TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO

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TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
Guida Pratica Per Stranieri
    redatta sotto forma di parere legale

TUTTO QUELLO CHE
NESSUNO TI DICE SUL
   PERMESSO DI
  SOGGIORNO UE
    ILLIMITATO
 AGGIORNATO AL NUOVO PERMESSO DI
 SOGGIORNO UE ILLIMITATO: NON PIÙ
          “ILLIMITATO”!

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          2O21 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
Tutto quello che nessuno ti dice sul
permesso di soggiorno UE illimitato
      Avvocato Francesco Lombardini
TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
INTRODUZIONE
Questa guida pratica redatta sotto forma di parere legale, ha l’obiettivo di
fornire a tutti i cittadini stranieri, ma anche agli operatori del diritto, una
raccolta di tutto ciò che è utile sapere sul PERMESSO DI SOGGIORNO
UE ILLIMITATO (o per soggiornanti di lungo periodo).

L’idea è nata dalla mia esperienza nel diritto dell’immigrazione e a seguito
delle continue e numerose richieste che arrivano sia sul mio sito internet:
www.avvocatofrancescolombardini.it che sul mio canale YouTube Avv.
Francesco Lombardini.

Ho quindi cercato di fornire un aiuto concreto, pratico e alla portata di tutti
affinché questa guida possa essere per i cittadini stranieri e non solo un punto
di riferimento nel diritto dell’immigrazione.

Ovviamente tutto quello che troverete scritto sono informazioni di carattere
generale e quindi non possono sostituire in alcun modo uno studio
approfondito e personalizzato a seconda del singolo caso che richiede sempre
e comunque l’ausilio di un professionista.

                                                           Buona lettura a tutti

                                                   Avv. Francesco Lombardini
TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
INDICE
I.     COSA È IL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
II.    DIFFERENZA TRA CARTA DI SOGGIORNO E PERMESSO DI
       SOGGIORNO ILLIMITATO
III.   REQUISITI PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO
IV.    CHI NON PUO’ RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO
       ILLIMITATO?
V.     CHI LO RILASCIA?
VI.    DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO
VII. COME DIMOSTRARE IL REDDITO
VIII. DOCUMENTI PER RICHIESTA A FAVORE DI FAMILIARI
IX.    QUANTO TEMPO CI VUOLE PER OTTENERLO?
X.     RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO
XI.    SCADENZA PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO
XII. PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO: NON PIU’
       “ILLIMITATO”?
XIII. DEVO CAMBIARE IL MIO PERMESSO DI SOGGIORNO
       ILLIMITATO?
XVI. AGGIORNAMENTO PERMESSO DI SOGGIORNO
       ILLIMITATO
XV.    DOCUMENTI PER AGGIORNAMENTO
XVI. COSTO TOTALE PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO
       UE
XVII. REVOCA DEL PERMESSO
XVIII.DINIEGO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
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XIX. DIRITTI DEI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO UE
XX. DIRITTI DEI TITOLARI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE
    RILASCIATO DA ALTRI STATI MEMBRI
XXI. PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO PER
    TITOLARI DI CARTA BLU UE
XXII. L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO TITOLARE DEL
    PERMESSO DI SOGGIORNO UE
XXIII. CONCLUSIONI
TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
I. COSA È IL PERMESSO DI SOGGIORNO UE
     ILLIMITATO

   Il Permesso di soggiorno UE illimitato o per soggiornanti di lungo periodo
è un titolo di soggiorno che consente l’accesso a tutte le tipologie di attività
lavorativa (salvo nel pubblico impiego in quelle funzioni per legge riservate ai
soli cittadini italiani), a tutti i servizi previdenziali ed assistenziali al pari dei
cittadini italiani e protegge dall’espulsione, salvo che sia motivata da ragioni di
sicurezza nazionale.

   La disciplina relativa al permesso di soggiorno UE illimitato è contenuta
all’art. 9 T.U.I.

   Il permesso di soggiorno illimitato UE è a tempo indeterminato, non ha
scadenza e non deve essere rinnovato (salvo quanto vedremo
successivamente nel capitolo XII).

II.DIFFERENZA TRA CARTA DI SOGGIORNO E
   PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO

   Spesso si sente parlare di Carta di soggiorno e di Permesso di
soggiorno illimitato senza alcuna distinzione.

   Ma siamo sicuri sia la stessa cosa?

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TUTTO QUELLO CHE NESSUNO TI DICE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO
Ora te lo spiego.

  La ex Carta di soggiorno non esiste più!

  La carta di soggiorno era un titolo di soggiorno nazionale e non
permetteva, se non per motivi di turismo, di soggiornare in altri Stati
Europei.

  Dal 2007 la carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di
soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.

  Chi è in possesso della vecchia carta di soggiorno, pur mantenendo tutti i
diritti, non può circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro
dell’Unione europea: questo è consentito solo ai titolari di permesso di
soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.

  Se si è titolari di una vecchia carta di soggiorno e si vuole circolare
liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea è necessario
convertire la carta di soggiorno in permesso di soggiorno illimitato UE per
soggiornanti di lungo periodo.

  In base alle attuali leggi in vigore in Italia la Carta di Soggiorno serve a
identificare solo il documento/titolo di soggiorno che viene rilasciato agli
stranieri extracomunitari che sono anche familiari di cittadini italiani (quindi
comunitari) residenti sul territorio nazionale e non deve essere confusa con il
permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti (ma di questo ne
parlerò un’altra volta!)

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III.R E Q U I S I T I P E R M E S S O D I S O G G I O R N O
   ILLIMITATO

  Il Permesso di soggiorno UE può essere richiesto dai cittadini stranieri in
possesso dei seguenti requisiti:

  1. Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni

  2. Residenza in Italia

  3. Reddito minimo

  4. Alloggio idoneo

  5. Assenza di pericolosità

  6. Conoscenza lingua italiana

  Vediamoli ora tutti nel dettaglio.

  1. PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI
      VALIDITÀ DA ALMENO 5 ANNI

  Per avere diritto al permesso di soggiorno illimitato occorre essere già in
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.

  Ma attenzione, non tutti i permessi di soggiorno vanno bene.

  Infatti se possiedi uno dei seguenti permessi di soggiorno non potrai
chiedere il permesso di soggiorno illimitato.

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Vediamo quali sono:

  1) per motivi di studio o formazione professionale

  2) per protezione temporanea o per motivi umanitari

  3) per richiesta di protezione internazionale in attesa dell’esito

  4) titoli di breve durata (turismo, affari, permessi per lavoro stagionale,
   etc.)

  5) permesso diplomatico;

  6) permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31.

   1.1 COME SI CALCOLA IL PERIODO DI VALIDITÀ DI
   5 ANNI DI REGOLARE SOGGIORNO?

  Il calcolo del periodo di soggiorno inizia dalla data in cui è stata
presentata la richiesta del primo permesso e in caso di stranieri che abbiano
chiesto l’emersione a partire dalla data in cui retroagisce la regolarizzazione
(TAR Emilia Romagna con sentenza n. 4615 del 2007).

  Nel calcolo del periodo di 5 anni non si considerano i soggiorni di breve
durata (ad esempio turismo, affari, permessi per lavoro stagionale) e quelli
relativi a missioni speciali di natura diplomatica.

  Si può invece tenere conto per raggiungere il periodo di 5 anni del periodo
in cui si era in possesso del permesso di studio, per formazione temporanea o
umanitaria.

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Per i titolari di protezione internazionale la durata del soggiorno viene
calcolata dalla data di presentazione della domanda di protezione
internazionale.

  Il requisito della durata del soggiorno si applica anche ai familiari (ad
esempio quelli ricongiunti) conviventi con il richiedente il permesso di
soggiorno UE.

  Questo significa che i familiari solo se hanno un soggiorno di almeno 5
anni avranno diritto al permesso di soggiorno illimitato, diversamente verrà
rilasciato loro il permesso di soggiorno per motivi familiari.

2. RESIDENZA IN UN COMUNE ITALIANO AL
    MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
    DELL’ISTANZA

  Per poter inviare la domanda occorre essere residenti in un Comune
Italiano in questo modo verrà identificata la Questura competente a decidere
sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno illimitato.

3. REDDITO MINIMO

  Altro requisito fondamentale per ottenere il permesso di soggiorno
illimitato è avere un reddito idoneo (cioè un reddito “giusto”).

  È necessario però fare una piccola distinzione.

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Se il permesso è richiesto per una sola persona, allora il reddito
necessario è minore.

  Se invece il permesso viene chiesto anche per un familiare allora sarà
necessario avere un reddito maggiore.

  Vediamo insieme il reddito necessario per il rilascio del permesso di
soggiorno llimitato.

      3.1. SE IL RICHIEDENTE È UNA SOLA PERSONA

  Occorre avere un reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno
sociale e cioè di Euro 5.983,64.

      3.2. SE INVECE IL PERMESSO VIENE RICHIESTO
             ANCHE PER I FAMILIARI

  Occorre che il richiedente abbia un reddito annuo non inferiore all’importo
dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere (secondo i parametri indicati dall’art. 29,
comma 3, lettera b) e cioè gli stessi previsti per il ricongiungimento
familiare)

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Ecco di seguito un esempio riferito all’anno 2021.

      3.3. COME DIMOSTRARE IL REDDITO

  Nel caso in cui venga svolga un’attività di lavoro subordinato non è
necessario dimostrare di avere un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

  La legge infatti si limita a richiedere un reddito minimo adeguato al
sostentamento personale e dei propri familiari (oltre alle altre condizioni
previste dalla legge e che qui sto spiegando).

                               ATTENZIONE!

  In passato spesso è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno UE ai
cittadini stranieri in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato a

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causa di un’interpretazione restrittiva della norma, ma la giurisprudenza
amministrativa prevalente ha ritenuto illegittima questa prassi.

      3.4. SI PUO’ INTEGRARE IL REDDITO CON
             QUELLO DI ALTRI FAMILIARI?

  SI. Il richiedente il permesso di soggiorno illimitato UE che produce un
proprio reddito, ma insufficiente, può integrare con il reddito di altri
familiari (coniuge, figli, genitori) CONVIVENTI, anche se chi integra non è
titolare di permesso UE.

      3.5. S E I N V E C E N O N H O R E D D I T O È
             NECESSARIO CHE GLI ALTRI FAMILIARI
             SIANO TITOLARI DI PERMESSO ILLIMITATO
             UE?

  SI. Se il richiedente il permesso di soggiorno UE periodo non
produce alcun reddito, può dimostrare interamente il requisito con il reddito
del coniuge, dei figli e dei genitori CONVIVENTI, solo se sono già titolari
di permesso UE, oppure lo chiedono contestualmente.

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4. ALLOGGIO IDONEO (CERTIFICATO DI IDONEITA’
   ALLOGGIATIVA)

  L’alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’ufficio
tecnico comunale competente.

  Il requisito dell’idoneità alloggiativa non è richiesto allo straniero titolare
di protezione internazionale e ai suoi familiari

  Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non
inferiore a metri quadri 14 per i primi quattro abitanti e metri quadri 10 per
ciascuno dei successivi.

  Le stanze da letto devono avere una superficie minima di metri quadri 9
per una sola persona e di metri quadri 14 per due persone e ogni alloggio
debba essere dotato di una stanza di soggiorno di metri quadri 14.

  Le stanze da letto, soggiorno e cucina devono essere provviste di finestra
apribile.

  Vediamo insieme i singoli parametri

  •   Superficie per abitante

  1 abitante – 14 mq

  2 abitanti – 28 mq

  3 abitanti – 42 mq

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4 abitanti – 56 mq

   per ogni abitante successivo +10 mq

   •   Composizione dei locali

   Stanza da letto per 1 persona – 9mq

   Stanza da letto per 2 persone – 14mq

   + una stanza soggiorno di 14mq

   •   Per gli alloggi mono-stanza

   1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)

   2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

   •   Altezze minime

   Gli alloggi devono avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m
per i Comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i
ripostigli.

   •   Aerazione

   Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni
devono essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

   •   Impianto di riscaldamento

   Gli alloggi devono essere muniti di impianto di riscaldamento.

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Ecco come si presenta l’idoneità alloggiativa rilasciata dall’ufficio tecnico
del Comune.

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5. ASSENZA DI PERICOLOSITA’ (= FEDINA PENALE
    PULITA!)

   Il richiedente non deve essere considerato pericoloso per l’ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato, ovvero è necessario che:

   1) non rientri in una delle categorie indicate dall’art.1 della legge 27
dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall’art.2 della legge 3 agosto 1988, n.
327 che considera tali:

   ✓ coloro che debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti
    ai traffici delittuosi;

   ✓ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di
    fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

   ✓ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
    che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità
    fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

   2) non sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso
o camorristico, o comunque denominate localmente che agiscano con metodi
corrispondenti a questo tipo di associazione criminale;

   3) non abbia subito condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dall’art.380 del c.p.p. e relativamente ai delitti non colposi previsti dall’art.381
del c.p.p.

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Se ti trovi in questa situazione contattami e valutiamo insieme di
procedere giudizialmente al fine di ottenere la cancellazione delle condanne
mediante la riabilitazione da presentare al Tribunale di Sorveglianza!

6. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

  Un ulteriore requisito per avere il permesso illimitato è la conoscenza della
lingua italiana (livello A2) che viene accertata tramite il superamento di un test.

  La prenotazione del Test si fa per via telematica, la convocazione avviene a
mezzo mail ed i risultati vengono trasmessi direttamente alla Questura.

  Nel caso di mancato superamento del test non potrà essere richiesta una
nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non
superato.

  Il mancato superamento del test, nel caso in cui la domanda di permesso
UE sia già stata presentata, ne comporta il rigetto.

  La conoscenza della lingua italiana può essere accertata tramite:

  1. certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli
    studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per
    stranieri di Siena, Società Dante Alighieri) di conoscenza della lingua
    italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1, C2, o copia conforme all’originale del
    diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure
    iscrizione universitaria (corso di laurea, dottorato, master)

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2. superamento del Test di conoscenza di lingua italiana disciplinato
    dal decreto del Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010

       6.1. È ESENTATO DAL TEST DI LINGUA CHI:

       a) è in possesso di certificazione medica rilasciata da medico legale di
struttura sanitaria pubblica relativa alle limitazioni dell’apprendimento
linguistico derivanti dall’età, da patologie o/e da handicap;

       b) i lavoratori altamente qualificati entrati in Italia in qualità di
dirigenti e personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori
e interpreti, e giornalisti;

       c) i titolari di protezione internazionale (art.9, comma 2ter, T.U.),
ma non i loro familiari

       6.2. NON DEVONO FARE IL TEST CHI:

       a) abbia conseguito un titolo, che attesti il raggiungimento di un livello
di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue (l’Università
degli studi di Roma Tre; l'Università per stranieri di Perugia; l'Università per
stranieri di Siena; la Società Dante Alighieri)

       b) abbia conseguito un titolo, che attesti il raggiungimento di un livello
di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, a seguito
frequenza corsi presso Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

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c) abbia ottenuto il riconoscimento di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore al suddetto livello nell'ambito dei crediti maturati
per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del T.U.I.

        d) abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo
grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di
istruzione paritaria o abbiano conseguito, presso i centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo
grado, ovvero frequentino un corso di studi presso una Università italiana
statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia il
dottorato o un master universitario

        e) sia entrati in Italia con visto d'ingresso ai sensi dell'art. 27, c. 1,
lettere a)1, c)2 d)3 , e q)4 del T.U.I. e svolgano una delle attività previste.

  Ai fini dell'esenzione dal requisito del superamento del test di conoscenza
della lingua italiana, deve allegarsi alla richiesta la copia autentica dei titoli di
studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza ovvero
dichiarazione o certificazione sul titolo di esonero posseduto (art. 4 c.2 e 3
D.M.)

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IV.CHI NON PUO’ RICHIDERE IL PERMESSO DI
   SOGGIORNO ILLIMITATO?

  Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non
può essere richiesto:

  •     dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione
      professionale;
  •     dai titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione
      temporanea;
  •     dai richiedenti la protezione internazionale;
  •     dai titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
  •      dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello
      stato.

V. CHI LO RILASCIA?

  L’ente principale che si occupa del rilascio del permesso di soggiorno
illimitato è la Prefettura.

  Tuttavia , non occorre andare presso la Prefettura, in quanto si potrà
richiedere il rilascio e il rinnovo del permesso Ue presso gli uffici postali
sportello amico.

  Le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno UE illimitato
(ex carta di soggiorno) dovrà essere presentata dall’interessato presso gli Uffici

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Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso
tutti gli uffici postali ed i Comuni abilitati.

  All’atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al
pagamento di € 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro
dell’Interno del 12 ottobre 2005.

  La busta, previamente compilata, andrà consegnata aperta all’operatore
postale esibendo un documento di riconoscimento.

  L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della
raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.

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La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione
della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso
(Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’area riservata: https://
www.por taleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/
StartPage.aspx per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

  In caso di richiesta di rinnovo del Permesso/Carta di soggiorno, è
necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da
rinnovare o da aggiornare.

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VI.DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO

  I documenti necessari per la richiesta di Permesso di soggiorno illimitato
sono:

  •     Modulo 1 e Modulo 2 (se titolare di reddito proprio) compilati

  •     marca da bollo da € 16,00;

  •     bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo
      previsto (€ 100,00 per rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti
      di lungo periodo) totale: Euro 130,46

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•      copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi
    dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);

•     certificato del casellario giudiziale (Tribunale);

•     certificato dei carichi pendenti (Tribunale);

•     copia del permesso di soggiorno;

•     copia del codice fiscale, solo se già in possesso;

•     copia del certificato di residenza e stato famiglia, o certificato unico
    contestuale;

•     prova della conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello
    A2.

Il giorno della convocazione inoltre sarà necessario esibire:

1. originale in visione della ricevuta dell’assicurata postale di
    spedizione del kit;

2. appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;

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3. 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli
    minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono
    essere presenti alla convocazione);

  4. originale del passaporto in corso di validità, del permesso di
    soggiorno e originali di tutti i documenti allegati in fotocopia al kit-
    postale.

  N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di
soggiorno UE dovranno presentarsi alla convocazione i genitori ed i
figli minori di età.

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VII.COME DIMOSTRARE IL REDDITO

 1) RICHIEDENTE TITOLARE DI REDDITO PROPRIO

 Per i lavoratori subordinati:

    ✓ ultima busta paga o contratto di soggiorno;

    ✓ dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento
      di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro)

 Per i lavoratori domestici:

    ✓ dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del rapporto, la
      durata, la retribuzione mensile

    ✓ fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi previdenziali
      riferiti all’anno precedenti

 Per i lavoratori autonomi:

    ✓ Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio competente, o
      licenza, o iscrizione albo

 Per i liberi i professionisti non iscritti alla Camera di Commercio:

    ✓ Certificato di attribuzione della partita IVA

                      www.avvocatofrancescolombardini.it                  22
Per i soci lavoratori delle cooperative:

   ✓ busta paga;

   ✓ dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che attesti
     l’attualità del rapporto e la sua durata;

Se percettore di rendita o pensione:

   ✓ Copia della documentazione attestante le necessarie risorse
     economiche provenienti da rendite (pensioni, vitalizi, …), dal
     possesso di proprietà immobiliari, da stabili attività economico-
     commerciali o da altre fonti di reddito (investimenti, …).

2) RICHIEDENTE NON TITOLARE DI REDDITO PROPRIO

   ✓ Certificato di residenza e stato famiglia e copia del certificato di
      idoneità dell’alloggio rilasciato dal Comune o in alternativa del
      certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L

   ✓ copia della documentazione sopra riportata comprovante il reddito
      del familiare (coniuge, genitori, figli) con cui convive e
      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il
      mantenimento da parte del familiare stesso.

                      www.avvocatofrancescolombardini.it                  23
VIII.DOCUMENTI PER RICHIESTA A FAVORE DI
   FAMILIARI

  La richiesta può essere inoltrata anche dal coniuge, dal figlio minore
ultraquattordicenne o dal figlio maggiorenne o genitore a carico del
titolare di permesso di soggiorno UE, al fine di ottenere un permesso di
soggiorno UE per motivi familiari.

  In questo caso sarà necessario inserire la documentazione anagrafica
attestante il rapporto di coniugio o lo stato di figlio o comunque il
rapporto di parentela (se proveniente dall’estero tale documentazione deve
essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero
o munita di Apostille, se Stato firmatario della Convenzione dell’Aja).

  1. RICHIESTA IN FAVORE DEL CONIUGE

      ✓ Modulo 1 (modulo 2 se in possesso di redditi propri);

      ✓ fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i
         timbri di rinnovo, i visti;

      ✓ fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati del familiare
         che estende il diritto a soggiornare;

      ✓ fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;

      ✓ fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;

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✓ il certificato di residenza (Stato famiglia o autocertificazione
   attenzione: anche i figli minori devono essere residenti da almeno 5
   anni);

✓ fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in
   possesso) e del coniuge titolare del Pds UE, (CUD/Unico,etc)
   riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso
   attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;

✓ certificato del casellario giudiziale (Tribunale);

✓ certificato dei carichi pendenti (Tribunale);

✓ certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal
   competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-
   sanitaria rilasciata dall’ASL competente*;

✓ contratto di locazione/compravendita/comodato già registrato ed
   intestato al richiedente o al coniuge (se in possesso);

✓ autocertificazione o stato di famiglia attestante la composizione del
   nucleo familiare;

✓ codice fiscale;

✓ Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2

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2. RICHIESTA IN FAVORE DI FIGLI MINORI

  ✓ Modulo 1;

  ✓ fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati
     anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; (se in possesso);
      fotocopia del titolo di soggiorno (del genitore) in corso di validità;

  ✓ fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari (se in
     possesso in precedenza);

  ✓ documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se
     nato in Italia) o autocertificazione;

  ✓ certificato di residenza (attenzione: anche i figli minori devono
     essere residenti da almeno 5 anni);

  ✓ codice fiscale (se in possesso);

  ✓ fotocopia della documentazione attestante il reddito dei familiari
     (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione
     attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al
     sostentamento dei familiari;

  ✓ certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal
     competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-
     sanitaria rilasciata dall’ASL competente;

  ✓ certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al
     diritto-dovere all’istruzione;

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✓ Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A.

 IX.QUANTO TEMPO CI VUOLE PER OTTENERLO?

  Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato entro il termine di 90
giorni (novanta) da quando hai fatto la richiesta.

  Se non ti è stato concesso entro il termine di 90 giorni o ti è stato negato il
permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo,
contatta subito il mio Studio Legale Immigrazione a Cesena e tramite
il ricorso al Tribunale (se ci sono i presupposti) potrai ottenere in breve tempo
la carta di soggiorno/permesso di soggiorno illimitato UE.

X. RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO

  Il permesso UE costituisce documento d’identificazione personale per non
oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo (art.17, Dpr. 31 agosto 1999,
n.394 e succ. mod.), pertanto se viene utilizzato come documento
identificativo dovrai provvedere al suo aggiornamento ogni 5 anni, mediante
la compilazione e l’invio di apposito kit tramite l’Ufficio Postale.

      Il rinnovo però non è obbligatorio, infatti non è prevista alcuna
sanzione nei confronti di chi non provvede all’aggiornamento!

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XI.S C A D E N Z A P E R S M E S S O D I S O G G I O R N O
   ILLIMITATO

  Con il decreto 20 gennaio 2021 anche lo Stato Italiano si è dovuto adeguare
al regolamento Europeo e quindi tutti i nuovi per messi di
soggiorno dovranno indicare la data di scadenza.

  Dal 20 gennaio 2021, un mese esatto dal decreto che ha modificato il
termine massimo di concessione della cittadinanza italiana tutti i nuovi
permessi di soggiorno dovranno indicare la data di scadenza.

  Il decreto Interministeriale del 20 gennaio 2021, ha approvato il nuovo
modello uniforme per i permessi di soggiorno elettronici che sostituisce il
modello attualmente in uso.

  Tutti i nuovi permessi di soggiorno dovranno rispettare i requisiti stabiliti
dal regolamento (UE) 2017/1954 che ha modificato il regolamento (CE) n.
1030/2002.

  Questa modifica inciderà sulla durata dei permessi di soggiorno che ora
dovranno riportare una data di scadenza.

  I nuovi permessi di soggiorno elettronici saranno completamente
ridisegnati e avranno un nuovo format. Il nuovo permesso di soggiorno sarà
costituito da un microprocessore elettronico stampato su fronte del permesso
che conterrà tutte le informazioni digitalizzare del cittadino straniero.

                         www.avvocatofrancescolombardini.it                 28
Ecco un esempio del nuovo permesso.

  Nel nuovo modello sono stati inseriti elementi di sicurezza aggiornati e
moderni, in linea con gli standard europei, che rendono il documento più
sicuro e lontano dai rischi di contraffazione e falsificazione.

  In particolare:

         ✓ elementi biometrici primari, cioè l’immagine o la foto del volto.
            Questa immagine può essere ottenuta a partire da una foto

                         www.avvocatofrancescolombardini.it              29
cartacea portata dal cittadino straniero o da un’immagine digitale
  realizzata direttamente negli uffici della Questura. La foto così
  realizzata ver rà inserita digitalmente all’inter no del
  microprocessore (chip) contenuto permesso di soggiorno
  elettronico.

✓ elementi biometrici secondari cioè le impronte digitali. Le
  impronte digitali del cittadino straniero verranno acquisite tramite
  una procedura con scansione elettronica. L’elaborazione di queste
  impronte verranno poi inserite all’interno del microprocessore
  garantendo l’interoperabilità e la facilità delle operazioni di
  riconoscimento.

                 www.avvocatofrancescolombardini.it                30
XII.PERMESSO DI SOGGIORNO UE ILLIMITATO: NON
   PIU’ “ILLIMITATO”?

  Tutti i permessi di soggiorno dovranno riportare una data di scadenza.

  Ma cosa succede con il permesso di soggiorno illimitato?

  La data di scadenza del documento non riporterà più una durata illimitata,
ma indicherà la validità decennale del documento fisico.

  Questo significa che il permesso di soggiorno UE manterrà la sua durata
illimitata, intesa come diritto di soggiornare in Italia, ma ogni 10 anni dovrà
essere rinnovato.

  Mi spiego meglio.

  Tutti coloro che hanno già il permesso di soggiorno UE o CE per
soggiornanti di lungo periodo con la dicitura ILLIMITATA, sotto la voce
“durata” avranno un permesso di soggiorno che durerà 10 anni (quindi sarà
indicata la data di scadenza).

  La scadenza che verrà indicata non sostituisce lo status attuale di
soggiornante permanente o di lungo periodo: cioè di soggiorno illimitato sul
territorio dello Stato italiano.

  Questo vuol dire che il nuovo permesso di soggiorno illimitato avrà lo
stesso valore di prima, ma dovrà sempre essere rinnovato in Questura ogni
10 anni. In conclusione la scritta illimitata non ci sarà più!

                          www.avvocatofrancescolombardini.it                31
XIII.D E VO C A M B I A R E I L M I O P E R M E S S O D I
   SOGGIORNO ILLIMITATO?

  No assolutamente! Tutto avverrà con il tempo e ora non devi fare nulla.

  I titoli di soggiorno elettronici già rilasciati, utilizzando il modello
precedente, manterranno la loro validità fino alla scadenza o alla eventuale
sostituzione con il nuovo modello.

  Questo significa che non c’è niente da fare adesso, ma bisognerà aspettare il
rinnovo o l’aggiornamento.

  Il nuovo modello sarà utilizzato anche per dare un permesso di
soggiorno ai cittadini britannici.

  In seguito al Brexit e cioè all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea,
questo nuovo tipo di permesso di soggiorno sarà utilizzato anche per rilasciare
ai cittadini del Regno Unito ed ai loro familiari, beneficiari di quanto previsto
nell’Accordo di recesso del regno unito dall’Unione Europea, un titolo di
soggiorno per soggiornare in Italia.

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XIV.AGGIORNAMENTO PERMESSO DI SOGGIORNO
   ILLIMITATO

  Chi ha ottenuto un permesso di soggiorno illimitato Ue è obbligato a
registrare ogni variazione avvenuta nei mesi e negli anni successivi alla
concessione, ad esempio per:

     ✓ Cambio del domicilio o della residenza;

     ✓ Modifiche allo stato civile;

     ✓ Inserimento di figli nati in Italia o figli sotto i 14 anni entrati del
        nostro paese a seguito di ricongiungimento familiare;

     ✓ Rinnovo del passaporto;

     ✓ Aggiornamento delle fotografie qualora siano trascorsi 5 anni e sia
        utilizzato come documento d’identificazione;

     ✓ Furto o smarrimento.

  Il rinnovo/aggiornamento del permesso UE dovrà essere eseguito come
per il primo rilascio tramite il Kit postale a banda gialla, compilando
il modulo 1.

                       www.avvocatofrancescolombardini.it                  33
XV.DOCUMENTI PER AGGIORNAMENTO

  Anche in questo caso per effettuare l’aggiornamento del permesso di
soggiorno devi andare presso un ufficio postale e chiedere il kit di
aggiornamento.

  Una volta che avrai compilato il kit dovrai consegnarlo sempre in posta
insieme ai seguenti documenti:

     ✓ Modulo M1 compilato;

     ✓ Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;

     ✓ Documentazione che giustifica l’aggiornamento richiesto:

     ✓ Cambio domicilio: compilazione modulo M1;

     ✓ Inserimento del figlio minore nato in Italia: compilazione
         modulo M1;

     ✓ Inserimento figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in
         Italia a seguito del rilascio del visto d’ingresso per
         ricongiungimento familiare o familiare al seguito: compilazione
         modulo M1, fotocopia del passaporto o titolo equipollente;

     ✓ Aggior namento dati del passapor to o documento
         equipollente: compilazione modulo M1, fotocopia nuovo
         passaporto o documento equipollente;

     ✓ Variazioni anagrafiche: per variazioni nome, cognome, data e
         luogo di nascita e cittadinanza produrre una dichiarazione rilasciata

                       www.avvocatofrancescolombardini.it                    34
dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Pese di origine
     attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla
     medesima persona;

  ✓ Aggiornamento delle fotografie qualora il permesso illimitato
     UE sia utilizzato come documento di identificazione personale
     devono essere aggiornate ogni 5 anni: compilazione modulo M1

XVI.COSTO TOTALE PERMESSO DI SOGGIORNO
 ILLIMITATO UE

     A. Da pagarsi con bollettino postale in un unico importo e da
         inserire all’interno della busta gialla:

  ✓ Euro 30,46 per la smart card;

  ✓ Euro 100,00 per il contributo per rilascio permesso di soggiorno UE
     per soggiornanti di lungo periodo;

     TOTALE 130,46 da pagare con il bollettino postale!

     B. Da incollare sul modulo M1:

  ✓ Marca da bollo da 16 Euro;

     C. Da pagare all’operatore delle poste:

  ✓ Euro 30,00 per la spedizione del kit postale

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XVII.REVOCA DEL PERMESSO

  Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può
essere revocato:

      ✓ se acquisito fraudolentemente;

      ✓ quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la
         sicurezza dello stato;

      ✓ in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi;

      ✓ in caso di rilascio di Pds UE da altro stato UE;

      ✓ in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni;

      ✓ in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status
         di titolare della protezione sussidiaria;

  La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro
tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.

XVIII.DINIEGO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

  Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino
straniero e deve essere prima preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis,
ed entro il termine di 10 giorni occorre presentare una memoria.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale

                         www.avvocatofrancescolombardini.it                   36
Amministrativo Regionale (TAR) del luogo in cui ha sede la questura che ha
emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del
provvedimento.

  Invece, contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari può essere
proposto un ricorso presso il Tribunale ordinario Sezione
specializzata (senza limiti di tempo).

XIX.DIRITTI DEI TITOLARI DI PERMESSO DI
   SOGGIORNO UE

  Il titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può:

  a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale, salvo nei comuni e località che interessano
la difesa militare dello Stato, per le quali il Prefetto abbia emesso un divieto

   b) svolgere nel territorio dello stato ogni attività lavorativa subordinata o
autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero.

  c) Usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, di
assistenza sanitaria, scolastica e sociale, accesso a beni e servizi pubblici
incluso accesso alle procedure per assegnazione case popolari.

  d) Partecipare alla vita pubblica locale nelle forme previste dalla legge

                         www.avvocatofrancescolombardini.it                        37
XX.DIRITTI DEI TITOLARI DEL PERMESSO DI
   SOGGIORNO UE RILASCIATO DA ALTRI STATI
   MEMBRI

  Il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea e in corso di
validità può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per un periodo
superiore a tre mesi al fine di:

       ✓ svolgere una attività lavorativa,

       ✓ frequentare corsi di studio o formazione professionale

       ✓ soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di possesso
          di mezzi di sussistenza non occasionali di importo superiore al
          doppio dell’importo minimo previsto per esenzione spesa sanitaria e
          possesso di assicurazione sanitari per durata del soggiorno.

  In tali casi il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso
di validità deve chiede al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del
permesso di soggiorno, secondo le modalità generalmente previste dal Testo
Unico per i diversi tipi di permesso di soggiorno, nel rispetto delle garanzie
previste dalla direttiva (art. 9-bis, c 1 e 2 T.U.I.) e gli verrà lasciato un
permesso di soggiorno per l’attività indicata (lavoro, studio,…).

                          www.avvocatofrancescolombardini.it                    38
Analogo permesso di soggiorno, con durata identica a quella del permesso
rilasciato al soggiornante di lungo periodo, deve essere rilasciato anche in
favore degli eventuali familiari che siano regolarmente soggiornanti con lo
stesso in qualità di familiari nello stato che ha rilasciato il permesso di
soggiorno di lungo periodo.

  Il soggiorno in Italia è autorizzato per l'esercizio di attività di lavoro con le
limitazioni previste in via ordinaria per tutti i cittadini stranieri dagli articoli
materia di autorizzazione all'accesso al lavoro subordinato e autonomo, ciò
significa che è necessario il rilascio di nulla osta, previa verifica di esistenza
delle quote.

  Nel decreto flussi sono indicate specificamente le quote per il rilascio di
permessi di lavoro a cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno
UE di lungo periodo rilasciato da altro paese UE.

  La procedura di autorizzazione al lavoro differisce parzialmente rispetto a
quella ordinaria, in quanto si consente l’ingresso nel territorio nazionale in
esenzione da visto e si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro,
dalla verifica della effettiva residenza all’estero nelle more della procedura.

  Qualora invece il titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato Membro faccia ingresso in Italia per
brevi periodi inferiori a 90 giorni, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio
italiano deve presentare la “dichiarazione di presenza”, al Questore della
provincia in cui si trova. Tale dichiarazione non è necessaria se ha preso
alloggio in una struttura alberghiera

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XXI.PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO
   PER TITOLARI DI CARTA BLU UE

  Lo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato Membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia per lavori altamente qualificati (ex art. 27
quater T.U.I. ) può richiedere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di
lungo periodo in presenza delle seguenti condizioni:

   ✓ soggiorno legale ed ininterrotto nel territorio dell’UE con Carta Blu
      UE per 5 anni

   ✓ possesso da almeno 2 anni di permesso carta Blu UE in Italia.

  Le assenze dalla UE non interrompono il periodo di computo se inferiori a
12 mesi consecutivi e non superiori a 18 mesi complessivi nei 5 anni.

XXII.L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO TITOLARE
   DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE

  L'espulsione del titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
può essere adottata:

  a) sussistenza di gravi motivi di ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,

  b) appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere
espulse per motivi di prevenzione del terrorismo o sovversione ordinamento
democratico

                        www.avvocatofrancescolombardini.it                    40
c) appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere
sottoposte a misure di prevenzione, ovvero sospette di appartenere ad
organizzazioni mafiose

  Non vi è alcun automatismo e si deve tenere conto dell’età
dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari,
dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell’assenza di tali vincoli con il Paese d’origine.

                         www.avvocatofrancescolombardini.it              41
XXIII.CONCLUSIONI

  Spero che questa guida possa esserti stata d’aiuto e averti chiarito ogni
dubbio circa il Permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno).

  Ricorda che:

  •     Il Permesso di soggiorno illimitato ha una durata normalmente
      illimitata: ogni due anni, quindi, non dovrai più recarti a rinnovare il
      permesso di soggiorno né correre il rischio di avere perso o diminuito il
      Tuo reddito al punto tale da non ottenere più il permesso.

  •     Consente di lavorare in tutta l’Unione Europea per un periodo
      superiore a tre mesi.

  •     Anche i tuoi familiari potranno richiederne il rilascio.

  •     Consente di usufruire delle prestazioni di previdenza e assistenza
      sociale (per esempio il reddito di cittadinanza), delle erogazioni sanitarie e
      scolastiche.

  •     Concede la possibilità di accedere alle procedure per la concessione di
      alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  •     Al minore iscritto nel Permesso di Soggiorno UE del genitore, al
      compimento del quattordicesimo anno di età, spetta il rilascio di un
      titolo di soggiorno autonomo ed equivalente.

                          www.avvocatofrancescolombardini.it                     42
•     Il titolare di un permesso di soggiorno illimitato, inoltre, può
    essere espulso solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 9 Comma 10
    T.U.I.

                      www.avvocatofrancescolombardini.it               43
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