Auto Reale Evoluzione - La protezione globale nella circolazione - Servizi AppSoci
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Reale Mutua per la Persona e la famiglia Tutela nella Circolazione e nei Viaggi Auto Reale Evoluzione La protezione globale nella circolazione. condizioni di assicurazione Sponsor Ufficiale
INDICE DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Pag. 01 CONDIZIONI GENERALI Pag. 03 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Cosa assicura Pag. 08 Cosa non assicura Pag. 10 Come assicura Pag. 13 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 30 SEZIONE DANNI Cosa assicura Pag. 32 Cosa non assicura Pag. 34 Come assicura Pag. 36 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 38 SEZIONE PATENTE GARANTITA Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 40 Cosa assicura Pag. 40 Cosa non assicura Pag. 42 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 43 SEZIONE ASSISTENZA LEGALE Cosa assicura Pag. 44 Cosa non assicura Pag. 45 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 46 SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 48 Cosa assicura Pag. 49 Cosa non assicura Pag. 61 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 62 SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Definizioni valide per la presente Sezione Pag. 63 Cosa assicura Pag. 64 Cosa non assicura Pag. 67 Come avviene la gestione dei sinistri Pag. 68 SETTORI DI TARIFFA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI (Appendice n.1) Pag. 74 STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DELLA LEGGE N. 990 DEL 24/12/1969 (Appendice n.2) Pag. 75
DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione (può identificarsi con l’Assicurato). FRANCHIGIA Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro. LEGGE La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione, (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. 1. Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata Reale Mutua per ogni sinistro. 2. Massimale per persona: la somma massima, nell’ambito del “massimale per sinistro”, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta. 3. Massimale per cose: la somma massima, nell’ambito del “massimale per sinistro”, per risarcire danni causati ad oggetti o animali anche se appartenenti a più persone. MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti. 1
PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ Per l’applicazione delle regole evolutive viene considerato il periodo di effettiva copertura che: ♦ per il primo periodo, inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina il giorno della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; ♦ per i periodi successivi, inizia dal giorno di scadenza del periodo precedente e ha durata di dodici mesi. POLIZZA L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RELITTO Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza Legale, il verificarsi dei casi di controversia. VALORE A NUOVO Il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quattroruote” oppure il valore indicato nella fattura d’acquisto. VALORE COMMERCIALE A. Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”: il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima; B. per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene in comune commercio. VEICOLO Il veicolo assicurato, a motore e non. Si considerano parte integrante del veicolo: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali e, per i veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, le attrezzature relative incorporate o fisse. Sono comunque escluse le parti mobili. 2
CONDIZIONI GENERALI 1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione sul territorio degli altri Stati, facenti parte del sistema della “Carta Verde”, è operante previo rilascio, su richiesta, del certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sul quale sono elencati tutti i paesi che hanno aderito. Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, Reale Mutua risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento al di là della data di cessazione è pertanto illecito. Per le Sezioni “Danni”, “Assistenza legale” e “Infortuni del conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le Sezioni “Patente garantita” e “Assistenza in viaggio” valgono le estensioni territoriali previste dalle specifiche condizioni. 1.2 ADEGUAMENTO PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO ADEGUAMENTO PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE Qualora Reale Mutua intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa di Responsabilità Civile in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima 3
della scadenza del contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte di Reale Mutua del contrassegno, del certificato di assicurazione, nel quale sarà indicato il nuovo premio, e dell’eventuale Carta Verde. Nel caso il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. RINNOVO DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta data a mezzo fax o raccomandata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza, se di durata non inferiore all’anno, o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua durata, è rinnovata per una durata pari ad un anno e così successivamente. È facoltà di entrambe le parti stipulare polizze senza tacito rinnovo. In tal caso la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. In caso di disdetta inviata da una delle Parti o di polizza senza tacito rinnovo, non troverà applicazione il termine previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 1.3 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO E SUA RIATTIVAZIONE Il Contraente può sospendere la garanzia in corso contemporaneamente alla restituzione a Reale Mutua del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, sempreché il premio pagato abbia una residua durata di almeno tre mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei tre mesi; tale integrazione verrà restituita, al netto delle imposte, al momento della riattivazione. La riattivazione, fermo restando il proprietario del veicolo e la formula di personalizzazione di tariffa, comporterà la proroga del contratto, con sostituzione di polizza, di un periodo pari a quello della sospensione con il solo conguaglio di premio derivante dall’applicazione delle condizioni tariffarie vigenti al momento della riattivazione. La sospensione deve avere una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi. Qualora la durata della sospensione sia inferiore a tre mesi, il conguaglio del premio verrà conteggiato tenendo conto anche del periodo di sospensione. Se la sospensione supererà la durata di dodici mesi il contratto si intende risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Reale Mutua. In questo caso non potrà essere consegnata l’attestazione dello stato di rischio. Non è consentita la sospensione a seguito di furto del veicolo, per polizze temporanee 4
e libro matricola, né per i rischi relativi a ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e ciclocarri. All’atto della sospensione Reale Mutua rilascia apposita appendice. 1.4 VARIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato anche sulla base delle dichiarazioni del Contraente rese alla stipula del contratto. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua del cambiamento di tutte le dichiarazioni intervenute in corso di contratto. 1.5 TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA SU ALTRO VEICOLO Nel caso di vendita, “conto vendita”, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. In tal caso si procede come segue: A) RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE: il Contraente dovrà restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde del veicolo, la cui classe di merito in corso verrà acquisita dal veicolo subentrante; Reale Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria. B) RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLE ALTRE SEZIONI: Reale Mutua provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie in vigore al momento della variazione. 1.6 CESSIONE DELLA POLIZZA Se la vendita del veicolo assicurato comporta la cessione della polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Reale Mutua e, se operante la garanzia di Responsabilità Civile, alla restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Il cedente è inoltre tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento della suddetta comunicazione. In tal caso si procederà come segue: 5
A) CON SUBENTRO DELL’ACQUIRENTE Reale Mutua prenderà atto della cessione mediante emissione dei nuovi documenti contrattuali in capo all’acquirente (ferma la scadenza del contratto in corso), alle condizioni tariffarie in vigore al momento della variazione. Alla scadenza annuale Reale Mutua provvederà ad emettere una nuova polizza in capo all’acquirente: − in classe di merito 14ª se soggetta alla formula “Bonus/Malus 30”; − in classe di merito 13ª se soggetta alla formula “Bonus/Malus 20”; − in classe di ingresso se soggetta alla formula “Bonus/Malus 20 Special”. B) SENZA SUBENTRO DELL’ACQUIRENTE: Reale Mutua provvederà ad annullare il contratto di assicurazione senza rilascio di attestazione dello stato di rischio. Provvederà inoltre a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde o dei documenti attestanti la vendita del veicolo. In tal caso, se il contratto prevede il frazionamento del premio, Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. 1.7 RISOLUZIONE DELLA POLIZZA 1.7.1 RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde o dei documenti attestanti la distruzione del veicolo. PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO Nel caso di cessazione di rischio, a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo 6
per la demolizione. Il Contraente è tenuto altresì a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Reale Mutua restituisce la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Qualora i casi di cui sopra si verifichino successivamente alla sospensione della polizza, il premio corrisposto e non usufruito (compresa l’eventuale integrazione pagata al momento della sospensione) viene restituito, al netto dell’imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta a Reale Mutua della cessazione di rischio. Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza, per le polizze di durata inferiore all’anno. PER FURTO In caso di furto del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto, purché la polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto 1.2. 1.7.2 RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE DELLE ALTRE SEZIONI In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza subingresso di altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle Sezioni non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla Sezione interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, a completarne il pagamento annuo. Qualora il sinistro avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio e lo stesso non sia ancora stato pagato, la garanzia sarà operante, per il periodo suddetto, purché la polizza non sia stata in precedenza disdettata a termini del punto 1.2. 1.8 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato. 7
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, fino ai massimali garantiti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (vedere definizione all’art. 4 della Legge, riportato in calce al presente opuscolo) in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nel modulo di polizza, anche in aree private. Relativamente ai rimorchi, la garanzia opera: - sulla base dell’assicurazione della motrice quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima; - sulla base dell’assicurazione del rimorchio e della motrice nei soli territori di Spagna e Germania; - per i danni a terzi a seguito di manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, quando sono in sosta, staccati dalla motrice. La garanzia opera anche: 1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, relativamente ai ciclomotori, quando il veicolo è guidato da persona in attesa di rilascio del certificato di idoneità, avendo superato il relativo esame; 2 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando il veicolo, esclusi gli autobus e gli autosnodati, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 8
4 quando i terzi trasportati sul veicolo, esclusi autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 5 per autoveicoli adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione. Reale Mutua tiene indenne l’istruttore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo adibito a scuola guida. Sono considerati terzi: ♦ l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame; ♦ l’istruttore solo durante l’esame dell’allievo conducente; 6 per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati, per i quali la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi trasportati, limitatamente agli indumenti ed oggetti di uso personale. Sono esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie e colli con il loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; 7 per operazioni di carico e scarico. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, comprese le operazioni di carico e scarico dei bagagli, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni. Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente; 8 per la responsabilità civile dei terzi trasportati. Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all’art. 4 della Legge, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato. 9 per i danni cagionati dai carrelli appendice, sulla base dell’assicurazione della motrice, quando gli stessi sono agganciati a quest’ultima. 9
2.2 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO − Premesso che il contratto è stipulato, ed il relativo premio è determinato, sulla base delle informazioni e dichiarazioni, riportate in polizza, rese dal Contraente nella piena consapevolezza del fatto che la loro inesattezza potrà comportare la riduzione o l’annullamento delle prestazioni, così come previsto dalla Legge; − premesso inoltre che le dichiarazioni rese, rilevanti al fine della determinazione del premio, sono quelle relative a: comune di residenza, data di nascita, attività professionale, sesso dell’intestatario al P.R.A. o del locatario se il veicolo è in leasing, nonché quelle relative a: tipo di veicolo, uso, potenza fiscale in kw, data di 1a immatricolazione/voltura, peso, cilindrata, alimentazione, numero dei posti, traino rimorchio; − premesso che la variazione, anche di una sola di tali informazioni, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e comporterà una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio; Reale Mutua, qualora sia obbligata ad effettuare risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la reale situazione al momento del sinistro, limiterà la rivalsa esperibile in forza degli artt. 1893, 1894, 1898 del Codice Civile ad un massimo di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel caso di dolo. 2.3 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI Per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di cui ai punti 2.1 da 1 a 9, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sul modulo di polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. COSA NON ASSICURA 2.4 DELIMITAZIONI Reale Mutua non indennizza i danni: a. causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ed alle prove ufficiali; 10
b. causati all’interno delle aree private aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche. 2.5 RIVALSE SEMPRE OPERANTI (ove correlate alla tipologia o all’uso del veicolo assicurato) Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa, per il recupero della somma pagata, nei casi sottoelencati ed in tutti gli altri in cui sia possibile applicare l’art. 18 della Legge: 1 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta od in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro e, per quanto riguarda i ciclomotori, quando il medesimo è guidato da persona sprovvista del certificato di idoneità alla guida, previsto dall’art. 116 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (salvo che sia in attesa di rilascio del documento avendo superato l’esame), o di abilitazione alla guida di altro veicolo; 2 quando l’autobus e l’autosnodato, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 3 quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario che si trovi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; 4 quando i terzi trasportati su autobus, autosnodati, motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri a motore e rimorchi, al momento del sinistro, subiscono un danno ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 5 quando il veicolo con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non osservando le disposizioni vigenti; 6 quando il veicolo adibito a scuola guida, al momento del sinistro, è guidato dall’allievo con al suo fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente; 7 quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; 8 quando il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. 11
2.6 EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA GARANZIA SCELTE DAL CONTRAENTE (in aggiunta a quelle indicate al precedente punto 2.5) Il Contraente, con esplicita pattuizione in polizza può scegliere, fermo restando le rivalse sempre operanti di cui al punto 2.5, di limitare ulteriormente la portata della copertura assicurativa, con conseguente riduzione del premio, come di seguito indicato: 1. il Contraente esclude la garanzia “Responsabilità civile dei terzi trasportati” prevista al comma 8 del punto 2.1; 2. il Contraente, contrariamente a quanto disposto dai punti 2.1 e 2.2, limita la garanzia come previsto ai punti A) e B) sottoindicati: A) Reale Mutua darà corso all’azione di rivalsa: nei confronti dell’Assicurato: ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico); ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; ♦ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona, diversa dal proprietario stesso, che si trovi sotto l’influenza di stupefacenti, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285; ♦ quando i terzi trasportati sul veicolo, al momento del sinistro, subiscono un danno, ed il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nei confronti del Contraente: ♦ senza applicazione del limite di € 50.000, nel caso in cui, obbligata a risarcimenti in base alla Legge a seguito di sinistro che evidenzi una discordanza tra le dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio e la situazione reale, agisca per il recupero in forza degli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile; B) il Contraente esclude le garanzie: ♦ per autoveicoli adibiti a scuola guida di cui al comma 5 del punto 2.1; ♦ per autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus e autosnodati di cui al comma 6 del punto 2.1; ♦ per operazioni di carico e scarico di cui al comma 7 del punto 2.1. 12
COME ASSICURA 2.7 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nel modulo di polizza. I “rischi statici” non sono soggetti a tali formule. 2.7.1 FORMULA CON FRANCHIGIA (veicoli dei Settori III e IV – Vedi Appendice n. 1) La garanzia opera con franchigia, per ogni sinistro, nell’ammontare precisato nel modulo di polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 2.7.2 FORMULA “BONUS/MALUS 30” (veicoli dei Settori I e II – Vedi Appendice n. 1) La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 30” prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in trenta classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.1. Tabella 2.1 – Coefficienti “Bonus/Malus 30” Classe di merito Coefficiente Classe di merito Coefficiente 1N 0,395 4 0,645 1M 0,403 5 0,680 1L 0,411 6 0,721 1I 0,419 7 0,764 1H 0,430 8 0,810 1G 0,441 9 0,870 1F 0,452 10 0,931 1E 0,464 11 0,996 1D 0,476 12 1,071 1C 0,488 13 1,200 1B 0,500 14 1,440 1A 0,521 15 1,750 1 0,544 16 2,200 2 0,574 17 2,850 3 0,610 18 3,600 L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 13
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata. In presenza dell’attestazione di rischio si opera come segue: a. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno corrente più le due precedenti), non risultano “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”, il contratto verrà inserito come da Tabella 2.2; Tabella 2.2 – Inquadramento Classe di Classe di Classe di Classe di assegnazione inserimento assegnazione inserimento CIP Reale Mutua CIP Reale Mutua 1 1B 10 9 2 1 11 10 3 2 12 11 4 3 13 12 5 4 14 14 6 5 15 15 7 6 16 16 8 7 17 17 9 8 18 18 b. se il contratto era già stipulato nella formula “Bonus/Malus” e sull’attestato di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno corrente più le due precedenti), risultano uno o più “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose” o per tali annualità non risulta valorizzazione (N.A. o N.D.), il contratto verrà inserito come da Tabella 2.3; Tabella 2.3 – Inquadramento Classe di Classe di Classe di Classe di assegnazione inserimento assegnazione inserimento CIP Reale Mutua CIP Reale Mutua 1 1A 10 10 2 2 11 11 3 3 12 12 4 4 13 13 5 5 14 15 6 6 15 16 7 7 16 17 8 8 17 18 9 9 18 18 14
c. se il contratto era stipulato in formula con franchigia (senza variazioni di premio al verificarsi o meno dei sinistri), verrà inserito in classe di merito 11 se sull’attestato di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno corrente più le due precedenti), non risultano “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”; altrimenti verrà inserito in classe di merito 13; d. se il contratto risulta scaduto da meno di un anno, sarà inquadrato in base alla classe di merito CIP, indicata sull’attestato di rischio, in funzione delle regole indicate ai punti precedenti; qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell’attestazione, l’Assicurato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver nel frattempo posto in circolazione il veicolo; e. se il contratto risulta scaduto da più di un anno ma non oltre due anni, sarà inserito nella classe di merito 18 salvo che l’Assicurato non dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver nel frattempo posto in circolazione il veicolo: nel qual caso verrà inserito in classe di merito 14; f. se il contratto risulta scaduto da più di due anni, sarà inserito nella classe di merito 18; g. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso verrà inserito in classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo contratto; in tal caso la classe di merito verrà ricostruita, secondo la Tabella 2.6 di seguito riportata; h. se il precedente contratto era di durata temporanea, si farà riferimento alla Tabella 2.3, in funzione della classe di merito riportata nel contratto stesso; i. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 14; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 18; j. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve: ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario Liquidatore; ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la polizza si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito CIP alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo; ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia. 15
La classe di merito verrà assegnata sulla base delle regole di cui ai punti precedenti; k. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà riferimento alla Tabella 2.3 in funzione della classe di merito CIP indicata sull’attestazione di rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, salvo che sull’attestato di rischio, nelle ultime tre annualità valorizzate (anno corrente più le due precedenti), non risultino “sinistri pagati” o “sinistri riservati a persone od a persone e cose”; in tal caso si farà riferimento alla Tabella 2.2. In tale circostanza, l’Assicurato è tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato su tale veicolo sarà assegnata la classe di merito 14. 2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA FORMULA “BONUS/MALUS” Ai contratti provenienti dalla formula “Bonus/Malus” sarà assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.4. Tabella 2.4 – Conversione contratti in corso con Reale Mutua Classe di Classe di Classe di Classe di assegnazione inquadramento assegnazione inquadramento formula formula formula formula Bonus/Malus Bonus/Malus 30 Bonus/Malus Bonus/Malus 30 1B (da 4 anni) 1G 7 7 1B (da 3 anni) 1F 8 8 1B (da 2 anni) 1F 9 9 1B (da 1 anno) 1E 10 10 1B (da 1A) 1E 11 11 1B (da 1) 1E 12 12 1A 1E 13 13 1 1B 14 14 2 1 15 15 3 2 16 16 4 3 17 17 5 5 18 18 6 6 16
3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO In occasione di ogni rinnovo annuale, la classe di merito del contratto verrà determinata in base: ai sinistri osservati nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità; ai sinistri osservati nelle due annualità assicurative precedenti l’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità e; al numero di annualità assicurative in corso con Reale Mutua. Se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive, il contratto scalerà di una classe di merito. Se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità sono stati pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive: ♦ riportate nella Tabella 2.5 se, contemporaneamente: 1. il contratto è in corso con Reale Mutua da almeno tre annualità assicurative, e 2. le due annualità assicurative precedenti l’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità risultano indenni da sinistri che abbiano comportato l’assegnazione del “Malus”; ♦ riportate nella Tabella 2.6 se, alternativamente: 1. il contratto è in corso con Reale Mutua da meno di tre annualità assicurative, o 2. le due annualità assicurative precedenti l’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità risultano interessate da sinistri che abbiano comportato l’assegnazione del “Malus”. È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che l’Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il 17
conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia sempre in essere con il Contraente originario. Tabella 2.5 – Regole evolutive Classe Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati” di merito 0 1 2 3 4 o più sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri 1N 1N 1F 2 5 9 1M 1N 1E 2 5 9 1L 1M 1D 3 6 10 1I 1L 1C 4 7 11 1H 1I 1B 5 8 12 1G 1H 1A 6 10 14 1F 1G 1A 6 10 14 1E 1F 1 7 11 15 1D 1E 1 7 11 15 1C 1D 2 8 12 16 1B 1C 3 9 13 17 1A 1B 4 10 14 18 1 1A 5 11 15 18 2 1 6 12 16 18 3 2 7 13 17 18 4 3 8 14 18 18 5 4 9 15 18 18 6 5 10 16 18 18 7 6 11 17 18 18 8 7 12 18 18 18 9 8 13 18 18 18 10 9 13 18 18 18 11 10 14 18 18 18 12 11 15 18 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18
Tabella 2.6 – Regole evolutive Classe Classe di evoluzione in base ai sinistri “osservati” di merito 0 1 2 3 4 o più sinistri sinistro sinistri sinistri sinistri 1N 1N 1C 4 7 11 1M 1N 1C 4 7 11 1L 1M 1B 5 8 12 1I 1L 1A 6 9 13 1H 1I 1 7 10 14 1G 1H 2 8 11 15 1F 1G 2 8 11 15 1E 1F 3 9 12 16 1D 1E 3 9 12 16 1C 1D 4 10 13 17 1B 1C 5 11 14 18 1A 1B 6 12 15 18 1 1A 7 13 16 18 2 1 8 14 17 18 3 2 9 15 18 18 4 3 10 16 18 18 5 4 11 17 18 18 6 5 12 18 18 18 7 6 13 18 18 18 8 7 14 18 18 18 9 8 15 18 18 18 10 9 15 18 18 18 11 10 16 18 18 18 12 11 17 18 18 18 13 12 18 18 18 18 14 13 18 18 18 18 15 14 18 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 4. EMISSIONE DI CONTRATTI PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito in classe d’ingresso 14. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio 19
rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo, acquistato in sostituzione, verrà inserito: ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.4 se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus”; ♦ nella classe di assegnazione dell'attestazione di rischio in corso se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus 30”. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopra indicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di merito 14. In occasione della stipula del contratto, l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del veicolo; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 18. 2.7.3 FORMULA “Bonus/Malus 20” (veicoli dei Settori III e IV – Vedi Appendice n. 1) La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20” prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in venti classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.7. Tabella 2.7 – Coefficienti “Bonus/Malus 20” Classe di merito Coefficienti Classe di merito Coefficienti 1 0,68 11 0,97 2 0,69 12 1,00 3 0,71 13 1,07 4 0,74 14 1,14 5 0,77 15 1,23 6 0,80 16 1,35 7 0,83 17 1,48 8 0,87 18 1,63 9 0,90 19 1,79 10 0,93 20 2,00 L’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 20
1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata. In presenza dell’attestazione di rischio si farà riferimento alle ultime tre annualità (anno corrente più le due precedenti annualità) indicate nella tabella della sinistrosità pregressa. In funzione del numero di anni di copertura del rischio risultanti dall’attestazione e del numero di sinistri occorsi nel medesimo periodo, il contratto verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.8. Tabella 2.8 – Inquadramento Anni di copertura del Sinistri osservati rischio 0 1 2 3 più di 3 Anno corrente 13 17 20 20 20 Ultimi 2 anni 13 15 19 20 20 Ultimi 3 anni 12 13 16 17 20 Ferme restando le regole di inquadramento di cui sopra: a. se il contratto risulta scaduto da meno di un anno e qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell’attestazione, l’Assicurato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver posto, nel frattempo, in circolazione il veicolo; b. se il contratto risulta scaduto da più di un anno ma non oltre due anni sarà inserito nella classe di merito 20 salvo che l’Assicurato non dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver posto, nel frattempo, in circolazione il veicolo, nel qual caso verrà inserito in classe di merito 13; c. se il contratto risulta scaduto da più di due anni, sarà inserito nella classe di merito 20; d. se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato all’estero, lo stesso verrà inserito in classe di merito 13 salvo che il Contraente consegni dichiarazione, rilasciata dal precedente Assicuratore, attestante l’assenza di sinistri verificatisi negli anni precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, nel qual caso verrà inserito in classe di merito 12; e. se il precedente contratto era di durata temporanea, il contratto verrà inserito nella classe di merito 13; f. se il contratto si riferisce ad un veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, lo stesso verrà inserito, previa presentazione della relativa documentazione, in classe di merito 13; in difetto verrà assegnato alla classe di merito 20; 21
g. se il contratto è proveniente da Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve: ♦ provare di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario Liquidatore; ♦ dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se la polizza si è risolta prima della scadenza annuale, i sinistri avvenuti nelle tre annualità antecedenti l’ultimo rinnovo, fino al momento della risoluzione stessa, in modo da consentire l’esatta attribuzione della classe di merito; ♦ consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dalla Compagnia. La classe di merito verrà assegnata sulla base delle regole di cui alla Tabella 2.8; h. se il contratto si riferisce ad un veicolo colpito da furto totale, si farà riferimento all’attestazione di rischio rilasciata, relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, e si procederà all’inquadramento secondo le regole di cui alla Tabella 2.8. L’Assicurato è pertanto tenuto a consegnare l’attestazione dello stato del rischio, la copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di merito 13. 2. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: CONVERSIONE DALLA FORMULA “PERSONALIZZAZIONE EVOLUTIVA” Ai contratti provenienti dalla formula “Personalizzazione Evolutiva” sarà assegnata la classe di merito risultante dalla Tabella 2.9. Tabella 2.9 – Conversione affari in corso Classe di assegnazione formula Classe di inquadramento formula “Personalizzazione Evolutiva” “Bonus/Malus 20” 1 9 2 10 3 10 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 22
3. CONTRATTI IN CORSO CON REALE MUTUA: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se nell’ultimo periodo di osservazione della sinistrosità non sono stati pagati sinistri e non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone per i quali sia stato posto a riserva un importo per un presumibile pagamento nelle annualità successive. Se si sono pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, non ancora liquidati ma portati a riserva, la classe di merito verrà maggiorata secondo le regole evolutive riportate nella Tabella 2.10. Tabella 2.10 – Regole evolutive Classe di evoluzione Classe di in base ai sinistri “osservati” merito 3 o più 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri sinistri 1 1 3 5 7 2 1 4 6 8 3 2 5 7 9 4 3 6 8 10 5 4 7 9 11 6 5 8 10 12 7 6 9 11 13 8 7 10 12 14 9 8 11 13 15 10 9 12 14 16 11 10 13 15 17 12 11 14 16 18 13 12 15 17 19 14 13 16 18 20 15 14 17 19 20 16 15 18 20 20 17 16 19 20 20 18 17 20 20 20 19 18 20 20 20 20 19 20 20 20 È data facoltà al Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito ed ottenere la riduzione del premio, di rimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di contratto disdettato o di mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua 23
non riporterà il sinistro nell’attestazione dello stato di rischio che l’Assicurato dovrà utilizzare per l’eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Qualora un sinistro posto a riserva, che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus”, venga definito come senza seguito, Reale Mutua provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se il sinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempreché il contratto sia in essere con il Contraente originario. 4. EMISSIONE DI CONTRATTI PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA Il contratto relativo a veicoli immatricolati per la prima volta od assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. sarà inserito nella classe d’ingresso 13. Qualora l’Assicurato possa avvalersi di una preesistente attestazione di rischio rilasciatagli da Reale Mutua per un veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente o rubato, il nuovo veicolo acquistato in sostituzione verrà inserito: ♦ nella classe di assegnazione derivante dalla Tabella 2.9, se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Personalizzazione Evolutiva”; ♦ nella classe di assegnazione dell’attestazione di rischio in corso, se il precedente veicolo era assicurato con la formula tariffaria “Bonus/Malus 20”. Il “conto vendita” deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli. In caso di veicolo rubato, l’eventuale nuovo contratto dovrà essere stipulato entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro. Qualora il “conto vendita” non vada a buon fine o il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto, eventualmente stipulato su tale veicolo, sarà assegnata la classe di merito 13. In occasione della stipula del contratto l’Assicurato dovrà presentare la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà del veicolo o documento attestante che il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.; in difetto il contratto sarà assegnato alla classe di merito 20. 2.7.4 FORMULA “Bonus/Malus 20 Special” (veicoli dei Settori V, VI e VII – Vedi Appendice n. 1) La garanzia prestata nella formula “Bonus/Malus 20 Special” prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità. Si articola in venti classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella Tabella 2.11. 24
Tabella 2.11 – Coefficienti “Bonus/Malus 20 Special” Classe di merito Coefficienti Classe di merito Coefficienti 1 0,68 11 0,97 2 0,69 12 1,00 3 0,71 13 1,07 4 0,74 14 1,14 5 0,77 15 1,23 6 0,80 16 1,35 7 0,83 17 1,48 8 0,87 18 1,63 9 0,90 19 1,79 10 0,93 20 2,00 Premesso inoltre che la “classe di ingresso” viene individuata nella: ♦ 14ª per ciclomotori e quadricicli leggeri; ♦ 13ª per motocicli, macchine operatrici e macchine agricole; l’attribuzione dei contratti alle rispettive classi di merito avviene con le seguenti regole: 1. CONTRATTI PROVENIENTI DA ALTRE COMPAGNIE Il Contraente deve presentare l’attestazione di rischio rilasciatagli dal precedente Assicuratore; in difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 20 con possibilità di revisione della classe e del premio corrisposto se, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, l’attestazione verrà presentata. In presenza dell’attestazione di rischio: ♦ se il contratto si riferisce a ciclomotori, motocicli o quadricicli leggeri si fa riferimento alla “Scala comune ANIA” (cfr. prot. ANIA n. 0390 del 16/10/2003) e verrà inserito nella classe di merito come da Tabella 2.12. Tabella 2.12 – Inquadramento Classe di Classe di Classe di Classe di assegnazione inserimento assegnazione inserimento “Scala comune Reale Mutua “Scala comune Reale Mutua ANIA” ANIA” 1 11 10 12 2 11 11 12 3 11 12 13 4 11 13 13 5 11 14 14 6 11 15 17 7 11 16 18 8 11 17 19 9 11 18 20 25
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