Tutela dei diritti e ruolo dei Garanti - Roma, 13 aprile 2018

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Tutela dei diritti
e ruolo dei Garanti
 Roma, 13 aprile 2018
Sommario
• Da dove veniamo
  – origine e modelli dell’istituto del Garante delle
    persone private della libertà
• Le competenze dei Garanti
  – Il Garante nazionale
  – I garanti regionali e locali
• Le modalità d’azione nella tutela dei diritti
  – La difesa civica (modalità reattiva)
  – Prevenzione e indirizzo (modalità proattiva)
Da dove veniamo
• Padova, 1997:
    – Una carenza di tutela:
        • Formale (Corte cost., Sent. 26/1999)
        • Sostanziale (il magistrato di sorveglianza dopo la riforma)
    – Due modelli:
        • Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura
        • Gli Ombudsman di settore (polizia portoghese, penitenziario scozzese)
• Roma, 2002:
    – Il «Difensore civico» diventa un «Garante»
    – L’idea di una sperimentazione locale
• Lazio-Roma, 2003:
    – La prima legge regionale
    – Il primo Garante comunale
• L. 14/2009: il riconoscimento istituzionale
• DL 146/2013: il Garante nazionale
Gli ambiti di competenza dei Garanti
• Il Garante nazionale su qualsiasi luogo e forma di
  privazione della libertà, ex lege istitutiva e UN
  OPCAT
• I garanti regionali e locali sui luoghi e gli ambiti
  espressamente indicati, nelle materie di
  competenza regionale e locale, p. es.:
• Il Garante del Lazio ha competenza sugli IP, l’IPM,
  i CPA, il CIE, gli SPDC
• Il Garante dell’Umbria ha competenza sugli IP,
  sull’EPE, sui fermi, gli arresti e le misure cautelari
  personali non carcerarie, sugli SPDC
I Garanti nell’ordinamento
                 penitenziario
• Art. 12bis dl 207/2008, ex lege di conversione 14/2009:
   – Gli istituti penitenziari e le camere di sicurezza possono
     essere visitati senza autorizzazione dai «garanti dei diritti
     dei detenuti comunque denominati» (artt. 67, co. 1, lett.
     lbis, e 67bis OP)
   – I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
     corrispondenza «con il garante dei diritti dei detenuti»,
     anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18, co. 1, OP)
• Art. 3, co. 1, lett. a), DL 146/2013:
   – I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami
     orali o scritti, anche in busta chiusa «al garante nazionale e
     ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti» (art. 35,
     n. 3, OP)
Conseguentemente
• Non è consentito ai garanti fare osservazioni sulla
  vita dell’istituto in presenza dei detenuti o
  internati, o trattare con imputati argomenti
  relativi al processo penale in corso (art. 117, RE)
• I colloqui dei garanti ex art. 18 OP si svolgono in
  appositi locali sotto il controllo a vista e non
  auditivo del personale di custodia (art. 18, co. 2,
  OP)
• Non possono essere disposte limitazioni o
  controlli nella corrispondenza dei detenuti
  indirizzata ai garanti (art. 18ter, co. 2, OP)
Poteri e funzioni: il Garante nazionale
• Ex art. 7, DL 146/2013, il GNPL:
a. Vigila, affinché la custodia sia conforme a Costituzione, convenzioni,
   leggi e regolamenti
b. Visita IP, Rems, comunità terapeutiche o di accoglienza sedi di
   esecuzione di provvedimenti giudiziari, IPM, camere di sicurezza (previo
   avviso e senza danno)
c. Prende visione del fascicolo e degli atti o richiede informazioni e
   documentazione
d. Formula raccomandazioni
• Ex art. 8, co. 6, Dir. 2008/115/CE:
    – Monitora i rimpatri forzati degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno
• Ex artt. 4, 19-21, UN OPCAT:
    – Esercita le sue funzioni su qualsiasi luogo e forma di privazione della libertà
Poteri e funzioni: i Garanti territoriali
•   I Garanti del Lazio e dell’Umbria:
     a)    assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà siano
           erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita,
           all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero,
           alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
     b)    segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private
           della libertà dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma
     c)    si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le
           necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
     d)    interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di omissioni o
           inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e,
           qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari
           della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri
           sostitutivi;
     e)    propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per
           contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà e, su
           richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono
           riguardare anche dette persone;
     f)    propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e
           promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure
           restrittive della libertà personale.
Le modalità d’azione
• La modalità reattiva
  – una difesa civica, a tutela del diritto del singolo nei
    rapporti con la PA
• La modalità proattiva
  – Prevenzione e indirizzo: un’endiadi non scindibile
     • Indirizzo per la prevenzione della mancata garanzia dei
       diritti
     • Dalla prevenzione indirizzi per la garanzia dei diritti
La tutela dei diritti fuori da (e prima
      che ne) le aule dei tribunali
• Un’idea dei diritti della persona (di tutte le persone)
  come fondamento dell’ordine sociale, cui concorrono
  tutte le amministrazioni e i poteri pubblici (e la
  cittadinanza attiva)
• Nella migliore teoria del diritto la distinzione tra
1. garanzia primaria dei diritti (responsabilità politica e
    amministrativa) e
2. garanzia secondaria dei diritti (responsabilità
    giurisdizionale)
• I Garanti delle persone private della libertà tra l’una e
  l’altra, per l’attivazione dell’una e per l’attivazione
  dell’altra
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