REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA - Ebook gratuito - Autore: Rita Martin - Fisco7
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Sommario Premessa ........................................................................................................................................................... 2 Reddito e pensione di cittadinanza .................................................................................................................. 2 Beneficiari e requisiti per l’accesso .................................................................................................................. 2 Il beneficio economico ...................................................................................................................................... 4 Interruzione del beneficio e penalizzazioni ................................................................................................. 5 Come richiedere il beneficio ............................................................................................................................. 6 La carta RdC/PdC............................................................................................................................................... 6 Variazioni del nucleo o del reddito .................................................................................................................. 7 Variazioni relative alla composizione del nucleo familiare ......................................................................... 7 Variazione delle condizioni occupazionali o patrimoniali ........................................................................... 7 RdC/PdC com – Ridotto ................................................................................................................................ 8 RdC/PdC com – Esteso .................................................................................................................................. 9 Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale ................................................................................................... 10 Sanzioni ........................................................................................................................................................... 12 Incentivi all’assunzione................................................................................................................................... 13 Casi particolari ................................................................................................................................................ 14 Tabelle riassuntive .......................................................................................................................................... 15 Esempi di calcolo............................................................................................................................................. 17 Calcolo del reddito familiare ...................................................................................................................... 17 Calcolo del patrimonio mobiliare ............................................................................................................... 20 Calcolo del patrimonio immobiliare........................................................................................................... 21 Leggi e documenti di riferimento ................................................................................................................... 22 1
Premessa La Legge n. 145/2018, c.d. Legge di bilancio 2019, ha istituito al comma 255 dell’art.1 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il Reddito di cittadinanza, avente lo scopo di contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte a sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il successivo Decreto Legge n. 4/2019 è stato emanato per stabilire quali sono le disposizioni urgenti in materia sia di Reddito di cittadinanza (RdC), sia di Pensione di cittadinanza (PdC), andandone quindi a stabilire quali sono i soggetti beneficiari, la tipologia e l’importo del beneficio erogato, le modalità di richiesta e di riconoscimento, le sanzioni e l’incentivo alle imprese. Il Decreto ha subito variazioni in sede di conversione nella Legge 26 del 28 marzo 2019. Nel presente documento i dati sono aggiornati a quest’ultima versione. Reddito e pensione di cittadinanza Entrambi sono stati istituiti con il D.L. 4/2019, all’art.1; oltre a quanto descritto in riferimento al RdC, la Pensione di cittadinanza, inizialmente non prevista dalla Legge di bilancio 2019, si ha nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. In caso di nuclei già beneficiari del RdC, la PdC decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantasettesimo anno di età del componente più giovane del nucleo. Per la sola PdC, questa può essere concessa anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo abbiano un’età pari o superiore a 67 anni e che convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Beneficiari e requisiti per l’accesso All’art.2 del D.L. 4/2019 sono stabiliti i beneficiari del RdC, che devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti, in riferimento a: a) cittadinanza, residenza e soggiorno; b) reddito e patrimonio; c) godimento dei beni durevoli. In riferimento al criterio a), il beneficiario richiedente il RdC per il proprio nucleo deve cumulativamente essere: in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come indicato all’art.2 c.1 lett. b) del D.Lgs. 30/2007, che sia titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti a lungo periodo. 2
Sono considerati familiari nell’art.2 c.1 lett. b) del D.Lgs. 30/2007: 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno. residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, considerati al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. In riferimento al criterio b), il nucleo familiare deve possedere: un valore ISEE inferiore a euro 9.360; in presenza di minori nel nucleo va presentato l’ISEE minorenni; può essere accettato anche l’ISEE corrente; un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, così come riferito ai fini ISEE, non superiore a euro 30.000, con esclusione dell’abitazione principale; un valore del patrimonio mobiliare, sempre come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.000, aumentato di euro 2.000 per ogni componente il nucleo successivo al primo, fino al massimo di euro 10.000; il limite viene ulteriormente aumentato di altri euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. In caso di presenza di componenti il nucleo con disabilità, sempre come definita ai fini ISEE, i massimali sono ulteriormente aumentati di euro 5.000; detto limite è aumentato a euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente; un valore del reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, così descritta al comma 4: o pari a 1 per il primo componente del nucleo; o con un incremento di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiore di età, di 0,2 per ogni componente minore di età e fino a un massimo di 2,1, ovvero di 2,2 nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. La soglia reddituale di euro 6.000 è aumentata a euro 9.360 se il nucleo risiede in un immobile concesso in locazione, rilevabile dalla dichiarazione ISEE presentata, e a euro 7.560 in caso di PdC. 3
In riferimento al criterio c) è stabilito che il componente del nucleo: non deve essere intestatario a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di alcun autoveicolo di cilindrata superiore a 1.600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti la richiesta, con esclusione dei veicoli per disabili; non deve essere intestatario a qualunque titolo di navi/imbarcazioni da diporto. Non deve esserci altresì, per il richiedente il beneficio, alcuna misura cautelare personale, anche a seguito di convalida di arresto o di fermo, né alcuna condanna definitiva intervenuta nei 10 anni antecedenti la richiesta per i delitti previsti dall’art.7 c.3. Sempre all’art.2 c.3 è stabilito inoltre che non può accedere al beneficio nei 12 mesi successivi alla data di dimissione, il componente dei nuclei familiari disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve quelle per giusta causa. Il comma 1-bis stabilisce inoltre che i cittadini di Stati non UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato, tradotta in italiano e legalizzata dall'autorità consolare italiana per comprovare la composizione del nucleo familiare e per la verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per la presentazione del RdC. Con la specifica al comma 1-ter: non è necessaria tale certificazione per i cittadini aventi lo status di rifugiato politico, se le convenzioni internazionali dispongono diversamente e nei casi in cui il soggetto sia cittadino di un Paese ove sia oggettivamente impossibile recuperare tale documentazione (l'elenco di tali Paesi verrà definito entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione del DL 4/2019). In merito al nucleo familiare, si deve far riferimento a quanto disposto ai fini ISEE dall’art.3 del DPCM n. 159/2013. Con il D.L.4/2019, convertito con la Legge 25/2019: i coniugi residenti nella stessa abitazione fanno parte del medesimo nucleo anche se separati legalmente o divorziati. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; il figlio maggiorenne non convivente con i genitori di età superiore a 26 anni, se fiscalmente a carico ai fini Irpef degli stessi, non è coniugato e senza figli, fa parte del nucleo dei genitori. Il beneficio economico Modalità di calcolo, durata e decorrenza sono disciplinati dall’art.3 del D.L.4/2019; il beneficio economico è costituito da 18 mensilità, erogate mensilmente tramite una carta elettronica, e di importo variabile in base al numero dei componenti del nucleo. 4
Nello specifico, il beneficio è composto da: una componente che integra il reddito del nucleo fino a euro 6.000, moltiplicati per la relativa scala di equivalenza. In caso di PdC l’importo è aumentato a euro 7.560; una componete ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto dichiarato ai fini ISEE e fino al massimo di euro 3.360 annui (massimo euro 280 mensili). In caso di PdC l’importo massimo per il canone di locazione è di euro 1.800 annui (massimo euro 150). In alternativa all’integrazione prevista per il canone di locazione, in caso quindi di abitazione di proprietà, è possibile usufruire della componente ad integrazione del reddito pari a un massimo di euro 1.800 (euro 150 mensili) per far fronte al pagamento dell’eventuale rata di mutuo. Il beneficio relativo al RdC non potrà comunque essere superiore all’importo massimo di euro 9.360 annui (euro 780 mensili), moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza di riferimento e ridotto per il valore del reddito familiare e non inferiore a euro 480 annui. L’importo percepito, riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi, è esente da Irpef e decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il RdC può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione per almeno un mese prima del rinnovo; tale condizione non sussiste in caso di PdC. Il comma 7 dell’art.3 del D.L. 4/2019 stabilisce che viene derogata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. citato, la definizione delle modalità di erogazione del RdC, suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo, a decorrere dall’affidamento del servizio di gestione della Carta RdC. Interruzione del beneficio e penalizzazioni L’erogazione dell’importo può essere interrotta: se dipende da ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni; in tal caso il beneficio può essere nuovamente richiesto per un periodo non superiore al residuo non goduto; se dipende da un maggiore reddito che derivi da una variazione della condizione lavorativa del soggetto e se è decorso almeno un anno nella nuova condizione, la nuova richiesta equivale a nuova richiesta. Dal mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 4/2019 l’importo percepito e non speso o non prelevato è sottratto nella mensilità successiva, nella misura del 20% di quanto erogato. Ogni semestre è effettuata la verifica dell’importo percepito e speso; tale somma viene decurtata dalla disponibilità nella Carta RdC. 5
Come richiedere il beneficio Innanzitutto va presentata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE; l’INPS assocerà quindi l’ISEE presentata alla richiesta di RdC o PdC. La domanda specifica può essere presentata: a un CAF, che trasmetterà la richiesta direttamente all’ente in modalità telematica; a un Patronato; a un Ufficio postale, in modalità cartacea, da ogni giorno 6 del mese, a partire dal 6 marzo. Poste Italiane inseriscono direttamente la richiesta sul portale del Ministero del Lavoro; on line, direttamente dal sito www.redditodicittadinanza.gov.it, con le credenziali SPID. Nella fase iniziale i CAF dovevano trasmettere all’INPS le richieste entro il 15 aprile e l’INPS ne avrebbe comunicato l’esito dal 25 aprile al 3 maggio; successivamente tutti i soggetti trasmettono le richieste all’INPS entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse. Nella domanda va inserito il numero di cellulare o la casella di posta elettronica del richiedente; l’INPS invierà comunicazione di accoglimento o di rifiuto direttamente a tali recapiti. Se la domanda è accolta, Poste Italiane invia una seconda comunicazione per concordare il ritiro della Carta RdC e il Pin di riferimento. La carta sarà intestata al soggetto richiedente il beneficio. Una volta che la richiesta è accettata, ogni componente il nucleo deve obbligatoriamente rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Le verifiche per l’accoglimento della richiesta sono svolte direttamente dall’INPS che ha tempo 5 giorni per controllare: le informazioni contenute nella richiesta; il possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi, acquisendo direttamente i dati dall’anagrafe tributaria, dal Pra e da tutte le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. Sono invece i Comuni che devono comunicare all’INPS, previo controllo presso le proprie anagrafi, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno. La carta RdC/PdC Come stabilito nell’art.5 comma 6 del D.L. in esame, l’importo è erogato tramite il rilascio di un Carta RdC. Il successivo comma 6 del predetto articolo indica che con la Carta è possibile: effettuare alcune spese di beni di consumo; pagare utenze; prelevare mensilmente importi in contanti per un massimo di euro 100 moltiplicato per la scala di equivalenza di riferimento; effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione, se il nucleo abita in affitto; effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo, se l’abitazione di proprietà è appunto gravata dal mutuo. 6
NON è possibile utilizzare l’importo per giochi che prevedono vincite in denaro. Le movimentazioni della Carta RdC sono messe a disposizione per le verifiche necessarie tramite il Ministero dell’economia e delle finanze. La PdC potrà essere erogata anche in modalità diversa, mediante gli strumenti in uso normalmente per l’erogazione delle pensioni. Variazioni del nucleo o del reddito In caso di variazioni sia in riferimento alla composizione del nucleo familiare, sia in riferimento alla condizione occupazionale di uno o più componenti il nucleo, è fatto obbligo di inviarne comunicazione tempestiva. Variazioni relative alla composizione del nucleo familiare In questo caso va presentata nuova DSU aggiornata e nuova successiva richiesta di RdC/PdC, entro il termine di 2 mesi dalla variazione, pena la decadenza del beneficio. Qualora la variazione avvenga a seguito di nascita o decesso di uno dei componenti il nucleo, va ripresentata la sola DSU. Variazione delle condizioni occupazionali o patrimoniali In questo caso viene rideterminato il beneficio economico, mediante la presentazione del RdC/PdC– Com Ridotto o del RdC/PdC – Com Esteso; a) se si viene a instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, il maggior reddito, ai fini della determinazione del beneficio da erogarsi, viene considerato nella misura dell’80% dal mese successivo in cui avviene la variazione; la comunicazione va inviata all’INPS mediante la presentazione del c.d. RdC/PdC – Com Ridotto entro 30 giorni dall’avvenuta variazione; b) anche nel caso in cui si avvii un’attività di lavoro autonomo o di impresa, sempre a pena di decadenza del beneficio, questa va comunicata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il reddito in questo caso è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute relative al trimestre precedente, da comunicarsi in aggiornamento entro il giorno quindici del trimestre successivo. All’art. 3 del D.L. 4/2019 comma 11 è precisato, inoltre, che il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’INPS, entro 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti reddituali richiesti. Pena la revoca del beneficio, quindi, ogni variazione del patrimonio che comporta la perdita dei requisiti relativi al: patrimonio immobiliare e quelle relative al possesso di beni durevoli devono essere comunicate entro 15 giorni; patrimonio mobiliare deve essere comunicata entro il 31 gennaio per l'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. Se la variazione dipende da somme acquisite per donazione, successione o vincite, deve essere comunicata entro 15 giorni dall'acquisizione. Sempre pena la decadenza dal beneficio, se il nucleo familiare subisce delle variazioni rispetto al nucleo risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità è 7
necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione. Se la variazione non è dovuta a nascite o a decessi, è necessario compilare anche una nuova domanda di RdC/PdC, in quanto la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata. RdC/PdC com – Ridotto Il Modello RdC/PdC - Com Ridotto deve essere compilato al momento di presentazione della domanda di RdC/PdC per comunicare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d'impresa avviate PRIMA della presentazione della domanda di RdC/PdC da parte dei componenti del nucleo familiare (il cui reddito non è confluito nella dichiarazione ISEE in quanto esso fa riferimento ai redditi anno 2017 e non considera gli eventuali redditi percepiti successivamente). Il Modello RdC/PdC - Com Ridotto deve pertanto essere presentato nel caso di: DSU presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e in corso alla data di presentazione della domanda; DSU presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 per le attività lavorative iniziate a partire dal 1° gennaio 2018 e in corso alla data di presentazione della domanda. Attenzione: per il soggetto in Naspi non deve essere compilato il modello RdC Com Ridotto in quanto la percezione della disoccupazione non è considerata come inizio di un'attività lavorativa. Il Modello RdC/PdC - Com Ridotto non può essere presentato tramite le Poste e può essere contestuale alla presentazione della domanda di RdC/PdC (compilando il quadro E con il numero dei componenti che hanno iniziato attività lavorativa durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso). Se il richiedente ha presentato la domanda di RdC/PdC tramite le Poste, dovrà recarsi presso un CAF/Patronato per compilare il modello RdC/PdC - Com Ridotto entro 30 giorni dalla domanda, esibendo il protocollo INPS della domanda RdC/PdC e il codice fiscale del richiedente il beneficio. Per le attività di lavoro autonomo o d'impresa, il modello RdC/PdC - Com Ridotto deve essere presentato per comunicare l'attività svolta e il reddito percepito del trimestre; gli eventuali redditi dei successivi trimestri vanno comunicati sempre tramite questo modello entro il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile va comunicata la situazione del primo trimestre gennaio-marzo). Quali redditi rientrano nel Modello RdC/PdC - Com Ridotto? Per il lavoro dipendente deve essere comunicato il reddito lordo dell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa che l'INPS potrà recuperare solo dal mese di aprile con il rilascio delle CU: finché non verrà rilasciata la CU aggiornata, i redditi andranno autodichiarati dal richiedente. L'importo è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare, effettuando così una stima del reddito che si presume di percepire. Tale maggior 8
reddito concorrerà alla determinazione del beneficio RdC/PdC nella misura dell'80% dal mese successivo a quello di variazione. Per il lavoro autonomo o d'impresa, il reddito è dato dalla differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda. Tale maggior reddito concorrerà alla determinazione del beneficio a partire dalla terza mensilità successiva a quella di variazione (per le prime due mensilità il beneficio resta invariato), e successivamente verrà aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. NON devono essere dichiarati i redditi da tirocinio, da attività socialmente utili, da servizio civile, da contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia (Circolare INPS n. 43 del 20 marzo 2019). I dati contenuti nel Modello RdC/PdC - Com Ridotto saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito familiare, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo. RdC/PdC com – Esteso Il Modello RdC/PdC - Com Esteso deve essere presentato per comunicare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d'impresa avviate DOPO la presentazione della domanda di RdC/PdC, di alcune particolari variazioni del nucleo avvenute dopo la presentazione della domanda e di qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare e/o di possesso di beni durevoli intervenuta dopo rispetto a quella comunicata nella dichiarazione ISEE che comporti il venir meno dei requisiti. Per compilare questo modello il beneficio del RdC/PdC deve quindi essere già in corso di erogazione. Il Modello RdC/PdC - Com Esteso deve essere presentato entro 30 giorni dall'evento a pena di decadenza dal beneficio, ossia: in caso di avvio di attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa individuale o di partecipazione durante la fruizione del RdC/PdC: dovrà essere indicato il reddito previsto per l'anno solare di avvio dell'attività. Solo per il lavoro autonomo o d'impresa, la comunicazione va rinnovata entro il giorno 15 del trimestre successivo (es. entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo), indicando il reddito percepito nel trimestre. Per il lavoro dipendente deve essere comunicato il reddito lordo dell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa che l'INPS potrà recuperare solo dal mese di aprile 2019 con il rilascio delle CU: finché non verrà rilasciata la CU aggiornata, i redditi andranno autodichiarati dal richiedente. L'importo è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. Tale maggior reddito concorrerà alla determinazione del beneficio RdC/PdC nella misura dell'80% dal mese successivo a quello di variazione. Per il lavoro autonomo o d'impresa, il reddito è dato dalla differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività, relativi al trimestre solare in cui è stata avviata l'attività. Tale maggior reddito concorrerà alla determinazione del beneficio a partire dalla terza mensilità successiva a quella di variazione (per le prime 2 mensilità il 9
beneficio resta invariato), e successivamente verrà aggiornato ogni trimestre solare avendo a riferimento il trimestre precedente. Non devono essere dichiarati i redditi da tirocinio, da attività socialmente utili e da lavoro accessorio; se l'attività lavorativa già comunicata si protrae nel corso dell'anno solare successivo: entro il mese di gennaio deve essere dichiarato il reddito presunto per l'anno solare successivo (es. se in sede di domanda presentata a settembre 2019 è stata dichiarata l'attività di lavoro dipendente che si protrae nel 2020, si deve compilare il modello RdC/PdC - Com Esteso entro il mese di gennaio 2020); in caso di componenti nel nucleo che dopo la presentazione della domanda RdC/PdC: o risultano in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione; o hanno cessato lo stato detentivo o di ricovero; in caso di dimissioni volontarie dal lavoro, ad eccezione di quelle per giusta causa, di uno o più componenti del nucleo; in caso di variazione del patrimonio immobiliare e dei beni durevoli intervenuta dopo il periodo considerato nella dichiarazione ISEE in corso di validità che comporti il venir meno dei requisiti per la richiesta del RdC/PdC. Tali variazioni vanno comunicate entro 15 giorni dal loro verificarsi. Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale Condizioni necessarie, in capo ai soggetti maggiorenni componenti del nucleo, per usufruire del RdC sono la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e la sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l’inclusione sociale. Trattasi sostanzialmente di un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi. Tali dichiarazioni, inclusa la D.I.D. non devono essere rese da: componenti il nucleo minorenni; componenti il nucleo già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o di formazione; soggetti titolari di pensione diretta o che siano di età pari o superiore a 65 anni; componenti con disabilità, definita ai sensi della L. 68/1999, qualora non sia previsto il collocamento mirato. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni e con le tutele previste dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999; componenti con carichi di cura (c.d. Caregiver) se nel nucleo familiare vi sono bambini di età inferiore a 3 anni o familiari con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE: la valutazione di tale esclusione è a cura del centro per l'impiego; 10
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su valutazione dei centri per l'impiego, possono essere esonerati i lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo aventi un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni da lavoro di cui all'art. 13 DPR 917/1986 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'art 18 D.Lgs. 281/1997. Rimane comunque possibile per il soggetto disabile la possibilità di richiedere l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Può inoltre manifestare la disponibilità al lavoro ed essere destinatario di offerte di lavoro. Pertanto, se non esonerati e non esclusi dagli obblighi, i percettori del RdC devono stipulare presso i centri per l’impiego il c.d. Patto per il lavoro che li impegna ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. In caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua. Sono ritenute congrue le offerte di lavoro che presentano le seguenti caratteristiche: nei primi 12 mesi è congrua un’offerta entro i 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile con i mezzi pubblici entro massimo 100 minuti, in caso di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza per la seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio nazionale in caso di terza offerta; trascorsi i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, è ritenuta congrua se entro 250 chilometri di distanza per la prima e la seconda offerta ovvero ovunque collocata nel territorio nazionale in caso di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio, è ritenuta congrua un’offerta ovunque collocata nel territorio nazionale; nel solo caso in cui nel nucleo siano presenti soggetti disabili, così come definiti ai fini ISEE, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario; nel solo caso in cui nel nucleo siano presenti minori, anche se di genitori legalmente separati, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Tale circostanza è attuabile nei primi 24 mesi dall’inizio del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. Il comma 9-bis dell’art.4 specifica all’art.25 c.1 lett. d) del D.Lgs. 150/2015 che i beneficiari del RdC dovranno accettare la proposta di lavoro solo se la retribuzione supera del 10% il limite massimo del beneficio fruibile; in tale modo il reddito da lavoro dovrà essere almeno di euro 858 mensili. I soggetti che richiedono i benefici, maggiorenni di età superiore a 26 anni e non titolati di un patto per l’inclusione sociale valido, entro 30 giorni dal riconoscimento sono convocati dai servizi comunali per il contrasto alla povertà. Nel caso in cui non vi siano le condizioni per la sottoscrizione del patto per il lavoro, come sopra specificato, i beneficiari devono sottoscrivere un patto per l’inclusione sociale con i centri per l’impiego e i servizi sociali e territoriali competenti. 11
In questo caso il soggetto è obbligato a dare la propria disponibilità ai progetti del Comune per un massimo di 8 ore settimanali, aumentabili fino a un massimo di 16 con il consenso delle parti. Come indicato nell’art.6 del D.L. in esame, sono istituite 2 piattaforme nelle quali Comuni e centri per l’impiego comunicano irregolarità e anomalie riscontrate, rispettivamente presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sanzioni Come indicato all’art.7, le sanzioni previste sono di carattere penale e di revoca del beneficio. 1- Sanzioni penali a) È prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute, con lo scopo di ottenere il beneficio; b) è prevista la reclusione da 1 a 3 anni per chi omette la comunicazione di variazione del reddito o del patrimonio come da normativa vigente. Chi subisce la condanna in via definitiva per i reati di cui sopra, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cp), per associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis cp), per attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cp), per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cp), per associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cp), per scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cp) e per strage (art. 422 cp) è prevista la revoca immediata da parte dell'INPS del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo per il beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito, con impossibilità di richiedere il beneficio prima dei 10 anni dalla condanna. 2- Revoca del beneficio La revoca – non retroattiva – viene inflitta quando uno dei membri del nucleo: o non effettui la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro; o non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale; o non partecipi senza giustificato motivo alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione; o non aderisca ai progetti del Comune, se istituiti; o rifiuti 3 offerte di lavoro congrue, ovvero rifiuti un’offerta congrua in caso di rinnovo del beneficio; o non comunichi le variazioni reddituali o patrimoniali o effettui comunicazioni mendaci allo scopo di ottenere il beneficio previsto; o non presenti DSU aggiornata, in caso di variazione del nucleo familiare; o sia trovato occupato in attività lavorativa dipendente, co.co.co o autonoma o d’impresa, in caso di ispezioni, e non l’abbia comunicato; o abbia percepito un RdC in misura superiore al dovuto, presentando DSU mendace. 12
3- Riduzioni all’importo percepito o Mancata presentazione anche di un solo membro del nucleo alle convocazioni dei centri per l’impiego e dei servizi competenti dei Comuni, senza giustificato motivo; o mancata presentazione senza giustificato motivo alle iniziative di orientamento; o mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale in riferimento ai corsi di istruzione e formazione da parte del componente minorenne, o agli impegni di prevenzione e cura per la tutela della salute. 4- Sospensione dell'erogazione del beneficio o In caso di beneficiario o richiedente sottoposto a misura cautelare, anche a seguito della convalida di arresto o del fermo; o in caso di condannato con sentenza non definitiva per i delitti di cui all'art. 7 comma 3; o in caso di beneficiario o richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura cautelare, che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, che dichiarato la latitanza o dal giudice dell'esecuzione che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione vengono comunicati entro 15 giorni dall'autorità giudiziaria all'INPS. La revoca della sospensione è ammessa se vengono meno le condizioni che l'hanno determinata. La revoca è disposta dallo stesso giudice che l'ha disposta. Per ottenere nuovamente l'erogazione del beneficio, l'interessato dovrà presentare domanda all'INPS allegando il provvedimento di revoca della sospensione, e il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda, senza avere effetto retroattivo sugli importi maturati nel periodo di sospensione. Nei casi sopra citati può essere richiesto nuovamente il beneficio dopo 18 mesi dalla revoca o decadenza, ovvero dopo 6 mesi in caso di minorenni presenti nel nucleo. L’irrogazione e il recupero delle sanzioni non penali previste è in capo all’INPS che riversa gli importi allo Stato per la riassegnazione al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. Responsabili invece delle verifiche e dei controlli anagrafici sono i Comuni. Incentivi all’assunzione All’art.8 del D.L. 4/2019 sono introdotti gli incentivi all’assunzione di seguito elencati in capo ai datori di lavoro privati, anche in caso di contratti di apprendistato: esonero dal versamento contributivo per un periodo minimo di 5 mesi e massimo pari alla differenza tra i 18 mesi e il periodo di fruizione del beneficio, con aggiunta di una ulteriore mensilità in caso di assunzione di donne o di soggetti svantaggiati, a favore dei datori di 13
lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore del RdC; incentivo pari al 50% del beneficio spettante al lavoratore, per un minimo di 6 mesi e un massimo pari alla differenza tra i 18 mesi e il periodo di fruizione, a favore sia del datore di lavoro sia del soggetto che ha erogato la formazione; se entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC viene avviata attività di impresa, professionale o una società cooperativa, può essere erogato un importo pari a 6 mesi di indennità, nel limite massimo di euro 780 mensili. Nei primi due casi, l’agevolazione è concessa se: a. l’assunzione sia a tempo indeterminato; b. si realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato; c. sia rispettato il regime de minimis; d. siano rispettati i principi generali per il riconoscimento dei benefici contributivi; e. siano rispettati gli obblighi per il collocamento delle persone disabili. In caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, salva la giusta causa, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni per il tardivo versamento dei contributi. Casi particolari 1. Il reddito di cittadinanza (RdC) risulta compatibile con il reddito di inclusione (ReI)? No. La modifica è contenuta nell’art.11 del D.L. 4/2019 che ha apportato variazioni al D.Lgs. 147/2017 istituente il ReI. Si specifica che la domanda ReI non potrà più essere richiesta dal mese di marzo 2019 e che non sarà più riconosciuta dal 1° aprile 2019. I soggetti cui il ReI è stato riconosciuto prima di tale data continueranno a ricevere l’erogazione prevista, fatta salva la facoltà di presentare domanda per il RdC. Ne consegue che dal 1° aprile 2019 è quasi totalmente abrogato il Capo II del D.Lgs. 147/2017 - ne rimangono in vigore, seppure con modifiche sostanziali gli artt. 5, 6, 7 e 10. Rimangono in vigore anche il Capo III, dedicato al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, e il Capo IV, dedicato al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. 2. È possibile inviare richiesta di RdC in presenza di NASpI e DISCOLL? Sì. L’art. 2 al comma 8 stabilisce che il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e della DISCOLL o di qualsiasi altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Per il riconoscimento, il reddito percepito dalla NASpI rileva come previsto dalla normativa ISEE. 14
3. Cos’è l’assegno di ricollocazione? Trattasi di un assegno erogato ai soggetti disoccupati percettori della NASpI per più di 4 mesi e ai lavoratori coinvolti negli Accordi di ricollocazione rientranti negli ambiti e profili a rischio di esubero, previsti dall’Accordo stesso. Trattasi di un importo esente da Irpef e contribuzione previdenziale, stabilito in base al profilo personale di occupabilità e spendibile nei centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati, per ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di un’occupazione. Ha una durata di 6 mesi e deve essere richiesto dal soggetto disoccupato entro 2 mesi dalla data di rilascio dell’assegno di disoccupazione, a pena di decadenza dello status di disoccupato e della prestazione relativa. 4. L’assegno di ricollocazione è compatibile con il RdC? A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4/2019 dal portale ANPAL, dal quale potevano essere inviate le richieste per il reddito di ricollocazione, è stata disabilitata tale possibilità. Tale circostanza avviene a seguito di quanto indicato nell’art.9 comma 7 del D.L. 4/2019 che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’assegno di ricollocazione. Gli assegni già emessi continueranno ad avere efficacia fino al termine di assistenza previsto; per maggiori informazioni il contribuente potrà contattare il numero unico del lavoro 800.00.00.39 o inviare una mail a info@anpal.gov.it Tabelle riassuntive 1- Parametri della scala di equivalenza 1 per il primo componente il nucleo familiare + 0,4 per ogni altro componente il nucleo maggiorenne + 0,2 per ogni altro componente il nucleo minorenne 2,1 indicatore massimo 2,2 indicatore massimo in caso di soggetti gravemente disabili o non autosufficienti 2- Importi erogabili Reddito di cittadinanza una componente fino al massimo di euro 6.000 massimo 9.360 moltiplicata per il parametro della scala di importo minimo 480 equivalenza una componente in caso di locazione fino al massimo di euro 3.360; euro 1.800 in caso di mutuo per casa di proprietà Pensione di cittadinanza una componente fino al massimo di euro 7.560 massimo 9.360 moltiplicata per il parametro della scala di importo minimo 480 equivalenza una componente in caso di locazione/mutuo fino al massimo di euro 1.800 15
a) Come si calcola il reddito del nucleo familiare FC8 reddito complessivo ai fini Irpef più FC4 reddito assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva più FC4 tutti gli altri redditi indicati, ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari non soggetti a Irpef e non erogati dall’INPS più FC5 assegni percepiti per il mantenimento dei figli più reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo meno FC8 trattamenti erogati dall’INPS b) Come si ottiene il patrimonio mobiliare del nucleo familiare Soglia in euro componenti il nucleo 6.000 un solo componente 8.000 due componenti 10.000 tre o più componenti + 1.000 per ogni figlio a partire dal terzo + 5.000 per ogni componente con disabilità ovvero 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definita a fini ISEE c) Come si ottiene il patrimonio immobiliare del nucleo familiare valore ai fini Imu diverso dalla casa di abitazione in riferimento alla quota posseduta come da ISEE meno la quota capitale residua del mutuo dell’immobile diverso dalla casa di abitazione come da ISEE più altri immobili indicati nell’ISEE al valore ai fini Imu della quota posseduta 16
Esempi di calcolo Calcolo del reddito familiare Per il calcolo del reddito familiare del RdC/PdC si deve far riferimento all’art.4 c.2 del DPCM 159/2013; il reddito viene determinato sottraendo eventuali trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e aggiungendo i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Non rilevano, nel valore dei trattamenti assistenziali, le erogazioni riferite ad arretrati, le eventuali riduzioni nella compartecipazione al costo di servizi e le esenzioni/agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute e le erogazioni in forma di buoni servizio (art.2 c. 6 del D.L. 4/2019, così come modificato dalla Legge 26/2019). Il nucleo deve possedere un valore del reddito inferiore a euro 6.000 annui per l’RdC, aumentato a euro 7.560 per la PdC e deve essere moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC/PdC. L’importo è aumentato a euro 9.360 nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione concessa in locazione. Una volta presentata la DSU e ricevuta l’attestazione, ai fini del calcolo per l’accesso al beneficio, il reddito familiare deve essere calcolato secondo i parametri indicati nella tabella a). Esempio Si consideri un nucleo familiare composto da padre, madre e figlio maggiorenne, che abitano in immobile concesso in locazione. Il reddito familiare ai fini del RdC deve essere inferiore a euro 16.848, cioè euro 9.360 (limite massimo in caso di locazione) x 1,8 (scala di equivalenza pari a 1 per il dichiarante + 0,4 per ogni altro componente maggiorenne). L’ISEE del nucleo è così composta: 17
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Il reddito del nucleo è pari a euro 10.123,64, calcolato in base alla somma dei redditi indicati in FC8 (2.500+8.000) + reddito figurativo del patrimonio mobiliare (11,64) – 388 (trattamenti erogati dall’INPS) Il reddito calcolato è inferiore alla soglia di euro 16.848; in questo caso il nucleo potrà richiedere il RdC. 19
Calcolo del patrimonio mobiliare Per accedere al RdC/PdC il patrimonio mobiliare calcolato in base a quanto stabilito dall’art.2 c. 1, lett. b) n. 3) del D.L. 4/2019, così come modificato dalla Legge 26/2019), così come indicato nella tabella b). Esempio Si consideri un nucleo familiare composto da padre e figlio maggiorenne gravemente disabile. In FC2 della dichiarazione ISEE sono presenti i seguenti dati: 20
Ai fini RdC, il nucleo deve possedere un patrimonio mobiliare inferiore a euro 15.500, composto da euro 8.000 (per due componenti) + euro 7.500 (per il componente gravemente disabile). Sommando i dati presenti nella DSU, il patrimonio mobiliare è pari a euro 11.611, calcolato in base alla somma dei dati presenti in FC2 (11.000 + 600 + 11). Essendo inferiore alla soglia di riferimento, il nucleo può richiedere il RdC. Calcolo del patrimonio immobiliare Per accedere al RdC/PdC il nucleo deve possedere un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, così come riferito ai fini ISEE, non superiore a euro 30.000, con esclusione dell’abitazione principale, come definito in tabella c); (art.2 c. 1, lett. b) n.2 del D.L. 4/2019, così come modificato dalla Legge 26/2019). 21
Esempio Un nucleo familiare presenta in DSU la seguente situazione del patrimonio immobiliare. La somma del patrimonio è data da 970+1.012+5.544+33.432-12.000 ed è pari a euro 28.958. L’importo calcolato è inferiore alla soglia ammessa di euro 30.000 e pertanto il nucleo può richiedere il RdC. Leggi e documenti di riferimento Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione Manuale INPS per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DPCM 159/2013 Modello INPS Modello RdC/PdC-Com Modello RdC/PdC-Com Esteso Circolare INPS n. 43 del 20 marzo 2019 22
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