Brasile - aggiornata al 25 novembre 2019 - Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali - Commissione ...

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Brasile – aggiornata al 25 novembre 2019

 Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF)
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justica e Segurança Pública
SCN Quadra 06, Bloco A, 2° andar - Shopping ID - 70297-400
Brasilia/DF
E-mail: acaf@mj.gov.br
Website: http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf

   Compiti e funzioni dell’ ACAF:
   • Presiede il Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras – composto da un
      rappresentante di ciascuna Autorità centrale degli Stati Federali e del Distretto Federale
      (CEJAI/CEJA/CDJA), un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un
      rappresentante del Dipartimento di polizia federale – che si riunisce ogni sei mesi con il
      compito di delineare politiche comuni e linee d’azione finalizzate alla corretta
      osservanza della Convenzione sulla protezione dei minori e l’adozione internazionale, e
      di valutare il lavoro svolto dalle Autorità centrali degli Stati federali e del Distretto
      Federale;
   • Rappresenta gli interessi del Paese nella salvaguardia dei diritti e delle garanzie
      individuali dei minori adottati, intervenendo anche nella fase della post-adozione;
   • Cura e promuove i rapporti con le Autorità centrali straniere e, se del caso, trasmette le
      comunicazioni alle Autorità centrali degli Stati Federali brasiliani e al Distretto federale;
   • Adotta le misure atte a: a) fornire informazioni sulla legislazione brasiliana riguardanti
      l’adozione; b) fornire dati statistici e moduli standardizzati; (c) fornire informazioni
      circa le misure operative derivanti dall’applicazione della Convenzione e, per quanto
      possibile, rimuovere gli ostacoli riscontrati;
   • Accredita gli organismi nazionali e stranieri che si occupano di adozione internazionale;
   • Gestisce le banche dati e assume le decisioni che gli spettano in merito a: a) nominativi
      degli aspiranti genitori adottivi stranieri qualificati per l’adozione; b) nominativi degli
      aspiranti genitori adottivi stranieri considerati inidonei all’adozione dalle Autorità
      centrali degli Stati federali e del Distretto federale; c) minori ammessi all’adozione
      internazionale; d) casi di adozione internazionale concessi; e) informazioni relative agli
      adottanti e agli adottati fornite dalle Autorità centrali dei Paesi stranieri;
   • Fornisce al Ministero degli Affari Esteri i dati relativi ai minori adottati , affinché li invii
      agli uffici consolari incaricati di registrare i cittadini brasiliani residenti all’estero;
   • Adotta, insieme alle Autorità centrali degli Stati federali e del Distretto federale,
      direttamente o con la collaborazione di altre autorità pubbliche, le misure necessarie a
      prevenire pratiche contrarie agli obiettivi della Convenzione.

Ambasciata d’Italia in Brasile
S.E.S. Av. das Nações Quadra 807, Lote 30 – 70420-900
Brasilia/DF
Tel: + 55 61 34429900
E-mail: ambasciata.brasilia@esteri.it
Website: https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it
Ambasciata del Brasile in Italia
Piazza Navona, 14
00186, Roma
Tel: + 39 06 683981
Fax: + 39 06 6867858
E-mail: brasemb.roma@itamaraty.gov.br
Website: http://roma.itamaraty.gov.br/it/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Brasile clicca qui.
Per la ricerca dell’ente autorizzato sul sito dell’ACAF clicca qui

 Normative e procedure

Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 10 marzo 1999 e il 1° luglio
1999 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
   • Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile del 1988;
   • Legge n. 8.069 del 13 giugno 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente [Statuto del
     bambino e dell’adolescente];
   • Decreto del Governo n. 3.087 del 21 giugno 1999, Promulga a Convenção Relativa à
     Proteção das Crianças à Cooperação em Matéria de Adoção Internacoinal, concluída em
     Haia em 29 de maio de 1993 [promulga la Convenzione sulla protezione dei minori e la
     cooperazione in materia di adozione internazionale conclusa a L’Aja il 29 maggio
     1993];
   • Decreto del Governo n. 3.174 del 16 settembre 1999, Designa as Autoridades Centrais
     encarregadas de dar cumprimento às obrigações impostas pela Convenção de Haia de
     1993 [designa le Autorità centrali responsabili dell’adempimento degli obblighi imposti
     dalla Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione
     internazionale, stabilisce il programma nazionale per la cooperazione in materia di
     adozione internazionale e istituisce il Consiglio delle autorità amministrative centrali
     del Brasile];
   • Codice civile, Legge n. 10.406 del 10 gennaio 2002;
   • Decreto del Governo n. 5.491 del 18 luglio 2005, Regulamenta a atuação de organismos
     estrangeiros e nacionais de adoção internacional [regola le attività delle organizzazioni
     straniere e nazionali che si occupano di adozione internazionale];
   • Decreto del Governo n. 5.947 del 26 ottobre 2006, Altera e acresce dispositivos ao
     Decreto nº 5.491, de 18 de julho de 2005, que regulamenta a atuação de organismos
     estrangeiros e nacionais de adoção internacional [modifica e aggiunge disposizioni al
     decreto n. 5.491 del 18 luglio 2005];
   • Legge n. 12.010 del 3 agosto 2009, Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13
     de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de
     1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e
     da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
     de maio de 1943; e dá outras providências [interviene sulla normativa previgente,
modificandola o revocandola];
    •   Risoluzione n.190 del 1° aprile 2014 del Consiglio nazionale di giustizia, Altera
        dispositivos da Resolução CNJ n. 54, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a
        implantação do Cadastro Nacional de Adoção, para possibilitar a inclusão dos
        pretendentes estrangeiros habilitados nos tribunais e dá outras providências [prevede
        che gli aspiranti genitori adottivi stranieri siano iscritti nella apposito banca dati];
    •   Portaria n.5.831 del 14 ottobre 2015 del dipartimento della Polizia Federale
        [disposizioni sulle procedure di richiesta di accreditamento presso la Polizia Federale
        di organizzazioni nazionali e straniere che si occupano di adozione internazionale];
    •   Legge n. 13.509 del 22 novembre 2017, Dispõe sobre adoção e altera a Lei no 8.069, de
        13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do
        Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no
        10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) [modifica alcune norme previgenti];
    •   Portaria n. 2.832, de 26 de dezembro de 2018, Institui procedimentos para a concessão e
        renovação de credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros para
        intermediarem pedidos de adoção internacional no Brasil e no exterior e dá outras
        providências [procedure di accreditamento per gli enti autorizzati];
    •   Decreto n. 9.662, de 1º de janeiro de 2019, Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
        Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da
        Justiça e Segurança Pública, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e
        transforma cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
        [attribuisce al Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
        Internacional le funzioni di Autorità centrale];
    •   Decreto n. 10.064, de 14 de outubro de 2019, Institui o Conselho das Autoridades
        Centrais Brasileiras para Adoção Internacional de Crianças e Adolescentes [istituisce
        nuovamente il Consiglio delle autorità centrali brasiliane per l’adozione internazionale
        di bambini e adolescenti].

Requisiti degli adottanti*
Ai sensi dell’art. 42 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, possono adottare:
    • i maggiori di diciotto anni, indipendentemente dallo stato civile e devono avere almeno
        16 anni in più del minore adottando;
    • persone singole, sia donne che uomini;
    • coppie, anche dello stesso sesso, sposate civilmente o legate da un’unione duratura per
        le quali risulti provata la stabilità del legame in caso di adozione congiunta;
    • divorziati, separati giudizialmente o ex compagni, purché siano d’accordo sul regime di
        custodia e di visita e purché la fase della separazione sia iniziata durante il periodo di
        convivenza con il minore (in fase di pre-adozione) e sia provata l’esistenza di legami di
        affinità e affettività con il genitore non custode, che giustifichino l’eccezionalità della
        concessione dell’adozione. Laddove sia dimostrato che l’adozione arrechi effettivo
        beneficio al minore, sarà assicurato il collocamento del minore presso entrambi gli
        aspiranti genitori adottivi;
Secondo quanto previsto all’art. 50 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, viene data
priorità agli aspiranti genitori adottivi interessati ad adottare un minore affetto da disabilità,
malattia cronica o con esigenze di salute specifiche, nonché un gruppo di fratelli; è data inoltre
priorità, ai sensi dell’art. 51, alle domande di adozione dei cittadini brasiliani residenti all’estero
rispetto a quelle provenienti da aspiranti genitori adottivi stranieri.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa del Brasile, che sono validi per le coppie adottive
italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
Requisiti dell’adottando
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 28 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente,
sono adottabili i minori di anni 18, indipendentemente dalla situazione giuridica nella quale si
trovano.
In base all’articolo 45 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, l’adozione dipende dal
consenso del genitore o del legale rappresentante dell’adottando. Il consenso non è necessario
se i genitori del bambino o dell’adolescente sono sconosciuti o sono stati dichiarati decaduti
dalla responsabilità genitoriale. L’art. 166 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente prevede
che il loro consenso sia raccolto dal giudice che ascolta le parti, rappresentate da un avvocato o
da un difensore pubblico, alla presenza del Pubblico Ministero entro e non oltre dieci giorni
dalla data di deposito della domanda in Tribunale e, se del caso, dichiara la decadenza della loro
responsabilità genitoriale. Se il consenso all’adozione è espresso in forma scritta, deve essere
reso in udienza. Prima di esprimere il consenso, i genitori o i tutori ricevono alcune indicazioni
e chiarimenti dall’équipe interdisciplinare della Giustizia per l’infanzia e la gioventù, in
particolare sulla irrevocabilità della misura dell’adozione. La libera espressione e il diritto alla
riservatezza dei genitori e tutori sono garantiti per legge. Il consenso è ritrattabile fino
all’udienza e può essere revocato entro dieci giorni dalla data di consegna della sentenza che
dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La norma precisa altresì che il consenso
all’adozione è valido solo in relazione al figlio già nato.
Ai sensi dell’art. 51 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, l’adozione è possibile se:
    • la collocazione presso la famiglia adottiva si presenta come la soluzione più adeguata al
        caso specifico;
    • non è stato possibile collocare il minore presso una famiglia adottiva brasiliana e risulti,
        dai registri, la mancanza di aspiranti genitori adottivi autorizzati residenti in Brasile con
        un profilo compatibile con il minore;
    • nel caso di minore adolescente questi sia stato consultato, con mezzi adeguati al suo
        stadio di sviluppo, e sia pronto per l’adozione secondo il giudizio dell’équipe
        interdisciplinare che si è occupata dell’ascolto della sua opinione ai sensi dell’art. 28
        dell’Estatuto da Criança e do Adolescente.
    • il minore ultradodicenne ha prestato il suo consenso all’adozione.
Ai sensi dell’art. 50 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, l’Autorità giudiziaria cura, in
ogni regione o contea (comarca, zona territoriale più ristretta della provincia), il registro di
minori adottabili e quello delle persone interessate all’adozione. Il mantenimento e la corretta
implementazione di tali registri sono assicurati dalle CEJAI/CEJA/CDJA, che informano delle
proprie attività l’ACAF. L’iscrizione in detti registri avviene previa consultazione degli organi
tecnici del Tribunale, dopo aver sentito il Pubblico Ministero, al fine di assicurare il rispetto dei
requisiti di legge e le condizioni di compatibilità del minore con la misura dell’adozione e di
adeguatezza dell’ambiente familiare per lui previsto (condizioni previste all’art. 29).

Step della procedura per le coppie adottive italiane

       1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
          autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’Autorità centrale
          brasiliana;
       2. alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta,
          deve recarsi in Brasile per formalizzare la domanda di adozione presso il Tribunale;
       3. prima della pronuncia della sentenza di adozione, è previsto un periodo di
          convivenza della coppia con il minore in Brasile, che può durare dai 30 ai 45 giorni,
          prorogabili per decisione del giudice; la procedura davanti al Tribunale può durare
complessivamente fino a 120 giorni, ma può essere prorogata;
       4. il Tribunale pronuncia la decisione sull’adozione e, quando essa diventa definitiva,
          dispone il rilascio di un permesso con autorizzazione al viaggio;
       5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette all’Autorità centrale
          brasiliana le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere
          redatte ogni sei mesi per almeno due anni.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
Va preliminarmente segnalato che il Brasile è una Repubblica Federale composta da 27 entità
(26 Stati più il Distretto Federale di Brasilia), ognuna delle quali ha una propria interpretazione
dei testi federali. Qui di seguito si farà riferimento alla disciplina prevista dalla legge federale.
L’articolo 39 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente dispone che l’adozione è una misura
eccezionale e irrevocabile, a cui ricorrere soltanto qualora siano esaurite le risorse per il
mantenimento del bambino o dell’adolescente nella famiglia naturale o estesa.
L’ente autorizzato invia il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi all’Autorità centrale dello
Stato brasiliano scelto dagli aspiranti genitori adottivi, nota come CEJAI/CEJA/CDJA
(Commissione giudiziaria statale per l'adozione internazionale - presente in ogni Corte di
giustizia degli Stati brasiliani), che inserisce i dati principali della coppia nel registro nazionale
delle coppie presso il Consiglio Nazionale di Giustizia e, in copia, all’ACAF (art. 52
dell’Estatuto da Criança e do Adolescente). Nella prassi, quest’ultimo invio all’ACAF non
viene richiesto in tutti gli Stati brasiliani. Se il fascicolo viene inviato direttamente all’ACAF, è
necessario che in esso sia indicato in quale Stato brasiliano gli aspiranti genitori adottivi
intendono avviare l’adozione internazionale, in modo che il processo sia ivi inoltrato
dall’Autorità federale.
L’intero procedimento di adozione internazionale si svolge presso le Corti di giustizia degli
Stati brasiliani e le CEJAI/CEJA/CDJA.
Dal 14 agosto 2016, in seguito alla Risoluzione n.228 del 22 giugno 2016 del Consiglio
Nazionale di Giustizia, relativa all’adesione del Brasile alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre
1961 inerente le apostille, i documenti in lingua originale e apostillati in Prefettura o in Procura,
devono essere inviati ad un traduttore giurato in Brasile per essere tradotti. Secondo quanto
stabilito all’art. 52 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, la CEJAI/CEJA/CDJA può
presentare richieste e richiedere integrazioni alla relazione psico-sociale degli aspiranti genitori
adottivi inclusa nel fascicolo e redatta dagli operatori dell’ente autorizzato sullo schema fornito
dalla CEJAI/CEJA/CDJA.
Verificata la compatibilità della legislazione straniera con la legislazione nazionale e la
sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’approvazione della domanda presentata
dagli aspiranti genitori adottivi, la CEJAI/CEJA/CDJA rilascia l’autorizzazione all’adozione
internazionale (laudo), che ha validità di un anno, rinnovabile per lo stesso periodo su
presentazione della relazione psico-sociale aggiornata e di altri documenti da parte dell’ente
autorizzato, e non sempre a cadenza annuale. Nella prassi, in alcuni Stati brasiliani, la
CEJAI/CEJA/CDJA chiede all’ente autorizzato la conferma dell’intenzione della coppia a
continuare l’iter adottivo in Basile. La CEJAI/CEJA/CDJA presenta una proposta di
abbinamento e la trasmette all’ente autorizzato. Se gli aspiranti genitori adottivi accettano
questa proposta, la CEJAI/CEJA/CDJA e l’ente autorizzato si scambiano gli accordi per la
prosecuzione della procedura (APP). Gli aspiranti genitori adottivi sono quindi autorizzati a
formalizzare la domanda di adozione al Tribunale dell’Infanzia e della Gioventù del luogo in
cui si trova il minore. L’art. 39 vieta l’adozione per procura. È pertanto necessaria la presenza
degli aspiranti genitori adottivi durante l’iter della procedura.
In base all’art. 46 dell’Estatuto da Criança e do Adolescente, l’adozione è preceduta da un
periodo di convivenza degli aspiranti genitori adottivi con il minore, preferibilmente nella
regione di residenza di questi, o, a discrezione del giudice, in una città vicina che si trovi nella
giurisdizione della Corte del Paese di residenza del minore.
La fase di convivenza dura almeno trenta giorni, fino ad un massimo di quarantacinque giorni
ed è prorogabile per un periodo equivalente, solo una volta, con decisione motivata
dell’Autorità giudiziaria. La fase della convivenza è seguita da un’équipe interdisciplinare di
professionisti della Giustizia per l’infanzia e la gioventù, preferibilmente supportata da tecnici
competenti per l’attuazione delle politiche di tutela della famiglia che, al termine del periodo
previsto, redige un rapporto dettagliato sulla opportunità dell’adozione.
L’Autorità giudiziaria pronuncia l’adozione e quando la decisione diventa definitiva dispone il
rilascio di un permesso con autorizzazione al viaggio, nonché del passaporto, che riporti,
obbligatoriamente, le caratteristiche del minore adottato, quali età, colore, sesso, eventuali segni
o tratti peculiari, una foto recente e l'apposizione dell'impronta digitale del pollice destro,
istruendo il documento con una copia certificata della decisione e il certificato di cosa giudicata
(il quale attesta che la decisione non è più modificabile). In base all’art. 52 dell’Estatuto da
Criança e do Adolescente, infatti, l’uscita del minore dal territorio nazionale non è consentita
nelle more del procedimento.
L’art. 47 specifica che il vincolo di adozione è costituito da una decisione giudiziaria, che
attribuisce al minore il cognome degli adottanti. La decisione viene iscritta nel registro civile
per mezzo dell’ordine del giudice e viene annullata, per l’effetto, la precedente iscrizione
riguardante il minore.
L’ente richiede all’Autorità centrale italiana l’autorizzazione all’ingresso del minore, inviando
tutti i documenti emessi dalle autorità brasiliane, in particolare: il certificato di conformità
dell’adozione internazionale, la sentenza di adozione, i due certificati di nascita (originario e
nuovo). Tutti i documenti e le rispettive traduzioni devono essere legalizzati dal Consolato
italiano dello Stato brasiliano in cui è stata emessa la sentenza di adozione. Secondo la
medesima disposizione, la durata massima della procedura è di centoventi giorni, prorogabili
una sola volta e in misura equivalente mediante decisione motivata dell’Autorità giudiziaria;
nella fase innanzi al Tribunale, viene attribuita priorità alle procedure in cui il minore da
adottare è affetto da una disabilità o da una malattia cronica.
Nella fase della post-adozione, gli enti autorizzati devono inviare una relazione semestrale
sull’evoluzione dell’adozione alla CEJAI/CEJA/CDJA e, in copia, all’Autorità centrale federale
del Brasile, per un periodo minimo di due anni (per un totale di quattro relazioni semestrali
obbligatorie). Tale adempimento è comunque dovuto, finché non sarà trasmessa alla
CEJAI/CEJA/CDJA la copia autenticata e apostillata del registro civile dal quale risulta che il
minore adottato ha acquisito la cittadinanza del Paese di accoglienza. La CEJAI/CEJA/CDJA di
alcuni Stati brasiliani richiede altresì il certificato di nascita.
L’ACAF può, in qualsiasi momento, richiedere informazioni sulla situazione dei minori
adottati.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Combined second to fourth periodic reports of
States parties due in 2007, CRC/C/BRA/2-4, 8 december 2014

C. Adozione
Il Comitato si è rammaricato della mancanza di dati statistici sull'adozione nazionale e
internazionale in Brasile e ha raccomandato la raccolta in modo sistematico e continuo di dati
statistici e informazioni pertinenti sull'adozione nazionale e internazionale.
157. Allo scopo di ottimizzare l'adozione nei casi necessari, dopo aver esaurito tutte le risorse
per il reinserimento nella famiglia e consentendo trasparenza nelle procedure dei casi relativi a
questo processo, il Comitato speciale della legge sull'adozione della Camera dei rappresentanti
ha approvato, in un rapporto del 2006, la creazione di due registri nazionali: uno per bambini e
adolescenti disponibili per l'adozione e uno per le persone interessate all'adozione.
158. La priorità delle liste sarà data all'adozione all'interno del territorio nazionale. Il registro
nazionale unico consentirà il monitoraggio e la supervisione del sistema di adozione nazionale
e internazionale di bambini e adolescenti, alla luce dell'articolo 21 della Convenzione, azioni
che consentiranno una maggiore trasparenza, controllo e un ragionevole processo decisionale
per lo sradicamento della tratta di esseri umani e vendita di minori per adozioni illecite; e
anche le decisioni giudiziarie riguardanti la pedopornografia e lo sfruttamento sessuale.
(…)
2. Adozione internazionale
Il Comitato ha raccomandato che il Brasile:
a) Rafforzi il monitoraggio e la supervisione del sistema di adozione dei minori alla luce
dell'articolo 21 e di altre disposizioni pertinenti della Convenzione e garantisca che l'adozione
internazionale sia una misura di ultima istanza;
(b) adotti le misure necessarie per un'efficace attuazione della Convenzione de L'Aja, anche
fornendo all'Autorità centrale risorse umane e finanziarie adeguate;
(...)
(d) Attui le raccomandazioni del Relatore speciale sulla vendita di minori, la prostituzione
infantile e la pornografia infantile (E / CN.4 / 2004/9 / Add.2).
163. Le procedure legali regolate dalla Costituzione e dalla ECA [Estatuto da Criança e do
Adolescente] sono state descritte nella prima relazione presentata al Comitato. L'adozione
internazionale è una misura eccezionale in Brasile e dovrebbe essere utilizzata solo dopo aver
esaurito tutti i tentativi di adozione all'interno del Paese.
164. Il Brasile ha emanato la Convenzione de L'Aja del 1993 (relativa alla protezione dei
bambini e alla cooperazione in materia di adozione internazionale) mediante il decreto
3.087/99. La Convenzione de L'Aja del 1980 (sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
di minori) è stata emanata con il decreto 3.413/00.
165. Nel 2001, l'Autorità centrale federale (ACAF) è stata istituita per sovrintendere
all'adozione internazionale e ai casi di sottrazione internazionale di minori. Le sue funzioni
comprendono l'adempimento delle procedure amministrative relative alla cooperazione
giudiziaria internazionale e il rispetto della Convenzione e la partecipazione al processo di
accreditamento delle organizzazioni straniere per l'adozione internazionale.
ACAF opera coordinandosi con varie agenzie governative. In materia di adozione
internazionale, essa segue anche le decisioni del Consiglio delle Autorità centrali brasiliane, un
organo collegiale presieduto dalla SDH e composto da 27 Uffici del Procuratore e
rappresentanti governativi.
166. Il Brasile ha regolamentato le adozioni internazionali e le azioni di organizzazioni
straniere e nazionali che operano nel campo dell'adozione internazionale (decreti 5.491/05 e
5.947/06). Queste organizzazioni sono responsabili dell'invio all'ACAF e alle Commissioni
giudiziarie per l'adozione (CEJA) dei certificati di cittadinanza straniera rilasciati ai minori
brasiliani adottati, al fine di garantire la piena protezione di coloro che rientrano nella
giurisdizione e nelle leggi del Paese della loro nuova residenza. Devono anche presentare
relazioni annuali delle proprie attività, specificando il numero di adozioni effettuate, i costi
coinvolti e i contributi a progetti sociali.

UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined
second to fourth periodic reports of Brazil, CRC/C/BRA/CO/2-4, 30 october 2015

Adozione
47. Il Comitato prende atto della creazione dei registri nazionali dei minori disponibili per
l'adozione e delle persone interessate ad adottare. Tuttavia, è preoccupato per le segnalazioni
di adozioni irregolari dovute alla corruzione tra i funzionari che amministrano le adozioni. Il
Comitato è inoltre preoccupato per la mancanza di dati statistici sull'adozione interna e
internazionale e per le informazioni che indicano che la maggior parte delle adozioni sono
adozioni internazionali.
48. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:
(a) indagare su tutti i casi di adozione irregolare e rivedere i meccanismi e le procedure vigenti
per l'adozione nazionale e internazionale al fine di garantire che i professionisti responsabili
dei casi di adozione siano pienamente dotati delle competenze necessarie per esaminare e
trattare i casi in conformità con la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale;
(b) stabilire meccanismi di monitoraggio e raccolta dati sull'adozione nazionale e
internazionale per integrare i registri nazionali esistenti.
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