XII COMMISSIONE PERMANENTE - Regioni.it
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BOZZA NON CORRETTA XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID- 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo). PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
— 1 — b) sopprimere l’articolo 2. ART. 1. 1.48. Trizzino. Sopprimerlo. Relatrice Governo * 1.2. Suriano, Sarli, Ehm. * 1.16. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Fras- sinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro. * 1.27. Raduzzi. * * * Relatrice Governo Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: fino al 15 giugno 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo 2022. 1.7. Sapia. * * * Relatrice Governo Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-quater. ** 1.11. Corda, Sapia. ** 1.30. Raduzzi. * * * ** 1.17. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro. Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: fino al 15 Relatrice Governo giugno 2022 con le seguenti: fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente: a) al medesimo capoverso Art. 4-qua- ter, comma 3, sostituire le parole: del 15 * * * giugno 2022 con le seguenti: del 31 marzo 2022; Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, b) al capoverso Art. 4-quinquies, comma comma 1, sopprimere le parole: e fino al 15 4, sostituire le parole: 15 giugno 2022, ovun- giugno 2022 e sostituire le parole: cinquan- que esse ricorrano, con le seguenti: 31 marzo tesimo anno di età con le seguenti: quinto 2022. anno di età. 1.23. Bellucci, Gemmato, Ferro. Conseguentemente: Relatrice Governo a) al medesimo capoverso Art. 4-qua- ter, comma 3, sostituire le parole: cinquan- tesimo anno di età con le seguenti: quinto anno di età;
— 2 — Al comma 1, capoverso, Art. 4-quater, delle infezioni da Sars-CoV-2, indicati dal comma 1, sostituire le parole: cinquante- Ministero della salute. simo anno di età con le seguenti: diciotte- 1.36. Sportiello, Lorefice. simo anno di età. 1.44. Bologna, Vietina. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 2, ultimo periodo, sostituire le pa- * * * role: fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute con le seguenti: fino al termine di validità delle certificazioni verdi COVID-19 Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto- comma 1, aggiungere, in fine, il seguente legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con periodo: Gli ultra cinquantenni, sui quali modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, ricade l’obbligo di vaccinazione, sono esen- n. 87. tati dalla sottoscrizione del consenso infor- mato di cui all’articolo 1 della legge 22 1.37. Sportiello, Lorefice. dicembre 2017, n. 219. Relatrice Governo 1.5. Vallascas, Sapia. Relatrice Governo * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: * * * 2-bis. Con circolare da emanare nel termine di trenta giorni dalla data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della sa- Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, lute recepisce gli aggiornamenti sugli effetti comma 2, ultimo periodo, sostituire le pa- avversi, accertati o potenziali, indicati dal- role: fino alla prima data utile prevista l’Agenzia europea per i medicinali e pre- sulla base delle circolari del Ministero della vede che il medico di medicina generale salute con le seguenti: fino alla data del- esegua una valutazione clinica per l’accer- l’effettuazione della vaccinazione da ese- tamento dell’effettiva idoneità alla seconda guirsi entro sei mesi dall’accertamento del- dose o successive dosi di richiamo dei sog- l’infezione attraverso test antigenico o mo- getti obbligati che abbiano riportato rea- lecolare e, comunque, entro i termini pre- zioni avverse gravi in seguito alla sommi- visti nell’ambito del Piano strategico nistrazione, anche al di fuori dei casi pre- nazionale dei vaccini per la prevenzione visti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto
— 3 — 2021, ove tempestivamente segnalate al si- Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, stema nazionale di farmacovigilanza. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 1.42. Flati, Emiliozzi, Papiro, Zolezzi, Ter- 3-bis. Al fine di tutelare la salute pub- zoni, Iorio, Bella, Gabriele Lorenzoni. blica, nonché ridurre la circolazione del virus SARS-CoV-2 e lo sviluppo di varianti, chiunque, all’entrata in vigore della legge di Relatrice Governo conversione del presente decreto, non ab- bia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, può richiedere, previa prescrizione rila- sciata del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, la sommini- strazione del vaccino denominato « Nuva- xovid » o qualunque altro autorizzato dal- * * * l’Agenzia italiana del farmaco. 1.49. Trizzino. Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Relatrice Governo 2-bis. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso si disponga di un test anti RBD della proteina Spike relativa al virus Sars-CoV-2 con esito positivo. * * * 1.28. Raduzzi. Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, Relatrice Governo dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono pro- tocolli d’intesa con i medici di medicina generale finalizzati a: a) individuare i soggetti che non hanno * * * ancora provveduto a effettuare la prima dose di vaccino; b) provvedere alla presa in carico di Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, tali soggetti con visite, anche domiciliari; dopo il comma 2, aggiungere il seguente: c) predisporre una scheda informativa 2-bis. Sono esonerati dall’obbligo di cui per ognuno di tali soggetti dalla quale evin- al comma 1 gli ultra cinquantenni a seguito cere la situazione sanitaria individuale e i di guarigione clinica da COVID-19. motivi della mancata vaccinazione. 1.38. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- 1.6. Leda Volpi, Sapia. ciglio. Relatrice Governo Relatrice Governo
— 4 — Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4-quinquies. 1.29. Raduzzi. 3-bis. L’obbligo di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla modifica della Relatrice Governo disciplina del consenso informato introdu- cendo, parallelamente all’obbligo, la respon- sabilità in capo allo Stato in caso di effetti collaterali, reazioni avverse gravi o danni permanenti da vaccinazione anti COVID- * * * 19. Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, 1.10. Corda, Sapia. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Si esentano dalla somministra- zione della vaccinazione e si rilascia certi- Relatrice Governo ficazione verde COVID-19 i soggetti che risultino avere positività anticorpale, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico. La positività anticorpale è rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell’OMS, con marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio così come identificato dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020. La certificazione verde * * * ha validità di almeno dodici mesi per i soggetti con guarigione clinica e di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, ultimi devono rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della dopo il comma 3, aggiungere il seguente: positività anticorpale al test sierologico quan- titativo che avrà un prezzo calmierato. 3-bis. È consentito lo svolgimento del- 1.15. Leda Volpi, Sapia. l’attività lavorativa in modalità agile ai la- voratori che hanno presentato la richiesta Relatrice Governo di vaccinazione e/o l’effettuazione del ciclo primario di vaccino anti COVID-19. 1.39. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- ciglio. * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, Relatrice Governo dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di ap- pello e ogni altra sede luogo di attività degli
— 5 — uffici giudiziari, all’interno dei locali de- dalla data di entrata in vigore della legge di vono essere forniti gratuitamente idonei conversione del predetto decreto. presìdi di sicurezza individuale e garantiti 1.32. Provenza, D’Arrando. un buon livello di qualità dell’aria, me- diante la ventilazione periodica, le decon- taminazioni delle superfici e l’utilizzo di Relatrice Governo sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. * * * 1.24. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro. Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 3, sostituire le parole: rispettivi da- tori di lavoro con le seguenti: soggetti de- Relatrice Governo legati dai datori di lavoro. 1.40. Sportiello. Relatrice Governo * * * Al comma 1, capoverso, Art. 4-quinquies, * * * dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L’estensione di cui al comma 1 Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, non sussiste in caso si disponga di un test comma 4, sopprimere il secondo periodo. anti RBD della proteina Spike relativa al 1.8. Sapia. virus SARS-CoV-2 con esito positivo. 1.31. Raduzzi. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, * * * dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, in possesso della certificazione verde CO- comma 2, aggiungere, in fine, le parole: VID-19 di cui al comma 1 e di essere come aggiornate o integrate, previo parere assenti per congedo di maternità o per del Garante per la protezione dei dati per- malattia, non si applica la sospensione della sonali sulla base delle disposizioni del pre- retribuzione. Resta fermo l’obbligo di es- sente decreto-legge ed entro quindici giorni sere in possesso e di esibire la certifica-
— 6 — zione verde COVID-19 per l’accesso ai luo- role: da euro 600 a euro 1.500 con le ghi di lavoro al termine del periodo di seguenti: da euro 200 a euro 300. malattia o di congedo di maternità. 1.34. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- 1.35. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- ciglio. ciglio. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 5, sostituire le parole: dei lavoratori comma 7, dopo le parole: a mansioni anche con le seguenti: dei soggetti. diverse, aggiungere le seguenti: tenendo conto della volontà espressa da questi e delle 1.41. Sportiello. relative competenze,. 1.3. Sarli, Suriano, Ehm. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, * * * comma 6, ultimo periodo, sostituire le pa- role: da euro 600 a euro 1.500 con le seguenti: da euro 50 a euro 100. Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 1.50. Raduzzi. 4-sexies. * 1.9. Sapia. Relatrice Governo * 1.25. Giovanni Russo, Bellucci, Gem- mato, Ferro. * 1.18. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro. * * * Relatrice Governo Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 6, ultimo periodo, sostituire le pa-
— 7 — Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, rano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 comma 1, alinea, sostituire le parole: in uno con le seguenti: 1° febbraio 2027. con le seguenti: in ciascuno. 1.20. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro. 1.12. Noja, Baldini. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricor- Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, sop- rano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 primere il comma 3. con le seguenti: 1° febbraio 2029. 1.19. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro. 1.21. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * * * * Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricor- Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, rano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 comma 3, primo periodo, sostituire le parole con le seguenti: 1° febbraio 2028. da: per il tramite fino alla fine del periodo 1.22. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro. con le seguenti: con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Relatrice Governo conversione del presente decreto, previo parere favorevole del Garante per la pro- tezione dei dati personali. 1.45. Ferro, Bellucci, Gemmato. * * * Relatrice Governo Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricor-
— 8 — Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, 2. Per l’attuazione del presente articolo, comma 3, sopprimere il secondo periodo. è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un 1.46. Ferro, Bellucci, Gemmato. fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il Relatrice Governo Fondo di cui al presente comma è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le * * * province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ogni anno, in propor- zione al fabbisogno derivante dagli inden- Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, nizzi corrisposti. comma 4, sopprimere le parole: assoluta e 3. Agli oneri derivanti dal presente ar- oggettiva. ticolo, pari a 150 milioni di euro annui a 1.4. Ehm, Suriano, Sarli. decorrere dall’anno 2022, si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stan- ziamento del fondo per il reddito di citta- Relatrice Governo dinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell’econo- mia e delle finanze è autorizzato, con pro- pri decreti, a modificare i criteri di accesso * * * e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-se- ogni caso il rispetto del nuovo limite di xies, aggiungere il seguente: spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di « Art. 4-septies. bilancio. ». (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati 1.47. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, da vaccinazioni per la prevenzione delle in- Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Za- fezioni da SARS-CoV-2 e da vaccinazioni nella. eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie) Relatrice Governo 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’indennizzo e gli altri benefici di cui alla presente legge spettano anche a coloro che abbiano riportato le- * * * sioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della inte- Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: grità psico-fisica, a causa di vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS- 1-bis. Al personale di cui all’articolo CoV-2 ovvero a causa di altre vaccinazioni 4-ter, comma 1, lettere b) e d), del decreto- eseguite su raccomandazione delle autorità legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con sanitarie per la più ampia copertura della modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, popolazione, per la tutela della salute col- n. 76, che abbia subito, in seguito all’ob- lettiva.”. bligo di somministrazione del vaccino per
— 9 — la prevenzione dell’infezione da SARS- con età inferiore a cinquanta anni, resi- CoV-2, reazioni avverse gravi che hanno denti nelle isole. determinato menomazioni dell’integrità per- sonale, sono riconosciuti i benefici previsti 1.1. Sarli, Suriano, Ehm. dalla legislazione vigente per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. 1-ter. Agli oneri derivanti dal comma Relatrice Governo 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1.33. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- * * * ciglio. Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: Relatrice Governo Art. 1-bis. (Dispositivi di protezione delle vie respira- torie a prezzo calmierato) 1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, articolo 4, dopo il comma 2, sono * * * inseriti i seguenti: 2-bis. Al fine di dare seguito all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, di cui al comma 2, il prezzo dei Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: predetti dispositivi è fissato a 0,50 cente- simi di euro. Le farmacie, le parafarmacie 1-bis. All’articolo 9-quater, del decreto- e le altre attività commerciali che vendono legge n. 52 del 2021, convertito, con modi- il dispositivo ad un prezzo superiore, sono ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, soggette ad una sanzione amministrativa dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: pecuniaria di euro 1.000. 2-ter. Le entrate derivanti dal comma 2-bis. È consentito, fino alla cessazione 2-bis sono periodicamente versate ad ap- dello stato di emergenza epidemiologica da posito capitolo dell’entrata del bilancio dello COVID-19, a tutti i cittadini con età infe- Stato, per essere riassegnate al Fondo emer- riore a cinquanta anni e residenti nelle genze nazionali di cui all’articolo 44 del isole, di utilizzare il trasporto pubblico o decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per privato per recarsi, per motivi di lavoro o il successivo trasferimento alla contabilità di studio verso la terraferma utilizzando le speciale di cui all’articolo 122, comma 9, certificazioni verdi COVID-19 di base, at- del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, testante almeno l’avvenuta effettuazione di convertito, con modificazioni, dalla legge test antigenico rapido o molecolare. 24 aprile 2020, n. 27. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-quater. Agli oneri derivanti dalla pre- precedente è finalizzata ad assicurare il sente disposizione si compensa, per la quota rispetto del principio di continuità territo- parte occorrente, mediante utilizzo dei pro- riale e il diritto alla mobilità per i cittadini, venti delle aste delle quote di emissione di
— 10 — CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legi- Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: slativo 9 giugno 2020, n. 47. Art. 1-bis. 1.02. Colletti, Sapia. (Disposizioni per malattia da postumi dalla somministrazione del vaccino COVID-19) Relatrice Governo 1. All’assenza dal lavoro per malattia del personale che svolge un’attività lavora- tiva a tempo indeterminato e a tempo de- terminato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle * * * giornate immediatamente successive alla somministrazione della vaccinazione con- tro il COVID-19, dovute al verificarsi di Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: eventi avversi purché certificati dal medico di famiglia che ne attesti la correlazione Art. 1-bis. con la somministrazione della dose vacci- nale contro il COVID-19, non si applica la (Disposizioni per malattia da postumi dalla decurtazione di cui all’articolo 71, comma somministrazione del vaccino COVID-19) 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 1. All’assenza dal lavoro per malattia agosto 2008, n. 133. del personale che svolge un’attività lavora- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel tiva a tempo indeterminato e a tempo de- limite massimo di spesa di 250 mila euro, terminato nella pubblica amministrazione per l’anno 2022, si provvede mediante cor- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del de- rispondente riduzione del fondo di cui al- creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 tre giorni successivi alla somministrazione novembre 2004, n. 282, convertito, con mo- della vaccinazione contro il COVID-19, do- dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, vute al verificarsi di eventi avversi purché n. 307. certificati dal medico di famiglia, non si 1.03. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- applica la decurtazione di cui all’articolo ciglio. 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, Relatrice Governo dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di spesa di 260 mila euro, per l’anno 2022, si provvede mediante cor- rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge * * * 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 1.013. Raduzzi. Art. 1-bis. (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela Relatrice Governo contro il rischio di contagio da COVID-19 e responsabilità penale) 1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile
— 11 — 2020, n. 23, convertito, con modificazioni finisce, d’intesa con il Ministro della salute, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché un protocollo d’intesa con gli esercizi com- l’adozione delle regole cautelari di contra- merciali di cui all’articolo 5 del decreto- sto alla diffusione del contagio da SARS- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con CoV-2 e delle disposizioni specifiche in modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, tema di prevenzione del rischio contagio da n. 248, con l’obiettivo di assicurare dal 1° COVID-19 secondo gli standard previsti dalla febbraio al 31 marzo 2022 la somministra- normativa in tema di sicurezza e igiene sul zione di test antigenici rapidi per la rile- lavoro nonché l’obbligo di verifica in capo al datore di lavoro del possesso della cer- vazione di antigene SARS-CoV-2, di cui tificazione COVID-19 dei dipendenti nei all’articolo 9, comma 1, lettera d), del de- luoghi di lavoro, i datori di lavoro pubblici creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver- e privati sono esonerati da una eventuale tito, con modificazioni, dalla legge 17 giu- responsabilità penale derivante dalle con- gno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il pro- seguenze dirette della condotta del dipen- tocollo definisce le opportune misure per dente che fraudolentemente accede nel luogo garantire la sicurezza degli assistiti, gli di lavoro facendo uso di una certificazione aspetti relativi ai requisiti minimi struttu- verde COVID-19 falsa. rali dei locali e le modalità telematiche 1.04. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati ciglio. relativi alla somministrazione di test anti- genici rapidi per la rilevazione di antigene Relatrice Governo SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età * * * compresa tra i 12 e i 18 anni. 1.ter.2. Gli esercizi commerciali di cui Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Art. 1-bis. legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenuti ad assicurare, dal 1° gennaio al 31 (Misure per la somministrazione di test an- marzo 2022, la somministrazione di test tigenici rapidi anti SARS-CoV-2 nelle para- antigenici rapidi per la rilevazione di an- farmacie) tigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, 1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 luglio 2021, n. 105, convertito, con modi- aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi- ficazioni, dalla legge 16 settembre 2021, cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, n. 126, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i secondo le modalità e i prezzi previsti nel seguenti: protocollo d’intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione 1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di di cui al presente comma, si applica la rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei sanzione amministrativa del pagamento di confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e dell’emergenza epidemiologica in atto, in il Prefetto territorialmente competente, te- via sperimentale, il Commissario straordi- nendo conto delle esigenze di continuità nario per l’attuazione e il coordinamento del servizio di assistenza sanitaria, può delle misure di contenimento e contrasto disporre la chiusura dell’attività per una dell’emergenza epidemiologica COVID-19 de- durata non superiore a cinque giorni.
— 12 — 2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre tire » dello stato di previsione del Ministero 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, dell’economia e delle finanze per l’anno sono apportate le seguenti modificazioni: 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del- a) dopo le parole: « nelle farmacie l’istruzione, quanto a 60 milioni di euro per aperte al pubblico » sono inserite le se- l’anno 2022 mediante corrispondente ridu- guenti: « e, dal 1° febbraio 2022 fino al 31 zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma marzo 2022, negli esercizi commerciali di 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 1.06. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 »; ciglio. b) dopo le parole: « le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie » Relatrice Governo sono inserite le seguenti: « e dei suddetti esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ». 1.05. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- * * * ciglio. Relatrice Governo Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo * * * 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono pro- rogate fino alla data del 31 marzo 2022. Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 1.08. Pallini. Art. 1-bis. Relatrice Governo (Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 1. All’articolo 26, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, * * * n. 27, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « Fino al 31 Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: marzo 2022 ». 2. All’onere derivante dal comma 1, nel Art. 1-bis. limite massimo di spesa pari a 360 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto (Disposizioni di proroga in materia di lavo- a 300 milioni di euro per l’anno 2022 ratori fragili) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo 1. La disposizione dell’articolo 26, comma speciale di parte corrente iscritto, ai fini 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del bilancio triennale 2021-2023, nell’am- convertito, con modificazioni, dalla legge bito del Programma « Fondi di riserva e 24 aprile 2020, n. 27, si applica nel periodo speciali » della Missione « Fondi da ripar- dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
— 13 — 2. Al fine di garantire la sostituzione del modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, personale docente, educativo, amministra- n. 126. tivo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 2. Per le finalità di cui al comma 1, per scolastiche che usufruisce dei benefici di i lavoratori che rientrano nel primo sca- cui al comma 1, è autorizzata la spesa di glione di reddito, fino a 15.000 mila euro, 195,15 milioni di euro per l’anno 2022. di cui l’articolo 11, comma 1, lettera a), del 3. All’onere derivante dai commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 pari complessivamente a 450 milioni di dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo euro, si provvede quanto a 350 milioni di calmierato pari a 4 euro. Per i lavoratori euro per l’anno 2022 mediante corrispon- che rientrano nel secondo scaglione di red- dente riduzione delle proiezioni dello stan- dito, oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, ziamento del fondo speciale di parte cor- di cui l’articolo 11, comma 1, lettera b), del rente iscritto, ai fini del bilancio triennale decreto del Presidente della Repubblica 22 2021-2023, nell’ambito del Programma dicembre 1986, n. 917, è applicato un prezzo « Fondi di riserva e speciali » della Missione calmierato pari a 8 euro. « Fondi da ripartire » dello stato di previ- 3. Al fine di ottenere la riduzione di sione del Ministero dell’economia e delle prezzo di cui al comma 2, i soggetti inte- finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial- ressati presentano, esclusivamente in via mente utilizzando l’accantonamento rela- telematica, una istanza all’Agenzia delle tivo al Ministero dell’istruzione, quanto a entrate con l’allegazione della dichiara- 50 milioni di euro per l’anno 2022 me- zione dei redditi relativa al periodo di diante corrispondente riduzione del Fondo imposta precedente all’entrata in vigore di cui all’articolo 1, comma 200, della legge della presente disposizione nonché copia 23 dicembre 2014, n. 190. del contratto di lavoro in essere. 1.07. Segneri. 4. Le modalità di presentazione dell’i- stanza, il suo contenuto informativo, i ter- Relatrice Governo mini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono de- finiti con provvedimento del direttore del- l’Agenzia delle entrate da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in * * * vigore della legge di conversione del pre- sente decreto. 5. Dal 15 febbraio 2022 fino all’adozione Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: del provvedimento di cui al comma 4, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto Art. 1-bis. un contributo pari alla metà della spesa (Disposizioni per la somministrazione di test sostenuta per l’effettuazione dei test anti- antigenici rapidi) genici rapidi, per il tramite del Sistema tessera sanitaria. 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di 6. Al fine di contribuire al contenimento cessazione dello stato di emergenza, la som- dei costi dei test antigenici rapidi di cui al ministrazione dei test antigenici rapidi per presente articolo, è autorizzata a favore del la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ne- commissario straordinario di cui al comma cessari al fine di svolgere l’attività lavora- 1, la spesa di 25 milioni di euro per l’anno tiva in ambito pubblico e privato, è effet- 2022, a valere sulle risorse di cui all’arti- tuata sulla base dell’applicazione di un colo 34, comma 1, del decreto-legge 25 costo maggiormente contenuto rispetto al maggio 2021, n. 73, convertito, con modi- prezzo previsto dal Protocollo d’intesa, di ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cui all’articolo 5, comma 1 del decreto- che sono, per il medesimo anno, corrispon- legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con dentemente incrementate. Il Commissario
— 14 — straordinario provvede al trasferimento delle per l’effettuazione dei test antigenici rapidi, predette risorse alle regioni e alle province per il tramite del Sistema tessera sanitaria. autonome di Trento e Bolzano sulla base 4. Le modalità applicative del comma 1, dei dati disponibili sul Sistema tessera sa- la richiesta del rimborso e ogni altro ele- nitaria. Al relativo onere, pari a 25 milioni mento necessario all’attuazione delle dispo- di euro per l’anno 2021, si provvede me- sizioni del presente articolo sono definiti diante corrispondente riduzione del fondo con provvedimento del Direttore dell’Agen- di cui all’articolo 1, comma 200, della legge zia delle entrate da adottare entro 15 giorni 23 dicembre 2014, n. 190. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1.09. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- 5. Al fine di contribuire al contenimento ciglio. dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Relatrice Governo commissario straordinario di cui al comma 2, la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui all’arti- colo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispon- * * * dentemente incrementate. Il commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul Sistema tessera sa- Art. 1-bis. nitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede me- 1. Fino al 31 marzo 2022, termine di diante corrispondente riduzione del fondo cessazione dello stato di emergenza, la som- di cui all’articolo 1, comma 200, della legge ministrazione dei test antigenici rapidi per 23 dicembre 2014, n. 190. la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ne- cessari al fine di svolgere l’attività lavora- 1.014. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- tiva in ambito pubblico e privato, per i ciglio. lavoratori appartenenti ad un nucleo fami- liare con reddito annuo complessivo non Relatrice Governo superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell’applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro ri- spetto al prezzo previsto dal Protocollo d’intesa, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con- * * * vertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario straordinario per l’attuazione Art. 1-bis. e il coordinamento delle misure di conte- nimento e contrasto dell’emergenza epide- (Prevenzione del rischio biologico nelle at- miologica COVID-19 provvedono all’aggior- tività di dirigenza medico-sanitaria, veteri- namento del protocollo d’intesa. naria e delle professioni sanitarie) 3. Dal 15 febbraio 2022 fino alla data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori 1. Al fine di prevenire il rischio di di cui al comma 2, è riconosciuto un con- esposizione ad agenti biologici nello svol- tributo pari alla metà della spesa sostenuta gimento di attività sanitarie, in ragione del
— 15 — perdurare dell’emergenza dovuta alla situa- della previdenza sociale può adottare trat- zione epidemiologica conseguente alla dif- tamenti automatizzati di dati personali an- fusione pandemica del virus SARS-CoV-2, che appartenenti alle particolari categorie al personale dirigente medico, sanitario, di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) veterinario e ai professionisti sanitari, di 2016/679 del Parlamento europeo e del cui all’articolo 7 del CCNQ sulla definizione Consiglio, del 27 aprile 2016, nel rispetto dei comparti di contrattazione collettiva delle prescrizioni di cui al presente arti- del 13 luglio 2016, in cui è presente una colo. esposizione a rischio biologico identifica- 2. Per le finalità di cui al comma 1, bile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 l’Istituto si avvale di elaborazioni statisti- dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 che su base campionaria secondo criteri aprile 2008 n. 81, è riconosciuta una in- previamente individuati con proprio prov- dennità da rischio biologico, corrisposta a vedimento, a garanzia dei diritti delle li- partire dal 1° gennaio 2022, per ogni gior- bertà fondamentali dei soggetti interessati, nata di effettivo servizio prestato, nella sentito il Garante della protezione dei dati, misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed il quale si pronuncia entro sessanta giorni euro 10,26, sulla base dell’appartenenza ad dalla sua adozione. uno dei suddetti gruppi, nonché dell’indi- 3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, viduazione dei dirigenti e l’attribuzione a n. 196, sono apportate le seguenti modifi- questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 cazioni: e 4, di cui al comma 1 dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ef- a) all’articolo 2-sexies, comma 2, let- fettuata annualmente dal medico compe- tera l), dopo la parola: « ispettive » sono tente. aggiunte le seguenti: « comprese quelle re- 2. Agli oneri derivanti dal presente ar- lative alla verifica ed al controllo della ticolo, valutati in 230 milioni annui, a de- sussistenza del diritto a prestazioni previ- correre dal 2022, si provvede mediante denziali o assistenziali ed al rispetto degli corrispondente riduzione del Fondo per obblighi contributivi di legge in capo ai esigenze indifferibili di cui di cui all’arti- soggetti che ne sono tenuti »; colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre b) all’articolo 2-undecies, comma 1, 2014, n. 190, e successive modificazioni. dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: 1.010. Bologna. « f-ter) agli interessi tutelati in mate- ria previdenziale ed assistenziale e allo Relatrice Governo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’erogazione di prestazioni pre- videnziali ed assistenziali indebite ed all’e- vasione degli obblighi contributivi »; c) all’articolo 2-undecies, comma 3, le * * * parole: « e), f) e f-bis) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f), f-bis) Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: e f-ter) ». Art. 1-bis. 1.011. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla. (Misure in materia di prestazioni di malat- tia) Relatrice Governo 1. Nell’ambito delle azioni di preven- zione e contrasto all’erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavora- tori pubblici e privati, l’Istituto nazionale
— 16 — Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) Art. 1-bis. 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati convertito, con modificazioni, dalla legge da complicanze irreversibili da vaccinazioni) 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati. 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i 2.2. Sarli, Suriano, Ehm. soggetti che, a causa delle vaccinazioni in- dicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, Relatrice Governo convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’inte- grità psico-fisica. 1.012. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gem- * * * mato, Ferro. Al comma 1, sopprimere la lettera a). Relatrice Governo 2.4. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gem- mato, Ferro. Relatrice Governo * * * ART. 2. * * * Sopprimerlo. Al comma 1, lettera a), aggiungere, in * 2.1. Ehm, Sarli, Suriano. fine, le parole: , nonché al personale dei * 2.3. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Fras- Corpi forestali delle regioni a statuto spe- sinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, ciale. Caretta, Ciaburro. 2.8. Alaimo. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * * * * Sostituirlo con il seguente: Al comma 1, lettera b), numero 1), ag- giungere, in fine, le seguenti parole: , fatta Art. 2. eccezione per il personale in servizio legit- (Abrogazione degli articoli 4, 4-bis e 4-ter timamente assente dal lavoro per qualsiasi del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con- causa.
— 17 — Conseguentemente, al medesimo comma adempiuto all’obbligo vaccinale, riacqui- 1, lettera c), dopo le parole: al comma 3 stano il diritto di svolgere l’attività lavora- aggiungere le seguenti: dopo il sesto pe- tiva. La ripresa dell’attività lavorativa sarà riodo, sono aggiunti i seguenti: « Per il comunque disposta dal giorno successivo periodo di sospensione, è, comunque, rico- alla conclusione del periodo di supplenza nosciuto un assegno alimentare in misura attribuito. ». pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il 2.10. Stumpo. tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. » e, all’ultimo pe- riodo,. Relatrice Governo 2.9. Prisco, Bellucci, Gemmato, Ferro. Relatrice Governo * * * * * * Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al Al comma 1, lettera c), sostituire le pa- comma 3 aggiungere le seguenti: , il sesto role: il 15 giugno 2022 con le seguenti: il 31 periodo è sostituito dal seguente: « La so- marzo 2022. spensione è efficace non oltre il termine di 2.6. Bellucci, Gemmato, Ferro. sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 e viene revocata in caso di comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento Relatrice Governo del ciclo vaccinale primario o della som- ministrazione della dose di richiamo op- pure, salvo diverse disposizioni di legge, dell’avvenuta guarigione da infezione da COVID-19 contratta successivamente alla sospensione e comunque fino alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i dieci giorni » e, all’ultimo * * * periodo,. Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun- c-bis) il comma 4 è sostituito dal se- gere la seguente: guente: c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il « 4. I dirigenti scolastici e i responsabili seguente: delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del perso- « 3-bis. All’impiegato sospeso è concesso nale sospeso mediante l’attribuzione di con- un assegno alimentare in misura non su- tratti a tempo determinato per un periodo periore alla metà dello stipendio, oltre agli massimo di 10 giorni rinnovabili fino al assegni per carichi di famiglia in base a momento in cui i soggetti sostituiti, avendo quanto stabilito dall’articolo 82 del decreto
— 18 — del Presidente della Repubblica 10 gennaio il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 e 1957, n. 3 ». le modalità di attuazione. ». 2.11. Suriano, Sarli, Ehm. 2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro. Relatrice Governo Relatrice Governo * * * * * * Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. Al comma 1, sopprimere la lettera d). (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa 2.5. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro. della vaccinazione anti SARS-CoV2) 1. Chiunque abbia riportato lesioni o Relatrice Governo infermità, da cui sia derivata una meno- mazione permanente della integrità psico- fisica, a causa della vaccinazione anti SARS- CoV-2 ha diritto a un indennizzo alle con- dizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. * 2.01. Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Lepri. * * * * 2.08. Invidia, Serritella, Segneri, Martin- ciglio. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: Relatrice Governo 1-bis. Dopo l’articolo 4-ter del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente: * * * « Art. 4-ter.1. (Estensione dell’obbligo vaccinale ai soggetti Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: richiedenti asilo) Art. 2-bis. 1. L’obbligo vaccinale previsto dall’arti- (Disposizioni in materia di finanziamento colo 4, comma 1, si applica altresì ai ri- per la ricerca e lo sviluppo del vaccino chiedenti asilo ai sensi dell’articolo 6 del CD8+ T anti SARS-CoV-2) decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2. Con decreto del Ministero dell’interno 1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle sono individuati i soggetti tenuti a garantire fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente
— 19 — messa in commercio del vaccino CD8+ T seguenti: « o a causa di inoculazione volon- anti SARS-CoV-2, basato sull’ingegnerizza- taria di vaccini anti SARS-CoV-2 ». zione in vivo delle vescicole extracellulari, 2.04. Gemmato, Bellucci, Ferro. ideato e caratterizzato presso l’Istituto su- periore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2022. Relatrice Governo 2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu- zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. * * * 2.02. Gemmato, Bellucci, Ferro. Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: Relatrice Governo Art. 2-bis. 1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata * * * una menomazione permanente della inte- grità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: un indennizzo da parte dello Stato, stabi- lito secondo quanto disposto dal comma 2. Art. 2-bis. L’indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l’inoculazione del predetto vaccino è 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25 somministrata per tutelare la salute perso- febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « au- nale e degli altri dal pericolo di contagio da torità sanitaria italiana, » sono aggiunte le virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o seguenti: « o a causa di inoculazione volon- per incarico del proprio ufficio o per poter taria di vaccini antinfluenzali e anti SARS- accedere ad uno Stato estero o per avere CoV-2 ». accesso ai servizi e alle attività disposte dall’articolo 3, comma 1. Qualora a causa 2.03. Gemmato, Bellucci, Ferro. delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto dispo- Relatrice Governo sto dal comma 4, l’avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono con- siderati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fra- * * * telli minorenni, i fratelli maggiorenni ina- bili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: reddito del la persona deceduta non rap- presenti l’unico sostentamento della fami- Art. 2-bis. glia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a 1. All’articolo 1, comma 1, della legge 25 chi esercita la potestà parentale. febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « au- 2. L’indennizzo di cui al comma 1 con- torità sanitaria italiana, » sono aggiunte le siste in un assegno, reversibile per quindici
— 20 — anni, cumulabile con ogni altro emolu- Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato mento a qualsiasi titolo percepito e rivalu- entro trenta giorni dalla notifica o dalla tato annualmente sulla base del tasso di piena conoscenza del giudizio stesso. Entro inflazione programmato. Le modalità di tre mesi dalla presentazione del ricorso, il calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’asse- Ministro della salute, sentito l’ufficio medico- gno una tantum di cui al comma 1, nonché legale, decide sul ricorso stesso con atto che le modalità di attuazione del presente è comunicato al ricorrente entro trenta comma, sono stabilite secondo quanto di- giorni. È facoltà del ricorrente esperire sposto dal comma 6. l’azione dinanzi al giudice ordinario com- 3. Possono beneficiare dell’indennizzo petente entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano della decisione sul ricorso o, in difetto, richiesta alla ASL competente tramite ap- dalla scadenza del termine previsto per la posita domanda ed entro il termine di dieci comunicazione. anni dalla vaccinazione. Il termine decorre 6. Nella fase preliminare alla inocula- dal momento in cui l’avente diritto risulti zione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cit- aver avuto conoscenza del danno. La ASL tadino non è obbligato a sottoscrivere alcun competente provvede, entro novanta giorni tipo di documento che autorizzi l’inocula- dalla data di presentazione della domanda, zione o che sollevi soggetti terzi da respon- all’istruttoria delle domande stesse e all’ac- sabilità civili e penali derivanti dalla som- quisizione del giudizio sanitario sul nesso ministrazione del vaccino che comporti le- causale tra la vaccinazione e la menoma- sioni, infermità o menomazioni perma- zione dell’integrità psico-fisica o la morte nenti della integrità psico-fisica. La espresso dalla commissione di cui al comma sottoscrizione del documento di consenso 4 e secondo le modalità disposte dal comma informato ovvero il consenso e l’autorizza- 6. Le modalità di presentazione delle do- zione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase mande sono stabilite secondo quando di- preliminare alla somministrazione non sposto dal comma 6. escludono il diritto all’indennizzo di cui al 4. L’indennizzo di cui al comma 1 è comma 1. concesso subordinatamente all’accertamento 7. Il Ministro dell’economia e delle fi- del nesso causale tra la vaccinazione e la nanze, di concerto con il Ministro della menomazione dell’integrità psico-fisica o la salute e con il Ministro del lavoro e delle morte ed è espresso dalla commissione politiche sociali, con uno o più decreti e medico-ospedaliera di cui all’articolo 165 regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla del testo unico approvato con decreto del data di entrata in vigore della presente Presidente della Repubblica 29 dicembre legge, le necessarie modalità e condizioni 1973, n. 1092. La commissione medico- per l’attuazione del presente articolo. ospedaliera redige un verbale degli accer- tamenti eseguiti e formula il giudizio dia- 2.05. Gemmato, Bellucci. gnostico sulle infermità e sulle lesioni ri- scontrate. La commissione medico-ospeda- Relatrice Governo liera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giu- dizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al * * * testo unico approvato con decreto del Pre- sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: n. 915, come sostituita dalla tabella A al- legata al decreto del Presidente della Re- Art. 2-bis. pubblica 30 dicembre 1981, n. 834. 5. Avverso il giudizio della commissione 1. Chiunque, abbia riportato a causa di di cui al comma 4, è ammesso ricorso al inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2
— 21 — lesioni o infermità, dalle quali sia derivata quisizione del giudizio sanitario sul nesso una menomazione permanente della inte- causale tra la vaccinazione e la menoma- grità psico-fisica, comprovata secondo zione dell’integrità psico-fisica o la morte quanto disposto dal comma 4, ha diritto a espresso dalla commissione di cui al comma un indennizzo da parte dello Stato, stabi- 4 e secondo le modalità disposte dal comma lito secondo quanto disposto dal comma 2. 6. Le modalità di presentazione delle do- L’indennizzo è riconosciuto anche nei casi mande sono stabilite secondo quando di- in cui l’inoculazione del predetto vaccino è sposto dal comma 6. somministrata per tutelare la salute perso- 4. L’indennizzo di cui al comma 1 è nale e degli altri dal pericolo di contagio da concesso subordinatamente alla valuta- virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o zione delle domande presentate di cui al per incarico del proprio ufficio o per poter comma 3 e al conseguente accertamento accedere a uno Stato estero o per avere del nesso causale tra la vaccinazione e la accesso ai servizi e alle attività disposte menomazione dell’integrità psico-fisica o la dall’articolo 3, comma 1. Qualora a causa morte espresso da una commissione di va- delle predette vaccinazioni sia derivata la lutazione istituita presso il Ministero della morte, comprovata secondo quanto dispo- salute. A tale fine, la Commissione può sto dal comma 4, l’avente diritto può optare chiedere l’integrazione della documenta- tra un assegno reversibile e un assegno una zione presentata e disporre le verifiche che tantum secondo quanto disposto dal comma ritenga necessarie. Al termine della valu- 2. Ai fini del presente articolo, sono con- tazione, la Commissione trasmette alla ASL siderati aventi diritto nell’ordine i seguenti competente di cui al comma 3 il giudizio soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fra- sanitario espresso. La Commissione è no- telli minorenni, i fratelli maggiorenni ina- minata con decreto del Ministro della sa- bili al lavoro. I benefici di cui al presente lute, di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze e con il Ministro del comma spettano anche nel caso in cui il lavoro e delle politiche sociali. La Commis- reddito del la persona deceduta non rap- sione è composta da professionisti sanitari presenti l’unico sostentamento della fami- specializzati nominati dal Ministro della glia. Qualora la persona sia deceduta in età salute di concerto con il Ministro del lavoro minore, l’indennizzo spetta ai genitori o a e delle politiche sociali. Sono, altresì, mem- chi esercita la potestà parentale. bri della Commissione: 2. L’indennizzo di cui al comma 1 con- siste in un assegno, reversibile per quindici a) un rappresentante del Ministero anni, cumulabile con ogni altro emolu- della salute, che la presiede; mento a qualsiasi titolo percepito e rivalu- b) un rappresentante del Ministero tato annualmente sulla base del tasso di dell’economia e delle finanze e un rappre- inflazione programmato. Le modalità di sentante del Ministero del lavoro e delle calcolo, l’entità dell’indennizzo e dell’asse- politiche sociali; gno una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente c) un rappresentante designato del- comma sono stabilite secondo quanto di- l’Ordine dei medici e degli odontoiatri; sposto dal comma 8. 3. Possono beneficiare dell’indennizzo 5. Per l’attività istruttoria e di accerta- di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano mento la Commissione si avvale di perso- richiesta alla ASL competente tramite ap- nale messo a disposizione dai Ministeri posita domanda ed entro il termine di dieci della salute, dell’economia e delle finanze e anni dalla vaccinazione. Il termine decorre del lavoro e delle politiche sociali, nel nu- dal momento in cui l’avente diritto risulti mero e con le modalità stabiliti dal rego- aver avuto conoscenza del danno. La ASL lamento di attuazione di cui al comma 8. Al competente provvede, entro novanta giorni termine di ogni anno di attività, la Com- dalla data di presentazione della domanda, missione riferisce ai Ministeri della salute, all’istruttoria delle domande stesse e all’ac- dell’economia e delle finanze e del lavoro e
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