Bonus Facciate 2020: cos'è e come funziona - Il Commercialista Online
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Bonus Facciate 2020: cos’è e come funziona E per chi era indeciso sul restyling delle facciate della propria abitazione ecco una buona occasione per farlo: Bonus Facciate 2020. Si tratta del vantaggioso bonus facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 che permette di beneficiare di una detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel corso del 2020 per restaurare la facciata della propria abitazione. Vediamo chi ha diritto alla detrazione del 90% delle spese sostenute per sistemare l’esterno degli edifici, quali sono i lavori esclusi, come effettuare il pagamento delle fatture e le spese che rientrano nel bonus facciate 2020. Cos’è il Bonus Facciate 2020? L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi volti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi degli edifici situati nelle zone A o B, come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.
I beneficiari del Bonus Facciate 2020 Per il bonus facciate è applicabile lo stesso regime previsto per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie. Hanno, quindi, diritto al bonus facciate non solo i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile oggetto di ristrutturazione, ma anche l’inquilino e il comodatario. Più precisamente, possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate: il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio il titolare di un diritto reale di godimento (per esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione) l’inquilino il comodatario gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce i soci di cooperative divise e indivise i soci delle società semplici Inoltre, hanno diritto al bonus facciate case, a condizione che sostengano effettivamente le spese e che siano documentate sia dalle fatture sia dai bonifici eseguiti: il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado) il componente dell’unione civile il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato NOTA BENE: non possono usufruire del bonus facciate coloro i quali non hanno redditi soggetti a IRPEF (chi per esempio ha un reddito inferiore agli 8.000 euro rientranti nella no tax area). Leggi anche: Bonus ristrutturazione 2019: tutti i dettagli Bonus facciate: per quali spese? È possibile usufruire del Bonus Facciate anche i per i lavori iniziati nel 2019, purché la spesa sia sostenuta nel 2020. Per gli interventi sulla facciate di casa iniziati nel 2019 e pagati parzialmente entro il 31 dicembre 2019, è possibile usufruire della detrazione del 50% come bonus per i lavori di ristrutturazione edilizia. Per il saldo effettuato nel 2020 è, invece, possibile usufruire della detrazione del 90% in qualità di bonus facciate. Rientrano nel bonus facciate i seguenti lavori: interventi sulle strutture opache della facciata lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi pulitura tinteggiatura esterna
rifacimento dell’intonaco di meno del 10% della superficie della facciata Come usufruire del bonus facciate 2020? Per poter usufruire della detrazione IRPEF riconosciuta per il Bonus Facciate occorre: presentare all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, prima dell’inizio lavori, una comunicazione con raccomandata A/R, fatta eccezione per i casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl pagare le spese tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Occorre, inoltre, conservare la documentazione da esibire agli uffici in caso di controllo:
abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da eseguire (comunicazione di inizio lavori o autorizzazione). Quando non sono previste particolari autorizzazioni occorre conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante la data di inizio dei lavori domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti ricevute di pagamento dell’Imu, quando dovuta delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori comunicazione preventiva inviata all’Azienda sanitaria locale prima dell’inizio lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute ricevute dei bonifici di pagamento
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