DISCIPLINA Il CONTRATTO per CASA VACANZE o TURISTICO

Pagina creata da Mario Rocca
 
CONTINUA A LEGGERE
Il CONTRATTO per CASA VACANZE o TURISTICO

                                        DISCIPLINA

Tra le tante innovazioni introdotte dalla riforma dei contratti di locazione il c.d. "contratto
turistico" è rimasto completamente escluso.
In tale categoria rientrano solo gli affitti di immobili locati "esclusivamente per finalità
turistiche", come specificato dall'art.1 commi 1 e 2 della L. 431/1998, ed il contratto è
disciplinato esclusivamente dal Codice civile, non scontando, pertanto, vincoli né di durata né
di canone, ma neppure godendo di alcuna agevolazione fiscale prevista per altri contratti.

CARATTERISTICHE
Ciò che contraddistingue questo contratto, oltre che la finalità turistica, è la precarietà, la
voluttuarietà e la durata molto limitata nel tempo. Il contratto turistico, proprio perché
completamente libero, non può essere utilizzato per altri usi delle locazioni.

FORMALITA'
Da un punto di vista formale, non è necessario rispettare alcuna modalità per la stipula o la
rinnovazione del contratto: la forma scritta non è obbligatoria (ma sicuramente preferibile), la
durata minima è libera e la disdetta è automatica al termine del periodo pattuito, senza
bisogno di alcuna comunicazione da parte del proprietario o dell'inquilino.

FISCO
Il contratto turistico è soggetto alle norme generali in materia di imposta di registro (artt. 17 e
40 DPR 131/86) e di imposta sul reddito IRE (reddito di fabbricati ex art. 37 e segg. TUIR se
l'immobile è di proprietà o reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett. h) se non di proprietà).

A)L'imposta di registro, se il locatore è un privato, è dovuta in maniera proporzionale con
aliquota del 2%.
Le locazioni formate con scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni
complessivi nell'anno, sono soggette all'imposta pari ad 67,00 solo in caso di uso.
La registrazione del contratto, da farsi entro 30 gg. dalla stipula, deve avvenire nel seguente
modo:
- pagamento effettuato a mezzo modello F23 in banca od alla posta;
- recarsi presso l'Agenzia delle Entrate con: attestato di pagamento dell'imposta di registro già
pagata, riempito uno stampato (mod.69), il contratto (almeno in 2 copie munite di bollo di
14,62 ogni 4 pagine o 100 righe).
Esempio:
- Unico contratto stipulato durante l'anno solo per il mese di giugno ad                1500,00
la durata è di 30 gg. soggetto a registrazione solo in caso di uso ad 67,00.
- Unico contratto stipulato durante l'anno solo per il mese di agosto ad              4.000,00:
la durata 31 gg. perciò soggetto a registrazione entro 30 gg. da stipula e con imposta di
registro proporzionale del 2% su 4.000,00 = 80,00.
- affittato l'immobile per i mesi di giugno - luglio ed agosto a 3 diverse persone ad 3000,00
per giugno, 3500,00 per luglio ed 4500,00 per agosto;
durata complessiva oltre i 30 gg complessivi annui;
stipulare n. 3 contratti per ogni diverso inquilino entro ognuno 30 giorni dalla stipula e con
imposta di registro di 90,00 per giugno, 105,00 per luglio ed 135,00 per agosto.

B) L'imposta sulle persone fisiche (IRE) è dovuta sui canoni di locazione percepiti
indipendentemente dalla durata del contratto stesso.
Nel caso l'immobile sia di proprietà di chi lo affitta, quanto incassato sarà dichiarato tra i
redditi da fabbricati e godrà di una riduzione forfetaria del 15% sull'imponibile.
Nel caso l'immobile non sia di proprietà di chi lo affitta, quanto incassato sarà dichiarato tra i
redditi diversi ed in questo caso non godrà di alcuna riduzione forfetaria.
Secondo i vari accordi fra le associazioni più rappresentative nel campo immobiliare
(Confedilizia ecc. ) attualmente per la gestione dell'attività di Casa Vacanze sono applicabili tre
forme contrattuali i cui fax-simili sono scaricabili in formato doc a fondo pagina. Le forme
contrattuali sono le seguenti :
1) Contratto Week End (usato per locazioni fino a un massimo di 3 giorni circa)
2) Contratto Casa Vacanze (Usato per locazioni per un massimo di 7 giorni circa)
3) Contratto di natura transitoria (usato per locazioni prolungate)

Vacanze in affitto, tutte le regole per evitare guai:
dai "contratti week-end" alle spese forfettarie
Vacanze in affitto? L’unica regola è “patti chiari amicizia lunga”. A tutto vantaggio sia dei
proprietari che degli inquilini. Ma per evitare discussioni, prevenire contestazioni e scongiurare
possibili controversie legali che trasformerebbero la vacanza in un incubo, l’intesa verbale non
basta: l’unica soluzione è stipulare un accordo scritto. E, visto che negli ultimi anni è mutato
radicalmente il modo di organizzare le vacanze (il trend, ormai, è quello di frazionarle in
periodi più brevi e distribuiti nell’arco dell’anno), anche il “contratto tipo” si è rinnovato: anzi,
"si è fatto in tre", per rispondere al meglio alle diverse esigenze dei turisti. La Confedilizia (la
Confederazione italiana della proprietà edilizia) ha redatto tre diversi modelli contrattuali,
studiati appositamente in base alla durata del soggiorno: c'è la formula week-end (per un fine
settimana o pochissimi giorni), quella per vacanze brevi (per periodi che vanno dai 10-15
giorni a un mese) e quella per la tradizionale villeggiatura (per locazioni che durano oltre un
mese). A distinguere i tre contratti, è la diversa durata del soggiorno: nodo centrale del
rapporto tra ospiti e proprietari, visto che a fronte di permanenze diverse, si modificano gli
impegni a carico delle parti. «Per periodi molto brevi come un fine settimana - dice l’avvocato
Giorgio Spaziani Testa, segretario generale di Confedilizia - stendere un contratto scritto può
sembrare superfluo. L’esperienza quotidiana, invece, dimostrato che, anche se si tratta di
pochi giorni, mettere nero su bianco dall’inizio le regole relative alla permanenza dell’inquilino-
turista, evita controversie future. La seconda esigenza è legata alla normativa: alcune
indicazioni inserite nei nostri contratti consentono di evitare equivoci per chi potrebbe
confondere queste soluzioni con altre formule turistiche, come l’attività di affittacamere o
quella del Bed & breakfast». I tre modelli contrattuali possono essere richiesti alle oltre 200
sedi territoriali della Confedilizia, dislocate in tutti i capoluoghi di provincia e nei centri
maggiori. Oltre ai moduli contrattuali, la Confedilizia ha preparato anche altri strumenti utili,
come il decalogo per una villeggiatura senza liti, il libretto d’uso della casa di villeggiatura e
altre informazioni: il tutto è reperibile sul sito della Confederazione, sotto la voce "varie". Il
contratto week-end è stato ideato per il più breve periodo di locazione che si possa considerare
ed è idoneo per un fine settimana o comunque per pochissimi giorni. A fronte di così pochi
giorni si potrebbe pensare di evitare un accordo scritto, invece, anche se la durata è molto
ridotta, mentre in qualunque momento e per qualsiasi motivo possono scatenarsi discussioni.
In questa formula contrattuale, il canone è comprensivo di qualunque onere accessorio e delle
utenze (luce, acqua, gas). Per non confondere questa formula turistica con altre (come
l’attività di affittacamere o il Bed & breakfast, regolamentate da normative regionali), è
importante inserire nel contratto alcune precise indicazioni: ovvero che l’appartamento è
sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che l’ospite deve provvedere al riassetto
quotidiano dell’appartamento. E’ esclusa, inoltre, la fornitura di pasti e bevande da parte del
padrone di casa, nonché la sorveglianza e custodia dell’alloggio. Il contratto per brevi vacanze
è concepito per un periodo di media durata, cioè per soggiorni dai 10-15 giorni a un mese. Nel
contratto sono presenti, tra l’altro, clausole specifiche relative alla disdetta del contratto,
all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo, se esistenti, di spazi accessori, come cantina,
autorimessa, o posto macchina. Il canone viene versato direttamente al momento della
sottoscrizione del contratto. A carico del turista, inoltre, ci sono le spese relative al servizio di
pulizia e le utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono), che variano a seconda della
stagione, e per le quali si sceglie, in genere, un conteggio a forfait che evita macchinosi calcoli.
Tuttavia, quando queste voci non sono comprese nel contratto, è meglio, per entrambe le
parti, provvedere alla lettura dei contatori: a fine locazione, ad esempio per l’elettricità, si
potrà effettuare un pagamento a chilowattora. Il contratto villeggiatura è idoneo per chi prende
in affitto un alloggio per periodi superiori al mese. E’ un contratto per dimora temporanea,
strutturato più o meno come un contratto di locazione normale. Va precisato, quindi, con
chiarezza, che non si tratta di uso abitativo (previsto nei contratti regolamentati dalla legge
431/98), ma di locazione con finalità turistica, regolata dal Codice civile. Nel contratto sono
presenti, inoltre, clausole dettagliate sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua
rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale. Il canone può essere pagato a rate
mensili, ma se non si superano i 2-3 mesi, è meglio prevedere il pagamento in un’unica
soluzione, alla firma del contratto. Interamente a carico dell’inquilino sono inoltre le spese
relative al servizio di pulizia e le utenze domestiche. Per i vincoli burocratici legati ai vari tipi di
contratto, è bene consultare gli approfondimenti in alto.

Decalogo del proprietario di casa che affitta
1 Consegnare le chiavi della casa all'inquilino solo dopo la stipula per iscritto del contratto.
2 Non accettare proposte di non registrare il contratto o di far figurare in contratto un canone
inferiore al reale (particolarmente negli usi commerciali, industriali e artigianali, nei quali
l'inquilino vuole evitare il confronto, spesso risibile, fra canone che paga e reddito che
denuncia).
3 Non accettare proposte di contratti (quali foresterie fittizie e asseriti usi transitori)
surrettiziamente riconducibili alla durata di otto anni prevista dalla legge.
4 Vietare la sublocazione a canone superiore a quello pagato dall'inquilino al locatore.
5 Pretendere una fideiussione bancaria o assicurativa per il pagamento del canone e i danni o,
quantomeno, il deposito cauzionale.
6 Convenire l'accettazione della "Tabella per la ripartizione degli oneri accessori" concordata
tra Confedilizia, in rappresentanza dei proprietari di casa, e Sunia- Sicet- Uniat, in
rappresentanza degli inquilini (registrata in Roma il 26 febbraio 1999 al n. C/07288 Registro
atti privati) e del "Regolamento generale per gli inquilini" predisposto dalla Confedilizia e
depositato presso ogni sede locale dell'Organizzazione.
7 Non accettare la proposta di intestare al proprietario le utenze (gas, luce, acqua ecc.).
8 Informarsi con esattezza sugli immobili i cui contratti di locazione possono essere stipulati
secondo le sole norme del Codice civile.
9 Farsi dare precise referenze, specie in ordine ai pregressi rapporti di locazione, e verificare la
solvibilità dell'inquilino.
10 Farsi assistere dalla rappresentanza locale della Confedilizia (presente in ogni capoluogo di
provincia e anche nei maggiori centri).

La denuncia di cessione fabbricato obblighi e adempimenti
Attenzione perchè relativamente all'obbligo di denuncia alle autorità di Pubblica sicurezza o, in
mancanza, al sindaco, con l'apposito modello di ospitalità sia del contratto week-end, sia di
quello per brevi vacanze la cosa, che apparentemente potrebbe essere molto semplice, diventa
problematica se non si fa attenzione ai diversi casi.
In primo luogo : per gli ospiti extracomunitari con una modifica apportata dalla legge n. 46/07
(conversione del decreto-legge n° 10/07), è previsto l’obbligo per qualsiasi tipo di soggiorno
offerto in qualsiasi tipo di struttura e quindi in questo primo caso non si incorre in alcun errore
procedurale.
In secondo luogo: per i contratti a breve termine (formula week-end o per brevi vacanze) si
deve fare una distinzione e cioè se si opera occasionalmente purchè non si superino 30 giorni
di permanenza della medesima persona o gruppo familiare (sempre di ospiti comunitari) non
corre nessun obbligo di denuncia. Ma se si opera in forma imprenditoriale e cioè con partita
IVA, allora corre sempre l'obbligo anche se i soggiorni sono di breve durata con ospiti
comunitari o no (questo anche se non si è in possesso di regolare permesso per l'esercizio di
tale attività nel caso in cui le leggi regionali e i regolamenti in materia non prevedano questo
tipo di ricettività extra-alberghiera e che quindi tale attività venga esercitata in forma libera).
Si ricorda inoltre che corre sempre l'obbligo nell'ipotesi anche di assensa di partita IVA per
soggiorni superiori a 30 giorni e per soggiorni brevi la cui somma nell'arco dell'anno si presume
debba superare sempre i 30 giorni (in questo recondito caso, onde non incorrere in altri tipi di
sanzioni ... l'attivazione della partiva IVA sarebbe consigliabile)

Spese di registro e di bollo
Per i primi due contratti, relativi a periodi inferiori al mese, non si è tenuti alla “registrazione
del contratto”: a meno che se ne siano stipulati diversi per più periodi che, una volta sommati,
superino i trenta giorni nell’anno. Per le locazioni oltre i 30 giorni, invece, il proprietario deve
provvedere alla registrazione del contratto: onere a carico delle parti al 50%. Su tutte le
tipologie contrattuali, inoltre, deve essere applicata una “marca da bollo” da 14,62 euro ogni
quattro facciate (e comunque ogni 100 righe): salvo diversi accordi, anche tale onere è diviso
tra le parti a metà.
Migliori dettagli in merito alla registrazione, mancando una precisa legislazione in materia,
saranno oggetto di chiarimento, sempre su questa pagina, non appena in nostro posesso dopo
l'interpello, richiesto all'Agenzia delle Entrate.

                       BREVE GLOSSARIO TECNICO PER LE LOCAZIONI
Caparra
Somma versata al momento della prenotazione, equivalente in genere al 25% del totale
dell'affitto. Se nelle modalità d'affitto il proprietario barra questa opzione ognuna delle parti
conserva il diritto di rescindere il contratto ma in caso di recesso da parte dell'affittuario,
quest'ultimo perde solo la somma versata. Qualora sia il proprietario a rescindere il contratto,
quest'ultimo può essere costretto a versare il doppio di quanto ha già ricevuto (caparra
penitenziale). Vi ricordiamo che caparra e acconto non sono la stessa cosa: a differenza della
caparra, l'acconto deve essere semplicemente restituito dal proprietario all'affittaurio qualora
l'affare non vada a buon fine. Le leggi cambiano di paese in paese, informatevi attentamente
delle condizioni stabilite dal proprietario di volta in volta.

Pagamento dell'intera somma in caso di annullamento da parte dell'affittuario
Se nelle modalità dell'affitto il proprietario indica che richiede il pagamento dell'intera somma,
in caso di annullamento da parte dell'affittuario, quest'ultimo puo essere obbligato a pagare la
totalità dell'affitto stipulato. ATTENZIONE! Le regole cambiano di paese in paese, è importante
informarsi a riguardo con il proprietario al momento della prenotazione.

Assicurazione per il Proprietario
Consigliamo ai proprietari di un immobile che desiderano affittare a terze persone di stipulare
un'assicurazione contro incendio, allagamenti, ecc. Informati con il tuo assicuratore, al quale
potrai richiedere un'estensione del contratto assicurativo stipulato per l'abitazione principale,
oppure un contratto specifico limitato alla durata del periodo d'affitto. Questa assicurazione in
alcuni paesi è obbligatoria. Anche dove non sia obbligatoria puo rivelarasi molto utile in caso di
eventuali incidenti. Indipendentemente dalla formula scelta, è compito del proprietario
verificare che l'ammontare stipulato sia adeguato al valore dei mobili e degli accessori
dell'alloggio proposto.

Contratto di locazione
E' un documento firmato in doppia copia che definisce i termini della locazione ed elenca le
carattersitiche essenziali dell'alloggio (indirizzo preciso - durata - data d'arrivo e di partenza -
termini generali - ammontare - caparra - modo e tempistiche della estituzione del deposito
cauzionale, ecc.). In Italia per soggiorni inferiori ai 30 giorni non è necessario stipulare un
contratto d'affitto, consigliamo comunque ai proprietari di fornire ai loro clienti un modulo di
prenotazione nel quale verranno indicati i termi generali dell'affitto (date, costo, indirizzi, ecc.).

Spese
A meno che non siano già comprese nel costo dell'affitto (questo va specificato nella
descrizione e modalità dell'affitto), le spese di acqua, telefono, elettricità e gas saranno
calcolate in modo forfettario prima della vacanza (facendo una stima dei possibili consumi),
oppure in seguito, secondo il reale consumo. In questo caso, ricordate di effettuare una lettura
dei contatori all'arrivo.

Deposito cauzionale
Somma versata all'arrivo sul posto, che servirà a coprire gli eventuali danni causati all'alloggio
o alle sue componenti da parte dell'affittuario. Se non necessario, questo deposito sarà
restituito alla fine del soggiorno. La somma è decisa dal proprietario, ma è consuetudine che
non oltrepassi il 20% - 25% del costo totale dell'affitto.
Descrittivo
Documento che descriva l'alloggio in affitto, la sua localizzazione, i termini dell'affitto. Ai
locatori di professione è imposto un documento tipo. L'affitto stagionale di un alloggio
ammobiliato prevede la consegna all'affittuario di un descrittivo prima del termine del
soggiorno.

Stato dei luoghi (all'arrivo e alla partenza)
Lo stato dei luoghi si effettua in presenza del proprietario (o di chi ne fa le veci) e
dell'affittuario. Questo documento deve essere firmato da entrambi. Deve indicare oltre
all'indirizzo dell'alloggio, le coordinate di entrambe le parti coinvolte nel contratto d'affitto, la
data d'entrata e d'uscita dall'alloggio. Deve essere altresi indicato, per ogni locale, lo stato
degli elementi che lo compongono, (pavimenti, muri, impianto idraulico, sanitario, elettrico,
elettrodomestici, armadi, ecc.), precisando se sono nuovi, in buono stato, vetusti; non bisogna
dimenticare di rilevare la lettura dei contatori di acqua, telefono, luce e gas prima dell'arrivo e
della partenza (a meno che le spese siano comprese o calcolate forfettariamente). Infine,
all'arrivo prendere immediatamente nota degli oggetti elencati nell'inventario ma non presenti
sul posto.

Inventario
Documento che elenca in modo estremamente dettagliato il mobilio che compone l'alloggio
messo a disposizione dell'affittuario. L'inventario viene redatto e allegato al descrittivo o al
contratto d'affitto. Questo documento permette di verificare la corrispondenza tra la lista e gli
elementi presenti in loco, che deve essere la stessa.

Affitto stagionale
Si tratta dell'affitto di un appartamento o casa limitatamente al periodo delle vacanze. La
locazione stagionale è caratterizzata da una durata specifica (relativamente breve) e per le sue
carattersitiche sfugge alle regole della locazione tradizionale.

Alloggio ammobiliato
Un alloggio è considerato ammobiliato quando sia presente l'arredamento necessario allo
svolgimento delle normali azioni quotidiane.

Alloggio non classificato
Secondo la legislazione francese, si tratta di locali affittati da privati che non desiderano
conformarsi al decreto del 28 dicembre 1976. Questi locali possono non soddisfare le norme di
confort dei locali classificati come ammobiliati turistici. Il proprietario non è obbligato ad
affitare all'unità-settimana e sfugge a quasi tutte costrizioni previste negli altri casi. E' il regno
della libertà con i vantaggi e gli svantaggi che possono risultarne, sopratutto per l'affittuatio.
Da evitare.

Affitto (o canone)
L' affitto è liberamente definito tra le parti e costituisce una somma di denaro versata in
cambio di un servizio (la messa a disposizione di un alloggio contro l'usufrutto temporaneo di
tale alloggio).

Alloggio ammobiliato ad uso turistico
Secondo la legge francese gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico possono essere
classificati a seconda della qualità dell'alloggio. Il proprietario ne fa richiesta ufficiale, l'alloggio
viene visionato da un perito che ne stabilisce la categoria. Il proprietario riceve una
classificazione e si impegna ad affittare il suo alloggio su base settimanale per non più di sei
mesi l'anno.

Prenotazione
Tappa tramite la quale l'affittuario versa la caparra o un acconto (che in genere non deve
superare il 25%) del costo totale dell'affitto. La caparra puo essere comunque fissata
liberamente dal proprietario. Consigliamo di versare la caparra dopo aver visionato e firmato
un contratto o modulo di prenotazione dell'alloggio.
Tassa di soggiorno
E' percepita a profitto delle colletività territoriali e in particolare del comune dell'alloggio
affittato, ed è destinata al finanziamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Il suo
ammontare va da varia da 0,15 a 1,07 per persona e al giorno a seconda del comfort e della
categoria dell'alloggio
Puoi anche leggere