Valorizzare il miglioramento educativo: gli attori del sistema scolastico italiano alla prova.
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Valorizzare il miglioramento educativo: gli attori del sistema scolastico italiano alla prova. Il sistema scolastico italiano ha da tempo dichiarato guerra alle graduatorie, simbolo di precariato e di burocrazia. Il già ministro della Pubblica istruzione Francesco Profumo nel settembre 2012 comunicava ai giornali: "Scuola, addio alle graduatorie, d'ora in poi in cattedra solo per concorso".1 Ultimamente, in occasione della pubblicazione dei bandi di concorso a cattedre, il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Davide Faraone precisava alla stampa: “Detto, fatto, addio graduatorie”. 2 In tutti i modi possibili dunque la scuola pubblica italiana sta cercando di liberarsi dal meccanismo burocratico che per decenni ha prodotto una mole elefantiaca di lavoro amministrativo e nemmeno un grammo di valorizzazione del merito per i lavoratori della scuola. Il rischio in questi giorni è però quello di un paradossale “ritorno al passato” in cui vengono riesumate “le graduatorie di istituto”, stavolta proprio da parte delle comunità scolastiche autonome chiamate a dare applicazione alla legge 107 del 2015, comunemente detta “La buona scuola”. In adempimento alle disposizioni normative, infatti, i comitati interni per la valutazione scolastica, nella nuova composizione allargata a genitori, studenti e membri esterni, sono incaricati di individuare i criteri di valorizzazione del merito di maestri e professori. In applicazione di tali criteri competerà poi al preside assegnare un bonus economico agli insegnanti “meritevoli”. 3 Fervono dunque discussioni e polemiche all’interno delle scuole, poiché in alcuni casi i criteri che si stanno delineando comporterebbero la stesura di graduatorie a punti da cui emergerebbe la divisione dei docenti tra “primi ed ultimi”. Gli insegnanti però in genere non vedono di buon occhio meccanismi di premialità che assegnano loro “voti” ed anche la ricerca pedagogica riconosce che “la valutazione non è risorsa quando classifica in meritevoli e non meritevoli”. 4 Per la verità, da un’attenta lettura del testo di legge emerge che da nessuna parte si prevede la necessità di redigere graduatorie in tema di riconoscimento del merito. Anzi, l’unica direttiva del MIUR sull’argomento, la circolare n° 2982 del 16 febbraio scorso emanata dall’U.S.R. Veneto e ritirata dopo le proteste sindacali, ricordava che “Non si ritiene utile formulare griglie che prevedano l’assegnazione di punteggi o giudizi classificatori che possano indurre a pensare che si stiano formulando graduatorie. I criteri presuppongono indici per le azioni di 1 Corrado Zunino, Profumo: Scuola, addio alle graduatorie d'ora in poi in cattedra solo per concorso, “Repubblica”, 1.IX.2012, http://www.repubblica.it/scuola/2012/09/01/news/ 2 http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/02/ 3 cfr. legge statale 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.), art 1, comma 129 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.” c. 127 e 128 “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti (…) assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.” 4 Giovanni Moretti, Didattica, competenze, cultura della valutazione, 29.II.2016 http://www.ilsensodelvalutare.altervista.org/files/2016_Messina_29_febbraio_Moretti_def.pdf 1
miglioramento organizzativo, non giudizi sulle singole persone. Tutti i docenti di ruolo possono virtualmente ambire all’assegnazione del bonus, purché rientranti nei criteri formulati.” Più che assegnare punti in una fuorviante competizione tra insegnanti dunque, il compito dei presidi delle scuole italiane in questi giorni è quello di guidare la propria comunità lungo un importante cammino di innovazione partecipata, coinvolgendo gli insegnanti, le famiglie, e, nella scuola superiore anche gli studenti, in un’attenta rilettura, oltre che del testo di legge in questione, anche dei documenti prodotti per il buon funzionamento di ogni singola scuola, in primis del Piano triennale dell’offerta formativa. Del resto la legge 107 è molto chiara nel ribadire e sostenere la partecipazione alla vita scolastica da parte degli organi collegiali, presenti nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola italiana da più di un quarantennio. 5 Anche la ricerca internazionale è favorevolmente orientata alla costruzione di comunità professionali solidali: secondo Andreas Schleicher (Director for the Directorate of Education and Skills OECD) i leader educativi efficaci sono coloro in grado di “creare un ambiente scolastico collaborativo nel quale gli insegnanti prendono parte alle decisioni della scuola”. 6 In una gestione democratica, il procedimento di individuazione dei comportamenti “vincenti” per il miglioramento degli apprendimenti dei ragazzi ha bisogno della massima informazione e pubblicizzazione in ordine ai processi decisionali attivati e ai contenuti affrontati. E sono molte le scuole in cui in questi giorni i presidi e i rappresentanti degli insegnanti eletti nei comitati di valutazione stanno incontrando tutte le parti in causa con lo scopo di ascoltare con molta attenzione il parere di docenti e genitori. A seguito della decisione del comitato, nel testo di legge si prevede ragionevolmente la competenza del preside nell’assegnazione del bonus, una sorta di “certificazione” dei comportamenti professionali meritevoli. A tale organo monocratico infatti, sempre dalla legge 107, è stata affidata la determinazione dell’”Atto di indirizzo”, documento vincolante per la stesura del Piano triennale di funzionamento generale dell’Istituzione scolastica. Nel corso dell’attività di individuazione delle performance migliorative stanno però emergendo alcuni problemi interpretativi ed organizzativi. Innanzitutto, il dettato della 107 in alcune parti assume caratteri di ridondanza. Ad esempio, all’interno del testo di legge sono presenti le dizioni “successo formativo degli studenti” e pure “risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze” che danno luogo a fattispecie distinte per le quali occorrerebbe elaborare indicatori di premialità separati. I docenti si chiedono dunque se si debbano considerare indici di successo formativo, oltre alla certificazione delle competenze maturate, anche i voti assegnati agli alunni dagli insegnanti o i risultati ai test standardizzati nazionali con tutti i possibili conseguenti rischi già ampiamenti segnalati dalla letteratura di settore italiana e internazionale (teaching to test, cheating, ecc…). Altra criticità è data dalla consapevolezza che 5l. 107/2015, art, 1 c. 2. “Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.” 6 Joanne Robinson, School & System leadership: keys to maximizing innovation in education. 2016 http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=22126 Maria Paola Iaquinta Valutare i dirigenti scolastici: l’esperienza internazionale, 2016 http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=22403 2
per poter determinare il merito nel comportamento docente occorre che la scuola abbia già adottato procedure di documentazione pedagogica coerenti con i comportamenti premiali contenuti nei criteri approvati dal Comitato. In mancanza di ciò, si correrebbe sia il rischio di individuare nell’autoreferenzialità l’unico criterio di validazione dei comportamenti dichiarati dai docenti per accedere al merito, sia il rischio di accrescere il potere discrezionale da parte del Preside, “uomo solo al comando”. 7 Questo non è certo ciò di cui al momento hanno bisogno le Istituzioni scolastiche italiane nella lunga strada recentemente intrapresa della valutazione delle organizzazioni e dei loro leader. Purtroppo al momento non sono più previste attività formative di sistema sul tema della documentazione didattica e pedagogica 8, avendo il decisore politico indirizzato gli investimenti a lungo termine in modo massiccio verso i processi di valutazione esterna delle scuole. 9 Inoltre, un ulteriore e determinante elemento di ostacolo allo sviluppo dei processi di miglioramento scolastico è l’attuale profilo normativo del dirigente scolastico, individuato come figura apicale a cui è assegnata la rappresentanza legale dell’Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica.10 Ciò fa sì che il preside, in assenza di un qualsiasi sistema di valutazione del personale della scuola, rivesta di fatto il ruolo di unico responsabile del funzionamento in toto dell’Istituzione scolastica, pure al di là del suo diretto coinvolgimento nei complessi procedimenti burocratici. Si pensi per esempio agli Uffici amministrativi della scuola, il cui operato è sempre riportato nell’alveo della diretta responsabilità del dirigente scolastico, nonostante abbiano a capo un funzionario amministrativo che riveste la qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi. Si pensi anche ai complessi procedimenti di attuazione e di rendicontazione dei progetti P.O.N., di cui il dirigente risponde personalmente in ogni loro parte, normati oltre che dalla legge italiana anche da una miriade di circolari europee la cui interpretazione è oggetto di un consistente corpus di disposizioni amministrative che a loro volta sono oggetto di articolate e diverse interpretazioni a cura degli Uffici del MIUR centrali e regionali. Ulteriore aggravio burocratico è rappresentato poi dall’assegnazione al preside della rappresentanza in giudizio della scuola in caso di contenzioso. 11 Da ultimo, fonte di particolari responsabilità è la materia della sicurezza dei locali scolastici, in cui si stanno paventando fattispecie di responsabilità penale quasi “oggettiva”: superando il principio che prevede che la responsabilità penale sia personale, cioè addebitabile a chi abbia con la propria condotta o omissione cagionato l’evento, il preside finisce per pagare comunque, pur non avendo colpa, 7 Roberto Pellegatta, Scuola. Non riducete il preside a “supereroe solitario”, “Tempi” 1.III.2016 http://www.tempi.it/scuola-non-riducete-il-preside-a-supereroe-solitario#.VuVEEyjmrRE 8 cfr. progetto GOLD, Le buone pratiche della scuola italiana http://gold.indire.it/gold2/ o il Portfolio delle competenze http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio.shtml 9 Federico Ferraù, Canfora; via subito la Riforma Gelmini e l’Invalsi, “Il Sussidiario.net”, 4.III.2013, http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2013/5/4/SCUOLA-Canfora-via-subito-la-riforma- Gelmini-e-l-Invalsi/3/389570/ 10 cfr. decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59) art. 14; decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59) 11 L’art. 417 bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 42, comma 1 del D.lgs. n. 80/98 e modificato dall’art. 19, comma 17 del D.lgs. n. 387/98, al primo comma prevede che nelle controversie di lavoro, limitatamente al primo grado di giudizio, le amministrazioni pubbliche possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. 3
in quanto individuato dalla legge quale capro espiatorio colpevole a prescindere, sollevando così da qualsiasi conseguenza i veri responsabili. 12 Il profilo professionale del dirigente scolastico negli ultimi quindici anni ha assunto connotati che molto poco hanno a che vedere con il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti ed il forte rischio è che il preside, vessato dalle urgenze sopra descritte, dedichi una percentuale ridotta del suo tempo lavorativo alla gestione dell’emergenza educativa, la vera mission dell’Istituzione scolastica. Il profilo professionale dei capi di istituto oggi in Italia costituisce una fattispecie assai singolare, unica nel panorama mondiale di settore, su cui il legislatore dovrebbe al più presto intervenire per evitare che il sistema della scuola pubblica italiana sia costretto a lungo andare al rischio di dichiarare il proprio default.13 Come fare dunque nel concreto per sfruttare al meglio le opportunità legislative di valorizzazione del merito dei docenti, in attesa che il preside venga finalmente liberato dalle “molestie” burocratiche? 14 L’abbiamo detto: le scuole devono ritrovare nel proprio contesto operativo il dettato normativo della 107 dapprima rileggendo il proprio territorio in termini di criticità ed opportunità, poi integrando il proprio Piano dell’offerta formativa, il proprio Rapporto di autovalutazione e il proprio Piano di miglioramento in una logica del “fare rete” con gli altri attori del sistema formativo integrato, da ultimo individuando, senza ricorrere a meccanicismi, un syllabus pubblico delle competenze professionali dei docenti per il miglioramento, cioè una serie di azioni chiave, adeguate a quella particolare comunità educante, distinte per ciascuna area individuata dalla legge 107 e declinate in modo chiaro e rendicontabile documentalmente. Ciascuna azione andrà valorizzata in pari misura attraverso l’assegnazione di quote economiche ripartite in parti uguali tra i docenti aventi diritto, cioè tra coloro che hanno attuato e rendicontato uno o più comportamenti premiali. L’entità del bonus dunque dipenderà dal numero totale di azioni di miglioramento poste in essere nell’anno scolastico e rispondenti ai criteri individuati, senza necessità di graduare alcuno poiché le competenze, come ben sappiamo, non si graduano bensì si certificano. La via obbligata per la premialità è dunque quella di affrontare la realtà educativa delle nostre scuole secondo la migliore tradizione culturale pedagogica italiana, lasciando le rilevazioni standardizzate per l’appunto alla statistica. Una proposta interessante di lavoro per professionisti riflessivi dell’educazione è contenuta nel “Manifesto per la ricerca educativa e l’innovazione didattica” della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) che individua otto emergenze di carattere educativo. La prima è: “L’educazione richiede fiducia”. 15 12 Roberto Raschiatore, L'Aquila, in carcere Livio Bearzi, ex preside del Convitto, “Il Centro. Ediz. L’Aquila” 11.IX.2015 http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/11/11/news/arrestato-bearzi-ex-preside-del- convitto-1.12426214 13 Redazione, Presidi non burocrati, ma leader educativi, “Orizzontescuola” 3.II.2015 http://www.orizzontescuola.it/news/presidi-non-burocrati-ma-leader-educativi 14 La prossima molestia in arrivo è rappresentata dagli adempimenti connessi al piano anticorruzione che duplicano quanto già la scuola è tenuta a fare in ordine alla trasparenza dei procedimenti amministrativi fin dal 1990 per effetto della legge n° 241 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?i d=087ebb4a0a778042582f43f8f75b9083 15 Editoriale, SIRD Manifesto per la ricerca educativa e l’innovazione didattica “Italian journal of education research* n° 10/2013 http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/195 4
Il passaggio finale della vicenda che stiamo affrontando vedrà impegnato il Ministero, come previsto dalla 107, a raccogliere i criteri di premialità elaborati dalle scuole. Ci si auspica che sia pure possibile in sede di rendicontazione segnalare di quali risorse e di quali procedure hanno bisogno le singole comunità scolastiche autonome ai fini della valorizzazione del merito di tutti i lavoratori della “buona scuola.” Da ultimo, il livello politico dovrebbe adottare al più presto gli opportuni provvedimenti in ordine alla responsabilizzazione degli attori scolastici sia introducendo la valutazione per tutti i lavoratori fondata su principi non punitivi e votati alla formazione e al miglioramento, sia eliminando la sussistenza di ingiuste fattispecie di responsabilità oggettiva ancora presenti nel sistema. Occorrerebbe poi urgentemente procedere a chiarire alcuni aspetti normativi contraddittori; uno su tutti è rappresentato dalla natura giuridica da attribuire al bonus: si tratta davvero di retribuzione accessoria? Ultimo rischio da evitare è che il perseguimento della collegialità a tutti i costi produca alla lunga effetti di rallentamento dei processi di miglioramento dell’Istituzione scolastica a scapito dell’efficienza organizzativa, riducendo gli spazi scolastici di confronto democratico a sterile terreno di scontro sindacale corporativo. 13 marzo 2016 Maria Paola Iaquinta Preside, Istituto comprensivo “Cesare Battisti” di Catania 5
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