Attività rientranti nelle competenze professionali e attività negli ambienti lavorativi in ambiti ristretti
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30/04/2020
CORSO DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 NELLA
FASE DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Attività rientranti nelle competenze
professionali e attività negli ambienti
lavorativi in ambiti ristretti
Maurizio ARBEZZANO
Tecnico della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro
S.C.Pre.S.A.L. – VENARIA REALE (TO)
marbezzano@aslto3.piemonte.it – 011/4991392
1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 aprile 2020
#IoRestoaCasa
Entra in vigore il 4 maggio
Sostituisce integralmente il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ed è efficace sino al
17 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, c. 7, 9 ed 11
che si applicano, dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni
del predetto D.P.C.M. 10 aprile 2020.
Nel comma 9 è precisato che:
“Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio
2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”.
2
130/04/2020
CHI CONTROLLA?
Art.13 DLgs 81/08
F.POLIZIA A.S.L. ?
VV.d.F. PREFETTO Circ. 15350 del 14/04/2020
Isp.N.L. (DPCM 10/04/20)
N.C.T.L.
3
CHI APRE, RISPETTA I PROTOCOLLI
allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro - 24/04/2020
allegato 7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri - 24/04/2020
allegato 8 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffuzione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica – 20/03/2020
“La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati
livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza”.
4
230/04/2020
UTILIZZO DELLE MASCHERINE
CHIUNQUE DEVE UTILIZZARE LE MASCHERINE NEI LUOGHI
CHIUSI APERTI AL PUBBLICO e comunque
QUANDO NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IN MODO
CONTINUATO la DISTANZA SOCIALE di 1 METRO
MASCHERINE
di COMUNITÀ
DL 18 del 17 marzo 2020 Art. 16 c.2
#CuraItalia
MONUOSO o LAVABILI
AUTO-PRODOTTE
BARRIERA IDONEA ?
dal MENTO a sopra il NASO
“si aggiunge alle altre misure PRIORITARIE di protezione come il:
DISTANZIAMENTO FISICO e
IGIENE ACCURATA e COSTANTE delle MANI ”.
5
LE MASCHERINE dei LAVORATORI
subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
DL 18 del 17 marzo 2020 Artt. 15 e 16 c.1
#Cura Italia
Facciali FILTRANTI
P2 o P3
UNI EN 149:2009
IDONEE a proteggere CHI le INDOSSA
Con Valvola/e di espirazione Senza Valvola/e di espirazione
NON idonea a proteggere Terzi IDONEA a proteggere Terzi
6
330/04/2020
Marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008
7
APPARECCHI di TIPO FILTRANTE
A secondo delle destinazioni d’uso
( Particellari o Aerosol: Polveri, Fumi, Nebbie
Aeriformi: Gas e Vapori
)
i filtri sono distintinti da lettere
(che per Particellari o Aerosol è)
+ S contro aerosol solidi
+ L contro aerosol liquidi
+ SL contro aerosol solidi e liquidi
+ R riutilizzabile
+ NR monouso
+ C è stata effettuata la prova di
intasamento con polvere di Carbone
+D prova con polvere di Dolomite
8
430/04/2020
EFFICIENZA dei RESPIRATORI
… diminuisce con l’invecchiamento
LA SCADENZA
è indicata sulla confezione
Le prestazioni fornite dalla maschera sono
garantite solo se l’
APPARATO di PROTEZIONE
delle VIE RESPIRATORIE
è correttamente indossato e mantenuto
dall’addetto!
La durata dei filtri dipende dalla concentrazione degli
inquinanti e dalla capacità respiratoria dell’utilizzatore
9
Come si indossa
10
530/04/2020
LE MASCHERINE dei LAVORATORI
subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
DL 18 del 17 marzo 2020 Artt. 15 e 16 c.1
#Cura Italia
Mascherine
CHIRURGICHE
UNI EN 14683:2019
non si applica alle maschere
destinate esclusivamente alla
protezione individuale
Se l'uso previsto è quello di proteggere, chi la
indossa, da agenti infettivi (batteri, virus o
funghi), l'uso è applicabile in conformità al
Reg. (UE) 2016/425 sui DPI (EN 149).
L’efficienza della MC dipende da:
l'efficienza di filtrazione e la vestibilità
ORDINANZA n.11 del 26/4/2020
Max € 0,50 cad. IDONEE a proteggere TERZI
IDONEE a proteggere CHI le indossa SOLO SE TUTTI NE FANNO USO
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Come mettere e togliere la mascherina?
• prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e
sapone o con una soluzione alcolica
• coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca
bene al volto
• evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se la si
tocca, lavarsi le mani
• quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla;
sono maschere mono-uso
• togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la
parte anteriore della mascherina;
• gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.
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630/04/2020
LE MASCHERINE dei LAVORATORI
subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
Riepilogo indicativo della Protezione fornita dai DPI-VR
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LE MASCHERINE dei LAVORATORI
subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
DL 18 del 17 marzo 2020 Artt. 15 e 16 c.1
Mascherine
CHIRURGICHE DISPOSITIVI DI
UNI EN 14683:2019 PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI)
Facciali FILTRANTI ex art. 74 DLgs 81/08
P2 o P3 Regolamento (UE) n. 2016/425
UNI EN 149:2009
Mascherine autocertificazione all’I.S.S.:
CHIRURGICHE caratteristiche tecniche
DEROGA art. 15 c.2 e rispetto tutti i RES
Facciali FILTRANTI autocertificazione a I.N.A.I.L.:
P2 o P3 caratteristiche tecniche
DEROGA art. 15 c.3 e rispetto tutti i RES
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730/04/2020
LE MASCHERINE dei LAVORATORI
Mascherine Facciali FILTRANTI
CHIRURGICHE P2 o P3
DEROGA art. 15 c.2 DEROGA art. 15 c.3
https://www.iss.it https://www.inail.it
I prodotti derogati nell’attuale stato di emergenza non saranno marcati CE.
KN95 (China GB2626-2006)
N95 (United States NIOSH-42CFR84)
Allo Standard UE FFP2 equivalgono : P2 (Australia/New Zealand AS/NZA 1716:2012)
Korea 1st class (Korea KMOEL - 2017-64)
DS (Japan JMHLW-Notification 214, 2018)
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LE MASCHERINE dei LAVORATORI
subordinati, equiparati, autonomi e altri sogg. art.21 (artigiani, piccoli commercianti…)
autocertificazione a I.N.A.I.L.:
DEROGA art. 15 c.3 caratteristiche tecniche
e rispetto tutti i RES
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830/04/2020
LE MASCHERINE nei LUOGHI di LAVORO
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
Quando si POSSONO utilizzare i DPI ?
Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva
(art. 15 e 75 DLgs 81/08)
«quando il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore
di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative»
(smart working, turnazione, riposizionamento delle postazioni, schermi
separatori…)
Devono essere erogati formazione e addestramento?
Per i DPI di III Cat. (facciali filtranti, schermi facciali), nelle attività con classe
di rischio MEDIO ALTO, sono necessari formazione e addestramento.
Per le mascherine chirurgiche…
«L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni
e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle
misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto
utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio.»
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LE MASCHERINE nei LUOGHI di LAVORO
Quali DPI si DEVONO adottare ?
«sulla base della VdR, a partire dalla mappatura delle diverse attività
dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.»
mascherina chirurgica:
- distanza interpersonale < di un metro in attività a BASSO RISCHIO
- tutti i lavoratori che condividono spazi comuni
- persona sintomatica
facciale filtrante P2/P3 e altri DPI (occhiali, guanti, camice):
- pulizia e sanificazione locali non sanitari:
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19
- alla riapertura
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930/04/2020
PROVVEDIMENTI nei LUOGHI di LAVORO sui DPI
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
DLgs 81/08
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. a) sovrintende e vigila sulla osservanza degli obblighi di legge…
arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. d) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
D.M. 274/1997 definisce:
attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o
disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la
ventilazione ovvero l’illuminazione ed il rumore.
Circolare 5443 del 22 febbraio 2020
Per la disinfezione rispetto a questo virus specifico si raccomanda che i
locali/ambienti/postazioni siano:
• puliti con acqua e comuni detergenti
• disinfettati con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%
o a base di cloro all’1% (candeggina);
• arieggiati spesso e sia effettuato un controllo/verifica degli
eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
20
1030/04/2020
PULIZIA E SANIFICAZIONE
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
il “periodicamente” è da definire a seconda a seconda dei casi:
• tipologia di ambiente di lavoro: ambiente con pubblico o meno;
• mansioni dei lavoratori;
• tipologia dei singoli locali: spogliatoi, servizi igienici, luoghi comuni;
• tipologia di utilizzo: attrezzature comuni, superfici comuni, tastiere ascensori,
maniglie, corrimani;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali
aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione
- in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici,
sia nei reparti produttivi
- negli impianti di ventilazione meccanica controllata eliminare totalmente
il ricircolo dell’aria e pulire regolarmente i filtri (https://www.iss.it)
21
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
Al Personale e ai visitatori (fornitori, clienti, collaboratori…) prima
dell’ingresso dare l’ INFORMAZIONE circa:
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare:
- mantenere la distanza di sicurezza
- osservare le regole di igiene delle mani
- tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene
L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani con specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili
22
1130/04/2020
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
I lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
Al Personale e ai visitatori (fornitori, clienti, collaboratori…) prima
dell’ingresso si potrà:
- CONTROLLARE LA TEMPERATURA che non potrà essere > di 37,5°.
Nel caso:
1) non registrare il dato
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali
3) definire le misure di sicurezza a protezione dei dati
4) in caso di isolamento momentaneo assicurare riservatezza e dignità
Il Preposto (addetto alle emergenze, soccorso…) deve ricevere formazione e
autorizzazione per la sicurezza dei dati
- Richiedere una DICHIARAZIONE attestante:
- la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico
- l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, positivi al COVID-19
- di aver provveduto all’autorilevazione della temperatura risultata < a 37,5°
- e di non aver sintomi influenzali
Anche in questo caso fornire l’informativa sul trattamento dei dati.
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
Individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo
nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
… nell’ambito dell’art.26 DLgs 81/08 (c.2 o DUVRI) …
… in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello
stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o
vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore
dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione
di eventuali «contatti stretti».
Per il personale esterno individuare / installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantire una adeguata pulizia giornaliera
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1230/04/2020
SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICO COMPETENTE
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
Il Medico Competente :
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
COVID-19 il MC collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
(art.25 c.1 DLgs 81/08)
- sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni
di fragilità (anche in relazione all’età [>55] ) e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19
(art.28 c.1 DLgs 81/08)
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta; vanno privilegiate,
in questo periodo, le visite preventive e le visite a richiesta…
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
(art. 41, c. 2 lett. e-ter DLgs 81/08), e comunque indipendentemente
dalla durata dell’assenza per malattia.
25
SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICO COMPETENTE
CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nella collettività:
- il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo offre la
naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e
gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.
- il ruolo di “consulente globale” del MC si amplifica nell’attuale momento di
emergenza pandemica ed è opportuno che supporti il datore di lavoro nella
attuazione delle misure di prevenzione e protezione del Protocollo contestualizzate
alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali
anche al fine di evitare il rischio di fake news
- è fondamentale il ruolo che può svolgere per il contact tracing nella precoce
identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento
- coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità
(>55 anni di età)
- nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate:
la visita preventiva (anche in fase preassuntiva), la visita su richiesta, la visita in
occasione del cambio di mansione (a valutazione del MC), la visita precedente alla
ripresa dopo assenza > a 60 gg o indipendentemente dalla durata
26
1330/04/2020
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
È costituito in azienda un COMITATO per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Team Covid: Medico Competente, R-ASPP, RLS, DPO
In assenza, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi
Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,
ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche
con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli
altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID19.
Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) (art. 7 DLgs 81/08)
per realizzare una programmazione coordinata di interventi
27
GESTIONE DEI RIFIUTI
I DPI utilizzati nelle attività
economiche-produttive per la
tutela da COVID-19 quali
mascherine e guanti devono
essere assimilati agli urbani ed
in particolare devono essere
conferiti nel rifiuto indifferenziato
chiudere a scopo cautelativo in
doppio sacchetto il rifiuto
indifferenziato, onde evitare
rotture accidentali
…è opportuno quindi:
prevedere nel DVR la gestione del
rifiuto, fare informazione ed
organizzare punti di raccolta
opportunamente dedicati ed
evidenziati
28
1430/04/2020
VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19
Protocollo condiviso degli ambienti di lavoro - 24/04/2020
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico [non per le attività
sanitarie], per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
L’art. 28, comma 2, lett. a), DLgs 81/2008, rimarca il riferimento a “tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. La giurisprudenza ci ha
evidenziato che ciò “fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che
possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì
durante l’attività lavorativa…» (es. vedere Interpello n. 11 / 2016)
ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro
L’art. 29, comma 3, DLgs 81/2008 stabilisce l’aggiornamento del DVR.
ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro
29
VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19
L’aggiornamento deve anche riguardare….
D.U.V.R.I. Lavori o servizi (e non mere forniture) di
Documento Unico di Valutazione dei Rischi durata ≥ 5 uu/g
INTERFERENZIALI
Art. 26 c. 2 e 3 arresto da due a quattro mesi
o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro
P.S.C. Nei cantieri in cui sono presenti
Piano di Sicurezza e Coordinamento imprese esecutrici in n. ≥ 2
Art. 92 c.1 b) in combinato con p.2.3.3. All.XV
arresto da tre a sei mesi
o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
P.O.S. Nei cantieri a carico di Imprese
esecutrici (anche familiari) e affidatarie
Piano Operativo di Sicurezza
Art. 96 c. 1 g) in combinato con p.3. All.XV
ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.
In più, gli autonomi, si adeguano alle indicazioni del CSE, ai fini della sicurezza.
Dat. Lav.: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
Lav. Aut.: arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro
30
1530/04/2020
VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19
CRITERI di VALUTAZIONE : Aggiornamento del DVR
…può essere classificato secondo tre variabili:
ESPOSIZIONE: la probabilità di venire in contatto
con fonti di contagio nello svolgimento delle
specifiche attività lavorative (es. settore sanitario,
gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca,
ecc.);
PROSSIMITÀ: le caratteristiche intrinseche di
svolgimento del lavoro che non permettono un
sufficiente distanziamento sociale (es. specifici
compiti in catene di montaggio) per parte del tempo
di lavoro o per la quasi totalità;
AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che
prevede il contatto con altri soggetti oltre
aimlavoratori dell’azienda (es. ristorazione,
commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero,
istruzione, ecc.).
31
ESPOSIZIONE
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
PROSSIMITÀ
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma
con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità
con altri per parte non predominante del tempo
(es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. dentista).
AGGREGAZIONE MATRICE DI RISCHIO
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); verde = basso
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile giallo = medio-basso
organizzativamente (es. comm. dettaglio, servizi alla persona,
uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); arancio = medio-alto
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure rosso = alto
(es. sanità, scuole, trasporti pubblici…);
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con
procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
32
1630/04/2020
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato
per mappare tutte le attività/lavorazioni per la determinazione di DPC e/o DPI
anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi
33
Scheda di lavorazione
CLASSE di
RISCHIO
CLASSE di
AGGREGAZIONE
?
34
1730/04/2020
VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISCHI DEL CANTIERE
.
COVID-19
35
Scheda di lavorazione
COVID-19
36
1830/04/2020
COVID-19
37
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