Assicurazione invalidità - fatti e cifre 2017: Stabile il numero delle nuove rendite, proseguono l'integrazione professionale e la lotta agli ...

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Assicurazione invalidità - fatti e cifre 2017:
Stabile il numero delle nuove rendite,
proseguono l’integrazione professionale e
la lotta agli abusi
Berna, 14.05.2018 - Nel 2017, il numero delle nuove rendite AI si è attestato a 14 700 unità
ponderate, un dato che rispecchia l’andamento del volume degli anni precedenti. I
provvedimenti d’integrazione professionale eseguiti sono ancora aumentati. Prosegue
infine la lotta agli abusi assicurativi, da agosto 2017 senza osservazioni.

Nel 2017 sono state versate 14 700 nuove rendite ponderate dell’AI (in Svizzera e all’estero).
Dal 2003, anno del picco di 28 200 nuove rendite ponderate, il numero di queste ultime è
diminuito del 48 per cento per poi svilupparsi in modo stabile dal 2012. Nel gennaio 2018 si
registravano 217 200 rendite correnti, il che corrisponde a un ulteriore calo di 1900 rendite
ponderate rispetto all’anno precedente (-1 %); rispetto al livello record segnato nel
gennaio 2006, la diminuzione è del 16 per cento.

Risultati del monitoraggio dell’integrazione professionale
Se dal 2003 al 2012 il numero delle nuove rendite si è dimezzato, dal 2008 l’AI attua ogni
anno un numero molto più elevato di provvedimenti d’integrazione professionale (+2 % dal
2016 al 2017). L’anno scorso sono state 40 800 le persone a beneficiare di tali provvedimenti.
Questi dati riflettono la fondamentale reimpostazione dell’AI, che da un’assicurazione di
rendite si è trasformata in un’assicurazione finalizzata all’integrazione. Grazie al
monitoraggio dell’integrazione professionale si può determinare sull’arco di più anni il
percorso degli assicurati che hanno beneficiato di determinati provvedimenti d’integrazione
per quanto concerne l’attività lucrativa, il reddito conseguito e il ricorso a prestazioni dell’AI,
dell’assicurazione contro la disoccupazione o dell’aiuto sociale. Questo permetterà di trarre
conclusioni sull’efficacia dei provvedimenti d’integrazione professionale, anche se non si
tratta di una valutazione ampia e definitiva.

Lotta agli abusi assicurativi
Nel 2017 l’AI ha concluso 2130 indagini per sospetto abuso assicurativo. In 630 casi i sospetti
si sono rivelati fondati e l’assicurazione ha quindi ridotto o sospeso le rendite correnti
oppure rifiutato l’assegnazione di rendite. Questo ha permesso risparmi complessivi per circa
178 milioni di franchi, a fronte di spese pari a circa 8 milioni. Attualmente è in corso la
rielaborazione delle basi legali allo svolgimento di osservazioni. Nella sessione primaverile
2018, il Parlamento ha adottato una nuova base legale che troverebbe applicazione
nell’ambito delle assicurazioni infortuni, invalidità, malattie e disoccupazione nonché
dell’AVS e delle prestazioni complementari. Contro questo progetto di legge è stato lanciato
un referendum.

Indirizzo cui rivolgere domande

Settore Comunicazione UFAS
tel. +41 58 462 77 11
kommunikation@bsv.admin.ch

Pubblicato da

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
http://www.ufas.admin.ch

Dipartimento federale dell'interno
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Dipartimento federale dell’interno DFI
                                                           Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

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Il numero delle nuove rendite AI rimane stabile
Contesto:

Assicurazione invalidità: fatti e cifre 2017

Data:                             14 maggio 2018

Nel 2017 sono state percepite 14 700 rendite ponderate dell’AI (in Svizzera e all’estero). Dal
2003, anno del picco di 28 200 nuove rendite ponderate, il numero delle nuove rendite è
diminuito del 48 per cento e dal 2012 si è sviluppato in modo stabile. Nel gennaio 2018 si
registravano 217 200 rendite correnti, il che corrisponde a un ulteriore calo di 1900 rendite
ponderate rispetto all’anno precedente e del 16 per cento rispetto al livello record segnato
nel gennaio 2006.

Nuove rendite        Il numero delle nuove rendite ponderate si sviluppa in modo stabile dal 2012
                     Nel 2017 sono state percepite 14 700 rendite ponderate (in Svizzera e all’estero; per la
                     ponderazione, dal punto di vista dei costi, le rendite intere contano 1, i tre quarti di rendita 0,75,
                     le mezze rendite 0,5 e i quarti di rendita 0,25). Il numero delle nuove rendite è dunque sceso
                     del 48 per cento dal 2003 (anno record con 28 200 unità) e si è sviluppato in modo stabile dal
                     2012.

Rendite correnti     L’effettivo delle rendite ponderate continua a diminuire
                     Nel 2017 il numero delle rendite correnti (in Svizzera e all’estero) ha registrato un ulteriore calo
                     dell’1 per cento (1900 unità), passando a 217 200 unità. Tra il gennaio 2002 e il gennaio 2006
                     l’effettivo delle rendite era passato da 220 400 a 257 500 unità. Questo incremento era in parte
                     riconducibile all’innalzamento di un anno dell’età di pensionamento AVS per le donne, nel
                     2004, in seguito al quale meno beneficiarie di rendite AI sono diventate beneficiarie di rendite
                     AVS. Dal 2007, invece, l’effettivo delle rendite è in calo costante. Tra il gennaio 2006 e il
                     gennaio 2018 le rendite ponderate sono diminuite di 40 300 unità (-15,7 %).

                     Dal 2004, grazie alla 4a revisione AI e alla creazione dei servizi medici regionali, la quota delle
                     nuove rendite è in continua diminuzione. La 5 a revisione AI ha ancora accentuato questo calo,
                     contribuendo sostanzialmente alla riduzione del deficit annuo dell’AI, passato da 1,7 miliardi di
                     franchi (record del 2005) a circa 1 miliardo nel 2010.

                     Nel periodo 2011–2017 il deficit è stato compensato da un finanziamento aggiuntivo di circa un
                     miliardo di franchi derivante dall’innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto. Al termine del
                     finanziamento aggiuntivo – ossia a partire dal 2018 – l’AI dovrà presentare costantemente conti
                     equilibrati e, a lungo termine, estinguere il suo debito nei confronti del Fondo AVS. Nel 2018
                     l’AI registrerà ancora le ultime entrate provenienti dall’IVA, dovute ai relativi proventi per il
                     2017, che l’amministrazione fiscale potrà conteggiare solo nel 2018. Il primo anno d’esercizio in
                     cui l’AI presenterà i propri conti in assenza completa di introiti IVA sarà quindi il 2019. Le
                     prospettive finanziarie dell’AI aggiornate fino al 2035 saranno pubblicate nel mese di giugno.

                                                                                                                              1/2
Versioni del documento in altre lingue:
  Version française : « Le nombre de nouvelles rentes AI demeure stable »
  Deutsche Version: «Anzahl IV-Neurenten weiterhin stabil»

Contatto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
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Dipartimento federale dell’interno DFI
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Evoluzione nell’integrazione professionale
Contesto:

Assicurazione invalidità: fatti e cifre 2017

Data:                              14 maggio 2018

In particolare con la 5a revisione AI (entrata in vigore nel 2008) e il primo pacchetto di
misure della 6a revisione AI (revisione AI 6a, entrata in vigore nel 2012), l’AI ha
ulteriormente ampliato in modo mirato i propri strumenti per l’integrazione professionale.
L’assicurazione sfrutta intensamente questo potenziale e dal 2008 attua un numero sempre
più elevato di provvedimenti d’integrazione. Questo rapporto presenta le cifre più recenti al
riguardo come pure una serie di risultati del monitoraggio dell’integrazione professionale e
spiega i concetti principali relativi a quest’ultima.

Evoluzione dei       Ulteriore aumento del numero di provvedimenti d’integrazione professionale attuati
provvedimenti        Nel 2017 il numero delle persone che hanno usufruito di un provvedimento d’integrazione
d’integrazione
professionale        professionale dell’AI è cresciuto del 2 per cento rispetto all’anno precedente. Su un totale di
                     40 800 persone, la stragrande maggioranza, ossia 27 500 assicurati, ha beneficiato di
                     provvedimenti professionali (in particolare, prime formazioni professionali e riformazioni
                     professionali), 11 000 persone hanno beneficiato di provvedimenti d’intervento tempestivo e
                     5800 di provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale.

                     Beneficiari di provvedimenti d’integrazione professionale

                                                2008      2009    2010      2011     2012      2013    2014    2015       2016    2017
                     Provvedimenti
                     d’integrazione            18’200 22’100 25’300 27’600 30’300 33’700 36’600 38’300 39’800 40’800
                     professionale (totale)
                     Provvedimenti
                                                 1’200    3’600    5’100    5’900    7’600     8’900 10’200 10’800 10’800 11’000
                     d’intervento tempestivo
                     Provvedimenti di
                                                    500   1’500    2’000    2’400    3’100     4’100   4’700      5’000   5’600   5’800
                     reinserimento
                     Provvedimenti
                                               16’700 17’800 19’300 20’700 21’600 23’200 24’800 25’700 26’900 27’500
                     professionali
                     Fonte: registro delle fatture rimborsate. Tutti i valori sono arrotondati. Dato che nello stesso anno un
                     assicurato può partecipare a più di un provvedimento (p. es. provvedimento di reinserimento e
                     provvedimento professionale), il numero di beneficiari di provvedimenti d’integrazione professionale è
                     inferiore alla somma delle persone sottoposte ai tre singoli provvedimenti.

                     Il crescente numero di persone che hanno partecipato a provvedimenti d’integrazione
                     professionale è una conferma del fatto che negli ultimi dieci anni l’AI ha puntato in modo mirato
                     al rafforzamento dell’integrazione. Il recente aumento è meno importante di quello registrato
                     negli ultimi anni. È probabile che questa tendenza prosegua in modo simile anche in futuro.

                     Per «orientamento all’integrazione» nell’AI s’intende che l’assicurato riceve consulenza e
                     accompagnamento in funzione del suo diritto alle prestazioni, del suo stato di salute nonché

                                                                                                                                          1/8
delle sue risorse professionali e sociali e che l’accresciuto ventaglio di misure di sostegno viene
                    impiegato in modo adeguato alle esigenze del caso per creare o migliorare le opportunità
                    d’integrazione professionale conformemente al principio «priorità dell’integrazione sulla
                    rendita».

                    Investendo maggiormente nell’attività d’integrazione, l’AI intende garantire, da un lato, la
                    permanenza degli assicurati nel processo lavorativo e, dall’altro, migliori opportunità
                    occupazionali per le persone escluse dal mercato del lavoro. Di regola il processo
                    d’integrazione ha uno svolgimento non lineare. Esso varia a seconda del tipo e dell’intensità del
                    danno alla salute e dipende dalla situazione individuale di ogni assicurato e dal suo ambiente.
                    Questi fattori devono essere considerati, sebbene spesso non siano influenzabili dall’AI. L’AI
                    promuove inoltre attivamente i contatti con gli altri attori coinvolti, dati i limiti impostegli in alcuni
                    casi dalle sue competenze legali.

Monitoraggio        Obiettivi e provvedimenti dell’integrazione professionale
dell’integrazione   L’assicurazione invalidità ha il mandato legale di ripristinare, mantenere o migliorare la
professionale
                    capacità al guadagno delle persone che a causa di problemi di salute sono divenute incapaci
                    al lavoro o rischiano l’esclusione dal mondo del lavoro. A tal fine, l’AI può sostenere gli
                    assicurati con provvedimenti d’intervento tempestivo e provvedimenti d’integrazione orientati
                    alla situazione individuale.

                    La Conferenza degli uffici AI (CUAI) rileva e pubblica annualmente il numero di persone che
                    sono riuscite a mantenere il loro posto o a trovarne uno nuovo grazie al sostegno dei datori di
                    lavoro e degli uffici AI cantonali. Questi dati rappresentano un’istantanea del momento in cui
                    l’AI ha chiuso la procedura d’integrazione, ma non dicono nulla sulle reali possibilità di queste
                    persone di continuare a esercitare un’attività lucrativa nel lungo periodo.

                    I dati disponibili permettono all’AI di sapere solo in misura limitata se dopo la chiusura del loro
                    "caso" gli assicurati integrati nel mercato del lavoro rimangano effettivamente tali a medio
                    termine. Per migliorare la situazione, l’UFAS ha allestito il Monitoraggio dell’integrazione
                    professionale. La situazione occupazionale e l’ammontare del reddito degli assicurati integrati
                    permettono di trarre conclusioni sullo stato della loro integrazione professionale negli anni
                    successivi alla conclusione dell’ultimo provvedimento dell’AI. Il monitoraggio permette anche di
                    stabilire la quota degli assicurati che nel corso di questo periodo hanno ricevuto una rendita AI,
                    indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione o prestazioni dell’aiuto sociale.

                    Base di dati
                    Il monitoraggio si basa sui dati dei singoli assicurati tratti dai registri centrali dell’AI, collegati
                    con quelli dei conti individuali dell’AVS e poi analizzati in forma anonimizzata. I conti individuali,
                    vale a dire i conti degli assicurati nel 1° pilastro in cui vengono contabilizzati i redditi soggetti
                    all’obbligo contributivo, permettono di risalire ai redditi delle singole persone. Procedendo ad
                    analisi statistiche è così possibile stabilire se in un determinato anno gli assicurati abbiano
                    svolto un’attività lucrativa o siano stati disoccupati, quale reddito abbiano percepito e se
                    abbiano beneficiato di una rendita (intera o meno).

                    Il monitoraggio, messo a punto durante gli ultimi tre anni, fornisce sì alcune indicazioni
                    sull’efficacia dei provvedimenti d’integrazione professionale, ma anche i suoi risultati non
                    permettono di valutare né ampiamente né definitivamente in che misura i provvedimenti
                    d’integrazione abbiano contribuito all’integrazione professionale duratura degli assicurati. I dati
                    del monitoraggio non consentono infatti di dimostrare scientificamente un chiaro nesso di
                    causalità diretta tra i provvedimenti d’integrazione professionale e il successo dell’integrazione.
                    Ciò è dovuto in particolare al fatto che in questo contesto rivestono un ruolo importante anche
                    fattori esterni all’AI (p. es. situazione del mercato del lavoro, età, competenze linguistiche ecc.)
                    sui quali i dati del monitoraggio non possono fornire informazioni.

                                                                                                                                 2/8
Qui di seguito sono presentati alcuni risultati recenti del monitoraggio.

Risultati del   Situazione dell’attività lucrativa e della rendita un anno dopo la conclusione dei
monitoraggio    provvedimenti
                Il grafico 1 mostra il numero di persone che hanno concluso un provvedimento d’intervento
                tempestivo, provvedimenti di reinserimento o (in caso di concessione di più provvedimenti) il
                loro ultimo provvedimento professionale dell’AI nel corso del 2015. I vari percorsi d’integrazione
                (con un solo provvedimento oppure più provvedimenti consecutivi) sono stati suddivisi in cinque
                gruppi. Per l’attribuzione a uno dei gruppi è stato preso in considerazione il provvedimento più
                significativo ai fini dell’integrazione. Sono dunque stati definiti i cinque gruppi di percorsi
                d’integrazione seguenti:

                 1.   IT: solo provvedimenti d’intervento tempestivo
                 2.   PR (con/senza IT): provvedimenti di reinserimento, con o senza precedenti provvedimenti
                      d’intervento tempestivo
                 3.   PFP: prima formazione professionale, con o senza altri provvedimenti precedenti
                 4.   RP: riformazione professionale, con o senza prima altri provvedimenti precedenti (PFP
                      esclusa)
                 5.   Altri PP: altri provvedimenti professionali, con o senza IT e PR

                   Grafica 1: Ripartizione dei provvedimenti accordati
                                       Altro; 12%
                                    (2047 assicurati)

                                                                                   IT; 34%
                                                                               (5901 assicurati)

                    RP; 24%
                (4111 assicurati)

                                                                             PR; 10%
                                         PFP; 20%                        (1643 assicurati)
                                      (3484 assicurati)

                                                                                                                     3/8
Il grafico 2 mostra la situazione dell’attività lucrativa e della rendita delle persone dei vari gruppi
nel 2016, vale a dire un anno dopo la conclusione dell’ultimo provvedimento dell’AI nel 2015.1 I
dati disponibili non permettono di distinguere tra i redditi conseguiti nel mercato del lavoro
primario e quelli realizzati nel mercato del lavoro secondario (protetto).

Tra le persone che nel loro percorso d’integrazione hanno beneficiato esclusivamente di
provvedimenti d’intervento tempestivo, nell’anno successivo alla conclusione del
provvedimento il 67 per cento esercitava un’attività lucrativa senza percepire alcuna rendita (il
40 % con un reddito superiore a 3000 fr., il 16 % con un reddito compreso tra 1000 e 3000 fr. e
l’11 % con un reddito inferiore a 1000 fr.). La concessione di una rendita è stata necessaria
solo per l’8 per cento degli assicurati (il 5 % realizzava un reddito in aggiunta alla rendita, intera
o meno).

I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di migliorare la resistenza psicofisica e il
rendimento di persone non ancora idonee all’integrazione. Dato che in questa situazione
iniziale vi sono molte incertezze riguardo a come evolverà la salute, non sorprende che solo il
25 per cento delle persone di questo gruppo – ossia una percentuale ben inferiore a quella
degli altri gruppi – abbia esercitato un’attività lucrativa senza beneficiare di una rendita nel
corso dell’anno successivo alla conclusione del provvedimento. Il 40 per cento presentava un
danno alla salute invalidante conferente il diritto a una rendita d’invalidità (il 15 % conseguiva al
contempo un reddito da attività lucrativa).

Nell’anno successivo alla conclusione di una prima formazione professionale il 44 per cento
dei beneficiari esercitava un’attività lucrativa senza rendita (il 14 % con un reddito mensile
superiore a 3000 fr.). Poiché una parte considerevole dei giovani adulti di questo gruppo soffre
di un danno alla salute da medio a grave (spesso sin dalla nascita) la quota dei beneficiari di
rendita (36%) è risultata più elevata che in altri gruppi. Ciononostante, quasi tre quarti di questi
beneficiari di rendita (pari al 26 % del gruppo) svolgevano un’attività lucrativa e conseguivano
un reddito.

Nel gruppo delle persone che hanno partecipato a una riformazione professionale, la
capacità al guadagno ha potuto essere pienamente ripristinata (senza rendita AI)
nell’80 per cento dei casi. Ben due terzi di queste persone (56 %) sono riuscite a reinserirsi
professionalmente dopo la conclusione del provvedimento e svolgevano un’attività lucrativa
nell’anno successivo alla conclusione della riformazione professionale. Tra le persone che
1
 Le percentuali del grafico sono arrotondate all’unità, ragion per cui la loro somma può scostarsi leggermente dal 100 per cento.
Sempre a causa dell’arrotondamento, i dati supplementari presenti nel testo possono a loro volta variare rispetto alle percentuali del
grafico.

                                                                                                                                         4/8
conseguono un reddito da attività lucrativa senza rendita, nel 59 per cento dei casi il reddito
mensile è superiore a 3000 franchi. Per il 20 per cento degli assicurati di questo gruppo il
danno alla salute produce una perdita di guadagno tale da dare diritto a una rendita. Pur
percependo una (frazione di) rendita, poco più della metà di queste persone (pari all’11 % del
gruppo) ha comunque potuto continuare a realizzare un reddito da attività lucrativa.

Se si considerano tutti i gruppi, nel 78 per cento dei casi dopo la conclusione dei
provvedimenti è stato possibile mantenere la capacità al guadagno, ossia gli assicurati non
presentavano in seguito un’invalidità conferente il diritto a una rendita. Oltre due terzi di queste
persone sono riusciti a conseguire (nuovamente) un reddito nell’anno successivo alla
conclusione del provvedimento d’integrazione (il 28 % un reddito superiore a 3000 fr. e il 25 %
inferiore a questo importo). Nel 22 per cento dei casi, dopo la conclusione del provvedimento
d’integrazione non è stato possibile evitare una perdita di guadagno dovuta all’invalidità, il che
ha determinato il diritto a una rendita intera o di una frazione di rendita dell’AI (il 13 %
conseguiva al contempo un reddito da attività lucrativa).

Qui di seguito è descritta l’evoluzione a medio termine della situazione occupazionale delle
persone che hanno concluso l’integrazione dell’AI, tenendo conto anche della dipendenza
dall’aiuto sociale e delle prestazioni di sostegno dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Situazione dell’attività lucrativa e della rendita da uno a quattro anni dopo la conclusione
dei provvedimenti
Per l’analisi dell’evoluzione a medio termine è stato scelto un periodo di osservazione di quattro
anni per la coorte di riferimento. Questa coorte comprende tutte le persone che nel 2012 hanno
concluso l’ultimo provvedimento d’intervento tempestivo, gli ultimi provvedimenti di
reinserimento o l’ultimo provvedimento professionale. La grafica 3 illustra la situazione
dell’attività lucrativa e della rendita, la riscossione di indennità di disoccupazione e di
prestazioni dell’aiuto sociale nonché il cambio di categoria per «passaggio all’AVS», «decesso»
e «causa sconosciuta»*.

* Poiché le variabili esaminate non si escludono a vicenda (p. es. attività lucrativa e riscossione di una
rendita), la somma delle quote supera il 100 per cento.
** Dato cumulato: decessi nel 1° anno, decessi nel 1° e nel 2° anno ecc.

La quota delle persone che dopo la conclusione dei provvedimenti svolgevano un’attività
lucrativa ha registrato una leggera diminuzione nel corso dei quattro anni in esame. Come nel
caso della riscossione delle rendite, delle indennità giornaliere e delle prestazioni dell’aiuto
sociale, questa evoluzione è parzialmente riconducibile a fluttuazioni naturali (passaggi all’AVS,

                                                                                                             5/8
decessi), ma anche al fatto che, per vari motivi, non tutte le integrazioni riuscite nel mercato del
lavoro sono durature a medio termine. L’UFAS ritiene che la maggior parte dei lavoratori
rappresentati nel grafico abbia esercitato ininterrottamente un’attività lucrativa e che i casi di
persone che hanno riscosso temporaneamente indennità di disoccupazione o prestazioni
dell’aiuto sociale non rappresentino la regola.

L’evoluzione della quota di beneficiari di rendita AI non sorprende: essa aumenta
leggermente nel corso del periodo di osservazione e raggiunge il 34 per cento quattro anni
dopo la conclusione dei provvedimenti. Questa evoluzione dipende in parte dal fatto che nei
casi complessi, dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione l’AI necessita di un certo
tempo prima di poter prendere una decisione in materia di rendita.

La quota dei beneficiari di indennità di disoccupazione diminuisce nettamente nel 1° e nel 2°
anno dopo la conclusione dell’integrazione, il che si spiega, da un lato, con la ripresa
dell’attività lucrativa e, dall’altro, con la durata limitata e il conseguente esaurimento del diritto
alle indennità di disoccupazione. Le persone che hanno esaurito questo diritto, possono
beneficiare di prestazioni dell’aiuto sociale, se a causa della loro situazione finanziaria
adempiono le condizioni previste a tal fine.

Anche la quota dell’aiuto sociale diminuisce col tempo. Per quanto concerne il versamento
delle rendite, l’aiuto sociale ha l’obbligo di anticipare le prestazioni, ossia deve anticipare le
rendite AI a una parte dei futuri beneficiari di rendita. È inoltre possibile che una parte delle
persone in questione riesca in seguito a riprendere l’attività lucrativa. Un’accusa mossa
regolarmente all’AI è che sempre più persone scivolino nella dipendenza dall’aiuto sociale a
causa della sua prassi più restrittiva. La diminuzione della dipendenza dall’aiuto sociale
comprovata nel grafico 3 contraddice palesemente questa supposizione.

Come già detto, i risultati del monitoraggio non permettono di definire in modo esaustivo in che
misura i provvedimenti d’integrazione eseguiti abbiano contribuito all’integrazione professionale
degli assicurati e neppure quanto sia duraturo il loro effetto. Le quote degli assicurati che
conseguono un reddito da attività lucrativa (grafico 2) e la diminuzione solo leggera, su livelli
elevati, del tasso di attività lucrativa dopo l’integrazione (grafico 3), indicano tuttavia che i
provvedimenti d’integrazione dell’AI sono efficaci.

Sebbene l’AI non abbia l’incarico legale di provvedere al collocamento degli assicurati nel
mercato del lavoro, essa fa tutto il possibile, nei limiti del suo mandato e delle sue competenze,
per garantire la riuscita dell’integrazione professionale degli assicurati. A tal fine intensifica
anche in modo mirato la collaborazione con altri attori. Il monitoraggio dell’integrazione
professionale permette all’AI di acquisire nuove conoscenze sulla situazione degli assicurati
dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione e in particolare sulla loro integrazione nel
mercato del lavoro e sulla loro situazione occupazionale. Presso l’UFAS queste conoscenze
vengono costantemente utilizzate per l’ulteriore sviluppo e l’ottimizzazione dei provvedimenti
d’integrazione professionale esistenti.

                                                                                                         6/8
Glossario   I provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI in breve

            a) Rilevamento tempestivo
            Lo scopo del rilevamento tempestivo è di riconoscere il prima possibile i problemi di salute in
            modo da evitare un’incapacità al lavoro di lunga durata e l’eventuale perdita del posto di lavoro.
            Le persone interessate possono inviare spontaneamente una comunicazione di rilevamento
            tempestivo all’ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Anche i familiari, il datore di lavoro, i
            medici curanti, le assicurazioni (assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia,
            assicurazione contro gli infortuni, cassa pensioni, assicurazione militare, assicurazione contro
            la disoccupazione, assicurazione malattie) o l’aiuto sociale possono effettuare una
            comunicazione in tal senso. In occasione di un colloquio con la persona interessata, l’ufficio AI
            accerta se sia opportuno procedere a una richiesta di prestazioni AI o se il caso sia di
            competenza di un altro organo.

            b) Provvedimenti d’intervento tempestivo
            La fase d’intervento tempestivo – che prevede parallelamente l’accertamento del diritto alle
            prestazioni e lo svolgimento di provvedimenti a bassa soglia – consente di adottare misure in
            modo rapido e senza formalità burocratiche, già prima di richiedere formalmente prestazioni AI.
            Lo scopo è far sì che una persona possa mantenere il suo posto di lavoro o trovarne uno nuovo
            all’interno della stessa azienda o di un’altra. In tal modo, la persona resta nel processo
            lavorativo e conserva la sua struttura della giornata. L’intervento tempestivo prevede
            principalmente le seguenti possibilità: adeguamento del posto di lavoro, corsi di formazione,
            collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale e provvedimenti
            d’occupazione.

            c) Provvedimenti di reinserimento
            I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di preparare gli assicurati con problemi psichici
            o fisici all’integrazione professionale. Vi sono due tipi di provvedimenti di reinserimento: 1. i
            provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale, volti all’adattamento al processo lavorativo,
            allo stimolo della motivazione a lavorare, alla stabilizzazione della personalità e all’esercizio
            della socializzazione di base; 2. i provvedimenti d’occupazione transitoria, miranti ad
            aumentare la capacità lavorativa residua o almeno a mantenerla.

            d)   Provvedimenti professionali
                 Orientamento professionale
            Gli esperti degli uffici AI offrono orientamento professionale specializzato agli assicurati che a
            causa di un’invalidità sono limitati per ragioni di salute nella scelta del lavoro e nell’esercizio
            dell’attività svolta fino a quel momento.

                 Prima formazione professionale
            Se un giovane con problemi di salute non dispone ancora di una formazione professionale, l’AI
            si assume le spese aggiuntive che questi deve sostenere a causa della sua invalidità per una
            prima formazione professionale. Sono considerati tali una formazione professionale di base
            secondo la legge sulla formazione professionale o una formazione pratica di livello inferiore, la
            frequentazione di una scuola di maturità, di una scuola specializzata o di una scuola
            universitaria e la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto.

                 Riformazione professionale
            L’AI si assume i costi per i provvedimenti di riformazione professionale se, a causa
            dell’invalidità, l’assicurato non è più in grado di esercitare l’attività svolta fino a quel momento o
            lo è soltanto con grande difficoltà e subisce pertanto una perdita di guadagno notevole. Una
            volta conclusa la riformazione professionale, idealmente l’assicurato può conseguire un reddito
            simile a quello precedente.

                 Collocamento
            Per accompagnare gli assicurati nella ricerca di un lavoro possono essere adottate le misure
            seguenti: sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro, provvedimenti volti a mantenere il
            posto di lavoro, consulenza ai datori di lavoro, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo
            d’introduzione.

                                                                                                                     7/8
Reintegrazione dei beneficiari di rendite
                     I beneficiari di una rendita AI hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione, se in tal modo la
                     capacità al guadagno può presumibilmente essere migliorata. Successivamente, queste
                     persone possono usufruire dell’accompagnamento di uno specialista dell’ufficio AI per un
                     periodo di tre anni al massimo.

                         Indennità giornaliere
                     Di norma, le indennità giornaliere versate dall’AI sono una prestazione che accompagna i
                     provvedimenti d’integrazione. Esse compensano una perdita di guadagno subita a causa della
                     partecipazione a un provvedimento d’integrazione e assicurano il sostentamento degli
                     assicurati e dei loro familiari nel corso dell’integrazione.

  Versioni del documento in altre lingue:
  Version française : « Évolution de la réadaptation professionnelle »
  Deutsche Version: «Entwicklung in der beruflichen Eingliederung»

Contatto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Comunicazione
+41 58 462 77 11
kommunikation@bsv.admin.ch

                                                                                                                          8/8
Dipartimento federale dell’interno DFI
                                                                       Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Scheda informativa                                                                                                         DE / FR

Lotta agli abusi assicurativi nell’AI
Contesto:

Assicurazione invalidità: fatti e cifre 2017

Data:                                   14 maggio 2018

Nel 2017 l’AI ha avviato indagini in 1820 casi per sospetto abuso assicurativo e ne ha
concluse 2130. In 630 casi in cui i sospetti si sono rivelati fondati, l’assicurazione ha ridotto
o sospeso rendite correnti oppure rifiutato l’assegnazione di nuove rendite. Questo ha
permesso di evitare il versamento dell’eq0uivalente di 480 rendite intere, con un risparmio
complessivo calcolato a circa 178 milioni di franchi, a fronte di spese pari a circa 8 milioni.

Bilancio 2017        Lo scorso anno, agli specialisti in materia di abusi degli uffici AI sono stati trasmessi
                     1820 incarti per ulteriori accertamenti e indagini. A ciò si aggiungono 1950 indagini che a fine
                     2016 non erano ancora concluse. In totale, nel 2017 erano dunque pendenti 3770 casi di
                     presunto abuso. In 500 casi, gli assicurati sono stati posti sotto sorveglianza.

                     Nel 2017 l’AI è riuscita a chiudere 2130 casi, 210 dei quali dopo un’operazione di sorveglianza.
                     In 630 casi ha potuto dimostrare un abuso assicurativo, in 170 di essi grazie a un mandato di
                     sorveglianza. Grazie a questa rigorosa lotta agli abusi assicurativi (LAA), si eviterà dunque il
                     versamento dell’equivalente di 480 rendite intere. Questo permetterà di risparmiare circa
                     12 milioni di franchi all’anno per un totale complessivo di 178 milioni di franchi (prendendo
                     come base di calcolo l’importo medio della rendita AI ordinaria e la durata di riscossione fino al
                     raggiungimento dell’età AVS). Per la LAA, nel 2017 l’AI ha speso circa 8 milioni di franchi (6,8
                     in personale e 1,3 per le operazioni di sorveglianza). Lo sgravio summenzionato non include
                     eventuali risparmi sulle prestazioni complementari all’AI e sulle rendite d’invalidità del secondo
                     pilastro. In 50 casi, gli uffici AI hanno chiesto agli assicurati il rimborso delle prestazioni
                     indebitamente riscosse e in 20 casi hanno sporto denuncia penale.

                     Nell’ottobre del 2016 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha stabilito che
                     l’assicurazione contro gli infortuni svizzera non dispone di una base legale sufficiente per la
                     sorveglianza nascosta degli assicurati. Nel luglio del 2017, il Tribunale federale è dunque
                     giunto alla conclusione che la sentenza della Corte EDU vale anche per le osservazioni dell’AI1.
                     All’inizio dell’agosto 2017, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi dato
                     istruzione agli uffici AI di non ordinare più per il momento nuove osservazioni e di sospendere
                     quelle già in corso. Da allora l’AI non ha più svolto osservazioni. Nella sessione primaverile
                     2018, il Parlamento ha adottato una nuova base legale che troverebbe applicazione nell’ambito
                     delle assicurazioni infortuni, invalidità, malattie e disoccupazione nonché dell’AVS e delle
                     prestazioni complementari. Contro questo progetto di legge è stato lanciato un referendum.

                     1
                         Decisione del 14 luglio 2017 (9C_806/2016).

                                                                                                                                     1/5
Lotta agli abusi assicurativi 2017: panoramica

Evoluzione
2013–2017

                                                         2017                        2016                       2015                        2014                       2013
                                               Totale    di cui con        Totale    di cui con      Totale     di cui con       Totale      di cui con     Totale      di cui con
                                                         sorveglianza*               sorveglianza               sorveglianza                 sorveglianza               sorveglianza
              Pratiche pendenti all’inizio
              dell’anno                         1’950               430     1960              480      1’880              430      1’990             390      2’100              390
              Nuove pratiche                    1’820                70     1860              120      1’900              130      2’200             150      2’570              120
              Pratiche evase                    2’130               210     1950              270      1’940              220      2’310             260      2’540              220
              Sospetti confermati
              (n. di casi)                        630               170       650             180        540              140        540             140        570              130
              Rendite negate, soppresse
              o ridotte (convertite in
              rendite intere)                     480               160       470             160        410              120        390             120        420              110
              Riduzione annua delle
              uscite (in mio. fr.)                  12                 4     11.7              4.0      10.0               2.9        9.5             2.9      10.8               2.8
              Rendite risparmiate                circa             circa     circa           circa      circa            circa      circa           circa      circa            circa
              (proiezione; in mio. fr.)           178                 60      178               60       154                45       144               44       173             45.6

             * Per il 2017, l’andamento dei dati statistici sulla lotta agli abusi assicurativi (LAA) nell’AI mostra una riduzione del numero di osservazioni commissionate. Ciò è
             riconducibile al fatto che nell’agosto del 2017 l’AI ha temporaneamente interrotto le osservazioni in seguito a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
             (Corte EDU). L’impatto di questa interruzione sui risultati della LAA sarà rilevabile solo nel prossimo anno. L’attuale statistica LAA concerne i casi chiusi nel 2017 e
             dunque anche quelli in cui le osservazioni sono state svolte nel 2016 o entro l’agosto del 2017.

                                                                                                                                                                                        2/5
Cosa s’intende per abuso assicurativo?

Definizione    In ogni assicurazione, per diversi motivi può succedere che gli assicurati ricevano prestazioni
               cui in realtà non avrebbero diritto. Non si tratta sempre di una frode in senso giuridico (ragion
               per cui si utilizza il termine non giuridico di «abuso assicurativo»). Spesso si verificano infatti
               casi di violazione dell’obbligo di informare (p. es. se l’assicurato consegue un reddito superiore
               a quello preso in considerazione per il calcolo della rendita o se il suo stato di salute migliora) o
               di omissione non intenzionale di indicazioni nel quadro dell’accertamento al diritto a prestazioni
               dell’AI.

               Un assicurato che cerca in modo intenzionale e criminoso di ottenere prestazioni
               dell’assicurazione invalidità, senza soddisfare le condizioni di diritto richieste, o che riesce in
               questo intento, commette invece una frode ai danni dell’assicurazione perseguibile penalmente.
               Quali esempi tipici si possono menzionare gli atti seguenti: simulare un danno alla salute o un
               infortunio, fornire informazioni false od omettere indicazioni importanti, minacciare, ricattare o
               corrompere terzi e falsificare documenti.

Reimpostazione della lotta agli abusi assicurativi

Origine        La 5a revisione LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha fornito all’AI la base legale necessaria
               per mettere sotto sorveglianza le persone sospettate di abuso assicurativo. Questa modifica di
               legge ha permesso di riorganizzare ed estendere la LAA nell’AI. A tal fine è stata sviluppata
               una strategia uniforme, che ha iniziato ad essere attuata dagli uffici AI il 1° agosto 2008. In
               seguito a una sentenza della Corte EDU del 2016 2 l’assicurazione contro gli infortuni, e, in un
               secondo tempo, anche l’AI hanno dovuto interrompere fino a nuovo ordine le loro osservazioni,
               poiché i giudici di Strasburgo sono giunti alla conclusione che in Svizzera non vi sono basi
               legali sufficienti per lo svolgimento di osservazioni da parte degli assicuratori.

               Il sistema di lotta agli abusi non è stato concepito dall’AI, bensì dal settore assicurativo privato,
               che vanta un’esperienza pluriennale in quest’ambito. La strategia dell’AI si rifà pertanto agli
               strumenti e alle procedure delle compagnie di assicurazione private e può essere suddivisa, a
               grandi linee, nelle quattro fasi seguenti:

                      riconoscimento dei casi sospetti;
                      svolgimento di accertamenti e indagini approfonditi;
                      sorveglianza degli assicurati;
                      adozione di provvedimenti assicurativi e penali.

La procedura ordinaria di accertamento dell’AI

Procedura      Quando riceve una richiesta, l’ufficio AI esamina in primo luogo se sono soddisfatte le
ordinaria di   condizioni per il diritto a prestazioni AI. A tal fine si procura tutte le informazioni necessarie per
accertamento
               accertare le condizioni di salute dell’assicurato, la sua situazione lavorativa o le attività non
               remunerate. Specialisti dell’integrazione professionale, del collocamento e dei centri di
               accertamento, collaboratori competenti e medici dei servizi medici regionali (SMR) partecipano
               all’accertamento e alla procedura decisionale. Gli uffici AI collaborano inoltre con le altre
               assicurazioni sociali e private interessate.

               I medici dei SMR verificano se sono soddisfatte le condizioni mediche per la concessione di
               prestazioni AI. Se necessario, possono sottoporre gli assicurati a esami medici. Gli uffici AI
               possono eventualmente chiedere perizie e ulteriori documenti di natura medica a medici
               specialisti od ordinare esami in un centro di accertamento medico dell’AI. Per valutare meglio la
               situazione dell’assicurato si può inoltre richiedere un accertamento sul posto. Questo vale in
               2
                   Vukota-Bojić contro la Svizzera, 18 ottobre 2016 (caso n. 61838/10).

                                                                                                                        3/5
particolare per gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa indipendente o attivi parzialmente o
                     interamente nell’economia domestica e per l’esame del diritto agli assegni per grandi invalidi e
                     a taluni mezzi ausiliari.

Lotta agli abusi assicurativi nell’AI

Lotta agli abusi     Quando si accerta il diritto a una rendita in seguito a nuove richieste di prestazioni o si procede
nella procedura di   alla revisione di rendite correnti versate in Svizzera e all’estero, si verifica sistematicamente se
accertamento
                     sussistano indizi di un eventuale abuso. Nel 2017 l’AI ha sottoposto a revisione circa
                     31 000 rendite e concesso una rendita a circa 17 000 persone. Il numero di abusi comprovati
                     mostra che nella stragrande maggioranza dei casi gli assicurati si comportano correttamente e
                     il loro diritto alle prestazioni è legittimo.

                     Gli uffici AI lottano contro gli abusi assicurativi in modo mirato e organizzato e, mediante
                     personale appositamente formato, svolgono accertamenti approfonditi solo in presenza di indizi
                     di abuso chiaramente rilevabili e sufficientemente gravi (p. es. incongruenze nella
                     documentazione o segnalazioni fornite da altre assicurazioni o da organi di controllo per la lotta
                     contro il lavoro nero). In linea di principio gli uffici AI verificano anche ogni segnalazione di
                     potenziali abusi assicurativi, sia in caso di fonte nota che anonima. Le segnalazioni sono
                     trattate in modo confidenziale e naturalmente viene garantita la protezione dei dati. Questo
                     comporta ad esempio che l’AI non informa sui risultati dell’esame o sulle misure adottate i
                     privati da cui ha ricevuto una segnalazione. Nella maggior parte dei casi le indagini portano a
                     scagionare gli assicurati sospettati e attualmente solo nel 30 per cento delle indagini svolte e
                     concluse l’abuso è stato effettivamente provato.

                     Una lotta rigorosa e coordinata agli abusi assicurativi è indispensabile per evitare la riscossione
                     indebita di prestazioni dell’AI e con il tempo ha un effetto sempre più dissuasivo da non
                     sottovalutare. I cittadini, gli assicurati che versano i contributi e i contribuenti possono così
                     confidare nella corretta esecuzione dell’assicurazione.

                     Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la lotta agli abusi assicurativi è un tema che non
                     concerne soltanto l’assicurazione invalidità. Anche altre assicurazioni sociali (p. es. le
                     prestazioni complementari e il secondo pilastro) approfittano infatti sempre più spesso delle
                     esperienze e dei successi dell’AI.

                     Riconoscimento dei casi sospetti
                     Sulla base di incongruenze contenute negli incarti (p. es. dati medici discordanti) o di
                     indicazioni fornite da altre assicurazioni (indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazione
                     contro gli infortuni, di responsabilità civile, casse pensioni) o da terzi (organi di controllo per la
                     lotta contro il lavoro nero, popolazione), i collaboratori degli uffici AI sono in grado d’individuare
                     i casi di possibile ricorso abusivo a prestazioni AI, per i quali è necessario un esame più
                     dettagliato. Questo filtro per il riconoscimento dei possibili casi di abuso assicurativo viene
                     applicato per principio per tutti gli accertamenti del diritto a una rendita derivanti da nuove
                     richieste di prestazioni e nelle revisioni delle rendite correnti.

                     Accertamenti e indagini approfonditi
                     Gli uffici AI trasmettono gli incarti sospetti al proprio personale specializzato per ulteriori
                     accertamenti (p. es. raccolta dei dati sui redditi, visite a sorpresa presso gli assicurati, verifiche
                     nell’ambiente sociale, ricerche su Google).

                     Un elemento molto importante della lotta agli abusi assicurativi è la collaborazione dell’AI con
                     altre assicurazioni coinvolte nel caso, come ad esempio l’assicurazione contro gli infortuni,
                     l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, l’assicurazione di responsabilità civile
                     o la previdenza professionale. Spesso, infatti, questi assicuratori hanno già preso misure contro
                     gli abusi assicurativi o dispongono già di risultati di accertamenti o di prove che possono
                     tornare utili all’AI.

                                                                                                                              4/5
Se i sospetti si sono rafforzati ma non si è in grado di dimostrare l’abuso assicurativo, si può
                   ricorrere alla misura estrema, che consiste nel mettere sotto sorveglianza l’assicurato per
                   raccogliere le prove necessarie.

                   Provvedimenti assicurativi e penali
                   Se si riesce a dimostrare un abuso ai danni dell’AI, l’ufficio AI sospende il versamento della
                   rendita e chiede, nella misura del possibile, il rimborso delle prestazioni indebitamente
                   riscosse. L’AI in quanto tale non ha tuttavia né il compito né le competenze di accertare truffe o
                   altre fattispecie penali né tantomeno di sanzionarle. A seconda delle infrazioni accertate e
                   provate, in qualità di autorità l’AI deve però sporgere denuncia in caso di presunta frode e
                   quindi attivare le autorità istruttorie penali. Spetta a queste ultime e ai tribunali determinare se
                   una persona sia imputabile per un’infrazione penalmente rilevante alla legge ed eventualmente
                   condannarla. L’esito di tali procedure non è prioritario per l’AI, che spesso non ne è nemmeno
                   a conoscenza. L’assicurazione non può pertanto indicare quanti casi di abuso comprovato ai
                   danni dell’AI siano anche casi di truffa in termini penali.

                   Lotta agli abusi assicurativi all’estero
                   In tutti i casi di nuove richieste di prestazioni nonché di revisione di rendite correnti di assicurati
                   residenti in Svizzera e all’estero si verifica se sussistano possibili casi di abuso assicurativo già
                   nel quadro della procedura di accertamento.

                   Ad oggi, le operazioni di sorveglianza all’estero si sono limitate a quelle condotte qualche anno
                   fa in Kosovo e in Thailandia, Stati che hanno fornito le autorizzazioni necessarie e dove alcuni
                   progetti pilota avevano precedentemente dimostrato la realizzabilità di tali operazioni.

                   Le operazioni di sorveglianza all’estero possono essere effettuate solo nel quadro del diritto
                   internazionale vigente e della legislazione dei Paesi interessati. La base necessaria è fornita da
                   relative disposizioni contenute nelle singole convenzioni di sicurezza sociale. Dall’introduzione
                   della LAA nell’AI, nel quadro dei negoziati contrattuali la Svizzera richiede infatti sempre
                   l’introduzione di una clausola sulla lotta agli abusi applicabile a tutte le assicurazioni sociali.
                   L’obiettivo principale non concerne le osservazioni commissionate dalla Svizzera in un altro
                   Stato, ma è di garantire la reciproca assistenza amministrativa.

                   Sul piano degli accordi e delle ordinanze conclusi con la Comunità europea e i suoi Stati
                   membri non sussistono clausole sulla lotta agli abusi che autorizzino gli assicuratori svizzeri a
                   condurre direttamente osservazioni sugli assicurati. Tuttavia, questi Stati offrono il loro
                   sostegno nella lotta agli abusi assicurativi nel quadro dell’assistenza amministrativa
                   internazionale.

                   La convenzione di sicurezza sociale conclusa con l’Uruguay, in vigore dal 1° aprile 2015, è ad
                   oggi l’unico accordo vigente a contenere una clausola sulla lotta agli abusi. Attualmente
                   negoziati sono stati condotti o sono ancora in corso con Albania, Argentina, Bosnia e
                   Erzegovina, Brasile, Kosovo, Montenegro, Perù, Serbia e Tunisia. Le relative convenzioni non
                   sono ancora entrate in vigore.

  Versioni del documento in altre lingue:
  Version française : « Lutte contre les abus dans l’AI »
  Deutsche Version: «Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs in der IV»

Contatto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Comunicazione
+41 58 462 77 11
kommunikation@bsv.admin.ch

                                                                                                                             5/5
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