APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi
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INDICE Normativa di riferimento………………………………………………………………………….…. A chi spetta……………………………………………………………………………………………….... Requisito anagrafico…………………………………………………………………………………… Requisito contributivo……………………………………………………………………..…………. Requisito soggettivo e relativa documentazione………………………………... Altre Condizioni………………………………………………………………………………..………. Termini per la presentazione della domanda e iter…………………..………………… Misura dell’ape sociale …………………………………………………………………….………. Termini per il pagamento della indennità di fine servizio………………………..…. Allegato A al decreto ministerale 5 febbraio 2018……………………………………….
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale L’anticipo pensionistico cd. “Ape Social” è uno degli interventi in materia di flessibilità pensionistica previsti per la prima volta dall’accordo Governo sindacati del 28 settembre 2016. Da Slide 2016 team economico Palazzo Chigi Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 NORMATIVA DI RIFERIMENTO • ART. 1 COMMI 179-186 LEGGE 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017) • D.P.C.M. 88 del 23/05/2017 • CIRCOLARE INPS 100 del 16/06/2017 1
• Messaggio Inps 2884 del 11/07/2017 • Art 1 commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) • Circolare Inps n. 34 del 23/02/2018 • Decreto ministeriale 5 febbraio 2018 L’ANTICIPO PENSIONISTICO CD. “APE SOCIAL” L’Ape sociale non è un trattamento pensionistico, bensì un’indennità a sostegno di categorie di soggetti in particolari condizioni socio economiche. Si tratta di un’indennità ponte, che accompagnerà il richiedente alla pensione di vecchiaia, e che l’INPS corrisponderà a coloro che, compiuti i 63 anni di età, posseggono una determinata anzianità contributiva e che si trovano nelle Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 “situazioni personali” previste dalla legge. La durata della corresponsione non potrà quindi essere superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6 dl 201/2011 convertito nella L. 214/2011). È una misura a budget, con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti nuovi limiti di spesa: “630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023”(art 1 con 162 lett. h)). L’ape è istituita in via sperimentale dal 01.05.2017 al 31.12.2018. 2
A CHI SPETTA • Residenti in Italia (Circ. INPS 100/2017) • Iscritti a: • Assicurazione generale obbligatoria • Forme sostitutive • Forme esclusive • Gestione separata Che possono far valere il requisito anagrafico, quello contributivo e le condizioni socio economiche come di seguito indicate. Art 1 Co 179 l. 232/2016 «L’Ape (tutti i tipi di Ape) può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’art 2, co 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335» Rimangono esclusi: liberi professionisti Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 3
REQUISITO ANAGRAFICO Età minima 63 ANNI. È uno di quei requisiti che non deve essere per forza realizzato entro la data in cui si fa domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape Sociale, l’importante è che sia soddisfatto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Il requisito anagrafico è il criterio di prevalenza per accedere all’Ape Sociale, ossia chi sia avvicina maggiormente all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia avrà accesso privilegiato rispetto ai più giovani. Art 11 co 1 D.P.C.M. 88 del 23/05/2017 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 sociale. 4
REQUISITO CONTRIBUTIVO Il requisito dell’anzianità contributiva varia a seconda della condizione soggettiva dell’art 1 co. 179 L. 232/2016 lettere a) b) c) e d) • anzianità contributiva di almeno 30 ANNI per le situazioni soggettive di cui alle lettere a) b) e c) • Anzianità contributiva di almeno 36 ANNI per la situazione soggettiva di cui all’ipotesi d) La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 162, lett. e)) ha inserito il comma 179-bis che recita: “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”. Perciò per le donne con figli (legittimi, naturali ed adottivi) i requisiti richiesti possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni di riduzione. CALCOLO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA UTILE Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma (i contributi accreditati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS, nelle forme sostitutive ed esclusive, nonché presso la Gestione Separata INPS). I versamenti contributivi per periodi coincidenti, si considerano una sola volta ai fini del diritto all’indennità. Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Non essendo l’ape sociale un trattamento pensionistico, non rilevano per il raggiungimento del requisito contributivo le maggiorazioni di cui il soggetto potrebbe beneficiare al pensionamento. 5
REQUISITO SOGGETTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Oltre al requisito anagrafico e a quello contributivo, per poter accedere all’APE SOCIAL, gli interessati devono poter far valere una delle situazioni soggettive indicate nell’art 1 co 179 della L. 232/2017 così come modificate dall’art 1 Comma 162 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018). Le schede seguenti indicheranno inoltre, per ogni categoria, la documentazione da inviare per la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape Sociale, infatti, unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al riconoscimento, nonché una serie di documenti a riprova della sussistenza delle condizioni: CONDIZIONE LETTERA A) DISOCCUPATI Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 Art 1 comma 179 lett. a) L 232/2016 a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi* hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi – e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni * testo aggiunto dall’art 1 comma 162 lett. b) legge di Bilancio 2018 Tale fattispecie riguarda pertanto i soggetti che sono disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa, nei casi di 6
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, e a partire dal 2018, anche per i soggetti a cui sia scaduto un contratto a tempo determinato purché, nei 36 mesi precedenti alla data di scadenza del contratto, abbiano periodi di lavoro dipendente pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi). La circolare Inps 34/2018 specifica che per rapporto di lavoro dipendente si intende qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Viene richiesto inoltre che l’interessato abbia concluso da almeno tre mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione di cui di seguito indichiamo gli aspetti principali: • NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego) viene prevista nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ed interessa tutti i lavoratori dipendenti con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli agricoli. Ha inglobato dal 1/5/2015 l’ASpI e la Mini ASpI. Viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria. • ASDI (assegno di disoccupazione) indennità di disoccupazione che interviene una volta esaurito il periodo di NASpI per fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori che, dopo aver fruito della NASpI, si Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio economico (rilevato con l’Isee). La Circolare INPS n. 100/2017, al paragrafo 5, specifica i requisiti che il soggetto deve possedere al momento in cui fa domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape e quali possono essere soddisfatti anche in seguito. Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, (occorre) che: - il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav; - abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante. 7
Quindi il soggetto al momento della domanda deve: • Essere disoccupato • Non conseguire alcuna prestazione di disoccupazione Il beneficio dell’APE sociale non si applica ai soggetti semplicemente inoccupati che non hanno fruito di alcuna prestazione di disoccupazione e ai soggetti che hanno percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge. Al momento della domanda non è necessario aver terminato il periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione, che deve maturare entro la fine dell’anno in corso. La circolare 34/2018 dell’INPS chiarisce che, ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione, non sospende il decorso dei predetti tre mesi. Lo stato di disoccupazione sarà verificato tramite la consultazione della Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego. Per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell’APE sociale potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI. Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI. Il decreto specifica che i disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione della stessa. Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore a tre mesi, occorre comunque che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASpI. 8
Per quanto riguarda gli operai agricoli, l’INPS, con circolare n. 100/2017, precisa che il computo del trimestre di cui all’art. 2 del DPCM, venga computato a far data dal licenziamento o dimissioni per giusta causa se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. L’INPS precisa inoltre che l’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini dell’Ape social, trattandosi di prestazione riferita ad eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016. L’ape è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito, fa eccezione la indennità di disoccupazione agricola in quanto la stessa è erogata l’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione DOCUMENTAZIONE Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al riconoscimento, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza delle condizioni: • se licenziato, occorre allegare la lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato il periodo di disoccupazione; • se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato il periodo di disoccupazione; Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 • se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’art. 7 della Legge 604/66 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; • se operaio agricolo, allegare la documentazione richiamata nei precedenti punti in relazione alla fattispecie nella quale il lavoratore rientra e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro. • Se cessato per scadenza contratto a tempo determinato non deve essere allegata alcuna documentazione in quanto le strutture territoriali verificheranno la sussistenza di un contratto di lavoro a termine e la relativa data di scadenza dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Lo stato di disoccupazione potrà essere verificato da INPS tramite la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presso i centri per l’impiego. 9
CONDIZIONE LETTERA B) ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP Art 1 comma 179 lett. b) L 232/2016 b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti* e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; * testo aggiunto dall’art 1 comma 162 lett. c) legge di Bilancio 2018 Il requisito richiesto considera le seguenti condizioni: • sussistenza del tipo di relazione indicato dalla legge: l’assistenza deve essere riferita al coniuge, alla persona in unione civile o ad un parente di primo grado (figlio o genitore). In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 l’assistono. Così come modificato dalla legge di bilancio 2018 la domanda di riconoscimento potrà essere presentata anche da un parente di secondo grado o da un affine entro il secondo grado che assistono da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave ma solo se i parenti della persona con handicap si trovino in una delle seguenti condizioni: - abbiano compiuto i settanta anni di età (condizione che viene valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale) - siano affetti da patologie invalidanti (con la circolare 34/2018 l’inps afferma che si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, soltanto alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 10
marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. - siano deceduti o mancanti (per mancanza si intende sia la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010). TABELLA PARENTELA E AFFINITA’ Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 Fonte: sito inps • requisito della convivenza: La convivenza (stessa residenza anagrafica/stesso numero civico anche se in separato appartamento) è indispensabile per tutti i soggetti. Si ritiene che il requisito della “convivenza”, in analogia con precedenti interpretazioni, sia soddisfatto anche attraverso l’istituto della 11
“dimora abituale “, del richiedente e della persona in situazione di handicap grave nello stesso stabile e in caso di “dimora temporanea”, cioè tramite l’iscrizione del dipendente richiedente il congedo allo schedario della popolazione temporanea ex art. 32 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223. Sul concetto di convivenza utile per il diritto all’APE sociale, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010). si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo status di soggetto che assiste e convive deve sussistere da almeno 6 mesi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere fino al momento in cui si accede al beneficio. I sei mesi si intendono Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 continuativi. • Riconoscimento della condizione di “handicap grave” del familiare assistito. L’handicap si considera “grave” quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 3, commi 1 e 3 della L. 104/1992. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/92 “… È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 12
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/20 Art 3 comma 3 L. 104/92 La situazione di gravità si determina qualora” la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età’, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità…” La gravità si considera “accertata” quando sono stati eseguiti gli accertamenti previsti dall’art. 4, comma 1 della medesima L. 104/1992. A seguito di tali accertamenti la commissione Medica rilascia apposito verbale1. 13 1 Al verbale suddetto sono equiparati: - l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014; - il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 14/2014. Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave. Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio, che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto. Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero. • Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap. • Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti. • Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”. • Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso all’APE sociale. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e
• Periodo temporale: Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi DOCUMENTAZIONE Alla domanda di accesso ai benefici dovrà essere allegata: • Autodichiarazione in cui il richiedente deve dichiarare di assistere uno di soggetti e precisare da quale data presta assistenza, deve inoltre dichiarare la data dalla quale convive con il medesimo portatore di handicap. In caso di richiesta da parte di un parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà essere dichiarato che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità grave, si trovano in una delle seguenti situazioni :compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza. • Certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui si presta assistenza. • In caso di richiesta di accesso all’ape da parte di un parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado la documentazione relativa alla patologia invalidante del parente di primo grado o convivente: la documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. la circolare n. 32 del 2012, paragrafo 3.1) va indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente. abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto. • Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta. Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario”. • Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si faccia riferimento alla normativa richiamata dalla Circolare Inps 34/2018 al punto 8 del paragrafo 3 14
FAC SIMILE VERBALE RICONOSCIMENTO ART. 3 C.3 L.104/92 ATTENZIONE: Verificare che il requisito della condizione di handicap grave sia riconosciuto da almeno 6 mesi (anche tramite verbale precedente) ATTENZIONE: Verificare la presenza della situazione di gravità (ex art. 3 c. 3 L.104/92) Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 ATTENZIONE: Verificare che il verbale sia valido alla data della domanda. 15
CONDIZIONE LETTERA C) ESSERE INVALIDO CIVILE CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA PARI O SUPERIORE AL 74% Art 1 co 179 lett. C) L. 232/2017 c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; Per poter accedere al beneficio viene richiesto il riconoscimento di invalidità civile del richiedente, da parte delle apposite Commissioni Mediche, in percentuale non inferiore al 74%. DOCUMENTAZIONE Il richiedente dovrà documentare la richiesta riportando gli estremi del verbale in corso di validità rilasciato dalle Commissioni Sanitarie competenti in materia di accertamento di invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74%. Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 16
FACSIMILE VERBALE RICONOSCIMENTO INVALIDITA’ CIVILE (>= 74%) Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 ATTENZIONE: Verificare la percentuale di invalidità ATTENZIONE: Verificare che il verbale si valido alla data della domanda 17
CONDIZIONE LETTERA D) ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE DI CUI ALLE PROFESSIONI INDICATE NELL’ALLEGATO A) DEL DM 5 FEBBRAIO 2018 Art 1 co 179 lett. d) L. 232/2016 d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, […] all’interno delle professioni indicate nell’allegato C2 annesso alla legge 232/2016 che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette*, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. * Il testo è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2018. Bisogna sottolineare che l’attività faticosa o pesante deve essere svolta al momento della domanda. Il previgente testo della legge di Bilancio 2017 prevedeva un requisito pari a sei anni in via continuativa. L’art. 53, comma 2 del DL n. 50 del 24 aprile 2017, aveva fornito poi una interpretazione autentica all’art. 1, comma 199 della L. 232/2016, chiarendo che le attività lavorative si intendevano svolte in via continuativa quando le medesime non avessero subito interruzioni nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a 12 Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 mesi e a condizione che le attività lavorative fossero state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il requisito ed è pertanto venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 53 sopra richiamato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per l’accesso al beneficio dell’APE sociale si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, alla data di perfezionamento dei requisiti: 2 Per le caratteristiche delle attività di cui all’allegato C sopra richiamato si veda allegato A al Regolamento attuativo più sotto riportato. 18
• svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa; • svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa. Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.). Caratteristiche delle attività lavorative indicate nell’allegato B della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) L’elenco delle attività gravose di cui all’allegato B della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato poi specificato dall’allegato A al decreto ministeriale 5/02/2018. A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni. C. Conciatori di pelli e di pellicce. D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni. G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza. H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili Nido. I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati. L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia. M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca3. 19 3 Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative4. P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 20115. Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne6. Si sottolinea che l’art 1 co 165 della Legge di Bilancio 2018 ha eliminato per tutte le categorie l’applicazione del limite relativo al livello di tariffa INAIL precedentemente previsto. Per la descrizione delle categorie vedi (in fondo alla dispensa) l’allegato A al decreto 367 del 5 febbraio 2018 che specifica le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 DOCUMENTAZIONE Ai fini della presentazione della domanda pertanto, il richiedente deve in primo luogo farsi rilasciare una dichiarazione dal datore di lavoro pubblico o privato (Modello AP116) o un lavoratore domestico (Modello AP117). • La Dichiarazione del datore di lavoro redatta su apposito modulo predisposto Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 da INPS riporterà l’indicazione dei periodi di lavoro svolto alle sue dipendenze, le mansioni svolte e il livello di inquadramento attribuito, il contratto collettivo applicato e, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e) g, e da i) a m), l’applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille. (ipotesi lettera d) Il modello è scaricabile/compilabile nel sito INPS – nella sezione: Prestazione e servizi/tutti i moduli/ ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88 (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Ecco un esempio di quello che viene richiesto nel modulo: 4 Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018 5 Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018 6 Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018 20
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 21 … …
ALTRE CONDIZIONI INCOMPATIBILITÀ • Cessazione dell’attività lavorativa: la concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa, • Non titolarità di pensione diretta: L’indennità non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto, • Incompatibilità con trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, (Naspi, mini-Aspi, Asdi e dis- coll) e con l’indennizzo previsto per la cessazione delle attività commerciali di cui all’art. 1 del dlgs 207/1996., Il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi sopra riportate, alla data di accesso al trattamento, impedisce la concessione del beneficio. Nelle ipotesi in cui, invece, il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella condizione di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione e presenti domanda per il relativo trattamento, quest’ultima sarà rigettata in ragione della predetta incompatibilità dell’APE sociale con le prestazioni a sostegno del reddito. Fa eccezione il caso in cui il percettore di APE sociale presenti domanda di indennità di disoccupazione Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale, in considerazione che l’indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata l’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e disoccupazione. In questa ipotesi, salvaguardando il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l’accesso all’APE sociale nell’anno precedente, l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata nei limiti normativamente previsti di capienza annua di 365 giorni. In particolare, il requisito, consistente nell’avere concluso da tre mesi la percezione del trattamento di disoccupazione agricola, verrà preservato – in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola nell’anno successivo – considerando non indennizzabili i tre mesi antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale. 22
Ape e attività lavorativa L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, purché la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato sia nel limite di euro 8.000 annui lordi mentre, per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato. DECADENZA • La decadenza dal diritto è prevista nel caso di raggiungimento dei requisiti alla pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente (non invece in caso di pensione indiretta o invalidità civile), in questo caso l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione • La decadenza è prevista inoltre nel caso venga meno la residenza in Italia, qui l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa. In questi casi, per consentire all’Inps la tempestiva revoca del trattamento, il percettore di APE sociale deve dare all’Istituto della causa di decadenza entro 5 giorni dal verificarsi della stessa. Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente circolare. CESSAZIONE E REVOCA • Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. • L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017). • Se l’APE sociale risulta indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti le sedi devono procedere all’annullamento dell’indennità di APE sociale dalla decorrenza. • Nelle ipotesi in cui, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, le sedi devono procedere 23
all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale: – Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER È stato previsto un sistema che prevede la presentazione di due domande ad INPS da parte del cittadino • Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale • Domanda di accesso all’Ape I soggetti già in possesso di TUTTI I REQUISITI, e che NON SVOLGANO ATTIVITA’ LAVORATIVA, possono, contestualmente alla presentazione delle domande di Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 riconoscimento delle condizioni, o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso. 24
1^ domanda: Domanda di riconoscimento dei requisiti termini: 31.03.2018, 15.07.2018, 30.11.2018* * Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie. Istruttoria da parte di INPS delle condizioni di accesso RISPOSTA ENTRO: • 30 giugno 2018 per le domande presentate entro il 31 marzo 2018; • 15 ottobre 2018 per le domande presentate entro il 15 luglio 2018; • 31 dicembre 2018 per le domande presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno. riconosce la sussistenza delle riconosce la condizioni ma differisce la non riconosce la sussistenza delle decorrenza in ragione di insussistenza delle condizioni ed un'insufficiente copertura Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 indica la prima condizioni e dunque finanziaria - in questo caso la rigetta la domanda decorrenza utile. prima decorrenza utile sarà poi indicata successivamente Decorrenza assegno: 1^gg mese 2^ domanda successivo alla presentazione della l’interessato potrà presentare domanda di accesso. la domanda di APE sociale Assegno corrisposto fino alla alla sede INPS di residenza maturazione del diritto a pensione di vecchiaia 25
E’ stata prevista (circolare inps 34/2018) una particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio. Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’APE SOCIALE L’invio delle domande deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, le Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di APE Sociale devono essere presentate tramite procedura ONLINE rivolgendosi ad intermediari e patronati oppure accedendo con PIN dispositivo al servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”. Dopo essere entrati nel portale, ed aver inserito codice fiscale e PIN, per richiedere l’APE Sociale è necessario seguire il seguente ITER: - Nel menu a Sinistra Cliccare NUOVA DOMANDA - Completare la sezione ANAGRAFICA - Scegliere nel riquadro DATI PRODOTTO - “Certificazioni” 26
- Selezionare prodotto “Verifica del diritto di accesso”, indicare il tipo “APE Sociale” ed inserire la Tipologia di richiedente dal menu a tendina - Cliccare su PROSEGUI e seguire la procedura. Il sistema farà dei controlli preliminari, e segnalerà eventuali errori come ad esempio: “Non è possibile effettuare questa tipologia di domanda: PER LE DOMANDE RELATIVE AL 2017 è necessario avere alla data del 31/12/2017 un'età non inferiore a 63 anni” Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 MISURA DELL’APE SOCIALE L’Ape sociale è erogata mensilmente, per dodici mensilità l’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017). L’indennità non può in ogni caso superare l’importo mensile di € 1.500 lordi. 27
Nel caso in cui il diritto sia maturato valutando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali , (indicate dal comma 179 della L. 232/2016) il calcolo della prestazione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in relazione ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. L’importo dell’indennità erogato non è soggetto a rivalutazioni. Ricordiamo che durante il periodo in cui si riceve l’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione. Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO Per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 e 70, comma 4 d.lgs. 165/2001) nonché per gli enti pubblici di ricerca che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’ape sociale, i termini per il pagamento delle indennità di Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018 fine servizio comunque denominate, iniziano a decorrere dal compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. TERMINI PER ILPAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO O DI FINE RAPPORTO LIMITI DI ETA’ PENSIONE VECCHIAIA 360 giorni (12 mesi) + 90 giorni 28
26-2-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 47 ALLEGATO A a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2 Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell' industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento Le professioni comprese in questa unita' manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili. c) Conciatori di pelli e di pellicce Classificazioni Istat 6.5.4.1 Le professioni comprese in questa unita' si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle. — 26 —
26-2-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 47 d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante Conduttori di convogli ferroviari Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci. Personale viaggiante Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari. e) Conduttori di mezzi pesanti e camion Classificazioni Istat 7.4.2.3 Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Professioni sanitarie infermieristiche Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739 Professioni sanitarie ostetriche Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740 Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Classificazioni Istat 5.4.4.3 Addetti all'assistenza personale Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie — 27 —
26-2-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 47 h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido Classificazioni Istat 2.6.4.2 Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico. L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie. i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati Classificazioni Istat 8.1.3.1 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive. l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti. m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Classificazioni Istat 8.1.4.5 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto. — 28 —
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