Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti

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Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti
30/04/2020

                     CORSO DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE E
                     PROTEZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 NELLA
                     FASE DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

        Attività rientranti nelle competenze
       professionali e attività negli ambienti
             lavorativi in ambiti ristretti

                                   Maurizio ARBEZZANO
                        Tecnico della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro
                               S.C.Pre.S.A.L. – VENARIA REALE (TO)
                           marbezzano@aslto3.piemonte.it – 011/4991392

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          Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
                           26 aprile 2020
                                      #IoRestoaCasa
                               Entra in vigore il 4 maggio
    Sostituisce integralmente il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ed è efficace sino al
    17 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, c. 7, 9 ed 11
    che si applicano, dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni
    del predetto D.P.C.M. 10 aprile 2020.

    Nel comma 9 è precisato che:

     “Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio
    2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla
    riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”.

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      F.POLIZIA                                                A.S.L. ?
      VV.d.F.                         PREFETTO           Circ. 15350 del 14/04/2020
      Isp.N.L.                                                (DPCM 10/04/20)
      N.C.T.L.

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                  CHI APRE, RISPETTA I PROTOCOLLI

      allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
                   contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
                   negli ambienti di lavoro - 24/04/2020
      allegato 7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
                   della diffusione del COVID-19 nei cantieri - 24/04/2020
      allegato 8 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
                   della diffuzione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
                   logistica – 20/03/2020
     “La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati
    livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al
    ripristino delle condizioni di sicurezza”.

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                         UTILIZZO DELLE MASCHERINE

        CHIUNQUE DEVE UTILIZZARE LE MASCHERINE NEI LUOGHI
        CHIUSI APERTI AL PUBBLICO e comunque
        QUANDO NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IN MODO
        CONTINUATO la DISTANZA SOCIALE di 1 METRO
                                                    MASCHERINE
                                                    di COMUNITÀ
                                          DL 18 del 17 marzo 2020 Art. 16 c.2
                                                       #CuraItalia
                                                MONUOSO o LAVABILI
                                                   AUTO-PRODOTTE
                                                 BARRIERA IDONEA ?
                                              dal MENTO a sopra il NASO
       “si aggiunge alle altre misure PRIORITARIE di protezione come il:
      DISTANZIAMENTO FISICO e
      IGIENE ACCURATA e COSTANTE delle MANI ”.

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                      LE MASCHERINE dei LAVORATORI
    subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
                       DL 18 del 17 marzo 2020 Artt. 15 e 16 c.1
                                     #Cura Italia

      Facciali FILTRANTI
           P2 o P3
           UNI EN 149:2009

                         IDONEE a proteggere CHI le INDOSSA

        Con Valvola/e di espirazione                     Senza Valvola/e di espirazione
      NON idonea a proteggere Terzi                       IDONEA a proteggere Terzi

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                       Marcatura CE
       La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui
          all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008

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    APPARECCHI di TIPO FILTRANTE
           A secondo delle destinazioni d’uso
            (    Particellari o Aerosol: Polveri, Fumi, Nebbie
                           Aeriformi: Gas e Vapori
                                                                 )
                i filtri sono distintinti da lettere
                      (che per Particellari o Aerosol è)

                         + S contro aerosol solidi
                         + L contro aerosol liquidi
                         + SL contro aerosol solidi e liquidi
                         + R riutilizzabile
                         + NR monouso
                         + C è stata effettuata la prova di
                                 intasamento con polvere di Carbone
                         +D      prova con polvere di Dolomite

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         EFFICIENZA dei RESPIRATORI
           … diminuisce con l’invecchiamento
                    LA SCADENZA
              è indicata sulla confezione

       Le prestazioni fornite dalla maschera sono
                   garantite solo se l’
             APPARATO di PROTEZIONE
              delle VIE RESPIRATORIE
         è correttamente indossato e mantenuto
                      dall’addetto!
      La durata dei filtri dipende dalla concentrazione degli
     inquinanti e dalla capacità respiratoria dell’utilizzatore
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                    Come si indossa

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Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti
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                       LE MASCHERINE dei LAVORATORI
     subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
                          DL 18 del 17 marzo 2020 Artt. 15 e 16 c.1
                                        #Cura Italia
           Mascherine
          CHIRURGICHE
           UNI EN 14683:2019
        non si applica alle maschere
       destinate esclusivamente alla
          protezione individuale

                                       Se l'uso previsto è quello di proteggere, chi la
                                       indossa, da agenti infettivi (batteri, virus o
                                       funghi), l'uso è applicabile in conformità al
                                       Reg. (UE) 2016/425 sui DPI (EN 149).
                                         L’efficienza della MC dipende da:
                                          l'efficienza di filtrazione e la vestibilità
 ORDINANZA n.11 del 26/4/2020
       Max € 0,50 cad.                           IDONEE a proteggere TERZI

     IDONEE a proteggere CHI le indossa SOLO SE TUTTI NE FANNO USO

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                   Come mettere e togliere la mascherina?

       • prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e
         sapone o con una soluzione alcolica
       • coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca
         bene al volto
       • evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se la si
         tocca, lavarsi le mani
       • quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla;
         sono maschere mono-uso
       • togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la
         parte anteriore della mascherina;
       • gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

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                       LE MASCHERINE dei LAVORATORI
     subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)

       Riepilogo indicativo della Protezione fornita dai DPI-VR

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                       LE MASCHERINE dei LAVORATORI
     subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
                          DL 18 del 17 marzo 2020 Artt. 15 e 16 c.1

           Mascherine
          CHIRURGICHE                                DISPOSITIVI DI
          UNI EN 14683:2019                      PROTEZIONE INDIVIDUALE
                                                         (DPI)
       Facciali FILTRANTI                              ex art. 74 DLgs 81/08
            P2 o P3                                Regolamento (UE) n. 2016/425
            UNI EN 149:2009

           Mascherine                             autocertificazione all’I.S.S.:
          CHIRURGICHE                               caratteristiche tecniche
          DEROGA art. 15 c.2                         e rispetto tutti i RES
       Facciali FILTRANTI                       autocertificazione a I.N.A.I.L.:
            P2 o P3                                caratteristiche tecniche
          DEROGA art. 15 c.3                        e rispetto tutti i RES

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Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti
30/04/2020

                        LE MASCHERINE dei LAVORATORI
              Mascherine                                  Facciali FILTRANTI
             CHIRURGICHE                                       P2 o P3
             DEROGA art. 15 c.2                              DEROGA art. 15 c.3
               https://www.iss.it                             https://www.inail.it

     I prodotti derogati nell’attuale stato di emergenza non saranno marcati CE.
                                         KN95 (China GB2626-2006)
                                         N95 (United States NIOSH-42CFR84)
     Allo Standard UE FFP2 equivalgono : P2 (Australia/New Zealand AS/NZA 1716:2012)
                                         Korea 1st class (Korea KMOEL - 2017-64)
                                         DS (Japan JMHLW-Notification 214, 2018)

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                       LE MASCHERINE dei LAVORATORI
     subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)

                                                    autocertificazione a I.N.A.I.L.:
             DEROGA art. 15 c.3                        caratteristiche tecniche
                                                        e rispetto tutti i RES

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Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti
30/04/2020

            LE MASCHERINE nei LUOGHI di LAVORO
     Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
     Quando si POSSONO utilizzare i DPI ?
     Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
     tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva
     (art. 15 e 75 DLgs 81/08)
     «quando il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore
     di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative»
     (smart working, turnazione, riposizionamento delle postazioni, schermi
     separatori…)

     Devono essere erogati formazione e addestramento?
     Per i DPI di III Cat. (facciali filtranti, schermi facciali), nelle attività con classe
     di rischio MEDIO ALTO, sono necessari formazione e addestramento.
     Per le mascherine chirurgiche…
     «L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni
     e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle
     misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto
     utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
     diffusione di contagio.»

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               LE MASCHERINE nei LUOGHI di LAVORO
     Quali DPI si DEVONO adottare ?
     «sulla base della VdR, a partire dalla mappatura delle diverse attività
     dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.»
     mascherina chirurgica:
     - distanza interpersonale < di un metro in attività a BASSO RISCHIO
     - tutti i lavoratori che condividono spazi comuni
     - persona sintomatica
     facciale filtrante P2/P3 e altri DPI (occhiali, guanti, camice):
     - pulizia e sanificazione locali non sanitari:
               - nel caso di presenza di una persona con COVID-19
               - alla riapertura

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Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti
30/04/2020

              PROVVEDIMENTI nei LUOGHI di LAVORO sui DPI
                Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
         La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di
         protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
         condizioni di sicurezza.
                                      DLgs 81/08
                     Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
         1. f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
               nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
               lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;
                arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
                                 Articolo 19 - Obblighi del preposto
         1. a) sovrintende e vigila sulla osservanza degli obblighi di legge…
                   arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro
                                 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
         1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
            quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
            effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
            istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
         2. d) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
                     arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro

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                               PULIZIA E SANIFICAZIONE
     D.M. 274/1997 definisce:
          attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed
           operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
           superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
          attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed
           operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza
           mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
          attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed
           operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o
           disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento
           delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la
           ventilazione ovvero l’illuminazione ed il rumore.
     Circolare 5443 del 22 febbraio 2020
     Per la disinfezione rispetto a questo virus specifico si raccomanda che i
     locali/ambienti/postazioni siano:
                • puliti con acqua e comuni detergenti
                • disinfettati con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%
                   o a base di cloro all’1% (candeggina);
                • arieggiati spesso e sia effettuato un controllo/verifica degli
                  eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
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                                                                                                           10
30/04/2020

                   PULIZIA E SANIFICAZIONE
     Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
 - l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
   locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
     il “periodicamente” è da definire a seconda a seconda dei casi:
           • tipologia di ambiente di lavoro: ambiente con pubblico o meno;
           • mansioni dei lavoratori;
           • tipologia dei singoli locali: spogliatoi, servizi igienici, luoghi comuni;
           • tipologia di utilizzo: attrezzature comuni, superfici comuni, tastiere ascensori,
              maniglie, corrimani;

 - nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali
   aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione
 - in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla
   riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti
 -    occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di
      tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici,
      sia nei reparti produttivi
 -    negli impianti di ventilazione meccanica controllata eliminare totalmente
      il ricircolo dell’aria e pulire regolarmente i filtri (https://www.iss.it)

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              MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
     Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
     Al Personale e ai visitatori (fornitori, clienti, collaboratori…) prima
     dell’ingresso dare l’ INFORMAZIONE circa:
     l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del datore di
     lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare:
     - mantenere la distanza di sicurezza
     - osservare le regole di igiene delle mani
     - tenere comportamenti corretti sul piano
        dell’igiene

 L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le
 mani con specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili
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                                                                                                        11
30/04/2020

              MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
     Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
     I lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
     preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
     certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
     Al Personale e ai visitatori (fornitori, clienti, collaboratori…) prima
     dell’ingresso si potrà:
     - CONTROLLARE LA TEMPERATURA che non potrà essere > di 37,5°.
        Nel caso:
         1) non registrare il dato
         2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali
         3) definire le misure di sicurezza a protezione dei dati
         4) in caso di isolamento momentaneo assicurare riservatezza e dignità
     Il Preposto (addetto alle emergenze, soccorso…) deve ricevere formazione e
     autorizzazione per la sicurezza dei dati
      - Richiedere una DICHIARAZIONE attestante:
          - la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico
          - l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, positivi al COVID-19
          - di aver provveduto all’autorilevazione della temperatura risultata < a 37,5°
          - e di non aver sintomi influenzali
          Anche in questo caso fornire l’informativa sul trattamento dei dati.
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        MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
     Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
     Individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
     percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
     con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
     L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
     informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i
     lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo
     nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
               … nell’ambito dell’art.26 DLgs 81/08 (c.2 o DUVRI) …
     … in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello
     stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o
     vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore
     dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno
     collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione
     di eventuali «contatti stretti».
     Per il personale esterno individuare / installare servizi igienici dedicati,
     prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
     garantire una adeguata pulizia giornaliera

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                                                                                                  12
30/04/2020

      SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICO COMPETENTE
     Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
     Il Medico Competente :
     - nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
         COVID-19 il MC collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
         (art.25 c.1 DLgs 81/08)
     -   sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni
         di fragilità (anche in relazione all’età [>55] ) e per il reinserimento
         lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19
         (art.28 c.1 DLgs 81/08)
     -   la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta; vanno privilegiate,
         in questo periodo, le visite preventive e le visite a richiesta…
     -   per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19,
         previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione,
         effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
         assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
         continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
         (art. 41, c. 2 lett. e-ter DLgs 81/08), e comunque indipendentemente
         dalla durata dell’assenza per malattia.

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         SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICO COMPETENTE
     CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020
     Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle
     misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli
     ambienti di lavoro e nella collettività:
     - il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo offre la
     naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e
     gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.
     - il ruolo di “consulente globale” del MC si amplifica nell’attuale momento di
     emergenza pandemica ed è opportuno che supporti il datore di lavoro nella
     attuazione delle misure di prevenzione e protezione del Protocollo contestualizzate
     alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali
     anche al fine di evitare il rischio di fake news
     - è fondamentale il ruolo che può svolgere per il contact tracing nella precoce
     identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento
     - coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità
     (>55 anni di età)
     - nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate:
      la visita preventiva (anche in fase preassuntiva), la visita su richiesta, la visita in
      occasione del cambio di mansione (a valutazione del MC), la visita precedente alla
      ripresa dopo assenza > a 60 gg o indipendentemente dalla durata

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                                                                                                       13
30/04/2020

              PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
      Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
      È costituito in azienda un COMITATO per l’applicazione e la verifica delle
      regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle
      rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

                     Team Covid: Medico Competente, R-ASPP, RLS, DPO

      In assenza, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi
      Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST.

                           Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
                           ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
                           Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche
                           con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli
                           altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
                           contrasto della diffusione del COVID19.
                           Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) (art. 7 DLgs 81/08)
                           per realizzare una programmazione coordinata di interventi

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                                GESTIONE DEI RIFIUTI

     I DPI utilizzati nelle attività
     economiche-produttive per la
     tutela da COVID-19 quali
     mascherine e guanti devono
     essere assimilati agli urbani ed
     in particolare devono essere
     conferiti nel rifiuto indifferenziato

 chiudere a scopo cautelativo in
 doppio sacchetto il rifiuto
 indifferenziato, onde evitare
 rotture accidentali

 …è opportuno quindi:
      prevedere nel DVR la gestione del
      rifiuto, fare informazione ed
      organizzare punti di raccolta
      opportunamente dedicati ed
      evidenziati

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                                                                                                     14
30/04/2020

                       VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19
                    Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
     Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico [non per le attività
     sanitarie], per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
      L’art. 28, comma 2, lett. a), DLgs 81/2008, rimarca il riferimento a “tutti i rischi
      per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. La giurisprudenza ci ha
      evidenziato che ciò “fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che
      possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì
      durante l’attività lavorativa…» (es. vedere Interpello n. 11 / 2016)

                                  ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro
      L’art. 29, comma 3, DLgs 81/2008 stabilisce l’aggiornamento del DVR.

                                  ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro

29

                       VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19
       L’aggiornamento deve anche riguardare….

                  D.U.V.R.I.                            Lavori o servizi (e non mere forniture) di
      Documento Unico di Valutazione dei Rischi                         durata ≥   5 uu/g
                INTERFERENZIALI
      Art. 26 c. 2 e 3 arresto da due a quattro mesi
      o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro

                      P.S.C.                               Nei cantieri in cui sono presenti
          Piano di Sicurezza e Coordinamento                  imprese esecutrici in n. ≥    2
      Art. 92 c.1 b) in combinato con p.2.3.3. All.XV
      arresto da tre a sei mesi
      o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

                      P.O.S.                               Nei cantieri a carico di Imprese
                                                        esecutrici (anche familiari) e affidatarie
              Piano Operativo di Sicurezza
     Art. 96 c. 1 g) in combinato con p.3. All.XV
     ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro

     I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
     attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.
     In più, gli autonomi, si adeguano alle indicazioni del CSE, ai fini della sicurezza.
 Dat. Lav.: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
 Lav. Aut.: arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro

30

                                                                                                            15
30/04/2020

                    VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19
       CRITERI di VALUTAZIONE : Aggiornamento del DVR
                                   …può essere classificato secondo tre variabili:

                                   ESPOSIZIONE: la probabilità di venire in contatto
                                   con fonti di contagio nello svolgimento delle
                                   specifiche attività lavorative (es. settore sanitario,
                                   gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca,
                                   ecc.);
                                   PROSSIMITÀ: le caratteristiche intrinseche di
                                   svolgimento del lavoro che non permettono un
                                   sufficiente distanziamento sociale (es. specifici
                                   compiti in catene di montaggio) per parte del tempo
                                   di lavoro o per la quasi totalità;
                                   AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che
                                   prevede il contatto con altri soggetti oltre
                                   aimlavoratori      dell’azienda (es. ristorazione,
                                   commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero,
                                   istruzione, ecc.).

31

 ESPOSIZIONE
 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 1 = probabilità medio-bassa;
 2 = probabilità media;
 3 = probabilità medio-alta;
 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

 PROSSIMITÀ
 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma
     con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità
     con altri per parte non predominante del tempo
     (es. catena di montaggio);
 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. dentista).

 AGGREGAZIONE                                                                    MATRICE DI RISCHIO
 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
       (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);     verde = basso
 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile                       giallo = medio-basso
        organizzativamente (es. comm. dettaglio, servizi alla persona,
        uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);                               arancio = medio-alto
 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure                            rosso = alto
         (es. sanità, scuole, trasporti pubblici…);
 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con
        procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

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                                                                                                                 16
30/04/2020

 La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato
 per mappare tutte le attività/lavorazioni per la determinazione di DPC e/o DPI
 anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
             classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi

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                         Scheda di lavorazione

 CLASSE di
  RISCHIO
                          CLASSE di
                        AGGREGAZIONE
                                                                            ?

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                                                                                              17
30/04/2020

 VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISCHI DEL CANTIERE

                          .
                          COVID-19

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             Scheda di lavorazione

                                     COVID-19

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30/04/2020

     COVID-19

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