TUTTO QUESITI - DOMANDE AL RELATORE: GLI EFFETTI DELLA "BREXIT" SUL COMMERCIO ELETTRONICO - MYSOLUTION
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CIRCOLARE MONOGRAFICA IVA Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Le risposte alle domande dei professionisti di Stefano Setti | 3 MARZO 2021 Proseguono le risposte ai quesiti pervenuti in Redazione in seguito alla videoconferenza “E-commerce: le novità dal 1° luglio 2021 e come gestirlo a seguito della Brexit”, svoltasi il 15 febbraio 2021. L’analisi de- gli aspetti principali che disciplinano l’attività di e-commerce e i suoi ambiti di applicazione, con partico- lare focus sugli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2021, ri- guarda i profili legali, amministrativi e fiscali del commercio elettronico diretto e indiretto, nonché le conseguenze, ai fini IVA, della Brexit. Quesito 1 – Partita IVA in Italia di soggetti passivi IVA esteri Domanda Come è possibile verificare se gli acquisti da soggetti online sono effettuati da fornitori effettivamente residenti in Italia o se si tratta solo di rappresentanti fiscali o stabili organizzazioni? Dalla partita IVA si capisce? Risposta Si evidenzia che, in caso di identificazione diretta, l’Amministrazione finanziaria italiana attribuisce al soggetto richiedente un numero di partita IVA con una seriazione che evidenzia la natura di soggetto non residente identificato in Italia (numero contraddistinto dalla seriazione 999, nelle penultime tre cifre). In tutti gli altri casi, non risulta possibile verificare se si tratta di rappresentante fiscale/stabile or- ganizzazione. L’unica modalità operativa sarà quella di chiedere tale informazione direttamente al fornitore (dal punto di vista operativo, spesso il fornitore non risponde a tali richieste di informazioni). 1 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Quesito 2 – “Reverse charge”/autofattura: tempistica di emissione Domanda Se un cliente di uno studio di commercialisti consegna in ritardo la fattura per un acquisto estero (comunitario ovvero extra-UE) di modico importo, è possibile considerare il costo e l’IVA indetraibili? Risposta No. Infatti, rendere l’IVA indetraibile non fa venire meno gli obblighi di reverse charge (acquisto comunitario) ovvero autofattura (acquisto extra-UE). Ricorda In linea generale, tali documenti vanno emessi entro il 15 del mese successivo al ricevimen- to della fattura, con imputazione nella liquidazione IVA di ricevimento della fattura. Quesito 3 – Sanzioni in caso di omesso “reverse charge”/autofattura Domanda Cosa succede se non si registra una fattura intra? Risposta Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini delle imposte dirette (ancorché non transitata dai registri IVA), si applica una sanzione fissa tra 500 e 20.000 euro; Attenzione Si fa presente, comunque, che la sanzione fissa si applica solo quando l’IVA non assolta sa- rebbe stata detraibile, non essendovi, in questa ipotesi, alcun danno per l’Erario. In caso contrario, resta ferma la sanzione proporzionale, commisurata all’imposta che il destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre (da cumulare con quella per l’infedele dichiara- zione, ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). se la fattura non risulta neppure dalle scritture contabili, sarà applicabile una sanzione pro- porzionale, dal 5 al 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di euro 1.000. 2 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Quesito 4 – Vendite “online” di opere d’arte da parte di soggetto forfetario Domanda La vendita di opere da parte di un artista (in regime forfetario) tramite portali internet si configura come commercio o prestazione di servizi e quale documento fiscale deve essere emesso? Risposta Nel caso in esame, si tratta di attività commerciale (opere, ad esempio, quadri). Ne consegue che: se le vendite sono effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in altro Paese della UE diverso dall’Italia, l’artista in regime forfetario emetterà fattura esclusa da IVA ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (infatti, in tale caso, non andrà considerata come cessione intra- comunitaria di beni); Ricorda Conseguentemente, se l’operazione è superiore ad euro 77,47, andrà applicata l’imposta di bollo, pari a euro 2). se, invece, i beni vanno in un Paese extra-UE, andrà emessa fattura come cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. Quesito 5 – Soggetti in regime forfetario e prestazioni extra-UE Domanda Se è un soggetto in regime forfetario che emette la fattura, quale norma prevale in caso di servizio a soggetto extra-UE? Bisogna indicare sempre “operazione non soggetta”? Risposta Qualora il committente sia un soggetto passivo extra UE (ad esempio, Svizzera, Stati Uniti, ecc.), la fattura emessa dall’operatore economico italiano deve essere emessa senza l’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, con l’annotazione “operazione non soggetta” (ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972). L’IVA sarà, quindi, assolta dal committente nel proprio Paese. Ricorda Per tali operazioni non si dovranno presentare i modelli Intrastat né è dovuta l’iscrizione al VIES. 3 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Sul punto si veda anche risoluzione 28 agosto 2015, n. 75/E. Quesito 6 – “E-commerce” e fattura elettronica Domanda Un soggetto UE, che fa vendite per corrispondenza on line indirette in Italia verso soggetti privati, re- golarmente identificato ai fini IVA in Italia, per motivi suoi organizzativi, anziché emettere delle note di consegna, emette, anche se non richiesto, fatture cartacee. Con le novità introdotte con la fatturazio- ne elettronica, nel prossimo futuro sarà obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica? Risposta Ad oggi, le identificazioni dirette ovvero i rappresentanti fiscali IVA di soggetti esteri non hanno l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Si ritiene che anche nel 2022 tali esclusioni dovrebbero rimanere valide. Attenzione Sul punto si dovranno comunque monitorare eventuali cambi normativi. Quesito 7 – Modelli AA7 e AA9 con indicazione del sito internet Domanda Se usi usano più piattaforme, devono essere tutte indicate nella comunicazione da fare all’Agenzia delle entrate? Risposta Si ritiene di sì, fermo restando che andrà comunicato anche il riferimento all’internet service pro- vider (ISP). Attenzione Qualora non sia noto l’ISP del sito online, si ritiene che vada inserito quello del soggetto passivo IVA nazionale. 4 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Quesito 8 – Vendita “online” ed emissione di fatture richieste dai clienti Domanda In caso di e-commerce indiretto (vendita di magliette), è corretto applicare l’IVA italiana, se è richiesta la fattura dal consumatore privato UE? Se il consumatore privato è extra-UE, va applicato l’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (non imponibilità)? In entrambi i casi, va compilato l’esterometro? Risposta Nel commercio elettronico indiretto effettuato nei confronti di privati consumatori della UE è corretto applicare l’IVA, qualora non vengano superate in corso d’anno le diverse soglie di tolle- ranza previste nei singoli Paesi della UE (che variano da euro 35.000 a euro 100.000). Invece, le cessioni a privati extra-UE vanno trattate come cessioni all’esportazione non imponibili ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi, andrà presentato l’esterometro (si veda la rispo- sta a interpello 27 marzo 2019, n. 85). Quesito 9 – “E-commerce” e codici ATECO Domanda Una società ha tre negozi “fisici” (gioielleria e orologi). Ha creato il suo sito internet per le vendite onli- ne (pubblica i prodotti con i prezzi e il carrello per gli acquisti). A questo punto, deve attivare il codice ATECO 47.91.10 o 47.91.30? Risposta Si ritiene che, qualora l’attività di vendita onlinesia la medesima svolta negli esercizi “fisici”, non risulti necessario modificare/integrare il codice ATECO 2007 già comunicato in origine all’Agenzia delle entrate. Quindi, non è necessario attivare il codice ATECO 47.91.10 o 47.91.30. Quesito 10 – “E-book”: commercio elettronico diretto Domanda L’acquisto on line di un e-book è considerato e-commerce diretto? Risposta Rientra nel concetto di commercio elettronico diretto. Per una puntuale verifica delle attività che rientrano o meno nel commercio elettronico diretto, si ve- da ilReg. CE 15 marzo 2011, n. 282/2011, come da ultimo integrato ad opera del Reg. CE 7 ottobre 2013, n. 1042/2013. 5 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Quesito 11 – Costi di trasporto e diritto di recesso Domanda I costi di trasporto e il diritto di recesso sono a carico consumatore? Se il bene non è conforme, i costi di trasporto sono da riaccreditarsi a favore del consumatore? Risposta Qualora contrattualmente non venga previsto nulla, i costi sono imputati al fornitore. Ricorda Si consiglia di prevedere all’interno delle condizioni generali di vendita come debbano esse- re considerati tali costi (addebito al consumatore ovvero in capo al fornitore). Qualora i costi siano imputati al fornitore, gli stessi dovranno essere accreditati a favore del con- sumatore nei casi in cui lo stesso anticipi tali costi. Quesito 12 – Sito vetrina: trattamento contabile Domanda Come mai i costi per un sito internet vetrina configurano spese di rappresentanza e non spese di pubblicità, dato che si tratta di un modo per fare conoscere l’azienda, che darà i suoi risultati con maggiori vendite? Risposta Si ritiene che vadano considerati quali costi di rappresentanza, in quanto il sito vetrina ha come funzione quella meramente informativa (e non pubblicitaria dei prodotti). Infatti, ha come obiettivo quello di illustrare l’attività dell’impresa, quindi, il sito web classico che funge da brochure online, con le pagine che indicano “chi siamo”, prodotti e servizi offerti, contatti, ecc. Quesito 13 – Video in diretta e trattamento IVA Domanda Un video in diretta di scuola di cucina/fotografia o altro viene considerato telecomunicazione o altro? 6 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Risposta Va considerato come prestazione di servizi cd. generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 e non alla stregua del commercio elettronico diretto. Sul punto si evidenzia che il Reg. UE n. 282/2011 stabilisce che rientrano nel commercio elettronico diretto tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato, che funziona attraverso inter- net o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo (cd. e- learning), incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui internet o una rete elettronica analo- ga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente. Quesito 14 – Diretta “streaming” effettuata da soggetto forfetario Domanda In quale regime di esenzione IVA deve emettere la fattura un contribuente soggetto passivo IVA ita- liano in regime forfetario, che svolge un servizio (corso di business coach) online in diretta streaming (piattaforma Zoom) a un soggetto passivo IVA in Spagna? Risposta Nel caso di prestazioni di servizi generiche, come nell’ipotesi in esame, rese nei confronti di un committente soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese UE, il contribuente in regi- me forfetario è tenuto a emettere una fattura senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 7- ter del D.P.R. n. 633/1972, con obbligo di presentazione dei modelli Intrastat e di iscrizione al VIES. L’operazione sarà rilevante nel Paese estero del committente. Quesito 15 – Vendite di opere a soggetti del Regno Unito Domanda Un cliente, pittore di quadri all’inizio della carriera, sta per vendere in GB una partita di tre opere da lui stesso prodotte. Si chiede il trattamento ai fini IVA nel caso di: cliente GB persona fisica (B2C); cliente GB titolare di posizione IVA (B2B). Chiediamo, infine, se vi sono differenze in caso di trasporto a cura del venditore o trasporto a cura del cliente. Risposta Qualora la cessione sia effettuata nei confronti di privati consumatori, per un valore superiore a £ 135, ovvero nei confronti di soggetti passivi IVA, l’operazione andrà trattata quale cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. Se la cessione nei confronti di privati della Gran Bretagna è inferiore a £ 135, allora il pittore nazio- nale dovrà aprire partita IVA in GB, per assolvere l’IVA sulla vendita a privati consumatori. 7 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Infine, se il trasporto è effettuato a cura del soggetto non residente, la merce deve uscire dal ter- ritorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al trasportatore incaricato dal soggetto non resi- dente. Quesito 16 – Soglia di euro 10.000 dal 1° luglio 2021 Domanda La soglia di euro 10.000 dal 1° luglio 2021 si intende per ogni Paese UE o è la somma totale dell’imponibile in tutti i Paesi UE per vendite a privati consumatori? È possibile applicare il MOSS solo per vendite di merce che parte dall’Italia, mentre, se la merce è già nel Paese UE, si deve emettere fat- tura usando la partita IVA del Paese UE dove è presente la merce, applicando l’aliquota del Paese UE? La merce “spostata” viene prima fatturata come invio di beni a se stessi tra le posizioni IVA ITA e UE dello stesso venditore. Risposta Il limite di euro 10.000 dal 1° luglio 2021 si intenderà come somma totale di tutte le vendite a privati della UE. Il MOSS andrà utilizzato per tutte le vendite a privati della UE (quindi “all in all out”), fermo restan- do il fatto che, se i beni si trovano già all’interno del singolo Paese della UE (passaggi di merci tra magazzini), l’IVA andrà applicata nel Paese da dove parte la merce nel Paese UE nei confronti di priva- ti UE dello stesso Paese e, quindi, senza applicazione del MOSS per tali cessioni, definite “estero su estero”. Quesito 17 – Sito di “e-commerce”: profili fiscali/giuridici Domanda Come può essere disciplinato, dal punto di vista fiscale e giuridico, un sito di e-commerce dove non vengono scambiati (venduti) prodotti fisici, ma video di formazione (come, per esempio, un vero e proprio videocorso online)? Risposta Se si tratta di un video corso online di fatto ”registrato” e acquistabile tramite username e pas- sword di accesso ovvero mediante download, lo stesso si configura quale commercio elettronico diretto (Reg. CE n. 282/2011). 8 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Quesito 18 – Emissione di fattura e sito di “e-commerce” Domanda Se il sito di e-commerce non genera automaticamente la fattura elettronica (per mancanze informati- che), tale fattura può essere emessa successivamente, rispettando sempre il periodo di 10 giorni? Risposta La fattura andrà emessa con riferimento alla data di pagamento, fermo restando che la stessa po- trà essere trasmessa elettronicamente al SdI entro i 12 giorni successivi (il termine di 10 giorni è stato sostituito dagli attuali 12 giorni). Quesito 19 – Vendite “online” con “social media” Domanda Quali regole/norme/adempimenti deve rispettare un’attività commerciale che vende ai suoi clienti sponsorizzando i prodotti su social media e spedendo tutto in contrassegno? Subito dopo avere rice- vuto il pagamento, emette anche la fattura o lo scontrino. Risposta Nel caso in esame, saranno applicabili: le ordinarie regole previste per le vendite a distanza nei rapporti B2C ovvero le ordinarie regole di compravendite nei rapporti B2B. Ricorda Se il social media funge da marketplace, andrà indicato il sito all’interno dei modelli di inizio attività variazione dati (AA7 ovvero AA9). Quesito 20 – Acquisti “online” effettuati da soggetto forfetario Domanda Si chiede come un contribuente in regime forfetario debba registrare le fatture di acquisto emesse da un’azienda tedesca. A quali adempimenti soggiace? Esiste una franchigia entro la quale non deve fare nulla? 9 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Risposta Le fatture ricevute da un soggetto in regime forfetario da parte di un soggetto passivo IVA sta- bilito in un altro Paese delle UE (ad esempio, Germania) per acquisti di beni seguono le seguenti regole: nel caso in cui gli acquisti intracomunitari di beni siano di importo inferiore a 10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso, non è stato superato tale limite, l’IVA deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario (ad esempio, in Germania). Ne deriva che per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscriversi al VIES e di assolvere l’IVA in Italia; completamente diversa la disciplina degli acquisti intracomunitari di beni nel caso in cui gli ac- quisti intracomunitari superino il limite di 10.000 euro. In tale caso, l’acquisto è rilevante in Italia, pertanto l’acquirente italiano che adotta il regime forfetario è tenuto a: o iscriversi al VIES; o integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta; o effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (a nulla rilevando la periodicità della liquidazione IVA, mensile o trimestrale); o compilare i modelli Intrastat (se ne sussistono i requisiti). Quesito 21 – Provvigioni “marketplace”: profili operativi Domanda Come deve essere fatta l’autofattura elettronica per le fatture di marketplace (provvigioni) ricevute nel 2021, quindi per prestazione di servizi? Risposta Deve essere emessa una fattura a se stessi (autofattura), che può essere: in formato analogico (circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), con obbligo di presentazione dell’esterometro ovvero in formato elettronico (senza obbligo di presentazione dell’esterometro). Quesito 22 – “Marketplace” e spese di trasporto Domanda A volte, in alcuni marketplace, in fase di acquisto, viene indicato un prezzo compreso di spese di spe- dizione, senza quantificarne l’importo. In caso di reso, durante la procedura, si viene informati che l’importo rimborsato sarà detratto dalle spese di spedizione, che ammontano a euro X. È corretto che le spese di spedizione non vengano quantificate in fase di acquisto? Così facendo, il venditore non po- trebbe speculare sulle spese di spedizione? 10 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Risposta Dal punto di vista italiano, così come stabilito dal codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), risulta necessario indicare puntualmente le spese di trasporto ovvero altro ulteriore one- re (ad esempio, oneri doganali, ecc.). Quesito 23 – Esterometro e soggetti esteri Domanda Se una società italiana acquista merce da una ditta cinese che ha la partita IVA italiana come rappresentate fiscale, deve fare la comunicazione esterometro. Nella fattura viene indicato l’imponibile e l’inversione contabile ex art. 194 della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE Risposta Nel caso in esame, si deve procedere ad autofattura in Italia, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972. Se l’autofattura è emessa in formato elettronico, non risulta necessaria la presentazione dell’esterometro; invece, se è emessa in formato analogico, vi è l’ulteriore obbligo di presentazione dell’esterometro. Quesito 24 – Agenzie di viaggio e vendite “online” Domanda Un’agenzia di viaggi vende on-line pacchetti, definiti “esperienze”, che comprendono, ad esempio, pernottamento, ingressi a musei o altro, noleggio attrezzature, cartine con l’indicazione di percorsi naturalistici, enogastronomici o quant’altro, consigli per vivere appieno l’esperienza, ecc. Ai fini tribu- tari, come si classifica questa vendita on line? Rientra nel concetto di commercio elettronico, conside- rando che il contratto si formalizza on line? Diretto o indiretto? Risposta Nel caso in esame, non si rientra nel concetto né di commercio elettronico diretto né in quello indiret- to. Di fatto, si tratta di prestazioni di servizi, per le quali sono, ai fini IVA, applicabili le regole gene- rali (ad esempio, per il pernottamento si applicheranno le regole di cui all’art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972 – prestazioni di servizi relative agli immobili). Quesito 25 – Obblighi informativi per commercio elettronico diretto e indiretto Domanda Gli obblighi informativi riguardano soltanto chi effettua commercio elettronico (diretto o indiret- to)? Chi utilizza il sito solo come “vetrina” o “pubblicità” non ha tali obblighi, ferme restando (se si tratta di società di capitali) tutte le informazioni relative all’art. 2250 c.c.? 11 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
Tutto quesiti – Domande al Relatore: gli effetti della “Brexit” sul commercio elettronico Risposta Si confermano le conclusioni riportate nel quesito. Quesito 26 – Note di credito con soggetti passivi IVA stabiliti nell’Irlanda del Nord Domanda 1. Una nota di credito, riferita a una fattura emessa nel 2020 a un cliente in Irlanda del Nord, va emessa con la partita IVA XI o GB? Anche ai fini della compilazione dei Mod. Intrastat? 2. Le spese di trasporto di una cessione di beni a un soggetto passivo in Irlanda del Nord si de- vono considerare accessorie alla cessione stessa (quindi, comunitarie) o prestazioni di servizi (quindi, extra UE)? Risposta La nota credito va emessa con il nuovo codice XI, in quanto il codice GB non è più presente nel VIES. Inoltre, le spese di trasporto vanno trattate come prestazioni accessorie alla cessione dei beni di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 (così come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate con la circo- lare 29 luglio 2011, n. 37/E). Riferimenti normativi Dir. CEE 5 dicembre 2017, n. 2455/2017/UE; D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3-bis; Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 40, 41 e 46; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7- 7-septies, 8, 17, 21, 22, 74-sexies e 74-septies. 12 MySolution | Circolare Monografica | 3 marzo 2021
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