UNIMONT Università degli Studi di Milano - IL SENTIERO NEL DIRITTO: LE COMPETENZE NELLA GESTIONE E LA LEGGE n. 5 del 2017 DELLA LOMBARDIA

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UNIMONT Università degli Studi di Milano - IL SENTIERO NEL DIRITTO: LE COMPETENZE NELLA GESTIONE E LA LEGGE n. 5 del 2017 DELLA LOMBARDIA
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Università degli Studi di Milano
          Seminario Online
    IL SENTIERO NEL DIRITTO: LE
   COMPETENZE NELLA GESTIONE
   E LA LEGGE n. 5 del 2017 DELLA
            LOMBARDIA

  Relatore: Dott. Gian Paolo Boscariol
             13 aprile 2021
UNIMONT Università degli Studi di Milano - IL SENTIERO NEL DIRITTO: LE COMPETENZE NELLA GESTIONE E LA LEGGE n. 5 del 2017 DELLA LOMBARDIA
La Costituzione e la montagna

• Articolo 44, secondo comma: “La legge dispone provvedimenti a favore delle
  zone montane”.
• Con la legge del 2001 di riforma costituzionale, l’articolo 117 è stato
  reimpostato indicando al comma 2 le materie attribuite allo Stato e, al comma
  3, le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
• Al comma 4 è stata definita la c.d. “potestà legislativa residuale” spettante alle
  Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
  Stato.
• La montagna, non figurando né tra le competenze esclusive statali, né tra le
  competenze legislative concorrenti, rientra pertanto nelle competenze
  legislative residuali delle Regioni.
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La Costituzione e il turismo

• Nel testo originario della Costituzione il turismo rientrava tra le
  c.d. competenze legislative concorrenti (da ultimo, la legge
  quadro sul turismo n. 135 del 2001).

• La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha
  ricompreso il turismo tra le materie di competenza regionale
  “residuale”, non essendo specificatamente richiamato nella
  nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione.
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Le competenze governative in tema di montagna

• Nella attuale struttura di Governo le competenze in tema di montagna sono
  attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a delegarle al
  Ministro senza portafoglio per gli Affari regionali e le Autonomie.

• Da ultimo, il D.P.C.M. 15 marzo 2021 (G.U. n. 79 del 1° aprile 2021) ha
  delegato le funzioni al Ministro senza portafoglio Mariastella Gelmini.
Le competenze governative in tema di turismo

• La competenza in tema di turismo, unitamente a quella
  relativa allo spettacolo, fu inizialmente attribuita con la
  legge 31 luglio 1959, n. 617 ad un apposito dicastero
  denominato “Ministero del turismo e dello spettacolo”.
• Abrogato da un referendum del 1993, la competenza è
  stata prima attribuita alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri, poi al Ministero delle attività produttive (1999),
  di nuovo alla Presidenza del Consiglio (2006), quindi
  al Ministero dei beni culturali (2013), per passare al
  Ministero delle politiche agricole (2018) e ritornare ai
  Beni culturali nel 2019. Nel 2021 il Governo Draghi ha
  nuovamente istituito il Ministero del turismo.
Il sentiero nella normativa

• Il Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) definisce sentiero (o
  mulattiera o tratturo) la “ strada a fondo naturale formatasi per effetto del
  passaggio di pedoni o di animali ” (art. 3, co. 1, n. 48).

• La strada viene definita quale “area ad uso pubblico destinata alla
  circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2, co. 1)
• Verrebbe quindi naturale pensare che al sentiero – in quanto
  strada – si applica la disciplina contenuta nel Codice della
  strada sulla circolazione di mezzi e pedoni.

                         ………..Ma non è così !
• Il Codice della strada si limita a fornire una definizione del
  sentiero, non ne disciplina le regole di circolazione.

• Infatti il Codice individua e classifica le tipologie di strade:
  autostrade, strade extraurbane (statali, regionali, provinciali,
  comunali), strade urbane e, da ultimo, itinerari
  ciclopedonali…..
  …..ma non il sentiero.
• Di conseguenza, al sentiero non si applica il Codice della
  strada.
• Il sentiero non è – come accade per una strada – la
  conseguenza della realizzazione di una infrastruttura
  specificamente costruita dall’uomo.

• Il sentiero è il frutto del passaggio costante nel tempo di
  persone dedite a specifiche attività (agricoltori, pastori,
  boscaioli, viandanti, pellegrini) e di animali (sia come greggi
  o branchi, sia allo stato libero).
• La parola sentiero è presente nella legge n. 91 del 1963 sul
  Club Alpino Italiano (CAI).

• Art. 2, co. 1, lett. b): il CAI “provvede, a favore sia dei propri soci
  sia degli altri, nell’ambito delle facoltà previste dalla Statuto, e
  con le modalità ivi stabilite (…) al tracciamento, alla
  realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e
  attrezzature alpinistiche”.
Il termine sentiero è tuttavia presente in altre norme statali:

• “sentieri di montagna” (art. 1, legge n. 457 del 1954, imposta
  di consumo sulle bevande vinose);
• “sentieri pedonali” (art. 8, legge n. 191 del1974, sentieri di
  servizio per il personale delle ferrovie);
• “sentieri ed itinerari alpini” (art. 14, legge n. 6 del 1989, n. 6,
  sulle guide alpine);
• “sentieri per l’escursionismo” (decreti istitutivi di parchi
  nazionali);
• “sentieri militari” (art. 1, legge n. 78 del 2001, tutela del
  patrimonio della Prima guerra mondiale);
• “sentieri di alta quota” (art. 8, legge n. 93 del 2001, in tema
  aree naturali protette, riferito a quelli situati nella provincia di
  Cuneo)
• “sentieri antincendio” (DM Protezione civile 20 dicembre
  2001, sulle linee guida dei piani regionali per la prevenzione
  e la lotta agli incendi boschivi);
• “sentieri di avvicinamento” (art. 6, D.M. Interno 26 ottobre
  2007, n. 238, Regolamento recante norme per la sicurezza
  antincendio negli eliporti ed elisuperfici, relativamente a quelli
  a livello del terreno);
• “sentiero ciclabile” o “percorso natura”: itinerario in parchi e
  zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche
  senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa
  la circolazione delle biciclette (art. 2, legge n. 2 del 2018).
La normativa regionale

• Molte Regioni hanno disciplinato il sentiero in un più ampio contesto
  normativo: la rete escursionistica regionale.
• Con rete escursionistica regionale si intende un insieme di percorsi
  che vengono poi inseriti nel Catasto regionale della rete
  escursionistica.
• Ogni Regione provvede a indicare le tipologie di percorsi in essa
  rientranti, anche in base alle caratteristiche morfologiche del proprio
  territorio.
• Ad esempio, per l’Emilia Romagna (legge n. 14 del 2003)
  possono fare parte della REER (Rete escursionistica dell'Emilia-
  Romagna) le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste
  e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate
  afferenti ai sentieri accatastati.

• Le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le
  Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno invece fatto
  riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla
  predisposizione di un “elenco delle strutture alpine” (sentieri,
  ferrate, rifugi, bivacchi).
Quando le singole Regioni hanno legiferato in tema
di escursionismo e sentieristica ??
• Il concetto di “rete” è apparso nell’ordinamento giuridico con la
  legge n. 9 del 1992 della Regione Umbria, che faceva riferimento
  alla “rete viaria sussidiaria della Regione composta dalle strade
  carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e
  interpoderali”, che se “ubicata al di fuori dei centri urbani, veniva
  definita viabilità minore” (art. 2).

• La legge n. 9 del 1992 è stata abrogata dalla legge n. 1 del 2015
  (Testo unico governo del territorio e materie correlate) e le
  disposizioni sulla rete escursionistica di interesse interregionale,
  regionale e complementare sono ora contenute all’articolo 175.
La creazione di una rete escursionistica regionale è stata
prevista solo negli ultimi due decenni con l’approvazione di una
specifica legge:
• 1998 Toscana;
• 2000 Basilicata;
• 2003 Puglia;
• 2009 Liguria;
• 2010 Marche e Piemonte;
• 2013 Emilia-Romagna;
• 2016 Abruzzo;
• 2017 Lazio, Campania (poi sostituita nel 2020), Lombardia e
  Sardegna.
Nessuna legge ancora per Calabria e Sicilia.

Come già detto, le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno fatto sempre
riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla predisposizione di un
“elenco delle strutture alpine”(sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).
Un caso limite: il Molise

• l’articolo 27 della legge n. 51 del 2003, ha previsto la realizzazione -
  in collaborazione con le province, le Comunità montane, i comuni, il
  CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise - di un catalogo dei
  beni storico-culturali della montagna molisana e della rete
  sentieristica. Il catalogo dovrà contenere i riferimenti agli itinerari
  enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e delle
  produzioni tradizionali.
Regione                 Legge                Regolamento attuativo           Altri atti

Abruzzo            Legge 27 dicembre 2016, n. 42                   -

Basilicata         Legge 14 febbraio 2000, n. 51   Deliberazione n. 2008 del 2008        SI

Calabria

Campania           Legge 24 giugno 2020, n. 14                     -

Emilia Romagna     Legge 26 luglio 2013, n. 14     Deliberazione n. 1841 del 2009        SI
                                                    (vecchia normativa transitoria,
                                                      in attesa del regolamento)
Friuli-V.G.        Legge 6 novembre 2017, n. 36                                       Elenco
Lazio              Legge 10 marzo 2017, n. 2        Regolamento n. 23 del 2019

Liguria            Legge 16 giugno 2009, n. 24      Deliberazione n. 1212/2010           SI

Lombardia          Legge 27 febbraio 2017, n. 5     Regolamento n. 3 del 2017

Marche             Legge 18 gennaio 2010, n. 2     Deliberazione n. 1108 del 2011        SI

Molise             Legge 16 aprile 2003, n. 15     Deliberazione n. 185 del 2017
Regione               Legge                Regolamento attuativo       Altri atti

Piemonte        Legge 18 febbraio 2010, n. 12    D.P.G.R. n. 9/R del 2012       SI

P.A. Bolzano    Legge 7 giugno 1982, n. 22                                   Elenco
                (modificata nel 2016)
P.A. Trento     Legge 15 marzo 1993, n. 8                                    Elenco

Puglia          Legge 25 agosto 2003, n. 21     Regolamento n. 23 del 2007

Sicilia

Sardegna        Legge 27 aprile 2016, n. 8      Delibera n. 48/36 del 2018      SI
                (norma introdotta nel 2017)
Toscana         Legge 20 marzo 1998, n. 17       D.P.G.R. n. 61/R del 2006      SI

Umbria          Legge 21 gennaio 2015, n. 1                                     SI

Valle d’Aosta   Legge 26 aprile 1993, n. 21                                  Elenco

Veneto          Legge 14 giugno 2013, n. 11                                  Elenco
Nel caso della Regione Lombardia la materia è disciplinata:
• dalla legge 27 febbraio 2017, n. 5 (più volte modificata),
  istitutiva della Rete escursionistica della Lombardia (REL);
           La Lombardia
• dal regolamento     di attuazione 28 luglio 2017, n. 3.

Le tipologie di percorso considerate sono le seguenti (art. 2,
legge n. 5):
   - Sentieri escursionistici;
   - Sentieri alpinistici;
   - Vie ferrate;
   - Siti di arrampicata.
• Sentieri escursionistici: si intendono i percorsi ubicati in
  pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica,
  ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di
  difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade
  vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-
  pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei
  limiti stabiliti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale
  n. 4 del 2016 (Revisione della normativa regionale in materia
  di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio
  idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
• Sentieri alpinistici: i percorsi che si sviluppano
  prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche
  mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a
  rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse
  alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi.
• Vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste,
  cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o
  altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità.
• Siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a
  strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e
  tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene
  che permettono la sola autoprotezione dell'utente.
La REL è composta esclusivamente dai percorsi inseriti nel relativo
catasto regionale, che devono avere almeno una delle seguenti
caratteristiche (art. 3, co. 1, legge n. 5/2017):

a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge
   regionale n. 86 del 1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei
   parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione
   lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio
   agro-silvo-pastorale della Lombardia, gestiti dall'Ente regionale
   per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF);
b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o
   paesaggistico-ambientale;
c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei
   percorsi.
Il regolamento attuativo n. 3, all’articolo 2, ha ulteriormente
precisato – ai fini della valutazione per l’inserimento nel catasto della
REL - le particolarità dei percorsi a carattere storico-culturale,
religioso, sportivo e paesaggistico-ambientale (per quelli delle aree
protette è automatico):

a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del
   percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in
   particolare l'utilizzo dello stesso (percorso) nel passato per fini
   strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche
   tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del
   territorio  di      appartenenza    in   relazione     all'agricoltura,
   all'allevamento o alla gestione forestale;

b) per l'interesse religioso: presenza del percorso in luoghi
   caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed
   essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di
   raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi
   fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;
c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a
   modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno,
   per attività motorie, escursionistiche, ciclo escursionistiche,
   ippiche e di arrampicata;

d) per l'interesse paesaggistico-ambientale: la significativa
   presenza di flora e fauna o l'attraversamento di luoghi
   privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;

e) per la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete: il
   collegamento con percorsi o sentieri già esistenti o la
   connessione a itinerari di lunga percorrenza anch'essi inclusi
   nella REL o appartenenti a reti sentieristiche di altre regioni o
   stati.
La viabilità forestale e la viabilità minore

Il sentiero va inquadrato anche nella più generale disciplina della viabilità
forestale (non espressamente considerata dal codice della strada) e della
viabilità minore.

Si tratta infatti di due tematiche che si possono eventualmente rinvenire la
prima in talune norme regionali in tema di boschi e foreste, mentre la
seconda tra le norme per lo sviluppo delle zone montane emanate in
attuazione delle legge n. 94 del 1997.
Nei casi in cui la legislazione forestale regionale effettua una
definizione di sentiero sono presenti anche disposizioni limitative
della circolazione nelle aree boschive e forestali come definite da
ciascuna regione. Tali disposizioni sono spesso richiamate dalle
norme sulla circolazione nelle reti escursionistiche regionali.

Per quanto riguarda la viabilità minore si ricorda che alcune leggi
regionali    istitutive   della  rete    escursionistica  regionale
ricomprendono in esse oltre che la rete sentieristica anche la
viabilità minore (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Piemonte).
La Lombardia e la viabilità

La legge regionale n. 31 del 2008 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) della Regione
Lombardia all’articolo 59 disciplina la viabilità agro-silvo-pastorale,
precisando che le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate
ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al
pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale,
approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale (comma 1).
Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le
comunità montane e gli enti gestori dei parchi,
compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi
strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità
agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale,
allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare
la interconnessione della viabilità esistente (comma 2).
Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è
vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli
di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento
comunale (comma 3).

È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di
quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al
patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei
pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio (comma 4).

Tali disposizioni erano precedentemente previste dall’articolo 21
della legge n. 27 del 2004 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
Il sentiero e l’interesse pubblico

Come abbiamo visto l’art. 2, co. 1, del Codice della strada definisce
strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali.

Uso pubblico non va confuso con bene pubblico.

Una strada può essere pubblica o privata.

Il Codice civile stabilisce che le strade, se appartengono allo Stato, fanno
parte del demanio pubblico (art. 822, secondo comma) e analogamente
le strade sono assoggettate al demanio pubblico se appartengono alle
province o ai comuni (art. 824).
Nel Codice della strada, all’articolo 3, comma 1, n. 52, è
altresì presente la definizione di strada vicinale: strada
vicinale (o poderale o di bonifica) è la strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.

L’articolo 19 del Codice della strada assoggetta la strada
vicinale alla vigilanza dell’Autorità comunale.

L’articolo 825 del codice civile relativo ai diritti demaniali su
beni altrui, stabilisce che “sono parimenti soggetti al regime
del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle
province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti,
quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei
beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di
fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono
i beni medesimi”.
Su questo quadro normativo incompleto, il principio di
interesse pubblico o di pubblica utilità del sentieri è
stato pertanto inserito dai legislatori regionali nel
disciplinare le proprie reti escursionistiche regionali.

Nel caso della Lombardia, il comma 1-bis dell’articolo
4 della legge n. 5 del 2017, introdotto dall’articolo 13
della legge 28 dicembre 2018, n. 23, stabilisce che i
percorsi ricompresi nella REL sono considerati di
interesse pubblico.
La viabilità di uso privato

Il percorso lungo il quale si sviluppa un sentiero, soprattutto nei tratti
iniziali o in quelli boschivi, può tuttavia interessare proprietà private non
assoggettate a servitù di passaggio.

In questo caso il sentiero sembrerebbe perdere lo status di “bene ad
interesse pubblico” in quanto gli utenti (intesi come escursionisti) si
troverebbero ad invadere una proprietà privata, determinando le
conseguenti violazioni contemplate all’articolo 637 del codice penale in
tema di ingresso abusivo nel fondo altrui.
La legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia all’articolo 3,
commi 4 e 5, stabilisce che la catalogazione dei percorsi inseriti nel
catasto regionale della REL deve contenere informazioni sul
soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i
proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee
insistenti sul percorso o parte di esso.

Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento
nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a
servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i
proprietari.

La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra
enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi
di particolare interesse.
Il comma 5-bis (introdotto dall’articolo 13 della legge n. 23 del
2018) dispone che per la fase di prima applicazione, la
proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà
privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico
non risulta da atto scritto è preceduta da formale
comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti
territorialmente competenti.
I proprietari interessati possono proporre opposizione entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione;

In caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti
possono procedere con la proposta di inserimento, previa
comunicazione agli interessati, entro i 15 giorni successivi al
ricevimento      dell'opposizione, delle  motivazioni      della
sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso
di proprietà privata.

La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti
di percorso di proprietà privata è corredata delle comunicazioni
inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da
parte della struttura regionale competente.
Le competenze nella gestione del sentiero

Analizzando le singole disposizioni regionali sulle reti sentieristiche e quelle
sulla valorizzazione delle strutture alpine (per le regioni che non hanno previsto
una propria rete) appare evidente come ciascun legislatore regionale ha
interpretato a modo suo l’architettura delle competenze attribuite alle singole
figure istituzionali.

Le competenze gestionali sono poste in capo ai diversi soggetti istituzionali
coinvolti secondo un proprio schema (regione, provincia, città metropolitana,
comunità montane e unioni montane, comuni, enti parco e altri soggetti).
Sicuramente due soggetti sono certi: la Regione (che regola la
materia e ne finanzia gli interventi) e il comune (cioè l’ente coinvolto
nelle attività di gestione del proprio territorio). Ad essi si aggiungono
“obbligatoriamente” gli enti parco nazionali e regionali e di gestione
delle aree protette per i territori di propria competenza.

Tra Regione e comuni era fondamentale la presenza di quell’ente
intermedio (una volta la provincia e le comunità montane) quale
anello di congiunzione tra il potere centrale regionale e il singolo
territorio.
I soggetti competenti in Lombardia

La legge n. 5 del 2017 della Lombardia, oltre a definire le competenze della
Regione, individua gli enti territorialmente competenti secondo uno
schema a scalare (art. 2, co. 2):
• in primis gli enti gestori nelle aree regionali protette di cui alla legge n.
  86 del 1983, dei siti di Rete Natura 2000, dei parchi locali di interesse
  sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio
  e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia,
  gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste
  (ERSAF);
• quindi, al di fuori di tali aree, le comunità montane e, ove non presenti,
  le unioni di comuni;
• infine, i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli
  enti precedentemente menzionati.
L’articolo 6-bis (introdotto dall’articolo 13 della legge n. 23 del 2018)
definisce il ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano
in merito alla realizzazione del catasto, alla promozione della diffusione
della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori
e allo svolgimento di funzioni di raccordo e supporto ai comuni.

L’articolo 7 istituisce la Consulta della REL quale organismo con
funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale.

Il catasto della REL è curato dall’ERSAF, che si avvale del CAI e del
Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia (art. 3).

Per le attività di manutenzione della REL “gli enti territorialmente
competenti” possono stipulare convenzioni con il CAI e il Collegio
regionale delle guide alpine della Lombardia, nonché possono
avvalersi dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei
rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di
associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della
legge stessa (art. 4, co. 3).
Le competenze della Regione nella gestione delle REL

La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio
regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai
percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di
regioni limitrofe (art. 4, co. 4).

La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel
piano territoriale regionale (legge n. 12 del 2005) e nel piano regionale della
mobilità ciclistica (legge n. 7 del 2009), un programma triennale con cui
definire, sentita la Consulta per la REL, obiettivi e criteri per l'erogazione di
finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle
REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi sulla segnaletica
(art. 5, co. 1).
Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta
la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale
approvata dal Consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche
tecniche definite dalla Giunta regionale (art. 6 co. 1).

La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta
per la REL, definendone le modalità di funzionamento (art. 7, co.
3).

Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i
risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la
REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con
cadenza triennale, una relazione (art. 11).
Le competenze delle Province

L’articolo 6-bis della legge n. 5 del 2017 (introdotto dall’articolo 13 della
legge n. 23 del 2018) precisa che le Province e la Città metropolitana di
Milano:

a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni
   contenute nelle banche dati a loro disposizione;
b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la
   diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui
   relativi territori;
c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui
   all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di
   competenza ai sensi della presente legge.
Le competenze delle Comunità montane

La legge n. 5 del 2017 (che non ha soppresso la figura delle comunità
montane) ricomprende le comunità montane tra gli enti gestori della rete
escursionistica della Lombardia per quei territori non rientranti nelle aree
regionali protette, nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse
sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei
territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti
dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).

Qualora in tali territori “residuali” non siano presenti le comunità montane,
l’ente gestore è individuato nelle Unioni di comuni e, in ultima istanza, nei
comuni stessi.
Le competenze dei comuni

La legge n. 5 del 2017 della Lombardia nell’individuare “gli enti territorialmente
competenti” per gli interventi sulla REL, indica i comuni quale soggetto con
competenza territorialmente “residuale”.
Infatti l’articolo 2, comma 2, individua gli enti secondo uno schema a scalare:
• in primis, gli enti gestori nelle aree regionali protette di cui alla legge n. 86
   del 1983, dei siti di Rete Natura 2000, dei parchi locali di interesse
   sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e
   dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti
   dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF);
• quindi, al di fuori di tali aree, le comunità montane e, ove non presenti, le
   unioni di comuni;
• infine, i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli
   precedentemente menzionati.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, per ciascuna porzione di REL
gli enti territorialmente competenti:

a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del
   proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari,
   nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al
   recupero dei percorsi stessi gestiti o anche di loro proprietà o
   sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso
   convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio
   regionale delle guide alpine della Lombardia;
b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di
   manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di
   gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti,
   di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività
   attinenti alle finalità della presente legge;
• b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla
  lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero;

• c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e
  inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi
  corredate dalla descrizione degli stessi.
La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le
competenze degli enti territorialmente competenti che possono
affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del
proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e
regionali disponibili (art. 6, co. 2).

Gli enti territorialmente competenti promuovono, unitamente alle
province e alla Città metropolitana di Milano, la diffusione della
conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori
(art. 6-bis, co. 1, lett. b).

Infine, gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di
vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla
presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in
conformità alle disposizioni della legge n. 689 del 1981 e ne
introitano i relativi proventi.
Le competenze di altri soggetti

L’articolo 7 della legge n. 5 del 2017 della Lombardia istituisce la Consulta per
la REL quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa
Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1
della legge stessa.
In particolare, la Consulta:
a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto della REL e al
    programma triennale previsto all'articolo 5;
b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è
composta di undici membri:
a) assessore regionale competente in materia o un suo delegato,
   che la presiede;
b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia,
   UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane,
   ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia,
   CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale
   Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
c) un rappresentante dell'associazione di categoria più
   rappresentativa dei gestori dei rifugi;
d) un rappresentante degli enti gestori delle aree protette e similari
   indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a).
• La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta,
  definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione ai
  lavori della Consulta è a titolo gratuito.

• Con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n.
  11/1370 sono state definite la composizione e la modalità di
  funzionamento della Consulta per la rete escursionistica della
  Lombardia.
La segnaletica

L’apposizione di una corretta segnaletica rappresenta uno degli aspetti
fondamentali della fruizione della montagna in sicurezza.

Percorrere un sentiero non segnato (o non segnalato, sarebbe da dire)
genera una insicurezza circa il suo sviluppo e la destinazione finale;
diversamente, percorrere un sentiero con un segno di riconoscimento
marcato induce a pensare di camminare lungo un percorso noto, che se poi
al semplice segnale è associato anche un numero o una sigla permette
all’utente di capacitarsi sul luogo dove si trova in quel momento, anche
attraverso una verifica su una cartina escursionistica.
Le disposizioni in tema di segnaletica sono riportate all’articolo 6,
commi 1 e 2, della legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia.

Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la
segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale
approvata dal Consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche
tecniche definite dalla Giunta regionale.

La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le
competenze degli enti territorialmente competenti che possono
affidarne la realizzazione al CAI e agli soggetti indicati all'articolo 4,
comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno
del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e
regionali disponibili.
Bisogna ricordare che relativamente alla determinazione delle
caratteristiche della segnaletica nei “Parchi regionali” ai sensi
della legge regionale n. 86 del 1983, la Giunta regionale della
Lombardia, con deliberazione n. 6/42333 del 1999, “al fine di
identificare un idoneo sistema segnaletico per i sentieri nelle aree
protette regionali, aveva già ritenuto opportuno adottare la
segnaletica ufficiale del Club Alpino Italiano in quanto sistema
già ampiamente collaudato e diffuso sull'intero territorio regionale
e nazionale.

Pertanto gli enti gestori delle aree protette nel realizzare i segnali
da apporre lungo i sentieri finanziati da leggi regionali all'interno di
dette aree si dovranno uniformare al citato sistema segnaletico
CAI”.
Analogamente ai fini della determinazione delle caratteristiche
della segnaletica dei sentieri presenti all'interno delle “aree
protette regionali”, o che conducono ad esse, la Giunta
regionale, con deliberazione n. 7/17173 del 2004, aveva
disposto l’adozione della segnaletica ufficiale del Club alpino
italiano “in quanto già collaudata e diffusa sul territorio regionale
e nazionale, stabilendo che gli enti gestori delle aree protette
dovranno uniformarvisi”.
La manutenzione

Come abbiamo già detto, tra i compiti attribuiti al CAI dalla legge 26 gennaio
1963, n. 91 figurano il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di
sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 1, lettera b).

Nel corso degli anni il CAI (Commissione Centrale per l’Escursionismo) ha
pubblicato alcuni quaderni in tema di manutenzione dei sentieri (più volte
aggiornati):
• “Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione”
• “L’attività dei volontari sui sentieri: rischi e indicazioni di sicurezza”.
Da alcuni anni il CAI ha istituito al proprio interno una struttura
dedicata a tale finalità: la SOSEC – Struttura Operativa Cartografia
E Sentieri, a sua volta articolata in referenti regionali.

Tra le funzioni della SOSEC vi è anche quella della formazione dei
soci volontari che desiderano impegnarsi nelle attività sezionali di
manutenzione dei sentieri che fanno riferimento al proprio territorio.

Peraltro nel Manuale CAI n. 6 “Sentieri: ripristino, manutenzione e
segnaletica” si puntualizza che per gli interventi più impegnativi
(quali selciature, deviatori, consolidamenti, muri, gradimenti,
passerelle, ecc) è necessaria la collaborazione con l’ente territoriale
e occorre prevedere l’assegnazione dei relativi lavori a ditte
specializzate.
Chi finanzia la manutenzione di un sentiero ?

Sono le Regioni, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a stanziare le
eventuali risorse destinaste alla manutenzione della rete sentieristica regionale,
che vengono trasferite agli enti locali territorialmente competenti (comuni, unioni
di comuni, comunità montane).

L’Ente locale, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione
turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la
manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del
proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello
regionale e nazionale, attribuendo al sindaco il dovere di impedirne l’accesso in
caso di pericolo (ad esempio, dissesto idrogeologico) e le conseguenti
responsabilità.
La manutenzione dei sentieri in Lombardia

Precedentemente alla legge n. 5 del 2017 istitutiva della REL, la Regiione
Lombardia aveva già approvato la legge n. 27 del 2015 sulla disciplina delle
“Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”.
L’articolo 36, commi da 7 a 9, dispone che la Regione può concedere agli enti,
alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:
a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento
satellitare.
Tali soggetti si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a
controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri
alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.
Il Club alpino italiano Lombardia, l'Associazione nazionale alpini, i
gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati,
possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere
ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:
• manutenzione dei sentieri;
• tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli
   esistenti;
• interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in
   lingua italiana anche nel dialetto locale;
• tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie
   ferrate.
Come già visto precedentemente, la legge n. 5 del 2017
individua, all’articolo 2, comma 2, gli enti territorialmente
competenti agli interventi concernenti la REL:

   ➢ gli enti gestori delle aree protette (L.R. n. 86/1983), dei siti
     di Rete Natura 2000, dei parchi locali di interesse
     sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco
     dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-
     pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale
     per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF);
   ➢ al di fuori di tali aree, le comunità montane e, ove non
     presenti, le unioni di comuni;
   ➢ i comuni in relazione ai territori per i quali non sono
     competenti gli enti precedentemente indicati.
Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti
(art. 4, co. 3):

  a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del
     proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali
     e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei
     percorsi stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali
     risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e
     collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide
     alpine della Lombardia;

  b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di
     manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di
     gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di
     enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti
     alle finalità della presente legge.

  b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla
  lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero.
Ai sensi dell’articolo 5 la Giunta regionale approva un programma
triennale con cui definire obiettivi e criteri per l'erogazione di
finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi
inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a
interventi sulla segnaletica.

Si segnala che la legge n. 5 del 2017 ha stanziato per l’esercizio
2017 complessivamente 1.200.000 euro per il finanziamento degli
interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e alla
progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica (art. 12,
co. 3).
La circolazione sul sentiero

Come già detto, sebbene il legislatore nazionale non sia ancora riuscito ad
introdurre divieti e limitazioni alla circolazione lungo i sentieri, tale principio è
presente in numerose leggi regionali, con la conseguente previsione di sanzioni
amministrative.

Disposizioni limitative alla circolazione di mezzi motorizzati sono presenti sia
nelle singole disposizioni istitutive della rete escursionistica regionale, sia nella
normativa in materia forestale e di viabilità silvo-pastorale.
La legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia, all’articolo 4,
comma 5, precisa che la fruizione dei percorsi inseriti nella REL è
consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad
alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e
con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e
modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per
particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli
ambienti attraversati.

Il successivo comma 7 stabilisce che il transito dei mezzi a
motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso,
assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione
civile.
Ai sensi del comma 8, il transito dei mezzi a motore è altresì
consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente
competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis della legge
regionale n. 31 del 2008:

•  per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento
  relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal
  percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali
  fondi o immobili;
• per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività
  agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o
  anche delle aree ad essa circostanti;
• per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che
  debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o
  manutenzione dei rifugi stessi.
Tale principio è ribadito all’articolo 8, comma 1, lettera d), che vieta il
transito sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve i casi indicati
all'articolo 4, commi 7 e 8.

In caso di tali violazione il successivo articolo 9, comma 2, prevede
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57
euro a 316,71 euro.

La sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a
carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a
essi rilasciata.
I sentieri e il ciclo-escursionismo

Con il regolamento n. 3 del 2017 (attuativo della Rete escursionistica della
Lombardia) vengono definite, all’articolo 6, commi da 1 a 3, le limitazioni
alla fruizione multipla dei percorsi.

Nello specifico, la fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain
bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (e-bike) è consentita sui percorsi
che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio
contemporaneo di utenza multipla (co. 1).
Il comma 2 prevede che, laddove il percorso presenti tratti con
caratteristiche - quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza
limitata o particolare tipologia di fondo, tali da impedire la fruizione
multipla o da renderla difficoltosa per la sicurezza degli utenti -
l'ente territorialmente competente può:

a) mantenere la fruizione multipla, qualora l'incidenza dei tratti non
adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del
percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in
cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le
specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli
escursionisti;
b) interdire, utilizzando il simbolo di divieto, la fruizione con
biciclette o mountain bikes qualora l'incidenza dei tratti non adatti
a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;

c) consentire attività sportive diverse dall'escursionismo sia a
piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata
assistita, come il downhill.

Infine il comma 3 stabilisce che nei percorsi di interesse storico-
culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere
interdetto il transito delle biciclette, mountain bikes o biciclette a
pedalata assistita al fine di non arrecare danni.
Le sanzioni

La legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia, all’articolo 8, enuncia i
seguenti divieti:

  a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i
     cartelli posti lungo i percorsi;
  b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli
     elementi di arredo;
  c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
  d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le
     disposizioni disposte dall'articolo 4, commi 7 e 8.
Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere a), b) e c) l’articolo 9 prevede l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro e il rimborso
delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo
di rivalsa a carico del trasgressore.

La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera d) (transito con mezzi motorizzati), comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57
euro a 316,71 euro; la sanzione è ridotta a un terzo se
l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in
difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.
Di chi è la proprietà del sentiero ?

Lungo le nostre montagne quando percorriamo un sentiero troviamo i segni
distintivi della segnaletica del CAI (pittogrammi).

Siamo in presenza di quelli che sono comunemente definiti «SENTIERI CAI».

La legge n. 91 del 1963 stabilisce che il Club alpino italiano provvede, a favore
sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e
con le modalità ivi stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche?
L’articolo 1 del Regolamento generale del CAI indica tra le finalità
quella di “facilitare la diffusione della frequentazione della
montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo
e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri” (lett. d).

Sorge una domanda:

        Il sentiero CAI è di proprietà del CAI o delle sue Sezioni?
In Italia si stima la presenza di sentieri per oltre 110.000 km.

I «sentieri CAI» si sviluppano solo per 65.000 Km.

Il CAI svolge da sempre una funzione di “sussidiarietà” prevista
dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, come definito dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001: “Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.

La manutenzione di un sentiero rientra sicuramente tra le “attività di
interesse generale”.
I sentieri CAI, in quanto segnati e tabellati secondo i criteri definiti
dal CAI, non sono ovviamente di proprietà del CAI Sede centrale,
né delle Sezioni territorialmente di riferimento.

Ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice civile il sentiero – se non
incide su una proprietà privata – il sentiero è un bene demaniale
(statale, regionale, comunale).

Eventualmente la manutenzione viene data in gestione alla locale
Sezione CAI tramite convenzione.
La responsabilità del sentiero

Se un sentiero facente parte del demanio pubblico è oggetto di
manutenzione da parte del CAI – pur non essendo di proprietà del CAI –
quale rapporto giuridico sussiste in questo caso?

Siamo di fronte ad una sorta di “contratto di custodia” tra Stato e CAI (ex
art. 2051 c.c.)?

Definire questo punto è fondamentale ai fini dell’attribuzione           di
responsabilità in caso di incidente avvenuto lungo un sentiero.
Una prima riflessione va fatta in termini temporali.

• Limitandoci alle norme considerate, la legge n. 91 di riordino del
  CAI è del 1963.

• Le Regioni sono divenute «operative» dopo il 1977 (DPR n. 616).

• Nel 2001 la riforma costituzionale ha posto il turismo tra le
  competenze residuali delle Regioni (prima era «concorrente» tra
  Stato e Regioni).

• Ora le leggi regionali prevedono le convenzioni con il CAI (ed altri
  soggetti).
• Il CAI risulta godere di un ruolo «privilegiato» in quanto essendo
  disciplinato dalla legge n. 91 del 1963, pur essenso una
  associazione, la sede centrale del CAI è considarata
  dall’ordinamento «ente pubblico non economico» e quindi
  assoggettata alla normativa statale su qualsiasi aspetto.

• Le 509 sezioni che costituiscono il CAI sono invece «soggetti
  territoriali di diritto privato», dotate di una propria autonomia
  organizzativa, funzionale e patrimoniale.

• La Corte dei conti definisce il CAI «Ente associativo a struttura
  complessa».
Ritornando alla manutenzione del sentiero, le convenzioni poste in
essere tra soggetto territorialmente competente e Sezione del CAI
possono riguardare soltanto la c.d. manutenzione di base, che si
realizza in quelle attività necessarie a facilitare la percorribilità del
sentiero al fine di renderne il transito quanto più agevole e limitarne i
rischi:
• spietramento (eliminazione di eventuali sassi caduti sul sentiero),
• spalcatura (potatura delle piante),
• decespugliamento.
• ripristino della segnaletica orizzontale (se scolorita) e verticale (pali
   e tabelle se caduti) al fine di garantire l’identificazione del percorso
   e la sua percorrenza in sicurezza.
Trattandosi di attività svolta dai soci CAI in qualità di volontari è
inevitabile che debba essere limitata alla “manutenzione minima”
del sentiero, in quanto attività più complesse (per non parlare
della manutenzione straordinaria) possono essere solo di
competenza di ditte specializzate, anche in relazione alla
normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

Essendo il sentiero un bene demaniale, la responsabilità è
posta in capo all’ente territorialmente competente (in genere
comune e/o parco se ricompreso in tale ambito).
In caso di pericolo (smottamento, frana, ecc.) il potere di interdire
l’accesso ad un «sentiero CAI» spetta al sindaco attraverso
l’emanazione di una ordinanza.

La Sezione CAI (che magari ha rilevato tali condizioni
idrogeologiche), in attesa degli opportuni avvisi comunali, può
limitarsi temporaneamente ad affiggere sulle prime tabelle poste
all’inizio e alla fine (e ad eventuali incroci) del sentiero/percorso
l’avvertimento circa lo stato “critico” di un determinato tratto.
La responsabilità per fatti esterni

Se, mentre percorro un sentiero, vengo colpito da un sasso, chi è
responsabile? Il sindaco, l’ente parco, il CAI?

La giurisprudenza, anche recente, è assai variegata in conseguenza della
modalità e delle condizioni in cui l’evento ha avuto luogo.
Ritengo significativa la sentenza n. 889 del 26 settembre
2018 con cui il Tribunale di Trento ha respinto una richiesta
di risarcimento per la caduta di una masso che aveva
provocato la frattura della gamba di un escursionista (poi
confermata dalla Corte di Appello di Trento n. 262 del 29
ottobre 2019.
Il giudice ha ritenuto che:

«…il sinistro non si è verificato per una condizione del sentiero,
e specificamente per uno stato di dissesto o erosione del sedime,
per la presenza di ostacoli, o per altre cause intrinseche alla cosa
oggetto della custodia, ma per effetto della caduta di alcuni sassi,
probabilmente staccatisi da un punto non individuabile di creste
rocciose sovrastanti…»
Restano necessariamente fuori dalla “sfera di signoria del
custode” le condizioni dell’ambiente circostante (la montagna), le
cui dimensioni e caratteristiche intrinseche sono tali da sottrarsi al
governo dell’uomo.

Al custode possono invero essere addossati esclusivamente i
rischi che dallo stesso possano essere effettivamente controllati.
Esistono norme di salvaguardia ?

L’articolo 4, comma 6, della legge n. 5 del 2017 istitutiva della Rete
escursionistica lombarda:
   «Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria
   responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la
   segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente
   circostante»

Legge della Provincia di Trento n. 8 del 1993:
  «L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non
  escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente
  montano.»
Il Parco nazionale dello Stelvio

Dopo la suddivisione del parco nazionale in tre settori (lombardo, trentino,
alto atesino) avventuta alcuni anni fa, per quanto riguarda la Lombardia solo
recentemente sono stati adottati dalla Giunta regionale:

• il piano del settore lombardo del PNS (deliberazione n. XI/3087 del 27
  aprile 2020);
• il Regolamento del PNS – Settore lombardo (deliberazione n. XI/3665 del
  13 ottobre 2020).

La Regione Lombardia gestisce il prorpio settore attraverso l’ERSAF.
Articolo 32 del Regolamento: Recinzioni e segnaletica
(…)
Co. 3. La segnaletica e la cartellonistica dei sentieri e dei percorsi
ricadenti entro il Parco è realizzata direttamente a cura del Parco
secondo gli standard e modalità indicate dalle linee guida
approvate dal Comitato di indirizzo e coordinamento.
Co. 4. È vietato danneggiare, rimuovere, spostare, occultare o
imbrattare la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro manufatto
ad essa collegato.
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