Statuto 2022 - Previp Fondo Pensione

Pagina creata da Benedetta Salvi
 
CONTINUA A LEGGERE
Statuto 2022 - Previp Fondo Pensione
Statuto   2022
Statuto                            2022

Con le modifiche deliberate
Dal Consiglio di Amministrazione
del 15 settembre 2021

.
Indice
  PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO                                                               3
  Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede                                          3
  Art. 2 – Forma giuridica                                                                        3
  Art. 3 – Scopo                                                                                  3

  PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO                                 3
  Art. 4 – Regime della forma pensionistica                                                       3
  Art. 5 – Destinatari                                                                            3
  Art. 5 bis – Soci Aziende                                                                       3
  Art. 5 ter – Soci Lavoratori                                                                    4
  Art. 6 – Scelte di investimento                                                                 4
  Art. 7 – Spese                                                                                  5

  PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI                                                         5
  Art. 8 – Contribuzione                                                                          5
  Art. 9 – Determinazione della posizione individuale                                             6
  Art. 10 – Prestazioni pensionistiche                                                            6
  Art. 11 – Erogazione della rendita                                                              7
  Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale                                  7
  Art. 13 – Anticipazioni                                                                         8
  Art. 13 bis – Prestazioni accessorie                                                            9

  PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI                                                                 9
  A) Organizzazione del Fondo                                                                     9
  Art. 14 – Organi del Fondo                                                                       9
  Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione                        9
  Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni                                                  9
  Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni                   10
  Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione                10
  Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori                                           11
  Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni                                           11
  Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità            12
  Art. 22 – Presidente                                                                           13
  Art. 23 – Direttore Generale                                                                   13
  Art. 23 bis – Responsabile del Fondo                                                           13
  Art. 23 ter – Firma e Rappresentanza legale                                                    14
  Art. 24– Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione                                        14
  Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni                                                  15
  Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità                    15
  B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile                                           16
  Art. 27 – Incarichi di gestione                                                                16
  Art. 28 – Banca depositaria                                                                    16
  Art. 29 – Conflitti di interesse                                                               16
  Art. 30 – Gestione amministrativa                                                              16
  Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio   17
  Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio                                             17

Statuto                                                                                            1 / 19
PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI                                                         17
  Art. 33 – Modalità di adesione                                                        17
  Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti                                    18
  Art. 35 – Comunicazioni e reclami                                                     18
  Art. 35 bis – Clausola compromissoria                                                 18

  PARTE VI – NORME FINALI                                                               19
  Art. 36 – Modifica dello Statuto                                                      19
  Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio   19
  Art. 38 – Rinvio                                                                      19

Statuto                                                                                  2 / 19
PARTE I -                                                        PARTE II -
IDENTIFICAZIONE E SCOPO                                          CARATTERISTICHE DEL
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede           FONDO E MODALITÀ DI
1. La “Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e
     Assistenziale, PREV.I.P.”, istituita in data 28
                                                                 INVESTIMENTO
     novembre 1989 ai sensi degli articoli 36 e seguenti
     del Codice Civile, dal 1° luglio 1997 ha assunto la         Art. 4 - Regime della forma pensionistica
     denominazione di “PREVIP Fondo Pensione”, in                 1. Il Fondo opera esclusivamente in regime di
     seguito indicato “Fondo”.                                        contribuzione definita. L’entità delle prestazioni
2. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di            pensionistiche del Fondo è determinata in funzione
     scioglimento di cui al successivo art. 37.                       della contribuzione effettuata e in base al principio
3. Il Fondo ha sede in Milano.                                        di capitalizzazione.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
     Fondo è info@pec.previp.eu.                                 Art. 5 – Destinatari
                                                                  1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci: i Soci
Art. 2 - Forma giuridica                                              Aziende ed i Soci Lavoratori, per i quali operi una
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione                     forma pensionistica complementare di cui all’art. 1
     riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP           del Decreto Legislativo 252/2005 (di seguito
     con il numero 1241.                                              “Decreto”).
                                                                  2. La qualifica di Socio (Azienda e Lavoratore) risulta
Art. 3 – Scopo                                                        acquisita, condizionatamente alla verifica dei
1. Il Fondo, privo di fini di lucro, ha lo scopo di                   requisiti richiesti, con l’accettazione della domanda
     consentire agli aderenti di disporre, all’atto del               di adesione.
     pensionamento, di prestazioni pensionistiche                 3. La qualifica di Socio (Azienda e Lavoratore) risulta
     complementari del sistema obbligatorio di base. A                anche acquisita tramite conferimento tacito del
     tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla        trattamento di fine rapporto (di seguito denominato
     gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli            “TFR”) ed in tal caso l’associazione decorre dal mese
     aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo             in cui sono versate per la prima volta le relative
     quanto disposto dalla normativa in materia di                    quote.
     previdenza complementare.                                    4. Sono beneficiari le persone che percepiscono le
2. Il Fondo è retto dalle disposizioni del presente                   prestazioni pensionistiche.
     Statuto e, per quanto non espressamente previsto,
     dalle applicabili norme di legge.                           Art. 5 bis - Soci Aziende
                                                                 1. La categoria dei Soci Aziende è costituita dai datori
                                                                      di lavoro tenuti al versamento dei contributi previsti
                                                                      dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla
                                                                      realizzazione di trattamenti previdenziali di cui
                                                                      all’art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro
                                                                      dipendente, nonché al versamento, esplicito o tacito,
                                                                      di quote di TFR.
                                                                 2. Divengono Soci Aziende i datori di lavoro che
                                                                      soddisfino le seguenti condizioni:
                                                                       (a) l’invio al Fondo di una domanda di adesione che
                                                                            precisi le caratteristiche del trattamento
                                                                            previdenziale previsto a favore dei propri
                                                                            prestatori di lavoro sulla base di quanto
                                                                            disposto dalla rispettiva Fonte Istitutiva.

 Statuto                                                                                                             3 / 19
(b) Quest’ultima va allegata alla domanda di                     (b) “nuovi iscritti” ovvero prestatori di lavoro che si
          adesione. La domanda di adesione deve, altresì,                  trovano in condizione diversa da quella indicata
          contenere l’indicazione della cadenza e delle                    alla lett. a).
          modalità di versamento dei contributi e delle
          quote di TFR, ivi comprese quelle conferite per         Art. 6 – Scelte di investimento
          invio tacito da prestatori di lavoro;                   1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione
      (c) il versamento, in via anticipata, della quota                multicomparto, in almeno n. 4 comparti differenziati
          associativa annuale, la cui misura è fissata                 per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da
          tempo per tempo dal Consiglio di                             assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di
          Amministrazione.                                             scelta. La politica di investimento relativa a ciascun
                                                                       comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili
Art. 5 ter - Soci Lavoratori                                           di rischio e rendimento sono descritti nella Nota
1. La categoria dei Soci Lavoratori è costituita da                    informativa.
     prestatori di lavoro subordinato dipendenti dei Soci         2. È in ogni caso previsto un comparto garantito,
     Aziende:                                                          destinato ad accogliere il conferimento tacito del
      (a) a favore dei quali, in conformità a quanto                   TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo
          disposto dalle rispettive Fonti Istitutive, il Socio         vigente. Tale comparto è individuato nella Nota
          Azienda è tenuto al versamento di contributi e               informativa. A seguito di tale conferimento è
          quote di TFR finalizzati alla realizzazione di               riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione
          trattamenti previdenziali, di cui all’art. 3;                individuale ad altro comparto a prescindere dal
      (b) che abbiano manifestato la volontà di aderire al             periodo minimo di permanenza di cui al successivo
          Fondo mediante sottoscrizione della domanda                  comma.
          di adesione;                                            3. Il Socio Lavoratore, all’atto dell’adesione, sceglie uno
      (c) che abbiano aderito con conferimento esplicito               o più comparti in cui far confluire i versamenti
          del TFR ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), del         contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale
          Decreto;                                                     destinazione. In caso di mancata scelta si intende
      (d) che abbiano aderito con conferimento tacito                  attivata l’opzione verso il comparto identificato dal
          TFR, ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. b), del             Fondo e individuato nella Nota informativa. Il Socio
          Decreto.                                                     Lavoratore può inoltre riallocare la propria posizione
2. Mantengono la qualifica di Soci Lavoratori:                         individuale tra i diversi comparti nel rispetto del
      (a) i lavoratori che percepiscano le prestazioni                 periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero
          pensionistiche a carico del Fondo;                           dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti
      (b) i destinatari delle previsioni, in materia di                contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle
          previdenza complementare, stabilite dalle                    nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione,
          rispettive Fonti Istitutive, i quali fruiscano di            salvo diversa disposizione dell’aderente.
          assegni straordinari in forma rateale di cui all’art.   4. In caso di "Rendita integrativa temporanea
          5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale          anticipata" (RITA) la porzione della posizione
          28 aprile 2000 n. 158 sulla base di accordi che              individuale di cui si chiede il frazionamento verrà
          ne prevedano la possibilità;                                 fatta confluire nel comparto più prudente
      (c) i Soci Fedeltà, ovvero coloro che cessano di                 individuato dal Fondo e indicato nella Nota
          contribuire al Fondo e/o che interrompono il                 informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi
          rapporto di lavoro con il Socio Azienda,                     può successivamente variare il comparto nel rispetto
          conservando la posizione individuale.                        del periodo minimo di permanenza.
3. Sono Soci Lavoratori del Fondo anche i soggetti
     fiscalmente a carico dei Soci di cui al presente
     articolo, previa attivazione dell’iscrizione.
4. I Soci Lavoratori si distinguono in:
      (a) “vecchi iscritti” ovvero prestatori di lavoro che al
          28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme
          pensionistiche complementari, comunque
          denominate, istituite prima del 15 novembre
          1992;
 Statuto                                                                                                                 4 / 19
PARTE III -
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
     (a) spese relative alla fase di accumulo:
          a.1) direttamente a carico dei Soci e in
                                                                 CONTRIBUZIONE E
            -
                particolare:
                 a carico dei Soci Lavoratori in cifra fissa
                                                                 PRESTAZIONI
                 annua pro-capite;
                                                                 Art. 8 – Contribuzione
            -    a carico dei Soci Aziende in base al
                                                                 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato
                 numero dei Soci Lavoratori iscritti;
                                                                      mediante: i contributi a carico del lavoratore; i
          a.2) indirettamente a carico del Socio
                                                                      contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
                Lavoratore:
                                                                 2. La misura minima dei contributi a carico,
            -    per ciascun comparto finanziario sono
                                                                      rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori
                 determinate in % del patrimonio;
                                                                      aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in
            -    per il comparto assicurativo gravano sul
                                                                      cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i
                 rendimento della linea assicurativa.
                                                                      criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto.
     (b) Spese relative alla fase di erogazione delle
                                                                 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate
          rendite.
                                                                      nella Nota informativa, l’aderente determina
     (c) Spese e premi relativi alle prestazioni
                                                                      liberamente l’entità della contribuzione a proprio
          assicurative accessorie.
                                                                      carico.
     (d) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente
                                                                 4. È prevista la destinazione del TFR maturando al
          collegate all’esercizio delle seguenti prerogative
                                                                      Fondo in misura integrale o parziale sulla base delle
          individuali, dirette alla copertura dei relativi
                                                                      previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto
          oneri amministrativi.
                                                                      riportato nella Nota informativa. È comunque
          d.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
                                                                      consentito al lavoratore di rivedere successivamente
          d.2) riscatto della posizione individuale;
                                                                      la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da
          d.3) anticipazioni.
                                                                      destinare al Fondo.
     (e) Spese in cifra fissa relative alla prestazione
                                                                 5. L’adesione al Fondo realizzata esclusivamente
          erogata in forma di “Rendita integrativa
                                                                      tramite il conferimento del TFR non comporta
          temporanea anticipata” (RITA) diretta alla
                                                                      l’obbligo di versamento della contribuzione a carico
          copertura dei relativi oneri amministrativi
                                                                      del Socio Lavoratore, né del Socio Azienda, salvo
          applicati su ciascuna rata erogata.
                                                                      loro diversa volontà. Qualora il Socio Lavoratore
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le
                                                                      contribuisca al Fondo nella misura minima prevista
     modalità di prelievo e la misura delle suddette spese,
                                                                      dalle Fonti Istitutive, è dovuto anche il contributo del
     riportate nella Nota informativa.
                                                                      Socio Azienda, stabilito dalle Fonti Istitutive
3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano
                                                                      medesime.
     differenze positive tra i costi effettivamente sostenuti
                                                                 6. In costanza del rapporto di lavoro il Socio Lavoratore
     e le spese gravanti sui Soci Lavoratori, definirà criteri
                                                                      ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio
     e modalità di ripartizione di tali differenze tra gli
                                                                      carico, con conseguente sospensione dell’obbligo
     stessi Soci Lavoratori e li indica nel bilancio, nella
                                                                      contributivo a carico del datore di lavoro, fermo
     Nota Informativa e nel Prospetto delle prestazioni
                                                                      restando il versamento del TFR maturando al Fondo.
     pensionistiche.
                                                                      È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi
                                                                      momento. La sospensione della contribuzione non
                                                                      comporta la cessazione della partecipazione al
                                                                      Fondo.
                                                                 7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di
                                                                      quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto
                                                                      (c.d. contribuzione da abbuoni).

 Statuto                                                                                                               5 / 19
8.   Il Socio Lavoratore può decidere di proseguire la                   (b) Il rendimento di ogni comparto finanziario è
     contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento                          calcolato come variazione del valore di quota
     dell’età pensionabile prevista dal regime                               nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del
     obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla                     valore della quota le attività che costituiscono il
     data del pensionamento, possa far valere almeno un                      patrimonio del comparto sono valutate al valore
     anno di contribuzione a favore delle forme di                           di mercato; pertanto le plusvalenze e le
     previdenza complementare.                                               minusvalenze maturate concorrono alla
9.   In caso di mancato o ritardato versamento, il Socio                     determinazione della posizione individuale, a
     Azienda è tenuto a reintegrare la posizione                             prescindere dal momento di effettivo realizzo.
     individuale del Socio Lavoratore secondo modalità             4.   Il Fondo, per quanto concerne i comparti finanziari,
     operative definite con apposita regolamentazione.                  determina il valore della quota con cadenza almeno
     Inoltre, il Socio Azienda è tenuto a risarcire il Fondo            mensile e, conseguentemente, il valore della
     di eventuali spese dovute al mancato adempimento                   posizione finanziaria di ciascun Socio Lavoratore. I
     contributivo.                                                      versamenti sono trasformati in quote e frazioni di
                                                                        quote sulla base del primo valore di quota
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale                     successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per
1. La posizione individuale, che consiste nel capitale                  la valorizzazione.
     accumulato di pertinenza di ciascun Socio                     5.   Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le
     Lavoratore, è alimentata dai contributi netti versati,             posizioni individuali costituite presso il Fondo sono
     dagli importi derivanti da trasferimenti da altre                  intangibili e non possono formare oggetto di
     forme pensionistiche complementari e dai                           sequestro o pignoramento da parte dei creditori
     versamenti effettuati per il reintegro delle                       dell’aderente.
     anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali
     riscatti parziali e anticipazioni.                            Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto         1. Il Fondo attribuisce prestazioni in rendita e in
     delle spese direttamente a carico del Socio                        capitale.
     Lavoratore, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a.1), e delle   2. Il      diritto     alla      prestazione    pensionistica
     eventuali somme destinate a copertura delle                        complementare si acquisisce al momento della
     prestazioni accessorie espressamente esplicitate.                  maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al                 stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza del
     rendimento dei singoli comparti:                                   Socio Lavoratore, con almeno cinque anni di
      (a) il rendimento del comparto assicurativo è                     partecipazione         alle     forme     pensionistiche
          calcolato secondo le modalità indicate nel                    complementari. Il predetto termine è ridotto a tre
          Regolamento della “Gestione Speciale” allegato                anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro
          alla Convenzione stipulata con la Compagnia di                per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso
          Assicurazione; in particolare il rendimento                   acquisisca il diritto a una pensione complementare
          annuo si ottiene rapportando il risultato                     o che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione
          finanziario della “Gestione Speciale” al valore               europea. Il Socio Lavoratore che decide di
          medio della stessa nell’esercizio di competenza.              proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi
          Gli utili e le perdite di realizzo vengono                    del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare
          determinati con riferimento al valore di                      autonomamente il momento di fruizione delle
          iscrizione delle corrispondenti attività della                prestazioni pensionistiche.
          “Gestione Speciale” e cioè al prezzo di acquisto         3. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria
          per i beni di nuova acquisizione e al valore di               per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono
          mercato per i beni di proprietà della Compagnia               considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle
          di Assicurazione.                                             forme pensionistiche complementari maturati dal
                                                                        Socio Lavoratore per i quali lo stesso non abbia
                                                                        esercitato il riscatto totale della posizione
                                                                        individuale.

 Statuto                                                                                                                 6 / 19
4.   Il Socio Lavoratore, che abbia cessato l'attività            10. Il Socio Lavoratore che, sulla base della
     lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di                 documentazione          prodotta,     risulta    assunto
     contribuzione        nei    regimi     obbligatori      di       antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale
     appartenenza e il periodo minimo di partecipazione               data iscritto a una forma pensionistica
     alle forme pensionistiche complementari di cui al                complementare, istituita alla data di entrata in vigore
     comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni             della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la
     siano erogate, in tutto o in parte, in forma di                  liquidazione dell’intera prestazione pensionistica
     "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)               complementare in capitale.
     con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla         11. Le prestazioni pensionistiche complementari sono
     data di maturazione dell'età anagrafica prevista per             sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
     la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di              sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni
     appartenenza.                                                    a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
5.   Il Socio Lavoratore, che abbia cessato l'attività            12. Il Socio Lavoratore che abbia maturato il diritto alla
     lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato               prestazione pensionistica e intenda esercitare tale
     per un periodo di tempo superiore a ventiquattro                 diritto può trasferire la propria posizione individuale
     mesi e che abbia maturato il periodo minimo di                   presso altra forma pensionistica complementare, per
     partecipazione        alle     forme      pensionistiche         avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita
     complementari di cui al comma 1, ha facoltà di                   praticate da quest’ultima. In tal caso si applica
     richiedere la rendita di cui al precedente comma 4               quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
     con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla
     data di maturazione dell'età anagrafica per la               Art. 11 - Erogazione della rendita
     pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di             1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in
     appartenenza.                                                     forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle
6.   Nel corso dell'erogazione della RITA il Socio                     modalità e delle procedure previste dalle
     Lavoratore può richiederne la revoca; ciò comporta                disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o
     la cessazione dell'erogazione della rate residue.                 più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del
7.   Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione           decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
     individuale a titolo di RITA, il Socio Lavoratore ha la           successive modificazioni e integrazioni.
     facoltà di richiedere, con riferimento alla sola             2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione
     porzione residua della posizione individuale, il                  pensionistica il valore della posizione individuale,
     riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e        eventualmente integrato della garanzia di risultato e
     13, ovvero la prestazione pensionistica.                          al netto della eventuale quota di prestazione da
8.   In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica             erogare in forma di capitale, viene impiegato, per la
     la RITA si intende automaticamente revocata e viene               costituzione di una rendita vitalizia immediata.
     trasferita l'intera posizione individuale.                   3. Il Socio Lavoratore può richiedere comunque
9.   Il Socio Lavoratore ha facoltà di richiedere la                   l’erogazione della rendita in una delle tipologie
     liquidazione della prestazione pensionistica sotto                indicate nella Nota informativa.
     forma di capitale nel limite del 50 per cento della
     posizione individuale maturata. Nel computo                  Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione
     dell’importo complessivo erogabile in capitale sono          individuale
     detratte le somme erogate a titolo di anticipazione          1.   Il Socio Lavoratore, in costanza dei requisiti di
     per le quali non si sia provveduto al reintegro. Il               partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione
     Socio Lavoratore può optare per la liquidazione in                individuale maturata ad altra forma pensionistica
     capitale dell’intera posizione maturata qualora                   complementare decorso un periodo minimo di due
     l’importo che si ottiene convertendo in rendita                   anni di partecipazione al Fondo.
     vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore       2. Anche prima del suddetto periodo minimo di
     del Socio Lavoratore il 70 per cento della posizione              permanenza il Socio Lavoratore che perda i requisiti
     individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento            di partecipazione al Fondo prima del
     dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7,          pensionamento può:
     della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 Statuto                                                                                                               7 / 19
(a) trasferire la posizione individuale maturata         4.   Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre
             ad altra forma pensionistica complementare                forme di riscatto della posizione.
             alla quale acceda in relazione alla nuova            5.   Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti
             attività lavorativa;                                      all’esercizio delle predette facoltà da parte del Socio
         (b) riscattare il 50 per cento della posizione                Lavoratore con tempestività e comunque entro il
             individuale maturata:                                     termine massimo di sei mesi dalla ricezione della
                - in caso di cessazione dell’attività                  richiesta completa. Nel caso in cui la domanda risulti
                    lavorativa           che          comporti         incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli
                    l’inoccupazione per un periodo di                  elementi integrativi e il termine sopra indicato è
                    tempo non inferiore a 12 mesi e non                sospeso fino alla data del completamento o della
                    superiore a 48 mesi;                               regolarizzazione della pratica.
                - in caso di ricorso da parte del datore di       6.   Il trasferimento della posizione individuale e il
                    lavoro a procedure di mobilità, cassa              riscatto totale comportano la cessazione della
                    integrazione guadagni ordinaria o                  partecipazione al Fondo.
                    straordinaria;
         (c) riscattare l’intera posizione individuale            Art. 13 – Anticipazioni
             maturata:                                            1. Il Socio Lavoratore può conseguire un’anticipazione
                - in caso di invalidità permanente che                 della posizione individuale maturata nei seguenti
                    comporti la riduzione della capacità di            casi e misure:
                    lavoro a meno di un terzo;                         (a) in qualsiasi momento, per un importo non
                - a seguito di cessazione dell’attività                       superiore al 75 per cento, per spese sanitarie
                    lavorativa           che          comporti                conseguenti a situazioni gravissime attinenti a
                    l’inoccupazione per un periodo di                         sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi
                    tempo superiore a 48 mesi.                                straordinari riconosciuti dalle competenti
         (d) riscattare fino all’intera posizione individuale                 strutture pubbliche;
             maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del             (b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
             Decreto; l’opzione del riscatto può essere                       non superiore al 75 per cento, per l’acquisto
             esercitata non più di due volte in relazione                     della prima casa di abitazione per sé o per i figli
             ad uno stesso rapporto di lavoro;                                o per la realizzazione, sulla prima casa di
         (e) mantenere         la     posizione     individuale               abitazione, degli interventi di manutenzione
             accantonata presso il Fondo, anche in                            ordinaria, straordinaria, di restauro e di
             assenza di contribuzione. Tale opzione trova                     risanamento conservativo, di ristrutturazione
             automatica applicazione in difetto di diversa                    edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del
             scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui               comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente
             il valore della posizione individuale maturata                   della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
             non sia superiore all’importo di una mensilità            (c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
             dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma                    non superiore al 30 per cento, per la
             6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo                   soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
             informa l’aderente della facoltà di trasferire       2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le
             la propria posizione individuale ad altra                 modalità operative in materia di anticipazioni sono
             forma pensionistica complementare, ovvero                 riportate in apposito documento.
             di richiedere il riscatto dell’intera posizione di   3. Le somme complessivamente percepite a titolo di
             cui al comma 2, lettera d).                               anticipazione non possono eccedere il 75 per cento
3.   In caso di decesso del Socio Lavoratore prima                     della posizione individuale maturata, incrementata
     dell’esercizio      del     diritto   alla    prestazione         delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
     pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della        4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria
     "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA),               per l’esercizio del diritto all’anticipazione sono
     la posizione individuale è riscattata dai beneficiari             considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme
     dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o              pensionistiche complementari maturati dal Socio
     giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza                Lavoratore per i quali lo stesso non abbia esercitato
     di tali soggetti la posizione individuale resta                   il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
     acquisita al Fondo.
 Statuto                                                                                                                  8 / 19
PARTE IV –
5.   Le somme percepite a titolo di anticipazione
     possono essere reintegrate, a scelta del Socio

6.
     Lavoratore e in qualsiasi momento.
     Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono
                                                               PROFILI ORGANIZZATIVI
     sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
                                                               A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
     sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le
     pensioni a carico degli istituti di previdenza
                                                               Art. 14 – Organi del Fondo
     obbligatoria.
                                                               1. Sono organi del Fondo:
7.   Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti
                                                                   (a) l’Assemblea;
     all’esercizio delle predette facoltà da parte del Socio
                                                                   (b) il Consiglio di Amministrazione;
     Lavoratore con tempestività e comunque entro il
                                                                   (c) il Presidente e il Vice Presidente;
     termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della
                                                                   (d) il Collegio dei Sindaci;
     richiesta completa. Nel caso in cui la domanda risulti
                                                                   (e) il Direttore Generale;
     incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli
     elementi integrativi e il termine sopra indicato è
                                                               Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di
     sospeso fino alla data del completamento o della
                                                               costituzione e composizione
     regolarizzazione della pratica.
                                                               1. L’Assemblea è esclusivamente composta dai
                                                                   Delegati dei Soci Aziende e dei Soci Lavoratori.
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie
                                                               2. L’Assemblea è formata da sessanta componenti, di
1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i
                                                                   seguito denominati “Delegati”, dei quali trenta in
     casi di invalidità e premorienza e non
                                                                   rappresentanza dei Soci Lavoratori, trenta in
     autosufficienza. L’adesione alle suddette prestazioni
                                                                   rappresentanza dei Soci Aziende, eletti sulla base del
     è facoltativa e può essere espressa all’atto
                                                                   Regolamento elettorale che costituisce parte
     dell’adesione al Fondo o successivamente mediante
                                                                   integrante del presente Statuto.
     sottoscrizione di apposito modulo.
                                                               3. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Le condizioni delle suddette prestazioni sono
                                                               4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato
     indicate nella Nota informativa.
                                                                   cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla
3. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene
                                                                   sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite
     mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni
                                                                   dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante
     vigenti, di apposita convenzione con imprese
                                                                   ai sensi del presente articolo cessa dalla carica
     assicurative.
                                                                   contestualmente ai Delegati in carica all’atto della
                                                                   sua elezione.

                                                               Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
                                                               1. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria o
                                                                    straordinaria.
                                                               2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera in ordine:
                                                                     (a) all’approvazione del bilancio di esercizio;
                                                                     (b) al numero, nonché alla nomina e alla revoca,
                                                                          dei       componenti      il    Consiglio   di
                                                                          Amministrazione, per i quali determina altresì
                                                                          l’eventuale emolumento;
                                                                     (c) alla nomina e alla revoca dei componenti il
                                                                          Collegio dei Sindaci, per i quali determina
                                                                          altresì l’eventuale emolumento;
                                                                     (d) all’esercizio dell’azione di responsabilità.
                                                               3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in
                                                                    ordine:
                                                                     (a) alle modifiche statutarie;
                                                                     (b) all’eventuale scioglimento anticipato del
                                                                          Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i.

 Statuto                                                                                                            9 / 19
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di                 11. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è
funzionamento e deliberazioni                                      redatto da un notaio.
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
    Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal           Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di
    Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti   costituzione e composizione
    eleggono il Presidente dell’Assemblea.                     1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con               amministrazione costituito da un minimo di 6
    la presenza della metà più uno degli aventi diritto e           membri, ad un massimo di 16. Il numero dei
    delibera a maggioranza dei presenti. In seconda                 Consiglieri è fissato tempo per tempo
    convocazione non è previsto un quorum costitutivo               dall’Assemblea.
    e l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti          2. Nella nomina dei membri del Consiglio di
3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita               Amministrazione, deve essere rispettato il criterio
    con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e           della partecipazione paritetica delle due categorie di
    delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera            Soci, Aziende e Lavoratori.
    di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con         3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso
    il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.           i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base
4. Su proposta del Presidente, l’Assemblea designa il               di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria
    Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due                    pertinenza.
    scrutatori. Spetta al Presidente constatare la             4. Le liste sono proposte con la sottoscrizione di
    regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di             almeno dieci Delegati.
    intervento e di voto.                                      5. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una
5. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno               lista.
    una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura      6. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.
    dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.           7. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo
6. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando                 almeno quindici giorni prima di quello di indizione
    ne è fatta richiesta motivata, con tassativa                    dell’Assemblea in prima convocazione chiamata
    indicazione degli argomenti da trattare, da almeno              all’elezione: di ciò è fatta menzione nell’avviso di
    un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza                convocazione.
    dei componenti il Consiglio di Amministrazione.            8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato
7. L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede del              nel comma precedente, sono depositate le
    Fondo, dal Presidente del Consiglio di                          dichiarazioni con le quali i singoli candidati
    Amministrazione mediante avviso scritto da inviare,             accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
    a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o             responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla
    mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni           legge.
    prima di quello fissato per l’adunanza, ai Delegati dei    9. Ogni lista deve essere formata da un numero di
    Soci Aziende e ai Delegati dei Soci Lavoratori.                 candidati non inferiore al numero dei Consiglieri
8. Nell’avviso di convocazione va indicato l’ordine del             eleggibili e soddisfare tutte le previsioni di legge.
    giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza
    dell’Assemblea.                                            10. La lista per la quale non siano osservate le previsioni
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato              di cui al comma che precede è considerata come
    può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in           non proposta.
    Assemblea da altro Delegato della componente di            11. All’elezione dei Consiglieri si procede come segue:
    appartenenza. La delega di rappresentanza può                  (a) ciascun Delegato può votare una sola lista;
    essere conferita soltanto per assemblee singole, con           (b) all’interno della lista ciascun Delegato può
    effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non                    votare un numero massimo di nomi pari al
    può essere rilasciata con il nome del rappresentante                  numero dei Consiglieri da eleggere;
    in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non
    possono superare il numero di due.
10. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è
    redatto dal segretario di cui al precedente comma 4
    ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario
    stesso.
Statuto                                                                                                             10 / 19
(c)    la lista a cui sono attribuiti un numero di voti      5.   Gli Amministratori che non intervengano senza
             pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene          giustificato motivo a tre riunioni consecutive del
             la totalità dei componenti del Consiglio. Se               Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si
             nessuna lista raggiunge detto quorum,                      procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1
             l’elezione è ripetuta. Dopo la terza votazione             del presente articolo.
             senza esito, si procede al ballottaggio fra le
             due liste che hanno riportato il maggior              Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
             numero di voti.                                       1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i
12.   Risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i               poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
      candidati che hanno ottenuto il maggior numero di                 per l’attuazione di quanto previsto dal presente
      voti all’interno della lista vincitrice. In caso di parità        Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti
      di suffragi prevale il candidato maggiore per età.                necessari e opportuni al conseguimento dello scopo
13.   Tutti i membri del Consiglio devono possedere i                   del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
      requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in    2. Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri
      assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità,             ad uno o più Consiglieri.
      come definiti dalla normativa vigente.                       3. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
14.   Non possono assumere la carica di Amministratore                  (a) definisce gli indirizzi generali di gestione del
      coloro che nell’esercizio precedente hanno                              Fondo;
      ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.                   (b) definisce, adotta ed eventualmente revisiona
15.   La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire               la politica di investimento idonea al
      di situazioni di incompatibilità, comportano la                         raggiungimento degli obiettivi strategici del
      decadenza dal Consiglio di amministrazione.                             Fondo e ne verifica il rispetto; a tal fine il
16.   Gli Amministratori durano in carica per massimo tre                     Consiglio di Amministrazione esamina i
      esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata                    rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le
      per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo                     proposte formulate dalla Funzione Finanza;
      esercizio della loro carica, e possono essere eletti per          (c) esercita il controllo sull’attività svolta dalla
      non più di tre mandati consecutivi.                                     Funzione Finanza, assumendo le relative
                                                                              determinazioni;
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli                                  (d) approva le procedure interne di controllo della
Amministratori                                                                gestione finanziaria, tenendo conto delle
1. Qualora nel corso del mandato uno o più                                    proposte formulate dalla Funzione Finanza;
    Amministratori dovessero cessare dall’incarico per                  (e) stabilisce le forme di gestione e stipula le
    qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti                       inerenti convenzioni;
    della lista di candidati cui apparteneva il Consigliere             (f) sceglie la banca depositaria e stipula la relativa
    venuto a mancare. Qualora ciò non sia possibile si                        convenzione;
    procede ad un’elezione suppletiva.                                  (g) seleziona gli operatori specializzati a cui
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente                          affidare la gestione amministrativa e contabile
    articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto                   del Fondo e stipula le relative convenzioni;
    della loro nomina.                                                  (h) individua una o più compagnie di
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi                     assicurazione, cui affidare l’erogazione delle
    risulta sostituita oltre la metà dei componenti                           prestazioni pensionistiche e stipula le relative
    l’originario Consiglio, ovvero in caso di dimissioni                      convenzioni;
    volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli                  (i) determina le prestazioni accessorie e stipula le
    Amministratori in carica devono senza indugio                             connesse convenzioni;
    convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove                     (j) esercita il diritto di voto relativo ai valori
    elezioni.                                                                 mobiliari nei quali risultano investite le
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori,                      disponibilità del Fondo, anche attraverso il
    deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da                            conferimento di apposita delega;
    parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere               (k) nomina il Direttore Generale del Fondo ai sensi
    nel frattempo tutti gli atti di ordinaria                                 dell’art. 23;
    amministrazione.                                                    (l) nomina le Funzioni fondamentali ai sensi
                                                                              dell’art. 23 bis;
Statuto                                                                                                                11 / 19
(m) predispone il progetto di bilancio da                         (ff) definisce i prospetti del valore e della
         sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;                       composizione del patrimonio;
    (n) propone le novelle allo Statuto, da sottoporre                (gg) definisce la politica di impegno per gli
         all’approvazione dell’Assemblea;                                  investimenti azionari;
    (o) realizza le modifiche statutarie necessarie a                 (hh) definisce il piano strategico sulle tecnologie
         seguito di interventi normativi o regolamentari                   dell’informazione e della comunicazione;
         portandole a conoscenza dell’Assemblea,                      (ii) definisce il sistema informativo del Fondo e i
         nella prima adunanza utile;                                       presidi di sicurezza informatici;
    (p) valuta l’esigenza di redigere uno o più                       (jj) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di
         regolamenti applicativi della disciplina                          professionalità, delle cause di ineleggibilità e di
         statutaria e ne cura la predisposizione,                          incompatibilità, nonché la valutazione delle
         dandone            opportuna            informazione              situazioni impeditive e delle cause di
         all’Assemblea;                                                    sospensione.
    (q) sovrintende          alla      realizzazione     delle
         comunicazioni periodiche ai Soci, in                    Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di
         particolare quelle di cui all’ art. 10;                 funzionamento e responsabilità
    (r) stabilisce i contenuti della documentazione              1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del
         informativa di cui art.7, comma 1, lett. b);                 Consiglio di Amministrazione.
    (s) segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti              2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno
         necessari per la salvaguardia delle condizioni               una volta all’anno, anche fuori della sede del Fondo,
         di equilibrio, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del           per deliberare in merito al progetto di bilancio ed
         Decreto;                                                     ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o
    (t) delibera sull’accettazione delle domande di                   quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
         adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale              faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da
         competenza al Direttore Generale;                            porre all’ordine del giorno.
    (u) pone in essere ogni attività e/o iniziativa              3. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da
         necessaria       o      utile    per     la   miglior        inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex,
         amministrazione del Fondo;                                   telefax o mezzi informatici e telematici, almeno
    (v) definisce i prospetti del valore e della                      cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta
         composizione del patrimonio;                                 eccezione per i casi d’urgenza. L’avviso deve
    (w) definisce il modello organizzativo (sistema di                indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora
         governo) del Fondo comprensivo delle                         dell’adunanza.
         funzioni fondamentali (gestione dei rischi,             4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per
         revisione interna e, ove prevista, funzione                  teleconferenza o video conferenza, a condizione
         attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema            che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro
         di controllo interno e il sistema di gestione dei            consentito seguire e intervenire in tempo reale alla
         rischi;                                                      trattazione degli argomenti affrontati; verificati
    (x) definisce le politiche scritte relative alla                  questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel
         gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove           luogo in cui si trova il Presidente, ove deve
         prevista, all’attività attuariale;                           presenziare altresì il Segretario della riunione, per la
    (y) definisce la politica di remunerazione;                       stesura del verbale.
    (z) definisce la politica di esternalizzazione delle         5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
         funzioni/attività;                                           occorre la presenza della maggioranza dei suoi
    (aa) definisce la politica di gestione dei conflitti di           componenti ed il suffragio favorevole della
         interesse;                                                   maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
    (bb) definisce i piani d’emergenza;                               voto di chi presiede.
    (cc) effettua la valutazione interna del rischio;            6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore
    (dd) definisce la politica di investimento, i contenuti           Generale, con diritto di parola ma non di voto.
         delle convenzioni di gestione e il sistema di           7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è
         controllo della gestione finanziaria;                        redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
    (ee) definisce le competenze di carattere contabile
         e di rendicontazione;
Statuto                                                                                                                 12 / 19
8.  Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad                    (b) supportare il Consiglio di Amministrazione
    essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la                 nell’assunzione delle scelte di politica gestionale,
    diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle                 fornendo le necessarie analisi e valutazioni in
    loro specifiche competenze e sono solidalmente                         ordine alla coerenza delle scelte medesime con
    responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla                gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio di
    inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di                   Amministrazione e alla loro compatibilità con il
    funzioni in concreto attribuite ad uno o più                           quadro normativo e con le risorse disponibili per
    Amministratori.                                                        il funzionamento del Fondo;
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le                  (c) fornire al Consiglio di Amministrazione elementi
    disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393,                    e criteri di analisi idonei a consentire la
    2394, 2394/bis, 2395,2396 e 2629 bis del Codice                        valutazione delle esigenze previdenziali e delle
    Civile.                                                                valutazioni degli iscritti e predisporre procedure
10. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità                   per la trattazione di eventuali reclami e la
    ultima dell’osservanza della normativa nazionale e                     registrazione degli stessi in un apposito registro;
    delle norme dell’Unione europea direttamente                       (d) coordinare la struttura operativa del Fondo,
    applicabili.                                                           curando l’efficiente organizzazione del Fondo
                                                                           attraverso la definizione dei processi di lavoro, la
Art. 22 – Presidente                                                       formazione e la valorizzazione delle risorse
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono                       umane, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse
     eletti    dal    Consiglio    di    Amministrazione,                  strumentali;
     rispettivamente e a turno, tra i propri componenti                (e) attivare i controlli di gestione volti a verificare
     rappresentanti i Soci Aziende e i Soci Lavoratori.                    l’efficacia e l’efficienza delle attività operative, ivi
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo                     comprese quelle affidate in outsourcing.
     e sta per essa in giudizio.                                 2.   Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria
3. Il Presidente del Fondo:                                           attività in maniera autonoma e indipendente e
      (a) sovraintende al funzionamento di Previp;                    riferisce      direttamente        al      Consiglio      di
      (b) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea;                Amministrazione sui risultati della propria attività.
      (c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di               Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui
          Amministrazione;                                            all’art. 2396 del Codice Civile.
      (d) informa la COVIP di ogni variazione o                  3.   L’organo di amministrazione provvede, nelle
          innovazione          concernente          Previp,           deliberazioni relative all’assetto organizzativo, a
          documentandola adeguatamente;                               specificare le attribuzioni funzionali conferite al
      (e) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo            Direttore Generale.
          diversa delega del Consiglio;                          4.   Il Direttore Generale del Fondo deve possedere i
      (f) svolge ogni altro compito previsto dal presente             requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in
          Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.           assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è              come definite dalla normativa tempo per tempo
     sostituito dal Vice Presidente.                                  vigente.
                                                                 5.   Il venir meno dei requisiti di cui al precedente
Art. 23 – Direttore Generale                                          comma comporta la decadenza dall’incarico.
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di             6.   Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il
     Amministrazione. All’atto della nomina, nel rispetto             possesso in capo al Direttore Generale del Fondo dei
     dello Statuto e della vigente normativa, sono                    suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di
     determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore        incompatibilità previste dalla normativa vigente.
     Generale del Fondo, al quale comunque compete:
     (a) attuare le decisioni del Consiglio di                   Art. 23 bis – Funzioni fondamentali
         Amministrazione;                                         1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono
                                                                      presenti le Funzioni fondamentali relative alla
                                                                      Gestione dei rischi e alla Revisione interna.

Statuto                                                                                                                    13 / 19
2. Coloro che svolgono Funzioni fondamentali, anche           7.    Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato
    in caso di esternalizzazione, devono possedere i                 nel comma che precede, sono depositate le
    requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in          dichiarazioni con le quali i singoli candidati
    assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità             accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
    come definiti dalla normativa tempo per tempo                    responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla
    vigente.                                                         normativa vigente.
 3. Il Titolare della Funzione di Gestione dei rischi          8.    Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una
    comunica, almeno una volta l’anno, ovvero                        per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, con
    ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le            l’indicazione di almeno due nominativi, ed una per i
    raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di                  candidati alla carica di Sindaco supplente, con
    responsabilità al Consiglio di amministrazione, che              l’indicazione di almeno un nominativo.
    stabilisce quali azioni intraprendere. Il Titolare della   9.    La lista per la quale non sono osservate le previsioni
    Funzione di Revisione interna riferisce al Consiglio di          recate dai commi che precedono è considerata
    amministrazione.                                                 come non presentata.
                                                               10.   All’elezione dei Sindaci si procede come segue:
Art. 23 ter – Firma e rappresentanza legale                    11.   ciascun Delegato può votare una sola lista;
1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:                   12.   i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono
      (a) il Presidente;                                             divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero
      (b) il Vice Presidente;                                        progressivo col quale i candidati siano stati elencati
      (c) il Direttore Generale.                                     nella rispettiva sezione;
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare                13.   i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente
     Procuratori, anche tra i non Soci, con potere di firma,         ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo
     limitatamente all’attività di gestione ordinaria del            l’ordine     da     essa      previsto    ed     ordinati
     Fondo.                                                          successivamente         in     un’unica     graduatoria
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ai                  decrescente;
     quali siano conferite deleghe devono essere in            14.   risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i
     possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle                candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
     lettere dalla a) alla f) del comma 1 dell’art. 2 del            In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto
     Decreto del Ministro del Lavoro n. 108 del 2020 e               il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore
     successive modificazioni.                                       parità il candidato maggiore di età.
                                                               15.   Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione             possedere i requisiti di onorabilità e professionalità,
1. La gestione del Fondo è vigilata da un Collegio dei               e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e
     Sindaci costituito da quattro componenti effettivi e            incompatibilità, come definiti dalla normativa
     da due supplenti, nominati anche fra i non Soci.                vigente.
2. Nella nomina dei componenti del Collegio dei                                 1. La perdita dei predetti requisiti o il
     Sindaci deve essere rispettato il criterio della                                sopravvenire       delle    cause      di
     partecipazione paritetica delle due categorie di Soci,                          incompatibilità      comportano        la
     Aziende e Lavoratori.                                                           decadenza dall’incarico.
3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso         16.   In caso di morte, rinunzia o decadenza di un
     i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base            Sindaco, subentra il supplente eletto nella lista di
     di liste di candidati i membri del Collegio di propria          candidati cui apparteneva il Sindaco da sostituire.
     pertinenza, titolari e supplenti.                         17.   I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono
4. Le liste devono essere proposte da non meno di                    alla     data     dell’Assemblea       convocata     per
     dieci Delegati. Ciascun Delegato non può                        l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
     sottoscrivere più di una lista.                                 della carica. Possono essere riconfermati per non più
5. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.             di 4 (quattro) mandati consecutivi.
6. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo          18.   I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del
     almeno quindici giorni prima di indizione                       Collegio.
     dell’Assemblea in prima convocazione chiamata
     all’elezione e di ciò va fatta menzione nell’avviso di
     convocazione.
Statuto                                                                                                               14 / 19
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni                     Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del        funzionamento e responsabilità
     Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello            1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l’anno.
     Statuto, sul rispetto dei principi di corretta               2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso
     amministrazione e in particolare sull’adeguatezza                scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata
     dell’assetto     organizzativo,     amministrativo       e       A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici,
     contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto                  almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvi i
     funzionamento.                                                   casi d’urgenza. La comunicazione deve recare
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di               l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora
     controllo contabile e di revisione legale dei conti.             dell’adunanza.
3. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e         3. Il Collegio redige il processo verbale di ciascuna
     compatibilità dell’attività del Fondo con il suo scopo           riunione. Le riunioni sono valide con la presenza
     istituzionale. Il Collegio deve riferire alla                    della maggioranza dei Revisori e le relative
     Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado              deliberazioni sono assunte a maggioranza degli
     di incidere sull’equilibrio del Fondo medesimo, ai               intervenuti.
     sensi dell’art. 15, comma 4, del Decreto.                    4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo,
4. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della           durante un esercizio sociale, a due riunioni del
     contabilità e la corrispondenza del bilancio alle                Collegio, decadono.
     risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il         5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio
     Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un            di Amministrazione ed alle adunanze dell’Assemblea
     giudizio sul bilancio di esercizio.                              e sono convocati con le stesse modalità dei
5. Nell’espletamento della funzione di controllo                      Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non
     contabile, di cui al comma che precede, è attribuita             assistono senza giustificato motivo a due Assemblee
     al Collegio dei Sindaci la facoltà di procedere                  consecutive o, durante un esercizio sociale, a due
     collegialmente all’accertamento del patrimonio del               riunioni      consecutive      del     Consiglio      di
     Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di            Amministrazione, decadono.
     ispezione e di controllo.                                    6. I componenti il Collegio dei Sindaci devono vantare
6. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione           requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi
     di revisione interna. Il Collegio segnala al Consiglio           in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità,
     di Amministrazione le eventuali anomalie                         come definiti dalla normativa vigente.
     dell’assetto organizzativo e del sistema di governo          7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la
     del Fondo.                                                       professionalità e la diligenza richieste dalla natura
7. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla                dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro
     COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di             attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti
     incidere        negativamente        sulla       corretta        e sui documenti di cui hanno conoscenza per
     amministrazione e gestione del Fondo e di                        ragione del loro ufficio.
     trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni          8. Essi sono responsabili in solido con gli
     nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati              Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che
     integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle       abbiano causato un danno al Fondo, quando il
     riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali              danno non si sarebbe prodotto qualora avessero
     irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice            vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
     Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso         9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni
     in seno al Collegio.                                             di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e
8. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l’Assemblea                 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione
     nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da             del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
     parte degli Amministratori.

Statuto                                                                                                               15 / 19
Puoi anche leggere