiinformativi@ebna.it;
    - accordo sindacale Fsba compilato successivamente al 3 giugno 2019: il ticket DEVE
        essere preventivamente richiesto dall’azienda tramite il servizio Inps e inserito nella
        Piattaforma Fsba durante la compilazione dell’accordo sindacale.

Trasferimento residenza per motivi di lavoro, chiarimenti sulla detrazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla
dichiarazione Irpef 2019, tra cui quelli sulla detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro.
In particolare, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di
lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria,
rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale,
pari a:
    - 991,60 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
        cedolare secca) non supera 15.493,71 euro;
    - 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della
        cedolare secca) supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Le condizioni per aver diritto alla detrazione sono le seguenti:
   - essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato;
   - essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione
      principale;
   - aver spostato la residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni
      precedenti a quello in cui si richiede la detrazione;
   - il nuovo Comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 km e, comunque, deve
      essere situato in una diversa Regione.

La detrazione spetta per i primi 3 anni dalla data di variazione della residenza.

Nuovo servizio Inail di certificazione e verifica impianti
L’Inail, anche a mezzo apposita informativa inviata anche via e-mail alle aziende, ha reso noto che,
a far data dallo scorso 27 maggio, i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi
devono essere richiesti esclusivamente on line, utilizzando l’opposito applicativo denominato CIVA.
Per fruire della procedura occorre accedere al sito Inail, con proprie credenziali, utilizzando il
proprio profilo, al quale deve essere aggiunto il ruolo di “consulente per le attrezzature e impianti”.
A mezzo del nuovo servizio l’utente potrà quindi effettuare:
    - la denuncia di impianti di messa a terra;
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-   la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    -   la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
    -   il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
    -   le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
    -   la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
    -   la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
    -   l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
    -   le prime verifiche periodiche.

L’Istituto specifica che eventuali ulteriori servizi di certificazione e verifica, appartenenti al gruppo
GVR - per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura
valvola - dovranno essere richiesti utilizzando la modulistica presente sul portale e con invio
tramite Pec.
Grazie al nuovo servizio CIVA l’utente avrà uno scambio di informazioni, in tempo reale, col
personale dell’Unità operativa territoriale Inail di competenza; ciò a mezzo dello strumento della
Pec.
Con l’avvio del nuovo servizio telematico, ai fini del pagamento delle prestazioni richieste
dall’utente, sarà accessibile il sistema “PagoPa”, il quale mette a disposizione diversi canali di
pagamento (home banking e PayPal), oltre a consentire l’abbinamento immediato della somma
pagata con il servizio erogato. Sarà comunque sempre possibile inviare, tramite un’apposita
funzione presente sull’applicativo, un pagamento eventualmente già effettuato dall’utente a mezzo
dei canali tradizionali (ciò durante il periodo di passaggio al nuovo sistema).

Brexit e disposizioni per i permessi di soggiorno
Con la conversione, da parte della L. 41/2019 del D.L. 22/2019, sono state introdotte, nell’attesa
che si compia il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit), importanti misure per
tutelare la libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito. Le disposizioni che si
riepilogano si applicano soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'UE in assenza di accordo
e dalla data dell'effettivo recesso, al momento non ancora avvenuto.
In particolare, si prevede che i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe, e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, in possesso della carta di soggiorno, possono
chiedere al Questore della Provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso è rilasciato quando il
richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno 5 anni
alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.
In assenza di tale requisito, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe e i loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro UE, in possesso della carta di soggiorno, possono chiedere al
Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza, con le
modalità di cui all'articolo 5, comma 8, D.Lgs. 286/1998, valido 5 anni e, previa domanda corredata
di nuove fotografie, rinnovabile alla scadenza. Nel momento in cui si maturano 5 anni di regolare e
continuativo soggiorno sul territorio nazionale, i cittadini del Regno Unito e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, titolari del permesso di soggiorno per residenza,
possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17,
D.Lgs. 30/2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro UE, non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio
dello Stato.

Prelievi e rimborsi da modello 730
Si ricorda che a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio e in base alle risultanze
delle dichiarazioni 730/2019 ricevute, ai lavoratori saranno effettuati i rimborsi relativi all’Irpef e alla
cedolare secca o saranno trattenute le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione),
dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali
regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata,
di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

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I conguagli dei modelli ricevuti oltre l’elaborazione dei cedolini paga saranno effettuati a partire dal
primo mese utile. Non saranno eseguiti il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni
singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12
euro.
In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti, nel mese di luglio sarà
trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno
trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione fosse insufficiente per il
pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata
dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi
successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello
730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero
dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate
(con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti
privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione
della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di
acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata
di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto
indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e
ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia
effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando,
sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione
presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
   - trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate;
   - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento,
       consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso
       qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure,
       in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate o del sistema
       bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i
       termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle entrate, nella
sezione del sito internet dedicata potete eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello
F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente
dall’Amministrazione finanziaria (se avete fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate del vostro
conto corrente bancario o postale - codice Iban - il rimborso viene accreditato su quel conto;
diversamente il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per
importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi
in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o
superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia).

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PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2019
ILI PER LE AZIENDE
IE UTILI PER LE AZIENDE
Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 luglio 2019, con il commento dei principali termini
di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente,
con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che
cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale
successivo.
L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti
unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.

Venerdì 5 luglio
Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Mercoledì 10 luglio
Fondi dirigenti del commercio – Versamento
Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore
dei dirigenti di aziende commerciali relativi al 2° trimestre dell’anno in corso.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico
Versamento all’Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al II trimestre
dell’anno in corso.

Martedì 16 luglio
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro
autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente.

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Contributi Inps – Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi
corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport
per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti
con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori
di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Sabato 20 luglio (slitta a Lunedì 22 luglio)
Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previndai – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Mercoledì 31 luglio
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa
al mese precedente.

Datori di lavoro – Contributi Inps su ferie maturate e non godute
Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a
contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell’anno 2017, salvo
che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall’articolo
10, D.Lgs. 66/2003.

Datori di lavoro – Conguaglio 730
A partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, i datori di lavoro devono effettuare le
operazioni di conguaglio delle imposte, a credito o a debito, risultanti dai modelli 730/3 o 730/4
redditi 2018.

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