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Atti Parlamentari                            — 1     —                         Camera dei Deputati
                XVIII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

            CAMERA DEI DEPUTATI                                                          N. 3628
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                            DISEGNO DI LEGGE
        PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

                                            (GELMINI)

                Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione
                              delle zone montane

                               Presentato il 24 maggio 2022

   ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente dise-         che definiscono l’estensione della nostra
gno di legge è finalizzato a definire, in           penisola, 147.517,38 chilometri quadrati
modo organico e sistematico, le politiche           sono occupati dai comuni montani. Ne de-
pubbliche destinate ai territori montani e,         riva, quindi, che la superficie montana com-
al contempo, a raccogliere in un testo uni-         plessiva occupa il 49 per cento di quella
tario le varie misure di sostegno alle zone         nazionale.
montane.                                               Analizzando l’andamento demografico
   Giova premettere che, in base ai dati            risulta evidente una diminuzione costante
dell’Unione nazionale comuni, comunità,             della popolazione soprattutto negli ultimi
enti montani (UNCEM), il territorio mon-            anni. A questo riguardo, dal 2011 al 2019
tano comprende 3.524 comuni totalmente              solo nei comuni totalmente montani la
montani e 652 comuni parzialmente mon-              popolazione ha subìto un calo di 149.371
tani, per un totale complessivo di 4.176 su         unità e la densità abitativa media si è
7.904 comuni italiani.                              assestata su 61 abitanti per chilometro
   In due regioni, la Valle d’Aosta e il            quadrato, a fronte di una media nazionale
Trentino-Alto Adige, il 100 per cento dei           pari a 197 abitanti per chilometro qua-
comuni è classificato montano, ma anche             drato.
in altre regioni del nord, del centro, del sud         Determinate zone, soprattutto di alta
e delle isole si raggiungono percentuali di         montagna e di crinale, sono ormai da tempo
assoluto rilievo.                                   abbandonate. In particolare, nei comuni
   In termini di estensione territoriale, su        montani la percentuale di giovani residenti
un totale di 302.073 chilometri quadrati            è mediamente inferiore rispetto ai comuni
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non montani, dato che si inverte se riferito      possono costituire altrettante occasioni di
agli ultrasessantacinquenni. Non solo, dun-       impresa per le attività agricole e com-
que, la montagna si va spopolando, ma va          merciali. L’elaborazione di modelli di svi-
perdendo le sue più vitali energie intellet-      luppo diversificati, misurati sulle specifi-
tuali e lavorative.                               cità territoriali al fine di conservare e
    I servizi essenziali, sia pubblici che pri-   valorizzare la varietà e l’unicità dei ter-
vati, sono di difficile accesso.                  ritori e dei relativi servizi, anche attra-
    Nonostante il crescente sviluppo delle        verso processi sostenibili e innovativi, è
nuove tecnologie dell’informazione, man-          infatti un obiettivo possibile e strategico,
cano nei territori montani infrastrutture         che ha nella diversità territoriale, am-
adeguate alle comunicazioni materiali e           bientale e culturale una sua marcata pe-
immateriali. Il territorio è estremamente         culiarità.
fragile e colpito da fenomeni diffusi di              Tutto questo richiede un’adeguata poli-
dissesto idrogeologico e da incendi bo-           tica nazionale per la montagna, fondata
schivi.                                           sulla collaborazione, ciascuno nell’ambito
    Eppure la montagna, o, meglio ancora,         delle proprie competenze, dello Stato, delle
le montagne – attese le diverse realtà mon-       regioni e degli enti locali.
tane presenti in Italia – custodiscono in-            A questa esigenza risponde il presente
genti risorse naturalistico-ambientali che        disegno di legge, che costituisce non solo
garantiscono servizi eco-sistemici essen-         un vincolo costituzionale ai sensi dell’ar-
ziali per l’intero territorio nazionale, a par-   ticolo 44, secondo comma, della Costitu-
tire dall’acqua e dall’energia elettrica. Per     zione, ma anche la risposta concreta a
fare un esempio, il 71,7 per cento degli          un’esigenza di riforma ormai non più
impianti idroelettrici si trova nei comuni        procrastinabile.
montani.                                              In tale ottica il presente disegno di legge,
    Per superare le condizioni di svantaggio      che ha quali unici precedenti diretti l’ormai
attualmente presenti è necessario moder-          risalente legge n. 991 del 1952 (cosiddetta
nizzare i sistemi di comunicazione – anche        « legge Fanfani ») e la legge n. 97 del 1994,
                                                  risponde all’obiettivo di ridurre le condi-
telematici –, sostenere le attività produttive
                                                  zioni di svantaggio in cui oggettivamente
e consentire alla popolazione residente di
                                                  versano le zone montane, con la previsione
poter fruire di tutti i servizi essenziali, in
                                                  di una serie di misure dirette a sostenere le
condizioni di parità con chi risiede nelle
                                                  attività produttive, a fronteggiare il pro-
altre aree del Paese.
                                                  blema dello spopolamento, a consentire la
    Occorrono politiche che attivino ri-
                                                  fruizione di tutti i servizi essenziali (in
sorse finanziarie oggi diversamente im-
                                                  primis la scuola e la sanità) in condizioni di
piegate e il pieno convincimento degli
                                                  parità con chi risiede nelle altre aree del
attori pubblici e privati che in quei ter-
                                                  territorio nazionale.
ritori sia necessario perseguire un mo-
                                                      Il provvedimento, che è stato presentato
dello di sviluppo non imitativo di quello
                                                  come disegno di legge collegato alla mano-
di pianura, né legato all’idea di una pe-
                                                  vra di bilancio, costituisce un intervento
renne marginalità.                                unico nel suo genere, che ha quali punti di
    Va riconosciuta l’esistenza nelle aree        forza:
montane di una molteplicità di sistemi
produttivi locali, il cui inserimento nei              a) la Strategia nazionale per le mon-
sistemi regionali costituisce un essenziale       tagne italiane, definita con orizzonte tem-
arricchimento di questi ultimi e un’occa-         porale triennale dal Ministro per gli affari
sione per delineare durevoli traiettorie di       regionali e le autonomie, previa intesa in
sviluppo.                                         sede di Conferenza unificata, che indivi-
    Dalla tutela del territorio può inoltre       dua, anche avvalendosi del lavoro istrut-
derivare una rinnovata attenzione alla par-       torio di un tavolo tecnico permanente, le
ticolarità dei luoghi e alla fruizione del        linee strategiche per la crescita e lo svi-
paesaggio, lungo direttrici d’azione che          luppo economico e sociale dei territori
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montani. Una strategia specifica per la         mento delle stesse (salvaguardia dei pa-
valorizzazione dei territori montani è ne-      scoli montani, incentivi agli investimenti e
cessaria per affrontare in modo efficace e      alle attività diversificate degli agricoltori e
con strumenti appropriati alcuni problemi       silvicoltori di montagna, misure fiscali di
storici delle montagne (quali lo spopola-       favore per le imprese montane esercitate
mento, l’invecchiamento della popolazione       da giovani, misura cosiddetta « Io resto in
e la costante e complessiva perdita di          montagna », agevolazioni fiscali per il tra-
servizi e competitività), che si uniscono ai    sferimento di proprietà di fondi rustici in
più recenti e non meno seri effetti ne-         comuni classificati montani).
gativi del cambiamento climatico e della
pandemia. Occorre infatti una strategia             Ulteriori misure di riduzione fiscale, di
che sappia innovare e modernizzare me-          incentivo all’occupazione, di accelerazione
todi e strumenti operativi, promuovendo         della transizione ecologica e digitale po-
la transizione ecologica e digitale in un       tranno, inoltre, essere previste nell’ambito
contesto territoriale tra i più sfidanti,       delle politiche statali e regionali che sa-
come quello montano, in grado di gene-          ranno concordate in sede di Conferenza
rare valore per l’economia e la società;        permanente per i rapporti tra lo Stato, le
                                                regioni e le province autonome di Trento e
      b) il Fondo per lo sviluppo delle         di Bolzano.
montagne italiane, strumento essenziale             L’obiettivo del presente disegno di legge
per l’attuazione della Strategia, che è stato   è elaborare modelli di sviluppo diversifi-
istituito dalla legge di bilancio per il 2022   cati, capaci di far leva sulle specificità
con una dotazione di 100 milioni di euro        territoriali per conservare e valorizzare la
per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a         varietà e l’unicità di paesaggi, servizi, pro-
decorrere dall’anno 2023. Si tratta di ri-      dotti – artigianali e industriali – attra-
sorse aggiuntive rispetto ad ogni altro         verso processi sostenibili e innovativi.
trasferimento ordinario o speciale dello            In sostanza, la montagna, da elemento
Stato a favore degli enti locali o delle        di fragilità e di debolezza, deve e può
politiche per la montagna, con le quali si      divenire un punto di forza del sistema
è inteso offrire una risposta concreta al-      socio-economico nazionale.
l’esigenza del Paese di ridurre le disegua-         L’obiettivo perseguito dal presente di-
glianze sociali e i divari territoriali col-    segno di legge è un obiettivo ambizioso:
locando gli interventi a sostegno della         semplificare e riorganizzare gli assetti isti-
promozione e valorizzazione dei territori       tuzionali in funzione dei bisogni effettivi
della montagna nell’ambito di un disegno        delle persone che risiedono in montagna
politico strategico, realizzabile attraverso    e che qui intendono investire, contra-
un modello di collaborazione tra le re-         stando il rischio dello spopolamento e
gioni, i comuni e il Dipartimento per gli       dell’abbandono delle attività commerciali
affari regionali e le autonomie della Pre-      e produttive.
sidenza del Consiglio dei ministri, che             Si tratta di una riforma che è anche
trova la sua sintesi nella Strategia nazio-     una risposta alle istanze di futuro delle
nale;                                           nuove generazioni, a cui è doveroso guar-
     c) la previsione di una serie di mi-       dare con grande attenzione e cura, nella
sure di carattere strutturale volte ad in-      consapevolezza che i nostri giovani sono
nalzare il livello di qualità dei servizi       il capitale più prezioso, che devono essere
pubblici, in particolare quelli della sanità    incoraggiati a investire, insediarsi e re-
e delle scuole;                                 stare in montagna, per scongiurare l’ab-
                                                bandono di luoghi e comunità che costi-
      d) l’introduzione di incentivi per le     tuiscono un patrimonio prezioso per il
attività di lavoro e imprenditoriali nelle      nostro Paese in ragione della loro bel-
aree montane, al fine di favorire lo svi-       lezza, del paesaggio, della storia, della
luppo economico e sociale delle zone di         cultura e delle tradizioni linguistiche ad
montagna, l’occupazione e il ripopola-          essi indissolubilmente legati.
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   Il disegno di legge è costituito da 19        ministri, su proposta del Ministro per gli
articoli, ripartiti in sei capi.                 affari regionali e le autonomie, previa in-
                                                 tesa in sede di Conferenza unificata, dando
   Il capo I contiene le norme generali.         preminente rilievo al criterio altimetrico. Il
                                                 medesimo decreto definisce, contestual-
    L’articolo 1 indica le finalità che s’in-    mente, l’elenco dei comuni montani che, ai
tende perseguire con l’intervento norma-         sensi del comma 2, viene aggiornato dall’I-
tivo.                                            stituto nazionale di statistica entro il 30
    In particolare, si chiarisce che il di-      settembre di ogni anno, con efficacia a
segno di legge, in attuazione dell’articolo      decorrere dal 1° gennaio dell’anno succes-
44, secondo comma, della Costituzione, è         sivo.
volto a valorizzare le specificità delle zone        Sono in ogni caso classificati montani i
montane al fine di limitarne gli squilibri       comuni che appartengono ad una provincia
economici e sociali rispetto ai territori        interamente montana ai sensi della legge 7
non montani, di favorire il ripopolamento,       aprile 2014, n. 56.
di garantire a coloro che vi risiedono               L’articolo prevede altresì una specifica
l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole    disciplina in caso di fusione o di scissione
accesso ai servizi pubblici essenziali, di       tra comuni montani e comuni non mon-
promuovere l’agricoltura e la gestione fo-       tani, disponendo che conserva la classi-
restale sostenibile, l’industria, il commer-
                                                 ficazione di comune montano il comune
cio, l’artigianato e il turismo e di tutelare
                                                 risultante dalla fusione fra un comune
e valorizzare il patrimonio culturale mon-
                                                 classificato come tale e un comune sprov-
tano.
                                                 visto di tale qualità, e che i comuni
    Si demanda inoltre allo Stato e alle
                                                 risultanti dalla scissione conservano la
regioni l’attuazione delle politiche di soste-
                                                 medesima classificazione di comuni mon-
gno per la tutela e la valorizzazione delle
                                                 tani solo ove, all’esito della scissione, con-
zone montane nel rispetto dei princìpi di
                                                 tinuino a presentare i requisiti previsti dal
sussidiarietà, differenziazione e adegua-
                                                 citato decreto del Presidente del Consiglio
tezza.
                                                 dei ministri.
    Si prevede, infine, che lo Stato pro-
                                                     Nell’ambito dell’elenco dei comuni mon-
muova azioni volte a ottenere il riconosci-
mento della specificità delle zone montane       tani così definito, che verosimilmente sarà
nell’ambito delle istituzioni dell’Unione eu-    più ristretto dell’elenco attualmente ap-
ropea.                                           plicato, il comma 3 permette l’individua-
                                                 zione dei comuni destinatari delle parti-
    L’articolo 2 disciplina la classificazione   colari misure di incentivazione di cui agli
dei comuni montani, definendo l’ambito di        articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno
applicazione della legge, e consente l’indi-     di legge. Questo elenco di comuni, neces-
viduazione dei comuni destinatari di par-        sariamente più ridotto rispetto al primo,
ticolari disposizioni di incentivo previste      che è basato sul criterio altimetrico, è
dal presente disegno di legge.                   definito con un secondo decreto del Pre-
    Attualmente l’elenco dei comuni mon-         sidente del Consiglio dei ministri, adot-
tani, sul quale sono state operate, in prima     tato, entro quarantacinque giorni dall’en-
battuta, le quantificazioni finanziarie, è di    trata in vigore del primo decreto del
4.423 comuni. Se ne rende perciò necessa-        Presidente del Consiglio dei ministri re-
ria una revisione, che possa indirizzare gli     cante la definizione dell’elenco dei co-
interventi di sostegno verso i territori mon-    muni montani, su proposta del Ministro
tani più disagiati.                              per gli affari regionali e le autonomie,
    Ai sensi del comma 1, i criteri per la       sulla base dei dati forniti dall’Istituto na-
classificazione dei comuni montani sono          zionale di statistica, previa intesa in sede
definiti, entro quarantacinque giorni dalla      di Conferenza unificata.
data di entrata in vigore della legge, con           La classificazione è effettuata sulla base
decreto del Presidente del Consiglio dei         dell’adeguata ponderazione del criterio al-
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timetrico in combinazione con gli indici         regionali, presso cui è istituito il suddetto
del calo demografico, della distanza e           Tavolo, che può avvalersi anche della col-
della difficoltà di accesso ai servizi pub-      laborazione delle università e di altri sog-
blici essenziali, dei tempi di collegamento      getti pubblici e privati rappresentativi dei
con i centri urbani mediante i percorsi          settori interessati o comunque dotati di
stradali o ferroviari, della densità delle       comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva
attività commerciali e degli insediamenti        inoltre il medesimo Dipartimento nella pre-
produttivi, del reddito medio pro capite o       disposizione della relazione annuale sullo
del reddito imponibile medio per ettaro.         stato della montagna e nell’elaborazione
                                                 della SNAMI.
   Il capo II verte su organi, risorse e             Alle riunioni del Tavolo partecipano
programmazione strategica.                       anche tre rappresentanti delle regioni, un
                                                 rappresentante dell’Associazione nazio-
    L’articolo 3 contiene la previsione della    nale dei comuni italiani, uno dell’Unione
Strategia nazionale per la montagna ita-         delle province d’Italia e uno dell’UNCEM,
liana (SNAMI), che è definita con un             designati dalla Conferenza unificata, sem-
orizzonte temporale triennale dal Mini-          pre nell’intento di favorire la coopera-
stro per gli affari regionali e le autono-       zione tra le amministrazioni partecipanti
mie, previa intesa in sede di Conferenza         all’attuazione degli interventi previsti dalla
permanente per i rapporti tra lo Stato, le       SNAMI.
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e, per quanto riguarda la               L’articolo 4 dispone in merito al Fondo
possibilità di accesso alle infrastrutture       per lo sviluppo delle montagne italiane, a
digitali, di concerto con il Ministro per        carico del quale è posta la copertura finan-
l’innovazione tecnologica e la transizione       ziaria di tutte le misure previste a sostegno
digitale. In particolare, la SNAMI indivi-       delle zone montane.
dua, nell’ambito delle disponibilità del             Segnatamente si prevede che a decor-
Fondo per lo sviluppo delle montagne             rere dal 2023 il Fondo finanzi gli inter-
italiane, le priorità e le linee strategiche     venti per la tutela e la valorizzazione dei
per la crescita e lo sviluppo economico e        territori della montagna previsti dall’arti-
sociale dei territori montani, garantendo        colo 1, comma 593, della legge di bilancio
la possibilità di accesso alle infrastrutture    per il 2022, che prenderanno più com-
digitali e ai servizi essenziali, il sostegno    piuta forma nella SNAMI, nelle misure di
della residenzialità, delle attività commer-     sostegno previste nei capi III, IV e V del
ciali e degli insediamenti produttivi e il       presente disegno di legge nonché nelle
ripopolamento dei territori. La SNAMI è          iniziative del Ministro per gli affari re-
adottata in armonia con le misure pre-           gionali e le autonomie finalizzate alla
viste dalla Strategia nazionale per lo svi-      realizzazione delle politiche a favore della
luppo delle aree interne del Paese (SNAI),       montagna.
quale politica finanziata con le risorse             È altresì stabilito che una quota parte
delle politiche di coesione e finalizzata a      delle risorse del Fondo, destinata agli in-
contrastare la marginalizzazione e i fe-         terventi di competenza statale e al finan-
nomeni di declino demografico propri delle       ziamento delle campagne informative isti-
aree interne del nostro Paese, in larga          tuzionali sui temi della montagna, per un
parte coincidenti con quelle delle zone          importo non superiore a euro 300.000 an-
montane.                                         nui, possa essere destinata ad attività di
    Al fine di elaborare politiche pubbliche     assistenza tecnica e consulenza gestionale
volte al perseguimento delle finalità sopra      per le azioni e gli interventi, qualora presso
indicate, la disposizione istituisce il Tavolo   il Dipartimento per gli affari regionali e le
tecnico-scientifico permanente per lo svi-       autonomie non siano disponibili adeguate
luppo delle montagne italiane. Si tratta di      professionalità.
una struttura organizzativa di supporto tec-         Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia
nico-scientifico al Dipartimento degli affari    rispetto ad ogni altro trasferimento, ordi-
Atti Parlamentari                          — 6     —                      Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                      A.C. 3628

nario o speciale, dello Stato a favore degli      Servizio sanitario nazionale nonché per
enti locali o delle politiche per la monta-       l’assunzione di incarichi nell’ambito delle
gna, sia rispetto a trasferimenti di fondi        aziende e degli enti medesimi. Lo stesso
europei.                                          comma contiene inoltre una norma di
                                                  immediata applicazione, in quanto pre-
    L’articolo 5 riconosce le professioni della   vede che ai fini dell’accesso preferenziale,
montagna quali presìdi per la conserva-           a parità di condizioni, alla posizione di
zione del patrimonio materiale e immate-          direttore sanitario sia riconosciuta l’atti-
riale delle zone montane.                         vità prestata, per almeno tre anni, dai
    Prevede inoltre che la SNAMI, in armo-        medici nelle strutture sanitarie e socio-
nia con le potestà legislative regionali, pre-    sanitarie ubicate nei territori di monta-
veda specifiche misure per la valorizza-          gna.
zione e la tutela dell’esercizio delle profes-        Al fine di contenere l’impegno finanzia-
sioni della montagna.                             rio connesso al trasferimento in un terri-
                                                  torio di montagna, il comma 2 concede
    L’articolo 6 ha ad oggetto la relazione       annualmente, a decorrere dal 2023, un
annuale del Ministro per gli affari regionali     credito d’imposta, in misura pari al minor
e le autonomie.                                   importo tra il 60 per cento del canone
    Si prevede che, entro il 30 settembre         annuo di locazione dell’immobile e l’am-
di ogni anno, il Ministro per gli affari          montare di euro 2.500, a favore di coloro
regionali e le autonomie, sentita la Con-         che prestano servizio in strutture sanitarie
ferenza permanente per i rapporti tra lo          e socio-sanitarie di montagna e prendono
Stato, le regioni e le province autonome          in locazione un immobile ad uso abitativo
di Trento e di Bolzano, presenti alle Ca-         per fini di servizio.
mere del Parlamento la relazione annuale              Il beneficio è concesso, ai sensi del
sullo stato della montagna e sull’attua-          comma 3, anche a coloro che, per i fini di
zione della SNAMI, con particolare rife-          servizio ivi indicati, acquistano un immo-
rimento al quadro delle risorse destinate         bile ad uso abitativo con accensione di
dallo Stato al conseguimento degli obiet-         finanziamento ipotecario o fondiario; in
tivi della politica nazionale di sviluppo         tale caso il credito d’imposta spetta annual-
delle zone montane.                               mente in misura pari al minor importo tra
                                                  il 60 per cento dell’ammontare annuale del
   Il capo III riguarda la prestazione dei        finanziamento e l’importo di euro 2.500.
servizi pubblici.                                     Il credito d’imposta riconosciuto nelle
                                                  due anzidette forme è utilizzabile, ai sensi
    L’articolo 7 prevede forme di incentiva-      del comma 4, nella dichiarazione dei red-
zione a favore degli esercenti le professioni     diti.
sanitarie e degli operatori socio-sanitari            Il comma 5 dispone che i criteri e le
che prestano la propria attività lavorativa       modalità di concessione del credito d’im-
presso strutture sanitarie e socio-sanitarie      posta siano stabiliti con decreto del Mini-
ubicate nei comuni classificati montani ai        stro dell’economia e delle finanze, di con-
sensi dell’articolo 2.                            certo con il Ministro per gli affari regionali
    In particolare, il comma 1 demanda ad         e le autonomie.
un decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari              L’articolo 8 prevede misure agevolative e
regionali e le autonomie, previa intesa in        premiali per gli insegnanti che prestano
sede di Conferenza permanente per i rap-          servizio nelle aree montane.
porti tra lo Stato, le regioni e le province         A questo proposito, il comma 1 defini-
autonome di Trento e di Bolzano, l’indi-          sce scuole di montagna quelle aventi al-
viduazione dei criteri per valorizzare l’at-      meno una sede collocata in uno dei comuni
tività prestata dai suddetti soggetti ai fini     di cui all’articolo 2 della presente legge.
della partecipazione alle procedure con-             Il comma 2 prevede l’introduzione di
corsuali presso le aziende e gli enti del         forme di incentivazione, costituite da in-
Atti Parlamentari                         — 7     —                       Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3628

crementi del punteggio di servizio, a favore         L’articolo 9 reca norme volte a favorire
dei docenti a tempo determinato in servizio      i servizi di telefonia mobile e l’accesso a
nelle scuole di montagna di ogni ordine e        internet.
grado.                                               In particolare, il comma 1 prevede che
    Ai sensi del comma 3 il servizio valuta-     i contratti di programma relativi alle con-
bile ai fini dell’incentivazione è esclusiva-    cessioni della rete stradale e ferroviaria
mente quello prestato in sedi scolastiche        nazionale dispongano interventi sulle in-
ubicate nei comuni montani, e, in base al        frastrutture di competenza idonei a ga-
                                                 rantire la continuità dei servizi di tele-
comma 4, prescinde dalla circostanza che
                                                 fonia mobile e delle connessioni digitali.
sia prestato in una pluriclasse, dal numero
                                                 Gli interventi sono disposti in mancanza
degli insegnanti che prestano servizio nella
                                                 di analoghe misure già oggetto di finan-
scuola di montagna e dal requisito della         ziamento pubblico (quali, ad esempio, le
residenza nella sede.                            misure previste dal Piano nazionale di
    Al fine di contenere l’impegno finanzia-     ripresa e resilienza) e gli oneri conse-
rio connesso al trasferimento in un terri-       guenti sono posti a carico dei gestori delle
torio di montagna, il comma 5 riconosce          infrastrutture di telefonia mobile e di
annualmente, a decorrere dal 2023, un            connessione digitale.
credito d’imposta, in misura pari al minor           Nel comma 2 si stabilisce che la coper-
importo tra il 60 per cento del canone           tura dell’accesso alla rete internet in banda
annuo di locazione dell’immobile e l’am-         cosiddetta ultralarga rappresenta una prio-
montare di euro 2.500, a favore di coloro        rità per lo sviluppo socio-economico dei
che prestano servizio nelle scuole di mon-       territori montani, specialmente se soggetti
tagna di ogni ordine e grado e prendono in       al rischio di spopolamento, in coerenza con
locazione un immobile ad uso abitativo per       la strategia nazionale italiana per la banda
fini di servizio.                                ultralarga.
    Ai sensi del successivo comma 6, il
credito d’imposta è riconosciuto anche a           Il capo IV contiene le disposizioni in
coloro che, per i fini di servizio ivi in-       materia di agricoltura e foreste.
dicati, acquistano in un comune montano
un immobile ad uso abitativo con accen-              L’articolo 10 concerne la salvaguardia
sione di finanziamento ipotecario o fon-         dei pascoli montani.
diario; in tale caso il beneficio spetta             Il comma 1 affida al Ministro delle
annualmente in misura pari al minor              politiche agricole alimentari e forestali il
importo tra il 60 per cento dell’ammon-          compito di predisporre, sentiti il Ministro
tare annuale del finanziamento e l’im-           per gli affari regionali e le autonomie e il
                                                 Ministro della cultura e previa intesa in
porto di euro 2.500.
                                                 sede di Conferenza permanente per i rap-
    Il credito d’imposta riconosciuto nelle
                                                 porti tra lo Stato, le regioni e le province
due anzidette forme, ai sensi del comma
                                                 autonome di Trento e di Bolzano, linee
7, è utilizzabile nella dichiarazione dei        guida per le regioni finalizzate all’utilizza-
redditi.                                         zione razionale e alla valorizzazione dei
    Il comma 8 dispone che i criteri e le        sistemi pascolivi montani.
modalità di concessione del credito d’im-            Il comma 2 contiene una norma precet-
posta siano stabiliti con decreto del Mini-      tiva a salvaguardia del corretto utilizzo e
stro dell’economia e delle finanze, di con-      della destinazione dei pascoli gravati da usi
certo con il Ministro per gli affari regionali   civici oggetto di concessione o affitto a
e le autonomie.                                  privati
    Il comma 9 prescrive che dall’attuazione
dei commi da 1 a 4 non debbano derivare             L’articolo 11 prevede incentivi agli inve-
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-        stimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di
nanza pubblica.                                  montagna.
Atti Parlamentari                        — 8     —                      Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                    A.C. 3628

    In particolare, agli imprenditori agri-     ristoro nonché soccorso a sportivi e a escur-
coli e forestali che esercitano la propria      sionisti.
attività nei comuni montani e che inve-             Le caratteristiche funzionali dei rifugi,
stono nelle pratiche benefiche per l’am-        comprese quelle degli scarichi e degli im-
biente e il clima è concesso un contributo,     pianti di smaltimento, sono definite dallo
sotto forma di credito di imposta, in           Stato e dalle regioni, con possibilità di
misura pari al 10 per cento del valore          prevedere requisiti igienico-sanitari minimi
degli investimenti effettuati dal 1° gennaio    anche in deroga rispetto alla normativa
2023 al 31 dicembre 2025. Il beneficio, i       statale, in proporzione alla capacità ricet-
cui criteri e modalità di concessione sa-       tiva e alla condizione dei luoghi, restando
ranno stabiliti con decreto del Ministro        comunque impregiudicato il rispetto della
delle politiche agricole alimentari e fore-     normativa di riferimento a tutela dell’am-
stali, di concerto con il Ministro dell’e-      biente.
conomia e delle finanze e sentito il Mi-            La disposizione prevede altresì che i
nistro per gli affari regionali e le auto-      rifugi di montagna di proprietà pubblica
nomie, è cumulabile con altre agevola-          possono essere concessi in locazione, fatte
zioni per le medesime spese, comunque           salve le prioritarie esigenze operative e
nel limite dei costi sostenuti, ed è utiliz-    addestrative del Ministero della difesa.
zabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-         L’articolo 13 individua le finalità del
tivo n. 241 del 1997. La norma chiarisce        capo V, rubricato « Fiscalità montana », volto
che alla misura di riduzione fiscale non        a favorire lo sviluppo economico e sociale,
si applicano le limitazioni all’utilizzo dei    l’occupazione e il ripopolamento delle zone
crediti d’imposta previste dall’articolo 1,     montane.
comma 53, della legge n. 244 del 2007 e             Si precisa che le misure di sostegno
dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.   previste in tale capo sono erogate in con-
    L’individuazione delle pratiche benefi-     formità alle disposizioni del Trattato sul
che per l’ambiente e il clima, quanto agli      funzionamento dell’Unione europea.
imprenditori agricoli, è demandata al Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della        L’articolo 14 introduce misure fiscali di
transizione ecologica, sentito il Ministro      favore per le imprese montane esercitate
per gli affari regionali e le autonomie,        da giovani.
previa intesa in sede di Conferenza per-            La disposizione in esame prevede mi-
manente per i rapporti tra lo Stato, le         sure fiscali di vantaggio in favore delle
regioni e le province autonome di Trento        piccole e microimprese in cui il titolare o
e di Bolzano; per gli imprenditori fore-        almeno uno degli esercenti non abbia
stali le suddette pratiche benefiche cor-       compiuto trentasei anni di età alla data di
rispondono a quelle previste all’interno        entrata in vigore della presente legge, le
                                                quali, a partire dal 2023, intraprendono
dei piani di gestione o strumenti equiva-
                                                una nuova attività nei comuni montani.
lenti di cui all’articolo 6 del testo unico
                                                    In particolare, per il periodo d’imposta
di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018
                                                nel corso del quale la nuova attività è
e agli articoli 4 e 5 del decreto del
                                                intrapresa e per i due periodi d’imposta
Ministro delle politiche agricole alimen-
                                                successivi, è concesso un contributo sotto
tari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato
                                                forma di credito d’imposta, in misura pari
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 di-
                                                alla differenza tra l’imposta calcolata ap-
cembre 2021.
                                                plicando le aliquote ordinarie al reddito
                                                d’impresa determinato nei modi ordinari,
    L’articolo 12 definisce i rifugi di mon-    fino a concorrenza dell’importo di 80.000
tagna configurandoli quali strutture ricet-     euro, e l’imposta calcolata sul medesimo
tive ubicate in zone disagiate o isolate di     reddito applicando l’aliquota del 15 per
montagna e idonee a fornire ricovero e          cento.
Atti Parlamentari                          — 9     —                      Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3628

   La norma precisa che l’agevolazione in         di fondi rustici nei territori montani, com-
questione è riconosciuta esclusivamente nel-      piuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arro-
l’ambito dei comuni montani individuati           tondamento o di accorpamento di pro-
con il decreto del Presidente del Consiglio       prietà diretto-coltivatrici, singole o asso-
dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 2,   ciate, sono soggetti alle imposte di registro
comma 3, del disegno di legge.                    e ipotecaria nella misura fissa e sono
                                                  esenti dalle imposte catastali. Le stesse
   L’articolo 15 disciplina la misura cosid-      agevolazioni si applicano anche a favore
detta « Io resto in montagna », che è tesa a      delle cooperative agricole che conducono
incentivare forme di sostegno alla residen-       direttamente i terreni. Nella sostanza, l’in-
zialità nei territori di montagna.                tervento è volto a far sì che le misure
   La disposizione prevede che, nel caso di       agevolative non siano più applicate – co-
mutuo contratto per l’acquisto di un im-          m’è attualmente – soltanto ai terreni si-
mobile da destinare ad abitazione princi-         tuati ad altitudine non inferiore a 700
pale in comuni totalmente montani con             metri sul livello del mare, ai terreni com-
popolazione residente non superiore a 2.000       presi nell’elenco dei territori montani com-
abitanti, nel periodo d’imposta nel corso         pilato dalla commissione censuaria cen-
del quale è effettuato l’acquisto e nei quat-     trale e ai terreni facenti parte di com-
tro periodi d’imposta successivi, i contri-       prensori di bonifica montana.
buenti che non abbiano compiuto quaran-
tuno anni di età nell’anno in cui l’atto è          Con l’articolo 17 inizia il capo VI, nel
rogato possano beneficiare di una detra-          quale sono raccolte le disposizioni finali.
zione dall’imposta lorda sul reddito in mi-
sura pari:
                                                      L’articolo 17 ha l’obiettivo di promuo-
     a) al 100 per cento degli interessi          vere e incrementare il contributo delle fo-
passivi, entro l’ammontare di euro 500;           reste e del settore forestale nazionale al
     b) all’80 per cento sulla quota degli        conseguimento degli impegni internazio-
interessi passivi che eccede il limite di euro    nali di neutralità climatica entro il 2050. A
500 ma non di euro 1.125.                         tale fine si prevede, per la prima volta
                                                  nell’ordinamento nazionale, l’istituzione di
    La legislazione vigente prevede per tali      uno schema nazionale di certificazione dei
interessi un’aliquota di detrazione pari al       crediti di carbonio forestali generati su
19 per cento e un limite massimo di onere         base volontaria e commercializzabili nel-
detraibile di 4.000 euro.                         l’ambito di un mercato nazionale volonta-
    L’agevolazione si applica ai soli immo-       rio e domestico.
bili non censiti nelle categorie catastali A/1,       L’obiettivo è quello di istituire a livello
A/8 e A/9.                                        nazionale un mercato volontario che rico-
    La norma precisa che l’agevolazione è         nosca e controlli le transazioni dei crediti
riconosciuta esclusivamente nell’ambito dei       di carbonio e agricoli generati da progetti
comuni montani individuati con il decreto         forestali, che da oltre dieci anni si realiz-
del Presidente del Consiglio dei ministri         zano in Italia nell’ambito di accordi volon-
adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3,       tari non regolamentati.
del disegno di legge.                                 Questi mercati sono già riconosciuti e
                                                  gestiti da alcuni governi nazionali europei,
    L’articolo 16 concerne le agevolazioni        che hanno predisposto linee guida di indi-
fiscali per il trasferimento della proprietà      rizzo, le quali prevedono la validazione dei
di fondi rustici situati in comuni montani.       progetti e la certificazione dei crediti ge-
    La disposizione interviene modificando        nerati dal settore primario, per la succes-
l’articolo 9 del decreto del Presidente della     siva registrazione in registri nazionali, ga-
Repubblica n. 601 del 1973, con efficacia         rantendo così il controllo del mercato, la
a decorrere dal 2023, allo scopo di pre-          tassazione dei proventi ed evitando frodi e
vedere che i trasferimenti della proprietà        speculazioni.
Atti Parlamentari                        — 10      —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                     A.C. 3628

   Con il riconoscimento istituzionale, an-            c) la predisposizione di linee guida
che in Italia, di linee guida di indirizzo e     nazionali volte a individuare i criteri per la
con l’ausilio di un registro ufficiale dei       valutazione e l’ammissibilità dei progetti
crediti generati nel territorio nazionale, si    forestali nonché per la certificazione e il
potrà:                                           rilascio, da parte del CREA, dei crediti di
                                                 carbonio generati (comma 3), che potranno
     concretizzare quanto già previsto dal       essere così inseriti nel Registro;
testo unico in materia di foreste e filiere
forestali, di cui al decreto legislativo n. 34         d) l’istituzione, con decreto del Mi-
del 2018, in attuazione di quanto previsto       nistro delle politiche agricole alimentari e
nella delega legislativa conferita dall’arti-    forestali, di una « Sezione speciale crediti
colo 70 della legge n. 221 del 2015 (co-         di carbonio forestali » presso il CREA
siddetto « collegato ambientale »);              (comma 4). La Sezione speciale sarà co-
                                                 ordinata dal medesimo CREA e composta
      permettere un’azione concreta da parte     da un numero massimo totale di 7 unità
dei proprietari forestali e agricoli nella       in rappresentanza qualificata del Mini-
lotta contro il cambiamento climatico, nel       stero delle politiche agricole alimentari e
rispetto dei nuovi regolamenti (UE) 2018/        forestali, del Ministero per la transizione
841 (cosiddetto « regolamento LULUCF ») e        ecologica, dell’Istituto superiore per la pro-
2018/842 (cosiddetto « regolamento ESR »),       tezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
mantenendo impegni aggiuntivi definiti da        del Comando unità forestali, ambientali e
linee guida nazionali riconosciute istituzio-    agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e
nalmente;                                        della Fondazione Centro euro-mediterra-
     sviluppare un sistema virtuoso di coin-     neo sui cambiamenti climatici. Compiti
volgimento attivo della società e dei settori    della Sezione speciale, coordinata dal CREA
produttivi nonché la diffusione di pratiche      che fornirà ad essa supporto tecnico, am-
agricole e forestali a basse emissioni di        ministrativo e scientifico, sono il controllo
carbonio;                                        e la valutazione dei progetti forestali pre-
                                                 sentati per l’ammissibilità all’iscrizione nel
     assicurare ai proprietari e ai gestori      Registro e la verifica del rispetto delle
forestali il giusto riconoscimento, anche        disposizioni definite con le linee guida
finanziario, dei servizi che la gestione so-     nazionali di cui al comma 3.
stenibile può generare;
                                                     Le risorse assegnate al bilancio del CREA
     sviluppare sistemi credibili di green       ai sensi del comma 5 saranno impiegate
marketing nel rispetto dei nuovi regola-         nella costruzione di un nuovo sistema di
menti (UE) « LULUCF » ed « ESR », se-            valutazione, gestione e controllo, nell’am-
condo regole e parametri normativi chiari        bito di una materia mai sviluppata prima
e obbligatori.                                   in Italia e che richiede specifiche compe-
                                                 tenze e conoscenze tecnico-scientifiche. Il
   In particolare, la disposizione prevede:      sistema dovrà prevedere un coordinamento
     a) l’istituzione di un « Registro dei       tra la valutazione formale e il controllo in
crediti di carbonio generati da progetti         campo dei progetti forestali realizzabili in
forestali realizzati nel territorio nazionale    tutto il territorio nazionale, la gestione e
e impiegabili su base volontaria per com-        l’aggiornamento del Registro nazionale dei
pensare le emissioni in atmosfera », presso      crediti di carbonio volontari nonché la cer-
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e     tificazione dei crediti di carbonio e il con-
l’analisi dell’economia agraria (CREA)           trollo delle transazioni sul mercato volon-
(comma 1);                                       tario.

     b) la gestione e l’aggiornamento del           L’articolo 18 contiene la clausola di
Registro da parte del CREA, su piattaforma       salvaguardia. La disposizione fa salve le
telematica consultabile da parte del pub-        competenze delle regioni a statuto spe-
blico (comma 2);                                 ciale e delle province autonome, le quali
Atti Parlamentari                         — 11      —                      Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                        A.C. 3628

provvedono alle finalità del disegno di                - alle autorizzazioni di spesa per gli
legge in conformità a quanto previsto dai         oneri della medesima legge, di cui all’arti-
rispettivi statuti e dalle relative norme di      colo 31;
attuazione.
                                                       - alla denominazione della Direzione
                                                  generale per l’economia montana e per le
    L’articolo 19, al comma 1, esplicita le       foreste, di cui all’articolo 33;
abrogazioni necessarie a consentire il com-
pendio delle disposizioni inerenti alla mon-            - alle comunioni familiari vigenti nei
tagna in un corpus normativo organico e           territori montani, di cui all’articolo 34;
coerente.
                                                       - alle agevolazioni fiscali riconosciute
    Sono interessate dalle abrogazioni di
                                                  ai consorzi, costituiti anche per la gestione
seguito elencate la legge 25 luglio 1952,
                                                  dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici,
n. 991 (Provvedimenti in favore dei ter-
                                                  di cui all’articolo 35;
ritori montani), la legge 3 dicembre 1971,
n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo                   - alle agevolazioni fiscali per trasferi-
della montagna) e la legge 31 gennaio             menti e permute di fondi rustici nei terri-
1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le            tori montani, di cui all’articolo 36;
zone montane).
    Con riguardo alla legge 25 luglio 1952,             - alla deroga ai requisiti prescritti per
n. 991, sono abrogate le disposizioni re-         la nomina di direttore tecnico delle aziende
lative:                                           speciali e dei consorzi di prevenzione, di
                                                  sistemazione e di bonifica montana, di cui
      - ai mutui di miglioramento e per           all’articolo 37;
l’artigianato montano, di cui all’articolo 2;
                                                       - infine, alla previsione del regola-
      - all’anticipazione ad enti pubblici e      mento di esecuzione della medesima legge,
ad aziende speciali dei mezzi necessari alla      di cui all’articolo 38.
realizzazione di ricerche e studi finalizzati
alla predisposizione di progetti per il più           Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971,
razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-       n. 1102, sono abrogate le disposizioni re-
pastorali dei territori montani, di cui al-       lative:
l’articolo 5;                                           - alle finalità, collegate alla valorizza-
                                                  zione delle zone montane, perseguite dalla
     - al demanio forestale, di cui all’arti-
                                                  legge medesima e ai mezzi predisposti per
colo 6;
                                                  il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1
      - alle espropriazioni dei terreni rim-      e 2;
boschiti a carico dello Stato, di cui all’ar-
                                                        - alle autorizzazioni di spesa per gli
ticolo 7;
                                                  interventi previsti dalla legge medesima e
      - alle agevolazioni fiscali in favore dei   alla riserva di investimenti pubblici dispo-
territori montani in materia di imposta sui       sta dal Comitato interministeriale per la
terreni e sui redditi agrari, di cui all’arti-    programmazione economica a favore dei
colo 8;                                           territori montani, di cui agli articoli 15 e
                                                  16;
      - alla classificazione di comprensori
di bonifica e di bacini montani in com-                 - al coordinamento delle disposizioni
prensori di bonifica montana, di cui all’ar-      della legge medesima con le altre prescri-
ticolo 15, primo comma;                           zioni vigenti in materia di zone montane e
                                                  all’estensione delle stesse disposizioni an-
    - alle opere private di interesse co-         che alle regioni a statuto speciale, di cui
mune, di cui all’articolo 22;                     agli articoli 17 e 18;
     - all’espropriazione per inadempienza,             - al finanziamento, da parte delle re-
di cui all’articolo 24;                           gioni, di opere e interventi sulla base di
Atti Parlamentari                        — 12      —                    Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                   A.C. 3628

programmi presentati dalle comunità mon-         tani con meno di 5.000 abitanti, di cui
tane, di cui all’articolo 19.                    all’articolo 21;
    Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994,           - agli oneri finanziari derivanti dal-
n. 97, sono abrogate, tra l’altro, le dispo-     l’applicazione della legge medesima e alle
sizioni relative:                                ulteriori disposizioni concernenti l’istitu-
                                                 zione del Fondo nazionale per la monta-
     - alle finalità collegate alla salvaguar-
                                                 gna, di cui all’articolo 25.
dia e alla valorizzazione delle zone mon-
tane perseguite dalla legge medesima, di            Viene infine precisato, al comma 2 del
cui all’articolo 1;                              medesimo articolo 19 del disegno di legge,
                                                 che, nelle more dell’efficacia della nuova
     - all’istituzione del Fondo nazionale
                                                 disciplina sulla classificazione dei comuni
per la montagna, di cui all’articolo. 2;
                                                 montani, continuano ad applicarsi le di-
     - alla facoltà di istituire istituti com-   sposizioni vigenti, anche regionali, nonché
prensivi di scuola materna, elementare e         le correlate misure di sostegno, anche di
secondaria di primo grado nei comuni mon-        ordine finanziario.
Atti Parlamentari                                  — 13          —                         Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                                           A.C. 3628

                                          RELAZIONE TECNICA
               (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

              Il presente disegno di legge è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, gli assetti
              istituzionali dei territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie
              misure di sostegno alle zone montane.

              Lo sviluppo dei territori montani costituisce infatti non solo un vincolo costituzionale ai sensi
              dell’art. 44, secondo comma, ma anche un obiettivo di interesse nazionale, in virtù della
              rilevanza strategica delle zone montane ai fini della tutela dell’ambiente, delle risorse naturali,
              del paesaggio e della salute.

              Il presente provvedimento, presentato come documento collegato alla manovra di bilancio, è
              strutturato in 19 articoli, che si illustrano di seguito al fine di rappresentare nel dettaglio gli
              aspetti finanziari delle relative disposizioni.

                                                                ****

              L’articolo 1 individua le finalità che si intendono perseguire con l’intervento normativo.

              In particolare, si chiarisce che il disegno di legge è volto a valorizzare le specificità delle zone
              montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani,
              di favorire il ripopolamento, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai
              servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l’agricoltura e la
              gestione forestale sostenibile, l’industria, il commercio, l’artigianato e il turismo, di tutelare
              e valorizzare il patrimonio culturale montano.

              La disposizione ha natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

              L’articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro
              applicativo della legge, e consente l’individuazione dei comuni destinatari di particolari
              disposizioni di incentivo previste dalla presente legge.

              Attualmente l’elenco dei comuni montani, nel quale sono state operate, in prima battuta, le
              quantificazioni finanziarie, è di 4.423 comuni. Se ne rende perciò necessaria una revisione,
              che possa indirizzare gli interventi di sostegno verso i territori montani più disagiati.

              Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro
              45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del
Atti Parlamentari                                — 14        —                           Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                                         A.C. 3628

            Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
            autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, dando preminente rilievo al criterio
            altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani
            che, ai sensi del comma 2, viene aggiornato dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno,
            con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

            Sono in ogni caso classificati montani i comuni che appartengono ad una provincia
            interamente montana ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56.

            Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, che verosimilmente sarà più
            ristretto dell’elenco attualmente applicato, il comma 3 permette l’individuazione dei comuni
            destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 della
            presente legge. Questo elenco di comuni necessariamente più ridotto (rispetto primo che è
            basato sul criterio altimetrico) è definito con un secondo DPCM, adottato, entro 45 giorni
            dall’entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell’elenco dei comuni montani, su
            proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti
            dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata.

            La classificazione è effettuata sulla base dell’adeguata ponderazione del criterio altimetrico
            in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di
            accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i
            centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del
            reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

            L’articolo, infine, prevede una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni
            montani e comuni non montani.

            Vale la pena precisare che, indipendentemente dalla composizione di questo secondo elenco
            e dunque del numero di comuni che lo comprenderanno, gli oneri resteranno invariati. Tutte
            le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono “cappate”; non dipendono dunque da
            quanto ampio sarà l’elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque
            riconosciute nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1, comma 593,
            della legge n. 234/2021. Con ciò si intende che le misure previste in un dato ammontare
            saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo
            risultasse incapiente.
Atti Parlamentari                                — 15       —                          Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                                       A.C. 3628

            L’articolo 3 contiene la previsione della Strategia Nazionale per le Montagne Italiane, che è
            definita con orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
            d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e, per quanto riguarda l’accessibilità alle
            infrastrutture digitali, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la
            transizione digitale. Nello specifico la SNAMI individua, nell’ambito delle disponibilità del
            Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita
            e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l’accessibilità alle
            infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno alla residenzialità, alle attività
            commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori. La SNAMI è
            adottata in armonia con le misure previste dalla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne),
            quale politica finanziata con le risorse della coesione e finalizzata a contrastare la
            marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro
            Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane.

            Al fine di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità sopra indicate,
            la disposizione istituisce, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo
            Tecnico Scientifico permanente per lo sviluppo delle Montagne Italiane. Si tratta di una
            struttura organizzativa di supporto tecnico-scientifico al Dipartimento degli affari regionali
            presso cui il suddetto Tavolo è istituito che può avvalersi anche della collaborazione delle
            Università e di altri soggetti, pubblici e privati, che operano sui territori, dotati di comprovata
            esperienza. Il Tavolo coadiuva inoltre il medesimo Dipartimento nella predisposizione della
            relazione annuale sullo stato della montagna e sull’elaborazione della Strategia Nazionale per
            le Montagne Italiane. I componenti del tavolo prestano la propria attività a titolo gratuito.

            La disposizione non determina effetti finanziari, non essendo previsti per i partecipanti al
            Tavolo indennità o gettoni di presenza.

            L’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ed è norma
            di copertura di tutte le misure a sostegno delle zone montane.

            Segnatamente, si prevede che a decorrere dal 2023 il FOSMIT finanzi gli interventi per la
            tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall’articolo 1, comma 593,
            della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle
            misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente provvedimento, nonché nelle
Atti Parlamentari                                — 16       —                           Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                                        A.C. 3628

            iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione
            delle politiche a favore della montagna.

            È altresì stabilito che una quota parte a valere sulle risorse del FOSMIT, destinata agli
            interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della
            montagna, per un importo non superiore ad euro 300.000 annui, possa essere destinata ad
            attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi resi necessari
            dall’attuazione della SNAMI, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli
            affari regionali e le autonomie adeguate professionalità.

             Con particolare riguardo alle misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente
            DDL, si stima che gli oneri finanziari complessivamente discendenti dalle predette misure si
            attestano ad euro 20,1 milioni per l’anno 2023, 56,6 milioni per gli anni dal 2024 al 2026 e
            52,6 milioni a decorrere dal 2027. Il FOSMIT posta a copertura presenta le necessarie
            disponibilità senza compromettere interventi già programmati a legislazione vigente.

            La disposizione non presenta, nella sostanza, riflessi di carattere finanziario ulteriori rispetto
            a quelli già scontati dall’articolo 1, comma 593 della legge n. 234 del 2021.

            L’articolo 5, al comma 1, riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la
            conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

            Il comma 2 prevede inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali,
            preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell’esercizio delle professioni
            della montagna

             Agli oneri conseguenti alle misure eventualmente adottate a favore delle professioni della
            montagna nell’ambito della SNAMI si provvederà, come disposto dall’articolo 4, comma 1,
            lett. b), a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 593, della legge n. 234/2021.

            L’articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale.

            Si prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per gli affari regionali e le
            autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale
            sullo stato della montagna e sull’attuazione della SNAMI.
Atti Parlamentari                                — 17       —                         Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                                      A.C. 3628

            Trattandosi di una disposizione programmatica, non ne derivano impatti negativi sulla finanza
            pubblica.

            L’articolo 7 riguarda la sanità di montagna.

            La disposizione prevede, al comma 1, che per i medici e gli operatori sociosanitari che
            prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei
            comuni montani, siano stabiliti criteri per la valorizzazione dell’attività prestata ai fini della
            partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende del SSN, e nel caso in cui l’attività
            lavorativa sia svolta per almeno tre anni, questa sia riconosciuta ai fini dell’accesso
            preferenziale, alla posizione di direttore sanitario.

            Al riguardo, si precisa che non vi sono profili finanziari ascrivibili al suddetto comma, come
            confermato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con PEC del 9 marzo 2022.

            Di particolare interesse è il comma 2 che, a decorrere dal 2023, al fine di contenere l’impegno
            finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un
            credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione
            dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio in strutture
            sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo
            per fini di servizio.

            Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi
            indicati, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario
            o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento
            dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.

            Il credito d’imposta riconosciuto nelle due anzidette forme è utilizzabile in dichiarazione dei
            redditi.

            Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria ascrivibili ai medesimi commi (2 e 3), si
            evidenzia che gli stessi determinano effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 10
            milioni di euro annui, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
            all’articolo 1, comma 593, della legge n. 234/2021 a decorrere dal 2024.

            L’articolo 8 riguarda le scuole di montagna.
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