CCL Prestito di personale - Segretariato del fondo sociale Soluzione settoriale per l'indennità giornaliera di malattia - Aggiornamento: 1 ...

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CCL Prestito di personale – Segretariato
del fondo sociale Soluzione settoriale
per l‘indennità giornaliera di malattia

Aggiornamento: 1° gennaio 2019
Introduzione

 Con la decisione del Consiglio federale del 13 dicembre 2011, il CCL Prestito di
 personale è entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Con la dichiarazione di
 obbligatorietà generale del Consiglio federale, il 1° gennaio 2019 è entrato in
 vigore il CCL Prestito di personale 2019-2020 modificato e prolungato.
 Il CCL prevede tra l‘altro la stipula obbligatoria di una assicurazione per le
 indennità giornaliere di malattia per tutte le aziende assoggettate.
 Il segretariato del fondo sociale PVP è responsabile della gestione della
 soluzione settoriale per l‘indennità giornaliera in caso di malattia.
 Alla soluzione settoriale IGM del CCL Prestito di personale partecipano gli
 assicuratori CSS, Groupe Mutel, Helsana, Swica, Sympany, Visana e Zürich
 (solo per grandi imprese).
Disciplinamento
dell’assoggettamento
− Con la dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale, il 1°
  gennaio 2019 è entrato in vigore il CCL Prestito di personale 2019-2020
  modificato e prolungato.
− Secondo l’art. 2, dal 1° maggio 2016 il CCL vale per tutte le aziende
    − titolari di un’autorizzazione svizzera o cantonale per il prestito di personale
      secondo la Legge sul collocamento e
    − la loro attività principale è il prestito di personale.
Criteri per la continuazione del
pagamento dello stipendio
− Le disposizioni del CCL Prestito di personale impongono alle aziende di
  prestatrici di assicurare le lavoratrici e i lavoratori assoggettati al CCL per
  un‘indennità giornaliera pari ad almeno l’80% del salario perso in caso di
  malattia.
− La copertura va regolata nel modo seguente:
    − Gruppo di persone 1
         − Lavoratori a prestito con un salario lordo non superiore al reddito assicurato
           massimo secondo SUVA che sono assoggettati a un CCL di obbligatorietà
           generale o che sono automaticamente soggetti al pagamento di contributi LPP e
           che non percepiscono una rendita AVS.
         − Durata delle prestazioni 720 giorni nell‘arco di 900 giorni oppure 730 giorni con
           sottrazione del periodo di attesa.
         − Il periodo di attesa è di 2 giorni. Esso può essere differito fino a 90 giorni,
           sempreché l‘azienda prestatrice si assuma l‘onere di pagare, durante il periodo
           di differimento, l’80% della perdita di salario in caso di malattia.
    (Per il calcolo dei premi vedi Scala delle riduzioni per pagamento differito delle indennità giornaliere)
Criteri per la continuazione del
pagamento dello stipendio
   − Gruppo di persone 2
       − Lavoratori a prestito con un salario lordo non superiore al reddito assicurato
         massimo secondo SUVA che sono assoggettati esclusivamente a un CCL di
         obbligatorietà generale, che non sono soggetti al pagamento di contributi LPP e
         che non percepiscono una rendita AVS.
       − Durata delle prestazioni 60 giorni nell‘arco di 360 giorni.
       − Il periodo di attesa è di 2 giorni. Esso può essere differito fino a 60 giorni,
         sempreché l‘azienda prestatrice si assuma l‘onere di pagare, durante il periodo
         di differimento, l’80% della perdita di salario in caso di malattia.
       (Per il calcolo dei premi vedere Scala delle riduzioni per pagamento differito delle
       indennità giornaliere)

− Finanziamento dei premi
       − I premi dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia devono
         essere finanziati in modo paritetico tra datore di lavoro e lavoratore.
       − Al lavoratore può essere detratto al massimo il 2,5% della somma dei salari
         assicurata.
Basi contrattuali

− Criteri per la continuazione del pagamento del salario (2) Il contratto quadro tra
  i partner sociali e gli assicuratori disciplina le modalità della soluzione settoriale
  per l‘indennità giornaliera in caso di malattia.

− La singola azienda prestatrice aderisce alla soluzione settoriale attraverso un
  contratto di affiliazione (contratto assicurativo collettivo) presso uno degli
  assicuratori partner della soluzione settoriale.

− La soluzione settoriale IGM permette l’accordo di una partecipazione alle
  eccedenze. Eventuali eccedenze andranno a ridurre pariteticamente i premi.
Modello per la tariffazione

− Il calcolo dei premi avviene sulla base della somma dei salari AVS delle
  aziende prestatrici di personale.
− Si distinguono i seguenti due segmenti:
    − Aziende con una massa salariale annua ≤ CHF 3 Mio.
    − Aziende con una massa salariale annua > CHF 3 Mio.

− In tutti e due i segmenti, per stabilire i tassi dei premi, si tiene conto dei costi
  amministrativi dell‘assicuratore per un ammontare pari al 22,5% del premio
  lordo.
− Nei costi amministrativi è inclusa un‘indennità di distribuzione pari al 7,5%.
Calcolo dei premi

− Per le imprese con una somma dei salari annuale ≤ CHF 3 milioni vige una
  tariffa vincolante (segmento 1).

− Per tutte le imprese con una somma dei salari annuale > CHF 3 milioni viene
  fissata una tariffa individuale (segmento 2).

− Il segmento 1 comprende 11 livelli tariffari con tassi di premio differenti. Al fine
  dell‘assegnazione al livello tariffale corrispondente è determinante l‘onere del
  sinistro negli ultimi due anni nonché nell‘anno corrente.
Calcolo dei premi (2)

− Nel segmento 2 la tariffazione si basa su dati empirici individuali. Si tiene conto
  dei pagamenti effettivi negli ultimi tre anni comprensivi degli accantonamenti
  per i sinistri correnti.

− Nel secondo segmento gli assicuratori non sono vincolati ad alcuna tariffa. Il
  tasso netto del premio (inclusa la sovvenzione del premio pari allo 0,4% con i
  mezzi del fondo sociale) deve comunque ammontare ad almeno lo 0,10%.

− I tassi di premio determinati per entrambi i segmenti sono validi per i gruppi di
  persone 1 e 2.
Fattori per il differimento dei periodi
di attesa
− Nell’art. 29, 2b) del CCL Prestito di personale sono descritte le modalità inerenti
  alla stipula di un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia con
  differimento delle prestazioni:

− „Qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in
  caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e
  due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del
  salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve
  pagare al massimo la metà del premio calcolato in base alla scala delle
  riduzioni dell’assicurazione malattia, al massimo il 2,5%”.

− I fattori stabiliti per il calcolo dei tassi di premio per le imprese con una somma
  dei salari p.a. ≤ CHF 3 milioni in caso di termini di attesa differenti devono
  essere rispettati.
  (Per ulteriori informazioni vedere il documento Scala delle riduzioni per le
  indennità giornaliere differite in caso di malattia)
Basi tariffali
Sovvenzionamento dei premi

− I premi per l‘assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia vengono
  sovvenzionati per mezzo del fondo sociale del PVP con lo 0,4% della massa
  salariale AVS.

− Nei tassi dei premi degli assicuratori il contributo del fondo sociale pari allo
  0,4% della massa salariale AVS è già considerato.
− Solo le aziende prestatrici assicurate presso uno degli assicuratori partner della
  soluzione settoriale hanno diritto al sussidio dei premi.
Finanziamento dei premi

− Il CCL Prestito di personale prevede che i premi dell‘assicurazione di indennità
  giornaliera in caso di malattia siano pagati per metà dal datore di lavoro e per
  metà dal lavoratore/ dalla lavoratrice.

− Al lavoratore può essere addebitato al massimo il 2,5% per la sua quota del
  50%.

− Se i tassi di premio lordi (datore di lavoro e lavoratore) per l’assicurazione IGM
  sono complessivamente superiori al 5%, la quota eccedente è a carico del
  datore di lavoro.
Elementi di verifica

− Rispetto della durata delle prestazioni in caso di malattia per entrambi i gruppi di
  persone 1 e 2 in conformità al CCL Prestito di personale.
− Quota del premio IGM addebitata al lavoratore secondo il CCL Prestito di
  personale; 50%, al massimo 2,5%.
− Applicazione dei fattori stabiliti secondo la tabella nel caso di periodi di attesa in
  conformità al contratto quadro per la soluzione settoriale.
− Impiego paritetico delle quote in eccedenza per la riduzione dei premi.
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