Banksy e la street art: quando la creatività sfida il diritto - Mr ...
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Banksy e la street art: quando la creatività sfida il diritto È un momento d’oro per Banksy, probabilmente lo street artist più famoso a livello internazionale, anche grazie all’alone di mistero che si cela dietro la sua vera identità. Se ne parla un po’ ovunque, soprattutto dalla nota vicenda dell’opera «Girl with Balloon», auto-distrutta in occasione dell’asta diSotheby’s a Londra lo scorso ottobre e subito ribattezzata «Love is in the Bin», che dal prossimo febbraio verrà esposta al museo Burda di Baden Baden. Sono poi seguiti la mostra «A VISUAL PROTEST. The art of Banksy», allestita al Mudec di Milano, il graffito «Season’s greetings» apparso su un muro di Port Talbot poco prima di Natale (e già venduto), nonché il recente caso del murales raffigurante un topo con ombrello che si protegge dalla pioggia, apparso nella stazione di Hinode a Tokyo, al momento ancora “in fase di attribuzione” a Banksy nell’eccitazione generale. Infine, è notizia di questi giorni il furto di un suo murales apparso sulla porta del Bataclan di Parigi in memoria delle vittime dell’attentato del 2015. Tralasciando le opinioni sul valore artistico che ciascuno può dare alla street art e al graffitismo urbano, va rilevato che negli ultimi tempi l’attenzione sul fenomeno è decisamente aumentata, anche grazie alla straordinaria eco mediatica che queste vere e proprie performance spesso suscitano. Uno degli elementi che contribuiscono ad aumentare la curiosità è senza dubbio la sua componente intrinsecamente trasgressiva, non tanto o non sempre con riguardo al contenuto delle opere, quanto piuttosto al metodo con cui vengono realizzate. Il loro collocarsi a metà strada tra espressioni creative e comportamenti illeciti, oltre probabilmente a dare adrenalina all’artista, pone questioni controverse dal punto di vista giuridico. Non è un caso che un’altra mostra, tuttora in corso
presso l’Ifema di Madrid, si intitoli «Banksy, genio o vandalo?»Provocazione e valore. Il tema di fondo è quello legato al conflitto, reale o potenziale, che si crea tra artista e proprietario del bene su cui viene realizzata l’opera, il quale di norma non dà il proprio consenso a che questo venga dipinto (evidentemente non sussiste problema quando c’è, invece,,un accordo tra le parti). Si pone in sostanza un problema di appartenenza dell’opera e di titolarità dei diritti su di essa: può essere tutelata anche contro la volontà del proprietario o quest’ultimo può rivendicare il diritto di disporne liberamente (cancellandola o rimuovendola, magari anche per venderla nel caso si tratti, come con Banksy, di un lavoro di notevole valore)? In altre parole va stabilito se si tratti di un’opera d’arte da tutelare o del prodotto di un reato, da eliminare con tanto di condanna del suo autore e risarcimento del danno subito a causa dell’imbrattamento. E se, invece, fosse entrambe le cose contemporaneamente? Il tema non è nuovo ed ha costituito più volte terreno di confronto e scontro tra esperti d’arte e giuristi, ma anche tra gli stessi artisti e gli operatori del mercato dell’arte, quando si tratti di gestire la vendita, l’esibizione o la riproduzione dei murales. Sono peraltro interrogativi che hanno suscitato la creatività anche di registi e videomaker, come nel caso del recente documentario di Marco Proserpio dal titolo «The Man Who Stole Banksy». Un caso, tra i molti, per rendere l’idea: nel 2010 alcuni artisti della 555 Nonprofit Gallery and Studios, nel Wayne, rimossero un dipinto di Banksy apparso sulla parete esterna di un edificio in un sito abbandonato a Detroit, destinato con ogni probabilità a deperire progressivamente fino a scomparire del tutto. La società Bioresource, proprietaria del sito e dunque dell’edificio in questione, fece causa alla galleria rivendicando la proprietà dell’opera e chiedendone la restituzione. Dopo fasi alterne, la vicenda si concluse transattivamente con la cessione del murales da parte della società alla galleria per un importo simbolico di 2.500 dollari, a condizione che il lavoro fosse esposto per la
pubblica fruizione e non immediatamente messo in vendita. Altre volte è capitato che lavori come questi venissero cancellati: o per sbaglio – come quando, alcuni anni fa, comparvero due opere di Banksy su un muro nel quartiere di Fitzroy a Melbourne, inavvertitamente ridipinto nel corso di un intervento di manutenzione dell’edificio – o volutamente, come nel caso del murales apparso a Napoli e raffigurante una reinterpretazione dell’estasi della beata Ludovica Albertoni del Bernini, che venne coperto dal graffito di un altro writer prima che Banksy tornasse più di recente a omaggiare la città con un secondo lavoro in piazza Gerolomini, la “Madonna con la pistola”, oggi fortunatamente preservato da una copertura trasparente. Per non parlare del caso dell’artista statunitense Ron English che, dopo aver acquistato l’opera «Slave Labour», sempre di Bansky, per 730.000 dollari, dichiarò di volerla cancellare ridipingendola interamente (cosa peraltro non nuova nel mondo dell’arte: correva l’anno 1953 quando Robert Rauschenberg cancellò un disegno di Willem de Kooning dipingendoci sopra). L’elenco di esempi è lungo: cambia il contesto, ma non cambia il fatto di trovarsi di fronte a situazioni borderline per il diritto. Le radici della street art. Alcuni sostengono che sia connaturato alla street art un disinteresse da parte dell’artista nei confronti della proprietà del suo lavoro: lo street artist non crea tanto per sé, quanto per dare un messaggio alla collettività e, per farlo ancora più efficacemente, lo fa pubblicamente. Poco importa, seguendo questa logica, se ciò avviene su una superficie altrui, poiché l’artista rinuncia alla proprietà materiale del suo lavoro e dunque non dovrebbe porsi, sotto questo aspetto, alcun conflitto con il proprietario della parete su cui è stato realizzato. Questi, per effetto della regola civilistica dell’accessione tra due beni, acquista anche la proprietà della cosa incorporata (il murales) e, con essa, il diritto di disporne. A margine, resterebbe poi da chiedersi se il valore dell’opera di Banksy, rispetto a quello dell’edificio su cui è
realizzato, ne costituisca un effettivo deturpamento o piuttosto un qualche abbellimento, determinando un accrescimento del valore complessivo dell’immobile, se non addirittura dell’intera zona su cui sorge. Ma il fenomeno non riguarda solo la proprietà di questi lavori. Molto spesso sono implicati anche altri diritti, in particolare quelli d’autore relativi alla paternità e all’utilizzazione economica dell’opera, che tutelano e disciplinano, tra gli altri, la sua integrità, la riproduzione e l’esposizione. Se il graffito è arte, come tale è protetto dalla legge e ciò significa due cose. La prima è che da una condotta sostanzialmente illecita – l’imbrattamento o deturpamento di un bene altrui è infatti penalmente perseguito – possono derivare diritti legittimamente azionabili dai loro titolari. La seconda è che tali titolari non necessariamente sono anche i proprietari dell’opera e qui può generarsi un contrasto tra diritti. Come quando nel 2016, in occasione della mostra «Street Art Banksy & co. L’arte allo stato urbano», organizzata a Palazzo Pepoli a Bologna, alcuni street artist, contrari al distacco non autorizzato e alla “musealizzazione” delle loro opere, rivendicarono il diritto di chiederne la rimozione dalle sale del museo in quanto decontestualizzata e quindi lesiva della loro reputazione di artisti di strada. E sempre di violazione dei diritti degli artisti si è trattato anche nel più recente caso del 2018, quando un giudice federale di Brooklyn condannò Jerry Wolkoff, proprietario del famoso complesso 5Pointz di New York, al pagamento di un maxi-risarcimento di oltre 6 milioni di dollari a 21 artisti per aver distrutto quella che era considerata la mecca della street art americana cancellando per sempre i graffiti realizzati sui suoi muri con una ridipintura totale. Per non parlare ancora di quando un’opera d’arte urbana si appropria senza autorizzazione di un’altra opera, di un’icona o di un marchio già protetti dal diritto (lo stesso Banksy non è nuovo a questo fenomeno). Ma questa è un’altra storia ancora. Insomma, quello tra arte di strada e diritto è
fisiologicamente un rapporto di odio/amore: o la prima si priva del suo tratto di originaria illegalità – è il caso, ad esempio, dell’artista comasco Mr. Savethewall, da alcuni ribattezzato il Banksy italiano, che in aperta critica alla street art tradizionale, non dipinge sui muri, ma li preserva fissando le sue opere con semplice nastro adesivo alle pareti – oppure il suo destino continuerà ad essere quello di sfidare il pubblico e gli addetti ai lavori anche in punta di diritto. Ma forse il suo bello è (anche) questo. di Mattia Pivato
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