Statuti della Federazione Svizzera dei Sordi - Versione adottata dall'assemblea dei delegati 2014 Responsabile: Il comitato direttore - SGB-FSS

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Statuti
della Federazione Svizzera dei Sordi

Versione adottata dall’assemblea dei delegati 2014
Responsabile: Il comitato direttore
Statuti

1. Disposizioni generali
Art. 1 Nome e sede
1) Con il nome di «Federazione Svizzera dei Sordi», in seguito denominata SGB-FSS, è attiva
   un’associazione conforme agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sede
   della SGB-FSS è a Zurigo.
2) La SGB-FSS è politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista confessionale.
3) La FSS si compone delle seguenti tre regioni linguistiche:
   – Regione Svizzera tedesca e Liechtenstein
   – Regione Romanda
   – Regione Svizzera italiana

Art. 2 Scopi
1) La SGB-FSS è l’organizzazione mantello dell’aiuto reciproco delle persone sorde e audiolese.
   Essa assicura alle persone interessate e alle società membro un’offerta professionale di
   prestazioni. Nel suo ruolo di prestatrice di servizi e rappresentante d’interessi, la SGB-FSS
   s’impegna a favore dell’acquisizione coerente del bilinguismo (lingua dei segni e lingua
   parlata) quale premessa indispensabile alla piena inclusione di tutte le persone sorde e
   audiolese in Svizzera. Essa s’impegna inoltre affinché le lingue dei segni svizzere siano
   trattate in modo equivalente alla lingua tedesca, francese e italiana in tutti i settori della vita.
2) La SGB-FSS s’impegna ad assicurare l’autonomia e incoraggia la solidarietà fra i sordi e
   gli audiolesi in Svizzera (e nel Liechtenstein) in modo da permettere loro una partecipazio-
   ne attiva alla vita sociale.
3) Essa rivendica la parità dei loro diritti.
4) Essa s’impegna a favore della loro indipendenza sociale, culturale e linguistica.
5) Essa s’impegna ad informare maggiormente sui problemi delle persone sorde e audiolese
   per favorire la loro integrazione.
6) Non persegue scopi di lucro.

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Statuti

Art. 3 Compiti
1) Nell’ambito dei suoi scopi, la SGB-FSS esegue i seguenti compiti:
   a) Essa s’impegna a creare una rete di organizzazioni dei sordi della Svizzera e
      del Liechtenstein.
   b) Essa rappresenta e difende gli interessi delle persone sorde e audiolese sul piano nazionale.
   c) Nella messa in atto delle direttive, dei concetti e delle prestazioni, essa tiene opportu-
      namente conto dei bisogni regionali specifici.
   d) In quanto organizzazione mantello, essa fornisce delle prestazioni ai suoi membri
      collettivi e può a sua volta riceverne.
   e) Essa fornisce delle prestazioni direttamente a persone fisiche.
   f) Essa collabora con altre organizzazioni.
   g) All’occorrenza, essa può affiliarsi ad altre organizzazioni nazionali e internazionali.
   h) Essa assicura un’informazione e relazioni pubbliche attive dal punto di vista delle
      persone sorde e audiolese (aiuto reciproco).
2) Obiettivi strategici/principi fondamentali
   Gli obiettivi strategici e i principi alla base della politica istituzionale della SGB-FSS figura-
   no in un documento a parte.

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Statuti

2. Membri
Art. 4 Membri
1) La SGB-FSS ha membri collettivi e individuali.
2) La SGB-FSS distingue due tipi di categorie di membri collettivi:
   a) Le organizzazioni di aiuto reciproco di persone sorde e audiolese locali, regionali
      e svizzere.
   b) Le associazioni, istituzioni specializzate o fondazioni che svolgono attività sociali, cultu-
      rali ed educative a favore delle persone sorde e audiolese.
   In caso di dubbio, il comitato direttore attribuisce l’appartenenza alla rispettiva categoria. I
   membri collettivi sono raggruppati secondo le loro sedi giuridiche in una regione linguistica.
3) La SGB-FSS conosce numerose categorie di membri individuali:
   a) I membri individuali
      I membri individuali sono persone fisiche che sostengono gli scopi e i compiti
      della SGB-FSS.
   b) I membri onorari
      Le persone che si sono particolarmente distinte a favore della SGB-FSS possono essere
      nominate membri onorari o presidenti d’onore dall’assemblea dei delegati.
   c) Membri sostenitori
      I membri sostenitori sono delle persone fisiche che sostengono la SGB-FSS soltanto
      finanziariamente e idealmente. Essi hanno diritto a informazioni regolari in merito alle
      attività, al lavoro e all’andamento degli affari della SGB-FSS. Il membro sostenitore può
      rescindere il suo contratto in qualsiasi momento.

Art. 5 Quota dei membri
La quota sociale per i membri collettivi e per i membri individuali è fissata dall’assemblea dei
delegati. Essa è contenuta in un documento allegato agli statuti. I membri onorari non pagano la
quota sociale. La direzione stabilisce l’ammontare della quota minima dei membri sostenitori.

Art. 6 Ammisioni, dimissioni ed esclusioni
Il regolamento dei membri definisce la procedura d’ammissione, dimissione ed esclusione dei membri.

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Statuti

3. Organizzazione
Art. 7 Gli Organi e le unità Organizzative
1) Gli organi della SGB-FSS sono:
   a) l’assemblea dei delegati
   b) il comitato direttore
   c) l’organo di controllo
2) Le unità organizzative della SGB-FSS sono:
   a) i comitati regionali
   b) le conferenze regionali
   c) la direzione e i segretariati regionali. È il comitato direttore che stabilisce le loro
      le competenze. I dettagli sono contenuti in un regolamento interno.
3) L’assemblea dei delegati e il comitato direttore della SGB-FSS si compongono principalmente di
   persone sorde e audiolese.
4) I membri del comitato direttore sono eletti per un periodo di quattro anni. La durata cumulata
   dei mandati per il comitato direttore è limitata a 16 anni.
5) L’organo di controllo è eletto ogni anno. È possibile rieleggerlo più volte.

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Statuti

A) L‘assemblea dei delegati
Art. 8 Composizione
1) L’assemblea dei delegati è l’organo supremo della SGB-FSS. Essa si compone dei delegati
   dei membri collettivi nel seguente modo:
   a) I membri collettivi secondo l’art. 4 al. 2a dispongono di due voti all’assemblea dei delegati.
   b) I membri collettivi secondo l’art. 4 al. 2b dispongono di un unico voto all’assemblea
      dei delegati.
   c) Solo i delegati fisicamente presenti all’assemblea hanno diritto di voto e elettorale.
2) I membri del comitato direttore e le collaboratrici e i collaboratori non possono essere
   delegati. I membri del comitato direttore e dei comitati regionali nonché le collaboratrici e
   i collaboratori hanno voce consultativa.
3) I membri individuali e i membri onorari non hanno diritto di voto e elettorale.

Art. 9 Competenze
1) L’assemblea dei delegati decide:
   a) della politica e della strategia della SGB-FSS
   b) degli statuti e delle sue modifiche
   c) dell’ammissione ed esclusione di membri collettivi
   d) dello scarico del comitato direttore
   e) delle proposte dei membri collettivi e degli organi
   f) dell’ammontare della quota sociale dei membri
   g) dell’affiliazione della SGB-FSS ad un’organizzazione nazionale o internazionale
   h) dello scioglimento della SGB-FSS
2) L’assemblea dei delegati approva il rapporto annuale e i conti annuali e prende atto del
   rapporto dell’organo di controllo.
3) L’assemblea dei delegati elegge:
   a) Il presidente o la presidente e i membri del comitato direttore ad eccezione dei membri
      eletti dai comitati regionali secondo articolo 18 al. 1b di seguito.
   b) l’organo di controllo

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Statuti

Art. 10 Convocazione e Procedura per le proposte
1) L’assemblea dei delegati si riunisce una volta l’anno. Essa è presieduta dal/dalla presiden-
   te o dal/dalla vice-presidente.
2) La data e il luogo dell’assemblea dei delegati sono comunicate almeno sei mesi prima.
   Essa è convocata dal comitato direttore quattro settimane prima (invito scritto con ordine
   del giorno).
3) I membri collettivi e gli organi della SGB-FSS possono sottoporre delle proposte. Queste
   devono pervenire per iscritto presso la direzione al più tardi otto settimane prima
   dell’assemblea dei delegati.
4) Un’assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata a seguito di una decisione
   del comitato direttore o su richiesta di un un quinto dei membri collettivi, o di uno dei
   comitati regionali o una delle conferenze regionali.

Art. 11 Votazioni e elezioni
1) L’assemblea dei delegati può deliberare validamente se almeno la metà dei membri collet-
   tivi e almeno due regioni sono presenti.
2) Le votazioni sono effettuate tramite scrutinio palese o, qualora l’assemblea lo decidesse,
   attraverso scrutinio segreto.
3) Le votazioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti e delle regioni
   presenti. In caso di parità di voto, è il/la presidente che decide.
4) Le elezioni richiedono la maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
5) Le modifiche degli statuti nonché l’ammissione e l’esclusione di membri collettivi richiedo-
   no una maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

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Statuti

B) Comitato direttore
Art. 12 Composizione
1) Il comitato direttore si compone da cinque a sette membri. Ogni regione è rappresentata
   da almeno un membro eletto dal comitato regionale della sua regione linguistica. Gli altri
   due a quattro membri del comitato vengono eletti dall’assemblea dei delegati.
2) Esso si compone di:
   – un presidente sordo/una presidente sorda
   – un/una vice-presidente
   – altri membri
3) Il comitato direttore si autocostituisce, ad eccezione della presidenza.
4) I membri della direzione partecipano alle riunioni del comitato direttore con voce
   consultativa.

Art. 13 Competenze
1) Il comitato direttore decide in ultima istanza su tutti gli affari che, in virtù della legge o dei
   presenti statuti, non sono di competenza di altri organi.
2) I compiti e le competenze del comitato direttore sono i seguenti:
   a) Preparazione e convocazione dell’assemblea dei delegati
   b) Verifica dell’esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea dei delegati
   c) Rappresentanza della SGB-FSS a livello nazionale e internazionale
   d) Approvazione dei regolamenti in materia di organizzazione interna, competenze
      finanziarie, personale, segretariati e comitati regionali
   e) Approvazione del preventivo annuale e della pianificazione finanziaria nonché del
      programma annuale a livello nazionale
   f) Determinazione delle direttive negli ambiti della raccolta di fondi e della comunicazione

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Statuti

  g) Presa di posizione sulle questioni fondamentali della politica sociale, economica
     e culturale
  h) Ammissione ed esclusione di membri individuali
  i) Assunzione dei membri della direzione
3) I dettagli dell’attività del comitato direttore sono contenuti nel regolamento interno.
4) Il comitato direttore può istituire commissioni o gruppi di lavoro.

Art. 14 Potere decisionale
1) Il quorum é raggiunto se la metà del comitato direttore è presente.
2) In caso di parità di voto, quello della/del presidente (in caso d’impedimento quello della/del
   vicepresidente) è determinante.

Art. 15 Rappresentanza legale, firma
Il diritto di firma in seno alla SGB-FSS è fissato in un regolamento interno dettagliato. In
mancanza di una precisa disposizione nel regolamento, la firma è apposta dal/dalla presi-
dente (in caso di impedimento dal/dalla vicepresidente) congiuntamente ad uno dei membri
della direzione.

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Statuti

C) L‘organo di revisione
Art. 16 Compiti
1) La revisione dei conti è effettuata da una società indipendente titolare dei requisiti specifici
   richiesti dall’autorità di sorveglianza in materia di revisione.
2) L’organo di controllo esamina i conti annuali e redige ogni anno un rapporto scritto
   all’attenzione dell’assemblea dei delegati. Qualora le condizioni legali per lo svolgimento
   della revisione ordinaria non fossero riempite, la revisione sarà effettuata in base allo
   Standard svizzero sulla revisione limitata.

D) I comitati regionali
Art. 17 Composizione
I comitati regionali sono composti da tre a sette membri. Essi si autocostituiscono. Un
membro del segretariato regionale ne fa parte con voce consultativa.

Art. 18 Competenze, compiti
1) Le competenze dei comitati regionali sono i seguenti:
   a) Definizione della politica regionale
   b) Rappresentanza regionale della SGB-FSS
   c) Convocazione delle conferenze regionali
   d) La consulenza e il sostegno ai segretariati in merito alle attività regionali
   e) L‘elaborazione di proposte e mozioni all’attenzione del comitato direttore
2) I dettagli che riguardano i comitati regionali sono contenuti nel regolamento interno.

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Statuti

E) Le conferenze regionali
Art. 19 Composizione, convocazione
1) La composizione delle conferenze regionali è fissata nel regolamento regionale.
2) Le conferenze regionali si svolgono almeno una volta l’anno, di cui una almeno tre mesi
   prima dell’assemblea dei delegati. Esse sono convocate dai comitati regionali.

Art. 20 Competenze, compiti
1) Le competenze e i compiti delle conferenze regionali sono i seguenti:
   a) Elaborazione di proposte per l’assemblea dei delegati
   b) Definizione della strategia regionale
   c) Sostegno e consulenza ai comitati regionali in materia di politica regionale
   d) Dibattiti e scambi

F) I segretariati
Art. 21 Compiti
1) La SGB-FSS gestisce i segretariati alfine di adempiere ai suoi compiti.
2) I segretariati si occupano degli affari correnti dei propri organi e dell’esecuzione delle
   decisioni di questi ultimi. Essi forniscono delle prestazioni e rappresentano la SGB-FSS nel
   limite delle decisioni dei loro propri organi. Essi prendono delle iniziative che consentono
   loro di adattare tempestivamente le attività e le prestazioni della SGB-FSS alle nuove
   tendenze e esigenze.
3) I dettagli di tutti i compiti dei segretariati sono fissati in un regolamento interno.

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Statuti

Art. 22 Organizzazione
1) Il comitato direttore nomina il direttore generale/la direttrice generale e, a richiesta di
   quest’ultimo, gli altri membri della direzione.
2) La direzione assicura la messa in atto operativa degli obiettivi strategici a livello nazionale
   e regionale.

4. Comunicazione
Art. 23 Comunicazione
Le lingue ufficiali della SGB-FSS sono: le lingue dei segni nazionali durante le riunioni degli
organi; il francese, il tedesco e l’italiano per le informazioni scritte. Per i membri della
SGB-FSS, la comunicazione è assicurata all’interno di un quadro appropriato.

5. Finanze
Art. 24 Responsabilità
1) Le prestazioni della SGB-FSS dipendono dalle risorse finanziarie disponibili.
2) La responsabilità finanziaria della SGB-FSS incombe al comitato direttore. Il direttore
   generale/la direttrice generale e gli altri membri della direzione sono, quanto a loro,
   responsabili della realizzazione degli obiettivi con vincolo di bilancio.
3) Per gli obblighi della SGB-FSS risponde esclusivamente il capitale sociale.
4) I membri del comitato direttore e dei comitati regionali operano a titolo onorifico. Il rimbor-
   so delle spese per i collaboratori onorari e volontari è definito in un regolamento a parte.

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Statuti

Art. 25 Risorse finanziare
Le risorse finanziarie della SGB-FSS si compongono principalmente di:
   a) Sovvenzioni pubbliche e private
   b) Donazioni e lasciti, contributi di benefattori
   c) Prodotti delle prestazioni e dei servizi
   d) Quote sociali dei membri (v. allegato)
   e) Interessi sul capitale
Il comitato direttore decide della politica degli investimenti e della gestione del capitale,
nel rispetto delle relative linee direttrici della SGB-FSS.

Art. 26 Anno contabile
L’anno contabile coincide con l’anno civile.

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Statuti

Disposizioni finali
Art. 27 Dissoluzione della SGB-FSS
L’assemblea dei delegati può sciogliere la SGB-FSS con l’approvazione di due terzi dei dele-
gati presenti e delle tre regioni.
In caso di dissoluzione, i beni della SGB-FSS saranno ceduti ad una associazione senza
scopo di lucro identica o simile con l’incarico di amministrarli. Il patrimonio dovrà essere
disponibile per una nuova organizzazione mantello di aiuto reciproco svizzera con esonero
fiscale e con scopi analoghi secondo l’art. 2 dei presenti statuti. La distribuzione dei beni ai
membri è esclusa.

Art. 28 Entrata in vigore
I presenti statuti della Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS sono stati accettati
l’8 maggio 2010 dall’assemblea dei delegati.
Essi sono stati adattati e approvati dall’assemblea dei delegati 2014 di Martigny. Entrano in
vigore immediatamente e sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Martigny, 24 maggio 2014

Roland Hermann		 Rolf Birchler
Presidente				Direttore generale

In caso di controversia fanno stato il testo in tedesco rispettivamente in francese degli statuti della SGB-FSS.
La presente versione è una traduzione dal tedesco.

www.sgb-fss.ch
CCP 10-13312-0

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