I RISCHI CORRELATI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE - FEBBRAIO 2009

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I RISCHI CORRELATI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE - FEBBRAIO 2009
I RISCHI CORRELATI ALL’ASSUNZIONE

   DI SOSTANZE STUPEFACENTI O

           PSICOTROPE

            FEBBRAIO 2009
I RISCHI CORRELATI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE - FEBBRAIO 2009
INFORMAZIONI SUL PROBLEMA DROGHE

Le droghe sono sostanze psicoattive che hanno effetto sul sistema nervoso e di
conseguenza modificano l'equilibrio psicofisico dell'organismo. Quando vengono
assunte per un periodo di tempo prolungato provocano assuefazione il che significa
che per ottenere lo stesso effetto iniziale è necessario consumarne quantità sempre
maggiori, fino a raggiungere uno stato di dipendenza in cui non si riesce più a vivere
senza l'assunzione di quella sostanza.

La dipendenza quindi è uno stadio in cui l’organismo si è adattato alla presenza di
questa sostanza e non riesce a farne a meno (dipendenza fisica) per cui se questa
sostanza viene a mancare si scatena una patologia acuta in forma prevalentemente
depressiva che va sotto il nome di Sindrome da astinenza.

Esiste anche una dipendenza psichica che è molto più insidiosa e subdola perché
anche dopo i trattamenti disintossicanti, rimane latente e pericolosa; si ha la
sensazione di non poter vivere senza la droga ed alla minima difficoltà si potrebbe
ricominciare ad assumerla.

La droga è un grave problema sociale che può colpire chiunque, non è un
problema solo adolescenziale, tuttavia gli adolescenti sono la categoria più a rischio,
infatti il consumo di droga fra i giovani è la causa primaria di furti, suicidi, morte,
gravidanze indesiderate, malattie veneree e abbandono degli studi.

DEFINIZIONE DI ABUSO DI SOSTANZE:

   ¾   uso ricorrente che impedisce di adempiere ai propri ruoli in modo
       efficace (lavoro/casa /amici/coppia);

   ¾   uso ricorrente in situazioni pericolose (guida/macchinari sul lavoro,
       ecc.);

   ¾   problemi legali (risse, comportamento molesto).

DEFINIZIONE DI DIPENDENZA:

   ¾   tolleranza;

   ¾   astinenza;

   ¾   perdita di controllo sull’uso;

   ¾   voglia e necessità di smettere (tentativi falliti).

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QUALI SONO LE DROGHE

Le droghe, tutti i tipi di droghe (non solo eroina, cocaina, hashish ma anche alcol,
marijuana, ecstasy troppo spesso sottovalutate nei loro effetti) in sostanza, sono un
veleno, un veleno per il corpo e per la mente.

L’effetto dei diversi tipi di droga varia e dipende anche dalle quantità assunte.
Qualsiasi droga assunta in minime dosi funziona come stimolante, una quantità
maggiore agisce come sedativo e una quantità più grande agisce esattamente come
un veleno e può causare la morte della persona.

Generalmente chi assume droga o alcol lo fa per evitare condizioni fisiche è mentali
indesiderate. Ma l’apparente beneficio dura ben poco, infatti la droga interferisce
negativamente sulla fisiologia naturale dell’organismo. Qualsiasi droga si comporta in
questo modo. Ad esempio prendiamo il caffè, nel quale è contenuta la caffeina che è
una droga. Cento tazzine di caffè ucciderebbero una persona. Due o tre tazzine,
agirebbero da stimolante. Il caffè è una droga molto comune e non molto dannosa, in
quanto per esserlo, se ne dovrebbe assumere una grande quantità. Per questo è nota
soprattutto come stimolante. L’arsenico è conosciuto come veleno. Tuttavia, in
piccolissime quantità, agisce da stimolante e, in dose ben calibrate, da sonnifero.
Diversamente, alcuni decigrammi causano la morte.

Alcool

Alcolici, un termine che raggruppa una categoria di sostanze che contengono alcol
etilico: vino, birra, superalcolici. In altre parole qualunque liquore, ottenuto per
distillazione o fermentazione o qualsiasi bevanda o i suoi vapori, contenenti una
qualche percentuale di alcol.

L’alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti euforizzanti,
disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre se assunto a lungo dà dipendenza.
La sindrome di astinenza è più drammatica di quella dell’eroina, negli stadi iniziali si
manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si hanno il delirio e convulsioni
(delirium tremens).
L’intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata coordinazione dei movimenti,
lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare, e soprattutto tendenza all’aggressività.
Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi l’alcol fra tutte le droghe è quella che
provoca il più alto livello di violenza verso sé stessi e verso gli altri.
Negli ultimi anni si è discusso molto e a lungo riguardo alcune tossicodipendenze
ereditarie.
L’alcolismo si è detto, qualche volta è un male di famiglia. Comunque non è stato mai
trovato un gene connesso all’alcolismo o alla tossicodipendenza.
Sono considerati a basso rischio un consumo di alcool inferiore a 3 unità alcoliche al
giorno per il maschio (21 alla settimana) e 2 unità alcoliche al giorno per la femmina
(14 unità alla settimana), (rif. convegno Modena dicembre 2008). Una Unità Alcolica
(U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo. Che sono contenuti in un bicchiere
piccolo (125 ml) di vino a media gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml)
di media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Non privo di
pericoli è il fenomeno del BINGE DRINKING che fa riferimento all’abitudine di bere

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eccessive quantità, 6 o più bicchieri in una sola occasione ad esempio durante la
stessa serata o una festa.
Per quanto concerne gli effetti prodotti da un uso eccessivo delle sostanze alcoliche si
ha quanto di seguito riportato.

Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica

I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso.

Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche

I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed
elaborazione mentale rallentano.

Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche
Limite legale attuale per la guida di veicoli.

Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si verifica
una considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e luminosi e
quindi della capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è due volte
maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche

Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida.
L'esecuzione di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti con
notevole ritardo.

Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche

La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati.
La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha
bevuto.

Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche

È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida incapacità
di valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori sono percepiti
con ritardo ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di reazione
disastrosi.

Alcolemia > 1,0

Oltre la misura di 1 g di alcol per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le
probabilità di provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul lavoro.
Stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza.

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Anfetamine

I soggetti che abusano di anfetamine sono attratti dal senso di benessere, di vigore, di
sicurezza in se stessi dato da queste droghe. I forti consumatori sono identificabili da
loquacità, presenza di tremore alle mani, cute sudata, midriasi, ipermotilità, anche
con gesti ripetitivi. La via di somministrazione preferita è quella endovenosa, anche se
le anfetamine possono essere assunte per via orale, inalazione o fumo.

A differenza della dipendenza da eroina, che insorge più rapidamente se la sostanza è
assunta per via endovenosa, e della dipendenza da cocaina, che è più rapida e
accentuata se questa viene fumata o iniettata, la dipendenza da anfetamine non è
influenzata dalle modalità di assunzione della sostanza.
L’uso continuo o di dosi elevate amplifica gli effetti collaterali, senza aumentare quelli
piacevoli.
La persona che fa uso di anfetamina perde l’appetito e si trova a non toccare cibo per
più giorni; non prova più sonno e può rimanere sveglia per giorni interi, sino a crollare
in uno stato di prostrazione e stati d’ansia. La persona che abusa di anfetamina può
arrivare ad avere atteggiamenti paranoici e sentire voci che non esistono. Fattori di
rischio aggiuntivi sono gli effetti devastanti che, a breve o a lungo termine, questa
droga può provocare sul cervello. Esiste un’ intossicazione acuta da anfetaminici, una
cosiddetta “overdose”, caratterizzata clinicamente da un quadro di insufficienza
cardiocircolatoria acuta ed irreversibile che porta ad un rapido decesso.

Cannabis

Convenzionalmente, il termine “cannabis” viene usato per indicare soltanto la pianta
coltivata per ottenere prodotti psicoattivi o medicinali, e viene esteso alle sostanze
psicoattive che vengono ottenute dalla pianta. Il più importante principio attivo della
cannabis è il tetraidrocannabitolo (THC). I principali derivati della cannabis sono
HASHISH e MARIJUANA. I principali effetti somatici e neurologici legati all’uso di
cannabis     sono il rallentamento dei tempi di reazione, disorientamento temporale,
stati psicotici ed allucinazioni (per alte dosi), ridotta coordinazione motoria, ridotta
stima del pericolo, sedazione, arrossamento congiuntivale.

Cocaina

Anche questa è una droga eccitante come l’anfetamina. A questa droga vengono
riconosciuti effetti afrodisiaci, sensazione di forza e bellezza, fa sentire la persona che
la usa “al centro del mondo”, agitazione aumento della vigilanza ridotta stima del
pericolo dilatazione pupillare con difficoltà nella messa a fuoco di oggetti chiari. In
realtà ha effetti collaterali devastanti: la persona che ne abusa può perdere la ragione,
avere il cervello rovinato, avere manie ed idee fisse che la portano a vivere una
dimensione irreale, con sintomi paranoici.
L’assunzione della cocaina avviene per via endovenosa, per inalazione o fumandola.
Irritabilità e depressione subentrano quando l’effetto di questa droga diminuisce sulla
persona; la paranoia solitamente segue queste fasi.
Cobret

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E’ un derivato dell’eroina con una quantità di principio attivo piuttosto bassa, nato di
recente sul mercato illegale per una certa fascia di consumatori: quelli che si
“impasticcano” con gli psicostimolanti.

Dopo una notte in ecstasy, il cobret calma e rilassa. E’ una polvere marroncina che si
fuma o si inala. I pericoli però sono esattamente quelli dell’eroina.

Ecstasy

Contrariamente a quanto si pensa, l’ecstasy è un vecchio farmaco.

Nasce infatti all’inizio del secolo insieme all’anfetamina, ma viene ritirato dal
commercio dopo brevissimo tempo, a causa di effetti eccessivamente stimolanti come
insonnia, inquietudine, aggressività. Così come avviene per le altre sostanze, l’
ecstasy può essere tagliata con altre droghe in funzione di uno “sballo” difficilmente
controllabile. Per raccogliere una casistica sugli effetti di questa droga, l’ambiente non
è più l’ospedale, ma l’uscita delle discoteche. Le manifestazioni collaterali sono tanto
acute quanto momentanee. In una persona labile, si possono scatenare fenomeni di
grave dissociazione e turbamenti psichici. All’inizio vi è un aumento della vigilanza
.insonnia aggressività ridotta stima del pericolo , dilatazione pupillare , peggioramento
della visione notturna e difficile messa a fuoco di oggetti chiari. Uno dei rischi prodotti
da questa droga sull’individuo che ne abusa è un delirio di onnipotenza, per molti
aspetti        simile       a        quello        determinato         dalla       cocaina.
Quando l’effetto della droga sparisce, la persona si sente abulica, depressa, con stati
d’animo ansiosi. Recenti ricerche hanno dimostrato che l’ecstasy crea danni al sistema
nervoso

Eroina

L’eroina è un derivato della morfina. Elaborata originariamente per curare le crisi
d’astinenza della morfina, ha un effetto sedativo. L’eroina, tra le droghe “di strada”, è
la più mortale. L’intossicazione fisica sopraggiunge dopo pochi mesi, se l’approccio è
saltuario. La persona che ne abusa giornalmente, può trovarsi intossicata e
dipendente fisicamente già dopo poche settimane.

La via di somministrazione preferita dal dipendente di eroina è quella endovenosa,
anche se l’eroina si può inalare o fumare.
La trappola, per la persona che comincia a farne uso è la convinzione che “io non
finirò mai come gli altri” oppure “se questa è l’eroina io smetto quando voglio”.
Gli effetti sono eloquio ridondante, sedazione sonnolenza pupille puntiformi,
peggioramento della visione notturna difficile messa a fuoco degli oggetti scuri la sera.
La persona che fa uso di questa droga, deve continuamente aumentare la dose
giornaliera per poterne sentire gli effetti; mentre gli effetti collaterali che questa droga
crea sul corpo della persona sono devastanti e possono culminare con l’overdose e la
morte. Un tossicodipendente da eroina perde ogni tipo di valore etico, morale e di
rispetto sia nei propri confronti e sia nei confronti delle persone che lo circondano;
siano questi genitori, la moglie, il marito e/o i figli. Il bisogno di soldi per poter
soddisfare la quantità necessaria di droga giornaliera che la persona necessita, la
portano a pensare solo a racimolare i soldi che gli permetteranno di avere la sua dose.

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Ghb

Abbreviazione per “acido gamma-idrossi-butirrico”: è un medicinale usato in passato
come anestetico generale, ed attualmente è usato per il trattamento della sindrome di
astinenza da alcolici. Viene usato come sostanza psicoattiva (chiamata in gergo anche
“Ecstasy Liquida”) in particolare assieme o dopo l’ecstasy. Ha effetti rilassanti in dosi
moderate, a dosi forti dà spossatezza e disorientamento. Pericoloso specialmente se
mescolato con l’alcool (può anche essere mortale).

Hashish e Marijuana

L’uso della marijuana e delle altre droghe “leggere” danneggia la concentrazione, le
registrazioni mentali ed il ricordo di immagini mentali precedentemente registrate.
Queste droghe possono far svanire il senso di timidezza, possono far sentire disinibita
la persona inibita, far sentire forte la persona debole, soprattutto nei confronti del
sesso.
La persona che fa uso di queste droghe ha un radicale cambiamento di personalità e
perde l’ambizione nella vita. La perdita di ambizioni è il punto di partenza:
l’adolescente concentra tutta la sua attenzione a questi stati di “benessere” e rinuncia
a qualsiasi altro interesse come lo sport, la lettura dei testi scolastici, i suoi hobbies.
Uno degli effetti più ovvi del fumare la marijuana o hascisc è la stanchezza.
Queste droghe dirigono verso l’interno o “interiorizzano” l’attenzione di una persona; il
risultato è una persona che non ha più il controllo dell’ambiente e delle persone che la
circondano, ma perennemente con “la testa fra le nuvole”. Senza una dovuta
attenzione, una buona memoria non si sviluppa e diventa molto difficile ricordare ciò
che è stato registrato precedentemente.
Possiamo dire con sicurezza che l’uso di queste droghe può contribuire a causare nella
persona stanchezza, pallore, problemi di memoria e cambiamenti di personalità. Ci
sono 400 prodotti chimici nel fumo della marijuana. Tra questi è stato dimostrato che
60 causano il cancro. Questi prodotti chimici rimangono nel corpo per anni. La
marijuana contiene THC, una neuro tossina, ossia un veleno che intacca cervello e
nervi.

Ice

Letteralmente significa “ghiaccio” dall’aspetto dei cristalli che si fumano come il crack,
ma è più tossico di quest’ultimo. E’ un particolare tipo di anfetamina scoperta nel
1893 in Giappone (dove si chiama “SHABU”, nome diffuso anche in Italia). In America
è arrivato negli anni ottanta e lo considerano già la droga del futuro. Può anche essere
masticato. E’ un fortissimo stimolante del sistema nervoso che fa sentire eccitati,
euforici, quasi invulnerabili, e i suoi effetti durano dalle 8 alle 24 ore. Scatena
aggressività, allucinazioni, depressione e porta a disturbi renali. E’ facile diventarne
dipendenti.

Ketamina

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Chiamata anche SPECIAL K, KET, Vitamina K. Prodotto usato in medicina come
anestetico generale. Viene usato come droga (per via orale, intranasale, ma anche
fumata o iniettata), per i suoi effetti che possono essere calmanti o allucinogeni,
spesso insieme all’ecstasy. E’ particolarmente pericolosa perché può provocare una
paralisi temporanea e insensibilità ai dolori: è quindi facile subire lesioni senza
accorgersene.

Lsd

L’LSD (dietilamide dell’acido lisergico, chiamato in gergo anche ACIDO) è un derivato
sintetico della segale cornuta, scoperto nel 1943 da Albert Hoffman, un chimico
svizzero che lavorava alla Sandoz (industria farmaceutica). Gli effetti dell’LSD sono
tipicamente “psichedelici”.

L’LSD determina un’alterazione delle percezioni: immagini distorte, colori più vivaci,
fantasie, talvolta allucinazioni.
Gli effetti si manifestano dopo 30-60 minuti dall’indigestione, raggiungono il picco in 2
o 3 ore si estinguono dopo 6-10 ore. Una dose anche normale di LSD può provocare
disturbi psichici transitori; i disturbi possono avere anche conseguenze più gravi e
prolungate in alcuni casi.
L’effetto negativo più frequente è l’ansia: il soggetto è spaventato dalla sensazione di
non poter controllare i propri pensieri. In qualche caso la una malattia mentale latente
può aggravarsi e persistere anche a lungo dopo la cessazione degli effetti.

Messalina

La mescalina (3-metossi-fenil-etil-amina) è il principio attivo del PEYOTE, cactus a
effetti psichedelici.

Gli effetti della mescalina sono meno violenti di quelli del peyote e sono descritti come
analoghi a quelli dell’LSD.

Metadone

Il metadone è un oppiaceo sintetico, una droga quindi come la morfina e l’eroina.
Come queste, il metadone porta la persona a una dipendenza pesante e a seri danni
fisici, a un aumento di depressione nella personalità del dipendente e a un “freno
psichico” nello sviluppo delle capacità di lavoro e di esperienza. Un consumo
prolungato provoca danni al fegato, ai reni e così via. Un’overdose o una
combinazione con altre droghe, provoca la morte. Inventato per curare gli eroinomani,
è in realtà molto peggio dell’eroina e di nessuna utilità curativa.

Morfina

Principio attivo degli OPPIACEI. La morfina estratta dalla pianta viene prodotta
legalmente come farmaco analgesico. Ha proprietà simili a quelle dell’eroina, anche
riguardo a dipendenza, tolleranza e tossicità.

Oppio

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Lattice che si ottiene dall’incisione delle capsule non mature del papavero da oppio
(Papaver Somniferum). Per i suoi effetti psicoattivi (fondamentalmente depressivi)
viene fumato o mangiato. E’ praticamente la più antica e diffusa droga conosciuta
dall’uomo. Il suo uso è segnalato fin dall’epoca dei Sumeri, 4000 anni prima di Cristo.
In medicina è usato come analgesico almeno dal III secolo a.C. Una soluzione di oppio
al 10%, chiamata LAUDANO, è usata dall’inizio del 1500 fino al secolo XIX come
medicina ma anche per i suoi effetti psicoattivi.

Psicofarmaci

Termine generico per definire tutte le medicine che hanno effetti psicoattivi: farmaci
stimolanti, antidepressivi, dimagranti, analgesici, tranquillanti, ipnotici ecc.

Speed (Stimolanti Sintetici)

Nel gergo anglo - americano vengono chiamati SPEED (= velocità). Gli stimolanti
vengono spesso classificati come anfetamine, un nome che definisce la formula
chimica di una categoria di sostanze. In realtà, alcuni stimolanti sono anfetamine (fra
tutte, molto nota nel passato era la BENZEDRINA) ma altri hanno formule chimiche
diverse; inoltre molte anfetamine hanno effetti diversi da quelli stimolanti (ecstasy).
Alcuni stimolanti sintetici sono prodotti legalmente e usati in medicina come
dimagranti in quanto fanno perdere l’appetito (noti anche come ANORESSIZZANTI).
Vengono venduti come pillole ma possono essere usati anche per via intranasale,
fumati o iniettati endovena.

Subutex o Buprenorfina
Il Subutex o Buprenorfina        è   un   farmaco   oppiaceo    con   azione   parziale
agonista/antagonista.
La Buprenorfina cloridrato è stata commercializzata per la prima volta negli anni ‘80
come analgesico, disponibile con il nome commerciale di Temgesic (compresse
sublinguali da 0,2 mg), e Buprenex (in versione iniettabile da 0,3 mg/ml).
Nell’ ottobre 2002, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha
approvato inoltre Suboxone e Subutex, buprenorfina ad alta dose (compressa
sublinguale) come farmaco usato nel trattamento della dipendenza da oppiacei e,
come tale, il farmaco è ora utilizzato anche per questo scopo ed anche in Italia. Negli
ultimi anni, la buprenorfina è stata introdotta nella maggior parte dei paesi europei
per il trattamento del dolore cronico.

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PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI
    LEGGE “INTESA” STATO-REGIONI 18 SETTEMBRE 2008 (G.U. del 8/10/2008 n.236)

  “Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di
tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep.
Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi».”

La norma prevede che, nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, il Datore di Lavoro è tenuto a sottoporre i
lavoratori addetti alle attività in oggetto alla sorveglianza sanitaria, in base a quanto
previsto all’art. 41, comma 4, del D.Lgs.81/08, effettuata dal Medico Competente, al fine di
accertare l’assenza di dipendenza da parte del lavoratore a sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Il provvedimento individua, in diversi punti, le attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei
terzi. Le attività lavorative soggette a tale divieto sono riportate in ALLEGATO.

L'iter procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla necessità di istituire un
primo livello di accertamenti da parte del medico competente ed un secondo livello di
approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti di cui
all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007 (SERT).
Il Datore di Lavoro (così come identificato dall'art. 2,lettera b, del decreto legislativo n.
81/08) comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da
sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate nell'Allegato di cui
all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
La comunicazione dovrà essere fatta alla prima attivazione delle procedure, di cui al
presente documento, per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista e
successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi
assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.
La comunicazione dell'elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni
dovrà essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli
accertamenti, trasmesso dal Datore di Lavoro, il Medico Competente stabilisce il
cronogramma per gli accessi del lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di
esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro, tenuto conto della numerosità dei
lavoratori da sottoporre ad accertamento.

Il Datore di Lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli
accertamenti, con un preavviso di NON più di un giorno dalla data stabilita per
l'accertamento.

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi agli accertamenti il medico competente dovrà
dichiarare che non è possibile esprimere il giudizio di idoneità, per impossibilità materiale
ad eseguire gli accertamenti sanitari e pertanto il lavoratore dovrà essere sospeso dalla
mansione.

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Il lavoratore che non si sottopone alla sorveglianza sanitaria è comunque punibile
con le sanzioni di cui all’art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza,
può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall’art. 59 dello stesso
decreto (arresto fino ad un mese e ammenda da € 200 a € 600).

Il lavoratore che non si sottopone alla sorveglianza sanitaria è punibile con le
sanzioni di cui all’art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, può
risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall’art. 59 dello stesso
decreto (arresto fino ad un mese e ammenda da € 200 a € 600).

Modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari

Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene sottoposta ad
accertamento preventivo dell'idoneità alla mansione prima dell'affidamento e dello
svolgimento della mansione a rischio. Questa valutazione non può essere considerata ed
effettuata come accertamento pre-assuntivo, coerentemente con quanto previsto dal
decreto legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.

Accertamento periodico: il lavoratore e' sottoposto ad accertamento periodico, di norma
con frequenza annuale, atto alla verifica dell'idoneità alla mansione a rischio.

Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle direttive comunitarie in
materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche
(oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una
sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via
cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico
competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del
caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.

Accertamento dopo un incidente: il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere
sottoposto, dal medico competente nei casi in cui e' previsto, ad accertamento di idoneità
alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a
motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): il lavoratore, prima del suo rientro
nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la
sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli
accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non
programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto
previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata
minima prevista sarà di almeno 6 mesi.

In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente
dichiarerà che «non e' possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale
ad eseguire gli accertamenti sanitari». Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti
senza aver prodotto documentata e valida giustificazione lo stesso sarà sospeso in via
cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore non si
presenti all'accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati lo stesso
dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno

                                             11
impedito la sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello,
dovranno tenere conto di questa precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore
almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni
di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico
competente. In caso di rifiuto invece, il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione
per «impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti».

L'accertamento comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi
suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale
visita, dovrà essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potrà
essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o
provincia autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli
articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo,
comportando, pertanto, la sola raccolta del campione contestualmente alla visita. In
alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica
che si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate
le concentrazioni di cut-off stabilite nel presente accordo e sia fornita, comunque, una
registrazione oggettiva a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici
dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito dettagliato) una conferma di
risultati mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa.

In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente
conclude l'accertamento con giudizio certificato di «idoneità» allo svolgimento della
mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

In caso di positività degli accertamenti di primo livello, si procederà come di seguito:
a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla mansione»,
b) viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro
che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere
temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a
rischio,
c) viene comunicata al lavoratore la possibilità di una revisione del risultato in base al
quale è stato espresso il giudizio di non idoneità, che dovrà essere richiesta entro i 10
giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,
d) il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli
ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L'invio e' previsto in tutti i casi in
cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all'art. 5, comma 3
dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).

Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al
fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia,
dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la
conservazione del posto di lavoro di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309, 3 ottobre 1990 e successive modificazioni. La presenza di stato di
tossicodipendenza andrà comunicato per iscritto al medico competente.

                                               12
Metodologia dell'accertamento da parte del medico competente

Il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del medico competente
o di un operatore sanitario qualificato. La produzione del campione deve avvenire
garantendo il rispetto della dignità della persona introducendo misure atte ad evitare la
possibilità di manomissione del campione, anche prevedendo che il soggetto non venga
lasciato solo durante la raccolta; l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore
monouso di plastica;si richiede una quantità di urina non inferiore 60 ml. Qualora la
quantità di urina prodotta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e viene
riaperto solo alla presenza del soggetto per la successiva integrazione in un nuovo
contenitore; il soggetto a tal fine può assumere bevande analcoliche gassate o non
gassate; una volta completata l'operazione di raccolta, il medico competente esegue il test
di screening immunochimico rapido o provvede al trasferimento del campione, suddiviso in
tre aliquote sigillate e denominate «A», «B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al laboratorio
individuato per tale finalità; se il test di screening e' negativo, l'urina non deve
essere conservata; se il test risulta positivo, nel caso di esecuzione di test
immunochimica rapidi da parte del medico competente, l'urina viene travasata alla
presenza del lavoratore dal recipiente di prima raccolta in due contenitori che
devono contenere almeno 20 ml cadauno.
I contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi
e sigillati con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico
appongono congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere B e C.
Sui contenitori devono essere altresì indicati nome e cognome del lavoratore, del medico e
la data e ora del prelievo; il medico competente e' responsabile della custodia del
campione; i contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore termico per la
spedizione, dotata di adeguato elemento refrigerante.

Per i test di primo livello, sia a titolo di screening immunochimica che di conferma
cromatografica mas spettrometrica, che verranno eseguiti utilizzando laboratori esterni, le
borse con i campioni biologici devono essere inviate nel più breve tempo possibile e
comunque entro 24 ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione del test di screening e/o
delle analisi di conferma e per l'eventuale analisi di revisione.

Il trasporto deve avvenire secondo le norme vigenti con allegata copia del verbale di
prelievo. Alla consegna, il laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione
del campione. Se le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro le 24 ore il campione
verrà conservato in frigo a + 4°C.

Verbale di prelievo e trasmissione del campione: il medico competente compila per
ciascun lavoratore il verbale di prelievo in triplice copia; detto verbale deve riportare
generalità del lavoratore e del medico competente, luogo in cui e' stato eseguito il prelievo,
data e ora del prelievo, quantità di urina raccolta, esito delle eventuali analisi di screening
rapido; il verbale deve essere firmato dal medico responsabile del prelievo del campione e
controfirmato dal lavoratore il quale, in tal modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo
Il lavoratore     può    chiedere    che   vengano      riportate   sul   verbale    eventuali
dichiarazioni.

                                              13
Il verbale riporterà l'elenco dei farmaci eventualmente assunti negli ultimi sette
giorni.
Una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia rimane al medico
competente e l'altra, in caso di positività al test, viene trasmessa al laboratorio, di norma
inserita nel contenitore termico per il trasporto dei campioni; alla consegna il laboratorio
diventa responsabile della custodia e conservazione dei campioni Il laboratorio accerta
l'integrità dei campioni e la corrispondenza al verbale di prelievo. Redige un verbale per
eventuali non conformità riscontrate e le comunica al medico competente; il campione «A»
(se trasmesso) viene usato per lo screening immunochimica, il campione «B» viene usato
per la conferma e il campione «C» (conservati a -20°) per l'eventuale ulteriore analisi di
revisione richiedibile dal lavoratore.
Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il risultato comunicato al medico
competente e al lavoratore; L'effettuazione dell'analisi sul campione C deve avvenire entro
trenta giorni dalla richiesta e la data deve essere comunicata al lavoratore e al medico
competente con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'effettuazione dell'analisi. Il
lavoratore ha facoltà di assistere personalmente o tramite un proprio consulente
tecnico assumendone l'onere economico. In caso di risultato discordante, la
rivalutazione ulteriore, mediante riconsiderazione dei dati prodotti dagli accertamenti
precedenti e non attraverso una ulteriore analisi, andrà eseguita da una struttura di
tossicologia forense tra quelle individuate dalla regione o provincia autonoma scelta, per
quanto possibile, di concerto tra il datore di lavoro e il lavoratore, che dovrà esprimere un
giudizio finale.
Il campione «C», qualora non utilizzato per il test di revisione, viene smaltito secondo le
norme vigenti.

                                              14
Metodologia dell'accertamento da parte del SERT

I presupposti e le finalità medico-legali degli «Accertamenti di assenza di
tossicodipendenza» da svolgersi possibilmente non oltre trenta giorni dal momento della
richiesta, prevedono: accertamenti clinici mediante visita medica; accertamenti
tossicologici-analitici. Accertamenti clinici mediante visita medica.
La visita medica si espleta mediante un esame medico-legale, clinico-documentale, clinico-
anamnestico, psicocomportamentale e clinico-obiettivo. Oltre a questo sarà necessario
definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore un appropriato
percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall'art. 124 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/90.
I risultati del test di screening per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a
concentrazioni superiori ai valori soglia indicati in tabella:

                                                              Concentrazione
                          Classe di sostanza
                                                                 (ng/ml)

                           OPPIACEI METABOLITI                       300

                           COCAINA METABOLITI                        300

                           CANNABINOIDI (THC)                         50

                       AMFETAMINA, METANFETAMINA                     500

                                   MDMA                              500

                                METADONE                             300

Test di conferma e di revisione
I test di «conferma» vanno eseguiti con metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria
di massa con i seguenti valori di concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine
di confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque, di indicare una
positività non rilevata al test di screening.

                                                               Concentrazione
                           Classe di sostanza
                                                                  (ng/ml)

                           OPPIACEI METABOLITI
                                                                     100
                     (morfina, codeina, 6-acetilmorfina)
                          COCAINA E METABOLITI                       100

                        CANNABINOIDI METABOLITI                       15

                                METADONE                             100

                                AMFETAMINA                           250

                              METANFETAMINA                          250

                             MDMA-MDA-MDEA                           250

                              BUPRENORFINA                            5

Tabella 2: Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per la positività delle classi di
                                      sostanze nelle urine

                                                15
Nella tabella successiva sono riportati i tempi di permanenza approssimativi della
cocaina, eroina, oppiacei, ecc. e loro metaboliti nelle urine e nella saliva. Solitamente i
tempi di permanenza variano in base a diversi fattori: da sostanza a sostanza, in base alla
frequenza d’uso, all’età, alla massa corporea, alla tolleranza alla droga.

                                            16
Note ed osservazioni

   1. Monitoraggio cautelativo: il soggetto per il quale sia stata certificata l'assenza di
      tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente
      (SERT) ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere
      riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa, potrà essere
      sottoposto a monitoraggio
   2. Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o impossibile
      determinazione con i test di screening di primo livello (es. LSD e altri allucinogeni)
      che, tuttavia, sono in grado di alterare profondamente le condizioni psicofisiche del
      soggetto. Pertanto, e' necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre correlato
      ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico (valutazione della capacità di
      reattività e cognitiva in generale), se necessario, teso a verificare lo stato di
      idoneità psicofisica anche in assenza di positività dei test tossicologici ma in
      presenza di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze non
      facilmente rilevabili con i normali test. In caso di fondato sospetto, al fine del
      monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi
      riportando risultati completamente e costantemente negativi.
   3. Per le persone in cui è stato diagnosticato e certificato uno stato di
      tossicodipendenza, tale periodo di osservazione inizierà al termine del periodo di
      riabilitazione, dichiarato e certificato dal SERT come «remissione completa»
      secondo i criteri dell'OMS.
   4. I costi degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a carico dei Datori di
      Lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede.

                                             17
ELENCO attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro
    ovvero per sicurezza o salute dei terzi, PER LE QUALI IL DATORE DI LAVORO E’
      TENUTO AD EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA CHE ESCLUDA LA
   DIPENDENZA DEL LAVORATORE ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI o PSICOTROPE
Attività
                                                           Descrizione attività
  n°

           Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

           a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

  1)       b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e
           brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

           c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
           dicembre 1970, n. 1450,e s.m.).

           Mansioni inerenti le attività di trasporto:

           a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E,
           e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
           servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che
           trasportano merci pericolose su strada;

           b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che
           esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni,
           accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e
           vigilanza di una o più attività di sicurezza;
           c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del
           personale di camera e di mensa;

           d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a
           noleggio;

  2)       e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
           metropolitane,
           tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

           f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi
           di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
           g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato
           maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale
           marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle
           navi posatubi;

           h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

           i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
           l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

           m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

           n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

           Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della
  3)
           detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

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