XII COMMISSIONE PERMANENTE - Regioni.it

Pagina creata da Caterina Di Giovanni
 
CONTINUA A LEGGERE
BOZZA NON CORRETTA

      XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
    istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).

         PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
— 1     —

                                                       b) sopprimere l’articolo 2.
                   ART. 1.
                                                1.48. Trizzino.

   Sopprimerlo.                                      Relatrice      Governo

* 1.2. Suriano, Sarli, Ehm.
* 1.16. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Fras-
    sinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro,
    Caretta, Ciaburro.
* 1.27. Raduzzi.                                                    * * *

   Relatrice        Governo                        Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
                                                comma 1, sostituire le parole: fino al 15
                                                giugno 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo
                                                2022.
                                                1.7. Sapia.

                   * * *
                                                     Relatrice      Governo

   Al comma 1, sopprimere il capoverso Art.
4-quater.
** 1.11. Corda, Sapia.
** 1.30. Raduzzi.                                                   * * *
** 1.17. Montaruli, Bellucci, Gemmato,
   Ferro, Caretta, Ciaburro.                       Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
                                                comma 1, sostituire le parole: fino al 15
   Relatrice        Governo                     giugno 2022 con le seguenti: fino al 31
                                                marzo 2022.

                                                   Conseguentemente:
                                                      a) al medesimo capoverso Art. 4-qua-
                                                ter, comma 3, sostituire le parole: del 15
                   * * *                        giugno 2022 con le seguenti: del 31 marzo
                                                2022;

    Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,              b) al capoverso Art. 4-quinquies, comma
comma 1, sopprimere le parole: e fino al 15     4, sostituire le parole: 15 giugno 2022, ovun-
giugno 2022 e sostituire le parole: cinquan-    que esse ricorrano, con le seguenti: 31 marzo
tesimo anno di età con le seguenti: quinto      2022.
anno di età.                                    1.23. Bellucci, Gemmato, Ferro.

   Conseguentemente:
                                                     Relatrice      Governo
      a) al medesimo capoverso Art. 4-qua-
ter, comma 3, sostituire le parole: cinquan-
tesimo anno di età con le seguenti: quinto
anno di età;
— 2     —

   Al comma 1, capoverso, Art. 4-quater,         delle infezioni da Sars-CoV-2, indicati dal
comma 1, sostituire le parole: cinquante-        Ministero della salute.
simo anno di età con le seguenti: diciotte-
                                                 1.36. Sportiello, Lorefice.
simo anno di età.

1.44. Bologna, Vietina.                               Relatrice      Governo

    Relatrice      Governo

                                                                    * * *

                                                    Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
                                                 comma 2, ultimo periodo, sostituire le pa-
                   * * *                         role: fino alla prima data utile prevista
                                                 sulla base delle circolari del Ministero della
                                                 salute con le seguenti: fino al termine di
                                                 validità delle certificazioni verdi COVID-19
    Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,         previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-
comma 1, aggiungere, in fine, il seguente        legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
periodo: Gli ultra cinquantenni, sui quali       modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
ricade l’obbligo di vaccinazione, sono esen-     n. 87.
tati dalla sottoscrizione del consenso infor-
mato di cui all’articolo 1 della legge 22        1.37. Sportiello, Lorefice.
dicembre 2017, n. 219.
                                                      Relatrice      Governo
1.5. Vallascas, Sapia.

    Relatrice      Governo

                                                                    * * *

                                                    Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
                                                 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

                   * * *                             2-bis. Con circolare da emanare nel
                                                 termine di trenta giorni dalla data di en-
                                                 trata in vigore della legge di conversione
                                                 del presente decreto, il Ministero della sa-
    Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,         lute recepisce gli aggiornamenti sugli effetti
comma 2, ultimo periodo, sostituire le pa-       avversi, accertati o potenziali, indicati dal-
role: fino alla prima data utile prevista        l’Agenzia europea per i medicinali e pre-
sulla base delle circolari del Ministero della   vede che il medico di medicina generale
salute con le seguenti: fino alla data del-      esegua una valutazione clinica per l’accer-
l’effettuazione della vaccinazione da ese-       tamento dell’effettiva idoneità alla seconda
guirsi entro sei mesi dall’accertamento del-     dose o successive dosi di richiamo dei sog-
l’infezione attraverso test antigenico o mo-     getti obbligati che abbiano riportato rea-
lecolare e, comunque, entro i termini pre-       zioni avverse gravi in seguito alla sommi-
visti nell’ambito del Piano strategico           nistrazione, anche al di fuori dei casi pre-
nazionale dei vaccini per la prevenzione         visti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto
— 3     —

2021, ove tempestivamente segnalate al si-         Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
stema nazionale di farmacovigilanza.            dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

1.42. Flati, Emiliozzi, Papiro, Zolezzi, Ter-       3-bis. Al fine di tutelare la salute pub-
   zoni, Iorio, Bella, Gabriele Lorenzoni.      blica, nonché ridurre la circolazione del
                                                virus SARS-CoV-2 e lo sviluppo di varianti,
                                                chiunque, all’entrata in vigore della legge di
   Relatrice       Governo                      conversione del presente decreto, non ab-
                                                bia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la
                                                prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2,
                                                può richiedere, previa prescrizione rila-
                                                sciata del medico di medicina generale o
                                                dal pediatra di libera scelta, la sommini-
                                                strazione del vaccino denominato « Nuva-
                                                xovid » o qualunque altro autorizzato dal-
                  * * *
                                                l’Agenzia italiana del farmaco.
                                                1.49. Trizzino.
   Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:             Relatrice     Governo

   2-bis. L’obbligo di cui al comma 1 non
sussiste in caso si disponga di un test anti
RBD della proteina Spike relativa al virus
Sars-CoV-2 con esito positivo.
                                                                   * * *
1.28. Raduzzi.

                                                   Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,
   Relatrice       Governo                      dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
                                                   3-bis. Le regioni, per il tramite delle
                                                aziende sanitarie locali, sottoscrivono pro-
                                                tocolli d’intesa con i medici di medicina
                                                generale finalizzati a:
                                                     a) individuare i soggetti che non hanno
                  * * *                         ancora provveduto a effettuare la prima
                                                dose di vaccino;
                                                      b) provvedere alla presa in carico di
   Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,         tali soggetti con visite, anche domiciliari;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
                                                     c) predisporre una scheda informativa
    2-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui   per ognuno di tali soggetti dalla quale evin-
al comma 1 gli ultra cinquantenni a seguito     cere la situazione sanitaria individuale e i
di guarigione clinica da COVID-19.              motivi della mancata vaccinazione.
                                                1.38. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
1.6. Leda Volpi, Sapia.
                                                   ciglio.

   Relatrice       Governo                           Relatrice     Governo
— 4     —

   Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,             Al comma 1, sopprimere il capoverso Art.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:         4-quinquies.
                                                 1.29. Raduzzi.
    3-bis. L’obbligo di cui al comma 1 entra
in vigore a decorrere dalla modifica della            Relatrice      Governo
disciplina del consenso informato introdu-
cendo, parallelamente all’obbligo, la respon-
sabilità in capo allo Stato in caso di effetti
collaterali, reazioni avverse gravi o danni
permanenti da vaccinazione anti COVID-                              * * *
19.
                                                    Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
1.10. Corda, Sapia.                              dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
                                                     1-bis. Si esentano dalla somministra-
                                                 zione della vaccinazione e si rilascia certi-
    Relatrice      Governo                       ficazione verde COVID-19 i soggetti che
                                                 risultino avere positività anticorpale, sia a
                                                 seguito di guarigione clinica da COVID-19
                                                 sia a seguito di infezione contratta in modo
                                                 asintomatico. La positività anticorpale è
                                                 rilevata tramite test sierologico quantitativo
                                                 corrispondente agli standard dell’OMS, con
                                                 marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio
                                                 così come identificato dalla circolare n. 9774
                                                 del 20 marzo 2020. La certificazione verde
                   * * *                         ha validità di almeno dodici mesi per i
                                                 soggetti con guarigione clinica e di tre mesi
                                                 per i soggetti con positività anticorpale a
                                                 seguito di infezione asintomatica. Questi
   Al comma 1, capoverso Art. 4-quater,          ultimi devono rinnovare la certificazione
                                                 verde ogni tre mesi, previa conferma della
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
                                                 positività anticorpale al test sierologico quan-
                                                 titativo che avrà un prezzo calmierato.
    3-bis. È consentito lo svolgimento del-
                                                 1.15. Leda Volpi, Sapia.
l’attività lavorativa in modalità agile ai la-
voratori che hanno presentato la richiesta
                                                      Relatrice      Governo
di vaccinazione e/o l’effettuazione del ciclo
primario di vaccino anti COVID-19.

1.39. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
   ciglio.
                                                                    * * *

                                                    Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
    Relatrice      Governo
                                                 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
                                                     1-bis. Ai fini dello svolgimento delle
                                                 attività presso i tribunali, le Corti di ap-
                                                 pello e ogni altra sede luogo di attività degli
— 5     —

uffici giudiziari, all’interno dei locali de-     dalla data di entrata in vigore della legge di
vono essere forniti gratuitamente idonei          conversione del predetto decreto.
presìdi di sicurezza individuale e garantiti
                                                  1.32. Provenza, D’Arrando.
un buon livello di qualità dell’aria, me-
diante la ventilazione periodica, le decon-
taminazioni delle superfici e l’utilizzo di            Relatrice      Governo
sistemi di condizionamento con tecnologie
appropriate. Alla copertura dei maggiori
oneri di cui al presente comma si provvede
ai sensi dell’articolo 126 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.                       * * *

1.24. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato,
   Ferro.                                            Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
                                                  comma 3, sostituire le parole: rispettivi da-
                                                  tori di lavoro con le seguenti: soggetti de-
    Relatrice       Governo                       legati dai datori di lavoro.
                                                  1.40. Sportiello.

                                                       Relatrice      Governo

                   * * *

   Al comma 1, capoverso, Art. 4-quinquies,                           * * *
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. L’estensione di cui al comma 1            Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
non sussiste in caso si disponga di un test       comma 4, sopprimere il secondo periodo.
anti RBD della proteina Spike relativa al         1.8. Sapia.
virus SARS-CoV-2 con esito positivo.

1.31. Raduzzi.                                         Relatrice      Governo

    Relatrice       Governo

                                                                      * * *

                                                     Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
                   * * *                          dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
                                                     4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1,
                                                  nel caso in cui comunichino di non essere
   Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,        in possesso della certificazione verde CO-
comma 2, aggiungere, in fine, le parole:          VID-19 di cui al comma 1 e di essere
come aggiornate o integrate, previo parere        assenti per congedo di maternità o per
del Garante per la protezione dei dati per-       malattia, non si applica la sospensione della
sonali sulla base delle disposizioni del pre-     retribuzione. Resta fermo l’obbligo di es-
sente decreto-legge ed entro quindici giorni      sere in possesso e di esibire la certifica-
— 6     —

zione verde COVID-19 per l’accesso ai luo-      role: da euro 600 a euro 1.500 con le
ghi di lavoro al termine del periodo di         seguenti: da euro 200 a euro 300.
malattia o di congedo di maternità.
                                                1.34. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
1.35. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-        ciglio.
   ciglio.

                                                     Relatrice     Governo
   Relatrice        Governo

                    * * *                                          * * *

   Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,         Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
comma 5, sostituire le parole: dei lavoratori   comma 7, dopo le parole: a mansioni anche
con le seguenti: dei soggetti.                  diverse, aggiungere le seguenti: tenendo conto
                                                della volontà espressa da questi e delle
1.41. Sportiello.
                                                relative competenze,.

                                                1.3. Sarli, Suriano, Ehm.
   Relatrice        Governo

                                                     Relatrice     Governo

                    * * *

   Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,                         * * *
comma 6, ultimo periodo, sostituire le pa-
role: da euro 600 a euro 1.500 con le
seguenti: da euro 50 a euro 100.                   Al comma 1, sopprimere il capoverso Art.
1.50. Raduzzi.                                  4-sexies.

                                                * 1.9. Sapia.
   Relatrice        Governo
                                                * 1.25. Giovanni Russo, Bellucci, Gem-
                                                    mato, Ferro.

                                                * 1.18. Mollicone,     Bellucci,   Gemmato,
                                                    Ferro.

                    * * *                            Relatrice     Governo

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies,
comma 6, ultimo periodo, sostituire le pa-
— 7     —

   Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,         rano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022
comma 1, alinea, sostituire le parole: in uno   con le seguenti: 1° febbraio 2027.
con le seguenti: in ciascuno.
                                                1.20. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.
1.12. Noja, Baldini.

                                                     Relatrice     Governo
   Relatrice       Governo

                  * * *
                                                                   * * *

   Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,
comma 1, lettera a), e ovunque esse ricor-         Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, sop-
rano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022    primere il comma 3.
con le seguenti: 1° febbraio 2029.
                                                1.19. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.
1.21. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

   Relatrice       Governo                           Relatrice     Governo

                  * * *
                                                                   * * *

   Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,
comma 1, lettera a), e ovunque esse ricor-
                                                   Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,
rano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022
                                                comma 3, primo periodo, sostituire le parole
con le seguenti: 1° febbraio 2028.
                                                da: per il tramite fino alla fine del periodo
1.22. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.      con le seguenti: con modalità individuate
                                                con decreto da adottare entro sessanta giorni
                                                dalla data di entrata in vigore della legge di
   Relatrice       Governo                      conversione del presente decreto, previo
                                                parere favorevole del Garante per la pro-
                                                tezione dei dati personali.

                                                1.45. Ferro, Bellucci, Gemmato.

                  * * *                              Relatrice     Governo

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,
comma 1, lettera a), e ovunque esse ricor-
— 8     —

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,               2. Per l’attuazione del presente articolo,
comma 3, sopprimere il secondo periodo.          è istituito, nello stato di previsione del
                                                 Ministero dell’economia e delle finanze, un
1.46. Ferro, Bellucci, Gemmato.
                                                 fondo con una dotazione di 150 milioni di
                                                 euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il
    Relatrice        Governo                     Fondo di cui al presente comma è ripartito
                                                 tra le regioni interessate con decreto del
                                                 Ministro della salute, di concerto con il
                                                 Ministro dell’economia e delle finanze, da
                                                 adottare, sentita la Conferenza permanente
                                                 per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
                    * * *                        province autonome di Trento e di Bolzano,
                                                 entro il 30 giugno di ogni anno, in propor-
                                                 zione al fabbisogno derivante dagli inden-
   Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies,          nizzi corrisposti.
comma 4, sopprimere le parole: assoluta e            3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
oggettiva.                                       ticolo, pari a 150 milioni di euro annui a
1.4. Ehm, Suriano, Sarli.                        decorrere dall’anno 2022, si provvede me-
                                                 diante corrispondente riduzione dello stan-
                                                 ziamento del fondo per il reddito di citta-
    Relatrice        Governo
                                                 dinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del
                                                 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
                                                 vertito, con modificazioni, dalla legge 28
                                                 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell’econo-
                                                 mia e delle finanze è autorizzato, con pro-
                                                 pri decreti, a modificare i criteri di accesso
                    * * *
                                                 e gli importi delle prestazioni previste a
                                                 valere del predetto fondo per consentire in
   Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-se-      ogni caso il rispetto del nuovo limite di
xies, aggiungere il seguente:                    spesa complessivo ed è altresì autorizzato
                                                 ad apportare le occorrenti variazioni di
                « Art. 4-septies.                bilancio. ».

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati    1.47. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo,
da vaccinazioni per la prevenzione delle in-        Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Za-
fezioni da SARS-CoV-2 e da vaccinazioni             nella.
eseguite su raccomandazione delle autorità
                 sanitarie)                           Relatrice     Governo

    1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “L’indennizzo e gli altri
benefici di cui alla presente legge spettano
anche a coloro che abbiano riportato le-                            * * *
sioni o infermità, dalle quali sia derivata
una menomazione permanente della inte-
                                                    Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
grità psico-fisica, a causa di vaccinazioni
per la prevenzione delle infezioni da SARS-          1-bis. Al personale di cui all’articolo
CoV-2 ovvero a causa di altre vaccinazioni       4-ter, comma 1, lettere b) e d), del decreto-
eseguite su raccomandazione delle autorità       legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
sanitarie per la più ampia copertura della       modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
popolazione, per la tutela della salute col-     n. 76, che abbia subito, in seguito all’ob-
lettiva.”.                                       bligo di somministrazione del vaccino per
— 9     —

la prevenzione dell’infezione da SARS-              con età inferiore a cinquanta anni, resi-
CoV-2, reazioni avverse gravi che hanno             denti nelle isole.
determinato menomazioni dell’integrità per-
sonale, sono riconosciuti i benefici previsti       1.1. Sarli, Suriano, Ehm.
dalla legislazione vigente per infermità o
lesioni dipendenti da fatti di servizio.
    1-ter. Agli oneri derivanti dal comma                Relatrice      Governo
1-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

1.33. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
                                                                       * * *
   ciglio.

                                                       Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
    Relatrice       Governo

                                                                     Art. 1-bis.

                                                    (Dispositivi di protezione delle vie respira-
                                                             torie a prezzo calmierato)

                                                       1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021,
                                                    n. 221, articolo 4, dopo il comma 2, sono
                    * * *                           inseriti i seguenti:

                                                        2-bis. Al fine di dare seguito all’obbligo
                                                    di indossare i dispositivi di protezione di
                                                    tipo FFP2, di cui al comma 2, il prezzo dei
   Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:         predetti dispositivi è fissato a 0,50 cente-
                                                    simi di euro. Le farmacie, le parafarmacie
    1-bis. All’articolo 9-quater, del decreto-      e le altre attività commerciali che vendono
legge n. 52 del 2021, convertito, con modi-         il dispositivo ad un prezzo superiore, sono
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,       soggette ad una sanzione amministrativa
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:          pecuniaria di euro 1.000.
                                                        2-ter. Le entrate derivanti dal comma
    2-bis. È consentito, fino alla cessazione       2-bis sono periodicamente versate ad ap-
dello stato di emergenza epidemiologica da          posito capitolo dell’entrata del bilancio dello
COVID-19, a tutti i cittadini con età infe-         Stato, per essere riassegnate al Fondo emer-
riore a cinquanta anni e residenti nelle            genze nazionali di cui all’articolo 44 del
isole, di utilizzare il trasporto pubblico o        decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per
privato per recarsi, per motivi di lavoro o         il successivo trasferimento alla contabilità
di studio verso la terraferma utilizzando le        speciale di cui all’articolo 122, comma 9,
certificazioni verdi COVID-19 di base, at-          del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
testante almeno l’avvenuta effettuazione di         convertito, con modificazioni, dalla legge
test antigenico rapido o molecolare.                24 aprile 2020, n. 27.
    2-ter. La disposizione di cui al comma              2-quater. Agli oneri derivanti dalla pre-
precedente è finalizzata ad assicurare il           sente disposizione si compensa, per la quota
rispetto del principio di continuità territo-       parte occorrente, mediante utilizzo dei pro-
riale e il diritto alla mobilità per i cittadini,   venti delle aste delle quote di emissione di
— 10      —

CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legi-       Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
slativo 9 giugno 2020, n. 47.
                                                                 Art. 1-bis.
1.02. Colletti, Sapia.
                                                (Disposizioni per malattia da postumi dalla
                                                 somministrazione del vaccino COVID-19)
   Relatrice       Governo
                                                    1. All’assenza dal lavoro per malattia
                                                del personale che svolge un’attività lavora-
                                                tiva a tempo indeterminato e a tempo de-
                                                terminato, delle pubbliche amministrazioni
                                                di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
                                                legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle
                  * * *                         giornate immediatamente successive alla
                                                somministrazione della vaccinazione con-
                                                tro il COVID-19, dovute al verificarsi di
   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:   eventi avversi purché certificati dal medico
                                                di famiglia che ne attesti la correlazione
                 Art. 1-bis.                    con la somministrazione della dose vacci-
                                                nale contro il COVID-19, non si applica la
(Disposizioni per malattia da postumi dalla     decurtazione di cui all’articolo 71, comma
 somministrazione del vaccino COVID-19)         1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
                                                convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    1. All’assenza dal lavoro per malattia      agosto 2008, n. 133.
del personale che svolge un’attività lavora-        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel
tiva a tempo indeterminato e a tempo de-        limite massimo di spesa di 250 mila euro,
terminato nella pubblica amministrazione        per l’anno 2022, si provvede mediante cor-
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del de-      rispondente riduzione del fondo di cui al-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei    l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
tre giorni successivi alla somministrazione     novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-
della vaccinazione contro il COVID-19, do-      dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
vute al verificarsi di eventi avversi purché    n. 307.
certificati dal medico di famiglia, non si      1.03. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
applica la decurtazione di cui all’articolo        ciglio.
71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
                                                    Relatrice       Governo
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel
limite massimo di spesa di 260 mila euro,
per l’anno 2022, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge                        * * *
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.                                            Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

1.013. Raduzzi.                                                  Art. 1-bis.
                                                (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela
   Relatrice       Governo                      contro il rischio di contagio da COVID-19 e
                                                            responsabilità penale)

                                                   1. Fermi restando gli obblighi previsti
                                                dall’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile
— 11      —

2020, n. 23, convertito, con modificazioni        finisce, d’intesa con il Ministro della salute,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché          un protocollo d’intesa con gli esercizi com-
l’adozione delle regole cautelari di contra-      merciali di cui all’articolo 5 del decreto-
sto alla diffusione del contagio da SARS-         legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
CoV-2 e delle disposizioni specifiche in          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
tema di prevenzione del rischio contagio da       n. 248, con l’obiettivo di assicurare dal 1°
COVID-19 secondo gli standard previsti dalla
                                                  febbraio al 31 marzo 2022 la somministra-
normativa in tema di sicurezza e igiene sul
                                                  zione di test antigenici rapidi per la rile-
lavoro nonché l’obbligo di verifica in capo
al datore di lavoro del possesso della cer-       vazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
tificazione COVID-19 dei dipendenti nei           all’articolo 9, comma 1, lettera d), del de-
luoghi di lavoro, i datori di lavoro pubblici     creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-
e privati sono esonerati da una eventuale         tito, con modificazioni, dalla legge 17 giu-
responsabilità penale derivante dalle con-        gno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il pro-
seguenze dirette della condotta del dipen-        tocollo definisce le opportune misure per
dente che fraudolentemente accede nel luogo       garantire la sicurezza degli assistiti, gli
di lavoro facendo uso di una certificazione       aspetti relativi ai requisiti minimi struttu-
verde COVID-19 falsa.                             rali dei locali e le modalità telematiche
1.04. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-       sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati
   ciglio.                                        relativi alla somministrazione di test anti-
                                                  genici rapidi per la rilevazione di antigene
    Relatrice       Governo                       SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia
                                                  autonoma di riferimento, attenendosi alle
                                                  indicazioni fornite da queste ultime anche
                                                  attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e
                                                  tiene conto in particolare dell’esigenza di
                                                  agevolare ulteriormente i minori di età
                   * * *                          compresa tra i 12 e i 18 anni.
                                                      1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui
   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:     all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
                                                  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
                 Art. 1-bis.                      legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì
                                                  tenuti ad assicurare, dal 1° gennaio al 31
(Misure per la somministrazione di test an-
                                                  marzo 2022, la somministrazione di test
tigenici rapidi anti SARS-CoV-2 nelle para-
                                                  antigenici rapidi per la rilevazione di an-
                  farmacie)
                                                  tigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9,
    1. All’articolo 5 del decreto-legge 23        comma 1, lettera d), del decreto-legge 22
luglio 2021, n. 105, convertito, con modi-        aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021,         cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
n. 126, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i      secondo le modalità e i prezzi previsti nel
seguenti:                                         protocollo d’intesa di cui al comma 1-ter.1.
                                                  In caso di inosservanza della disposizione
    1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di
                                                  di cui al presente comma, si applica la
rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei
                                                  sanzione amministrativa del pagamento di
confronti della popolazione, quale misura
funzionale al contenimento e al contrasto         una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e
dell’emergenza epidemiologica in atto, in         il Prefetto territorialmente competente, te-
via sperimentale, il Commissario straordi-        nendo conto delle esigenze di continuità
nario per l’attuazione e il coordinamento         del servizio di assistenza sanitaria, può
delle misure di contenimento e contrasto          disporre la chiusura dell’attività per una
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 de-        durata non superiore a cinque giorni.
— 12      —

   2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre      tire » dello stato di previsione del Ministero
2020, n. 178, comma 471, primo periodo,           dell’economia e delle finanze per l’anno
sono apportate le seguenti modificazioni:         2021, allo scopo parzialmente utilizzando
                                                  l’accantonamento relativo al Ministero del-
     a) dopo le parole: « nelle farmacie
                                                  l’istruzione, quanto a 60 milioni di euro per
aperte al pubblico » sono inserite le se-
                                                  l’anno 2022 mediante corrispondente ridu-
guenti: « e, dal 1° febbraio 2022 fino al 31
                                                  zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
marzo 2022, negli esercizi commerciali di
                                                  200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,      1.06. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 »;                 ciglio.
      b) dopo le parole: « le organizzazioni
sindacali rappresentative delle farmacie »            Relatrice      Governo
sono inserite le seguenti: « e dei suddetti
esercizi commerciali di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere d), e) e f). del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».
1.05. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-                          * * *
   ciglio.

    Relatrice       Governo                          Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

                                                                   Art. 1-bis.

                                                     1. Le disposizioni di cui all’articolo 26,
                                                  comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
                   * * *                          2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
                                                  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono pro-
                                                  rogate fino alla data del 31 marzo 2022.
   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
                                                  1.08. Pallini.
                 Art. 1-bis.
                                                      Relatrice      Governo
(Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

    1. All’articolo 26, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,                           * * *
n. 27, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 »
sono sostituite con le seguenti: « Fino al 31        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
marzo 2022 ».
    2. All’onere derivante dal comma 1, nel
                                                                   Art. 1-bis.
limite massimo di spesa pari a 360 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede quanto       (Disposizioni di proroga in materia di lavo-
a 300 milioni di euro per l’anno 2022                             ratori fragili)
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo              1. La disposizione dell’articolo 26, comma
speciale di parte corrente iscritto, ai fini      2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
del bilancio triennale 2021-2023, nell’am-        convertito, con modificazioni, dalla legge
bito del Programma « Fondi di riserva e           24 aprile 2020, n. 27, si applica nel periodo
speciali » della Missione « Fondi da ripar-       dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
— 13      —

    2. Al fine di garantire la sostituzione del   modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
personale docente, educativo, amministra-         n. 126.
tivo, tecnico e ausiliario delle istituzioni          2. Per le finalità di cui al comma 1, per
scolastiche che usufruisce dei benefici di        i lavoratori che rientrano nel primo sca-
cui al comma 1, è autorizzata la spesa di         glione di reddito, fino a 15.000 mila euro,
195,15 milioni di euro per l’anno 2022.           di cui l’articolo 11, comma 1, lettera a), del
    3. All’onere derivante dai commi 1 e 2,       decreto del Presidente della Repubblica 22
pari complessivamente a 450 milioni di            dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo
euro, si provvede quanto a 350 milioni di         calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori
euro per l’anno 2022 mediante corrispon-          che rientrano nel secondo scaglione di red-
dente riduzione delle proiezioni dello stan-      dito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
ziamento del fondo speciale di parte cor-         di cui l’articolo 11, comma 1, lettera b), del
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale    decreto del Presidente della Repubblica 22
2021-2023, nell’ambito del Programma              dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo
« Fondi di riserva e speciali » della Missione    calmierato pari a 8 euro.
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-          3. Al fine di ottenere la riduzione di
sione del Ministero dell’economia e delle         prezzo di cui al comma 2, i soggetti inte-
finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-      ressati presentano, esclusivamente in via
mente utilizzando l’accantonamento rela-          telematica, una istanza all’Agenzia delle
tivo al Ministero dell’istruzione, quanto a       entrate con l’allegazione della dichiara-
50 milioni di euro per l’anno 2022 me-            zione dei redditi relativa al periodo di
diante corrispondente riduzione del Fondo         imposta precedente all’entrata in vigore
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge     della presente disposizione nonché copia
23 dicembre 2014, n. 190.                         del contratto di lavoro in essere.
1.07. Segneri.                                        4. Le modalità di presentazione dell’i-
                                                  stanza, il suo contenuto informativo, i ter-
    Relatrice       Governo
                                                  mini di presentazione della stessa e ogni
                                                  altro elemento necessario all’attuazione delle
                                                  disposizioni del presente articolo sono de-
                                                  finiti con provvedimento del direttore del-
                                                  l’Agenzia delle entrate da adottare entro
                                                  quindici giorni dalla data di entrata in
                   * * *                          vigore della legge di conversione del pre-
                                                  sente decreto.
                                                      5. Dal 15 febbraio 2022 fino all’adozione
   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:     del provvedimento di cui al comma 4, ai
                                                  lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto
                 Art. 1-bis.                      un contributo pari alla metà della spesa
(Disposizioni per la somministrazione di test     sostenuta per l’effettuazione dei test anti-
              antigenici rapidi)                  genici rapidi, per il tramite del Sistema
                                                  tessera sanitaria.
    1. Fino al 31 marzo 2022, termine di              6. Al fine di contribuire al contenimento
cessazione dello stato di emergenza, la som-      dei costi dei test antigenici rapidi di cui al
ministrazione dei test antigenici rapidi per      presente articolo, è autorizzata a favore del
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ne-        commissario straordinario di cui al comma
cessari al fine di svolgere l’attività lavora-    1, la spesa di 25 milioni di euro per l’anno
tiva in ambito pubblico e privato, è effet-       2022, a valere sulle risorse di cui all’arti-
tuata sulla base dell’applicazione di un          colo 34, comma 1, del decreto-legge 25
costo maggiormente contenuto rispetto al          maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-
prezzo previsto dal Protocollo d’intesa, di       ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
cui all’articolo 5, comma 1 del decreto-          che sono, per il medesimo anno, corrispon-
legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con     dentemente incrementate. Il Commissario
— 14      —

straordinario provvede al trasferimento delle    per l’effettuazione dei test antigenici rapidi,
predette risorse alle regioni e alle province    per il tramite del Sistema tessera sanitaria.
autonome di Trento e Bolzano sulla base              4. Le modalità applicative del comma 1,
dei dati disponibili sul Sistema tessera sa-     la richiesta del rimborso e ogni altro ele-
nitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni    mento necessario all’attuazione delle dispo-
di euro per l’anno 2021, si provvede me-         sizioni del presente articolo sono definiti
diante corrispondente riduzione del fondo        con provvedimento del Direttore dell’Agen-
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge    zia delle entrate da adottare entro 15 giorni
23 dicembre 2014, n. 190.                        dalla data di entrata in vigore della legge di
                                                 conversione del presente decreto.
1.09. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-          5. Al fine di contribuire al contenimento
   ciglio.                                       dei costi dei test antigenici rapidi di cui al
                                                 presente articolo, è autorizzata a favore del
    Relatrice      Governo                       commissario straordinario di cui al comma
                                                 2, la spesa di 35 milioni di euro per l’anno
                                                 2022, a valere sulle risorse di cui all’arti-
                                                 colo 34, comma 1, del decreto-legge 25
                                                 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-
                                                 ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
                                                 che sono, per il medesimo anno, corrispon-
                   * * *
                                                 dentemente incrementate. Il commissario
                                                 straordinario provvede al trasferimento delle
                                                 predette risorse alle regioni e alle province
   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
                                                 autonome di Trento e Bolzano sulla base
                                                 dei dati disponibili sul Sistema tessera sa-
                 Art. 1-bis.                     nitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni
                                                 di euro per l’anno 2021, si provvede me-
    1. Fino al 31 marzo 2022, termine di         diante corrispondente riduzione del fondo
cessazione dello stato di emergenza, la som-     di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
ministrazione dei test antigenici rapidi per     23 dicembre 2014, n. 190.
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ne-
cessari al fine di svolgere l’attività lavora-   1.014. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
tiva in ambito pubblico e privato, per i            ciglio.
lavoratori appartenenti ad un nucleo fami-
liare con reddito annuo complessivo non              Relatrice       Governo
superiore a 36.151,98 euro, è effettuata
sulla base dell’applicazione di un costo
maggiormente contenuto pari a 5 euro ri-
spetto al prezzo previsto dal Protocollo
d’intesa, di cui all’articolo 5, comma 1 del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con-                          * * *
vertito con modificazioni dalla legge 16
settembre 2021, n. 126.
                                                    Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
    2. Per le finalità di cui al comma 1, il
commissario straordinario per l’attuazione
                                                                  Art. 1-bis.
e il coordinamento delle misure di conte-
nimento e contrasto dell’emergenza epide-        (Prevenzione del rischio biologico nelle at-
miologica COVID-19 provvedono all’aggior-        tività di dirigenza medico-sanitaria, veteri-
namento del protocollo d’intesa.                       naria e delle professioni sanitarie)
    3. Dal 15 febbraio 2022 fino alla data di
aggiornamento del protocollo, ai lavoratori         1. Al fine di prevenire il rischio di
di cui al comma 2, è riconosciuto un con-        esposizione ad agenti biologici nello svol-
tributo pari alla metà della spesa sostenuta     gimento di attività sanitarie, in ragione del
— 15      —

perdurare dell’emergenza dovuta alla situa-      della previdenza sociale può adottare trat-
zione epidemiologica conseguente alla dif-       tamenti automatizzati di dati personali an-
fusione pandemica del virus SARS-CoV-2,          che appartenenti alle particolari categorie
al personale dirigente medico, sanitario,        di cui all’articolo 9 del regolamento (UE)
veterinario e ai professionisti sanitari, di     2016/679 del Parlamento europeo e del
cui all’articolo 7 del CCNQ sulla definizione    Consiglio, del 27 aprile 2016, nel rispetto
dei comparti di contrattazione collettiva        delle prescrizioni di cui al presente arti-
del 13 luglio 2016, in cui è presente una        colo.
esposizione a rischio biologico identifica-          2. Per le finalità di cui al comma 1,
bile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1             l’Istituto si avvale di elaborazioni statisti-
dell’articolo 268 del decreto legislativo 9      che su base campionaria secondo criteri
aprile 2008 n. 81, è riconosciuta una in-        previamente individuati con proprio prov-
dennità da rischio biologico, corrisposta a      vedimento, a garanzia dei diritti delle li-
partire dal 1° gennaio 2022, per ogni gior-      bertà fondamentali dei soggetti interessati,
nata di effettivo servizio prestato, nella       sentito il Garante della protezione dei dati,
misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed       il quale si pronuncia entro sessanta giorni
euro 10,26, sulla base dell’appartenenza ad      dalla sua adozione.
uno dei suddetti gruppi, nonché dell’indi-           3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003,
viduazione dei dirigenti e l’attribuzione a      n. 196, sono apportate le seguenti modifi-
questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3   cazioni:
e 4, di cui al comma 1 dell’articolo 268 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ef-          a) all’articolo 2-sexies, comma 2, let-
fettuata annualmente dal medico compe-           tera l), dopo la parola: « ispettive » sono
tente.                                           aggiunte le seguenti: « comprese quelle re-
    2. Agli oneri derivanti dal presente ar-     lative alla verifica ed al controllo della
ticolo, valutati in 230 milioni annui, a de-     sussistenza del diritto a prestazioni previ-
correre dal 2022, si provvede mediante           denziali o assistenziali ed al rispetto degli
corrispondente riduzione del Fondo per           obblighi contributivi di legge in capo ai
esigenze indifferibili di cui di cui all’arti-   soggetti che ne sono tenuti »;
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
                                                     b) all’articolo 2-undecies, comma 1,
2014, n. 190, e successive modificazioni.
                                                 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
1.010. Bologna.
                                                       « f-ter) agli interessi tutelati in mate-
                                                 ria previdenziale ed assistenziale e allo
    Relatrice      Governo
                                                 svolgimento delle attività di prevenzione e
                                                 contrasto all’erogazione di prestazioni pre-
                                                 videnziali ed assistenziali indebite ed all’e-
                                                 vasione degli obblighi contributivi »;

                                                       c) all’articolo 2-undecies, comma 3, le
                   * * *
                                                 parole: « e), f) e f-bis) », ovunque ricorrono,
                                                 sono sostituite dalle seguenti: « e), f), f-bis)
   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:    e f-ter) ».

                 Art. 1-bis.                     1.011. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond,
                                                    Brambilla.
(Misure in materia di prestazioni di malat-
                   tia)
                                                     Relatrice       Governo
   1. Nell’ambito delle azioni di preven-
zione e contrasto all’erogazione indebita
delle prestazioni di malattia per i lavora-
tori pubblici e privati, l’Istituto nazionale
— 16      —

   Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:     vertito, con modificazioni, dalla legge 28
                                                              maggio 2021, n. 76)
                  Art. 1-bis.
                                                     1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati
                                                  convertito, con modificazioni, dalla legge
da complicanze irreversibili da vaccinazioni)
                                                  28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis e
                                                  4-ter sono abrogati.
    1. Le disposizioni di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i     2.2. Sarli, Suriano, Ehm.
soggetti che, a causa delle vaccinazioni in-
dicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,       Relatrice      Governo
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato
lesioni o infermità dalle quali sia derivata
una menomazione permanente dell’inte-
grità psico-fisica.
1.012. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gem-                             * * *
   mato, Ferro.
                                                     Al comma 1, sopprimere la lettera a).
    Relatrice       Governo
                                                  2.4. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gem-
                                                     mato, Ferro.

                                                      Relatrice      Governo

                   * * *

                   ART. 2.
                                                                     * * *
   Sopprimerlo.
                                                     Al comma 1, lettera a), aggiungere, in
* 2.1. Ehm, Sarli, Suriano.
                                                  fine, le parole: , nonché al personale dei
* 2.3. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Fras-      Corpi forestali delle regioni a statuto spe-
    sinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro,      ciale.
    Caretta, Ciaburro.
                                                  2.8. Alaimo.

    Relatrice       Governo
                                                      Relatrice      Governo

                   * * *
                                                                     * * *

   Sostituirlo con il seguente:
                                                     Al comma 1, lettera b), numero 1), ag-
                                                  giungere, in fine, le seguenti parole: , fatta
                   Art. 2.
                                                  eccezione per il personale in servizio legit-
(Abrogazione degli articoli 4, 4-bis e 4-ter      timamente assente dal lavoro per qualsiasi
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con-     causa.
— 17      —

   Conseguentemente, al medesimo comma             adempiuto all’obbligo vaccinale, riacqui-
1, lettera c), dopo le parole: al comma 3          stano il diritto di svolgere l’attività lavora-
aggiungere le seguenti: dopo il sesto pe-          tiva. La ripresa dell’attività lavorativa sarà
riodo, sono aggiunti i seguenti: « Per il          comunque disposta dal giorno successivo
periodo di sospensione, è, comunque, rico-         alla conclusione del periodo di supplenza
nosciuto un assegno alimentare in misura           attribuito. ».
pari alla metà degli assegni a carattere fisso
e continuativo. Agli effetti della pensione, il    2.10. Stumpo.
tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà. » e, all’ultimo pe-
riodo,.                                                Relatrice       Governo

2.9. Prisco, Bellucci, Gemmato, Ferro.

    Relatrice       Governo

                                                                      * * *
                   * * *

    Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al        Al comma 1, lettera c), sostituire le pa-
comma 3 aggiungere le seguenti: , il sesto         role: il 15 giugno 2022 con le seguenti: il 31
periodo è sostituito dal seguente: « La so-        marzo 2022.
spensione è efficace non oltre il termine di
                                                   2.6. Bellucci, Gemmato, Ferro.
sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021
e viene revocata in caso di comunicazione
da parte dell’interessato al datore di lavoro
dell’avvio o del successivo completamento              Relatrice       Governo
del ciclo vaccinale primario o della som-
ministrazione della dose di richiamo op-
pure, salvo diverse disposizioni di legge,
dell’avvenuta guarigione da infezione da
COVID-19 contratta successivamente alla
sospensione e comunque fino alla scadenza
del contratto attribuito per la sostituzione
che non supera i dieci giorni » e, all’ultimo                         * * *
periodo,.

    Conseguentemente, al medesimo comma
1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:        Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
     c-bis) il comma 4 è sostituito dal se-        gere la seguente:
guente:
                                                        c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il
    « 4. I dirigenti scolastici e i responsabili   seguente:
delle istituzioni di cui al comma 1, lettera
a), provvedono alla sostituzione del perso-           « 3-bis. All’impiegato sospeso è concesso
nale sospeso mediante l’attribuzione di con-       un assegno alimentare in misura non su-
tratti a tempo determinato per un periodo          periore alla metà dello stipendio, oltre agli
massimo di 10 giorni rinnovabili fino al           assegni per carichi di famiglia in base a
momento in cui i soggetti sostituiti, avendo       quanto stabilito dall’articolo 82 del decreto
— 18      —

del Presidente della Repubblica 10 gennaio       il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 e
1957, n. 3 ».                                    le modalità di attuazione. ».

2.11. Suriano, Sarli, Ehm.                       2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro.

                                                     Relatrice      Governo
    Relatrice      Governo

                                                                    * * *

                   * * *                            Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

                                                                  Art. 2-bis.

   Al comma 1, sopprimere la lettera d).         (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
                                                 da complicanze di tipo irreversibile a causa
2.5. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.            della vaccinazione anti SARS-CoV2)

                                                     1. Chiunque abbia riportato lesioni o
    Relatrice      Governo
                                                 infermità, da cui sia derivata una meno-
                                                 mazione permanente della integrità psico-
                                                 fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-
                                                 CoV-2 ha diritto a un indennizzo alle con-
                                                 dizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25
                                                 febbraio 1992, n. 210.
                                                 * 2.01. Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo,
                                                     Lepri.
                   * * *
                                                 * 2.08. Invidia, Serritella, Segneri, Martin-
                                                     ciglio.

   Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
                                                     Relatrice      Governo

   1-bis. Dopo l’articolo 4-ter del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, è aggiunto il seguente:
                                                                    * * *
                « Art. 4-ter.1.

(Estensione dell’obbligo vaccinale ai soggetti      Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
             richiedenti asilo)
                                                                  Art. 2-bis.
   1. L’obbligo vaccinale previsto dall’arti-    (Disposizioni in materia di finanziamento
colo 4, comma 1, si applica altresì ai ri-       per la ricerca e lo sviluppo del vaccino
chiedenti asilo ai sensi dell’articolo 6 del             CD8+ T anti SARS-CoV-2)
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
   2. Con decreto del Ministero dell’interno        1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle
sono individuati i soggetti tenuti a garantire   fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente
— 19      —

messa in commercio del vaccino CD8+ T             seguenti: « o a causa di inoculazione volon-
anti SARS-CoV-2, basato sull’ingegnerizza-        taria di vaccini anti SARS-CoV-2 ».
zione in vivo delle vescicole extracellulari,
                                                  2.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.
ideato e caratterizzato presso l’Istituto su-
periore di sanità, è autorizzata la spesa di
200 milioni di euro per l’anno 2022.                  Relatrice       Governo
   2. All’onere derivante dall’attuazione delle
disposizioni del presente articolo, valutati
in 200 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.                            * * *
2.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.
                                                     Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
    Relatrice       Governo
                                                                    Art. 2-bis.

                                                      1. Chiunque abbia riportato a causa di
                                                  inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2
                                                  lesioni o infermità, dalle quali sia derivata
                   * * *                          una menomazione permanente della inte-
                                                  grità psico-fisica, comprovata secondo
                                                  quanto disposto dal comma 4, ha diritto a
   Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:     un indennizzo da parte dello Stato, stabi-
                                                  lito secondo quanto disposto dal comma 2.
                 Art. 2-bis.                      L’indennizzo è riconosciuto anche nei casi
                                                  in cui l’inoculazione del predetto vaccino è
   1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25     somministrata per tutelare la salute perso-
febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « au-      nale e degli altri dal pericolo di contagio da
torità sanitaria italiana, » sono aggiunte le     virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o
seguenti: « o a causa di inoculazione volon-      per incarico del proprio ufficio o per poter
taria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-      accedere ad uno Stato estero o per avere
CoV-2 ».                                          accesso ai servizi e alle attività disposte
                                                  dall’articolo 3, comma 1. Qualora a causa
2.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.                   delle predette vaccinazioni sia derivata la
                                                  morte, comprovata secondo quanto dispo-
    Relatrice       Governo                       sto dal comma 4, l’avente diritto può optare
                                                  tra un assegno reversibile e un assegno una
                                                  tantum secondo quanto disposto dal comma
                                                  2. Ai fini del presente articolo, sono con-
                                                  siderati aventi diritto nell’ordine i seguenti
                                                  soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fra-
                   * * *                          telli minorenni, i fratelli maggiorenni ina-
                                                  bili al lavoro. I benefici di cui al presente
                                                  comma spettano anche nel caso in cui il
   Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:     reddito del la persona deceduta non rap-
                                                  presenti l’unico sostentamento della fami-
                 Art. 2-bis.                      glia. Qualora la persona sia deceduta in età
                                                  minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a
   1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25     chi esercita la potestà parentale.
febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « au-          2. L’indennizzo di cui al comma 1 con-
torità sanitaria italiana, » sono aggiunte le     siste in un assegno, reversibile per quindici
— 20      —

anni, cumulabile con ogni altro emolu-           Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato
mento a qualsiasi titolo percepito e rivalu-     entro trenta giorni dalla notifica o dalla
tato annualmente sulla base del tasso di         piena conoscenza del giudizio stesso. Entro
inflazione programmato. Le modalità di           tre mesi dalla presentazione del ricorso, il
calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’asse-   Ministro della salute, sentito l’ufficio medico-
gno una tantum di cui al comma 1, nonché         legale, decide sul ricorso stesso con atto che
le modalità di attuazione del presente           è comunicato al ricorrente entro trenta
comma, sono stabilite secondo quanto di-         giorni. È facoltà del ricorrente esperire
sposto dal comma 6.                              l’azione dinanzi al giudice ordinario com-
    3. Possono beneficiare dell’indennizzo       petente entro un anno dalla comunicazione
di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano     della decisione sul ricorso o, in difetto,
richiesta alla ASL competente tramite ap-        dalla scadenza del termine previsto per la
posita domanda ed entro il termine di dieci      comunicazione.
anni dalla vaccinazione. Il termine decorre          6. Nella fase preliminare alla inocula-
dal momento in cui l’avente diritto risulti      zione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cit-
aver avuto conoscenza del danno. La ASL          tadino non è obbligato a sottoscrivere alcun
competente provvede, entro novanta giorni        tipo di documento che autorizzi l’inocula-
dalla data di presentazione della domanda,       zione o che sollevi soggetti terzi da respon-
all’istruttoria delle domande stesse e all’ac-   sabilità civili e penali derivanti dalla som-
quisizione del giudizio sanitario sul nesso      ministrazione del vaccino che comporti le-
causale tra la vaccinazione e la menoma-         sioni, infermità o menomazioni perma-
zione dell’integrità psico-fisica o la morte     nenti della integrità psico-fisica. La
espresso dalla commissione di cui al comma       sottoscrizione del documento di consenso
4 e secondo le modalità disposte dal comma       informato ovvero il consenso e l’autorizza-
6. Le modalità di presentazione delle do-        zione alla inoculazione del vaccino anti
                                                 SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase
mande sono stabilite secondo quando di-
                                                 preliminare alla somministrazione non
sposto dal comma 6.
                                                 escludono il diritto all’indennizzo di cui al
    4. L’indennizzo di cui al comma 1 è
                                                 comma 1.
concesso subordinatamente all’accertamento
                                                     7. Il Ministro dell’economia e delle fi-
del nesso causale tra la vaccinazione e la
                                                 nanze, di concerto con il Ministro della
menomazione dell’integrità psico-fisica o la
                                                 salute e con il Ministro del lavoro e delle
morte ed è espresso dalla commissione
                                                 politiche sociali, con uno o più decreti e
medico-ospedaliera di cui all’articolo 165
                                                 regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla
del testo unico approvato con decreto del
                                                 data di entrata in vigore della presente
Presidente della Repubblica 29 dicembre
                                                 legge, le necessarie modalità e condizioni
1973, n. 1092. La commissione medico-
                                                 per l’attuazione del presente articolo.
ospedaliera redige un verbale degli accer-
tamenti eseguiti e formula il giudizio dia-      2.05. Gemmato, Bellucci.
gnostico sulle infermità e sulle lesioni ri-
scontrate. La commissione medico-ospeda-             Relatrice       Governo
liera esprime il proprio parere sul nesso
causale tra le infermità o le lesioni e la
vaccinazione. Nel verbale è espresso il giu-
dizio di classificazione delle lesioni e delle
infermità secondo la tabella A annessa al                           * * *
testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
                                                    Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
n. 915, come sostituita dalla tabella A al-
legata al decreto del Presidente della Re-                         Art. 2-bis.
pubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
    5. Avverso il giudizio della commissione        1. Chiunque, abbia riportato a causa di
di cui al comma 4, è ammesso ricorso al          inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2
— 21      —

lesioni o infermità, dalle quali sia derivata       quisizione del giudizio sanitario sul nesso
una menomazione permanente della inte-              causale tra la vaccinazione e la menoma-
grità psico-fisica, comprovata secondo              zione dell’integrità psico-fisica o la morte
quanto disposto dal comma 4, ha diritto a           espresso dalla commissione di cui al comma
un indennizzo da parte dello Stato, stabi-          4 e secondo le modalità disposte dal comma
lito secondo quanto disposto dal comma 2.           6. Le modalità di presentazione delle do-
L’indennizzo è riconosciuto anche nei casi          mande sono stabilite secondo quando di-
in cui l’inoculazione del predetto vaccino è        sposto dal comma 6.
somministrata per tutelare la salute perso-             4. L’indennizzo di cui al comma 1 è
nale e degli altri dal pericolo di contagio da      concesso subordinatamente alla valuta-
virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o           zione delle domande presentate di cui al
per incarico del proprio ufficio o per poter        comma 3 e al conseguente accertamento
accedere a uno Stato estero o per avere             del nesso causale tra la vaccinazione e la
accesso ai servizi e alle attività disposte         menomazione dell’integrità psico-fisica o la
dall’articolo 3, comma 1. Qualora a causa           morte espresso da una commissione di va-
delle predette vaccinazioni sia derivata la         lutazione istituita presso il Ministero della
morte, comprovata secondo quanto dispo-             salute. A tale fine, la Commissione può
sto dal comma 4, l’avente diritto può optare        chiedere l’integrazione della documenta-
tra un assegno reversibile e un assegno una         zione presentata e disporre le verifiche che
tantum secondo quanto disposto dal comma            ritenga necessarie. Al termine della valu-
2. Ai fini del presente articolo, sono con-         tazione, la Commissione trasmette alla ASL
siderati aventi diritto nell’ordine i seguenti      competente di cui al comma 3 il giudizio
soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fra-   sanitario espresso. La Commissione è no-
telli minorenni, i fratelli maggiorenni ina-        minata con decreto del Ministro della sa-
bili al lavoro. I benefici di cui al presente       lute, di concerto con il Ministro dell’eco-
                                                    nomia e delle finanze e con il Ministro del
comma spettano anche nel caso in cui il
                                                    lavoro e delle politiche sociali. La Commis-
reddito del la persona deceduta non rap-
                                                    sione è composta da professionisti sanitari
presenti l’unico sostentamento della fami-
                                                    specializzati nominati dal Ministro della
glia. Qualora la persona sia deceduta in età
                                                    salute di concerto con il Ministro del lavoro
minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a
                                                    e delle politiche sociali. Sono, altresì, mem-
chi esercita la potestà parentale.
                                                    bri della Commissione:
    2. L’indennizzo di cui al comma 1 con-
siste in un assegno, reversibile per quindici            a) un rappresentante del Ministero
anni, cumulabile con ogni altro emolu-              della salute, che la presiede;
mento a qualsiasi titolo percepito e rivalu-
                                                          b) un rappresentante del Ministero
tato annualmente sulla base del tasso di
                                                    dell’economia e delle finanze e un rappre-
inflazione programmato. Le modalità di
                                                    sentante del Ministero del lavoro e delle
calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’asse-
                                                    politiche sociali;
gno una tantum di cui al comma 1, nonché
le modalità di attuazione del presente                   c) un rappresentante designato del-
comma sono stabilite secondo quanto di-             l’Ordine dei medici e degli odontoiatri;
sposto dal comma 8.
    3. Possono beneficiare dell’indennizzo             5. Per l’attività istruttoria e di accerta-
di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano        mento la Commissione si avvale di perso-
richiesta alla ASL competente tramite ap-           nale messo a disposizione dai Ministeri
posita domanda ed entro il termine di dieci         della salute, dell’economia e delle finanze e
anni dalla vaccinazione. Il termine decorre         del lavoro e delle politiche sociali, nel nu-
dal momento in cui l’avente diritto risulti         mero e con le modalità stabiliti dal rego-
aver avuto conoscenza del danno. La ASL             lamento di attuazione di cui al comma 8. Al
competente provvede, entro novanta giorni           termine di ogni anno di attività, la Com-
dalla data di presentazione della domanda,          missione riferisce ai Ministeri della salute,
all’istruttoria delle domande stesse e all’ac-      dell’economia e delle finanze e del lavoro e
Puoi anche leggere