CAMERA DEI DEPUTATI - Lavori Pubblici

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Atti Parlamentari                                                             Camera dei Deputati
               XVIII LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI

           CAMERA DEI DEPUTATI                                                          N. 3099
                                                                                           —

                            DISEGNO DI LEGGE
             APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
                       il 6 maggio 2021 (v. stampato Senato n. 2144)

               PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                                            (DRAGHI)

                      DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                           (FRANCO)

               E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                                           (ORLANDO)

     Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
     marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno
     alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
             territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

                    Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
                                     il 7 maggio 2021
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                            DISEGNO DI LEGGE
             APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
                       il 6 maggio 2021 (v. stampato Senato n. 2144)

               PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                                            (DRAGHI)

                      DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                           (FRANCO)

               E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                                           (ORLANDO)

     Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
     marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno
     alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
             territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

                    Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
                                     il 7 maggio 2021
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                               DISEGNO DI LEGGE
                                      __

                                       Art. 1.

                        1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
                    recante misure urgenti in materia di soste-
                    gno alle imprese e agli operatori economici,
                    di lavoro, salute e servizi territoriali, con-
                    nesse all’emergenza da COVID-19, è con-
                    vertito in legge con le modificazioni ripor-
                    tate in allegato alla presente legge.
                        2. La presente legge entra in vigore il
                    giorno successivo a quello della sua pub-
                    blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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               MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
                         AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41

              All’articolo 1 è premesso il seguente:
              « Art. 01. – (Proroga del versamento dell’IRAP) – 1. All’articolo
          42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “30
          aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021” ».

              All’articolo 1:
                 al comma 1, le parole: « dall’emergenza epidemiologica “Covid-
          19” » sono sostituite dalle seguenti: « dall’emergenza epidemiologica da
          COVID-19 »;
                 al comma 3, dopo le parole: « del citato testo unico delle imposte
          sui redditi » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986 », le parole da: « del testo unico » fino
          a « citato testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto testo
          unico o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo
          testo unico, » e le parole: « a quello di entrata in vigore » sono sostituite
          dalle seguenti: « a quello in corso alla data di entrata in vigore »;
                    dopo il comma 5 è inserito il seguente:
              « 5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato »;
                al comma 8, quarto periodo, le parole: « Le modalità di effettua-
          zione » sono sostituite dalle seguenti: « Le modalità di presentazione »;
                al comma 10, lettera a), numero 1), sono premesse le seguenti
          parole: « all’alinea, »;
                 al comma 10, lettera b), la numerazione del capoverso « 1-bis » è
          sostituita dalla seguente: « 1.1 »;
                 al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al-
          l’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo le parole: “e per i comuni” sono inserite le seguenti: “con
          popolazione superiore a diecimila abitanti”;
                b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Il requisito del
          numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
          agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229” »;
                al comma 12, le parole: « dall’abrogazione della disposizione »
          sono sostituite dalle seguenti: « dall’abrogazione delle disposizioni »;
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                    al comma 13:

                   alla lettera b), le parole da: « e modificato » fino alla fine della
          lettera sono soppresse;

                  alla lettera d), le parole: « articolo 78 comma 3 decreto-legge »
          sono sostituite dalle seguenti: « articolo 78, comma 3, del decreto-legge »;

                   alla lettera g), le parole: « commi 599 e 602 » sono sostituite dalle
          seguenti: « comma 599 »;

                al comma 16, al primo periodo, le parole: « dei limiti e delle
          condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei limiti e delle
          condizioni previsti » e, al secondo periodo, le parole: « viene definito il
          monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite le modalità
          di monitoraggio »;

                    dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

              « 17-bis. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-
          legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal
          decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per
          l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscos-
          sione entro il 31 ottobre 2020 »;

                alla rubrica, le parole: « per precompilata » sono sostituite dalle
          seguenti: « in materia di dichiarazione precompilata ».

              Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

              « Art. 1-bis. – (Modifica all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104) – 1. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
              “4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio
          relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello di cui al
          comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio
          precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di
          riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei
          commi 3 e 4 del presente articolo”.

              Art. 1-ter. – (Contributo a fondo perduto per le start-up) – 1. Per
          l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura
          massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che
          hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
          la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle
          imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il
          contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’am-
          montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
          non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio
          mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano
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          rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto
          articolo 1.
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
          1 del presente decreto.
              3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1
          sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
              4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
          stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
          presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
          comma 3.
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
          euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.
               Art. 1-quater. – (Accelerazione delle attività di liquidazione degli
          indennizzi a favore dei risparmiatori) – 1. Al fine di assicurare la rapida
          erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmia-
          tori (FIR) istituito dall’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti
          dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da
          COVID-19, all’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018,
          n. 145, le parole: “La citata Commissione è composta da nove membri
          in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità
          e probità” sono sostituite dalle seguenti: “La citata Commissione è
          composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in
          possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e
          probità”. Resta fermo il limite di spesa, per l’anno 2021, pari a 1,2
          milioni di euro, previsto dall’articolo 1, comma 501, della predetta legge
          n. 145 del 2018 ».

              L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
               « Art. 2. – (Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di
          comprensori sciistici) – 1. A fronte della mancata apertura al pubblico
          della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure
          di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di
          previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700
          milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi
          in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o
          servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori
          sciistici.
               2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo
          le seguenti modalità:
                a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del
          turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in
          favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un
          contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell’importo corri-
          spondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019
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          come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70
          per cento per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;

                  b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
          iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le
          quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui
          alla presente lettera sono distribuiti alle singole regioni e province
          autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo,
          di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli
          iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14
          febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di
          assegnazione dei contributi ai beneficiari;

                  c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui
          all’allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle
          imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del codice di cui
          all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei
          comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio
          provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro
          interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a
          definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di
          ristoro.

               3. Ai fini dell’attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni
          di cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al
          comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con
          le indennità di cui all’articolo 10.

              4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed
          erogati in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
          Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
          di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
          2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle
          previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in
          conformità all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul
          funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione della Com-
          missione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
          funzionamento dell’Unione europea.

              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di
          euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42 ».

              All’articolo 5:

                 al comma 3, al primo periodo, le parole: « i soggetti per cui » sono
          sostituite dalle seguenti: « i soggetti per i quali » e, all’ultimo periodo, le
          parole: « sono rese disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « è reso
          disponibile »;
Atti Parlamentari                           — 7    —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                        A.C. 3099

                    il comma 14 è sostituito dal seguente:
               « 14. All’articolo 15, comma 7, del codice della crisi d’impresa e
          dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le
          parole: “dell’anno d’imposta successivo” sono sostituite dalle seguenti:
          “del secondo anno d’imposta successivo” ed è aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: “Per l’Istituto nazionale della previdenza sociale e per
          l’agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre dall’anno
          successivo a quello di entrata in vigore del presente codice” »;
                    dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
               « 15-bis. Al fine di favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità
          sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di
          fatturato imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al-
          l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è
          sostituito dal seguente:
              “1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
          rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale
          importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente
          in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere
          presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposi-
          zione dall’Agenzia delle entrate”.
              15-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
          da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative
          delle disposizioni di cui al comma 15-bis »;
                 al comma 16, dopo le parole: « decreto del Ministro dell’economia
          e delle finanze 17 giugno 2014, » sono inserite le seguenti: « pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, »;
                    dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
              « 22-bis. Le disposizioni dell’articolo 163 del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo
          contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati
          a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30
          novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per
          giorno »;
                 alla rubrica, le parole: « emergenza COVID-19 » sono sostituite
          dalle seguenti: « emergenza da COVID-19 ».

              Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
               « Art 5-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 6-bis
          del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40) – 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1,
          comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 6-bis del
          decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
Atti Parlamentari                            — 8    —                    Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                        A.C. 3099

          legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
          contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immo-
          bili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda
          a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli
          immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di
          affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote
          di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del
          concedente ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione,
          rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e
          in ogni altro caso dalla categoria catastale ».

              All’articolo 6:
                 al comma 1, dopo le parole: « Autorità di regolazione per energia
          reti e ambiente » è inserita la seguente: « (ARERA) » e le parole: « diverse
          dagli usi domestici » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle
          per usi domestici »;
                al comma 3, le parole: « risorse rinvenienti » sono sostituite dalle
          seguenti: « risorse rivenienti »;
                    i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
              « 5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministra-
          zione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico,
          comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono
          esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudi-
          zioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
          dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
              6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo
          anno 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata
          “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” la somma di 83 milioni di
          euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta
          pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al
          comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle
          minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta
          società. Il credito d’imposta di cui al presente comma non concorre alla
          formazione del reddito imponibile.
              7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
          euro, si provvede:
                 a) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’ar-
          ticolo 42;
                 b) quanto a 58 milioni di euro per l’anno 2021, mediante
          corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
          120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifica-
          zioni ».
Atti Parlamentari                           — 9     —                       Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                           A.C. 3099

              Nel titolo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

               « Art. 6-bis. – (Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza
          energetica) - 1. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 119 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
               “9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzial-
          mente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
          rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera
          nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indi-
          pendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal
          contribuente”.

             2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.

              Art. 6-ter. – (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali) – 1.
          Al comma 1 dell’articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
          parole: “50 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle
          seguenti: “50 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per
          l’anno 2021”.

               2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno
          2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
          rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.

               Art. 6-quater. – (Misure per il sostegno del sistema termale nazio-
          nale) – 1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando
          la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-
          19, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 29-bis del decreto-legge 14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, è integrato di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
          l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
          di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.

               Art. 6-quinquies. – (Misure per l’incentivazione del welfare azien-
          dale) – 1. All’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, le parole: “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” sono
          sostituite dalle seguenti: “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e
          2021”.

              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni
          di euro per l’anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2022, si
          provvede:
                a) quanto a 12,2 milioni di euro per l’anno 2021, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
Atti Parlamentari                         — 10    —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3099

          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41
          del presente decreto;
                  b) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2022, mediante utilizzo
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
          all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

               Art. 6-sexies. – (Esenzione dal versamento della prima rata dell’im-
          posta municipale propria) – 1. In considerazione del perdurare degli
          effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021
          non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di
          cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali
          ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del
          presente decreto.

              2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
          quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

               3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
          dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
          dell’interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per
          l’anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del
          Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
          locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto.

              4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei
          limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commis-
          sione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro tempo-
          raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
          tuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di
          euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.

              Art. 6-septies. – (Canoni di locazione non percepiti) – 1. All’articolo
          3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato.

               2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, hanno effetto per i canoni derivanti dai con-
          tratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio
          2020.

               3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
          all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
          integrato di 10,3 milioni di euro per l’anno 2022.
Atti Parlamentari                          — 11     —                      Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                          A.C. 3099

              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di
          euro per l’anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022, si
          provvede:
                 a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2021, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41
          del presente decreto;
                 b) quanto a 10,3 milioni di euro per l’anno 2022, mediante
          utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
               Art. 6-octies. – (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico)
          – 1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi
          di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
          del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre
          2020 è rimodulato come segue:
                a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29
          ottobre 2021;
                b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30
          novembre 2021;
                c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15
          dicembre 2021.
               Art. 6-novies. – (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle
          locazioni commerciali) – 1. Le disposizioni del presente articolo sono
          volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto
          economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
          tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il
          locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari,
          del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie,
          nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei
          flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore
          sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di
          locazione ».

              All’articolo 7:
               al comma 1, lettera c), capoverso, alle parole: « All’onere » è
          premessa la seguente numerazione: « 13. »;
               al comma 2, lettera c), capoverso, alle parole: « All’onere » è
          premessa la seguente numerazione: « 313. ».

              All’articolo 8:
                    dopo il comma 2 è inserito il seguente:
               « 2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi
          in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei
          trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178 »;
                 al comma 3, secondo periodo, le parole: « il termine di decadenza
          di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di
          presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, »;
Atti Parlamentari                          — 12     —                   Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3099

                    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
               « 3-bis. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso
          ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epide-
          miologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari
          per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°
          gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa
          di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa
          massima. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal-
          l’attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del
          relativo limite di spesa.
              3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro
          per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
          n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto »;
                al comma 8, al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 18 del
          2020 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18 » e, all’ultimo periodo, le parole: « il termine di decadenza di cui
          al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di
          presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, »;
                al comma 9, secondo periodo, le parole: « resta, altresì, precluso »
          sono sostituite dalle seguenti: « resta altresì preclusa »;
                 al comma 13, terzo periodo, le parole: « esigenze finanziare » sono
          sostituite dalle seguenti: « esigenze finanziarie ».

              All’articolo 9:
                al comma 2, secondo periodo, le parole: « Fondo sociale per
          l’occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per oc-
          cupazione ».

              Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
              « Art. 9-bis. – (Disposizioni urgenti per il settore marittimo) – 1. Al
          fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di ricon-
          versione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave
          pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali
          almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate
          avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità tran-
          shipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico
          roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o
          cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via
          eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che
          operano nei predetti porti ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio
          1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari
          di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994,
          per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le
          disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012,
Atti Parlamentari                         — 13    —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3099

          n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per
          l’anno 2021.
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per
          l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
          di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
          come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto ».

              All’articolo 10:
                 al comma 1, le parole: « all’articoli 15 e 15-bis, » sono sostituite
          dalle seguenti: « agli articoli 15 e 15-bis »;
                 al comma 2, primo periodo, le parole: « né di NASpI » sono
          sostituite dalle seguenti: « né di Nuova prestazione di Assicurazione
          Sociale per l’Impiego (NASpI) »;
                 al comma 10, primo periodo, le parole: « il Comitato Olimpico
          Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato olimpico nazio-
          nale italiano » e le parole da: « , riconosciuti » fino a: « (CIP) » sono
          sostituite dalle seguenti: « riconosciuti dal CONI e dal CIP »;
                 al comma 14, alle parole:·« Sport e Salute s.p.a. » sono premesse
          le seguenti: « La società ».

              Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
               « Art. 10-bis. – (Esenzione dall’imposta di bollo) – 1. Al fine di
          assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emergenza epidemio-
          logica da COVID-19, l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’ar-
          ticolo 25 della Tabella di cui all’allegato B al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l’anno 2021,
          anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e
          orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
              2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di
          euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto ».

              All’articolo 11:
                al comma 2, le parole: « numero 4, del decreto-legge n. 4 del
          2019 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 4), del decreto-legge 28
          gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
          2019, n. 26, ».

              All’articolo 12:
                    al comma 1:
                  alla lettera a), le parole: « decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti:
          « regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 dicembre 2013, n. 159 »;
Atti Parlamentari                         — 14     —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                        A.C. 3099

                  alla lettera c), dopo le parole: « possesso dei requisiti di cui ai
          commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e » sono inserite le seguenti: « insus-
          sistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma »;
                 al comma 4, primo periodo, le parole: « e quello relative » sono
          sostituite dalle seguenti: « e quello relativo ».

              Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
               « Art. 12-bis. – (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori
          separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione
          dell’assegno di mantenimento) – 1. Al fine di garantire ai genitori
          lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza
          epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
          attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento,
          è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il
          successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
          Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
          per l’anno 2021.
               2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede
          all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino
          a un importo massimo di 800 euro mensili.
              3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’eco-
          nomia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’eroga-
          zione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini
          del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
              4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
          10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispon-
          dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del pre-
          sente decreto ».

              Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
               « Art. 13-bis. – (Sostegno ai genitori con figli disabili) – 1. All’ar-
          ticolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
          “Alle madri disoccupate” sono sostituite dalle seguenti: “Ad uno dei
          genitori disoccupati” ».

              Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
               « Art. 14-bis. – (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle
          associazioni e società sportive dilettantistiche) – 1. Per far fronte alla
          crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento
          e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione
          del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive
          dilettantistiche, istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28
          ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno
          2021.
Atti Parlamentari                         — 15      —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                         A.C. 3099

               2. L’importo di cui al comma 1 è destinato nella misura di 50
          milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all’erogazione
          di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive
          dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
               3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
          dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto, sono individuati, ai fini dell’attuazione del pre-
          sente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste
          di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di
          erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendi-
          contazione delle spese in oggetto.
              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
          euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto ».

              All’articolo 15:
                 al comma 1, lettera a), le parole: « I periodi di assenza dal servizio
          di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di
          comporto e, per » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 17
          marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma
          non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per ».

              All’articolo 16:
                  al comma 1, le parole: « il requisito di cui all’articolo 3 » sono
          sostituite dalle seguenti: « non è richiesto il possesso del requisito di cui
          all’articolo 3 » e le parole: « non trova applicazione » sono soppresse.

              All’articolo 18:
                 al comma 1, primo periodo, le parole: « sedi territoriali delle
          Regioni e Province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « sedi
          territoriali delle regioni e delle province autonome » e le parole: « e
          provinciali autonome » sono sostituite dalle seguenti: « e delle province
          autonome »;
                alla rubrica, le parole: « Proroga incarichi » sono sostituite dalle
          seguenti: « Proroga degli incarichi ».

              Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
               « Art. 18-bis. – (Indennità COVID-19 per i lavoratori in sommini-
          strazione del comparto sanità) – 1. Ai lavoratori in somministrazione
          del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è
          riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in
          atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno
          2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del
          Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell’e-
          conomia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
Atti Parlamentari                          — 16    —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                        A.C. 3099

          di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati
          dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le
          modalità di erogazione dell’indennità, alla quale si applica l’articolo
          10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
               2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l’anno
          2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
          rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il
          livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
          cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno
          2021 ».

              All’articolo 19:
               al comma 1, lettera b), capoverso, alle parole: « L’esonero » è
          premessa la seguente numerazione: « 2. »;
                    dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
               « 2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo
          222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e
          16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo-
          dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal
          presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli
          articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti
          individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del
          19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni ».

              Nel titolo III, all’articolo 20 è premesso il seguente:
                « Art. 19-bis. – (Disposizioni in materia di personale medico dell’I-
          NAIL) – 1. Al fine di contribuire all’accelerazione della campagna
          nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2,
          l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
          (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie dispo-
          nibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già
          adottata dall’Istituto in materia di attività libero-professionale medica
          nelle more della definizione della stessa nell’ambito della contratta-
          zione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall’incremento, per
          l’anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente
          di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche
          alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All’onere deri-
          vante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per l’anno 2021, si
          provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, sulle risorse destinate alla
          copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambu-
          latoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
          fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l’anno 2021,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
Atti Parlamentari                           — 17     —                      Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                           A.C. 3099

              All’articolo 20:
                    al comma 2:
                     la lettera c) è sostituita dalla seguente:
                  « c) dopo l’allegato B è inserito l’allegato B-bis, di cui all’allegato
          1 al presente decreto, e dopo il comma 463 è inserito il seguente:
               “463-bis. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per
          garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio na-
          zionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche
          con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei
          medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di
          libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assi-
          stenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei
          servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di
          medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per
          le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province
          autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini
          contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli
          esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radio-
          logia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della
          riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le
          modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento
          degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-
          legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
          12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai
          medici e dagli odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di
          cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con
          modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di
          riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste
          ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l’attuazione
          del presente comma è autorizzata per l’anno 2021 la spesa fino alla
          concorrenza dell’importo massimo complessivo di 345 milioni di euro.
          Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni
          di euro nell’anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
          concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente,
          sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto
          corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato nella tabella di cui
          all’allegato B-bis annesso alla presente legge” »;
                     la lettera e) è sostituita dalla seguente:
                 « e) dopo il comma 464 è inserito il seguente:
               “464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccina-
          zione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di
          profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sani-
          tario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche,
          ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che ade-
          risce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2
Atti Parlamentari                          — 18     —                   Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3099

          al di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di
          cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
          all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi-
          vamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa. All’attuazione
          del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all’articolo 11
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica” »;
                  alla lettera g), capoverso 467, ultimo periodo, le parole: « emer-
          genza epidemiologica COVID-19; » sono sostituite dalle seguenti: « emer-
          genza epidemiologica COVID-19”; »;
                  alla lettera h), l’ultimo periodo è soppresso;
                    dopo il comma 2 è inserito il seguente:
               « 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dì cui al comma 471
          dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal
          comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell’ambito delle
          risorse previste dall’articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo »;
                al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al finan-
          ziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
          che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
          provinciale al finanziamento sanitario corrente »;
                 al comma 8, le parole: « per quanto compatibile » sono sostituite
          dalle seguenti: « in quanto compatibili »;
                    al comma 12:
                    alla lettera a), dopo le parole: « al comma 5, » sono inserite le
          seguenti: « secondo periodo, » e le parole: « “sulla eventuale » sono
          sostituite dalle seguenti: « “e sulla eventuale »;
                  alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « alla regione e
          provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « alla regione o alla
          provincia autonoma »;
                al comma 13, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle
          seguenti: « non devono derivare ».

              Dopo l’articolo 20 sono inseriti i seguenti:
              « Art. 20-bis. – (Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale
          per l’anno 2021) – l. Al comma 492 dell’articolo l della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, sono premesse le seguenti parole: “A decorrere
          dal 2022,”.
               Art. 20-ter. – (Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali)
          – 1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel prosegui-
          mento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria
          i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti “di
          follow up”.
Atti Parlamentari                          — 19    —                       Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                       A.C. 3099

               2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
          da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la
          tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere
          volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative
          alla preparazione, all’esecuzione e al controllo della terapia enterale,
          parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al
          decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all’esecuzione
          delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.
             3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

              All’articolo 21:
                    dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
              « 2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture
          alberghiere di cui all’articolo l, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
          2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
          n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione
          contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 »;
                la rubrica è sostituita dalla seguente: « Alberghi sanitari per
          l’emergenza da COVID-19 ».

              Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:
               « Art. 21-bis. – (Riconoscimento di un contributo in favore dell’O-
          spedale pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti
          all’emergenza da COVID-19) – 1. Al fine di riconoscere i maggiori costi
          operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19 nonché
          quelli derivanti dall’incremento delle prestazioni di alta complessità in
          conseguenza della stessa nell’anno 2020, all’Ospedale pediatrico Bam-
          bino Gesù è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno
          2021.
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
          per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo di cui all’articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
          n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto ».

              Nel titolo III, dopo l’articolo 22 è aggiunto il seguente:
               « Art. 22-bis. – (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di
          termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso
          di malattia o di infortunio) – 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro
          e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, ai sensi di quanto
          disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in
          deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti,
          documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine
          previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica
          amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta
          impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-
Atti Parlamentari                          — 20    —                     Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA                                                                        A.C. 3099

          CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comun-
          que inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il
          mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti
          nei confronti del professionista e del suo cliente.
               2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma l, il
          termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal
          giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
          glianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza
          attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla
          struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare
          fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
               3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
          adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero profes-
          sionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato
          professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’i-
          nizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decor-
          renza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve
          essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di
          ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti
          uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione delle
          disposizioni di cui al presente articolo.
              4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo
          devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di
          scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare
          contestualmente i certificati di cui al comma 2.
               5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
          all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
          incrementato di 9,1 milioni di euro per l’anno 2022.
              6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
                 a) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41
          del presente decreto;
                b) quanto a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, mediante utilizzo
          delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a
          4 ».

              All’articolo 23:
                 al comma 3, dopo le parole: « pari a 1.260 milioni » sono inserite
          le seguenti: « di euro »;
                    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
              « 3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei
          finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello
          Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con
          particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto am-
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