Svolgimento di test alcolemici in qualsiasi momento e miglioramento della diagnosi precoce di malattie psichiche di membri dell'equipaggio

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Svolgimento di test alcolemici in qualsiasi momento e miglioramento della diagnosi precoce di malattie psichiche di membri dell'equipaggio
Il Consiglio federale
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Svolgimento di test alcolemici in qualsiasi
momento e miglioramento della diagnosi
precoce di malattie psichiche di membri
dell'equipaggio
Berna, 05.06.2020 - Nella sua seduta del 5 giugno 2020, il Consiglio federale ha avviato la
procedura di consultazione per una revisione parziale della legge federale sulla
navigazione aerea (LNA). Una delle ragioni di questo adattamento è il recepimento da
parte della Svizzera di un atto normativo dell’UE. Le nuove disposizioni migliorano la
diagnosi precoce di malattie psichiche di piloti e controllori del traffico aereo. Permettono
inoltre lo svolgimento di test alcolemici in qualsiasi momento sui membri dell'equipaggio.

Lo schianto provocato da un pilota della compagnia Germanwings nel 2015 è stato
l'occasione, a livello europeo, di procedere a un adeguamento delle prescrizioni concernenti
la valutazione dello stato psichico e fisico di piloti e membri dell'equipaggio. Sono anche
state introdotte nuove regole per prevenire il possibile abuso di alcolici. Per svolgere la
propria attività lavorativa e di volo, i piloti e i controllori del traffico aereo devono essere in
buone condizioni fisiche e godere di uno stato di salute ineccepibile sotto il profilo medico.
L'idoneità al volo viene verificata nel quadro di controlli regolari da parte del medico
aeronautico accreditato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). L'attuale base
giuridica non facilita tuttavia la trasmissione all'UFAC, da parte di altri medici, come ad
esempio medici di famiglia e specialisti, di diagnosi e informazioni concernenti possibili
malattie acute a livello psichico o fisico di piloti o controllori del traffico aereo. Grazie a un
nuovo diritto di informazione, anche questi medici avranno la possibilità di trasmettere
all'UFAC informazioni sui propri pazienti rilevanti per la sicurezza dei voli.

In passato, i controlli dei membri dell'equipaggio erano autorizzati soltanto sulla base di
indizi di ebrietà o sospetto di consumo di narcotici. Grazie alla nuova normativa, l'UFAC
potrà sottoporre i membri dell'equipaggio a test alcolemici casuali nell'ambito di ispezioni di
rampa anche in mancanza di indizi di ebrietà.
Le modifiche di legge contribuiscono a un aumento della sicurezza dell'aviazione, in quanto
consentono una migliore diagnosi di malattie psichiche o di ridotte capacità dovute al
consumo di alcolici eventualmente non ancora emerse.

Il Consiglio federale ha avviato in data odierna la procedura di consultazione su una
revisione parziale della LNA. Con ogni probabilità la nuova normativa entrerà in vigore nel
marzo 2022.

Indirizzo cui rivolgere domande

Servizio stampa UFAC, tel. +41 58 464 23 35

Pubblicato da

Segreteria generale DATEC
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home.html

Ufficio federale dell'aviazione civile
http://www.bazl.admin.ch

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
                           dell’energia e delle comunicazioni DATEC

                           Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
                           Divisione Strategia e politica aeronautica

Modifica della legge sulla navigazione aerea

Rapporto esplicativo sul progetto in consultazione

                    1° maggio 2020
1 Elementi salienti del progetto

La presente revisione parziale della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea
(legge sulla navigazione aerea LNA) è finalizzata all'attuazione della nuova normativa dell'Unione euro-
pea e intende soddisfare alcune altre esigenze di revisione. Tema principale della revisione è lo svolgi-
mento di controlli casuali del tasso di alcolemia sui membri dell'equipaggio di aeromobili.

      Controlli del tasso di alcolemia

1.1.1 Premessa

Il tragico incidente dell'A320 della compagnia aerea Germanwings nel 2015 ha fatto emergere la ne-
cessità di esaminare con maggiore attenzione le prescrizioni e le raccomandazioni per l'esame fisico e
psichico dei membri dell'equipaggio. Un gruppo di lavoro istituito dalla Commissione europea a questo
scopo è stato incaricato di identificare i potenziali rischi per la sicurezza e di sviluppare raccomandazioni
appropriate per attenuarli, in particolare per quanto concerne le prestazioni sotto il profilo medico e
psichico dei membri dell'equipaggio. L'attuazione di alcune di queste raccomandazioni ha richiesto, tra
l'altro, modifiche delle norme riguardanti l'esecuzione di test alcolemici casuali condotti dagli Stati mem-
bri sui membri dell'equipaggio.

Gli adeguamenti relativi ai controlli del tasso di alcolemia sono stati infine integrati nel regolamento (UE)
2018/1042 della Commissione europea, entrato in vigore il 23 luglio 2018 2. La Svizzera recepirà il re-
golamento nel suo diritto interno a partire dal 1° luglio 2020, nel quadro di una decisione del Comitato
misto per il trasporto aereo dell'Unione europea e della Svizzera, a condizione che le pertinenti dispo-
sizioni del regolamento si applichino solo dopo che saranno state adattate le norme nazionali in materia.
Il regolamento modifica e integra il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione Europea del 5
ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le ope-
razioni di volo. Questo regolamento disciplina, tra le altre cose, gli attuali i programmi UE per le ispezioni
a terra senza preavviso (EU Ramp Inspection Programmes) degli aeromobili e dei loro equipaggi. Il
regolamento, con le sue ampie disposizioni e clausole di salvaguardia, fornisce già un quadro di riferi-
mento per l'ispezione sistematica, strutturata e basata sul rischio degli operatori. Era evidente quindi
che questo quadro normativo ben consolidato potesse essere applicato anche allo svolgimento di test
alcolemici casuali su membri dell'equipaggio di aeromobili.

In Svizzera, in presenza di indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope, i membri
dell'equipaggio possono essere sottoposti già oggi a un esame ai sensi dell'articolo 100ter capoverso 1
LNA. Secondo le attuali normative nazionali, tuttavia, non è possibile effettuare un controllo casuale del
tasso di alcolemia, vale a dire senza che vi sia il sospetto di un consumo eccessivo di alcol. È necessario
pertanto un adeguamento della LNA.

1.1.2 Programmi UE per ispezioni di rampa senza preavviso (SAFA/SACA/SANA)

I programmi per ispezioni di rampa senza preavviso dell'UE sono concepiti per effettuare ispezioni a
terra di aeromobili e di membri dell'equipaggio di operatori di Paesi terzi o di operatori posti sotto la

RS 748.0.
1

Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto
2

riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione
psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di
garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli
di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5700 kg e autorizzati a tra-
sportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno.                                           2/9

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sorveglianza di uno Stato membro dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea AESA (com-
presi anche gli operatori svizzeri). Ai programmi partecipano 49 Paesi 3, tra cui la Svizzera. I controlli
sono effettuati dalle autorità aeronautiche competenti. In Svizzera le ispezioni di rampa sono svolte
dall'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Quando viene ispezionato un aeromobile di un Paese terzo per verificarne la conformità ai requisiti
operativi e tecnici, si parla di ispezione SAFA (Safety Assessment Foreign Aircraft); quando viene ispe-
zionato un aeromobile di uno Stato membro dell'AESA, si parla invece di ispezione SACA (Safety As-
sessment Community Aircraft). Le ispezioni degli operatori nazionali sono considerate ispezioni SANA
(Safety Assessment National Aircraft). SAFA utilizza come standard di ispezione le norme dell'Organiz-
zazione internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), mentre SACA e SANA utilizzano i regolamenti di
attuazione del diritto europeo in materia di aviazione civile.

Le ispezioni riguardano in primo luogo i documenti, i manuali, le licenze, la pianificazione del volo, le
condizioni generali dell'aeromobile, l'equipaggiamento di sicurezza in cabina e la gestione delle merci
pericolose.

Tutti i risultati delle ispezioni sono messi a disposizione degli altri Stati partecipanti in una banca dati
centralizzata gestita dall'AESA. L'autorità di sorveglianza dell'operatore o dello Stato di immatricolazione
viene inoltre direttamente informata in merito a eventuali gravi irregolarità. Il ruolo dell'AESA è garantire
una costante standardizzazione del programma, analizzare i dati della banca dati e informare la Com-
missione UE e gli Stati partecipanti se vengono individuati rischi per la sicurezza.

Ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2018/1042, nell'ambito di queste ispezioni i membri dell'equipaggio
degli aeromobili nazionali, degli aeromobili di un Paese terzo o di uno Stato membro dell'AESA sono
sottoposti anche a controlli casuali del tasso di alcolemia.

L'AESA fornisce alle autorità nazionali competenti un elenco degli operatori dell'UE e dei Paesi terzi per
i quali il controllo del tasso di alcolemia risulta prioritario sulla base di una valutazione dei rischi effettuata
dall'Agenzia. L'elenco viene utilizzato per stabilire le priorità. Tutti gli altri controlli devono essere effet-
tuati conformemente al principio della non discriminazione, vale a dire indipendentemente dalla nazio-
nalità, dall'immatricolazione, dal luogo di partenza o da quello di destinazione. Fattori decisivi sono ad
esempio i dati del traffico, il volume di passeggeri e i voli a lungo raggio.

La modifica delle disposizioni relative alle ispezioni di rampa ha lo scopo di contribuire in modo signifi-
cativo a ridurre il rischio per la sicurezza che può presentarsi a causa di un consumo eccessivo di alcol
da parte dei membri dell'equipaggio.

1.1.3 Proposta relativa a una nuova regolamentazione e motivazioni

Il presente progetto di legge intende adeguare le disposizioni nazionali alle nuove prescrizioni dell'UE.
Attualmente, in caso di sospetto consumo eccessivo di sostanze alcoliche, gli organi di polizia o i capi
d'aerodromo sottopongono i membri dell'equipaggio a un esame. I capi d'aerodromo sono tenuti a con-
segnare le persone interessate alla polizia, poiché non possono effettuare essi stessi il controllo (art.
100ter cpv. 2 LNA). Alla luce delle nuove disposizioni dell'UE, l'articolo 100ter LNA deve essere modificato
nel senso che i membri dell'equipaggio possono essere sottoposti a un controllo del tasso di alcolemia
anche in mancanza di indizi di ebrietà.

Secondo il regolamento (UE) 2018/1042, questi controlli devono essere effettuati dall'autorità nazionale
competente. In Svizzera, i controlli nell'ambito delle ispezioni di rampa degli aeromobili e dei relativi
equipaggi spettano agli ispettori dell'UFAC, in collaborazione con gli organi di polizia cantonali. La pro-
cedura di controllo si basa per analogia sulle prescrizioni relative all'accertamento del tasso di alcolemia

Stato al 1° dicembre 2019.
3
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del diritto in materia di circolazione stradale, a meno che le disposizioni speciali sovraordinate dell'UE
non prescrivano diversamente.

Secondo le nuove prescrizioni dell'UE, gli Stati possono effettuare controlli casuali nell'ambito delle
ispezioni di rampa, anche in relazione al consumo di sostanze psicoattive. Data l'inaffidabilità delle ap-
parecchiature e delle procedure per i test esistenti attualmente in Svizzera, per il momento non è effet-
tuato alcun controllo di questo tipo.

La prevista revisione di legge contribuisce in modo significativo a un aumento della sicurezza dell'avia-
zione, in quanto permette di riconoscere eventuali capacità di prestazione ridotte, dovute al consumo di
alcolici. Va aggiunto l'effetto deterrente prodotto da test casuali e dalle relative sanzioni.

       Diritto di informazione dei medici facilitato

1.2.1 Premessa

I membri dell'equipaggio e i controllori del traffico aereo necessitano di un certificato medico di idoneità
per l'esercizio delle proprie attività lavorative e di volo. Purché dimostrino che non vi sono motivi medici
tali da impedire un'attività sicura, essi ricevono un certificato di idoneità da un medico aeronautico spe-
cializzato. Invece, in presenza di un parere medico sfavorevole, il certificato di idoneità può essere
ritirato in qualsiasi momento al membro dell'equipaggio o al controllore del traffico aereo. I controlli
medici vengono effettuati a intervalli regolari: i controllori del traffico aereo si sottopongono a visite me-
diche ogni due anni fino all'età di 40 anni e successivamente ogni anno. Nel caso dei piloti, a seconda
della classe di idoneità, i controlli sono effettuati ogni anno fino a ogni cinque anni e, a partire da una
certa età, anche a intervalli più brevi (ogni sei mesi o ogni due anni). I medici aeronautici sono designati
dall’UFAC e posti sotto la sua vigilanza.
Nell'ambito della valutazione delle circostanze che hanno portato all'incidente dell'aereo della Ger-
manwings, in Svizzera si è constatato che la segnalazione alle autorità aeronautiche di membri dell'e-
quipaggio o di controllori del traffico aereo che costituiscono un potenziale rischio per la sicurezza dell'a-
viazione da parte di altri medici e psicologi è relativamente complicata. I medici che non sono al servizio
dell'UFAC in qualità di medici aeronautici devono chiedere in anticipo all'autorità cantonale competente
(di solito il Dipartimento della sanità pubblica) di essere esonerati dall'obbligo del segreto medico. In
determinate circostanze, ciò può portare all'omissione di informazioni decisive su piloti, membri dell'e-
quipaggio e controllori del traffico aereo che presentano problemi di salute rilevanti per la sicurezza.

1.2.2 Proposta relativa a una nuova regolamentazione e motivazioni

Al fine di garantire un'informazione tempestiva circa i problemi di salute di membri dell'equipaggio e
controllori del traffico aereo rilevanti per la sicurezza dell'aviazione, è necessario introdurre una proce-
dura di informazione facilitata nella legge sulla navigazione aerea. Diversamente da quanto avviene
durante i controlli periodici dei medici aeronautici, i medici curanti, gli psicologi e i loro assistenti possono
individuare patologie nuove o acute presso i propri pazienti, che non sono compatibili con l'esercizio
della licenza. Inoltre può succedere che, a seguito di una malattia o di un incidente, un membro dell'e-
quipaggio o un controllore del traffico aereo non sia (o non sia più) in grado di fornire un'informazione
sul suo stato di salute. A ciò si aggiungono i casi in cui, volontariamente o anche involontariamente, non
è possibile farsi un quadro della malattia.
I medici, gli psicologi e i loro assistenti dovrebbero essere esonerati dal segreto professionale, senza
dover avviare in via preliminare una procedura per certi versi complessa. In base all'articolo 321 capo-
verso 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 4 (CP), l'esenzione dal segreto professionale

4
    RS 311.0                                                                                                        4/9

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è possibile senza un'esplicita base giuridica. Pertanto l'esercizio del diritto di informazione non è puni-
bile. L'informazione all'autorità di sorveglianza competente, ossia l'UFAC, avviene su base volontaria.
Si rinuncia a un obbligo di informazione.
L’attuale legge sulla circolazione stradale prevede già modalità di informazione facilitate da parte dei
medici riguardo a persone con malattie fisiche o psichiche, infermità o dipendenze, se è in dubbio la
guida sicura di un veicolo a motore. L'informazione relativa a tali persone può essere trasmessa diret-
tamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale o all'autorità di vigilanza
sui medici, senza un precedente esonero dal segreto professionale. La presente revisione della LNA
prevede una regolamentazione analoga, con un'informazione diretta all'UFAC. Detta legge dovrebbe
inoltre conferire anche agli psicologi la facoltà di trasmettere informazioni sui propri pazienti, senza es-
sere stati preventivamente liberati dal segreto professionale, in quanto questi professionisti vengono
spesso a conoscenza di circostanze rilevanti per la sicurezza. Infine, in questi casi, anche gli assistenti
devono essere esonerati dal segreto professionale.

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2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Articolo 90bis, titolo marginale

Secondo l'articolo 90bis lettera a LNA, a un membro dell'equipaggio è fatto divieto di svolgere la propria
attività in stato di ebrietà o sotto l'influsso di narcotici o di sostanze psicotrope. L'attività lavorativa dei
membri dell'equipaggio comprende tutti i compiti che essi devono svolgere per l'operatore. Oltre al vero
e proprio servizio di volo, questi compiti comprendono in particolare diversi preparativi a livello ammini-
strativo o materiale (ad es. calcolo delle prestazioni, briefing, ispezioni pre-volo, preparativi in cabina o
con i passeggeri, offerta di corsi di formazione o di verifiche o partecipazione a tali corsi o verifiche, o
ancora determinati elementi del servizio di picchetto). La cancellazione dell'espressione «an Bord» (a
bordo) nel titolo marginale dell'articolo 90bis della versione tedesca del testo di legge tiene conto del fatto
che l'attività lavorativa vera e propria inizia già prima di salire a bordo dell'aereo.

Articolo 100, titolo marginale e capoverso 4

Dato che, analogamente a quanto avviene per le informazioni sui reati trasmesse ai ministeri pubblici e
alle autorità giudicanti, i dati sanitari comunicati da medici, psicologi e loro assistenti comportano il ritiro
di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell'articolo 92 lettera a LNA, il diritto di informazione viene
integrato nel capoverso 4 di questo articolo. Di conseguenza, il titolo marginale è completato nel modo
seguente: «IV. Obbligo di informazione, consultazione e diritto di informazione».

Il previsto testo di legge dovrebbe consentire un'informazione su base volontaria, senza altri ostacoli di
tipo amministrativo. Si rinuncia all'introduzione di un obbligo di informazione. L'informazione deve es-
sere inviata direttamente al Servizio medico aeronautico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. Con
riferimento all'articolo 106 capoverso 2 LNA, il diritto di informazione non si applica ai piloti dell'aviazione
militare. L'aviazione militare è classificata come aviazione di Stato, alla quale non si applicano le norme
dell'aviazione civile. Se un pilota, oltre ad aerei militari, opera anche aerei civili (ad es. nell'ambito di
un'attività lavorativa secondaria presso un'impresa aeronautica civile), in tale ambito egli può esercitare
il diritto di informazione.
Per quanto riguarda l'informazione concernente i controllori del traffico aereo, va invece osservato che
sono interessati dalla normativa tutti i controllori in possesso della relativa licenza civile, compresi i
controllori del traffico aereo che coordinano operazioni militari e muniti di un'estensione di questa li-
cenza.
Gli ulteriori procedimenti a carico di persone che, per motivi medici, non sono in grado di pilotare un
aeromobile in modo sicuro o di svolgere i compiti derivanti dalla loro professione, sono già disciplinati
nella legislazione svizzera ed europea attualmente in vigore 5. Pertanto, in quest’ambito non sono ne-
cessari altri adeguamenti. In base a una valutazione della possibile situazione di pericolo, può essere
imposto un divieto di volo immediato al membro dell'equipaggio segnalato o, nel caso del controllore
del traffico aereo, il ritiro o la sospensione delle licenze e delle autorizzazioni e/o il ritiro del certificato
medico di idoneità, allo scopo di evitare un possibile rischio per altre persone. Il pilota, il membro dell'e-
quipaggio o il controllore del traffico aereo devono quindi sottoporsi alle visite mediche prescritte per
dimostrare la propria idoneità ed essere autorizzati a riprendere l'attività di volo o il suo coordinamento.
In casi meno gravi, viene ordinato loro di farsi visitare entro breve tempo dal medico aeronautico com-
petente.

Articolo 100ter capoverso 1, secondo periodo, capoversi 3, 3bis e 4

5
    Cfr. regolamento (UE) della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Con-
siglio; articolo 92 LNA; articolo 1a segg. dell'ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante che non
sono disciplinate o armonizzate a livello europeo (RS 748.222.1).                                                                  6/9

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In caso di indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope, resta in vigore la possibilità
di ordinare esami disciplinata nel capoverso 1. La possibilità di ordinare un prelievo del sangue, finora
disciplinata dal capoverso 1 secondo periodo, viene invece spostata al capoverso 3bis. Pertanto un pre-
lievo del sangue è consentito sia nei casi sospetti di cui al capoverso 1 che nell'ambito di test alcolemici
casuali secondo il capoverso 3.
Con l'introduzione del nuovo capoverso 3, i membri dell'equipaggio, nel quadro delle ispezioni di rampa
(SAFA/SACA/SANA), possono essere sottoposti a test alcolemici da parte degli ispettori dell'UFAC an-
che senza preavviso, conformemente al diritto dell'Unione europea.
Lo svolgimento e la valutazione dei controlli del tasso di alcolemia nel quadro delle ispezioni di rampa
e la messa a disposizione delle relative apparecchiature di misurazione sono assicurati dalle autorità di
polizia cantonali e non dagli ispettori dell’UFAC. Dati i loro compiti, le autorità di polizia possiedono già
le conoscenze, le competenze e l'esperienza specialistiche per lo svolgimento dei test come pure le
necessarie apparecchiature. In base alle loro esigenze, esse vengono coinvolte nella pianificazione
annuale delle ispezioni di rampa e informate tempestivamente circa un'imminente ispezione.
Se rifiuta di sottoporsi al test, la persona interessata non può effettuare il volo o continuare i relativi
preparativi.
I membri dell'equipaggio, prima di tutti il comandante, vengono informati dall'UFAC subito dopo l'im-
barco in merito al previsto test alcolemico e alla sua portata. Se il controllo avviene al di fuori dell'aero-
mobile, i membri dell'equipaggio vengono sottoposti al test senza previa comunicazione al comandante.
L'esecuzione vera e propria del test si basa sulle normative UE in materia nonché sugli attuali Accepta-
ble Means of Compliance (AMC) e sul Guidance Material (GM) 6 rilevanti in materia. Nella misura in cui
le norme e le raccomandazioni dell'UE non contengono indicazioni sulle procedure, si applicano a titolo
complementare e per analogia le disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale re-
lative ai test alcolemici. A tal fine una norma di delega è inserita al capoverso 4. Prescrizioni più precise
in relazione al controllo del tasso di alcolemia sono disciplinate a livello di ordinanza.
Secondo la normativa UE, devono essere effettuati fino a due test etilometrici (misurazione della con-
centrazione di alcol nell'aria espirata). La misurazione della concentrazione di alcol nell'aria espirata
non deve superare la concentrazione equivalente di alcol nel sangue pari a 0,2 grammi per litro. Se il
primo test risulta negativo, l'interessato potrà riprendere la propria attività. In caso di risultato positivo,
viene eseguito un secondo test, tenendo conto di un adeguato intervallo di tempo tra un test e l'altro.
Se anche il secondo test risulta positivo, l'interessato sarà sospeso dal servizio con effetto immediato e
dovrà affrontare le relative conseguenze a livello amministrativo e penale.
I risultati del test alcolemico sono registrati in forma anonima nella banca dati SAFA dell'AESA e senza
indicazione dei livelli di alcolemia.
Se al posto degli etilometri precursori si utilizzano etilometri probatori, analogamente all'applicazione
delle relative disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale non è necessario un
prelievo del sangue. Il prelievo del sangue deve tuttavia essere ordinato, se la persona interessata lo
richiede. Il capoverso 4 viene adeguato in modo da tenere conto del rimando al diritto europeo e alle
disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale.

6
    ARO.RAMP.106 Alcohol Testing in Annex II (Part ORO) del regolamento (UE) 2018/1042 nonché AMC1, GM1, GM2 e GM 3
relativi alla ARO.RAMP.106.                                                                                           7/9

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3 Ripercussioni

      Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Controlli del tasso di alcolemia

I test alcolemici casuali sono svolti nell'ambito di ispezioni di rampa eseguite già oggi dall'UFAC. Per-
tanto hanno ripercussioni soltanto a livello organizzativo, in vista del loro svolgimento e della loro ese-
cuzione e della collaborazione con gli organi di polizia. In termini finanziari o di personale non ne deriva
alcun onere aggiuntivo per l'UFAC.

3.1.2 Diritto di informazione dei medici

I medici, gli psicologi e i loro assistenti devono trasmettere le informazioni al Servizio medico aeronau-
tico dell'UFAC. A seconda del volume di informazioni da trattare, si presume un onere aggiuntivo per la
Divisione o Sezione interessata dell'UFAC. Questi possibili oneri aggiuntivi possono essere compensati
con le risorse finanziarie e di personale dell'Ufficio.

      Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

3.2.1 Controlli del tasso di alcolemia

I controlli sono pianificati in collaborazione con l'UFAC ed eseguiti dagli organi di polizia cantonali. Poi-
ché, nell'ambito della propria attività di pattugliamento, la polizia cantonale dispone già della formazione,
delle conoscenze specialistiche e dell'attrezzatura necessarie per l'esecuzione dei test alcolemici che
effettua in casi sospetti, la prevista modifica di legge non comporta oneri aggiuntivi significativi sul piano
finanziario e del personale.

3.2.2 Diritto di informazione dei medici

I Cantoni e i Comuni non sono interessati dal diritto d'informazione volontario e dal relativo esonero dal
segreto professionale medico.

      Ripercussioni sull'economia

3.3.1 Controlli del tasso di alcolemia

Per quanto concerne l'esecuzione vera e propria dei test, considerata l'affidabilità delle apparecchiature
certificate utilizzate ci si attende poca riluttanza da parte delle compagnie aeree e dei membri dell'equi-
paggio a sottoporsi ai controlli. Dal canto loro, nell'effettuare i controlli, le autorità si basano sulle perti-
nenti disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale e sul diritto europeo sovraordi-
nato.
In caso di esito positivo, le conseguenze immediate, che nel peggiore dei casi potrebbero portare alla
cancellazione del volo, comporterebbero un onere aggiuntivo per le compagnie aeree in termini finan-
ziari e di personale. Eventuali cambiamenti di volo che interessano i passeggeri potrebbero generare
costi supplementari e potenziali conflitti tra compagnie aeree e passeggeri.

3.3.2 Diritto di informazione dei medici

L'informazione da parte di un medico, psicologo o di un loro assistente può avere come conseguenza
una dichiarazione sull'idoneità e addirittura il divieto di volo per i piloti o il ritiro o la sospensione di licenze
e autorizzazioni per i controllori del traffico aereo. Ciò può significare per la persona interessata che non
potrà svolgere la sua attività per un certo periodo di tempo, con conseguenti perdite finanziarie. Le
compagnie aeree e i fornitori di servizi della navigazione aerea eventualmente interessati dai provvedi-
menti potrebbero dover sostenere oneri aggiuntivi a causa di una nuova pianificazione dei voli.                         8/9

COO.2207.111.4.4719319
4 Aspetti giuridici

       Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 87 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.) 7. Tale articolo conferisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di avia-
zione civile. La presente revisione di legge rientra nell'ambito di questa competenza della Confedera-
zione.

       Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La prevista revisione della legge sulla navigazione aerea riguarda un settore del traffico aereo nel quale
la Svizzera si è impegnata a soddisfare requisiti a livello internazionale mediante accordi conclusi con
altri Stati. Accordi internazionali di questo tipo sono stati conclusi con l'ICAO, l'UE e altri Paesi. L'accordo
rilevante in questa sede è quello del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul trasporto aereo 8. Nel quadro di tale Accordo, la Svizzera intende recepire il regolamento
(UE) 2018/1042. Ciò avviene con una decisione del Comitato misto per il trasporto aereo dell'Unione
europea e della Svizzera che modifica l'allegato all'Accordo con il recepimento dei rispettivi regolamenti
UE. Ai fini di un'attuazione conforme al diritto internazionale, i provvedimenti previsti a livello nazionale
devono essere compatibili con gli impegni internazionali. Le modifiche proposte soddisfano questa con-
dizione.

       Forma dell'atto

Il progetto contiene importanti disposizioni legislative che devono essere emanate sotto forma di legge
federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. e dell'articolo 22 capoverso 1 della legge del 13
dicembre 2002 sul Parlamento 9 (LParl). L'atto sottostà a referendum facoltativo.

       Protezione dei dati

4.4.1 Controlli del tasso di alcolemia

I risultati delle ispezioni di rampa vengono registrati nella banca dati centralizzata SAFA dell'UE. Anche
gli esiti dei controlli del tasso di alcolemia vengono inseriti nella banca dati. Queste informazioni non
contengono tuttavia né dati personali dei membri dell'equipaggio né i tassi alcolemici riscontrati. Ai fini
della protezione dei dati della persona interessata, essi devono essere trasmessi all'UE in forma ano-
nima. La base normativa di riferimento è il regolamento (UE) 2018/1042.

4.4.2 Diritto di informazione dei medici

La nuova normativa prevista crea le basi giuridiche necessarie per la trasmissione all'UFAC di dati degni
di particolare protezione dei membri dell'equipaggio interessati.

RS 101.
7

8
    RS 0.748.127.192.68.
9
    RS 171.10.                                                                                                     9/9

COO.2207.111.4.4719319
Legge federale                                                                                              Progetto preliminare
          sulla navigazione aerea
(Legge sulla navigazione aerea, LNA)

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del … 1,
decreta:

I
La legge federale del 21 dicembre 1948 2 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

                    Art. 90bis, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco)
4. Facoltà
menomate dei
membri
dell'equipaggio
                    Art. 100, titolo marginale, nonché cpv. 4
IV. Obbligo di      4 Medici, psicologi o loro assistenti possono informare l'UFAC se, dopo aver accertato una malattia fisica o psichica o a
informazione,
consultazione e     causa di un'infermità o di una dipendenza, nutrono dubbi circa l'idoneità di un membro dell'equipaggio a svolgere la sua
diritto di
informazione
                    attività.

                    Art. 100ter cpv. 1, secondo periodo, 3, 3bis e 4
VI.                 1   …cancellato
Accertamento
dell'ebrietà e di   3Durante lo svolgimento di ispezioni di rampa riguardanti aeromobili e relativi equipaggi, l'UFAC può ordinare in
altri stati
analoghi            qualsiasi momento un test alcolemico per i membri dell'equipaggio. L'attuazione dei necessari provvedimenti è assicurata
                    dalla polizia.
                    3bis   Le persone e i servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo del sangue.
                    4Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami e dei provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 und 3bis. Tiene
                    conto delle disposizioni dell'Unione europea sull'ebrietà applicabili in virtù dell'accordo del 21 giugno 1999 3 tra la
                    Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. In aggiunta si basa sulle prescrizioni relative ai
                    controlli del tasso di alcolemia e su altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.

II
1   La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2   Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1      FF 20XX …
2      RS748.0
               3 RS 0.748.127.192.68
Schweizerische Eidgenossenschaft                  Dipartimento federale dellambiente, dei trasporti,
Confdration suisse                                delI‘energia e delle comunicazioni DATEC
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, 5 giugno 2020

Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle citt e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell‘economia
le cerchle interessate

Modifica della legge sulla navigazione aerea: avvio della procedura di consulta
zione

Gentili signore e signori,

ii 5 giugno 2020 ii Consiglio federale ha incaricato ii DATEC di svolgere una proce
dura di consultazione su una modifica della legge federale sulla navigazione aerea
(LNA) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle
citt e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell‘economia e le cerchie
interessate.

II termine di consultazione dura fino al         10   ottobre 2020.

Scopo del progetto da una parte rendere possibile lo svolgimento di test alcolemici
casuali sui membri degli equipaggi nell‘ambito di ispezioni di rampa, dall‘altra liberare
dal segreto professionale i medici che non sono designati dall‘UFAC e non sono posti
sotto la sua vigilanza, nonch gli psicologi e i loro assistenti, in caso di dubbi sull‘ido
neit di un membro dell‘equipaggio 0 di un controllore del traffico aereo, concedendo
loro la possibilit di informare I‘UFAC.

Vi invitiamo a prendere posizione sulle modifiche di legge proposte e sulle spiega
zioni del rapporto esplicativo.

   possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente mdi
rizzo: https://www.admin ch/chlilgglpclpendent. html.
                                   .

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

                                       esther.iutzelerbazl.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni                 a vostra disposizione la signora Esther Ju
tzeler (tel. +41 58 484 52 17).
0

    Vi ringraziamo per I‘interesse e la preziosa collaborazione.

    Distinti saluti

    Simonetta Sommaruga
    Consigliera federale

                                                                   2/2
Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés systématiquement
Elenco dei destinatari permanenti della consultazione

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.     Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2
2.     In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
       représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale . 4
3.     Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
       associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
       œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città
       e delle regioni i montagna ................................................................................................... 5
4.     Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
       l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
       dell'economia......................................................................................................................... 5
5.     Organisationen und interessierte Kreise / Organisations et milieux intéressés /
       Orga-nizzazioni e ambienti interessati .............................................................................. 6

Stand: 2. April 2020

1
1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich            Neumühlequai 10
                                            Postfach
                                            8001 Zürich

Staatskanzlei des Kantons Bern              Postgasse 68
                                            3000 Bern 8

Staatskanzlei des Kantons Luzern            Bahnhofstrasse 15
                                            6002 Luzern

Standeskanzlei des Kantons Uri              Rathausplatz 1
                                            6460 Altdorf

Staatskanzlei des Kantons Schwyz            Regierungsgebäude
                                            Bahnhofstrasse 9
                                            Postfach 1260
                                            6431 Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden          Rathaus
                                            Dorfplatz 8
                                            Postfach 1562
                                            6061 Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden         Dorfplatz 2
                                            Postfach 1246
                                            6371 Stans

Staatskanzlei des Kantons Glarus            Rathaus
                                            8750 Glarus

Staatskanzlei des Kantons Zug               Seestrasse 2
                                            Regierungsgebäude
                                            am Postplatz
                                            6300 Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg   Rue des Chanoines 17
                                            1701 Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn         Rathaus
                                            Barfüssergasse 24
                                            4509 Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt       Marktplatz 9
                                            4001 Basel

2
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft          Regierungsgebäude
                                                    Rathausstrasse 2
                                                    4410 Liestal

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen              Beckenstube 7
                                                    8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden   Regierungsgebäude
                                                    9102 Herisau

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden       Marktgasse 2
                                                    9050 Appenzell

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen                Regierungsgebäude
                                                    Klosterhof 3
                                                    9001 St. Gallen

Standeskanzlei des Kantons Graubünden               Reichsgasse 35
                                                    7001 Chur

Staatskanzlei des Kantons Aargau                    Regierungsgebäude
                                                    5001 Aarau

Staatskanzlei des Kantons Thurgau                   Regierungsgebäude
                                                    Zürcherstrasse 188
                                                    8510 Frauenfeld

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino          Piazza Governo 6
                                                    6501 Bellinzona

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud               Place du Château 4
                                                    1014 Lausanne

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais             Planta 3
                                                    1950 Sion

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel          Le Château
                                                    Rue de la Collégiale 12
                                                    2000 Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève             Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
                                                    Case postale 3964
                                                    1211 Genève 3

3
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura                          2, rue de l’Hôpital
                                                               2800 Delémont

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)                         Haus der Kantone
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)                   Speichergasse 6
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)                         Postfach
                                                               3001 Bern

    2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
       à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP                            Postfach 119
Parti bourgeois-démocratique PBD                               3000 Bern 6
Partito borghese democratico PBD

Christlichdemokratische Volkspartei CVP                        Generalsekretariat
Parti démocrate-chrétien PDC                                   Hirschengraben 9
Partito popolare democratico PPD                               Postfach
                                                               3001 Bern
Eidgenössisch-Demokratische Union EDU                          Postfach
Union Démocratique Fédérale UDF                                3602 Thun
Unione Democratica Federale UDF

Ensemble à Gauche EAG                                          Case postale 2070
                                                               1211 Genève 2

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP                       Nägeligasse 9
Parti évangélique suisse PEV                                   Postfach
Partito evangelico svizzero PEV                                3001 Bern

FDP. Die Liberalen                                             Generalsekretariat
PLR. Les Libéraux-Radicaux                                     Neuengasse 20
PLR.I Liberali Radicali                                        Postfach
                                                               3001 Bern

Grüne Partei der Schweiz GPS                                   Waisenhausplatz 21
Parti écologiste suisse PES                                    3011 Bern
Partito ecologista svizzero PES

Grünliberale Partei Schweiz glp                                Monbijoustrasse 30
Parti vert’libéral Suisse pvl                                  3011 Bern
Partito verde liberale svizzero pvl

4
Lega dei Ticinesi (Lega)                                         Via Monte Boglia 3
                                                                 Case postale 4562
                                                                 6904 Lugano

Partei der Arbeit PDA                                            Postfach 8721
Parti suisse du travail PST                                      8036 Zürich

Schweizerische Volkspartei SVP                                   Generalsekretariat
Union Démocratique du Centre UDC                                 Postfach 8252
Unione Democratica di Centro UDC                                 3001 Bern

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS                       Zentralsekretariat
Parti socialiste suisse PSS                                      Theaterplatz 4
Partito socialista svizzero PSS                                  Postfach
                                                                 3001 Bern

    3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
       associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
       au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni
       di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband                                  Laupenstrasse 35
                                                                 3008 Bern

Schweizerischer Städteverband                                    Monbijoustrasse 8
                                                                 Postfach
                                                                 3001 Bern

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete           Seilerstrasse 4
                                                                 Postfach
                                                                 3001 Bern

    4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
       l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
       dell'economia

economiesuisse                                                   Hegibachstrasse 47
Verband der Schweizer Unternehmen                                Postfach
Fédération des entreprises suisses                               8032 Zürich
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)                             Schwarztorstrasse 26
Union suisse des arts et métiers (USAM)                          Postfach
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)                     3001 Bern

5
Schweizerischer Arbeitgeberverband                              Hegibachstrasse 47
Union patronale suisse                                          Postfach
Unione svizzera degli imprenditori                              8032 Zürich

Schweiz. Bauernverband (SBV)                                    Laurstrasse 10
Union suisse des paysans (USP)                                  5201 Brugg
Unione svizzera dei contadini (USC)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)                         Postfach 4182
Association suisse des banquiers (ASB)                          4002 Basel
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)                                Monbijoustrasse 61
Union syndicale suisse (USS)                                    Postfach
Unione sindacale svizzera (USS)                                 3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz                                  Hans-Huber-Strasse 4
Société suisse des employés de commerce                         Postfach 1853
Società svizzera degli impiegati di commercio                   8027 Zürich

Travail.Suisse                                                  Hopfenweg 21
                                                                Postfach 5775
                                                                3001 Bern

    5. Organisationen und interessierte Kreise / Organisations et milieux intéressés / Orga-
       nizzazioni e ambienti interessati

           a. Luftfahrt-Verbände

Aerosuisse                                                      Kapellenstrasse 14
Dachverband der schweizerischen Luftfahrt)                      Postfach
Fédération Faîtière de l’Aéronautique et de l’Aérospatiale      3001 Bern BE
Suisse)

AeCS Aero-Club der Schweiz                                      Lidostrasse 5
AeCS Aéro-Club de Suisse                                        6006 Luzern

Swiss International Airport Association (SIAA)                  c/ Genève Aéroport,
                                                                P.O BOX 100
                                                                1215 Genève 15

Verband Schweizer Flugplätze (VSF)                              c/o Weisser Pardo AG
L’Association suisse des aérodromes (ASA)                       Kreuzstrasse 60
                                                                8008 Zürich

AOPA Switzerland                                                Steinstrasse 37
                                                                8003 Zürich

6
Board of Airline Representatives Switzerland (BAR)   P.O.Box/ZRHHX/DSGB/OBCH
                                                     8058 Zurich-Airport

Swiss Helicopter Association (SHA)                   Kapellenstrasse 14
                                                     Postfach
                                                     3001 Bern

Airline Pilots Association (AEROPERS)                Ewiges Wegli 10
                                                     8302 Kloten

    (Swiss Airline Pilots Association (SwissALPA)    Ewiges Wegli 10
                                                     8302 Kloten

AEROCONTROL SWITZERLAND                              Postfach 2107
AIR TRAFFIC CONTROLLERS                              8060 Zürich

Skycontrol                                           Postfach 761
                                                     1215 Genf

Association du Personnel de la Tour de Contrôle      P.O. Box 608
et de Terminal Genève (APTC)                         1215 Genf 15 Aéroport

SwissATCA                                            Postfach 2107
                                                     8060 Zürich-Flughafen

Swiss Business Aviation Association (SBAA)           Postfach 2223
                                                     8060 Zürich-Flughafen

             b. Airlines

Swiss International Air Lines AG                     Postfach
                                                     4002 Basel

easyjet Switzerland S.A.                             5 Route de L'Aeroport
                                                     1215 Genf 15

Helvetic Airways AG                                  P.O. Box 250
                                                     8058 Zürich-Flughafen

7
Edelweiss Air AG                                      Operations Center
                                                      Postfach
                                                      8058 Zürich-Flughafen

Chair Airlines AG                                     Flughofstrasse 57
                                                      8152 Glattbrugg

Zimex Aviation Ltd.                                   Cherstrasse 4
                                                      Postfach
                                                      8152 Glattbrugg

          c. Flughäfen und Regionalflugplätze

Flughafen Zürich AG                                   Postfach
                                                      8058 Zürich-Flughafen

Aéroport International de Genève                      Case Postale 100
                                                      1215 Genève 15

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg                   Postfach 142
                                                      4030 Basel

Flughafen Bern-Belp                                   Flugplatzstrasse
                                                      3123 Belp

Flugplatz Birrfeld                                    Postfach
                                                      5242 Birr-Lupfig

Aérodrome du Jura                                     Plain Tertre 175
                                                      2904 Bressaucourt

Aérodrome Ecuvillens                                  Route de l'Aérodrome
                                                      1730 Ecuvillens

Regionalflughafen Jura-Grenchen AG                    Flughafenstrasse 117
                                                      2540 Grenchen

Aéroport de la région lausannoise La Blécherette SA   Case postale 25
                                                      Av. du Grey 117
8
1018 Lausanne

Aéroport Régionale Les Eplatures S.A.                      Boulevard des Eplatures 56
ARESA                                                      2300 La Chaux-de-Fonds

Aeroporto Città di Lugano                                  Via Aeroporto 15
                                                           6982 Agno

Engadin Airport                                            Plazza Aviatica 2
                                                           7503 Samedan

Airport Altenrhein AG                                      Flughafenstrasse 11
                                                           Postfach
                                                           9423 Altenrhein

Aéroport civil de Sion                                     Ville de Sion
                                                           Route de l’Aéroport
                                                           1950 Sion

           d. Flugsicherung

Skyguide                                                   Route de Pré-Bois 15-17
                                                           Postfach 796
                                                           1215 Genf 15

           e. Weitere Adresseaten

FMH Swiss Medical Association                              Elfenstrasse 18
FMH Verbindung der Schweizerischen Ärztinnen und Ärzte     3006 Bern
FMH Fédération des médecisn suisses
FMH Federazione die Medici Svizzeri
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen    Effingerstrasse 15
(FSP)                                                      3008 Bern
Fédération Suisse des Psychologues (FSP)
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
(FSP)
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS)       Haus der Kantone
Conférence des Commandants des Polices Cantonales de       Speichergasse 6
Suisse (CCPCS)                                             3011 Bern

Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –    Haus der Kantone
direktoren (GDK)                                           Speichergasse 6
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la   Postfach
santé (CDS)                                                3001 Bern

9
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della
sanità (CDS)

10
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
                     dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Modifica della legge sulla navigazione aerea

Risultati della procedura di consultazione

Novembre 2020
Indice

1.      Premessa .......................................................................................................................................3
2.      Partecipazione alla procedura di consultazione ........................................................................3
3.      Pareri pervenuti .............................................................................................................................3
4.      Sintesi dei risultati ........................................................................................................................4
5.      Risultati concernenti le singole disposizioni .............................................................................4
5.1     Articolo 90bis LNA incluso il titolo marginale .............................................................................4
5.2     Articolo 100 LNA titolo marginale ...............................................................................................5
5.3     Articolo 100 capoverso 4 LNA .....................................................................................................5
5.4     Articolo 100ter LNA ........................................................................................................................6
5.4.1 Articolo 100ter capoverso 1 LNA ..................................................................................................7
5.4.2 Articolo 100ter capoverso 2 LNA ..................................................................................................8
5.4.3 Articolo 100ter capoverso 3 LNA ..................................................................................................8
5.4.4 Articolo 100ter capoverso 3bis LNA...............................................................................................8
5.4.5 Articolo 100ter capoverso 4 LNA ..................................................................................................8
6       Allegato ..........................................................................................................................................9

                                                                                                                                                               2/11

BAZL-D-983E3401/478
1.      Premessa
La presente revisione della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (legge sulla
navigazione aerea LNA; RS 748.0) è finalizzata, da un lato, a creare la possibilità, nel quadro delle
ispezioni di rampa, di svolgere controlli casuali del tasso alcolico sui membri dell'equipaggio di aeromo-
bili. Dall’altro, i medici non designati dall’UFAC e non soggetti alla sua vigilanza, nonché gli psicologi e i
loro assistenti, in caso di dubbi circa l’idoneità di un membro dell'equipaggio o di un controllore del traffico
aereo, devono essere esonerati dall’obbligo del segreto medico e avere la possibilità di informare l’UFAC
in merito.

Il 10 giugno 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la presente
revisione, che è terminata il 1° ottobre 2020. Nel rapporto sono stati considerati tutti i pareri, anche quelli
pervenuti dopo la scadenza del termine.

2.      Partecipazione alla procedura di consultazione
Con lettera della presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) del 10 giugno 2020, sono stati invitati a partecipare
alla consultazione i seguenti 89 destinatari:
-      26 governi cantonali 1;
-      la Conferenza dei governi cantonali;
-      12 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale 2;
-      tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 3;
-      otto associazioni mantello dell’economia 4;
-      10 associazioni aeronautiche 5;
-      sei compagnie aeree 6;
-      14 aeroporti e aerodromi regionali 7;
-      altri nove destinatari (sicurezza aerea, sanità pubblica, polizia cantonale) 8.

3.      Pareri pervenuti
A metà ottobre erano pervenuti complessivamente 55 pareri; inoltre hanno presentato il proprio parere
altre cinque organizzazioni interessate. Si sono espressi in merito alla presente revisione:
-       25 Cantoni 9;
-       quattro partiti 10;
-       due associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 11;
-       quattro associazioni mantello dell’economia 12;
-       otto associazioni aeronautiche 13;
-       una compagnia aerea 14;
-       due aeroporti nazionali 15;
-       altri otto partecipanti (sanità pubblica, polizia cantonale) 16.

1
  ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU.
2
  PBD, PPD, UDF, EAG, PEV, PLR, PES, pvl, Lega, PST, UDC, PS.
3
  ACS, UCS, SAB.
4
  economiesuisse, USAM, USI, USC, ASB, USS, SIC Svizzera, TS.
5
  Aerosuisse, AeCS, SIAA, VSF, AOPA, BAR, SHA, AEROPERS, SwissALPA, SBAA.
6
  Swiss, easyjet, Helvetic, Edelweiss, Chair, Zimex.
7
  FZAG, AIG, EAP, Bern, Birrfeld, Jura, Ecuvillens, Grenchen, La Blécherette, Les Eplatures, Lugano, Samedan, Sion, Altenrhein.
8
  skyguide, Aerocontrol, Skycontrol, APTC, SwissATCA, FMH, FSP, CCPCS, CDS.
9
  ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU.
10
   PPD, PLR, UDC, PS.
11
   ACS, UCS.
12
   USAM, USI, USS, TS.
13
   Aerosuisse, AeCS, SIAA, VSF, AOPA, SHA, AEROPERS, kapers.
14
   Swiss.
15
   FZAG, AIG.
16
   FMH, FSP, CCPCS, CDS, fme, Pro Mente Sana, SSGIM, SGARM.                                                                       3/11

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4.         Sintesi dei risultati
La modifica proposta degli articoli 90bis (titolo marginale), 100 e 100ter LNA ha ottenuto la piena approva-
zione della maggioranza dei partecipanti alla consultazione o viene da questi appoggiata, fatte salve
ulteriori modifiche e spiegazioni. Esprimono un parere chiaramente negativo sette partecipanti 17, mentre
sei rinunciano esplicitamente ad esprimere un parere materiale 18.

Le modifiche del titolo marginale dell’articolo 90bis LNA non hanno praticamente suscitato alcuna rea-
zione concreta. Solamente due partecipanti hanno colto l’occasione per proporre modifiche materiali
dell’articolo 90bis LNA.

Il diritto di informazione facilitato per i medici, gli psicologi e i loro assistenti previsto dall’articolo 100
capoverso 4 LNA viene appoggiato in linea di principio dalla maggioranza, ma ha suscitato pareri anche
molto contrastanti, che vanno dal totale rifiuto fino alla richiesta di mitigare la disposizione. Hanno
espresso pareri diversi in particolare i rappresentanti della sanità pubblica.

Il progetto di legge è considerato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione un provvedimento
proporzionato e utile ai fini della prevenzione, volto a migliorare la sicurezza del traffico aereo. Una
minoranza respinge l’introduzione di un diritto di informazione facilitato, da un lato perché medici e psi-
cologi potrebbero già trasmettere un’informazione all’UFAC attraverso l’esonero dal segreto professio-
nale e, dall’altro, perché temono che ciò potrebbe influire negativamente sul rapporto di fiducia tra lo
specialista in campo medico e il paziente. Mentre il diritto di informazione in linea generale è accolto
favorevolmente dalla maggioranza, una minoranza dei partecipanti giudica in modo piuttosto critico il
diritto di informazione per gli assistenti. In particolare si afferma che un diritto di informazione facilitato
per gli assistenti non sarebbe opportuno, in quanto questa categoria non dispone delle necessarie co-
noscenze mediche specialistiche.

Anche le modifiche proposte dell’articolo 100ter LNA sono accolte positivamente dalla maggioranza dei
partecipanti, in quanto anche i controlli casuali del tasso alcolico nel quadro delle ispezioni di rampa
contribuiscono in modo adeguato a promuovere la sicurezza aerea. Tuttavia alcuni partecipanti auspi-
cano un ulteriore passo avanti, ossia che i controlli casuali non siano svolti solamente nel quadro delle
ispezioni di rampa, ma che tale diritto sia assegnato anche al capo d'aerodromo. Inoltre ai controlli do-
vrebbero essere sottoposti non solo i membri dell’equipaggio, ma anche altri collaboratori dell’aeroporto
che svolgono attività rilevanti ai fini della sicurezza. Infine tali controlli non dovrebbero essere limitati al
consumo di alcol, ma estesi all’abuso di altre sostanze psicotrope. I pareri negativi sono stati espressi in
particolare dalle associazioni aeronautiche che giudicano il progetto sproporzionato, inutile e fonte di
stress. In particolare, sempre secondo questi pareri,, considerando il diverso danno potenziale provocato
da un pilota e da un membro dell’equipaggio, ne conseguirebbe una falsa parità di trattamento. L’atten-
zione dovrebbe essere posta sui programmi di riabilitazione e prevenzione. Inoltre alcuni partecipanti
auspicano da un lato maggiore chiarezza circa le responsabilità nonché le conseguenze finanziarie e
legali legate ai costi del test, ai risultati positivi dello stesso e alla mancata o ritardata entrata in servizio.
Dall’altro, essi sottolineano l’importanza della protezione dei dati nell’ambito della trasmissione di infor-
mazioni personali durante i controlli del tasso alcolico.

5.         Risultati concernenti le singole disposizioni

5.1        Articolo 90bis LNA incluso il titolo marginale
Per quanto riguarda la modifica dell’articolo 90bis LNA e del relativo titolo marginale, i pareri pervenuti
sono del tutto favorevoli oppure non sono stati trasmessi commenti concreti in merito. Solamente il Can-
tone di Glarona e Swiss hanno avanzato proposte di modifica. Il Cantone di Glarona osserva che nell’am-
bito di questa revisione di legge si dovrebbe adeguare anche la lettera b dell’articolo 90bis. Esso

17
     AeCS, AOPA, kapers, SAA, USS, SHA, PS.
18
     BS, SH, USI, UCS, ACS, TV.                                                                                       4/11

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