Attività Produttive Attività Artigianali Acconciatori / Parrucchieri - Attività Produttive
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Attività Produttive Attività Artigianali › Acconciatori / Parrucchieri Descrizione L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli. Per l'esercizio di tale attività, è necessario conseguire apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico - pratico preceduto, in alternativa tra loro (art. 3 della L. 174/205): 1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; 2) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettursi nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività di che trattasi gli attestati, i diplomi, ecc..., rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata da cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Codice Ateco 2007: 96.02 Servizi Requisiti Per svolgere l’attività di che trattasi occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati. Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011. Requisiti professionali: Possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dagli organi istituzionali competenti così come disciplinato dall'art. 3 della L. 174/2005. L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività. Presupposti e ulteriori requisiti specifici: I locali devono rispettare i requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi e di igiene, nonché di sicurezza, impatto acustico, prevenzione incendi, autorizzazione agli scarichi nella pubblica fognatura. Al momento della presentazione della SCIA, è richiesto infine il possesso del Nulla Osta Igienico Sanitario, rilasciato dalla ASL ROMA 6 Dipartimento Igiene e Sanità, relativamente ai locali in cui si esercita l'attività artigianale (ovvero segnalazione sostitutiva - mod. Allegato Sanitario, come indicato nella sezione 'Adempimenti'). E’ richiesta la conformità degli impianti per l'emissione dei fumi in atmosfera (cfr. Lettera B per l'attività di acconciatore della lista delle attività in deroga di cui alla parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006) e la predisposizione della relativa modulistica da trasmettere alla Città Metropolitana di Roma - Sportello Telematico (vedere sezione appositamente dedicata nel menu delle attività) almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'attività. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. Adempimenti Per apertura, trasferimento di sede e modifica dell'attività: SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista corredata della documentazione e delle asseverazioni/certificazioni richieste OVVERO, solo nel caso di attività di acconciatore, SCIA CONDIZIONATA- SCIA per inizio attività più AUA - nel caso l'attività comporti un consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività (documentabile con perizia asseverata). In questo ultimo caso l'attività non può essere iniziata prima del rilascio dell'AUA; documento di identità (e permesso di soggiorno, nel caso) in corso di validità del titolare e del direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali; Direttore Tecnico: dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata, copia documento di identità e copia dell'attestato per il possesso dei relativi requisiti professionali; Copia atto costitutivo se trattasi di società; Attestazioni e/o asseverazioni di tecnici abilitati corredate degli elaborati tecnici e degli atti attinenti al rispetto delle norme in materia di agibilità, urbanistica – edilizia, igiene e sanità, di destinazione d'uso, di prevenzione incendi, di sicurezza, di impatto acustico e
di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura; Copia contratto per la fornitura dell'utenza idrica; Copia contratto di locazione dei locali debitamente registrato; Planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, con layout delle superfici e delle attrezzature/degli arredi installati; Relazione descrittiva sulle caratteristiche dei locali, con localizzazione; Copia ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP; Dichiarazione Attività in deroga per l'emissione dei fumi (*); Dichiarazione rispetto del D.P.R. 59/2013 relativamente al consumo idrico giornaliero, il quale deve essere inferiore a 1 metro cubo al momento di massima attività; in caso di superamento dei limiti di consumo giornaliero è necessario presentare istanza AUA; Eventuale documentazione per il rilascio di AUA per scarichi idrici (cfr. quanto indicato nel modulo di avvio attività); Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa; Autocertificazione regolarità posizione tributaria; In caso di subingresso: contratto di acquisto/locazione del ramo di azienda e copia del titolo autorizzatorio del cedente. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina del requisito della regolarità contributiva, approvato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 29/07/2021, l’istante dovrà presentare, unitamente alla documentazione da allegare alla SCIA, apposita autocertificazione, come da modulistica disponibile su questo Portale, inerente la regolarità della propria posizione tributaria come intesa dall’art. 2 del Regolamento sopra citato. Per le Società, la dichiarazione deve essere presentata dall’Amministratore o dal Legale Rappresentante, in relazione al patrimonio sociale. L’Ufficio SUAP, in sede di istruttoria, provvederà alla verifica di quanto dichiarato presso i competenti Uffici/Servizi. Nella sezione modulistica è riportata, oltre alla S.C.I.A. per l'avvio dell'attività, anche la modulistica predisposta, per l'idoneità sanitaria dei locali, dalla ASL ROMA 6 Servizio S.I.S.P., specifica per l'attività di che trattasi: - Modulo SISP Allegato Sanitario n. 2 per attività di acconciatori; (*)Si rimanda al menu generale delle attività, in particolare alla sezione appositamente dedicata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, per le informazioni sul per l'emissione di fumi in atmosfera e per le relative modalità di presentazione (Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale). Si ricorda che, affinché la comunicazione sia VALIDA a tutti gli effetti, occorre che la dichiarazione sia presentata nei tempi previsti dalla norma regionale (DGR 264 del 1/06/2012), e cioè: * almeno 10 giorni prima dell’avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto; * almeno 10 giorni prima del trasferimento o modifica di attività o impianto esistente; * entro 30 giorni dopo la voltura/cambio titolarità di attività o impianto esistente. La dichiarazione dovrà pervenire al SUAP, congiuntamente alla SCIA di avvio dell'attività, completa della ricevuta di accettazione della pratica rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma e dovrà essere redatta secondo le direttive imposte dalla vigente normativa in materia, nonchè da circolari/direttive della Città Metropolitana stessa. Per comunicare la cessazione dell’attività occorre presentare: comunicazione;
documento identificativo in corso di validità del legare rappresentante/titolare di impresa; copia ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP (€. 20,00); riconsegna di eventuali autorizzazioni ovvero pareri rilasciati dalla ASL. PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L’importo da pagare in occasione dell'avvio dell'attività ammonta ad €. 100,00 (€. 20,00 per cessazione attività / €. 30,00 in caso di Variazione della Nomina del Responsabile Tecnico). Modalità di pagamento dei diritti dovuti per la presentazione delle pratiche delle attività produttive indirizzate al S.U.A.P.: a) “PAGO PA”, funzione di pagamento telematica accessibile dall’homepage del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma (tasto blu in alto a destra) ovvero al seguente link: selezionare l’ambito PAGAMENTI SPONTANEI – ; b) Pagamento in contanti presso lo Sportello di Tesoreria Comunale sito nelle filiali della BCC-Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - CAUSALE: “DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.” ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare il versamento dei diritti di istruttoria SUAP tramite conto corrente postale. Si informa altresì che a partire dall’anno 2022 non sarà più possibile versare oneri / diritti al Comune di Genzano di Roma tramite bonifico bancario. SANZIONI L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. MEZZI DI RICORSO: a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
OBBLIGHI La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n.174. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. Si ricorda che le dichiarazioni rese e le certificazioni/asseverazioni prodotte devono essere in possesso del dichiarante al momento della presentazione della SCIA. Normativa - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; - L. 174/2005 - Disciplina dell'attività di acconciatore; - D. Lgs. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; - D. Lgs. 147/2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno; - D. Lgs. 222/2016; - L.R. Lazio 10/2007 - Disciplina generale in materia di artigianato; - Conferenza Unificata - Accordo del 17/04/2019 - con la quale è stato approvato l'aggiornamento della modulistica unificata e standardizzata e Determinazione Regione Lazio numero G07253 del 29/05/2019. L.R. 17 Febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche - Legge n. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" - Legge 28 giugno 2019 n.58 art. 15-ter; - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/07/2021: /c058043/zf/files/normativa/Regolamento regolarit tributaria 21 07 21.pdf Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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