STELLA FEROLETO - OPENSTARTS
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Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 issn 2035-584x Il segreto ministeriale nell’ambito delle Confessioni religiose diverse dalla Cattolica Stella Feroleto Abstract In questo articolo tenterò di tracciare le linee fondamen- Nella parte conclusiva del lavoro andrò ad attenzionare tali relative alla tutela apprestata ai ministri di culto i profili relativi alla tutela apprestata ai ministri di culto con riguardo al segreto ministeriale nell’ambito di al- ebraici con particolare riguardo alla disciplina relativa cune confessioni religiose, così come emerge dalla Carta al segreto ministeriale al quale gli stessi sono tenuti, for- Costituzionale Italiana, dal Codice di Diritto Canonico e nita dalla L. 8 Marzo 1989, n. 101. dalle intese stipulate tra lo Stato Italiano e le Confessio- ni diverse dalla Cattolica. Parole chiave In una seconda parte dello scritto analizzerò la compati- bilità delle disposizioni in materia di segreto ministeria- Intese; Ministri di culto; Confessioni; le nell’ambito delle confessioni diverse dalla Cattolica Segreto confessionale; con gli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p. Facoltà di astensione. Rapporti tra lo Stato italiano soltanto all’idea del Costituente Repubblicano, e le Confessioni diverse dalla Cattolica ma anche alla normativa Comunitaria ed a quella Internazionale che acquisisce sempre S ebbene la Religione Cattolica, nel nostro paese, occupi ormai da secoli un ruolo molto influente, al punto che la Repubblica più risonanza nell’ambito del generale processo di globalizzazione. Un contributo fondamentale, in subiecta Italiana potrebbe essere definita la culla del materia, ci viene fornito proprio dalla Costitu- Cattolicesimo (basti pensare al fatto che lo zione Repubblicana, la quale si pone l’obiettivo Stato di Città del Vaticano, in cui si trova la sede di rappresentare con chiarezza e lucidità la re- papale odierna, è posizionato, geograficamente, altà degli anni 1947-1948, attribuendo a coloro all’interno della Capitale e che palazzi storici i quali sono interlocutori attivi e riconosciuti quali, ad esempio, Palazzo Quirinale, sede dalla Costituzione (in particolare gli Ebrei e gli attuale del Capo dello Stato, nascono come Evangelisti), un ruolo preponderante nell’am- sedi del pontefice), oggigiorno, all’interno di bito del futuro Stato Italiano. una società multietnica come quella italiana, si Inoltre, “con il diritto di professare libera- tenta di fornire, non un mero riconoscimento mente la propria fede religiosa (art.8 e art. 19 formale, ma una tutela reale alla identità ed Cost.), si giustifica”, per l’appunto, “il segreto alla dignità delle confessioni religiose diverse delle confessioni religiose”.1 dalla Cattolica, cercando, oltretutto, di garantire 1 G. Porco, Prove penali e segreti, Soveria Mannelli (CZ), loro una parità di trattamento, in ossequio, non 1999, p. 29. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 92
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 Un riferimento normativo di fondamentale poiché mette in risalto che all’interno dell’or- importanza risulta essere l’art.8 della Costitu- dinamento confessionale “conserva vigore la zione Repubblicana il quale sancisce il principio concezione degli enti ebraici, comprensiva di eguale libertà di tutte le confessioni religiose delle diverse finalità”. 3 davanti alla legge, tutelando, chiaramente, il Di conseguenza, appare chiaro che, l’intesa, profilo istituzionale della libertà religiosa che accettata dall’Unione delle Comunità, modifi- trova fondamento proprio nell’art 19 Cost. chi l’ordinamento ebraico. Come si può evincere dal secondo comma Andando ora ad approfondire la disciplina del medesimo articolo, alle confessioni reli- di talune confessioni religiose che posseggo- giose viene riconosciuta una autonomia orga- no una intesa con lo Stato Italiano si può asse- nizzativa in base ai loro statuti a condizione rire che, la stipula di una intesa è un atto politi- che essi non contrastino con l’ordinamento co del Governo che potrà essere impegnato dal giuridico italiano. Parlamento ad avviare una trattativa con una In fine, il terzo comma dell’art 8 Cost. preve- determinata confessione religiosa mediante de una importante riserva di legge rinforzata un atto di direttiva Parlamentare. Sarà, poi, il stabilendo che i rapporti tra lo Stato e le con- Parlamento ad effettuare un controllo sull’ope- fessioni diverse dalla Cattolica sono regolati, rato dell’esecutivo. ex lege, sulla base delle intese con le relative Per di più, con riferimento all’art. 8 Cost., si rappresentanze. Sono, altresì, previste delle può parlare di “gerarchia” tra i suoi tre commi procedure di modifica aggravate poiché le nor- in quanto, mentre il primo comma si riferisce me non possono essere modificate, derogate alle confessioni religiose come concetto sto- od abrogate se non attraverso delle leggi ordi- rico e religioso, il secondo comma guarda alla narie che, nella formazione, seguono la stessa confessione religiosa come organizzazione procedura bilaterale di formazione. giuridica; in fine, il terzo comma considera le Le intese, in particolare, assumono, all’in- confessioni religiose come interlocutori attivi terno del sistema, una importanza fondamen- di trattative politiche. 4 tale e sono concepite come uno “strumento di Le intese sino ad oggi stipulate, dunque, at- regolazione globale dei rapporti tra lo Stato ed tribuiscono dignità all’autonomia ed alla indi- una confessione religiosa, secondo il modello pendenza degli ordinamenti religiosi diversi concordatario”2. da quello cattolico, prevedendo delle disposi- Esse, infatti, rappresentano, evidentemen- zioni ben precise che regolano i rapporti tra la te, un utile strumento pattizio che sugella l’in- confessione che stipula l’intesa e lo Stato. contro tra i due diversi ordinamenti. Tra le confessioni religiose diverse dalla Cat- Le intese, inoltre, entrano a fare parte della tolica che, ad oggi, coerentemente al dettato normativa dello Stato attraverso la legge di ap- costituzionale di cui all’art. 8 Cost, posseggono provazione, mentre entrano a far parte dell’or- una intesa con lo Stato Italiano, ricordiamo: le dinamento di una determinata confessione re- Chiese rappresentate della Tavola Valdese (L. ligiosa mediante gli strumenti idonei a tal fine n. 449 del 1984). previsti dagli ordinamenti delle stesse. In particolare risulta a parere di chi scrive Risulta a mio avviso interessante prendere interessante riportare l’art. 4 dell’Intesa Val- in considerazione, ad esempio, l’art. 25 dell’In- dese il quale statuisce che “la Tavola Valdese, tesa Ebraica con la Repubblica Italiana, il quale, nella convinzione che la fede non necessita di al primo comma sancisce che “la Repubblica tutela penale diretta, riafferma il principio che Italiana prende atto che nella tradizione ebrai- la tutela penale in materia religiosa deve esse- ca le esigenze religiose comprendono quelle re attuata solamente attraverso la protezione di culto, assistenziali e culturali”. Tale dispo- 3 G. Long, Confessioni religiose diverse dalla cattolica, sizione normativa risulta essere significativa Bologna, 1991, p. 166. 2 G. Long, Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica, 4 Al riguardo, risulta essere esaustivo G.Long, Confessioni Bologna, 1991, pp. 165-166. religiose diverse dalla cattolica, Bologna, 1991, p. 70. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 93
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti Il Giudice delle Leggi afferma che le intese e garantiti dalla Costituzione, e non mediante di cui al terzo comma dell’art. 8 Cost. non de- la tutela specifica del sentimento religioso”. vono essere, assolutamente, una condizione Per quanto concerne, poi, le ulteriori con- necessaria che i poteri pubblici impongono ad fessioni religiose stipulanti intese doveroso è una determinata confessione per poter godere il richiamo all’intesa stipulata, con la L. n. 516 di benefici (ad esempio contributi per la co- del 1988, dall’ Unione delle Chiese Cristiane struzione di luoghi destinati al culto), se così Avventiste del Settimo Giorno, liberamente fosse sarebbero, certamente, violati gli artt. 3 organizzate secondo i propri ordinamenti e Cost, il quale sancisce il fondamentale prin- disciplinate dai loro statuti; all’Intesa con l’U- cipio di eguaglianza formale e sostanziale, il nione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (L. primo comma dell’art. 8 Cost in base al quale, n. 116 del 1955); all’intesa Evangelica Luterana come più volte sottolineato, tutte le confessio- in Italia (L. n. 520 del 1995); all’Intesa, più re- ni religiose sono ugualmente libere davanti centemente, con la Sacra Arcidiocesi Ortodos- alla legge; ma sarebbe anche violato l’impor- sa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridiona- tante principio sancito dall’art. 19 Cost. che le (L. n. 126 del 2012); ed ancora, all’Intesa con tutela l’eguaglianza dei singoli nel godimento la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi effettivo delle libertà di culto. giorni (L. n. 127 del 2012); all’intesa con l’Unio- In tale prospettiva appare, a mio avviso, do- ne Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha veroso segnalare la sentenza n. 346 del 2002 (L. n. 246 del 2012) ed, in fine, alla fondamenta- della Corte Costituzionale grazie alla quale vie- le intesa stipulata, grazie alla L. n. 245 del 2012, ne affermata l’illegittimità costituzionale di una con l’Unione Buddhista Italiana. Quest’ultima disposizione di legge della Regione Lombardia nasce a Milano nell’anno 1985 grazie all’im- nella parte in cui introduce quale elemento evi- pulso dei centri buddhisti italiani che sentono dentemente discriminatorio tra le confessioni la forte esigenza di cooperazione e di diffusio- che vogliono usufruire di benefici ai fini della ne degli insegnamenti spirituali del maestro realizzazione, appunto, di edifici destinati al Buddha. Essa viene inoltre riconosciuta, nel culto, l’esistenza di una intesa che regoli i rap- 1991, come Ente Religioso dotato di personali- porti tra lo Stato e le confessioni di riferimento. tà giuridica; ha sede nella capitale ed è anche Nell’ambito del nostro ordinamento giuri- associata all’Unione Buddhista Europea. dico, infatti, le confessioni prive di intesa sono È di notevole rilievo il fatto che tutte le in- ancor oggi tutelate, probabilmente in maniera tese sino ad oggi previste nel nostro ordina- limitante e poco garantistica per le stesse, con mento predispongano forme di assistenza spi- la famosa Legge n. 1159 del 1929 sui culti am- rituale nelle varie istituzioni: all’interno delle messi e con il relativo regolamento di attua- forze armate, dei luoghi di pena ed all’interno zione; in base a tale legge sono ammessi nello dei luoghi di cura. Stato i culti diversi da quello cattolico “purché In questa prospettiva, molto importanti, non professino principi e non seguano riti sono le disposizioni riguardanti l’operato dei contrari all’ordine pubblico o al buon costu- ministri di culto; difatti, le confessioni con me”, concetti, questi ultimi, evolutisi notevol- intesa nominano i loro ministri di culto, sine mente e rielaborati, indubbiamente, rispetto condizione, salvo l’obbligo di registrazione, all’anno 1929. poiché non hanno più efficacia le norme sui Entro tali limiti si afferma la libertà di culto “culti ammessi” dallo e nello Stato che preve- in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, e l’e- dono, al contrario, l’approvazione governativa guaglianza formale e sostanziale dei cittadini a delle nomine dei ministri di culto. prescindere dalla religione di appartenenza. Di fondamentale importanza, con riferi- Proseguendo nella analisi, una distinzione mento, invece, alle confessioni religiose che fondamentale risulta essere quella tra le asso- non hanno stipulato intese con lo Stato, sono ciazioni religiose, la cui tutela trova fondamen- gli interventi della Corte Costituzionale. to nell’art. 20 Cost. e le confessioni religiose. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 94
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 È molto importante sottolineare come, con di fondamentale importanza, in qualità di gui- le prime, si intendono indicare quelle comu- de spirituali viene ad essere svolto dal Papa, nità religiose che nell’ordinamento statale si dai vescovi, dai preti e dai diaconi; d’altro can- presentano esistenti ed operanti quali pure e to, all’interno della Chiese Protestanti le guide semplici associazioni con fini di culto, prive spirituali sono i pastori ed i predicatori. di ogni organizzazione statutaria propria più All’interno delle Chiese di Gesù Cristo dei o meno istituzionale; esse godono di tutti i di- Santi degli ultimi giorni, un ruolo di spessore ritti e delle libertà religiose all’interno dell’or- viene svolto dai vescovi, dai presidenti di rio- dinamento statale conformemente agli artt. 3, ne e dai presidenti di distretto. 18, 19 Cost, seppure, nelle loro attività vengo- Il Sistema Islamico, invece, caratterizzato no regolate in base al diritto comune. da un insieme di elementi politici, giuridici e Le confessioni religiose, invece, sono delle religiosi, in cui risulta difficile distinguere tra comunità religiose dotate di una propria orga- la regola religiosa e la norma giuridica in sen- nizzazione statutaria riconosciuta dallo Stato so stretto, per i Sunniti (che a differenza degli ed in quanto tali assumono la figura di ordina- Sciiti non mantengono la Casta Sacerdotale menti autonomi istituzionali, non derivanti degli Ayatollah), delle figure spirituali impor- dallo Stato nella loro costituzione, ma dipen- tanti sono gli Imam i quali non sono dei sacer- denti da questo nella loro vita ed attività, salvo doti bensì delle guide alla preghiera. sempre l’assoluto godimento di tutti i diritti di Neppure gli Ebrei, dall’epoca della distru- libertà ed entro i limiti di rapporti pattizi con zione di Gerusalemme, si affidano spiritual- lo Stato sulla base delle cosiddette intese.5 mente ai sacerdoti, ma ai rabbini che sono del- In definitiva, appare sostenibile la tesi in le figure dotte. base alla quale “le formazioni sociali di cui Uno dei principali doveri del ministro di è parola nell’art. 2 Cost, non siano solo le co- culto è quello al segreto ministeriale. Elemen- munità derivate o intermedie, ma anche quei to fondante tale diritto è il nesso di causalità mondi vitali o quegli ordinamenti che, pur ri- tra l’informazione appurata dal fedele in ma- vendicando una alterità di fini e supporti orga- niera del tutto confidenziale e l’esercizio del nizzativi distinti da quelli dello Stato, operanti ministero. in un ordine diverso dal suo, non rinunciano Conseguentemente, se è vero che il segreto a porsi in contatto con esso in una prospettiva ministeriale risulta essere un diritto-dovere, di composizione o di complementarietà. Tali non solo per i ministri di culto operanti nell’am- sono le Confessioni religiose”. 6 bito del Cristianesimo, ma anche per i ministri delle confessioni diverse dalla Cattolica, pure la importante facoltà di astensione non concerne Il Segreto Ministeriale solamente quanto appreso sotto il sigillum con- nell’ambito delle Confessioni fessionis: con riguardo all’ordinamento italiano diverse dalla Cattolica l’art. 200 del codice di procedura penale, infat- ti, non fa assolutamente menzione al sigillum Il ministro di culto è colui il quale, per vo- confessionis, per cui anche i ministri di culto ap- lontà di una determinata confessione, esercita partenenti alle confessioni che non ammetto- un ufficio religioso. no il segreto della confessione avranno diritto Egli si occupa della cura delle anime dei fe- ad invocare la tutela fornita dalla normativa sul deli, della conservazione dei luoghi destinati segreto; d’altronde l’affidamento dei segreti ai al culto e dello svolgimento dei riti previsti ministri di culto prescinde da tale sacramento, dalla confessione religiosa di appartenenza. essendo determinato dalla complessiva posi- Nell’ambito del Cristianesimo, da una par- zione di guida spirituale che costoro occupano te, all’interno della Chiesa Cattolica, un ruolo nell’ambito di qualsiasi religione. 5 P. Avack, Confessioni religiose, [2.2.7], p. 5. Inoltre, mentre con riguardo alla Religio- 6 S. Berlingò, Fonti del diritto ecclesiastico, Torino, 1998, p. 6. ne Cattolica vi è una certa coincidenza tra l’e- Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 95
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 spressione utilizzata dal codice di procedura bero essere commessi, soprattutto allorquando penale ed il termine “ecclesiastico” che viene questi ultimi vadano a ledere la personalità del- adoperato dall’art. 4, n. 4 dell’Accordo tra l’ Ita- lo Stato ma anche la vita ed i beni di un uomo. lia e la Santa Sede dell’anno 1984, “meno sicu- Di conseguenza, per i Protestanti non vi è ra si prospetta l’individuazione dei ministri ragione per cui si debba rispettare il segreto di altre confessioni religiose data la varietà di della confessione e l’ecclesiastico che taccia di strutture che caratterizza il quadro”. 7 un delitto che probabilmente sarà commesso Interessanti, con riferimento al segreto mi- agisce in maniera irresponsabile e contraria ai nisteriale, sono, poi, le posizioni nell’ambito suoi doveri ministeriali e morali; come natura- del Luteranesimo e delle Comunità Anglicane. le conseguenza si ha che in capo al ministro vi Nel Luteranesimo è poco praticata la con- sarà l’obbligo morale, ma soprattutto giuridico fessione privata, ma si formula, nella maggior di denuncia del probabile reato, tuttavia anco- parte dei casi, un rito penitenziale nel corso ra da commettere, alle autorità competenti od della Celebrazione Eucaristica. alla probabile vittima dello stesso. Il Luteranesimo, inoltre, non richiede l’e- Emerge con chiarezza che tra i protestanti nunciazione dei peccati ma, come emerge dal “manca quindi ogni ragione per osservare il “Piccolo Catechismo di Lutero”, distingue due segreto della confessione e l’ecclesiastico che momenti fondamentali: la confessione e la tace di un delitto in vista agisce contro il pro- assoluzione, riconoscendo la seconda come prio dovere rendendosi responsabile del fatto sacramento di estensione del Battesimo pro- per non averlo voluto al suo tempo stornare”. 9 veniente direttamente da Dio che interagisce Dal mio modesto punto di vista risulta dif- con l’anima dei fedeli. ficile condividere in toto i principi protestanti Questi due momenti sono fondamentali ai poiché, oltre a mal conciliarsi con l’importan- fini della Comunione. te fondamento morale del sigillum confessionis In Italia, lo Statuto della Chiesa Evangelica nel contesto cattolico, risulta inconcepibile Luterana sancisce che i pastori, uomini e don- una idea del tribunale della penitenza come ne eletti dalla comunità e, appunto, guide spi- strumento di polizia fondato sulla presunta rituali per i fedeli, devono osservare il segreto distinzione tra colpe commesse e colpe ancora confessionale anche a conclusione del rappor- da commettere da parte del penitente. to di servizio. 8 Per di più, all’interno della comunità prote- La Comunità Anglicana, invece, dal punto di stante la confessione non è considerata un sacra- vista morale e religioso, avalla la confessione mento ed è per questo che le singole comunità, privata considerandola una importante forma nel corso dei secoli, sperimentano l’istituto in di confidenzialità: dal punto di vista giuridico- maniera variegata considerandolo talvolta facol- --penale, il codice dell’anno 1603, sancisce il tativo, altre volte svuotandolo di contenuto. fatto che il ministro a cui vengono confessati Il segreto ministeriale, inoltre, assume ri- i peccati non dovrà mai rivederli sotto la san- levanza pure nell’ambito di talune confessioni zione della irregolarità; è fatta eccezione per i non fondate sulla Trinità. crimini che possono mettere in pericolo la vita Nel Mormotismo, confessione religiosa stessa del penitente. creata su iniziativa del profeta Joseph Smith, è La tradizione protestante, ancora, si ispira a prevista una forma particolare di confessione dei principi in base ai quali, in primis, il segreto che può essere fatta o ad un sacerdote oppure confessionale non riguarda tanto il sacramen- alla persona danneggiata da un determinato to in senso stretto, ma va ad investire i reati già comportamento od atto. consumati e non certamente quelli che potreb- Per questa confessione vi è l’obbligo di mantenere segreto tutto quello che viene con- 7 C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, Padova, 2010, p. 105. fessato. 8 Sul punto v. Chiesa Evangelica Luterana in Italia, 9 P. Alberici, Eccezioni al dovere di testimonianza, Torino, Statuti della CELI. 1910, p. 87. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 96
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 All’interno della Società di Torre di Guar- La materia relativa al segreto ed al sigillo è dia, ancora, la segretezza è vista in una ottica oggetto di studio nell’ambito della deontologia del tutto negativa sebbene sia prevista una del ministro di culto. forma di confessione agli Anziani del gruppo. Il segreto ministeriale è dunque inviolabile. Nonostante ciò, in Italia, dall’anno 1997, viene Ne segue che, da una parte, l’eventuale obbligo riconosciuta ai ministri di culto più anziani la rivolto ad un ministro di rivelazione di quanto possibilità di rifiutarsi di rendere testimonian- conosciuto in via confidenziale comportereb- za qualora si sentano obbligati moralmente be una vera e propria violenza alla libertà, alla all’importante vincolo della confessione. delicatezza ed alla indipendenza del suo mi- Nell’ambito della nuova legislazione catto- nistero; d’altro canto, la violazione del sigillo lica, invece, una distinzione di rilievo è quella da parte del confidente spirituale potrebbe es- tra sigillo e segreto; mentre il primo vincola il sere configurata, a mio modo di vedere, come confessore, il segreto vincola tutti coloro i qua- un vero e proprio tradimento in quanto è pur li abbiano appreso notizie dal penitente. sempre la fiducia ispirata dall’esercizio del mi- Ulteriore quesito postosi negli ultimi de- nistero che consente l’abbandono fiducioso cenni è quello se la facoltà di astensione si del penitente! estenda alle notizie apprese nell’ambito della giurisdizione ecclesiastica. Mentre la dottrina si dimostra aperta Operato, facoltà di astensione nell’ammettere una risposta positiva al que- dal deporre dei ministri di culto sito, la giurisprudenza assume una posizione e tutela del segreto ministeriale più rigida in base alla quale la giurisdizione nelle confessioni diverse dalla cattolica ecclesiastica non rientra nell’ambito del mini- stero sacerdotale stricto sensu, ma rientra nello La locuzione generica ed innovativa di “mi- svolgimento di attività qualificabili come laiche nistro di culto”, impiegata dall’art. 200 c.p.p. esercitate da persone che abbiano conoscenza con riferimento alla facoltà/obbligo di asten- tecnica del diritto canonico e capacità di appli- sione dal deporre in qualità di testimonio, per cazione in concreto delle norme processuali.10 essere compresa a fondo, necessita di uno stu- Di conseguenza, a meno che i fatti non sia- dio attento delle previsioni degli ordinamenti no conosciuti ed acquisiti attraverso la coinci- dei singoli culti religiosi che hanno diritto a denza della funzione giurisdizionale e di quel- svolgere, serenamente, la loro attività in ma- la di ministro di culto, al giudice ecclesiastico niera conforme alla legge dello Stato; risulte- non spetta alcuna facoltà di astensione dal de- rebbe, infatti, alquanto difficoltoso e, per certi porre con riferimento ai fatti appresi in ragio- aspetti fuori luogo, affidarsi, semplicemente, ne della funzione giurisdizionale.11 ad una mera constatazione empirica del con- Si può affermare che, “per l’ordinamento creto esercizio di attività ministeriali di assai italiano non rileva infatti l’eventuale obbligo dubbia attendibilità, senza la pretesa, a mio di segreto previsto dal codice del diritto cano- modo di vedere doverosa, di un minimo co- nico, la cui violazione, pur se rilevante in rap- mune denominatore di norme organizzative porto alle regole della fede religiosa, non as- interne ad una specifica Confessione religiosa sume significato nel processo penale italiano, che riguardino, anche, la procedura di investi- nel quale i casi di segreto professionale e d’uf- tura della persona idonea a ricevere il fonda- ficio presi in considerazione sono unicamente mentale e delicato incarico di agente nella ve- quelli disciplinati dagli artt. 200 e 201 c.p.p.”. 12 ste di ministro di culto. La questione relativa alla definizione del 10 C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, Padova, 2010, p. 106. soggetto degno della attribuzione della qua- 11 Al riguardo v. la sentenza n. 2287 del 2004 della lifica di ministro religioso risulta particolar- Suprema Corte di Cassazione Penale. mente complicata poiché “la rilevanza giuri- 12 V. Cassazione, sezione V, 12-03-2004. dica della qualifica non richiede un particolare Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 97
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 titolo o atto di riconoscimento formale degli Di conseguenza, appare evidente l’esisten- organi pubblici”.13 za di molte regole confessionali concernenti È possibile che, all’interno di un determi- la nomina dei ministri, ciò comporta che si nato contesto sociale, ci si trovi ad interagire vada incontro al pericolo, oltre che di trovarsi con delle Confessioni dotate di Statuti che non dinanzi a delle regole che consentono l’attri- contrastino con l’ordinamento giuridico italia- buzione della qualifica di ministro di culto ad no, ma anche con delle Confessioni che siano un qualsiasi fedele, seppur privo delle compe- prive di Statuto, ovvero con delle Confessioni tenze e delle doti morali necessarie per potere munite di Statuti che, però, siano in contrasto adempier al suo alto ministero, anche alla im- con l’ordinamento giuridico italiano; qualora possibilità di individuazione delle qualifiche si dovesse versare in questa ultima ipotesi, si soggettive (sempre i Testimoni di Geova, per avrebbe, come logica conseguenza, l’esclusio- quanto attiene alla organizzazione delle con- ne per i ministri di culto di riferimento della fessioni religiose, tendendo ad esasperare la possibilità di far valere la facoltà di astensione concezione del sacerdozio universale). in esame: si andrebbe, difatti, a collidere con i Questo ultimo aspetto potrebbe, senza dub- principi fondamentali e sopra analizzati con- bio alcuno, causare dei danni a livello sociale tenuti proprio nell’art. 8 Cost. comportando la inevitabile conseguenza che In argomento, risulta molto interessante “in nome di richiami alla religione, si realizzino sottolineare come se sono chiari e concisi per comode elusioni dall’obbligo di testimoniare o, il legislatore italiano i criteri e le garanzie che peggio, vere e proprie coperture di crimini”.15 presiedono alla nomina di un ministro di culto L’art 200 c.p.p. fa rientrare, come si è avuto cattolico, la realtà storica italiana odierna è ca- modo di vedere sin qui, la figura del ministro ratterizzata in materia religiosa da un continuo di culto nel genus dei professionisti. nascere di numerose confessioni religiose che Tale accostamento, per certi versi forzato e contano, spesso, poche centinaia di fedeli e delle quasi inopportuno in ragione dell’alta missione quali non sono chiari per l’ordinamento statale i morale che il ministro è chiamato a svolgere, è criteri di nomina dei relativi ministri di culto.14 un riferimento normativo fondamentale, sia per Esistono, per di più, da una parte delle Con- l’interprete che per qualunque confessione reli- fessioni religiose in cui, in maniera assoluta- giosa ai fini della ricostruzione della disciplina mente apprezzabile, l’attività di proselitismo è legislativa in argomento; difatti, non si può fare elemento essenziale e caratterizzante le stesse; a meno di rilevare l’importanza delle garanzie per i Testimoni di Geova , ad esempio, la qua- di esecuzione del potere coercitivo dell’autorità lifica di ministro di culto spetta pienamente a giudiziaria, concesse dalla normativa del pro- tutti i fedeli; dall’altra, vi sono delle Confessio- cesso penale e civile al ministro di culto, dall’u- ni religiose all’interno delle quali la qualità di nitaria considerazione che essa ne fa nell’ambito ministro viene attribuita, pro tempore, a chi, in dell’istituto del segreto confessionale.16 base a determinate esigenze confessionali, è L’ormai superato art. 351 del codice di rito, chiamato a svolgere determinate funzioni. emanato durante la vigenza dei Patti Latera- nensi e dello Statuto Albertino, rispecchia l’im- 13 A. Licastro, I ministri di culto, Padova, 2005, pp. 136-142. postazione del codice penale dell’anno 1930 Qui si mette in rilievo il fatto che la previsione di cui che “eleva ad oggetto autonomo di tutela pena- all’art. 3, n. 2 dell’Accordo 18 Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica (la quale stabilisce che l’autorità le il valore sociale della religione”.17 ecclesiastica dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina dei vari titolari di uffici ecclesiastici), 15 M. Chiavario, Confessioni religiose e processo penale, in non provoca conseguenza alcuna sullo “status” “Rivista Italiana di diritto e procedura penale”, vol. 54, n. dell’ecclesiastico che deriva dal perfezionamento del 3, Milano, 2011, p. 893. procedimento di nomina previsto dall’ordinamento di 16 A. Licastro, ministri di culto nell’ordinamento appartenenza. giuridico italiano, Milano, 2005, p. 431. 14 F. Onida, I ministri di culto, in Enciclopedia Giuridica 17 A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, Padova, Treccani, vol. XX, Roma, 1990, p. 2. 2012, p. 35. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 98
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 La rivelazione del segreto ministeriale co- prova di eventuali dichiarazioni che risultino stituisce reato in forza dell’art. 622 c.p. ex post indebitamente ottenute”. 20 Una notizia appresa dal ministro di culto Per di più, la trasposizione dell’enunciato nel corso dell’esercizio del suo ministero è, del “non contrasto con l’ordinamento giuri- inoltre, esclusa dall’obbligo generale di testi- dico italiano”, dall’art. 8 Cost all’art. 200 c.p.p, monianza in virtù dell’art. 200 c.p.p; la prova seppure costituisca un presupposto, di tipo testimoniale18, però, non è una giusta causa di negativo, valutabile in via immediata quale rivelazione del segreto ministeriale. Il segreto, condicio sine equa non ai fini dell’applicabilità ancora, copre il contenuto della confessione di una norma di legge ordinaria, nonché un li- ma non il luogo, il giorno, l’ora, l’identità di chi mite costituzionalmente imposto alle Confes- si è confessato. sioni religiose di organizzarsi secondo i loro Esso è, sicuramente, affidato alla volontà del Statuti, rischia di portare al una novazione teste; se il ministro non è teste, ma è indagato legislativa dagli esiti, inevitabilmente, incerti. o imputato in un procedimento penale, non È doveroso, inoltre, distinguere la circostan- può opporre il segreto confessionale. Egli po- za in cui la conoscenza della notizia qualificata trà, tuttavia, esercitare il diritto al silenzio e come segreta possa avvenire fuori dall’eserci- coprire così il segreto. zio delle funzioni ministeriali, dalla circostan- Dal canto suo, il giudice avrà l’obbligo giuri- za in cui la conoscenza avvenga sempre in vir- dico di controllare se il teste invochi un segre- tù dello svolgimento delle funzioni. to che non c’è o riveli un contenuto falso (ad Se, ad esempio, un ministro di culto a cau- esempio perché ingannato). sa del suo recarsi presso una casa di cura per È da rilevare, poi, come l’assenza di ingeren- prestare l’assistenza spirituale ad un malato ze statali nella nomina dei ministri di culto e terminale, apprenda dai presenti delle notizie la libertà di esercizio del ministero è assicura- ritenute segrete, si ritiene che, in una ipotesi ta anche nelle intese stipulate con talune con- di questo genere, l’apprendimento delle noti- fessioni di minoranza; ciò agevola il compito zie non si trovi in un vero e proprio rapporto del giudice ma non riesce a risolvere le proble- di causalità con l’esercizio del ministero; ne matiche relative ai limiti di applicazione del- consegue che, per non fare trapelare le notizie la disposizione di cui all’art 200 c.p.p; difatti, segrete, sarebbe ragionevole rinunciare ad av- nell’ambito delle diverse confessioni religiose valersi dell’assistenza spirituale del ministro si può osservare una graduazione del dovere di di culto. Non potranno, dunque, essere fatte riservatezza dei ministri di culto che potrebbe valere le garanzie in esame. in qualche caso comportare l’esigenza di una Con riguardo alla religione Cattolica, i sog- specifica considerazione dei profili peculiari.19 getti che sono tenuti all’obbligo del segreto Risulta, ancora, difficile, come pare emer- sono, certamente, i chierici che “hanno la fun- gere dalla lettura dell’art. 200 c.p.p, consentire zione di insegnare, santificare e governare il eccezioni all’esonero dall’obbligo di testimo- popolo di Dio”21, ma anche gli interpreti e tutte niare scaturenti da obblighi di rapporti o de- le persone che abbiano appreso, in qualunque nuncia, sia ammettere delle forme di controllo modo, le rivelazioni della confessione. sulla fondatezza della dichiarazione di asten- Questi ultimi soggetti, tuttavia, non sono sione, così come regolata dall’art. 200 comma considerati dall’art. 200 c.p.p. non consenten- II c.p.p. “i cui possibili margini di errore non do tale disposizione normativa una operazione garantiscono ex ante da indebite forme di coer- esegetica creativa; conseguentemente, per fa cizione dell’autorità procedente sul testimone, sì che vi sia una compatibilità con l’art. 622 c.p, ma solo dalla inutilizzabilità quale mezzo di in tale ipotesi, la tutela del segreto ministeriale 18 O. Dominioni, Testimonianza in Dominioni, Corso, 20 A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Procedura penale, Torino, italiano, Milano, 2005, p. 441. 2014, p. 313. 21 S. Ferrari, Ministri di culto, in “Dig, disc.pub”, vol. IX, 19 A. Licastro, Tutela del segreto confessionale, p. 266. Torino, 1994, p. 553. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 99
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 trova fondamento all’art. 195 comma VI c.p.p, in del matrimonio canonico, ponendo loro nella base al quale “i testimoni non possono essere condizione, molto delicata, di dovere violare le esaminati su fatti comunque appresi dalle per- norme loro imposte in ragione delle funzioni sone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione svolte per evitare la sanzione penale. alle circostanze previste nei medesimi articoli, Tuttavia, in base al canone n. 1421, possono salvo che le predette abbiano deposto sugli stes- essere istituiti giudici diocesani anche laici si fatti o li abbiano in altro modo divulgati”. che non saranno, logicamente, considerati mi- Si introduce, così, una ipotesi di divieto di nistri religiosi. testimonianza indiretta a tutela del segreto Versando in una ipotesi di questo tipo, no- confessionale. Fra l’altro, la norma contenuta nostante buona parte della dottrina sia pro- nell’art 622 c.p, a differenza di quella contenu- pensa ad ammettere l’applicabilità dell’art. 200 ta nell’art 200 c.p.p, non prevede come condicio c.p.p, la lettera della legge non lo consente “es- sine equa non di tutela di una determinata Con- sendo la nozione di ministro di culto legata a fessione religiosa il non contrasto degli Statu- soggetti idonei a soddisfare le esigenze spiri- ti organizzativi con l’ordinamento giuridico tuali dei fedeli”24. italiano, così come stabilito dall’art 8 Cost, in Si rammenti, inoltre, come, mentre prima virtù del quale, invece non si potrebbe fornire dell’entrata in vigore del codice di procedura protezione a quelle confessioni religiose che penale del 1988 la dottrina era concorde nel non sono organizzate conformemente ai prin- ritenere la non applicabilità delle disposizio- cipi dell’ordinamento giuridico italiano. 22 ni sul segreto professionale nei riguardi delle Le atre confessioni, dunque, necessiteranno monache25, oggigiorno, invece, come si evince di ulteriori requisiti qualificanti del loro status dall’art. 4 n. 4 della Legge 25 Marzo 1985, n.121, che potranno essere, ad esempio, quelli della con la quale viene eseguito l’Accordo di Villa auto-qualifica ovvero del riconoscimento della Madama tra lo Stato Italiano e la Santa Sede qualifica da parte dell’ordinamento giuridico. su Concordato, pure le monache, anche se non Per di più, ai fini della applicabilità dell’art. confessano e dunque non dovrebbero avere se- 200 c.p.p, sarà doveroso considerare se una greti da invocare, e tutti i non ordinati, seppur volta che lo stato Italiano abbia concesso di con qualche perplessità, potrebbero avvalersi dare ingresso agli ordinamenti religiosi, colo- della tutela fornita appunto dall’art. 200 c.p.p. ro che ne fanno parte siano sottoposti a parti- colari vincoli di segretezza. 23 La questione si è posta con riferimento a rea- Il segreto dei ministri di culto ebraici ti commessi durante lo svolgimento di un pro- ex art. 3.1 della l. n. 101 del 1989 cesso canonico; questo, infatti, come emerge dal canone n. 1457, tutela il segreto prevedendo un La presenza delle comunità ebraiche in Ita- apparato sanzionatorio in base al quale si può lia risale all’età romana. A seguito dell’Editto arrivare persino alla destituzione del giudice e di Caracalla, nell’anno 212 d. C, si ha il ricono- degli operatori rivelatori del segreto. scimento della cittadinanza romana a tutti La giurisprudenza esclude, altresì, il divie- gli abitanti dell’Impero Romano e quindi an- to di testimonianza per il giudice ecclesiasti- che agli Ebrei. Le comunità ebraiche godono, co, per gli attuari canonici, per il notaio, per per molto tempo, di grande autonomia fino a il cancelliere qualora abbiano svolto le loro quando, nell’anno 398 d. C, viene abolita la giu- funzioni nel corso di un procedimento volto risdizione romana con il conseguente obbligo all’ottenimento della dichiarazione di nullità di adire i tribunali romani. Verso l’anno 1000, tuttavia, si inizia a diffon- 22 Sul punto, risulta essere esaustiva D. Milani, Segreto, dere la lingua ebraica e l’uso della legge tradizio- libertà religiosa e autonomia confessionale, Eupress-Ftl, 2008, p. 115. 24 Ibidem, p.49. 23 A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, Padova, 25 Al riguardo v. V. Manzini, Trattato di procedura penale, 2012, p. 48. vol. VI, p. 29. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 100
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 nale; dunque, è in questa epoca che si stabilizza- posizione centrale è occupata dai rabbini. no i due diversi poli normativi delle comunità Queste figure dotte, oltre ad essere le guide israelitiche: da una parte, si ha la soggezione al spirituali e quindi i ministri di culto ebraici, principe; dall’altra, si ha la rivendicazione di au- svolgono delle importanti funzioni a livelli isti- tonomia che si estrinseca su tre diversi livelli: tuzionale. Il Rabbino Capo, ad esempio, è citato autonomia amministrativa, autonomia norma- tra gli organi di ogni singola comunità (ex art. tiva ed autonomia giurisdizionale. 26 5 Statuto); al Rabbino Capo spetta, inoltre, sta- Nel corso del Medioevo, gli Ebrei assumono bilire se un consigliere della Comunità potrà una posizione meno centrale a causa dell’affer- svolgere la funzione di garante della continuità marsi dell’Impero Romano e Cristiano. ebraica (ex art. 9 Statuto); per di più, nei ricor- In una successiva fase storica, grazie alla “Leg- si contro la decisione, ad essere prevalente è la ge Rattazzi”, nell’anno 1857, nel contesto della componente rabbinica (ex art. 20 statuto). “seconda emancipazione”, è lo Stato Piemontese Nella prospettiva nazionale, invece, lo Sta- a fornire una regolamentazione giuridica. tuto considera i rabbini una componente di- Questa fondamentale legge che è lo stru- stinta, consentendo l’istituzione di due collegi mento “giurisdizionalista” attraverso cui, par- a loro riservati: l’assemblea rabbinica e la con- te dell’Ebraismo presente all’interno dello Sta- sulta rabbinica, annoverati tra gli organi delle to Sardo, riesce ad imporsi. comunità ebraiche italiane di cui all’art. 39 del- In tale contesto, gli Ebrei finiscono per lo Statuto. accettare un intervento statale che dia loro Nel contesto giuridico, sociale e religioso sicurezza ed uniformità, ma si rifiutano di ebraico, quindi, si ripudia il modello gerarchi- assoggettarsi ad un organo Centrale Ebraico co-sacerdotale e quello a connotazione assem- Autoritario. bleare, ma si distingue, si impone e si realizza Agli inizi del 900, poi, grazie al fondamen- il modello democratico-rappresentativo con tale impulso del Congresso delle Università una conseguente investitura elettiva degli or- d’Italia, tenutosi a Milano nell’anno 1909 che gani di governo da parte delle comunità. auspica la costituzione di una Federazione di Si può affermare che “la partecipazione dei Comunità, si tenta di formare una organizza- laici e dei rabbini alla amministrazione delle zione unitaria dell’Ebraismo italiano. Comunità varrebbe già a differenziare costoro, Nel 1985 iniziano le trattative tra lo Stato e sul piano delle competenze e delle funzioni, le comunità Ebraiche. L’8 Dicembre del 1987 dalla generalità degli altri membri”27. viene finalmente approvato, dal Congresso Per quanto concerne le garanzie del segre- straordinario costituente delle Unioni del- to ministeriale, di fondamentale importanza, le Comunità Israelitiche Italiane, tenutosi a risulta essere l’art. 3 comma I, secondo inciso, Roma, lo Statuto delle Comunità Israelitiche. della L. 8 Marzo 1989, n, 101, la quale, pensa- Lo Statuto è, ex art. 8. Comma II Cost, una ta sul modello dell’art. 4, n. 4, dell’Accordo 18 forma di autoorganizzazione, ma, ponendosi Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, l’Unione Ebraica come Confessione Religiosa, prevede, a favore dei ministri di culto, una im- esso attribuisce una qualificazione più ampia munità dal potere proprio dei magistrati, o di alle Comunità Ebraiche definite formazio- altre autorità, di ottenere, in maniera coattiva, ni sociali originarie e tutelate, in quanto tali, informazioni su persone o materie conosciute dall’art. 2 della Costituzione Italiana. in ragione del loro alto ministero. L’ Ebraismo è, dunque, una confessione reli- Certamente, norme come questa, non han- giosa che possiede una importante intesa con no un contenuto identico a quello delle norme lo Stato ex art. 8 Cost. generali e unilaterali in materia di segreto pro- Nell’ambito della Comunità Ebraica, una fessionale del ministro di culto. La dottrina, però, dimostra perplessità, in 26 Sul punto molto esaustivo è G.Long, Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ordinamenti interni e rapporti 27 A. Licastro,I ministri di culto nell’ordinamento giuridico con lo Stato, Bologna, 1991, p. 140. italiano, Milano, 2005, p. 680. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 101
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 materia di segreto religiosamente motivato, rendere giustizia a ciascuno secondo il suo dirit- con riguardo alla omologazione di regime tra to e di reintegrare l’ordine giuridico turbato.30 la posizione dei rabbini e la posizione di altri ministri di culto, ponendosi la questione se, a fronte della peculiarità del ruolo istituzionale all’interno della comunità di appartenenza, le Stella Feroleto, laureata in Giurisprudenza presso garanzie derivanti dal segreto ministeriale, la “Università Magna Graecia” di Catanzaro. fornite ai Rabbini ispirandosi alle norme pen- Stagista in magistratura presso il Tribunale (I sate per gli altri culti, siano di facile applicazio- sezione civile) di Catanzaro; sta altresì svolgendo ne a causa della “incertezza sull’ambito e ragio- la pratica forense in diritto civile presso il foro di ni del loro ministero”. 28 Catanzaro. Frequenta, inoltre, la SSPL presso la I dubbi e le incertezze, in subiecta materia, “Università Magna Graecia” di Catanzaro. sono, tuttavia, destinati ad essere accantona- ti dinanzi a quanto accade sul piano pratico e della effettività, laddove risulta opportuno Fonti bibliografiche accogliere una nozione di ministro non rigi- damente ancorata alle visioni dommatiche P Alberici, Eccezioni al dovere di testimonian- dei gruppi, ma idonea a racchiudere tutte le za, Torino, 1910, 87. nozioni giuridiche contenenti un minimo comune paradigma concettuale determinato, P.A. Avack in confessioni religiose [2.2.7], p. 5. prevalentemente, dalla natura degli interessi in gioco con riferimento al caso concreto, oltre S. Berlingò, Fonti di diritto ecclesiastico, Tori- che dalla qualifica “neutra” delle norme civili. no, 1998, p. 6. Sarà, quindi, doveroso valutare, volta per vol- ta, se vi sia un rapporto di causalità tra l’esercizio R. Bertolino, Ebraismo italiano, p. 355. del ministero e l’apprendimento della notizia se- greta; ne deriva che l’operatore statale del diritto Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. non potrà prescindere dall’effettuare una indagi- 2287 del 2004. ne ed una valutazione su quello svolgimento in concreto di attività ministeriale che rappresenta M. Chiavario, Confessioni religiose e processo il requisito civilistico essenziale per la ricorrenza penale, in “Rivista Italiana di diritto e procedu- della stessa qualifica ministeriale. 29 ra penale”, vol. 54, n. 3, Milano, 2011, p. 893. Ciò ha delle ripercussioni sulla disciplina rela- tiva alla certificazione delle qualifiche di ministro Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Sta- di culto, che non potrà essere considerata, fonda- tuti CELI. mentalmente, come una semplice attestazione della titolarità della qualifica confessionale. A. Diddi A., Testimonianza e segreti professio- La normativa relativa ai segreti, in definiti- nali, Padova, 2012; pp. 35, 48, 49 va, soddisfa diverse esigenze pratiche: in pri- mis, si tutela la riservatezza di quei rapporti C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova te- fondati sull’intuitu personae; in secondo luogo, stimoniale nel processo penale, Padova, 2010, pp. si perseguono taluni interessi considerati me- 105, 106. ritevoli pur sacrificando, alle volte, la tutela prevista per l’amministrazione della giustizia. O. Dominioni, Testimonianza in Dominioni, La società, infatti, ha, sempre e comunque, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Procedu- un’alta missione civile da compiere, quella di ra penale, Torino, 2014, p. 313. 28 Sul punto v. R. Bertolino, Ebraismo italiano, p. 355. S. Ferrari, “I ministri di culto”, in “Dig, disc. 29 A. Licastro, Ministri di culto nell’ordinamento giuridico 30 P. Alberici, Eccezioni al dovere di testimonianza, Unione italiano, Milano, 2005, p. 690. Tipografica Torinese, 1910, p. 1. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 102
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 pub.”, vol. IX, Torino, 1994, p. 553. A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Milano, 2005, pp. 136-142, p. 431, p. 441, p. 680. A. Licastro A., Tutela del segreto confessionale, p. 266. G. Long, Le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo sta- to, Bologna, 1990, pp. 140, 165-166. V. Manzini, Trattato di procedura penale , vol. VI, p. 29. D. Milani, Segreto, libertà religiosa e autono- mia confessionale, Eupress-Ftl, Lugano, 2008, p. 115. F. Onida, Ministri di culto, in Enciclopedia giu- ridica, vol XX, Roma, 1990, p.2. G. Porco, Prove penali e segreti, Soveria Mannelli (CZ), 1999, p. 29. Confessioni religiose diverse dalla Cattolica 103
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