Vendita di quote di Srl con riserva di proprietà e iscrizione nel Registro Imprese. Commento a Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2019

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Vendita di quote di Srl con riserva di proprietà e iscrizione nel Registro Imprese. Commento a Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2019
Giurisprudenza

La rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2019

Vendita di quote di Srl con riserva di
proprietà e iscrizione nel Registro
Imprese. Commento a Tribunale di
Roma, decreto del 24 aprile 2019
di Valeria Marocchio - dottoressa in giurisprudenza
Federico Colognato - avvocato

Il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2019, ha stabilito che la vendita di quote di
partecipazione in Srl con patto di riservato dominio deve essere iscritta nel Registro Imprese
con l'indicazione del vincolo della riserva di proprietà, posto che essa attribuisce
all'acquirente una posizione giuridica soggettiva che incide immediatamente sugli assetti
organizzativi societari, sia in termini di opponibilità della cessione, sia in termini di esercizio
dei diritti connessi con la titolarità della quota.

Introduzione. Il caso di specie
Il giudice del Registro Imprese del Tribunale di Roma si è pronunciato1 nell’ambito di un procedimento
avverso una cancellazione d’ufficio ex articolo 2191, cod. civ. di 2 atti di cessione di quote iscritti nel
Registro Imprese, avvenute in assenza delle necessarie condizioni legali.
Nel caso concreto, il giudice del Registro Imprese aveva ravvisato la ricorrenza dei requisiti per la
cancellazione dal Registro suddetto dell'iscrizione di 2 atti di cessioni di quote, caratterizzati da
peculiari pattuizioni contrattuali.
Più precisamente, il 22 maggio 2008 era stata eseguita nel Registro Imprese l’iscrizione di una scrittura
privata autenticata con la quale Tizio e Caio, unici soci della Alfa Srl, avevano trasferito le rispettive
quote di partecipazione, a Mevio e Sempronio.
Nel contratto di cessione di quote in questione, le parti avevano stabilito, a garanzia del puntuale
e completo pagamento dei prezzi delle cessioni, che la parte cedente si riservasse la proprietà delle

proprie quote cedute fino all'integrale pagamento del prezzo. Si trattava di una clausola avente il

1
    Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2019.

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contenuto di una c.d. riserva di proprietà che, conformemente all'orientamento della Suprema
Corte2, ben può adattarsi anche a modalità di pagamento diverse da quello rateale, ed essere inclusa

in una vendita che preveda, come nel caso di specie, il pagamento interamente o parzialmente
differito.

Tuttavia, il vincolo della riserva di proprietà non era stato iscritto nel Registro Imprese.

In data 8 aprile 2009, era stata iscritta la dichiarazione resa dall'organo amministrativo della Alfa Srl ai

sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies, D.L. 185/20083, nella quale venivano indicati quali soci della
società in questione Mevio e Sempronio, senza alcun riferimento al patto di riservato dominio e senza

che risultassero precedenti iscrizioni in ordine all'avvenuto pagamento del corrispettivo convenuto da
parte dei nuovi soci indicati.

Successivamente, il 22 gennaio 2013 veniva iscritto nel Registro Imprese l'atto sottoscritto con firma

digitale con il quale Mevio cedeva la propria quota di partecipazione al capitale sociale della Alfa Srl a
un terzo, Filano.
Orbene, come puntualizzato in motivazione al provvedimento emesso, il giudice del Registro Imprese
del Tribunale di Roma ritiene che avanti un simile caso debba procedersi, in primo luogo, alla

integrazione dell'iscrizione del negozio di cessione quote originario, dovendosi dare pubblicità alla

pattuizione relativa alla riserva di proprietà in favore dei venditori.
Infatti, “indipendentemente da ogni considerazione circa la natura giuridica della riserva di proprietà -
condizione sospensiva o condizione risolutiva dell'effetto traslativo della proprietà o garanzia reale a favore
del venditore -, deve ritenersi che la vendita di quote sociali con patto di riservato dominio attribuisca

all'acquirente una posizione giuridica soggettiva (da certa dottrina ritenuta affine a quella dell'usufruttuario)
che incide immediatamente sugli assetti sociali, sia in termini di opponibilità della cessione, sia in termini di

2
  Cfr. per tutte Cassazione n. 6322/2006 “Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo
non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In entrambi i casi l'elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità
della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della
prestazione riguardante il pagamento del prezzo”.
3
  Con l’entrata in vigore dell’articolo 16, comma 12-undecies, D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009 è stato definitivamente eliminato, con
riguardo alle sole Srl e società consortili a responsabilità limitata, l’obbligo di tenuta del libro dei soci previsto dall’articolo 2478, cod. civ..
Conseguentemente all’eliminazione del predetto obbligo, con la stessa legge sono stati significativamente innovati anche gli articoli 2470 e
ss., cod. civ. laddove veniva fatto espresso riferimento al libro dei soci e alle annotazioni che obbligatoriamente gli amministratori erano tenuti
a eseguire sullo stesso libro.
I dati che gli amministratori dovevano trascrivere sul libro dei soci (il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno dei soci, i
versamenti fatti sulle singole partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci) devono, invece, d’ora in poi, in ragione delle predette
innovazioni normative, essere depositati con apposita domanda, soltanto presso il competente Registro Imprese, il quale diventa, quindi,
l’unico detentore di tutti i dati inerenti le partecipazione sociali dei soci delle Srl.
Inoltre, a conferma di questa nuova funzione del Registro Imprese nonché al fine di eliminare inutili duplicazioni e di semplificare gli
adempimenti civilistici e amministrativi posti a carico degli amministratori delle Srl, la L. 2/2009 ha altresì abrogato parte dell’articolo 2478-
bis, cod. civ., eliminando l’obbligo di depositare nel Registro Imprese l’elenco dei soci unitamente al bilancio di esercizio e, per conseguenza,
anche l’obbligo di conferma dell’elenco soci già depositato in sede di deposito del bilancio dell’esercizio precedente.

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esercizio dei diritti connessi con la titolarità della quota, posizione idonea a mutare definitivamente e
automaticamente l'assetto proprietario all'esito dell'avvenuto pagamento, e, in quanto tale deve essere

iscritta nel Registro con l'indicazione del vincolo della riserva”4.
Nel caso concreto, non risultando iscritto nessun atto dal quale emerga l'avvenuto pagamento del

prezzo e il conseguente realizzarsi del definitivo trasferimento della titolarità delle quote,

l'iscrizione della dichiarazione ex articolo 16, comma 12-undecies, D.L. 185/2008 (che riporta per

l'appunto un assetto sociale post cessione data per "definitiva"), deve considerarsi non conforme
alla legge, così come l'iscrizione del successivo atto di trasferimento posto in essere da Mevio in

favore di Filano, non risultando in verità consolidata in capo alla parte venditrice la titolarità delle
quote cedute.

Secondo il giudice del Registro Imprese ricorrono, pertanto, i presupposti per la cancellazione d'ufficio

delle menzionate iscrizioni dell'8 aprile 2009 e del 22 gennaio 2013, previa iscrizione d'ufficio della
cessione quote con riserva di proprietà così come prevista nell'atto di cessione quote originario del 28
aprile 2008.

Il Registro Imprese
Orbene, il provvedimento in commento risulta essere particolarmente significativo in quanto in
esso si riscontra l’esercizio sia del potere di iscrizione d’ufficio nel Registro Imprese (articolo 2190,

cod. civ.), sia di quello di cancellazione d’ufficio dallo stesso Registro Imprese (articolo 2191, cod.

civ.)5.

Per le imprese commerciali6, e più in generale per le imprese a struttura societaria, l’esigenza di ricevere
e, nel contempo, di comunicare informazioni di carattere organizzativo, rilevanti per lo svolgimento

delle relazioni pubbliche e degli affari intercorsi con terzi, è soddisfatta dal sistema di pubblicità legale.

4
  In tal senso, si veda anche Tribunale di Roma, giudice Registro Imprese, decreto 28 gennaio 2018; Tribunale di Roma, giudice Registro
Imprese, decreto 14 marzo 2018, in “Società”, 2018, 12, pag. 1398 e ss.; Tribunale di Milano, giudice Registro Imprese, decreto 17 aprile 2018,
in “Società”, 2018, 12, pag. 1403 ss.. Si veda sul punto anche, E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’Ufficio nel
Registro Imprese”, in Il Quotidiano Giuridico del 24 maggio 2019.
5
  Cfr. sul punto E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”, cit.
6
  Nonché, oggi, anche per le imprese agricole le quali devono essere iscritte nella “sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli
imprenditori”. In questa sezione sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile erano esonerati dall’obbligo di iscrizione suddetto e
per il quali l’iscrizione aveva inizialmente (articolo 8, L. 580/1993), funzione di mera pubblicità notizia. A oggi, come per gli imprenditori
commerciali, l’iscrizione svolge il ruolo di pubblicità legale (articolo 2, D.Lgs. 228/2001). Si veda sul punto amplius G.F. Campobasso, “Diritto
commerciale. Diritto dell’impresa”, Assago, 2013, pag. 48 e pag. 117 e ss..

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Il Registro Imprese è lo strumento di pubblicità delle imprese commerciali non piccole e delle società
commerciali previsto dal codice civile del 19427, per mezzo del quale determinati atti o fatti della vita
dell’impresa, secondo forme e modalità preordinate per legge.
In tal modo, le informazioni legislativamente ritenute rilevanti vengono rese accessibili ai terzi
interessati (c.d. pubblicità notizia) e producono altresì l’effetto di ogni forma di pubblicità legale:
l’opponibilità a chiunque degli atti o dei fatti così resi conoscibili (c.d. conoscibilità legale)8.
L’ufficio del Registro Imprese è istituito in ciascuna Provincia presso le CCIAA (articolo 8, comma 1, L.
580/1993).
La direzione del Registro Imprese è affidata a un Conservatore (Segretario Generale o altro Dirigente
della CCIAA), nominato dalla giunta della CCIAA; e la vigilanza sulla tenuta dello stesso compete a un
giudice a ciò delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia (articolo 8, comma 3,
L.580/1993 e articolo 4, D.P.R. 581/1995).
Il Registro Imprese è attualmente diviso in una sezione ordinaria e in sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per il quali l’iscrizione nel Registro Imprese era
originariamente prevista dal codice civile (e produce gli effetti della pubblicità legale ex articolo 2193,
cod. civ.); categoria che peraltro non coincide puntualmente con quella degli imprenditori commerciali9.
Oltre alla sezione ordinaria sono presenti varie sezioni speciali il cui numero è andato via via crescendo
in base alle previsioni delle legislazione successiva10.
I fatti e gli atti da registrare nel Registro Imprese sono specificati da una serie di norme (ad esempio

articoli 2196, 2197, 2198 e 2220, cod. civ., articolo 18, D.P.R. 581/1995) e sono diversi a seconda della
struttura soggettiva dell’impresa. Sono poi soggette a iscrizione tutte le variazioni di elementi già

7
  Bisognerà attendere il 1993, però, per un puntuale e definitivo riordino delle norme relative alle CCIAA, avvenuto con l'articolo 8, L. 580/1993.
Il sistema di pubblicità degli atti delle imprese delineato, prima, dal codice civile (agli articoli 2188 - 2194) e, poi, dalla legge speciale, è stato
infine perfezionato e attuato soltanto nel 1995, mediante l'emanazione del regolamento attuativo (D.P.R. 581/1995) previsto dal comma 8
del citato articolo 8, L. 580/1993, che è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997.
8
  Si veda sul punto amplius G.F. Campobasso, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, cit. pag. 114 e ss..
9
   Cfr. amplius G.F. Campobasso, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, cit. pag. 121 e ss.. L’iscrizione nella sezione ordinaria ha sempre
funzione di pubblicità legale: serve cioè a rendere non solo conoscibili ai terzi i dati pubblicati ma, a seconda dei casi, ha anche efficacia
dichiarativa, costitutiva, normativa. Di regola, l’iscrizione nella sezione ordinaria ha solo efficacia dichiarativa; i fatti e gli atti iscritti sono
opponibili ai terzi dal momento della loro iscrizione (articolo 2193, secondo 2, cod. civ.). Tuttavia, in alcune ipotesi tassativamente previste,
l’iscrizione produce effetti costitutivi totali (articolo 2332 e 2475, cod. civ., atto costitutivo di società di capitali), o parziali (articolo 2306, cod.
civ., registrazione di delibera di riduzione reale del capitale sociale in una Snc). In altri casi, infine, l’iscrizione ha efficacia normativa ovverosia
è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico (ad esempio, nel caso di mancata registrazione di una Smc, non
opererà il regime di autonomia patrimoniale proprio di tali società, ma a tale Snc c.d. irregolare verrà applicato il regime giuridico – più
sfavorevole – delle società semplici).
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro ha solo funzione di certificazione anagrafica ergo di pubblicità notizia, salve le dovute e citate
eccezioni, quale l’iscrizione degli imprenditori agricoli anche piccoli e dei piccoli imprenditori.
10
    Si ricordano, tra le altre, la sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori, sulla quale v. supra nota 5; la sezione
speciale delle società tra professionisti, istituite dall’articolo 16, D.Lgs. 96/2001. Sulle altre sezioni speciali v. amplius G.F. Campobasso, “Diritto
commerciale. Diritto dell’impresa”, cit. pag. 117e ss..

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iscritti. Non è, invece, consentita l’iscrizione di atti non previsti dalla legge (c.d. principio di tipicità delle
iscrizioni)11.

L'iscrizione dell'atto soggetto a iscrizione obbligatoria è eseguita su domanda sottoscritta
dall'interessato12. Ma se questi non la richiede, l'ufficio del Registro Imprese lo invita a richiederla entro

un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del Registro Imrpese può

ordinarla con decreto13.

In ogni caso, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del Registro Imprese deve controllare che il
fatto o l’atto sia iscrivibile, che la documentazione presentata sia formalmente regolare, nonché

l’esistenza e la veridicità dell’atto o del fatto (c.d. controllo di legalità formale). È punto controverso
se il controllo dell’ufficio del Registro Imprese possa spingersi oltre e investire anche la validità

dell’atto (c.d. controllo sostanziale), permettendo all’ufficio stesso di rilevare eventuali nullità

dell’atto14.
Il giudice del Registro Imprese può intervenire inoltre in caso di rifiuto d'iscrizione da parte del
conservatore, a seguito di ricorso del richiedente l'iscrizione entro 8 giorni dalla comunicazione al
medesimo del rifiuto d'iscrizione 15; nonché, d'ufficio, per disporre la cancellazione dell'iscrizione

avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge 16. Sicché, in definitiva, la vigilanza

del giudice delegato dal Presidente del Tribunale in ordine alla tenuta del Registro Imprese con
riguardo:

− sia alle iscrizioni obbligatorie non richieste dall'interessato (articolo 2190, cod. civ.);
− sia a quelle richieste ma rifiutate dall'ufficio del Registro Imprese (articolo 2189, ultimo comma, cod. civ.);
− sia, infine, a quelle effettuate senza che ricorrano le condizioni richieste (articolo 2191, cod. civ.).
In tutti tali casi, il giudice del Registro Imprese provvede con decreto17.

11
   Cfr. amplius G.F. Campobasso, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, cit. pag. 119.
12
   Articolo 2189, comma 1, cod. civ.. Cfr. sul procedimento di iscrizione amplius G.F. Campobasso, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, cit.
pag. 119 e ss.
13
   Articolo 2190, cod. civ.. Cfr. G.F. Campobasso, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, cit. pag. 119 e ss.; sul punto anche E. E. Bonavera,
“S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”.
14
   Tanto in dottrina (Bocchini, Campobasso, Ferri, Ragusa Maggiore) quanto in giurisprudenza (per tutte si veda Tribunale Taranto, sentenza
del 21 settembre 2009, in Riv. Not., 2009, pag. 1575 e ss.), prevale decisamente la tesi volta a escludere che l’ufficio possa esercitare un
controllo di legalità sostanziale. Cfr. sul punto amplius G.F. Campobasso, “Diritto commerciale. Diritto dell’impresa”, cit pag. 20 specialmente nota
13 ivi ampi riferimenti dottrinali.
Tuttavia, per gli atti societari sottoposti a controllo notarile di legalità formale e sostanziale, l’ufficio del Registro Imprese potrà e dovrà
operare soltanto un controllo di regolarità meramente formale della documentazione presentata (articolo 2330, comma 3, cod. civ. come
introdotto dalla L. 340/2000).
15
   Articolo 2189, ultimo comma, cod. civ..
16
   Articolo 2191, cod. civ..
17
   Cfr. sul punto E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”, cit..

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Contro i decreti del giudice del Registro Imprese emessi a norma degli articoli testé indicati è consentito
agli interessati di ricorrere al Tribunale da cui dipende l'ufficio del Registro Imprese (articolo 2192, cod.
civ.)18, al quale dunque spetta un controllo sovraordinato.
Non vi è dubbio, in ogni caso, che, nel sistema così delineato, il procedimento di cancellazione d'ufficio
costituisce una fase dell'esercizio da parte del giudice del Registro Imprese del potere di vigilanza sulle
iscrizioni o mancate iscrizioni nel Registro Imprese medesimo.
La cancellazione opera d'ufficio, quando l'iscrizione sia avvenuta in mancanza dei presupposti
legali19.
Occorre rilevare a tale riguardo che non vi è differenza alcuna, quanto all'oggetto del potere di controllo,
tra quello spettante al giudice del Registro Imprese al fine della cancellazione/iscrizione d'ufficio e
quello       spettante          invece        al     Conservatore            del      Registro         Imprese         medesimo            in     vista
dell'accettazione/rifiuto delle richieste di iscrizione depositate. In entrambi i casi, infatti, il controllo ha
a oggetto il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione20 (cfr. articolo 2189, comma
2, cod. civ.): è un controllo “in positivo”, inteso cioè come presenza delle stesse, per l'iscrizione da parte
dell'ufficio del Registro Imprese; e “in negativo”, invece, inteso cioè come mancanza di tali condizioni,
per la cancellazione d'ufficio da parte del giudice del Registro Imprese.
In definitiva, da un lato, l'iscrizione presuppone l'accertamento della presenza delle condizioni richieste
dalla legge per l'iscrizione; e, dall'altro lato, la cancellazione d'ufficio la valutazione, invece, da parte
del giudice del Registro Imprese che quelle condizioni, ritenute sussistenti dal conservatore, erano
invece mancanti. Il giudice del Registro Imprese incontra pertanto, in sede di riesame, gli stessi limiti
dell'ufficio del Registro Imprese in fase di controllo anteriore all'iscrizione21.

Il patto di riservato dominio. Brevi cenni
Una particolare tipologia dei contratti di vendita, che ha avuto notevole diffusione soprattutto nel
commercio di beni di consumo22, è la vendita con riserva di proprietà regolata dagli articoli 1523-1526,

18
   Articolo 2192, cod. civ.: “1. Contro il decreto del giudice del Registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro 15 giorni dalla
comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del Registro. 2. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio
nel Registro”.
19
   Cfr. sul punto E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”, cit..
20
   Articolo 2189, comma 2, cod. civ..
21
    La giurisprudenza formatasi in tema definisce come controllo "qualificatorio" il potere-dovere di accertamento circa il concorso delle
condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Cfr. sul punto E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”, cit..
22
    Non vi sono dubbi che l’istituto in esame sia nato prevalentemente per i beni mobili; a fronte del dato letterale, non si può dubitare che
l’istituto riguardi pure i mobili registrati (articolo 1524, cod. civ.). Qualche dubbio potrebbe sorgere con riguardo ai beni immobili, ma la
dottrina nettamente prevalente (Rubino, Romano, Gazzara, Greco-Cottino) propende per la soluzione positiva, perché in mancanza di una
norma proibitiva, prevale il dominio dell’autonomia privata (articolo 1322, cod. civ.). Cfr. sul punto C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli
contratti,” I, Milano, 2014, pag. 149 e ss.., spec. nota 111 ivi riferimenti dottrinali sul punto.

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cod. civ.23 e caratterizzata dal fatto che, mentre la proprietà dell’oggetto alienato resta in capo al
venditore, il godimento è conseguito dal compratore all’atto della stipulazione del contratto e il
pagamento del prezzo è differito.
Questo tipo di vendita, che trova utilizzo principalmente nel pagamento rateale, rappresenta un valido
sistema per consentire alle categorie meno abbienti di utilizzare subito il bene, senza dover attendere
il tempo necessario per disporre di tutto il prezzo.
Quanto alla controversa natura giuridica dell’istituto, si riportano di seguito le principali teorie
scontratesi sul punto24.
Secondo la teoria tradizionale25, seguita altresì da autori recenti26, la vendita con riserva di proprietà
sarebbe un negozio sottoposto alla condizione sospensiva dell’integrale pagamento del prezzo. In
contrario è stato affermato che gli effetti della vendita con riserva di proprietà si verificano
immediatamente, giacché dalla conclusione nasce sia l’obbligo di consegna sia l’obbligo di pagare il
prezzo, anche se in scadenze successive. In tale fattispecie, l’effetto traslativo ha luogo ex nunc e non
ex tunc, come dovrebbe avvenire in forza del principio di retroattività della condizione (articoli 1360 e
1523, cod. civ.).
Una tesi27, particolarmente elaborata, afferma che nella vendita de qua l’acquirente sarebbe titolare di
una proprietà risolubile, con applicazione analogica della disciplina della condizione risolutiva; al
venditore spetterebbe, infatti, esclusivamente un’aspettativa al riacquisto della cosa, come avviene per
l’alienante sotto condizione risolutiva. L’inadempimento del compratore, poi, risolvendo l’efficacia del
trasferimento della cosa venduta (e solo di esso), importerebbe l’estinzione del diritto del compratore
e il riacquisto della proprietà piena da parte del venditore.
Un’altra opinione28 afferma che nella vendita con riserva di proprietà il venditore sarebbe soltanto
titolare di un diritto reale di garanzia, mentre l’acquirente acquista la proprietà fin dal momento della
conclusione del contratto. Tuttavia, la tesi si scontra con l’espressa previsione legislativa e con la
dichiarata funzione dell’istituto che vuole sì garantire il venditore, ma proprio attraverso la
conservazione del diritto di proprietà29.

23
   V. amplius sull’istituto de quo C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli contratti”, cit. pag. 145 ss..
24
   Cfr. C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli contratti”, cit. pag. 146 ss., ivi ulteriori riferimenti dottrinali sul punto.
25
   Così F. Giordano, “Obbligazione delle parti nella vendita con riserva di proprietà”, in Giur. Compl. Cass. civ., 1945, I, pag. 198 e ss..
26
   Si veda P. Rescigno, voce “Condizione (dir. vig.)”, in Enc. Dir., Milano, 1961, vol. VIII, pag. 784 e ss..
27
   Si veda A. C. Pelosi, “La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato”, Milano, 1975, pag. 189 e ss..
28
   Così C. M. Bianca, “La vendita e la permuta”, in Trattato dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1993, pag. 526 e ss..
29
   Parzialmente diversa è l'opinione di chi afferma che, dopo la conclusione del contratto, entrambe le parti dovrebbero considerarsi
proprietarie del bene e, precisamente: il compratore sarebbe proprietario con riserva di pagamento, mentre il venditore sarebbe titolare di un
diritto di proprietà, estremamente ridotto e limitato nel suo contenuto, diritto individuato con il termine “proprietà a garanzia del prezzo”. Così
M. Comporti, “Contributo allo studio del diritto reale”, Milano, 1977, pag. 371 e ss..

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La dottrina prevalente30 e la giurisprudenza di Cassazione31 non dubitano che nella vendita con riserva

di proprietà vi sia un differimento dell’effetto traslativo e, pertanto, medio tempore, il venditore sia

titolare di un diritto di proprietà su bene alienato, ancorché limitato dal concorrente diritto del

compratore.

L’istituto in esame rientrerebbe nelle ipotesi di c.d. vendita obbligatoria, ovverosia di un negozio a

effetti obbligatori immediati e con effetti reali differiti. I primi effetti consistono, da parte del venditore,

nell’anticipato adempimento dell’obbligo di consegna, nell’obbligazione negativa di astenersi da

qualunque attività che ostacoli l’acquisto e, da parte del compratore, nell’assunzione dell'obbligo di

pagare il prezzo, normalmente rateizzato, di custodire la cosa, di sopportarne i rischi in caso di suo

perimento. Gli effetti reali differiti consistono nel trasferimento della proprietà al compratore e ciò si

verifica soltanto con il pagamento dell’ultima rata di prezzo.

Quanto alla posizione giuridica del compratore, la dottrina preferibile32 lo considera titolare di un

autentico diritto reale ancorché sui generis, in quanto lo stesso attribuisce al compratore il potere di

usare la cosa e di detenerla in parte nell’interesse proprio e in parte nell’interesse del venditore.

Questo carattere reale è confermato dall’opponibilità ai terzi della riserva di proprietà (articolo 1524,

comma 1, cod. civ.) e dalla pubblicità, sia pure espressamente limitata a determinati macchinari e mobili

registrati33.

Quanto ai beni immobili, è ammessa la vendita con riserva di proprietà anche per tale tipologia di beni,

nonché la trascrivibilità immeditata della vendita c.d. obbligatoria o a effetti reali differiti34, con

indicazione nella nota di trascrizione - da presentare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari -

dell’esistenza della riserva (per applicazione analogica dell’articolo 2659, ultimo comma, cod. civ.), e,

30
   Cfr. per tutti D. Rubino, “La compravendita”, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1962, pag. 428 e ss..
31
   Si veda per tutte, Cassazione n. 2167/1980 e Cassazione n. 3630/1982.
32
   Cfr. C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli contratti”, cit. pag. 148 e ss..
33
   Si veda articolo 1524, comma 2 e 3, cod. civ.. Relativamente alle cose mobili diverse da quelle ora menzionate, in mancanza di norme
particolari, troverà applicazione la disciplina generale: se, quindi, l’acquirente del compratore con riserva di proprietà è in buona fede e ha
ottenuto il possesso della cosa, il suo acquisto prevale, ex articolo 1153, cod. civ.; negli altri casi, l’acquisto è irrilevante nei confronti del
proprietario venditore con riserva. Cfr. C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli contratti”, cit. pag. 151.
34
   La dottrina prevalente (D. Rubino, U. Natoli, P. Rescigno, G. Mariconda) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.
1637/1971), ritengono che nell’ampia e comprensiva espressione dell’articolo 2643, comma 1, n. 1, cod. civ. (trascrizione di contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili), debbano ritenersi inclusi non soltanto i contratti ed effetti reali immediati, ma anche quelli a
effetti reali differiti, i quali hanno pur sempre a oggetto il trasferimento del diritto di proprietà seppur procrastinato nel tempo.
A ciò si può aggiungere che la legge non richiede espressamente l’effetto reale immediato e tale osservazione è confermata altresì
dall’esistenza dell’articolo 2659, ultimo comma, cod. civ., il quale, nell’elencare i requisiti formali della nota di trascrizione, menziona i contratti
sottoposti a condizione sospensiva o a termine iniziale, vale a dire contratti con effetti reali differiti. Non vi è ragione, perciò, per interpretare
restrittivamente l’articolo 2643, n. 1, cod. civ.; il procedimento di trascrizione, dunque, sarà distinto in 2 tempi: in un primo tempo verrà
trascritta la vendita con la menzione, nella nota, della ragione dell’effetto reale differito (ad esempio esistenza di condizione sospensiva o
patto di riservato dominio), e in un secondo tempo verrà cancellata la suddetta menzione per l’avveramento del fatto c.d. ulteriore (ad esempio
avveramento della condizione o pagamento integrale del prezzo), risultante da dichiarazione, anche unilaterale, del compratore. Si veda
amplius sul punto C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli contratti”, cit. pag. 114 e ss..

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alla intera corresponsione del prezzo, la successiva annotazione della cancellazione della riserva di

proprietà35.

(Segue) Il trasferimento delle quote di Srl con patto di riservato dominio
Nel caso di cessione di quote di partecipazione di Srl36, l’articolo 2470, cod. civ. prevede uno specifico

regime di pubblicità dell'accordo contrattuale, da attuarsi a mezzo dell’iscrizione nel Registro Imprese

competente. La norma suddetta, infatti, puntualizza come il trasferimento delle partecipazioni sociali,

abbia effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento nel

Registro Imprese con le modalità indicate dal comma 2 dell’articolo 2470, cod. civ..
Più precisamente, inter partes il trasferimento della quota di partecipazione in Srl produrrà effetto con

il semplice consenso. Le parti potranno apporre poi al negozio di trasferimento elementi accidentali di

varia natura quali termini, condizioni o patti di riservato dominio37.
Nei confronti della società, invece, l’effetto del trasferimento avrà luogo dal momento dell’iscrizione
dello stesso nel Registro Imprese competente ex articolo 2470, cod. civ.. Di conseguenza, a seguito della
riforma del 200938, il cessionario delle quote acquisterà la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali,

con il deposito per l’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto di cessione quote.

Orbene, come poc’anzi detto, qualora la vendita di quote di Srl sia accompagnata da una riserva di
proprietà, si assisterà a un differimento dell’effetto traslativo e, pertanto, medio tempore, il venditore
sarà titolare di un diritto di proprietà su bene alienato, ancorché limitato dal concorrente diritto del
compratore.

In ossequio alla dottrina e giurisprudenza prevalenti39, l’istituto in esame rientra nelle ipotesi di c.d.
vendita obbligatoria: l'effetto reale del trasferimento della proprietà della quota si verificherà al

pagamento dell’ultima rata del prezzo. Di tale adempimento/mancato adempimento necessariamente
si dovrà dare pubblicità nel competente Registro Imprese.

35
   Cfr. ex articolo 2668, comma 3, cod. civ.. Cfr. C. Cillo, A. D’Amato, G. Tavani, “Dei singoli contratti”, pag. 151 e ss..
36
   Con riguardo alla natura giuridica, il prevalente orientamento dottrinale (Genghini) e giurisprudenziale (per tutte, Cassazione n. 6957/2000,
in Società, 11, 2000, pag. 1331 e ss. con nota di Collia), equipara le quote di Srl, non senza contrasti, a un “bene mobile non materiale”, con un
proprio valore patrimoniale oggettivo, determinato dalla frazione del patrimonio sociale rappresentata. Cfr. sul punto L. Genghini, P. Simonetti,
“Le società di capitali e le cooperative”, II, Trento, 2015, pag. 1017 e ss., note 9 e 10.
37
   Si veda. L. Genghini, P. Simonetti, “Le società di capitali e le cooperative”, cit., pag. 1033 e ss., nota. 67. Cfr. nello stesso senso, anche
orientamento dei Notai del Triveneto, I.L.3, “Natura della disposizione di cui all’articolo 2470, primo comma, cod. civ. e sua derogabilità”,
consultabile al seguente indirizzo web: http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-78-questioni-applicative-conseguenti-
allabolizione-dellobbligo-di-tenuta-del-libro-soci.html#inizio. In giurisprudenza, sempre in tal senso, si veda per tutte Cassazione n.
5407/2014.
38
   Ante riforma, entrata in vigore con l’articolo 16, L. 2/2009, la legittimazione nei confronti della società si aveva con l’iscrizione nel libro soci.
Cfr. L. Genghini, P. Simonetti, “Le società di capitali e le cooperative”, cit. pag. 1035.
39
   Si veda supra note 30 e 31.

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Come puntualizzato dalla Cassazione e, ora, dal giudice del Registro Imprese del Tribunale di

Roma40, il patto di riservato dominio contenuto in un contratto di cessione di quote sociali è un atto

soggetto a iscrizione obbligatoria nel Registro stesso, atteso che esso attribuisce alle parti una

posizione giuridica soggettiva che incide immediatamente sull’assetto organizzativo societario, sia

in termini di opponibilità della cessione, sia in termini di esercizio dei diritti connessi con la

titolarità della quota 41.

Conclusioni
Esercitando il potere di vigilanza e controllo attribuitogli dal Legislatore, nella fattispecie oggetto della

pronuncia in commento, il giudice del Registro Imprese ha ravvisato la carenza delle condizioni richieste

dalla legge con preciso riferimento alle iscrizioni nel Registro stesso attestanti la qualità di socio degli

acquirenti di quote di Srl.

Dagli atti societari iscritti, infatti, il giudice del Registro non ha ritenuto fondata la pretesa degli organi

societari circa la legittimità dell’assetto societario attuale, non essendo stato documentato il venir meno

del vincolo del patto di riservato dominio (ergo non essendo stata adeguatamente pubblicizzata

adeguatamente la pattuizione in merito all’acquisto differito della proprietà delle quote) apposto

nell'atto originario di cessione di dette quote.

L’organo giudicante, quindi, ha rilevato che il patto di riservato dominio contenuto in un contratto di

vendita di quote sociali:

− attribuisce alle parti una posizione giuridica soggettiva che incide immediatamente sugli assetti

sociali, sia in termini di opponibilità della cessione, sia in termini di esercizio dei diritti connessi con la

titolarità della quota;

− è quindi un atto soggetto a iscrizione obbligatoria nel Registro Imprese, dovendosi dare adeguata

pubblicità del peculiare accordo raggiunto tra le parti, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi e alla

società dell'intervenuta cessione;

− è parimenti soggetto a iscrizione nel Registro Imprese il successivo atto di constatazione del

pagamento o mancato pagamento del residuo prezzo;

40
     Tribunale di Roma, giudice del Registro Imprese, decreto del 24 aprile 2019, in commento.
41
     Cfr. sul punto E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”, cit..

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− nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, è nei poteri e facoltà degli organi preposti alla tenuta

del Registro Imprese procedere:

        all'iscrizione d'ufficio del negozio di riserva di proprietà, apposto al contratto di cessione di quote

       societarie;

        alla cancellazione d'ufficio dal Registro stesso relativamente alle iscrizioni ritenute non conformi
       alla legge42.

42
     Cfr. sul punto E. E. Bonavera, “S.r.l.: il patto di riservato dominio di quote va iscritto d’ufficio nel Registro Imprese”, cit..

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