Statuto 2022 - Previp Fondo Pensione
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Statuto 2022 Con le modifiche deliberate Dal Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2021 .
Indice PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO 3 Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 3 Art. 2 – Forma giuridica 3 Art. 3 – Scopo 3 PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO 3 Art. 4 – Regime della forma pensionistica 3 Art. 5 – Destinatari 3 Art. 5 bis – Soci Aziende 3 Art. 5 ter – Soci Lavoratori 4 Art. 6 – Scelte di investimento 4 Art. 7 – Spese 5 PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI 5 Art. 8 – Contribuzione 5 Art. 9 – Determinazione della posizione individuale 6 Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 6 Art. 11 – Erogazione della rendita 7 Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale 7 Art. 13 – Anticipazioni 8 Art. 13 bis – Prestazioni accessorie 9 PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI 9 A) Organizzazione del Fondo 9 Art. 14 – Organi del Fondo 9 Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione 9 Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 9 Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 10 Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione 10 Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori 11 Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 11 Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità 12 Art. 22 – Presidente 13 Art. 23 – Direttore Generale 13 Art. 23 bis – Responsabile del Fondo 13 Art. 23 ter – Firma e Rappresentanza legale 14 Art. 24– Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione 14 Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni 15 Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità 15 B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile 16 Art. 27 – Incarichi di gestione 16 Art. 28 – Banca depositaria 16 Art. 29 – Conflitti di interesse 16 Art. 30 – Gestione amministrativa 16 Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 17 Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio 17 Statuto 1 / 19
PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI 17 Art. 33 – Modalità di adesione 17 Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti 18 Art. 35 – Comunicazioni e reclami 18 Art. 35 bis – Clausola compromissoria 18 PARTE VI – NORME FINALI 19 Art. 36 – Modifica dello Statuto 19 Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 19 Art. 38 – Rinvio 19 Statuto 2 / 19
PARTE I - PARTE II - IDENTIFICAZIONE E SCOPO CARATTERISTICHE DEL Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede FONDO E MODALITÀ DI 1. La “Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e Assistenziale, PREV.I.P.”, istituita in data 28 INVESTIMENTO novembre 1989 ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal 1° luglio 1997 ha assunto la Art. 4 - Regime della forma pensionistica denominazione di “PREVIP Fondo Pensione”, in 1. Il Fondo opera esclusivamente in regime di seguito indicato “Fondo”. contribuzione definita. L’entità delle prestazioni 2. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di pensionistiche del Fondo è determinata in funzione scioglimento di cui al successivo art. 37. della contribuzione effettuata e in base al principio 3. Il Fondo ha sede in Milano. di capitalizzazione. 4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è info@pec.previp.eu. Art. 5 – Destinatari 1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci: i Soci Art. 2 - Forma giuridica Aziende ed i Soci Lavoratori, per i quali operi una 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione forma pensionistica complementare di cui all’art. 1 riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP del Decreto Legislativo 252/2005 (di seguito con il numero 1241. “Decreto”). 2. La qualifica di Socio (Azienda e Lavoratore) risulta Art. 3 – Scopo acquisita, condizionatamente alla verifica dei 1. Il Fondo, privo di fini di lucro, ha lo scopo di requisiti richiesti, con l’accettazione della domanda consentire agli aderenti di disporre, all’atto del di adesione. pensionamento, di prestazioni pensionistiche 3. La qualifica di Socio (Azienda e Lavoratore) risulta complementari del sistema obbligatorio di base. A anche acquisita tramite conferimento tacito del tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla trattamento di fine rapporto (di seguito denominato gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli “TFR”) ed in tal caso l’associazione decorre dal mese aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo in cui sono versate per la prima volta le relative quanto disposto dalla normativa in materia di quote. previdenza complementare. 4. Sono beneficiari le persone che percepiscono le 2. Il Fondo è retto dalle disposizioni del presente prestazioni pensionistiche. Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle applicabili norme di legge. Art. 5 bis - Soci Aziende 1. La categoria dei Soci Aziende è costituita dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui all’art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro dipendente, nonché al versamento, esplicito o tacito, di quote di TFR. 2. Divengono Soci Aziende i datori di lavoro che soddisfino le seguenti condizioni: (a) l’invio al Fondo di una domanda di adesione che precisi le caratteristiche del trattamento previdenziale previsto a favore dei propri prestatori di lavoro sulla base di quanto disposto dalla rispettiva Fonte Istitutiva. Statuto 3 / 19
(b) Quest’ultima va allegata alla domanda di (b) “nuovi iscritti” ovvero prestatori di lavoro che si adesione. La domanda di adesione deve, altresì, trovano in condizione diversa da quella indicata contenere l’indicazione della cadenza e delle alla lett. a). modalità di versamento dei contributi e delle quote di TFR, ivi comprese quelle conferite per Art. 6 – Scelte di investimento invio tacito da prestatori di lavoro; 1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione (c) il versamento, in via anticipata, della quota multicomparto, in almeno n. 4 comparti differenziati associativa annuale, la cui misura è fissata per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da tempo per tempo dal Consiglio di assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di Amministrazione. scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili Art. 5 ter - Soci Lavoratori di rischio e rendimento sono descritti nella Nota 1. La categoria dei Soci Lavoratori è costituita da informativa. prestatori di lavoro subordinato dipendenti dei Soci 2. È in ogni caso previsto un comparto garantito, Aziende: destinato ad accogliere il conferimento tacito del (a) a favore dei quali, in conformità a quanto TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo disposto dalle rispettive Fonti Istitutive, il Socio vigente. Tale comparto è individuato nella Nota Azienda è tenuto al versamento di contributi e informativa. A seguito di tale conferimento è quote di TFR finalizzati alla realizzazione di riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione trattamenti previdenziali, di cui all’art. 3; individuale ad altro comparto a prescindere dal (b) che abbiano manifestato la volontà di aderire al periodo minimo di permanenza di cui al successivo Fondo mediante sottoscrizione della domanda comma. di adesione; 3. Il Socio Lavoratore, all’atto dell’adesione, sceglie uno (c) che abbiano aderito con conferimento esplicito o più comparti in cui far confluire i versamenti del TFR ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), del contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale Decreto; destinazione. In caso di mancata scelta si intende (d) che abbiano aderito con conferimento tacito attivata l’opzione verso il comparto identificato dal TFR, ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. b), del Fondo e individuato nella Nota informativa. Il Socio Decreto. Lavoratore può inoltre riallocare la propria posizione 2. Mantengono la qualifica di Soci Lavoratori: individuale tra i diversi comparti nel rispetto del (a) i lavoratori che percepiscano le prestazioni periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero pensionistiche a carico del Fondo; dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti (b) i destinatari delle previsioni, in materia di contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle previdenza complementare, stabilite dalle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, rispettive Fonti Istitutive, i quali fruiscano di salvo diversa disposizione dell’aderente. assegni straordinari in forma rateale di cui all’art. 4. In caso di "Rendita integrativa temporanea 5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale anticipata" (RITA) la porzione della posizione 28 aprile 2000 n. 158 sulla base di accordi che individuale di cui si chiede il frazionamento verrà ne prevedano la possibilità; fatta confluire nel comparto più prudente (c) i Soci Fedeltà, ovvero coloro che cessano di individuato dal Fondo e indicato nella Nota contribuire al Fondo e/o che interrompono il informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi rapporto di lavoro con il Socio Azienda, può successivamente variare il comparto nel rispetto conservando la posizione individuale. del periodo minimo di permanenza. 3. Sono Soci Lavoratori del Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico dei Soci di cui al presente articolo, previa attivazione dell’iscrizione. 4. I Soci Lavoratori si distinguono in: (a) “vecchi iscritti” ovvero prestatori di lavoro che al 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992; Statuto 4 / 19
PARTE III - Art. 7 – Spese 1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: (a) spese relative alla fase di accumulo: a.1) direttamente a carico dei Soci e in CONTRIBUZIONE E - particolare: a carico dei Soci Lavoratori in cifra fissa PRESTAZIONI annua pro-capite; Art. 8 – Contribuzione - a carico dei Soci Aziende in base al 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato numero dei Soci Lavoratori iscritti; mediante: i contributi a carico del lavoratore; i a.2) indirettamente a carico del Socio contributi del datore di lavoro; il TFR maturando. Lavoratore: 2. La misura minima dei contributi a carico, - per ciascun comparto finanziario sono rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori determinate in % del patrimonio; aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in - per il comparto assicurativo gravano sul cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i rendimento della linea assicurativa. criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto. (b) Spese relative alla fase di erogazione delle 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate rendite. nella Nota informativa, l’aderente determina (c) Spese e premi relativi alle prestazioni liberamente l’entità della contribuzione a proprio assicurative accessorie. carico. (d) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente 4. È prevista la destinazione del TFR maturando al collegate all’esercizio delle seguenti prerogative Fondo in misura integrale o parziale sulla base delle individuali, dirette alla copertura dei relativi previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto oneri amministrativi. riportato nella Nota informativa. È comunque d.1) trasferimento ad altra forma pensionistica; consentito al lavoratore di rivedere successivamente d.2) riscatto della posizione individuale; la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da d.3) anticipazioni. destinare al Fondo. (e) Spese in cifra fissa relative alla prestazione 5. L’adesione al Fondo realizzata esclusivamente erogata in forma di “Rendita integrativa tramite il conferimento del TFR non comporta temporanea anticipata” (RITA) diretta alla l’obbligo di versamento della contribuzione a carico copertura dei relativi oneri amministrativi del Socio Lavoratore, né del Socio Azienda, salvo applicati su ciascuna rata erogata. loro diversa volontà. Qualora il Socio Lavoratore 2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le contribuisca al Fondo nella misura minima prevista modalità di prelievo e la misura delle suddette spese, dalle Fonti Istitutive, è dovuto anche il contributo del riportate nella Nota informativa. Socio Azienda, stabilito dalle Fonti Istitutive 3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano medesime. differenze positive tra i costi effettivamente sostenuti 6. In costanza del rapporto di lavoro il Socio Lavoratore e le spese gravanti sui Soci Lavoratori, definirà criteri ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio e modalità di ripartizione di tali differenze tra gli carico, con conseguente sospensione dell’obbligo stessi Soci Lavoratori e li indica nel bilancio, nella contributivo a carico del datore di lavoro, fermo Nota Informativa e nel Prospetto delle prestazioni restando il versamento del TFR maturando al Fondo. pensionistiche. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. 7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni). Statuto 5 / 19
8. Il Socio Lavoratore può decidere di proseguire la (b) Il rendimento di ogni comparto finanziario è contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento calcolato come variazione del valore di quota dell’età pensionabile prevista dal regime nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla valore della quota le attività che costituiscono il data del pensionamento, possa far valere almeno un patrimonio del comparto sono valutate al valore anno di contribuzione a favore delle forme di di mercato; pertanto le plusvalenze e le previdenza complementare. minusvalenze maturate concorrono alla 9. In caso di mancato o ritardato versamento, il Socio determinazione della posizione individuale, a Azienda è tenuto a reintegrare la posizione prescindere dal momento di effettivo realizzo. individuale del Socio Lavoratore secondo modalità 4. Il Fondo, per quanto concerne i comparti finanziari, operative definite con apposita regolamentazione. determina il valore della quota con cadenza almeno Inoltre, il Socio Azienda è tenuto a risarcire il Fondo mensile e, conseguentemente, il valore della di eventuali spese dovute al mancato adempimento posizione finanziaria di ciascun Socio Lavoratore. I contributivo. versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota Art. 9 - Determinazione della posizione individuale successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per 1. La posizione individuale, che consiste nel capitale la valorizzazione. accumulato di pertinenza di ciascun Socio 5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le Lavoratore, è alimentata dai contributi netti versati, posizioni individuali costituite presso il Fondo sono dagli importi derivanti da trasferimenti da altre intangibili e non possono formare oggetto di forme pensionistiche complementari e dai sequestro o pignoramento da parte dei creditori versamenti effettuati per il reintegro delle dell’aderente. anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto 1. Il Fondo attribuisce prestazioni in rendita e in delle spese direttamente a carico del Socio capitale. Lavoratore, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a.1), e delle 2. Il diritto alla prestazione pensionistica eventuali somme destinate a copertura delle complementare si acquisisce al momento della prestazioni accessorie espressamente esplicitate. maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza del rendimento dei singoli comparti: Socio Lavoratore, con almeno cinque anni di (a) il rendimento del comparto assicurativo è partecipazione alle forme pensionistiche calcolato secondo le modalità indicate nel complementari. Il predetto termine è ridotto a tre Regolamento della “Gestione Speciale” allegato anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro alla Convenzione stipulata con la Compagnia di per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso Assicurazione; in particolare il rendimento acquisisca il diritto a una pensione complementare annuo si ottiene rapportando il risultato o che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione finanziario della “Gestione Speciale” al valore europea. Il Socio Lavoratore che decide di medio della stessa nell’esercizio di competenza. proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi Gli utili e le perdite di realizzo vengono del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare determinati con riferimento al valore di autonomamente il momento di fruizione delle iscrizione delle corrispondenti attività della prestazioni pensionistiche. “Gestione Speciale” e cioè al prezzo di acquisto 3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per i beni di nuova acquisizione e al valore di per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono mercato per i beni di proprietà della Compagnia considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle di Assicurazione. forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Lavoratore per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Statuto 6 / 19
4. Il Socio Lavoratore, che abbia cessato l'attività 10. Il Socio Lavoratore che, sulla base della lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di documentazione prodotta, risulta assunto contribuzione nei regimi obbligatori di antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale appartenenza e il periodo minimo di partecipazione data iscritto a una forma pensionistica alle forme pensionistiche complementari di cui al complementare, istituita alla data di entrata in vigore comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la siano erogate, in tutto o in parte, in forma di liquidazione dell’intera prestazione pensionistica "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) complementare in capitale. con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla 11. Le prestazioni pensionistiche complementari sono data di maturazione dell'età anagrafica prevista per sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni appartenenza. a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. 5. Il Socio Lavoratore, che abbia cessato l'attività 12. Il Socio Lavoratore che abbia maturato il diritto alla lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato prestazione pensionistica e intenda esercitare tale per un periodo di tempo superiore a ventiquattro diritto può trasferire la propria posizione individuale mesi e che abbia maturato il periodo minimo di presso altra forma pensionistica complementare, per partecipazione alle forme pensionistiche avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita complementari di cui al comma 1, ha facoltà di praticate da quest’ultima. In tal caso si applica richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6. con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la Art. 11 - Erogazione della rendita pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in appartenenza. forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle 6. Nel corso dell'erogazione della RITA il Socio modalità e delle procedure previste dalle Lavoratore può richiederne la revoca; ciò comporta disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o la cessazione dell'erogazione della rate residue. più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e individuale a titolo di RITA, il Socio Lavoratore ha la successive modificazioni e integrazioni. facoltà di richiedere, con riferimento alla sola 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione porzione residua della posizione individuale, il pensionistica il valore della posizione individuale, riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e eventualmente integrato della garanzia di risultato e 13, ovvero la prestazione pensionistica. al netto della eventuale quota di prestazione da 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica erogare in forma di capitale, viene impiegato, per la la RITA si intende automaticamente revocata e viene costituzione di una rendita vitalizia immediata. trasferita l'intera posizione individuale. 3. Il Socio Lavoratore può richiedere comunque 9. Il Socio Lavoratore ha facoltà di richiedere la l’erogazione della rendita in una delle tipologie liquidazione della prestazione pensionistica sotto indicate nella Nota informativa. forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione dell’importo complessivo erogabile in capitale sono individuale detratte le somme erogate a titolo di anticipazione 1. Il Socio Lavoratore, in costanza dei requisiti di per le quali non si sia provveduto al reintegro. Il partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione Socio Lavoratore può optare per la liquidazione in individuale maturata ad altra forma pensionistica capitale dell’intera posizione maturata qualora complementare decorso un periodo minimo di due l’importo che si ottiene convertendo in rendita anni di partecipazione al Fondo. vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di del Socio Lavoratore il 70 per cento della posizione permanenza il Socio Lavoratore che perda i requisiti individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento di partecipazione al Fondo prima del dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, pensionamento può: della legge 8 agosto 1995, n. 335. Statuto 7 / 19
(a) trasferire la posizione individuale maturata 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre ad altra forma pensionistica complementare forme di riscatto della posizione. alla quale acceda in relazione alla nuova 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti attività lavorativa; all’esercizio delle predette facoltà da parte del Socio (b) riscattare il 50 per cento della posizione Lavoratore con tempestività e comunque entro il individuale maturata: termine massimo di sei mesi dalla ricezione della - in caso di cessazione dell’attività richiesta completa. Nel caso in cui la domanda risulti lavorativa che comporti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli l’inoccupazione per un periodo di elementi integrativi e il termine sopra indicato è tempo non inferiore a 12 mesi e non sospeso fino alla data del completamento o della superiore a 48 mesi; regolarizzazione della pratica. - in caso di ricorso da parte del datore di 6. Il trasferimento della posizione individuale e il lavoro a procedure di mobilità, cassa riscatto totale comportano la cessazione della integrazione guadagni ordinaria o partecipazione al Fondo. straordinaria; (c) riscattare l’intera posizione individuale Art. 13 – Anticipazioni maturata: 1. Il Socio Lavoratore può conseguire un’anticipazione - in caso di invalidità permanente che della posizione individuale maturata nei seguenti comporti la riduzione della capacità di casi e misure: lavoro a meno di un terzo; (a) in qualsiasi momento, per un importo non - a seguito di cessazione dell’attività superiore al 75 per cento, per spese sanitarie lavorativa che comporti conseguenti a situazioni gravissime attinenti a l’inoccupazione per un periodo di sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi tempo superiore a 48 mesi. straordinari riconosciuti dalle competenti (d) riscattare fino all’intera posizione individuale strutture pubbliche; maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del (b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo Decreto; l’opzione del riscatto può essere non superiore al 75 per cento, per l’acquisto esercitata non più di due volte in relazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli ad uno stesso rapporto di lavoro; o per la realizzazione, sulla prima casa di (e) mantenere la posizione individuale abitazione, degli interventi di manutenzione accantonata presso il Fondo, anche in ordinaria, straordinaria, di restauro e di assenza di contribuzione. Tale opzione trova risanamento conservativo, di ristrutturazione automatica applicazione in difetto di diversa edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente il valore della posizione individuale maturata della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; non sia superiore all’importo di una mensilità (c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma non superiore al 30 per cento, per la 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo soddisfazione di ulteriori sue esigenze. informa l’aderente della facoltà di trasferire 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le la propria posizione individuale ad altra modalità operative in materia di anticipazioni sono forma pensionistica complementare, ovvero riportate in apposito documento. di richiedere il riscatto dell’intera posizione di 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di cui al comma 2, lettera d). anticipazione non possono eccedere il 75 per cento 3. In caso di decesso del Socio Lavoratore prima della posizione individuale maturata, incrementata dell’esercizio del diritto alla prestazione delle anticipazioni percepite e non reintegrate. pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della 4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), per l’esercizio del diritto all’anticipazione sono la posizione individuale è riscattata dai beneficiari considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o pensionistiche complementari maturati dal Socio giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza Lavoratore per i quali lo stesso non abbia esercitato di tali soggetti la posizione individuale resta il diritto di riscatto totale della posizione individuale. acquisita al Fondo. Statuto 8 / 19
PARTE IV – 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Socio 6. Lavoratore e in qualsiasi momento. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono PROFILI ORGANIZZATIVI sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza Art. 14 – Organi del Fondo obbligatoria. 1. Sono organi del Fondo: 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti (a) l’Assemblea; all’esercizio delle predette facoltà da parte del Socio (b) il Consiglio di Amministrazione; Lavoratore con tempestività e comunque entro il (c) il Presidente e il Vice Presidente; termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della (d) il Collegio dei Sindaci; richiesta completa. Nel caso in cui la domanda risulti (e) il Direttore Generale; incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di sospeso fino alla data del completamento o della costituzione e composizione regolarizzazione della pratica. 1. L’Assemblea è esclusivamente composta dai Delegati dei Soci Aziende e dei Soci Lavoratori. Art. 13 bis - Prestazioni accessorie 2. L’Assemblea è formata da sessanta componenti, di 1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i seguito denominati “Delegati”, dei quali trenta in casi di invalidità e premorienza e non rappresentanza dei Soci Lavoratori, trenta in autosufficienza. L’adesione alle suddette prestazioni rappresentanza dei Soci Aziende, eletti sulla base del è facoltativa e può essere espressa all’atto Regolamento elettorale che costituisce parte dell’adesione al Fondo o successivamente mediante integrante del presente Statuto. sottoscrizione di apposito modulo. 3. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 2. Le condizioni delle suddette prestazioni sono 4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato indicate nella Nota informativa. cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla 3. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante vigenti, di apposita convenzione con imprese ai sensi del presente articolo cessa dalla carica assicurative. contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione. Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 1. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera in ordine: (a) all’approvazione del bilancio di esercizio; (b) al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l’eventuale emolumento; (c) alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio dei Sindaci, per i quali determina altresì l’eventuale emolumento; (d) all’esercizio dell’azione di responsabilità. 3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in ordine: (a) alle modifiche statutarie; (b) all’eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i. Statuto 9 / 19
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di 11. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è funzionamento e deliberazioni redatto da un notaio. 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti costituzione e composizione eleggono il Presidente dell’Assemblea. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di 2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con amministrazione costituito da un minimo di 6 la presenza della metà più uno degli aventi diritto e membri, ad un massimo di 16. Il numero dei delibera a maggioranza dei presenti. In seconda Consiglieri è fissato tempo per tempo convocazione non è previsto un quorum costitutivo dall’Assemblea. e l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti 2. Nella nomina dei membri del Consiglio di 3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita Amministrazione, deve essere rispettato il criterio con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e della partecipazione paritetica delle due categorie di delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera Soci, Aziende e Lavoratori. di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con 3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati. i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base 4. Su proposta del Presidente, l’Assemblea designa il di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due pertinenza. scrutatori. Spetta al Presidente constatare la 4. Le liste sono proposte con la sottoscrizione di regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di almeno dieci Delegati. intervento e di voto. 5. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una 5. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno lista. una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura 6. Ogni candidato può essere presente in una sola lista. dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio. 7. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo 6. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando almeno quindici giorni prima di quello di indizione ne è fatta richiesta motivata, con tassativa dell’Assemblea in prima convocazione chiamata indicazione degli argomenti da trattare, da almeno all’elezione: di ciò è fatta menzione nell’avviso di un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza convocazione. dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato 7. L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede del nel comma precedente, sono depositate le Fondo, dal Presidente del Consiglio di dichiarazioni con le quali i singoli candidati Amministrazione mediante avviso scritto da inviare, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni legge. prima di quello fissato per l’adunanza, ai Delegati dei 9. Ogni lista deve essere formata da un numero di Soci Aziende e ai Delegati dei Soci Lavoratori. candidati non inferiore al numero dei Consiglieri 8. Nell’avviso di convocazione va indicato l’ordine del eleggibili e soddisfare tutte le previsioni di legge. giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza dell’Assemblea. 10. La lista per la quale non siano osservate le previsioni 9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato di cui al comma che precede è considerata come può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in non proposta. Assemblea da altro Delegato della componente di 11. All’elezione dei Consiglieri si procede come segue: appartenenza. La delega di rappresentanza può (a) ciascun Delegato può votare una sola lista; essere conferita soltanto per assemblee singole, con (b) all’interno della lista ciascun Delegato può effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non votare un numero massimo di nomi pari al può essere rilasciata con il nome del rappresentante numero dei Consiglieri da eleggere; in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due. 10. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal segretario di cui al precedente comma 4 ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso. Statuto 10 / 19
(c) la lista a cui sono attribuiti un numero di voti 5. Gli Amministratori che non intervengano senza pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene giustificato motivo a tre riunioni consecutive del la totalità dei componenti del Consiglio. Se Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si nessuna lista raggiunge detto quorum, procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 l’elezione è ripetuta. Dopo la terza votazione del presente articolo. senza esito, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni numero di voti. 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i 12. Risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione candidati che hanno ottenuto il maggior numero di per l’attuazione di quanto previsto dal presente voti all’interno della lista vincitrice. In caso di parità Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti di suffragi prevale il candidato maggiore per età. necessari e opportuni al conseguimento dello scopo 13. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea. requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in 2. Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ad uno o più Consiglieri. come definiti dalla normativa vigente. 3. In particolare, il Consiglio di amministrazione: 14. Non possono assumere la carica di Amministratore (a) definisce gli indirizzi generali di gestione del coloro che nell’esercizio precedente hanno Fondo; ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco. (b) definisce, adotta ed eventualmente revisiona 15. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire la politica di investimento idonea al di situazioni di incompatibilità, comportano la raggiungimento degli obiettivi strategici del decadenza dal Consiglio di amministrazione. Fondo e ne verifica il rispetto; a tal fine il 16. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre Consiglio di Amministrazione esamina i esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo proposte formulate dalla Funzione Finanza; esercizio della loro carica, e possono essere eletti per (c) esercita il controllo sull’attività svolta dalla non più di tre mandati consecutivi. Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni; Art. 19 - Cessazione e decadenza degli (d) approva le procedure interne di controllo della Amministratori gestione finanziaria, tenendo conto delle 1. Qualora nel corso del mandato uno o più proposte formulate dalla Funzione Finanza; Amministratori dovessero cessare dall’incarico per (e) stabilisce le forme di gestione e stipula le qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti inerenti convenzioni; della lista di candidati cui apparteneva il Consigliere (f) sceglie la banca depositaria e stipula la relativa venuto a mancare. Qualora ciò non sia possibile si convenzione; procede ad un’elezione suppletiva. (g) seleziona gli operatori specializzati a cui 2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente affidare la gestione amministrativa e contabile articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto del Fondo e stipula le relative convenzioni; della loro nomina. (h) individua una o più compagnie di 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi assicurazione, cui affidare l’erogazione delle risulta sostituita oltre la metà dei componenti prestazioni pensionistiche e stipula le relative l’originario Consiglio, ovvero in caso di dimissioni convenzioni; volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli (i) determina le prestazioni accessorie e stipula le Amministratori in carica devono senza indugio connesse convenzioni; convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove (j) esercita il diritto di voto relativo ai valori elezioni. mobiliari nei quali risultano investite le 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, disponibilità del Fondo, anche attraverso il deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da conferimento di apposita delega; parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere (k) nomina il Direttore Generale del Fondo ai sensi nel frattempo tutti gli atti di ordinaria dell’art. 23; amministrazione. (l) nomina le Funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 23 bis; Statuto 11 / 19
(m) predispone il progetto di bilancio da (ff) definisce i prospetti del valore e della sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; composizione del patrimonio; (n) propone le novelle allo Statuto, da sottoporre (gg) definisce la politica di impegno per gli all’approvazione dell’Assemblea; investimenti azionari; (o) realizza le modifiche statutarie necessarie a (hh) definisce il piano strategico sulle tecnologie seguito di interventi normativi o regolamentari dell’informazione e della comunicazione; portandole a conoscenza dell’Assemblea, (ii) definisce il sistema informativo del Fondo e i nella prima adunanza utile; presidi di sicurezza informatici; (p) valuta l’esigenza di redigere uno o più (jj) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di regolamenti applicativi della disciplina professionalità, delle cause di ineleggibilità e di statutaria e ne cura la predisposizione, incompatibilità, nonché la valutazione delle dandone opportuna informazione situazioni impeditive e delle cause di all’Assemblea; sospensione. (q) sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci, in Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di particolare quelle di cui all’ art. 10; funzionamento e responsabilità (r) stabilisce i contenuti della documentazione 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del informativa di cui art.7, comma 1, lett. b); Consiglio di Amministrazione. (s) segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno necessari per la salvaguardia delle condizioni una volta all’anno, anche fuori della sede del Fondo, di equilibrio, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del per deliberare in merito al progetto di bilancio ed Decreto; ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o (t) delibera sull’accettazione delle domande di quando almeno un terzo dei suoi componenti ne adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da competenza al Direttore Generale; porre all’ordine del giorno. (u) pone in essere ogni attività e/o iniziativa 3. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da necessaria o utile per la miglior inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, amministrazione del Fondo; telefax o mezzi informatici e telematici, almeno (v) definisce i prospetti del valore e della cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta composizione del patrimonio; eccezione per i casi d’urgenza. L’avviso deve (w) definisce il modello organizzativo (sistema di indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora governo) del Fondo comprensivo delle dell’adunanza. funzioni fondamentali (gestione dei rischi, 4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per revisione interna e, ove prevista, funzione teleconferenza o video conferenza, a condizione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro di controllo interno e il sistema di gestione dei consentito seguire e intervenire in tempo reale alla rischi; trattazione degli argomenti affrontati; verificati (x) definisce le politiche scritte relative alla questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove luogo in cui si trova il Presidente, ove deve prevista, all’attività attuariale; presenziare altresì il Segretario della riunione, per la (y) definisce la politica di remunerazione; stesura del verbale. (z) definisce la politica di esternalizzazione delle 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio funzioni/attività; occorre la presenza della maggioranza dei suoi (aa) definisce la politica di gestione dei conflitti di componenti ed il suffragio favorevole della interesse; maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il (bb) definisce i piani d’emergenza; voto di chi presiede. (cc) effettua la valutazione interna del rischio; 6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore (dd) definisce la politica di investimento, i contenuti Generale, con diritto di parola ma non di voto. delle convenzioni di gestione e il sistema di 7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è controllo della gestione finanziaria; redatto, su apposito libro, il relativo verbale. (ee) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; Statuto 12 / 19
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad (b) supportare il Consiglio di Amministrazione essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la nell’assunzione delle scelte di politica gestionale, diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle fornendo le necessarie analisi e valutazioni in loro specifiche competenze e sono solidalmente ordine alla coerenza delle scelte medesime con responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio di inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di Amministrazione e alla loro compatibilità con il funzioni in concreto attribuite ad uno o più quadro normativo e con le risorse disponibili per Amministratori. il funzionamento del Fondo; 9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le (c) fornire al Consiglio di Amministrazione elementi disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, e criteri di analisi idonei a consentire la 2394, 2394/bis, 2395,2396 e 2629 bis del Codice valutazione delle esigenze previdenziali e delle Civile. valutazioni degli iscritti e predisporre procedure 10. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità per la trattazione di eventuali reclami e la ultima dell’osservanza della normativa nazionale e registrazione degli stessi in un apposito registro; delle norme dell’Unione europea direttamente (d) coordinare la struttura operativa del Fondo, applicabili. curando l’efficiente organizzazione del Fondo attraverso la definizione dei processi di lavoro, la Art. 22 – Presidente formazione e la valorizzazione delle risorse 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono umane, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse eletti dal Consiglio di Amministrazione, strumentali; rispettivamente e a turno, tra i propri componenti (e) attivare i controlli di gestione volti a verificare rappresentanti i Soci Aziende e i Soci Lavoratori. l’efficacia e l’efficienza delle attività operative, ivi 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo comprese quelle affidate in outsourcing. e sta per essa in giudizio. 2. Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria 3. Il Presidente del Fondo: attività in maniera autonoma e indipendente e (a) sovraintende al funzionamento di Previp; riferisce direttamente al Consiglio di (b) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea; Amministrazione sui risultati della propria attività. (c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui Amministrazione; all’art. 2396 del Codice Civile. (d) informa la COVIP di ogni variazione o 3. L’organo di amministrazione provvede, nelle innovazione concernente Previp, deliberazioni relative all’assetto organizzativo, a documentandola adeguatamente; specificare le attribuzioni funzionali conferite al (e) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo Direttore Generale. diversa delega del Consiglio; 4. Il Direttore Generale del Fondo deve possedere i (f) svolge ogni altro compito previsto dal presente requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità 4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è come definite dalla normativa tempo per tempo sostituito dal Vice Presidente. vigente. 5. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente Art. 23 – Direttore Generale comma comporta la decadenza dall’incarico. 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 6. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il Amministrazione. All’atto della nomina, nel rispetto possesso in capo al Direttore Generale del Fondo dei dello Statuto e della vigente normativa, sono suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore incompatibilità previste dalla normativa vigente. Generale del Fondo, al quale comunque compete: (a) attuare le decisioni del Consiglio di Art. 23 bis – Funzioni fondamentali Amministrazione; 1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni fondamentali relative alla Gestione dei rischi e alla Revisione interna. Statuto 13 / 19
2. Coloro che svolgono Funzioni fondamentali, anche 7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato in caso di esternalizzazione, devono possedere i nel comma che precede, sono depositate le requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in dichiarazioni con le quali i singoli candidati assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità accettano la candidatura e attestano, sotto la propria come definiti dalla normativa tempo per tempo responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla vigente. normativa vigente. 3. Il Titolare della Funzione di Gestione dei rischi 8. Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una comunica, almeno una volta l’anno, ovvero per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, con ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le l’indicazione di almeno due nominativi, ed una per i raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di candidati alla carica di Sindaco supplente, con responsabilità al Consiglio di amministrazione, che l’indicazione di almeno un nominativo. stabilisce quali azioni intraprendere. Il Titolare della 9. La lista per la quale non sono osservate le previsioni Funzione di Revisione interna riferisce al Consiglio di recate dai commi che precedono è considerata amministrazione. come non presentata. 10. All’elezione dei Sindaci si procede come segue: Art. 23 ter – Firma e rappresentanza legale 11. ciascun Delegato può votare una sola lista; 1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo: 12. i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono (a) il Presidente; divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero (b) il Vice Presidente; progressivo col quale i candidati siano stati elencati (c) il Direttore Generale. nella rispettiva sezione; 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare 13. i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente Procuratori, anche tra i non Soci, con potere di firma, ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo limitatamente all’attività di gestione ordinaria del l’ordine da essa previsto ed ordinati Fondo. successivamente in un’unica graduatoria 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ai decrescente; quali siano conferite deleghe devono essere in 14. risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. lettere dalla a) alla f) del comma 1 dell’art. 2 del In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto Decreto del Ministro del Lavoro n. 108 del 2020 e il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore successive modificazioni. parità il candidato maggiore di età. 15. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, 1. La gestione del Fondo è vigilata da un Collegio dei e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e Sindaci costituito da quattro componenti effettivi e incompatibilità, come definiti dalla normativa da due supplenti, nominati anche fra i non Soci. vigente. 2. Nella nomina dei componenti del Collegio dei 1. La perdita dei predetti requisiti o il Sindaci deve essere rispettato il criterio della sopravvenire delle cause di partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, incompatibilità comportano la Aziende e Lavoratori. decadenza dall’incarico. 3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso 16. In caso di morte, rinunzia o decadenza di un i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base Sindaco, subentra il supplente eletto nella lista di di liste di candidati i membri del Collegio di propria candidati cui apparteneva il Sindaco da sostituire. pertinenza, titolari e supplenti. 17. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono 4. Le liste devono essere proposte da non meno di alla data dell’Assemblea convocata per dieci Delegati. Ciascun Delegato non può l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sottoscrivere più di una lista. della carica. Possono essere riconfermati per non più 5. Ogni candidato può essere presente in una sola lista. di 4 (quattro) mandati consecutivi. 6. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo 18. I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del almeno quindici giorni prima di indizione Collegio. dell’Assemblea in prima convocazione chiamata all’elezione e di ciò va fatta menzione nell’avviso di convocazione. Statuto 14 / 19
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di 1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del funzionamento e responsabilità Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello 1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l’anno. Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso amministrazione e in particolare sull’adeguatezza scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata dell’assetto organizzativo, amministrativo e A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvi i funzionamento. casi d’urgenza. La comunicazione deve recare 2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora controllo contabile e di revisione legale dei conti. dell’adunanza. 3. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e 3. Il Collegio redige il processo verbale di ciascuna compatibilità dell’attività del Fondo con il suo scopo riunione. Le riunioni sono valide con la presenza istituzionale. Il Collegio deve riferire alla della maggioranza dei Revisori e le relative Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado deliberazioni sono assunte a maggioranza degli di incidere sull’equilibrio del Fondo medesimo, ai intervenuti. sensi dell’art. 15, comma 4, del Decreto. 4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, 4. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della durante un esercizio sociale, a due riunioni del contabilità e la corrispondenza del bilancio alle Collegio, decadono. risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il 5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un di Amministrazione ed alle adunanze dell’Assemblea giudizio sul bilancio di esercizio. e sono convocati con le stesse modalità dei 5. Nell’espletamento della funzione di controllo Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non contabile, di cui al comma che precede, è attribuita assistono senza giustificato motivo a due Assemblee al Collegio dei Sindaci la facoltà di procedere consecutive o, durante un esercizio sociale, a due collegialmente all’accertamento del patrimonio del riunioni consecutive del Consiglio di Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di Amministrazione, decadono. ispezione e di controllo. 6. I componenti il Collegio dei Sindaci devono vantare 6. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi di revisione interna. Il Collegio segnala al Consiglio in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, di Amministrazione le eventuali anomalie come definiti dalla normativa vigente. dell’assetto organizzativo e del sistema di governo 7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la del Fondo. professionalità e la diligenza richieste dalla natura 7. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti incidere negativamente sulla corretta e sui documenti di cui hanno conoscenza per amministrazione e gestione del Fondo e di ragione del loro ufficio. trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni 8. Essi sono responsabili in solido con gli nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle abbiano causato un danno al Fondo, quando il riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali danno non si sarebbe prodotto qualora avessero irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso 9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni in seno al Collegio. di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 8. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l’Assemblea 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da del Codice Civile ad essi direttamente applicabile. parte degli Amministratori. Statuto 15 / 19
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