UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE

Pagina creata da Arianna Neri
 
CONTINUA A LEGGERE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

     DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E
                      DELL’AMBIENTE

 NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA DI I LIVELLO

A) ESAME DI LAUREA

Art. 1 – Ammissione
      Lo studente per accedere all'esame finale di laurea deve aver superato tutti gli esami di
profitto del piano di studio, come previsto dal proprio Regolamento didattico e aver svolto il
tirocinio ottenendo il giudizio di idoneità dalla Commissione di Corso di Studio con il
conseguimento dei relativi CFU, come previsto dall’Art. 9 del “Regolamento delle attività
didattiche di tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie,
degli Alimenti e dell’Ambiente”.

Art. 2 - Commissione di laurea
      La Commissione di laurea é costituita da un minimo di 7 membri fino ad un massimo di
11 membri ufficiali scelti fra i professori titolari di corsi ufficiali ed i ricercatori, tutor
universitari dei laureandi.
      Il Presidente della Commissione di laurea designa tra i componenti il segretario
incaricato della verbalizzazione. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione
che hanno assistito alla prova.
      Il componente che non può partecipare alla seduta di laurea è tenuto, entro il giorno
precedente all’esame di laurea, a segnalare al Direttore il proprio impedimento e dovrà
provvedere personalmente alla propria sostituzione, proponendo il nominativo del sostituto,
dandone comunicazione al Settore Didattica e Servizi agli Studenti.
      Tutti i professori titolari di corsi ufficiali ed i ricercatori sono tenuti a garantire almeno
due presenze per ciascun anno accademico.
      La Commissione di laurea é presieduta dal Direttore oppure, su nomina del Direttore
stesso, da un Coordinatore di Corso di Studio o da altro docente di I fascia.
Art. 3 - Svolgimento della seduta di laurea
Il luogo e le modalità di svolgimento della seduta di laurea vengono stabilite dal Direttore.
La seduta di laurea si articola in due momenti:
   - l’esame di laurea e la proclamazione di laurea.

Art. 4 – Esame di laurea
      L'esame di laurea consiste nella discussione orale, da parte del candidato, dell’attività
svolta durante il tirocinio.
      L’esposizione della relazione di tirocinio non può avere una durata superiore ai 12
minuti ai quali vanno aggiunti un massimo 3 minuti per la discussione dei principali aspetti
dell’attività di tirocinio.

Art. 5 – Proclamazione di laurea
      La proclamazione di laurea può non svolgersi simultaneamente all’esame di laurea. La
proclamazione di laurea dovrà comunque avvenire entro dieci giorni dall’esame finale di
laurea. Il luogo e le modalità di svolgimento della seduta di esame vengono stabilite dal
Direttore.

Art. 6 – Presentazione domande esami di laurea
      Sono previste, per ogni anno accademico, tre sessioni per sostenere la prova: estiva,
autunnale e straordinaria.
      Lo studente, in debito di non oltre quattro esami rispetto al proprio piano di studi, si
potrà prenotare per la sessione di laurea scelta depositando presso la Segreteria Studenti la
domanda di laurea secondo il seguente calendario:
      - dal 21 aprile al 30 aprile per gli studenti che intendano laurearsi nella sessione estiva;
      - dal 1 settembre al 10 settembre per gli studenti che intendano laurearsi nella sessione
        autunnale;
      - dal 1 dicembre al 10 dicembre per gli studenti che intendano laurearsi nella sessione
        straordinaria.
      In via del tutto eccezionale, per gravi e documentati motivi, il Rettore può autorizzare la
presentazione della domanda, entro e non oltre il decimo giorno dalla scadenza dei termini.
      Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea, lo studente deve aver superato gli
esami di profitto relativi al suo piano di studi almeno dieci giorni prima della data fissata per
l'inizio dell’esame di laurea.
L'ammissione alla prova finale ha luogo previa verifica da parte della Segreteria
Studenti del regolare conseguimento di tutti i crediti previsti dal piano di studi del Corso di
laurea cui lo studente è iscritto.

B) RELAZIONE DI TIROCINIO

Art. 7 - Presentazione delle richieste di ammissione alla presentazione della relazione di
tirocinio
      La richiesta di ammissione alla presentazione della relazione di tirocinio deve essere
presentata al Settore Didattica e Servizi agli Studenti almeno 6 mesi prima della data di laurea,
contestualmente alla presentazione della domanda di tirocinio, indicando l’argomento della
relazione di tirocinio ed il nome del tutor universitario.
      L’autorizzazione alla preparazione della relazione di tirocinio è vincolata al fatto che il
candidato soddisfi le condizioni previste dall’art. 4 – “Modalità di svolgimento del tirocinio”,
del Regolamento delle attività didattiche di tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea attivati
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente.

Art. 8 – Modalità di ammissione alla presentazione della relazione di tirocinio
      L’ammissione alla presentazione della relazione di tirocinio è affidata alla Commissione
del corso di studio a cui il richiedente è iscritto.
      La Commissione esamina tutte le richieste pervenute con le modalità di cui all’art. 7,
ratificando gli accordi intercorsi tra studente e tutor universitario.

Art. 9 – Preparazione e verifica
      Il tutor universitario, oltre ai compiti previsti dal primo capoverso dell’art. 2 – Compito
del tutor universitario e del tutor aziendale, del Regolamento delle attività didattiche di
tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
degli Alimenti e dell’Ambiente, ha il compito di seguire il tirocinante nell’attività di redazione
della relazione di tirocinio.
      Nel caso in cui il tutor universitario, per qualsiasi ragione, cessi dal servizio presso il
Dipartimento, la Commissione di Corso di Studio provvede alla sua sostituzione.
      La Commissione di Corso di Studio, ristretta alle sole componenti dei professori e dei
ricercatori, verifica la relazione di tirocinio mediante la valutazione dell’elaborato scritto.
Due copie della relazione di tirocinio in formato digitale (PDF) su CD-Rom (protetto da
scrittura) ed una copia su supporto cartaceo dovrà essere consegnata, da parte dello studente
laureando, al Settore Didattica e Servizi agli Studenti almeno un mese prima della data fissata
per l’inizio dell’esame di laurea, accompagnata dal libretto-diario dell’attività di tirocinio ed
una copia del progetto formativo già approvato.
Sui CD-Rom è necessario indicare con un pennarello indelebile i seguenti dati:
a) nome, cognome, matricola;
b) Dipartimento e Corso di laurea;
c) anno accademico;
d) titolo della relazione di tirocinio;
e) tutor universitario;
f) firma dello studente.
      Il Settore Didattica e Servizi agli Studenti provvederà tempestivamente a trasmettere alla
Commissione di Corso di Studio interessata, tutto il materiale utile per la valutazione.
      La Commissione redigerà un verbale che dovrà essere depositato presso il Settore
Didattica e Servizi agli Studenti almeno 20 giorni prima dell’inizio della data fissata per
l’inizio dell’esame di laurea.
      L’eventuale variazione del titolo della tesi dovrà essere comunicata alla Segreteria
Studenti almeno un mese prima della discussione, contestualmente alla consegna
dell’elaborato scritto.
      Sarà cura dello studente provvedere alla consegna della relazione di tirocinio in forma
cartacea, rilegata in pelle oppure tessuto, al proprio tutor universitario.

Art. 10 –Valutazione della relazione di tirocinio
      Il voto finale di laurea viene espresso in centodecimi ed è formulato dalla Commissione
di laurea dopo aver letto il giudizio ed acquisito il punteggio espresso dalla Commissione di
Corso di Studio sul lavoro svolto dal candidato ed aver preso visione della carriera
universitaria dello studente.
      L'esame si intende superato se il voto risulta non inferiore a 66/110.
      Ciascuna relazione di tirocinio viene valutata dalla Commissione di laurea per
l’attribuzione di un massimo di 10 punti così ripartiti:
- fino ad un massimo di 6 punti, assegnati dalla Commissione di Corso di Studio (come
previsto dall’art. 9 – Valutazione del tirocinio del Regolamento delle attività didattiche di
tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli
Alimenti e dell’Ambiente).
I suddetti punti verranno calcolati sommando:
    •    i punti attribuiti dal tutor universitario, tenuto conto della difficoltà e della innovatività
         dell’attività di tirocinio, del contributo personale ed originale del candidato e
         dell’impegno profuso (per un massimo di 4 punti);
    •    i punti che la suddetta Commissione riterrà opportuno attribuire valutando: la qualità
         formale della relazione, il lavoro di tirocinio in termini di esperienza e di capacità
         critiche conseguite dallo studente su una tecnica o su un processo e l'eventuale suo
         inserimento in attività professionalizzanti (per un massimo 2 punti).
- fino a un massimo di 4 punti, in funzione della qualità della presentazione orale, attribuibili
da tutti i membri della Commissione (in base alla propria frazione di voto) ad esclusione del
tutor universitario se presente.
        Al voto finale di laurea saranno, inoltre, aggiunti 1 punto se lo studente ha partecipato
ad un programma di scambio internazionale e 2 punti se lo studente si laurea regolarmente nel
corso dei tre anni accademici con una media dei voti riportati negli esami di profitto non
inferiore a 88/110.
        I punteggi sopraelencati vanno sommati alla media dei voti di tutti gli esami sostenuti
dallo studente, (il 30 e lode equivale al 30) in base 110. Il voto così determinato verrà
arrotondato all’unità superiore ove la parte espressa in millesimi è compresa tra 500 e 999 e
all’unità inferiore ove la parte espressa in millesimi è compresa tra 0 e 499.
        In caso di pieni voti assoluti (110/110) la Commissione, su proposta del Presidente e
con votazione unanime, conferisce la lode a studenti che abbiano una media dei voti riportati
negli esami di profitto non inferiore a 101/110 e, qualora la lode fosse concessa, la
Commissione, su proposta del Presidente, può concedere il Plauso accademico a studenti che
abbiano una media dei voti riportati negli esami di profitto non inferiore a 107/110.
        Superato l'esame di laurea lo studente acquisisce i CFU relativi alla prova finale e
all’atto della proclamazione consegue il titolo di "Dottore".

Art. 11 – Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2012 per il conseguimento
di tutti i titoli di laurea di I livello.
Puoi anche leggere