STELLA FEROLETO - OPENSTARTS

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Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1 issn 2035-584x

Il segreto ministeriale
nell’ambito delle Confessioni religiose
diverse dalla Cattolica

                                                                                   Stella Feroleto

Abstract
In questo articolo tenterò di tracciare le linee fondamen-     Nella parte conclusiva del lavoro andrò ad attenzionare
tali relative alla tutela apprestata ai ministri di culto      i profili relativi alla tutela apprestata ai ministri di culto
con riguardo al segreto ministeriale nell’ambito di al-        ebraici con particolare riguardo alla disciplina relativa
cune confessioni religiose, così come emerge dalla Carta       al segreto ministeriale al quale gli stessi sono tenuti, for-
Costituzionale Italiana, dal Codice di Diritto Canonico e      nita dalla L. 8 Marzo 1989, n. 101.
dalle intese stipulate tra lo Stato Italiano e le Confessio-
ni diverse dalla Cattolica.                                    Parole chiave
In una seconda parte dello scritto analizzerò la compati-
bilità delle disposizioni in materia di segreto ministeria-    Intese; Ministri di culto; Confessioni;
le nell’ambito delle confessioni diverse dalla Cattolica       Segreto confessionale;
con gli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.                            Facoltà di astensione.

   Rapporti tra lo Stato italiano                              soltanto all’idea del Costituente Repubblicano,
   e le Confessioni diverse dalla Cattolica                    ma anche alla normativa Comunitaria ed a
                                                               quella Internazionale che acquisisce sempre

S   ebbene la Religione Cattolica, nel nostro
    paese, occupi ormai da secoli un ruolo
molto influente, al punto che la Repubblica
                                                               più risonanza nell’ambito del generale processo
                                                               di globalizzazione.
                                                                  Un contributo fondamentale, in subiecta
Italiana potrebbe essere definita la culla del                 materia, ci viene fornito proprio dalla Costitu-
Cattolicesimo (basti pensare al fatto che lo                   zione Repubblicana, la quale si pone l’obiettivo
Stato di Città del Vaticano, in cui si trova la sede           di rappresentare con chiarezza e lucidità la re-
papale odierna, è posizionato, geograficamente,                altà degli anni 1947-1948, attribuendo a coloro
all’interno della Capitale e che palazzi storici               i quali sono interlocutori attivi e riconosciuti
quali, ad esempio, Palazzo Quirinale, sede                     dalla Costituzione (in particolare gli Ebrei e gli
attuale del Capo dello Stato, nascono come                     Evangelisti), un ruolo preponderante nell’am-
sedi del pontefice), oggigiorno, all’interno di                bito del futuro Stato Italiano.
una società multietnica come quella italiana, si                  Inoltre, “con il diritto di professare libera-
tenta di fornire, non un mero riconoscimento                   mente la propria fede religiosa (art.8 e art. 19
formale, ma una tutela reale alla identità ed                  Cost.), si giustifica”, per l’appunto, “il segreto
alla dignità delle confessioni religiose diverse               delle confessioni religiose”.1
dalla Cattolica, cercando, oltretutto, di garantire
                                                               1 G. Porco, Prove penali e segreti, Soveria Mannelli (CZ),
loro una parità di trattamento, in ossequio, non               1999, p. 29.

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                                            92
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    Un riferimento normativo di fondamentale                poiché mette in risalto che all’interno dell’or-
importanza risulta essere l’art.8 della Costitu-            dinamento confessionale “conserva vigore la
zione Repubblicana il quale sancisce il principio           concezione degli enti ebraici, comprensiva
di eguale libertà di tutte le confessioni religiose         delle diverse finalità”. 3
davanti alla legge, tutelando, chiaramente, il                  Di conseguenza, appare chiaro che, l’intesa,
profilo istituzionale della libertà religiosa che           accettata dall’Unione delle Comunità, modifi-
trova fondamento proprio nell’art 19 Cost.                  chi l’ordinamento ebraico.
    Come si può evincere dal secondo comma                      Andando ora ad approfondire la disciplina
del medesimo articolo, alle confessioni reli-               di talune confessioni religiose che posseggo-
giose viene riconosciuta una autonomia orga-                no una intesa con lo Stato Italiano si può asse-
nizzativa in base ai loro statuti a condizione              rire che, la stipula di una intesa è un atto politi-
che essi non contrastino con l’ordinamento                  co del Governo che potrà essere impegnato dal
giuridico italiano.                                         Parlamento ad avviare una trattativa con una
    In fine, il terzo comma dell’art 8 Cost. preve-         determinata confessione religiosa mediante
de una importante riserva di legge rinforzata               un atto di direttiva Parlamentare. Sarà, poi, il
stabilendo che i rapporti tra lo Stato e le con-            Parlamento ad effettuare un controllo sull’ope-
fessioni diverse dalla Cattolica sono regolati,             rato dell’esecutivo.
ex lege, sulla base delle intese con le relative                Per di più, con riferimento all’art. 8 Cost., si
rappresentanze. Sono, altresì, previste delle               può parlare di “gerarchia” tra i suoi tre commi
procedure di modifica aggravate poiché le nor-              in quanto, mentre il primo comma si riferisce
me non possono essere modificate, derogate                  alle confessioni religiose come concetto sto-
od abrogate se non attraverso delle leggi ordi-             rico e religioso, il secondo comma guarda alla
narie che, nella formazione, seguono la stessa              confessione religiosa come organizzazione
procedura bilaterale di formazione.                         giuridica; in fine, il terzo comma considera le
    Le intese, in particolare, assumono, all’in-            confessioni religiose come interlocutori attivi
terno del sistema, una importanza fondamen-                 di trattative politiche. 4
tale e sono concepite come uno “strumento di                    Le intese sino ad oggi stipulate, dunque, at-
regolazione globale dei rapporti tra lo Stato ed            tribuiscono dignità all’autonomia ed alla indi-
una confessione religiosa, secondo il modello               pendenza degli ordinamenti religiosi diversi
concordatario”2.                                            da quello cattolico, prevedendo delle disposi-
    Esse, infatti, rappresentano, evidentemen-              zioni ben precise che regolano i rapporti tra la
te, un utile strumento pattizio che sugella l’in-           confessione che stipula l’intesa e lo Stato.
contro tra i due diversi ordinamenti.                           Tra le confessioni religiose diverse dalla Cat-
    Le intese, inoltre, entrano a fare parte della          tolica che, ad oggi, coerentemente al dettato
normativa dello Stato attraverso la legge di ap-            costituzionale di cui all’art. 8 Cost, posseggono
provazione, mentre entrano a far parte dell’or-             una intesa con lo Stato Italiano, ricordiamo: le
dinamento di una determinata confessione re-                Chiese rappresentate della Tavola Valdese (L.
ligiosa mediante gli strumenti idonei a tal fine            n. 449 del 1984).
previsti dagli ordinamenti delle stesse.                        In particolare risulta a parere di chi scrive
    Risulta a mio avviso interessante prendere              interessante riportare l’art. 4 dell’Intesa Val-
in considerazione, ad esempio, l’art. 25 dell’In-           dese il quale statuisce che “la Tavola Valdese,
tesa Ebraica con la Repubblica Italiana, il quale,          nella convinzione che la fede non necessita di
al primo comma sancisce che “la Repubblica                  tutela penale diretta, riafferma il principio che
Italiana prende atto che nella tradizione ebrai-            la tutela penale in materia religiosa deve esse-
ca le esigenze religiose comprendono quelle                 re attuata solamente attraverso la protezione
di culto, assistenziali e culturali”. Tale dispo-
                                                            3 G. Long, Confessioni religiose diverse dalla cattolica,
sizione normativa risulta essere significativa              Bologna, 1991, p. 166.
2 G. Long, Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica,   4 Al riguardo, risulta essere esaustivo G.Long, Confessioni
Bologna, 1991, pp. 165-166.                                 religiose diverse dalla cattolica, Bologna, 1991, p. 70.

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                                      93
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dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti             Il Giudice delle Leggi afferma che le intese
e garantiti dalla Costituzione, e non mediante             di cui al terzo comma dell’art. 8 Cost. non de-
la tutela specifica del sentimento religioso”.             vono essere, assolutamente, una condizione
    Per quanto concerne, poi, le ulteriori con-            necessaria che i poteri pubblici impongono ad
fessioni religiose stipulanti intese doveroso è            una determinata confessione per poter godere
il richiamo all’intesa stipulata, con la L. n. 516         di benefici (ad esempio contributi per la co-
del 1988, dall’ Unione delle Chiese Cristiane              struzione di luoghi destinati al culto), se così
Avventiste del Settimo Giorno, liberamente                 fosse sarebbero, certamente, violati gli artt. 3
organizzate secondo i propri ordinamenti e                 Cost, il quale sancisce il fondamentale prin-
disciplinate dai loro statuti; all’Intesa con l’U-         cipio di eguaglianza formale e sostanziale, il
nione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (L.           primo comma dell’art. 8 Cost in base al quale,
n. 116 del 1955); all’intesa Evangelica Luterana           come più volte sottolineato, tutte le confessio-
in Italia (L. n. 520 del 1995); all’Intesa, più re-        ni religiose sono ugualmente libere davanti
centemente, con la Sacra Arcidiocesi Ortodos-              alla legge; ma sarebbe anche violato l’impor-
sa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridiona-            tante principio sancito dall’art. 19 Cost. che
le (L. n. 126 del 2012); ed ancora, all’Intesa con         tutela l’eguaglianza dei singoli nel godimento
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi            effettivo delle libertà di culto.
giorni (L. n. 127 del 2012); all’intesa con l’Unio-            In tale prospettiva appare, a mio avviso, do-
ne Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha                veroso segnalare la sentenza n. 346 del 2002
(L. n. 246 del 2012) ed, in fine, alla fondamenta-         della Corte Costituzionale grazie alla quale vie-
le intesa stipulata, grazie alla L. n. 245 del 2012,       ne affermata l’illegittimità costituzionale di una
con l’Unione Buddhista Italiana. Quest’ultima              disposizione di legge della Regione Lombardia
nasce a Milano nell’anno 1985 grazie all’im-               nella parte in cui introduce quale elemento evi-
pulso dei centri buddhisti italiani che sentono            dentemente discriminatorio tra le confessioni
la forte esigenza di cooperazione e di diffusio-           che vogliono usufruire di benefici ai fini della
ne degli insegnamenti spirituali del maestro               realizzazione, appunto, di edifici destinati al
Buddha. Essa viene inoltre riconosciuta, nel               culto, l’esistenza di una intesa che regoli i rap-
1991, come Ente Religioso dotato di personali-             porti tra lo Stato e le confessioni di riferimento.
tà giuridica; ha sede nella capitale ed è anche                Nell’ambito del nostro ordinamento giuri-
associata all’Unione Buddhista Europea.                    dico, infatti, le confessioni prive di intesa sono
    È di notevole rilievo il fatto che tutte le in-        ancor oggi tutelate, probabilmente in maniera
tese sino ad oggi previste nel nostro ordina-              limitante e poco garantistica per le stesse, con
mento predispongano forme di assistenza spi-               la famosa Legge n. 1159 del 1929 sui culti am-
rituale nelle varie istituzioni: all’interno delle         messi e con il relativo regolamento di attua-
forze armate, dei luoghi di pena ed all’interno            zione; in base a tale legge sono ammessi nello
dei luoghi di cura.                                        Stato i culti diversi da quello cattolico “purché
    In questa prospettiva, molto importanti,               non professino principi e non seguano riti
sono le disposizioni riguardanti l’operato dei             contrari all’ordine pubblico o al buon costu-
ministri di culto; difatti, le confessioni con             me”, concetti, questi ultimi, evolutisi notevol-
intesa nominano i loro ministri di culto, sine             mente e rielaborati, indubbiamente, rispetto
condizione, salvo l’obbligo di registrazione,              all’anno 1929.
poiché non hanno più efficacia le norme sui                    Entro tali limiti si afferma la libertà di culto
“culti ammessi” dallo e nello Stato che preve-             in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, e l’e-
dono, al contrario, l’approvazione governativa             guaglianza formale e sostanziale dei cittadini a
delle nomine dei ministri di culto.                        prescindere dalla religione di appartenenza.
    Di fondamentale importanza, con riferi-                    Proseguendo nella analisi, una distinzione
mento, invece, alle confessioni religiose che              fondamentale risulta essere quella tra le asso-
non hanno stipulato intese con lo Stato, sono              ciazioni religiose, la cui tutela trova fondamen-
gli interventi della Corte Costituzionale.                 to nell’art. 20 Cost. e le confessioni religiose.

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                              94
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   È molto importante sottolineare come, con                          di fondamentale importanza, in qualità di gui-
le prime, si intendono indicare quelle comu-                          de spirituali viene ad essere svolto dal Papa,
nità religiose che nell’ordinamento statale si                        dai vescovi, dai preti e dai diaconi; d’altro can-
presentano esistenti ed operanti quali pure e                         to, all’interno della Chiese Protestanti le guide
semplici associazioni con fini di culto, prive                        spirituali sono i pastori ed i predicatori.
di ogni organizzazione statutaria propria più                             All’interno delle Chiese di Gesù Cristo dei
o meno istituzionale; esse godono di tutti i di-                      Santi degli ultimi giorni, un ruolo di spessore
ritti e delle libertà religiose all’interno dell’or-                  viene svolto dai vescovi, dai presidenti di rio-
dinamento statale conformemente agli artt. 3,                         ne e dai presidenti di distretto.
18, 19 Cost, seppure, nelle loro attività vengo-                          Il Sistema Islamico, invece, caratterizzato
no regolate in base al diritto comune.                                da un insieme di elementi politici, giuridici e
   Le confessioni religiose, invece, sono delle                       religiosi, in cui risulta difficile distinguere tra
comunità religiose dotate di una propria orga-                        la regola religiosa e la norma giuridica in sen-
nizzazione statutaria riconosciuta dallo Stato                        so stretto, per i Sunniti (che a differenza degli
ed in quanto tali assumono la figura di ordina-                       Sciiti non mantengono la Casta Sacerdotale
menti autonomi istituzionali, non derivanti                           degli Ayatollah), delle figure spirituali impor-
dallo Stato nella loro costituzione, ma dipen-                        tanti sono gli Imam i quali non sono dei sacer-
denti da questo nella loro vita ed attività, salvo                    doti bensì delle guide alla preghiera.
sempre l’assoluto godimento di tutti i diritti di                         Neppure gli Ebrei, dall’epoca della distru-
libertà ed entro i limiti di rapporti pattizi con                     zione di Gerusalemme, si affidano spiritual-
lo Stato sulla base delle cosiddette intese.5                         mente ai sacerdoti, ma ai rabbini che sono del-
   In definitiva, appare sostenibile la tesi in                       le figure dotte.
base alla quale “le formazioni sociali di cui                             Uno dei principali doveri del ministro di
è parola nell’art. 2 Cost, non siano solo le co-                      culto è quello al segreto ministeriale. Elemen-
munità derivate o intermedie, ma anche quei                           to fondante tale diritto è il nesso di causalità
mondi vitali o quegli ordinamenti che, pur ri-                        tra l’informazione appurata dal fedele in ma-
vendicando una alterità di fini e supporti orga-                      niera del tutto confidenziale e l’esercizio del
nizzativi distinti da quelli dello Stato, operanti                    ministero.
in un ordine diverso dal suo, non rinunciano                              Conseguentemente, se è vero che il segreto
a porsi in contatto con esso in una prospettiva                       ministeriale risulta essere un diritto-dovere,
di composizione o di complementarietà. Tali                           non solo per i ministri di culto operanti nell’am-
sono le Confessioni religiose”. 6                                     bito del Cristianesimo, ma anche per i ministri
                                                                      delle confessioni diverse dalla Cattolica, pure la
                                                                      importante facoltà di astensione non concerne
    Il Segreto Ministeriale                                           solamente quanto appreso sotto il sigillum con-
    nell’ambito delle Confessioni                                     fessionis: con riguardo all’ordinamento italiano
    diverse dalla Cattolica                                           l’art. 200 del codice di procedura penale, infat-
                                                                      ti, non fa assolutamente menzione al sigillum
   Il ministro di culto è colui il quale, per vo-                     confessionis, per cui anche i ministri di culto ap-
lontà di una determinata confessione, esercita                        partenenti alle confessioni che non ammetto-
un ufficio religioso.                                                 no il segreto della confessione avranno diritto
   Egli si occupa della cura delle anime dei fe-                      ad invocare la tutela fornita dalla normativa sul
deli, della conservazione dei luoghi destinati                        segreto; d’altronde l’affidamento dei segreti ai
al culto e dello svolgimento dei riti previsti                        ministri di culto prescinde da tale sacramento,
dalla confessione religiosa di appartenenza.                          essendo determinato dalla complessiva posi-
   Nell’ambito del Cristianesimo, da una par-                         zione di guida spirituale che costoro occupano
te, all’interno della Chiesa Cattolica, un ruolo                      nell’ambito di qualsiasi religione.
5 P. Avack, Confessioni religiose, [2.2.7], p. 5.                         Inoltre, mentre con riguardo alla Religio-
6 S. Berlingò, Fonti del diritto ecclesiastico, Torino, 1998, p. 6.   ne Cattolica vi è una certa coincidenza tra l’e-

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                                         95
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spressione utilizzata dal codice di procedura                bero essere commessi, soprattutto allorquando
penale ed il termine “ecclesiastico” che viene               questi ultimi vadano a ledere la personalità del-
adoperato dall’art. 4, n. 4 dell’Accordo tra l’ Ita-         lo Stato ma anche la vita ed i beni di un uomo.
lia e la Santa Sede dell’anno 1984, “meno sicu-                  Di conseguenza, per i Protestanti non vi è
ra si prospetta l’individuazione dei ministri                ragione per cui si debba rispettare il segreto
di altre confessioni religiose data la varietà di            della confessione e l’ecclesiastico che taccia di
strutture che caratterizza il quadro”. 7                     un delitto che probabilmente sarà commesso
    Interessanti, con riferimento al segreto mi-             agisce in maniera irresponsabile e contraria ai
nisteriale, sono, poi, le posizioni nell’ambito              suoi doveri ministeriali e morali; come natura-
del Luteranesimo e delle Comunità Anglicane.                 le conseguenza si ha che in capo al ministro vi
    Nel Luteranesimo è poco praticata la con-                sarà l’obbligo morale, ma soprattutto giuridico
fessione privata, ma si formula, nella maggior               di denuncia del probabile reato, tuttavia anco-
parte dei casi, un rito penitenziale nel corso               ra da commettere, alle autorità competenti od
della Celebrazione Eucaristica.                              alla probabile vittima dello stesso.
    Il Luteranesimo, inoltre, non richiede l’e-                  Emerge con chiarezza che tra i protestanti
nunciazione dei peccati ma, come emerge dal                  “manca quindi ogni ragione per osservare il
“Piccolo Catechismo di Lutero”, distingue due                segreto della confessione e l’ecclesiastico che
momenti fondamentali: la confessione e la                    tace di un delitto in vista agisce contro il pro-
assoluzione, riconoscendo la seconda come                    prio dovere rendendosi responsabile del fatto
sacramento di estensione del Battesimo pro-                  per non averlo voluto al suo tempo stornare”. 9
veniente direttamente da Dio che interagisce                     Dal mio modesto punto di vista risulta dif-
con l’anima dei fedeli.                                      ficile condividere in toto i principi protestanti
    Questi due momenti sono fondamentali ai                  poiché, oltre a mal conciliarsi con l’importan-
fini della Comunione.                                        te fondamento morale del sigillum confessionis
    In Italia, lo Statuto della Chiesa Evangelica            nel contesto cattolico, risulta inconcepibile
Luterana sancisce che i pastori, uomini e don-               una idea del tribunale della penitenza come
ne eletti dalla comunità e, appunto, guide spi-              strumento di polizia fondato sulla presunta
rituali per i fedeli, devono osservare il segreto            distinzione tra colpe commesse e colpe ancora
confessionale anche a conclusione del rappor-                da commettere da parte del penitente.
to di servizio. 8                                                Per di più, all’interno della comunità prote-
    La Comunità Anglicana, invece, dal punto di              stante la confessione non è considerata un sacra-
vista morale e religioso, avalla la confessione              mento ed è per questo che le singole comunità,
privata considerandola una importante forma                  nel corso dei secoli, sperimentano l’istituto in
di confidenzialità: dal punto di vista giuridico­-           maniera variegata considerandolo talvolta facol-
--penale, il codice dell’anno 1603, sancisce il              tativo, altre volte svuotandolo di contenuto.
fatto che il ministro a cui vengono confessati                   Il segreto ministeriale, inoltre, assume ri-
i peccati non dovrà mai rivederli sotto la san-              levanza pure nell’ambito di talune confessioni
zione della irregolarità; è fatta eccezione per i            non fondate sulla Trinità.
crimini che possono mettere in pericolo la vita                  Nel Mormotismo, confessione religiosa
stessa del penitente.                                        creata su iniziativa del profeta Joseph Smith, è
    La tradizione protestante, ancora, si ispira a           prevista una forma particolare di confessione
dei principi in base ai quali, in primis, il segreto         che può essere fatta o ad un sacerdote oppure
confessionale non riguarda tanto il sacramen-                alla persona danneggiata da un determinato
to in senso stretto, ma va ad investire i reati già          comportamento od atto.
consumati e non certamente quelli che potreb-                    Per questa confessione vi è l’obbligo di
                                                             mantenere segreto tutto quello che viene con-
7 C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova testimoniale nel
processo penale, Padova, 2010, p. 105.                       fessato.
8 Sul punto v. Chiesa Evangelica Luterana in Italia,         9 P. Alberici, Eccezioni al dovere di testimonianza, Torino,
Statuti della CELI.                                          1910, p. 87.

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    All’interno della Società di Torre di Guar-                  La materia relativa al segreto ed al sigillo è
dia, ancora, la segretezza è vista in una ottica              oggetto di studio nell’ambito della deontologia
del tutto negativa sebbene sia prevista una                   del ministro di culto.
forma di confessione agli Anziani del gruppo.                    Il segreto ministeriale è dunque inviolabile.
Nonostante ciò, in Italia, dall’anno 1997, viene              Ne segue che, da una parte, l’eventuale obbligo
riconosciuta ai ministri di culto più anziani la              rivolto ad un ministro di rivelazione di quanto
possibilità di rifiutarsi di rendere testimonian-             conosciuto in via confidenziale comportereb-
za qualora si sentano obbligati moralmente                    be una vera e propria violenza alla libertà, alla
all’importante vincolo della confessione.                     delicatezza ed alla indipendenza del suo mi-
    Nell’ambito della nuova legislazione catto-               nistero; d’altro canto, la violazione del sigillo
lica, invece, una distinzione di rilievo è quella             da parte del confidente spirituale potrebbe es-
tra sigillo e segreto; mentre il primo vincola il             sere configurata, a mio modo di vedere, come
confessore, il segreto vincola tutti coloro i qua-            un vero e proprio tradimento in quanto è pur
li abbiano appreso notizie dal penitente.                     sempre la fiducia ispirata dall’esercizio del mi-
    Ulteriore quesito postosi negli ultimi de-                nistero che consente l’abbandono fiducioso
cenni è quello se la facoltà di astensione si                 del penitente!
estenda alle notizie apprese nell’ambito della
giurisdizione ecclesiastica.
    Mentre la dottrina si dimostra aperta                        Operato, facoltà di astensione
nell’ammettere una risposta positiva al que-                     dal deporre dei ministri di culto
sito, la giurisprudenza assume una posizione                     e tutela del segreto ministeriale
più rigida in base alla quale la giurisdizione                   nelle confessioni diverse dalla cattolica
ecclesiastica non rientra nell’ambito del mini-
stero sacerdotale stricto sensu, ma rientra nello                 La locuzione generica ed innovativa di “mi-
svolgimento di attività qualificabili come laiche             nistro di culto”, impiegata dall’art. 200 c.p.p.
esercitate da persone che abbiano conoscenza                  con riferimento alla facoltà/obbligo di asten-
tecnica del diritto canonico e capacità di appli-             sione dal deporre in qualità di testimonio, per
cazione in concreto delle norme processuali.10                essere compresa a fondo, necessita di uno stu-
    Di conseguenza, a meno che i fatti non sia-               dio attento delle previsioni degli ordinamenti
no conosciuti ed acquisiti attraverso la coinci-              dei singoli culti religiosi che hanno diritto a
denza della funzione giurisdizionale e di quel-               svolgere, serenamente, la loro attività in ma-
la di ministro di culto, al giudice ecclesiastico             niera conforme alla legge dello Stato; risulte-
non spetta alcuna facoltà di astensione dal de-               rebbe, infatti, alquanto difficoltoso e, per certi
porre con riferimento ai fatti appresi in ragio-              aspetti fuori luogo, affidarsi, semplicemente,
ne della funzione giurisdizionale.11                          ad una mera constatazione empirica del con-
    Si può affermare che, “per l’ordinamento                  creto esercizio di attività ministeriali di assai
italiano non rileva infatti l’eventuale obbligo               dubbia attendibilità, senza la pretesa, a mio
di segreto previsto dal codice del diritto cano-              modo di vedere doverosa, di un minimo co-
nico, la cui violazione, pur se rilevante in rap-             mune denominatore di norme organizzative
porto alle regole della fede religiosa, non as-               interne ad una specifica Confessione religiosa
sume significato nel processo penale italiano,                che riguardino, anche, la procedura di investi-
nel quale i casi di segreto professionale e d’uf-             tura della persona idonea a ricevere il fonda-
ficio presi in considerazione sono unicamente                 mentale e delicato incarico di agente nella ve-
quelli disciplinati dagli artt. 200 e 201 c.p.p.”. 12         ste di ministro di culto.
                                                                  La questione relativa alla definizione del
10 C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova testimoniale nel
processo penale, Padova, 2010, p. 106.                        soggetto degno della attribuzione della qua-
11 Al riguardo v. la sentenza n. 2287 del 2004 della          lifica di ministro religioso risulta particolar-
Suprema Corte di Cassazione Penale.                           mente complicata poiché “la rilevanza giuri-
12 V. Cassazione, sezione V, 12-03-2004.                      dica della qualifica non richiede un particolare

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titolo o atto di riconoscimento formale degli                         Di conseguenza, appare evidente l’esisten-
organi pubblici”.13                                               za di molte regole confessionali concernenti
    È possibile che, all’interno di un determi-                   la nomina dei ministri, ciò comporta che si
nato contesto sociale, ci si trovi ad interagire                  vada incontro al pericolo, oltre che di trovarsi
con delle Confessioni dotate di Statuti che non                   dinanzi a delle regole che consentono l’attri-
contrastino con l’ordinamento giuridico italia-                   buzione della qualifica di ministro di culto ad
no, ma anche con delle Confessioni che siano                      un qualsiasi fedele, seppur privo delle compe-
prive di Statuto, ovvero con delle Confessioni                    tenze e delle doti morali necessarie per potere
munite di Statuti che, però, siano in contrasto                   adempier al suo alto ministero, anche alla im-
con l’ordinamento giuridico italiano; qualora                     possibilità di individuazione delle qualifiche
si dovesse versare in questa ultima ipotesi, si                   soggettive (sempre i Testimoni di Geova, per
avrebbe, come logica conseguenza, l’esclusio-                     quanto attiene alla organizzazione delle con-
ne per i ministri di culto di riferimento della                   fessioni religiose, tendendo ad esasperare la
possibilità di far valere la facoltà di astensione                concezione del sacerdozio universale).
in esame: si andrebbe, difatti, a collidere con i                     Questo ultimo aspetto potrebbe, senza dub-
principi fondamentali e sopra analizzati con-                     bio alcuno, causare dei danni a livello sociale
tenuti proprio nell’art. 8 Cost.                                  comportando la inevitabile conseguenza che
    In argomento, risulta molto interessante                      “in nome di richiami alla religione, si realizzino
sottolineare come se sono chiari e concisi per                    comode elusioni dall’obbligo di testimoniare o,
il legislatore italiano i criteri e le garanzie che               peggio, vere e proprie coperture di crimini”.15
presiedono alla nomina di un ministro di culto                        L’art 200 c.p.p. fa rientrare, come si è avuto
cattolico, la realtà storica italiana odierna è ca-               modo di vedere sin qui, la figura del ministro
ratterizzata in materia religiosa da un continuo                  di culto nel genus dei professionisti.
nascere di numerose confessioni religiose che                         Tale accostamento, per certi versi forzato e
contano, spesso, poche centinaia di fedeli e delle                quasi inopportuno in ragione dell’alta missione
quali non sono chiari per l’ordinamento statale i                 morale che il ministro è chiamato a svolgere, è
criteri di nomina dei relativi ministri di culto.14               un riferimento normativo fondamentale, sia per
    Esistono, per di più, da una parte delle Con-                 l’interprete che per qualunque confessione reli-
fessioni religiose in cui, in maniera assoluta-                   giosa ai fini della ricostruzione della disciplina
mente apprezzabile, l’attività di proselitismo è                  legislativa in argomento; difatti, non si può fare
elemento essenziale e caratterizzante le stesse;                  a meno di rilevare l’importanza delle garanzie
per i Testimoni di Geova , ad esempio, la qua-                    di esecuzione del potere coercitivo dell’autorità
lifica di ministro di culto spetta pienamente a                   giudiziaria, concesse dalla normativa del pro-
tutti i fedeli; dall’altra, vi sono delle Confessio-              cesso penale e civile al ministro di culto, dall’u-
ni religiose all’interno delle quali la qualità di                nitaria considerazione che essa ne fa nell’ambito
ministro viene attribuita, pro tempore, a chi, in                 dell’istituto del segreto confessionale.16
base a determinate esigenze confessionali, è                          L’ormai superato art. 351 del codice di rito,
chiamato a svolgere determinate funzioni.                         emanato durante la vigenza dei Patti Latera-
                                                                  nensi e dello Statuto Albertino, rispecchia l’im-
13 A. Licastro, I ministri di culto, Padova, 2005, pp. 136-142.   postazione del codice penale dell’anno 1930
Qui si mette in rilievo il fatto che la previsione di cui         che “eleva ad oggetto autonomo di tutela pena-
all’art. 3, n. 2 dell’Accordo 18 Febbraio 1984 tra lo Stato
e la Chiesa Cattolica (la quale stabilisce che l’autorità         le il valore sociale della religione”.17
ecclesiastica dà comunicazione alle competenti autorità
civili della nomina dei vari titolari di uffici ecclesiastici),    15 M. Chiavario, Confessioni religiose e processo penale, in
non provoca conseguenza alcuna sullo “status”                     “Rivista Italiana di diritto e procedura penale”, vol. 54, n.
dell’ecclesiastico che deriva dal perfezionamento del              3, Milano, 2011, p. 893.
procedimento di nomina previsto dall’ordinamento di                16 A. Licastro, ministri di culto nell’ordinamento
appartenenza.                                                      giuridico italiano, Milano, 2005, p. 431.
14 F. Onida, I ministri di culto, in Enciclopedia Giuridica        17 A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, Padova,
Treccani, vol. XX, Roma, 1990, p. 2.                               2012, p. 35.

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    La rivelazione del segreto ministeriale co-             prova di eventuali dichiarazioni che risultino
stituisce reato in forza dell’art. 622 c.p.                 ex post indebitamente ottenute”. 20
    Una notizia appresa dal ministro di culto                   Per di più, la trasposizione dell’enunciato
nel corso dell’esercizio del suo ministero è,               del “non contrasto con l’ordinamento giuri-
inoltre, esclusa dall’obbligo generale di testi-            dico italiano”, dall’art. 8 Cost all’art. 200 c.p.p,
monianza in virtù dell’art. 200 c.p.p; la prova             seppure costituisca un presupposto, di tipo
testimoniale18, però, non è una giusta causa di             negativo, valutabile in via immediata quale
rivelazione del segreto ministeriale. Il segreto,           condicio sine equa non ai fini dell’applicabilità
ancora, copre il contenuto della confessione                di una norma di legge ordinaria, nonché un li-
ma non il luogo, il giorno, l’ora, l’identità di chi        mite costituzionalmente imposto alle Confes-
si è confessato.                                            sioni religiose di organizzarsi secondo i loro
    Esso è, sicuramente, affidato alla volontà del          Statuti, rischia di portare al una novazione
teste; se il ministro non è teste, ma è indagato            legislativa dagli esiti, inevitabilmente, incerti.
o imputato in un procedimento penale, non                       È doveroso, inoltre, distinguere la circostan-
può opporre il segreto confessionale. Egli po-              za in cui la conoscenza della notizia qualificata
trà, tuttavia, esercitare il diritto al silenzio e          come segreta possa avvenire fuori dall’eserci-
coprire così il segreto.                                    zio delle funzioni ministeriali, dalla circostan-
    Dal canto suo, il giudice avrà l’obbligo giuri-         za in cui la conoscenza avvenga sempre in vir-
dico di controllare se il teste invochi un segre-           tù dello svolgimento delle funzioni.
to che non c’è o riveli un contenuto falso (ad                  Se, ad esempio, un ministro di culto a cau-
esempio perché ingannato).                                  sa del suo recarsi presso una casa di cura per
    È da rilevare, poi, come l’assenza di ingeren-          prestare l’assistenza spirituale ad un malato
ze statali nella nomina dei ministri di culto e             terminale, apprenda dai presenti delle notizie
la libertà di esercizio del ministero è assicura-           ritenute segrete, si ritiene che, in una ipotesi
ta anche nelle intese stipulate con talune con-             di questo genere, l’apprendimento delle noti-
fessioni di minoranza; ciò agevola il compito               zie non si trovi in un vero e proprio rapporto
del giudice ma non riesce a risolvere le proble-            di causalità con l’esercizio del ministero; ne
matiche relative ai limiti di applicazione del-             consegue che, per non fare trapelare le notizie
la disposizione di cui all’art 200 c.p.p; difatti,          segrete, sarebbe ragionevole rinunciare ad av-
nell’ambito delle diverse confessioni religiose             valersi dell’assistenza spirituale del ministro
si può osservare una graduazione del dovere di              di culto. Non potranno, dunque, essere fatte
riservatezza dei ministri di culto che potrebbe             valere le garanzie in esame.
in qualche caso comportare l’esigenza di una                    Con riguardo alla religione Cattolica, i sog-
specifica considerazione dei profili peculiari.19           getti che sono tenuti all’obbligo del segreto
    Risulta, ancora, difficile, come pare emer-             sono, certamente, i chierici che “hanno la fun-
gere dalla lettura dell’art. 200 c.p.p, consentire          zione di insegnare, santificare e governare il
eccezioni all’esonero dall’obbligo di testimo-              popolo di Dio”21, ma anche gli interpreti e tutte
niare scaturenti da obblighi di rapporti o de-              le persone che abbiano appreso, in qualunque
nuncia, sia ammettere delle forme di controllo              modo, le rivelazioni della confessione.
sulla fondatezza della dichiarazione di asten-                  Questi ultimi soggetti, tuttavia, non sono
sione, così come regolata dall’art. 200 comma               considerati dall’art. 200 c.p.p. non consenten-
II c.p.p. “i cui possibili margini di errore non            do tale disposizione normativa una operazione
garantiscono ex ante da indebite forme di coer-             esegetica creativa; conseguentemente, per fa
cizione dell’autorità procedente sul testimone,             sì che vi sia una compatibilità con l’art. 622 c.p,
ma solo dalla inutilizzabilità quale mezzo di               in tale ipotesi, la tutela del segreto ministeriale
18 O. Dominioni, Testimonianza in Dominioni, Corso,         20 A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento giuridico
Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Procedura penale, Torino,    italiano, Milano, 2005, p. 441.
2014, p. 313.                                               21 S. Ferrari, Ministri di culto, in “Dig, disc.pub”, vol. IX,
19 A. Licastro, Tutela del segreto confessionale, p. 266.   Torino, 1994, p. 553.

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                                         99
Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1

trova fondamento all’art. 195 comma VI c.p.p, in              del matrimonio canonico, ponendo loro nella
base al quale “i testimoni non possono essere                 condizione, molto delicata, di dovere violare le
esaminati su fatti comunque appresi dalle per-                norme loro imposte in ragione delle funzioni
sone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione              svolte per evitare la sanzione penale.
alle circostanze previste nei medesimi articoli,                 Tuttavia, in base al canone n. 1421, possono
salvo che le predette abbiano deposto sugli stes-             essere istituiti giudici diocesani anche laici
si fatti o li abbiano in altro modo divulgati”.               che non saranno, logicamente, considerati mi-
    Si introduce, così, una ipotesi di divieto di             nistri religiosi.
testimonianza indiretta a tutela del segreto                     Versando in una ipotesi di questo tipo, no-
confessionale. Fra l’altro, la norma contenuta                nostante buona parte della dottrina sia pro-
nell’art 622 c.p, a differenza di quella contenu-             pensa ad ammettere l’applicabilità dell’art. 200
ta nell’art 200 c.p.p, non prevede come condicio              c.p.p, la lettera della legge non lo consente “es-
sine equa non di tutela di una determinata Con-               sendo la nozione di ministro di culto legata a
fessione religiosa il non contrasto degli Statu-              soggetti idonei a soddisfare le esigenze spiri-
ti organizzativi con l’ordinamento giuridico                  tuali dei fedeli”24.
italiano, così come stabilito dall’art 8 Cost, in                Si rammenti, inoltre, come, mentre prima
virtù del quale, invece non si potrebbe fornire               dell’entrata in vigore del codice di procedura
protezione a quelle confessioni religiose che                 penale del 1988 la dottrina era concorde nel
non sono organizzate conformemente ai prin-                   ritenere la non applicabilità delle disposizio-
cipi dell’ordinamento giuridico italiano. 22                  ni sul segreto professionale nei riguardi delle
    Le atre confessioni, dunque, necessiteranno               monache25, oggigiorno, invece, come si evince
di ulteriori requisiti qualificanti del loro status           dall’art. 4 n. 4 della Legge 25 Marzo 1985, n.121,
che potranno essere, ad esempio, quelli della                 con la quale viene eseguito l’Accordo di Villa
auto-qualifica ovvero del riconoscimento della                Madama tra lo Stato Italiano e la Santa Sede
qualifica da parte dell’ordinamento giuridico.                su Concordato, pure le monache, anche se non
    Per di più, ai fini della applicabilità dell’art.         confessano e dunque non dovrebbero avere se-
200 c.p.p, sarà doveroso considerare se una                   greti da invocare, e tutti i non ordinati, seppur
volta che lo stato Italiano abbia concesso di                 con qualche perplessità, potrebbero avvalersi
dare ingresso agli ordinamenti religiosi, colo-               della tutela fornita appunto dall’art. 200 c.p.p.
ro che ne fanno parte siano sottoposti a parti-
colari vincoli di segretezza. 23
    La questione si è posta con riferimento a rea-               Il segreto dei ministri di culto ebraici
ti commessi durante lo svolgimento di un pro-                    ex art. 3.1 della l. n. 101 del 1989
cesso canonico; questo, infatti, come emerge dal
canone n. 1457, tutela il segreto prevedendo un                  La presenza delle comunità ebraiche in Ita-
apparato sanzionatorio in base al quale si può                lia risale all’età romana. A seguito dell’Editto
arrivare persino alla destituzione del giudice e              di Caracalla, nell’anno 212 d. C, si ha il ricono-
degli operatori rivelatori del segreto.                       scimento della cittadinanza romana a tutti
    La giurisprudenza esclude, altresì, il divie-             gli abitanti dell’Impero Romano e quindi an-
to di testimonianza per il giudice ecclesiasti-               che agli Ebrei. Le comunità ebraiche godono,
co, per gli attuari canonici, per il notaio, per              per molto tempo, di grande autonomia fino a
il cancelliere qualora abbiano svolto le loro                 quando, nell’anno 398 d. C, viene abolita la giu-
funzioni nel corso di un procedimento volto                   risdizione romana con il conseguente obbligo
all’ottenimento della dichiarazione di nullità                di adire i tribunali romani.
                                                                 Verso l’anno 1000, tuttavia, si inizia a diffon-
22 Sul punto, risulta essere esaustiva D. Milani, Segreto,    dere la lingua ebraica e l’uso della legge tradizio-
libertà religiosa e autonomia confessionale, Eupress-Ftl,
2008, p. 115.                                                 24 Ibidem, p.49.
23 A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, Padova,   25 Al riguardo v. V. Manzini, Trattato di procedura penale,
2012, p. 48.                                                  vol. VI, p. 29.

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                                       100
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nale; dunque, è in questa epoca che si stabilizza-                  posizione centrale è occupata dai rabbini.
no i due diversi poli normativi delle comunità                          Queste figure dotte, oltre ad essere le guide
israelitiche: da una parte, si ha la soggezione al                  spirituali e quindi i ministri di culto ebraici,
principe; dall’altra, si ha la rivendicazione di au-                svolgono delle importanti funzioni a livelli isti-
tonomia che si estrinseca su tre diversi livelli:                   tuzionale. Il Rabbino Capo, ad esempio, è citato
autonomia amministrativa, autonomia norma-                          tra gli organi di ogni singola comunità (ex art.
tiva ed autonomia giurisdizionale. 26                               5 Statuto); al Rabbino Capo spetta, inoltre, sta-
   Nel corso del Medioevo, gli Ebrei assumono                       bilire se un consigliere della Comunità potrà
una posizione meno centrale a causa dell’affer-                     svolgere la funzione di garante della continuità
marsi dell’Impero Romano e Cristiano.                               ebraica (ex art. 9 Statuto); per di più, nei ricor-
   In una successiva fase storica, grazie alla “Leg-                si contro la decisione, ad essere prevalente è la
ge Rattazzi”, nell’anno 1857, nel contesto della                    componente rabbinica (ex art. 20 statuto).
“seconda emancipazione”, è lo Stato Piemontese                          Nella prospettiva nazionale, invece, lo Sta-
a fornire una regolamentazione giuridica.                           tuto considera i rabbini una componente di-
   Questa fondamentale legge che è lo stru-                         stinta, consentendo l’istituzione di due collegi
mento “giurisdizionalista” attraverso cui, par-                     a loro riservati: l’assemblea rabbinica e la con-
te dell’Ebraismo presente all’interno dello Sta-                    sulta rabbinica, annoverati tra gli organi delle
to Sardo, riesce ad imporsi.                                        comunità ebraiche italiane di cui all’art. 39 del-
   In tale contesto, gli Ebrei finiscono per                        lo Statuto.
accettare un intervento statale che dia loro                            Nel contesto giuridico, sociale e religioso
sicurezza ed uniformità, ma si rifiutano di                         ebraico, quindi, si ripudia il modello gerarchi-
assoggettarsi ad un organo Centrale Ebraico                         co-sacerdotale e quello a connotazione assem-
Autoritario.                                                        bleare, ma si distingue, si impone e si realizza
   Agli inizi del 900, poi, grazie al fondamen-                     il modello democratico-rappresentativo con
tale impulso del Congresso delle Università                         una conseguente investitura elettiva degli or-
d’Italia, tenutosi a Milano nell’anno 1909 che                      gani di governo da parte delle comunità.
auspica la costituzione di una Federazione di                           Si può affermare che “la partecipazione dei
Comunità, si tenta di formare una organizza-                        laici e dei rabbini alla amministrazione delle
zione unitaria dell’Ebraismo italiano.                              Comunità varrebbe già a differenziare costoro,
   Nel 1985 iniziano le trattative tra lo Stato e                   sul piano delle competenze e delle funzioni,
le comunità Ebraiche. L’8 Dicembre del 1987                         dalla generalità degli altri membri”27.
viene finalmente approvato, dal Congresso                               Per quanto concerne le garanzie del segre-
straordinario costituente delle Unioni del-                         to ministeriale, di fondamentale importanza,
le Comunità Israelitiche Italiane, tenutosi a                       risulta essere l’art. 3 comma I, secondo inciso,
Roma, lo Statuto delle Comunità Israelitiche.                       della L. 8 Marzo 1989, n, 101, la quale, pensa-
   Lo Statuto è, ex art. 8. Comma II Cost, una                      ta sul modello dell’art. 4, n. 4, dell’Accordo 18
forma di autoorganizzazione, ma, ponendosi                          Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica,
l’Unione Ebraica come Confessione Religiosa,                        prevede, a favore dei ministri di culto, una im-
esso attribuisce una qualificazione più ampia                       munità dal potere proprio dei magistrati, o di
alle Comunità Ebraiche definite formazio-                           altre autorità, di ottenere, in maniera coattiva,
ni sociali originarie e tutelate, in quanto tali,                   informazioni su persone o materie conosciute
dall’art. 2 della Costituzione Italiana.                            in ragione del loro alto ministero.
   L’ Ebraismo è, dunque, una confessione reli-                         Certamente, norme come questa, non han-
giosa che possiede una importante intesa con                        no un contenuto identico a quello delle norme
lo Stato ex art. 8 Cost.                                            generali e unilaterali in materia di segreto pro-
   Nell’ambito della Comunità Ebraica, una                          fessionale del ministro di culto.
                                                                        La dottrina, però, dimostra perplessità, in
26 Sul punto molto esaustivo è G.Long, Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica, ordinamenti interni e rapporti   27 A. Licastro,I ministri di culto nell’ordinamento giuridico
con lo Stato, Bologna, 1991, p. 140.                                italiano, Milano, 2005, p. 680.

Confessioni religiose diverse dalla Cattolica                                                                               101
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materia di segreto religiosamente motivato,                    rendere giustizia a ciascuno secondo il suo dirit-
con riguardo alla omologazione di regime tra                   to e di reintegrare l’ordine giuridico turbato.30
la posizione dei rabbini e la posizione di altri
ministri di culto, ponendosi la questione se, a
fronte della peculiarità del ruolo istituzionale
all’interno della comunità di appartenenza, le                  Stella Feroleto, laureata in Giurisprudenza presso
garanzie derivanti dal segreto ministeriale,                    la “Università Magna Graecia” di Catanzaro.
fornite ai Rabbini ispirandosi alle norme pen-                  Stagista in magistratura presso il Tribunale (I
sate per gli altri culti, siano di facile applicazio-           sezione civile) di Catanzaro; sta altresì svolgendo
ne a causa della “incertezza sull’ambito e ragio-               la pratica forense in diritto civile presso il foro di
ni del loro ministero”. 28                                      Catanzaro. Frequenta, inoltre, la SSPL presso la
    I dubbi e le incertezze, in subiecta materia,              “Università Magna Graecia” di Catanzaro.
sono, tuttavia, destinati ad essere accantona-
ti dinanzi a quanto accade sul piano pratico
e della effettività, laddove risulta opportuno                     Fonti bibliografiche
accogliere una nozione di ministro non rigi-
damente ancorata alle visioni dommatiche                          P Alberici, Eccezioni al dovere di testimonian-
dei gruppi, ma idonea a racchiudere tutte le                   za, Torino, 1910, 87.
nozioni giuridiche contenenti un minimo
comune paradigma concettuale determinato,                          P.A. Avack in confessioni religiose [2.2.7], p. 5.
prevalentemente, dalla natura degli interessi
in gioco con riferimento al caso concreto, oltre                 S. Berlingò, Fonti di diritto ecclesiastico, Tori-
che dalla qualifica “neutra” delle norme civili.               no, 1998, p. 6.
    Sarà, quindi, doveroso valutare, volta per vol-
ta, se vi sia un rapporto di causalità tra l’esercizio             R. Bertolino, Ebraismo italiano, p. 355.
del ministero e l’apprendimento della notizia se-
greta; ne deriva che l’operatore statale del diritto             Cassazione Penale, sezione V, sentenza n.
non potrà prescindere dall’effettuare una indagi-              2287 del 2004.
ne ed una valutazione su quello svolgimento in
concreto di attività ministeriale che rappresenta                 M. Chiavario, Confessioni religiose e processo
il requisito civilistico essenziale per la ricorrenza          penale, in “Rivista Italiana di diritto e procedu-
della stessa qualifica ministeriale. 29                        ra penale”, vol. 54, n. 3, Milano, 2011, p. 893.
    Ciò ha delle ripercussioni sulla disciplina rela-
tiva alla certificazione delle qualifiche di ministro             Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Sta-
di culto, che non potrà essere considerata, fonda-             tuti CELI.
mentalmente, come una semplice attestazione
della titolarità della qualifica confessionale.                   A. Diddi A., Testimonianza e segreti professio-
    La normativa relativa ai segreti, in definiti-             nali, Padova, 2012; pp. 35, 48, 49
va, soddisfa diverse esigenze pratiche: in pri-
mis, si tutela la riservatezza di quei rapporti                   C. Di Martino-T. Procaccianti, La prova te-
fondati sull’intuitu personae; in secondo luogo,               stimoniale nel processo penale, Padova, 2010, pp.
si perseguono taluni interessi considerati me-                 105, 106.
ritevoli pur sacrificando, alle volte, la tutela
prevista per l’amministrazione della giustizia.                   O. Dominioni, Testimonianza in Dominioni,
    La società, infatti, ha, sempre e comunque,                Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Procedu-
un’alta missione civile da compiere, quella di                 ra penale, Torino, 2014, p. 313.
28 Sul punto v. R. Bertolino, Ebraismo italiano, p. 355.          S. Ferrari, “I ministri di culto”, in “Dig, disc.
29 A. Licastro, Ministri di culto nell’ordinamento giuridico   30 P. Alberici, Eccezioni al dovere di testimonianza, Unione
italiano, Milano, 2005, p. 690.                                Tipografica Torinese, 1910, p. 1.

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Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica - A.VIII (2016) n. 1

pub.”, vol. IX, Torino, 1994, p. 553.

   A. Licastro, I ministri di culto nell’ordinamento
giuridico italiano, Milano, 2005, pp. 136-142, p.
431, p. 441, p. 680.

   A. Licastro A., Tutela del segreto confessionale,
p. 266.

    G. Long, Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo sta-
to, Bologna, 1990, pp. 140, 165-166.

   V. Manzini, Trattato di procedura penale , vol.
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   D. Milani, Segreto, libertà religiosa e autono-
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   G. Porco, Prove penali e segreti, Soveria Mannelli
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