Sentenza del 24 novembre 2020 - Entscheidsuche.ch
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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 24 novembre 2020 N. d'incarto ZK1 19 63 Istanza Prima Camera civile Composizione Pedrotti, presidente Michael Dürst e Brunner Ferrario Petrini, attuaria ad hoc Parti A._____ appellante patrocinata dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller Piazza della Grida, 6535 Roveredo GR contro C._____ appellato patrocinato dall'avv. MLaw Stefania Vecellio Via Solaria 3, 7746 Le Prese Oggetto misure cautelari in procedura di divorzio Atto impugnato decisione Tribunale regionale Bernina 28 marzo 2019, comunicata il 2 aprile 2019 (n. d'incarto 135-2018-112). Comunicazione 30 novembre 2020
In fatto A. Le parti si sono unite in matrimonio a F._____ il _____ 2004. Dall’unione sono nate le figlie G._____ (_____ 2004), H._____ e I._____ (entrambe il _____ 2006). B. Con azione 28 agosto 2017 C._____ (in seguito: marito) ha avviato la procedura di divorzio. Nell'ambito della sua risposta 19 ottobre 2018 A._____ (in seguito: moglie) ha fra l'altro chiesto l’adozione delle seguenti misure cautelari: 1. L'istanza è accolta. 2. Per conseguenza, C._____, F._____, è tenuto a versare a A._____, K._____, i seguenti contributi alimentari, mensilmente e praenumerando, entro il 5 di ogni mese, la prima volta entro il 5 novembre 2018: - fr. 950.00 per G._____ - fr. 1'700.00 complessivi per H._____ e I._____ - fr. 1'500.00 per la moglie A._____ Inoltre, C._____, è tenuto a versare in aggiunta ai predetti contributi alimentari anche gli assegni per i figli, qualora gli stessi non venissero percepiti direttamente dalla moglie. 3. L'abitazione coniugale, come sinora, viene assegnata alla moglie che si farà carico di ogni spesa. 4. Con protesta di ogni spesa, tasse e ripetibili. C. Con osservazioni 6 novembre 2018 il marito ha formulato le seguenti richieste cautelari: 1. L'istanza è parzialmente accolta. 2. Per il periodo dal 5 novembre 2018 fino al 31 luglio 2019 C._____ può continuare a versare l'importo totale mensile di CHF 434.00 direttamente a A._____ quale contributo alimentare per la famiglia inclusi gli interessi ipotecari di CHF 1'260.00 che verserà direttamente alla Banca J._____, per un totale di contributo alimentare di CHF 1'694.00. 3. Per il periodo dal 5 agosto 2019 fino al 30 giugno 2022 C._____ versa l'importo totale di CHF 39.00 direttamente a A._____ quale contributo alimentare per la 2 / 23
famiglia inclusi gli interessi ipotecari di CHF 1'260.00 che verserà direttamente alla Banca J._____, per un totale di contributo alimentare di CHF 1'299.00. 4. Per il periodo dal 1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024 C._____ versa l'importo totale di CHF 1'035.00 direttamente a A._____ quale contributo alimentare per la famiglia inclusi gli interessi ipotecari di CHF 1'260.00, che si assumerà la moglie. 5. L'abitazione coniugale è assegnata alla moglie che si farà carico di ogni spesa, esclusi gli interessi ipotecari e gli ammortamenti ordinari che si assumerà il marito C._____. 6. Spese e ripetibili a carico di parte richiedente. D. Con osservazioni 12 febbraio 2019 il marito ha modificato/corretto il petitum n. 4 delle sue osservazioni 6 novembre 2018 come segue: 4. Per il periodo dal 1. luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024 C._____ versa l'importo totale di CHF 1'035.00 direttamente a A._____ quale contributo alimentare per la famiglia esclusi gli interessi ipotecari di CHF 1'260.00, che si assumerà la moglie. E. Mediante conclusioni 1° marzo 2019 la moglie ha confermato le richieste da lei formulate in data 19 ottobre 2018. Con scritto 13 marzo 2019 la moglie ha informato il Tribunale regionale Bernina di aver ricevuto disdetta dell'appartamento commerciale in Italia con effetto dal 31 maggio 2019, ragion per cui avrebbe subito una riduzione delle entrate da locazione di CHF 303.60. F. Con decisione 28 marzo 2019, comunicata il 2 aprile successivo, il Presidente del Tribunale regionale Bernina, in veste di giudice unico, ha così deciso: 1. L'istanza è parzialmente accolta. 2. Di conseguenza, a titolo di misure cautelari fino alla conclusione della causa di divorzio, l'abitazione coniugale è assegnata alla moglie che si farà carico di ogni spesa, esclusi gli interessi ipotecari e gli ammortamenti ordinari che si assumerà il marito. L'asporto o qualsiasi disposizione di oggetti appartenenti all'altro coniuge o a entrambe i coniugi è ammessa solo previo accordo tra le parti. 3. a) Retroattivamente dal 1. novembre 2018 e fino al 31 agosto 2019, C._____ è tenuto a versare a A._____, i seguenti contributi al sostentamento della famiglia, mensilmente e prenumerando, entro il 5 di ogni mese: CHF 734.00 per la figlia G._____, CHF 738.00 per la figlia H._____ e CHF 714.00, in totale CHF 2'186.00. 3 / 23
Dall'importo dovuto C._____ può detrarre, a titolo di conguaglio, CHF 940.00 mensili, che egli continuerà a pagare quali interessi ipotecari per l'abitazione familiare a K._____. Il marito è inoltre tenuto a pagare l'ammortamento di CHF 323.00 mensili, che però non possono essere conguagliati con il contributo al sostentamento della famiglia. I pagamenti già effettuati del marito a partire dal 1. novembre 2018 a titolo di contributi al sostentamento della famiglia, possono essere compensati nella misura degli interessi ipotecari di CHF 940.00 mensili e i versamenti in contanti, come risulta dagli estratti bancari, di CHF 540.00 mensili, in totale CHF 1'480.00 mensili. b) Dal 1. settembre 2019 in poi, a titolo di misure cautelari fino alla conclusione della causa di divorzio, C._____ è tenuto a versare a A._____, i seguenti contributi al sostentamento della famiglia, mensilmente e prenumerando, entro il 5 di ogni mese: CHF 614.00 a favore della figlia G._____, CHF 617.00 a favore della figlia H._____ e CHF 593.00 a favore della figlia I._____, in totale CHF 1'825.00. Dall'importo dovuto C._____ può detrarre, a titolo di conguaglio, CHF 940.00 mensili, che egli continuerà a pagare quali interessi ipotecari per l'abitazione famigliare a K._____. Il marito è inoltre tenuto a pagare l'ammortamento di CHF 323.00 mensili, che però non possono essere conguagliati con il contributo al sostentamento della famiglia. 4. Le spese processuali di CHF 3'500.00 (tassa di giustizia) nonché le ripetibili rimangono con la procedura. 5. (rimedi giuridici) 6. (comunicazione) In detta decisione il giudice di prime cure ha concluso che le parti, al momento della decisione, vivevano separate "da oltre 4 anni". Tale accertamento di fatto non è poi stato espressamente impugnato. G. Contro tale decisione la moglie, con inoltro 11 aprile 2019 al Tribunale cantonale dei Grigioni, ha presentato appello e formulato i seguenti petita: a/. IN VIA PRINCIPALE 1) L'appello è accolto e il dispositivo no. E._____ dell'impugnata decisione è annullato. 1.1) Per conseguenza, gli atti sono ritornati alla prima istanza per nuova decisione. 4 / 23
2) Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte. b/. IN VIA EVENTUALE 1) L'appello è accolto e il dispositivo no. E._____ dell'impugnata decisione è riformato così come segue: 1.1) C._____, F._____, è tenuto a versare nelle mani di A._____, K._____, retroattivamente dal 1. novembre 2018 per titolo di contributo alimentare, CHF 1'092.00 per la figlia G._____, CHF 1'092.00 per la figlia H._____ e CHF 1'068.00 per la figlia I._____. 1.2) Dai contributi alimentari dovuti per le figlie dal 1. novembre 2018, C._____, F._____, è autorizzato a dedurre a conguagli, se documentati, gli importi mensili anticipati di CHF 940.00 per il pagamento degli oneri ipotecari della dimora coniugale e l'importo mensile di CHF 540.00 versato a titolo di acconto per il sostentamento delle figlie. 2) Con protesta di spese, tasse e ripetibili tutte. c/. IN OGNI CASO 1) L'appellante è posta al beneficio del più ampio gratuito patrocinio anche in sede di appello. A suo patrocinatore è designato il sottoscritto legale. 2) Spese a norma di legge. H. Con risposta 18 aprile 2019 il marito ha chiesto la reiezione dell'appello protestando spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. I. Con decreto 29 aprile 2019 il Presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata dalla moglie (ZK1 19 70). L. Sulle ulteriori argomentazioni e allegazioni delle parti si tornerà – per quanto rilevante ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. In diritto 1. Trattandosi di procedura sommaria, le misure cautelari in procedura di divorzio (art. 276 CPC) sono impugnabili con appello, scritto e motivato, entro 10 5 / 23
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 311 CPC in unione con l’art. 314 cpv. 1 CPC). La competenza della I. Camera Civile del Tribunale cantonale dei Grigioni è data dall’art. 6 lett. a OOTC. Se le contestazioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno CHF 10’000.00 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari contesi davanti al Tribunale regionale Bernina. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 aprile 2019. Presentato l’11 aprile 2019 secondo le forme previste dalla Legge (cfr. art. 311 e 314 CPC), l'appello in esame è di conseguenza tempestivo e ricevibile in ordine. 2.1. Nelle procedure aventi per oggetto figli minorenni, nelle quali trova applicazione la massima inquisitoria illimitata, il giudice esamina i fatti d'ufficio (art. 296 CPC), ragione per cui spetta a lui accertare la fattispecie, indipendentemente dalle allegazioni delle parti o dalla questione a sapere se queste hanno contestato o meno le affermazioni di controparte e indipendentemente dalle prove offerte. Le parti sono quindi esonerate dall'obbligo di allegazione e contestazione come pure dall'onere di fornire i mezzi di prova (Beweisführungslast; vedasi al proposito ZK1 17 92, consid. 2). Ad esse incombe tuttavia un obbligo di collaborazione giusta l'art. 160 CPC. Le parti sono quindi comunque tenute a orientare il tribunale in merito alla fattispecie e a indicare i mezzi di prova a disposizione. Il mancato adempimento a tali obblighi non esenta comunque il tribunale dall'esaminare d'ufficio i fatti (ordinanza Obergericht des Kantons Zürich LE150032 del 21 gennaio 2016, consid. II.A.3), né dal procedere, se necessario, alle indagini necessarie. Ciò non significa però che, qualora i suoi sforzi rimangano infruttuosi, egli possa decidere a piacimento. Se, nonostante le indagini svolte, il giudice non riesce né ad accertare né a escludere una determinata circostanza, gli incombe applicare l'art. 8 CC e procedere come nel caso di fatti non provati (TREZZINI in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2.a edizione, n. 2 ad art. 296 CPC). 2.2. Nelle procedure aventi per oggetto figli minorenni trova anche applicazione la massima ufficiale, secondo cui il giudice non è vincolato dalle richieste delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). 6 / 23
2.3. Le suddette massime trovano applicazione indistintamente nei confronti di tutte le parti, quindi anche in favore del debitore alimentare (decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 18 144, consid. 4.1). 3. La moglie in via principale si è limitata a chiedere l'annullamento del dispositivo n. 3 della decisione impugnata e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore. Ella ha chiesto l'annullamento del dispositivo n. 3 della decisione impugnata e la riforma dello stesso solo in via eventuale. Nell'appello non si trova nessuna motivazione a sostegno della richiesta (cassatoria) formulata in via principale. Una richiesta cassatoria e di rinvio della causa alla giurisdizione inferiore è ammissibile solo nel caso in cui l'autorità di ricorso possa decidere solo in tal modo, la causa non essendo matura per il giudizio (decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK2 16 35, consid. 1.b/bb, con rinvii). Nel caso di specie sono dati tutti gli elementi che permettano allo scrivente Tribunale di decidere. La causa è matura per il giudizio. Del resto, nemmeno la moglie motiva per quale ragione non lo sarebbe. La domanda principale dell’appello è di conseguenza irricevibile. 4. La moglie lamenta nel suo appello quanto segue: computo a suo carico di un reddito ipotetico del 50% rispettivamente dell'80% dal 1.o settembre 2019 (vedi sotto, consid. 5 e 6.1-6.4.4); violazione della massima inquisitoria da parte del giudice di prime cure (vedi sotto, consid. 6.4.5) calcolo errato dei proventi da locazione sulla base di atti fiscali (vedi sotto, consid. 7); mancata rispettivamente insufficiente riduzione dell'importo minimo vitale e dei costi di locazione nel calcolo del fabbisogno del marito (vedi sotto, consid. 8); computo delle spese di ammortamento e per il terzo pilastro nel calcolo del fabbisogno del marito (vedi sotto, consid. 9); errato accertamento del fabbisogno delle figlie (vedi sotto, consid. 10); 5.1. Con riferimento al computo di un suo reddito ipotetico, la moglie critica la conclusione della prima istanza, secondo cui in casu occorre accostarsi più a quanto dispone l'art. 125 CC, anziché l'art. 163 CC. Ella sembrerebbe quindi 7 / 23
contestare per principio il computo di un suo reddito ipotetico, salvo poi dichiarare in seguito di accettare il computo di un reddito ipotetico pari al 50%. 5.2. La censura è infondata. Si rileva al riguardo che la prima istanza ha di principio fondato la sua decisione sull'art. 163 CC, orientandosi cioè sull’ordinamento originario del matrimonio e della famiglia, tenendo però debito conto del fatto che le parti sono separate da oltre quattro anni, che l'azione di divorzio risale all'agosto 2017 e che la relativa procedura si troverebbe ormai ad uno stadio avanzato, giungendo così alla conclusione che, nel caso concreto, ben si giustifica allineare il contributo alimentare cautelare all'assetto economico post- divorzio, pur senza pregiudizio per la sentenza di merito. Per tale motivo, a giusta ragione, ha quindi imputato alla moglie – in applicazione dei criteri sanciti dall'art. 125 CC – un reddito ipotetico, ritenuto che il principio dell’autonomia economica dei coniugi è un obiettivo fondamentale del divorzio. 6.1. Il giudice di prime cure ha accertato che, secondo le nuove direttive del Tribunale federale, nel caso di specie è applicabile il modello del livello scolastico, in base al quale il coniuge a cui è affidata la responsabilità principale nell’accudimento dei figli, dopo un appropriato periodo di transizione, deve in linea di principio tornare ad assumere un’attività lavorativa del 50% a partire dall’inserimento scolastico del figlio più giovane, un’attività dell’80% a partire dalla frequentazione della scuola secondaria del figlio più giovane e un’attività a tempo pieno dal compimento del sedicesimo anno di età del figlio più giovane. Ha così imputato alla moglie, a partire dal 1.o settembre 2019, un grado di occupazione pari all’80%. La moglie contesta tali conclusioni, ritenendo che, a differenza di quanto accertato dall’istanza inferiore, dovrebbe essere effettuata un’attenta e differenziata analisi delle circostanze concrete, escludendo un’adozione sistematica del modello 50/80 introdotto dalla sentenza del Tribunale federale 5A_384/2018 del 21 settembre 2018. 6.2. Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo. Tuttavia, per fissare i contributi alimentari, il giudice può dipartirsi dalle reali capacità di guadagno del debitore (come anche del beneficiario) e basarsi invece su un suo reddito ipotetico, alle condizioni cumulative che un tale reddito sia oggettivamente realizzabile e possa essere preteso dalla persona in questione. Non basta poter esigere da quest'ultima un impegno accresciuto; un tale impegno deve anche tradursi in un reddito maggiore. Quale attività si può esigere che una persona svolga (rispettivamente svolga in misura accresciuta) è questione di 8 / 23
diritto; la possibilità concreta di esercitare tale attività, come anche di ottenere il reddito prospettato, è invece questione di fatto, alla quale viene data risposta per mezzo di constatazioni oppure dell'esperienza generale. Se criteri fondati sull'esperienza generale esigono la realizzazione di determinati fatti, questi ultimi devono essere accertati (DTF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_340/2011 del 7 settembre 2011 consid. 5.2.1, in FamPra.ch 2012 pag. 193). Un guadagno ipotetico non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si possa ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). 6.3. In prima istanza, con rimando alla più volte citata decisione del Tribunale federale 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, il marito ha imputato a controparte un reddito ipotetico del 50% rispettivamente, dal settembre 2019, dell'80%. Quest’ultima avrebbe avuto abbastanza tempo per adattarsi alla nuova situazione, le parti essendo separate da oltre sei anni (osservazioni 6 novembre 2018, atti di prima istanza, act. 3). Nelle sue osservazioni 12 febbraio 2019 il marito ha confermato la sua precedente comparsa scritta, aggiungendo che a controparte, dal luglio 2022 (e sino a fine 2024), deve essere computato un reddito a tempo pieno. La moglie, nelle sue conclusioni scritte 1.o marzo 2019, ha per contro fatto riferimento alle eccezioni menzionate dal Tribunale federale nella decisione 5A_384/2018. Ella dovrebbe infatti accudire praticamente da sola tre figlie. G._____ sarebbe poi affetta da mutismo selettivo e necessiterebbe di particolare cura e vicinanza. Anche la figlia H._____ avrebbe qualche problema di salute. Due figlie giocherebbero inoltre a tennis e per questo frequenterebbero specifici allenamenti settimanali a B.________, praticamente sempre accompagnate dalla madre. Non si potrebbe quindi pretendere da lei l'assunzione di un'occupazione superiore al 50%. Il giudice di prime cure ha concluso che la moglie, vista la lunga durata della procedura di divorzio, ha avuto la possibilità di aumentare progressivamente la propria attività quale addetta alle pulizie e che in L._____ le possibilità di impiego 9 / 23
in tale settore sono da ritenersi buone. Le ha così computato un reddito ipotetico del 50% a far tempo dal novembre 2018 e dell'80% dal settembre 2019. 6.4. Nella procedura di appello la moglie lamenta l'applicazione da parte del giudice di prime cure del modello scolastico 50/80, in quanto l'accudimento di tre figli in età scolastica sarebbe oltremodo gravoso. Inoltre le scuole frequentate dalle figlie non disporrebbero né di mense scolastiche, né di programmi di doposcuola, che potrebbero in quale modo sgravarla (vedi sotto, consid. 6.4.1). Oltre a ciò, contrariamente alla conclusione del giudice di prime cure, la situazione occupazionale a F._____ non sarebbe favorevole (vedi sotto, consid. 6.4.2). Le figlie G._____ e H._____ avrebbero inoltre problemi psicofisici, che porterebbero a deficit scolastici e comportamentali (vedi sotto, consid. 6.4.3). Tali deficit graverebbero la moglie, la quale accompagnerebbe settimanalmente le figlie a B.________ a giocare a tennis e assisterebbe assiduamente G._____ (vedi sotto, consid. 6.4.4). Secondo la moglie le circostanze concrete imporrebbero quindi una più attenta e differenziata disamina, contraria all'adozione asseritamente sistematica del modello 50/80 da parte della prima istanza. Sempre con riferimento al reddito ipotetico, la moglie lamenta infine una violazione dell'obbligo istruttorio da parte del giudice di prime cure, il quale non avrebbe dato seguito alla richiesta da lei formulata, affinché le figlie venissero sentite per chiarire il loro stato di salute e comportamentale (vedi sotto, consid. 6.4.5). In ogni caso la moglie accetta il computo di un suo reddito ipotetico al 50%. Oggetto della presente procedura di appello è quindi esclusivamente l'aumento del reddito ipotetico sancito dal giudice di prime cure dal settembre 2019, pari ad un grado occupazionale dell'80%. 6.4.1. Con riferimento al sistema scolastico delle figlie (al momento della decisione di prima istanza tutte tra i 12 anni e mezzo e 14 anni e mezzo) il solo fatto che la moglie debba accudire tre figlie in età scolastica non costituisce di principio un'eccezione tale da giustificare il posticipo dell'aumento del grado occupazionale. Il sistema scolastico 50/80 si basa infatti di principio esclusivamente sull'età del figlio più giovane. L’età "scolastica" delle figlie non comporta inoltre necessariamente un maggiore impegno, a maggior ragione ove si consideri che queste risultano sufficientemente grandi per sostenersi vicendevolmente, sgravando al contempo il genitore. Ritenuto che l'assenza di una mensa scolastica e di programmi doposcuola costituisce la regola (sentenza del Tribunale federale 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.7.8) e che il padre (allegazione di quest'ultimo rimasta incontestata) si occupa delle figlie il martedì fino a mercoledì mattina come pure il sabato e la domenica sino a lunedì 10 / 23
mattina, non vi sono sufficienti elementi che comprovino una situazione a tal modo particolare e diversa dall’ordinario da giustificare una diversa impostazione. 6.4.2. Nella procedura di appello la moglie contesta la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui in L._____ le possibilità di impiego nel suo settore sono da ritenersi buone. Nella fattispecie, la moglie lavora ad ore come donna delle pulizie (attività lavorativa che le viene anche computata quale reddito ipotetico). Ella, nel suo appello, non lamenta espressamente una violazione della massima inquisitoria illimitata da parte del giudice di prime cure. Si limita a contestarne le conclusioni, senza però sostanziare la sua critica. Nella presente procedura di appello non trovando applicazione le limitazioni di cui all'art. 317 cpv. 1 CPC, la moglie avrebbe dovuto allegare in modo sostanziato e rendere verosimile l'asserita infondatezza della conclusione del giudice di prima istanza, ciò che però non ha fatto. Attualmente, il suo grado occupazione quale ausiliaria delle pulizie presso il Comune è pari al 30%. La moglie non fa valere e nemmeno comprova l’impossibilità di aumentare il proprio tempo di lavoro presso l’Ente pubblico; non va nemmeno valere né rende verosimile per quale ragione le sia impossibile trovare un’occupazione pari all’80%, ad esempio a causa di un’incompatibilità dovuta ad un parallelismo con l’attuale impiego oppure per altri impedimenti. Nella misura in cui critica le conclusioni del giudice di prima istanza, al più tardi con il presente appello ella avrebbe dovuto allegare i motivi contrari all’aumento del suo grado occupazione e renderli verosimili, ciò che però non è stato fatto. 6.4.3. In merito alla salute delle figlie, in prima istanza (atti di prima istanza, conclusioni scritte 1° marzo 2019, act. 9) la moglie ha fatto valere che G._____ è affetta da mutismo e necessita di particolare cura e vicinanza da parte sua. Anche la figlia H._____ avrebbe qualche non meglio specificato problema di salute. Quale prova ha prodotto i rapporti di apprendimento 22 giugno 2018 e 25 gennaio 2019 (atti di prima istanza, documenti moglie, act. 9) come pure la dichiarazione 4 aprile 2018 della logopedista D.________ (atti di prima istanza, documenti moglie, act. 10). Dai rapporti di apprendimento risulta in particolare che G._____ deve costante-mente essere sostenuta e incoraggiata, affinché acquisisca maggiore fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità. Dalla dichiarazione della logopedista risulta per contro che H._____ necessita di una decina di incontri di 30 minuti cadauno per la riabilitazione delle funzioni linguali. In prima istanza il marito non ha contestato le allegazioni della moglie. Trovando in casu applicazione la 11 / 23
massima inquisitoria illimitata, tale circostanza non esonera comunque il giudice dall'esame d'ufficio della fattispecie. La moglie ha poi allegato al suo appello il rapporto medico 26 marzo 2019 / 8 aprile 2019 inerente accertamenti da parte dell’assicurazione invalidità di G._____ (act. B.3), ad asserita comprova che la stessa necessita di un accompagnamento terapeutico e anche di assidua assistenza della madre. Da parte sua il marito nella sua risposta all'appello ha contestato che le figlie abbiano problemi psico-fisici e contestuale maggior bisogno della madre. Oltre a ciò le figlie non avrebbero deficit scolastici e comportamentali. A tal proposito il marito ha prodotto quali mezzi di prova l'"Antwortblatt" (act. C.4) dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni come pure le pagelle scolastiche delle figlie (act. C.5). Dal rapporto medico 26 marzo 2019 / 8 aprile 2019 inerente accertamenti AI di G._____ (act. B.3) risulta sì in particolare che G._____ dovrà essere seguita anche in futuro dal punto di vista psicoterapico; risulta però anche che la menomazione accertata (disturbi comportamentali e affettivi, mutismo selettivo) non impone la necessità di una sorveglianza personale o di un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo sano. Dalla documentazione prodotta dal marito non risulta nulla che lasci presagire la presenza di deficit da parte delle figlie, fatta eccezione per G._____, le cui pagelle rendono almeno verosimile la sua necessità di essere costantemente motivata e spronata. Né per G._____ né per H._____ la moglie ha pertanto reso verosimile che la salute delle figlie le causi maggiori oneri, ostativi a un aumento del suo grado occupazionale. Le difficoltà scolastiche di G._____ rientrano tutto sommato nella norma e comportano sì un certo impegno da parte della madre nell'accudimento extra-scolastico della figlia, aiutandola o perlomeno motivandola nell'espletamento dei compiti, al pari però di tutte le situazioni in cui i figli abbiano qualche difficoltà a scuola. Questo fatto da solo non giustifica quindi un'eccezione del sistema scolastico 50/80. 6.4.4. Per quanto riguarda gli allenamenti settimanali di tennis, la moglie, in prima istanza, ha semplicemente fatto valere che due figlie giocano a tennis ad alto livello e frequentano specifici allenamenti settimanali a B.________, praticamente sempre accompagnate da lei e che questi sarebbero resi necessari dagli asseriti deficit scolastici e comportamentali delle figlie. In appello la moglie (senza specificare quali) ha fatto valere che, per dare maggiore equilibrio alle figlie, le asseconda, da sola, nel loro sport preferito con settimanali uscite a B.________, per avere una maggiore e migliore formazione di sportivi d'élite. Il marito, dal canto 12 / 23
suo, pur contestando le difficoltà psico-fisiche delle figlie, conferma che la moglie porta H._____ e I._____ due volte alla settimana fino a B.________. La moglie non ha replicato. La moglie ritiene fondamentali gli allenamenti bisettimanali di tennis a causa di deficit scolastici e comportamentali delle figlie. Dagli atti non risulta però che G._____ giochi a tennis. Al contrario, dalla risposta all'appello risulta che solo H._____ e I._____ praticano tale sport, per le quali dagli atti non risulta alcunché in merito ad eventuali mancanze o particolari problematiche. Bisogna quindi concludere che gli allenamenti di tennis non sono da ricondurre a deficit delle figlie, bensì costituiscono una normale attività sportiva, che giocoforza impegna la moglie. La moglie inoltre non indica gli orari d'allenamento. Posto che le figlie frequentano la scuola, bisogna presumere che gli allenamenti si tengano in serata, ragione per cui sono di principio compatibili con un'attività lavorativa della madre, anche in misura dell'80%. Inoltre, si rileva che il marito, in risposta all'appello, ha fatto valere che da martedì fino a mercoledì mattina e da sabato fino a lunedì mattina tutte le figlie rimangono a F._____ da lui. Nella misura in cui la moglie non ha replicato, è sostenibile concludere che il marito potrebbe portare le figlie a B.________ il martedì sera o nel fine settimana. Gli atti sono su questo punto del tutto carenti. In assenza di maggiori informazioni, ben si giustifica non considerare affatto il tennis quale potenziale fattore di impedimento per la moglie di esercitare un'attività lavorativa come previsto dal sistema scolastico 50/80. 6.4.5. Da ultimo, la moglie lamenta un’asserita violazione del suo dovere di accertare d'ufficio i fatti da parte del giudice di prime cure, giacché non avrebbe svolto alcuna audizione delle figlie. A tal proposito si rileva che una causa cautelare avente quale unico oggetto concernente i figli il contributo alimentare in loro favore non giustifica di principio una loro audizione. Nella misura in cui in ambito cautelare la richiesta non è stata formulata, il fatto non può essere rimproverato all’istanza inferiore, ragion per cui la censura è destituita di ogni fondamento. 6.5. Visto tutto quanto precede, non v’è motivo di scostarsi dalle conclusioni cui è giunta la prima istanza. A far tempo dal 1.o settembre 2019 alla moglie deve pertanto essere computato un grado occupazionale dell'80% 7.1. Nella sua risposta rispettivamente istanza di presa di misure cautelari 19 ottobre 2018 la moglie ha fatto valere di percepire mensilmente quale reddito da sostanza CHF 1'200.00, ovvero CHF 900.00 (riscaldamento compreso) dalla locazione dell'appartamento sito nella dimora coniugale di K._____ e CHF 300.00 13 / 23
dalla locazione di un immobile in Italia. Al proposito il marito ha fatto valere nelle sue osservazioni 6 novembre 2018 che controparte non ha dimostrato l'importo di CHF 200.00 per spese di riscaldamento dell'appartamento locato a K._____ e nemmeno i proventi da locazione in Svizzera e Italia, che dalla documentazione fiscale risultano essere di CHF 1'689.75 mensili, anziché di CHF 1'200.00. Nelle sue conclusioni 1.o marzo 2019 la moglie ha argomentato che la tassazione fiscale sui redditi da immobili non fa stato. Vi verrebbe infatti anche computato il valore locativo del proprio appartamento familiare. Dalla locazione dell'appartamento di K._____ percepirebbe mensilmente CHF 900.00. Dedotte le spese di riscaldamento di CHF 200.00, rimarrebbe un reddito mensile di CHF 700.00. Per quanto riguarda invece la locazione in Italia, dal 1.o gennaio 2019 il reddito mensile ammonterebbe a EUR 576.27, pari a CHF 645.00 (1 EUR = 1.12 CHF). Al proposito ha prodotto quali mezzi di prova il contratto di locazione relativo a K._____ (act. 8) come pure la dichiarazione "ELABORAZIONE DATI CONTABILI SAS" (act. 9). 7.2. Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha computato alla moglie un reddito mensile da locazione di complessivi CHF 1'324.00, pari a CHF 10'800.00 annui per K._____ e CHF 9'477.00 per l'Italia, dedotte spese annue di manutenzione di CHF 1'895.00 per l'Italia e CHF 2'500.00 per K._____. Il giudice di prime cure ha fondato la sua decisione sulla tassazione definitiva 2017. 7.3. Nel suo appello la moglie lamenta il fatto che il giudice di prime cure si sia fondato sulla decisione di tassazione, che considererebbe anche il valore locativo. Farebbe per contro stato la situazione reale. Per K._____ le potrebbe quindi essere computata una locazione di CHF 700.00, mentre le entrate da pigioni italiane sarebbero di CHF 645.00 sino al 31 maggio 2019, dopo di che, siccome un appartamento sarebbe stato disdetto, le stesse si ridurrebbero di CHF 303.60, fissandosi quindi a CHF 341.40. Il marito, nella sua risposta all'appello, ha in particolare osservato che il valore locativo proprio non è stato considerato. Questo ammonterebbe a CHF 16'600.00 e non sarebbe stato computato dal giudice di prime cure. Riguardo alla disdetta di un appartamento sito in Italia e alla sua possibilità di rilocarlo il marito fa in particolare valere che negli ultimi anni lo è sempre stato. 7.4. Come correttamente indicato dal marito, dalla documentazione fiscale risulta in modo chiaro che il valore locativo, di CHF 16'600.00 annui, non è stato considerato dal giudice di prime cure. Da detta documentazione risultano pigioni annue di CHF 10'800.00 (pari a CHF 900.00 mensili) per K._____ e di CHF 9'477.00 (pari a CHF 789.75) per l'Italia. 14 / 23
Per quanto riguarda le spese di riscaldamento per l'appartamento di K._____, la questione è chiarita dallo stesso contratto di locazione. Tali spese risultano infatti essere a carico dell'inquilino e non essere comprese nella pigione mensile di CHF 900.00, ragione per cui non possono essere dedotte dalla stessa. Alla moglie va quindi computato un reddito mensile da locazione per l'appartamento di K._____ di mensili CHF 900.00. Per quanto concerne gli appartamenti siti in Italia, la dichiarazione prodotta (act. 8) costituisce mera allegazione di parte. Di tutt'altra rilevanza probatoria è per contro la dichiarazione fiscale agli atti, dalla quale risulta appunto un provento mensile da locazione degli appartamenti siti in Italia di CHF 789.75 mensili. In assenza dei contratti di locazione, non prodotti dalla moglie, bisogna fondarsi su tale importo, così come fatto dal giudice di prime cure. Per quanto riguarda la disdetta di un appartamento sito in Italia, si rileva che questa risale a febbraio 2019 e ha effetto da giugno 2019. Posto come l'appartamento risulti sempre essere stato locato negli ultimi anni, sarebbe spettato alla moglie nella procedura d'appello – in particolare non vigendo alcuna limitazione relativamente ai nova – far valere e rendere verosimile che non le è stato possibile, malgrado i suoi sforzi, rilocarlo. Nella misura in cui sono rimaste espressamente incontestate dal marito le generose deduzioni per manutenzione effettuate dal giudice di prime cure a favore della moglie (act. A. 2, pagine 7 e 8), a quest'ultima dev’essere computato un reddito mensile da locazione pari a CHF 1'324.00. 8.1. Già in sede di risposta e istanza di adozione di misure cautelari 19 ottobre 2018 la moglie ha fatto valere che il marito convive con certa N.________ e che sfrutta il di lei appartamento. Ha quindi riconosciuto al marito un minimo vitale di CHF 800.00 mensili e spese di locazione di CHF 450.00 mensili. Il marito ha contestato la convivenza e l'utilizzo dell’appartamento della compagna. La signora N.________ usufruirebbe infatti dell'appartamento e anche del vitto presso il datore di lavoro ad M._____ dal 2016, mentre il marito abiterebbe nell'appartamento messogli a disposizione dal datore di lavoro in O.________ a F._____, per un importo mensile di CHF 535.00. Con la signora N.________, pur essendo sua partner, non vi sarebbe assolutamente comunione di mezzi e risorse ed ella non parteciperebbe finanziariamente alle spese della comunione domestica. A tal proposito ha prodotto quale mezzo di prova il contratto di lavoro di N.________ (atti di prima istanza, act. 7), dal quale risulta una deduzione di CHF 528.00 dal salario per vitto e alloggio. La moglie, nelle sue conclusioni scritte 1.o marzo 2019, ha fatto valere che il contratto di lavoro di N.________ non assurge a contratto di locazione. Nello 15 / 23
stesso viene per altro indicato come indirizzo dell'impiegata "P.________", indirizzo non più attuale, in quanto la stessa si sarebbe trasferita dal marito. Per questo motivo i costi di locazione, di CHF 535.00, andrebbero quindi ridotti a CHF 267.00, mentre il minimo vitale potrebbe rimanere fissato a CHF 800.00. 8.2. Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha concluso che dalla documentazione agli atti risulta che la signora N.________ trascorre la settimana lavorativa (giorno e notte) ad M._____, mentre mantiene una base nell'appartamento del marito. Per questo motivo le ha computato una partecipazione ai costi di locazione in ragione di 15%. Non ha per contro ridotto il minimo vitale del marito, lasciandolo a CHF 1'200.00. 8.3. Nel suo appello la moglie lamenta il fatto che il giudice di prime cure, nel calcolo del fabbisogno di controparte, si è limitato a ridurre del 15% i costi di locazione, anziché dimezzarli, e non ha ridotto il minimo vitale. Anche in appello il marito contesta la convivenza, facendo valere che la partner ha un proprio appartamento ad M._____. Per questo motivo sia il minimo vitale che il costo della locazione non potrebbero essere ridotti come preteso da controparte. Il marito conferma espressamente il calcolo e quindi anche la riduzione dei costi di locazione effettuati dal giudice di prime cure. 8.4 In merito al minimo vitale e i costi di locazione la prassi di codesto Tribunale è chiara. Dal momento che uno dei coniugi convive con un/a partner, indipendentemente dal fatto che questo partecipi o meno finanziariamente, si riconosce quale minimo vitale la metà dell'importo per coppie, ovvero CHF 850.00 (vedasi ad esempio ZK1 15 97, consid. 5.2.1 e 5.2.2.) e la metà delle spese di locazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, la presenza della compagna durante i fine settimana non è determinante. Come emerge dagli atti, ella abita altrove, presso il suo datore di lavoro, e rende visita nel suo tempo libero al marito, senza che si possa parlare di una coabitazione tale da portare ad una riduzione dei costi (kostensenkende Wohngemeinschaft), che giustificherebbe una riduzione della pigione, rispettivamente del minimo vitale. Il fatto che la corrispondenza della partner giunga presso l’abitazione del marito non è elemento sufficiente per ritenere altrimenti. Nella misura in cui il marito non contesta la riduzione del 15% dei costi di locazione effettuata dal primo giudice, essa va di conseguenza confermata. 16 / 23
9.1. Nelle sue osservazioni 6 novembre 2018 il marito ha fatto valere che gli interessi ipotecari e l'ammortamento, asseritamente diretto e obbligatorio, ammontano mensilmente a CHF 1'260.00. Oltre a ciò ha fatto valere versamenti mensili di CHF 283.00 per il terzo pilastro e l'assicurazione sulla vita. La moglie, nelle sue conclusioni scritte 1.o marzo 2019, ha contestato il computo dell'ammortamento nel fabbisogno mensile del marito, trattandosi di forma di risparmio. 9.2. Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha riconosciuto nel computo del fabbisogno mensile del marito l'ammortamento e CHF 100.00 quale contributo al 3. pilastro. Il giudice di prime cure ha giustificato il computo dell'ammortamento, dal momento che questo è vincolato alla concessione dell'ipoteca, dalla quale trarrebbe vantaggio la moglie, che vive nell'abitazione coniugale. 9.3. Nel suo appello la moglie lamenta il computo dell'ammortamento e del terzo pilastro nel fabbisogno mensile di controparte. Il terzo pilastro costituirebbe pura forma di risparmio. Per quanto riguarda invece l'ammortamento, tale spesa non sarebbe stata documentata, né tantomeno quale ammortamento indiretto. Non sarebbe inoltre stato provato che il mancato versamento dell'ammortamento indurrebbe la banca a disdire il credito ipotecario. Non risulterebbe infine che il marito abbia chiesto la sospensione del relativo pagamento sino ad avvenuta liquidazione del regime dei beni. Il marito a sua volta fa valere nella sua risposta all'appello che tutta la documentazione J._____ relativa al debito ipotecario si trova nell'abitazione coniugale, abitata dalla moglie, la quale si sarebbe sempre rifiutata di trasmettere gli atti al tribunale. Per quanto riguarda il terzo pilastro il marito argomenta che le condizioni finanziarie come pure il fatto che tale spesa emergerebbe dalla tassazione definitiva 2017 permetterebbero un suo computo nel fabbisogno. 9.4. Di principio ammortamenti, anche indiretti, non sono computabili nel fabbisogno minimo (decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 15 97 consid. 4.1.5 con rinvii). Nella decisione 5A_780/2015 del 10 maggio 2016 il Tribunale federale ha elencato dei casi concreti in cui si giustifica eccezionalmente tenere conto delle spese di ammortamento nel calcolo del fabbisogno. A tal proposito, pur considerando che vige la massima inquisitoria illimitata, le allegazioni di fatto e le prove offerte dalle parti sono scarse. Il marito non spiega per quale motivo in casu si giustificherebbe computare nel suo fabbisogno 17 / 23
l'ammortamento come pure i versamenti al terzo pilastro. Egli avrebbe dovuto quantomeno indicare - ad esempio - che l'abitazione è in comproprietà fra i coniugi (cosa che però non risulta dagli atti), che i coniugi sono debitori solidali e che quindi il versamento dell'ammortamento, nell'ottica della liquidazione del regime dei beni, va a favore di entrambi i coniugi; il marito avrebbe altresì almeno potuto argomentare che, in caso di mancato pagamento dell'ammortamento, vi sia rischio di disdetta del credito ipotecario da parte della banca o che ha chiesto senza successo la sospensione dei versamenti dell'ammortamento alla banca. Nulla di tutto ciò. Manca peraltro agli atti un documento dal quale risultino chiaramente l'importo e le condizioni dell'ammortamento. Emerge inoltre che il marito ha chiesto l'edizione della documentazione bancaria da parte della moglie solo nella procedura di divorzio e non nel procedimento cautelare. Non può quindi giustificare le sue omissioni incolpando la moglie, ragion per cui l’ammortamento non può rientrare nel calcolo del fabbisogno. Analoghe considerazioni valgono anche per il terzo pilastro, che può senz’altro essere considerato una forma di risparmio e non può di conseguenza essere computato nel fabbisogno, men che meno nella misura in cui il marito non prova che questo sia una forma indiretta di ammortamento del debito ipotecario. Su questo punto l’appello merita dunque accoglimento. 10.1. Nella sua richiesta di adozione di misure cautelari 19 ottobre 2018 la moglie ha fra l'altro fatto valere un contributo alimentare di CHF 950.00 per G._____ e di complessivi CHF 1'700.00 per H._____ e I._____. Tale richiesta non è però stata motivata. In detta comparsa scritta si legge che tali contributi si situano altamente al di sotto di quanto stabilito dalla Tabelle di Zurigo. Da parte sua il marito, nelle sue osservazioni 6 novembre 2018, ha contestato l'applicabilità delle tabelle di Zurigo, rimandando per il calcolo del "Betreuungsunterhalt" alle tabelle di calcolo di Bähler e Spycher. 10.2. Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha quantificato il fabbisogno delle figlie in CHF 2'619.00, ovvero CHF 1'800.00 come fabbisogno base (supplemento di CHF 600.00 per figlia), CHF 528.00 per l'abitazione (quota parte di CHF 176.00 per figlia) e CHF 291.00 per premi di cassa malati. 10.3. Nel suo appello la moglie contesta il computo dell'importo fisso di CHF 600.00 per figlia, facendo valere che per i costi diretti si può far capo alle tabelle di Zurigo, con modifica della quota effettiva dei costi di abitazione e i premi di cassa malati. La moglie ha così, per la prima volta e senza fornire giustificativi, 18 / 23
quantificato nel dettaglio (dedotto l'assegno figli) il fabbisogno di G._____ in CHF 1'089.00, quello di H._____ in CHF 1'092.00 e quello di I._____ in CHF 1'068.00. A fronte di un'eccedenza di CHF 3'559.00 (CHF 5'687.00 ./. CHF 2'128.00) per il marito, egli sarebbe in grado di versare i contributi alimentari richiesti, risultando, asseritamente, una differenza di CHF 310.00 in suo favore. 10.4. Contrariamente alla tesi della moglie il metodo di calcolo applicato dal giudice di prime cure è corretto e corrisponde alla prassi di codesto Tribunale, ragion per cui può essere confermato. 11.1. La situazione reddituale e di fabbisogno delle parti e delle figlie si presenta così: FINO AD AGOSTO 2019 (COMPRESO) FABBISOGNO marito moglie G._____ H._____ I._____ minimo vitale 1'200.00 1'350.00 600.00 600.00 600.00 locazione 455.00 412.00 176.00 176.00 176.00 spese acc. loc. 150.00 300.00 cassa malati 296.00 360.00 103.30 106.20 82.10 vettura 130.00 130.00 spese prof. 150.00 150.00 imposte 335.00 45.00 TOTALE 2'716.00 2'747.00 879.30 882.20 858.10 REDDITO 5'687.00 3'426.00 220.00 220.00 220.00 ECCEDENZA PERSONALE 2'971.00 679.00 -659.30 -662.20 -638.10 REDDITO TOTALE FAMIGLIA 9'773.00 FABBISOSOGNO TOTALE FAMIGLIA 8'082.60 ECCEDENZA TOTALE FAMIGLIA 1'690.40 PARTECIPAZIONE ECCEDENZA MARITO 482.97 PARTECIPAZIONE ECCEDENZA MOGLIE 482.97 PARTECIPAZIONE ECCEDENZA PER FIGLIA 241.49 CONTRIBUTO MASSIMO MARITO PER FIGLIE 2'488.03 CONTRIBUTO TEORICO PER FIGLIA 900.79 903.69 879.59 CONTRIBUTO MARITO PER FIGLIA 835.00 837.69 815.35 19 / 23
DA SETTEMBRE 2019 (COMPRESO) FABBISOGNO marito moglie G._____ H._____ I._____ minimo vitale 1'200.00 1'350.00 600.00 600.00 600.00 locazione 455.00 412.00 176.00 176.00 176.00 spese acc. loc. 150.00 300.00 cassa malati 296.00 360.00 103.30 106.20 82.10 vettura 130.00 130.00 spese prof. 150.00 150.00 imposte 335.00 45.00 TOTALE 2'716.00 2'747.00 879.30 882.20 858.10 REDDITO 5'687.00 4'687.00 220.00 220.00 220.00 ECCEDENZA 2'971.00 1'940.00 -659.30 -662.20 -638.10 REDDITO TOTALE 11'034.00 FABBISOSOGNO TOTALE 8'082.60 ECCEDENZA TOTALE 2'951.40 PARTECIPAZIONE ECCEDENZA MARITO 843.26 PARTECIPAZIONE ECCEDENZA MOGLIE 843.26 PARTECIPAZIONE ECCEDENZA PER FIGLIA 421.63 CONTRIBUTO MASSIMO MARITO PER FIGLIE 2'127.74 CONTRIBUTO TEORICO PER FIGLIA 1'080.93 1'083.83 1'059.73 CONTRIBUTO MARITO PER FIGLIA 713.27 715.19 699.28 11.2. Sino ad agosto 2019 (compreso) il marito, a fronte di un'eccedenza totale della famiglia di CHF 1'690.40 (ripartita nella misura di un'unità per coniuge e mezza unità per figlia), dispone di CHF 2'488.05 (reddito marito ./. fabbisogno marito ./. partecipazione all'eccedenza del marito) per il mantenimento delle figlie. Il marito è pertanto tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di CHF 835.00 per G._____, di CHF 837.70 per H._____ e di CHF 815.35 per I._____. 20 / 23
11.3. Da settembre 2019 il marito, a fronte di un'eccedenza totale della famiglia di CHF 2'951.40 (ripartita nella misura di un'unità per coniuge e mezza unità per figlia), dispone di CHF 2'127.75 (reddito marito ./. fabbisogno marito ./. partecipazione all'eccedenza del marito) per il mantenimento delle figlie. Il marito è pertanto tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di CHF 713.25 per G._____, di CHF 715.20 per H._____ e di CHF 699.30 per I._____. 12. Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono per contro ripartite secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Posto come l'appello viene parzialmente accolto (nella misura in cui ricevibile), le spese della procedura di ricorso devono pertanto essere messe a carico di entrambe le parti, in ragione della soccombenza. Ritenuto che i contributi alimentari in favore delle figlie decisi dalla prima istanza sono stati aumentati in lieve misura rispetto a quanto preteso dalla moglie, ben si giustifica accollarle ¾ delle spese di appello, fissate in CHF 3'000.00 (art. 9 cpv. 1 OECC); il restante ¼ va invece a carico del marito. 13. Considerata una soccombenza della moglie in ragione di ¾ e del marito in ragione di ¼, la moglie è tenuta a rifondere a controparte la metà delle spese di rappresentanza cagionatele (Bruchteilverrechnungsmethode). La patrocinatrice del marito ha fatturato 10.5 ore di onorario alla tariffa oraria di CHF 240.00 per un importo di CHF 2'520.00 (act. G.1). Il dispendio fatturato risulta adeguato. Per quanto concerne le spese, non indicate nel dettaglio nella nota professionale, viene riconosciuto, come prassi, un importo forfettario pari al 3% dell'onorario (anziché 4% come richiesto). Le spese ripetibili in favore del marito ammontano pertanto (spese comprese) a CHF 1'297.80. 21 / 23
La Prima Camera civile giudica: 1. L’appello, nella misura in cui ricevibile, è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della decisione 28 marzo 2019 del Tribunale regionale Bernina, giudice unico, è riformato come segue: 1.1. Retroattivamente dal 1.o novembre 2018 e fino al 31 agosto 2019, C._____ è tenuto a versare a A._____ – in aggiunta agli assegni per figli, qualora gli stessi non venissero percepiti direttamente da A._____ – i seguenti contributi al sostentamento della famiglia, mensilmente e prenumerando, entro il 5 di ogni mese: CHF 835.00 per la figlia G._____, CHF 837.70 per la figlia H._____ e CHF 815.35 per la figlia I._____. Dai contributi dovuti C._____ è autorizzato a dedurre a conguaglio, se documentati, gli importi mensili anticipati di CHF 940.00 per il pagamento degli oneri ipotecari della dimora coniugale e l'importo di CHF 540.00 versato a titolo di acconto per il sostentamento delle figlie. 1.2. Dal 1.o settembre 2019, a titolo di misure cautelari fino alla conclusione della causa di divorzio, C._____ è tenuto a versare a A._____ – in aggiunta agli assegni per figli, qualora gli stessi non venissero percepiti direttamente da A._____ – i seguenti contributi al sostentamento della famiglia, mensilmente e prenumerando, entro il 5 di ogni mese: CHF 713.25 per la figlia G._____, CHF 715.20 per la figlia H._____ e CHF 699.30 per la figlia I._____. Dai contributi dovuti C._____ è autorizzato a dedurre a conguaglio, se documentati, gli importi mensili anticipati di CHF 940.00 per il pagamento degli oneri ipotecari della dimora coniugale, che continuerà a pagare, e l'importo di CHF 540.00 versato a titolo di acconto per il sostentamento delle figlie. 2. Le spese della procedura di appello, di CHF 3'000.00, sono messe a carico di C._____ in ragione di ¼ (per un importo di CHF 750.00) e di A._____ in ragione di ¾ (per un importo di CHF 2'250.00). Dette spese sono interamente compensate con l'anticipo spese di CHF 3'000.00 prestato da A._____. C._____ è quindi tenuto a rimborsare a A._____ la sua quota parte di spese, pari a CHF 750.00. 3. A._____ è tenuta a versare a C._____, a titolo di ripetibili per la procedura di appello, CHF 1'297.80. 22 / 23
4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a 23 / 23
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