SEMPLIFICAZIONE E CONFERENZA DI SERVIZI - Avv. Enrica Blasi 3 MAGGIO 2021

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SEMPLIFICAZIONE E
   CONFERENZA DI    Avv. Enrica Blasi
                    3 MAGGIO 2021
          SERVIZI
NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Corte Costituzionale n. 62/1993 (aveva riguardato la legge per la realizzazione degli
impianti per i mondiali di calcio 1990, ovvero il d.l. 121/1989):
La previsione di un organo misto in cui, nell'esercizio di funzioni amministrative,
siano rappresentati tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento
di realizzazione delle opere, in modo che tali soggetti possano confrontarsi
direttamente ed esprimere le loro posizioni, trovando, in un quadro di valutazione
globale, soluzioni di corretto ed idoneo contemperamento delle diverse esigenze"
viene a configurarsi quale "mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione
amministrativa”.
funzione dell'istituto in esame, che, a fini di semplificazione, è stato introdotto dalla
legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere
contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura
ordinaria, sarebbe destinato, invece, a svolgersi secondo una sequenza temporale
scomposta in fasi distinte.
NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Corte Costituzionale n. 79/1996 (aveva riguardo alla legittimità costituzionale di
una legge regionale per violazione della legge 361/1987 relativa alla gestione dei
rifiuti e alla realizzazione delle discariche):
Per sua natura la conferenza, destinata a costituire un raccordo tra amministrazioni
diverse, è caratterizzata, per la struttura, dalla contestuale partecipazione delle
amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti. Quanto alla funzione, la
conferenza risponde non solo all'esigenza di accelerare i tempi del procedimento,
rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, ma
anche alla possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale
strumento idoneo a sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi
comuni.
La conferenza viene così ad assumere il rilievo di un metodo che caratterizza il
procedimento di raccolta, di valutazione e di espressione dei diversi interessi, anche
quando non modifica le competenze in ordine ai singoli atti del procedimento (quali
pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta) ed al provvedimento finale.
NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Consiglio di Stato n. 1248/2010: posto che la conferenza di servizi è un modulo
procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della
p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, è imprescindibile la notifica
del ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo
strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza
esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente.”(Consiglio Stato
, sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259).
Quanto ai riflessi sulla legittimazione passiva dei caratteri appena descritti
dell'istituto, deve, anzitutto, escludersi che il provvedimento finale possa
soggettivamente riferirsi alla conferenza di servizi, che non ha natura di organo
straordinario dell'amministrazione, ma solo di modello organizzatorio della gestione
di procedure complesse (Cons. St., sez. IV, 9 luglio 1999, n. 1193), e che quest'ultima
debba essere, quindi, intimata in giudizio, ma si deve, comunque, verificare in che
limiti ed a quali condizioni il ricorso, con il quale si contesta l'esito della conferenza,
debba essere notificato alle amministrazioni che vi hanno partecipato e che hanno
ivi espresso i loro avvisi, i loro assensi o, anche, i loro dissensi.
CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA
PRIMA DEL 2016                                           DOPO IL 2016

COMMA 1: Qualora sia opportuno effettuare un             COMMA 1:
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti   La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
in       un       procedimento        amministrativo,    indetta dall'amministrazione procedente, anche su
l'amministrazione procedente puo' indire una             richiesta di altra amministrazione coinvolta nel
conferenza di servizi.                                   procedimento o del privato interessato, quando lo
COMMA 3. La conferenza di servizi puo' essere            ritenga opportuno per effettuare un esame
convocata anche per l'esame contestuale di               contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
interessi     coinvolti    in   piu'    procedimenti     procedimento amministrativo, ovvero in piu'
amministrativi connessi, riguardanti medesimi            procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'     medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si
indetta dall'amministrazione o, previa informale         svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o
intesa, da una delle amministrazioni che curano          con modalita' diverse, definite dall'amministrazione
l'interesse pubblico prevalente.                         procedente.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
DOPO IL 2016                                                        DOPO IL 2016

COMMA 2.                                                            COMMA 2.
 La conferenza di servizi e' sempre indetta quando                  La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,       dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva
nulla osta o assensi comunque denominati di altre                   del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri,
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni     intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente,          denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di
della relativa richiesta.                                           beni o servizi pubblici.
La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso      Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di
termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni    assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito                   distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in        pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su
assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti       richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di        procedenti.
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata,
anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE
PRIMA DEL 2016

1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e
servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in
assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.

In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla
data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE
DOPO IL 2016
Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e
servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare
finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i
necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri
atti di assenso, comunque denominati.
L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di
indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione
della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della
documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione
procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.
CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE
Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente,
ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei
termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul
progetto definitivo.
 Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
CONFERENZA DI SERVIZI E VIA
PRIMA DEL 2016
4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel
caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei
provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del
soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
CONFERENZA DI SERVIZI E VIA
DOPO IL 2016
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter,
secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
GIURISPRUDENZA SULLE MODALITÀ
a) necessaria contestualità delle valutazioni (soprattutto nel caso di interessi
sensibili)
Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2016 n. 4601: La conferenza di servizi, dunque,
non costituisce solo un ‘momento' di semplificazione dell'azione amministrativa (...),
ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale
da parte della pubblica Amministrazione, attraverso una più completa e
approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine
giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la
valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa
conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contesutale degli interessi
pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti
normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per
difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esasutività della
motivazione.
GIURISPRUDENZA SULLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
b) possibilità che una amministrazione esprima la posizione anche senza la
partecipazione di un rappresentante, mediante atti scritti trasmessi prima della
riunione
Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3971/2015: in sede di conferenza di servizi è
ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte,
considerato, da un lato, che scopo dell'istituto è la massima semplificazione
procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme
della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali
all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla
inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è
comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo
collegiale, a presenza necessaria, ma strumento organizzativo a fini acceleratori
della procedura.
GIURISPRUDENZA SULLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4734: conferenza nell'ambito del
procedimento di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili ex art. 12 d. lgs. n. 327/2003 — ha ritenuto i pareri espressi
fuori conferenza dalla Soprintendenza e dall'Ente parco non nulli e/o irrilevanti ex
se, concludendo per la necessaria riconvocazione della conferenza. La stessa
sezione, rigettando il ricorso per l'ottemperanza della sentenza appena citata, ne ha
chiarito la portata, sottolineando la necessità che tutti gli interessi siano acquisiti
nell'ambito della conferenza.
Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4732: il dissenso espresso al di fuori
della conferenza di servizi e prima della chiusura dei lavori da un'amministrazione
preposta alla cura di interessi sensibili è in generale privo di effetti e non comporta
quindi l'obbligo di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Tuttavia, in virtù
del principio di leale collaborazione, devono ammettersi eccezioni, nelle quali però
l'effetto del dissenso comporta l'obbligo di riconvocare la conferenza.
MODALITÀ DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI
Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2016 n. 4601: La conferenza di servizi, dunque, non
costituisce solo un ‘momento' di semplificazione dell'azione amministrativa (...), ma
anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da
parte della pubblica Amministrazione, attraverso una più completa e approfondita
valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi
dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica
dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si
giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di
modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente
previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di
istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione.
MODALITÀ DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI
Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3971/2015: in sede di conferenza di servizi è
ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte,
considerato, da un lato, che scopo dell'istituto è la massima semplificazione
procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme
della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali
all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla
inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è
comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo
collegiale, a presenza necessaria, ma strumento organizzativo a fini acceleratori
della procedura.
MODALITÀ DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI
Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4734: conferenza nell'ambito del
procedimento di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili ex art. 12 d. lgs. n. 327/2003 — ha ritenuto i pareri espressi
fuori conferenza dalla Soprintendenza e dall'Ente parco non nulli e/o irrilevanti ex
se, concludendo per la necessaria riconvocazione della conferenza. La stessa
sezione, rigettando il ricorso per l'ottemperanza della sentenza appena citata, ne ha
chiarito la portata, sottolineando la necessità che tutti gli interessi siano acquisiti
nell'ambito della conferenza.
Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4732: il dissenso espresso al di fuori
della conferenza di servizi e prima della chiusura dei lavori da un'amministrazione
preposta alla cura di interessi sensibili è in generale privo di effetti e non comporta
quindi l'obbligo di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Tuttavia, in virtù
del principio di leale collaborazione, devono ammettersi eccezioni, nelle quali però
l'effetto del dissenso comporta l'obbligo di riconvocare la conferenza.
MODALITÀ PRIMA DEL 2016
ART. 14 TER   COMMA 2
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le
amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data
ART. 14 TER   COMMA 6
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
MODALITÀ PRIMA DEL 2016
ART. 14 TER    COMMA 6 BIS
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine………..l'amministrazione
procedente valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento………….
La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata
adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai
fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato (AGGIUNTO DAL D.L. 78/2010)
ART. 14 TER    COMMA 7
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA (AGGIUNTO DAL
D.L. 78/2010), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA
ART. 14-BIS COMMA 1
La conferenza decisoria si svolge in FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, salvo
i casi di cui ai commi 6 e 7.

Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
ART. 14-BIS COMMA 6 - 7
ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti (nel caso in cui l’esito della conferenza
asincrona sia incerto): l’amministrazione procedente DEVE convocarla sincrona
ove necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere,
l’amministrazione procedente Può convocarla sincrona DIRETTAMENTE
nel caso in cui una delle altre amministrazioni o il privato interessato ne facciano richiesta
dopo aver ricevuto la convocazione per la conferenza asincrona: l’amministrazione
procedente PUÒ convocarla sincrona
CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA
Contenuto della convocazione:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero
le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le
amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie DETERMINAZIONI relative alla
decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
d) la data della EVENTUALE riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. (la conferenza sincrona si può
svolgere direttamente – in caso di particolare complessità o se subito le altre
amministrazioni/privato lo chiedono, oppure dopo la asincrona, nel caso in cui non si
raggiunge consenso).
CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA
DETERMINAZIONI: ASSENSO / DISSENSO con prescrizioni
MANCATA ESPRESSIONE DI DETERMINAZIONI/DETERMINAZIONI IRREGOLARI:
equivalgono ad ASSENSO SENZA CONDIZIONI.
CONCLUSIONE:
1) vengono espressi solo ASSENSI/DISSENSI CON CONDIZIONI ACCOGLIBILI:
CONCLUSIONE POSITIVA
2) vengono espressi anche DISSENSI NON SUPERABILI: CONCLUSIONE NEGATIVA

Art. 10 bis- preavviso di rigetto
CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA
PRIMA DEL 2016
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
DOPO IL 2016
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di
competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso
CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA
STATO
Le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate
materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della
conferenza in funzione di supporto.
REGIONI
Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di
designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla
stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle
suddette amministrazioni ai lavori della conferenza
DISSENSO QUALIFICATO
Parere del Consiglio di Stato sulla riforma del 2016: l
a giurisprudenza costituzionale (...) non ha sancito un principio di
insuperabile incompatibilità tra silenzio assenso e interessi pubblici sensibili,
limitandosi ad esaminare la questione con riferimento ai rapporti tra
legislazione regionale e legislazione statale. La Corte costituzionale ha, in
altri termini, ritenuto preclusa alla legislazione regionale la possibilità di
introdurre ipotesi di silenzio assenso (ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legislazione statale) in procedimenti diretti alla tutela di interessi sensibili. Al
contrario, le richiamate sentenze della Corte costituzionale non sembrano di
per sé impedire alla potestà legislativa statale la previsione di casi di silenzio
assenso anche in materie sensibili
DISSENSO QUALIFICATO
La Corte Costituzionale 196/2004 ha, però, anche precisato che “la
‘primarietà' degli interessi che assurgono alla qualifica di ‘valori
costituzionali' non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita
rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali
si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative”.
DISSENSO QUALIFICATO
La Corte Costituzionale 85/2013 (caso ILVA) ha sottolineato che “La
qualificazione come ‘primari' dei valori dell'ambiente e della salute significa
pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi,
ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla
sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio
perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato — dal
legislatore della statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di
controllo — secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non
consentire un sacrificio del nolo nucleo essenziale
CONCLUSIONE
All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza…..sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza
CONCLUSIONE
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione
procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati.
Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi
dell'articolo 21-nonies.
Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini,
ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente
efficace.
In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e'
sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il
periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della
comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
DISSENSO QUALIFICATO
ART. 14 QUINQUIES DOPO IL 2016
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10
giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita' dei cittadini possono proporre OPPOSIZIONE AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal MINISTRO competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle REGIONI o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso
motivato in seno alla conferenza.
DISSENSO QUALIFICATO
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione
motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al
quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una RIUNIONE con
la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre
amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione,
per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi
quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
DISSENSO QUALIFICATO
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta UN'INTESA tra le
amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle
suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della
riunione, L'INTESA NON SIA RAGGIUNTA, la questione e' RIMESSA AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima
riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i
Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione
della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto
della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7.
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