Tutela dei diritti e ruolo dei Garanti - Roma, 13 aprile 2018
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Tutela dei diritti e ruolo dei Garanti Roma, 13 aprile 2018
Sommario • Da dove veniamo – origine e modelli dell’istituto del Garante delle persone private della libertà • Le competenze dei Garanti – Il Garante nazionale – I garanti regionali e locali • Le modalità d’azione nella tutela dei diritti – La difesa civica (modalità reattiva) – Prevenzione e indirizzo (modalità proattiva)
Da dove veniamo • Padova, 1997: – Una carenza di tutela: • Formale (Corte cost., Sent. 26/1999) • Sostanziale (il magistrato di sorveglianza dopo la riforma) – Due modelli: • Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura • Gli Ombudsman di settore (polizia portoghese, penitenziario scozzese) • Roma, 2002: – Il «Difensore civico» diventa un «Garante» – L’idea di una sperimentazione locale • Lazio-Roma, 2003: – La prima legge regionale – Il primo Garante comunale • L. 14/2009: il riconoscimento istituzionale • DL 146/2013: il Garante nazionale
Gli ambiti di competenza dei Garanti • Il Garante nazionale su qualsiasi luogo e forma di privazione della libertà, ex lege istitutiva e UN OPCAT • I garanti regionali e locali sui luoghi e gli ambiti espressamente indicati, nelle materie di competenza regionale e locale, p. es.: • Il Garante del Lazio ha competenza sugli IP, l’IPM, i CPA, il CIE, gli SPDC • Il Garante dell’Umbria ha competenza sugli IP, sull’EPE, sui fermi, gli arresti e le misure cautelari personali non carcerarie, sugli SPDC
I Garanti nell’ordinamento penitenziario • Art. 12bis dl 207/2008, ex lege di conversione 14/2009: – Gli istituti penitenziari e le camere di sicurezza possono essere visitati senza autorizzazione dai «garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati» (artt. 67, co. 1, lett. lbis, e 67bis OP) – I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza «con il garante dei diritti dei detenuti», anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18, co. 1, OP) • Art. 3, co. 1, lett. a), DL 146/2013: – I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa «al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti» (art. 35, n. 3, OP)
Conseguentemente • Non è consentito ai garanti fare osservazioni sulla vita dell’istituto in presenza dei detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso (art. 117, RE) • I colloqui dei garanti ex art. 18 OP si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia (art. 18, co. 2, OP) • Non possono essere disposte limitazioni o controlli nella corrispondenza dei detenuti indirizzata ai garanti (art. 18ter, co. 2, OP)
Poteri e funzioni: il Garante nazionale • Ex art. 7, DL 146/2013, il GNPL: a. Vigila, affinché la custodia sia conforme a Costituzione, convenzioni, leggi e regolamenti b. Visita IP, Rems, comunità terapeutiche o di accoglienza sedi di esecuzione di provvedimenti giudiziari, IPM, camere di sicurezza (previo avviso e senza danno) c. Prende visione del fascicolo e degli atti o richiede informazioni e documentazione d. Formula raccomandazioni • Ex art. 8, co. 6, Dir. 2008/115/CE: – Monitora i rimpatri forzati degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno • Ex artt. 4, 19-21, UN OPCAT: – Esercita le sue funzioni su qualsiasi luogo e forma di privazione della libertà
Poteri e funzioni: i Garanti territoriali • I Garanti del Lazio e dell’Umbria: a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro; b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a); d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi; e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone; f) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Le modalità d’azione • La modalità reattiva – una difesa civica, a tutela del diritto del singolo nei rapporti con la PA • La modalità proattiva – Prevenzione e indirizzo: un’endiadi non scindibile • Indirizzo per la prevenzione della mancata garanzia dei diritti • Dalla prevenzione indirizzi per la garanzia dei diritti
La tutela dei diritti fuori da (e prima che ne) le aule dei tribunali • Un’idea dei diritti della persona (di tutte le persone) come fondamento dell’ordine sociale, cui concorrono tutte le amministrazioni e i poteri pubblici (e la cittadinanza attiva) • Nella migliore teoria del diritto la distinzione tra 1. garanzia primaria dei diritti (responsabilità politica e amministrativa) e 2. garanzia secondaria dei diritti (responsabilità giurisdizionale) • I Garanti delle persone private della libertà tra l’una e l’altra, per l’attivazione dell’una e per l’attivazione dell’altra
Puoi anche leggere