Buone vacanze! Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 9 al 27 agosto. Riaprirà al pubblico il 30 agosto - Studio Cugnasco

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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 7                                                                                                 Luglio/Agosto 2021

Traunsteinera globosa. L'orchidea globosa (così detta per la forma dell'infiorescenza matura) è abbastanza comune
sulle Alpi: in Provincia di Cuneo si può trovare in quasi tutte le valli, con la stazione più bassa a Madonna del Colletto
(1000 m) e la più alta al colle Fauniera (2460 m). Il labello ha spesso un graziosissimo peduncolo, slargato in fondo, e
uno simile si trova spesso anche sulle altre parti del fiore, ma attenzione perché può anche mancare! Per una volta, quasi
strano a dirsi per un’orchidea, questa bellissima specie è poco variabile nel suo aspetto generale. (Dario Olivero)

  Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 9 al 27 agosto. Riaprirà al pubblico il 30 agosto.
                                                       Buone vacanze!

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Temi del mese

  Temi del mese                                                                                                                                                                  Pag.
  Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi”: criteri per ripartire l’indennizzo.....................................................                                         3
  La “Super ACE” (o “ACE innovativa”)........................................................................................................................                      6
  Tributi
  Proroga imposte e contributi per soggetti ISA e forfetari al 15.09.2021..................................................................                                        8
  Il nuovo credito d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos.......................................................................................                             8
  Prolungamento del regime dei c.d. vecchi impatriati...................................................................................................                           9
  Superbonus 110%: come compilare la fattura con opzione dello sconto sul corrispettivo...................................                                                         9
  Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale.....................................................................................................                        9
  Regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo con dichiarazione integrativa..................................                                                       10
  Modalità operative in dogana per l’e-commerce................................................................................................................                   10
  Efficacia degli accertamenti bancari...............................................................................................................................             11
  Ancora sanzionabile il fornitore che ha omesso l’invio delle dichiarazioni di intento, ora abrogato...........                                                                  11
  Non è di comodo la società che affitta a valori Omi...................................................................................................                          12
  Separazione delle attività Iva nel settore immobiliare.................................................................................................                         12
  Novità in materia di agevolazioni per acquisto prima casa da parte di “under 36”..................................................                                              12
  Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie
  Adempimenti contabili variabili in caso di scissione totale.........................................................................................                            12
  Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale sociale...............................................                                            13
  Delibera di aumento di capitale al servizio di clausole di “earn-out”..........................................................................                                 14
  Trust e attività fiduciaria
  Il trust e l’applicazione del principio del “prezzo-valore”..........................................................................................                           14
  L’amministrazione dei “fondi speciali affidati” da parte delle società fiduciarie.....................................................                                          15
  Finanziamenti e contributi
  Contributo a fondo perduto per i locatori che riducono il canone d’affitto............................................................                                          15
  Finanziamento agevolato per la conservazione del patrimonio culturale.................................................................                                          16
  Consulenza del lavoro
  Omissione contributiva per errata applicazione del massimale contributivo..........................................................                                             16
  Green pass sul lavoro.......................................................................................................................................................    17
  Obbligo di indossare la mascherina sui luoghi di lavoro.............................................................................................                            17
  Contratti a tempo determinato........................................................................................................................................           17
  Vaccinazione anti-covid in azienda................................................................................................................................              18
  Coefficiente di rivalutazione del TFR............................................................................................................................               18
  Fare azienda oggi
  Semplificazione: la parola d’ordine del 2021.................................................................................................................                   19
  Scadenziario
  Mesi di agosto/settembre................................................................................................................................................        20
  Riferimenti utili e contatti ..........................................................................................................................................         21

   Le orchidee sono il fil rouge delle copertine della nostra newsletter per l’anno 2021. E più precisamente le
   orchidee spontanee che fioriscono in Provincia di Cuneo, dalle più umili zone di pianura alle più alte
   propaggini alpine, in ben 74 specie, suddivise in sottospecie e varietà! Scoperta sorprendente per noi, che
   ritenevamo l’orchidea fiore costoso, di origine tropicale, rinvenibile solo dal fioraio! Sorpresa resa possibile
   per la passione di un amico, Maggiorino Campra, eccezionale fotografo amatoriale, che ringraziamo. Siamo
   poi risaliti a un altrettanto straordinario volume sul tema, a cura di Fernando Morelli e Renato Lombardo,
   edito a scopi benefici dall’Associazione La Cevitou, dal quale abbiamo attinto parecchio materiale. La
   descrizione degli esemplari riprodotti mensilmente nelle copertine, infine, è stata affidata alla
   competenza e alla valentia del naturalista Dario Olivero cui va ovviamente un sentito ringraziamento.

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Temi del mese

  Anche nel 2021 il nostro notiziario ospita ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del Prof. Alessandro
  Ciatti Càimi, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Torino.

  Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi”: criteri per ripartire l’indennizzo

  Il caso

  Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 30 aprile 2021, n. 11421, sono intervenute sulla
  spinosa questione della distribuzione dell’indennizzo tra i beneficiari, quando nella polizza vita, caso
  morte, questi ultimi siano stati designati genericamente come “eredi”.
  Nella specie, l’assicurato aveva stipulato ben quattro polizze sulla vita designando come beneficiari gli
  “eredi legittimi”. Al momento della conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, un fratello
  dell’assicurato era in vita e una sorella era invece premorta, lasciando quattro figli (nipoti del
  contraente). Alla morte dell’uomo, il fratello, ancora vivente, pretendeva di conseguire la metà
  dell’indennizzo, ritenendo che l’altra metà andasse divisa tra i quattro nipoti, in ragione delle regole
  stabilite dalla successione. Secondo il beneficiario, infatti, si applicava la disciplina della
  rappresentazione, pertanto, i nipoti avevano diritto alla quota spettante alla loro madre (sorella del de
  cuius) che poi si sarebbe suddivisa tra loro per un quarto ciascuno. Secondo la compagnia assicurativa,
  l’indennizzo andava invece diviso in parti eguali tra tutti i beneficiari, ossia un quinto per ciascuno (e
  non un mezzo al fratello e un ottavo ai quattro nipoti del de cuius).
  Veniva quindi evocata in giudizio la società assicuratrice da parte del fratello di quest’ultimo. In primo
  grado, la sua domanda veniva rigettata, mentre la Corte d’appello riformava la decisione e condannava
  la compagnia a corrispondere all’attore la differenza tra l’importo già versato e quanto dovuto in base
  alle polizze.
  La questione, già affrontata in passato e risolta in modo difforme dalle sezioni semplici, viene rimessa
  alle Sezioni Unite.
  Viene in particolare domandato di stabilire:
  a) come debba intendersi l’espressione “eredi legittimi” contenuta solitamente nelle assicurazioni sulla
  vita a favore di terzo: se in senso meramente descrittivo o come riferita a soggetti effettivamente
  destinatari dell’eredità;
  b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di
  indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;
  c) se il beneficio indennitario debba seguire la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la
  divisione dell’indennizzo debba avvenire in parti uguali tra i beneficiari, stante la natura di “diritto
  proprio”.

  Contratto a favore di terzi e polizza vita (caso morte)

  La designazione del beneficiario, da parte dell’assicurato, può avvenire (art. 1920 c. 2 c.c.):
  i) nel contratto di assicurazione,
  ii) con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore,
  iii) per testamento.
  La designazione è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente, ad esempio, con
  la dizione di “erede legittimo”, come era accaduto nel caso in esame e come accade di frequente.
  Non è infrequente che l’ipotesi venga ricondotta al contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.).
  Vi è da segnalare tuttavia un’importante differenza relativamente all’istante in cui il terzo acquista il
  diritto.
  Nell’assicurazione sulla vita, infatti, il terzo acquista un diritto proprio per effetto della
  designazione (art. 1920 c. 3 c.c.) che può avvenire anche dopo la conclusione del contratto (ad
  esempio, con apposita dichiarazione o nel testamento); nel contratto a favore di terzo, egli acquista
  invece il diritto per effetto della stipulazione, salvo patto contrario (art. 1411 c. 2 c.c.).

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Temi del mese

  L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario a causa della presenza di decisioni confliggenti
  della sezione competente in materia. L’orientamento più risalente e consolidato riconduceva sic et
  simpliciter l’assicurazione sulla vita allo schema del contratto a favore di terzo, svalutando la differenza
  appena segnalata. In tal guisa, il diritto del beneficiario, nascendo da quello schema di contratto. gli
  consente “di rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando
  comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne
  definiscono l’estensione e le modalità di esercizio” (Cass. 1205/1975; Cass. 1779/1977; Cass.
  4851/1980; Cass. 6548/1988; Cass. 3207/1994).
  Tale orientamento è stato seguito anche da pronunce successive. In particolare, una sentenza (Cass.
  9388/1994) aveva censurato la decisione di merito che aveva diviso le quote in base alle proporzioni
  della successione legittima, in tal modo, trascurando che il diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il
  proprio titolo e la fonte nel contratto. Nella citata decisione, la Cassazione affermava che l’indicazione
  generica di “eredi” doveva valere unicamente ad individuare i beneficiari, senza un rinvio materiale alla
  disciplina successoria. Pertanto, in assenza di uno specifico criterio di ripartizione, le quote si dovevano
  presumere uguali.
  Nel 2015, una pronuncia si discostava invece dall’orientamento maggioritario (Cass. 19210/2015). In
  quel caso, l’assicuratore pretendeva di suddividere l’indennizzo in tre parti uguali tra gli eredi (la moglie
  e i due nipoti figli della sorella premorta e subentrati per rappresentazione). La Cassazione aveva
  ritenuto che la suddivisione dovesse avvenire in base alle proporzioni delle quote successorie.
  La designazione degli “eredi” come beneficiari, secondo la pronuncia, rinviava cioè anche alla
  disciplina che regola le quote ereditarie. La fonte è la successione infatti “il dire che qualcuno è erede di
  un soggetto... secondo l’espressione letterale dovrebbe evocare tanto chi lo è quanto anche in che
  misura lo è”. Tale ricostruzione faceva riferimento a clausole in cui era espressamente indicata anche la
  tipologia della devoluzione (testamentaria o legittima). Circa la natura di “diritto proprio” di cui gode il
  beneficiario (art. 1920 c.c.), secondo la pronuncia, essa riguarderebbe il rapporto tra l’assicuratore e il
  terzo, ma non potrebbe superare la volontà dell’assicurato, ove espressamente fossero stati indicati
  quali beneficiari gli eredi.

  La soluzione raggiunta

  Dopo aver ricostruito gli indirizzi giurisprudenziali contrastanti, la Cassazione passa ad illustrare la
  natura giuridica della designazione del beneficiario. Si tratta di un atto unilaterale tra vivi con
  effetto post mortem e ciò a prescindere dalla circostanza che la designazione avvenga nel contratto o nel
  testamento. La morte dell’assicurato segna il riferimento temporale rispetto a cui viene differita
  l’esecuzione della prestazione assicurativa (ossia il pagamento dell’indennizzo) e si consolida il diritto
  già acquistato dal beneficiario in virtù della designazione.
  Si rammenta che la somma assicurata resta estranea al patrimonio del de cuius (giacché il credito nasce
  proprio nell’istante della sua dipartita terrena). Soltanto la mancanza di designazione dei beneficiari
  comporta che il credito rientri nell’asse ereditario e sia devoluto agli eredi iure successionis.
  Secondo la Cassazione la generica designazione dei beneficiari come “eredi – che è atto tra vivi, pur se
  avente effetti dopo la morte – vale a indicare come creditori della compagnia coloro che risultano eredi
  al momento della morte dello stipulante, in virtù della delazione, essendo irrilevanti le vicende
  successive relative all’accettazione o alla rinuncia. Non si applicano pertanto le regole della comunione
  ereditaria. In altre parole, la qualifica di "erede" serve a riempire di contenuto, da un punto di vista
  soggettivo, la determinazione generica del beneficiario, ma non implica, in caso di pluralità di
  eredi, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
  Infatti, nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento
  immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio
  dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato.
  Nel caso in esame, la stipula della polizza era occorsa quando la sorella dell’assicurato era già deceduta.
  Pertanto, indicando quali beneficiari gli eredi legittimi, egli doveva aver fatto riferimento al fratello
  (ancora vivente) e ai nipoti (figli della sorella defunta), i quali non subentravano alla madre per

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  rappresentazione ma vantavano un diritto loro proprio, scaturente dal contratto. Per questa ragione,
  non era corretta la ripartizione dell’indennizzo nella misura di un mezzo al fratello vivente e un mezzo
  ai quattro nipoti (subentrati per rappresentazione secondo la Corte d’Appello), atteso che il loro diritto
  discende direttamente dal contratto. La ripartizione dell’indennizzo, quindi, doveva avvenire in parti
  uguali di un quinto ciascuno.

  Brevi note conclusive

  La soluzione raggiunta va condivisa. Il ricorso alle regole dettate per individuare i beneficiari della
  delazione (o se si preferisce della vocazione) non è giustificato, giacché il diritto dei beneficiari nasce
  dal contratto di assicurazione, non dalla successione a causa di morte. Come tale, esso va ricondotto in
  tutto e per tutto alle regole dettate per i contratti, ivi comprese quelle sull’interpretazione di questi.
  Quando nella polizza si faccio uso dell’espressione “eredi”, se nulla risulta in contrario, si deve ritenere
  che si voglia far riferimento a quei soggetti che la legge genericamente chiama a succedere, senza
  ricomprendervi la disciplina complessa delle delazioni sostitutive (ossia della sostituzione ordinaria,
  della rappresentazione o dell’accrescimento). Il fatto che l’assicurato fosse a conoscenza della morte
  della sorella e del fatto che questa avesse quattro figli doveva far ritenere che egli volesse beneficiare
  tutti gli eredi nella stessa misura, fossero beneficiari della delazione in via diretta (come il fratello di lui)
  ovvero in via di sostituzione.
  Se avesse inteso disporre diversamente (metà al fratello e l’altra metà ai nipoti) con ogni probabilità
  avrebbe dovuto avvertire la necessità di esprimerlo.
  La soluzione semplifica poi il lavoro della compagnia che non è costretta ad addentrarsi nei meandri
  talvolta complessi del diritto successorio.
  Per qualcuno, il passaggio successivo obbligato dovrebbe essere quello di ritenere beneficiario della
  polizza anche chi non avesse accettato l’eredità. Su questo non ci troviamo d’accordo. L’espressione
  “erede” utilizzata nella polizza non può essere assimilata a quello di semplice chiamato o beneficiario
  della delazione. Si può immaginare che la cassazione venga presto a occuparsi anche di questo ulteriore
  aspetto che resta controverso sia nella giurisprudenza forense sia in quella dottrinale.

                                                                                    Prof. Alessandro Ciatti Càimi

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  La “Super ACE” (o “ACE innovativa”)
  La nuova ACE, introdotta dall’art. 19, c. 2, del DL 25.05.2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021,
  n. 106, è stata prevista in via transitoria dal legislatore per agevolare gli incrementi di patrimonio
  netto registrati nel 2021 con un coefficiente di remunerazione del 15%, decisamente molto elevato
  rispetto alle aliquote ordinariamente previste fino ad oggi per l’ACE.

  Ambito soggettivo
  Possono usufruire della super ACE tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE ordinaria e quindi sia i
  soggetti Ires, che i soggetti Irpef (questi ultimi a condizione che adottino il regime contabile ordinario).
  Non vi sono esclusioni legate alla tipologia di società o a requisiti dimensionali; tuttavia un limite
  dimensionale è indirettamente rinvenibile attraverso la previsione dell’incremento massimo agevolabile,
  pari a 5 milioni di euro.

  Ambito temporale
  La super ACE spetta, come anticipato in premessa, con riferimento agli incrementi realizzati
  nell’esercizio 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero
  nell’esercizio 2021/2022 per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”, dato che la norma parla di
  “periodo d’imposta successivo al 31.12.2020”.
  Tuttavia, dal momento che il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.05.2021, rimane il problema per
  quelle società che hanno deliberato, in data anteriore, la distribuzione dell’utile in fase di approvazione
  del bilancio 2020, in luogo dell’accantonamento a riserva, non ritenendo “appetibile” l’ACE ordinaria.
  In tale ipotesi l’unica strada che pare percorribile è quella di deliberare nuovamente una modifica della
  scelta di destinazione dell’utile, pur se ciò comportasse, da parte dei soci, la restituzione dell’utile già
  eventualmente distribuito. Lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso anche alle assemblee tenutesi
  successivamente al 26.05.2021 qualora i soci decidessero di rivedere le proprie scelte in tema di
  destinazione dell’utile d’esercizio.

  Base di calcolo ed incrementi rilevanti
  La base di calcolo della super ACE è rappresentata – per il solo periodo agevolato (2021 o
  2021/2022) – dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
  chiusura del periodo d’imposta precedente. Quindi, prendendo a riferimento, per semplicità, i
  soggetti con esercizio solare, la base di calcolo è pari alla differenza tra la base ACE al 31.12.2021 e la
  base ACE al 31.12.2020.
  Gli incrementi rilevanti sono quelli previsti per l’ACE ordinaria, ossia:
  - i conferimenti in denaro dei soci;
  - le rinunce dei soci ai crediti da finanziamento;
  - gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili (tra cui sono comprese anche
     le riserve di rivalutazione).
  Con riferimento alle riserve è bene osservare (come previsto dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 5
  del DM 3.08.2017) che se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diviene
  disponibile, essa è computata nella base ACE nell’esercizio in cui viene meno l’indisponibilità, sempre
  che tale riserva si sia formata a decorrere dal 2011 (primo periodo di operatività dell’ACE ordinaria).
  Per espressa previsione di legge l’ACE “innovativa” non impone il ragguaglio ad anno previsto per
  l’ACE ordinaria; pertanto gli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 rilevano a partire dal
  primo giorno del periodo d’imposta, a nulla rilevando la data di registrazione dell’incremento o di
  effettuazione del versamento (per l’ACE ordinaria vale invece il principio del pro rata temporis). Questa
  previsione è di assoluto rilievo in quanto, ad esempio, un versamento in conto capitale di 1 milione di
  euro eseguito il 28.12.2021 con le regole ordinarie rileverebbe per 10.959 euro (4/365), mentre con le
  regole della super ACE rileva per l’intero importo.
  Per determinare la misura degli incrementi rilevanti occorre tuttavia effettuare un’importante
  distinzione tra soggetti Ires e soggetti Irpef in relazione agli utili realizzati. Posto infatti che pare
  ormai assodato che per le società di persone e le imprese individuali l’utile accantonato a riserva rilevi

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Temi del mese

  “per competenza”, saranno soggetti alla disciplina della super ACE gli utili che verranno realizzati nel
  2021. Diverso invece è il ragionamento per i soggetti Ires che computeranno nella base della nuova
  ACE gli utili 2020 accantonati a riserva nel 2021.

  Misura dell’agevolazione
  Per quanto concerne la misura dell’agevolazione si ribadisce che la variazione in aumento agevolabile
  con la super ACE rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente
  dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
  Il rendimento nozionale – pari al 15% – ammonta pertanto ad un importo massimo di 750.000 euro,
  a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti Ires di 180.000 euro.
  Ove il limite massimo di 5 milioni di euro venga superato l’eccedenza non viene persa, ma viene
  agevolata con le regole ordinarie e quindi con un coefficiente di remunerazione dell’1,3%.
  Nell’ipotesi in cui via sia una base ACE pregressa la Relazione al DL 73/2021 precisa che
  quest’ultima viene assunta con il coefficiente dell’1,3%. Per il 2021 vi sarà pertanto un’ACE “a due
  fasce”: una agevolata con il coefficiente maggiorato e secondo le regole dell’ACE innovativa; l’altra,
  relativa all’ACE pregressa, con il coefficiente ordinario.
  In dottrina si afferma altresì che la base di calcolo della super ACE non dovrebbe “risentire” delle
  vicende dell’ACE pregressa, anche se quest’ultima presenta una base negativa. L’esempio chiarificatore
  è il seguente:
  - capitale proprio al 31.12.2010: 10 milioni di euro;
  - distribuzioni nel periodo 2011-2020: 7 milioni di euro;
  - conferimenti in denaro nel 2021: 5 milioni di euro.
  L’impostazione suggerita è quella per cui i 5 milioni versati nel 2021 dovrebbero essere interamente
  computati come incremento calcolato con il coefficiente maggiorato del 15% e non dovrebbero quindi
  andare a coprire i decrementi registrati nel periodo 2011-2020.
  Vengono invece considerati quali decrementi, come nella disciplina ordinaria, i conferimenti a favore di
  società controllate, acquisti di aziende e partecipazioni infragruppo, nonché gli incrementi nelle
  consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

  Utilizzo del beneficio fiscale
  Il beneficio della super ACE può essere utilizzato sia a riduzione del reddito imponibile – come per
  l’ACE ordinaria – sia quale credito d’imposta, applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui
  agli artt. 11 e 17 del TUIR in vigore nel periodo d’imposta al 31.12.2020. Ad esempio su una base di
  calcolo di 840.000 euro (340.000 euro di utile destinato a riserva e 500.000 euro di versamento soci) si
  avrà un rendimento nozionale di 126.000 euro (840.0 x 15%) e un credito d’imposta – per un soggetto
  Ires – di 30.240 euro (pari al 24% di 126.000).
  Il credito d’imposta è utilizzabile dal giorno successivo all’esecuzione dell’incremento (data della
  delibera assembleare, della rinuncia al credito da parte dei soci, o dell’esecuzione del versamento). Per
  poter utilizzare tale credito è tuttavia necessario inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate in base ad
  un provvedimento che verrà emanato entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto in legge.
  Ai fini dell’utilizzo del credito occorre fare nuovamente una distinzione tra soggetti Ires e soggetti Irpef
  proprio in relazione all’incremento derivante dalla destinazione dell’utile. Infatti se il contribuente
  sceglie di gestire la super ACE come variazione diminutiva dell’imponibile il vantaggio si rifletterà sul
  modello Redditi 2022 per il periodo d’imposta 2021, sia per le società di capitali che per le società di
  persone e le imprese individuali, poiché per tutte rileverà l’incremento avvenuto nel 2021 (per i soggetti
  Ires con riferimento alla destinazione dell’utile 2020; mentre per i soggetti Irpef in relazione all’utile di
  competenza del 2021).
  Se la scelta di utilizzo dell’agevolazione ricadrà invece sul credito d’imposta vi sarà una sostanziale
  differenza: mentre la società di capitali potrà fruirne direttamente nel 2021, a seguito del verbale
  dell’assemblea che destina l’utile 2020 a riserva, per i soggetti Irpef occorrerà attendere la chiusura del
  2021 per verificare quale sia l’utile maturato che costituisce la variazione in aumento proprio dello
  stesso 2021.

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  Proroga imposte e contributi per soggetti ISA e forfetari al 15.09.2021

  Con l’approvazione del disegno di Legge di conversione del DL n. 73/2021 è stata confermata
  l’ulteriore proroga al 15.09.2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento di imposte e
  contributi per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari.
  Viene quindi superata la proroga al 20.07.2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il
  DPCM del 28.06.2021.
  In base al nuovo art. 9-ter del DL “Sostegni-bis”, sono infatti prorogati al 15.09.2021, senza alcuna
  maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
  - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva;
  - che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021.
  A fronte della proroga al 15.09.2021 senza maggiorazione, non sembra però possibile un ulteriore
  differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.
  È confermato che la proroga riguarda i soggetti che:
  - esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
  fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro;
  - partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano redditi “per trasparenza”, ai sensi degli
  artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  - applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, c.54-89 della L. n. 190/2014;
  - applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, c. 1 del DL n. 98/2011 (c.d. “contribuenti
  minimi”);
  - presentano altre cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle che sono state previste a seguito
  dell’emergenza da Covid-19.
  Dal punto di vista oggettivo rientrano nella proroga in esame i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
  dei redditi, Irap ed Iva. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle
  imposte dirette quali, ad esempio, i contributi Inps artigiani, commercianti e professionisti ed il diritto
  camerale. La scadenza del 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi Inps dovuti
  dai soci di Srl artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, in quanto dipendono direttamente
  dal reddito dichiarato dalla società partecipata. Tuttavia il differimento è limitato al versamento dei
  suddetti contributi Inps, mentre le imposte dirette dovute rimangono ancorate alle ordinarie scadenze,
  quindi dovevano essere versate entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%.

  Il nuovo credito d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos

  L’art. 1 del DL n. 99/2021 ha introdotto alcune disposizioni in merito ai crediti d’imposta legati
  all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. In primis viene incrementata la misura prevista per il
  credito d’imposta riconosciuto agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai
  pagamenti elettronici ricevuti da soggetti privati. Tale agevolazione, si ricorda, spetta agli esercenti
  attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto
  ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. In linea generale tale credito d’imposta
  spetta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, o
  prepagate, o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e
  prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Il nuovo comma 1-ter all’art. 22 del DL n.
  124/2019 prevede ora che per le commissioni maturate nel periodo dall'1.07.2021 al 30.06.2022 il
  credito d’imposta è incrementato dal 30% al 100% delle commissioni.
  L’art. 1, c. 11 del DL n. 99/2021 introduce poi il nuovo art. 22-bis al DL n. 124/2019, recante un nuovo
  credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di
  pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. In particolare, agli esercenti
  attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei
  confronti di consumatori finali e che, tra l’1.07.2021 ed il 30.06.2022 acquistano, noleggiano o
  utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici,
  spetta un credito d’imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti

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  stessi, nonché delle spese di convenzionamento, ovvero delle spese sostenute per il collegamento
  tecnico tra i predetti strumenti.
  Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
  - 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare
  non superiore a 200.000 euro;
  - 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi compresi tra 200.000 euro e 1.000.000 di euro;
  - 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi compresi tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di
  euro.
  I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24
  successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi
  relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
  periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Tali crediti non
  concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
  fini Irap.

  Prolungamento del regime dei c.d. vecchi impatriati

  L’art. 1, c. 50 della L. 178/2020 ha introdotto l’opzione per il prolungamento del regime dei c.d.
  lavoratori impatriati. In particolare la norma ha previsto la sostanziale estensione del regime
  maggiormente favorevole, già applicabile a partire dall’aprile 2020, anche a quei lavoratori che fruivano
  del regime al 31 dicembre 2019.
  Per detti lavoratori l’opzione per il prolungamento non è automatica, ma è subordinata al versamento di
  un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in
  Italia e oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione.
  Quest’ultima, comunque, è subordinata al possesso di specifici requisiti, ovvero la presenza di figli
  minorenni e/o l’acquisto di un immobile in Italia entro il termine per l’esercizio dell’opzione.
  Entro il prossimo 30 agosto 2021 i soggetti interessati sono tenuti al versamento dell’imposta di
  ingresso, nonché, nel caso di lavoratori subordinati, a presentare al datore di lavoro un’apposita
  richiesta scritta.

  Superbonus 110%: come compilare la fattura con opzione dello sconto sul corrispettivo

  I soggetti che intendono usufruire del “superbonus 110%” possono optare, invece dell’utilizzo diretto
  della detrazione spettante, per lo sconto sul corrispettivo, che, ai sensi della lett. a) dell'art. 121 del DL
  34/2020, implica che il fornitore, che ha effettuato gli interventi agevolati, debba applicare, nella
  fattura, uno sconto "fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso". Ciò comporta che,
  tenuto conto che l'agevolazione del superbonus è contraddistinta da una percentuale di detrazione pari
  al 110%, fatto 100 di sconto sul corrispettivo applicato in fattura, l'ammontare di credito di imposta che
  matura in capo al fornitore, a fronte dell'applicazione di quello sconto, è 110.
  Ad esempio, nell’ipotesi che il contribuente sostenga una spesa pari ad 20.000 euro alla quale
  corrisponde una detrazione di 22.000 euro, applicando uno sconto in fattura pari a 20.000 euro, il
  fornitore matura un credito d’imposta di 22.000 euro.
  Permangono dubbi applicativi nell'ipotesi in cui la fattura venga emessa da un professionista ad un
  cliente che debba operare quale sostituto d'imposta (es. condominio o impresa), in presenza
  dell’obbligo di applicare comunque la ritenuta d'acconto del 20% sull’intero importo imponibile.

  Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale

  La L. 166/2016 (c.d. Legge Antispreco) persegue l’obiettivo primario di favorire il recupero e la
  donazione di determinati prodotti, ad esempio delle eccedenze alimentari, di medicinali, di prodotti
  farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, nonché quello di contribuire alle limitazioni

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  degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, attuando azioni volte a promuovere il riuso e
  il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo la produzione di rifiuti.
  Per alcune tipologie di beni espressamente individuate dalla stessa disposizione, qualora la loro
  distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) della medesima legge,
  nel rispetto di determinate condizioni di carattere procedurale, non opera la presunzione di cessione di
  cui all’art. 1 del DPR 441/1997. Trattasi nello specifico dei seguenti soggetti donatari: enti pubblici e
  privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in
  attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
  promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di
  beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.
  Con la consulenza giuridica n. 8 del 22.06.2021 l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi
  per delimitare l’ambito oggettivo della Legge Antispreco, con riferimento alla:
  - Corretta definizione di prodotti “non più commercializzati o non idonei alla
       commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità
       all’utilizzo o per altri motivi similari”,
  - possibilità di mantenere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto
       delle cessioni in argomento.
  Secondo l’Agenzia la corretta definizione dell’ambito applicativo della legge Antispreco riguarda
  circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto e, per questo motivo, riscontrabili caso per
  caso. Trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell’Iva,
  non è possibile effettuarne un’interpretazione estensiva. La ratio della norma è quella di recuperare e
  donare, per fini di solidarietà sociale, determinati beni, estendendone il ciclo di vita, riducendo la
  produzione di rifiuti o di scarti.
  Per quanto riguarda il diritto alla detrazione dell’Iva assolta dall’impresa donante sull’acquisto o la
  produzione dei beni ceduti, l’art. 16, c. 1, L. 166/2016, specificando che non opera la presunzione di
  cessione, equipara la cessione gratuita dei beni in questione alla loro distruzione.
  In tal caso la cessione gratuita dei beni in argomento non è soggetta ad Iva. Ne consegue che il
  donante conserva il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o
  dell’importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata l’originaria destinazione.

  Regolarizzazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo con dichiarazione integrativa

  La mancata indicazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo nel quadro RU del modello
  dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi
  non è in sé di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa
  che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente
  deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine
  di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante e versare, per ciascuna annualità, la sanzione
  di cui all’art. 8, DLgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l’Agenzia delle
  Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021.

  Modalità operative in dogana per l’e-commerce

  L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con le determinazioni direttoriali pubblicate il 1° luglio 2021,
  nn. 219776/RU e 219778/RU, e con la circolare n. 26, ha previsto le modalità operative per la
  presentazione delle dichiarazioni mensili e per il pagamento dell’Iva all’importazione dovuta
  dai soggetti che intendono avvalersi del regime speciale di cui all’art. 70.1 del DPR 633/72.
  Tale disposizione, in vigore dal 1° luglio scorso ed introdotta dall’art. 1, c. 1, lett. q), del DLgs. 83/2021,
  visto il proliferare di vendite di modesto valore tramite il commercio elettronico, disciplina un regime
  speciale alternativo a quello ordinario ed al regime IOSS (Import One Stop Shop).
  Sotto il profilo doganale, per le importazioni derivanti da vendite a distanza in e-commerce di beni di
  valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, trattandosi (in linea generale) di beni in franchigia,

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  i corrieri espressi e gli altri operatori economici possono utilizzare la modalità dichiarativa semplificata
  Super Reduced Data Set (dichiarazione H7). Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio
  per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi
  di riscossione dell’Iva derivanti dall’applicazione del c.d. “pacchetto Iva sul commercio elettronico”.
  Per quanto concerne l’Iva, i soggetti che presentano in dogana beni di valore intrinseco inferiore a 150
  euro per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta,
  possono assolverla entro il termine di pagamento del dazio all’importazione, su presentazione di una
  dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento.
  I soggetti che si avvalgono del regime speciale devono presentare telematicamente una dichiarazione
  mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono
  destinati.
  Il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese,
  metterà a disposizione degli operatori un’apposita funzione che consente di generare in automatico
  la versione precompilata della dichiarazione riferita alle spedizioni effettivamente consegnate nel mese
  precedente. In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile
  precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo Iva giornaliero che risulterà
  essere stato contabilizzato.

  Efficacia degli accertamenti bancari

  L’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, al 1° comma, numero 2), contiene una presunzione in base alla
  quale sia gli incassi che i prelevamenti risultanti dai rapporti bancari che sono stati oggetto di controllo,
  vengono considerati come ricavi o compensi - ovviamente da sottoporre a tassazione - se il
  contribuente non è in grado di fornire una prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da
  sottoporre ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti
  noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio, purché grave, preciso e concordante, ai
  movimenti bancari contestati. Si tratta pertanto di una presunzione relativa che ammette quindi la
  prova contraria, ma è necessario che il contribuente fornisca una prova analitica per ogni singola
  movimentazione.
  Le indagini bancarie devono tuttavia essere autorizzate, o dal direttore centrale dell’accertamento
  dell’Agenzia delle Entrate, o dal direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di
  Finanza, dal comandante regionale.
  Con la sentenza n. 7546 del 17 marzo u.s. la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente
  sull’argomento ribadendo che l’autorizzazione suddetta non richiede necessariamente una motivazione,
  né deve essere obbligatoriamente esibita all’interessato, o allegata all’avviso di accertamento; avviso che
  quindi non può essere considerato illegittimo se privo dell’autorizzazione suddetta. Ciò in quanto,
  secondo la Suprema Corte, l’autorizzazione esplica esclusivamente una funzione organizzativa.
  L’illegittimità dell’avviso di accertamento può derivare solo dalla materiale assenza dell’autorizzazione
  citata e sempre che ne derivi un concreto pregiudizio per il contribuente.

  Ancora sanzionabile il fornitore che ha omesso l’invio delle dichiarazioni di intento, ora abrogato

  La sentenza della Corte di Cassazione del 12.7.2021 n. 19738, ha sancito che anche se ora i soggetti
  passivi non sono più tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento
  ricevute, le violazioni commesse in vigenza di tale obbligo restano sanzionabili, seppure con
  l'applicazione della legge più favorevole. Infatti, in merito alla disciplina anteriore alle modifiche
  previste dall'art. 20 del DLgs. 175/2014, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la violazione
  non può essere considerata meramente formale poiché comporta, comunque, un pregiudizio
  all'attività di accertamento e, a fronte dei numerosi interventi che hanno interessato la disciplina in
  esame, si è verificata una successione di norme nel tempo e non l’abolizione della violazione.
  Pertanto, per quanto possa essere di poco interesse il caso specifico, appare importante sottolineare il
  principio espresso dalla Suprema Corte ovvero che le modifiche intervenute successivamente, anche se

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  hanno determinato l’abrogazione di obblighi originari, non sempre determinano la non punibilità del
  fatto.

  Non è di comodo la società che affitta a valori Omi

  L’Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha sostenuto che nel caso in cui la società affitti a canoni di
  locazione congrui rispetto ai valori Omi, ci si trova in una condizione che giustifica il mancato
  superamento del test di operatività previsto per le società di comodo. In presenza di tale condizione la
  società può, pertanto, richiedere la disapplicazione dalla disciplina delle società di comodo, o
  presentando interpello ex. L. 212/2000, o mediante segnalazione sostitutiva in dichiarazione dei redditi.

  Separazione delle attività Iva nel settore immobiliare

  Con recente risposta ad interpello - n. 471 del 9.7.2021 - l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, per
  l’attività immobiliare, la possibilità di separare le attività ai fini dell’Iva nel caso in cui le medesime siano
  non solo contraddistinte da differenti codici ATECO e da distinti regimi fiscali imponibili (imponibilità
  ed esenzione IVA), ma anche da differenti categorie catastali degli immobili.

  Novità in materia di agevolazioni per acquisto prima casa da parte di “under 36”

  La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, in un tavolo di lavoro
  congiunto con il Consiglio Notarile di Milano, ha fornito una prima interpretazione della normativa che
  ha inteso agevolare l’acquisto della prima casa e del relativo mutuo, per atti stipulati a partire dal
  26.05.2021 da soggetti di età inferiore ai 36 anni, con Isee non superiore a 40.000 euro annui. Dal
  tenore letterale della norma si desume che di tale agevolazione non può beneficiare chi compie 36 anni
  nel periodo d’imposta nel quale viene stipulata la compravendita. Tale requisito occorre anche nel caso
  di compravendita soggetta ad Iva. La certificazione Isee può non essere allegata al contratto di
  compravendita, ma deve comunque essere nella disponibilità del contribuente in caso di successivi
  controlli. Anche se la norma agevola espressamente solo l’acquisto dell’abitazione, senza menzionare le
  pertinenze, la DRE Lombardia ritiene che anch’esse rientrino nel perimetro del beneficio fiscale.
  L’agevolazione spetta altresì se il contribuente acquista due unità abitative destinate ad essere accorpate.
  Considerato infine che il testo normativo prevede l’esenzione soltanto per le imposte di registro,
  ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo deve essere applicata in maniera ordinaria.

                                                    Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie
  Adempimenti contabili variabili in caso di scissione totale

  Quando una scissione è totale, la scissa si estingue in corrispondenza della data di efficacia della
  scissione. In questo caso, alla data di efficacia della scissione, sul piano degli adempimenti contabili la
  scissa deve adottare comportamenti difformi a seconda del fatto che relativamente alla scissione:
  - non sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili;
  - sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili.
  Nel caso in cui non sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili della scissione, la
  situazione contabile che la società scissa deve redigere con riferimento alla data di efficacia reale
  della scissione deve assumere la fisionomia di un vero e proprio bilancio infrannuale, per la cui
  redazione devono essere quindi osservati i principi stabiliti dal documento OIC 30. Pare corretto
  ritenere che il bilancio infrannuale della società scissa, riferito alla data di efficacia (anche contabile)
  della scissione, debba essere oggetto di specifica approvazione da parte dell’Assemblea dei soci di
  ciascuna società beneficiaria.

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

  Se è stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili della scissione, i fatti di gestione della società
  scissa sono direttamente imputabili alla contabilità delle società beneficiarie già a partire dalla data di
  retroazione degli effetti, la quale tipicamente coincide:
  - con la data di inizio dell’esercizio della scissa e delle beneficiarie nel corso del quale la scissione si
     perfeziona,
  - oppure (purché non anteriore alla data di cui al punto precedente) con la data cui si riferiscono le
     situazioni patrimoniali e le valutazioni redatte ai fini della procedura di scissione, ossia: situazione
     patrimoniale a valori contabili; situazione patrimoniale a valori effettivi; valutazione dei patrimoni
     scissi ai fini del rapporto di concambio.
  Se è prevista la retrodatazione degli effetti contabili gli amministratori della scissa, in corrispondenza
  della data di perfezionamento giuridico della scissione, non devono procedere alla predisposizione di un
  vero e proprio bilancio infrannuale, bensì solo alla predisposizione di tante situazioni contabili di
  chiusura quante sono le società beneficiarie, finalizzate a evidenziare i saldi patrimoniali e i saldi di
  conto economico che, previa effettuazione delle opportune elisioni da consolidamento, vengono
  recepiti nella contabilità della società beneficiaria.

  Perdite significative e sospensione degli obblighi di intervento sul capitale sociale

  In tema di sospensione dell’operatività degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e del
  verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2464, comma 1, n. 4), cod. civ., il
  Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 88-2021/I, nel quale si sofferma sulla
  questione relativa alla delimitazione delle perdite che andrebbero incluse nella formulazione adottata al
  perimetro oggettivo di riferimento dell’articolo 6 D.L. 23/2020, come modificato dalla L. 128/2020
  (perdite emerse nell’esercizio di riferimento, che è quello in corso al 31.12.2020).
  La definizione utilizzata del provvedimento di legge, “perdite emerse nel periodo… “ è “atipica” e
  quindi si presta a due interpretazioni, una più restrittiva, a cui aderisce fra l’altro anche il Ministero
  dello Sviluppo Economico, secondo cui si dovrebbe trattare solo delle perdite che sono state prodotte
  durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, l’altra più estensiva, sostenuta dal CNN, secondo cui si
  dovrebbe trattare di tutte le perdite comunque risultanti dal bilancio riferito al suddetto periodo,
  includendovi quindi anche perdite che sono riportate da precedenti esercizi. Il CNN ritiene che si
  debba dare un’interpretazione di “perdite rilevate”, che consentirebbe di andare incontro alle esigenze
  non solo delle imprese più pesantemente colpite dagli effetti della crisi causata dalla pandemia nel
  periodo di riferimento, ma anche di quelle che si trovano a fare i conti con la difficoltà loro e dei propri
  soci a reperire in questo stesso periodo i fondi che necessiterebbero per un congruo e tempestivo
  intervento sul capitale, come sarebbe richiesto attivando le disposizioni ordinarie. Si rischia inoltre di
  penalizzare ingiustificatamente le imprese i cui esercizi si chiudono prima del 31 dicembre 2020 (es. 30
  giugno o 30 settembre 2020) la cui gestione è stata perciò fortemente incisa dagli effetti della pandemia.
  Un ulteriore tema trattato dal CNN riguarda il computo delle perdite che possono accedere ai benefici
  straordinari dell’articolo 6, cioè se tali perdite debbano essere assunte “al lordo” delle riserve presenti
  nel patrimonio netto, e quindi avendo come riferimento il mero risultato economico dell’esercizio,
  oppure “al netto” delle riserve, ossia dopo aver preventivamente posto tutte le riserve disponibili a
  presidio del capitale sociale, e quindi solamente ove il valore residuo della perdita si presenti ancora di
  importo superiore ad un terzo del capitale sociale.
  Lo Studio del CNN prende posizione a favore della tesi “nettista” in considerazione del fatto che il
  presupposto dell’operatività della norma emergenziale in oggetto è che si verifichi la condizione dei cui
  agli articoli 2446 o 2447 cod. civ., circostanza che non si realizzerebbe laddove le riserve disponibili
  consentissero di assorbire in misura sufficiente le perdite realizzate nel 2020, eventualmente cumulate
  con quelle già riportate a nuovo. Il Consiglio Nazionale del Notariato fa presente inoltre che, al di là
  dell’interpretazione utilizzata, ciò non può in ogni caso condurre ad un ricorso generalizzato
  all’applicazione della misura eccezionale in commento. Infatti, questa decisione deve passare attraverso
  una concreta valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, riferita alle sue reali

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

  prospettive future; di questa disposizione emergenziale non può perciò farsi un uso strumentale che
  rischierebbe di cadere nel suo impiego con finalità meramente dilatorie che non sarebbero ammissibili.

  Delibera di aumento di capitale al servizio di clausole di “earn-out”

  La Massima del Consiglio del Notariato di Milano n. 170 ha affrontato le problematiche relative alle
  clausole di earn-out, che possono essere inserite nelle operazioni che si realizzano mediante aumento di
  capitale a pagamento. Le clausole che vanno sotto la definizione di earn-out, sono ormai comuni nelle
  operazioni di compravendita di partecipazioni e di aziende, e si sostanziano in forme di riconoscimento
  di una maggiorazione del prezzo di cessione al raggiungimento di determinati obiettivi.
  Nel caso specifico dell’aumento di capitale sociale, trattato invece del Consiglio Nazionale del
  Notariato, è il conferente, che assume la posizione del cedente, mentre la società conferitaria quella del
  cessionario, e il prezzo è rappresentato dalle azioni o quote rappresentative del capitale della seconda
  entità che vengono assegnate alla prima. In altre parole, la presenza della clausola di earn-out rende il
  prezzo della transazione in parte determinabile in funzione del verificarsi di taluni eventi (il
  raggiungimento di obiettivi), così che quando il corrispettivo è espresso in capitale sociale della
  conferitaria/cessionaria, occorre che qualunque sia lo scenario che verrà a realizzarsi l’aumento del
  capitale (e l’eventuale sovrapprezzo) sia pienamente coperto dal valore reale del compendio apportato.
  Nella predisposizione della delibera di aumento di capitale, ed ipotizzando il caso di una conferitaria
  costituita in forma di SpA, le cui azioni riportano il valore nominale espresso, si ha che ci si trova
  dinanzi a due emissioni: la prima riguarda le azioni da assegnare al sottoscrittore al momento del
  conferimento, e non è soggetta ad alcuna condizione; la seconda ha invece per oggetto le azioni da
  assegnare al sottoscrittore solamente a titolo di earn-out; quest’ultima, quindi, è incerta e comunque è
  rinviata ad un momento successivo, quando si sarà o meno verificata la condizione rappresentata dal
  conseguimento degli obiettivi prefissati. Ci sarà quindi una situazione in cui il conferente sottoscrive sin
  dall’origine tutte le azioni oggetto delle due emissioni eseguendo il conferimento dovuto per adempiere
  alla sottoscrizione, ma una parte delle azioni, seppur sottoscritte e liberate, non sono immediatamente
  emesse, bensì lo saranno solo se e quando le condizioni pattuite per l’earn-out si saranno avverate.
  La massima riporta ed illustra diversi esempi relativi a diverse situazioni che si possono venire a creare.
  Occorre inoltre ricordare l’importanza, anche in questo caso, del lavoro dell’esperto chiamato alla
  redazione della relazione giurata di stima che accompagna il conferimento e che può aprire diversi
  scenari.

                                                                               Trust e attività fiduciaria

  Il trust e l’applicazione del principio del “prezzo-valore”

  Il criterio del “prezzo-valore” è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario dall’art. 1, comma
  497, dalla legge 266/2005 e prevede che il contribuente possa richiedere che la base imponibile di una
  compravendita riguardante un’abitazione sia determinata moltiplicando la rendita catastale
  dell’abitazione compravenduta per il coefficiente 115,5 (se si tratta di un acquisto “prima casa”), o 126
  (in ogni altro caso) e ciò indipendentemente dal prezzo pagato e dichiarato in atto; purché
  l’acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o
  professionale.
  Con la sentenza numero 3073 del 9 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema
  dell’applicazione del suddetto criterio del “prezzo-valore” in presenza di un trust e l’ha risolto in senso
  favorevole, affermando che il criterio è applicabile alla compravendita immobiliare che abbia un trustee
  persona fisica come parte acquirente, che acquisti un edificio allo scopo di vincolarlo in un trust
  autodichiarato.
  Pur avendo enunciato tale principio la Suprema Corte ha peraltro, nello specifico caso sottoposto al
  proprio giudizio, negato la determinazione della base imponibile mediante il sistema del “prezzo-

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