Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
           Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
                                            __________

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni
nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come
modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438 - Annualità 2016.

Premessa
La legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438,
prevede all’articolo 1 che lo Stato, per “incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di
informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione
sociale e per la tutela degli associati”, possa concedere contributi agli enti ed alle
associazioni italiane che nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti,
“promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di
dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei
cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni
socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.”.

Con le presenti Linee guida si forniscono le necessarie indicazioni ai fini della presentazione
delle domande di contributo, a valere sulle risorse finanziarie che verranno rese disponibili
nell’ambito del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l’annualità 2016.
L’ammissione al contributo è comunque subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse
finanziarie sul relativo capitolo di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione al contributo, a pena di inammissibilità deve essere predisposta
secondo il modello di cui all’Allegato 1, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ente o dell’associazione e accompagnata dai seguenti allegati:
       1) la documentazione indicata al paragrafo 4 delle presenti Linee guida;
       2) copia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987, la domanda,
unitamente alla relativa documentazione, deve essere presentata improrogabilmente entro il
31 marzo 2016.
La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante spedizione postale con
raccomandata A/R. (farà fede il timbro postale di spedizione che non dovrà essere
successivo al 31 marzo 2016). Le domande spedite per posta con raccomandata A/R
successivamente alla scadenza sopra riportata non saranno prese in considerazione.

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2. Requisiti di accesso
L’accesso ai contributi di cui alle presenti Linee guida presuppone il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 476 del 1987, di seguito
specificati.

A) Presenza territoriale. L’ente o l’associazione che intende presentare domanda deve essere
presente in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente
alla data di presentazione della domanda.
Per essere utilmente considerate ai fini della presente procedura, le sedi devono essere
pienamente operative, accessibili a tutti gli utenti, ben individuabili all’esterno (a titolo di
esempio, mediante indicazioni chiare e leggibili poste all’ingresso della sede), localizzate nel
territorio nazionale, caratterizzate da una struttura organizzata (ovvero fornita dei necessari
arredi e dotazioni informatiche), la cui effettiva operatività sia comprovata da utenze intestate
all’ente o all’associazione che presenta domanda e dalla presenza di personale ad essi
riferibile, incaricato di fornire un adeguato servizio all’utenza.
Per consentire all’Amministrazione l’effettuazione di eventuali accertamenti, nella domanda
di contributo deve essere indicato il numero delle sedi, e nell’allegato 1.A l’ubicazione e la
data di inizio dell’operatività di ciascuna sede.

A.1) Riconoscimento di evidente funzione sociale. L’ente o l’associazione avente sede unica
ovvero che dispone di sedi in meno di dieci regioni, può accedere al contributo di cui alle
presenti Linee guida a condizione di essere in possesso dell’attestato di “evidente funzione
sociale”, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 476 del 1987, rilasciato da questo
Ministero.
I criteri e le modalità per ottenere tale attestato sono disciplinati dalla circolare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011, contenente anche il modello da
utilizzare per la richiesta di attestato. Tale circolare è pubblicata sul sito internet istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Documents/2011/20110218_Circ_6.pdf.
Gli enti e le associazioni già in possesso dell’attestato di evidente funzione sociale rilasciato ai
sensi della predetta circolare devono dichiarare che permangono, al momento della
presentazione della domanda, i requisiti che hanno costituito il presupposto per il rilascio
dello stesso, allegando in ogni caso la documentazione richiesta al paragrafo 4, punto 8, delle
presenti Linee guida.

A questo proposito si fa presente che gli enti o le associazioni che abbiano fatto pervenire a
questa Direzione Generale entro il 1° febbraio 2016, la richiesta di riconoscimento
dell’evidente funzione sociale, possono presentare la domanda di contributo di cui alle
presenti Linee guida anche nel caso in cui il procedimento per il rilascio dell’attestato di
riconoscimento non si sia ancora concluso. In questo caso, la domanda di contributo dovrà
contenere espressa dichiarazione in merito alla avvenuta presentazione, per l’annualità 2016,
della richiesta di riconoscimento. L’accesso al contributo sarà comunque condizionato
all’effettivo rilascio dell’attestato stesso.

B) Democraticità. L’ente o l’associazione che intende presentare domanda deve essere
organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione
diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si
assumono decisioni di rilievo generale per la sua azione, secondo i principi richiamati
dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987.

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Il requisito della democraticità deve risultare dalle disposizioni dell’atto costitutivo, dello
statuto e dai regolamenti interni dell’ente, con particolare riferimento alle previsioni statutarie
in materia di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio
dell’associazione.

C) Onorabilità. Pena l’esclusione dalla concessione del contributo, il rappresentante legale
dell’ente o dell’associazione è tenuto a dichiarare all’atto della presentazione della domanda,
ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, quanto segue:
      a) di non aver riportato condanne penali;
      b) di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di
          misure di sicurezza o di prevenzione;
      c) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai
          sensi del d.P.R. n. 313/2002;
      d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari;
      e) che l’ente/associazione non ha ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o
          giudiziaria da parte dell’Amministrazione.

Analoga dichiarazione, da allegare anch’essa alla domanda di contributo, dovrà essere
rilasciata, per i punti indicati alle lettere da a) a e), in maniera separata e distinta, da ciascun
soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell’ente o
dell’associazione, sia investito della rappresentanza esterna, anche per effetto di una delega di
firma (vedi oltre, punto 4.7). Le generalità di tali soggetti dovranno essere specificate nella
domanda dal rappresentante legale. Qualora non siano presenti tali soggetti, il rappresentante
legale dovrà rendere apposita dichiarazione in tal senso (vedi modello di domanda).

3. Criteri di riparto dei contributi
Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 438 del 1998, le risorse
destinate all’attribuzione dei contributi previsti dalle presenti Linee guida sono ripartite tra gli
enti e le associazioni che, dopo aver presentato regolare domanda, siano risultate in possesso
dei requisiti previsti, secondo i seguenti criteri:
        a) una prima quota, pari al 20 per cento, è riconosciuta in misura uguale per tutti i
            soggetti ammessi al contributo;

       b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 20 per cento, è riconosciuta in proporzione
          al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta. A
          tal fine, nella domanda il legale rappresentante deve attestare:
               - il numero degli associati maggiorenni aventi diritto di voto all’interno degli
               organi sociali e risultanti in regola con il pagamento della quota associativa per
               l’anno 2015. Si intendono per associati maggiorenni esclusivamente le persone
               fisiche. Qualora gli associati siano altri enti o associazioni, questi non devono
               essere computati. Il numero di associati dichiarato deve essere riscontrabile in
               sede di eventuale verifica di cui al paragrafo 5 delle presenti Linee guida;
               - il numero complessivo di soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta nel
               corso del 2015, al netto dei soggetti associati maggiorenni di cui al punto
               precedente. Il dettaglio di tale numero complessivo (che indichi cioè il numero
               di partecipanti/fruitori per ciascuna tipologia di attività) dovrà invece essere
               riportato nella relazione di cui al punto 4.6.

       c) una terza quota, pari al restante 60 per cento, è riconosciuta sulla base del
          programma di attività di cui all’articolo 3 della legge n. 476 del 1987 e in relazione
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alla funzione sociale effettivamente svolta dall’ente o dall’associazione. Al fine di
           utilizzare criteri oggettivi per l’attribuzione di tale quota di contributo, si farà
           riferimento al volume di attività svolto dall’ente o dall’associazione nel corso
           dell’anno solare precedente la presentazione della domanda, individuando come
           parametri alcune tipologie di spese correnti sostenute, come risultanti dal
           bilancio/rendiconto consuntivo.

4. Documentazione da allegare alla domanda
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di accesso e della successiva ripartizione delle risorse
disponibili, la domanda di contributo dovrà essere corredata della documentazione di seguito
descritta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 476 del 1987.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di produrre in copia dichiarata conforme all’originale
dal rappresentante legale i documenti di cui ai successivi punti 4.2, 4.3 e 4.4 (ai sensi degli
articoli 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000).

4.1. Programma delle attività da svolgere nell’anno 2016, corredato dei relativi impegni
finanziari e idoneo a comprovare che le stesse attività vengono svolte a livello nazionale.
Il programma delle attività deve essere redatto in forma di relazione (la cui ampiezza può
variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cartelle), eventualmente corredata da tabelle
illustrative, che sia idoneo ad illustrare compiutamente quanto di seguito indicato alle lettere
da a) a d).

Nel programma dovranno essere specificamente illustrati:
   a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi delle attività programmate;
   b) le specifiche attività che si prevede di realizzare, con indicazione per ciascuna della
       data di avvio, delle fasi di svolgimento e della data prevista di conclusione;
   c) i soggetti e/o i fruitori che l’ente o l’associazione si propone di coinvolgere nelle
       attività programmate (specificando il numero e la tipologia degli stessi, le modalità di
       coinvolgimento e/o di fruizione, e i relativi criteri utilizzati per formulare tali
       previsioni);
   d) i principali risultati attesi.

Le attività programmate devono risultare finalizzate a promuovere l’integrale attuazione dei
diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni
forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di limitazioni
psichiche, fisiche o funzionali ovvero di specifiche condizioni socio-economiche, siano in
condizione di marginalità sociale (secondo quanto espressamente affermato dall’articolo 1
comma 2 della legge n. 476 del 1987)

4.2. Copia dello statuto e dell’eventuale regolamento, dai quali sia possibile desumere la
natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell’ente o
dell’associazione.

4.3. Copia del bilancio di previsione 2016, corredato della copia del verbale che ne
documenti la regolare approvazione da parte degli organi statutariamente preposti.

4.4. Copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo,
relativo all’anno 2015, corredato della eventuale documentazione aggiuntiva. Dal bilancio
consuntivo devono risultare anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi. L’ammontare complessivo dei predetti
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contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di
contributo come da fac-simile allegato alle presenti Linee guida.

Al fine di accertare l’effettiva operatività dell’ente o dell’associazione in relazione alla sua
funzione sociale, si farà riferimento ai dati relativi alle spese correnti sostenute nel periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2015, come risultanti dalla domanda di contributo.
In particolare verranno considerate le seguenti tipologie di spese:
    a) utenze telefoniche;
    b) energia elettrica;
    c) pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
    d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);
    e) cancelleria e attrezzatura d’ufficio;
    f) acquisto e manutenzione di attrezzature informatiche;
    g) personale impiegato dall’ente o dall’associazione, con esclusione delle consulenze e
        delle spese per gli organi sociali.
Qualora per una singola voce non venga indicato un valore, la relativa spesa sostenuta, ai fini
del riparto, sarà considerata pari a 0 (zero).

Le singole voci del bilancio consuntivo devono consentire un raffronto diretto con i singoli
importi di spesa corrente indicati nella domanda. Qualora la corrispondenza non sia
immediatamente evidente, al fine di consentire il necessario riscontro, gli enti e le
associazioni sono tenute ad inviare, allegata al bilancio consuntivo 2015, ogni idonea
documentazione (ad esempio, mastrino o prima nota) che consenta di riscontrare la
congruenza degli importi dichiarati.
Nei casi in cui l’Amministrazione non sia posta in condizione di operare tale riscontro, non
saranno riconosciuti gli importi di spesa corrente privi di elementi di puntuale riconducibilità
al bilancio consuntivo/rendiconto.

4.5. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al numero complessivo e all’elenco
(completo dei relativi indirizzi) delle sedi come meglio descritte al precedente paragrafo 2,
lettera A). Per le federazioni/associazioni di secondo livello, le sedi dichiarate devono essere
riferite esclusivamente alla federazione/associazione stessa, come autonomo centro di
interesse e non agli enti ed organismi ad essa aderenti (cfr. fac-simile di cui all’Allegato 1.A).

4.6. Relazione sulle attività svolte dall’ente o dall’associazione nell’anno precedente, con
la finalità di promuovere l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti
l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei
confronti dei cittadini che, per cause di età, di limitazioni psichiche, fisiche o funzionali
ovvero di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
La relazione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere articolata nei seguenti punti:
    a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

   b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);

   c) precisa elencazione delle categorie di cittadini, in condizione di marginalità sociale,
      ovvero dei partecipanti / fruitori delle attività svolte, avendo cura di specificare per
      ciascuna categoria il numero di partecipanti / fruitori (persone fisiche) e le modalità di
      coinvolgimento e/o di fruizione.
      I dati numerici di cui alla presente lettera costituiscono specificazione del numero
      complessivo dichiarato nella domanda di contributo. Non saranno riconosciuti i
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soggetti “partecipanti / fruitori” indicati in maniera generica e/o non riferiti ad una
       specifica attività ovvero non aventi le caratteristiche di marginalità sociale
       espressamente richiamate dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987. Le
       federazioni/associazioni di secondo livello, che riuniscano cioè altre associazioni
       rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle rispettive
       attività, dovranno fornire il numero delle persone fisiche partecipanti/fruitori riferito
       esclusivamente alla federazione come autonomo centro di interesse, distinto da ogni
       associazione aderente di primo livello e dai rispettivi fruitori.
       I dati relativi alla tipologia e al numero di partecipanti / fruitori devono essere
       documentati e riscontrabili in sede di eventuali verifiche (cfr. oltre, paragrafo 5).
       Non possono essere ricompresi tra i partecipanti / fruitori delle attività: i visitatori del
       sito internet istituzionale; i partecipanti a seminari e convegni; gli operatori; i
       volontari; gli insegnanti; gli studenti e i frequentatori, i soggetti destinatari di attività
       promozionali rivolte ad ampi strati della popolazione, di campagne di divulgazione di
       materiale informativo, di campagne radiofoniche o televisive;

   d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui fruitori
      coinvolti nelle attività dell’ente o dell’associazione.

4.7. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, rilasciata da ciascun
soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell’ente o
dell’associazione, eserciti la rappresentanza esterna della stessa (anche per effetto di una
delega di firma), dalla quale risulti che lo stesso, alla data di presentazione della domanda:
    a) non ha riportato condanne penali;
    b) non ha in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
        di sicurezza o di prevenzione;
    c) non ha precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
        d.P.R. n. 313/2002;
    d) non è a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari.

4.8. Relazione sui requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestato di evidente
funzione sociale, presentata dalle associazioni che chiedono di accedere al contributo in
quanto già in possesso dell’attestato di evidente funzione sociale (ai sensi articolo 3, comma
2, lett. g), della legge n. 476 del 1987 e della circolare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 6 del 18 febbraio 2011).

5. Rendicontazione, controlli e responsabilità
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 476 del 1987, gli enti e le
associazioni che usufruiscono dei contributi sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e
di integrazione sociale, con esclusione di qualsiasi prestazione di competenza delle regioni,
dei comuni e del Servizio sanitario nazionale.

Ciascun ente o associazione ammesso al contributo di cui alle presenti Linee guida, entro un
anno dalla data di accreditamento della somma erogata, è tenuto a redigere:
   a) il rendiconto relativo all’impiego del contributo ricevuto;
   b) una relazione illustrativa delle modalità di effettivo utilizzo del contributo stesso, ad
       integrazione del rendiconto.

Tali documenti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla scadenza dei dodici mesi
successivi all’accreditamento del contributo, al seguente indirizzo:
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese
Divisione II
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma

Il rendiconto dovrà essere predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato 2.A, e riguardare
soltanto l’importo ricevuto; la relazione illustrativa dovrà essere predisposta secondo lo
schema di cui all’Allegato 2.B.
L’Amministrazione può disporre l’effettuazione di verifiche sulla documentazione di spesa e
su quella comprovante i requisiti e le situazioni dichiarate dal legale rappresentante al
momento della presentazione della domanda (quali, a titolo di esempio, il numero degli
associati o il numero di fruitori delle attività).
A tal fine, l’ente / associazione è tenuta a conservare per un periodo di 10 anni dalla data di
redazione del rendiconto, presso la propria sede legale, tutta la documentazione comprovante
quanto dichiarato nella domanda di contributo, nonché la documentazione di spesa relativa
alle somme percepite e ad esibirla su richiesta o in occasione di eventuali verifiche in loco.
In caso di dichiarazioni mendaci, il legale rappresentante dell’ente / associazione incorrerà
nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
In questi casi l’Amministrazione provvederà altresì a revocare i benefici concessi recuperando
gli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione a
far data dall’erogazione del contributo.

6. Trasmissione di elementi informativi per la Relazione annuale al Parlamento
L’articolo 3 della richiamata legge n. 438 del 1998 stabilisce che, allo scopo di dimostrare il
concreto perseguimento delle finalità istituzionali, entro il 31 maggio di ciascun anno gli enti
e le associazioni destinatari del contributo presentano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri (oggi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) una relazione e i bilanci
preventivi e consuntivi dell’esercizio precedente. Sulla base delle relazioni e della ulteriore
documentazione prodotta, questo Ministero redige una relazione complessiva da presentare al
Parlamento entro il 31 luglio successivo.
Ai fini dell’adempimento sopra citato, ci si riserva di fornire in tempo utile, sul sito internet
istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata “Associazionismo – Contributi” le
opportune indicazioni in merito alla documentazione da predisporre e far pervenire a questa
Direzione Generale.

Le presenti Linee guida, con i relativi allegati, sono pubblicate sul sito internet istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma,7 marzo 2016

                                                   IL DIRETTORE GENERALE ad interim
                                                        f.to Romolo de Camillis

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