APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi
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INDICE Normativa di riferimento………………………………………………………………………….…. A chi spetta……………………………………………………………………………………………….... Requisito anagrafico…………………………………………………………………………………… Requisito contributivo……………………………………………………………………..…………. Requisito soggettivo e relativa documentazione………………………………... Altre Condizioni………………………………………………………………………………..………. Termini per la presentazione della domanda e iter…………………..………………… Misura dell’ape sociale …………………………………………………………………….………. Termini per il pagamento della indennità di fine servizio………………………..…. Allegato A al decreto ministerale 5 febbraio 2018……………………………………….
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape
Sociale
L’anticipo pensionistico cd. “Ape Social” è uno degli interventi in materia di
flessibilità pensionistica previsti per la prima volta dall’accordo Governo sindacati
del 28 settembre 2016.
Da Slide 2016 team economico Palazzo Chigi
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• ART. 1 COMMI 179-186 LEGGE 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017)
• D.P.C.M. 88 del 23/05/2017
• CIRCOLARE INPS 100 del 16/06/2017
1• Messaggio Inps 2884 del 11/07/2017
• Art 1 commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 LEGGE 27
dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
• Circolare Inps n. 34 del 23/02/2018
• Decreto ministeriale 5 febbraio 2018
L’ANTICIPO PENSIONISTICO CD. “APE SOCIAL”
L’Ape sociale non è un trattamento pensionistico, bensì un’indennità a sostegno
di categorie di soggetti in particolari condizioni socio economiche.
Si tratta di un’indennità ponte, che accompagnerà il richiedente alla pensione di
vecchiaia, e che l’INPS corrisponderà a coloro che, compiuti i 63 anni di età,
posseggono una determinata anzianità contributiva e che si trovano nelle
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
“situazioni personali” previste dalla legge.
La durata della corresponsione non potrà quindi essere superiore al periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età
anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24,
comma 6 dl 201/2011 convertito nella L. 214/2011).
È una misura a budget, con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti nuovi limiti
di spesa: “630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno
2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno
2023”(art 1 con 162 lett. h)).
L’ape è istituita in via sperimentale dal 01.05.2017 al 31.12.2018.
2A CHI SPETTA
• Residenti in Italia (Circ. INPS 100/2017)
• Iscritti a:
• Assicurazione generale obbligatoria
• Forme sostitutive
• Forme esclusive
• Gestione separata
Che possono far valere il requisito anagrafico, quello contributivo e le condizioni
socio economiche come di seguito indicate.
Art 1 Co 179 l. 232/2016
«L’Ape (tutti i tipi di Ape) può essere richiesto dagli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all’art 2, co 26, della legge 8 agosto 1995 n.
335»
Rimangono esclusi: liberi professionisti
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3REQUISITO ANAGRAFICO
Età minima 63 ANNI.
È uno di quei requisiti che non deve essere per forza realizzato entro la data in cui
si fa domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape Sociale,
l’importante è che sia soddisfatto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Il requisito anagrafico è il criterio di prevalenza per accedere all’Ape Sociale, ossia
chi sia avvicina maggiormente all’età prevista per il conseguimento della pensione
di vecchiaia avrà accesso privilegiato rispetto ai più giovani.
Art 11 co 1 D.P.C.M. 88 del 23/05/2017
1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate,
ai fini della individuazione di eventuali scostamenti
rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per
legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di
raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parità di
requisito, della data di presentazione della domanda di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE
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sociale.
4REQUISITO CONTRIBUTIVO
Il requisito dell’anzianità contributiva varia a seconda della condizione soggettiva
dell’art 1 co. 179 L. 232/2016 lettere a) b) c) e d)
• anzianità contributiva di almeno 30 ANNI per le situazioni soggettive di cui
alle lettere a) b) e c)
• Anzianità contributiva di almeno 36 ANNI per la situazione soggettiva di cui
all’ipotesi d)
La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 162, lett. e)) ha inserito il comma 179-bis che
recita: “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti
contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per
le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”.
Perciò per le donne con figli (legittimi, naturali ed adottivi) i requisiti richiesti
possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni di
riduzione.
CALCOLO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA UTILE
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Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando tutta la contribuzione
versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito
di applicazione della norma (i contributi accreditati nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria INPS, nelle forme sostitutive ed esclusive, nonché presso la Gestione
Separata INPS).
I versamenti contributivi per periodi coincidenti, si considerano una sola volta ai
fini del diritto all’indennità.
Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i
periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o
extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Non essendo l’ape sociale un trattamento pensionistico, non rilevano per il
raggiungimento del requisito contributivo le maggiorazioni di cui il soggetto
potrebbe beneficiare al pensionamento.
5REQUISITO SOGGETTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Oltre al requisito anagrafico e a quello contributivo, per poter accedere all’APE
SOCIAL, gli interessati devono poter far valere una delle situazioni soggettive
indicate nell’art 1 co 179 della L. 232/2017 così come modificate dall’art 1 Comma
162 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018).
Le schede seguenti indicheranno inoltre, per ogni categoria, la documentazione
da inviare per la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape
Sociale, infatti, unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di
accesso all’APE sociale, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al
riconoscimento, nonché una serie di documenti a riprova della sussistenza delle
condizioni:
CONDIZIONE LETTERA A) DISOCCUPATI
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Art 1 comma 179 lett. a) L 232/2016
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per
almeno diciotto mesi* hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre
mesi – e sono in possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 30 anni
* testo aggiunto dall’art 1 comma 162 lett. b) legge di Bilancio 2018
Tale fattispecie riguarda pertanto i soggetti che sono disoccupati a seguito di
licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa, nei casi di
6risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della
procedura di conciliazione obbligatoria, e a partire dal 2018, anche per i soggetti
a cui sia scaduto un contratto a tempo determinato purché, nei 36 mesi
precedenti alla data di scadenza del contratto, abbiano periodi di lavoro
dipendente pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi). La circolare Inps
34/2018 specifica che per rapporto di lavoro dipendente si intende qualsiasi
rapporto di lavoro subordinato.
Viene richiesto inoltre che l’interessato abbia concluso da almeno tre mesi di
fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione di cui di seguito indichiamo gli
aspetti principali:
• NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego) viene prevista nei casi di
perdita involontaria del posto di lavoro ed interessa tutti i lavoratori
dipendenti con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni e gli agricoli. Ha inglobato dal 1/5/2015 l’ASpI e la
Mini ASpI. Viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le
dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione
obbligatoria.
• ASDI (assegno di disoccupazione) indennità di disoccupazione che interviene
una volta esaurito il periodo di NASpI per fornire una ulteriore tutela di
sostegno al reddito a quei lavoratori che, dopo aver fruito della NASpI, si
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trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio
economico (rilevato con l’Isee).
La Circolare INPS n. 100/2017, al paragrafo 5, specifica i requisiti che il soggetto
deve possedere al momento in cui fa domanda di riconoscimento delle condizioni
per l’accesso all’Ape e quali possono essere soddisfatti anche in seguito.
Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma
1, lettera a), del decreto, (occorre) che:
- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle
apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se
lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle
risultanze Unilav;
- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di
disoccupazione spettante.
7Quindi il soggetto al momento della domanda deve:
• Essere disoccupato
• Non conseguire alcuna prestazione di disoccupazione
Il beneficio dell’APE sociale non si applica ai soggetti semplicemente inoccupati
che non hanno fruito di alcuna prestazione di disoccupazione e ai soggetti che
hanno percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente
dalla legge.
Al momento della domanda non è necessario aver terminato il periodo almeno
trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione, che deve
maturare entro la fine dell’anno in corso.
La circolare 34/2018 dell’INPS chiarisce che, ai fini dell’accoglimento della
domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, lo svolgimento,
successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività
lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione, non
sospende il decorso dei predetti tre mesi.
Lo stato di disoccupazione sarà verificato tramite la consultazione della
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permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri
per l’impiego.
Per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato
dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell’APE sociale
potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità
che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di
disoccupazione NASPI.
Il decreto specifica che i disoccupati che al momento della domanda di
riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di
disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà
essere esercitato al termine della percezione della stessa. Nei casi in cui la durata
dell’ASDI sia inferiore a tre mesi, occorre comunque che siano trascorsi tre mesi
dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASpI.
8Per quanto riguarda gli operai agricoli, l’INPS, con circolare n. 100/2017, precisa
che il computo del trimestre di cui all’art. 2 del DPCM, venga computato a far data
dal licenziamento o dimissioni per giusta causa se avvenuti nell’anno in cui è
proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine
dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. L’INPS precisa
inoltre che l’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve
considerarsi ininfluente ai fini dell’Ape social, trattandosi di prestazione riferita ad
eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016.
L’ape è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito, fa eccezione la
indennità di disoccupazione agricola in quanto la stessa è erogata l’anno
successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e
disoccupazione
DOCUMENTAZIONE
Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al
beneficio, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al riconoscimento,
nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza delle condizioni:
• se licenziato, occorre allegare la lettera di licenziamento e indicare quando ha
terminato il periodo di disoccupazione;
• se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando
ha terminato il periodo di disoccupazione;
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• se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato
ai sensi dell’art. 7 della Legge 604/66 e indicare quando ha terminato di
godere della prestazione di disoccupazione;
• se operaio agricolo, allegare la documentazione richiamata nei precedenti
punti in relazione alla fattispecie nella quale il lavoratore rientra e deve
indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro.
• Se cessato per scadenza contratto a tempo determinato non deve essere
allegata alcuna documentazione in quanto le strutture territoriali
verificheranno la sussistenza di un contratto di lavoro a termine e la relativa
data di scadenza dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
Lo stato di disoccupazione potrà essere verificato da INPS tramite la permanenza
del richiedente nelle liste di disoccupazione presso i centri per l’impiego.
9CONDIZIONE LETTERA B) ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP
Art 1 comma 179 lett. b) L 232/2016
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei
mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con
handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti* e sono in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni;
* testo aggiunto dall’art 1 comma 162 lett. c) legge di Bilancio 2018
Il requisito richiesto considera le seguenti condizioni:
• sussistenza del tipo di relazione indicato dalla legge: l’assistenza deve essere
riferita al coniuge, alla persona in unione civile o ad un parente di primo grado
(figlio o genitore). In relazione alla stessa persona con handicap in situazione
di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che
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l’assistono.
Così come modificato dalla legge di bilancio 2018 la domanda di
riconoscimento potrà essere presentata anche da un parente di secondo
grado o da un affine entro il secondo grado che assistono da almeno sei mesi
il soggetto convivente affetto da handicap grave ma solo se i parenti della
persona con handicap si trovino in una delle seguenti condizioni:
- abbiano compiuto i settanta anni di età (condizione che viene valutata al
momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE
sociale)
- siano affetti da patologie invalidanti (con la circolare 34/2018 l’inps
afferma che si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di
legge, soltanto alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo
2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la
Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e
della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21 luglio 2000
(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8
10marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari),
che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi
motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
- siano deceduti o mancanti (per mancanza si intende sia la situazione di
assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale
non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente
assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale
o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello
scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra
pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).
TABELLA PARENTELA E AFFINITA’
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
Fonte: sito inps
• requisito della convivenza: La convivenza (stessa residenza anagrafica/stesso
numero civico anche se in separato appartamento) è indispensabile per tutti
i soggetti. Si ritiene che il requisito della “convivenza”, in analogia con
precedenti interpretazioni, sia soddisfatto anche attraverso l’istituto della
11“dimora abituale “, del richiedente e della persona in situazione di handicap
grave nello stesso stabile e in caso di “dimora temporanea”, cioè tramite
l’iscrizione del dipendente richiedente il congedo allo schedario della
popolazione temporanea ex art. 32 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223.
Sul concetto di convivenza utile per il diritto all’APE sociale, si richiama la
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010
in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr.
messaggio n. 6512/2010).
si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso
numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno
(appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa
indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il
reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale
dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora
abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa
all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Lo status di soggetto che assiste e convive deve sussistere da almeno 6 mesi,
deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere
fino al momento in cui si accede al beneficio. I sei mesi si intendono
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
continuativi.
• Riconoscimento della condizione di “handicap grave” del familiare assistito.
L’handicap si considera “grave” quando ricorrono le condizioni indicate
dall’art. 3, commi 1 e 3 della L. 104/1992.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/92
“… È persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
12Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/20
Art 3 comma 3 L. 104/92
La situazione di gravità si determina qualora” la minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età’, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità…”
La gravità si considera “accertata” quando sono stati eseguiti gli accertamenti
previsti dall’art. 4, comma 1 della medesima L. 104/1992.
A seguito di tali accertamenti la commissione Medica rilascia apposito
verbale1.
13 1
Al verbale suddetto sono equiparati:
- l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93,
come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;
- il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L.
423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 14/2014.
Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale
definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave
dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio,
che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di
recupero.
• Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre
segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento
dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto
decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza
che ha accertato l’handicap.
• Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e,
pertanto, non consente l'accesso al beneficio, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di
handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e
producono effetti giuridici distinti.
• Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014
(data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis,
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale “nelle more
dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e
le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i
diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
• Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i
suoi effetti ai fini dell’accesso all’APE sociale. Qualora prima della data di accesso al beneficio,
intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e• Periodo temporale: Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona
con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto
il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di accesso ai benefici dovrà essere allegata:
• Autodichiarazione in cui il richiedente deve dichiarare di assistere uno di
soggetti e precisare da quale data presta assistenza, deve inoltre dichiarare
la data dalla quale convive con il medesimo portatore di handicap.
In caso di richiesta da parte di un parente di secondo grado o affine di primo
o secondo grado, dovrà essere dichiarato che il coniuge/unito civilmente e i
parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità grave, si
trovano in una delle seguenti situazioni :compimento dei settant’anni d’età,
patologie invalidanti, decesso, assenza.
• Certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui
si presta assistenza.
• In caso di richiesta di accesso all’ape da parte di un parente di secondo grado
o affine di primo o secondo grado la documentazione relativa alla patologia
invalidante del parente di primo grado o convivente: la documentazione del
medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
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o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale
(cfr. la circolare n. 32 del 2012, paragrafo 3.1) va indirizzata all’ Unità
Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente
competente.
abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere
riconosciuto.
• Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il
termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso
di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata
in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento
sanitario”.
• Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti
affetti dalla sindrome di Down, si faccia riferimento alla normativa richiamata dalla Circolare Inps
34/2018 al punto 8 del paragrafo 3
14FAC SIMILE VERBALE RICONOSCIMENTO ART. 3 C.3 L.104/92
ATTENZIONE: Verificare
che il requisito della
condizione di handicap grave
sia riconosciuto da almeno 6
mesi (anche tramite verbale
precedente)
ATTENZIONE: Verificare
la presenza della situazione
di gravità (ex art. 3 c. 3
L.104/92)
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
ATTENZIONE: Verificare
che il verbale sia valido alla
data della domanda.
15CONDIZIONE LETTERA C) ESSERE INVALIDO CIVILE CON RIDUZIONE DELLA
CAPACITA’ LAVORATIVA PARI O SUPERIORE AL 74%
Art 1 co 179 lett. C) L. 232/2017
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e
sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30
anni;
Per poter accedere al beneficio viene richiesto il riconoscimento di invalidità
civile del richiedente, da parte delle apposite Commissioni Mediche, in
percentuale non inferiore al 74%.
DOCUMENTAZIONE
Il richiedente dovrà documentare la richiesta riportando gli estremi del verbale in
corso di validità rilasciato dalle Commissioni Sanitarie competenti in materia di
accertamento di invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale di invalidità
civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74%.
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
16FACSIMILE VERBALE RICONOSCIMENTO INVALIDITA’ CIVILE (>= 74%)
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018
ATTENZIONE:
Verificare la
percentuale di
invalidità
ATTENZIONE:
Verificare che il verbale
si valido alla data della
domanda
17CONDIZIONE LETTERA D) ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE DI CUI ALLE
PROFESSIONI INDICATE NELL’ALLEGATO A) DEL DM 5 FEBBRAIO 2018
Art 1 co 179 lett. d) L. 232/2016
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza
dell’indennità, […] all’interno delle professioni indicate
nell’allegato C2 annesso alla legge 232/2016 che svolgono da
almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni
negli ultimi sette*, attività lavorative per le quali è
richiesto un impegno tale da rendere particolarmente
difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 36 anni.
* Il testo è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
Bisogna sottolineare che l’attività faticosa o pesante deve essere svolta al
momento della domanda.
Il previgente testo della legge di Bilancio 2017 prevedeva un requisito pari a sei
anni in via continuativa. L’art. 53, comma 2 del DL n. 50 del 24 aprile 2017, aveva
fornito poi una interpretazione autentica all’art. 1, comma 199 della L. 232/2016,
chiarendo che le attività lavorative si intendevano svolte in via continuativa
quando le medesime non avessero subito interruzioni nei sei anni precedenti il
momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a 12
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mesi e a condizione che le attività lavorative fossero state svolte nel settimo anno
precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione
predetta.
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il requisito ed è pertanto venuta meno la
condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata
nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 53 sopra richiamato.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d.
gravose utile per l’accesso al beneficio dell’APE sociale si intende realizzato,
alternativamente, nei casi in cui il soggetto, alla data di perfezionamento dei
requisiti:
2
Per le caratteristiche delle attività di cui all’allegato C sopra richiamato si veda allegato A al
Regolamento attuativo più sotto riportato.
18• svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività
c.d. gravosa;
• svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d.
gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione
obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata
contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro
con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel
rapporto di lavoro, etc.).
Caratteristiche delle attività lavorative indicate nell’allegato B della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
L’elenco delle attività gravose di cui all’allegato B della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato poi specificato dall’allegato A al decreto
ministeriale 5/02/2018.
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli
edifici.
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B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle
costruzioni.
C. Conciatori di pelli e di pellicce.
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non
autosufficienza.
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili Nido.
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca3.
19 3
Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o
soci di cooperative4.
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori
del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella
normativa del decreto legislativo n. 67 del 20115.
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in
acque interne6.
Si sottolinea che l’art 1 co 165 della Legge di Bilancio 2018 ha eliminato per
tutte le categorie l’applicazione del limite relativo al livello di tariffa INAIL
precedentemente previsto.
Per la descrizione delle categorie vedi (in fondo alla dispensa) l’allegato A al
decreto 367 del 5 febbraio 2018 che specifica le professioni di cui all'allegato B
della legge 27 dicembre 2017, n. 205
DOCUMENTAZIONE
Ai fini della presentazione della domanda pertanto, il richiedente deve in primo
luogo farsi rilasciare una dichiarazione dal datore di lavoro pubblico o privato
(Modello AP116) o un lavoratore domestico (Modello AP117).
• La Dichiarazione del datore di lavoro redatta su apposito modulo predisposto
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da INPS riporterà l’indicazione dei periodi di lavoro svolto alle sue
dipendenze, le mansioni svolte e il livello di inquadramento attribuito, il
contratto collettivo applicato e, con riferimento alle attività lavorative di cui
all’allegato A, lettere da a) a e) g, e da i) a m), l’applicazione delle voci di tariffa
INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille. (ipotesi
lettera d)
Il modello è scaricabile/compilabile nel sito INPS – nella sezione: Prestazione e
servizi/tutti i moduli/ ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO in relazione alle attività
lavorative di cui all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A
del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88 (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Ecco un esempio di quello che viene richiesto nel modulo:
4
Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
5
Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
6
Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
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21
…
…ALTRE CONDIZIONI
INCOMPATIBILITÀ
• Cessazione dell’attività lavorativa: la concessione dell’indennità è
subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa,
• Non titolarità di pensione diretta: L’indennità non spetta a coloro che sono
già titolari di un trattamento pensionistico diretto,
• Incompatibilità con trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di
disoccupazione involontaria, (Naspi, mini-Aspi, Asdi e dis- coll) e con
l’indennizzo previsto per la cessazione delle attività commerciali di cui all’art.
1 del dlgs 207/1996.,
Il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi sopra riportate, alla data di accesso al
trattamento, impedisce la concessione del beneficio.
Nelle ipotesi in cui, invece, il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella
condizione di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso
allo stato di disoccupazione e presenti domanda per il relativo trattamento,
quest’ultima sarà rigettata in ragione della predetta incompatibilità dell’APE
sociale con le prestazioni a sostegno del reddito. Fa eccezione il caso in cui il
percettore di APE sociale presenti domanda di indennità di disoccupazione
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agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell’APE
sociale, in considerazione che l’indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata
l’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e
disoccupazione.
In questa ipotesi, salvaguardando il mantenimento delle condizioni che hanno
consentito l’accesso all’APE sociale nell’anno precedente, l’indennità di
disoccupazione agricola può essere erogata nei limiti normativamente previsti di
capienza annua di 365 giorni.
In particolare, il requisito, consistente nell’avere concluso da tre mesi la
percezione del trattamento di disoccupazione agricola, verrà preservato – in fase
di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola nell’anno successivo –
considerando non indennizzabili i tre mesi antecedenti alla decorrenza dell’APE
sociale.
22Ape e attività lavorativa
L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, in
Italia o all’estero, purché la percezione di redditi da lavoro dipendente o
parasubordinato sia nel limite di euro 8.000 annui lordi mentre, per i redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la
prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento
si è verificato.
DECADENZA
• La decadenza dal diritto è prevista nel caso di raggiungimento dei requisiti
alla pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente
(non invece in caso di pensione indiretta o invalidità civile), in questo
caso l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione
• La decadenza è prevista inoltre nel caso venga meno la residenza in Italia,
qui l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir
meno della residenza stessa.
In questi casi, per consentire all’Inps la tempestiva revoca del trattamento, il
percettore di APE sociale deve dare all’Istituto della causa di decadenza entro 5
giorni dal verificarsi della stessa.
Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la
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corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente
circolare.
CESSAZIONE E REVOCA
• Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è
reversibile ai superstiti.
• L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età
anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di
cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1,
comma 179, della legge di Bilancio 2017).
• Se l’APE sociale risulta indebitamente erogato per carenza dei requisiti
richiesti le sedi devono procedere all’annullamento dell’indennità di APE
sociale dalla decorrenza.
• Nelle ipotesi in cui, in corso di godimento del relativo trattamento,
intervengano delle cause di decadenza, le sedi devono procedere
23all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale:
– Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge,
la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto
superamento si è verificato.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER
È stato previsto un sistema che prevede la presentazione di due domande ad INPS
da parte del cittadino
• Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale
• Domanda di accesso all’Ape
I soggetti già in possesso di TUTTI I REQUISITI, e che NON SVOLGANO ATTIVITA’
LAVORATIVA, possono, contestualmente alla presentazione delle domande di
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riconoscimento delle condizioni, o nelle more dell’istruttoria, presentare
domanda di accesso.
241^ domanda: Domanda di riconoscimento dei requisiti
termini: 31.03.2018, 15.07.2018, 30.11.2018*
* Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque,
non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello
“scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Istruttoria da parte di INPS delle condizioni di accesso
RISPOSTA ENTRO:
• 30 giugno 2018 per le domande presentate entro il 31 marzo 2018;
• 15 ottobre 2018 per le domande presentate entro il 15 luglio 2018;
• 31 dicembre 2018 per le domande presentate oltre 15 luglio ma entro il 30
novembre del medesimo anno.
riconosce la sussistenza delle
riconosce la
condizioni ma differisce la non riconosce la
sussistenza delle
decorrenza in ragione di insussistenza delle
condizioni ed
un'insufficiente copertura
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indica la prima condizioni e dunque
finanziaria - in questo caso la rigetta la domanda
decorrenza utile.
prima decorrenza utile sarà poi
indicata successivamente
Decorrenza assegno: 1^gg mese
2^ domanda
successivo alla presentazione della
l’interessato potrà presentare
domanda di accesso.
la domanda di APE sociale
Assegno corrisposto fino alla
alla sede INPS di residenza
maturazione del diritto a pensione di
vecchiaia
25E’ stata prevista (circolare inps 34/2018) una particolare decorrenza del
trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni
come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica
delle condizioni e domanda di accesso al beneficio.
Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni
per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che
abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso
al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al
regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al
perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio
2018.
Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto
presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda
di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per
l’istruttoria.
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO
ALL’APE SOCIALE
L’invio delle domande deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, le
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domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno
essere prese in considerazione.
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di APE Sociale devono essere presentate tramite procedura ONLINE
rivolgendosi ad intermediari e patronati oppure accedendo con PIN dispositivo al
servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione,
Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”.
Dopo essere entrati nel portale, ed aver inserito codice fiscale e PIN, per
richiedere l’APE Sociale è necessario seguire il seguente ITER:
- Nel menu a Sinistra Cliccare NUOVA DOMANDA
- Completare la sezione ANAGRAFICA
- Scegliere nel riquadro DATI PRODOTTO - “Certificazioni”
26- Selezionare prodotto “Verifica del diritto di accesso”, indicare il tipo
“APE Sociale” ed inserire la Tipologia di richiedente dal menu a
tendina
- Cliccare su PROSEGUI e seguire la procedura.
Il sistema farà dei controlli preliminari, e segnalerà eventuali errori
come ad esempio: “Non è possibile effettuare questa tipologia di
domanda: PER LE DOMANDE RELATIVE AL 2017 è necessario avere
alla data del 31/12/2017 un'età non inferiore a 63 anni”
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MISURA DELL’APE SOCIALE
L’Ape sociale è erogata mensilmente, per dodici mensilità l’anno ed è pari
all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della
contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella
gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio
2017). L’indennità non può in ogni caso superare l’importo mensile di € 1.500
lordi.
27Nel caso in cui il diritto sia maturato valutando la contribuzione versata in
più gestioni previdenziali , (indicate dal comma 179 della L. 232/2016) il calcolo
della prestazione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in relazione ai
rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
L’importo dell’indennità erogato non è soggetto a rivalutazioni.
Ricordiamo che durante il periodo in cui si riceve l’indennità non spetta
contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a
pensione.
Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è
reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO
Per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 e 70, comma 4
d.lgs. 165/2001) nonché per gli enti pubblici di ricerca che cessano l’attività
lavorativa e richiedono l’ape sociale, i termini per il pagamento delle indennità di
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fine servizio comunque denominate, iniziano a decorrere dal compimento dell’età
prevista per la pensione di vecchiaia.
TERMINI PER ILPAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO O DI FINE
RAPPORTO
LIMITI DI ETA’ PENSIONE VECCHIAIA 360 giorni (12 mesi) + 90 giorni
2826-2-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 47
ALLEGATO A
a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2
Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva,
dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche
diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e
della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del decoro
architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.
Fanno parte di tale gruppo gli operai dell' industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli
edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unita' manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il
sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e
controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da
sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e
di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle
costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione
durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche,
delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme
applicabili.
c) Conciatori di pelli e di pellicce
Classificazioni Istat 6.5.4.1
Le professioni comprese in questa unita' si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio,
delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e
portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per
confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature,
rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
— 26 —26-2-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 47
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel,
elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante
Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Classificazioni Istat 7.4.2.3
Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci,
sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto
delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Professioni sanitarie infermieristiche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740
Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere
g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Classificazioni Istat 5.4.4.3
Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane,
in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con
problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere
livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie
— 27 —26-2-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 47
h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
Classificazioni Istat 2.6.4.2
Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche
finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico,
cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano
l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla
didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli,
sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.
L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e
micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Classificazioni Istat 8.1.3.1
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e
movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese,
organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti
di alberghi e di altre strutture ricettive.
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese,
organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi
Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle
cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri
accessori a disposizione dei clienti.
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Classificazioni Istat 8.1.4.5
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici,
nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di
smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro
caricamento su mezzi di trasporto.
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