Buone vacanze! Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 9 al 27 agosto. Riaprirà al pubblico il 30 agosto - Studio Cugnasco
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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 7 Luglio/Agosto 2021 Traunsteinera globosa. L'orchidea globosa (così detta per la forma dell'infiorescenza matura) è abbastanza comune sulle Alpi: in Provincia di Cuneo si può trovare in quasi tutte le valli, con la stazione più bassa a Madonna del Colletto (1000 m) e la più alta al colle Fauniera (2460 m). Il labello ha spesso un graziosissimo peduncolo, slargato in fondo, e uno simile si trova spesso anche sulle altre parti del fiore, ma attenzione perché può anche mancare! Per una volta, quasi strano a dirsi per un’orchidea, questa bellissima specie è poco variabile nel suo aspetto generale. (Dario Olivero) Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 9 al 27 agosto. Riaprirà al pubblico il 30 agosto. Buone vacanze! Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 – info@studiocugnasco.it - www.studiocugnasco.it
Temi del mese Temi del mese Pag. Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi”: criteri per ripartire l’indennizzo..................................................... 3 La “Super ACE” (o “ACE innovativa”)........................................................................................................................ 6 Tributi Proroga imposte e contributi per soggetti ISA e forfetari al 15.09.2021.................................................................. 8 Il nuovo credito d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos....................................................................................... 8 Prolungamento del regime dei c.d. vecchi impatriati................................................................................................... 9 Superbonus 110%: come compilare la fattura con opzione dello sconto sul corrispettivo................................... 9 Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale..................................................................................................... 9 Regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo con dichiarazione integrativa.................................. 10 Modalità operative in dogana per l’e-commerce................................................................................................................ 10 Efficacia degli accertamenti bancari............................................................................................................................... 11 Ancora sanzionabile il fornitore che ha omesso l’invio delle dichiarazioni di intento, ora abrogato........... 11 Non è di comodo la società che affitta a valori Omi................................................................................................... 12 Separazione delle attività Iva nel settore immobiliare................................................................................................. 12 Novità in materia di agevolazioni per acquisto prima casa da parte di “under 36”.................................................. 12 Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie Adempimenti contabili variabili in caso di scissione totale......................................................................................... 12 Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale sociale............................................... 13 Delibera di aumento di capitale al servizio di clausole di “earn-out”.......................................................................... 14 Trust e attività fiduciaria Il trust e l’applicazione del principio del “prezzo-valore”.......................................................................................... 14 L’amministrazione dei “fondi speciali affidati” da parte delle società fiduciarie..................................................... 15 Finanziamenti e contributi Contributo a fondo perduto per i locatori che riducono il canone d’affitto............................................................ 15 Finanziamento agevolato per la conservazione del patrimonio culturale................................................................. 16 Consulenza del lavoro Omissione contributiva per errata applicazione del massimale contributivo.......................................................... 16 Green pass sul lavoro....................................................................................................................................................... 17 Obbligo di indossare la mascherina sui luoghi di lavoro............................................................................................. 17 Contratti a tempo determinato........................................................................................................................................ 17 Vaccinazione anti-covid in azienda................................................................................................................................ 18 Coefficiente di rivalutazione del TFR............................................................................................................................ 18 Fare azienda oggi Semplificazione: la parola d’ordine del 2021................................................................................................................. 19 Scadenziario Mesi di agosto/settembre................................................................................................................................................ 20 Riferimenti utili e contatti .......................................................................................................................................... 21 Le orchidee sono il fil rouge delle copertine della nostra newsletter per l’anno 2021. E più precisamente le orchidee spontanee che fioriscono in Provincia di Cuneo, dalle più umili zone di pianura alle più alte propaggini alpine, in ben 74 specie, suddivise in sottospecie e varietà! Scoperta sorprendente per noi, che ritenevamo l’orchidea fiore costoso, di origine tropicale, rinvenibile solo dal fioraio! Sorpresa resa possibile per la passione di un amico, Maggiorino Campra, eccezionale fotografo amatoriale, che ringraziamo. Siamo poi risaliti a un altrettanto straordinario volume sul tema, a cura di Fernando Morelli e Renato Lombardo, edito a scopi benefici dall’Associazione La Cevitou, dal quale abbiamo attinto parecchio materiale. La descrizione degli esemplari riprodotti mensilmente nelle copertine, infine, è stata affidata alla competenza e alla valentia del naturalista Dario Olivero cui va ovviamente un sentito ringraziamento. STUDIO CUGNASCO 2
Temi del mese Anche nel 2021 il nostro notiziario ospita ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del Prof. Alessandro Ciatti Càimi, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Torino. Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi”: criteri per ripartire l’indennizzo Il caso Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 30 aprile 2021, n. 11421, sono intervenute sulla spinosa questione della distribuzione dell’indennizzo tra i beneficiari, quando nella polizza vita, caso morte, questi ultimi siano stati designati genericamente come “eredi”. Nella specie, l’assicurato aveva stipulato ben quattro polizze sulla vita designando come beneficiari gli “eredi legittimi”. Al momento della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, un fratello dell’assicurato era in vita e una sorella era invece premorta, lasciando quattro figli (nipoti del contraente). Alla morte dell’uomo, il fratello, ancora vivente, pretendeva di conseguire la metà dell’indennizzo, ritenendo che l’altra metà andasse divisa tra i quattro nipoti, in ragione delle regole stabilite dalla successione. Secondo il beneficiario, infatti, si applicava la disciplina della rappresentazione, pertanto, i nipoti avevano diritto alla quota spettante alla loro madre (sorella del de cuius) che poi si sarebbe suddivisa tra loro per un quarto ciascuno. Secondo la compagnia assicurativa, l’indennizzo andava invece diviso in parti eguali tra tutti i beneficiari, ossia un quinto per ciascuno (e non un mezzo al fratello e un ottavo ai quattro nipoti del de cuius). Veniva quindi evocata in giudizio la società assicuratrice da parte del fratello di quest’ultimo. In primo grado, la sua domanda veniva rigettata, mentre la Corte d’appello riformava la decisione e condannava la compagnia a corrispondere all’attore la differenza tra l’importo già versato e quanto dovuto in base alle polizze. La questione, già affrontata in passato e risolta in modo difforme dalle sezioni semplici, viene rimessa alle Sezioni Unite. Viene in particolare domandato di stabilire: a) come debba intendersi l’espressione “eredi legittimi” contenuta solitamente nelle assicurazioni sulla vita a favore di terzo: se in senso meramente descrittivo o come riferita a soggetti effettivamente destinatari dell’eredità; b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi; c) se il beneficio indennitario debba seguire la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la divisione dell’indennizzo debba avvenire in parti uguali tra i beneficiari, stante la natura di “diritto proprio”. Contratto a favore di terzi e polizza vita (caso morte) La designazione del beneficiario, da parte dell’assicurato, può avvenire (art. 1920 c. 2 c.c.): i) nel contratto di assicurazione, ii) con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, iii) per testamento. La designazione è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente, ad esempio, con la dizione di “erede legittimo”, come era accaduto nel caso in esame e come accade di frequente. Non è infrequente che l’ipotesi venga ricondotta al contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.). Vi è da segnalare tuttavia un’importante differenza relativamente all’istante in cui il terzo acquista il diritto. Nell’assicurazione sulla vita, infatti, il terzo acquista un diritto proprio per effetto della designazione (art. 1920 c. 3 c.c.) che può avvenire anche dopo la conclusione del contratto (ad esempio, con apposita dichiarazione o nel testamento); nel contratto a favore di terzo, egli acquista invece il diritto per effetto della stipulazione, salvo patto contrario (art. 1411 c. 2 c.c.). STUDIO CUGNASCO 3
Temi del mese L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario a causa della presenza di decisioni confliggenti della sezione competente in materia. L’orientamento più risalente e consolidato riconduceva sic et simpliciter l’assicurazione sulla vita allo schema del contratto a favore di terzo, svalutando la differenza appena segnalata. In tal guisa, il diritto del beneficiario, nascendo da quello schema di contratto. gli consente “di rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l’estensione e le modalità di esercizio” (Cass. 1205/1975; Cass. 1779/1977; Cass. 4851/1980; Cass. 6548/1988; Cass. 3207/1994). Tale orientamento è stato seguito anche da pronunce successive. In particolare, una sentenza (Cass. 9388/1994) aveva censurato la decisione di merito che aveva diviso le quote in base alle proporzioni della successione legittima, in tal modo, trascurando che il diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il proprio titolo e la fonte nel contratto. Nella citata decisione, la Cassazione affermava che l’indicazione generica di “eredi” doveva valere unicamente ad individuare i beneficiari, senza un rinvio materiale alla disciplina successoria. Pertanto, in assenza di uno specifico criterio di ripartizione, le quote si dovevano presumere uguali. Nel 2015, una pronuncia si discostava invece dall’orientamento maggioritario (Cass. 19210/2015). In quel caso, l’assicuratore pretendeva di suddividere l’indennizzo in tre parti uguali tra gli eredi (la moglie e i due nipoti figli della sorella premorta e subentrati per rappresentazione). La Cassazione aveva ritenuto che la suddivisione dovesse avvenire in base alle proporzioni delle quote successorie. La designazione degli “eredi” come beneficiari, secondo la pronuncia, rinviava cioè anche alla disciplina che regola le quote ereditarie. La fonte è la successione infatti “il dire che qualcuno è erede di un soggetto... secondo l’espressione letterale dovrebbe evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è”. Tale ricostruzione faceva riferimento a clausole in cui era espressamente indicata anche la tipologia della devoluzione (testamentaria o legittima). Circa la natura di “diritto proprio” di cui gode il beneficiario (art. 1920 c.c.), secondo la pronuncia, essa riguarderebbe il rapporto tra l’assicuratore e il terzo, ma non potrebbe superare la volontà dell’assicurato, ove espressamente fossero stati indicati quali beneficiari gli eredi. La soluzione raggiunta Dopo aver ricostruito gli indirizzi giurisprudenziali contrastanti, la Cassazione passa ad illustrare la natura giuridica della designazione del beneficiario. Si tratta di un atto unilaterale tra vivi con effetto post mortem e ciò a prescindere dalla circostanza che la designazione avvenga nel contratto o nel testamento. La morte dell’assicurato segna il riferimento temporale rispetto a cui viene differita l’esecuzione della prestazione assicurativa (ossia il pagamento dell’indennizzo) e si consolida il diritto già acquistato dal beneficiario in virtù della designazione. Si rammenta che la somma assicurata resta estranea al patrimonio del de cuius (giacché il credito nasce proprio nell’istante della sua dipartita terrena). Soltanto la mancanza di designazione dei beneficiari comporta che il credito rientri nell’asse ereditario e sia devoluto agli eredi iure successionis. Secondo la Cassazione la generica designazione dei beneficiari come “eredi – che è atto tra vivi, pur se avente effetti dopo la morte – vale a indicare come creditori della compagnia coloro che risultano eredi al momento della morte dello stipulante, in virtù della delazione, essendo irrilevanti le vicende successive relative all’accettazione o alla rinuncia. Non si applicano pertanto le regole della comunione ereditaria. In altre parole, la qualifica di "erede" serve a riempire di contenuto, da un punto di vista soggettivo, la determinazione generica del beneficiario, ma non implica, in caso di pluralità di eredi, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Infatti, nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato. Nel caso in esame, la stipula della polizza era occorsa quando la sorella dell’assicurato era già deceduta. Pertanto, indicando quali beneficiari gli eredi legittimi, egli doveva aver fatto riferimento al fratello (ancora vivente) e ai nipoti (figli della sorella defunta), i quali non subentravano alla madre per STUDIO CUGNASCO 4
Temi del mese rappresentazione ma vantavano un diritto loro proprio, scaturente dal contratto. Per questa ragione, non era corretta la ripartizione dell’indennizzo nella misura di un mezzo al fratello vivente e un mezzo ai quattro nipoti (subentrati per rappresentazione secondo la Corte d’Appello), atteso che il loro diritto discende direttamente dal contratto. La ripartizione dell’indennizzo, quindi, doveva avvenire in parti uguali di un quinto ciascuno. Brevi note conclusive La soluzione raggiunta va condivisa. Il ricorso alle regole dettate per individuare i beneficiari della delazione (o se si preferisce della vocazione) non è giustificato, giacché il diritto dei beneficiari nasce dal contratto di assicurazione, non dalla successione a causa di morte. Come tale, esso va ricondotto in tutto e per tutto alle regole dettate per i contratti, ivi comprese quelle sull’interpretazione di questi. Quando nella polizza si faccio uso dell’espressione “eredi”, se nulla risulta in contrario, si deve ritenere che si voglia far riferimento a quei soggetti che la legge genericamente chiama a succedere, senza ricomprendervi la disciplina complessa delle delazioni sostitutive (ossia della sostituzione ordinaria, della rappresentazione o dell’accrescimento). Il fatto che l’assicurato fosse a conoscenza della morte della sorella e del fatto che questa avesse quattro figli doveva far ritenere che egli volesse beneficiare tutti gli eredi nella stessa misura, fossero beneficiari della delazione in via diretta (come il fratello di lui) ovvero in via di sostituzione. Se avesse inteso disporre diversamente (metà al fratello e l’altra metà ai nipoti) con ogni probabilità avrebbe dovuto avvertire la necessità di esprimerlo. La soluzione semplifica poi il lavoro della compagnia che non è costretta ad addentrarsi nei meandri talvolta complessi del diritto successorio. Per qualcuno, il passaggio successivo obbligato dovrebbe essere quello di ritenere beneficiario della polizza anche chi non avesse accettato l’eredità. Su questo non ci troviamo d’accordo. L’espressione “erede” utilizzata nella polizza non può essere assimilata a quello di semplice chiamato o beneficiario della delazione. Si può immaginare che la cassazione venga presto a occuparsi anche di questo ulteriore aspetto che resta controverso sia nella giurisprudenza forense sia in quella dottrinale. Prof. Alessandro Ciatti Càimi STUDIO CUGNASCO 5
Temi del mese La “Super ACE” (o “ACE innovativa”) La nuova ACE, introdotta dall’art. 19, c. 2, del DL 25.05.2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata prevista in via transitoria dal legislatore per agevolare gli incrementi di patrimonio netto registrati nel 2021 con un coefficiente di remunerazione del 15%, decisamente molto elevato rispetto alle aliquote ordinariamente previste fino ad oggi per l’ACE. Ambito soggettivo Possono usufruire della super ACE tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE ordinaria e quindi sia i soggetti Ires, che i soggetti Irpef (questi ultimi a condizione che adottino il regime contabile ordinario). Non vi sono esclusioni legate alla tipologia di società o a requisiti dimensionali; tuttavia un limite dimensionale è indirettamente rinvenibile attraverso la previsione dell’incremento massimo agevolabile, pari a 5 milioni di euro. Ambito temporale La super ACE spetta, come anticipato in premessa, con riferimento agli incrementi realizzati nell’esercizio 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero nell’esercizio 2021/2022 per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”, dato che la norma parla di “periodo d’imposta successivo al 31.12.2020”. Tuttavia, dal momento che il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.05.2021, rimane il problema per quelle società che hanno deliberato, in data anteriore, la distribuzione dell’utile in fase di approvazione del bilancio 2020, in luogo dell’accantonamento a riserva, non ritenendo “appetibile” l’ACE ordinaria. In tale ipotesi l’unica strada che pare percorribile è quella di deliberare nuovamente una modifica della scelta di destinazione dell’utile, pur se ciò comportasse, da parte dei soci, la restituzione dell’utile già eventualmente distribuito. Lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso anche alle assemblee tenutesi successivamente al 26.05.2021 qualora i soci decidessero di rivedere le proprie scelte in tema di destinazione dell’utile d’esercizio. Base di calcolo ed incrementi rilevanti La base di calcolo della super ACE è rappresentata – per il solo periodo agevolato (2021 o 2021/2022) – dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. Quindi, prendendo a riferimento, per semplicità, i soggetti con esercizio solare, la base di calcolo è pari alla differenza tra la base ACE al 31.12.2021 e la base ACE al 31.12.2020. Gli incrementi rilevanti sono quelli previsti per l’ACE ordinaria, ossia: - i conferimenti in denaro dei soci; - le rinunce dei soci ai crediti da finanziamento; - gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili (tra cui sono comprese anche le riserve di rivalutazione). Con riferimento alle riserve è bene osservare (come previsto dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 5 del DM 3.08.2017) che se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diviene disponibile, essa è computata nella base ACE nell’esercizio in cui viene meno l’indisponibilità, sempre che tale riserva si sia formata a decorrere dal 2011 (primo periodo di operatività dell’ACE ordinaria). Per espressa previsione di legge l’ACE “innovativa” non impone il ragguaglio ad anno previsto per l’ACE ordinaria; pertanto gli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a nulla rilevando la data di registrazione dell’incremento o di effettuazione del versamento (per l’ACE ordinaria vale invece il principio del pro rata temporis). Questa previsione è di assoluto rilievo in quanto, ad esempio, un versamento in conto capitale di 1 milione di euro eseguito il 28.12.2021 con le regole ordinarie rileverebbe per 10.959 euro (4/365), mentre con le regole della super ACE rileva per l’intero importo. Per determinare la misura degli incrementi rilevanti occorre tuttavia effettuare un’importante distinzione tra soggetti Ires e soggetti Irpef in relazione agli utili realizzati. Posto infatti che pare ormai assodato che per le società di persone e le imprese individuali l’utile accantonato a riserva rilevi STUDIO CUGNASCO 6
Temi del mese “per competenza”, saranno soggetti alla disciplina della super ACE gli utili che verranno realizzati nel 2021. Diverso invece è il ragionamento per i soggetti Ires che computeranno nella base della nuova ACE gli utili 2020 accantonati a riserva nel 2021. Misura dell’agevolazione Per quanto concerne la misura dell’agevolazione si ribadisce che la variazione in aumento agevolabile con la super ACE rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Il rendimento nozionale – pari al 15% – ammonta pertanto ad un importo massimo di 750.000 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti Ires di 180.000 euro. Ove il limite massimo di 5 milioni di euro venga superato l’eccedenza non viene persa, ma viene agevolata con le regole ordinarie e quindi con un coefficiente di remunerazione dell’1,3%. Nell’ipotesi in cui via sia una base ACE pregressa la Relazione al DL 73/2021 precisa che quest’ultima viene assunta con il coefficiente dell’1,3%. Per il 2021 vi sarà pertanto un’ACE “a due fasce”: una agevolata con il coefficiente maggiorato e secondo le regole dell’ACE innovativa; l’altra, relativa all’ACE pregressa, con il coefficiente ordinario. In dottrina si afferma altresì che la base di calcolo della super ACE non dovrebbe “risentire” delle vicende dell’ACE pregressa, anche se quest’ultima presenta una base negativa. L’esempio chiarificatore è il seguente: - capitale proprio al 31.12.2010: 10 milioni di euro; - distribuzioni nel periodo 2011-2020: 7 milioni di euro; - conferimenti in denaro nel 2021: 5 milioni di euro. L’impostazione suggerita è quella per cui i 5 milioni versati nel 2021 dovrebbero essere interamente computati come incremento calcolato con il coefficiente maggiorato del 15% e non dovrebbero quindi andare a coprire i decrementi registrati nel periodo 2011-2020. Vengono invece considerati quali decrementi, come nella disciplina ordinaria, i conferimenti a favore di società controllate, acquisti di aziende e partecipazioni infragruppo, nonché gli incrementi nelle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. Utilizzo del beneficio fiscale Il beneficio della super ACE può essere utilizzato sia a riduzione del reddito imponibile – come per l’ACE ordinaria – sia quale credito d’imposta, applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli artt. 11 e 17 del TUIR in vigore nel periodo d’imposta al 31.12.2020. Ad esempio su una base di calcolo di 840.000 euro (340.000 euro di utile destinato a riserva e 500.000 euro di versamento soci) si avrà un rendimento nozionale di 126.000 euro (840.0 x 15%) e un credito d’imposta – per un soggetto Ires – di 30.240 euro (pari al 24% di 126.000). Il credito d’imposta è utilizzabile dal giorno successivo all’esecuzione dell’incremento (data della delibera assembleare, della rinuncia al credito da parte dei soci, o dell’esecuzione del versamento). Per poter utilizzare tale credito è tuttavia necessario inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate in base ad un provvedimento che verrà emanato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto in legge. Ai fini dell’utilizzo del credito occorre fare nuovamente una distinzione tra soggetti Ires e soggetti Irpef proprio in relazione all’incremento derivante dalla destinazione dell’utile. Infatti se il contribuente sceglie di gestire la super ACE come variazione diminutiva dell’imponibile il vantaggio si rifletterà sul modello Redditi 2022 per il periodo d’imposta 2021, sia per le società di capitali che per le società di persone e le imprese individuali, poiché per tutte rileverà l’incremento avvenuto nel 2021 (per i soggetti Ires con riferimento alla destinazione dell’utile 2020; mentre per i soggetti Irpef in relazione all’utile di competenza del 2021). Se la scelta di utilizzo dell’agevolazione ricadrà invece sul credito d’imposta vi sarà una sostanziale differenza: mentre la società di capitali potrà fruirne direttamente nel 2021, a seguito del verbale dell’assemblea che destina l’utile 2020 a riserva, per i soggetti Irpef occorrerà attendere la chiusura del 2021 per verificare quale sia l’utile maturato che costituisce la variazione in aumento proprio dello stesso 2021. STUDIO CUGNASCO 7
Tributi Proroga imposte e contributi per soggetti ISA e forfetari al 15.09.2021 Con l’approvazione del disegno di Legge di conversione del DL n. 73/2021 è stata confermata l’ulteriore proroga al 15.09.2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento di imposte e contributi per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari. Viene quindi superata la proroga al 20.07.2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM del 28.06.2021. In base al nuovo art. 9-ter del DL “Sostegni-bis”, sono infatti prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva; - che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021. A fronte della proroga al 15.09.2021 senza maggiorazione, non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. È confermato che la proroga riguarda i soggetti che: - esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro; - partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; - applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, c.54-89 della L. n. 190/2014; - applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1 del DL n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); - presentano altre cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da Covid-19. Dal punto di vista oggettivo rientrano nella proroga in esame i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette quali, ad esempio, i contributi Inps artigiani, commercianti e professionisti ed il diritto camerale. La scadenza del 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi Inps dovuti dai soci di Srl artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. Tuttavia il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi Inps, mentre le imposte dirette dovute rimangono ancorate alle ordinarie scadenze, quindi dovevano essere versate entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%. Il nuovo credito d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos L’art. 1 del DL n. 99/2021 ha introdotto alcune disposizioni in merito ai crediti d’imposta legati all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. In primis viene incrementata la misura prevista per il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da soggetti privati. Tale agevolazione, si ricorda, spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. In linea generale tale credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, o prepagate, o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Il nuovo comma 1-ter all’art. 22 del DL n. 124/2019 prevede ora che per le commissioni maturate nel periodo dall'1.07.2021 al 30.06.2022 il credito d’imposta è incrementato dal 30% al 100% delle commissioni. L’art. 1, c. 11 del DL n. 99/2021 introduce poi il nuovo art. 22-bis al DL n. 124/2019, recante un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra l’1.07.2021 ed il 30.06.2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito d’imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti STUDIO CUGNASCO 8
Tributi stessi, nonché delle spese di convenzionamento, ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure: - 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; - 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi compresi tra 200.000 euro e 1.000.000 di euro; - 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi compresi tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro. I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Tali crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Prolungamento del regime dei c.d. vecchi impatriati L’art. 1, c. 50 della L. 178/2020 ha introdotto l’opzione per il prolungamento del regime dei c.d. lavoratori impatriati. In particolare la norma ha previsto la sostanziale estensione del regime maggiormente favorevole, già applicabile a partire dall’aprile 2020, anche a quei lavoratori che fruivano del regime al 31 dicembre 2019. Per detti lavoratori l’opzione per il prolungamento non è automatica, ma è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione. Quest’ultima, comunque, è subordinata al possesso di specifici requisiti, ovvero la presenza di figli minorenni e/o l’acquisto di un immobile in Italia entro il termine per l’esercizio dell’opzione. Entro il prossimo 30 agosto 2021 i soggetti interessati sono tenuti al versamento dell’imposta di ingresso, nonché, nel caso di lavoratori subordinati, a presentare al datore di lavoro un’apposita richiesta scritta. Superbonus 110%: come compilare la fattura con opzione dello sconto sul corrispettivo I soggetti che intendono usufruire del “superbonus 110%” possono optare, invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo sconto sul corrispettivo, che, ai sensi della lett. a) dell'art. 121 del DL 34/2020, implica che il fornitore, che ha effettuato gli interventi agevolati, debba applicare, nella fattura, uno sconto "fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso". Ciò comporta che, tenuto conto che l'agevolazione del superbonus è contraddistinta da una percentuale di detrazione pari al 110%, fatto 100 di sconto sul corrispettivo applicato in fattura, l'ammontare di credito di imposta che matura in capo al fornitore, a fronte dell'applicazione di quello sconto, è 110. Ad esempio, nell’ipotesi che il contribuente sostenga una spesa pari ad 20.000 euro alla quale corrisponde una detrazione di 22.000 euro, applicando uno sconto in fattura pari a 20.000 euro, il fornitore matura un credito d’imposta di 22.000 euro. Permangono dubbi applicativi nell'ipotesi in cui la fattura venga emessa da un professionista ad un cliente che debba operare quale sostituto d'imposta (es. condominio o impresa), in presenza dell’obbligo di applicare comunque la ritenuta d'acconto del 20% sull’intero importo imponibile. Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale La L. 166/2016 (c.d. Legge Antispreco) persegue l’obiettivo primario di favorire il recupero e la donazione di determinati prodotti, ad esempio delle eccedenze alimentari, di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, nonché quello di contribuire alle limitazioni STUDIO CUGNASCO 9
Tributi degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, attuando azioni volte a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo la produzione di rifiuti. Per alcune tipologie di beni espressamente individuate dalla stessa disposizione, qualora la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) della medesima legge, nel rispetto di determinate condizioni di carattere procedurale, non opera la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/1997. Trattasi nello specifico dei seguenti soggetti donatari: enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Con la consulenza giuridica n. 8 del 22.06.2021 l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi per delimitare l’ambito oggettivo della Legge Antispreco, con riferimento alla: - Corretta definizione di prodotti “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”, - possibilità di mantenere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto delle cessioni in argomento. Secondo l’Agenzia la corretta definizione dell’ambito applicativo della legge Antispreco riguarda circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto e, per questo motivo, riscontrabili caso per caso. Trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell’Iva, non è possibile effettuarne un’interpretazione estensiva. La ratio della norma è quella di recuperare e donare, per fini di solidarietà sociale, determinati beni, estendendone il ciclo di vita, riducendo la produzione di rifiuti o di scarti. Per quanto riguarda il diritto alla detrazione dell’Iva assolta dall’impresa donante sull’acquisto o la produzione dei beni ceduti, l’art. 16, c. 1, L. 166/2016, specificando che non opera la presunzione di cessione, equipara la cessione gratuita dei beni in questione alla loro distruzione. In tal caso la cessione gratuita dei beni in argomento non è soggetta ad Iva. Ne consegue che il donante conserva il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o dell’importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata l’originaria destinazione. Regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo con dichiarazione integrativa La mancata indicazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’art. 8, DLgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021. Modalità operative in dogana per l’e-commerce L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con le determinazioni direttoriali pubblicate il 1° luglio 2021, nn. 219776/RU e 219778/RU, e con la circolare n. 26, ha previsto le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni mensili e per il pagamento dell’Iva all’importazione dovuta dai soggetti che intendono avvalersi del regime speciale di cui all’art. 70.1 del DPR 633/72. Tale disposizione, in vigore dal 1° luglio scorso ed introdotta dall’art. 1, c. 1, lett. q), del DLgs. 83/2021, visto il proliferare di vendite di modesto valore tramite il commercio elettronico, disciplina un regime speciale alternativo a quello ordinario ed al regime IOSS (Import One Stop Shop). Sotto il profilo doganale, per le importazioni derivanti da vendite a distanza in e-commerce di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, trattandosi (in linea generale) di beni in franchigia, STUDIO CUGNASCO 10
Tributi i corrieri espressi e gli altri operatori economici possono utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7). Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell’Iva derivanti dall’applicazione del c.d. “pacchetto Iva sul commercio elettronico”. Per quanto concerne l’Iva, i soggetti che presentano in dogana beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolverla entro il termine di pagamento del dazio all’importazione, su presentazione di una dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento. I soggetti che si avvalgono del regime speciale devono presentare telematicamente una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. Il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, metterà a disposizione degli operatori un’apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione riferita alle spedizioni effettivamente consegnate nel mese precedente. In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo Iva giornaliero che risulterà essere stato contabilizzato. Efficacia degli accertamenti bancari L’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, al 1° comma, numero 2), contiene una presunzione in base alla quale sia gli incassi che i prelevamenti risultanti dai rapporti bancari che sono stati oggetto di controllo, vengono considerati come ricavi o compensi - ovviamente da sottoporre a tassazione - se il contribuente non è in grado di fornire una prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio, purché grave, preciso e concordante, ai movimenti bancari contestati. Si tratta pertanto di una presunzione relativa che ammette quindi la prova contraria, ma è necessario che il contribuente fornisca una prova analitica per ogni singola movimentazione. Le indagini bancarie devono tuttavia essere autorizzate, o dal direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, o dal direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, dal comandante regionale. Con la sentenza n. 7546 del 17 marzo u.s. la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sull’argomento ribadendo che l’autorizzazione suddetta non richiede necessariamente una motivazione, né deve essere obbligatoriamente esibita all’interessato, o allegata all’avviso di accertamento; avviso che quindi non può essere considerato illegittimo se privo dell’autorizzazione suddetta. Ciò in quanto, secondo la Suprema Corte, l’autorizzazione esplica esclusivamente una funzione organizzativa. L’illegittimità dell’avviso di accertamento può derivare solo dalla materiale assenza dell’autorizzazione citata e sempre che ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente. Ancora sanzionabile il fornitore che ha omesso l’invio delle dichiarazioni di intento, ora abrogato La sentenza della Corte di Cassazione del 12.7.2021 n. 19738, ha sancito che anche se ora i soggetti passivi non sono più tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento ricevute, le violazioni commesse in vigenza di tale obbligo restano sanzionabili, seppure con l'applicazione della legge più favorevole. Infatti, in merito alla disciplina anteriore alle modifiche previste dall'art. 20 del DLgs. 175/2014, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la violazione non può essere considerata meramente formale poiché comporta, comunque, un pregiudizio all'attività di accertamento e, a fronte dei numerosi interventi che hanno interessato la disciplina in esame, si è verificata una successione di norme nel tempo e non l’abolizione della violazione. Pertanto, per quanto possa essere di poco interesse il caso specifico, appare importante sottolineare il principio espresso dalla Suprema Corte ovvero che le modifiche intervenute successivamente, anche se STUDIO CUGNASCO 11
Tributi hanno determinato l’abrogazione di obblighi originari, non sempre determinano la non punibilità del fatto. Non è di comodo la società che affitta a valori Omi L’Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha sostenuto che nel caso in cui la società affitti a canoni di locazione congrui rispetto ai valori Omi, ci si trova in una condizione che giustifica il mancato superamento del test di operatività previsto per le società di comodo. In presenza di tale condizione la società può, pertanto, richiedere la disapplicazione dalla disciplina delle società di comodo, o presentando interpello ex. L. 212/2000, o mediante segnalazione sostitutiva in dichiarazione dei redditi. Separazione delle attività Iva nel settore immobiliare Con recente risposta ad interpello - n. 471 del 9.7.2021 - l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, per l’attività immobiliare, la possibilità di separare le attività ai fini dell’Iva nel caso in cui le medesime siano non solo contraddistinte da differenti codici ATECO e da distinti regimi fiscali imponibili (imponibilità ed esenzione IVA), ma anche da differenti categorie catastali degli immobili. Novità in materia di agevolazioni per acquisto prima casa da parte di “under 36” La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, in un tavolo di lavoro congiunto con il Consiglio Notarile di Milano, ha fornito una prima interpretazione della normativa che ha inteso agevolare l’acquisto della prima casa e del relativo mutuo, per atti stipulati a partire dal 26.05.2021 da soggetti di età inferiore ai 36 anni, con Isee non superiore a 40.000 euro annui. Dal tenore letterale della norma si desume che di tale agevolazione non può beneficiare chi compie 36 anni nel periodo d’imposta nel quale viene stipulata la compravendita. Tale requisito occorre anche nel caso di compravendita soggetta ad Iva. La certificazione Isee può non essere allegata al contratto di compravendita, ma deve comunque essere nella disponibilità del contribuente in caso di successivi controlli. Anche se la norma agevola espressamente solo l’acquisto dell’abitazione, senza menzionare le pertinenze, la DRE Lombardia ritiene che anch’esse rientrino nel perimetro del beneficio fiscale. L’agevolazione spetta altresì se il contribuente acquista due unità abitative destinate ad essere accorpate. Considerato infine che il testo normativo prevede l’esenzione soltanto per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo deve essere applicata in maniera ordinaria. Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie Adempimenti contabili variabili in caso di scissione totale Quando una scissione è totale, la scissa si estingue in corrispondenza della data di efficacia della scissione. In questo caso, alla data di efficacia della scissione, sul piano degli adempimenti contabili la scissa deve adottare comportamenti difformi a seconda del fatto che relativamente alla scissione: - non sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili; - sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili. Nel caso in cui non sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili della scissione, la situazione contabile che la società scissa deve redigere con riferimento alla data di efficacia reale della scissione deve assumere la fisionomia di un vero e proprio bilancio infrannuale, per la cui redazione devono essere quindi osservati i principi stabiliti dal documento OIC 30. Pare corretto ritenere che il bilancio infrannuale della società scissa, riferito alla data di efficacia (anche contabile) della scissione, debba essere oggetto di specifica approvazione da parte dell’Assemblea dei soci di ciascuna società beneficiaria. STUDIO CUGNASCO 12
Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie Se è stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili della scissione, i fatti di gestione della società scissa sono direttamente imputabili alla contabilità delle società beneficiarie già a partire dalla data di retroazione degli effetti, la quale tipicamente coincide: - con la data di inizio dell’esercizio della scissa e delle beneficiarie nel corso del quale la scissione si perfeziona, - oppure (purché non anteriore alla data di cui al punto precedente) con la data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali e le valutazioni redatte ai fini della procedura di scissione, ossia: situazione patrimoniale a valori contabili; situazione patrimoniale a valori effettivi; valutazione dei patrimoni scissi ai fini del rapporto di concambio. Se è prevista la retrodatazione degli effetti contabili gli amministratori della scissa, in corrispondenza della data di perfezionamento giuridico della scissione, non devono procedere alla predisposizione di un vero e proprio bilancio infrannuale, bensì solo alla predisposizione di tante situazioni contabili di chiusura quante sono le società beneficiarie, finalizzate a evidenziare i saldi patrimoniali e i saldi di conto economico che, previa effettuazione delle opportune elisioni da consolidamento, vengono recepiti nella contabilità della società beneficiaria. Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale sociale In tema di sospensione dell’operatività degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e del verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2464, comma 1, n. 4), cod. civ., il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 88-2021/I, nel quale si sofferma sulla questione relativa alla delimitazione delle perdite che andrebbero incluse nella formulazione adottata al perimetro oggettivo di riferimento dell’articolo 6 D.L. 23/2020, come modificato dalla L. 128/2020 (perdite emerse nell’esercizio di riferimento, che è quello in corso al 31.12.2020). La definizione utilizzata del provvedimento di legge, “perdite emerse nel periodo… “ è “atipica” e quindi si presta a due interpretazioni, una più restrittiva, a cui aderisce fra l’altro anche il Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui si dovrebbe trattare solo delle perdite che sono state prodotte durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, l’altra più estensiva, sostenuta dal CNN, secondo cui si dovrebbe trattare di tutte le perdite comunque risultanti dal bilancio riferito al suddetto periodo, includendovi quindi anche perdite che sono riportate da precedenti esercizi. Il CNN ritiene che si debba dare un’interpretazione di “perdite rilevate”, che consentirebbe di andare incontro alle esigenze non solo delle imprese più pesantemente colpite dagli effetti della crisi causata dalla pandemia nel periodo di riferimento, ma anche di quelle che si trovano a fare i conti con la difficoltà loro e dei propri soci a reperire in questo stesso periodo i fondi che necessiterebbero per un congruo e tempestivo intervento sul capitale, come sarebbe richiesto attivando le disposizioni ordinarie. Si rischia inoltre di penalizzare ingiustificatamente le imprese i cui esercizi si chiudono prima del 31 dicembre 2020 (es. 30 giugno o 30 settembre 2020) la cui gestione è stata perciò fortemente incisa dagli effetti della pandemia. Un ulteriore tema trattato dal CNN riguarda il computo delle perdite che possono accedere ai benefici straordinari dell’articolo 6, cioè se tali perdite debbano essere assunte “al lordo” delle riserve presenti nel patrimonio netto, e quindi avendo come riferimento il mero risultato economico dell’esercizio, oppure “al netto” delle riserve, ossia dopo aver preventivamente posto tutte le riserve disponibili a presidio del capitale sociale, e quindi solamente ove il valore residuo della perdita si presenti ancora di importo superiore ad un terzo del capitale sociale. Lo Studio del CNN prende posizione a favore della tesi “nettista” in considerazione del fatto che il presupposto dell’operatività della norma emergenziale in oggetto è che si verifichi la condizione dei cui agli articoli 2446 o 2447 cod. civ., circostanza che non si realizzerebbe laddove le riserve disponibili consentissero di assorbire in misura sufficiente le perdite realizzate nel 2020, eventualmente cumulate con quelle già riportate a nuovo. Il Consiglio Nazionale del Notariato fa presente inoltre che, al di là dell’interpretazione utilizzata, ciò non può in ogni caso condurre ad un ricorso generalizzato all’applicazione della misura eccezionale in commento. Infatti, questa decisione deve passare attraverso una concreta valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, riferita alle sue reali STUDIO CUGNASCO 13
Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie prospettive future; di questa disposizione emergenziale non può perciò farsi un uso strumentale che rischierebbe di cadere nel suo impiego con finalità meramente dilatorie che non sarebbero ammissibili. Delibera di aumento di capitale al servizio di clausole di “earn-out” La Massima del Consiglio del Notariato di Milano n. 170 ha affrontato le problematiche relative alle clausole di earn-out, che possono essere inserite nelle operazioni che si realizzano mediante aumento di capitale a pagamento. Le clausole che vanno sotto la definizione di earn-out, sono ormai comuni nelle operazioni di compravendita di partecipazioni e di aziende, e si sostanziano in forme di riconoscimento di una maggiorazione del prezzo di cessione al raggiungimento di determinati obiettivi. Nel caso specifico dell’aumento di capitale sociale, trattato invece del Consiglio Nazionale del Notariato, è il conferente, che assume la posizione del cedente, mentre la società conferitaria quella del cessionario, e il prezzo è rappresentato dalle azioni o quote rappresentative del capitale della seconda entità che vengono assegnate alla prima. In altre parole, la presenza della clausola di earn-out rende il prezzo della transazione in parte determinabile in funzione del verificarsi di taluni eventi (il raggiungimento di obiettivi), così che quando il corrispettivo è espresso in capitale sociale della conferitaria/cessionaria, occorre che qualunque sia lo scenario che verrà a realizzarsi l’aumento del capitale (e l’eventuale sovrapprezzo) sia pienamente coperto dal valore reale del compendio apportato. Nella predisposizione della delibera di aumento di capitale, ed ipotizzando il caso di una conferitaria costituita in forma di SpA, le cui azioni riportano il valore nominale espresso, si ha che ci si trova dinanzi a due emissioni: la prima riguarda le azioni da assegnare al sottoscrittore al momento del conferimento, e non è soggetta ad alcuna condizione; la seconda ha invece per oggetto le azioni da assegnare al sottoscrittore solamente a titolo di earn-out; quest’ultima, quindi, è incerta e comunque è rinviata ad un momento successivo, quando si sarà o meno verificata la condizione rappresentata dal conseguimento degli obiettivi prefissati. Ci sarà quindi una situazione in cui il conferente sottoscrive sin dall’origine tutte le azioni oggetto delle due emissioni eseguendo il conferimento dovuto per adempiere alla sottoscrizione, ma una parte delle azioni, seppur sottoscritte e liberate, non sono immediatamente emesse, bensì lo saranno solo se e quando le condizioni pattuite per l’earn-out si saranno avverate. La massima riporta ed illustra diversi esempi relativi a diverse situazioni che si possono venire a creare. Occorre inoltre ricordare l’importanza, anche in questo caso, del lavoro dell’esperto chiamato alla redazione della relazione giurata di stima che accompagna il conferimento e che può aprire diversi scenari. Trust e attività fiduciaria Il trust e l’applicazione del principio del “prezzo-valore” Il criterio del “prezzo-valore” è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario dall’art. 1, comma 497, dalla legge 266/2005 e prevede che il contribuente possa richiedere che la base imponibile di una compravendita riguardante un’abitazione sia determinata moltiplicando la rendita catastale dell’abitazione compravenduta per il coefficiente 115,5 (se si tratta di un acquisto “prima casa”), o 126 (in ogni altro caso) e ciò indipendentemente dal prezzo pagato e dichiarato in atto; purché l’acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale. Con la sentenza numero 3073 del 9 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’applicazione del suddetto criterio del “prezzo-valore” in presenza di un trust e l’ha risolto in senso favorevole, affermando che il criterio è applicabile alla compravendita immobiliare che abbia un trustee persona fisica come parte acquirente, che acquisti un edificio allo scopo di vincolarlo in un trust autodichiarato. Pur avendo enunciato tale principio la Suprema Corte ha peraltro, nello specifico caso sottoposto al proprio giudizio, negato la determinazione della base imponibile mediante il sistema del “prezzo- STUDIO CUGNASCO 14
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