Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare - LA DICHIARAZIONE E L'ACCONTO IMU/TASI LA DICHIARAZIONI IMU E LE COMUNICAZIONI AL COMUNE - ODCEC Torino
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Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare LA DICHIARAZIONE E L’ACCONTO IMU/TASI LA DICHIARAZIONI IMU E LE COMUNICAZIONI AL COMUNE Paola AGLIETTA 30 maggio 2018
INQUADRAMENTO GENERALE L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo: in caso di variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, in caso di variazioni non conoscibili al Comune In caso di esenzioni o riduzioni di imposta subordinate alla presentazione della dichiarazione (o di specifiche comunicazioni al Comune). occorre sempre la verifica degli adempimenti richiesti dal comune interessato DICHIARAZIONE NON DOVUTA: Atti comunicati con il MUI Immobili caduti in successione Abitazione principale (salvo alcuni casi particolari) e sue pertinenze Fabbricati rurali strumentali (censiti in catasto) 2
DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA Immobili per i quali il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria: Immobili oggetto di locazione finanziaria Terreni agricoli divenuti aree fabbricabili Area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato Immobili posseduti da persone giuridiche interessate da operazioni straordinarie V. elenco su istruzioni Dichiarazione IMU Immobili che godono di riduzioni d’imposta: Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; Fabbricati di interesse storico o artistico; Immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota. 3
DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA: segue Immobili per i quali sono previste agevolazioni: Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce” invenduti, esenti dal 1.1.2014); Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assimilati alle abitazioni principali a decorrere dall’1.7.2013 Fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali, assimilati all’abitazione principale a decorrere dal 2014 Immobili posseduti dal personale delle Forze armate, di Polizia, dei Vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, assimilati all’abitazione principale a decorrere dall’1.7.2013 Casi particolari di esenzione e di assimilazione all’abitazione principale Aree fabbricabili 4
In particolare, esenzioni e riduzioni IMU: non subordinate alla presentazione della Dichiarazione IMU (in generale le agevolazioni trovano applicazione se ricorrono le condizioni di legge) subordinate alla presentazione della Dichiarazione IMU subordinate alla presentazione di specifiche comunicazioni al Comune (controllare delibere comunali) Attenzione ai casi in cui la dichiarazione o la comunicazione sono previste a pena di decadenza non ravvedibili no agevolazione Se invece la dichiarazione non ha carattere «costitutivo» dell’agevolazione ravvedimento con sanzione € 51 5
IL MODELLO DA UTILIZZARE Il modello di dichiarazione IMU è approvato da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI (art. 9 co. 6 DLgs. 23/2011). Modello e istruzioni DM 30.10.2012 attualmente in vigore Termine di presentazione: 30/6 anno successivo alla variazione 2/7/2018 Modalità di presentazione: Consegna diretta in forma cartacea Posta raccomandata, fax PEC Gli enti non commerciali devono utilizzare lo specifico modello di dichiarazione ai fini IMU e TASI, approvato con decreto del Min. Economia e Finanze del 26.6.2014 Termine di presentazione: 30/6 2/7/2018 Modalità di presentazione: esclusivamente telematica 6
COMUNICAZIONI AL COMUNE DI TORINO: IL MODELLO 8 BIS IN QUALI CASI SI PRESENTA Il modello predisposto dal Comune (art. 8 bis comma 1 del regolamento IMU) denominato "Modello 8 bis" deve essere presentato nei casi in cui: non è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU e nel corso dell'anno l'immobile abbia subito variazioni nella destinazione d'uso che comportino l'applicazione di un'aliquota ridotta o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta da versare. NB Quando ricorre l’obbligo di presentazione del mod. 8 bis, non si presenta la dichiarazione IMU (art. 8 bis comma 3 regolamento IMU: «Negli altri casi, la dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata entro il termine previsto dalla legge […]». 7
COMUNICAZIONI AL COMUNE DI TORINO: IL MODELLO 8 BIS (segue) Ad esempio: Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente e relative pertinenze (IMU 7,6 %0) Unità abitative locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale (L. 431/98 art. 2, c.3) e a studenti universitari fuori sede (L. 431/98 art. 5 comma 2) (IMU 4,31 %0) Unità abitativa (no A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze concesse in comodato a parenti di 1° grado, con contratto di comodato registrato e purché si possieda un solo immobile in Italia e si risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Torino (IMU 7,6 %0, base imp 50% ) Unità abitative di lusso (A/1, A/8, A/9) adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti in istituto per ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (IMU 6 %0 e detrazione € 200) 8
MODELLO 8 BIS - segue TERMINI Il modello 8 bis deve essere presentato entro il termine del versamento del saldo IMU relativo all’anno fiscale di riferimento. ESEMPIO: Per coloro che nel 2018 usufruiscono dell’aliquota agevolata per immobili locati a canone concordato (IMU I e II rata 2018) modello 8 bis entro 17/12/2018 NB! termine anticipato rispetto a DICH. IMU MODALITA’ La Dichiarazione IMU e il modello 8 bis devono essere presentati, limitatamente agli immobili siti nel Comune di Torino, se si rientra in uno dei casi di cui sopra e solo se si sono verificate variazioni nel corso dell'anno al Comune di Torino - Area Tributi e Catasto - Servizio Imposta Unica Comunale IUC - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino in uno dei seguenti modi: • invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Torino, Area Tributi e Catasto - Servizio Imposta Unica Comunale IUC - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino; • via fax al numero 011/01133835; • alla casella di posta certificata tributi@cert.comune.torino.it (invio possibile SOLO attraverso altro indirizzo PEC). Il modello e gli allegati dovranno essere in formato pdf. • consegna diretta presso gli sportelli IMU/TASI - ingresso da Via Moretta 69, piano T, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalla h. 8,30 alle h. 12,30. 9
MOD. 8 BIS (TORINO) 10
Esempio unità concesse in locazione a canone concordato 11
CASI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - Casi particolari La dichiarazione IMU deve essere presentata anche per l’abitazione principale caso di: • coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune (per indicare su quale spetta l’esenzione); • immobile situato sul territorio di Comuni diversi (dichiarazione al comune in cui non si risulta residenti); • immobile assegnato all’ex coniuge, in alcuni casi (se il Comune non possiede le informazioni: ad esempio, Comune di celebrazione del matrimonio diverso dal Comune in cui è ubicato l’immobile); • Immobili dei cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE e assimilati all’abitazione principale; • immobili assimilati dal Comune alle abitazioni principali, se non è prevista una specifica comunicazione. 12
CASI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU (segue) Dichiarazione IMU dovuta a pena di decadenza (NB sia per dichiarare la decorrenza dell’agevolazione, sia per dichiarare il venir meno del presupposto) • Immobili inagibili o inabitabili (riduzione base imponibile 50%) Situazione di inagibilità o inabitabilità accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, o con autocertificazione di essere in possesso della perizia • Fabbricati di interesse storico o artistico (riduzione base imponibile 50%) • Immobili merce invenduti delle imprese costruttrici (esenzione IMU) Condizioni: – immobili costruiti e destinati alla vendita; – fintanto che permanga tale destinazione; – purchè non locati. 13
DICHIARAZIONE IMU E TERRENI AGRICOLI La dichiarazione IMU deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola - nel caso in cui si acquista - o si perde il diritto alle agevolazioni. L’obbligo non sussiste qualora il comune sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso di (Faq Ministero Finanze 28.5.2015): • terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani; • terreni ubicati nelle isole minori. 14
DICHIARAZIONE IMU ENTI NON COMMERCIALI Sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto (art. 7 co. 1 lett. i) DLgs. 504/92). In caso di utilizzo misto: porzione dell’unità immobiliare destinata ad attività non commerciale esenzione dall’IMU; porzione destinata ad attività istituzionale svolta con modalità anche o solo commerciali, ovvero di attività commerciale tout court no esenzione IMU In tal caso, deve essere presentata la Dichiarazione IMU ENC 15
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