REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI - CITTA' DI CAMPOBASSO

Pagina creata da Mattia Scognamiglio
 
CONTINUA A LEGGERE
CITTA’ DI CAMPOBASSO

     REGOLAMENTO
 IN MATERIA DI TUTELA E
BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17 luglio 2017
INDICE
TITOLO I
I Principi
Art. l – Principi generali
Art. 2 - Valori etici, culturali e sociali
Art. 3 - Competenze del Sindaco
Art. 4 - Tutela degli animali

TITOLO II
Garante per la tutela ed il benessere degli animali
Art. 5 - Nomina, attività e funzioni del Garante

TITOLO III
Definizione ed ambito di applicazione del Regolamento
Art. 6 - Definizioni
Art. 7 - Ambito di applicazione
Art. 8 - Esclusioni

TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 9 - Associazioni di protezione animale
Art.10 - Iniziative del Comune di Campobasso
Art. 11 - Detenzione di animali
Art. 12 - Maltrattamenti di animali
Art. 13 - Abbandono di animali
Art. 14 - Avvelenamento
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
Art. 16 - Manifestazioni, spettacoli e mostre
Art. 17 - Esposizione di animali e vendita
Art. 18 - Norme di comportamento per i detentori di cani
Art. 19 - Aree riservate e “dog park”
Art. 20 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
Art. 21 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti al
pubblico

TITOLO V
Prevenzione del randagismo canino
Art. 22 - Programma
Art. 23 - Anagrafe canina
Art. 24 - Cattura di animali liberi
Art. 25 - Ricovero dei cani randagi
Art. 26 - Rinuncia del cane e ricovero presso il canile/rifugio comunale
Art. 27- Affidi ed adozioni

TITOLO VI
Gatti
Art. 28 - Definizioni
Art. 29 - Protezione dei gatti
TITOLO VII
Volatili e animali acquatici
Art. 30 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VIII
Tutela degli animali dai possibili danni derivanti dall'uso di materiale esplodente
Art. 31 - Limitazioni orarie durante le festività natalizie nell’utilizzo di fuochi artificiali, petardi,
botti, razzi e simili artifici pirotecnici

TITOLO IX
Vigilanza e sanzioni
Art. 32 - Funzioni di vigilanza e di controllo
Art. 33 - Sanzioni amministrative
Art. 34 - Proventi da irrogazioni delle sanzioni
Art. 35 - Disposizioni finali
TITOLO I
                                              I PRINCIPI

                                              Articolo 1
                                           Principi generali

1. Il Comune di Campobasso promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto
delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al
fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente. Condanna
gli atti di crudeltà contro di essi, il loro maltrattamento ed il loro abbandono. Tiene conto, nel
modificare gli assetti del territorio, anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro
esistenza.
2. La città di Campobasso, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli
animali uno degli aspetti qualificanti della propria comunità, che si ispira al rispetto ed alla
tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed, in particolare, verso le specie più vulnerabili, nella
consapevolezza che il rispetto e la cura per gli animali passano attraverso il raggiungimento di un
equilibrato e sereno rapporto di convivenza uomo-animale e non possono prescindere dalla
responsabile ed accorta gestione dell’animale d’affezione.
3. Sono soggetti alla presente normativa gli animali di affezione, ivi compresi quelli che vivono in
libertà, in base alla legge 14. agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), ai Trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, alla legge
regionale n.7 del 2005 ed ai successivi regolamenti attuativi.
4. Sono, inoltre, soggetti alla specifica disciplina contenuta nel Titolo IX, gli animali, a qualunque
specie essi appartengano, impiegati negli spettacoli viaggianti e nei circhi.
5. Il presente Regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il
ricovero, la sterilizzazione, la conduzione in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, la prevenzione
delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo ed
agli altri animali, e pone norme finalizzate alla tutela ed alla proprietà responsabile degli animali
d’affezione, così da garantire un efficace quadro normativo, che agevoli anche la collaborazione
con gli altri soggetti istituzionalmente preposti alle attività di programmazione, indirizzo e
coordinamento.
6. Il Comune, per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti, può avvalersi della
collaborazione delle associazioni di protezione animale, che siano iscritte nell’apposito albo
regionale ed in quello comunale, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'A.S.Re.M. e
delle Forze dell’Ordine.

                                              Articolo 2
                                    Valori etici, culturali e sociali

1. Il Comune di Campobasso, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana,
riconosce e garantisce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le
attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali d’affezione, quale mezzo che concorre
allo sviluppo della personalità e che favorisce la socializzazione ed il trattamento, sotto il controllo
di personale esperto, di situazioni di disagio relazione, cognitivo e/o psicologico, grazie alle
tecniche di pet-terapy.
2. Per tale ragione il Comune di Campobasso promuove ed agevola iniziative, destinate ai cittadini
soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia, tese a garantire l’incontro e la socializzazione
con gli animali d’affezione ed a promuovere, nel sistema educativo dell’intera popolazione, il
rispetto degli animali ed il principio della corretta e serena convivenza con gli stessi, favorendo la
diffusione della cultura del possesso/della proprietà responsabile, quale presupposto indispensabile
per realizzare efficaci politiche di contrasto ai fenomeni dell’abbandono e del randagismo.

                                            Articolo 3
                                       Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice civile, esercita la tutela e la cura
delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente alla stato libero nel territorio
comunale.
2. Al Sindaco, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla
osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla
difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente
regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

                                               Articolo 4
                                          Tutela degli animali

1. II Comune di Campobasso:
a - riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del
rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
b - in base alla legge 281/1991 ed alla L.R. n. 7/2005, promuove e disciplina la tutela degli animali
da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono;
c - si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite
agli animali dalle leggi dello Stato;
d - condanna e persegue, inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli
animali.

                                TITOLO II
            GARANTE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

                                             Articolo 5
                               Nomina, attività e funzioni del Garante

1. E' istituito il garante per la tutela ed il benessere degli animali, figura di nomina sindacale, che
opera, gratuitamente, per l'affermazione e la difesa dei principi e valori fondamentali per il
benessere e la protezione degli animali.
2. Il garante promuove iniziative di sensibilizzazione, crescita culturale ed educativa sui temi della
tutela degli animali. Favorisce la diffusione dell'informazione e della conoscenza delle norme che
regolano la materia. Incoraggia la relazione con le associazioni protezionistiche ed animaliste
presenti sul territorio. Con esse sviluppa un dialogo ed un confronto sui temi della tutela degli
animali per un miglior coordinamento delle iniziative in programma, per un maggior livello di
collaborazione con le Istituzioni e per un'integrazione efficace dei contributi della società civile. Si
relaziona con i singoli cittadini e con le istituzioni al fine di far crescere la sensibilità sulle esigenze
di salvaguardia, difesa e valorizzazione dei principi di tutela e protezione degli animali.
Rappresenta un elemento di raccordo con Enti pubblici ed istituzioni per l'attuazione ed
applicazione di leggi e regolamenti. Raccoglie proposte e segnalazioni da parte di singoli cittadini,
delle associazioni professionali e di quelle protezionistiche ed animaliste, in merito a problematiche
specifiche presenti in città. Comunica le esigenze, i problemi aperti e le proposte al Sindaco,
collaborando nel progettare provvedimenti specifici volti a migliorare le condizioni per il rispetto
degli animali in citta. Segnala alle Autorità competenti, carenze, disfunzioni, nonché fatti
configurabili come ipotesi di reato in materia di maltrattamento degli animali.

                                TITOLO III
         DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

                                             Articolo 6
                                             Definizioni

1. La definizione generica di "animale" si applica a tutte le specie e razze di animali, vertebrati ed
invertebrati, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento, per "animale d'affezione" si intendono quelli che stabilmente od
occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività
utili all'uomo. Si riconosce altresì la qualifica di "animale d'affezione" a qualsiasi esemplare di
qualsivoglia specie che sia detenuto a mero scopo di compagnia.
3. Sono considerati "randagi" quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/'91 che
vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
4. Sono considerati "vaganti" quegli animali che circolano liberamente sul territorio, di cui non sia
stata accertata l'appartenenza.
5. Con il termine "detentore" si intende la persona che, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente,
detenga l'animale, anche in stato di libertà o semilibertà. Il detentore è responsabile della custodia e
del benessere dell'animale, della sua salute e riproduzione; uguale responsabilità ha verso la prole
dell'animale. Il detentore, in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento, è il soggetto
destinatario delle sanzioni previste.

                                            Articolo 7
                                       Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o
dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Campobasso.
2. Le norme previste dai successivi articoli che riguardano la detenzione di animali, il
maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura, devono comunque considerarsi valide
per qualsiasi animale.

                                              Articolo 8
                                              Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento, ove incompatibili con la specifica disciplina di settore,
non si applicano:
1) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici o ad esso connesse in
quanto regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria;
2) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche
disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di
cui alla L. 157/92;
3) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai
sensi della normativa vigente; 4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione; 5) alle attività di
ricerca scientifica previste dalla vigente normativa.
2. Resta fermo, anche rispetto alle attività sopra elencate, il divieto di infliggere sofferenza ed il
rinvio alle norme di cui al Titolo IX bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), artt. 544
bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-sexies del Codice Penale.

                                          TITOLO IV
                                    DISPOSIZIONI GENERALI

                                             Articolo 9
                                 Associazioni di protezione animale

1. Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati
il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune a
sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animali.
A tal fine:
a) possono entrare nelle strutture di ricovero comunali, rispettando mansioni, compiti ed orari
contenuti in uno specifico disciplinare, adottato da questa Amministrazione per migliorare il
funzionamento complessivo della struttura ed evitare una sovrapposizione di competenze;
b) collaborano alla:
    • segnalazione di animali vaganti;
    • denuncia di casi di maltrattamenti ed abbandono;
    • vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio
        comunale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i
programmi di cui al presente regolamento, anche, eventualmente attraverso finanziamenti di
progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, compresi i programmi finalizzati al
contenimento del randagismo (adozioni e sterilizzazioni).
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono quelle iscritte nel registro regionale delle organizzazioni
di volontariato, come previsto all'art. 3 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 9, in applicazione
della legge 11 agosto 1991 n. 266.

                                              Articolo 10
                               Iniziative del Comune di Campobasso

1. ll Comune di Campobasso direttamente e/o attraverso la collaborazione dei soggetti di cui all'art.
9:
     a) provvede alla costruzione e gestione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di
        quelli esistenti, nel rispetto delle norme di cui al regolamento regionale 21 marzo 2006 n. 1;
     b) promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali
        abbandonati;
     c) promuove, in collaborazione con la Regione, con le Associazioni di protezione animali di
        cui all’art. 9, con l'Ordine dei medici veterinari e con l'A.S.Re.M., iniziative di informazione
        e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la tutela e contro
        l'abbandono degli animali;
d) esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza di leggi nazionali e regionali nonché dei
      relativi regolamenti regionali attuativi vigenti in materia di protezione degli animali e alla
      difesa del Patrimonio zootecnico;
   e) provvede, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'A.S.Re.M., al ricovero, alla
      custodia ed al mantenimento temporaneo dei cani e degli altri animali, nelle strutture di cui
      alla lettera a), fino alla restituzione ai proprietari o detentori, fatti salvi gli obblighi previsti
      dalla legge per questi ultimi e quanto disposto dal successivo articolo;
   f) provvede all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è
      possibile la restituzione;
   g) dispone il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli organi di vigilanza,
      relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o a
      privati, a spese del proprietario e/o del detentore.

                                             Articolo 11
                                        Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici
veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le
naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono, nonché in base alle
dimensioni ed all’età.
4. A tutti gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la
possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

                                            Articolo 12
                                     Maltrattamenti di animali

1. In materia di maltrattamenti di animali si applica quanto previsto dal Titolo IX bis (Dei delitti
contro il sentimento per gli animali), artt. 544 bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-sexies
del Codice Penale e dal Regolamento regionale n. 1/2006.
In merito alle modalità di detenzione e trasporto, è vietato:
    a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a
       rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
    b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato
       di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
    c) tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse, garage
       o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno
       dell'appartamento;
    d) detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad
       eccezione di uccelli e piccoli roditori;
    e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti
       (angustio poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti
       tipici della specie;
    f) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
    g) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in
       particolare a scopo di scommesse e combattimento tra animali;
h) vendere animali colorati artificialmente;
    i) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori
        delle auto;
    j) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni
        fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta,
        ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
    k) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
2. Per quanto concerne più specificatamente i cani, il Regolamento regionale n. 1/2006 dispone che
la catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno 5 metri se fissa, oppure di almeno tre
metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. I collari devono essere sufficientemente larghi, in modo da non procurare piaghe e sofferenze. E'
fatto assoluto divieto del collare elettrico o di altro analogo strumento che provoca effetti di dolore
sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.
4. In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, salvo che il fatto non
costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

                                             Articolo 13
                                         Abbandono di animali

I. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia
appartenenti alla fauna autoctona o che esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna
autoctona, autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione
amministrativa prevista dal presente regolamento.

                                              Articolo 14
                                             Avvelenamento

1. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto
il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere
animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite
con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'A.S.Re.M. e/o dipendenti
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione e alla Procura
della Repubblica tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta
segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si
sono verificati.
3. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, salvo che il fatto non costituisca reato,
si applica la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

                                             Articolo 15
                   Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in
premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste
(regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a
scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la
chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al presente regolamento.

                                            Articolo 16
                                 Manifestazioni, spettacoli e mostre

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l’utilizzo degli animali, ad eccezione dei
circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell’elenco di cui all’art. 15 della
L.R. 59/2009, soggetti, oltre che all’osservanza delle linee guida CITES (convenzione
internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri
per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della
L. 426/98, alla specifica disciplina dettata nel Regolamento comunale che disciplina le attività di
spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.

                                            Articolo 17
                                  Esposizione di animali e vendita

1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere,
animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al
successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il
tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di
cibo.
3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali deve essere effettuata
avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo
ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le caratteristiche etologiche e le
specifiche prescrizioni del presente regolamento.
4. Per le dimensioni dei contenitori in cui ospitare cani, gatti ed altri mammiferi da compagnia
oppure sauri, serpenti, e tartarughe, dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire costrizioni
o sofferenza fisica/psichica degli animali in questione, oltre che rispettate le specifiche prescrizioni
in materia.
5. I contenitori di cui al comma precedente dovranno essere oscurati, o posti in luogo oscuro,
durante le ore notturne.
6. Ogni esercizio commerciale di cui al presente articolo è obbligato alla tenuta di un registro di
carico e scarico dove andranno annotati tutti i movimenti, in entrata ed uscita, degli animali
dall’esercizio stesso, assieme alle generalità complete degli acquirenti. Le pagine del registro
dovranno essere numerate e vidimate con timbro della ASREM o dell’Ufficio Animali del Comune.
Il registro dovrà essere sempre a disposizione degli organi addetti alla vigilanza.
7. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere
effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere
provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del
presente regolamento.
8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali,
hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal
sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i
volatili valgono anche le disposizioni di cui al presente regolamento relative alle dimensioni delle
gabbie.
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene
disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

                                          Articolo 18
                          Norme di comportamento per i detentori di cani

1. Il proprietario, il possessore ed il detentore del cane hanno l'obbligo di custodia, governo e
mantenimento del cane nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in
modo da non nuocere alle persone o agli altri animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052
c.c. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è
responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo prova del caso fortuito".
3. Ai cani accompagnati dai proprietari o dal detentore, a qualunque titolo, è consentito l’accesso
nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi i parchi e i giardini, a condizione che siano
condotti al guinzaglio e che siano dotati di museruola, qualora previsto; la museruola deve essere
utilizzata ogni qual volta è necessaria al fine di evitare che gli animali possano determinare danno o
disturbo a persone o ad altri animali.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio ed, eventualmente, senza museruola, nei “dog park”
nelle aree di “sgambamento” appositamente individuate, delimitate e segnalate, di cui all’art. 19 del
presente regolamento.
5. Nei giardini, nelle aree verdi, nelle strade, piazze, sui marciapiedi, nei riquadri delle alberature,
negli attraversamenti stradali, davanti agli accessi alle abitazioni, negli spazi prospicienti i negozi
ed i giardini pubblici, in ogni altro luogo e/o spazio pubblico o aperto al pubblico o di uso pubblico,
è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dai cani.
6. Nei medesimi luoghi indicati al comma 4, è fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto
dell’obbligo di immediata raccolta delle deiezioni solide dei cani portati al seguito, strumenti (quali
buste e/o sacchetti di materiale idoneo, anche senza paletta o pinze) atti a garantire l’asportazione
degli escrementi e la completa pulizia dell’area; tali strumenti dovranno essere esibiti su richiesta
dei soggetti incaricati dell’osservanza del presente regolamento; quanto raccolto ed opportunamente
chiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti.
7. E’ vietato condurre i cani, che devono espletare i propri bisogni fisiologici, in quelle zone dei
parchi e/o giardini cittadini appositamente attrezzati con giochi per bambini, zone dalle quali, anche
ove non delimitate e segnalate, gli stessi dovranno essere tenuti ad opportuna distanza, a tutela della
incolumità dei bambini e degli stessi animali d’affezione.
8. I cani a guardia di case o aree di pertinenze delle stesse devono essere tenuti in modo che non
possano aggredire o comunque arrecare danno; i proprietari devono segnalare con appositi cartelli
la loro presenza e devono, inoltre, impedire che nelle ore notturne e di riposo i cani arrechino
fastidio alla quiete pubblica, entro i limiti dell'ordinamento giuridico vigente in materia.
9. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori dei precetti e/o dei divieti posti dal presente
articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
10. Le disposizioni del presente articolo e le relative sanzioni non si applicano ai detentori dei cani
in servizio di guida per i non vedenti o di supporto a disabili, delle forze armate, delle forze di
polizia, della protezione civile e dei vigili del fuoco.
Articolo 19
                                    Aree riservate e “dog park”

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento”
dei cani o veri e propri “dog park”, nei quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur
dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea
museruola, se in detta area sono presenti altri cani e sussiste il pericolo di reciproche aggressioni.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle "aree di sgambamento” dei cani e nei dog park gli accompagnatori sono tenuti al rispetto
degli obblighi imposti dall'art. 18, comma 6, del presente regolamento, pena l’applicazione della
sanzione prevista dal presente regolamento in caso di violazione di tali obblighi.

                                          Articolo 20
                      Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E’ consentito l’accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti
nel Comune di Campobasso.
2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per
i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico
dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o
alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie
selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà,
tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia;
quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.
6. In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, salvo che il fatto non costituisca
reato, si applica la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.
7. Le disposizioni del presente articolo e le relative sanzioni non si applicano ai detentori dei cani in
servizio di guida per i non vedenti o di supporto a disabili, delle forze armate, delle forze di polizia,
della protezione civile e dei vigili del fuoco.

                                           Articolo 21
    Accesso degli animali negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti al
                                            pubblico

1. In caso di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
con animali al seguito, il proprietario o detentore a qualunque titolo deve munirsi di idonei
strumenti per la rimozione delle deiezioni, con l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
Per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze o palette o sacchetti di plastica o sacchetti
monouso di materiale idoneo alla raccolta ed a garantire la completa pulizia dell’area e la
immediata asportazione degli escrementi di animali.
2. Nei luoghi sensibili, quali ambulatori medici, asili e scuole, case di riposo ecc., può essere
espressamente autorizzato l’ingresso di animali d’affezione per lo svolgimento di attività di “pet-
therapy”.
3. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 1, salvo che il fatto non costituisca reato,
si applica la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo e le relative sanzioni non si applicano ai detentori dei cani in
servizio di guida per i non vedenti o di supporto a disabili, delle forze armate, delle forze di polizia,
della protezione civile e dei vigili del fuoco.

                                      TITOLO V
                         PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO

                                              Articolo 22
                                              Programma

1.Il Comune promuove iniziative mirate al ridimensionamento del randagismo canino sul proprio
territorio, attua strategie di contrasto al fenomeno, mette in campo azioni volte alla prevenzione, tra
le quali:
a) pubblicizzazione e controllo dell'anagrafe canina, al fine di far identificare tutti i cani presenti sul
territorio comunale mediante applicazione di microchip e conseguente registrazione nella banca dati
informatica dell'anagrafe canina tenuta presso l'A.S.Re.M.;
b) realizzazione di un programma di controllo delle nascite di cucciolate indesiderate, anche
mediante campagne straordinarie di sterilizzazione;
c) realizzazione di iniziative incisive per favorire l'affidamento dei cani randagi catturati - come nel
caso della previsione di buoni per spese veterinarie (previa convenzione con i medici-veterinari
aderenti) da assegnare a chi adotta cani ospiti del canile/rifugio comunale, con il duplice obiettivo di
dare loro una vita più dignitosa e di ridurre le spese di gestione a carico del Comune per il loro
mantenimento nel canile comunale;
d) collaborazione, tramite la ditta convenzionata con l'A.S.Re.M., nella cattura dei cani randagi, da
ospitare, se non adottati o reclamati, nel canile/rifugio comunale;
e) attuazione di iniziative di informazione ed educazione dei cittadini sul corretto rapporto uomo-
animale, sugli obblighi previsti dalle normative vigenti e delle relative sanzioni in caso di
inosservanza, nonché sull'importanza del rispetto delle stesse norme per prevenire il triste fenomeno
dell'abbandono;
f) applicazione rigorosa delle sanzioni da parte dei soggetti preposti al controllo.

                                              Articolo 23
                                            Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale n. 3 del
15 settembre 2008, attuativo della L.R. n.7/2005, ad identificare ed iscrivere il proprio cane in
anagrafe presso il Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. entro i due mesi di vita. In caso di vendita o
cessione prima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata. L'identificazione mediante
microchip può essere fatta da un veterinario libero professionista o da un veterinario dell'A.S.ReM.
In ogni caso al proprietario o possessore del cane verrà rilasciato una certificazione attestante
l'avvenuta microchippatura.
2. Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre Regioni o da altri Stati, sono
tenuti, entro 15 giorni dall'acquisizione dell'animale:
a) per i cani già identificati con microchip che risultino provvisti della certificazione veterinaria e/o
iscritti nella Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al Servizio
veterinario dell'A.S.Re.M. per la registrazione nella banca dati regionale;
b) per i cani già identificati con microchip, che risultino sprovvisti della certificazione veterinaria
e/o non iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazione del cane al servizio veterinario
dell'A.S.Re.M. per la registrazione nella banca dati regionale previo pagamento della relativa
sanzione;
c) per i cani non ancora identificati, all'identificazione e registrazione dei cani stessi previo
pagamento della sanzione relativa.
3. Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.,
utilizzando i vari allegati disponibili anche presso l'Ufficio comunale, le seguenti variazioni che
dovessero verificarsi:
a) entro 15 giorni, il cambio residenza o domicilio, la cessione ad altro proprietario o la morte del
cane;
b) entro tre giorni, in caso di smarrimento o di ritrovamento di un cane.
4. Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso l'A.S.Re.M. dove il cane ò stato registrato.
5. In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non
temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione al Servizio veterinario A.S.Re.M.
6. Nel caso di soppressione dell'animale, alla relativa comunicazione al Servizio Veterinario
A.S.Re.M va allegata copia del certificato veterinario in cui sono riportati i motivi dell'applicazione
dell'eutanasia. Tutti i modelli da utilizzare per le segnalazioni di cui innanzi, (morte, passaggio di
proprietà, cambio di residenza, ecc..) sono scaricabili anche dal sito del Comune di Campobasso.

                                            Articolo 24
                                      Cattura di animali liberi

1. I cani randagi devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M.
competente per territorio. Qualora fosse possibile l'identificazione del proprietario del cane, si dovrà
avvertire l'interessato per la riconsegna dell'animale. Le spese relative alla cattura, alla custodia ed
al mantenimento del cane, sono a carico del proprietario o detentore, qualora se ne conosca
l'identità. Il Comune provvederà a richiedere al proprietario le somme dovute.
2. In caso di cattura di cani risultanti essere di proprietà, le spese di cattura o per trattamenti
profilattici o sanitari sono quantificate di volta in volta dall'A.S.Re.M. o dal veterinario libero
professionista che le effettua, mentre per le spese di mantenimento si applicano le tariffe stabilite
dalla Giunta comunale o, in mancanza, quelle corrispondenti al costo giornaliero medio di cura e
mantenimento in una struttura privata autorizzata.

                                             Articolo 25
                                      Ricovero dei cani randagi

1. La segnalazione di cani vaganti può essere effettuata da chiunque (associazione, privato cittadino,
Ente, ecc.) solo presso il Comando di Polizia Municipale, che deve raccogliere per iscritto tale
segnalazione. La Polizia Municipale, dopo sommari accertamenti, trasmette la segnalazione
all'Ufficio comunale competente, il quale richiede al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M.
l'accalappiamento del cane ed il contestuale ricovero presso il canile comunale sito in località S.
Stefano. Il ricovero di un cane è consentito previa verifica in ordine alla disponibilità di spazi ed
alla collocazione del cane.
2. E' consentito il ricovero urgente di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere
alla pubblica incolumità, considerati tali da parte del Servizio Veterinario competente.
3. Qualora il canile comunale risultasse saturo, il Servizio Veterinario procederà d'ufficio al
ricovero del cane presso strutture idonee e dalla medesima autorizzate, accollando le spese di
ricovero, a partire dal 61° giorno, al Comune, a cui deve inviare comunicazione scritta.

                                           Articolo 26
                  Rinuncia del cane e ricovero presso il canile/rifugio comunale

1. Non è possibile, in linea di principio, rinunciare al proprio cane, se non per motivi gravi e
comprovati.
2. Chi si trova nella condizione di dovere rinunciare al proprio cane, deve fare richiesta al Comune,
indicando esplicitamente nella richiesta stessa i dati identificativi del proprietario e del cane e le
ragioni della rinuncia.
3. Il proprietario deve dimostrare, attraverso gli estremi di iscrizione all'anagrafe canina, che il cane
è in suo possesso da più di sei mesi.
4. L'Ufficio comunale preposto verifica, attraverso il proprio referente comunale, la disponibilità di
posti liberi presso il canile.
5. Verificata la disponibilità di posti liberi, viene comunicato all'interessato la possibilità di
ricovero, invitandolo a versare presso la Tesoreria Comunale un anticipo sulla quota di
mantenimento determinata ai sensi dell’art. 25, comma 2, e calcolata con riferimento a 12 mesi di
ricovero.
6. Alla presentazione della ricevuta di versamento presso il Comune, l'Ufficio comunale competente
in materia di randagismo autorizza il ricovero in canile.
7. Nel caso in cui il cane non sia dotato di microchip o sterilizzato, il proprietario dovrà
preventivamente provvedere a queste incombenze. Diversamente, sarà cura del Comune
provvedere, richiedendo poi il rimborso dei costi sostenuti. Le somme sono dovute per intero senza
possibilità di rimborso né parziale, né totale anche nel caso in cui la permanenza, per qualsiasi
motivo del cane in canile sia inferiore ad un anno.

                                             Articolo 27
                                          Affidi ed adozioni

1. L'attività di adozione ed affidamento dei cani è disciplinata nel modo seguente:
    - I cani ospiti della struttura possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto della
         normativa vigente.
    - I cani entrati come ospiti nella struttura possono essere dati subito in affidamento
         temporaneo, espletate le verifiche sanitarie, In tal caso l'affidatario temporaneo si farà carico
         dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento.
         Trascorsi 60 giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva. L’affidamento
         temporaneo può essere valutato dall’Amministrazione anche per esigenze particolari di cura
         del cane.
    - Il richiedente di un'adozione o di un affido dovrà presentare domanda scritta al gestore del
         canile ed all’ufficio comunale competente, domanda contenente le generalità, l'indirizzo e la
         copia di un valido documento di riconoscimento.
    - La persona che richiede un'adozione o un affidamento dovrà:
         a. avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
         b. conoscere le esigenze fondamentali della specie;
c. non avere precedenti per maltrattamento di animali;
        d. non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani;
        e. non avere chiesto ed ottenuto in affido più di 5 cani nell’anno precedente ovvero più di 10
        cani in tutto l’arco della vita.
        La condizione di cui alla lettera e. potrà essere superata dall’Amministrazione ove a fare
        richiesta di affido o adozione sia una associazione di protezione animali, in persona di chi la
        rappresenta, in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento.
5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, deve essere motivato per iscritto.
6. L'affidatario si impegna anche a restituire l'animale al legittimo proprietario che si presentasse e
si qualificasse nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di sessanta giorni
dall'ingresso dell'animale stesso nella struttura.
7. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere
in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

                                             TITOLO VI
                                               GATTI

                                              Articolo 28
                                              Definizioni

1. 1 gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La
territorialità, già sancita dalla legge 281/'91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il
randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale — o
habitat — dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente
lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato,
urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi,
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita
dai cittadini.
5. Per "gattara" si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del
sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

                                             Articolo 29
                                         Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di
maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. Il Comune, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 9, provvede ad individuare gli areali di
distribuzione delle colonie feline al fine di conoscere la consistenza e la dislocazione. Tale
individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie
di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. Il Comune provvede, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone
abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia
felina.
4. Le colonie feline possono essere gestite da associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La
somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita, ma
deve essere effettuata con modalità tali da garantire igiene e decoro dell’area dove tale
somministrazione ha luogo. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di
un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei
ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e
trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui copra per favorire il loro benessere.
5. E' vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia a asportare o danneggiare gli
oggetti impiegati.
6. I gatti che vivono liberi sono sterilizzati a cura dell'A.S.Re.M. e reinseriti nel loro gruppo
originario, d'intesa con he associazioni animaliste.
7. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura
e spese del proprietario.

                                        TITOLO VII
                               VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

                                             Articolo 30
                              Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanta compatibili, le
norme relative al benessere animale contenute nel presente regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i
contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno
assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano
conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti ii
ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

                              TITOLO VIII
     TUTELA DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'USO DI
                       MATERIALE ESPLODENTE

                                          Articolo 31
Limitazioni orarie durante le festività natalizie nell’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti,
                               razzi e simili artifici pirotecnici

1. E’ fatto divieto, dalle ore 20,00 del 24 dicembre alle ore 7,00 del 25 dicembre di ciascun anno,
nonché dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 7,00 del 1 gennaio di ciascun anno, per i detentori
di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’Articolo 57 del TULPS, né autorizzati
all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo
scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico -fatta eccezione
per le “scintille luminose” (bastoncini luminosi pirotecnici), che non provocano rumore ed hanno
una potenzialità dannosa minima- in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui
possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi pubblici o ad uso pubblico.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al
presente articolo, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
presente regolamento.

                                         TITOLO IX
                                    VIGILANZA E SANZIONI

                                             Articolo 32
                                 Funzioni di vigilanza e di controllo

1 .Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidate alla Polizia
municipale e a tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
leggi e dei regolamenti generali e locali, ai sensi dell'Articolo 27 della legge n. 157 11992, nonché
al Servizio Veterinario A.S.Re.M. per la parte di sua competenza.
2. Per la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento,
nonché, ove consentito per legge, per l’irrogazione delle sanzioni, potranno essere impiegate, previo
apposito protocollo o convenzione con l’Amministrazione Comunale, anche le guardie zoofile
volontarie e/o le guardie ecologiche volontarie munite dei prescritti titoli abilitativi, le quali
svolgeranno i loro compiti -a titolo completamente volontario e gratuito o sulla scorta di
convenzioni che prevedano un rimborso delle spese- in collaborazione con la Polizia Municipale,
con il Servizio Veterinario della A.S.Re.M. e con tutti i soggetti addetti alla vigilanza.

                                            Articolo 33
                                      Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animate di cui è in possesso o detentore è punito
con la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va da un minimo di €
25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' anagrafe canina è punito con la sanzione
amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 500,00.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all' anagrafe canina, ometta di identificarlo mediante microchip
è punito con la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va da un
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
4. Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato nella banca dati, è
punito con la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va da un
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
5. Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito un cane non identificato e registrato nella
banca dati, è punito con la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
18, comma 5, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
8. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
18, comma 6, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
9. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
18, comma 7, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
10. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
20, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che
va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
11. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
21, comma 1, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
12. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’Articolo
31, si applica la sanzione amministrativa edittale prevista dall’art. 7 bis del TUEL, che va da un
minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi
dell'Articolo 13 della Legge n. 689/81.
13. Nella determinazione della sanzione amministrativa -ove il contravventore non scelga il
pagamento in misura ridotta- si applicheranno i criteri di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981.

                                            Articolo 34
                               Proventi da irrogazione delle sanzioni

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiranno in un apposito capitolo di bilancio
da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per tutela e difesa degli animali.

                                             Articolo 35
                                          Disposizioni finali

Per quanta non previsto net presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali,
regionali, regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali. Dalla entrata in vigore del regolamento
decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni
comunali.
Puoi anche leggere