Auto Reale Evoluzione - La protezione globale nella circolazione - Servizi AppSoci

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Auto Reale Evoluzione - La protezione globale nella circolazione - Servizi AppSoci
Reale Mutua per la Persona e la famiglia   Tutela nella Circolazione e nei Viaggi

Auto Reale Evoluzione
La protezione globale
nella circolazione.

                                condizioni di assicurazione

Sponsor Ufficiale
Auto Reale Evoluzione - La protezione globale nella circolazione - Servizi AppSoci
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

           Condizioni
        di assicurazione
           Mod. 5237 RCA
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INDICE

DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI                     Pag.   01
CONDIZIONI GENERALI                                         Pag.   03
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
  Cosa assicura                                             Pag.   08
  Cosa non assicura                                         Pag.   10
  Come assicura                                             Pag.   13
  Come avviene la gestione dei sinistri                     Pag.   30
SEZIONE DANNI
  Cosa assicura                                             Pag.   32
  Cosa non assicura                                         Pag.   34
  Come assicura                                             Pag.   36
  Come avviene la gestione dei sinistri                     Pag.   38
SEZIONE PATENTE GARANTITA
  Definizioni valide per la presente Sezione                Pag.   40
  Cosa assicura                                             Pag.   40
  Cosa non assicura                                         Pag.   42
  Come avviene la gestione dei sinistri                     Pag.   43
SEZIONE ASSISTENZA LEGALE
  Cosa assicura                                             Pag.   44
  Cosa non assicura                                         Pag.   45
  Come avviene la gestione dei sinistri                     Pag.   46
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
  Definizioni valide per la presente Sezione                Pag.   48
  Cosa assicura                                             Pag.   49
  Cosa non assicura                                         Pag.   61
  Come avviene la gestione dei sinistri                     Pag.   62
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
  Definizioni valide per la presente Sezione                Pag.   63
  Cosa assicura                                             Pag.   64
  Cosa non assicura                                         Pag.   67
  Come avviene la gestione dei sinistri                     Pag.   68
SETTORI DI TARIFFA
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI               (Appendice n.1)   Pag.   74
STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DELLA LEGGE
N. 990 DEL 24/12/1969         (Appendice n.2)               Pag.   75
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DEFINIZIONI
          VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale
sono evidenziate in carattere corsivo.

ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la
Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere
assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.

CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione (può identificarsi con
l’Assicurato).

FRANCHIGIA
Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane
a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.

LEGGE
La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione, (DPR
24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei
natanti e successive modificazioni.

MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente
stabilito.
1. Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per
     ogni sinistro.
2. Massimale per persona: la somma massima, nell’ambito del “massimale per
     sinistro”, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta.
3. Massimale per cose: la somma massima, nell’ambito del “massimale per
     sinistro”, per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti
     a più persone.

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla
gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati
identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti.
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PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive viene considerato il periodo di effettiva
copertura che:
♦ per il primo periodo, inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e
  termina il giorno della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente
  alla prima annualità intera di premio;
♦ per i periodi successivi, inizia dal giorno di scadenza del periodo precedente e
  ha durata di dodici mesi.

POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro.

SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza Legale, il
verificarsi dei casi di controversia.

VALORE A NUOVO
Il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quattroruote”
oppure il valore indicato nella fattura d’acquisto.

VALORE COMMERCIALE
A. Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”: il valore
   di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima;
B. per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene in comune
   commercio.

VEICOLO
Il veicolo assicurato, a motore e non. Si considerano parte integrante del veicolo:
gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati
direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali e, per i veicoli ad uso
speciale o per trasporti specifici, le attrezzature relative incorporate o fisse. Sono
comunque escluse le parti mobili.

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CONDIZIONI GENERALI

1.1    ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione
Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia,
Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione sul territorio degli altri Stati,
facenti parte del sistema della “Carta Verde”, è operante previo rilascio, su
richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale
sono elencati tutti i paesi che hanno aderito. Per la circolazione all’estero, la
garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni
nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli,
salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde,
inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non
siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in
genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta
Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del
documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono
stati pagati il premio o la rata di premio, Reale Mutua risponde anche dei danni che
si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del
premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del
sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza, in
relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del
periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta
Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è
obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento al di
là della data di cessazione è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni”, “Assistenza legale” e “Infortuni del conducente”
l’assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema
della Carta Verde. Per le Sezioni “Patente garantita” e “Assistenza in viaggio”
valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni.

1.2    ADEGUAMENTO PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

 ADEGUAMENTO PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE
  Qualora Reale Mutua intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le
  condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle
  precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa di
  Responsabilità Civile in base alla quale sarà determinato il nuovo premio
  presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima

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della scadenza del contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di accettare o
      meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno
      accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio previo
      rilascio da parte di Reale Mutua del contrassegno, del certificato di
      assicurazione, nel quale sarà indicato il nuovo premio, e dell’eventuale Carta
      Verde. Nel caso il Contraente comunichi senza particolari modalità di non
      voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo
      alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.
      In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art.
      1901, secondo comma, del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore
      24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

 RINNOVO DEL CONTRATTO
  In mancanza di disdetta data a mezzo fax o raccomandata da una delle parti
  almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza, se di durata non inferiore
  all’anno, o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua durata, è
  rinnovata per una durata pari ad un anno e così successivamente. È facoltà di
  entrambe le parti stipulare polizze senza tacito rinnovo. In tal caso la polizza
  cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
  In caso di disdetta inviata da una delle Parti o di polizza senza tacito rinnovo,
  non troverà applicazione il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del
  Codice Civile.

1.3      SOSPENSIONE TEMPORANEA                   DEL     CONTRATTO          E   SUA
         RIATTIVAZIONE

Il Contraente può sospendere la garanzia in corso contemporaneamente alla
restituzione a Reale Mutua del certificato di assicurazione, del contrassegno e
dell’eventuale Carta Verde, sempreché il premio pagato abbia una residua durata di
almeno tre mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al
raggiungimento dei tre mesi; tale integrazione verrà restituita, al netto delle
imposte, al momento della riattivazione. La riattivazione, fermo restando il
proprietario del veicolo e la formula di personalizzazione di tariffa, comporterà la
proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della
sospensione con il solo conguaglio di premio derivante dall’applicazione delle
condizioni tariffarie vigenti al momento della riattivazione.
La sospensione deve avere una durata minima di tre mesi e massima di dodici
mesi. Qualora la durata della sospensione sia inferiore a tre mesi, il conguaglio
del premio verrà conteggiato tenendo conto anche del periodo di sospensione.
Se la sospensione supererà la durata di dodici mesi il contratto si intende
risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua. In questo caso
non potrà essere consegnata l’attestazione dello stato di rischio. Non è
consentita la sospensione a seguito di furto del veicolo, per polizze temporanee

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e libro matricola, né per i rischi relativi a ciclomotori, motocicli,
motocarrozzette e ciclocarri. All’atto della sospensione Reale Mutua rilascia
apposita appendice.

1.4    VARIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato anche sulla base delle dichiarazioni del Contraente rese
alla stipula del contratto.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua del
cambiamento di tutte le dichiarazioni intervenute in corso di contratto.

1.5    TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA SU ALTRO VEICOLO

Nel caso di vendita, “conto vendita”, distruzione, demolizione o esportazione
definitiva del veicolo assicurato, il Contraente può chiedere che la polizza sia resa
valida per altro veicolo di sua proprietà. Il “conto vendita” deve essere comprovato
mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla
CCIAA alla compravendita di veicoli. In tal caso si procede come segue:

A) RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE:
   il Contraente dovrà restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e
   l’eventuale Carta Verde del veicolo, la cui classe di merito in corso verrà
   acquisita dal veicolo subentrante; Reale Mutua provvederà al conguaglio del
   premio in base alle condizioni tariffarie in vigore al momento della precedente
   scadenza anniversaria.

B) RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLE ALTRE SEZIONI:
   Reale Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni
   tariffarie in vigore al momento della variazione.

1.6    CESSIONE DELLA POLIZZA

Se la vendita del veicolo assicurato comporta la cessione della polizza, il
Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Reale Mutua e, se
operante la garanzia di Responsabilità Civile, alla restituzione del certificato di
assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Il cedente è inoltre
tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento della suddetta
comunicazione. In tal caso si procederà come segue:

                                                                                   5
A) CON SUBENTRO DELL’ACQUIRENTE
   Reale Mutua prenderà atto della cessione mediante emissione dei nuovi
   documenti contrattuali in capo all’acquirente (ferma la scadenza del contratto in
   corso), alle condizioni tariffarie in vigore al momento della variazione.
   Alla scadenza annuale Reale Mutua provvederà ad emettere una nuova polizza
   in capo all’acquirente:
   − in classe di merito 14ª se soggetta alla formula “Bonus/Malus 30”;
   − in classe di merito 13ª se soggetta alla formula “Bonus/Malus 20”;
   − in classe di ingresso se soggetta alla formula “Bonus/Malus 20 Special”.

B) SENZA SUBENTRO DELL’ACQUIRENTE:
   Reale Mutua provvederà ad annullare il contratto di assicurazione senza rilascio
   di attestazione dello stato di rischio. Provvederà inoltre a restituire la parte
   residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione
   di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della
   restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale
   Carta Verde o dei documenti attestanti la vendita del veicolo. In tal caso, se il
   contratto prevede il frazionamento del premio, Reale Mutua rinuncia ad esigere
   le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di
   assicurazione.

1.7    RISOLUZIONE DELLA POLIZZA

1.7.1 RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

 PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
  Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione od esportazione
  definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale
  Mutua fornendo l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta
  di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato
  di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Reale Mutua
  restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto
  dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal
  momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e
  dell’eventuale Carta Verde o dei documenti attestanti la distruzione del veicolo.

 PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
  Nel caso di cessazione di rischio, a causa di demolizione del veicolo, il
  Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo copia del
  certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997
  n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario
  o succursale della casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo
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per la demolizione. Il Contraente è tenuto altresì a riconsegnare
    contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale
    Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e
    non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per
    giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di
    assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde.
Qualora i casi di cui sopra si verifichino successivamente alla sospensione della
polizza, il premio corrisposto e non usufruito (compresa l’eventuale integrazione
pagata al momento della sospensione) viene restituito, al netto dell’imposta, in
ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta a
Reale Mutua della cessazione di rischio. Reale Mutua non procede alla restituzione
della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della
polizza, per le polizze di durata inferiore all’anno.

 PER FURTO
  In caso di furto del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività a
  decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e Reale Mutua
  rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto
  stesso. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della
  denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Qualora il furto avvenga
  nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non
  sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto,
  purché la polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto 1.2.

1.7.2 RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLE ALTRE SEZIONI
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e
definitiva del veicolo assicurato e senza subingresso di altro veicolo, Reale Mutua
rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle Sezioni non
interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di
premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del
sinistro e la data di scadenza del premio pagato.
Relativamente alla Sezione interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun
rimborso di premio ed il Contraente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio
di polizza, a completarne il pagamento annuo. Qualora il sinistro avvenga nei
quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non sia
ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto, purché la
polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto 1.2.

1.8    FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di
residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

                                                                                     7
SEZIONE
               RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA ASSICURA

2.1    OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, fino ai massimali garantiti, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente
cagionati a terzi (vedere definizione all’art. 4 della Legge, riportato in calce al
presente opuscolo) in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nel
modulo di polizza, anche in aree private.

Relativamente ai rimorchi, la garanzia opera:
- sulla base dell’assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a
   quest’ultima;
- sulla base dell’assicurazione del rimorchio e della motrice nei soli territori di
   Spagna e Germania;
- per i danni a terzi a seguito di manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di
   manutenzione, quando sono in sosta, staccati dalla motrice.

La garanzia opera anche:
1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con
  patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e
  pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre
  mesi dalla data del sinistro e, relativamente ai ciclomotori, quando il veicolo
  è guidato da persona in attesa di rilascio del certificato di idoneità, avendo
  superato il relativo esame;
2 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del
  sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza, anche se tale
  fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo
  30/4/1992 n. 285;
3 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del
  sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi
  sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato
  sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;

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4 quando i terzi trasportati sul veicolo, esclusi autobus, autosnodati,
  motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento
  del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in
  conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di
  circolazione;
5 per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Reale
  Mutua tiene indenne l’istruttore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
  civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali,
  interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
  della circolazione del veicolo adibito a scuola guida.
  Sono considerati terzi:
   ♦ l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante
     l’effettuazione dell’esame;
   ♦ l’istruttore solo durante l’esame dell’allievo conducente;
6 per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con
  conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati, per i quali la
  garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli
  indumenti ed oggetti di uso personale. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli,
  bauli, valigie e colli con il loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio,
  da furto o da smarrimento;
7 per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente
  cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e
  viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non
  eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall’assicurazione i
  danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone
  trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
  Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del
  Committente;
8 per la responsabilità civile dei terzi trasportati. Reale Mutua tiene indenne i
  trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e
  spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni
  involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui
  all’art. 4 della Legge, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato.
  Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.
9 per i danni cagionati dai carrelli appendice, sulla base dell’assicurazione
  della motrice, quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima.

                                                                                   9
2.2    DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – AGGRAVAMENTO
       DI RISCHIO

− Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla
  base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente
  nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la
  riduzione o l’annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge;
− premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione
  del premio, sono quelle relative a: comune di residenza, data di nascita,
  attività professionale, sesso dell’intestatario al P.R.A. o del locatario se il
  veicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di veicolo, uso, potenza
  fiscale in kw, data di 1a immatricolazione/voltura, peso, cilindrata,
  alimentazione, numero dei posti, traino rimorchio;
− premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere
  comunicata tempestivamente a Reale Mutua e comporterà una modifica
  contrattuale con relativo conguaglio del premio;
Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a
seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal
Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del
sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del
Codice Civile ad un massimo di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando
la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l’ipotesi
di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel
caso di dolo.

2.3    PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 2.1 da 1 a
9, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile
indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti
in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai
medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati.

COSA NON ASSICURA

2.4    DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:
a. causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ed alle
    prove ufficiali;

10
b.    causati all’interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non
      equiparate a pubbliche.

2.5     RIVALSE SEMPRE OPERANTI (ove correlate alla tipologia o all’uso
        del veicolo assicurato)

Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa, per il recupero della somma
pagata, nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare
l’art. 18 della Legge:
1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non
    abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il
    veicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo
    superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa
    venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, per quanto riguarda
    i ciclomotori, quando il medesimo è guidato da persona sprovvista del
    certificato di idoneità alla guida, previsto dall’art. 116 del Decreto
    Legislativo 30/4/1992 n. 285 (salvo che sia in attesa di rilascio del documento
    avendo superato l’esame), o di abilitazione alla guida di altro veicolo;
2 quando l’autobus e l’autosnodato, al momento del sinistro, è guidato da
    persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
    stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del
    Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
3 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario che si
    trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato
    ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
4 quando i terzi trasportati su autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori,
    quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono
    un danno ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni
    vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
5 quando il veicolo con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non
    osservando le disposizioni vigenti;
6 quando il veicolo adibito a scuola guida, al momento del sinistro, è guidato
    dall’allievo con al suo fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di
    istruttore, ai sensi della Legge vigente;
7 quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con
    conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal
    proprietario o da un suo dipendente;
8 quando il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato
    non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle
    norme in vigore.

                                                                                   11
2.6      EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA GARANZIA SCELTE DAL
         CONTRAENTE (in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 2.5)

Il Contraente, con esplicita pattuizione in polizza può scegliere, fermo restando
le rivalse sempre operanti di cui al punto 2.5, di limitare ulteriormente la
portata della copertura assicurativa, con conseguente riduzione del premio,
come di seguito indicato:
1. il Contraente esclude la garanzia “Responsabilità civile dei terzi
   trasportati” prevista al comma 8 del punto 2.1;
2. il Contraente, contrariamente a quanto disposto dai punti 2.1 e 2.2, limita
   la garanzia come previsto ai punti A) e B) sottoindicati:
      A) Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa:
        nei confronti dell’Assicurato:
        ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con
          patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame
          teorico e pratico);
        ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che
          si trovi in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi
          dell’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
        ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona,
          diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di
          stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art.
          187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
        ♦ quando i terzi trasportati sul veicolo, al momento del sinistro,
          subiscono un danno, ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità
          alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
        nei confronti del Contraente:
         ♦ senza applicazione del limite di € 50.000, nel caso in cui, obbligata a
           risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una
           discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione
           del rischio e la situazione reale, agisca per il recupero in forza degli artt.
           1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile;
      B) il Contraente esclude le garanzie:
         ♦ per autoveicoli adibiti a scuola guida di cui al comma 5 del punto
           2.1;
         ♦ per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio
           con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati di cui
           al comma 6 del punto 2.1;
         ♦ per operazioni di carico e scarico di cui al comma 7 del punto 2.1.

12
COME ASSICURA

2.7    FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella
richiamata nel modulo di polizza. I “rischi statici” non sono soggetti a tali formule.

2.7.1 FORMULA CON FRANCHIGIA (veicoli dei Settori III e IV – Vedi
      Appendice n. 1)
La garanzia opera con franchigia, per ogni sinistro, nell’ammontare precisato nel
modulo di polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a
Reale Mutua l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la
domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

2.7.2 FORMULA “BONUS/MALUS 30” (veicoli dei Settori I e II – Vedi
        Appendice n. 1)
La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 30” prevede riduzioni (“Bonus”)
o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di
sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in trenta
classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o
crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.1.
Tabella 2.1 – Coefficienti “Bonus/Malus 30”
 Classe di merito        Coefficiente     Classe di merito           Coefficiente
        1N                   0,395               4                     0,645
        1M                   0,403               5                     0,680
        1L                   0,411               6                     0,721
         1I                  0,419               7                     0,764
        1H                   0,430               8                     0,810
        1G                   0,441               9                     0,870
        1F                   0,452               10                    0,931
        1E                   0,464               11                    0,996
        1D                   0,476               12                    1,071
        1C                   0,488               13                    1,200
        1B                   0,500               14                    1,440
        1A                   0,521               15                    1,750
         1                   0,544               16                    2,200
         2                   0,574               17                    2,850
         3                   0,610               18                    3,600
L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti
regole:

                                                                                    13
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE
   Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal
   precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito
   18 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6
   mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata.
   In presenza dell’attestazione di rischio si opera come segue:
   a. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato
       di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno corrente più le due
       precedenti), non risultano “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od
       a persone e cose”, il contratto verrà inserito come da Tabella 2.2;
        Tabella 2.2 – Inquadramento
            Classe di           Classe di           Classe di           Classe di
          assegnazione        inserimento         assegnazione        inserimento
               CIP           Reale Mutua              CIP             Reale Mutua
                1                  1B                  10                   9
                2                   1                  11                  10
                3                   2                  12                  11
                4                   3                  13                  12
                5                   4                  14                  14
                6                   5                  15                  15
                7                   6                  16                  16
                8                   7                  17                  17
                9                   8                  18                  18
     b. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato
        di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno corrente più le due
        precedenti), risultano uno o più “sinistri pagati” o “sinistri riservati a
        persone od a persone e cose” o per tali annualità non risulta valorizzazione
        (N.A. o N.D.), il contratto verrà inserito come da Tabella 2.3;
        Tabella 2.3 – Inquadramento
            Classe di           Classe di           Classe di           Classe di
          assegnazione        inserimento         assegnazione        inserimento
               CIP           Reale Mutua              CIP             Reale Mutua
                1                  1A                  10                  10
                2                   2                  11                  11
                3                   3                  12                  12
                4                   4                  13                  13
                5                   5                  14                  15
                6                   6                  15                  16
                7                   7                  16                  17
                8                   8                  17                  18
                9                   9                  18                  18

14
c. se il contratto era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di
   premio al verificarsi o meno dei sinistri), verrà inserito in classe di merito
   11 se sull’attestato di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno
   corrente più le due precedenti), non risultano “sinistri pagati” o “sinistri
   riservati a persone od a persone e cose”; altrimenti verrà inserito in classe di
   merito 13;
d. se il contratto risulta scaduto da meno di un anno, sarà inquadrato in base
   alla classe di merito CIP, indicata sull’attestato di rischio, in funzione delle
   regole indicate ai punti precedenti; qualora siano trascorsi più di tre mesi dal
   rilascio dell’attestazione, l’Assicurato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli
   artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver nel frattempo posto in
   circolazione il veicolo;
e. se il contratto risulta scaduto da più di un anno ma non oltre due anni, sarà
   inserito nella classe di merito 18 salvo che l’Assicurato non dichiari, ai
   sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver nel frattempo
   posto in circolazione il veicolo: nel qual caso verrà inserito in classe di
   merito 14;
f. se il contratto risulta scaduto da più di due anni, sarà inserito nella classe di
   merito 18;
g. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso
   verrà inserito in classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni
   dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di
   sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo
   contratto; in tal caso la classe di merito verrà ricostruita, secondo la Tabella
   2.6 di seguito riportata;
h. se il precedente contratto era di durata temporanea, si farà riferimento alla
   Tabella 2.3, in funzione della classe di merito riportata nel contratto stesso;
i. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata
   appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa
   presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 14; in
   difetto verrà assegnato alla classe di merito 18;
j. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata
   l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta
   amministrativa, il Contraente deve:
   ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al
     Commissario Liquidatore;
   ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli
     elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la
     polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito CIP
     alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
   ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia.

                                                                                 15
La classe di merito verrà assegnata sulla base delle regole di cui ai punti
        precedenti;
     k. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà
        riferimento alla Tabella 2.3 in funzione della classe di merito CIP indicata
        sull’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità effettivamente
        conclusa, salvo che sull’attestato di rischio, nelle ultime tre annualità
        valorizzate (anno corrente più le due precedenti), non risultino “sinistri
        pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”; in tal caso si farà
        riferimento alla Tabella 2.2. In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a
        consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di
        furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Il nuovo contratto
        dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.
        Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si
        sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente
        stipulato su tale veicolo sarà assegnata la classe di merito 14.

2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA
   FORMULA “BONUS/MALUS”
   Ai contratti provenienti dalla formula “Bonus/Malus” sarà assegnata la classe
   di merito risultante dalla Tabella 2.4.

     Tabella 2.4 – Conversione contratti in corso con Reale Mutua
          Classe di          Classe di             Classe di         Classe di
        assegnazione      inquadramento          assegnazione     inquadramento
          formula             formula               formula          formula
       Bonus/Malus        Bonus/Malus 30         Bonus/Malus      Bonus/Malus 30
       1B (da 4 anni)            1G                    7                7
       1B (da 3 anni)            1F                    8                8
       1B (da 2 anni)            1F                    9                9
       1B (da 1 anno)            1E                    10               10
         1B (da 1A)              1E                    11               11
          1B (da 1)              1E                    12               12
              1A                 1E                    13               13
               1                 1B                    14               14
               2                  1                    15               15
               3                  2                    16               16
               4                  3                    17               17
               5                  5                    18               18
               6                  6

16
3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE
   DELLA CLASSE DI MERITO
   In occasione di ogni rinnovo annuale, la classe di merito del contratto verrà
   determinata in base:
    ai sinistri osservati nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità;
    ai sinistri osservati nelle due annualità assicurative precedenti l’ultimo
       periodo di osservazione della sinistrosità e;
    al numero di annualità assicurative in corso con Reale Mutua.
   Se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati
   sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i
   quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle
   annualità successive, il contratto scalerà di una classe di merito. Se nell’ultimo
   periodo di osservazione della sinistrosità sono stati pagati uno o più sinistri o
   denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a
   riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive:
   ♦ riportate nella Tabella 2.5 se, contemporaneamente:
     1. il contratto è in corso con Reale Mutua da almeno tre annualità
         assicurative,
     e
     2. le due annualità assicurative precedenti l’ultimo periodo di osservazione
         della sinistrosità risultano indenni da sinistri che abbiano comportato
         l’assegnazione del “Malus”;
   ♦ riportate nella Tabella 2.6 se, alternativamente:
       1. il contratto è in corso con Reale Mutua da meno di tre annualità
           assicurative,
       o
       2. le due annualità assicurative precedenti l’ultimo periodo di osservazione
           della sinistrosità risultano interessate da sinistri che abbiano comportato
           l’assegnazione del “Malus”.
   È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione
   della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare,
   all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte
   dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al
   Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione
   delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua
   non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che
   l’Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra
   Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo
   all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua
   provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla
   classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il

                                                                                   17
conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia sempre in essere
     con il Contraente originario.

Tabella 2.5 – Regole evolutive

     Classe              Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati”
       di
     merito         0               1             2             3          4 o più
                 sinistri        sinistro      sinistri      sinistri      sinistri
      1N           1N              1F            2             5                9
      1M           1N              1E             2             5                9
      1L           1M              1D            3             6                10
       1I          1L              1C             4             7               11
      1H            1I             1B            5             8                12
      1G           1H              1A             6            10               14
      1F           1G              1A            6             10               14
      1E           1F               1             7            11               15
      1D           1E               1            7             11               15
      1C           1D               2             8            12               16
      1B           1C               3            9             13               17
      1A           1B               4            10            14               18
       1           1A               5            11            15               18
       2            1               6            12            16               18
       3            2               7            13            17               18
       4            3               8            14            18               18
       5            4               9            15            18               18
       6            5              10            16            18               18
       7            6              11            17            18               18
       8            7              12            18            18               18
       9            8              13            18            18               18
      10            9              13            18            18               18
      11           10              14            18            18               18
      12           11              15            18            18               18
      13           12              15            18            18               18
      14           13              16            18            18               18
      15           14              17            18            18               18
      16           15              18            18            18               18
      17           16              18            18            18               18
      18           17              18            18            18               18

18
Tabella 2.6 – Regole evolutive

   Classe                Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati”
     di
   merito           0               1             2             3          4 o più
                 sinistri        sinistro      sinistri      sinistri      sinistri
    1N             1N              1C            4             7                11
    1M             1N              1C             4             7               11
    1L             1M              1B            5             8                12
     1I            1L              1A             6             9               13
    1H              1I              1            7             10               14
    1G             1H               2             8            11               15
    1F             1G               2            8             11               15
    1E             1F               3             9            12               16
    1D             1E               3            9             12               16
    1C             1D               4            10            13               17
    1B             1C               5            11            14               18
    1A             1B               6            12            15               18
     1             1A               7            13            16               18
     2              1               8            14            17               18
     3              2               9            15            18               18
     4              3              10            16            18               18
     5              4              11            17            18               18
     6              5              12            18            18               18
     7              6              13            18            18               18
     8              7              14            18            18               18
     9              8              15            18            18               18
    10              9              15            18            18               18
    11             10              16            18            18               18
    12             11              17            18            18               18
    13             12              18            18            18               18
    14             13              18            18            18               18
    15             14              18            18            18               18
    16             15              18            18            18               18
    17             16              18            18            18               18
    18             17              18            18            18               18

4. EMISSIONE          DI    CONTRATTI         PER       VEICOLI      DI     NUOVA
   IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA
   Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per
   la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito in classe d’ingresso 14.
   Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio

                                                                                      19
rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita,
     demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo,
     acquistato in sostituzione, verrà inserito:
     ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.4 se il precedente
         veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus”;
     ♦ nella classe di assegnazione dell'attestazione di rischio in corso se il
         precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus
         30”.
     Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata
     da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di
     veicoli. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere
     stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il
     “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente
     ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopra indicata, al nuovo
     contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di
     merito 14. In occasione della stipula del contratto, l’Assicurato dovrà
     presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del
     veicolo; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 18.

2.7.3 FORMULA “Bonus/Malus 20” (veicoli dei Settori III e IV – Vedi
        Appendice n. 1)
La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20” prevede riduzioni (“Bonus”)
o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di
sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in venti
classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o
crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.7.

Tabella 2.7 – Coefficienti “Bonus/Malus 20”
 Classe di merito        Coefficienti     Classe di merito            Coefficienti
         1                   0,68                11                      0,97
         2                   0,69                12                      1,00
         3                   0,71                13                      1,07
         4                   0,74                14                      1,14
         5                   0,77                15                      1,23
         6                   0,80                16                      1,35
         7                   0,83                17                      1,48
         8                   0,87                18                      1,63
         9                   0,90                19                      1,79
         10                  0,93                20                      2,00

L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti
regole:

20
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE
   Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal
   precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito
   20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6
   mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata.
   In presenza dell’attestazione di rischio si farà riferimento alle ultime tre
   annualità (anno corrente più le due precedenti annualità) indicate nella tabella
   della sinistrosità pregressa. In funzione del numero di anni di copertura del
   rischio risultanti dall’attestazione e del numero di sinistri occorsi nel medesimo
   periodo, il contratto verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.8.

   Tabella 2.8 – Inquadramento
    Anni di copertura del                         Sinistri osservati
           rischio             0             1             2           3      più di 3
       Anno corrente           13            17           20           20        20
       Ultimi 2 anni           13            15           19           20        20
       Ultimi 3 anni           12            13           16           17        20

   Ferme restando le regole di inquadramento di cui sopra:
   a. se il contratto risulta scaduto da meno di un anno e qualora siano trascorsi
      più di tre mesi dal rilascio dell’attestazione, l’Assicurato dovrà altresì
      dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver
      posto, nel frattempo, in circolazione il veicolo;
   b. se il contratto risulta scaduto da più di un anno ma non oltre due anni sarà
      inserito nella classe di merito 20 salvo che l’Assicurato non dichiari, ai
      sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver posto, nel
      frattempo, in circolazione il veicolo, nel qual caso verrà inserito in classe di
      merito 13;
   c. se il contratto risulta scaduto da più di due anni, sarà inserito nella classe di
      merito 20;
   d. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso
      verrà inserito in classe di merito 13 salvo che il Contraente consegni
      dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di
      sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo
      contratto, nel qual caso verrà inserito in classe di merito 12;
   e. se il precedente contratto era di durata temporanea, il contratto verrà inserito
      nella classe di merito 13;
   f. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata
      appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa
      presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 13; in
      difetto verrà assegnato alla classe di merito 20;

                                                                                    21
g. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata
        l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta
        amministrativa, il Contraente deve:
        ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al
            Commissario Liquidatore;
        ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli
            elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la
            polizza si è risolta prima della scadenza annuale, i sinistri avvenuti nelle
            tre annualità antecedenti l’ultimo rinnovo, fino al momento della
            risoluzione stessa, in modo da consentire l’esatta attribuzione della
            classe di merito;
        ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia.
        La classe di merito verrà assegnata sulla base delle regole di cui alla Tabella
        2.8;
     h. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà
        riferimento all’attestazione di rischio rilasciata, relativa all’ultima annualità
        effettivamente conclusa, e si procederà all’inquadramento secondo le regole
        di cui alla Tabella 2.8. L’Assicurato è pertanto tenuto a consegnare
        l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad
        esibire il precedente contratto assicurativo. Qualora il veicolo rubato venga
        successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà
        sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà
        assegnata la classe di merito 13.

2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA
   FORMULA “PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA”
   Ai contratti provenienti dalla formula “Personalizzazione Evolutiva” sarà
   assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.9.

     Tabella 2.9 – Conversione affari in corso
       Classe di assegnazione formula          Classe di inquadramento formula
        “Personalizzazione Evolutiva”                 “Bonus/Malus 20”
                       1                                       9
                       2                                      10
                       3                                      10
                       4                                      12
                       5                                      13
                       6                                      14
                       7                                      15
                       8                                      16

22
3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE
   DELLA CLASSE DI MERITO
   In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se
   nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati
   sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i
   quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle
   annualità successive.
   Se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone,
   non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata
   secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.10.

   Tabella 2.10 – Regole evolutive
                                         Classe di evoluzione
      Classe di                      in base ai sinistri “osservati”
       merito                                                            3 o più
                      0 sinistri       1 sinistro       2 sinistri
                                                                         sinistri
         1                1               3                5                7
         2                 1               4                6                8
         3                2               5                7                9
         4                 3               6                8               10
         5                4               7                9                11
         6                 5               8               10               12
         7                6               9                11               13
         8                 7              10               12               14
         9                8               11               13               15
         10                9              12               14               16
         11               10              13               15               17
         12               11              14               16               18
         13               12              15               17               19
         14               13              16               18               20
         15               14              17               19               20
         16               15              18               20               20
         17               16              19               20               20
         18               17              20               20               20
         19               18              20               20               20
         20               19              20               20               20

   È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione
   della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare,
   all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte
   dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al
   Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione
   delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua

                                                                                    23
non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che
     l’Assicurato dovrà utilizzare per l’eventuale stipula di contratto con altra
     Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo
     all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua
     provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla
     classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il
     conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia in essere con il
     Contraente originario.

4. EMISSIONE          DI    CONTRATTI          PER      VEICOLI       DI    NUOVA
   IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA
   Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per
   la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito nella classe d’ingresso
   13. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di
   rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto
   vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo
   acquistato in sostituzione verrà inserito:
     ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.9, se il precedente
         veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Personalizzazione
         Evolutiva”;
     ♦ nella classe di assegnazione dell’attestazione di rischio in corso, se il
         precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus
         20”.
     Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata
     da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di
     veicoli. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere
     stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il
     “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente
     ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo
     contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di
     merito 13. In occasione della stipula del contratto l’Assicurato dovrà presentare
     la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del veicolo o
     documento attestante che il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una
     voltura al P.R.A.; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 20.

2.7.4 FORMULA “Bonus/Malus 20 Special” (veicoli dei Settori V, VI e VII –
        Vedi Appendice n. 1)
La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20 Special” prevede riduzioni
(“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o
presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si
articola in venti classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio
decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella
2.11.

24
Tabella 2.11 – Coefficienti “Bonus/Malus 20 Special”
 Classe di merito        Coefficienti     Classe di merito          Coefficienti
         1                   0,68                11                    0,97
         2                   0,69                12                    1,00
         3                   0,71                13                    1,07
         4                   0,74                14                    1,14
         5                   0,77                15                    1,23
         6                   0,80                16                    1,35
         7                   0,83                17                    1,48
         8                   0,87                18                    1,63
         9                   0,90                19                    1,79
        10                   0,93                20                    2,00
Premesso inoltre che la “classe di ingresso” viene individuata nella:
♦ 14ª per ciclomotori e quadricicli leggeri;
♦ 13ª per motocicli, macchine operatrici e macchine agricole;
l’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti
regole:
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE
   Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal
   precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito
   20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6
   mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata.
   In presenza dell’attestazione di rischio:
   ♦ se il contratto si riferisce a ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri si
     fa riferimento alla “Scala comune ANIA” (cfr. prot. ANIA n. 0390 del
     16/10/2003) e verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.12.
     Tabella 2.12 – Inquadramento
         Classe di           Classe di            Classe di           Classe di
       assegnazione        inserimento          assegnazione        inserimento
      “Scala comune        Reale Mutua         “Scala comune        Reale Mutua
          ANIA”                                    ANIA”
              1                 11                   10                   12
              2                 11                   11                   12
              3                 11                   12                   13
              4                 11                   13                   13
              5                 11                   14                   14
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