Circolare informativa - n 7 del 01 luglio 2019 lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2019 - Studio Centenari, consulenza del ...
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Circolare informativa n° 7 del 01 luglio 2019 Si comunica ai gentili Clienti che da lunedì 12 a venerdì 23 agosto 2019 lo Studio effettuerà il seguente orario: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Venerdì 16 agosto lo Studio resterà chiuso
Indice “Bonus bebè” riconosciuto anche per il 2019 77/2019: modificato il modello Aliquote contributive 2019 per piccoli coloni e compartecipanti familiari Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo dal 1° luglio Danno biologico: aumento degli indennizzi per infortuni Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: valori 2019 Consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati sanitari Distacco transnazionale, irrogazione della sanzione Certificato portatile A1, nuova modalità di presentazione telematica Credito d’imposta per emolumenti ai volontari di Protezione Civile Richiedenti asilo: tracciabilità dei pagamenti Contributi per assenze non retribuite Imprenditori agricoli, mezzadri, coloni: contribuzione 2019 Contribuzione correlata FSBA, richiesta ticket Trasferimento residenza per motivi di lavoro, chiarimenti sulla detrazione Nuovo servizio Inail di certificazione e verifica impianti Brexit e disposizioni per i permessi di soggiorno Prelievi e rimborsi da modello 730 Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2019
Ai Signori Clienti Oggetto: circolare informativa del mese di luglio 2019 Nuove procedure telematiche per i modelli A1 in caso di trasferte o distacchi transnazionali, nuovo servizio Inail di certificazione e verifica impianti e apparecchi, riconoscimento del “Bonus bebè” anche per il 2019. Queste alcune delle principali novità di questi ultimi mesi in materia di lavoro. Ne diamo conto, come ogni mese, nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in campo normativo e previdenziale. Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 2
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Bonus bebè riconosciuto anche per il 2019 L’Inps, con circolare n. 85 del 7 giugno 2019, ha reso noto che il c.d. bonus bebè è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, come previsto dall’articolo 23-quater, D.L. 119/2018. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. (Inps, circolare, 7/6/2019, n. 85) 770/2019: modificato il modello L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 184633 del 7 giugno 2019, ha apportato modificazioni al modello 770/2019, e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019, nonché delle relative specifiche tecniche, approvate con provvedimento del 14 febbraio 2019. (Agenzia delle entrate, provvedimento, 7/6/2019, n. 184633) Aliquote contributive 2019 per piccoli coloni e compartecipanti familiari L’Inps, con circolare n. 84 del 6 giugno 2019, ha reso noti i valori dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2019. Dopo aver ricordato che, anche per il 2019, è applicato l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti (D.Lgs. 146/1997), l’Istituto rende noto che l’aliquota contributiva – dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 – è pari al 28,99%, di cui 20,15% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario. (Inps, circolare, 6/6/2019, n. 84) Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo dal 1° luglio 2019 L’Inps, con circolare n. 81 del 3 giugno 2019, ha reso noto che è stata fissata al 2,68%, in ragione annuale, la misura degli interessi di mora, che decorre dal 1° luglio 2019 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, L. 388/2000. (Inps, circolare, 3/6/2019, n. 81) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Danno biologico: aumento degli indennizzi per infortuni L’Inail, con comunicato stampa del 5 giugno 2019, ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato il decreto del Ministero del lavoro 45/2019, di approvazione della nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. (Inail, comunicato stampa, 5/6/2019) 3
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: valori 2019 L’Inps, con circolare n. 79 del 3 giugno 2019, ha diramato la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, i salari medi e convenzionali e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per le prestazioni 2019 per malattia, maternità e tubercolosi. (Inps, circolare, 3/6/2019, n. 79) SALUTE E SICUREZZA Consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati sanitari La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 28 maggio 2019, ha chiarito che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53, D.Lgs. 81/2008, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto. Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente, che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere. (Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello 28/5/2019, n. 4) INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE Distacco transnazionale, irrogazione della sanzione L’INL è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine a un’ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. 136/2016, da un’impresa stabilita in altro Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia. In particolare, i chiarimenti sono in ordine a una fattispecie di distacco non autentico ex articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Nello specifico, si è in presenza di 2 distinte condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa ed utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – e, pertanto, ci si chiede se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, a un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem. L’INL, al fine di fornire una possibile soluzione alla questione sollevata, richiama la disposizione in forza della quale “nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione” (articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016). Dal dettato normativo si evince, dunque, che risulta punita sia la condotta dell’invio in distacco dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario. L’INL, con nota n. 5398/2019, evidenzia che l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità. 4
In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel Registro Imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa. Nel caso sopra descritto, conclude la nota, sembrerebbe non riscontrarsi un’alterità tra il soggetto distaccante e l’impresa utilizzatrice, in quanto i lavoratori risulterebbero inviati dalla sede principale dell’impresa distaccante estera presso una propria unità produttiva ubicata in Italia, priva di un’autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale. Alla luce di quanto sopra illustrato, stante l’appartenenza alla medesima organizzazione datoriale sia dell’impresa distaccante estera che dell’utilizzatrice ubicata in Italia, l’Ispettorato ritiene che debba trovare applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante. Certificato portatile A1, nuova modalità di presentazione telematica Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 (certificato di legislazione applicabile), l’Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata a informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione. Dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio dell’A1, inoltrate da intermediari o da datori di lavoro, potranno essere proposte solo tramite canale telematico. L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso: dal sito www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE). Al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico. Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria. La normativa comunitaria si applica: - agli Stati membri dell’UE: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia; - agli Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo See; - alla Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE. Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 sono stati predisposti specifici modelli di richiesta del predetto certificato. In particolare, l’Istituto aveva fornito indicazioni sulle diverse modalità di presentazione delle richieste che, a seconda della tipologia di lavoratore, possono essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, Pec, raccomandata A/R o presentate direttamente allo sportello. Allo scopo di agevolare datori di lavoro e lavoratori nella presentazione delle predette richieste, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura, tramite il solo canale telematico, finalizzata a informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione della certificazione in oggetto. 5
La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari per le seguenti tipologie di richiesta: - lavoratore marittimo (articolo 11, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004); - lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004); - accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004). In attesa del completamento della processo di telematizzazione sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni: - lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004); - lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004); - lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) 883/2004); - dipendente pubblico (articolo 11, paragrafo 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004); - dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (articolo 13, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004); - lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004); - personale di volo e di cabina (articolo 11, paragrafo 5, Regolamento (CE) 883/2004); - eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004): - accordo in deroga generico; - accordo in deroga distacco lavoratore autonomo; - lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (articolo 11, paragrafo 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004). Per la presentazione della domanda, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”. Una volta effettuata l’autenticazione, il sistema propone l’elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di responsabilità. Selezionando il modulo “Distacchi” verrà richiesto l’inserimento della matricola Inps del datore di lavoro. All’inserimento della matricola, il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, propone la home page del modulo “Distacchi”. Nella home page del modulo telematico “Distacchi” l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1. Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte. Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell’applicazione. Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms, rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della vigente normativa. Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via Pec o via e-mail. Qualora, su richiesta dell’Istituzione estera, si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale Inps di competenza. Credito d’imposta per emolumenti ai volontari di Protezione Civile Con la risoluzione n. 55/E/2019 è stato istituito il codice tributo “6898”, denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile. L’articolo 39, comma 4, primo periodo, D.Lgs. 1/2018, riconosce ai datori di lavoro che ne facciano richiesta il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari 6
nelle attività di protezione civile. I suddetti rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti come credito d’imposta, a richiesta del datore di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il dipartimento della Protezione civile e le Regioni trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche. A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta è stato, perciò, istituito il citato codice tributo, che, in sede di compilazione del modello F24: - è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il datore di lavoro debba procedere alla restituzione del credito d’imposta, nella colonna “importi a debito versati”; - nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Richiedenti asilo: tracciabilità dei pagamenti Con la nota 5 giugno 2019, n. 5293, l’INL ha informato che è sanzionabile il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall’Abi, potranno procedere all’apertura di contI correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati. La problematica si era posta in quanto sussisteva il dubbio che i documenti a disposizione dei richiedenti asilo non consentissero l’apertura di un conto corrente in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. L’Associazione bancaria italiana ha, però, diramato una circolare, nella quale sono forniti chiarimenti in ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base che impongono "l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa vigente". Ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 142/2015, solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, ma l’Abi chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base. Il Ministero dell’interno, inoltre, ha confermato che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale, permesso di soggiorno provvisorio, "reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell’art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000". Per tali motivi, dunque, anche per i richiedenti asilo occorre rispettare gli obblighi di tracciabilità connessi al pagamento delle retribuzioni, pena la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro prevista dal D.L. 113/2018. Contributi per assenze non retribuite La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15120 del 3 giugno 2019, ha ritenuto che le assenze dal lavoro non contrattualmente o normativamente giustificate non esonerino il datore di lavoro dal pagamento dei premi assicurativi e dai contributi previdenziali, perché frutto di una libera scelta del datore di lavoro e di accordo tra le parti. Pertanto, in caso di “libera” assenza non retribuita, la base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo della retribuzione che sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. 7
La Corte ricorda che, per giurisprudenza consolidata, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale principio opera sia con riferimento all’ammontare della retribuzione, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere quello stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale. Nel settore edile sono tipizzate le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo, ma il fatto che altri settori non abbiano analoghe previsioni non significa che le parti siano libere di modulare l’orario di lavoro e l’obbligazione contributiva, considerando che la seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta. La contribuzione, dunque, è dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione lavorativa frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore conseguente a una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali, ad esempio, malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). Eventuali richieste della contribuzione da parte degli enti sarebbero perciò giustificate, salvo che il datore di lavori provi la ricorrenza di un’ipotesi che esclude l’obbligo. Si raccomanda, pertanto, ai gentili clienti di voler valutare con lo studio eventuali richieste di assenze non retribuite, al fine di evitarne la concessione in assenza di un motivo specifico previsto contrattualmente o per legge, onde evitare il pagamento della contribuzione dovuta. Imprenditori agricoli, mezzadri, coloni: contribuzione 2019 L’Inps, con circolare n. 91 del 17 giugno 2019, ricorda che il Ministero del lavoro ha fissato il reddito medio convenzionale per i coltivatori diretti, per l’anno 2019 in 58,62 euro. Le aliquote di finanziamento da applicare a tale reddito sono state rideterminate per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali e, dal 1° gennaio 2019, sono pari a: % per soggetti di età inferiore a 21 Territori % per i maggiori di 21 anni anni Generalità delle imprese 24% 24% Territori montani o in zone 24% 24% svantaggiate L’addizionale Ivs (L. 160/1975) è pari a 0,68 euro a giornata. Contribuzione di maternità Per l’anno 2019 il contributo annuo è fissato nella misura di 7,49 euro. Contribuzione Inail dal 1° gennaio 2019 Il contributo dovuto resta fissato nella misura: Territorio Capitaria annua Zone normali € 768,50 Per i territori montani e le zone svantaggiate € 532,18 Contribuzione correlata FSBA, richiesta ticket Sul sito del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (Fsba) è stata comunicata l’attivazione, dal 3 giugno 2019, da parte dell’Inps, del servizio che consente alle aziende di richiedere il ticket per la gestione della contribuzione correlata, come previsto dalle istruzioni diramate dall’ente di previdenza con la circolare n. 53/2019, nella quale era precisato che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, non essendo istituiti presso l’Inps, sono gestioni autonome che si fanno carico sia dell’autorizzazione che dell’erogazione della prestazione e, con specifico riferimento alle 8
prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, è stato illustrato il flusso di gestione attraverso il quale attuare lo scambio dei dati inerenti alle prestazioni deliberate dal Fondo medesimo. Il comitato amministratore del Fondo: - invia all’Inps la domanda e l’autorizzazione alla prestazione con il ticket associato, utilizzando una procedura disponibile tra le funzioni “CIG e Fondi” nei servizi delle aziende e consulenti; - comunica all’Inps anche le delibere di reiezione, con le relative informazioni e con l’indicazione del ticket associato (in questi casi, permanendo l’obbligo retributivo in capo ai datori di lavoro, questi dovranno provvedere alla correzione dei flussi UniEmens). Conseguentemente, il Fsba ha riepilogato la situazione delle diverse tipologie di attribuzione dei ticket come segue: - domanda Fsba protocollata entro le ore 13.00 del giorno 3 giugno 2019: il ticket sarà attribuito alla domanda tramite lo scambio di dati tra Fsba e Inps, pertanto l’azienda NON DEVE richiederlo tramite il servizio Inps; - accordo sindacale Fsba compilato senza ticket prima del 3 giugno 2019 e protocollazione della domanda successivamente alle ore 13.00 del giorno 3 giugno 2019: il ticket DEVE essere richiesto dall’azienda tramite il servizio Inps e comunicato insieme al numero di protocollo all’indirizzo sistemiinformativi@ebna.it; - accordo sindacale Fsba compilato successivamente al 3 giugno 2019: il ticket DEVE essere preventivamente richiesto dall’azienda tramite il servizio Inps e inserito nella Piattaforma Fsba durante la compilazione dell’accordo sindacale. Trasferimento residenza per motivi di lavoro, chiarimenti sulla detrazione L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione Irpef 2019, tra cui quelli sulla detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. In particolare, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a: - 991,60 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera 15.493,71 euro; - 495,80 euro se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. Le condizioni per aver diritto alla detrazione sono le seguenti: - essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato; - essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - aver spostato la residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione; - il nuovo Comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 km e, comunque, deve essere situato in una diversa Regione. La detrazione spetta per i primi 3 anni dalla data di variazione della residenza. Nuovo servizio Inail di certificazione e verifica impianti L’Inail, anche a mezzo apposita informativa inviata anche via e-mail alle aziende, ha reso noto che, a far data dallo scorso 27 maggio, i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi devono essere richiesti esclusivamente on line, utilizzando l’opposito applicativo denominato CIVA. Per fruire della procedura occorre accedere al sito Inail, con proprie credenziali, utilizzando il proprio profilo, al quale deve essere aggiunto il ruolo di “consulente per le attrezzature e impianti”. A mezzo del nuovo servizio l’utente potrà quindi effettuare: - la denuncia di impianti di messa a terra; 9
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; - la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento; - il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; - le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE; - la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere; - la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi; - l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento; - le prime verifiche periodiche. L’Istituto specifica che eventuali ulteriori servizi di certificazione e verifica, appartenenti al gruppo GVR - per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola - dovranno essere richiesti utilizzando la modulistica presente sul portale e con invio tramite Pec. Grazie al nuovo servizio CIVA l’utente avrà uno scambio di informazioni, in tempo reale, col personale dell’Unità operativa territoriale Inail di competenza; ciò a mezzo dello strumento della Pec. Con l’avvio del nuovo servizio telematico, ai fini del pagamento delle prestazioni richieste dall’utente, sarà accessibile il sistema “PagoPa”, il quale mette a disposizione diversi canali di pagamento (home banking e PayPal), oltre a consentire l’abbinamento immediato della somma pagata con il servizio erogato. Sarà comunque sempre possibile inviare, tramite un’apposita funzione presente sull’applicativo, un pagamento eventualmente già effettuato dall’utente a mezzo dei canali tradizionali (ciò durante il periodo di passaggio al nuovo sistema). Brexit e disposizioni per i permessi di soggiorno Con la conversione, da parte della L. 41/2019 del D.L. 22/2019, sono state introdotte, nell’attesa che si compia il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit), importanti misure per tutelare la libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito. Le disposizioni che si riepilogano si applicano soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'UE in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso, al momento non ancora avvenuto. In particolare, si prevede che i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, in possesso della carta di soggiorno, possono chiedere al Questore della Provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno 5 anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. In assenza di tale requisito, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, in possesso della carta di soggiorno, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, D.Lgs. 286/1998, valido 5 anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, rinnovabile alla scadenza. Nel momento in cui si maturano 5 anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale, i cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, titolari del permesso di soggiorno per residenza, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE, non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Prelievi e rimborsi da modello 730 Si ricorda che a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio e in base alle risultanze delle dichiarazioni 730/2019 ricevute, ai lavoratori saranno effettuati i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o saranno trattenute le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. 10
I conguagli dei modelli ricevuti oltre l’elaborazione dei cedolini paga saranno effettuati a partire dal primo mese utile. Non saranno eseguiti il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti, nel mese di luglio sarà trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione fosse insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista: - trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate; - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche; Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle entrate, nella sezione del sito internet dedicata potete eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria (se avete fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate del vostro conto corrente bancario o postale - codice Iban - il rimborso viene accreditato su quel conto; diversamente il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia). 11
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2019 ILI PER LE AZIENDE IE UTILI PER LE AZIENDE Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 luglio 2019, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Venerdì 5 luglio Chimici – Distinta contributi previdenza complementare Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim. Mercoledì 10 luglio Fondi dirigenti del commercio – Versamento Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al 2° trimestre dell’anno in corso. Contributi Inps – Datori di lavoro domestico Versamento all’Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al II trimestre dell’anno in corso. Martedì 16 luglio Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. 12
Contributi Inps – Gestione separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Inps ex Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Sabato 20 luglio (slitta a Lunedì 22 luglio) Fonchim – Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Previndai – Versamento Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai. Previndapi – Versamento Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi. Mercoledì 31 luglio UniEmens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. Datori di lavoro – Contributi Inps su ferie maturate e non godute Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell’anno 2017, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall’articolo 10, D.Lgs. 66/2003. Datori di lavoro – Conguaglio 730 A partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio delle imposte, a credito o a debito, risultanti dai modelli 730/3 o 730/4 redditi 2018. 13
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