Capitolo 4 - LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA BSE
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CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE Capitolo 4 - LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA BSE Nelle seguenti pagine verranno presi in esame i metodi di lotta impiegati da alcuni Paesi europei ed extra europei nei confronti della BSE. Nel paragrafo relativo alla situazione italiana è riportata tutta la normativa di riferimento, nazionale e comunitaria, suddivisa per argomenti. Per quasi tutti i Paesi considerati è stato possibile riportare con una certa precisione la cronologia dei provvedimenti adottati, a partire dalla comparsa del primo caso. I dati sono stati estrapolati dai siti internet ufficiali dei Ministeri competenti delle diverse nazioni ed in alcuni casi hanno permesso un’attenta valutazione dell’efficacia delle misure messe in atto. Oltre alla nota situazione del Regno Unito, sono degne d’interesse le misure di protezione della Svizzera, che, coinvolta già nei primi periodi dalla crisi BSE, ha svolto il ruolo di “pioniere” nell’adozione di una serie di provvedimenti che hanno portato alla messa a punto del piano di sorveglianza attiva, basato sui test rapidi applicati alle categorie di bovini a rischio (non solo sui capi con sintomi nervosi). Il piano è stato adottato dalla Svizzera a partire dal gennaio 1999. I risultati ottenuti hanno convinto la Comunità Europea a rendere obbligatoria, a partire dal 1/1/01, la sorveglianza attiva negli Stati Membri e l’applicazione dei test rapidi. Nella tabella della pagina seguente, vengono riportati in sintesi i provvedimenti principali adottati dalle diverse nazioni e le relative date. Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo è stato possibile riportare solo alcuni provvedimenti in quanto nei siti ufficiali le informazioni disponibili sono insufficienti e poco aggiornate, ad eccezione dei risultati dei test effettuati dall’inizio del piano di sorveglianza attiva (riportati con precisione). Inoltre, un breve accenno alla situazione di due Paesi extraeuropei quali USA e Canada, permette una valutazione delle misure di protezione adottate in nazioni considerate a basso rischio BSE. Il paragrafo finale è dedicato alle Decisioni adottate dell’Unione Europea che vengono riportate in ordine cronologico e corredate di breve commento. ___________________________________________________________________________________________ 112 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE BSE - CRONOLOGIA DELLE MISURE DI LOTTA PORTOGALLO GERMANIA SVIZZERA EUROPEA IRLANDA FRANCIA SPAGNA UNIONE ITALIA UK 1° caso BSE _ 1/9/85 1/7/90 21/2/92 1° caso BSE 16/1/01 1/2/91 22/11/00 1990 1/89 confermato _ 1/6/87 2/11/90 14/1/94 Obbligo notifica malattia 6/3/90 21/6/88 10/5/91 1/6/90 1990 12/6/90 1989 Divieto importazione da U.K. di bovini e loro prodotti _ parziale 28/7/89 28/7/89 6/90 1/3/90 15/3/90 10/4/90 1990 Divieto importazione da U.K. di bovini e _ loro prodotti totale 27/3/96 27/3/96 30/3/96 1/3/96 Identificazione e rintracciabilità dei bovini 8/6/90 14/10/90 29/6/96 1/1/98 9/98 7/99 Abbattimento e distruzione dei bovini sospetti di malattia 9/4/90 8/8/88 4/8/97 1/12/90 6/12/00 2/9/97 1989 Programma di sorveglianza attiva con test rapidi 29/11/00 1/1/01 1/1/99 8/6/00 1/1/01 DIVIETI CONCERNENTI L’ALIMENTAZIONE ANIMALE Uso di farine di carne di ruminanti in alimentazione per _ ruminanti 18/7/88 15/9/94 24/7/90 1/6/94 1990 Uso di farine di carne di mammifero in alimentazione _ ruminanti 27/6/94 2/11/94 2/10/98 1/12/90 8/8/94 20/12/94 28/7/94 Uso di farine di carne di mammifero in alimentazione animali _ da reddito 1/8/96 1/1/01 1/1/01 1/1/01 1/1/01 Uso degli SBO nell'alimentazione animale e distruzione 12/96 degli stessi 4/12/00 24/9/90 (parziale) 1/1/01 28/6/96 1/1/01 Uso delle farine di pesce per i ruminanti 4/12/00 1/1/01 18/7/96 1/1/01 ___________________________________________________________________________________________ 113 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE Provvedimenti legislativi in Italia 1. Premessa Risalgono al 1991 i primi provvedimenti adottati in Italia nei confronti della BSE; l’Ordinanza Ministeriale 10/5/91 dispone, infatti, che la BSE e la scrapie siano soggette a notifica obbligatoria, aggiungendole all’elenco dell’art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria. Nel 1994 viene emanata l’Ordinanza 28/7/94 che vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da tessuti di ruminanti. Si tratta del primo di una lunga serie di provvedimenti, concernenti l’alimentazione animale, adottati per contrastare la diffusione della malattia che sono dettagliatamente analizzati nel capitolo 5. Il primo piano nazionale di sorveglianza viene promulgato solo nel 2000, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 7/1/00 che recepisce con ritardo le disposizioni della Decisione CE 98/272 del 23/4/98. Nel giugno del 2000 viene emanata la Decisione CE 2000/374 che rafforza la sorveglianza epidemiologica della BSE mediante l’introduzione di un programma di monitoraggio basato sull’esecuzione dei test rapidi su animali appartenenti a definite categorie di rischio. Il piano nazionale, obbligatorio a partire dal 1/1/01, viene preceduto dai progetti pilota della Regione Piemonte (condotto con il CEA) e della Regione Lombardia che introducono per la prima volta in Italia i test rapidi. Dal 1/1/01 inizia il piano di sorveglianza attiva su tutto il territorio italiano, il 16/1/01 viene diagnosticato il primo caso. Nelle pagine seguenti verranno prese in esame le diverse misure di lotta adottate in Italia a partire dai primi provvedimenti con specifico riferimento alla normativa nazionale e comunitaria dalla quale prendono origine. Recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale NORMATIVA ITALIANA CONTENUTO DELLA NORMA DECISIONI CE DI RIFERIMENTO Misure di protezione nei confronti Decisione 94/381 O.M. 28/7/94 modificata da della BSE e divieto di del 27/6/94 modificata da O.M. 16/7/99 somministrazione di proteine Decisione 99/129 derivate da mammiferi del 29/1/99 Controlli a campione per la Decisione 98/272 O.M.7/1/2000 sorveglianza BSE del 23/4/98 Destinazione degli SRM Decisione 2000/418 O.M. 29/9/00 del 29/6/00 ___________________________________________________________________________________________ 114 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE 2. Misure di sorveglianza e di eradicazione 2.1. Obbligo di notifica • Ordinanza Ministeriale 10 Maggio 1991 dispone che BSE e scrapie siano soggette a notifica obbligatoria, aggiungendole all’elenco di cui all’articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria. • Telegramma n. 600.8/24461/AG.74/1941 del 24 Giugno dispone che durante l’attività di risanamento vengano rilevati e segnalati al Ministero i bovini presenti introdotti dal Regno Unito o appartenenti a razze inglesi e i loro discendenti. 2.2. Sorveglianza attiva e passiva Il primo provvedimento finalizzato alla sorveglianza epidemiologica della BSE in Italia è del 1991, quando viene istituito il Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate presso l’Istituto Zooprofilattico di Torino. Tuttavia nei primi anni 90 il Centro si limita ad esaminare unicamente i cervelli di alcuni animali sospetti perché deceduti in seguito a sintomatologia nervosa. Nel 1994 gli esami istologici eseguiti consentono di diagnosticare la BSE in due animali importati dal Regno Unito in Sicilia. Il 29/1/1997 viene emanato il Decreto Ministeriale relativo alle misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi animali. Viene istituita presso il Centro di Referenza l’Unità Nazionale Operativa di Intervento con il compito di coordinare le attività di sorveglianza delle TSE e di raccogliere i dati epidemiologici. Nel 1999 vengono esaminati solo 137 cervelli, 100 in meno rispetto quanto atteso in base alla Decisione 272/98/CE del 23/7/98. Nel 2000 viene istituito con D.M. 7/1/00 (in vigore dal 11/3/00) il primo piano di sorveglianza nazionale. Il Decreto definisce le modalità di intervento in caso di sospetto BSE e prevede che ogni Regione organizzi un programma annuale di campionamento. E’ ancora previsto il sistema di sorveglianza passiva basata sulla segnalazione dei casi sospetti (con sintomatologia neurologica) e sul monitoraggio a campione di animali provenienti da Paesi in cui la malattia è presente. In particolare vengono individuate le seguenti categorie di animali da sottoporre a campionamento: ! bovini riproduttori introdotti da Paesi terzi o da Paesi U.E. superiori ai 20 mesi; ! bovini riproduttori nazionali nati prima del 1994; ! bovini riproduttori che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti farine di carne. Considerata l’insufficienza dei sistemi basati sulla sorveglianza passiva e gli importanti risultati ottenuti dalla Svizzera (vedi paragrafo dedicato), la Commissione Europea modifica l’approccio della Decisione 98/272/CE con la Decisione 2000/374/CE del 5/6/00 che prevede l’impiego dei test rapidi su definite categorie di animali a rischio a partire dal 1/1/01. Sulla base delle nuove disposizioni comunitarie, nel luglio 2000 la Regione Piemonte avvia il progetto pilota che prevede l’uso del test rapido per la diagnosi di BSE su encefali di animali morti in stalla e macellati d’urgenza. Vengono esaminati 362 encefali e tutti risultano negativi. Il 1/1/01 inizia il piano di sorveglianza attiva in Italia; vengono sottoposti a test rapido le seguenti categorie di bovini: ___________________________________________________________________________________________ 115 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE ! bovini con sintomatologia riferibile al sistema nervoso centrale di età superiore ai 20 mesi; ! bovini regolarmente macellati superiori ai 30 mesi; ! bovini morti o macellati d’urgenza superiori ai 30 mesi; ! bovini che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti farine di carne superiori ai 30 mesi. Il Decreto Ministeriale 19/1/01 stabilisce il nuovo piano di sorveglianza e prevede una serie di modifiche rispetto al D.M. 7/1/00, riportate in tabella. DISPOSIZIONI D.M. 07.01.2000 DISPOSIZIONI AGGIORNATE DAL D.M. 19.01.2001 Art. 11 D.M. 07.01.2000: modalità operative da Viene predisposta l’emanazione di un provvedimento di adottare nel corso del periodo clinico di osservazione di abbattimento o di macellazione d’urgenza, per motivi di un bovino con sintomatologia nervosa. Non viene benessere animale considerata la possibilità di abbattere il capo per motivi di benessere animale. Art. 14 D.M. 07.01.2000: sospetto di animale con Viene stabilito l’obbligo di denuncia ai sensi del DPR sintomatologia clinica compatibile con la BSE, di età 320/54 e l’invio di formale comunicazione di sospetto superiore ai 20 mesi, rilevato presso uno stabilimento anche al DANSPV. di macellazione. Non è prevista, in questo caso, l’osservazione clinica del Non comporta obbligo di denuncia ai sensi del DPR capo con sintomatologia nervosa. 320/54, né obbligo di comunicazione al DANSPV. Art. 16 D.M. 07.01.2000, comma 1: la morte in Art. 16 D.M. 07.01.2000, comma 1: abrogato. azienda di bovini riproduttori di età superiore ai 20 Risulta pertanto che i bovini al di sotto dei 30 mesi mesi avvenuta per cause non accertate comporta reperiti morti vengono avviati all’incenerimento, senza l’effettuazione di esami diagnostici per BSE. essere sottoposti al test per la BSE. Gli encefali di tutti i capi morti al di sopra dei 30 mesi di età devono invece essere inviati alla diagnosi. All. 3 (art. 9, comma 1): criteri per il campionamento All. 1 (art. 2, comma 1): criteri del programma di negli allevamenti bovini a rischio (animali scelti in vita sorveglianza annuale della BSE sui tutti i capi di età su tre categorie) superiore a 30 mesi che siano - bovini riproduttori introdotti da Paesi Terzi o - sottoposti a macellazione d’urgenza da Paesi U.E. di età superiore ai 20 mesi - sottoposti a macellazione differita - bovini riproduttori nati prima del 1994 - sottoposti a macellazione normale - bovini riproduttori che hanno avuto accesso - morti in allevamento o durante il trasporto mangimi contenenti farine di carne - appartenenti alla classificazione regionale R3, animali che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne All. 4 (art. 9, comma 2): scheda accompagnamento All. 2 (art. 2, comma 1): nuova scheda accompagnamento campioni campioni Definizione: animale con sintomi clinici compatibili con la BSE un animale della specie bovina o bufalina di età un animale della specie bovina o bufalina di età superiore ai superiore ai 20 mesi, con segni comportamentali e 20 mesi, con segni comportamentali o neurologici per i neurologici di origine centrale, per i quali non sia quali non sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla possibile escludere la diagnosi della malattia base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio Per completezza, si veda l’elenco delle norme emanate (nazionali e comunitarie) di seguito riportate. • Decreto del Ministro della Sanità del 3 agosto 1991 - Istituisce quale Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Torino. ___________________________________________________________________________________________ 116 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE • Decreto del Ministro della Sanità del 2 novembre 1991 - Istituisce quale Centro di referenza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, in Teramo. • Decisione 92/290/CEE del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito. • Decreto 29 Gennaio 1997: "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali". Dispone l'attivazione presso il centro di referenza nazionale di un'unità nazionale operativa di intervento per le TSE. Analoga unità con valenza locale in numero di almeno una per regione deve essere attivata presso gli istituti zooprofilattici. • Raccomandazione 98/477/CE del 22 luglio 1998 di sollecitazione agli Stati membri ad inviare un dossier contenente dati ed informazioni utili alla valutazione della situazione epidemiologica della BSE. • Decreto Ministeriale 7 Gennaio 2000 (in vigore a partire dall’11 Marzo 2000). ! Definisce un animale con sintomi clinici compatibili con la BSE il bovino o bufalino di età superiore a 20 mesi con sintomi comportamentali o neurologici di origine centrale che non escludono la diagnosi di malattia. Per animale affetto si intende quello per il quale il Centro di referenza ha confermato la diagnosi. Inoltre obbliga espressamente chiunque riscontri la presenza di bovini o di bufalini con sintomi clinici compatibili con la BSE alla segnalazione al servizio veterinario competente. ! Istituisce il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE, finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica e dei fattori di rischio, alla tempestività della diagnosi nei casi di malattia con sintomatologia riferibile a BSE e all’efficienza della gestione delle positività. ! Del sistema fanno parte i detentori degli animali, gli organi di sanità pubblica veterinaria, i veterinari aziendali, i mangimifici, gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale destinati all’alimentazione animale, i titolari degli impianti di macellazione e la banca dati informatizzata. ! Dispone che il servizio veterinario delle A.S.L. effettui almeno due volte l’anno, anche nell’ambito di ingressi per l’espletamento di altre attività programmate, un controllo negli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione, mediante un esame clinico, preliminare su tutti i bovini e approfondito su eventuali animali sospetti, la verifica del registro aziendale e in particolare degli animali registrati deceduti, la raccolta di informazioni sulla tipologia e provenienza dei mangimi utilizzati. ! In caso di segnalazione e conferma di bovini con sintomi clinici compatibili, il veterinario ufficiale dispone l’isolamento e il vincolo dei capi in questione ed effettua un censimento degli animali presenti. Gli animali sospetti devono essere mantenuti sotto osservazione clinica per un periodo di 15 giorni. In caso di decesso durante detto periodo il capo deve essere sottoposto a campionamento per la diagnosi di BSE e altre malattie neurologiche. ! Se la sintomatologia neurologica regredisce o qualora sia stata fatta una diagnosi eziologica diversa, in seguito a visita collegiale del servizio veterinario e dell’Istituto Zooprofilattico, vengono revocate le misure; se invece al termine del periodo di osservazione non è possibile escludere la diagnosi di BSE, i capi sospetti devono essere abbattuti con prelievo ai fini diagnostici, mentre sono posti sotto sequestro tutti i bovini dell’allevamento. ___________________________________________________________________________________________ 117 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE ! Prevede che il Ministero della Sanità, d’intesa con Regioni e Province Autonome, istituisca un programma annuale di campionamento. ! Dispone che regioni e province autonome organizzino piani annuali di formazione e di aggiornamento per i veterinari ufficiali, nonché campagne di educazione sanitaria per gli allevatori. ! Viene previsto anche il campionamento diagnostico dei bovini di età superiore a venti mesi morti in allevamento e per i quali non è stata accertata la causa del decesso. • Decisione 2000/374/CE del 5 giugno 2000 che modifica la decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Si rafforza la sorveglianza epidemiologica della BSE mediante introduzione di un programma di monitoraggio a partire dal 1 gennaio 2001 basato sui test rapidi post mortem su un campionario mirato di animali ed in particolare i morti in stalla, i macellati d’urgenza e gli animali con sintomatologia a rischio BSE. • Decreto Legge 21 Novembre 2000, n.335 - Potenzia il sistema di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi, prevedendo finanziamenti per attuare tra l’altro il test rapido per tutti i capi macellati di età superiore a ventiquattro mesi (limite poi portato a 30 mesi in fase di recepimento per adeguamento alla decisione europea) e il rafforzamento dei controlli della movimentazione degli animali. (Legge di conversione 19/1/01 n. 3). L’età della diagnosi obbligatoria per i capi regolarmente macellati viene nuovamente portata a 24 mesi con Decreto Legge 4/9/01. • Decisione 2000/764/CE del 29 novembre 2000 sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l’estensione dei test rapidi per la BSE a tutti i bovini sopra i 30 mesi di età e Rettifica della Decisione 2000/764/CE – art. 1 par. 3: “…a decorrere, al più tardi, dal 1 luglio 2001”. • Decisione 2001/8/CE del 29 dicembre 2000 che modifica la Decisione 200/764/CE sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e che aggiorna l’allegato IV alla Decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (modalità d’effettuazione dei test BSE e bollo sanitario. • Decreto Ministeriale 19 Gennaio 2001 - Modifica il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000 (si veda la tabella illustrativa) e stabilisce il nuovo piano annuale di sorveglianza, che prevede l’effettuazione obbligatoria del test su tutti i bovini superiori ai 30 mesi di età sottoposti alla macellazione ordinaria, differita e speciale d’urgenza, morti in allevamento o durante il trasporto o che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne. Per effetto della Decisione 2000/374/CE del 5/6/00 l’età diagnostica è ridotta a 24 mesi per i capi morti in stalla e macellati d’urgenza dal 1/7/01. La stessa età viene fissata per gli animali che hanno consumato farine di carne con D.M. 6/8/01 e per i capi regolarmente macellati con Decreto Legge 4/9/01. • Legge 19 gennaio 2001, n. 3: “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto Legge 21 novembre 2000, n° 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”. Modifica l’età per i test obbligatori sui bovini portandola oltre i 30 mesi. • Decreto del Ministro della Sanità del 19 febbraio 2001 - Contiene modifiche alle disposizioni del D.M. 19 gennaio 2001 sulla sorveglianza BSE. Prevede l’effettuazione dei test rapidi obbligatori su tutti i bovini di oltre 30 mesi morti in allevamento o durante il trasporto. ___________________________________________________________________________________________ 118 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE 2.3. Misure di identificazione e rintracciabilità Sono provvedimenti che hanno motivazioni generali nel settore della prevenzione veterinaria ma che, in particolare per l’identificazione della discendenza e la rintracciabilità ed etichettatura delle carni fanno spesso riferimento al problema BSE. • Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317, modificato dai Regolamenti 820/97/CE del 21/7/97, 1760/2000/CE del 17/7/00 e dal D.P.R. 19 Ottobre 2000 n. 437. Stabilisce le norme relative all’identificazione dei bovini e alla registrazione dei movimenti, nascite e decessi degli stessi. Elementi del sistema sono definiti le marche auricolari, i passaporti, i registri aziendali e la banca dati informatizzata. Responsabili del funzionamento sono i detentori degli animali, i titolari degli stabilimenti di macellazione, i produttori e fornitori di marche auricolari, le autorità sanitarie veterinarie. • Decreto Legislativo del 22 maggio 1999, n°196 - Dà attuazione alla Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ed al sistema d’identificazione e registrazione. • Decreto del Presidente Repubblica 19/10/00, n. 437: “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini”. Definisce nel dettaglio le operazioni di registrazione dei bovini presso il Servizio veterinario territorialmente competente, stabilendo gli obblighi del detentore degli animali (applicazione delle marche auricolari, comunicazione dei dati anagrafici e dei movimenti al S.V.) ed i compiti delle ASL, rappresentati dal rilascio dei passaporti e dalla gestione della banca dati automatizzata in cui sono registrate tutte le informazioni riguardanti aziende, allevamenti e capi della specie bovina presenti sul territorio di competenza. 2.4. Abbattimento I provvedimenti relativi all’abbattimento degli animali infetti da BSE prevedevano inizialmente (1997) l’abbattimento dei soggetti infetti e dei sospetti di contaminazione. Successivamente, con l’evolversi delle conoscenze relative alla diffusione della malattia, le norme prevedono l’estensione del provvedimento a tutti i bovini presenti nell’azienda, a quelli nati da bovine infette nei due anni precedenti l’insorgenza dei sintomi clinici e a quelli che hanno condiviso gli stessi fattori di rischio. Le ultime disposizioni comunitarie relative alle categorie di bovini da sottoporre ad abbattimento in caso di conferma di positività sono riportate nell’allegato 7 del Regolamento 999/2001/CE modificato dal Regolamento 1326/01/CE e prevedono: ! abbattimento di tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale infetto; ! se il bovino infetto è di sesso femminile: distruzione di embrioni, ovuli o progenie nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della malattia ! abbattimento di tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale infetto. Si intende come coorte di nascita l’insieme di animali comprendente: # i bovini nati nei 12 mesi precedenti o successivi alla nascita di un bovino malato, nella mandria in cui detto bovino malato è nato, o ___________________________________________________________________________________________ 119 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE # allevati in qualsiasi momento nel corso dei primi 12 mesi di vita con un bovino malato, o # che abbiano potuto consumare l’alimento potenzialmente contaminato che il bovino malato ha consumato nel corso dei primi 12 mesi di vita. Tuttavia il Regolamento lascia una certa discrezionalità allo Stato Membro interessato che può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell’azienda in cui è stato confermato un caso di positività, a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell’azienda. Con la Legge 305 del 25/7/01 l’Italia ha ammesso questa possibilità. Si riporta di seguito l’elenco delle relative norme anche nel proprio ordinamento. • Decreto 4 Agosto 1997: "Misure integrative per la profilassi dell'encefalopatia spongiforme dei bovini". Stabilisce, in caso di sospetto BSE, l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali sospetti di infezione che presentano sintomatologia nervosa riferibile alla malattia e, dopo la conferma diagnostica, di quelli sospetti di contaminazione, dietro corresponsione di indennità di abbattimento. • Decreto Ministeriale 7 Gennaio 2000 - Stabilisce che se l’esame diagnostico risulta positivo con successiva conferma del centro di referenza, si proceda all’abbattimento con indennizzo e alla distruzione di tutti i capi presenti nell’azienda infetta, alla ricerca con successivo abbattimento e distruzione di tutti gli animali nati dalle bovine risultate infette nei due anni precedenti l’insorgenza dei sintomi clinici, all’individuazione con successivo abbattimento degli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso gli stessi fattori di rischio alimentari nell’allevamento di nascita o nel quale l’animale infetto è stato detenuto nei primi 6 mesi di vita. E’ prevista la deroga all’abbattimento totale, limitando lo stesso agli animali che hanno condiviso gli stessi fattori di rischio di quelli risultati infetti e sottoponendo l’azienda ad una specifica attività di sorveglianza. Le stesse misure sono previste in caso di positività a seguito di sospetto elevato al macello in un soggetto di età superiore a venti mesi. • Regolamento 999/01/CE del 22/5/01, 1248/01/CE e 1326/01/CE del 29/6/01. Con tale normativa vengono stabilite le misure di attuazione per l’eradicazione della BSE che prevedono l’abbattimento dei bovini infetti e la distruzione degli embrioni, degli ovuli e della progenie nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della malattia. L’abbattimento è previsto anche per la coorte di nascita del bovino malato ogni qualvolta si manifesti un caso indigeno di BSE. Risulta opzionale l’uccisione dell’intero effettivo dell’azienda infetta, qualora la situazione epidemiologica locale complessiva lo consenta. • Decreto Legge 25/5/01 n. 199 (coordinato con Legge di conversione del 25/7/01 n. 305). Ribadisce che in caso di conferma di positività non si procede all’abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell’azienda. ___________________________________________________________________________________________ 120 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE 3. Divieti di importazione di bovini e loro prodotti I primi provvedimenti in assoluto adottati in Italia nei confronti della BSE risalgono al 1989 e sono relativi a divieti di importazione di bovini e prodotti derivati dal Regno Unito. Nel luglio di quell’anno, infatti, un telegramma del Direttore Generale dei Servizi Veterinari comunica che, con Decisione CE, è stato stabilito il divieto di spedire dal Regno Unito verso gli Stati Membri bovini nati prima del 18/7/88 o nati da femmine sospette o infette. Qualche mese più tardi, nel novembre dello stesso anno, viene vietata anche l’importazione di farine di carne o ossa (e mangimi contenenti tali prodotti) ottenute da ruminanti provenienti dal Regno Unito e Irlanda. Nel 1996 vengono emanati i divieti di importazione di bovini e derivati dalla Svizzera, che proprio nel 1995 faceva registrare il picco di casi positivi e vengono prese una serie di misure restrittive nei confronti di Francia, Portogallo e Irlanda. • Telegramma DGSV 600.3/343/29/6770. Comunica che con Decisione 89/469/1989 del 28 Luglio 1989 è stato stabilito il divieto di spedire dal Regno Unito verso gli altri Stati Membri bovini nati prima del 18 Luglio 1988 o nati da femmine sospette o infette. Qualche mese dopo la Decisione 90/200/CEE del 9/4/90 vieta al Regno Unito di inviare negli altri Stati Membri cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza, intestini provenienti da bovini di età superiore ai 6 mesi al momento della macellazione. Con una successiva Decisione 90/261 dell’8 Giugno 1990 è stabilita la possibilità di introdurre solo capi di età inferiore a sei mesi purché identificati da un marchio speciale e macellati entro il compimento del sesto mese. La Decisione 94/474/CE del 27/7/94 abroga le Decisioni 89/469 e 90/200e introduce restrizioni per il Regno Unito circa l’invio di animali vivi della specie bovina e loro prodotti ed impone la distruzione di materiale specifico a rischio. • Decisione 96/239 del 27 Marzo 1996 Decisione 96/239/CE. Rappresenta, di fatto, l’embargo totale nei confronti di bovini e prodotti derivati provenienti dal Regno Unito. Prevede le misure d’emergenza in materia di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina: vieta la spedizione dal Regno Unito verso altri Stati membri e Paesi terzi, in particolare, di sperma bovino e di alcuni altri prodotti ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito e che possono entrare nella catena alimentare animale o umana, nonché di materiali destinati ad essere utilizzati in prodotti medici, farmaceutici o cosmetici e istituisce l’embargo totale nei confronti dei bovini e loro prodotti provenienti dal Regno Unito. • Decisione 96/362/CE – Decisione della Commissione dell’11 giugno 1996 di modifica della Decisione 96/239/CE. • Telegramma 600.3/VET/340/2/1992 del 23 Marzo 1996. Stabilisce il divieto di introduzione dal Regno Unito di bovini vivi e loro prodotti. Un successivo provvedimento dispone che il 10% degli animali di tutte le partite provenienti dal regno Unito prima di tale data e avviate alla macellazione siano sottoposti a prelievo del tronco encefalico ai fini diagnostici. • Telegramma n. 600.3/340/2/4796 del 12.07.1996. Vieta l'introduzione dalla Svizzera di farine di carne e di ossa derivate da mammiferi e destinate all'alimentazione zootecnica • Ordinanza n. 600.3/VET/340/2/7511 del 31.10.1996. Dispone il divieto di importazione in Italia di bovini, di seme e embrioni bovini, carni (eccetto le carni fresche disossate) e pelli dalla Svizzera. Dispone anche il divieto di importazione delle farine di origine animale. • Telegramma n. 600.3/VET/340/2/8920 del 24.12.1996. ! Prevede che l'introduzione di bovini e ovini da Francia, Portogallo e Irlanda possa avvenire solo per gli animali nati e allevati in allevamenti nei quali non sono stati riscontrati casi di TSE negli ultimi 6 anni. ! Dispone il vincolo sanitario degli animali nell'azienda di destinazione. ___________________________________________________________________________________________ 121 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE ! Vitelli e agnelli nati da femmine importate dai Paesi suddetti devono restare in vincolo nell'azienda fino alla macellazione. ! Cervello, midollo spinale, milza, tonsille, timo e intestino dei bovini di età superiore a sei mesi, nonché testa, midollo spinale e milza degli ovini di età superiore all'anno devono essere rimossi all'atto della macellazione e distrutti. ! Divieto di introduzione di detti organi dai Paesi suddetti, mentre le carni devono essere stati ottenute da soggetti provenienti da allevamenti senza casi di TSE negli ultimi sei anni. (Il provvedimento discende anche dalla decisione francese di inserire nel piano nazionale di controllo della BSE la prescrizione di distruzione degli organi a rischio degli animali macellati, decisione non adottata dall'UE, che si è espressa con voto contrario all'estensione delle stesse misure a tutti i Paesi membri). • Ordinanza 25 Febbraio 1997 recante modificazioni all'Ordinanza 24.12.1996 riguardante misure di protezione nei confronti delle TSE. ! Sostituisce la precedente per le sole importazioni dalla Francia. ! Il certificato sanitario di scorta per i bovini introdotti dalla Francia deve certificare che gli animali sono nati dopo il 31 luglio 1997 e che sono nati e stati allevati in aziende senza casi di BSE negli ultimi 6 anni. ! I bovini sono sottoposti a vincolo sanitario nell'azienda di destinazione e per qualunque movimento autorizzato. ! Gli ovi-caprini introdotti devono avere un'età inferiore a 12 mesi, posti sotto vincolo sanitario e macellati prima del raggiungimento di tale età. ! Alla macellazione devono essere distrutti gli organi a rischio dei bovini di età superiore a sei mesi e degli ovi-caprini di età superiore all'anno nati o provenienti dalla Francia. Non più previsto per i bovini il sequestro e la distruzione di milza, tonsille, timo e intestino. ! Per gli animali morti è prevista la distruzione dell'intera carcassa. ! Per le carni bovine e ovi-caprine sono previsti gli stessi obblighi di certificazione. ! Vietata l'introduzione dalla Francia degli organi a rischio bovini e ovi-caprini. • Telegramma Ministeriale 600.3/340/AG/2170 del 21.03.1997. Dispone il divieto di introduzione in Italia dalla Repubblica d'Irlanda di farine di carne o di ossa ottenute da bovini o ovi-caprini e di prodotti contenenti le stesse. (Provvedimento adottato in seguito al provvedimento irlandese di divieto di produzione e di alimentazione degli animali di qualsiasi specie con farine di carne o ossa ottenute da materiale a rischio di bovini e ovi-caprini). • Decisione 98/256/CE del 16 marzo 1998 che stabilisce misure di emergenza in materia di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina, modifica la Decisione 94/474/CE e abroga la Decisione 96/239/CE. Rafforzamento di controlli e prima modifica dell’embargo nei confronti del Regno Unito, nell’ambito del Programma per l’Esportazione da Allevamenti Certificati (ECHS) dell’Irlanda del Nord. Possibilità di esportare carne disossata ottenuta da animali di età compresa tra 6 e 80 mesi nati nell’Irlanda del Nord, identificabili durante tutta la loro vita e lì macellati, appartenenti a mandrie nelle quali per almeno 8 anni non siano stai presenti, transitati o usciti bovini con casi confermati o sospetti di encefalopatia spongiforme bovina. • Decisione 98/272/CE del 23 aprile 1998 che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della Decisione 94/474/CE. ___________________________________________________________________________________________ 122 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE • Decisione 98/653 del 18 novembre 1998 relativa al divieto di importazione di bovini dal Portogallo. Vieta inoltre di introdurre dal Portogallo farine di carne e di ossa ottenute da mammiferi, nonché mangimi ottenuti da tali prodotti. • Decisione 99/517/CE del 28 luglio 1999 – Modifica della Decisione 98/653/CE del 18 novembre 1998, contiene disposizioni per la movimentazione di farine di carne e ossa o di mangimi ottenuti da tali prodotti, di origine portoghese, ai fini del loro incenerimento • Decreto Ministeriale 29 Settembre 2000 vieta l’introduzione da altri Paesi comunitari e l’importazione del materiale specifico a rischio. • Decreto Ministeriale 17 Novembre 2000 Prevede il divieto di introduzione dalla Francia dei bovini di età superiore a diciotto mesi, ovuli ed embrioni. Il provvedimento è stato revocato l’11 gennaio 2001. • Decisione 2001/270/CE del 29 marzo 2001 che modifica la Decisione 2000/418/CE per quanto riguarda le importazioni da Paesi terzi. • Decisione 2001/376/CE del 18 aprile 2001 concernente determinate misure rese necessarie dall’insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d’esportazione su base cronologica. • Decisione 2001/384/CE del 3 maggio 2001 che modifica la Decisione 2000/418/CE riguardo alle importazioni dal Brasile e da Singapore. 4. Misure per il controllo dell’alimentazione animale 4.1. Alimentazione e controllo della produzione di mangimi Si riportano qui di seguito i divieti per l’alimentazione animale ed i provvedimenti relativi agli scambi internazionali per la cui analisi dettagliata si rimanda al capitolo 5. 4. 1.2. Divieti per l’alimentazione animale • Decisione 91/516/CEE – Stabilisce l’elenco degli ingredienti vietati nella produzione di alimenti composti per animali. • Decisione 94/381/CE del 27 giugno 1994 concernente misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi e che impone agli Stati membri di vietare la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da tessuti di mammiferi. • Ordinanza 28.07.1994;: “ Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi. Contenuto della norma: viene fissato il divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi, però con deroga per la somministrazione ai ruminanti di proteine da mammifero non ruminante. • Decisione 95/60/CE del 6 marzo 1995 di modifica della Decisione 94/381/CE. • Ordinanza 30.03.1995;: “Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi”.Contenuto della norma: il divieto di somministrare proteine ottenute da mammiferi non si applica ai seguenti prodotti: latte, gelatine, aminoacidi ottenuti da taluni prodotti, fosfato bicalcico e plasma essiccato. • Ordinanza 19.08.1996;: “Ulteriore modifica dell’ordinanza 30.03.1995, modifica dell’ordinanza 28.07.1994 “. Contenuto della norma: gli aminoacidi e i peptidi utilizzati per l’alimentazione dei ruminanti devono essere sottoposti a un adeguato trattamento. ___________________________________________________________________________________________ 123 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE • Ordinanza 30.04.1997;: ”Misure di protezione per quanto riguarda la BSE e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi”. Contenuto della norma: viene fissato il divieto di somministrare ai ruminanti mangimi contenenti proteine derivate da tessuti animali. • Decreto del Ministero per le politiche agricole del 16.10.1997; oggetto:”modifiche all’allegato III della legge 15.02.1963, n° 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi “.Contenuto della norma: viene stabilito l’obbligo della segnalazione sull’etichetta dei mangimi semplici, costituiti da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di riportare la seguente indicazione: vietata la somministrazione di questi mangimi ai ruminanti”. • Decisione 99/129/CE del 29 gennaio 1999 che modifica per la seconda volta la decisione n° 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi. • Ordinanza 16.07.1999;: “Modifica dell’ordinanza 28.07.1994 “.Contenuto della norma: viene abrogata l’Ordinanza 30.04.1997 e dunque ristabilito il divieto di somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi. • Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 settembre 1999- G.U. n° 118 del 23 maggio 2000- “Orientamenti per l’identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell’ambito dei controllo ufficiale degli alimenti per animali- supplemento n.14”. • Il Decreto Ministeriale 7.1.00 e successive modificazioni “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, nel capitolo riguardante i mangimi ha come obiettivo l’istituzione di un’anagrafe nazionale degli impianti di produzione e distribuzione degli alimenti per animali prevedendo l’ispezione degli impianti di produzione mangimi ogni cinque mesi. Nel caso di riscontro di positività per proteine derivanti da tessuti di mammiferi prevede il rintraccio di tutti gli allevamenti in cui è stato impiegato il mangime positivo. • Ordinanza 17.11.2000 “Modificazione dell’ordinanza 28.07.1994”. Contenuto della norma: viene fatto divieto di somministrazione agli erbivori mangimi contenenti proteine derivate da tessuti animali, nonché di somministrazione a tutte le specie animali alimenti contenenti i rifiuti di origine animale di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n° 508/92 (animali morti). • Decisione 2000/766/CE del 4 dicembre 2000 relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell’alimentazione degli animali. Dispone il blocco in tutta l’U.E., fino al 30 giugno 2001, dell’utilizzo delle farine di carne e simili nell’alimentazione di tutti gli animali da reddito ad eccezione delle farine di pesce per i non ruminanti. • Decisione 2001/2/CE del 27 dicembre 2000 recante modifica della Decisione 2000/418/CE che vieta l’impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali. • Decisione 2001/9/CE del 29 dicembre 2000 in merito a misure di controllo necessarie per l’attuazione della Decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili ed alla somministrazione di proteine animali. Disposizioni aggiuntive in merito ad alcune categorie di farine animali (di pesce, farine idrolizzate, ecc.) e loro import-export. • Decisione 2001/25/CE del 27 dicembre 2000 che vieta l’impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali. • Decisione 2001/165/CE del 27 febbraio 2001 che modifica la Decisione 2001/9/CE. 4.1.2. Provvedimenti relativi agli scambi internazionali di alimenti per animali • Telegramma del Min. San. Prot. N° 600.3/340/2.IMP/8603 del novembre 1989; oggetto: “divieto d’importazione di farine di carne e ossa e mangimi contenenti tali prodotti ottenuti da ___________________________________________________________________________________________ 124 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE ruminanti provenienti da Regno Unito e Irlanda da destinare all’alimentazione di bovini, caprini e ovini”. Contenuto della norma: a garanzia del rispetto di quanto contenuto nell’oggetto del telegramma si richiede che i certificati sanitari di scorta ai mangimi riportino la dicitura: “ i prodotti di cui al presente certificato non sono stati fabbricati con farine di carne ed ossa provenienti da bovini, ovini e caprini”. • Telegramma Min. San. Prot. 600.3/340/2/2244 del 30.03.1996; oggetto: “ misure di protezione nei confronti della BSE - Regno Unito.” Contenuto della norma: estensione del divieto di introduzione dal Regno Unito di farine di carne o di ossa ottenute da tutti i mammiferi (non solo dai ruminanti). • Telegramma Min. San. Prot. N° 600.3/340/2/4796 del luglio 1996; oggetto:” divieto di introdurre in Italia, provenienti dalla Svizzera, farine di carne e di ossa derivate da mammiferi e destinate all’alimentazione zootecnica “. Contenuto della nota: il divieto di introduzione in Italia viene esteso alle farine di carne destinate ad uso zootecnico provenienti dalla Svizzera ; tale divieto era già stato applicato ai bovini ed ai prodotti da essi ottenuti. • Telegramma Min. San. Prot. N° 600.3/340/AG/2170 del marzo 1997; oggetto:”divieto di introduzione dalla Repubblica d’Irlanda di farine di carne o di ossa ottenute da bovini, ovini e caprini”. Contenuto della norma: divieto di introduzione in Italia dei sopraesposti materiali, anche se solo in transito. • Nota del Min. San. Prot. N° 600.3.4/340/AG/2603 del 16.04.1997; oggetto: “ farine di carni irlandesi- revoca misure restrittive “. Contenuto della norma: viene revocato il divieto di introdurre in Italia farine di carne o di ossa e di prodotti contenenti tali materiali ottenuti da bovini, caprini e ovini, in provenienza dalla Repubblica d’Irlanda. • Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n° 360 - G.U. n° 246 del 19 ottobre 1999- “Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell’articolo 19 della direttiva 95/25/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi”. 4.2. Eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato di rifiuti di origine animale Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 la Comunità Europea ha regolamentato la trasformazione dei materiali a rischio di origine animale provenienti da allevamenti e da industrie alimentari ai fini della produzione di alimenti ad uso zootecnico e di prodotti tecnico destinati all’industria (cosmesi, lubrificanti, combustibili, fertilizzanti ecc.). Il presupposto fondamentale per il recupero di questi particolari rifiuti animali era quello del trattamento termico, eventualmente associato a solventi per l’estrazione del grasso, che assicurasse l’eliminazione dei microrganismi patogeni. Il controllo sanitario era sostanzialmente rivolto ad accertare al termine del processo di trasformazione l’assenza di spore di clostridi (come indicatore dell’efficacia dei trattamenti) e l’assenza di salmonelle (corretto immagazzinamento delle farine di carne e controllo della ricontaminazione dei materiali dopo il trattamento termico). Soltanto dopo la metà degli anni ’90 si introduce l’obbligatorietà di trattamento a pressione delle farine di carne ottenute da materiali ad alto rischio, successivamente estesa anche al sego bovino. Con le misure riguardanti l’obbligo di distruzione dei materiali a rischio specifico per BSE (SRM) l’obbligo di trattamento a pressione ha contribuito efficacemente a minimizzare il rischio di presenza dell’agente infettante nelle farine animali destinate ad uso zootecnico. Le ___________________________________________________________________________________________ 125 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE ricerche svolte a livello internazionale hanno infatti dimostrato che il trattamento termico a pressione è in grado di ridurre in modo significativo l’eventuale infettività dei rifiuti animali rendendo trascurabile il rischio di diffusione della BSE. Con l’emanazione delle disposizioni riguardanti la distruzione dei materiali specifici a rischio BSE (SRM) la maggior parte delle industrie di trasformazione dei rifiuti è stata indotta a passare da industria di trasformazione ad industria che offre servizi di smaltimento rifiuti con onere totalmente a carico dei produttori di rifiuti. Le conseguenze di questo brusco passaggio, ancora evidenti, sono alla base di forti tensioni tra i produttori di rifiuti animali, che non sono disponibili ad accollarsi totalmente l’onere dello smaltimento, e le imprese di trasformazione che non solo non ricavano più alcun utile dalla vendita delle farine animali ma sostengono costi elevati per l’incenerimento delle stesse. • Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali dopo essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato. • Decisione della Commissione 92/562/CE del 17 novembre 1992, relativa all’approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali a rischio. • Decreto Legislativo 14 Dicembre 1992 n. 508: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE”. Il provvedimento identifica i rifiuti di origine animale ad alto e a basso rischio, stabilendone i procedimenti di raccolta, trattamento, trasformazione e distruzione atti a distruggere gli agenti patogeni eventualmente presenti, per evitare la trasmissione attraverso i mangimi. • Decisione 94/382/CE del 27 giugno 1994, sull’ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell’inattivazione degli agenti dell’encefalopatia spongiforme. • Decisione 96/449/CE del 18 luglio 1996 relativa alle condizioni di lavorazione di rifiuti provenienti da mammiferi nell’intento di neutralizzare gli agenti dell’encefalopatia spongiforme: 133 °, 3 Bar e 20 minuti - ora sostituita dalla 1999/534 che introduce condizione di lavorazione per il sego. • Ordinanza 19 Agosto 1996: "Ulteriore modificazione dell'Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente: misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta di proteine derivate da mammiferi e ulteriori disposizioni sulle materie prime impiegate per la produzione di gelatine destinate ad uso alimentare umano". Dispone i parametri di trattamento per la produzione di aminoacidi e peptidi da pelli e carnicci e vieta la produzione di gelatine con parti di bovini provenienti dal Regno Unito. • Decisione della Commissione 97/735/CE del 21 ottobre 1997, relativa alle misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni rifiuti animali di mammiferi. • Decreto Legislativo del 13 aprile 1999, n°123 - Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione animale. ___________________________________________________________________________________________ 126 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE • Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle EST, che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione stabilisce che, a decorrere dal 1 aprile 1997, tutti i rifiuti animali di mammiferi devono essere trasformati nel rispetto dei parametri minimi di 133°C, 20 minuti, 3 Bar, che sono considerati i più efficaci ai fini dell’inattivazione degli agenti della scrapie e della BSE. • Decreto 7 Gennaio 2000 istituisce l’anagrafe nazionale degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale destinati al consumo animale. I titolari di detti impianti devono comunicare al Ministero della Sanità la provenienza dei rifiuti animali trattati, distinta per specie, la quantità di farine di carne prodotte annualmente, l’esistenza o meno di linee separate per la produzione e lo stoccaggio delle farine con tessuti di mammiferi e non. I Servizi veterinari delle A.S.L. effettuano gli atti di vigilanza previsti dall’articolo 10 del D.L.vo 508/92. 5. Misure per la salvaguardia del consumatore 5.1. Misure concernenti il materiale specifico a rischio L’adozione da parte dell’UE o dei singoli Paesi di misure di polizia veterinaria via via più restrittive sia negli scambi intracomunitari sia nel commercio nazionale di bovini vivi o macellati (es. Francia) ha rapidamente imposto un’armonizzazione comunitaria dei divieti posti a salvaguardia dei consumatori. La misura più efficace nei confronti dei consumatori è rappresentata dall’eliminazione e distruzione degli organi ove può aver sede il prione nelle varie fasi di sviluppo della malattia, tenuto conto, quindi, dell’età degli animali. Il comitato tecnico scientifico della Commissione CE ha redatto un elenco di organi, anche non destinati abitualmente al consumo, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, da escludere dall’alimentazione umana ed animale. Dapprima le misure restrittive hanno imposto la distruzione dei più importanti organi a rischio (testa e midollo spinale) appartenenti a bovini da macello di età superiore all’anno provenienti da Paesi ove era segnalato almeno un caso di BSE autoctono ma, a partire dalla seconda metà del 2000, le misure sono state estese a tutti i bovini da macello e a nuovi organi quali l’intestino e la colonna vertebrale. Queste misure hanno oggettivamente contribuito a salvaguardare in modo efficace la salute pubblica e a ridare fiducia ai consumatori di carne ma hanno imposto la necessità di ristrutturare complessivamente il settore della trasformazione dei rifiuti animali per ritrovare un nuovo equilibrio tra esigenze sanitarie, ambientali e produttive. Ancora oggi lo smaltimento dei materiali a rischio specifico rappresenta un vero problema e l’assenza di soluzioni alternative al vecchio sistema ha finora prodotto un impressionante accumulo di farine animali pretrattate ed immagazzinate in attesa di essere incenerite o utilizzate nei cementifici. • Decisione 97/534/CE del 30 luglio 1997 relativa al divieto di impiego dei materiali a rischio. ___________________________________________________________________________________________ 127 MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
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