SEMPLIFICAZIONE E CONFERENZA DI SERVIZI - Avv. Enrica Blasi 3 MAGGIO 2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SEMPLIFICAZIONE E CONFERENZA DI Avv. Enrica Blasi 3 MAGGIO 2021 SERVIZI
NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Corte Costituzionale n. 62/1993 (aveva riguardato la legge per la realizzazione degli impianti per i mondiali di calcio 1990, ovvero il d.l. 121/1989): La previsione di un organo misto in cui, nell'esercizio di funzioni amministrative, siano rappresentati tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di realizzazione delle opere, in modo che tali soggetti possano confrontarsi direttamente ed esprimere le loro posizioni, trovando, in un quadro di valutazione globale, soluzioni di corretto ed idoneo contemperamento delle diverse esigenze" viene a configurarsi quale "mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa”. funzione dell'istituto in esame, che, a fini di semplificazione, è stato introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato, invece, a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte.
NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Corte Costituzionale n. 79/1996 (aveva riguardo alla legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione della legge 361/1987 relativa alla gestione dei rifiuti e alla realizzazione delle discariche): Per sua natura la conferenza, destinata a costituire un raccordo tra amministrazioni diverse, è caratterizzata, per la struttura, dalla contestuale partecipazione delle amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti. Quanto alla funzione, la conferenza risponde non solo all'esigenza di accelerare i tempi del procedimento, rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, ma anche alla possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale strumento idoneo a sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni. La conferenza viene così ad assumere il rilievo di un metodo che caratterizza il procedimento di raccolta, di valutazione e di espressione dei diversi interessi, anche quando non modifica le competenze in ordine ai singoli atti del procedimento (quali pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta) ed al provvedimento finale.
NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Consiglio di Stato n. 1248/2010: posto che la conferenza di servizi è un modulo procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, è imprescindibile la notifica del ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente.”(Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259). Quanto ai riflessi sulla legittimazione passiva dei caratteri appena descritti dell'istituto, deve, anzitutto, escludersi che il provvedimento finale possa soggettivamente riferirsi alla conferenza di servizi, che non ha natura di organo straordinario dell'amministrazione, ma solo di modello organizzatorio della gestione di procedure complesse (Cons. St., sez. IV, 9 luglio 1999, n. 1193), e che quest'ultima debba essere, quindi, intimata in giudizio, ma si deve, comunque, verificare in che limiti ed a quali condizioni il ricorso, con il quale si contesta l'esito della conferenza, debba essere notificato alle amministrazioni che vi hanno partecipato e che hanno ivi espresso i loro avvisi, i loro assensi o, anche, i loro dissensi.
CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PRIMA DEL 2016 DOPO IL 2016 COMMA 1: Qualora sia opportuno effettuare un COMMA 1: esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti La conferenza di servizi istruttoria puo' essere in un procedimento amministrativo, indetta dall'amministrazione procedente, anche su l'amministrazione procedente puo' indire una richiesta di altra amministrazione coinvolta nel conferenza di servizi. procedimento o del privato interessato, quando lo COMMA 3. La conferenza di servizi puo' essere ritenga opportuno per effettuare un esame convocata anche per l'esame contestuale di contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un interessi coinvolti in piu' procedimenti procedimento amministrativo, ovvero in piu' amministrativi connessi, riguardanti medesimi procedimenti amministrativi connessi, riguardanti attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si indetta dall'amministrazione o, previa informale svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o intesa, da una delle amministrazioni che curano con modalita' diverse, definite dall'amministrazione l'interesse pubblico prevalente. procedente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DOPO IL 2016 DOPO IL 2016 COMMA 2. COMMA 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva nulla osta o assensi comunque denominati di altre del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di della relativa richiesta. beni o servizi pubblici. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di procedenti. consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE PRIMA DEL 2016 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE DOPO IL 2016 Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.
CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
CONFERENZA DI SERVIZI E VIA PRIMA DEL 2016 4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
CONFERENZA DI SERVIZI E VIA DOPO IL 2016 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GIURISPRUDENZA SULLE MODALITÀ a) necessaria contestualità delle valutazioni (soprattutto nel caso di interessi sensibili) Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2016 n. 4601: La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un ‘momento' di semplificazione dell'azione amministrativa (...), ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica Amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contesutale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esasutività della motivazione.
GIURISPRUDENZA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO b) possibilità che una amministrazione esprima la posizione anche senza la partecipazione di un rappresentante, mediante atti scritti trasmessi prima della riunione Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3971/2015: in sede di conferenza di servizi è ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo dell'istituto è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura.
GIURISPRUDENZA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4734: conferenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 d. lgs. n. 327/2003 — ha ritenuto i pareri espressi fuori conferenza dalla Soprintendenza e dall'Ente parco non nulli e/o irrilevanti ex se, concludendo per la necessaria riconvocazione della conferenza. La stessa sezione, rigettando il ricorso per l'ottemperanza della sentenza appena citata, ne ha chiarito la portata, sottolineando la necessità che tutti gli interessi siano acquisiti nell'ambito della conferenza. Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4732: il dissenso espresso al di fuori della conferenza di servizi e prima della chiusura dei lavori da un'amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili è in generale privo di effetti e non comporta quindi l'obbligo di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Tuttavia, in virtù del principio di leale collaborazione, devono ammettersi eccezioni, nelle quali però l'effetto del dissenso comporta l'obbligo di riconvocare la conferenza.
MODALITÀ DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2016 n. 4601: La conferenza di servizi, dunque, non costituisce solo un ‘momento' di semplificazione dell'azione amministrativa (...), ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica Amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione.
MODALITÀ DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3971/2015: in sede di conferenza di servizi è ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo dell'istituto è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura.
MODALITÀ DELLA CONFERENZA DI SERVIZI Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4734: conferenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 d. lgs. n. 327/2003 — ha ritenuto i pareri espressi fuori conferenza dalla Soprintendenza e dall'Ente parco non nulli e/o irrilevanti ex se, concludendo per la necessaria riconvocazione della conferenza. La stessa sezione, rigettando il ricorso per l'ottemperanza della sentenza appena citata, ne ha chiarito la portata, sottolineando la necessità che tutti gli interessi siano acquisiti nell'ambito della conferenza. Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4732: il dissenso espresso al di fuori della conferenza di servizi e prima della chiusura dei lavori da un'amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili è in generale privo di effetti e non comporta quindi l'obbligo di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Tuttavia, in virtù del principio di leale collaborazione, devono ammettersi eccezioni, nelle quali però l'effetto del dissenso comporta l'obbligo di riconvocare la conferenza.
MODALITÀ PRIMA DEL 2016 ART. 14 TER COMMA 2 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data ART. 14 TER COMMA 6 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
MODALITÀ PRIMA DEL 2016 ART. 14 TER COMMA 6 BIS All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine………..l'amministrazione procedente valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento…………. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato (AGGIUNTO DAL D.L. 78/2010) ART. 14 TER COMMA 7 Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA (AGGIUNTO DAL D.L. 78/2010), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA ART. 14-BIS COMMA 1 La conferenza decisoria si svolge in FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ART. 14-BIS COMMA 6 - 7 ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti (nel caso in cui l’esito della conferenza asincrona sia incerto): l’amministrazione procedente DEVE convocarla sincrona ove necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente Può convocarla sincrona DIRETTAMENTE nel caso in cui una delle altre amministrazioni o il privato interessato ne facciano richiesta dopo aver ricevuto la convocazione per la conferenza asincrona: l’amministrazione procedente PUÒ convocarla sincrona
CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA Contenuto della convocazione: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie DETERMINAZIONI relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. d) la data della EVENTUALE riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. (la conferenza sincrona si può svolgere direttamente – in caso di particolare complessità o se subito le altre amministrazioni/privato lo chiedono, oppure dopo la asincrona, nel caso in cui non si raggiunge consenso).
CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA DETERMINAZIONI: ASSENSO / DISSENSO con prescrizioni MANCATA ESPRESSIONE DI DETERMINAZIONI/DETERMINAZIONI IRREGOLARI: equivalgono ad ASSENSO SENZA CONDIZIONI. CONCLUSIONE: 1) vengono espressi solo ASSENSI/DISSENSI CON CONDIZIONI ACCOGLIBILI: CONCLUSIONE POSITIVA 2) vengono espressi anche DISSENSI NON SUPERABILI: CONCLUSIONE NEGATIVA Art. 10 bis- preavviso di rigetto
CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA PRIMA DEL 2016 Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. DOPO IL 2016 Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso
CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA STATO Le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. REGIONI Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza
DISSENSO QUALIFICATO Parere del Consiglio di Stato sulla riforma del 2016: l a giurisprudenza costituzionale (...) non ha sancito un principio di insuperabile incompatibilità tra silenzio assenso e interessi pubblici sensibili, limitandosi ad esaminare la questione con riferimento ai rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale. La Corte costituzionale ha, in altri termini, ritenuto preclusa alla legislazione regionale la possibilità di introdurre ipotesi di silenzio assenso (ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione statale) in procedimenti diretti alla tutela di interessi sensibili. Al contrario, le richiamate sentenze della Corte costituzionale non sembrano di per sé impedire alla potestà legislativa statale la previsione di casi di silenzio assenso anche in materie sensibili
DISSENSO QUALIFICATO La Corte Costituzionale 196/2004 ha, però, anche precisato che “la ‘primarietà' degli interessi che assurgono alla qualifica di ‘valori costituzionali' non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative”.
DISSENSO QUALIFICATO La Corte Costituzionale 85/2013 (caso ILVA) ha sottolineato che “La qualificazione come ‘primari' dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato — dal legislatore della statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo — secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del nolo nucleo essenziale
CONCLUSIONE All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza…..sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza
CONCLUSIONE La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
DISSENSO QUALIFICATO ART. 14 QUINQUIES DOPO IL 2016 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre OPPOSIZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal MINISTRO competente. 2. Possono altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle REGIONI o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
DISSENSO QUALIFICATO 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una RIUNIONE con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo stesso fine.
DISSENSO QUALIFICATO 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta UN'INTESA tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, L'INTESA NON SIA RAGGIUNTA, la questione e' RIMESSA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7.
Puoi anche leggere