Condizioni Contrattuali Polizza di Assicurazione n 10025076 Convenzione Incendio Mutui Istituti di Credito UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

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Condizioni Contrattuali

Polizza di Assicurazione n°10025076
    Convenzione Incendio Mutui
           Istituti di Credito

UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

Condizioni Contrattuali di Polizza n°10025076 – VersApr09 – COPIA CLIENTE - Pagina 1 di 9
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè i clienti del Contraente che hanno stipulato un Mutuo con il Con-
traente medesimo;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Family Financing Bank S.p.A. con
Sede legale in Via Tortona 33 – 20144 Milano;
Creditore
Società creditrice per le somme concesse a mutuo alla data del Sinistro.
Ente Erogante
Il Contraente che abbia erogato il Mutuo all’Assicurato;
Fabbricati
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
− fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condiziona-
     mento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
− dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione - compresa
     l’attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative at-
     trezzature e mangimi;
− recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
− ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi cam-
     pi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e sta-
     tue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell’Assicurato, comprese
eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:
− Solai e strutture portanti del tetto;
− pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
− manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
− soppalchi;
− materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vati-
cano;
Franchigia
la parte di danno, liquidato a termini di Polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Incombustibilità
la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750
gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Loan to Value
il rapporto percentuale risultante tra l’importo erogato del Mutuo ed il Valore di stima del Fabbricato oggetto del Mutuo medesimo;
Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un
finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione;
Premio
la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione;

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Richiesta di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Scoperto
l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che viene dedotto dall’Indennizzo. Questo
importo rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società
CreditRas Assicurazioni S.p.A. con Sede in Corso Italia 23 – Milano;
Solaio
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;
Tetto
l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici;
Valore di stima
il valore del Fabbricato assicurato così come stimato al momento della istruzione del Mutuo, anche mediante eventuale perizia.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli
artt.1892, 1893 e 1894 C.C., a meno che non siano state commesse in buona fede dall’Assicurato stesso.
Art.2 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per
lo stesso Rischio.
L’esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso,
ai sensi dell’art.1913 C.C., a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art.1910 C.C.
Art.3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società.
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sot-
toscritto la Richiesta di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.
Art.4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Recesso in caso di Sinistro
La Società e l’Assicurato possono recedere dall’Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo
giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comuni-
cato all’altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società restituirà la parte di
Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art.7 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.8 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
− Incendio
    Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
− Fulmine
    Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica;
− Esplosione
    Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;
− Scoppio
    Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono
    considerati scoppio;
− Implosione
    Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
− Caduta di corpi volanti
    Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
− Fuoriuscita di fumo da fonti di calore
    Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti
    parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
− Guasti
    Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l’Incendio od altro evento assicurato;
− Eventi atmosferici
    Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine.
    Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provo-
    cate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
    Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi
    d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di
    acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i
    danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su
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terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni cau-
  sati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− Atti dolosi - Eventi socio-politici
  Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse
  anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.
  Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da
  materiale chimico e/o biologico.
  La Società ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In
  tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio
  relativa al periodo di Assicurazione non trascorso;
− Urto di veicoli stradali o di natanti
  Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato.
La Società indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del
Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni
ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del
10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art.9 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avve-
    nuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'ato-
    mo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sini-
    stro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo,
    eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provo-
    cati;
d) determinati con dolo dell’Assicurato;
e) causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
f) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad
    ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.
Art.10 – Tipologie di Fabbricati assicurabili
I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Con-
traente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di
Fabbricato, l’intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.
Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.
Art.11 - Modalità di Assicurazione dei Fabbricati
L’Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, di una Richiesta di Adesione
redatta in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Società).
Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
− dati anagrafici dell’Assicurato o degli Assicurati (in caso di Mutui cointestati);
− numero di proposta del Mutuo;
− somma assicurata (deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value
    < 60%, all’importo erogato del Mutuo);
− denominazione Ente Erogante;
− Premio anticipato finito, comprensivo di imposte.
All’Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Richiesta di Adesione (comprensiva dell'Informativa privacy), le Condi-
zioni Contrattuali di Polizza; una copia della Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a
consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione, dell'Informativa privacy, delle Condi-
zioni Contrattuali di Polizza, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di Adesione medesima.
Art.12 - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Fabbricato deve corrispondere:
a) al relativo Valore di stima nel caso di Mutui con Loan to Value >= 60%;
b) all’importo erogato del Mutuo nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%.

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La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso la Società sarà quindi
tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con
somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a quaranta anni; non potranno quindi essere assi-
curati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.
Art.13 - Durata dell’Assicurazione – Accollo, surroga o estinzione anticipata del Mutuo
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione avrà durata pari alla durata originaria del Mutuo e, fatto salvo quanto disciplinato dall’art.5 –
"Recesso in caso di Sinistro", rimarrà comunque operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso anche in caso di risoluzio-
ne della Polizza.

Nei casi di estinzione anticipata del Mutuo, di accollo o surroga dello stesso, l'Assicurazione cessa e la Società restituirà all'Assicu-
rato stesso, per il tramite del Contraente, la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

                                                                     P     N −K
                                                           R =           ×
                                                                 1, 2225     N

dove:

    R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%);

    P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;

    N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi;

    K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui
    avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
In caso di estinzione parziale del Mutuo, non si procederà alla restituzione della parte pro quota del Premio, la copertura reste-
rà attiva alle condizioni originariamente convenute.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a quaranta anni; non potranno quindi essere assi-
curati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.
Art.14 – Colpa grave e dolo
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se
avvenuti con:
a) colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti
    eventualmente presenti nell’abitazione. Verso questi soggetti la Società rinuncia a valersi dell’azione di rivalsa che le compete ai
    sensi e per gli effetti dell’art.1916 C.C.;
b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art.15 – Valore a nuovo
L'Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo
di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Art.16 – Primo rischio assoluto
L'Assicurazione si intende prestata a “primo rischio assoluto” e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale
di cui all'art.1907 C.C.
Art.17 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza telefonando ai se-
    guenti numeri:
    1) dall’Italia: numero verde 800.80.21.64;
    2) dall’estero: +39.02.26.60.96.26;

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b)  fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto
    dall'art.1914 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915
C.C.
L’Assicurato deve altresì:
c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
d) nei soli casi di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi, farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro dieci
    giorni dal momento in cui il Sinistro si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in
    cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del Sinistro e l’entità
    approssimata del danno nonché l’esistenza della copertura assicurativa.
L’Assicurato dovrà trasmettere alla Società la copia della denuncia di cui alla lettera d) (nei soli casi previsti), la copia della Richiesta
di Adesione debitamente compilata e sottoscritta e la copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'im-
porto relativo al suo debito nei confronti del Contraente al momento del Sinistro.
Art.18 – Determinazione del danno
L’ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell’ammontare del danno al momento del Sinistro
    Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell’area, applican-
    do successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costru-
    zione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
    L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le
    parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo
    Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno di cui
    sopra determinerà l’Indennizzo complessivo.
    Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l’effettiva riparazione o ri-
    costruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi
    dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L’Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il Fabbricato così come riportata sulla
Richiesta di Adesione.
Art.19 – Anticipo Indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo
che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l’Assicurato, non siano sorte conte-
stazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano tra-
scorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo
anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art.20 - Valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da
lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con
apposito atto.
Art.21 - Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarci-
mento dei danni eventualmente subiti dalla Società, in conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.
Art.22 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed
informazioni.
Art.23 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società
provvede al pagamento dell'Indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l’art.2742 C.C.

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Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti del Creditore per il tramite del Contraente, quale mandata-
rio di pagamento dell’Assicurato, ed avrà piena efficacia liberatoria a favore della Società, impegnandosi il Contraente sin d’ora a
manlevare ed a tenere indenne la Società da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.
Il Contraente farà avere l’Indennizzo corrisposto dalla Società al Creditore, affinchè lo stesso lo utilizzi per l’estinzione o per la ridu-
zione del debito residuo dell’Assicurato derivante dal Mutuo e renderà disponibile all'Assicurato medesimo ovvero ai suoi eredi o
aventi causa l'eventuale eccedenza rispetto a tale debito.
Qualora l’Assicurato continui a pagare regolarmente le rate del Mutuo scadenti successivamente alla data di avvenimento del Sini-
stro e fino alla data d’incasso dell’Indennizzo, il Creditore dovrà restituire all’Assicurato stesso, o se del caso ai suoi aventi causa, la
parte di Indennizzo corrispondente alla quota capitale delle rate pagate.
Art.24 - Determinazione del Premio
Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mu-
tuo.
Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere al relativo Valore di
stima oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value
SCOPERTI – FRANCHIGIE
                                      (da applicare a ciascun Fabbricato assicurato)
                           GARANZIA                                      SCOPERTO                        FRANCHIGIA
Atti dolosi - Eventi socio-politici                                                                       € 1.000,00
Eventi atmosferici                                                                                        € 1.000,00

                Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025076 – VerApr09 – COPIA CLIENTE – Pagina Pagina 9 di 9
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                                              COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO
                                                              MUTUI PRIVATI

                   COPERTURE ASSICURATIVE, COLLETTIVE E FACOLTATIVE, ABBINATE AI MUTUI

                                                        RICHIESTA DI ADESIONE
                                            COLLEGATA ALLA DOMANDA DI MUTUO

                                INTESTATARI ADERENTI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

                                Cognome                                                      Nome                       Data di nascita
 1)
           _________________________________________                      ________________________________             _______________
 2)
           _________________________________________                      ________________________________             _______________
 3)
           _________________________________________                      ________________________________             _______________
 4)
           _________________________________________                      ________________________________             _______________
Importo Mutuo erogato: Euro _________________________                   Durata periodo di rimborso Mutuo in mesi: ___________________
Ente Erogante:
_________________________

                                RICHIESTA DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

DICHIARO/IAMO che, in caso di accoglimento della domanda di Mutuo N° ________________________ intendo/iamo aderire alla
seguente copertura assicurativa:
ƒ Incendio, a fronte di Polizza n° 10025076 che UniCredit Family Financing Bank S.p.A. ha stipulato con CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Firma dell'Assicurato 1 ___________________________________________________________

Firma dell'Assicurato 2 ___________________________________________________________

Firma dell'Assicurato 3 ___________________________________________________________

Firma dell'Assicurato 4 ___________________________________________________________

                              Richiesta di Adesione – Polizza n°10025076 - VersApr09 – COPIA CLIENTE - Pagina 1 di 4
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali informiamo gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro
diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI∗
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono
all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da Società del Gruppo
Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli
interessati hanno richiesto,
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
In particolare i dati degli interessati sono utilizzati per fornire i servizi assicurativi conseguenti all’adesione, in qualità di assicurati, a polizze
assicurative nei rami danni stipulate da UniCredit Family Financing Bank S.p.A. con CreditRas Assicurazioni S.p.A., ai fini di garanzia del
Mutuo erogato agli interessati medesimi.
Chiediamo, quindi, agli interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi
e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al loro
profilo.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio,
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art.4, comma 1, lett. d, del Codice
in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all’erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la
sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche
finalità.
Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: UniCredit
Family Financing Bank S.p.A. – via Tortona, 33 – 20144 – Milano - in qualità di Contraente ed intermediario delle polizze suddette,
riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, Banche, SIM, società di gestione del risparmio. Il consenso degli interessati riguarda,
pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:
− CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. – Corso Italia, 23 - 20122 Milano – o al Servizio Clienti Telefonico CREDITRAS ON LINE, numero verde
800116633.
Senza tali dati non potremo fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina
antiriciclaggio).
MODALITÀ D’USO DEI DATI
I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i
prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l’uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo,
per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed
all'estero.
Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di
questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione di “Responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo
Allianz o della catena distributiva (agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori o altri canali di acquisizione di
contratti di assicurazione danni e sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società
(legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di
servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di
consulenza, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo
infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di
volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

∗
  Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per la prevenzione,
individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

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− CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. – Corso Italia, 23 - 20122 Milano – o al Servizio Clienti Telefonico CREDITRAS ON LINE, numero verde
800116633.
ove potranno essere conosciute anche le liste dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono
venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
Informiamo, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall’articolo 7
del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per
l’integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e
pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo).
Per l’esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:
− CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano – fax 02.72169145 - 02.72165028 e-mail privacy@allianz.it o al
     Servizio Clienti Telefonico CREDITRAS ON LINE, numero verde 800116633 (il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del
     trattamento).

Luogo e data ___________________________________________________

Firma Assicurato 1 ____________________________________                   Firma Assicurato 2 ________________________________________

Firma Assicurato 3 ____________________________________                  Firma Assicurato 4 ________________________________________

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COPERTURA INCENDIO
 PRESO ATTO CHE:
A) UniCredit Family Financing Bank S.p.A. ha stipulato con CreditRas Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata “CreditRas”), per conto dei
   propri clienti, la Polizza di Assicurazione n°10025076 avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito
   fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili
   cauzionali;
B) l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo, sempre che sia stato versato il relativo premio, ed ha una durata
   coincidente con la durata del contratto di Mutuo.
CHIEDO/IAMO di aderire in qualità di assicurato/i alla suddetta Polizza di Assicurazione;
AUTORIZZO/IAMO UniCredit Family Financing Bank S.p.A. a trasmettere ad CreditRas le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo,
necessarie per l’esecuzione della suddetta Polizza di assicurazione;
DICHIARO/IAMO di conferire mandato irrevocabile a UniCredit Family Financing Bank S.p.A., anche nell’interesse della banca stessa, ad
incassare ogni indennizzo dovuto da CreditRas in base alla suddetta Polizza di assicurazione, restando inteso che: A) il pagamento
dell’indennizzo a UniCredit Family Financing Bank S.p.A. avrà piena efficacia liberatoria a favore di CreditRas in relazione agli obblighi
assunti da quest’ultima in base alla Polizza a favore del\i sottoscritto\i o dei suoi\loro aventi causa; B) l’indennizzo che CreditRas
corrisponderà a UniCredit Family Financing Bank S.p.A., in base alle istruzioni conferite dal\i sottoscritto\i con il suddetto mandato, verrà
utilizzato dalla stessa per l’estinzione del suo credito in base al contratto di Mutuo al momento del sinistro e la stessa renderà disponibile
al\i sottoscritto\i o, se del caso, ai suoi\loro aventi causa, l'eventuale eccedenza; C) ove risultino regolarmente pagate le rate di rimborso
relative al contratto di Mutuo scadenti successivamente alla data di avvenimento del sinistro e fino alla data dell’incasso dell’indennizzo,
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. dovrà restituire al\i sottoscritto\i o, se del caso, ai suoi\loro aventi causa la parte di indennizzo
corrispondente alla quota capitale delle rate pagate;
MI IMPEGNO/CI IMPEGNAMO al pagamento presso UniCredit Family Financing Bank S.p.A. del premio assicurativo a favore di CreditRas
calcolato in base all’importo della somma assicurata, secondo le modalità determinate nelle Condizioni Contrattuali di Polizza e nella
misura sottoindicata.

Importo Premio Totale Euro ____________________                             Somma assicurata Euro ___________________________

Luogo e data _______________________________________________

Firma Assicurato 1   ____________________________________________
Firma Assicurato 2   ____________________________________________
Firma Assicurato 3   ____________________________________________
Firma Assicurato 4   ____________________________________________

                                                      DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Agli effetti della validità della suddetta Polizza di assicurazione DICHIARO/IAMO espressamente di:
ƒ    aver letto, approvare ed accettare le Condizioni Contrattuali di Polizza consegnatemi/ci unitamente alla presente Richiesta di
     Adesione. A tal proposito prendo/iamo atto che le Condizioni Contrattuali sono anche disponibili presso la sede di UniCredit Family
     Financing Bank S.p.A., nonché presso qualsiasi soggetto e/o punto vendita dei quali la stessa si avvalga per il collocamento dei Mutui.

Luogo e data _______________________________________________

Firma Assicurato 1   ____________________________________________
Firma Assicurato 2   ____________________________________________
Firma Assicurato 3   ____________________________________________
Firma Assicurato 4   ____________________________________________

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Condizioni Contrattuali

Polizza di Assicurazione n°10025076
    Convenzione Incendio Mutui
           Istituti di Credito

UniCredit Family Financing Bank S.p.A.

Condizioni Contrattuali di Polizza n°10025076 – VersApr09 – COPIA BANCA - Pagina 1 di 9
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè i clienti del Contraente che hanno stipulato un Mutuo con il Con-
traente medesimo;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Contraente
il soggetto che stipula l’Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Family Financing Bank S.p.A. con
Sede legale in Via Tortona 33 – 20144 Milano;
Creditore
Società creditrice per le somme concesse a mutuo alla data del Sinistro.
Ente Erogante
Il Contraente che abbia erogato il Mutuo all’Assicurato;
Fabbricati
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
− fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condiziona-
     mento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
− dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione - compresa
     l’attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative at-
     trezzature e mangimi;
− recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
− ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi cam-
     pi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e sta-
     tue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell’Assicurato, comprese
eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:
− Solai e strutture portanti del tetto;
− pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
− manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
− soppalchi;
− materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vati-
cano;
Franchigia
la parte di danno, liquidato a termini di Polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Incombustibilità
la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750
gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Loan to Value
il rapporto percentuale risultante tra l’importo erogato del Mutuo ed il Valore di stima del Fabbricato oggetto del Mutuo medesimo;
Mutuo
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un
finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione;
Premio
la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione;

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Richiesta di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Scoperto
l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che viene dedotto dall’Indennizzo. Questo
importo rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società
CreditRas Assicurazioni S.p.A. con Sede in Corso Italia 23 – Milano;
Solaio
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;
Tetto
l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici;
Valore di stima
il valore del Fabbricato assicurato così come stimato al momento della istruzione del Mutuo, anche mediante eventuale perizia.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli
artt.1892, 1893 e 1894 C.C., a meno che non siano state commesse in buona fede dall’Assicurato stesso.
Art.2 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per
lo stesso Rischio.
L’esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso,
ai sensi dell’art.1913 C.C., a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art.1910 C.C.
Art.3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società.
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sot-
toscritto la Richiesta di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.
Art.4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Recesso in caso di Sinistro
La Società e l’Assicurato possono recedere dall’Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo
giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comuni-
cato all’altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società restituirà la parte di
Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art.7 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.8 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
− Incendio
    Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
− Fulmine
    Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica;
− Esplosione
    Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;
− Scoppio
    Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono
    considerati scoppio;
− Implosione
    Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
− Caduta di corpi volanti
    Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
− Fuoriuscita di fumo da fonti di calore
    Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti
    parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
− Guasti
    Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l’Incendio od altro evento assicurato;
− Eventi atmosferici
    Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine.
    Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provo-
    cate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
    Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi
    d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di
    acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i
    danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su
                        Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025076 – VerApr09 – COPIA BANCA – Pagina Pagina 4 di 9
terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni cau-
  sati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− Atti dolosi - Eventi socio-politici
  Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse
  anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi.
  Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da
  materiale chimico e/o biologico.
  La Società ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In
  tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio
  relativa al periodo di Assicurazione non trascorso;
− Urto di veicoli stradali o di natanti
  Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato.
La Società indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del
Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni
ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del
10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art.9 - Esclusioni
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avve-
    nuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'ato-
    mo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sini-
    stro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo,
    eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provo-
    cati;
d) determinati con dolo dell’Assicurato;
e) causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
f) di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad
    ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.
Art.10 – Tipologie di Fabbricati assicurabili
I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Con-
traente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di
Fabbricato, l’intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.
Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.
Art.11 - Modalità di Assicurazione dei Fabbricati
L’Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, di una Richiesta di Adesione
redatta in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Società).
Ogni Richiesta di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
− dati anagrafici dell’Assicurato o degli Assicurati (in caso di Mutui cointestati);
− numero di proposta del Mutuo;
− somma assicurata (deve corrispondere al Valore di stima del Fabbricato assicurato oppure, nel caso di Mutui con Loan to Value
    < 60%, all’importo erogato del Mutuo);
− denominazione Ente Erogante;
− Premio anticipato finito, comprensivo di imposte.
All’Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Richiesta di Adesione (comprensiva dell'Informativa privacy), le Condi-
zioni Contrattuali di Polizza; una copia della Richiesta di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a
consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di Adesione, dell'Informativa privacy, delle Condi-
zioni Contrattuali di Polizza, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di Adesione medesima.
Art.12 - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Fabbricato deve corrispondere:
a) al relativo Valore di stima nel caso di Mutui con Loan to Value >= 60%;
b) all’importo erogato del Mutuo nel caso di Mutui con Loan to Value < 60%.

                       Condizioni Contrattuali - Polizza n°10025076 – VerApr09 – COPIA BANCA – Pagina Pagina 5 di 9
La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso la Società sarà quindi
tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con
somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a quaranta anni; non potranno quindi essere assi-
curati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.
Art.13 - Durata dell’Assicurazione – Accollo, surroga o estinzione anticipata del Mutuo
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione avrà durata pari alla durata originaria del Mutuo e, fatto salvo quanto disciplinato dall’art.5 –
"Recesso in caso di Sinistro", rimarrà comunque operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso anche in caso di risoluzio-
ne della Polizza.

Nei casi di estinzione anticipata del Mutuo, di accollo o surroga dello stesso, l'Assicurazione cessa e la Società restituirà all'Assicu-
rato stesso, per il tramite del Contraente, la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

                                                                    P     N −K
                                                          R =           ×
                                                                1, 2225     N

dove:

    R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%);

    P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;

    N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi;

    K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui
    avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
In caso di estinzione parziale del Mutuo, non si procederà alla restituzione della parte pro quota del Premio, la copertura reste-
rà attiva alle condizioni originariamente convenute.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a quaranta anni; non potranno quindi essere assi-
curati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.
Art.14 – Colpa grave e dolo
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se
avvenuti con:
a) colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti
    eventualmente presenti nell’abitazione. Verso questi soggetti la Società rinuncia a valersi dell’azione di rivalsa che le compete ai
    sensi e per gli effetti dell’art.1916 C.C.;
b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art.15 – Valore a nuovo
L'Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo
di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Art.16 – Primo rischio assoluto
L'Assicurazione si intende prestata a “primo rischio assoluto” e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale
di cui all'art.1907 C.C.
Art.17 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza telefonando ai se-
    guenti numeri:
    1) dall’Italia: numero verde 800.80.21.64;
    2) dall’estero: +39.02.26.60.96.26;

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