WEBINAR DECRETO LIQUIDITA' - Fondo di Garanzia MCC Modalità, procedure e suggerimenti utili per la corretta applicazione delle prescrizioni ...
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WEBINAR DECRETO LIQUIDITA’ Fondo di Garanzia MCC Modalità, procedure e suggerimenti utili per la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell’art. 13 del DL 8 aprile 2020 n. 23 Palermo 23 Aprile 2020
Definizioni Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n.662/96 e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese e delle start up attraverso la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di sostituire, in parte o in toto, le garanzie richieste dai finanziatori. In particolare, sugli importi garantiti dal Fondo, non possono essere raccolte ulteriori garanzie reali (ipoteche, pegni, etc.). In nessun caso, il Fondo offre contributi in denaro. La garanzia costituisce per le banche una mitigazione del rischio di credito e pertanto la possibilità di ridurre gli assorbimenti patrimoniali. Pertanto, risulta fondamentale per le imprese utilizzarla per migliorare le variabili di accesso al credito (condizioni contrattuali relative al rapporto di finanziamento: prezzo del credito, durata, importo etc.).
Definizioni
Le Novità del DL Liquidita’ Le garanzie statali sui prestiti bancari sono il perno centrale dell’intervento statale del decreto Liquidità. L’intervento prevede due distinti canali di accesso: - la Sace (parte del polo Cdp), soprattutto per le imprese più grandi - il Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti. Il presente modulo tratta gli strumenti previsti dal FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Le Garanzie L’articolo 13 sostituisce l’articolo 49 del DL “cura Italia” Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: Ø la garanzia e' concessa a titolo gratuito; Ø l'importo massimo garantito per singola impresa e’ non superiore a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; Ø la percentuale di copertura della garanzia diretta e' incrementata, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.
Le Garanzie Ø L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente: Ø 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attivita’; Ø 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; Ø 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
Le Garanzie La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;
Le Garanzie La garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49, pertanto ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario.
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