UNIMONT Università degli Studi di Milano - IL SENTIERO NEL DIRITTO: LE COMPETENZE NELLA GESTIONE E LA LEGGE n. 5 del 2017 DELLA LOMBARDIA
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UNIMONT Università degli Studi di Milano Seminario Online IL SENTIERO NEL DIRITTO: LE COMPETENZE NELLA GESTIONE E LA LEGGE n. 5 del 2017 DELLA LOMBARDIA Relatore: Dott. Gian Paolo Boscariol 13 aprile 2021
La Costituzione e la montagna • Articolo 44, secondo comma: “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. • Con la legge del 2001 di riforma costituzionale, l’articolo 117 è stato reimpostato indicando al comma 2 le materie attribuite allo Stato e, al comma 3, le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. • Al comma 4 è stata definita la c.d. “potestà legislativa residuale” spettante alle Regioni per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. • La montagna, non figurando né tra le competenze esclusive statali, né tra le competenze legislative concorrenti, rientra pertanto nelle competenze legislative residuali delle Regioni.
La Costituzione e il turismo • Nel testo originario della Costituzione il turismo rientrava tra le c.d. competenze legislative concorrenti (da ultimo, la legge quadro sul turismo n. 135 del 2001). • La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha ricompreso il turismo tra le materie di competenza regionale “residuale”, non essendo specificatamente richiamato nella nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione.
Le competenze governative in tema di montagna • Nella attuale struttura di Governo le competenze in tema di montagna sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a delegarle al Ministro senza portafoglio per gli Affari regionali e le Autonomie. • Da ultimo, il D.P.C.M. 15 marzo 2021 (G.U. n. 79 del 1° aprile 2021) ha delegato le funzioni al Ministro senza portafoglio Mariastella Gelmini.
Le competenze governative in tema di turismo • La competenza in tema di turismo, unitamente a quella relativa allo spettacolo, fu inizialmente attribuita con la legge 31 luglio 1959, n. 617 ad un apposito dicastero denominato “Ministero del turismo e dello spettacolo”. • Abrogato da un referendum del 1993, la competenza è stata prima attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi al Ministero delle attività produttive (1999), di nuovo alla Presidenza del Consiglio (2006), quindi al Ministero dei beni culturali (2013), per passare al Ministero delle politiche agricole (2018) e ritornare ai Beni culturali nel 2019. Nel 2021 il Governo Draghi ha nuovamente istituito il Ministero del turismo.
Il sentiero nella normativa • Il Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) definisce sentiero (o mulattiera o tratturo) la “ strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali ” (art. 3, co. 1, n. 48). • La strada viene definita quale “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2, co. 1)
• Verrebbe quindi naturale pensare che al sentiero – in quanto strada – si applica la disciplina contenuta nel Codice della strada sulla circolazione di mezzi e pedoni. ………..Ma non è così !
• Il Codice della strada si limita a fornire una definizione del sentiero, non ne disciplina le regole di circolazione. • Infatti il Codice individua e classifica le tipologie di strade: autostrade, strade extraurbane (statali, regionali, provinciali, comunali), strade urbane e, da ultimo, itinerari ciclopedonali….. …..ma non il sentiero. • Di conseguenza, al sentiero non si applica il Codice della strada.
• Il sentiero non è – come accade per una strada – la conseguenza della realizzazione di una infrastruttura specificamente costruita dall’uomo. • Il sentiero è il frutto del passaggio costante nel tempo di persone dedite a specifiche attività (agricoltori, pastori, boscaioli, viandanti, pellegrini) e di animali (sia come greggi o branchi, sia allo stato libero).
• La parola sentiero è presente nella legge n. 91 del 1963 sul Club Alpino Italiano (CAI). • Art. 2, co. 1, lett. b): il CAI “provvede, a favore sia dei propri soci sia degli altri, nell’ambito delle facoltà previste dalla Statuto, e con le modalità ivi stabilite (…) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche”.
Il termine sentiero è tuttavia presente in altre norme statali: • “sentieri di montagna” (art. 1, legge n. 457 del 1954, imposta di consumo sulle bevande vinose); • “sentieri pedonali” (art. 8, legge n. 191 del1974, sentieri di servizio per il personale delle ferrovie); • “sentieri ed itinerari alpini” (art. 14, legge n. 6 del 1989, n. 6, sulle guide alpine); • “sentieri per l’escursionismo” (decreti istitutivi di parchi nazionali); • “sentieri militari” (art. 1, legge n. 78 del 2001, tutela del patrimonio della Prima guerra mondiale);
• “sentieri di alta quota” (art. 8, legge n. 93 del 2001, in tema aree naturali protette, riferito a quelli situati nella provincia di Cuneo) • “sentieri antincendio” (DM Protezione civile 20 dicembre 2001, sulle linee guida dei piani regionali per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi); • “sentieri di avvicinamento” (art. 6, D.M. Interno 26 ottobre 2007, n. 238, Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici, relativamente a quelli a livello del terreno); • “sentiero ciclabile” o “percorso natura”: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette (art. 2, legge n. 2 del 2018).
La normativa regionale • Molte Regioni hanno disciplinato il sentiero in un più ampio contesto normativo: la rete escursionistica regionale. • Con rete escursionistica regionale si intende un insieme di percorsi che vengono poi inseriti nel Catasto regionale della rete escursionistica. • Ogni Regione provvede a indicare le tipologie di percorsi in essa rientranti, anche in base alle caratteristiche morfologiche del proprio territorio.
• Ad esempio, per l’Emilia Romagna (legge n. 14 del 2003) possono fare parte della REER (Rete escursionistica dell'Emilia- Romagna) le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati. • Le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno invece fatto riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla predisposizione di un “elenco delle strutture alpine” (sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).
Quando le singole Regioni hanno legiferato in tema di escursionismo e sentieristica ?? • Il concetto di “rete” è apparso nell’ordinamento giuridico con la legge n. 9 del 1992 della Regione Umbria, che faceva riferimento alla “rete viaria sussidiaria della Regione composta dalle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali”, che se “ubicata al di fuori dei centri urbani, veniva definita viabilità minore” (art. 2). • La legge n. 9 del 1992 è stata abrogata dalla legge n. 1 del 2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) e le disposizioni sulla rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare sono ora contenute all’articolo 175.
La creazione di una rete escursionistica regionale è stata prevista solo negli ultimi due decenni con l’approvazione di una specifica legge: • 1998 Toscana; • 2000 Basilicata; • 2003 Puglia; • 2009 Liguria; • 2010 Marche e Piemonte; • 2013 Emilia-Romagna; • 2016 Abruzzo; • 2017 Lazio, Campania (poi sostituita nel 2020), Lombardia e Sardegna.
Nessuna legge ancora per Calabria e Sicilia. Come già detto, le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno fatto sempre riferimento, non alla creazione di una rete, ma alla predisposizione di un “elenco delle strutture alpine”(sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).
Un caso limite: il Molise • l’articolo 27 della legge n. 51 del 2003, ha previsto la realizzazione - in collaborazione con le province, le Comunità montane, i comuni, il CAI, le Soprintendenze e l'Università del Molise - di un catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica. Il catalogo dovrà contenere i riferimenti agli itinerari enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e delle produzioni tradizionali.
Regione Legge Regolamento attuativo Altri atti Abruzzo Legge 27 dicembre 2016, n. 42 - Basilicata Legge 14 febbraio 2000, n. 51 Deliberazione n. 2008 del 2008 SI Calabria Campania Legge 24 giugno 2020, n. 14 - Emilia Romagna Legge 26 luglio 2013, n. 14 Deliberazione n. 1841 del 2009 SI (vecchia normativa transitoria, in attesa del regolamento) Friuli-V.G. Legge 6 novembre 2017, n. 36 Elenco Lazio Legge 10 marzo 2017, n. 2 Regolamento n. 23 del 2019 Liguria Legge 16 giugno 2009, n. 24 Deliberazione n. 1212/2010 SI Lombardia Legge 27 febbraio 2017, n. 5 Regolamento n. 3 del 2017 Marche Legge 18 gennaio 2010, n. 2 Deliberazione n. 1108 del 2011 SI Molise Legge 16 aprile 2003, n. 15 Deliberazione n. 185 del 2017
Regione Legge Regolamento attuativo Altri atti Piemonte Legge 18 febbraio 2010, n. 12 D.P.G.R. n. 9/R del 2012 SI P.A. Bolzano Legge 7 giugno 1982, n. 22 Elenco (modificata nel 2016) P.A. Trento Legge 15 marzo 1993, n. 8 Elenco Puglia Legge 25 agosto 2003, n. 21 Regolamento n. 23 del 2007 Sicilia Sardegna Legge 27 aprile 2016, n. 8 Delibera n. 48/36 del 2018 SI (norma introdotta nel 2017) Toscana Legge 20 marzo 1998, n. 17 D.P.G.R. n. 61/R del 2006 SI Umbria Legge 21 gennaio 2015, n. 1 SI Valle d’Aosta Legge 26 aprile 1993, n. 21 Elenco Veneto Legge 14 giugno 2013, n. 11 Elenco
Nel caso della Regione Lombardia la materia è disciplinata: • dalla legge 27 febbraio 2017, n. 5 (più volte modificata), istitutiva della Rete escursionistica della Lombardia (REL); La Lombardia • dal regolamento di attuazione 28 luglio 2017, n. 3. Le tipologie di percorso considerate sono le seguenti (art. 2, legge n. 5): - Sentieri escursionistici; - Sentieri alpinistici; - Vie ferrate; - Siti di arrampicata.
• Sentieri escursionistici: si intendono i percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo- pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2016 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
• Sentieri alpinistici: i percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi. • Vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità. • Siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente.
La REL è composta esclusivamente dai percorsi inseriti nel relativo catasto regionale, che devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche (art. 3, co. 1, legge n. 5/2017): a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale n. 86 del 1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale della Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF); b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale; c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.
Il regolamento attuativo n. 3, all’articolo 2, ha ulteriormente precisato – ai fini della valutazione per l’inserimento nel catasto della REL - le particolarità dei percorsi a carattere storico-culturale, religioso, sportivo e paesaggistico-ambientale (per quelli delle aree protette è automatico): a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso (percorso) nel passato per fini strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del territorio di appartenenza in relazione all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione forestale; b) per l'interesse religioso: presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;
c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno, per attività motorie, escursionistiche, ciclo escursionistiche, ippiche e di arrampicata; d) per l'interesse paesaggistico-ambientale: la significativa presenza di flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura; e) per la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete: il collegamento con percorsi o sentieri già esistenti o la connessione a itinerari di lunga percorrenza anch'essi inclusi nella REL o appartenenti a reti sentieristiche di altre regioni o stati.
La viabilità forestale e la viabilità minore Il sentiero va inquadrato anche nella più generale disciplina della viabilità forestale (non espressamente considerata dal codice della strada) e della viabilità minore. Si tratta infatti di due tematiche che si possono eventualmente rinvenire la prima in talune norme regionali in tema di boschi e foreste, mentre la seconda tra le norme per lo sviluppo delle zone montane emanate in attuazione delle legge n. 94 del 1997.
Nei casi in cui la legislazione forestale regionale effettua una definizione di sentiero sono presenti anche disposizioni limitative della circolazione nelle aree boschive e forestali come definite da ciascuna regione. Tali disposizioni sono spesso richiamate dalle norme sulla circolazione nelle reti escursionistiche regionali. Per quanto riguarda la viabilità minore si ricorda che alcune leggi regionali istitutive della rete escursionistica regionale ricomprendono in esse oltre che la rete sentieristica anche la viabilità minore (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Piemonte).
La Lombardia e la viabilità La legge regionale n. 31 del 2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) della Regione Lombardia all’articolo 59 disciplina la viabilità agro-silvo-pastorale, precisando che le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale (comma 1).
Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente (comma 2).
Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale (comma 3). È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio (comma 4). Tali disposizioni erano precedentemente previste dall’articolo 21 della legge n. 27 del 2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
Il sentiero e l’interesse pubblico Come abbiamo visto l’art. 2, co. 1, del Codice della strada definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Uso pubblico non va confuso con bene pubblico. Una strada può essere pubblica o privata. Il Codice civile stabilisce che le strade, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico (art. 822, secondo comma) e analogamente le strade sono assoggettate al demanio pubblico se appartengono alle province o ai comuni (art. 824).
Nel Codice della strada, all’articolo 3, comma 1, n. 52, è altresì presente la definizione di strada vicinale: strada vicinale (o poderale o di bonifica) è la strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. L’articolo 19 del Codice della strada assoggetta la strada vicinale alla vigilanza dell’Autorità comunale. L’articolo 825 del codice civile relativo ai diritti demaniali su beni altrui, stabilisce che “sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi”.
Su questo quadro normativo incompleto, il principio di interesse pubblico o di pubblica utilità del sentieri è stato pertanto inserito dai legislatori regionali nel disciplinare le proprie reti escursionistiche regionali. Nel caso della Lombardia, il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 5 del 2017, introdotto dall’articolo 13 della legge 28 dicembre 2018, n. 23, stabilisce che i percorsi ricompresi nella REL sono considerati di interesse pubblico.
La viabilità di uso privato Il percorso lungo il quale si sviluppa un sentiero, soprattutto nei tratti iniziali o in quelli boschivi, può tuttavia interessare proprietà private non assoggettate a servitù di passaggio. In questo caso il sentiero sembrerebbe perdere lo status di “bene ad interesse pubblico” in quanto gli utenti (intesi come escursionisti) si troverebbero ad invadere una proprietà privata, determinando le conseguenti violazioni contemplate all’articolo 637 del codice penale in tema di ingresso abusivo nel fondo altrui.
La legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia all’articolo 3, commi 4 e 5, stabilisce che la catalogazione dei percorsi inseriti nel catasto regionale della REL deve contenere informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.
Il comma 5-bis (introdotto dall’articolo 13 della legge n. 23 del 2018) dispone che per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti.
I proprietari interessati possono proporre opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; In caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.
Le competenze nella gestione del sentiero Analizzando le singole disposizioni regionali sulle reti sentieristiche e quelle sulla valorizzazione delle strutture alpine (per le regioni che non hanno previsto una propria rete) appare evidente come ciascun legislatore regionale ha interpretato a modo suo l’architettura delle competenze attribuite alle singole figure istituzionali. Le competenze gestionali sono poste in capo ai diversi soggetti istituzionali coinvolti secondo un proprio schema (regione, provincia, città metropolitana, comunità montane e unioni montane, comuni, enti parco e altri soggetti).
Sicuramente due soggetti sono certi: la Regione (che regola la materia e ne finanzia gli interventi) e il comune (cioè l’ente coinvolto nelle attività di gestione del proprio territorio). Ad essi si aggiungono “obbligatoriamente” gli enti parco nazionali e regionali e di gestione delle aree protette per i territori di propria competenza. Tra Regione e comuni era fondamentale la presenza di quell’ente intermedio (una volta la provincia e le comunità montane) quale anello di congiunzione tra il potere centrale regionale e il singolo territorio.
I soggetti competenti in Lombardia La legge n. 5 del 2017 della Lombardia, oltre a definire le competenze della Regione, individua gli enti territorialmente competenti secondo uno schema a scalare (art. 2, co. 2): • in primis gli enti gestori nelle aree regionali protette di cui alla legge n. 86 del 1983, dei siti di Rete Natura 2000, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF); • quindi, al di fuori di tali aree, le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni; • infine, i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti precedentemente menzionati.
L’articolo 6-bis (introdotto dall’articolo 13 della legge n. 23 del 2018) definisce il ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano in merito alla realizzazione del catasto, alla promozione della diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori e allo svolgimento di funzioni di raccordo e supporto ai comuni. L’articolo 7 istituisce la Consulta della REL quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale. Il catasto della REL è curato dall’ERSAF, che si avvale del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia (art. 3). Per le attività di manutenzione della REL “gli enti territorialmente competenti” possono stipulare convenzioni con il CAI e il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, nonché possono avvalersi dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della legge stessa (art. 4, co. 3).
Le competenze della Regione nella gestione delle REL La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe (art. 4, co. 4). La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale (legge n. 12 del 2005) e nel piano regionale della mobilità ciclistica (legge n. 7 del 2009), un programma triennale con cui definire, sentita la Consulta per la REL, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi sulla segnaletica (art. 5, co. 1).
Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal Consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale (art. 6 co. 1). La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta per la REL, definendone le modalità di funzionamento (art. 7, co. 3). Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione (art. 11).
Le competenze delle Province L’articolo 6-bis della legge n. 5 del 2017 (introdotto dall’articolo 13 della legge n. 23 del 2018) precisa che le Province e la Città metropolitana di Milano: a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione; b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori; c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.
Le competenze delle Comunità montane La legge n. 5 del 2017 (che non ha soppresso la figura delle comunità montane) ricomprende le comunità montane tra gli enti gestori della rete escursionistica della Lombardia per quei territori non rientranti nelle aree regionali protette, nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF). Qualora in tali territori “residuali” non siano presenti le comunità montane, l’ente gestore è individuato nelle Unioni di comuni e, in ultima istanza, nei comuni stessi.
Le competenze dei comuni La legge n. 5 del 2017 della Lombardia nell’individuare “gli enti territorialmente competenti” per gli interventi sulla REL, indica i comuni quale soggetto con competenza territorialmente “residuale”. Infatti l’articolo 2, comma 2, individua gli enti secondo uno schema a scalare: • in primis, gli enti gestori nelle aree regionali protette di cui alla legge n. 86 del 1983, dei siti di Rete Natura 2000, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF); • quindi, al di fuori di tali aree, le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni; • infine, i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli precedentemente menzionati.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti: a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia; b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge;
• b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero; • c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.
La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili (art. 6, co. 2). Gli enti territorialmente competenti promuovono, unitamente alle province e alla Città metropolitana di Milano, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori (art. 6-bis, co. 1, lett. b). Infine, gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge n. 689 del 1981 e ne introitano i relativi proventi.
Le competenze di altri soggetti L’articolo 7 della legge n. 5 del 2017 della Lombardia istituisce la Consulta per la REL quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 della legge stessa. In particolare, la Consulta: a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto della REL e al programma triennale previsto all'articolo 5; b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta di undici membri: a) assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che la presiede; b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia; c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi; d) un rappresentante degli enti gestori delle aree protette e similari indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a).
• La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito. • Con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2019, n. 11/1370 sono state definite la composizione e la modalità di funzionamento della Consulta per la rete escursionistica della Lombardia.
La segnaletica L’apposizione di una corretta segnaletica rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fruizione della montagna in sicurezza. Percorrere un sentiero non segnato (o non segnalato, sarebbe da dire) genera una insicurezza circa il suo sviluppo e la destinazione finale; diversamente, percorrere un sentiero con un segno di riconoscimento marcato induce a pensare di camminare lungo un percorso noto, che se poi al semplice segnale è associato anche un numero o una sigla permette all’utente di capacitarsi sul luogo dove si trova in quel momento, anche attraverso una verifica su una cartina escursionistica.
Le disposizioni in tema di segnaletica sono riportate all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal Consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale. La posa e la manutenzione della segnaletica rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione al CAI e agli soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.
Bisogna ricordare che relativamente alla determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei “Parchi regionali” ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983, la Giunta regionale della Lombardia, con deliberazione n. 6/42333 del 1999, “al fine di identificare un idoneo sistema segnaletico per i sentieri nelle aree protette regionali, aveva già ritenuto opportuno adottare la segnaletica ufficiale del Club Alpino Italiano in quanto sistema già ampiamente collaudato e diffuso sull'intero territorio regionale e nazionale. Pertanto gli enti gestori delle aree protette nel realizzare i segnali da apporre lungo i sentieri finanziati da leggi regionali all'interno di dette aree si dovranno uniformare al citato sistema segnaletico CAI”.
Analogamente ai fini della determinazione delle caratteristiche della segnaletica dei sentieri presenti all'interno delle “aree protette regionali”, o che conducono ad esse, la Giunta regionale, con deliberazione n. 7/17173 del 2004, aveva disposto l’adozione della segnaletica ufficiale del Club alpino italiano “in quanto già collaudata e diffusa sul territorio regionale e nazionale, stabilendo che gli enti gestori delle aree protette dovranno uniformarvisi”.
La manutenzione Come abbiamo già detto, tra i compiti attribuiti al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 figurano il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 1, lettera b). Nel corso degli anni il CAI (Commissione Centrale per l’Escursionismo) ha pubblicato alcuni quaderni in tema di manutenzione dei sentieri (più volte aggiornati): • “Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione” • “L’attività dei volontari sui sentieri: rischi e indicazioni di sicurezza”.
Da alcuni anni il CAI ha istituito al proprio interno una struttura dedicata a tale finalità: la SOSEC – Struttura Operativa Cartografia E Sentieri, a sua volta articolata in referenti regionali. Tra le funzioni della SOSEC vi è anche quella della formazione dei soci volontari che desiderano impegnarsi nelle attività sezionali di manutenzione dei sentieri che fanno riferimento al proprio territorio. Peraltro nel Manuale CAI n. 6 “Sentieri: ripristino, manutenzione e segnaletica” si puntualizza che per gli interventi più impegnativi (quali selciature, deviatori, consolidamenti, muri, gradimenti, passerelle, ecc) è necessaria la collaborazione con l’ente territoriale e occorre prevedere l’assegnazione dei relativi lavori a ditte specializzate.
Chi finanzia la manutenzione di un sentiero ? Sono le Regioni, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a stanziare le eventuali risorse destinaste alla manutenzione della rete sentieristica regionale, che vengono trasferite agli enti locali territorialmente competenti (comuni, unioni di comuni, comunità montane). L’Ente locale, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale, attribuendo al sindaco il dovere di impedirne l’accesso in caso di pericolo (ad esempio, dissesto idrogeologico) e le conseguenti responsabilità.
La manutenzione dei sentieri in Lombardia Precedentemente alla legge n. 5 del 2017 istitutiva della REL, la Regiione Lombardia aveva già approvato la legge n. 27 del 2015 sulla disciplina delle “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”. L’articolo 36, commi da 7 a 9, dispone che la Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti: a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri; b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione; c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare. Tali soggetti si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.
Il Club alpino italiano Lombardia, l'Associazione nazionale alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come: • manutenzione dei sentieri; • tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti; • interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale; • tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.
Come già visto precedentemente, la legge n. 5 del 2017 individua, all’articolo 2, comma 2, gli enti territorialmente competenti agli interventi concernenti la REL: ➢ gli enti gestori delle aree protette (L.R. n. 86/1983), dei siti di Rete Natura 2000, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e dei territori del patrimonio agro-silvo- pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF); ➢ al di fuori di tali aree, le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni; ➢ i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti precedentemente indicati.
Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti (art. 4, co. 3): a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi stessi gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia; b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici, di altri soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge. b-bis) coordinano, in caso di percorsi diversi da quelli di cui alla lettera a), gli interventi di manutenzione e recupero.
Ai sensi dell’articolo 5 la Giunta regionale approva un programma triennale con cui definire obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi sulla segnaletica. Si segnala che la legge n. 5 del 2017 ha stanziato per l’esercizio 2017 complessivamente 1.200.000 euro per il finanziamento degli interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica (art. 12, co. 3).
La circolazione sul sentiero Come già detto, sebbene il legislatore nazionale non sia ancora riuscito ad introdurre divieti e limitazioni alla circolazione lungo i sentieri, tale principio è presente in numerose leggi regionali, con la conseguente previsione di sanzioni amministrative. Disposizioni limitative alla circolazione di mezzi motorizzati sono presenti sia nelle singole disposizioni istitutive della rete escursionistica regionale, sia nella normativa in materia forestale e di viabilità silvo-pastorale.
La legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia, all’articolo 4, comma 5, precisa che la fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati. Il successivo comma 7 stabilisce che il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.
Ai sensi del comma 8, il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis della legge regionale n. 31 del 2008: • per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili; • per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione della REL o anche delle aree ad essa circostanti; • per i mezzi dei gestori dei rifugi alpinistici ed escursionistici che debbano transitare per esigenze di approvvigionamento o manutenzione dei rifugi stessi.
Tale principio è ribadito all’articolo 8, comma 1, lettera d), che vieta il transito sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve i casi indicati all'articolo 4, commi 7 e 8. In caso di tali violazione il successivo articolo 9, comma 2, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro. La sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.
I sentieri e il ciclo-escursionismo Con il regolamento n. 3 del 2017 (attuativo della Rete escursionistica della Lombardia) vengono definite, all’articolo 6, commi da 1 a 3, le limitazioni alla fruizione multipla dei percorsi. Nello specifico, la fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (e-bike) è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla (co. 1).
Il comma 2 prevede che, laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche - quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa per la sicurezza degli utenti - l'ente territorialmente competente può: a) mantenere la fruizione multipla, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;
b) interdire, utilizzando il simbolo di divieto, la fruizione con biciclette o mountain bikes qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso; c) consentire attività sportive diverse dall'escursionismo sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, come il downhill. Infine il comma 3 stabilisce che nei percorsi di interesse storico- culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere interdetto il transito delle biciclette, mountain bikes o biciclette a pedalata assistita al fine di non arrecare danni.
Le sanzioni La legge n. 5 del 2017 della Regione Lombardia, all’articolo 8, enuncia i seguenti divieti: a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi; b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo; c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi; d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni disposte dall'articolo 4, commi 7 e 8.
Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) l’articolo 9 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) (transito con mezzi motorizzati), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; la sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.
Di chi è la proprietà del sentiero ? Lungo le nostre montagne quando percorriamo un sentiero troviamo i segni distintivi della segnaletica del CAI (pittogrammi). Siamo in presenza di quelli che sono comunemente definiti «SENTIERI CAI». La legge n. 91 del 1963 stabilisce che il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche?
L’articolo 1 del Regolamento generale del CAI indica tra le finalità quella di “facilitare la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri” (lett. d). Sorge una domanda: Il sentiero CAI è di proprietà del CAI o delle sue Sezioni?
In Italia si stima la presenza di sentieri per oltre 110.000 km. I «sentieri CAI» si sviluppano solo per 65.000 Km. Il CAI svolge da sempre una funzione di “sussidiarietà” prevista dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, come definito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. La manutenzione di un sentiero rientra sicuramente tra le “attività di interesse generale”.
I sentieri CAI, in quanto segnati e tabellati secondo i criteri definiti dal CAI, non sono ovviamente di proprietà del CAI Sede centrale, né delle Sezioni territorialmente di riferimento. Ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice civile il sentiero – se non incide su una proprietà privata – il sentiero è un bene demaniale (statale, regionale, comunale). Eventualmente la manutenzione viene data in gestione alla locale Sezione CAI tramite convenzione.
La responsabilità del sentiero Se un sentiero facente parte del demanio pubblico è oggetto di manutenzione da parte del CAI – pur non essendo di proprietà del CAI – quale rapporto giuridico sussiste in questo caso? Siamo di fronte ad una sorta di “contratto di custodia” tra Stato e CAI (ex art. 2051 c.c.)? Definire questo punto è fondamentale ai fini dell’attribuzione di responsabilità in caso di incidente avvenuto lungo un sentiero.
Una prima riflessione va fatta in termini temporali. • Limitandoci alle norme considerate, la legge n. 91 di riordino del CAI è del 1963. • Le Regioni sono divenute «operative» dopo il 1977 (DPR n. 616). • Nel 2001 la riforma costituzionale ha posto il turismo tra le competenze residuali delle Regioni (prima era «concorrente» tra Stato e Regioni). • Ora le leggi regionali prevedono le convenzioni con il CAI (ed altri soggetti).
• Il CAI risulta godere di un ruolo «privilegiato» in quanto essendo disciplinato dalla legge n. 91 del 1963, pur essenso una associazione, la sede centrale del CAI è considarata dall’ordinamento «ente pubblico non economico» e quindi assoggettata alla normativa statale su qualsiasi aspetto. • Le 509 sezioni che costituiscono il CAI sono invece «soggetti territoriali di diritto privato», dotate di una propria autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. • La Corte dei conti definisce il CAI «Ente associativo a struttura complessa».
Ritornando alla manutenzione del sentiero, le convenzioni poste in essere tra soggetto territorialmente competente e Sezione del CAI possono riguardare soltanto la c.d. manutenzione di base, che si realizza in quelle attività necessarie a facilitare la percorribilità del sentiero al fine di renderne il transito quanto più agevole e limitarne i rischi: • spietramento (eliminazione di eventuali sassi caduti sul sentiero), • spalcatura (potatura delle piante), • decespugliamento. • ripristino della segnaletica orizzontale (se scolorita) e verticale (pali e tabelle se caduti) al fine di garantire l’identificazione del percorso e la sua percorrenza in sicurezza.
Trattandosi di attività svolta dai soci CAI in qualità di volontari è inevitabile che debba essere limitata alla “manutenzione minima” del sentiero, in quanto attività più complesse (per non parlare della manutenzione straordinaria) possono essere solo di competenza di ditte specializzate, anche in relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista del decreto legislativo n. 81 del 2008. Essendo il sentiero un bene demaniale, la responsabilità è posta in capo all’ente territorialmente competente (in genere comune e/o parco se ricompreso in tale ambito).
In caso di pericolo (smottamento, frana, ecc.) il potere di interdire l’accesso ad un «sentiero CAI» spetta al sindaco attraverso l’emanazione di una ordinanza. La Sezione CAI (che magari ha rilevato tali condizioni idrogeologiche), in attesa degli opportuni avvisi comunali, può limitarsi temporaneamente ad affiggere sulle prime tabelle poste all’inizio e alla fine (e ad eventuali incroci) del sentiero/percorso l’avvertimento circa lo stato “critico” di un determinato tratto.
La responsabilità per fatti esterni Se, mentre percorro un sentiero, vengo colpito da un sasso, chi è responsabile? Il sindaco, l’ente parco, il CAI? La giurisprudenza, anche recente, è assai variegata in conseguenza della modalità e delle condizioni in cui l’evento ha avuto luogo.
Ritengo significativa la sentenza n. 889 del 26 settembre 2018 con cui il Tribunale di Trento ha respinto una richiesta di risarcimento per la caduta di una masso che aveva provocato la frattura della gamba di un escursionista (poi confermata dalla Corte di Appello di Trento n. 262 del 29 ottobre 2019.
Il giudice ha ritenuto che: «…il sinistro non si è verificato per una condizione del sentiero, e specificamente per uno stato di dissesto o erosione del sedime, per la presenza di ostacoli, o per altre cause intrinseche alla cosa oggetto della custodia, ma per effetto della caduta di alcuni sassi, probabilmente staccatisi da un punto non individuabile di creste rocciose sovrastanti…»
Restano necessariamente fuori dalla “sfera di signoria del custode” le condizioni dell’ambiente circostante (la montagna), le cui dimensioni e caratteristiche intrinseche sono tali da sottrarsi al governo dell’uomo. Al custode possono invero essere addossati esclusivamente i rischi che dallo stesso possano essere effettivamente controllati.
Esistono norme di salvaguardia ? L’articolo 4, comma 6, della legge n. 5 del 2017 istitutiva della Rete escursionistica lombarda: «Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante» Legge della Provincia di Trento n. 8 del 1993: «L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.»
Il Parco nazionale dello Stelvio Dopo la suddivisione del parco nazionale in tre settori (lombardo, trentino, alto atesino) avventuta alcuni anni fa, per quanto riguarda la Lombardia solo recentemente sono stati adottati dalla Giunta regionale: • il piano del settore lombardo del PNS (deliberazione n. XI/3087 del 27 aprile 2020); • il Regolamento del PNS – Settore lombardo (deliberazione n. XI/3665 del 13 ottobre 2020). La Regione Lombardia gestisce il prorpio settore attraverso l’ERSAF.
Articolo 32 del Regolamento: Recinzioni e segnaletica (…) Co. 3. La segnaletica e la cartellonistica dei sentieri e dei percorsi ricadenti entro il Parco è realizzata direttamente a cura del Parco secondo gli standard e modalità indicate dalle linee guida approvate dal Comitato di indirizzo e coordinamento. Co. 4. È vietato danneggiare, rimuovere, spostare, occultare o imbrattare la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro manufatto ad essa collegato.
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