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Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3628 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (GELMINI) Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane Presentato il 24 maggio 2022 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente dise- che definiscono l’estensione della nostra gno di legge è finalizzato a definire, in penisola, 147.517,38 chilometri quadrati modo organico e sistematico, le politiche sono occupati dai comuni montani. Ne de- pubbliche destinate ai territori montani e, riva, quindi, che la superficie montana com- al contempo, a raccogliere in un testo uni- plessiva occupa il 49 per cento di quella tario le varie misure di sostegno alle zone nazionale. montane. Analizzando l’andamento demografico Giova premettere che, in base ai dati risulta evidente una diminuzione costante dell’Unione nazionale comuni, comunità, della popolazione soprattutto negli ultimi enti montani (UNCEM), il territorio mon- anni. A questo riguardo, dal 2011 al 2019 tano comprende 3.524 comuni totalmente solo nei comuni totalmente montani la montani e 652 comuni parzialmente mon- popolazione ha subìto un calo di 149.371 tani, per un totale complessivo di 4.176 su unità e la densità abitativa media si è 7.904 comuni italiani. assestata su 61 abitanti per chilometro In due regioni, la Valle d’Aosta e il quadrato, a fronte di una media nazionale Trentino-Alto Adige, il 100 per cento dei pari a 197 abitanti per chilometro qua- comuni è classificato montano, ma anche drato. in altre regioni del nord, del centro, del sud Determinate zone, soprattutto di alta e delle isole si raggiungono percentuali di montagna e di crinale, sono ormai da tempo assoluto rilievo. abbandonate. In particolare, nei comuni In termini di estensione territoriale, su montani la percentuale di giovani residenti un totale di 302.073 chilometri quadrati è mediamente inferiore rispetto ai comuni
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 non montani, dato che si inverte se riferito possono costituire altrettante occasioni di agli ultrasessantacinquenni. Non solo, dun- impresa per le attività agricole e com- que, la montagna si va spopolando, ma va merciali. L’elaborazione di modelli di svi- perdendo le sue più vitali energie intellet- luppo diversificati, misurati sulle specifi- tuali e lavorative. cità territoriali al fine di conservare e I servizi essenziali, sia pubblici che pri- valorizzare la varietà e l’unicità dei ter- vati, sono di difficile accesso. ritori e dei relativi servizi, anche attra- Nonostante il crescente sviluppo delle verso processi sostenibili e innovativi, è nuove tecnologie dell’informazione, man- infatti un obiettivo possibile e strategico, cano nei territori montani infrastrutture che ha nella diversità territoriale, am- adeguate alle comunicazioni materiali e bientale e culturale una sua marcata pe- immateriali. Il territorio è estremamente culiarità. fragile e colpito da fenomeni diffusi di Tutto questo richiede un’adeguata poli- dissesto idrogeologico e da incendi bo- tica nazionale per la montagna, fondata schivi. sulla collaborazione, ciascuno nell’ambito Eppure la montagna, o, meglio ancora, delle proprie competenze, dello Stato, delle le montagne – attese le diverse realtà mon- regioni e degli enti locali. tane presenti in Italia – custodiscono in- A questa esigenza risponde il presente genti risorse naturalistico-ambientali che disegno di legge, che costituisce non solo garantiscono servizi eco-sistemici essen- un vincolo costituzionale ai sensi dell’ar- ziali per l’intero territorio nazionale, a par- ticolo 44, secondo comma, della Costitu- tire dall’acqua e dall’energia elettrica. Per zione, ma anche la risposta concreta a fare un esempio, il 71,7 per cento degli un’esigenza di riforma ormai non più impianti idroelettrici si trova nei comuni procrastinabile. montani. In tale ottica il presente disegno di legge, Per superare le condizioni di svantaggio che ha quali unici precedenti diretti l’ormai attualmente presenti è necessario moder- risalente legge n. 991 del 1952 (cosiddetta nizzare i sistemi di comunicazione – anche « legge Fanfani ») e la legge n. 97 del 1994, risponde all’obiettivo di ridurre le condi- telematici –, sostenere le attività produttive zioni di svantaggio in cui oggettivamente e consentire alla popolazione residente di versano le zone montane, con la previsione poter fruire di tutti i servizi essenziali, in di una serie di misure dirette a sostenere le condizioni di parità con chi risiede nelle attività produttive, a fronteggiare il pro- altre aree del Paese. blema dello spopolamento, a consentire la Occorrono politiche che attivino ri- fruizione di tutti i servizi essenziali (in sorse finanziarie oggi diversamente im- primis la scuola e la sanità) in condizioni di piegate e il pieno convincimento degli parità con chi risiede nelle altre aree del attori pubblici e privati che in quei ter- territorio nazionale. ritori sia necessario perseguire un mo- Il provvedimento, che è stato presentato dello di sviluppo non imitativo di quello come disegno di legge collegato alla mano- di pianura, né legato all’idea di una pe- vra di bilancio, costituisce un intervento renne marginalità. unico nel suo genere, che ha quali punti di Va riconosciuta l’esistenza nelle aree forza: montane di una molteplicità di sistemi produttivi locali, il cui inserimento nei a) la Strategia nazionale per le mon- sistemi regionali costituisce un essenziale tagne italiane, definita con orizzonte tem- arricchimento di questi ultimi e un’occa- porale triennale dal Ministro per gli affari sione per delineare durevoli traiettorie di regionali e le autonomie, previa intesa in sviluppo. sede di Conferenza unificata, che indivi- Dalla tutela del territorio può inoltre dua, anche avvalendosi del lavoro istrut- derivare una rinnovata attenzione alla par- torio di un tavolo tecnico permanente, le ticolarità dei luoghi e alla fruizione del linee strategiche per la crescita e lo svi- paesaggio, lungo direttrici d’azione che luppo economico e sociale dei territori
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 montani. Una strategia specifica per la mento delle stesse (salvaguardia dei pa- valorizzazione dei territori montani è ne- scoli montani, incentivi agli investimenti e cessaria per affrontare in modo efficace e alle attività diversificate degli agricoltori e con strumenti appropriati alcuni problemi silvicoltori di montagna, misure fiscali di storici delle montagne (quali lo spopola- favore per le imprese montane esercitate mento, l’invecchiamento della popolazione da giovani, misura cosiddetta « Io resto in e la costante e complessiva perdita di montagna », agevolazioni fiscali per il tra- servizi e competitività), che si uniscono ai sferimento di proprietà di fondi rustici in più recenti e non meno seri effetti ne- comuni classificati montani). gativi del cambiamento climatico e della pandemia. Occorre infatti una strategia Ulteriori misure di riduzione fiscale, di che sappia innovare e modernizzare me- incentivo all’occupazione, di accelerazione todi e strumenti operativi, promuovendo della transizione ecologica e digitale po- la transizione ecologica e digitale in un tranno, inoltre, essere previste nell’ambito contesto territoriale tra i più sfidanti, delle politiche statali e regionali che sa- come quello montano, in grado di gene- ranno concordate in sede di Conferenza rare valore per l’economia e la società; permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e b) il Fondo per lo sviluppo delle di Bolzano. montagne italiane, strumento essenziale L’obiettivo del presente disegno di legge per l’attuazione della Strategia, che è stato è elaborare modelli di sviluppo diversifi- istituito dalla legge di bilancio per il 2022 cati, capaci di far leva sulle specificità con una dotazione di 100 milioni di euro territoriali per conservare e valorizzare la per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a varietà e l’unicità di paesaggi, servizi, pro- decorrere dall’anno 2023. Si tratta di ri- dotti – artigianali e industriali – attra- sorse aggiuntive rispetto ad ogni altro verso processi sostenibili e innovativi. trasferimento ordinario o speciale dello In sostanza, la montagna, da elemento Stato a favore degli enti locali o delle di fragilità e di debolezza, deve e può politiche per la montagna, con le quali si divenire un punto di forza del sistema è inteso offrire una risposta concreta al- socio-economico nazionale. l’esigenza del Paese di ridurre le disegua- L’obiettivo perseguito dal presente di- glianze sociali e i divari territoriali col- segno di legge è un obiettivo ambizioso: locando gli interventi a sostegno della semplificare e riorganizzare gli assetti isti- promozione e valorizzazione dei territori tuzionali in funzione dei bisogni effettivi della montagna nell’ambito di un disegno delle persone che risiedono in montagna politico strategico, realizzabile attraverso e che qui intendono investire, contra- un modello di collaborazione tra le re- stando il rischio dello spopolamento e gioni, i comuni e il Dipartimento per gli dell’abbandono delle attività commerciali affari regionali e le autonomie della Pre- e produttive. sidenza del Consiglio dei ministri, che Si tratta di una riforma che è anche trova la sua sintesi nella Strategia nazio- una risposta alle istanze di futuro delle nale; nuove generazioni, a cui è doveroso guar- c) la previsione di una serie di mi- dare con grande attenzione e cura, nella sure di carattere strutturale volte ad in- consapevolezza che i nostri giovani sono nalzare il livello di qualità dei servizi il capitale più prezioso, che devono essere pubblici, in particolare quelli della sanità incoraggiati a investire, insediarsi e re- e delle scuole; stare in montagna, per scongiurare l’ab- bandono di luoghi e comunità che costi- d) l’introduzione di incentivi per le tuiscono un patrimonio prezioso per il attività di lavoro e imprenditoriali nelle nostro Paese in ragione della loro bel- aree montane, al fine di favorire lo svi- lezza, del paesaggio, della storia, della luppo economico e sociale delle zone di cultura e delle tradizioni linguistiche ad montagna, l’occupazione e il ripopola- essi indissolubilmente legati.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 Il disegno di legge è costituito da 19 ministri, su proposta del Ministro per gli articoli, ripartiti in sei capi. affari regionali e le autonomie, previa in- tesa in sede di Conferenza unificata, dando Il capo I contiene le norme generali. preminente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestual- L’articolo 1 indica le finalità che s’in- mente, l’elenco dei comuni montani che, ai tende perseguire con l’intervento norma- sensi del comma 2, viene aggiornato dall’I- tivo. stituto nazionale di statistica entro il 30 In particolare, si chiarisce che il di- settembre di ogni anno, con efficacia a segno di legge, in attuazione dell’articolo decorrere dal 1° gennaio dell’anno succes- 44, secondo comma, della Costituzione, è sivo. volto a valorizzare le specificità delle zone Sono in ogni caso classificati montani i montane al fine di limitarne gli squilibri comuni che appartengono ad una provincia economici e sociali rispetto ai territori interamente montana ai sensi della legge 7 non montani, di favorire il ripopolamento, aprile 2014, n. 56. di garantire a coloro che vi risiedono L’articolo prevede altresì una specifica l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole disciplina in caso di fusione o di scissione accesso ai servizi pubblici essenziali, di tra comuni montani e comuni non mon- promuovere l’agricoltura e la gestione fo- tani, disponendo che conserva la classi- restale sostenibile, l’industria, il commer- ficazione di comune montano il comune cio, l’artigianato e il turismo e di tutelare risultante dalla fusione fra un comune e valorizzare il patrimonio culturale mon- classificato come tale e un comune sprov- tano. visto di tale qualità, e che i comuni Si demanda inoltre allo Stato e alle risultanti dalla scissione conservano la regioni l’attuazione delle politiche di soste- medesima classificazione di comuni mon- gno per la tutela e la valorizzazione delle tani solo ove, all’esito della scissione, con- zone montane nel rispetto dei princìpi di tinuino a presentare i requisiti previsti dal sussidiarietà, differenziazione e adegua- citato decreto del Presidente del Consiglio tezza. dei ministri. Si prevede, infine, che lo Stato pro- Nell’ambito dell’elenco dei comuni mon- muova azioni volte a ottenere il riconosci- mento della specificità delle zone montane tani così definito, che verosimilmente sarà nell’ambito delle istituzioni dell’Unione eu- più ristretto dell’elenco attualmente ap- ropea. plicato, il comma 3 permette l’individua- zione dei comuni destinatari delle parti- L’articolo 2 disciplina la classificazione colari misure di incentivazione di cui agli dei comuni montani, definendo l’ambito di articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno applicazione della legge, e consente l’indi- di legge. Questo elenco di comuni, neces- viduazione dei comuni destinatari di par- sariamente più ridotto rispetto al primo, ticolari disposizioni di incentivo previste che è basato sul criterio altimetrico, è dal presente disegno di legge. definito con un secondo decreto del Pre- Attualmente l’elenco dei comuni mon- sidente del Consiglio dei ministri, adot- tani, sul quale sono state operate, in prima tato, entro quarantacinque giorni dall’en- battuta, le quantificazioni finanziarie, è di trata in vigore del primo decreto del 4.423 comuni. Se ne rende perciò necessa- Presidente del Consiglio dei ministri re- ria una revisione, che possa indirizzare gli cante la definizione dell’elenco dei co- interventi di sostegno verso i territori mon- muni montani, su proposta del Ministro tani più disagiati. per gli affari regionali e le autonomie, Ai sensi del comma 1, i criteri per la sulla base dei dati forniti dall’Istituto na- classificazione dei comuni montani sono zionale di statistica, previa intesa in sede definiti, entro quarantacinque giorni dalla di Conferenza unificata. data di entrata in vigore della legge, con La classificazione è effettuata sulla base decreto del Presidente del Consiglio dei dell’adeguata ponderazione del criterio al-
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 timetrico in combinazione con gli indici regionali, presso cui è istituito il suddetto del calo demografico, della distanza e Tavolo, che può avvalersi anche della col- della difficoltà di accesso ai servizi pub- laborazione delle università e di altri sog- blici essenziali, dei tempi di collegamento getti pubblici e privati rappresentativi dei con i centri urbani mediante i percorsi settori interessati o comunque dotati di stradali o ferroviari, della densità delle comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva attività commerciali e degli insediamenti inoltre il medesimo Dipartimento nella pre- produttivi, del reddito medio pro capite o disposizione della relazione annuale sullo del reddito imponibile medio per ettaro. stato della montagna e nell’elaborazione della SNAMI. Il capo II verte su organi, risorse e Alle riunioni del Tavolo partecipano programmazione strategica. anche tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell’Associazione nazio- L’articolo 3 contiene la previsione della nale dei comuni italiani, uno dell’Unione Strategia nazionale per la montagna ita- delle province d’Italia e uno dell’UNCEM, liana (SNAMI), che è definita con un designati dalla Conferenza unificata, sem- orizzonte temporale triennale dal Mini- pre nell’intento di favorire la coopera- stro per gli affari regionali e le autono- zione tra le amministrazioni partecipanti mie, previa intesa in sede di Conferenza all’attuazione degli interventi previsti dalla permanente per i rapporti tra lo Stato, le SNAMI. regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la L’articolo 4 dispone in merito al Fondo possibilità di accesso alle infrastrutture per lo sviluppo delle montagne italiane, a digitali, di concerto con il Ministro per carico del quale è posta la copertura finan- l’innovazione tecnologica e la transizione ziaria di tutte le misure previste a sostegno digitale. In particolare, la SNAMI indivi- delle zone montane. dua, nell’ambito delle disponibilità del Segnatamente si prevede che a decor- Fondo per lo sviluppo delle montagne rere dal 2023 il Fondo finanzi gli inter- italiane, le priorità e le linee strategiche venti per la tutela e la valorizzazione dei per la crescita e lo sviluppo economico e territori della montagna previsti dall’arti- sociale dei territori montani, garantendo colo 1, comma 593, della legge di bilancio la possibilità di accesso alle infrastrutture per il 2022, che prenderanno più com- digitali e ai servizi essenziali, il sostegno piuta forma nella SNAMI, nelle misure di della residenzialità, delle attività commer- sostegno previste nei capi III, IV e V del ciali e degli insediamenti produttivi e il presente disegno di legge nonché nelle ripopolamento dei territori. La SNAMI è iniziative del Ministro per gli affari re- adottata in armonia con le misure pre- gionali e le autonomie finalizzate alla viste dalla Strategia nazionale per lo svi- realizzazione delle politiche a favore della luppo delle aree interne del Paese (SNAI), montagna. quale politica finanziata con le risorse È altresì stabilito che una quota parte delle politiche di coesione e finalizzata a delle risorse del Fondo, destinata agli in- contrastare la marginalizzazione e i fe- terventi di competenza statale e al finan- nomeni di declino demografico propri delle ziamento delle campagne informative isti- aree interne del nostro Paese, in larga tuzionali sui temi della montagna, per un parte coincidenti con quelle delle zone importo non superiore a euro 300.000 an- montane. nui, possa essere destinata ad attività di Al fine di elaborare politiche pubbliche assistenza tecnica e consulenza gestionale volte al perseguimento delle finalità sopra per le azioni e gli interventi, qualora presso indicate, la disposizione istituisce il Tavolo il Dipartimento per gli affari regionali e le tecnico-scientifico permanente per lo svi- autonomie non siano disponibili adeguate luppo delle montagne italiane. Si tratta di professionalità. una struttura organizzativa di supporto tec- Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia nico-scientifico al Dipartimento degli affari rispetto ad ogni altro trasferimento, ordi-
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 nario o speciale, dello Stato a favore degli Servizio sanitario nazionale nonché per enti locali o delle politiche per la monta- l’assunzione di incarichi nell’ambito delle gna, sia rispetto a trasferimenti di fondi aziende e degli enti medesimi. Lo stesso europei. comma contiene inoltre una norma di immediata applicazione, in quanto pre- L’articolo 5 riconosce le professioni della vede che ai fini dell’accesso preferenziale, montagna quali presìdi per la conserva- a parità di condizioni, alla posizione di zione del patrimonio materiale e immate- direttore sanitario sia riconosciuta l’atti- riale delle zone montane. vità prestata, per almeno tre anni, dai Prevede inoltre che la SNAMI, in armo- medici nelle strutture sanitarie e socio- nia con le potestà legislative regionali, pre- sanitarie ubicate nei territori di monta- veda specifiche misure per la valorizza- gna. zione e la tutela dell’esercizio delle profes- Al fine di contenere l’impegno finanzia- sioni della montagna. rio connesso al trasferimento in un terri- torio di montagna, il comma 2 concede L’articolo 6 ha ad oggetto la relazione annualmente, a decorrere dal 2023, un annuale del Ministro per gli affari regionali credito d’imposta, in misura pari al minor e le autonomie. importo tra il 60 per cento del canone Si prevede che, entro il 30 settembre annuo di locazione dell’immobile e l’am- di ogni anno, il Ministro per gli affari montare di euro 2.500, a favore di coloro regionali e le autonomie, sentita la Con- che prestano servizio in strutture sanitarie ferenza permanente per i rapporti tra lo e socio-sanitarie di montagna e prendono Stato, le regioni e le province autonome in locazione un immobile ad uso abitativo di Trento e di Bolzano, presenti alle Ca- per fini di servizio. mere del Parlamento la relazione annuale Il beneficio è concesso, ai sensi del sullo stato della montagna e sull’attua- comma 3, anche a coloro che, per i fini di zione della SNAMI, con particolare rife- servizio ivi indicati, acquistano un immo- rimento al quadro delle risorse destinate bile ad uso abitativo con accensione di dallo Stato al conseguimento degli obiet- finanziamento ipotecario o fondiario; in tivi della politica nazionale di sviluppo tale caso il credito d’imposta spetta annual- delle zone montane. mente in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del Il capo III riguarda la prestazione dei finanziamento e l’importo di euro 2.500. servizi pubblici. Il credito d’imposta riconosciuto nelle due anzidette forme è utilizzabile, ai sensi L’articolo 7 prevede forme di incentiva- del comma 4, nella dichiarazione dei red- zione a favore degli esercenti le professioni diti. sanitarie e degli operatori socio-sanitari Il comma 5 dispone che i criteri e le che prestano la propria attività lavorativa modalità di concessione del credito d’im- presso strutture sanitarie e socio-sanitarie posta siano stabiliti con decreto del Mini- ubicate nei comuni classificati montani ai stro dell’economia e delle finanze, di con- sensi dell’articolo 2. certo con il Ministro per gli affari regionali In particolare, il comma 1 demanda ad e le autonomie. un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari L’articolo 8 prevede misure agevolative e regionali e le autonomie, previa intesa in premiali per gli insegnanti che prestano sede di Conferenza permanente per i rap- servizio nelle aree montane. porti tra lo Stato, le regioni e le province A questo proposito, il comma 1 defini- autonome di Trento e di Bolzano, l’indi- sce scuole di montagna quelle aventi al- viduazione dei criteri per valorizzare l’at- meno una sede collocata in uno dei comuni tività prestata dai suddetti soggetti ai fini di cui all’articolo 2 della presente legge. della partecipazione alle procedure con- Il comma 2 prevede l’introduzione di corsuali presso le aziende e gli enti del forme di incentivazione, costituite da in-
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 crementi del punteggio di servizio, a favore L’articolo 9 reca norme volte a favorire dei docenti a tempo determinato in servizio i servizi di telefonia mobile e l’accesso a nelle scuole di montagna di ogni ordine e internet. grado. In particolare, il comma 1 prevede che Ai sensi del comma 3 il servizio valuta- i contratti di programma relativi alle con- bile ai fini dell’incentivazione è esclusiva- cessioni della rete stradale e ferroviaria mente quello prestato in sedi scolastiche nazionale dispongano interventi sulle in- ubicate nei comuni montani, e, in base al frastrutture di competenza idonei a ga- rantire la continuità dei servizi di tele- comma 4, prescinde dalla circostanza che fonia mobile e delle connessioni digitali. sia prestato in una pluriclasse, dal numero Gli interventi sono disposti in mancanza degli insegnanti che prestano servizio nella di analoghe misure già oggetto di finan- scuola di montagna e dal requisito della ziamento pubblico (quali, ad esempio, le residenza nella sede. misure previste dal Piano nazionale di Al fine di contenere l’impegno finanzia- ripresa e resilienza) e gli oneri conse- rio connesso al trasferimento in un terri- guenti sono posti a carico dei gestori delle torio di montagna, il comma 5 riconosce infrastrutture di telefonia mobile e di annualmente, a decorrere dal 2023, un connessione digitale. credito d’imposta, in misura pari al minor Nel comma 2 si stabilisce che la coper- importo tra il 60 per cento del canone tura dell’accesso alla rete internet in banda annuo di locazione dell’immobile e l’am- cosiddetta ultralarga rappresenta una prio- montare di euro 2.500, a favore di coloro rità per lo sviluppo socio-economico dei che prestano servizio nelle scuole di mon- territori montani, specialmente se soggetti tagna di ogni ordine e grado e prendono in al rischio di spopolamento, in coerenza con locazione un immobile ad uso abitativo per la strategia nazionale italiana per la banda fini di servizio. ultralarga. Ai sensi del successivo comma 6, il credito d’imposta è riconosciuto anche a Il capo IV contiene le disposizioni in coloro che, per i fini di servizio ivi in- materia di agricoltura e foreste. dicati, acquistano in un comune montano un immobile ad uso abitativo con accen- L’articolo 10 concerne la salvaguardia sione di finanziamento ipotecario o fon- dei pascoli montani. diario; in tale caso il beneficio spetta Il comma 1 affida al Ministro delle annualmente in misura pari al minor politiche agricole alimentari e forestali il importo tra il 60 per cento dell’ammon- compito di predisporre, sentiti il Ministro tare annuale del finanziamento e l’im- per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura e previa intesa in porto di euro 2.500. sede di Conferenza permanente per i rap- Il credito d’imposta riconosciuto nelle porti tra lo Stato, le regioni e le province due anzidette forme, ai sensi del comma autonome di Trento e di Bolzano, linee 7, è utilizzabile nella dichiarazione dei guida per le regioni finalizzate all’utilizza- redditi. zione razionale e alla valorizzazione dei Il comma 8 dispone che i criteri e le sistemi pascolivi montani. modalità di concessione del credito d’im- Il comma 2 contiene una norma precet- posta siano stabiliti con decreto del Mini- tiva a salvaguardia del corretto utilizzo e stro dell’economia e delle finanze, di con- della destinazione dei pascoli gravati da usi certo con il Ministro per gli affari regionali civici oggetto di concessione o affitto a e le autonomie. privati Il comma 9 prescrive che dall’attuazione dei commi da 1 a 4 non debbano derivare L’articolo 11 prevede incentivi agli inve- nuovi o maggiori oneri a carico della fi- stimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di nanza pubblica. montagna.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 In particolare, agli imprenditori agri- ristoro nonché soccorso a sportivi e a escur- coli e forestali che esercitano la propria sionisti. attività nei comuni montani e che inve- Le caratteristiche funzionali dei rifugi, stono nelle pratiche benefiche per l’am- comprese quelle degli scarichi e degli im- biente e il clima è concesso un contributo, pianti di smaltimento, sono definite dallo sotto forma di credito di imposta, in Stato e dalle regioni, con possibilità di misura pari al 10 per cento del valore prevedere requisiti igienico-sanitari minimi degli investimenti effettuati dal 1° gennaio anche in deroga rispetto alla normativa 2023 al 31 dicembre 2025. Il beneficio, i statale, in proporzione alla capacità ricet- cui criteri e modalità di concessione sa- tiva e alla condizione dei luoghi, restando ranno stabiliti con decreto del Ministro comunque impregiudicato il rispetto della delle politiche agricole alimentari e fore- normativa di riferimento a tutela dell’am- stali, di concerto con il Ministro dell’e- biente. conomia e delle finanze e sentito il Mi- La disposizione prevede altresì che i nistro per gli affari regionali e le auto- rifugi di montagna di proprietà pubblica nomie, è cumulabile con altre agevola- possono essere concessi in locazione, fatte zioni per le medesime spese, comunque salve le prioritarie esigenze operative e nel limite dei costi sostenuti, ed è utiliz- addestrative del Ministero della difesa. zabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla- L’articolo 13 individua le finalità del tivo n. 241 del 1997. La norma chiarisce capo V, rubricato « Fiscalità montana », volto che alla misura di riduzione fiscale non a favorire lo sviluppo economico e sociale, si applicano le limitazioni all’utilizzo dei l’occupazione e il ripopolamento delle zone crediti d’imposta previste dall’articolo 1, montane. comma 53, della legge n. 244 del 2007 e Si precisa che le misure di sostegno dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. previste in tale capo sono erogate in con- L’individuazione delle pratiche benefi- formità alle disposizioni del Trattato sul che per l’ambiente e il clima, quanto agli funzionamento dell’Unione europea. imprenditori agricoli, è demandata al Mi- nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della L’articolo 14 introduce misure fiscali di transizione ecologica, sentito il Ministro favore per le imprese montane esercitate per gli affari regionali e le autonomie, da giovani. previa intesa in sede di Conferenza per- La disposizione in esame prevede mi- manente per i rapporti tra lo Stato, le sure fiscali di vantaggio in favore delle regioni e le province autonome di Trento piccole e microimprese in cui il titolare o e di Bolzano; per gli imprenditori fore- almeno uno degli esercenti non abbia stali le suddette pratiche benefiche cor- compiuto trentasei anni di età alla data di rispondono a quelle previste all’interno entrata in vigore della presente legge, le quali, a partire dal 2023, intraprendono dei piani di gestione o strumenti equiva- una nuova attività nei comuni montani. lenti di cui all’articolo 6 del testo unico In particolare, per il periodo d’imposta di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018 nel corso del quale la nuova attività è e agli articoli 4 e 5 del decreto del intrapresa e per i due periodi d’imposta Ministro delle politiche agricole alimen- successivi, è concesso un contributo sotto tari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato forma di credito d’imposta, in misura pari nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 di- alla differenza tra l’imposta calcolata ap- cembre 2021. plicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari, L’articolo 12 definisce i rifugi di mon- fino a concorrenza dell’importo di 80.000 tagna configurandoli quali strutture ricet- euro, e l’imposta calcolata sul medesimo tive ubicate in zone disagiate o isolate di reddito applicando l’aliquota del 15 per montagna e idonee a fornire ricovero e cento.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 La norma precisa che l’agevolazione in di fondi rustici nei territori montani, com- questione è riconosciuta esclusivamente nel- piuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arro- l’ambito dei comuni montani individuati tondamento o di accorpamento di pro- con il decreto del Presidente del Consiglio prietà diretto-coltivatrici, singole o asso- dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 2, ciate, sono soggetti alle imposte di registro comma 3, del disegno di legge. e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse L’articolo 15 disciplina la misura cosid- agevolazioni si applicano anche a favore detta « Io resto in montagna », che è tesa a delle cooperative agricole che conducono incentivare forme di sostegno alla residen- direttamente i terreni. Nella sostanza, l’in- zialità nei territori di montagna. tervento è volto a far sì che le misure La disposizione prevede che, nel caso di agevolative non siano più applicate – co- mutuo contratto per l’acquisto di un im- m’è attualmente – soltanto ai terreni si- mobile da destinare ad abitazione princi- tuati ad altitudine non inferiore a 700 pale in comuni totalmente montani con metri sul livello del mare, ai terreni com- popolazione residente non superiore a 2.000 presi nell’elenco dei territori montani com- abitanti, nel periodo d’imposta nel corso pilato dalla commissione censuaria cen- del quale è effettuato l’acquisto e nei quat- trale e ai terreni facenti parte di com- tro periodi d’imposta successivi, i contri- prensori di bonifica montana. buenti che non abbiano compiuto quaran- tuno anni di età nell’anno in cui l’atto è Con l’articolo 17 inizia il capo VI, nel rogato possano beneficiare di una detra- quale sono raccolte le disposizioni finali. zione dall’imposta lorda sul reddito in mi- sura pari: L’articolo 17 ha l’obiettivo di promuo- a) al 100 per cento degli interessi vere e incrementare il contributo delle fo- passivi, entro l’ammontare di euro 500; reste e del settore forestale nazionale al b) all’80 per cento sulla quota degli conseguimento degli impegni internazio- interessi passivi che eccede il limite di euro nali di neutralità climatica entro il 2050. A 500 ma non di euro 1.125. tale fine si prevede, per la prima volta nell’ordinamento nazionale, l’istituzione di La legislazione vigente prevede per tali uno schema nazionale di certificazione dei interessi un’aliquota di detrazione pari al crediti di carbonio forestali generati su 19 per cento e un limite massimo di onere base volontaria e commercializzabili nel- detraibile di 4.000 euro. l’ambito di un mercato nazionale volonta- L’agevolazione si applica ai soli immo- rio e domestico. bili non censiti nelle categorie catastali A/1, L’obiettivo è quello di istituire a livello A/8 e A/9. nazionale un mercato volontario che rico- La norma precisa che l’agevolazione è nosca e controlli le transazioni dei crediti riconosciuta esclusivamente nell’ambito dei di carbonio e agricoli generati da progetti comuni montani individuati con il decreto forestali, che da oltre dieci anni si realiz- del Presidente del Consiglio dei ministri zano in Italia nell’ambito di accordi volon- adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, tari non regolamentati. del disegno di legge. Questi mercati sono già riconosciuti e gestiti da alcuni governi nazionali europei, L’articolo 16 concerne le agevolazioni che hanno predisposto linee guida di indi- fiscali per il trasferimento della proprietà rizzo, le quali prevedono la validazione dei di fondi rustici situati in comuni montani. progetti e la certificazione dei crediti ge- La disposizione interviene modificando nerati dal settore primario, per la succes- l’articolo 9 del decreto del Presidente della siva registrazione in registri nazionali, ga- Repubblica n. 601 del 1973, con efficacia rantendo così il controllo del mercato, la a decorrere dal 2023, allo scopo di pre- tassazione dei proventi ed evitando frodi e vedere che i trasferimenti della proprietà speculazioni.
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 Con il riconoscimento istituzionale, an- c) la predisposizione di linee guida che in Italia, di linee guida di indirizzo e nazionali volte a individuare i criteri per la con l’ausilio di un registro ufficiale dei valutazione e l’ammissibilità dei progetti crediti generati nel territorio nazionale, si forestali nonché per la certificazione e il potrà: rilascio, da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati (comma 3), che potranno concretizzare quanto già previsto dal essere così inseriti nel Registro; testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 d) l’istituzione, con decreto del Mi- del 2018, in attuazione di quanto previsto nistro delle politiche agricole alimentari e nella delega legislativa conferita dall’arti- forestali, di una « Sezione speciale crediti colo 70 della legge n. 221 del 2015 (co- di carbonio forestali » presso il CREA siddetto « collegato ambientale »); (comma 4). La Sezione speciale sarà co- ordinata dal medesimo CREA e composta permettere un’azione concreta da parte da un numero massimo totale di 7 unità dei proprietari forestali e agricoli nella in rappresentanza qualificata del Mini- lotta contro il cambiamento climatico, nel stero delle politiche agricole alimentari e rispetto dei nuovi regolamenti (UE) 2018/ forestali, del Ministero per la transizione 841 (cosiddetto « regolamento LULUCF ») e ecologica, dell’Istituto superiore per la pro- 2018/842 (cosiddetto « regolamento ESR »), tezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mantenendo impegni aggiuntivi definiti da del Comando unità forestali, ambientali e linee guida nazionali riconosciute istituzio- agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e nalmente; della Fondazione Centro euro-mediterra- sviluppare un sistema virtuoso di coin- neo sui cambiamenti climatici. Compiti volgimento attivo della società e dei settori della Sezione speciale, coordinata dal CREA produttivi nonché la diffusione di pratiche che fornirà ad essa supporto tecnico, am- agricole e forestali a basse emissioni di ministrativo e scientifico, sono il controllo carbonio; e la valutazione dei progetti forestali pre- sentati per l’ammissibilità all’iscrizione nel assicurare ai proprietari e ai gestori Registro e la verifica del rispetto delle forestali il giusto riconoscimento, anche disposizioni definite con le linee guida finanziario, dei servizi che la gestione so- nazionali di cui al comma 3. stenibile può generare; Le risorse assegnate al bilancio del CREA sviluppare sistemi credibili di green ai sensi del comma 5 saranno impiegate marketing nel rispetto dei nuovi regola- nella costruzione di un nuovo sistema di menti (UE) « LULUCF » ed « ESR », se- valutazione, gestione e controllo, nell’am- condo regole e parametri normativi chiari bito di una materia mai sviluppata prima e obbligatori. in Italia e che richiede specifiche compe- tenze e conoscenze tecnico-scientifiche. Il In particolare, la disposizione prevede: sistema dovrà prevedere un coordinamento a) l’istituzione di un « Registro dei tra la valutazione formale e il controllo in crediti di carbonio generati da progetti campo dei progetti forestali realizzabili in forestali realizzati nel territorio nazionale tutto il territorio nazionale, la gestione e e impiegabili su base volontaria per com- l’aggiornamento del Registro nazionale dei pensare le emissioni in atmosfera », presso crediti di carbonio volontari nonché la cer- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e tificazione dei crediti di carbonio e il con- l’analisi dell’economia agraria (CREA) trollo delle transazioni sul mercato volon- (comma 1); tario. b) la gestione e l’aggiornamento del L’articolo 18 contiene la clausola di Registro da parte del CREA, su piattaforma salvaguardia. La disposizione fa salve le telematica consultabile da parte del pub- competenze delle regioni a statuto spe- blico (comma 2); ciale e delle province autonome, le quali
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 provvedono alle finalità del disegno di - alle autorizzazioni di spesa per gli legge in conformità a quanto previsto dai oneri della medesima legge, di cui all’arti- rispettivi statuti e dalle relative norme di colo 31; attuazione. - alla denominazione della Direzione generale per l’economia montana e per le L’articolo 19, al comma 1, esplicita le foreste, di cui all’articolo 33; abrogazioni necessarie a consentire il com- pendio delle disposizioni inerenti alla mon- - alle comunioni familiari vigenti nei tagna in un corpus normativo organico e territori montani, di cui all’articolo 34; coerente. - alle agevolazioni fiscali riconosciute Sono interessate dalle abrogazioni di ai consorzi, costituiti anche per la gestione seguito elencate la legge 25 luglio 1952, dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, n. 991 (Provvedimenti in favore dei ter- di cui all’articolo 35; ritori montani), la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo - alle agevolazioni fiscali per trasferi- della montagna) e la legge 31 gennaio menti e permute di fondi rustici nei terri- 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le tori montani, di cui all’articolo 36; zone montane). Con riguardo alla legge 25 luglio 1952, - alla deroga ai requisiti prescritti per n. 991, sono abrogate le disposizioni re- la nomina di direttore tecnico delle aziende lative: speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana, di cui - ai mutui di miglioramento e per all’articolo 37; l’artigianato montano, di cui all’articolo 2; - infine, alla previsione del regola- - all’anticipazione ad enti pubblici e mento di esecuzione della medesima legge, ad aziende speciali dei mezzi necessari alla di cui all’articolo 38. realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di progetti per il più Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971, razionale sfruttamento dei beni agro-silvo- n. 1102, sono abrogate le disposizioni re- pastorali dei territori montani, di cui al- lative: l’articolo 5; - alle finalità, collegate alla valorizza- zione delle zone montane, perseguite dalla - al demanio forestale, di cui all’arti- legge medesima e ai mezzi predisposti per colo 6; il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1 - alle espropriazioni dei terreni rim- e 2; boschiti a carico dello Stato, di cui all’ar- - alle autorizzazioni di spesa per gli ticolo 7; interventi previsti dalla legge medesima e - alle agevolazioni fiscali in favore dei alla riserva di investimenti pubblici dispo- territori montani in materia di imposta sui sta dal Comitato interministeriale per la terreni e sui redditi agrari, di cui all’arti- programmazione economica a favore dei colo 8; territori montani, di cui agli articoli 15 e 16; - alla classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in com- - al coordinamento delle disposizioni prensori di bonifica montana, di cui all’ar- della legge medesima con le altre prescri- ticolo 15, primo comma; zioni vigenti in materia di zone montane e all’estensione delle stesse disposizioni an- - alle opere private di interesse co- che alle regioni a statuto speciale, di cui mune, di cui all’articolo 22; agli articoli 17 e 18; - all’espropriazione per inadempienza, - al finanziamento, da parte delle re- di cui all’articolo 24; gioni, di opere e interventi sulla base di
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 programmi presentati dalle comunità mon- tani con meno di 5.000 abitanti, di cui tane, di cui all’articolo 19. all’articolo 21; Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994, - agli oneri finanziari derivanti dal- n. 97, sono abrogate, tra l’altro, le dispo- l’applicazione della legge medesima e alle sizioni relative: ulteriori disposizioni concernenti l’istitu- zione del Fondo nazionale per la monta- - alle finalità collegate alla salvaguar- gna, di cui all’articolo 25. dia e alla valorizzazione delle zone mon- tane perseguite dalla legge medesima, di Viene infine precisato, al comma 2 del cui all’articolo 1; medesimo articolo 19 del disegno di legge, che, nelle more dell’efficacia della nuova - all’istituzione del Fondo nazionale disciplina sulla classificazione dei comuni per la montagna, di cui all’articolo. 2; montani, continuano ad applicarsi le di- - alla facoltà di istituire istituti com- sposizioni vigenti, anche regionali, nonché prensivi di scuola materna, elementare e le correlate misure di sostegno, anche di secondaria di primo grado nei comuni mon- ordine finanziario.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 RELAZIONE TECNICA (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il presente disegno di legge è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, gli assetti istituzionali dei territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane. Lo sviluppo dei territori montani costituisce infatti non solo un vincolo costituzionale ai sensi dell’art. 44, secondo comma, ma anche un obiettivo di interesse nazionale, in virtù della rilevanza strategica delle zone montane ai fini della tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute. Il presente provvedimento, presentato come documento collegato alla manovra di bilancio, è strutturato in 19 articoli, che si illustrano di seguito al fine di rappresentare nel dettaglio gli aspetti finanziari delle relative disposizioni. **** L’articolo 1 individua le finalità che si intendono perseguire con l’intervento normativo. In particolare, si chiarisce che il disegno di legge è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l’agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l’industria, il commercio, l’artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina effetti finanziari. L’articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro applicativo della legge, e consente l’individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dalla presente legge. Attualmente l’elenco dei comuni montani, nel quale sono state operate, in prima battuta, le quantificazioni finanziarie, è di 4.423 comuni. Se ne rende perciò necessaria una revisione, che possa indirizzare gli interventi di sostegno verso i territori montani più disagiati. Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, dando preminente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani che, ai sensi del comma 2, viene aggiornato dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, che verosimilmente sarà più ristretto dell’elenco attualmente applicato, il comma 3 permette l’individuazione dei comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 della presente legge. Questo elenco di comuni necessariamente più ridotto (rispetto primo che è basato sul criterio altimetrico) è definito con un secondo DPCM, adottato, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell’elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell’adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro. L’articolo, infine, prevede una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani. Vale la pena precisare che, indipendentemente dalla composizione di questo secondo elenco e dunque del numero di comuni che lo comprenderanno, gli oneri resteranno invariati. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono “cappate”; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l’elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1, comma 593, della legge n. 234/2021. Con ciò si intende che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiente.
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 L’articolo 3 contiene la previsione della Strategia Nazionale per le Montagne Italiane, che è definita con orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e, per quanto riguarda l’accessibilità alle infrastrutture digitali, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Nello specifico la SNAMI individua, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l’accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori. La SNAMI è adottata in armonia con le misure previste dalla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne), quale politica finanziata con le risorse della coesione e finalizzata a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane. Al fine di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità sopra indicate, la disposizione istituisce, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo Tecnico Scientifico permanente per lo sviluppo delle Montagne Italiane. Si tratta di una struttura organizzativa di supporto tecnico-scientifico al Dipartimento degli affari regionali presso cui il suddetto Tavolo è istituito che può avvalersi anche della collaborazione delle Università e di altri soggetti, pubblici e privati, che operano sui territori, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva inoltre il medesimo Dipartimento nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e sull’elaborazione della Strategia Nazionale per le Montagne Italiane. I componenti del tavolo prestano la propria attività a titolo gratuito. La disposizione non determina effetti finanziari, non essendo previsti per i partecipanti al Tavolo indennità o gettoni di presenza. L’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane ed è norma di copertura di tutte le misure a sostegno delle zone montane. Segnatamente, si prevede che a decorrere dal 2023 il FOSMIT finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall’articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente provvedimento, nonché nelle
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte a valere sulle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore ad euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi resi necessari dall’attuazione della SNAMI, qualora non siano disponibili presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie adeguate professionalità. Con particolare riguardo alle misure di sostegno previste nei Capi III, IV e V del presente DDL, si stima che gli oneri finanziari complessivamente discendenti dalle predette misure si attestano ad euro 20,1 milioni per l’anno 2023, 56,6 milioni per gli anni dal 2024 al 2026 e 52,6 milioni a decorrere dal 2027. Il FOSMIT posta a copertura presenta le necessarie disponibilità senza compromettere interventi già programmati a legislazione vigente. La disposizione non presenta, nella sostanza, riflessi di carattere finanziario ulteriori rispetto a quelli già scontati dall’articolo 1, comma 593 della legge n. 234 del 2021. L’articolo 5, al comma 1, riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 prevede inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell’esercizio delle professioni della montagna Agli oneri conseguenti alle misure eventualmente adottate a favore delle professioni della montagna nell’ambito della SNAMI si provvederà, come disposto dall’articolo 4, comma 1, lett. b), a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 593, della legge n. 234/2021. L’articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale. Si prevede che, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull’attuazione della SNAMI.
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3628 Trattandosi di una disposizione programmatica, non ne derivano impatti negativi sulla finanza pubblica. L’articolo 7 riguarda la sanità di montagna. La disposizione prevede, al comma 1, che per i medici e gli operatori sociosanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni montani, siano stabiliti criteri per la valorizzazione dell’attività prestata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende del SSN, e nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta per almeno tre anni, questa sia riconosciuta ai fini dell’accesso preferenziale, alla posizione di direttore sanitario. Al riguardo, si precisa che non vi sono profili finanziari ascrivibili al suddetto comma, come confermato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con PEC del 9 marzo 2022. Di particolare interesse è il comma 2 che, a decorrere dal 2023, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500. Il credito d’imposta riconosciuto nelle due anzidette forme è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria ascrivibili ai medesimi commi (2 e 3), si evidenzia che gli stessi determinano effetti negativi pari al limite di spesa stabilito in 10 milioni di euro annui, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 593, della legge n. 234/2021 a decorrere dal 2024. L’articolo 8 riguarda le scuole di montagna.
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