Accesso alla giustizia ai bambini sulla protezione del loro diritto alla vita privata e di famiglia - Materiale di formazione sull'accesso alla ...

Pagina creata da Davide Nanni
 
CONTINUA A LEGGERE
Accesso alla giustizia ai bambini sulla protezione del loro diritto alla vita privata e di famiglia - Materiale di formazione sull'accesso alla ...
Accesso alla giustizia ai bambini sulla
protezione del loro diritto alla vita
privata e di famiglia
Materiale di formazione sull’accesso
alla giustizia per bambini migranti

Progetto FAIR, aprile 2018

                                       4
® Accesso alla giustizia ai bambini sulla protezione del loro diritto alla vita privata e di famiglia

© Copyright International Commission of Jurists - European Institutions

Aprile 2018

The FAIR (Fostering Access to Immigrant children’s Rights) project has been implemented by the
International Commission of Jurists – European Institutions in 2016-2018 and supported by the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union and Open Society Foundations.
IV. Accesso alla giustizia ai bambini sulla protezione del loro diritto alla vita
privata e di famiglia

Materiale di formazione sull’accesso alla giustizia per bambini migranti

Progetto FAIR

aprile 2018

Tabella dei contenuti

I.     Sezione introduttiva ................................................................................2
     1. Quadro giuridico internazionale ............................................................. 2
     2. Definizione di famiglia: Cosa s'intende per famiglia nel diritto
     internazionale ............................................................................................ 5
     3. Registrazione della nascita e diritto al nome ........................................ 12
II. Diritto alla riunificazione familiare ......................................................... 13
  1. Principi chiave ...................................................................................... 13
  2. Diritto alla riunificazione familiare ....................................................... 16
III. Espulsioni e diritto alla vita familiare .................................................... 30

                                                                                                                1
Questo modulo di formazione (parte di un insieme di materiali per la formazione1
fondamentali sulla protezione dei diritti dei bambini migranti) fornisce gli standard e il
materiale sul quadro giuridico internazionale e dell’UE sul diritto alla vita familiare e
alla riunificazione familiare, ivi comprese le definizioni di famiglia, principi chiave e
regole applicabili ai bambini migranti.

    I.   Sezione introduttiva

1. Quadro giuridico internazionale

Tutti i bambini, compresi i bambini migranti, sono titolari dei diritti umani e hanno
diritto alla vita familiare e al ricongiungimento familiare ai sensi del diritto
internazionale e dell'UE.

                                      Diritto Internazionale

                 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR)
Articolo 16.3

3. La famiglia è l'unità di gruppo naturale e fondamentale della società e ha diritto
alla protezione dalla società e dallo Stato.

               Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

Articolo 17

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a
illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od
offese.

Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere
protetta dalla società e dallo Stato.

                      Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF)

1
  Questo materiale formativo sull’accesso alla Giustizia per i bambini migranti sono stati sviluppati
come parte del FAIR (Fostering Access to Immigrant children’s Rights) progetto che comprende i
seguenti moduli formativi:
0. Principi giuda e definizioni,
I. Accesso alle giuste procedure compreso il diritto all’ascolto e alla partecipazione ai processi,
II. Accesso alla Giustizia in stato di fermo,
III. Accesso alla Giustizia per I diritto economici, sociali e culturali,
IV. Accesso alla giustizia nella protezione della loro vita private e alla vita famigliare,
V. Risarcimenti attraverso enti e meccanismi internazionali sui diritti umani,
VI. Manuale pratico per avvocati che rappresentano un minore.

                                                                                                   2
Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro
la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che
questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio
quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1
dell'art. 9, ogni istanza presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di
entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale istanza non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori dell’istanza e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti
personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze
eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in
virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei
suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio
paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle
limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei
diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.

Articolo 22(2)

"2. A tal fine, gli Stati Parte forniranno, se lo ritengono opportuno, la cooperazione
con ogni sforzo da parte delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative
competenti o organizzazioni non governative che cooperano con le Nazioni Unite per
proteggere e assistere tale bambino e rintracciare i genitori o altri membri della
famiglia di ogni bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per il
ricongiungimento con la sua famiglia. Nei casi in cui non sia possibile trovare i
genitori o altri membri della famiglia, il bambino deve ottenere la stessa protezione di
ogni altro bambino permanentemente o temporaneamente privato del suo ambiente
familiare per qualsiasi motivo, così come stabilito dalla presente Convenzione."

                         Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CDF)

         Sono inoltre importanti, l’Articolo 2, la non discriminazione, e l’Articolo 3
         l’interesse superiore per il bambino (vedere Modulo 0 per ulteriori dettagli).
         Successivi Articoli importanti nel presente modulo: Articolo 7.

Il CRC e il CMW nel loro commento congiunto sui minori nel contesto della migrazione
internazionale (3 e 22, vedi sotto) sottolineano che i bambini migranti hanno una
mancanza di opportunità di ricongiungimento familiare tempestive e che il superiore
interesse del bambino dovrebbe essere preso pienamente in considerazione in
decisioni riguardanti l'unità familiare.

    Commento generale congiunto n. 3 (2017) della commissione per la
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie
   e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali
      relativi ai diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione

                                                                                            3
internazionale, 16 nov 2017

29. Gli Stati parti devono garantire che l'interesse superiore del bambino sia preso
pienamente in considerazione nel diritto sull'immigrazione, (...) e le decisioni
riguardanti l'unità familiare e l'affidamento dei minori, in cui l'interesse superiore del
bambino deve essere una considerazione primaria e, pertanto, avere priorità.

41. I Comitati prendono atto che la mancanza di canali regolari e sicuri per la
migrazione di bambini e famiglie contribuisce a che bambini intraprendano viaggi
migratori pericolosi per la loro incolumità e estremamente pericolosi. Lo stesso vale
per le misure di controllo e sorveglianza alle frontiere che si concentrano sulla
repressione piuttosto che facilitare, regolamentare e governare la mobilità, comprese
le pratiche di detenzione e espulsione, la mancanza di opportunità di
ricongiungimento familiare e la mancanza di vie per la regolarizzazione.

       Convenzione europea per la Protezione dei Diritti Umani e Libertà
        Fondamentali (Convenzione europea sui Diritti Umani o CEDU)

Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
   domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui.

                          Carta Sociale Europea (riveduta)
Articolo 19.6

… Obbligo di “agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del
lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio”

                                         Diritto UE

                       Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 33 Vita familiare e vita professionale
1.   È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il
diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e

                                                                                          4
il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la
nascita o l'adozione di un figlio.

2. Definizione di famiglia: Che cosa si intende per famiglia nel diritto
internazionale

Sebbene non esista una definizione concordata a livello internazionale di "famiglia"
applicabile all'implementazione di tutte le disposizioni dei trattati internazionali sui
diritti umani relativi alla famiglia, alcuni organismi internazionali per i diritti umani
hanno chiarito lo scopo della vita familiare che gli stati sono tenuti a rispettare e a
proteggere, in modo particolare i contesti. Ad esempio, come evidenziato di seguito,
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito la portata del
diritto alla vita familiare che lo stato ha il dovere di rispettare e proteggere ai sensi
dell'articolo 8 della CEDU, anche nel contesto della determinazione di richieste di
protezione internazionale e ricongiungimento familiare.

Inoltre, vari strumenti dell'UE che riguardano i bambini migranti, tra cui la direttiva
UE sul ricongiungimento familiare, la direttiva sulle qualifiche e il regolamento Dublino
III, contengono ciascuno disposizioni che definiscono le relazioni a cui si applica il
termine "famiglia".

                                  Diritto Internazionale

Convenzione europea sui diritti umani

La definizione di vita familiare della Corte europea è ampia, la quale si è sviluppata
nel tempo in conformità con le mutevoli idee della famiglia, ed è probabile che
continui a farlo alla luce dell'evoluzione degli atteggiamenti sociali.

"Famiglia", ai sensi della CEDU, comprende i figli di una persona e rapporti tra adulti,
inclusi rapporti coniugali di sesso opposto e dello stesso sesso (Schalk e Kopf c.
Austria, ECtHR, PB e JS c. Austria), e rapporti non matrimoniali di convivenza stabile
e vincolata. I fattori decisivi rilevanti includono: se la coppia vive insieme, la
lunghezza della loro relazione, se hanno dimostrato il loro impegno l'uno con l'altro
avendo figli insieme o con qualsiasi altro mezzo.

                Schalk e Kopf c. Austria C. EDU, 24 giugno 2010

94 …     La corte ritiene che sarebbe artificioso continuare a considerare che,
diversamente dalla coppia eterosessuale, una coppia omossessuale non possa
godere di una “vita familiare” ai fini dell’articolo 8. Di conseguenza, la relazione dei
richiedenti, una coppia omosessuale che coabita di fatto in modo stabile, rientra
nella nozione di “vita familiare” allo stesso titolo di quella di una coppia
eterosessuale che si trovi nella medesima situazione.

La tutela fornita dall’articolo 8 della CEDU, si estende anche al rapport tra il bambino
ed il genitore biologico se il bambino non è nato all’interno del matrimonio (Keegan c.
Irlanda) o di una coppia convivente.

                  Onur c. Regno Unito C. EDU, 17 febbraio 2009

43. … i bambini nati sia da una coppia coniugata o da una coppia convivente sono
anch’essi ipso jure parte di quella famiglia sin dal momento della nascita, e quella vita
familiare esiste tra i figli e i loro genitori (…)

                                                                                           5
Laddove i genitori di un bambino siano coniugati o conviventi, questo rapporto
familiare continuerà ad esistere ancorché, a causa di separazione, il figlio cessi di
abitare con uno dei genitori.2

                     Ciliz c. Paesi Bassi, C. EDU, 11 luglio 2000

59. … Non può esservi alcun dubbio che il vincolo stabilito dalla vita familiare
…esista tra i genitori e il figlio nato dal loro rapporto matrimoniale, così come nel
caso della presente istanza … Tale rapporto di parentela naturale non termina per il
semplice fatto che i genitori giungano alla separazione o al divorzio a seguito di cui
il bambino cessa di abitare con uno dei suoi genitori …

La nozione di ‘vita familiare’ non si limita soltanto alle relazioni basate sul matrimonio,
e può comprendere altri legami di fatto dove le parti coabitino al di fuori del
matrimonio”

               Kroon e altri c. Paesi Bassi, C. EDU, 27 ottobre 1994

30. (…) Ad ogni modo, la Corte ricorda che la nozione di “vita familiare” all’Articolo
8 (art. 8) non è limitata soltanto a rapporti basati sul matrimonio e può
comprendere altri “legami familiari” dove le parti coabitino al di fuori del
matrimonio … Sebbene, per regola, la coabitazione potrebbe essere un requisito per
tale rapporto, altri fattori possono eccezionalmente essere utili a dimostrare che il
rapporto ha una costanza sufficiente da creare dei “legami familiari”; …

In genere, il rapporto tra un bambino adottato e il genitore adottivo è protetto
dall’articolo 8 CEDU alla stessa stregua del rapporto tra il bambino ed il suo genitore
biologico (Kurochkin c. Ucraina).

Laddove i genitori di un bambino non abbiano mai contratto matrimonio o coabitino,
vi possono essere altri fattori a dimostrare che il rapporto del bambino con il genitore
con cui il bambino non abita, è considerato rapporto familiare. Questi fattori
includeranno la natura e durata del rapporto tra i genitori prima della nascita del
bambino, e in particolare, se loro avessero messo in conto di avere un figlio, il
contributo dato alle cure del bambino e alla sua educazione, e la qualità e regolarità
dei contatti. Nel caso riguardante la migrazione, la Corte Europea ha stabilito che per i
genitori adulti e figli adulti, di norma è necessario un ulteriore elemento di dipendenza
per dare adito alla protezione del diritto ad una vita familiare.3

La totalità dei legami familiari può costituire una parte del concetto di vita privata. Il
diritto al rispetto per la vita privata ai sensi dell’Art. 8 della CEDU, si estende alla
protezione dei rapporti personali e sociali.

                    Osman c. Danimarca, C. EDU, 14 giugno 2011

55. (…) La Corte ha accettato un certo numero di casi riguardanti giovani adulti che
non avevano ancora costituito una famiglia propria e che il loro rapporto con i loro
genitori ed altri membri vicini della famiglia costituivano anche per essi “vita
familiare”. Inoltre, l’Articolo 8 protegge anche il diritto a stabilire e sviluppare rapporti
con altri esseri umani ed il mondo esterno, e a volte possono comprendere aspetti

2
  Ciliz c. Paesi Bassi, C. EDU, Domanda No. 29192/95, Decisione del 11 luglio 2000, par. 59. Vedere
anche, Boughanemi c Francia, C.EDU, op. cit., fn. 43, par. 35.
3
  La dipendenza dev’essere piuttosto forte: A.W. Khan c. Regno Unito, C.EDU, Domanda No.
47486/06, Decisione del 12 gennaio 2010, par. 32; Osman c. Danimarca, C.EDU, op. cit., fn 187, par.
55.

                                                                                                 6
dell’identità sociale di un individuo; si deve ammettere che la totalità dei legami
sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano costituisce una parte
del    concetto    di   “vita   privata”    all’interno  dei   concetti    dell’Articolo   8.
Indipendentemente dall’esistenza o meno di una “vita familiare”, l’espulsione di un
migrante soggiornante costituisce un’interferenza con il suo diritto al rispetto per la
vita privata. Dipenderà dalle circostanze del caso particolare se sia giusto da parte
della Corte focalizzarsi sulla “vita familiare” piuttosto che sull’aspetto di “vita privata”.
(…)

                M.P.E.V. e altri c. Svizzera, C. EDU, 8 luglio 201414

31. La Corte ha sostenuto in precedenza che l’esistenza o la non esistenza di una “vita
familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dall’esistenza reale
nella prassi di stretti legami personali (…). Tuttavia, la vita familiare deve includere i
rapporti derivanti da un matrimonio legale e genuino (…). Inoltre, ne consegue che,
dal concetto di famiglia su cui si basa l’Articolo 8, il bambino nato da una unione
coniugale è parte ipso jure di quel rapporto; pertanto, sin dal momento della nascita
del bambino, e per il mero fatto della sua nascita, esiste tra lui e i suoi genitori un
legame di “vita familiare” che gli eventi successivi non possono spezzare, salvo
circostanze eccezionali (…), fino a quando il bambino non raggiunge la maggiore età.
La Corte ha ulteriormente dichiarato che non vi sarà vita familiare tra parenti e figli
adulti se essi non possono dimostrare ulteriori elementi di dipendenza (...).

32. La Corte inoltre ribadisce che, poiché l’Articolo 8 protegge il diritto a stabilire e
sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte
comprendere aspetti dell’identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la
totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano,
costituisce una parte del concetto di “vita privata” all’interno del contenuto
dell’Articolo 8 (...).

57. Per quanto riguarda il rapporto del primo richiedente con la giovane figlia, la
quarta richiedente, la Corte osserva che egli l’aveva cresciuta assieme alla seconda
richiedente e continuò ad essere coinvolto nella sua educazione anche dopo la
separazione, come risultava dagli ampli diritti alla frequentazione a lui accordati. La
Corte osserva inoltre, che la Corte Amministrativa Federale aveva considerato che,
vista la sua [della ragazza] integrazione nella società svizzera, la mancanza di nozioni
sul suo paese di origine dove essa non era più tornata dopo il suo ingresso in Svizzera
all’età di due anni, e per il fatto che a stento parlava spagnolo, il suo rimpatrio in
Ecuador avrebbe significato uno “sradicamento eccessivamente rigido” (…) Alla luce di
queste situazioni, ci si può aspettare che il contatto personale tra i due richiedenti
sarebbe, quanto meno, drasticamente ridotto se il primo richiedente fosse costretto a
ritornare in Ecuador. La Corte pone l’enfasi sul fatto che la Corte Amministrativa
Federale, allorquando consideri la causa del primo richiedente, non aveva fatto però
alcun riferimento al superiore interesse della minore poiché non aveva ritenuto che il
rapporto tra entrambi rientrasse sotto la protezione di “vita familiare” ai sensi
dell’articolo 8 della Convenzione. In queste circostanze la Corte non è convinta che sia
stato dato peso sufficiente agli interessi superiori della minore. Si fa inoltre
riferimento in questo contesto all’Articolo 3 della Convenzione delle NU sui Diritti del
Fanciullo, in conformità alla quale gli interessi superiori del bambino saranno la
considerazione primaria in tutte le azioni intraprese dalle pubbliche autorità
riguardanti i bambini. (…).

Carta Sociale Europea

                           Carta Sociale Europea (riveduta)
Articolo 19.6

Obbligo di “agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del

                                                                                           7
lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio”

L'articolo 19.6 dovrebbe essere interpretato nel senso di "almeno il coniuge del
lavoratore e i figli non sposati, purché considerati minori dallo Stato ricevente e
dipendenti dal lavoratore migrante". (Interpretazione della CGUE - PARERE
DELL'ADVOCAT GENERALE KOKOTT pronunciata l'8 settembre 2005 nella causa C-
540/03, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea sostenuta dalla
Repubblica federale di Germania e Commissione delle Comunità europee).

ICCPR

Il Comitato per i diritti umani ha stabilito la nozione di "famiglia" ai sensi dell'articolo
23 dell'ICCPR, in Ngambi e Nébol c. Francia.

         ICCPR: Comitato per i Diritti Umani Ngambie Nébol c. Francia

6.4 L'Articolo 23 del Patto garantisce la protezione della vita familiare ivi compreso
l’interesse sul ricongiungimento familiare. Il Comitato ricorda che il termine “famiglia”,
ai fini del Patto, si deve intendere in senso ampio in modo tale da includere tutti i
componenti familiari così come inteso nella società in questione. Ad ogni modo, la
protezione di tale famiglia non è superata dall’assenza di vincoli coniugali formali,
specialmente laddove vi sia una prassi locale di diritto consuetudinario o matrimonio
de facto. Né il diritto alla protezione della vita familiare può essere necessariamente
rimosso dalla separazione geografica, infedeltà, o assenza di rapporti coniugali.
Comunque sia, vi è innanzi tutto un vincolo familiare da proteggere. (…)

CDF

Il Comitato sui diritti dell'infanzia, nel suo commento generale n. 14 (2013) sul diritto
del minore a considerare i suoi superiori interessi come una considerazione primaria,
afferma che il termine "famiglia" deve essere interpretato in un senso generale di
includere genitori biologici, adottivi o affidatari o, se del caso, i membri della famiglia
allargata o della comunità come previsto dalla consuetudine locale (paragrafo 59).

Consiglio sui Diritti Umani

  Consiglio per i diritti umani, Protezione della famiglia: contributo della
famiglia alla realizzazione del diritto a un tenore di vita adeguato per i suoi
membri, in particolare attraverso il suo ruolo nell'eliminazione della povertà
e nello sviluppo sostenibile, Doc NU A/HRC/31/37 (2016) paragrafi 24-27,
                                     34-36

A. Definizione di famiglia
24. Non VI è una definizione della famiglia secondo la legge internazionale sui diritti
umani. Il Comitato per i diritti umani osserva che il concetto di famiglia può essere
diverso sotto certi aspetti da Stato a Stato, e persino da regione a regione all'interno
di uno Stato, e che quindi non è possibile dare al concetto una definizione standard.
Allo stesso modo, la commissione per i diritti economici, sociali e culturali ha
affermato che il concetto di famiglia deve essere inteso in senso lato e secondo un
appropriato uso locale. Altri meccanismi internazionali sui diritti umani hanno
espresso opinioni simili.
(...)
26. Gli Stati mantengono un certo margine nella definizione del concetto di famiglia
nella legislazione nazionale, prendendo in considerazione i vari ordinamenti giudiziari,
religioni, costumi o tradizioni all'interno della loro società, comprese le culture
indigene e minoritarie. Tuttavia, gli standard internazionali stabiliscono almeno due
condizioni minime per il riconoscimento e la tutela delle famiglie a livello nazionale: in
primo luogo, il rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione, compresa la

                                                                                               8
parità di trattamento delle donne; e in secondo luogo, l'effettiva garanzia
dell'interesse superiore del bambino. Dati questi parametri, i meccanismi sui diritti
umani hanno trovato che alcune forme di relazioni, come la poligamia e il matrimonio
con minori, sono contrarie agli standard internazionali sui diritti umani e dovrebbero
essere proibite.
27. Oltre ai suddetti principi, i meccanismi internazionali hanno richiesto agli
Stati di proteggere forme specifiche della famiglia in considerazione della vulnerabilità
dei loro membri in relazione al godimento dei diritti umani. Ad esempio, l'attenzione è
stata attirata sulla discriminazione subita da donne e bambini nelle unioni di fatto e ci
sono stati appelli per la regolamentazione di tali unioni nella legislazione nazionale. In
termini simili, la commissione per i diritti economici, sociali e culturali ha invitato gli
Stati a riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso.
(…)

C. Diritto alla privacy e alla vita familiare
(…)
35. Il diritto alla vita familiare si riflette nella preferenza generale di preservare l'unità
familiare e non separare i suoi membri, in particolare i membri che da essa
dipendono. La Convenzione sui diritti dell'infanzia afferma il diritto dei minori di non
essere separati dai loro genitori contro la loro volontà, salvo ove necessario per il
superiore interesse del minore, come nei casi di abuso o negligenza (articolo 9,
paragrafo 1), in seguito a una decisione giudiziaria in tal senso. I bambini privati del
loro ambiente familiare dovrebbero ricevere cure alternative (articolo 20) e, quando
possibile, avere contatti con i genitori (articolo 9, paragrafo 3). Secondo la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (articolo 23, paragrafo 4), in
nessun caso un minore può essere separato dai genitori sulla base di una disabilità del
figlio o di uno o di entrambi i genitori.
36. La Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Migranti
Lavoratori e i Membri delle Loro Famiglie impongono agli Stati di garantire la
protezione dell'unità delle famiglie dei lavoratori migranti, anche facilitando la
riunificazione dei migranti documentati con i loro coniugi e figli a carico (articolo 44).
La Convenzione sui diritti dell'infanzia invita gli Stati parti a trattare tali richieste in
modo positivo, umano e rapido (articolo 10).

                                         Diritto UE

L'Ambito di applicazione della Direttiva sulla Riunificazione Famigliare è
considerevolmente più ristretto rispetto alla definizione di famiglia così come si è
evoluta nel diritto internazionale sui diritti umani sebbene il preambolo si riferisca
all’Articolo 8 della CEDU e asserisca che la Direttiva si dovrebbe applicare “senza
alcuna discriminazione sulla base di […] orientamenti sessuali” (Preambolo, par. 2 e
5). Per adempiere agli obblighi del diritto internazionale sui diritti umani, gli Stati
Membri dell’UE devono interpretare e applicare le disposizioni della Direttiva in
conformità con il senso più ampio di vita familiare stabilito dalla Corte Europea dei
Diritti Umani, innanzi citato.

                      Direttiva sul Ricongiungimento Familiare

Articolo 4 Membri della famiglia

1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno…. dei seguenti familiari:
(a) il coniuge del soggiornante;
(b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo
una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una
decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo
Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi

                                                                                            9
internazionali;
(c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest'ultimo
sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri
possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a
condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso;
(d) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando quest'ultimo sia
titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri
possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a
condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.
I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un'età inferiore a quella in cui
si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono
essere coniugati.
In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i dodici
anni e giunga in uno Stato membro indipendentemente dal resto della sua famiglia,
quest'ultimo, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno ai sensi della presente
direttiva, può esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione
richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dell'attuazione della presente
direttiva.

2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al
capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare
l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:
a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando
sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel
paese d'origine;
b) i figli adulti non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora
obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato
di salute.
3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare
l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, fatto salvo il rispetto delle
condizioni definite al capo IV, del partner non coniugato cittadino di un paese terzo
che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante,
o del cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente
registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli minori non coniugati,
anche adottati, di tali persone, come pure i figli adulti non coniugati di tali persone,
qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del
loro stato di salute.
Gli Stati membri possono decidere, relativamente al ricongiungimento familiare, di
riservare ai partner legati da una relazione formalmente registrata lo stesso
trattamento previsto per i coniugi.

4. In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente
sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il
ricongiungimento familiare di un altro coniuge. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli
Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del
soggiornante e di un altro coniuge.

5. Per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati
membri possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che
può essere al massimo pari a ventuno anni, perché il ricongiungimento familiare
possa aver luogo.

6. In deroga alla disposizione precedente gli Stati membri possono richiedere che le
domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori debbano essere
presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età, secondo quanto
previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dell'attuazione della presente
direttiva. Ove dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli
Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano l'ingresso e il
soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare.

                                                                                        10
Articolo 10

1. L'articolo 4 si applica alla definizione di familiari con l'eccezione del terzo comma
del paragrafo 1 di tale articolo che non si applica ai figli dei rifugiati.
2. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non
previsti all'articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.
3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:
(a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli
ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera a);
(b) possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare
del suo tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti
diretti o sia impossibile rintracciarli.

Sistema comune europeo di asilo (CEAS):

    Direttiva 2011/95 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, relativa alle norme per la qualifica di cittadini di paesi terzi o
apolidi quali beneficiari di protezione internazionale, per uno status uniforme
 per i rifugiati o per le persone ammissibili alla protezione sussidiaria e per il
                        contenuto della protezione concessa

Articolo 2 (j)

(j) per «familiari» si intendono: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare,
già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si
trovano nel medesimo Stato membro in connessione all’istanza di protezione
internazionale:
— il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato,
avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato
membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della
legge sui cittadini di paesi terzi,
— i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione
internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che
siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,
— il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla
prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale,
nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

                                                                                     11
—                          Regolamento di Dublino III

Articolo 2 (g)

(g) per «familiari» si intendono: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del
richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel
territorio degli Stati membri:
- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui
abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro
interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel
quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione
che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi,
naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
- se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto
responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro
in cui si trova l’adulto,
- se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre,
la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla
prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario

3. Registrazione della nascita e diritto al nome

                                  Diritto Internazionale

I trattati sui diritti umani sanciscono il diritto di tutte le persone di registrarsi
immediatamente dopo la nascita e il diritto a un nome dopo la nascita (Art 7 CRC, Art
24 (2) ICCPR, Art 18 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). il
diritto dei minori di intraprendere azioni legali o di invocare procedimenti
amministrativi per proteggere i loro diritti differisce nei vari paesi.
Oltre a garantire l'esistenza del bambino secondo la legge, la registrazione delle
nascite fornisce le basi per la salvaguardia dei diritti dei bambini, compreso l'accesso
dei bambini alla giustizia.

                    Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CDF)

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora
   ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a
   conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro
   legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
   internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse
   fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

              Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

Articolo 24(2)

                                                                                         12
Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

                  Convenzione NU sui Diritti delle Persone con disabilità

Articolo 18 (2)

I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e
hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza e, per
quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

                              II. Diritto alla riunificazione familiare

1. Principi chiave

Gli Stati hanno obblighi positivi per garantire l'effettivo godimento da parte dei
bambini del loro diritto al rispetto della vita familiare. In base al diritto dell'UE e del
CdE, l'interesse superiore del bambino deve essere la considerazione primaria da
parte di tutte le autorità giudiziarie e amministrative in ogni decisione relativa al
diritto del bambino al rispetto della sua vita familiare. Altri principi chiave
comprendono la non discriminazione, il diritto di essere ascoltati, il diritto a un tutore,
di essere rappresentati da un avvocato, i loro diritti economici, sociali e culturali e la
necessità di valutazioni e trattamenti personalizzati per ciascun caso.4
In termini di una richiesta per l’ingresso in un paese ai fini del ricongiungimento
familiare, l'articolo 10.1 la Convenzione sui Diritti del Bambino (vedi sopra) spiega gli
obblighi dello Stato.
La CRC e la CMW nel loro commento congiunto sui minori nel contesto della
migrazione internazionale (n. 4 e 23, vedi sotto) sottolineano che gli stati dovrebbero
facilitare le procedure di ricongiungimento familiare per completarle in modo rapido,
in linea con i migliori interessi del bambino.

                                           Diritto Internazionale

     Commento generale congiunto n. 4 (2017) della commissione per la
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie
e n. 23 (2017) del Comitato per i diritti del fanciullo sugli obblighi dello Stato
      in materia di diritti umani di bambini nel contesto della migrazione
 internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e ritorno, 16 nov
                                        2017

Riunificazione famigliare
32. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, gli Stati parti
devono garantire che le domande di ricongiungimento familiare siano trattate in modo
positivo, umano e rapido, inclusa la facilitazione della riunificazione dei bambini con i
loro genitori. Quando i rapporti del bambino con i suoi genitori e / o fratelli sono
interrotti dalla migrazione (in entrambi i casi dei genitori senza il bambino, o del
bambino senza i suoi genitori e / o fratello / i), si dovrebbe prendere in
considerazione la conservazione dell'unità familiare nel valutare l'interesse superiore
del minore nelle decisioni sul ricongiungimento familiare.
33. Nel caso di minori privi di documenti nel contesto della migrazione internazionale,
gli Stati sviluppano e attuano linee guida, prestando particolare attenzione al fatto che

4
    Per ulteriori informazioni, consultare i moduli di addestramento 0., I. e III.

                                                                                        13
i termini, i poteri discrezionali e / o la mancanza di trasparenza nelle procedure
amministrative non dovrebbero ostacolare il diritto del bambino al ricongiungimento
familiare.
34. Nel caso di minori non accompagnati o separati, compresi i bambini separati dai
loro genitori a causa dell'applicazione delle leggi sull'immigrazione, come la
detenzione dei genitori, gli sforzi per trovare soluzioni sostenibili e basate sui diritti
per loro dovrebbero essere avviati e attuati senza indugio, compresa la possibilità di
ricongiungimento familiare. Se il minore ha una famiglia nel paese di destinazione, nel
paese di origine o in un paese terzo, le autorità per la protezione dei minori e il
benessere nei paesi di transito o di destinazione dovrebbero contattare i familiari il
prima possibile. La decisione se un bambino debba essere ricongiunto con la sua
famiglia nel paese di origine, transito e / o destinazione dovrebbe essere basata su
una solida valutazione in cui l'interesse superiore del bambino sia mantenuto come
considerazione primaria e il ricongiungimento familiare è preso in considerazione e
comprende un piano di reinserimento sostenibile in cui al bambino è garantita la
partecipazione al processo.
35. Il ricongiungimento familiare nel paese di origine non dovrebbe essere perseguito
laddove vi sia un "rischio ragionevole" che un tale ritorno porterebbe alla violazione
dei diritti umani del minore. Quando il ricongiungimento familiare nel paese di origine
non è nel superiore interesse del minore o non è possibile a causa di ostacoli legali o
di altro tipo al ritorno, entrano in vigore gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 della
Convenzione dei diritti del fanciullo e dovrebbero governare le decisioni dello Stato sul
ricongiungimento familiare in esso. Dovrebbero essere messe in atto misure che
consentano ai genitori di riunirsi con i loro figli e/o regolarizzare il loro status sulla
base dell'interesse superiore dei loro figli. Gli Stati dovrebbero facilitare le procedure
di ricongiungimento familiare al fine di completarle in modo rapido, in linea con
l'interesse superiore del minore. Si raccomanda agli Stati di applicare le procedure per
la determinazione del superiore interesse nel finalizzare il ricongiungimento familiare.
36. Quando un paese di destinazione rifiuta il ricongiungimento familiare al minore
e/o alla sua famiglia, dovrebbe fornire informazioni dettagliate al minore, in un modo
adatto ai bambini e adatto all'età, sui motivi del rifiuto e il diritto del bambino di fare
appello.
37. I bambini che rimangono nei loro paesi di origine possono finire per migrare in
modo irregolare e ingiustificato, cercando di ricongiungersi con i loro genitori e/o
fratelli maggiori nei paesi di destinazione. Gli Stati dovrebbero sviluppare procedure di
ricongiungimento familiare efficaci ed accessibili che consentano ai bambini di migrare
regolarmente, compresi i bambini che rimangono nei paesi di origine che possono
emigrare irregolarmente. Gli Stati sono incoraggiati a sviluppare politiche che
consentano ai migranti di essere regolarmente accompagnati dalle loro famiglie al fine
di evitare la separazione. Le procedure dovrebbero cercare di facilitare la vita
familiare e garantire che ogni restrizione sia legittima, necessaria e proporzionata.
Mentre questo dovere è principalmente per i paesi di accoglienza e di transito, gli
Stati di origine dovrebbero anche adottare misure per facilitare il ricongiungimento
familiare.
38. I Comitati sono consapevoli che le risorse finanziarie insufficienti spesso
ostacolano l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e che la mancanza di
prove di un adeguato reddito familiare può costituire un ostacolo alle procedure di
riunificazione. Gli Stati sono incoraggiati a fornire un adeguato sostegno finanziario e
altri servizi sociali a quei bambini e ai loro genitori, fratelli e, se del caso, ad altri
parenti.

Il godimento dei diritti sanciti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia non si limita ai
minori che sono cittadini di uno Stato parte e devono quindi essere disponibili anche
per tutti i bambini - compresi i richiedenti asilo, i rifugiati e i bambini migranti -
indipendentemente dalla loro nazionalità, stato di immigrazione o apolidia.
Il principio di non discriminazione, in tutte le sue sfaccettature, si applica a tutti i
rapporti con i minori separati dalle loro famiglie e non accompagnati. In particolare,
vieta qualsiasi discriminazione sulla base dello status di un bambino come non

                                                                                         14
accompagnato o separato dalla propria famiglia, o come rifugiato, richiedente asilo o
migrante.

   Commento Generale no. 6: Trattamento dei minori non accompagnati e
 separati dalle famiglie fuori del Paese di Origine, NU Comitato sui Diritti del
       Fanciullo (CDF), Doc. NU CDF/CG/2005/6, 1° settembre 2005

12. Sulla base della Convenzione, lo Stato ha degli obblighi nei confronti di ogni
bambino che si trovi all’interno del suo territorio e di tutti i bambini che ricadono nella
sfera della propria giurisdizione (art. 2). Questi obblighi dello Stato non possono
essere ridotti, né arbitrariamente, né unilateralmente, escludendo alcune zone o aree
dal territorio dello Stato o definendo particolari aree o zone come non soggette, o
soggette solo parzialmente, alla giurisdizione dello Stato. Inoltre, gli obblighi degli
Stati, ai sensi della Convenzione, sussistono, all’interno dei confini statali, anche nei
confronti di bambini che ricadono nella sfera di giurisdizione dello Stato durante il
tentativo di entrare nel territorio del paese. Pertanto, dei diritti della Convenzione non
godono solo i bambini cittadini dello Stato parte, e per tale motivo, se non
esplicitamente affermato diversamente nella Convenzione, tali diritti devono essere
esigibili da tutti i bambini – inclusi quelli richiedenti asilo politico, aventi lo status di
rifugiati e 10 migranti – indipendentemente dalla loro nazionalità, status
d’immigrazione o apolidia.

18. Il principio di non discriminazione si applica, in tutti i suoi aspetti, a ogni
questione che riguarda i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. In
particolare, proibisce ogni discriminazione nei confronti di bambini, siano essi non
accompagnati o separati dalle loro famiglie, rifugiati, richiedenti asilo politico o
migranti. Questo principio, se adeguatamente compreso, non previene, ma richiede
una differenziazione sulla base delle differenti esigenze di protezione dei bambini, a
seconda dell’età e/o del genere. Dovrebbero essere prese delle misure per correggere
l’eventuale percezione errata e negativa da parte della società dei bambini non
accompagnati o separati dalle loro famiglie. L’adozione di politiche o di altre misure
relative all’ordine pubblico e riguardanti i bambini non accompagnati o separati dalle
proprie famiglie è permessa solamente qualora sia basata sulla legge; comporti una
valutazione individuale invece che collettiva; sia conforme al principio di
proporzionalità; e rappresenti l’opzione meno intrusiva. Per non violare il principio di
non discriminazione, queste misure non devono pertanto essere applicate a un gruppo
o collettivamente.

20. Per determinare quale sia l’interesse superiore del bambino è necessaria una
valutazione chiara e omnicomprensiva della sua identità, comprendente la sua
nazionalità, l’educazione, l’appartenenza etnica, culturale e linguistica, le sue
particolari debolezze e necessità di protezione. Pertanto, permettere al bambino di
entrare nel territorio è un prerequisito per questo iniziale processo di valutazione. Il
processo di valutazione dovrebbe avvenire in un’atmosfera accogliente e sicura e
dovrebbe essere realizzato da professionisti qualificati, che hanno ricevuto una
formazione sulle tecniche di intervista attente sia all’età che al genere.

21. I passi successivi, come la nomina di un tutore il più rapidamente possibile,
assumono la funzione di misure di protezione per assicurare il rispetto dell’interesse
superiore del bambino non accompagnato o separato dalla sua famiglia; di
conseguenza per il bambino si dovrebbe avviare il procedimento di richiesta di asilo
politico o altri procedimenti amministrativi o giudiziari solo dopo la nomina del tutore.
Nei casi in cui i bambini sono coinvolti nei procedimenti di richiesta di asilo politico e
altri procedimenti amministrativi e giudiziari, dovrebbe essere assicurato un
rappresentante legale oltre che un tutore.

                                                                                         15
3. Diritto Internazionale e standard sulla riunificazione famigliare

L’Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari che ha recepito la Convenzione di
Ginevra sui Rifugiati, ha affermato che: “l’unità della famiglia, gruppo unitario
naturale e fondamentale della società, è un diritto essenziale del rifugiato”.

Linee guida alla Protezione Internazionale n° 8: Richiesta Asilo del minore ai
sensi degli Articoli 1(A)2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o il Protocollo
 1967 relativo allo Status di Rifugiato, ACNUR, NU Doc. HCR/LPI/09/08,22
                                dicembre 2009

Per i richiedenti minori non accompagnati e separati, si dovranno fare tutti gli sforzi il
prima possibile per iniziare a rintracciare i genitori e altri membri della famiglia per il
ricongiungimento familiare. Chiaramente vi saranno delle eccezioni a queste priorità
laddove sia disponibile l’informazione che indichi che il rintracciamento o il
ricongiungimento potrebbe mettere in pericolo i genitori o gli altri membri della
famiglia, che il bambino sia stato soggetto ad abuso o negligenza, e/o laddove i
genitori o i membri della famiglia siano implicati o siano stati coinvolti nella loro
persecuzione.

          UNHCR, Conclusione del Comitato Esecutivo No. 107 (LVIII)

Paragrafo (h)(iii)

Facilitare al minore il godimento della sua unità familiare attuando delle procedure
che evitino la separazione, e riguardo ai minori separati e non accompagnati, facilitare
il rintracciamento e il ricongiungimento familiare con i membri della loro famiglia in
conformità con gli interessi superiori del bambino, con il giusto rispetto per la
legislazione nazionale dei rispettivi Stati.

                UNHCR Comitato Esecutivo, Conclusione No. 15

Paragrafo (e)

Nell’interesse del ricongiungimento familiare e per motivi umanitari, gli Stati
dovrebbero facilitare l’ammissione al loro territorio quanto meno del coniuge e del
minore, o dei figli dipendenti da qualsiasi persona a cui sia stato concesso asilo
temporaneo o duraturo in qualità di rifugiato;

                 UNHCR Comitato Esecutivo, Conclusione No. 24

Paragrafo 8

Al fine di promuovere la pronta integrazione delle famiglie di rifugiati nel paese di
insediamento, si deve garantire, in linea di principio, nella riunificazione dei membri
stretti di una famiglia, il medesimo status giuridico e i servizi concessi al capo
famiglia cui sia stato formalmente riconosciuto lo status di rifugiato.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa raccomanda che le istanze siano
trattate “in modo positivo, con umanità e sollecitudine”, ed ha precisato che “laddove

                                                                                       16
le istanze di questi soggetti per il ricongiungimento familiare siano rigettate, si dovrà
predisporre una revisione indipendente e imparziale di tali decisioni.”5

Art 8 CEDU

Vi è un obbligo concreto da parte dello Stato di destinazione di un migrante nel
facilitare il ricongiungimento familiare nel proprio territorio laddove vi sia un ostacolo
oggettivo insormontabile che non consenta al migrante, già nella sua giurisdizione, di
far valere i suoi diritti alla vita familiare in qualsiasi altro luogo.

                            Sen c. Paesi Bassi, C. EDU, par. 40-4.

In questo caso, la Corte Europea dei Diritti Umani ha riscontrato l’esistenza di un
“insormontabile ostacolo” al godimento di una vita familiare fuori dal paese di
residenza poiché la madre che richiedeva il ricongiungimento familiare con la figlia
rimasta nel paese di origine, aveva un secondo figlio nel paese di destinazione ormai
cresciuto nel luogo. In questo caso la Corte considerò che la riunificazione nel paese
di destinazione sarebbe stata la soluzione più adatta a poter sviluppare una vita
familiare, considerate le difficoltà che avrebbero causato al secondo figlio un
reinsediamento di tutta la famiglia nel paese di origine.

Le condizioni al ricongiungimento familiare imposte de uno stato devono essere
ragionevoli e non possono violare il diritto al rispetto per la vita familiare. La Corte
non ha ritenuto irragionevole il requisito che un adulto, alla ricerca del
ricongiungimento familiare con i suoi figli nel loro paese di origine, “dimostra che lui o
lei hanno una remunerazione sufficientemente autonoma e duratura, non trattandosi
di benefici assistenziali, necessari a coprire le spese per il sostentamento di base ai
membri della famiglia con cui si richiede il ricongiungimento”. (Haydarie e Altri c.
Paesi Bassi), decisione di ricevibilità 8876/04 Corte EDU).

Una decisione o prassi relativa al ricongiungimento familiare basata sulla motivazione
della discriminazione di genere, violerebbe il divieto della discriminazione relativo al
diritto ad una vita familiare (Vedi Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, C.
EDU, par. 74-83)

                     Haydarie e Altri c. Paesi Bassi, 20 ottobre 2005

Gli ostacoli o condizioni al ricongiungimento familiare non possono violare il diritto
al rispetto per la vita familiare laddove si può dimostrare che questi siano
irragionevoli. Nel presente caso la Corte non ha ritenuto irragionevole il requisito di
dimostrazione di salario sufficientemente autonomo e duraturo, non trattandosi di
benefici assistenziali, quello necessario a fornire le spese per il sostentamento di
base ai membri della famiglia con cui si richiedeva il ricongiungimento.

             Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 24 aprile 1985

In questo caso si è ritenuto che una decisione che discrimini il ricongiungimento
familiare (sia essa deleteria o preferenziale) basata su genere, violerebbe il divieto
della non-discriminazione relativo al diritto ad una vita familiare.

5
    Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Raccommendazione No. R (99) 23, comma 4

                                                                                            17
Nell’esaminare se uno Stato abbia adempiuto i sui obblighi positivi ai sensi
dell’Articolo 8 della CEDU, in materia di ricongiungimento familiare di un genitore
migrante con un bambino che si trova fuori dal paese, la Corte Europea terrà in
considerazione l’età del minore in questione, la loro situazione presso il loro paese di
origine e la misura in cui il minore dipenda dai suoi genitori.

         Tuquabo-Tekle e Altri c. Paesi Bassi, C. EDU 1° dicembre 2005

47. Per ciò che attiene all’istanza: fino a che punto sia vero che il mezzo più adatto
per i richiedenti l’istaurazione congiunta di una vita familiare sia per Mehret quello di
stabilire la sua dimora nei Paesi Bassi, la Corte considera che la presente istanza sia
molto simile a quella del caso di Şen c. Paesi Bassi (…), in cui essa aveva riscontrato
una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione. Anche quel caso riguardava dei
genitori che avevano stabilito il loro status di immigrati nei Paesi Bassi, e che avevano
scelto di lasciare la figlia (Sinem) alle cure di parenti nel loro paese di origine
(Turchia) per un certo numero di anni prima di inoltrare l’istanza per il
ricongiungimento con la stessa. A questo punto, la Corte dovrebbe ricordare che c’è
da chiedersi sino a che punto si può sostenere nel caso di specie, così come ha fatto il
Governo, che la Sig.ra Tuquabo-Tekle abbia lasciato Mehret di “sua spontanea
volontà” tenendo presente che era fuggita dall’Eritrea durante il corso di una guerra
civile per chiedere asilo all’estero a seguito della morte del marito. Comunque sia, sta
di fatto che la Sig.ra Tuquabo-Tekle e suo marito, così come il Sig. e la Sig.ra Şen,
hanno risieduto legalmente nei Paesi Bassi per un certo numero di anni anche
optando per, ed ottenendo la nazionalità olandese. Inoltre, ed anche così come nel
caso Şen, dalla coppia sono nati due bambini nei Paesi Bassi: Tmnit nel 1994 e Ablel
nel 1995. Questi due bambini hanno risieduto sempre nei Paesi Bassi e nel suo
ambiente linguistico e culturale, hanno la nazionalità olandese e frequentano la scuola
nel luogo. Di conseguenza, essi possono avere soltanto dei minimi legami, qualora ve
ne siano, con il paese di origine dei loro genitori (Vedi Şen, § 40).
48. Sono state proprio queste circostanze che hanno portato la Corte a stabilire nel
caso di Şen che vi era un ostacolo ragguardevole sul ritorno della famiglia in Turchia,
e che il consentire a Sinem di andare nei Paesi Bassi sarebbe stato il modo più adatto
in cui la famiglia avrebbe potuto istaurare una vita familiare con lei. La Corte ha
aggiunto che soprattutto, in considerazione della giovane età di Sinem, la sua
integrazione in stretta unità familiare con i suoi genitori era particolarmente cruciale
(…). È in questo ultimo contesto che i due casi sono diversi: mentre Sinem Şen aveva
9 anni quando i suoi genitori hanno chiesto il ricongiungimento con la figlia (…),
Mehret ne aveva già 15 quando la madre e il padre adottivo fecero per lei richiesta di
visto di soggiorno provvisorio (vedi sopra par. 11). Sorge, pertanto, l’istanza se ciò
costituisca in questo caso una differenza sostanziale tale da distinguersi da Şen, e
portare ad un risultato diverso.
49. In effetti, la Corte aveva rigettato in precedenza casi riguardanti istanze e ricorsi
di ricongiungimento familiare non andati a buon fine ai sensi dell’Articolo 8, dove i figli
in questione avevano nel contempo raggiunto un’età in cui presumibilmente non
avevano tale necessità di cure come i bambini più piccoli, e sarebbero sempre più in
grado di cavarsela da soli nell’ambiente culturale e linguistico del loro paese di
origine, oppure se avessero sul luogo altri parenti, e se si poteva ipotizzare un ritorno
dei genitori in quel paese (…).
50. Nel caso di specie, la Corte rileva che i richiedenti non hanno asserito che i
parenti, che si erano presi cura di Mehret sin da quando la madre l’aveva lasciata, e la
quale aveva indubbiamente dei forti legami culturali e linguistici con l’Eritrea, non
potevano più prendersene cura. Loro hanno, tuttavia sostenuto che l’età di Mehret –
piuttosto che renderla meno dipendente dalla madre – le si doveva, a maggior
ragione, esserle consentito di unirsi alla sua famiglia nei Paesi Bassi. Ciò era dovuto al
fatto che, secondo la tradizione Eritrea, la nonna di Mehret l’aveva tolta dalla scuola,
ed inoltre Mehret aveva raggiunto l’età da poterla dare in sposa (…). Sebbene la sig.ra
Tuquabo-Tekle dissentisse dalle scelte fatte per Mehret, non era in grado di fare nulla
fintantoché la figlia continuava a permanere in Eritrea. La Corte concorda con il
Governo riguardo al fatto che le argomentazioni dei richiedenti in questo contesto, di

                                                                                       18
Puoi anche leggere