Bonus Facciate 2020: cos'è e come funziona - Il Commercialista Online

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Bonus Facciate 2020: cos’è e
come funziona
 E per chi era indeciso sul restyling delle facciate della
 propria abitazione ecco una buona occasione per farlo: Bonus
 Facciate 2020.

Si tratta del vantaggioso bonus facciate introdotto dalla
Legge di Bilancio 2020 che permette di beneficiare di una
detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel corso del
2020 per restaurare la facciata della propria abitazione.

Vediamo chi ha diritto alla detrazione del 90% delle spese
sostenute per sistemare l’esterno degli edifici, quali sono i
lavori esclusi, come effettuare il pagamento delle fatture e
le spese che rientrano nel bonus facciate 2020.

Cos’è il Bonus Facciate 2020?

L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF, da ripartire
in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese
sostenute nel 2020 per gli interventi volti al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della
facciata, su balconi o su ornamenti e fregi degli edifici
situati nelle zone A o B, come definite dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.
I beneficiari del Bonus Facciate
2020

Per il bonus facciate è applicabile lo stesso regime previsto
per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni
edilizie. Hanno, quindi, diritto al bonus facciate non solo i
proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile
oggetto di ristrutturazione, ma anche l’inquilino e il
comodatario. Più precisamente, possono beneficiare della
detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:

     il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio
     il titolare di un diritto reale di godimento (per
     esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di
     uso o di abitazione)
     l’inquilino
     il comodatario
     gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili
     che non rientrano tra quelli strumentali o merce
     i soci di cooperative divise e indivise
     i soci delle società semplici

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate case, a condizione
che sostengano effettivamente le spese e che siano documentate
sia dalle fatture sia dai bonifici eseguiti:

     il familiare convivente del proprietario o del detentore
     dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti
     entro il terzo grado o affini entro il secondo grado)
     il componente dell’unione civile
     il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge
     il convivente more uxorio, non proprietario
     dell’edificio né titolare di un contratto di comodato

NOTA BENE: non possono usufruire del bonus facciate coloro i
quali non hanno redditi soggetti a IRPEF (chi per esempio ha
un reddito inferiore agli 8.000 euro rientranti nella no tax
area).

Leggi anche: Bonus ristrutturazione 2019: tutti i dettagli

Bonus facciate: per quali spese?

È possibile usufruire del Bonus Facciate anche i per i lavori
iniziati nel 2019, purché la spesa sia sostenuta nel 2020.

Per gli interventi sulla facciate di casa iniziati nel 2019 e
pagati parzialmente entro il 31 dicembre 2019, è possibile
usufruire della detrazione del 50% come bonus per i lavori di
ristrutturazione edilizia. Per il saldo effettuato nel 2020 è,
invece, possibile usufruire della detrazione del 90% in
qualità di bonus facciate.

Rientrano nel bonus facciate i seguenti lavori:

     interventi sulle strutture opache della facciata
     lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi
     pulitura
     tinteggiatura esterna
rifacimento dell’intonaco      di   meno   del   10%   della
     superficie della facciata

Come usufruire del bonus facciate
2020?

Per poter usufruire della detrazione IRPEF riconosciuta per il
Bonus Facciate occorre:

     presentare all’Azienda Sanitaria Locale competente per
     territorio, prima dell’inizio lavori, una comunicazione
     con raccomandata A/R, fatta eccezione per i casi in cui
     le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non
     prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
     pagare le spese tramite bonifico bancario o postale, da
     cui devono risultare la causale del versamento, il
     codice fiscale del soggetto beneficiario della
     detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva
     del beneficiario del pagamento

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore,
gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della
detrazione.

Occorre, inoltre, conservare la documentazione da esibire agli
uffici in caso di controllo:
abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia
di lavori da eseguire (comunicazione di inizio lavori o
autorizzazione). Quando non sono previste particolari
autorizzazioni occorre conservare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà riportante la data di
inizio dei lavori
domanda di accatastamento per gli immobili non ancora
censiti
ricevute di pagamento dell’Imu, quando dovuta
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei
lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali
per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di
consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
comunicazione preventiva inviata all’Azienda sanitaria
locale prima dell’inizio lavori, se obbligatoria secondo
le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
fatture e ricevute fiscali       relative   alle   spese
effettivamente sostenute
ricevute dei bonifici di pagamento
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