Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
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Gli approfondimenti di Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito Profili fiscali e doganali To do list: il tuo business è pronto? Dicembre 2020 Copyright© 2020 Ayming Italia srl SB. All rights reserved FURTHER TOGETHER
Indice Prefazione Capitolo Capitolo 1 2 Correva l’anno 2016 quando – contro ogni pronostico ed in controtendenza rispetto agli exit poll delle ore precedenti – i cittadini del Regno Unito sancivano la volontà di lasciare l’Unione europea, dopo un sodalizio che dura dal lontano 1973. Brexit: storia di un Le operazioni tra Italia accordo (mancato) e Regno Unito Da allora è partito un lungo iter di negoziati, tra posticipi e prese di posizioni più o meno rigide di Londra e Bruxelles – una su tutte, il “backstop” irlandese. Pagina 4 Pagina 8 A più di quattro anni da quel referendum, il divorzio tra Sua Maestà Elisabetta II ed il Vecchio Continente non ha ancora trovato un suo epilogo: lo spettro del “No deal” Capitolo Capitolo incombe su entrambe le sponde della Manica e preoccupa imprese, professionisti e 3 4 lavoratori. Senza un accordo che disciplini le future relazioni, a partire dal 1° gennaio 2021 ci saranno implicazioni considerevoli sui flussi di merci da e verso UK, di cui gli operatori To do list: il tuo Il supporto di Ayming dovranno tenere conto per tempo per evitare di vedere limitati o sospesi i propri business è pronto? traffici. Pagina 18 Pagina 20 Nelle prossime settimane le imprese italiane saranno chiamate inevitabilmente a gestire diversi aspetti cruciali per continuare a fare business con il Regno Unito: logistica, fiscalità, dazi doganali e tassi di cambio, solo per citarne alcuni. Con una pianificazione attenta ed intelligente, la Brexit può trasformarsi in una interessante opportunità per rendere più efficiente il proprio modello di business. Ayming Lab, nella sua funzione di hub di ricerca, vuole creare consapevolezza sulle variabili con le quali le imprese che operano verso il Regno Unito dovranno misurarsi, per mantenere la concorrenzialità in un mercato che rappresenta – in termini di volumi – il quinto sbocco per l’export del Made in Italy. Paolo Intini Avvocato ed esperto fiscale Head of Ayming Lab 3
Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato Membro Capitolo 1 dell’Unione europea. Inizia da allora un periodo di transizione, durante il quale UK mantiene uno status di “Stato Membro di fatto”: le normative europee – con i dovuti adattamenti – continuano ad applicarsi come in precedenza. Brexit: Il termine del periodo di transizione è fissato per il 31 dicembre 2020: è questa la data entro la quale Bruxelles e Londra devono disciplinare le loro future relazioni. storia di un accordo L’andamento dei negoziati è stato altalenante e spesso basato su equilibri precari; la dif- fusione del Covid-19 in Europa la scorsa primavera ha comportato ulteriori rallentamenti. Lo scorso 16 ottobre il Consiglio UE rilevava con preoccupazione che, su diverse tematiche (mancato) dibattute, non era stata raggiunta un’intesa sufficiente. Lo scenario del “No Deal” diventa più concreto con il passare delle ore: a partire dal 1° gennaio 2021, in mancanza di un accordo, nei confronti delle entità del Regno Unito che operano nel territorio dell’Unione – ergo anche in Italia – troverà applicazione la disciplina relativa ai soggetti di Paesi terzi. “ Siamo assolutamente determinati a raggiungere un accordo equo con il Regno Unito. Faremo tutto il possibile, ma non a qualsiasi prezzo. Michel Barnier, Capo Negoziatore per l’UE ” 5
23 giugno 2016 25 novembre 2018 11 aprile 2019 31 gennaio 2020 Con il 51,9% delle Dopo mesi di lavoro, I leader dell’UE, in Il Regno Unito lascia preferenze, il Regno Regno Unito e Unione un vertice speciale, ufficialmente l’UE a Unito vota l’uscita europea definiscono approvano una proroga mezzanotte CET (23:00 dall’UE. Il “Leave” prevale un accordo sui termini della Brexit “flessibile” ora del Regno Unito). sul “Remain” con un gap di uscita. L’accordo è fino al 31 ottobre: in di 1,3 milioni di voti. Il firmato dai leader dei 27 caso di raggiungimento giorno seguente, l’allora Stati Membri dell’Unione, di un accordo di divorzio, Primo Ministro David ma necessita il Regno Unito potrà Cameron rassegna le sue dell’approvazione del lasciare l’Unione prima di dimissioni: gli succede Regno Unito. tale data. Theresa May. 29 marzo 2017 20 marzo 2019 28 ottobre 2019 1° gennaio 2021 Il Regno Unito esercita In mancanza di un La Brexit viene Senza un accordo che ufficialmente la facoltà accordo in seno al posticipata al 31 disciplini la relazione di recesso volontario Parlamento sulla ratifica gennaio 2020. con l’Unione europea, il unilaterale dall’Unione. dell’accordo negoziato Regno Unito acquisirà lo Parte ufficialmente dalla May con Bruxelles, status di Paese terzo a un conto alla rovescia il Primo Ministro tutti gli effetti. di due anni per britannico chiede formalizzare l’uscita. ufficialmente all’Unione europea il posticipo della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno. 6 7
L’economia britannica e quella europea sono connesse da stabili e consolidate interdipendenze commerciali: nel 2019 il 43% delle cessioni di beni dal Regno Unito verso l’estero era destinato all’Unione europea; reciprocamente, il Fondo Monetario Internazionale stima che il 13% delle Capitolo 2 esportazioni europee finisca oltremanica. Altrettanto stretti sono i rapporti bilaterali tra Roma e Londra: l’Italia è il settimo paese fornitore Le operazioni del Regno Unito, rappresentando contestualmente il nono mercato di sbocco per le esportazioni britanniche. Specularmente, dal lato italiano, il Regno Unito è destinatario del 5,1% dell’export dell’Italia, tra Italia e Regno Unito costituendo in termini assoluti il quinto mercato, con una dinamica in crescita tra il 2017 ed il 2019. Il Bel Paese è il decimo Paese fornitore, con il 2,6% delle importazioni totali. Di chiara evidenza l’impatto che la fine del periodo transitorio potrebbe avere sul commercio internazionale, qualora le imprese non si preparino per tempo. I. L’attuale regime Nell’ambito delle operazioni business-to-business, le cessioni di beni dall’Italia verso il Regno Unito si qualificano come intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Perché si realizzi una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente determinati requisiti: ◦ Requisito soggettivo Cedente ed acquirente devono essere entrambi operatori economici – in altri termini, titolari di una partita IVA – in due diversi Stati Membri dell’Unione europea. A partire dallo scorso 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle c.d. “Quick Fixes”, diventa requisito sostanziale – e non più meramente formale – anche l’iscrizione al c.d. VIES (VAT Information Exchange System), l’archivio delle partite IVA abilitate a porre in essere operazioni intracomunitarie. ◦ Requisito oggettivo La compravendita dei beni oggetto di transazione deve avvenire a titolo oneroso: non costituiscono operazioni intracomunitarie le cessioni a titolo gratuito. La cessione deve comportare l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà sui beni. ◦ Requisito territoriale I beni devono effettivamente subire un trasferimento da uno Stato Membro dell’Unione europea ad un altro. Una cessione che comporti lo spostamento fisico della merce all’interno del medesimo Stato sarà da considerarsi una transazione domestica. Restano escluse dalla disciplina contenuta nell’articolo 41 del D.L. n. 331 – e seguono il regime impositivo interno previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – le cessioni di beni per le quali manca uno soltanto dei presupposti sopra riportati. Pur non avendone tutti i requisiti, sono considerate in ogni caso operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie ◦ le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi da chiunque effettuate, anche nei confronti di privati (art. 41 citato, comma 2, lett. b); ◦ l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro in “conto proprio” (art. 41, comma 2, lett. c). Secondo tale disposizione, un operatore nazionale che per esigenze della sua impresa invia beni in un altro Stato Membro – per esempio, per avere uno stock di merce in loco, disponibile ad una successiva vendita – effettua una cessione assimilata alle vendite intracomunitarie. 9
Sotto il profilo IVA, le cessioni intracomunitarie costituiscono operazioni non imponibili: II. E-commerce da e verso il Regno Unito: l’attuale regime delle vendite a distanza ◦ il cedente italiano emette fattura senza applicazione dell’IVA, che viene integrata dal cessionario UK con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge): attraverso una fictio juris – cui conseguono Nell’ambito delle cessioni di beni business-to-consumer da e verso il Regno Unito, attualmente determinati adempimenti documentali – il cessionario si rende, contemporaneamente, “debitore” e trova applicazione la disciplina intraunionale delle vendite a distanza, di cui alla direttiva “creditore” di imposta, in tal modo portando a compimento la tassazione nel Regno Unito, luogo di 2006/112/CE (recepita nel nostro ordinamento dall’art. 40, comma 3, e art. 41, comma 1, lett. destinazione dei beni; b del D.L. n. 331). Le regole in parola sono applicabili anche alle vendite che avvengono tramite e-commerce. ◦ tali operazioni danno il diritto di portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti e implicano la necessità di porre in essere gli adempimenti contabili e documentali previsti dalle norme IVA vigenti (a titolo Tali cessioni sono caratterizzate dai seguenti requisiti: esemplificativo: obbligo di emettere fattura e di contabilizzare l’operazione nei registri IVA); ◦ l’acquisto è perfezionato da un soggetto privato; ◦ è necessario annotare le transazioni negli elenchi Intrastat – ove dovuti – del periodo di riferimento: ◦ il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo trattasi di comunicazioni riepilogative delle operazioni intracomunitarie avvenute in un determinato arco conto. temporale, da trasmettere all’Agenzia delle Dogane. In tale fattispecie, la transazione è da intendersi non imponibile nello Stato Membro del fornitore, Specularmente, gli acquisti business-to-business di beni da un fornitore UK – al ricorrere dei requisiti mentre è soggetta ad IVA nello Stato Membro di destinazione dei beni (il Paese dell’acquirente- soggettivo, oggettivo e territoriale di cui sopra – saranno considerati acquisti intracomunitari, ai sensi dell’art. privato consumatore). 38 del citato D.L. n. 331: l’IVA è dovuta dal cessionario italiano, il quale assolve l’imposizione tributaria in Italia mediante reverse charge. L’imposta dovrà essere applicata nel luogo di destinazione secondo le regole e con le aliquote ivi vigenti: il cedente, pertanto, ha l’obbligo di identificarsi direttamente – ai sensi dell’art. 35-ter Analogamente a quanto avviene per le cessioni, sono considerate operazioni assimilate agli acquisti del D.P.R. n. 633 – nello Stato dell’acquirente, mediante apertura di una partita IVA locale, ed intracomunitari: assolvere agli obblighi relativi al tributo: versamenti di imposta, obblighi comunicativi, dichiarazioni ◦ l’introduzione in Italia di beni provenienti dal Regno Unito “in contro proprio”, per finalità rientranti periodiche. nell’esercizio dell’impresa (art. 38 citato, comma 3, lett. b); In altri termini, un operatore italiano che vende nei confronti di privati consumatori nel Regno ◦ l’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche se non effettuati nell’esercizio dell’impresa Unito avrà l’obbligo di aprire una partita IVA UK ed applicare l’IVA locale sulle vendite. (art. .38, comma 3, lett. e). La disposizione non si applica quando l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in Per espressa previsione normativa, non sono invece considerati acquisti intracomunitari, tra gli altri: ciascuno Stato Membro non abbia superato nell’anno solare precedente – o non superi nell’anno ◦ i beni inviati dal Regno Unito in Italia per una lavorazione o per una perizia, ovvero per essere in corso – determinate soglie, pari a: temporaneamente utilizzati nel territorio dello Stato per l’esecuzione di prestazioni di servizi (art. 38, ◦ 70.000 sterline, nel caso di operatore italiano che vende a privati consumatori in UK; comma 5, lett. a); ◦ 35.000 euro, per operatori UK che vendono beni a consumatori in Italia. ◦ i beni provenienti dal Regno Unito per essere installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore UK o per suo conto (art. 38, comma 5, lett. b). Per le cessioni il cui ammontare risulti inferiore al limite stabilito dai singoli Stati di cui alla tabella, il cedente può applicare l’IVA nel proprio Stato Membro, sulla base delle proprie aliquote e dei relativi adempimenti documentali. 10 11
III. Il regime futuro in caso di “No deal” Analogamente, gli acquisti in Italia di beni dal Regno Unito si qualificheranno come importazioni: l’IVA verrà assolta in dogana al momento dell’importazione, esattamente come avviene oggi per la merce Il prossimo 31 dicembre 2020 terminerà il regime transitorio conseguente all’uscita del Regno proveniente da Paesi extra-UE. Unito dall’Unione europea: senza un accordo che disciplini le future relazioni, a partire dal 1° gennaio 2021 ci saranno implicazioni considerevoli sui flussi di merci da e verso il Regno Unito, di Tale regime si applicherà a prescindere dalla qualifica soggettiva – privato o impresa – cui gli operatori dovranno tenere conto per tempo per evitare di vedere limitati o sospesi i propri dell’importatore. traffici. In caso di mancato accordo con la UE, cadono le distinzioni tra operazioni business-to-business Il caso: le operazioni a cavallo d’anno e business-to-consumer sotto il profilo del regime fiscale applicabile: a prescindere dalla qualifica soggettiva del cessionario, le vendite di merci verso il Regno Unito saranno considerate È plausibile che un bene – oggetto di una cessione business-to-business – venga spedito dall’Italia du- esportazioni, secondo il significato fornito dall’art. 8 del D.P.R. n. 633. rante il periodo transitorio ed arrivi a destinazione nel Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021. Tale ipotesi è espressamente disciplinata dall’art. 51 dell’Accordo di recesso, il quale prevede che le Costituiscono esportazioni le cessioni – aventi una destinazione al di fuori del territorio dell’UE – operazioni la cui spedizione o trasporto sia iniziata prima della fine del periodo transitorio continuano eseguite: a considerarsi cessioni intracomunitarie, a patto di poter provare la data di inizio della spedizione o del ◦ mediante trasporto o spedizione dei beni all’estero, effettuato direttamente da parte del trasporto medesimi. Tale prova può essere validamente fornita alle Autorità doganali attraverso il docu- cedente o per suo conto (esportazioni dirette, art. 8 citato, comma 1, lett. a); mento di trasporto. ◦ a favore di cessionari-operatori economici – restando esclusi i privati – non residenti, con consegna dei beni in Italia e spedizione o trasporto fuori dal territorio dell’UE a cura o per conto del cessionario stesso (esportazioni indirette, art. 8, comma 1, lett. b); IV. Profili doganali ◦ mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente Il Regno Unito perderà il suo status equivalente a quello di uno Stato Membro anche sotto il profilo nazionale, su incarico del cessionario residente (c.d. esportazioni triangolari, art. 8, comma doganale: il termine del periodo transitorio comporta l’uscita anche sostanziale dal Mercato Unico e 1, lett. c). In questo caso un’impresa residente A (fornitore) cede un bene all’impresa dall’Unione doganale. residente B (acquirente intermedio), che a sua volta rivende i beni all’impresa C non residente in UE (acquirente finale). In difetto del raggiungimento di un accordo con l’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le regole della WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio), il che significherebbe Al pari delle cessioni intracomunitarie, anche le esportazioni – sotto il profilo IVA – si qualificano l’applicazione di tariffe sulle esportazioni verso il Regno Unito e controlli doganali alle frontiere. come operazioni non imponibili: il cedente italiano emetterà una fattura senza applicazione dell’IVA. Secondo l’agenzia di rating Standard & Poor’s, per l’Italia l’applicazione di tali regole – con la clausola di nazione più favorita – implicherebbe l’imposizione di dazi elevati, specie per alcuni comparti caratterizzati Differenza sostanziale è che l’IVA verrà applicata in dogana nel Regno Unito e pagata da una forte presenza di piccole imprese: il settore agroalimentare verrebbe gravato di un dazio medio dall’importatore, al momento dell’importazione in loco. del 13%, seguito dall’abbigliamento con un dazio dell’11%, la moda del 10,4%, le calzature del 9,1% e gli autoveicoli dell’8,8%: questi tre comparti – considerati congiuntamente – valgono da soli il 30,2% del Made in Italy nel Regno Unito (Confartigianato, settembre 2019). La prova dell’esportazione Nell’ottica di colmare eventuali vuoti normativi e regolamentari, la HMRC – l’autorità fiscale del Regno Unito – ha emanato un protocollo per disciplinare i futuri controlli doganali che le merci provenienti In questo contesto, diventa particolarmente importante la prova dell’avvenuta esportazione – in altri dall’Unione europea subiranno al loro arrivo oltremanica, riassunto nel documento dal titolo “The Border termini, dell’effettiva uscita dei beni oggetto di compravendita dal territorio dell’Unione europea – specie with the European Union Importing and Exporting Goods” del 13 luglio 2020, aggiornato in una nuova con riferimento alle esportazioni indirette, in relazione alle quali il cedente non ha un controllo diretto del versione l’8 ottobre successivo. trasporto o della spedizione. Il regime di non imponibilità è ammesso solo se l’esportazione verso il Regno Unito è eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario. Qualora tale termine non venga rispettato, sussistono profili sanzionatori in capo al cedente, per aver emesso indebitamente la fattura senza applicazione dell’IVA. 12 13
Per permettere agli operatori comunitari di adeguarsi al nuovo sistema, controlli e adempimenti V. Identificazione diretta e rappresentanza fiscale saranno gradualmente introdotti in tre fasi distinte: Un’impresa residente in uno Stato Membro dell’Unione europea, che voglia effettuare operazioni ◦ 1° gennaio 2021 rilevanti ai fini IVA in Italia e che non abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ◦ l’importazione di beni controllati – a titolo esemplificativo: sostanze tossiche, prodotti ha necessità di aprire una posizione fiscale in Italia, al fine di adempiere agli obblighi tributari e ittici, armi da fuoco, beni soggetti ad accisa – sarà subordinata alla presentazione di documentali che ne derivano. una dichiarazione doganale (ordinaria o semplificata, a seconda delle circostanze); ◦ per tutti gli altri beni, sarà possibile presentare le dichiarazioni doganali – e pagare i Lo strumento attraverso il quale è possibile dare forma a questa necessità è l’istituto della relativi dazi – con un differimento massimo di sei mesi (c.d. “delayed declarations”). identificazione diretta, previsto a livello unionale dalla Direttiva n. 2000/65/CE. Con questo sistema è consentito a ciascuna impresa stabilita in un determinato Stato Membro di: ◦ 1° aprile 2021: ◦ rilevare correttamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato; ◦ l’importazione di prodotti di origine animale – a titolo esemplificativo: carne, alimenti per animali domestici, miele, prodotti caseari e prodotti a base di uova – e ◦ eseguire la detrazione dell’imposta; di origine vegetale necessiterà di una notifica preventiva in dogana e della relativa documentazione sanitaria; ◦ adempiere agli obblighi di pagamento – ove dovuti – per le operazioni ivi effettuate. ◦ icontrolli su tali importazioni verranno effettuati non in dogana ma al punto di destinazione dei beni. Più diffusamente, l’identificazione diretta in Italia è obbligatoria quando: ◦ 1° luglio 2021: ◦ un’impresa non residente pone in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni ◦ tutti i prodotti importati nel Regno Unito saranno assoggettati a nuove formalità IVA e di servizi nei confronti di soggetti che agiscono in qualità di privati consumatori o di soggetti non doganali; stabiliti in Italia; ◦ i controlli relativi a prodotti di origine animale e vegetale saranno effettuati direttamente in dogana; ◦ lo impongono specifiche esigenze legate alla disciplina degli scambi intraunionali. ◦ gli operatori che importano qualsiasi merce – senza limitazioni – dovranno presentare una dichiarazione doganale e pagare IVA, dazi e accise ove dovuti; In Italia, la procedura di identificazione diretta di un’impresa è disciplinata dall’art. 35-ter del D.P.R. ◦ cesserà la possibilità di avvalersi delle delayed declarations. n. 633: a fronte di alcuni oneri documentali, all’impresa non residente viene rilasciata una partita IVA italiana – requisito imprescindibile per poter operare correttamente nel territorio dello Stato. Al momento, non essendo in vigore alcuno specifico accordo di reciproca assistenza con altri Paesi Must do: il codice EORI extra-UE, alle imprese stabilite al di fuori dell’Unione non è consentito identificarsi direttamente negli Stati Membri dell’Unione europea. Per esportare verso il Regno Unito è necessario essere titolari di un codice EORI (Economic Operators Regi- stration and Identification), combinazione alfanumerica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane necessaria per Per operare, tali imprese dovranno nominare un rappresentante fiscale: si tratta di un soggetto la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali. Gli opera- che rappresenta l’impresa non residente ai fini dell’assolvimento dell’IVA in Italia, da nominare tori ed i trasportatori con sede nell’Unione europea dovranno dotarsi di un numero EORI GB per eseguire obbligatoriamente nelle medesime ipotesi per cui è prevista l’identificazione diretta. le formalità doganali nel Regno Unito. Analogamente a quanto avviene con l’identificazione diretta, attraverso la rappresentanza fiscale l’impresa estera mantiene lo status di soggetto non residente ai fini fiscali, ma al contempo diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna con riferimento alle operazioni rilevanti – dal punto di vista IVA – nel territorio italiano. 14 15
Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il rappresentante fiscale è solidalmente responsabile VI. Rimborso dell’IVA assolta nel Regno Unito con l’impresa rappresentata per il versamento dell’IVA – ove dovuta – in Italia: motivo per il quale la rappresentanza fiscale è più onerosa – in termini documentali ed economici – dell’identificazione A determinate condizioni, un’impresa italiana che effettui acquisti – nell’esercizio della propria attività diretta. – in uno Stato Membro dell’Unione europea, in relazione ai quali è stata applicata l’IVA locale, può ottenere il rimborso dell’imposta assolta all’estero. Presupposto fondamentale per recuperare l’IVA secondo tale modalità è che l’impresa richiedente non sia già identificata direttamente nello Stato di riferimento: diversamente, l’IVA assolta localmente Must do: nomina del rappresentante fiscale potrebbe essere validamente recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della detrazione. A livello operativo, le imprese del Regno Unito identificate direttamente in Italia, per poter continuare ad Tipicamente, e salvo specificità proprie di alcuni Stati, tali spese sono relative a: operare anche dopo il termine del periodo di transizione, dovranno cessare la propria partita IVA italiana e ◦ servizi alberghieri e di ristorazione; nominare un rappresentante fiscale. ◦ catering; ◦ noleggio auto a breve termine; In relazione a tale circostanza, emergono due punti di attenzione cruciali: ◦ ticket per fiere e manifestazioni; ◦ rapporti tra clienti e fornitori: per non pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA, si rende ◦ servizi sui beni immobili; fondamentale comunicare tempestivamente ogni variazione alle proprie controparti; ◦ stampi industriali che restano presso il fornitore. ◦ trasferimento delle posizioni soggettive pregresse: occorrerà verificare con i propri consulenti la Per gli Stati Membri, è prevista una procedura semplificata: le imprese presentano la richiesta di trasferibilità di alcuni status eventualmente maturati in capo all’identificazione diretta. A titolo rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato (c.d. procedura ex VIII Direttiva esemplificativo: posizioni creditorie, qualifica di esportatore abituale, plafond maturato e non utilizzato. UE), che provvederà a trasmettere la stessa alle amministrazioni degli Stati coinvolti. Al di fuori dell’Unione europea, gli unici Paesi alle cui amministrazioni locali è possibile richiedere il rimborso dell’IVA assolta localmente sono Norvegia e Svizzera, in virtù di specifici accordi di reciprocità (secondo la c.d. procedura ex XIII Direttiva UE). Allo stato attuale, le Autorità fiscali del Regno Unito non prevedono la possibilità volontaria per le Con riferimento al Regno Unito, alla fine del periodo transitorio non sarà più possibile adoperare la imprese non residenti di nominare un rappresentante fiscale in UK, se non in alcuni casi specifici che procedura semplificata di cui all’VIII Direttiva. Non sarà tantomeno esperibile la procedura di cui alla XIII presentano un alto profilo di rischio fiscale. Direttiva, in difetto – allo stato attuale – di un accordo di reciprocità. Allo stato attuale non sono previsti cambiamenti in questo senso: trattasi, in ogni caso, di un punto di attenzione per le le imprese italiane che operano nel Regno Unito attraverso un’identificazione diretta, nell’eventualità di modifiche legislative britanniche sul tema. Recupero dell’IVA assolta nel 2020 Ai sensi dell’art. 51 dell’Accordo di Recesso tra Unione europea e Regno Unito, le domande di rimborso relative a IVA pagata nel corso del 2020 da un impresa italiana in UK – e viceversa – dovranno essere trasmesse, secondo la procedura di cui all’VIII direttiva, entro e non oltre il 31 marzo 2021. Sarà inoltre possibile visualizzare o rettificare le istanze già presentate fino al 31 gennaio 2022. Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 in poi, allo stato attuale, l’unica possibilità per le imprese italiane di recuperare l’IVA assolta nel Regno Unito è quella di “by-passare” il vuoto normativo attraverso la nomina di un rappresentante fiscale in UK, che proceda secondo l’ordinario meccanismo della detrazione. 16 17
Capitolo 3 To do list: Ogni impresa che opera con il Regno Unito, per non farsi trovare impreparata e non vedere “congelate” le possibilità di fare business con le proprie controparti oltremanica, dovrà il tuo business analizzare attentamente diversi aspetti. Un cambiamento impattante come la Brexit può costituire la giusta occasione per rivedere il tuo è pronto? modello di business. ◦ Verifica e adattamento della supply chain I flussi di beni da e verso il Regno Unito andranno attentamente studiati, al fine di individuare i conseguenti impatti fiscali e valutare le possibilità di ottimizzazione degli stessi. Hai una partita IVA in UK? Confrontati subito con il tuo consulente di fiducia per individuare la soluzione più adatta al tuo caso. ◦ Quantificazione dell’impatto sui prezzi Il tasso di cambio Euro-Sterlina ed i dazi doganali influiranno inevitabilmente sulla marginalità delle vendite e sui prezzi di acquisto. È opportuno rivedere i flussi di approvvigionamento da UK e fissare dei prezzi di vendita che continuino ad essere profittevoli per il tuo business, ma la contempo concorrenziali. ◦ Richiesta codice EORI Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione doganale, il codice EORI diventerà un requisito imprescindibile per la gestione di tutti gli adempimenti in dogana: attivarsi subito per richiederlo è una necessità concreta. ◦ Gestione degli adempimenti doganali in entrata e in uscita La burocrazia doganale potrebbe essere una variabile con la quale la tua impresa non ha dimestichezza: preparati a gestire al meglio tutti gli adempimenti per mitigare i rischi ed evitare di incorrere in pesanti sanzioni. ◦ Ottimizzazione della logistica I clienti britannici potrebbero preferire fornitori locali, specie in caso di rallentamento delle spedizioni a seguito delle formalità doganali. Per mantenere la concorrenzialità e velocizzare i flussi, sii pronto a fronteggiare tali dinamiche ed a valutare la preventiva delocalizzazione della merce oltremanica. ◦ Monitoraggio dell’evoluzione normativa Tutto quello a cui ti sei preparato potrebbe cambiare repentinamente: confrontati periodicamente con il tuo consulente di fiducia. ◦ Formazione interna La tua risorsa più preziosa è il capitale umano: assicurati che il personale della tua impresa sia allineato per recepire correttamente tutte le novità e per gestirle nel migliore dei modi. 19
Capitolo 4 Il supporto Ayming è una società di consulenza internazionale con oltre 30 anni di esperienza, che di Ayming vanta una presenza diretta in 15 paesi tra Europa, Nord America e Asia. Grazie ad una rete capillare di quasi 1.400 esperti, il gruppo Ayming assiste più di 15.000 imprese clienti in tre continenti. Ayming ti affianca come partner strategico nel miglioramento delle performance della tua impresa attraverso un’attenta pianificazione fiscale e la gestione della compliance, con l’obiettivo di ottimizzare il carico tributario e minimizzare i rischi. La metodologia del nostro team – all’interno del quale abbiamo costituito una task force dedicata alla Brexit – combina l’expertise fiscale e legale con un approccio pragmatico fortemente votato al risultato. I nostri consulenti ti guideranno tra le soluzioni più adatte alla tua impresa per mantenere le tue relazioni commerciali con il Regno Unito al massimo della profittabilità e dell’efficienza, garantendo la piena compliance con le normative applicabili: ◦ analizziamo il tuo business model e la tua supply chain, al fine di individuare best practise e aree di miglioramento. I nostri consulenti interagiscono direttamente con tutti gli stakeholder coinvolti: ogni possibile aspetto rilevante viene debitamente approfondito; ◦ attraverso uno studio di fattibilità, ti aiutiamo a scegliere la strada da percorrere e la struttura da implementare più confacente alle esigenze del tuo business, quantificando i vantaggi fiscali ottenibili; ◦ ti supportiamo nel raggiugere concretamente gli obiettivi condivisi: ti assistiamo nella burocrazia fiscale e doganale, nella compliance in Italia e Regno Unito e nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dalle norme applicabili. 21
Gli approfondimenti di Ayming Italia Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano ayminglab@ayming.it +39 02 80 58 32 23 www.ayming.it Team di progetto ◦ Federica Alba - Business Development Consultant ◦ Alessandro Grigoletto - Ayming Lab Intern ◦ Paolo Intini - Avvocato & Esperto Fiscale | Head of Ayming Lab ◦ Pasquale Marra - Marketing Intern FURTHER TOGETHER Copyright© 2020 Ayming Italia srl SB. All rights reserved
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