Valorizzare il miglioramento educativo: gli attori del sistema scolastico italiano alla prova.

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Valorizzare il miglioramento educativo: gli attori del sistema
scolastico italiano alla prova.

        Il sistema scolastico italiano ha da tempo dichiarato guerra alle
graduatorie, simbolo di precariato e di burocrazia. Il già ministro della Pubblica
istruzione Francesco Profumo nel settembre 2012 comunicava ai giornali: "Scuola,
addio alle graduatorie, d'ora in poi in cattedra solo per concorso".1 Ultimamente, in
occasione della pubblicazione dei bandi di concorso a cattedre, il sottosegretario
alla Pubblica Istruzione Davide Faraone precisava alla stampa: “Detto, fatto, addio
graduatorie”. 2 In tutti i modi possibili dunque la scuola pubblica italiana sta
cercando di liberarsi dal meccanismo burocratico che per decenni ha prodotto una
mole elefantiaca di lavoro amministrativo e nemmeno un grammo di
valorizzazione del merito per i lavoratori della scuola. Il rischio in questi giorni è
però quello di un paradossale “ritorno al passato” in cui vengono riesumate “le
graduatorie di istituto”, stavolta proprio da parte delle comunità scolastiche
autonome chiamate a dare applicazione alla legge 107 del 2015, comunemente
detta “La buona scuola”. In adempimento alle disposizioni normative, infatti, i
comitati interni per la valutazione scolastica, nella nuova composizione allargata
a genitori, studenti e membri esterni, sono incaricati di individuare i criteri di
valorizzazione del merito di maestri e professori. In applicazione di tali criteri
competerà poi al preside assegnare un bonus economico agli insegnanti
“meritevoli”. 3 Fervono dunque discussioni e polemiche all’interno delle scuole,
poiché in alcuni casi i criteri che si stanno delineando comporterebbero la stesura
di graduatorie a punti da cui emergerebbe la divisione dei docenti tra “primi ed
ultimi”. Gli insegnanti però in genere non vedono di buon occhio meccanismi di
premialità che assegnano loro “voti” ed anche la ricerca pedagogica riconosce che
“la valutazione non è risorsa quando classifica in meritevoli e non meritevoli”. 4 Per
la verità, da un’attenta lettura del testo di legge emerge che da nessuna parte si
prevede la necessità di redigere graduatorie in tema di riconoscimento del merito.
Anzi, l’unica direttiva del MIUR sull’argomento, la circolare n° 2982 del 16
febbraio scorso emanata dall’U.S.R. Veneto e ritirata dopo le proteste sindacali,
ricordava che “Non si ritiene utile formulare griglie che prevedano l’assegnazione di
punteggi o giudizi classificatori che possano indurre a pensare che si stiano
formulando graduatorie. I criteri presuppongono indici per le azioni di

1 Corrado Zunino, Profumo: Scuola, addio alle graduatorie d'ora in poi in cattedra solo per concorso,
“Repubblica”, 1.IX.2012, http://www.repubblica.it/scuola/2012/09/01/news/
2 http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/02/
3 cfr. legge statale 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.), art 1, comma 129 “Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti
dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e            metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.” c. 127 e 128 “Il dirigente
scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti (…) assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata
valutazione. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione
accessoria.”
4 Giovanni Moretti, Didattica, competenze, cultura della valutazione, 29.II.2016

http://www.ilsensodelvalutare.altervista.org/files/2016_Messina_29_febbraio_Moretti_def.pdf

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miglioramento organizzativo, non giudizi sulle singole persone. Tutti i docenti di
ruolo possono virtualmente ambire all’assegnazione del bonus, purché rientranti nei
criteri formulati.”
         Più che assegnare punti in una fuorviante competizione tra insegnanti
dunque, il compito dei presidi delle scuole italiane in questi giorni è quello di
guidare la propria comunità lungo un importante cammino di innovazione
partecipata, coinvolgendo gli insegnanti, le famiglie, e, nella scuola superiore
anche gli studenti, in un’attenta rilettura, oltre che del testo di legge in questione,
anche dei documenti prodotti per il buon funzionamento di ogni singola scuola, in
primis del Piano triennale dell’offerta formativa. Del resto la legge 107 è molto
chiara nel ribadire e sostenere la partecipazione alla vita scolastica da parte degli
organi collegiali, presenti nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola
italiana da più di un quarantennio. 5 Anche la ricerca internazionale è
favorevolmente orientata alla costruzione di comunità professionali solidali:
secondo Andreas Schleicher (Director for the Directorate of Education and Skills
OECD) i leader educativi efficaci sono coloro in grado di “creare un ambiente
scolastico collaborativo nel quale gli insegnanti prendono parte alle decisioni della
scuola”. 6
         In una gestione democratica, il procedimento di individuazione dei
comportamenti “vincenti” per il miglioramento degli apprendimenti dei ragazzi
ha bisogno della massima informazione e pubblicizzazione in ordine ai processi
decisionali attivati e ai contenuti affrontati. E sono molte le scuole in cui in questi
giorni i presidi e i rappresentanti degli insegnanti eletti nei comitati di valutazione
stanno incontrando tutte le parti in causa con lo scopo di ascoltare con molta
attenzione il parere di docenti e genitori. A seguito della decisione del comitato,
nel testo di legge si prevede ragionevolmente la competenza del preside
nell’assegnazione del bonus, una sorta di “certificazione” dei comportamenti
professionali meritevoli. A tale organo monocratico infatti, sempre dalla legge
107, è stata affidata la determinazione dell’”Atto di indirizzo”, documento
vincolante per la stesura del Piano triennale di funzionamento generale
dell’Istituzione scolastica.
         Nel corso dell’attività di individuazione delle performance migliorative
stanno però emergendo alcuni problemi interpretativi ed organizzativi.
Innanzitutto, il dettato della 107 in alcune parti assume caratteri di ridondanza.
Ad esempio, all’interno del testo di legge sono presenti le dizioni “successo
formativo degli studenti” e pure “risultati ottenuti nel potenziamento delle
competenze” che danno luogo a fattispecie distinte per le quali occorrerebbe
elaborare indicatori di premialità separati. I docenti si chiedono dunque se si
debbano considerare indici di successo formativo, oltre alla certificazione delle
competenze maturate, anche i voti assegnati agli alunni dagli insegnanti o i
risultati ai test standardizzati nazionali con tutti i possibili conseguenti rischi già
ampiamenti segnalati dalla letteratura di settore italiana e internazionale
(teaching to test, cheating, ecc…). Altra criticità è data dalla consapevolezza che

5l. 107/2015, art, 1 c. 2. “Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione
alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità,
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.”
6 Joanne Robinson, School & System leadership: keys to maximizing innovation in education. 2016

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=22126
Maria Paola Iaquinta Valutare i dirigenti scolastici: l’esperienza internazionale, 2016
http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=22403

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per poter determinare il merito nel comportamento docente occorre che la scuola
abbia già adottato procedure di documentazione pedagogica coerenti con i
comportamenti premiali contenuti nei criteri approvati dal Comitato. In mancanza
di ciò, si correrebbe sia il rischio di individuare nell’autoreferenzialità l’unico
criterio di validazione dei comportamenti dichiarati dai docenti per accedere al
merito, sia il rischio di accrescere il potere discrezionale da parte del Preside,
“uomo solo al comando”. 7 Questo non è certo ciò di cui al momento hanno bisogno
le Istituzioni scolastiche italiane nella lunga strada recentemente intrapresa della
valutazione delle organizzazioni e dei loro leader. Purtroppo al momento non
sono più previste attività formative di sistema sul tema della documentazione
didattica e pedagogica 8, avendo il decisore politico indirizzato gli investimenti a
lungo termine in modo massiccio verso i processi di valutazione esterna delle
scuole. 9
         Inoltre, un ulteriore e determinante elemento di ostacolo allo sviluppo dei
processi di miglioramento scolastico è l’attuale profilo normativo del dirigente
scolastico, individuato come figura apicale a cui è assegnata la rappresentanza
legale dell’Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica.10 Ciò fa sì che il
preside, in assenza di un qualsiasi sistema di valutazione del personale della
scuola, rivesta di fatto il ruolo di unico responsabile del funzionamento in toto
dell’Istituzione scolastica, pure al di là del suo diretto coinvolgimento nei
complessi procedimenti burocratici. Si pensi per esempio agli Uffici
amministrativi della scuola, il cui operato è sempre riportato nell’alveo della
diretta responsabilità del dirigente scolastico, nonostante abbiano a capo un
funzionario amministrativo che riveste la qualifica di direttore dei servizi generali
e amministrativi. Si pensi anche ai complessi procedimenti di attuazione e di
rendicontazione dei progetti P.O.N., di cui il dirigente risponde personalmente in
ogni loro parte, normati oltre che dalla legge italiana anche da una miriade di
circolari europee la cui interpretazione è oggetto di un consistente corpus di
disposizioni amministrative che a loro volta sono oggetto di articolate e diverse
interpretazioni a cura degli Uffici del MIUR centrali e regionali.
         Ulteriore aggravio burocratico è rappresentato poi dall’assegnazione al
preside della rappresentanza in giudizio della scuola in caso di contenzioso. 11
         Da ultimo, fonte di particolari responsabilità è la materia della sicurezza
dei locali scolastici, in cui si stanno paventando fattispecie di responsabilità penale
quasi “oggettiva”: superando il principio che prevede che la responsabilità penale
sia personale, cioè addebitabile a chi abbia con la propria condotta o omissione
cagionato l’evento, il preside finisce per pagare comunque, pur non avendo colpa,

7  Roberto Pellegatta, Scuola. Non riducete il preside a “supereroe solitario”, “Tempi” 1.III.2016
http://www.tempi.it/scuola-non-riducete-il-preside-a-supereroe-solitario#.VuVEEyjmrRE
8 cfr. progetto GOLD, Le buone pratiche della scuola italiana http://gold.indire.it/gold2/ o il Portfolio delle

competenze http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio.shtml
9 Federico Ferraù, Canfora; via subito la Riforma Gelmini e l’Invalsi, “Il Sussidiario.net”, 4.III.2013,

http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2013/5/4/SCUOLA-Canfora-via-subito-la-riforma-
Gelmini-e-l-Invalsi/3/389570/
10 cfr. decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59) art. 14; decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni
scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59)
11 L’art. 417 bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 42, comma 1 del D.lgs. n. 80/98 e modificato

dall’art. 19, comma 17 del D.lgs. n. 387/98, al primo comma prevede che nelle controversie di lavoro,
limitatamente al primo grado di giudizio, le amministrazioni pubbliche possono stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti.

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in quanto individuato dalla legge quale capro espiatorio colpevole a prescindere,
sollevando così da qualsiasi conseguenza i veri responsabili. 12
        Il profilo professionale del dirigente scolastico negli ultimi quindici anni ha
assunto connotati che molto poco hanno a che vedere con il miglioramento dei
risultati di apprendimento degli studenti ed il forte rischio è che il preside, vessato
dalle urgenze sopra descritte, dedichi una percentuale ridotta del suo tempo
lavorativo alla gestione dell’emergenza educativa, la vera mission dell’Istituzione
scolastica. Il profilo professionale dei capi di istituto oggi in Italia costituisce una
fattispecie assai singolare, unica nel panorama mondiale di settore, su cui il
legislatore dovrebbe al più presto intervenire per evitare che il sistema della
scuola pubblica italiana sia costretto a lungo andare al rischio di dichiarare il
proprio default.13
        Come fare dunque nel concreto per sfruttare al meglio le opportunità
legislative di valorizzazione del merito dei docenti, in attesa che il preside venga
finalmente liberato dalle “molestie” burocratiche? 14 L’abbiamo detto: le scuole
devono ritrovare nel proprio contesto operativo il dettato normativo della 107
dapprima rileggendo il proprio territorio in termini di criticità ed opportunità, poi
integrando il proprio Piano dell’offerta formativa, il proprio Rapporto di
autovalutazione e il proprio Piano di miglioramento in una logica del “fare rete”
con gli altri attori del sistema formativo integrato, da ultimo individuando, senza
ricorrere a meccanicismi, un syllabus pubblico delle competenze professionali dei
docenti per il miglioramento, cioè una serie di azioni chiave, adeguate a quella
particolare comunità educante, distinte per ciascuna area individuata dalla legge
107 e declinate in modo chiaro e rendicontabile documentalmente. Ciascuna
azione andrà valorizzata in pari misura attraverso l’assegnazione di quote
economiche ripartite in parti uguali tra i docenti aventi diritto, cioè tra coloro che
hanno attuato e rendicontato uno o più comportamenti premiali. L’entità del
bonus dunque dipenderà dal numero totale di azioni di miglioramento poste in
essere nell’anno scolastico e rispondenti ai criteri individuati, senza necessità di
graduare alcuno poiché le competenze, come ben sappiamo, non si graduano bensì
si certificano.
        La via obbligata per la premialità è dunque quella di affrontare la realtà
educativa delle nostre scuole secondo la migliore tradizione culturale pedagogica
italiana, lasciando le rilevazioni standardizzate per l’appunto alla statistica. Una
proposta interessante di lavoro per professionisti riflessivi dell’educazione è
contenuta nel “Manifesto per la ricerca educativa e l’innovazione didattica” della
SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) che individua otto emergenze di
carattere educativo. La prima è: “L’educazione richiede fiducia”. 15

12 Roberto Raschiatore, L'Aquila, in carcere Livio Bearzi, ex preside del Convitto, “Il Centro. Ediz. L’Aquila”
11.IX.2015 http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/11/11/news/arrestato-bearzi-ex-preside-del-
convitto-1.12426214
13 Redazione, Presidi non burocrati, ma leader educativi, “Orizzontescuola” 3.II.2015

http://www.orizzontescuola.it/news/presidi-non-burocrati-ma-leader-educativi
14 La prossima molestia in arrivo è rappresentata dagli adempimenti connessi al piano anticorruzione che

duplicano quanto già la scuola è tenuta a fare in ordine alla trasparenza dei procedimenti amministrativi fin
dal 1990 per effetto della legge n° 241
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?i
d=087ebb4a0a778042582f43f8f75b9083
15 Editoriale, SIRD Manifesto per la ricerca educativa e l’innovazione didattica “Italian journal of education

research* n° 10/2013 http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/195

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Il passaggio finale della vicenda che stiamo affrontando vedrà impegnato il
Ministero, come previsto dalla 107, a raccogliere i criteri di premialità elaborati
dalle scuole. Ci si auspica che sia pure possibile in sede di rendicontazione
segnalare di quali risorse e di quali procedure hanno bisogno le singole comunità
scolastiche autonome ai fini della valorizzazione del merito di tutti i lavoratori
della “buona scuola.” Da ultimo, il livello politico dovrebbe adottare al più presto
gli opportuni provvedimenti in ordine alla responsabilizzazione degli attori
scolastici sia introducendo la valutazione per tutti i lavoratori fondata su principi
non punitivi e votati alla formazione e al miglioramento, sia eliminando la
sussistenza di ingiuste fattispecie di responsabilità oggettiva ancora presenti nel
sistema.
        Occorrerebbe poi urgentemente procedere a chiarire alcuni aspetti
normativi contraddittori; uno su tutti è rappresentato dalla natura giuridica da
attribuire al bonus: si tratta davvero di retribuzione accessoria?
        Ultimo rischio da evitare è che il perseguimento della collegialità a tutti i
costi produca alla lunga effetti di rallentamento dei processi di miglioramento
dell’Istituzione scolastica a scapito dell’efficienza organizzativa, riducendo gli
spazi scolastici di confronto democratico a sterile terreno di scontro sindacale
corporativo.

13 marzo 2016
Maria Paola Iaquinta
Preside, Istituto comprensivo “Cesare Battisti” di Catania

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