STIMA DEL RISCHIO: BANCHE DATI, VALORI FORNITI DAI COSTRUTTORI E MISURE SUL CAMPO - PIETRO NATALETTI - Arpa Piemonte
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STIMA DEL RISCHIO: BANCHE DATI, VALORI FORNITI DAI COSTRUTTORI E MISURE SUL CAMPO PIETRO NATALETTI ISPESL – Dipartimento Igiene del Lavoro Alessandria, 16 giugno 2010
Articolo 202 Valutazione dei rischi 1. Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il DdL valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 2. Il livello di esposizione alle vibrazioni può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. Priorità alle misure ma confermate le banche dati
Valutazione con misurazioni Mano-braccio: ISO 5349 parti 1, 2 (2001) Corpo intero: ISO 2631-1 (1997) misurazioni Incertezza misure Costo esecuzione Strumentazione Variabilità condizioni macchinario Personale esperto Variabilità condizioni di lavoro
La Banca Dati Vibrazioni ISPESL Pubblicata su internet il 2.12.2005 in ottemperanza al D.Lgs. 187/05, aggiornata a maggio 2009 Contiene: dati di esposizione (HAV e WBV) rilevati sul campo e di certificazione forniti dai costruttori su quasi 1300 attrezzi e più di 850 macchine dati tecnici (foto, peso, potenza, alimentazione,…) guida all’utilizzo della Banca Dati Aggiornata periodicamente tramite nuovi dati forniti da Enti e Associazioni (ASSTRA, CNCPT, INAIL,….)
La Banca Dati Vibrazioni ISPESL Esempio di elenco degli utensili mano-braccio fornito dalla Banca Dati Vibrazioni
Come si usa la banca dati? Dato un certo attrezzo/macchina presente in azienda (tipo, marca, modello, utensile,…) si verifica la presenza nella banca dati dei relativi valori di certificazione e/o di esposizione sul campo. Si prende a quel punto il valore più alto dell’accelerazione (metodo cautelativo). In caso di assenza dei valori relativi alla propria macchina/attrezzatura non si può ricorrere alla Banca Dati utilizzando i dati di un esemplare simile per la valutazione del rischio. In questo caso occorre ricorrere alla misura.
Come si VALUTA il valore più alto di aw? Si prende il valore più alto tra l’accelerazione certificata e quella misurata sul campo. Attenzione: i valori di accelerazione certificati si riferiscono a esemplari nuovi in condizioni di riferimento, condotti da personale addestrato. Attenzione: i valori misurati si riferiscono a esemplari in buono stato di manutenzione in condizioni reali sul campo, condotti da personale esperto.
Come si usano i dati di certificazione?
Quando si può escludere la misura? Acquistare subito il martello ergonomico !
IN CONCLUSIONE La Banca Dati ISPESL è stata progettata per orientare l’utente alla scelta o alla sostituzione delle macchine e attrezzature Solo a determinate condizioni può essere utilizzata per la valutazione del rischio (vedi Guida all’utilizzo su: http://www.ispesl.it/test/lineeguida.htm) La misura è e resta il metodo di riferimento
LA NUOVA BANCA DATI È in arrivo un nuovo Portale Agenti Fisici su web che conterrà la nuova banca dati vibrazioni, insieme con informazioni utili per la valutazione e il controllo del rischio (interventi di prevenzione e protezione, FAQ, Linee Guida, links, bibliografia, normativa)
Articolo 202 Valutazione dei rischi 5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il DdL tiene conto in particolare dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; ….; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; …. I fattori meccanici, i lavoratori particolarmente sensibili, l’ergonomia non sono nelle banche dati!
Vecchia “Direttiva Macchine” 98/37/CE recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 • prescriveva al punto 1.5.9. “Rischi dovuti alle vibrazioni” che: “ La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte”
Macchine portatili tenute o condotte a mano • la “vecchia” Direttiva Macchine imponeva che, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l’uso, sia dichiarato “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2.5 m/s2. • Se l’accelerazione non supera i 2.5 m/s2 occorre segnalarlo
“Vecchia Direttiva Macchine” - macchinari mobili: punto 3.6.3 • le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: • il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5‚m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5‚m/s2, occorre indicarlo; • • il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui é esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s2; • se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.
Come utilizzare i valori dichiarati? Vibrazioni meccaniche – Linee guida per la valutazione dell’esposizione al sistema mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal costruttore della macchina
Esempio coefficienti moltiplicativi Utensili pneumatici: Dichiarato Stimato Serie : in campo EN 28862 (ISO 8662) Motoseghe X1 Utensili elettrici: Serie: Smerigliatrici X 1.5 – 2 EN 60745 – EN 50144 Martelli X 1.5 perforatori
“Nuova” Direttiva Macchine : importanti novità…. Direttiva 2006/42/EC… (recepita con il D.Lgs. 27/01/2010 n.17) I costruttori nella produzione di nuovi macchinari hanno l’obbligo di ridurre al minimo il rischio vibrazioni… tenuto conto del progresso tecnico… ….a tale fine… …devono fare anche riferimento alla valutazione comparativa dei valori di emissione dichiarati per simili tipologie di macchinario
In ottemperanza della nuova Direttiva 2006/42/EC Gli Standard esistenti per la dichiarazione dei valori di emissione sono adeguati? NO! Esigenza di adeguamento entro l’entrata in vigore della Nuova Direttiva Macchine: in Europa entro 2009 – in Italia 06/03/2010
Nuovi standard tipo B: EN ISO 20643: 2005 Hand Held and Hand Guided Machinery: Principles for evaluation of vibration emission • Valori dichiarati dai produttori misurati in condizioni realistiche di impiego, rappresentative delle condizioni espositive a maggior rischio • Sui 3 assi e sulle differenti impugnature • Dichiarazione dell’incertezza estesa K • Dichiarazione dell’estremo inferiore e superiore nelle differenti condizioni di impiego
EN ISO 20643: 2005 Utensili pneumatici: Utensili pneumatici: Vecchia Serie : • Nuova Serie : EN 28862 (ISO 8662) • EN ISO 28927 (dal 2008-09) Utensili elettrici: Utensili elettrici: Vecchia Serie: Nuova Serie (dal 2007) EN 60745 – EN 50144 EN 60745 – EN 50144
Nuova direttiva Macchine 2006/42/EC valori dichiarati dal produttore nel libretto
Articolo 203 Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: ….. d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; …..
In ottemperanza della nuova Direttiva 2006/42/EC I produttori devono fornire informazioni ANCHE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO: Istruzioni per uso e addestramento Segnalazione pericoli inerenti scorretto impiego Misure di protezione Utensili che possono essere utilizzati PROCEDURE DI MANUTENZIONE
CONCLUSIONI Il nuovo quadro normativo può rappresentare un’importante opportunità per la prevenzione del rischio vibrazioni: PRODUTTORI: RIDUZIONE RISCHIO ALLA FONTE ADEGUAMENTO MERCATO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DATORI DI LAVORO: Attori Prevenzione Adeguamento parco macchine Collaudo/accettazione nuovi macchinari Regolare manutenzione parco macchine Controllo rischio residuo
Grazie per l’attenzione!
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